Lexipedia

Decisione

32.2015.53

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 dicembre 2015Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.

4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF

126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi

citate).

Nel

caso di specie le ragioni per le quali l’UAI non è entrata nel merito della

domanda di prestazioni, seppur succinte, sono chiare. L’amministrazione ha

infatti spiegato che un nuovo esame è possibile quando è credibilmente dimostrato

che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a prestazioni, si siano

modificate in modo rilevante dopo l’emissione della decisione del 12 marzo

2007. In concreto, secondo l’UAI, non è stato credibilmente dimostrato che

successivamente le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante

(doc. A1).

L’insorgente

ha potuto comprendere i motivi alla base del provvedimento, tant’è che ha

prodotto un ricorso nel quale ha diffusamente spiegato perché, secondo lui, la

sua situazione valetudinaria è invece peggiorata (doc. I).

Inoltre,

in sede di risposta di causa l’UAI ha citato i pareri dei medici SMR, dr. med. __________

ed __________, che hanno esplicitato le ragioni per le quali ritengono che lo

stato di salute del ricorrente non comporta una modifica sostanziale del grado

d’invalidità (doc. IV). Il ricorrente, nelle more processuali, si è espresso

anche su questo atto, prendendo posizione e criticando la valutazione dell’UAI

(doc. VI).

Il

suo diritto di essere sentito è stato ampiamente salvaguardato.

Va

del resto rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è

sanabile se l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di

esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame

sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180

consid. 4a pag. 183).

Nel

caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr.

anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione

del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il

chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Non

va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile

prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se, come in concreto,

una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e

procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari

rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata

celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche

sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).

Il TCA può pertanto entrare

nel merito del ricorso.

Nel merito

2.2. Qualora una prima richiesta

di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente,

una nuova richiesta è riesaminata soltanto se (art. 87 cpv. 3 OAI) l'assicurato

dimostra che il grado d'invalidità è cambiato in misura rilevante per il

diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).

L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio

2007: Tribunale federale), chiamato nella DTF 133 V 263 a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l'assegnazione retroattiva di una

rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito

che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti

dall'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (dal 1° gennaio 2012: art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Scopo

di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba

costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la

prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione

cresciuta in giudicato (sentenza 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68

consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è

soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una

decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica

suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è

obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10;

Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86). Se l'amministrazione

entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto

di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di

invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF

109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla

revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als

Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision

von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15; DTF 117 V 198).

In particolare, la costante giurisprudenza ha

stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di

modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività

lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue

conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante

(RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3

b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque

necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito

una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la

modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma

piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione

della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della

decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non

basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata

in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336).

In DTF 130 V 64, l’allora TFA ha precisato che nel caso in cui

l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio

inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita

(rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato non rende verosimile la rilevante

mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti

medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima

deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in

questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della

domanda (cfr. consid. 5.2.5).

Infine, se l'assicurato

interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice

esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in

materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il

giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina

materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato

è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116

V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La giurisprudenza sopra menzionata va applicata

anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore

dell'art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (DTF 130 V 343 consid. 3.5; STF I

630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3; STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006), modificato, ma di identico tenore, dal 1° gennaio 2012.

Va ancora rilevato che per quanto concerne gli art.

87 cpv. 3 e 4 OAI (corrispondenti agli attuali art. 87 cpv. 2 e 3 OAI dal 1°

gennaio 2012), è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non

è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell'ambito

delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per

convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto

all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal

senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità

che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è

subentrato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la

giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con

riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26

novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze

sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante

cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt

sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung

nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die

Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit

Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005,

consid. 3).

2.3. Nel caso di specie oggetto

del contendere è pertanto unicamente la questione di sapere se a ragione l’UAI

ha rifiutato di entrare nel merito della domanda e meglio se è stato reso verosimile

o meno un rilevante cambiamento suscettibile di incidere sul diritto alla

rendita (cfr. DTF 133 V 108).

Dagli atti emerge che

l’insorgente aveva inoltrato una richiesta di prestazioni nel corso mese di

settembre 2001 (doc. AI 19-1) poiché affetto da un’omartrosi a destra

postraumatica (sindrome lombovertebrale recidivante su modeste alterazioni

degenerative; cfr. doc. AI 8- 1, proposta medico SMR, dr. med. __________: “in

una attività confacente l’assicurato risulta abile al 100% da subito: attività

da svolgere non al di sopra del piano orizzontale (tavolo), non alzare pesi

superiori ai 10 kg, non tirare pesi superiori ai 10 kg con il braccio destro,

non effettuare lavori ripetitivi tipo avvitare/svitare con il braccio destro,

evitare posizione forzate prolungate”). Il 4 giugno 2002 è stata decisa una

riqualifica professionale “nel settore dell’impiego di commercio con

particolare orientamento contabile e finanziario, settore in cui le conoscenze

professionali e le relazioni con la clientela predominano sul lavoro

amministrativo d’esecuzione” (doc. AI 10). La decisione formale, tramite la

quale è stato riconosciuto un tirocinio triennale nella professione di

impiegato di commercio presso una società __________ per il periodo dal 1°

settembre 2002 al 30 luglio 2005, è stata emessa il 4 luglio 2002 (doc. AI

12-1). Nel corso del 2003 l’interessato ha abbandonato l’apprendistato di

impiegato di commercio, per poi riprendere una formazione biennale, nel corso

del 2004, quale consulente finanziario e di previdenza (doc. AI 34-1 e 39-1).

Con decisione del 20 settembre 2004 l’UAI ha deciso di assumere i costi della

nuova formazione per un periodo di due anni (doc. AI 42-1). Il 12 luglio 2005

una funzionaria dell’UAI ha rilevato che “è altresì confermata la necessità

di dover utilizzare il proprio veicolo privato per recarsi presso i clienti per

svolgere consulenze legate alla formazione professionale in corso” (doc. AI

48-1). Il 3 agosto 2006 è stata accolta la richiesta di un ulteriore periodo di

stage d’integrazione fino al 31 dicembre 2006 (doc. AI 56-1). La formazione si

è conclusa positivamente (doc. AI 63-1). Dal rapporto di fine sorveglianza del

19 gennaio 2007 emerge:

“Il signor RI 1 a partire dal 20 settembre 2004 ha svolto un

periodo di riformazione in qualità di consulente finanziario e di previdenza

presso l’Assicurazione __________, Agenzia generale __________ di __________.

In considerazione delle scarse prospettive di una futura assunzione presso

questo DL a partire dal 1 febbraio 2006 l’A. ha continuato il programma

riformativo presso la __________. Successivamente è stato accordato un

prolungamento del provvedimento riformativo presso la __________ di __________

in quanto il signor RI 1 doveva seguire una formazione specifica nell’ambito di

una collaborazione per un’importante cassa malati.

Lo scorso 31 dicembre 2006 l’assicurato ha portato a termine la

riformazione ma il datore di lavoro non potrà assumerlo a causa della

situazione sfavorevole presentata nel 2007.

Ricordo che a livello medico l’assicurato era considerato abile al

lavoro nella misura del 100% in un’attività adeguata (vedi rapporto del Dr. __________

dell’11 febbraio 2012).

Prima del danno alla salute l’A. lavorava presso la __________ di __________

come elettromeccanico/cablatore. Nel 2001 egli percepiva un salario annuo di

Fr. 50'700.- (Fr. 3'900.- x 13 mensilità). Aggiornando questo salario al 2006

risulta un salario di Fr. 53'868.-

Come consulente finanziario/assicurativo senza esperienza l’A.

potrebbe percepire un salario indicativo di Fr. 65’2890.- (Fonte:salari d’uso

2004).

Grazie a questa riformazione il signor RI 1 ha potuto recuperare

completamente la sua capacità di guadagno residua.” (doc. 63)

Con decisione del 12 marzo

2007 (doc. AI 65-1 e seguenti), l’UAI ha respinto la richiesta di ulteriori

prestazioni dell’AI poiché grazie alla riformazione professionale quale

consulente finanziario/assicurativo l’interessato ha recuperato completamente

la sua capacità di guadagno residua essendo in grado di conseguire un reddito

superiore a quello percepito prima del danno alla salute quale

elettromeccanico/cablatore (fr. 65'289 in luogo di fr. 53'868).

Il 12 marzo 2015 l’UAI non

è entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni poiché non è stato reso

verosimile un peggioramento dello stato di salute tale da incidere sul grado

d’invalidità. Per i motivi che seguono, questo TCA deve confermare la

decisione.

2.4. Dal rapporto dell’ispettore

sinistri del 24 novembre 2014, stilato dall’assicuratore malattie nell’ambito

della procedura tendente alla richiesta di indennità giornaliere per perdita di

guadagno, prodotto dal medesimo insorgente in sede di ricorso (doc. A7), emerge

che l’interessato è titolare dalla primavera del 2012 della __________, che si

occupa di allestimenti pubblicitari, cioè proiezioni su edifici, o su strade,

oppure durante eventi di ogni genere (feste in piazza, ecc.). Dal mansionario

emerge che il ricorrente svolge un’attività amministrativa nella misura del

20-25% e un’attività operativa per il restante 75%. L’attività amministrativa

consiste nelle fatturazioni, offerte, controllo lavori e consulenza clienti,

mentre quella operativa consiste in montaggio esterno di strutture di

proiezione su edifici, su vetrine e su strutture di vario genere in posti

pubblici, strade, ponti, ecc. Si tratta principalmente di impianti di

retroproiezione. L’assicurato deve salire scale, portare pesi che variano dai

10-30 kg (eventualmente insieme all’operaio), montare strutture di sostegno,

applicare pellicole di varie dimensioni su finestre e vetrine, talvolta anche

su cartelloni stradali. Portare del peso di ca. 30kg. Dal rapporto emerge che “l’assicurato

riesce a guidare, per recarsi dai clienti” (doc. A7).

Il 12 dicembre 2014,

l’insorgente è stato visitato dal dr. med. __________, specialista FMH

reumatologia, su incarico dell’assicuratore malattie (doc. A5, referto del 14

dicembre 2014). Posta la diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica

bilaterale in discopatie plurisegmentali al rachide lombare tra L1 e S1 con

protrusione discale diffusa ed ernia discale mediana paramediana, laterale a

sinistra L3/L4, con restringimento di origine mista del canale vertebrale

lombare in L4-L5, disturbi statici del rachide (piatto con scoliosi

sinistroconvessa dorsale), decondizionamento e sbilancio muscolare, obesità;

periartropatia omeroscapolare a destra in omartrosi secondaria su necrosi

postraumatica della testa omerale dopo trauma con infrazione della testa

omerale a destra, nel 1983, esiti da frattura della clavicola destra,

osteosintetizzata; debolezza anamnestica dell’arto superiore sinistro in esiti

da riparazione di rottura dell’inserzione distale del muscolo bicipite sinistro

nel 2013; debolezza anamnestica dell’arto superiore sinistro in esiti da

riparazione di rottura dell’inserzione distale del muscolo bicipite sinistro

nel 2013, altralgie meccaniche alle mani bilaterali, di non chiara eziologia,

Considerandi

lo specialista ha accertato un’incapacità lavorativa del 75% a decorrere dal 1°

luglio 2014 nell’attività esercitata di “allestitore di impianti

pubblicitari e direzione lavori” (doc. A5). In un lavoro adatto allo stato

di salute, con i limiti funzionali ivi descritti, l’assicurato è stato ritenuto

abile al lavoro al 100%. Il dr. med. __________ ha affermato che “potrebbe

trattarsi di attività lavorative prevalentemente amministrative-dirigenziali

leggere, con possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno, quindi

non troppo statiche, con possibilità di muoversi, come l’assicurato già in

parte svolge, stando al mansionario redatto assieme all’ispettore sinistri (…);

va osservato che l’assicurato in passato aveva già svolto lavori prettamente

amministrativi dal 2004 al 2007, allorché lavorava ancora come broker

assicurativo in proprio” (doc. A5).

Il 19 dicembre 2014 il dr.

med. __________ ha rilevato che l’attività che il dr. med. __________ definisce

come adeguata nella perizia “inquadra perfettamente l’attività in cui l’A. è

stato reintegrato dopo riqualifica”, e dunque, in considerazione della

capacità lavorativa al 100% in attività di consulente finanziario ed

assicurativo non è giustificata l’entrata in materia (doc. 107-1). Il giudizio

è stato confermato anche il 10 marzo 2015, in seguito alla trasmissione della

RM del 13 agosto 2014 eseguita dalla dr.ssa med. __________ (doc. AI 109-3),

poiché già presa in considerazione dal dr. med. __________ (doc. AI 111-1).

Con il ricorso l’assicurato

ha prodotto, oltre a documentazione medica anteriore alla perizia del dr. med. __________

del 14 dicembre 2014, e già presa in considerazione (cfr. doc. A5, pag. da 2 a

6), tra l’altro anche un certificato medico d’inabilità lavorativa redatto dal

curante, dr. med. __________, medicina generale FMH, da cui tuttavia emerge

unicamente la continuazione dell’incapacità lavorativa al 75% come già

stabilita dal reumatologo (doc. AI 115-9), nonché un certificato del medesimo

curante del 21 marzo 2015, indirizzato al dr. med. __________, FMH chirurgia

ortopedica, dove viene riassunta la situazione valetudinaria già nota ed al

quale viene chiesto un parere (doc. AI 115-65).

Il 15 aprile 2015 il dr.

med. __________, medico SMR, dopo aver preso atto della documentazione medica

allegata con il ricorso, ha confermato “una esigibilità piena per

un’attività di tipo amministrativo tipo l’attività di assicuratore per la quale

l’assicurato è stato riformato in passato”, aggiungendo che “non si

mette in dubbio un certo peggioramento dello stato di salute rispetto al 2002

ma la residua funzionalità è tuttora compatibile con lo svolgimento

dell’attività adatta in misura completa” (doc. IV/1).

Il 2 giugno 2015 il dr.

med. __________, FMH chirurgia ortopedica, ha visitato l’insorgente (doc. B). Dopo

aver esaminato gli atti ed aver raccolto le dichiarazioni del paziente, lo

specialista ha affermato che “facendo seguito al tenore della richiesta

formulata dal signor RI 1, ritengo possa effettivamente venir presa in

considerazione un’ulteriore valutazione specialistica terapeutica mirata al

miglioramento funzionale dell’arto superiore, rispettivamente dell’avambraccio

sinistro, in particolare per quanto attiene alla supinazione attiva. Esprimerei

per contro delle chiare riserve sulle potenzialità di miglioramento funzionale

della mano sinistra, in considerazione della pregressa lesione del nervo

radiale. Tenuto conto della situazione complessiva riterrei personalmente

opportuno effettuare tale valutazione e le eventuali successive misure

terapeutiche in ambito universitario. Il signor RI 1 ha espresso l’intenzione

di discuterne con il dr. __________. Il rapporto peritale del dr. __________

del 14.12.2014 all’attenzione della __________, indennità giornaliera di

malattia, fa riferimento in particolare alle affezioni attinenti alla spalla

destra e al rachide lombare. L’affezione al gomito sinistro non viene presa in

considerazione in assenza di documentazione, poiché di pertinenza

infortunistica. Il riconoscimento di un’inabilità lavorativa nella misura del

75% nell’attività svolta non è a priori incompatibile con una

valutazione/quantificazione significativamente diversa da parte

dell’Assicurazione Invalidità, tenuto conto da una parte della capacità

lavorativa ritenuta completa nello svolgimento di un’attività adeguata,

dall’altra della riqualifica professionale già presa in considerazione a suo

tempo (vedi rapporto dr. __________ del 2.8.2001). Omartrosi destra attualmente

non in primo piano, suggerita attitudine di aspettativa come ventilato dal dr. __________

(…) Oltre alle misure antalgiche e antiflogistiche, così come all’esecuzione

regolare di un programma individualizzato di misure attive rivolte al rinforzo

della muscolatura corta intersegmentale e alla stabilizzazione del tronco,

potrebbe entrare in linea di conto anche l’uso temporaneo mirato di una fascia

di sostegno lombare (tipo LumboTrain, “assolutamente” senza stecche!) nello

svolgimento di attività fisicamente più pesanti per il rachide lombare. Se del

caso eventuale presa di contatto da parte del paziente in funzione del decorso”

(doc. B).

Con annotazioni del 23

luglio 2015 il medico SMR, dr. med. __________ ha rilevato che “l’attuale

rapporto dr. __________ conferma in pratica il contenuto della mia presa di

posizione precedente e non mette in forse la CL piena in attività confacente.

Faccio presente che la valutazione funzionale del dr. __________ tiene pure

conto dell’arto superiore sinistro” (doc. XIV/1). Il medico SMR ha inoltre

evidenziato che “come già indicato in precedenza l’assicurato presenta dal

12.12.2014

una CL piena per attività rispettosa dei limiti funzionali, tipo

attività amministrativa per la quale l’assicurato è stato riformato. In assenza

di altra documentazione l’assicurato è da ritenere inabile al 75% dal 1.7.2014

fino al momento della perizia reumatologica per intercorrente peggioramento del

mal di schiena” (doc. AI XIV/1).

Alla luce di quanto sopra

esposto, questo Tribunale deve ritenere che, come del resto rilevato anche dal

dr. med. __________, il peggioramento dello stato di salute del ricorrente non

ha un’influenza rilevante sul grado d’invalidità dell’interessato. Il dr. med. __________

con il suo referto, che risponde a tutte le condizioni poste dalla

giurisprudenza per attribuirgli piena forza probatoria (cfr. STF 8C_828/2007

del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01

del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123) ha infatti accertato una

completa capacità lavorativa in attività prevalentemente “amministrative-dirigenziali”,

con possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno, quindi non

troppo statiche e con possibilità di muoversi. Lo specialista a questo

proposito ha affermato che “l’assicurato in passato aveva già svolto lavori

prettamente amministrativi dal 2004 al 2007, allorché lavorava ancora come

broker assicurativo in proprio”. In altre parole il ricorrente, come in

passato, continua a poter svolgere l’attività per la quale è stato riformato,

mentre è incapace al lavoro in attività pesanti. Neppure la circostanza che lo

stesso insorgente è incapace al lavoro al 75% nell’attività “allestitore di

impianti pubblicitari e direzione lavori”, è una novità, ritenuto come già

nell’ambito della precedente procedura era stato ritenuta inesigible

un’attività lavorativa pesante (elettromeccanico) e proprio per questo motivo

era stata avviata (e conclusa) una riformazione professionale in attività

adatta (cfr. doc. AI 7-1 e 8-1).

A questo proposito, circa le

difficoltà che egli avrebbe nell’eseguire l’attività di consulente assicurativo,

poiché richiederebbe l’utilizzo dell’automobile, va rilevato che l’ispettore

sinistri dell’assicuratore malattie, il 24 novembre 2014, ha accertato che “l’assicurato

riesce a guidare, per recarsi dai clienti” (doc. A7). Del resto dal referto

del dr. med. __________ non emergono particolari impedimenti per il ricorrente

circa la possibilità di spostarsi con l’automobile (cfr. pag. 12 e 13 del

referto: “[…] molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in

avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, molto spesso

assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle

ginocchia […]”). Inoltre non va dimenticato che l’insorgente non è stato

reintegrato solo quale assicuratore, bensì, in generale, come “consulente

finanziario e di previdenza” (doc. AI 63-1), ossia attività che non impongono

necessariamente continui spostamenti con mezzi di trasporto, ma che permettono

all’assicurato di svolgere il proprio lavoro tenendo conto dei limiti fissati

dal dr. med. __________ (doc. A5, pag. 12-13).

Le annotazioni del dr.

med. __________, del 2 giugno 2015, non apportano elementi di novità rispetto a

quanto stabilito dal dr. med. __________. In particolare il reumatologo,

contrariamente a quanto sembra sostenere il dr. med. __________ (doc. B: “l’affezione

al gomito sinistro non viene presa in considerazione in assenza di

documentazione, poiché di pertinenza infortunistica”), ha tenuto conto

anche della patologia al gomito sinistro (cfr. doc. A5: pag. 7 “[…]

all’avambraccio sinistro, dopo l’intervento al tendine del gomito sinistro, non

ha più forza, spesso gli cadono gli oggetti anche leggeri dalla mano e presenta

un tremore sempre a sinistra […]”; pag. 8: “[…] gomito sinistro con

cicatrice orizzontale cubitale calma, epicondili omeroulnare e omeroradiale non

indolenziti, indolenzimento del muscolo estensore breve del carpo radiale in

prossimità del gomito sinistro, mobilizzazione passiva del gomito sinistro

libera in ogni direzione, indolore […]” cfr. anche pag. 11: “[…] la

mobilità passiva del gomito sinistro appare libera in ogni direzione, senza

comparsa di dolori […]”; cfr. anche la diagnosi posta di “debolezza

anamnestica dell’arto superiore sinistro in esiti da riparazione di rottura

dell’inserzione distale del muscolo bicipite sinistro nel 2013”). Egli ha

pure preso in considerazione le patologie alla schiena (cfr. doc. A5, pag. 6: “[…]

ha avvertito un blocco iperalgico lombare che lo costringeva a rimanere a letto

durante 10 giorni, successivamente i dolori persistevano […]”).

Va ancora evidenziato che

la circostanza secondo cui l’interessato non è più riuscito a trovare

un’occupazione nell’ambito dell’attività per la quale era stato formato (consulente

finanziario e di previdenza), ciò che lo ha indotto ad avviare un’attività

maggiormente pesante, non gli è d’aiuto. Infatti ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve

fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere

cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta

di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,

intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto

(DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984.

p. 347).

Infine,

va evidenziato come la decisione di non entrata in materia è stata confermata

dai medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________.

Ora, circa il ruolo del

medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i

servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base

delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56.

pag. 174, con riferimenti).

Alla luce di

tutto quanto sopra esposto, questo TCA deve concludere che non è stata

resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto

alla rendita e dunque a giusta ragione l’UAI non è entrato nel merito della nuova

domanda di prestazioni.

Va qui ancora rilevato che

se successivamente all’emanazione della decisione impugnata il ricorrente

ritiene che vi sia stato un peggioramento del suo stato di salute con incidenza

sul grado d’invalidità, può inoltrare un’ulteriore domanda di prestazioni.

2.5

L’insorgente ha infine affermato di voler predisporre un

ulteriore esame del suo stato di salute in ambito universitario ed ha rilevato

che avrebbe informato tempestivamente questo Tribunale circa gli esiti delle

visite specialistiche (doc. XII). A tutt’oggi non è pervenuto alcunché. In tale

contesto va ricordato che in una sentenza 8C_45/2010 del 26 marzo 2010 l’Alta

Corte ha affermato:

"

(…)

che nel settore delle assicurazioni sociali,

la procedura è retta dal principio inquisitorio,

che in virtù di tale principio il giudice deve

accertare d'ufficio i fatti determinanti della causa, fermo restando tuttavia

l'obbligo per le parti di collaborare a tale accertamento nella misura in cui

ciò risulti loro possibile ed esigibile,

che il giudice deve segnatamente procedere o

disporre indagini supplementari in presenza di valide ragioni, quali possono

essere delle censure invocate dalle parti o comunque degli indizi risultanti

dagli atti (DTF 117 V 282 consid. 4a con riferimenti),

che nella misura in cui, procedendo a un

apprezzamento anticipato delle prove (vedi al riguardo DTF 130 II 425 consid.

2.1

pag. 428 seg. 125 I 127 consid. 6c/cc pag. 135; 124 I 208 consid. 4a pag.

211.

con rinvii), ha rinunciato a disporre ulteriori accertamenti e ad acquisire

il rapporto medico in questione, il primo giudice non è incorso in un

apprezzamento arbitrario delle prove (sul vasto margine di apprezzamento che

compete all'autorità cantonale in questo ambito e, di riflesso, sul ristretto margine

di intervento del Tribunale federale cfr. DTF 131 I 153 consid. 3 pag. 157 seg.

con riferimenti),

che nemmeno si è reso responsabile di un

accertamento inesatto o incompleto dei fatti,

che infondata risulta in particolare

l'invocata violazione del diritto di essere sentito per avere il primo giudice

statuito senza attendere il rapporto medico del dott. B.________, preannunciato

dall'allora patrocinatore del ricorrente,

che al momento in cui, il 16 ottobre 2009,

il legale dell'insorgente ha preannunciato detto rapporto, il primo giudice

poteva attendersi che il documento fosse inoltrato entro un termine

ragionevole,

che quando il 10 dicembre 2009 l'istanza inferiore

ha statuito, poteva in buona fede ritenere che l'insorgente avesse rinunciato

alla produzione dell'atto medico in questione,

che anche qualora si volesse ammettere una

violazione del diritto di essere sentito da parte del primo giudice, ipotesi

che consentirebbe di considerare il rapporto del dott. B.________ quale nuovo

mezzo di prova ammissibile ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF (cfr. BERNARD

CORBOZ, in Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 23 ad art. 99 LTF), ciò non

modificherebbe l'esito della vertenza, il rapporto stesso, che suggerisce

diverse misure mediche, essendo inidoneo a rimettere in discussione i punti

litigiosi decisi dall'istanza inferiore (grado di invalidità e di menomazione

all'integrità),

che oltretutto, il referto del dott.

B.________ si riferisce ad una situazione fattuale posteriore alla data

decisiva della decisione su opposizione impugnata,

che ad ogni modo, la pronuncia cantonale non è

criticabile nella misura in cui il primo giudice ha ritenuto di poter

confermare la valutazione dell'invalidità e della menomazione all'integrità

operata dall'assicuratore infortuni,

che ulteriori verifiche nel senso auspicato

dal ricorrente, che chiede l'esperimento degli accertamenti necessari per

valutare il dolore al piede e l'esigibilità lavorativa, non sono necessarie,

dalle stesse non potendosi attendere con ogni verosimiglianza nuovi elementi

probatori di rilievo suscettibili di modificare l'esito del presente

apprezzamento.” (sottolineature del redattore)

Questo TCA rileva del

resto che gli atti dell’incarto, segnatamente il referto del dr. med. __________

del 14 dicembre 2014, sono sufficienti per decidere nel merito del ricorso e

che ulteriori accertamenti si rivelano superflui. Non va qui dimenticato che se

è vero che anche il dr. med. __________ il 2 giugno 2015 ha ritenuto di poter

prendere in considerazione un’ulteriore valutazione specialistica, d’altra

parte egli la riteneva indicata per stabilire le misure terapeutiche da

intraprendere e non per accertare se l’incapacità lavorativa del ricorrente

corrisponde o meno a quella stabilita dal dr. med. __________ (cfr. doc. B: “[…]

ritengo possa effettivamente venir presa in considerazione un’ulteriore

valutazione specialistica terapeutica mirata al miglioramento funzionale

dell’arto superiore, rispettivamente dell’avambraccio sinistro, in particolare

per quanto attiene alla supinazione attiva. Esprimerei per contro delle chiare

riserve sulle potenzialità di miglioramento funzionale della mano sinistra, in

considerazione della pregressa lesione del nervo radiale. Tenuto conto della

situazione complessiva riterrei personalmente opportuno effettuare tale

valutazione e le eventuali successive misure terapeutiche in ambito

universitario […]”).

Va qui rammentato che

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Il TCA, alla luce di

quanto sopra, rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

2.6

Secondo l'art. 29 cpv. 2

LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese

per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti