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Decisione

32.2015.51

Decisione incidentale di assegnazione di una perizia psichiatrica ad un altro perito in seguito alle lacune riscontrate nel primo referto. Ricorso accolto ed attribuzione della perizia al medesimo per

14 dicembre 2015Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I periti hanno accertato

una completa inabilità lavorativa nella precedente attività lavorativa svolta,

sia dal lato neurologico, che reumatologico (doc. AI 90-27-28). Dal lato

psichiatrico l’incapacità lavorativa nella precedente attività è dell’80% (doc.

AI 90-25). Per un’attività adeguata i periti hanno stabilito un grado di

incapacità lavorativa dell’80%, dovuta esclusivamente alla patologia

psichiatrica (dal punto di vista reumatologico e neurologico, con le

limitazioni descritte dai periti, l’interessato è completamente abile al lavoro

in attività leggere; cfr. doc. AI da 90-27 a 90-32), rilevando che “sul

piano psichiatrico la nostra consulente sottolinea che al momento l’A. non

assume regolarmente la terapia farmacologica prescritta e si automedica con

l’uso/abuso di sostanze alcoliche. Ella ritiene che, per migliorare lo stato di

salute dell’A., egli dovrebbe astenersi da abusi di sostanze alcoliche oltre ad

essere maggiormente aderente alla terapia con l’assunzione dei farmaci

prescritti dal proprio medico psichiatra curante” (doc. AI 90-32).

Il 5 dicembre 2014 il

medico SMR dr. med. __________ ha scritto al SAM rilevando che la “perizia

psichiatrica della Dr.ssa __________ è incompleta perché lascia aperti i temi

dell’esigibilità terapeutica e sull’astinenza dall’alcool. E’ innegabile che

questo assicurato, che conserva un corretto esame di realtà, abbia le risorse

cognitive sufficienti per aderire correttamente alla cura psichiatrica e

sospendere parallelamente l’uso di alcool (che notoriamente peggiora i sintomi

depressivi e post-traumatici). L’alcool è secondario alla malattia psichica e

non primario, quindi possiamo confermare l’inabilità lavorativa data dal

perito, ma solo a patto che il perito ponga correttamente i termini

dell’esigibilità terapeutica e dell’astinenza da sostanze nocive (obbligo

dell’assicurato di ridurre il danno). Ci serve sapere di quanto migliorerebbe

verosimilmente CL del soggetto e in quanto tempo, grazie all’assunzione

corretta delle terapie farmacologiche e alla sospensione dell’alcool. Nel caso

il perito non sia in grado di comunicarci i dati sull’esigibilità, dovremo

tenere la pratica in sospeso, e chiedere un’ulteriore perizia psichiatrica tra

sei mesi, dopo aver accertato da parte nostra l’astinenza dall’alcool e la

corretta assunzione dei farmaci” (doc. AI 93-1).

Il 20 dicembre 2014 la consulente

del SAM, dr.ssa med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha risposto

affermando che “a livello puramente teorico, onde ottenere un eventuale

miglioramento della sintomatologia invalidante e pertanto anche dell’abilità

lavorativa, valutato l’abuso di sostanze e la non ancora confermata (perché non

assunta in maniera corretta) validità dell’attuale terapia antidepressiva (alla

quale il paziente anche ad un dosaggio adeguato e con buona compliance potrebbe

non rispondere, necessitando eventualmente di cambiamenti farmacologici) non si

può attendere un miglioramento tangibile prima di almeno un anno

dall’attuazione di quanto sopra descritto. Tale progetto terapeutico dovrebbe

apportare un verosimile miglioramento dello stato clinico il quale, solo dopo

un ulteriore esame potrà essere quantificato nell’ambito di

un’abilità/inabilità lavorativa. Sarebbe poco etico e professionale,

determinare ora come sarà l’evoluzione della malattia dell’assicurato essendoci

allo stato attuale molte variabili….” (doc. 98-2/3).

Il 16 gennaio 2015 il medico

SMR, dr. med. __________, ha affermato:

" (…)

L’esigibilità di un’assunzione regolare della terapia

antidepressiva, ai dosaggi prescritti dallo psichiatra curante e l’esigibilità

dell’interruzione dell’abuso di alcool non sono messe in discussione dal perito,

il quale ne sottolinea l’importanza nella sua perizia (alle pagine 12 e 13) e

successivamente nella sua risposta al sottoscritto, datata 23 dicembre 2014.

L’assunzione di antidepressivi e l’interruzione dell’abuso di

etile hanno un rapporto rischi / benefici nettamente favorevole, a vantaggio

del paziente.

Sappiamo bene che un antidepressivo può non funzionare e che in

tal caso bisognerà provare a modificare la posologia e/o introdurre altri

antidepressivi, ma questo non contraddice l’esigibilità, bensì depone ancor più

per una corretta adesione alla terapia e per la drastica riduzione del consumo

di alcool.

Il perito ha raccomandato un anno di terapie adeguate,

congiuntamente all’interruzione dell’abuso di alcool, per ottenere un

miglioramento significativo (?) della capacità lavorativa.

Anche dopo la domanda successiva posta dal sottoscritto, il perito

non ha descritto nel dettaglio le funzioni psichiche del soggetto (ad es.

secondo MINI-ICF) e non ha indicato quali di queste funzioni potrebbero migliorare

e in quale modo con la terapia adeguata e con la sospensione dell’alcool. Il

perito non si sente neppure in grado di quantificare, nemmeno in modo prudente,

l’entità teorica di questo miglioramento.

Queste conclusioni del perito ci pongono nella condizione di non

poter emettere una diffida ad interrompere l’abuso di alcool e a seguire

terapie antidepressive.

Infatti se l’assicurato non collaborasse per ridurre il danno alla

salute, con questi presupposti tra un anno e per sempre, dovremo confermare la

presente incapacità lavorativa. Non ci sarebbe possibile stabilire in alcun

modo l’entità della riduzione delle prestazioni da applicare ed ogni nostra

scelta sarebbe arbitraria.

La posizione del perito sul tema dell’esigibilità terapeutica

diventa ancora più problematica se consideriamo globalmente la qualità della

sua perizia, decisamente carente rispetto agli elementi chiave della medicina

assicurativa:

1.Discussione dei punti contraddittori all’incarto: il

perito SAM confuta la perizia del Dr. __________ ipotizzando che il paziente

non gli abbia riferito i sintomi del disturbo da stress post-traumatico. Questo

argomento non regge, perché il Dr. __________ a pag 5 della sua perizia, nel

paragrafo “valutazione” dimostra di avere chiaramente indagato ed escluso la

presenza di sintomi tipici di disturbo post traumatico, pur essendo consapevole

che tale disturbo può insorgere dopo malattie somatiche di una certa

importanza.

Come se non bastasse la dr.ssa __________ accetta la diagnosi di

disturbo da stress post-traumatico posta dallo psichiatra curante all’epoca, ma

di fatto nemmeno lei riscontra attualmente un disturbo da stress

post-traumatico.

Da notare inoltre che il blocco lombare (causa del cosiddetto

trauma psichico) è avvenuto in aprile 2012, mentre l’assicurato per un anno non

si è rivolto ad alcuno psichiatra nemmeno il suo medico curante ne ha ravvisato

la necessità. Solo dopo la decisione di sospensione delle IG dell’__________

del 06.03.2013 l’assicurato ha consultato lo psichiatra dr. __________, in data

11.03.2013 (tre giorni dopo!), il quale psichiatra ha immediatamente reso un

rapporto al medico curante, confermando la IL 100%, e questa volta facendo una

diagnosi di sindrome post-traumatica da stress senza citarne i criteri.

Considerandi

2.

Diagnosi: il perito non è stato in grado di porre una

diagnosi certa. Si è limitato a formulare una diagnosi di “probabile”

modificazione duratura di personalità dopo esperienza catastrofica (che il

curante non ha posto), alla base di un’inabilità lavorativa elevata e certa.

3.

Status oggettivo: oltre ai deficit, l’assicurato ha le

seguenti risorse, che però non vengono prese in discussione nella discussione.

Cito direttamente dalle constatazioni obiettive della perizia: “è sintono e

partecipe… coscienza lucida, ben orientata, integra…eloquio appropriato,

comprensibile, ricco, adeguatamente espressivo… percezione pronta e libera da

errore… Attenzione buona, continua e spontanea…memoria discreta….comprensione

sufficientemente pronta… flusso idetico normale… non deficit grossolani della

sfera cognitiva… nessi associativi solidi… assenti disturbi del contenuto del

pensiero… capacità di giudizio di realtà mantenuta…”

4.

Descrizione funzionale e risorse residue: la perizia si

focalizza sui deficit e sulla conferma di un’inabilità lavorativa elevata,

mentre manca una descrizione accurata della funzionalità del soggetto, ad

esempio secondo MINI-ICF, al fine di valorizzare le risorse ancora presenti,

come raccomandato dalle linee guida sulle perizie psichiatriche attualmente in

vigore.

Per quanto sopra esposto ritengo che non possiamo basarci sulla

perizia della Dr.ssa __________ per emanare una decisione rendita. La perizia

infatti è elusiva su troppe questioni fondamentali della medicina assicurativa.

Propongo pertanto di esigere che l’assicurato si presenti ad una

nuova perizia psichiatrica, da organizzare ancora presso il SAM tra tre

mesi. Il SAM dovrà produrre questa nuova perizia psichiatrica

avvalendosi di un altro perito; l’elaborato prodotto sarà in

sostituzione della perizia psichiatrica attuale che è inservibile.

Durante questi sei mesi l’assicurato dovrà assumere

rigorosamente la farmacoterapia prescritta dal curante e, con l’aiuto del

curante, dovrà interrompere ogni abuso di alcool.

La sospensione dell’abuso di alcool dovrà essere dimostrata con due

dosaggi del CDT ematico, da farsi nei 30 giorni precedenti la data della

nuova perizia.

L’assunzione corretta della farmacoterapia dovrà essere dimostrata

da almeno due dosaggi ematici dei medicamenti e dei relativi metaboliti,

dosaggi che verranno stabiliti liberamente dal curante.

Anche il perito, in sede peritale, dovrà dosare almeno una volta

questi due parametri” (doc. AI 101-1/3)

Il 2 febbraio 2015 la

dr.ssa med. __________ ha scritto al medico SMR, contestando le sue

affermazioni ed affermando di aver potuto porre la diagnosi certa di disturbo

depressivo di media entità (ICD 10: F32.1) nell’ambito di una modificazione

probabilmente duratura della personalità (ICD 10: F62.0) con influsso sulla

capacità lavorativa (doc. AI 106-1). Oltre a rispondere alle perplessità

sollevate dal medico SMR, la perita rileva inoltre che:

" (…)

Nella perizia già scrissi:

“Difficile pronunciarsi sulla prognosi senza un’adeguata

compliance medicamentosa.

A medio-lungo termine, se il paziente dovesse assumere

regolarmente una psicofarmacoterapia adeguata (anche quella già prescritta)

potrebbe l’assicurato ritrovare un maggior equilibrio psicofisico tale da

renderlo almeno parzialmente abile ad un lavoro, compatibilmente ai limiti

fisici presenti (…)

Come espresso sopra, il paziente non assume regolarmente la

terapia farmacologica e si automedica con l’uso/abuso di sostanze alcoliche.

Per migliorare lo stato di salute l’assicurato dovrebbe astenersi

da abusi di sostanze alcoliche oltre ad essere maggiormente compliante con

l’assunzione della terapia farmacologica prescritta dal curante.”

Nel complemento del 5 dicembre 2014 ti scrissi: “… tale progetto

terapeutico dovrebbe apportare un verosimile miglioramento dello stato clinico

il quale, solo dopo un ulteriore esame potrà essere quantificato nell’ambito di

un’abilità/inabilità lavorativa.”

Purtroppo leggendo la raccomandata indirizzata al SAM con le

considerazioni mediche da te espresse, si fa fatica a non percepire una sorta di

“pressione” sul perito; la sottoscritta, ti posso assicurare, è stata

assolutamente oggettiva ed imparziale ma soprattutto etica e professionale!

Essendo assolutamente certa della validità della mia perizia, ti

chiedo quali sono gli eventuali passi da effettuare per poter avere chiarezza

al riguardo oltre al domandarti di rivedere la vostra posizione nei confronti

degli eventuali costi per una nuova perizia che avete predisposto a carico del

SAM.” (doc. AI 106-4/5)

Il 9 febbraio 2015 il dr.

med. __________ ha affermato:

" (…)

La necessità di dover chiarire e puntualizzare innumerevoli

affermazioni contenute nella perizia non la rende per questo più chiara ed

esaustiva.

E’ innegabile che nella perizia si stabiliscono delle inabilità

lavorative senza fare astrazione della problematica dell’alcool, che non è

assicurata dall’AI.

Il perito avrebbe potuto correttamente dirsi impossibilitato ad

esprimersi sulla capacità lavorativa per soli motivi psichiatrici, fino

all’ottenimento dell’astinenza esigibile. In alternativa, se il perito era

capace di concludere con una percentuale di IL, doveva allora fornire

un’inabilità lavorativa che facesse astrazione dall’uso di alcool e che si

riferisse solo alla patologia psichiatrica.

Per di più, essendo la depressione curabile e guaribile, è

scientifico affermare che una cura antidepressiva può teoricamente migliorare

la prognosi e di riflesso la CL anche nella misura del 100%. Quindi a livello

medico teorico, essendo la depressione l’unica diagnosi certa secondo ICD-10,

era corretto dire che una cura esigibile ed efficace poteva portare anche ad un

recupero completo della CL.

Anche se si reputa esigibile una sospensione dell’alcool allora si

dovrebbe almeno avere un’idea approssimativa e prudente del miglioramento teorico

che si cerca con questa misura. Altrimenti perché fare delle raccomandazioni

peritali se non siamo in grado di dire a cosa ci portano?

Per rispetto delle competenze del perito non abbiamo preso

posizione d’ufficio e gli abbiamo pazientemente chiesto di formulare una

prognosi di recupero funzionale anche molto prudente.

Il perito per contro ha evocato incomprensibili questioni

deontologiche, pur di non rispondere al quesito medico-assicurativo posto.

Adesso un continuo scambio fatto di puntualizzazioni non è né

utile né opportuno alla definizione della pratica.

Si proceda con la richiesta di nuova perizia presso SAM concordata.”

(doc. AI 107-1)

In seguito a questo

scritto, l’UAI ha assegnato alla dr.ssa med. __________ l’allestimento di una

nuova perizia psichiatrica da eseguire presso il SAM (doc. AI 109-1 e

seguenti).

Con il ricorso

l’insorgente ha prodotto un referto del 12 marzo 2015 del medico curante, dr.

med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, che ha preso

posizione sull’intera fattispecie (doc. D). In sede di risposta l’UAI ha

trasmesso l’annotazione del 14 aprile 2015 del medico SMR dr. med. __________ che

ha ribadito le sue precedenti osservazioni (doc. IV/1).

2.7

Per quanto riguarda l'invalidità

cagionata da un danno alla salute psichica, la giurisprudenza federale ha

stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa

sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF

127.

V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; Pratique VSI

1996.

pp. 318, 321, 324; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

2003, p. 128). Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di

precisare che “tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti

di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102.

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127.

V 298 consid. 4c in fine)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,

consid. 3.2).

Secondo giurisprudenza i suddetti principi valgono, fra l'altro,

per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (“psychische

Fehlentwicklungen”), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b;

RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti).

Secondo la Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione

per l'invalidità (CIGI), cifra 1013, Le tossicomanie (sindromi da dipendenza

quali p. es. l'alcolismo [RCC 1989 p. 283, 1969 S. 236], la dipendenza da medicamenti

[RCC 1964 p. 115] o da droghe [RCC 1992 p. 180, 1987 p. 467, 1973 p. 600],

l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 p. 359]) non giustificano di per

sé un'incapacità al lavoro. Esse possono tuttavia avere l'effetto di un danno

alla salute invalidante se sono la conseguenza o il sintomo di un danno invalidante

alla salute mentale o fisica, oppure hanno causato un notevole danno fisico e/o

mentale quale una durevole lesione cerebro-organico-neurologica oppure un

irreversibile mutamento di natura organica della personalità affettiva. Occorre

pertanto verificare se la tossicodipendenza è la conseguenza di un danno alla

salute fisica o mentale di natura patologica preesistente oppure se la dipendenza

è la ragione di un susseguente danno alla salute suscettibile a diminuire la

capacità al guadagno in maniera permanente o di lunga durata (Pratique VSI 2001

p. 227 consid. 5 e 6).

L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha

provocato una malattia (o un infortunio) in seguito alla quale o per cui

l’assicurato ha subito un danno alla salute fisica o mentale che riduce la

capacità al guadagno, o se essa stessa risulta da un tale danno con valore di

malattia (DTF 124 V 268 consid. 3c e riferimenti; Pratique VSI 2002 p. 30, 2001

p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b).

Con sentenza 8C_582/2015 dell’8 ottobre 2015 il TF ha ribadito il

medesimo concetto:

" (…)

2.2.1

Nach der

Rechtsprechung führt Drogensucht (wie auch Alkoholismus und

Medikamentenmissbrauch) als solche nicht zu einer Invalidität im Sinne des

Gesetzes. Dagegen wird sie im Rahmen der Invalidenversicherung relevant, wenn

sie eine Krankheit oder einen Unfall bewirkt hat, in deren Folge ein

körperlicher oder geistiger, die Erwerbsfähigkeit beeinträchtigender

Gesundheitsschaden eingetreten ist, oder wenn sie selber Folge eines

körperlichen oder geistigen Gesundheitsschadens ist, dem Krankheitswert zukommt

(BGE 124 V 265 E. 3c S. 268). Aus letzterem Leitsatz folgt nicht, dass die

Auswirkungen einer Drogensucht, die ihrerseits auf einen Gesundheitsschaden

zurückgeht, per se invaliditätsbegründend sind. Die zitierte Praxis setzt

vielmehr den Grundsatz um, dass funktionelle Einschränkungen nur

anspruchsbegründend sein können, wenn sie sich als Folgen selbstständiger

Gesundheitsschädigungen darstellen (Art. 6 ff. ATSG und Art. 4 Abs. 1 IVG).

Insofern verhält es sich ähnlich wie im Verhältnis zwischen psychosozialen oder

soziokulturellen Umständen und fachärztlich festgestellten psychischen

Störungen von Krankheitswert (BGE 127 V 294 E. 5a S. 299) : Wo die Gutachter im Wesentlichen nur Befunde

erheben, welche in der Drogensucht ihre hinreichende Erklärung finden,

gleichsam in dieser aufgehen, ist kein invalidisierender psychischer

Gesundheitsschaden gegeben. Dies trifft zu, wenn davon auszugehen ist, dass

sich beispielsweise ein depressives Zustandsbild bei einer (angenommenen)

positiven Veränderung der suchtbedingten psychosozialen Problematik wesentlich

bessern (und die damit verbundene Beeinträchtigung des Leistungsvermögens sich

entsprechend verringern) würde (Urteile 8C_580/2014 vom 11. März 2015 E. 2.2.1;9C_856/2012 vom 19. August 2013 E. 2.2.1).”

2.8

Nel caso di specie questo TCA,

circa l’aspetto medico, deve in primo luogo evidenziare che, tenuto conto della

totale incapacità lavorativa del ricorrente dal punto di vista reumatologico e

neurologico nella precedente attività di isolatore di tetti piani, in

discussione rimane unicamente la capacità lavorativa del ricorrente in attività

leggere e confacenti al suo stato di salute. A questo proposito, mentre in

ambito reumatologico e neurologico i periti hanno attestato una capacità

lavorativa totale, per quanto concerne l’aspetto psichiatrico, la specialista

ha certificato un’incapacità lavorativa dell’80% (doc. AI 90-27 e 90-28).

Come rilevato dall’UAI (doc. IV), indipendentemente dalla

questione della diagnosi posta in ambito psichiatrico e delle lacune

riscontrate dal medico SMR nella redazione del referto, la perizia della dr.ssa

med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, deve in ogni caso essere

oggetto di un complemento peritale alla luce delle risultanze emerse

nell’ambito dell’esame psichiatrico, e meglio dell’uso/abuso di sostanze

alcoliche e dell’assenza di assunzione regolare dei medicamenti prescrittigli

dal medico curante, dr. med. __________. La perita il 7 novembre 2014 ha

rilevato che l’insorgente “ammette di non assumere regolarmente (ndr: la

terapia) perché quando beve non la prende. Conferma pertanto quanto riscontrato

negli esami ematici effettuati durante l’attuale perizia multidisciplinare. Al

secondo incontro nega ancora un’assunzione regolare della farmacoterapia nei

giorni precedenti il nostro incontro” (doc. AI 91-8). “Il paziente non

assume regolarmente la terapia farmacologica e si automedica con l’uso/abuso di

sostanze mediche. Per migliorare lo stato di salute l’assicurato dovrebbe

astenersi da abusi di sostanze alcoliche oltre ad essere maggiormente compliante

con l’assunzione della terapia farmacologica prescritta dal curante” (doc.

AI 91-13). Concetto espresso ancora in seguito laddove la specialista afferma

che “attualmente non vi sono le risorse necessarie per dei provvedimenti di

alcun genere ma, con ogni probabilità, se l’assicurato si attiene alla terapia

prescritta dal curante senza abusare di sostanze alcoliche, potrebbe essere in

grado di effettuare dei provvedimenti d’integrazione professionale in attività

compatibili con eventuali limiti fisici” (doc. AI 91-13). Il medesimo

ricorrente in sede di osservazioni afferma che “in concreto è altrettanto

attestato che il consumo di alcool ha contribuito a peggiorare non da ultimo

la situazione psichiatrica dell’assicurato, tant’è che se così non fosse nemmeno

appare comprensibile per quale motivo ai fini di una sola perizia psichiatrica

si renderebbe necessario insistere così formalmente con l’astensione da ogni

consumo” (doc. VI, sottolineatura del redattore; cfr. anche doc. AI 38-5,

certificato del 25 marzo 2013 del medico curante, dr. med. __________: “[…]

Avrebbe ricominciato a fumare due mesi fa fino a quaranta sigarette al giorno.

Era riuscito per circa due anni e mezzo a non fumare più. Dal punto di vista

etilico berrebbe due/tre bicchieri di stock la sera per dormire meglio […] per

cercare di mitigare le problematiche anche legate a questo stato di angoscia e

d’ansia nonché di insonnia, avrebbe cominciato a fumare sino a quaranta

sigarette al giorno, bere grosse quantità di caffè e ad iniziare ad assumere

dei superalcolici la sera […]”).

La stessa dr.ssa med. __________ rileva in altre parole che l’astinenza

da sostanze alcoliche e l’assunzione corretta della terapia prescritta potrebbe

avere un’influenza positiva sulla capacità lavorativa del ricorrente, pur

ritenendo che una modifica interverrebbe solo a lungo termine (un anno). La

questione deve tuttavia necessariamente essere indagata approfonditamente ed

accuratamente prima di poter decidere circa un eventuale diritto ad una rendita,

non giustificando, di per sé, l’alcolismo un’incapacità lavorativa (sentenza

8C_582/2015 dell’8 ottobre 2015; DTF 124 V 268 consid. 3c e riferimenti;

Pratique VSI 2002 p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b) ed

essendo l’assicurato tenuto a fare tutto quanto possibile per ridurre il danno

e dunque assumere la farmacologia prescrittagli (art. 21 cpv. 4 LPGA; cfr. la

sentenza 8C_128/2007 del 14 gennaio 2008, consid. 3.1 e riferimenti,

concernente una fattispecie nella quale la nostra Massima Istanza ha ritenuto

esigibile l’intervento di una protesi all’anca; cfr. anche sentenza 9C_914/2010

del 2 dicembre 2010).

Ritenuto che, interpellata in merito (cfr. doc. AI 93-1), la

dr.ssa med. __________ non è stata esaustiva nelle risposte, limitandosi ad

affermare che un miglioramento dell’attuale sintomatologia invalidante non

sarebbe tangibile prima di almeno un anno dall’attuazione delle misure

descritte (doc. AI 100-1), a giusta ragione l’UAI ha intimato al ricorrente un

termine di trenta giorni, del resto inferiore a quello ipotizzato dalla perita

e dunque meno incisivo per il medesimo assicurato, durante il quale deve

astenersi dall’assunzione di sostanze alcoliche e durante il quale deve

assumere regolarmente la terapia prescrittagli, al fine di procedere ad un

complemento del referto psichiatrico. In questo senso, la perizia allestita il

7.

novembre 2014 dalla dr.ssa med. __________, indipendentemente dalle altre

critiche sollevate dal medico SMR, dr. med. __________, non può essere

utilizzata, basandosi su uno stato valetudinario del ricorrente che non

permette un esame oggettivo della sua capacità lavorativa poiché influenzato

dalla mancata assunzione dei medicamenti prescritti e dal consumo di alcool.

Contrariamente a quanto sostiene l’insorgente non si tratta pertanto

di raccogliere una seconda opinione, bensì di allestire un nuovo esame

peritale in ambito psichiatrico dopo che saranno messe in atto le misure oggettive

necessarie (astensione dall’alcool e assunzione della terapia prescritta) per

stabilire una corretta valutazione della capacità lavorativa del ricorrente in

attività leggere.

A questo proposito va rilevato che, allo stadio attuale della

procedura, non vi sono invece motivi per ritenere necessaria una nuova perizia

pluridisciplinare che riesamini nuovamente anche l’aspetto neurologico e

reumatologico, ritenuto che non sono sollevati argomenti che potrebbero far

ritenere che anche in questi casi l’esame peritale si sia fondato su elementi estranei

che avrebbero influenzato la valutazione della capacità lavorativa.

Posta la necessità di un complemento peritale in ambito

psichiatrico, va ora esaminato se l’UAI poteva, come ha fatto, assegnare

l’incarico ancora al SAM, e se quest’ultimo poteva designare un’altra perita,

la dr.ssa __________, in luogo della dr.ssa med. __________, come richiesto

dall’amministrazione.

2.9

Con sentenza pubblicata in

DTF 140 V 507 il Tribunale federale ha stabilito che la scelta

del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre avvenire

secondo il metodo aleatorio (DTF 139 V 349 consid. 5.2.1 pag. 354).

Non c'è spazio per la nomina consensuale dell'esperto (consid. 3.2.1). Il TF ha

affermato che il modo di designazione come proposto dal tribunale cantonale, in

cui il metodo aleatorio entra in gioco solo se non c'è un consenso, conduce in

genere a rendere prioritario l'esperimento consensuale di una perizia e ad

impedire in questa misura un'attribuzione per quanto possibile equivalente dei

mandati o, per lo meno, ad aumentare il rischio di escludere alcuni centri

medici.

L’Alta

Corte ha affermato:

" (…)

3.1

Die

Gutachterwahl bei polydisziplinären MEDAS-Begutachtungen hat immer nach

dem Zufallsprinzip zu erfolgen (Art. 72bis Abs. 2 IVV; BGE 138 V 271 E. 1.1 S. 274 f.; BGE 139 V 349 E. 5.2.1 S. 354). In einem ersten Schritt teilt die IV-Stelle der

Versicherten mit, dass eine Expertise eingeholt werden soll; zugleich

gibt sie ihr die Art der vorgesehenen Begutachtung (poly- oder mono- bzw.

bidisziplinär) sowie die vorgesehenen Fachdisziplinen und Gutachterfragen

bekannt (vgl. auch Rz. 2080 ff. des Kreisschreibens über das Verfahren in der

Invalidenversicherung [KSVI], www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/view/3946/lang:deu/category:34, gültig ab 1. Januar 2010; Stand 1. März 2012 [derzeit gültig:

Stand 1. Januar 2014]). In diesem Stadium kann die Versicherte (nicht

personenbezogene) materielle Einwendungen gegen eine Begutachtung an sich oder

gegen Art oder Umfang der Begutachtung vorbringen (Beispiele: unnötige second

opinion; unzutreffende Wahl der medizinischen Disziplinen). In einem zweiten

Schritt teilt die IV-Stelle der Versicherten die mittels

Zufallszuweisung (durch die vom BSV entwickelte Vergabeplattform SuisseMED@P,

über welche der gesamte Verlauf der Gutachtenseinholung gesteuert und

kontrolliert wird; vgl. SuisseMED@P: Handbuch für Gutachter- und IV-Stellen =

Anhang V KSVI) zugeteilte Gutachterstelle und die Namen der Sachverständigen

inklusive Facharzttitel mit. In der Folge hat die Versicherte die Möglichkeit,

materielle oder formelle personenbezogene Einwendungen geltend zu machen (BGE 139 V 349 E. 5.2.2 S. 355 f.). Dieses Zuweisungsmodell soll generelle, aus

den Rahmenbedingungen des Gutachterwesens fliessende Abhängigkeits- und

Befangenheitsbefürchtungen neutralisieren (BGE 139 V 349 E. 5.2.2.1 S. 355). Nur bei stichhaltigen Einwendungen gegen

bezeichnete Sachverständige ist die Zufallszuweisung allenfalls zu wiederholen

bzw. zu modifizieren, indem die Beteiligten beispielsweise übereinkommen, an

der ausgelosten MEDAS festzuhalten, dabei aber eine Arztperson nicht mitwirken

zu lassen. Bei erneuter Nichteinigkeit ist eine Zwischenverfügung zu

erlassen. Auch nach Einführung der Zuweisungsplattform SuisseMED@P haben sich

die Beteiligten mit Einwendungen auseinanderzusetzen, die sich aus dem

konkreten Einzelfall ergeben, insoweit sind Konsensbestrebungen weiterhin nicht

hinfällig (BGE 139 V 349 E. 5.2.1, 5.2.2 und 5.2.2.1 S. 354 f.; Urteil 9C_475/2013 vom 6.

August 2013 E. 2.1).

3.2.1

Nach dem

Gesagten bleibt bei polydisziplinären Gutachten für eine einvernehmliche

Benennung der Experten kein Raum. Eine einvernehmliche Einigung kann zwar im

Einzelfall grundsätzlich geeignet sein, die Akzeptanz polydisziplinärer

MEDAS-Gutachten insbesondere bei den Versicherten zu erhöhen. Dies ist indes

kein Grund, von der zufallsbasierten Zuweisung abzusehen oder nur dann auf

diese zurückzugreifen, wenn eine Einigung der Parteien auf eine Gutachterstelle

misslingt. Der vorinstanzlich postulierte Auswahlmodus, wonach das

Zufallsprinzip nur bei gescheiterter Einigung greift, führt zu einer

grundsätzlichen Priorisierung der einvernehmlichen Gutachtenseinholung und

vereitelt insoweit die angestrebte, möglichst gleichmässige Auftragsvergabe an

alle MEDAS-Stellen oder begünstigt zumindest, dass einige Anbieter praktisch

nie zum Zuge kommen. Nachdem lediglich Gutachterstellen polydisziplinäre

Expertisen für die IV-Stellen verfassen dürfen, welche die (organisatorischen

und fachlichen) Anerkennungskriterien des BSV erfüllen, kann die IV-Stelle die

von der Versicherten vorgeschlagenen MEDAS-Stellen im

Wesentlichen nur aus verfahrensökonomischen Gründen ablehnen und wird damit weitgehend

auf die Vorschläge der versicherten Person verpflichtet. Durch das im

angefochtenen Entscheid geforderte Vorgehen wird somit erneut eine

ergebnisorientierte Auswahl der Gutachterstelle etabliert, nunmehr unter

umgekehrten Vorzeichen, welche das in Art. 72bis Abs. 2 IVV

verankerte Zufallsprinzip gerade verhindern will (vgl. BGE 139 V 349 E. 5.2.1 S. 354).” (sottolineatura

del redattore)

In una sentenza

32.2014.154

del 3 giugno 2015 questo TCA ha stabilito che attualmente

la giurisprudenza federale non è rispettata in quanto è praticamente sempre il

SAM di __________ ad effettuare le perizie pluridisciplinari ordinate

dall'Ufficio AI ticinese e che l'attuale prassi deve pertanto essere modificata

al più presto per renderla conforme alla giurisprudenza federale.

Questo Tribunale ha

osservato come, anche alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale

relativa ad un altro tema sensibile (quello della corretta determinazione del

reddito da invalido), non è possibile rinunciare all’applicazione del metodo

aleatorio per tenere conto delle particolarità del nostro Cantone (cfr. STFA U

75/03 del 12 ottobre 2006: “8.2 In primo luogo si osserva che, per un'ovvia

questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della

tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare

un'inammissibile lex ticinensis”) e che non spetta al TCA, bensì

all'UFAS, trovare una soluzione che rispetti anche per il Cantone Ticino quanto

stabilito dall'Alta Corte, senza allungare i tempi delle procedure per gli

assicurati ticinesi e senza provocare un sensibile aumento dei costi.

Il Tribunale

ha poi ritenuto che, innanzitutto, dovrebbe essere ribadita ed intensificata la

richiesta ad alcuni dei centri peritali già convenzionati con l'UFAS di

disporre di medici nell’organico o come consulenti esterni da interpellare in

caso di necessità, che siano in grado di effettuare perizie (soprattutto

psichiatriche) anche in lingua italiana ed ha formulato l'ipotesi di creare un

altro centro peritale di lingua italiana, coinvolgendo l'Ordine dei medici e

magari approfittando delle conoscenze di cui dispongono le numerose cliniche

private presenti sul territorio cantonale, dove sono attivi specialisti di

diverse discipline mediche.

Il TCA ha

evidenziato che il vantaggio di un nuovo centro peritale in Ticino sarebbe

quello di disporre di medici che padroneggiano spesso le tre lingue nazionali e

che potrebbero così essere disponibili per effettuare le perizie anche per

assicurati provenienti da tutta la Svizzera ed ha ritenuto che soltanto un

sistema che permetta ogni volta la scelta tra un certo numero di centri

peritali (almeno tre), garantisca realmente il rispetto del principio

aleatorio.

Infine,

questo Tribunale ha invitato l’UAI ad attivarsi presso l'UFAS per mettere in

atto al più presto i correttivi necessari per adattare l'attuale prassi alla

giurisprudenza federale, senza che ne derivi alcun peggioramento per gli

assicurati di lingua italiana per quanto riguarda i tempi di attesa.

2.10

In concreto la richiesta del

ricorrente di far allestire la perizia direttamente dal TCA va respinta di

primo acchito, già solo per il motivo che in concreto non è stata impugnata una

decisione finale (di assegnazione o rifiuto di una rendita), bensì unicamente

una decisione incidentale nell’ambito della procedura amministrativa che porta

sulla necessità di effettuare un’ulteriore valutazione peritale prima di

emettere la decisione circa il diritto o meno di una prestazione dell’AI. La

procedura amministrativa non è ancora conclusa e spetta all’UAI effettuare gli

accertamenti ancora necessari prima di emettere la decisione di rifiuto o di

accoglimento della domanda. La necessità di allestire una perizia giudiziaria

andrà semmai esaminata nell’ambito di un eventuale ricorso che l’assicurato

potrà presentare nei tempi e modi previsti dalla legge contro la decisione

finale di attribuzione o rifiuto delle prestazioni AI.

In secondo luogo, questo

Tribunale rileva che dovendo allestire un complemento, nel corso della

medesima procedura, di un esame peritale già effettuato ma non ancora concluso

viste le lacune riscontrate, a giusta ragione l’UAI ha conferito l’incarico al

medesimo SAM, che già si stava occupando della fattispecie, senza mettere in

atto una nuova procedura di assegnazione del mandato secondo il principio

aleatorio ad un altro istituto (cfr. anche il marginale 2078 della Circolare

sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità, secondo cui “les

expertises médicales de suivi peuvent être attribuées directement au centre

d’expertises médicales qui avait déjà produit une expertise pluridisciplinaire,

si cette dernière avait été attribuée par la plateforme SuisseMED@P (arrêt du

TF 8C_791/2012 du 6 mars 2013)”).

Per quanto concerne la

questione di sapere se il complemento peritale, all’interno del medesimo

istituto, può essere attribuito ad un altro perito e, in caso di risposta

affermativa, se occorre applicare il metodo aleatorio, va evidenziato quanto

segue.

In concreto l’UAI ha

chiesto al SAM un complemento peritale da effettuare tramite un nuovo perito

(doc. AI 103). Il SAM ha incaricato la dr.ssa med. __________ (cfr. doc. AI 111

e doc. IV, pag. 7).

La procedura adottata non

è corretta. Di principio un semplice complemento ad una perizia ancora in corso

deve essere assegnato al medesimo perito che ha effettuato l’esame iniziale.

Ne segue che

l’attribuzione “diretta” del complemento peritale ad un altro consulente, e

meglio alla dr.ssa med. __________, non può essere tutelata.

Per il complemento

va incaricata nuovamente la dr.ssa med. __________, ritenuto come nessuna delle

parti solleva motivi di ricusa nei confronti della specialista, sorteggiata

sulla piattaforma SuisseMED@P secondo una procedura corretta.

Non va poi dimenticato che

nel frattempo, in seguito all’emanazione della sentenza pubblicata in DTF 141 V

281.

e relativa alle perizie eseguite nell’ambito della determinazione del

disturbo da dolore somatoforme persistente, l’UFAS, con lettera

circolare AI n. 339 dell’8 settembre 2015, ha elaborato, sotto forma di mandato

vincolante per gli uffici AI, un questionario per le perizie mediche

nell’ambito dell’assicurazione invalidità, che si applica a tutti i tipi di

danni alla salute, poiché nell’ottica di un accertamento incentrato sulle

risorse personali non ha ormai più senso distinguere tra malattie

psicosomatiche e altre patologie.

Nel caso di specie, poiché la perizia pluridisciplinare

non è ancora conclusa e va completata con una nuova perizia psichiatrica dopo

aver adottato le misure necessarie ad una corretta valutazione della capacità

lavorativa del ricorrente (astensione dall’alcol e assunzione dei medicamenti

prescritti), il referto psichiatrico dovrà tener conto di tutte le domande

contenute nella lettera circolare AI n. 339 dell’8 settembre 2015 e pertanto le

lacune riscontrate dal medico SMR e relative alla perizia del 7 novembre 2014,

segnatamente per quanto concerne la mancata descrizione della funzionalità del

soggetto al fine di valorizzare le risorse ancora presenti, andranno colmate

(cfr. anche, ma in un caso in cui vi era un dolore cronico, le sentenze

9C_822/2014 del 29 ottobre 2015 e 9C_79/2015 del 5 novembre 2015). Per cui, in

ogni caso, il referto del 7 novembre 2014 non può più essere utilizzato poiché

superato.

In queste condizioni il primo paragrafo del

Dispositivo

dispositivo della decisione impugnata va modificato nel senso che la perizia

psichiatrica sarà effettuata dalla Dr.ssa med. __________. Per il resto il

dispositivo della decisione incidentale va confermato. In tal senso il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile (cfr. consid. 2.4. in fine) va parzialmente

accolto.

2.11. Con il ricorso

l’insorgente chiede genericamente l’assunzione di ulteriori prove (doc., doc. rich.,

int. formale, testi, perizie, ispezione, ecc.) e richiama l’incarto completo

dall’UAI (doc. I). Egli ha inoltre domandato che sia semmai il Tribunale ad

allestire la nuova perizia.

Rammentato che il TCA ha già spiegato i motivi per i

quali non spetta, allo stato attuale della procedura, al Tribunale allestire

una perizia giudiziaria, non vi sono motivi per assumere ulteriori prove, oltre

a quelle già prodotte dalle parti, tra cui l’intero incarto AI.

I documenti agli atti sono infatti sufficienti per

decidere nel merito del ricorso.

Conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca

l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.12. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste per metà a carico

dell’UAI e per metà a carico dell’assicurato.

Quest’ultimo chiede

tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio.

Ritenuti l’esito della

lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto attiene

alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di

oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; sentenza 164/02 del 9 aprile 2003). Per

la parte del ricorso in cui l’assicurato è soccombente, l’interessato può

invece essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria, sempre che

adempia le relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio

che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar,

Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al

vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 102s) – sono in principio

dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito

positivo ( DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il diritto all’assistenza

giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di

giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il

diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con

riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; Müller, Grundrechte in der

Schweiz, 1999, p. 544).

Nella

fattispecie, il 20 agosto 2015, il ricorrente ha comunicato al TCA che “per

il proprio sostentamento ad oggi l’assicurato non beneficia pertanto più di

alcuna prestazione da parte di assicuratori se non unicamente da parte

dell’assistenza pubblica” (doc. XIV).

In tali circostanze

l’indigenza deve essere ammessa.

Considerato che

l’interessato non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento

di un legale appare senz'altro giustificato e che le argomentazioni non erano

palesemente destituite di esito favorevole, il TCA ritiene che nella

fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione

dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, riservato l'eventuale

obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell’insorgente dovesse in

futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; sentenza 32.2011.202 del 16

maggio 2012; STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio

2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V

301, consid. 6).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto ai sensi dei

considerandi.

§ Il primo

paragrafo del dispositivo della decisione incidentale impugnata è modificata

nel senso che la perizia psichiatrica sarà effettuata dalla

Dr.ssa med. __________. Per il resto il dispositivo della decisione incidentale

va confermata.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, nella misura

in cui non è diventata priva d’oggetto, è accolta.

Di conseguenza RI 1 è

ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

3. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico dell’UAI nella misura di fr.

250.-- e del ricorrente nella misura di fr. 250.--. A seguito della concessione

dell'assistenza giudiziaria le spese del ricorrente sono per il momento assunte

dallo Stato. L’UAI verserà fr. 1'500.-- (IVA inclusa se dovuta) al ricorrente a

titolo di ripetibili.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti