32.2015.51
Decisione incidentale di assegnazione di una perizia psichiatrica ad un altro perito in seguito alle lacune riscontrate nel primo referto. Ricorso accolto ed attribuzione della perizia al medesimo per
14 dicembre 2015Italiano55 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.51
cs
Lugano
14 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 aprile 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 marzo 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1970, da
ultimo isolatore di tetti piani, ha inoltrato una domanda di prestazioni
dell’AI il 10 settembre 2012 (doc. AI 1-1).
1.2. Dopo aver acquisito gli atti
medici ritenuti necessari, tra cui le perizie del dr. med. __________ e del dr.
med. __________ allestite nell’ambito della procedura per la richiesta di
indennità giornaliere per perdita di guadagno in caso di malattia, con progetto
di decisione del 2 settembre 2013 l’UAI ha negato il versamento di prestazioni
(doc. AI 53).
1.3. In seguito alle osservazioni
presentate dall’interessato (doc. AI 59), l’amministrazione ha ritenuto
necessario far esperire una perizia pluridisciplinare ad opera del SAM
(psichiatrica, reumatologica e neurologica). Il 27 novembre 2014 il SAM ha
prodotto il referto (doc. AI 90 e 91).
1.4. Con annotazioni del 5
dicembre 2014, 16 gennaio 2015 e 9 febbraio 2015 il medico SMR ha rilevato
numerose carenze nell’accertamento peritale psichiatrico della dr.ssa med. __________
(doc. AI 93, 101, 103 e 107). Il 9 febbraio 2015 l’UAI ha chiesto
all’assicurato di sottoporsi ad un nuovo esame psichiatrico, accompagnato da un
accertamento psicodiagnostico, preceduto da un mese di astensione dal consumo
di sostanze alcoliche con adesione scrupolosa alla cura farmacologica
prescritta dal curante (doc. AI 109).
1.5. Alla luce delle contestazioni
sollevate da RI 1, il 3 marzo 2015 l’UAI ha emesso una decisione incidentale
con la quale ha confermato la necessità di effettuare una nuova valutazione
dello stato di salute psichico dell’assicurato, rilevando la presenza di
numerose lacune nella perizia psichiatrica e stabilendo:
" (…)
Innanzitutto la perita incaricata non è stata in grado di porre
una diagnosi certa. Inoltre, anche dopo una richiesta di precisazioni da parte
del Dr. __________, ella non ha descritto nel dettaglio le funzioni psichiche
del soggetto (ad. es. secondo MINI-ICF) e non ha indicato quali di queste
funzioni potrebbero migliorare e in quale modo con la terapia adeguata e con
astensione dal consumo di alcool, così come raccomandato dalle linee guida
sulle perizie psichiatriche attualmente in vigore.
Nemmeno è stata in grado di quantificare, anche solo
approssimativamente, l’entità teorica di questo miglioramento.
Scorrendo la perizia si notano ulteriori carenze.
Ad esempio, l’esperta descrive varie risorse dell’assicurato, che
non vengono tutta via prese in considerazione nella discussione.
(…)
Ancora, l’esperta confuta la perizia del Dr. __________,
ipotizzando che il paziente non gli abbia riferito i sintomi del disturbo da
stress post-traumatico. Questo argomento non regge, perché il Dr. __________ a
pag 5 della sua perizia, nel paragrafo “valutazione” dimostra di avere
chiaramente indagato ed escluso la presenza di sintomi tipici di disturbo post
traumatico, pur essendo consapevole che tale disturbo può insorgere dopo
malattie somatiche di una certa importanza.
Come se non bastasse, la dr.ssa __________ accetta la diagnosi di
disturbo da stress post traumatico posta dallo psichiatra curante all’epoca,
Dr. __________, ma di fatto nemmeno lei riscontra attualmente tale disturbo.
In virtù di quanto sopra esposto non possiamo basarci sulla
perizia della Dr.ssa __________ per emanare una decisione poiché la sua
valutazione è elusiva su troppe questioni fondamentali della medicina
assicurativa.
Gli altri accertamenti peritali effettuati sono per contro
concludenti e non vengono quindi messi in discussione. E’ quindi unicamente la
valutazione psichiatrica a dover essere ripetuta. L’esame internistico è stato
predisposto al solo scopo di aggiornare la situazione.
Per tale ragione non si è proceduto ad assegnare un nuovo mandato
globale secondo il principio di casualità.
(…)
Decidiamo pertanto:
La perizia psichiatrica sarà effettuata dalla dottoressa __________,
sempre presso il SAM, senza mandato aleatorio.
Per una corretta valutazione del caso si rende necessario che il
suo assistito assuma rigorosamente la terapia farmacologica prescritta dal suo
medico curante e, sempre con l’aiuto del suo medico curante dovrà interrompere
ogni abuso di sostanza alcolica.
L’astinenza dovrà essere dimostrata almeno durante i trenta
giorni che precedono la data della visita.
Il Signor RI 1 è quindi diffidato ad organizzare ed a eseguire, in
collaborazione con il suo medico curante, questo periodo di astensione. __________
Il Dr. med. __________, ha dato la sua disponibilità per seguirlo
in questo percorso ed è invitato a effettuare, durante il periodo di astinenza
di trenta giorni, almeno due dosaggi sierici di CDT e dei medicamenti
antidepressivi (fluoxetina e mirtazapina, se non sono stati modificati nel
frattempo dallo psichiatra curante) e a comunicarci gli esiti degli stessi.
(…)” (doc. B)
1.6. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via
principale l’annullamento della medesima ed il rinvio dell’incarto all’UAI per
il calcolo del grado d’invalidità. In via subordinata l’insorgente chiede che
la perizia venga assegnata ad un centro peritale diverso dal SAM a cui sarà
chiesto di valutare anche gli effetti del consumo eccessivo di alcool sulla sua
salute e sulla conseguente incapacità di lavoro. Contestualmente ha domandato
di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio sia nella procedura amministrativa che in quella giudiziaria (doc. I,
pag. 29).
Dopo aver riassunto la
fattispecie, l’insorgente invoca in primo luogo l’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. ed
il suo diritto di essere sentito. Con riferimento alla DTF 132 V 387, rileva di
aver ricevuto l’incarto completo solo dopo l’emissione della decisione
impugnata. La violazione del suo diritto di essere sentito sarebbe palese, poiché
prima di emanare la decisione impugnata l’interessato non è stato sentito
malgrado le sue richieste. Inoltre l’UAI non si è espressa in merito alla
domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Già solo per questi
motivi, ritenuta la violazione insanabile davanti al TCA, la decisione andrebbe
annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per organizzare una nuova discussione
assieme all’assicurato sul proseguio della procedura.
L’insorgente contesta la necessità
di procedere con l’allestimento di una nuova perizia per il tramite di un altro
consulente invece di procedere con eventuali domande di complemento.
Nei confronti della perita
psichiatra, dr.ssa med. __________, non vi sono validi e sufficienti motivi di
ricusa e non è dato sapere con quali criteri e da chi è stata scelta la dr.ssa
med. __________ e per quale motivo non si applica, in concreto, il principio
della casualità.
Sarebbe semmai più
corretto procedere con una nuova perizia pluridisciplinare invece di allestire
una sola perizia monodisciplinare. Altrimenti l’art. 72bis cpv. 2 OAI verrebbe
aggirato.
L’insorgente ritiene che
l’amministrazione vuole una nuova e seconda opinione psichiatrica in
sostituzione di quella precedentemente stabilita nel contesto della procedura
eseguita dal SAM. Ciò in contrasto con le disposizioni legali. Per l’insorgente
“nella misura in cui, assodato che non vi sono validi e sufficienti motivi
per poter ricusare la dr.ssa __________, invece di procedere con eventuali ed
ulteriori complementi peritali con conseguente discussione plenaria l’Ufficio
AI predispone, solamente con riferimento all’aspetto psichiatrico, una nuova
perizia psichiatrica e ciò senza nemmeno precisare la procedura adottata per le
scelte eseguite e dando non da ultimo per assodato le ulteriori risultanze
peritali, considerate quindi individualmente e non in forma generale,
all’assicurato crea un pregiudizio successivamente irreparabile Se asseconda
tale modo di procedere con una contestazione futura risulterebbe forse e quasi
agire tardivamente ed in contrasto con il principio della buona fede”. Per
l’assicurato una nuova perizia non sarebbe nient’altro che una seconda
opinione. Gli atti medici sono già sufficienti per potersi esprimere nel merito
della richiesta. Del resto il parere del medico SMR non può essere ritenuto,
poiché non ha mai incontrato l’insorgente, ciò che, in ambito psichiatrico, è
invece necessario. Il ricorrente rileva poi di non aver mai avuto problemi di
alcool, problematica insorta solo dopo l’evento traumatico e non da ultimo a
causa del procrastinarsi della procedura assicurativa. Per cui nella misura in
cui la decisione prescrive accertamenti medici che impongono una completa
astrazione dalla problematica correlata con il consumo dell’alcool, non può
essere condivisa e rischierebbe, in caso di mancata contestazione, di creare un
danno irreparabile nell’assicurato, costituito da un accertamento errato e
difficilmente contestabile in futuro e correlato con una patologia che
innegabilmente sta svolgendo il suo corso e ciò con continue modifiche. Non
occorre stabilire lo stato di salute e la conseguente incapacità lavorativa
dopo astensione dal consumo di alcool, bensì sapere se quest’ultimo, siccome
conseguenza dell’evento traumatico, ha influito sulla sintomatologia psichiatrica
e fisica.
1.7. Con risposta del 30 aprile
2015 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.8. Il 7 maggio 2015 l’insorgente
ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. VI). Il ricorrente evidenzia tra
l’altro che il nuovo accertamento peritale predispone nuovi accertamenti e non
da ultimo l’astensione dal consumo di alcool per un mese con la diffida a volersi
sottoporre alla cura farmacologica prescritta. Questi presupposti costituiscono
un importante ingerenza nella sfera personale dell’assicurato e quindi un grave
rischio di pregiudicare ulteriormente il suo stato di salute e di sfiducia nei
confronti dell’autorità e del perito incaricato. La sua situazione peggiorerà e
non sarà recuperabile mediante una procedura ordinaria. L’insorgente insiste
nel ritenere che la problematica dell’alcool è insorta posteriormente
all’infortunio e meglio così come segnalato dal medico curante prima che l’UAI
decidesse per l’allestimento di una perizia pluridisciplinare. “In concreto
è altrettanto attestato che il consumo di alcool ha contribuito a peggiorare
non da ultimo la situazione psichiatrica dell’assicurato, tant’è che se così
non fosse nemmeno appare comprensibile per quale motivo ai fini di una sola
perizia psichiatrica si renderebbe necessario insistere così formalmente con
l’astensione da ogni consumo”.
1.9. Con osservazioni del 21
maggio 2015 l’UAI si è riconfermato nella richiesta di reiezione del ricorso
(doc. VIII). Le parti si sono ulteriormente espresse in merito (doc. da IX a
XIV). Il 20 agosto 2015 l’insorgente ha affermato che semmai l’accertamento
peritale deve essere eseguito da questo TCA tramite una perizia giudiziaria
(doc. XIV).
in ordine
2.1. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA,
l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari
accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni
date oralmente devono essere messe per scritto.
Per l'art. 43 cpv. 2 LPGA,
se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per
la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi. Se l'assicurato o
altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano
in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare,
l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze
giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere
in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia
(art. 43 cpv. 3 LPGA).
2.2. Nella sentenza pubblicata in
DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha formulato nei confronti degli Uffici AI
diverse considerazioni in merito alle perizie pluridisciplinari. In particolare
l’Alta Corte ha raccomandato la designazione in via aleatoria del mandato peritale
(DTF 137 V 242 consid. 3.1), ciò che ha portato l’UFAS all’allestimento del
sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. art. 72 bis OAI); sono stati poi
potenziati i diritti di partecipazione degli interessati (DTF 137 V 258 consid.
3.4.2.9).
Modificando la precedente
giurisprudenza di cui alla DTF 132 V 93, l’Alta Corte ha stabilito che in caso
di disaccordo gli Uffici AI dispongono l’allestimento di una perizia nella
forma di una decisione incidentale impugnabile al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale amministrativo federale (DTF 138 V 321 consid. 6.1
con riferimento a 137 V 256 consid. 3.4.2.6; modifica della giurisprudenza in
DTF 132 V 93). Tale principio vale pure in ambito LAINF (DTF 138 V 323 consid.
6.1.4). Le decisioni incidentali inerenti, fra l’altro, misure in ambito di
accertamento non sono soggette a opposizione e sono direttamente impugnabili
davanti al TCA (Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, ad art. 49 n. 24 pag. 615-616,
ad art. 52 n. 29-30 pag. 660 e ad art. 60 n. 4 pag. 749; entrambi
con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).
Nella sentenza pubblicata
in DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7 l’Alta Corte ha inoltre stabilito che i
giudizi cantonali e quelli del Tribunale federale amministrativo su ricorsi
contro decisioni incidentali degli Uffici AI concernenti l’allestimento di
perizie mediche non sono deferibili al Tribunale federale a meno che non siano
in discussione motivi formali di ricusa (DTF 138 V 280 consid. 4; in ambito
LAINF vale lo stesso principio; cfr. DTF 138 V 318). Presupposto per un ricorso
contro una decisione incidentale, in particolare in relazione all’allestimento
di una perizia, è l’esistenza di un danno irreparabile ai sensi dell’art. 46
cpv. 1 lett. a LPA (DTF 138 V 275 consid. 1.2.1). Un
pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica che non può essere
riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole
al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1 pag. 291).
Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere il prolungamento della
procedura o un aumento delle sue spese, non può essere considerato irreparabile
(DTF 133 V 57 consid. 1 pag. 59 e
le sentenze ivi citate).
La giurisprudenza ha anche
precisato che quando viene ordinata una perizia il danno irreparabile è dato
dal fatto che gli accertamenti medici comportano un aggravio che incide in
maniera rilevante sull’integrità fisica e psichica della persona da peritare
(DTF 138 V 276 consid. 1.2.2. in fine: “[…] Für die Annahme
eines drohenden unumkehrbaren Nachteils spricht schliesslich auch, dass die mit
medizinischen Untersuchungen einhergehenden Belastungen zuweilen einen
erheblichen Eingriff in die physische oder psychische Integrität bedeuten (BGE
137 V 210 E. 3.4.2.7 S. 257) […]”; DTF 137 V 210, pag. 257 consid. 3.4.2.7:
“ […] Hinzu kommt, dass die mit medizinischen Untersuchungen einhergehenden
Belastungen zuweilen einen erheblichen Eingriff in die physische oder
psychische Integrität bedeuten. Aus diesen Gründen sowie angesichts der
geschilderten Merkmale der Vergabepraxis besteht ein gesteigertes Bedürfnis
nach gerichtlichem Rechtsschutz. Daher ist im Rahmen einer verfassungs- und
konventionskonformen Auslegung die Eintretensvoraussetzung des nicht wieder
gutzumachenden Nachteils für das erstinstanzliche Beschwerdeverfahren zu
bejahen, zumal die nicht sachgerechte Begutachtung in der Regel einen
rechtlichen und nicht nur einen tatsächlichen Nachteil bewirken wird […]”).
Ne segue che nel caso di specie, trattandosi della contestazione di una
decisione incidentale tramite la quale l’UAI ha stabilito la “necessità di
una nuova perizia psichiatrica, con conferma della sede di accertamento”
(doc. B), vi è un danno irreparabile ed il TCA deve entrare nel merito del
ricorso.
2.3. L’insorgente fa
valere una violazione del suo diritto di essere sentito. Egli evidenzia che in
contrasto con quanto stabilito dalla DTF 132 V 387 parte delle informazioni
rilevanti non sono state comunicate spontaneamente. Solo dopo aver
esplicitamente chiesto copia dell’incarto completo, giunto successivamente alla
decisione impugnata, l’assicurato ha potuto conoscere l’opinione della dr.ssa
med. __________ in merito alle perplessità sollevate dal medico SMR. L’UAI ha
inoltre omesso di sentire l’assicurato prima di emanare la decisione
contestata, obbligandolo ad adire il TCA per poter difendere i suoi diritti in
una procedura onerosa, senza nemmeno esprimersi prima sulla domanda di
assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. L’insorgente ritiene la
violazione insanabile e chiede che la decisione sia annullata e gli atti
rinviati all’amministrazione affinché proceda con una discussione assieme
all’assicurato circa il proseguio della procedura.
Egli rileva
inoltre una carenza nella motivazione della decisione poiché non è dato sapere
come è stata scelta la dr.ssa med. __________, ritenuto che la dr.ssa med. __________
era stata estratta a sorte conformemente alla procedura aleatoria correttamente
applicata.
Ai sensi dell'art. 29 cpv.
2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza,
dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei
suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire
sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04;
DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V
131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,
124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito
di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende l'obbligo per l'autorità di motivare
le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona
interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della
decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo
impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro, di permettere all'autorità di
ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa
tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo
su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze
rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza
9C_633/2014 del 15 giugno 2015, consid. 3.2; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag.
236; 126 I 97 consid. 2b pag. 102; 125 II 369 consid. 2c pag. 372).
2.4. Per quanto concerne il mancato
invio al rappresentante dell’assicurato di alcuni documenti acquisiti dall’UAI,
tra i quali il parere della dr.ssa med. __________ in seguito alla presa di
posizione del SAM (doc. AI 109), va rilevato quanto segue.
Nella citata (dal ricorrente) sentenza
pubblicata in DTF 132 V 387 il TF ha precisato come una parte deve di principio formulare una domanda per ottenere il
diritto di consultare gli atti. Ciò presuppone che gli interessati vengano
informati se nuovi atti decisivi, che essi non conoscono e nemmeno possono conoscere,
sono versati agli atti (consid. 6.2). Spetta in primo luogo all'autorità, nella
cui sfera di competenza si trovano gli atti, a decidere sulla domanda di
consultazione degli stessi. Nella procedura di ricorso, si tratta dell'autorità
cantonale di ricorso (consid. 6.3).
Con sentenza 9C_937/2011 del 9
luglio 2012, il TF, nel caso di un assicurato che aveva rimproverato all’UAI di
non avergli trasmesso alcuni referti acquisiti dopo il progetto di decisione,
ha affermato:
" (…)
2.3. A prescindere da
queste considerazioni va comunque detto che l'operato irregolare, benché non
nuovo (cfr. ancora recentemente la sentenza 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011
consid. 2) e deplorevole, dell'amministrazione che ha omesso di trasmettere i
referti raccolti dopo il progetto di decisione, dimenticando che avrebbe almeno
dovuto informare l'assicurato o il suo patrocinatore della loro esistenza (DTF 132 V 387 consid. 6.2 pag. 391 con
riferimenti; cfr. inoltre DTF 128 V 272 consid. 5b/bb pag. 278; 125 V 332 consid. 4b pag. 337), poteva
essere sanato in sede giudiziaria cantonale. Da un lato perché il ricorso ai
sensi degli art. 56 segg. LPGA configurava un rimedio giuridico ordinario che
rendeva possibile il riesame della decisione impugnata dal profilo sia del
diritto che dei fatti. Dall'altro perché per costante giurisprudenza è
possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se - come in
concreto, per le ragioni esposte al consid. 2.2 - una simile operazione si
esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente
il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere
sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con
riferimenti).
Analogamente,
nel caso di specie, l’operato dell’amministrazione può essere sanato in sede
giudiziaria, ritenuto che il TCA dispone del pieno potere cognitivo e che un
rinvio degli atti all’UAI per sottoporre all’interessato la documentazione
acquisita in corso di procedura si esaurirebbe in uno sterile esercizio
procedurale e procrastinerebbe ulteriormente il processo. Il ricorrente ha
chiesto ed ottenuto, dopo l’emissione della decisione impugnata, l’intero
incarto (doc. AI 123-1) ed ha potuto esprimersi diffusamente in sede giudiziaria
(doc. I). La violazione del diritto di essere sentito è stata sanata.
Quanto
all’asserita omissione di sentire l’assicurato prima di emettere la decisione
incidentale del 3 marzo 2015, va evidenziato che il 9 febbraio 2015 (doc. AI
109-1) l’UAI ha comunicato all’insorgente che sarebbe stato sottoposto ad una
nuova perizia ad opera della dr.ssa med. __________, per il tramite del SAM e
gli ha assegnato un termine di 10 giorni per proporre eventuali obiezioni (doc.
AI 109-2). Il ricorrente si è espresso il 12 febbraio 2015 (doc. AI 112-1) ed
il 20 febbraio 2015 (doc. AI 116-1), dopo un’ulteriore spiegazione dell’UAI del
17 febbraio 2015 (doc. AI 113-1). Il suo diritto di essere sentito è stato
salvaguardato.
Per quanto
concerne la richiesta di poter avere una discussione con l’UAI per discutere
del proseguio della procedura, va rilevato che lo scritto in tal senso dell’insorgente,
del 4 marzo 2015 (doc. AI 122-1) è posteriore alla decisione impugnata del 3
marzo 2015 (doc. AI 121-1).
Inoltre
l’assicurato, che si era già espresso in due occasioni dopo aver saputo
dell’intenzione dell’amministrazione di procedere con una nuova perizia (doc.
AI 112-1 e 116-1), si è limitato ad esprimere un desiderio di incontrare le
autorità, affermando che “resterei pure a disposizione per potervi
incontrare e coordinare il seguito della procedura” e che “qualora
fosse possibile agire in questo modo, unitamente all’incarto, prima di
procedere con l’emissione della vostra decisione sarei anche grato di poter ricevere
la data e l’orario per un incontro” (doc. AI 122-1, sottolineature del
redattore). Infine, non va dimenticato che non spetta all’insorgente coordinare
la procedura. In DTF 140 V 507 il TF ha dovuto giudicare il caso in cui il
Tribunale delle assicurazioni del Canton San Gallo aveva rinviato gli atti
all’UAI per lo svolgimento di un tentativo di conciliazione preventivo
nell’ambito di una perizia medica pluridisciplinare ed ha stabilito che la scelta
del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre avvenire
secondo il metodo aleatorio e che non c’è spazio per la nomina consensuale
dell’esperto.
Relativamente
alla censura di mancanza di motivazione per non avere spiegato in maniera
esaustiva la scelta del cambio del perito e con quale metodo è stata scelta la
dr.ssa med. __________, questo TCA rileva che la decisione impugnata è stata
sufficientemente motivata. L’UAI ha indicato per quali ragioni, secondo
l’opinione del medico SMR, la perizia della dr.ssa med. __________ non sarebbe
utilizzabile ed ha precisato che l’interessato sarebbe stato sottoposto ad una
nuova perizia psichiatrica e che non si è proceduto ad assegnare un nuovo
mandato globale secondo il principio di casualità (doc. B).
Il
ricorrente ha compreso le motivazioni alla base del provvedimento impugnato,
tant’è che lo ha diffusamente contestato tramite un ricorso di 29 pagine (doc.
I).
Infine,
circa l’assenza di una decisione in ambito di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio, inoltrata il 16 settembre 2013 (doc. AI 57-1), questo TCA
rileva che con la decisione impugnata l’amministrazione si è espressa unicamente
sulla questione della perizia psichiatrica.
Non essendo
oggetto della decisione incidentale il TCA non può esprimersi in merito alla
richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in sede
amministrativa (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36
consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV
81, p. 294).
Se
non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414
consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Spetterà
all’UAI, in tempi brevi, decidere sulla richiesta di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio in sede amministrativa.
Il
Tribunale deve di conseguenza entrare nel merito del ricorso.
Nel
merito
2.5. In concreto l’insorgente
contesta l’allestimento di una nuova perizia psichiatrica, sostenendo che il
referto allestito dalla dr.ssa med. __________ è probante e che la perizia
affidata ad un’altra consulente del SAM, dr.ssa med. __________, senza
applicare nuovamente il metodo aleatorio, costituisce una seconda opinione inammissibile.
2.6. Allorquando va designato un
centro peritale, la persona assicurata può far valere, oltre alla ricusa dei
periti, obiezioni materiali contro l’allestimento della perizia in quanto tale,
nel senso che si tratterebbe di un’inutile seconda opinione, oppure contro la
natura e la portata della perizia (ad esempio riguardo alla scelta delle
discipline mediche) o contro determinati periti designati (per esempio per
quanto attiene la loro competenza specialistica) (DTF 138 V 275 consid. 1.1 con
riferimenti).
In concreto l’insorgente è
stato sottoposto ad una perizia pluridisciplinare (neurologica: dr. med. __________;
reumatologica: dr. med. __________; psichiatrica: dr. ssa med. __________) del
SAM, allestita il 27 novembre 2014 (doc. AI 90-1). I periti hanno posto la
diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di disturbo depressivo
di media entità (ICD-10, F 32.1) nell’ambito di una modificazione probabilmente
duratura della personalità (ICD-10; F62.0), sindrome cervico-spondilogena cronica
a sinistra in disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale,
scoliosi sinistro-convessa toraco-lombare compensata); sbilancio muscolare;
sindrome lombo-radicolare irritativa L5 cronica a destra in: ernia discale
medio-laterale L4-L5 a destra in sede sublegamentare a contatto con la radice
L5 nel recesso laterale di destra, discreti deficit sensitivi persistenti L5
(eventualmente anche S1), discopatie plurisegmentali lombari, spondilolistesi
di I grado secondo Meyerding di L5 su S1 su spondilosi della pars istmica
peduncolare di L5 dalle due parti, con restringimento dei forami di
coniugazione, disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale,
scoliosi sinistro-convessa toraco-lombare compensata), decondizionamento e
sbilancio muscolare, obesità (BMI 28%); nota lesione parziale del tendine del
muscolo sovraspinato con artrosi acromio-claveare e acromion a forma uncinata
alla spalla destra (MRI della spalla destra del 23.12.2010), epicondilopatia
omero-radiale a destra, probabile artrosi dell’articolazione interfalangea
prossimale V alla mano destra, coxartrosi bilaterale, probabile gonartrosi
instabile a sinistra in esiti di meniscectomia mediale parziale anamnestica in
artroscopia nel 2006; esiti da frattura scomposta della tibia e del perone alla
gamba destra trattata mediante osteosintesi il 24.11.1993, con lieve deficit
funzionale della caviglia destra.
Fatti
I periti hanno accertato
una completa inabilità lavorativa nella precedente attività lavorativa svolta,
sia dal lato neurologico, che reumatologico (doc. AI 90-27-28). Dal lato
psichiatrico l’incapacità lavorativa nella precedente attività è dell’80% (doc.
AI 90-25). Per un’attività adeguata i periti hanno stabilito un grado di
incapacità lavorativa dell’80%, dovuta esclusivamente alla patologia
psichiatrica (dal punto di vista reumatologico e neurologico, con le
limitazioni descritte dai periti, l’interessato è completamente abile al lavoro
in attività leggere; cfr. doc. AI da 90-27 a 90-32), rilevando che “sul
piano psichiatrico la nostra consulente sottolinea che al momento l’A. non
assume regolarmente la terapia farmacologica prescritta e si automedica con
l’uso/abuso di sostanze alcoliche. Ella ritiene che, per migliorare lo stato di
salute dell’A., egli dovrebbe astenersi da abusi di sostanze alcoliche oltre ad
essere maggiormente aderente alla terapia con l’assunzione dei farmaci
prescritti dal proprio medico psichiatra curante” (doc. AI 90-32).
Il 5 dicembre 2014 il
medico SMR dr. med. __________ ha scritto al SAM rilevando che la “perizia
psichiatrica della Dr.ssa __________ è incompleta perché lascia aperti i temi
dell’esigibilità terapeutica e sull’astinenza dall’alcool. E’ innegabile che
questo assicurato, che conserva un corretto esame di realtà, abbia le risorse
cognitive sufficienti per aderire correttamente alla cura psichiatrica e
sospendere parallelamente l’uso di alcool (che notoriamente peggiora i sintomi
depressivi e post-traumatici). L’alcool è secondario alla malattia psichica e
non primario, quindi possiamo confermare l’inabilità lavorativa data dal
perito, ma solo a patto che il perito ponga correttamente i termini
dell’esigibilità terapeutica e dell’astinenza da sostanze nocive (obbligo
dell’assicurato di ridurre il danno). Ci serve sapere di quanto migliorerebbe
verosimilmente CL del soggetto e in quanto tempo, grazie all’assunzione
corretta delle terapie farmacologiche e alla sospensione dell’alcool. Nel caso
il perito non sia in grado di comunicarci i dati sull’esigibilità, dovremo
tenere la pratica in sospeso, e chiedere un’ulteriore perizia psichiatrica tra
sei mesi, dopo aver accertato da parte nostra l’astinenza dall’alcool e la
corretta assunzione dei farmaci” (doc. AI 93-1).
Il 20 dicembre 2014 la consulente
del SAM, dr.ssa med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha risposto
affermando che “a livello puramente teorico, onde ottenere un eventuale
miglioramento della sintomatologia invalidante e pertanto anche dell’abilità
lavorativa, valutato l’abuso di sostanze e la non ancora confermata (perché non
assunta in maniera corretta) validità dell’attuale terapia antidepressiva (alla
quale il paziente anche ad un dosaggio adeguato e con buona compliance potrebbe
non rispondere, necessitando eventualmente di cambiamenti farmacologici) non si
può attendere un miglioramento tangibile prima di almeno un anno
dall’attuazione di quanto sopra descritto. Tale progetto terapeutico dovrebbe
apportare un verosimile miglioramento dello stato clinico il quale, solo dopo
un ulteriore esame potrà essere quantificato nell’ambito di
un’abilità/inabilità lavorativa. Sarebbe poco etico e professionale,
determinare ora come sarà l’evoluzione della malattia dell’assicurato essendoci
allo stato attuale molte variabili….” (doc. 98-2/3).
Il 16 gennaio 2015 il medico
SMR, dr. med. __________, ha affermato:
" (…)
L’esigibilità di un’assunzione regolare della terapia
antidepressiva, ai dosaggi prescritti dallo psichiatra curante e l’esigibilità
dell’interruzione dell’abuso di alcool non sono messe in discussione dal perito,
il quale ne sottolinea l’importanza nella sua perizia (alle pagine 12 e 13) e
successivamente nella sua risposta al sottoscritto, datata 23 dicembre 2014.
L’assunzione di antidepressivi e l’interruzione dell’abuso di
etile hanno un rapporto rischi / benefici nettamente favorevole, a vantaggio
del paziente.
Sappiamo bene che un antidepressivo può non funzionare e che in
tal caso bisognerà provare a modificare la posologia e/o introdurre altri
antidepressivi, ma questo non contraddice l’esigibilità, bensì depone ancor più
per una corretta adesione alla terapia e per la drastica riduzione del consumo
di alcool.
Il perito ha raccomandato un anno di terapie adeguate,
congiuntamente all’interruzione dell’abuso di alcool, per ottenere un
miglioramento significativo (?) della capacità lavorativa.
Anche dopo la domanda successiva posta dal sottoscritto, il perito
non ha descritto nel dettaglio le funzioni psichiche del soggetto (ad es.
secondo MINI-ICF) e non ha indicato quali di queste funzioni potrebbero migliorare
e in quale modo con la terapia adeguata e con la sospensione dell’alcool. Il
perito non si sente neppure in grado di quantificare, nemmeno in modo prudente,
l’entità teorica di questo miglioramento.
Queste conclusioni del perito ci pongono nella condizione di non
poter emettere una diffida ad interrompere l’abuso di alcool e a seguire
terapie antidepressive.
Infatti se l’assicurato non collaborasse per ridurre il danno alla
salute, con questi presupposti tra un anno e per sempre, dovremo confermare la
presente incapacità lavorativa. Non ci sarebbe possibile stabilire in alcun
modo l’entità della riduzione delle prestazioni da applicare ed ogni nostra
scelta sarebbe arbitraria.
La posizione del perito sul tema dell’esigibilità terapeutica
diventa ancora più problematica se consideriamo globalmente la qualità della
sua perizia, decisamente carente rispetto agli elementi chiave della medicina
assicurativa:
1.Discussione dei punti contraddittori all’incarto: il
perito SAM confuta la perizia del Dr. __________ ipotizzando che il paziente
non gli abbia riferito i sintomi del disturbo da stress post-traumatico. Questo
argomento non regge, perché il Dr. __________ a pag 5 della sua perizia, nel
paragrafo “valutazione” dimostra di avere chiaramente indagato ed escluso la
presenza di sintomi tipici di disturbo post traumatico, pur essendo consapevole
che tale disturbo può insorgere dopo malattie somatiche di una certa
importanza.
Come se non bastasse la dr.ssa __________ accetta la diagnosi di
disturbo da stress post-traumatico posta dallo psichiatra curante all’epoca, ma
di fatto nemmeno lei riscontra attualmente un disturbo da stress
post-traumatico.
Da notare inoltre che il blocco lombare (causa del cosiddetto
trauma psichico) è avvenuto in aprile 2012, mentre l’assicurato per un anno non
si è rivolto ad alcuno psichiatra nemmeno il suo medico curante ne ha ravvisato
la necessità. Solo dopo la decisione di sospensione delle IG dell’__________
del 06.03.2013 l’assicurato ha consultato lo psichiatra dr. __________, in data
11.03.2013 (tre giorni dopo!), il quale psichiatra ha immediatamente reso un
rapporto al medico curante, confermando la IL 100%, e questa volta facendo una
diagnosi di sindrome post-traumatica da stress senza citarne i criteri.
Considerandi
2.
Diagnosi: il perito non è stato in grado di porre una
diagnosi certa. Si è limitato a formulare una diagnosi di “probabile”
modificazione duratura di personalità dopo esperienza catastrofica (che il
curante non ha posto), alla base di un’inabilità lavorativa elevata e certa.
3.
Status oggettivo: oltre ai deficit, l’assicurato ha le
seguenti risorse, che però non vengono prese in discussione nella discussione.
Cito direttamente dalle constatazioni obiettive della perizia: “è sintono e
partecipe… coscienza lucida, ben orientata, integra…eloquio appropriato,
comprensibile, ricco, adeguatamente espressivo… percezione pronta e libera da
errore… Attenzione buona, continua e spontanea…memoria discreta….comprensione
sufficientemente pronta… flusso idetico normale… non deficit grossolani della
sfera cognitiva… nessi associativi solidi… assenti disturbi del contenuto del
pensiero… capacità di giudizio di realtà mantenuta…”
4.
Descrizione funzionale e risorse residue: la perizia si
focalizza sui deficit e sulla conferma di un’inabilità lavorativa elevata,
mentre manca una descrizione accurata della funzionalità del soggetto, ad
esempio secondo MINI-ICF, al fine di valorizzare le risorse ancora presenti,
come raccomandato dalle linee guida sulle perizie psichiatriche attualmente in
vigore.
Per quanto sopra esposto ritengo che non possiamo basarci sulla
perizia della Dr.ssa __________ per emanare una decisione rendita. La perizia
infatti è elusiva su troppe questioni fondamentali della medicina assicurativa.
Propongo pertanto di esigere che l’assicurato si presenti ad una
nuova perizia psichiatrica, da organizzare ancora presso il SAM tra tre
mesi. Il SAM dovrà produrre questa nuova perizia psichiatrica
avvalendosi di un altro perito; l’elaborato prodotto sarà in
sostituzione della perizia psichiatrica attuale che è inservibile.
Durante questi sei mesi l’assicurato dovrà assumere
rigorosamente la farmacoterapia prescritta dal curante e, con l’aiuto del
curante, dovrà interrompere ogni abuso di alcool.
La sospensione dell’abuso di alcool dovrà essere dimostrata con due
dosaggi del CDT ematico, da farsi nei 30 giorni precedenti la data della
nuova perizia.
L’assunzione corretta della farmacoterapia dovrà essere dimostrata
da almeno due dosaggi ematici dei medicamenti e dei relativi metaboliti,
dosaggi che verranno stabiliti liberamente dal curante.
Anche il perito, in sede peritale, dovrà dosare almeno una volta
questi due parametri” (doc. AI 101-1/3)
Il 2 febbraio 2015 la
dr.ssa med. __________ ha scritto al medico SMR, contestando le sue
affermazioni ed affermando di aver potuto porre la diagnosi certa di disturbo
depressivo di media entità (ICD 10: F32.1) nell’ambito di una modificazione
probabilmente duratura della personalità (ICD 10: F62.0) con influsso sulla
capacità lavorativa (doc. AI 106-1). Oltre a rispondere alle perplessità
sollevate dal medico SMR, la perita rileva inoltre che:
" (…)
Nella perizia già scrissi:
“Difficile pronunciarsi sulla prognosi senza un’adeguata
compliance medicamentosa.
A medio-lungo termine, se il paziente dovesse assumere
regolarmente una psicofarmacoterapia adeguata (anche quella già prescritta)
potrebbe l’assicurato ritrovare un maggior equilibrio psicofisico tale da
renderlo almeno parzialmente abile ad un lavoro, compatibilmente ai limiti
fisici presenti (…)
Come espresso sopra, il paziente non assume regolarmente la
terapia farmacologica e si automedica con l’uso/abuso di sostanze alcoliche.
Per migliorare lo stato di salute l’assicurato dovrebbe astenersi
da abusi di sostanze alcoliche oltre ad essere maggiormente compliante con
l’assunzione della terapia farmacologica prescritta dal curante.”
Nel complemento del 5 dicembre 2014 ti scrissi: “… tale progetto
terapeutico dovrebbe apportare un verosimile miglioramento dello stato clinico
il quale, solo dopo un ulteriore esame potrà essere quantificato nell’ambito di
un’abilità/inabilità lavorativa.”
Purtroppo leggendo la raccomandata indirizzata al SAM con le
considerazioni mediche da te espresse, si fa fatica a non percepire una sorta di
“pressione” sul perito; la sottoscritta, ti posso assicurare, è stata
assolutamente oggettiva ed imparziale ma soprattutto etica e professionale!
Essendo assolutamente certa della validità della mia perizia, ti
chiedo quali sono gli eventuali passi da effettuare per poter avere chiarezza
al riguardo oltre al domandarti di rivedere la vostra posizione nei confronti
degli eventuali costi per una nuova perizia che avete predisposto a carico del
SAM.” (doc. AI 106-4/5)
Il 9 febbraio 2015 il dr.
med. __________ ha affermato:
" (…)
La necessità di dover chiarire e puntualizzare innumerevoli
affermazioni contenute nella perizia non la rende per questo più chiara ed
esaustiva.
E’ innegabile che nella perizia si stabiliscono delle inabilità
lavorative senza fare astrazione della problematica dell’alcool, che non è
assicurata dall’AI.
Il perito avrebbe potuto correttamente dirsi impossibilitato ad
esprimersi sulla capacità lavorativa per soli motivi psichiatrici, fino
all’ottenimento dell’astinenza esigibile. In alternativa, se il perito era
capace di concludere con una percentuale di IL, doveva allora fornire
un’inabilità lavorativa che facesse astrazione dall’uso di alcool e che si
riferisse solo alla patologia psichiatrica.
Per di più, essendo la depressione curabile e guaribile, è
scientifico affermare che una cura antidepressiva può teoricamente migliorare
la prognosi e di riflesso la CL anche nella misura del 100%. Quindi a livello
medico teorico, essendo la depressione l’unica diagnosi certa secondo ICD-10,
era corretto dire che una cura esigibile ed efficace poteva portare anche ad un
recupero completo della CL.
Anche se si reputa esigibile una sospensione dell’alcool allora si
dovrebbe almeno avere un’idea approssimativa e prudente del miglioramento teorico
che si cerca con questa misura. Altrimenti perché fare delle raccomandazioni
peritali se non siamo in grado di dire a cosa ci portano?
Per rispetto delle competenze del perito non abbiamo preso
posizione d’ufficio e gli abbiamo pazientemente chiesto di formulare una
prognosi di recupero funzionale anche molto prudente.
Il perito per contro ha evocato incomprensibili questioni
deontologiche, pur di non rispondere al quesito medico-assicurativo posto.
Adesso un continuo scambio fatto di puntualizzazioni non è né
utile né opportuno alla definizione della pratica.
Si proceda con la richiesta di nuova perizia presso SAM concordata.”
(doc. AI 107-1)
In seguito a questo
scritto, l’UAI ha assegnato alla dr.ssa med. __________ l’allestimento di una
nuova perizia psichiatrica da eseguire presso il SAM (doc. AI 109-1 e
seguenti).
Con il ricorso
l’insorgente ha prodotto un referto del 12 marzo 2015 del medico curante, dr.
med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, che ha preso
posizione sull’intera fattispecie (doc. D). In sede di risposta l’UAI ha
trasmesso l’annotazione del 14 aprile 2015 del medico SMR dr. med. __________ che
ha ribadito le sue precedenti osservazioni (doc. IV/1).
2.7
Per quanto riguarda l'invalidità
cagionata da un danno alla salute psichica, la giurisprudenza federale ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa
sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF
127.
V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; Pratique VSI
1996.
pp. 318, 321, 324; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
2003, p. 128). Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di
precisare che “tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102.
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127.
V 298 consid. 4c in fine)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,
consid. 3.2).
Secondo giurisprudenza i suddetti principi valgono, fra l'altro,
per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (“psychische
Fehlentwicklungen”), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b;
RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti).
Secondo la Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione
per l'invalidità (CIGI), cifra 1013, Le tossicomanie (sindromi da dipendenza
quali p. es. l'alcolismo [RCC 1989 p. 283, 1969 S. 236], la dipendenza da medicamenti
[RCC 1964 p. 115] o da droghe [RCC 1992 p. 180, 1987 p. 467, 1973 p. 600],
l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 p. 359]) non giustificano di per
sé un'incapacità al lavoro. Esse possono tuttavia avere l'effetto di un danno
alla salute invalidante se sono la conseguenza o il sintomo di un danno invalidante
alla salute mentale o fisica, oppure hanno causato un notevole danno fisico e/o
mentale quale una durevole lesione cerebro-organico-neurologica oppure un
irreversibile mutamento di natura organica della personalità affettiva. Occorre
pertanto verificare se la tossicodipendenza è la conseguenza di un danno alla
salute fisica o mentale di natura patologica preesistente oppure se la dipendenza
è la ragione di un susseguente danno alla salute suscettibile a diminuire la
capacità al guadagno in maniera permanente o di lunga durata (Pratique VSI 2001
p. 227 consid. 5 e 6).
L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha
provocato una malattia (o un infortunio) in seguito alla quale o per cui
l’assicurato ha subito un danno alla salute fisica o mentale che riduce la
capacità al guadagno, o se essa stessa risulta da un tale danno con valore di
malattia (DTF 124 V 268 consid. 3c e riferimenti; Pratique VSI 2002 p. 30, 2001
p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b).
Con sentenza 8C_582/2015 dell’8 ottobre 2015 il TF ha ribadito il
medesimo concetto:
" (…)
2.2.1
Nach der
Rechtsprechung führt Drogensucht (wie auch Alkoholismus und
Medikamentenmissbrauch) als solche nicht zu einer Invalidität im Sinne des
Gesetzes. Dagegen wird sie im Rahmen der Invalidenversicherung relevant, wenn
sie eine Krankheit oder einen Unfall bewirkt hat, in deren Folge ein
körperlicher oder geistiger, die Erwerbsfähigkeit beeinträchtigender
Gesundheitsschaden eingetreten ist, oder wenn sie selber Folge eines
körperlichen oder geistigen Gesundheitsschadens ist, dem Krankheitswert zukommt
(BGE 124 V 265 E. 3c S. 268). Aus letzterem Leitsatz folgt nicht, dass die
Auswirkungen einer Drogensucht, die ihrerseits auf einen Gesundheitsschaden
zurückgeht, per se invaliditätsbegründend sind. Die zitierte Praxis setzt
vielmehr den Grundsatz um, dass funktionelle Einschränkungen nur
anspruchsbegründend sein können, wenn sie sich als Folgen selbstständiger
Gesundheitsschädigungen darstellen (Art. 6 ff. ATSG und Art. 4 Abs. 1 IVG).
Insofern verhält es sich ähnlich wie im Verhältnis zwischen psychosozialen oder
soziokulturellen Umständen und fachärztlich festgestellten psychischen
Störungen von Krankheitswert (BGE 127 V 294 E. 5a S. 299) : Wo die Gutachter im Wesentlichen nur Befunde
erheben, welche in der Drogensucht ihre hinreichende Erklärung finden,
gleichsam in dieser aufgehen, ist kein invalidisierender psychischer
Gesundheitsschaden gegeben. Dies trifft zu, wenn davon auszugehen ist, dass
sich beispielsweise ein depressives Zustandsbild bei einer (angenommenen)
positiven Veränderung der suchtbedingten psychosozialen Problematik wesentlich
bessern (und die damit verbundene Beeinträchtigung des Leistungsvermögens sich
entsprechend verringern) würde (Urteile 8C_580/2014 vom 11. März 2015 E. 2.2.1;9C_856/2012 vom 19. August 2013 E. 2.2.1).”
2.8
Nel caso di specie questo TCA,
circa l’aspetto medico, deve in primo luogo evidenziare che, tenuto conto della
totale incapacità lavorativa del ricorrente dal punto di vista reumatologico e
neurologico nella precedente attività di isolatore di tetti piani, in
discussione rimane unicamente la capacità lavorativa del ricorrente in attività
leggere e confacenti al suo stato di salute. A questo proposito, mentre in
ambito reumatologico e neurologico i periti hanno attestato una capacità
lavorativa totale, per quanto concerne l’aspetto psichiatrico, la specialista
ha certificato un’incapacità lavorativa dell’80% (doc. AI 90-27 e 90-28).
Come rilevato dall’UAI (doc. IV), indipendentemente dalla
questione della diagnosi posta in ambito psichiatrico e delle lacune
riscontrate dal medico SMR nella redazione del referto, la perizia della dr.ssa
med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, deve in ogni caso essere
oggetto di un complemento peritale alla luce delle risultanze emerse
nell’ambito dell’esame psichiatrico, e meglio dell’uso/abuso di sostanze
alcoliche e dell’assenza di assunzione regolare dei medicamenti prescrittigli
dal medico curante, dr. med. __________. La perita il 7 novembre 2014 ha
rilevato che l’insorgente “ammette di non assumere regolarmente (ndr: la
terapia) perché quando beve non la prende. Conferma pertanto quanto riscontrato
negli esami ematici effettuati durante l’attuale perizia multidisciplinare. Al
secondo incontro nega ancora un’assunzione regolare della farmacoterapia nei
giorni precedenti il nostro incontro” (doc. AI 91-8). “Il paziente non
assume regolarmente la terapia farmacologica e si automedica con l’uso/abuso di
sostanze mediche. Per migliorare lo stato di salute l’assicurato dovrebbe
astenersi da abusi di sostanze alcoliche oltre ad essere maggiormente compliante
con l’assunzione della terapia farmacologica prescritta dal curante” (doc.
AI 91-13). Concetto espresso ancora in seguito laddove la specialista afferma
che “attualmente non vi sono le risorse necessarie per dei provvedimenti di
alcun genere ma, con ogni probabilità, se l’assicurato si attiene alla terapia
prescritta dal curante senza abusare di sostanze alcoliche, potrebbe essere in
grado di effettuare dei provvedimenti d’integrazione professionale in attività
compatibili con eventuali limiti fisici” (doc. AI 91-13). Il medesimo
ricorrente in sede di osservazioni afferma che “in concreto è altrettanto
attestato che il consumo di alcool ha contribuito a peggiorare non da ultimo
la situazione psichiatrica dell’assicurato, tant’è che se così non fosse nemmeno
appare comprensibile per quale motivo ai fini di una sola perizia psichiatrica
si renderebbe necessario insistere così formalmente con l’astensione da ogni
consumo” (doc. VI, sottolineatura del redattore; cfr. anche doc. AI 38-5,
certificato del 25 marzo 2013 del medico curante, dr. med. __________: “[…]
Avrebbe ricominciato a fumare due mesi fa fino a quaranta sigarette al giorno.
Era riuscito per circa due anni e mezzo a non fumare più. Dal punto di vista
etilico berrebbe due/tre bicchieri di stock la sera per dormire meglio […] per
cercare di mitigare le problematiche anche legate a questo stato di angoscia e
d’ansia nonché di insonnia, avrebbe cominciato a fumare sino a quaranta
sigarette al giorno, bere grosse quantità di caffè e ad iniziare ad assumere
dei superalcolici la sera […]”).
La stessa dr.ssa med. __________ rileva in altre parole che l’astinenza
da sostanze alcoliche e l’assunzione corretta della terapia prescritta potrebbe
avere un’influenza positiva sulla capacità lavorativa del ricorrente, pur
ritenendo che una modifica interverrebbe solo a lungo termine (un anno). La
questione deve tuttavia necessariamente essere indagata approfonditamente ed
accuratamente prima di poter decidere circa un eventuale diritto ad una rendita,
non giustificando, di per sé, l’alcolismo un’incapacità lavorativa (sentenza
8C_582/2015 dell’8 ottobre 2015; DTF 124 V 268 consid. 3c e riferimenti;
Pratique VSI 2002 p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b) ed
essendo l’assicurato tenuto a fare tutto quanto possibile per ridurre il danno
e dunque assumere la farmacologia prescrittagli (art. 21 cpv. 4 LPGA; cfr. la
sentenza 8C_128/2007 del 14 gennaio 2008, consid. 3.1 e riferimenti,
concernente una fattispecie nella quale la nostra Massima Istanza ha ritenuto
esigibile l’intervento di una protesi all’anca; cfr. anche sentenza 9C_914/2010
del 2 dicembre 2010).
Ritenuto che, interpellata in merito (cfr. doc. AI 93-1), la
dr.ssa med. __________ non è stata esaustiva nelle risposte, limitandosi ad
affermare che un miglioramento dell’attuale sintomatologia invalidante non
sarebbe tangibile prima di almeno un anno dall’attuazione delle misure
descritte (doc. AI 100-1), a giusta ragione l’UAI ha intimato al ricorrente un
termine di trenta giorni, del resto inferiore a quello ipotizzato dalla perita
e dunque meno incisivo per il medesimo assicurato, durante il quale deve
astenersi dall’assunzione di sostanze alcoliche e durante il quale deve
assumere regolarmente la terapia prescrittagli, al fine di procedere ad un
complemento del referto psichiatrico. In questo senso, la perizia allestita il
7.
novembre 2014 dalla dr.ssa med. __________, indipendentemente dalle altre
critiche sollevate dal medico SMR, dr. med. __________, non può essere
utilizzata, basandosi su uno stato valetudinario del ricorrente che non
permette un esame oggettivo della sua capacità lavorativa poiché influenzato
dalla mancata assunzione dei medicamenti prescritti e dal consumo di alcool.
Contrariamente a quanto sostiene l’insorgente non si tratta pertanto
di raccogliere una seconda opinione, bensì di allestire un nuovo esame
peritale in ambito psichiatrico dopo che saranno messe in atto le misure oggettive
necessarie (astensione dall’alcool e assunzione della terapia prescritta) per
stabilire una corretta valutazione della capacità lavorativa del ricorrente in
attività leggere.
A questo proposito va rilevato che, allo stadio attuale della
procedura, non vi sono invece motivi per ritenere necessaria una nuova perizia
pluridisciplinare che riesamini nuovamente anche l’aspetto neurologico e
reumatologico, ritenuto che non sono sollevati argomenti che potrebbero far
ritenere che anche in questi casi l’esame peritale si sia fondato su elementi estranei
che avrebbero influenzato la valutazione della capacità lavorativa.
Posta la necessità di un complemento peritale in ambito
psichiatrico, va ora esaminato se l’UAI poteva, come ha fatto, assegnare
l’incarico ancora al SAM, e se quest’ultimo poteva designare un’altra perita,
la dr.ssa __________, in luogo della dr.ssa med. __________, come richiesto
dall’amministrazione.
2.9
Con sentenza pubblicata in
DTF 140 V 507 il Tribunale federale ha stabilito che la scelta
del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre avvenire
secondo il metodo aleatorio (DTF 139 V 349 consid. 5.2.1 pag. 354).
Non c'è spazio per la nomina consensuale dell'esperto (consid. 3.2.1). Il TF ha
affermato che il modo di designazione come proposto dal tribunale cantonale, in
cui il metodo aleatorio entra in gioco solo se non c'è un consenso, conduce in
genere a rendere prioritario l'esperimento consensuale di una perizia e ad
impedire in questa misura un'attribuzione per quanto possibile equivalente dei
mandati o, per lo meno, ad aumentare il rischio di escludere alcuni centri
medici.
L’Alta
Corte ha affermato:
" (…)
3.1
Die
Gutachterwahl bei polydisziplinären MEDAS-Begutachtungen hat immer nach
dem Zufallsprinzip zu erfolgen (Art. 72bis Abs. 2 IVV; BGE 138 V 271 E. 1.1 S. 274 f.; BGE 139 V 349 E. 5.2.1 S. 354). In einem ersten Schritt teilt die IV-Stelle der
Versicherten mit, dass eine Expertise eingeholt werden soll; zugleich
gibt sie ihr die Art der vorgesehenen Begutachtung (poly- oder mono- bzw.
bidisziplinär) sowie die vorgesehenen Fachdisziplinen und Gutachterfragen
bekannt (vgl. auch Rz. 2080 ff. des Kreisschreibens über das Verfahren in der
Invalidenversicherung [KSVI], www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/view/3946/lang:deu/category:34, gültig ab 1. Januar 2010; Stand 1. März 2012 [derzeit gültig:
Stand 1. Januar 2014]). In diesem Stadium kann die Versicherte (nicht
personenbezogene) materielle Einwendungen gegen eine Begutachtung an sich oder
gegen Art oder Umfang der Begutachtung vorbringen (Beispiele: unnötige second
opinion; unzutreffende Wahl der medizinischen Disziplinen). In einem zweiten
Schritt teilt die IV-Stelle der Versicherten die mittels
Zufallszuweisung (durch die vom BSV entwickelte Vergabeplattform SuisseMED@P,
über welche der gesamte Verlauf der Gutachtenseinholung gesteuert und
kontrolliert wird; vgl. SuisseMED@P: Handbuch für Gutachter- und IV-Stellen =
Anhang V KSVI) zugeteilte Gutachterstelle und die Namen der Sachverständigen
inklusive Facharzttitel mit. In der Folge hat die Versicherte die Möglichkeit,
materielle oder formelle personenbezogene Einwendungen geltend zu machen (BGE 139 V 349 E. 5.2.2 S. 355 f.). Dieses Zuweisungsmodell soll generelle, aus
den Rahmenbedingungen des Gutachterwesens fliessende Abhängigkeits- und
Befangenheitsbefürchtungen neutralisieren (BGE 139 V 349 E. 5.2.2.1 S. 355). Nur bei stichhaltigen Einwendungen gegen
bezeichnete Sachverständige ist die Zufallszuweisung allenfalls zu wiederholen
bzw. zu modifizieren, indem die Beteiligten beispielsweise übereinkommen, an
der ausgelosten MEDAS festzuhalten, dabei aber eine Arztperson nicht mitwirken
zu lassen. Bei erneuter Nichteinigkeit ist eine Zwischenverfügung zu
erlassen. Auch nach Einführung der Zuweisungsplattform SuisseMED@P haben sich
die Beteiligten mit Einwendungen auseinanderzusetzen, die sich aus dem
konkreten Einzelfall ergeben, insoweit sind Konsensbestrebungen weiterhin nicht
hinfällig (BGE 139 V 349 E. 5.2.1, 5.2.2 und 5.2.2.1 S. 354 f.; Urteil 9C_475/2013 vom 6.
August 2013 E. 2.1).
3.2.1
Nach dem
Gesagten bleibt bei polydisziplinären Gutachten für eine einvernehmliche
Benennung der Experten kein Raum. Eine einvernehmliche Einigung kann zwar im
Einzelfall grundsätzlich geeignet sein, die Akzeptanz polydisziplinärer
MEDAS-Gutachten insbesondere bei den Versicherten zu erhöhen. Dies ist indes
kein Grund, von der zufallsbasierten Zuweisung abzusehen oder nur dann auf
diese zurückzugreifen, wenn eine Einigung der Parteien auf eine Gutachterstelle
misslingt. Der vorinstanzlich postulierte Auswahlmodus, wonach das
Zufallsprinzip nur bei gescheiterter Einigung greift, führt zu einer
grundsätzlichen Priorisierung der einvernehmlichen Gutachtenseinholung und
vereitelt insoweit die angestrebte, möglichst gleichmässige Auftragsvergabe an
alle MEDAS-Stellen oder begünstigt zumindest, dass einige Anbieter praktisch
nie zum Zuge kommen. Nachdem lediglich Gutachterstellen polydisziplinäre
Expertisen für die IV-Stellen verfassen dürfen, welche die (organisatorischen
und fachlichen) Anerkennungskriterien des BSV erfüllen, kann die IV-Stelle die
von der Versicherten vorgeschlagenen MEDAS-Stellen im
Wesentlichen nur aus verfahrensökonomischen Gründen ablehnen und wird damit weitgehend
auf die Vorschläge der versicherten Person verpflichtet. Durch das im
angefochtenen Entscheid geforderte Vorgehen wird somit erneut eine
ergebnisorientierte Auswahl der Gutachterstelle etabliert, nunmehr unter
umgekehrten Vorzeichen, welche das in Art. 72bis Abs. 2 IVV
verankerte Zufallsprinzip gerade verhindern will (vgl. BGE 139 V 349 E. 5.2.1 S. 354).” (sottolineatura
del redattore)
In una sentenza
32.2014.154
del 3 giugno 2015 questo TCA ha stabilito che attualmente
la giurisprudenza federale non è rispettata in quanto è praticamente sempre il
SAM di __________ ad effettuare le perizie pluridisciplinari ordinate
dall'Ufficio AI ticinese e che l'attuale prassi deve pertanto essere modificata
al più presto per renderla conforme alla giurisprudenza federale.
Questo Tribunale ha
osservato come, anche alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale
relativa ad un altro tema sensibile (quello della corretta determinazione del
reddito da invalido), non è possibile rinunciare all’applicazione del metodo
aleatorio per tenere conto delle particolarità del nostro Cantone (cfr. STFA U
75/03 del 12 ottobre 2006: “8.2 In primo luogo si osserva che, per un'ovvia
questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della
tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare
un'inammissibile lex ticinensis”) e che non spetta al TCA, bensì
all'UFAS, trovare una soluzione che rispetti anche per il Cantone Ticino quanto
stabilito dall'Alta Corte, senza allungare i tempi delle procedure per gli
assicurati ticinesi e senza provocare un sensibile aumento dei costi.
Il Tribunale
ha poi ritenuto che, innanzitutto, dovrebbe essere ribadita ed intensificata la
richiesta ad alcuni dei centri peritali già convenzionati con l'UFAS di
disporre di medici nell’organico o come consulenti esterni da interpellare in
caso di necessità, che siano in grado di effettuare perizie (soprattutto
psichiatriche) anche in lingua italiana ed ha formulato l'ipotesi di creare un
altro centro peritale di lingua italiana, coinvolgendo l'Ordine dei medici e
magari approfittando delle conoscenze di cui dispongono le numerose cliniche
private presenti sul territorio cantonale, dove sono attivi specialisti di
diverse discipline mediche.
Il TCA ha
evidenziato che il vantaggio di un nuovo centro peritale in Ticino sarebbe
quello di disporre di medici che padroneggiano spesso le tre lingue nazionali e
che potrebbero così essere disponibili per effettuare le perizie anche per
assicurati provenienti da tutta la Svizzera ed ha ritenuto che soltanto un
sistema che permetta ogni volta la scelta tra un certo numero di centri
peritali (almeno tre), garantisca realmente il rispetto del principio
aleatorio.
Infine,
questo Tribunale ha invitato l’UAI ad attivarsi presso l'UFAS per mettere in
atto al più presto i correttivi necessari per adattare l'attuale prassi alla
giurisprudenza federale, senza che ne derivi alcun peggioramento per gli
assicurati di lingua italiana per quanto riguarda i tempi di attesa.
2.10
In concreto la richiesta del
ricorrente di far allestire la perizia direttamente dal TCA va respinta di
primo acchito, già solo per il motivo che in concreto non è stata impugnata una
decisione finale (di assegnazione o rifiuto di una rendita), bensì unicamente
una decisione incidentale nell’ambito della procedura amministrativa che porta
sulla necessità di effettuare un’ulteriore valutazione peritale prima di
emettere la decisione circa il diritto o meno di una prestazione dell’AI. La
procedura amministrativa non è ancora conclusa e spetta all’UAI effettuare gli
accertamenti ancora necessari prima di emettere la decisione di rifiuto o di
accoglimento della domanda. La necessità di allestire una perizia giudiziaria
andrà semmai esaminata nell’ambito di un eventuale ricorso che l’assicurato
potrà presentare nei tempi e modi previsti dalla legge contro la decisione
finale di attribuzione o rifiuto delle prestazioni AI.
In secondo luogo, questo
Tribunale rileva che dovendo allestire un complemento, nel corso della
medesima procedura, di un esame peritale già effettuato ma non ancora concluso
viste le lacune riscontrate, a giusta ragione l’UAI ha conferito l’incarico al
medesimo SAM, che già si stava occupando della fattispecie, senza mettere in
atto una nuova procedura di assegnazione del mandato secondo il principio
aleatorio ad un altro istituto (cfr. anche il marginale 2078 della Circolare
sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità, secondo cui “les
expertises médicales de suivi peuvent être attribuées directement au centre
d’expertises médicales qui avait déjà produit une expertise pluridisciplinaire,
si cette dernière avait été attribuée par la plateforme SuisseMED@P (arrêt du
TF 8C_791/2012 du 6 mars 2013)”).
Per quanto concerne la
questione di sapere se il complemento peritale, all’interno del medesimo
istituto, può essere attribuito ad un altro perito e, in caso di risposta
affermativa, se occorre applicare il metodo aleatorio, va evidenziato quanto
segue.
In concreto l’UAI ha
chiesto al SAM un complemento peritale da effettuare tramite un nuovo perito
(doc. AI 103). Il SAM ha incaricato la dr.ssa med. __________ (cfr. doc. AI 111
e doc. IV, pag. 7).
La procedura adottata non
è corretta. Di principio un semplice complemento ad una perizia ancora in corso
deve essere assegnato al medesimo perito che ha effettuato l’esame iniziale.
Ne segue che
l’attribuzione “diretta” del complemento peritale ad un altro consulente, e
meglio alla dr.ssa med. __________, non può essere tutelata.
Per il complemento
va incaricata nuovamente la dr.ssa med. __________, ritenuto come nessuna delle
parti solleva motivi di ricusa nei confronti della specialista, sorteggiata
sulla piattaforma SuisseMED@P secondo una procedura corretta.
Non va poi dimenticato che
nel frattempo, in seguito all’emanazione della sentenza pubblicata in DTF 141 V
281.
e relativa alle perizie eseguite nell’ambito della determinazione del
disturbo da dolore somatoforme persistente, l’UFAS, con lettera
circolare AI n. 339 dell’8 settembre 2015, ha elaborato, sotto forma di mandato
vincolante per gli uffici AI, un questionario per le perizie mediche
nell’ambito dell’assicurazione invalidità, che si applica a tutti i tipi di
danni alla salute, poiché nell’ottica di un accertamento incentrato sulle
risorse personali non ha ormai più senso distinguere tra malattie
psicosomatiche e altre patologie.
Nel caso di specie, poiché la perizia pluridisciplinare
non è ancora conclusa e va completata con una nuova perizia psichiatrica dopo
aver adottato le misure necessarie ad una corretta valutazione della capacità
lavorativa del ricorrente (astensione dall’alcol e assunzione dei medicamenti
prescritti), il referto psichiatrico dovrà tener conto di tutte le domande
contenute nella lettera circolare AI n. 339 dell’8 settembre 2015 e pertanto le
lacune riscontrate dal medico SMR e relative alla perizia del 7 novembre 2014,
segnatamente per quanto concerne la mancata descrizione della funzionalità del
soggetto al fine di valorizzare le risorse ancora presenti, andranno colmate
(cfr. anche, ma in un caso in cui vi era un dolore cronico, le sentenze
9C_822/2014 del 29 ottobre 2015 e 9C_79/2015 del 5 novembre 2015). Per cui, in
ogni caso, il referto del 7 novembre 2014 non può più essere utilizzato poiché
superato.
In queste condizioni il primo paragrafo del
Dispositivo
dispositivo della decisione impugnata va modificato nel senso che la perizia
psichiatrica sarà effettuata dalla Dr.ssa med. __________. Per il resto il
dispositivo della decisione incidentale va confermato. In tal senso il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile (cfr. consid. 2.4. in fine) va parzialmente
accolto.
2.11. Con il ricorso
l’insorgente chiede genericamente l’assunzione di ulteriori prove (doc., doc. rich.,
int. formale, testi, perizie, ispezione, ecc.) e richiama l’incarto completo
dall’UAI (doc. I). Egli ha inoltre domandato che sia semmai il Tribunale ad
allestire la nuova perizia.
Rammentato che il TCA ha già spiegato i motivi per i
quali non spetta, allo stato attuale della procedura, al Tribunale allestire
una perizia giudiziaria, non vi sono motivi per assumere ulteriori prove, oltre
a quelle già prodotte dalle parti, tra cui l’intero incarto AI.
I documenti agli atti sono infatti sufficienti per
decidere nel merito del ricorso.
Conformemente alla
costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca
l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.12. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste per metà a carico
dell’UAI e per metà a carico dell’assicurato.
Quest’ultimo chiede
tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio.
Ritenuti l’esito della
lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto attiene
alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di
oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; sentenza 164/02 del 9 aprile 2003). Per
la parte del ricorso in cui l’assicurato è soccombente, l’interessato può
invece essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria, sempre che
adempia le relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio
che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar,
Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al
vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 102s) – sono in principio
dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è
necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito
positivo ( DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il diritto all’assistenza
giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di
giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il
diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con
riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; Müller, Grundrechte in der
Schweiz, 1999, p. 544).
Nella
fattispecie, il 20 agosto 2015, il ricorrente ha comunicato al TCA che “per
il proprio sostentamento ad oggi l’assicurato non beneficia pertanto più di
alcuna prestazione da parte di assicuratori se non unicamente da parte
dell’assistenza pubblica” (doc. XIV).
In tali circostanze
l’indigenza deve essere ammessa.
Considerato che
l’interessato non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento
di un legale appare senz'altro giustificato e che le argomentazioni non erano
palesemente destituite di esito favorevole, il TCA ritiene che nella
fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione
dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, riservato l'eventuale
obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell’insorgente dovesse in
futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; sentenza 32.2011.202 del 16
maggio 2012; STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio
2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V
301, consid. 6).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto ai sensi dei
considerandi.
§ Il primo
paragrafo del dispositivo della decisione incidentale impugnata è modificata
nel senso che la perizia psichiatrica sarà effettuata dalla
Dr.ssa med. __________. Per il resto il dispositivo della decisione incidentale
va confermata.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, nella misura
in cui non è diventata priva d’oggetto, è accolta.
Di conseguenza RI 1 è
ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
3. Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico dell’UAI nella misura di fr.
250.-- e del ricorrente nella misura di fr. 250.--. A seguito della concessione
dell'assistenza giudiziaria le spese del ricorrente sono per il momento assunte
dallo Stato. L’UAI verserà fr. 1'500.-- (IVA inclusa se dovuta) al ricorrente a
titolo di ripetibili.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti