32.2015.53
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14 dicembre 2015Italiano34 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.53
cs
Lugano
14 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 aprile 2015 di
RI 1
contro
la decisione del 12 marzo 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l’invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 12 marzo
2007, cresciuta incontestata in giudicato, l’UAI ha stabilito che RI 1, nato
nel 1967, ha concluso con successo, il 31 dicembre 2006, la riformazione
professionale di consulente finanziario/assicurativo senza esperienza, grazie
alla quale avrebbe potuto percepire un salario annuo di fr. 65'280 (doc. AI
65-1). Ritenuto che nella precedente attività di elettromeccanico/cablatore
avrebbe conseguito un salario inferiore, di fr. 53'868, RI 1 è stato
considerato reintegrato nel mondo del lavoro, senza diritto ad una rendita
d’invalidità (doc. AI 65-1).
1.2. Il 9 dicembre 2014 RI 1 ha
inoltrato una nuova domanda di prestazioni dell’AI (doc. AI 101). Dopo aver
esaminato la documentazione medica prodotta dall’assicurato, accertato che da
una perizia medica eseguita il 14 dicembre 2014 dal dr. med. __________, FMH
reumatologia, nell’ambito della procedura di richiesta di indennità giornaliere
per perdita di guadagno in caso di malattia, è emerso che l’interessato può
svolgere al 100% attività lavorative leggere, tra cui quelle prettamente
amministrative, e dunque anche l’attività per la quale è stato reintegrato dopo
la riqualifica professionale, con decisione del 12 marzo 2015 (doc. AI 112),
preavvisata dal progetto del 29 dicembre 2014 (doc. AI 108), l’UAI ha deciso
per la non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni.
1.3. RI 1 è insorto al TCA contro
la predetta decisione, allegando numerosa documentazione (doc. I). L’insorgente
rileva di non aver potuto continuare la sua attività quale assicuratore e di
aver dovuto riciclarsi in un’attività pesante quale quella di “allestitore
di impianti pubblicitari”, ciò che ha comportato un aggravamento delle sue
condizioni valetudinarie, dovuto in primo luogo a una rottura del tendine del
bicipite sinistro in seguito al tentativo di cercare di evitare una caduta di
una delle apparecchiature video che stava allestendo nel suo garage e del peso
di 40 kg. Ciò ha comportato il pagamento di prestazioni dell’assicuratore
contro gli infortuni per circa un anno e mezzo. La ricostruzione del tendine e
la sutura non hanno permesso di risolvere soddisfacentemente la sua situazione.
Nel corso del 2012 ha costituito una Sagl grazie alla quale, con l’aiuto di
alcuni collaboratori, è riuscito a sopperire alle limitazioni derivanti
dall’infortunio al tendine del bicipite sinistro. Nel corso del 2014 si è
aggiunto un serio problema alla schiena, che ha comportato un’insensibilità
parziale alla gamba sinistra e forti limitazioni in ambito lavorativo.
L’insorgente afferma che al momento si trova “in malattia al 75% in quanto
devo continuare a seguire i dipendenti e i potenziali clienti” e che deve
far capo a professionisti esterni. Secondo il ricorrente non sarebbe esigibile
neppure un’attività di agente esterno in una qualsiasi assicurazione, poiché la
schiena non gli consente di guidare l’auto per lunghi periodi, tantomeno di
salire e scendere dall’auto.
1.4. Con risposta del 29 aprile
2015 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso, con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.5. L’11 maggio 2015 l’assicurato
ha ribadito le sue richieste (doc. VI). In particolare l’insorgente evidenzia
che il consulente assicurativo non si limita a rimanere dietro la scrivania a
produrre offerte o evadere sinistri, ma deve cercare la clientela, mantenere il
portafogli clienti facendo quotidianamente visita alle persone nei loro
domicili, con continui spostamenti in auto (4-5 ore al giorno), dalla quale
deve continuamente salire e scendere. Egli rileva inoltre che con la decisione
impugnata non era stato reso edotto dei motivi della reiezione della richiesta,
e che solo con la risposta è venuto a conoscenza delle ragioni per le quali la
domanda è stata respinta. In conclusione l’insorgente chiede di poter produrre
ulteriori accertamenti che sta effettuando presso il dr. med. __________, che si
consideri una formazione idonea secondo lo stato di salute attuale e non quello
del 2002, che si tenga conto che il consulente assicurativo non si limita a
svolgere un’attività amministrativa, che attualmente nella propria azienda può
svolgere unicamente un’attività amministrativa al 25%. L’unico modo per poter
essere ancora attivo in ufficio sarebbe quello di essere riformato in campo
grafico.
1.6. Il 20 maggio 2015 l’UAI ha
confermato la richiesta di reiezione del ricorso (doc. VIII), mentre il 5 giugno
2015 l’insorgente, che si lamenta di non avere mezzi per avere un legale, si è
nuovamente espresso in merito, rilevando che il 2 giugno 2015 sarebbe stato
visitato dal dr. med. __________ ed in seguito a __________ nell’ambito di un
accertamento specialistico (doc. X).
1.7. Il 20 luglio 2015 RI 1 ha
prodotto la cartella clinica del dr. med. __________ circa la visita del 2
giugno 2015 ed ha domandato che “mi sia data la possibilità di avere una
valutazione finale da una clinica universitaria, in quanto come lo stesso
medico specialista ha evidenziato è richiesta un’ulteriore indagine
specialistica finalizzata a risolvere chirurgicamente l’esito infelice del
primo intervento o per lo meno stabilire il grado di infermità a cui dovrò
arrendermi (…) sarà mia premura informarvi tempestivamente sugli esiti del
proseguo dell’iter delle visite specialistiche e fornirvi copia dei referti
rilasciati” (doc. XII).
1.8. Con osservazioni del 24
luglio 2015, cui ha allegato l’annotazione del 23 luglio 2015 del medico SMR,
dr. med. __________, l’UAI ha ribadito la propria richiesta (doc. XIV).
in ordine
2.1. Nelle
osservazioni dell’11 maggio 2015 il ricorrente sostiene che l’UAI non ha
spiegato in maniera esaustiva le ragioni per la quali l’amministrazione non è
entrata nel merito della nuova richiesta di prestazioni (doc. VI). Egli fa in
sostanza valere una carenza di motivazione ed una violazione del diritto di
essere sentito.
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006
nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,
Fatti
127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.
4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF
126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi
citate).
Nel
caso di specie le ragioni per le quali l’UAI non è entrata nel merito della
domanda di prestazioni, seppur succinte, sono chiare. L’amministrazione ha
infatti spiegato che un nuovo esame è possibile quando è credibilmente dimostrato
che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a prestazioni, si siano
modificate in modo rilevante dopo l’emissione della decisione del 12 marzo
2007. In concreto, secondo l’UAI, non è stato credibilmente dimostrato che
successivamente le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante
(doc. A1).
L’insorgente
ha potuto comprendere i motivi alla base del provvedimento, tant’è che ha
prodotto un ricorso nel quale ha diffusamente spiegato perché, secondo lui, la
sua situazione valetudinaria è invece peggiorata (doc. I).
Inoltre,
in sede di risposta di causa l’UAI ha citato i pareri dei medici SMR, dr. med. __________
ed __________, che hanno esplicitato le ragioni per le quali ritengono che lo
stato di salute del ricorrente non comporta una modifica sostanziale del grado
d’invalidità (doc. IV). Il ricorrente, nelle more processuali, si è espresso
anche su questo atto, prendendo posizione e criticando la valutazione dell’UAI
(doc. VI).
Il
suo diritto di essere sentito è stato ampiamente salvaguardato.
Va
del resto rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è
sanabile se l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di
esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame
sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180
consid. 4a pag. 183).
Nel
caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr.
anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione
del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il
chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Non
va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile
prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se, come in concreto,
una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e
procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari
rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata
celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche
sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
Il TCA può pertanto entrare
nel merito del ricorso.
Nel merito
2.2. Qualora una prima richiesta
di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente,
una nuova richiesta è riesaminata soltanto se (art. 87 cpv. 3 OAI) l'assicurato
dimostra che il grado d'invalidità è cambiato in misura rilevante per il
diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).
L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio
2007: Tribunale federale), chiamato nella DTF 133 V 263 a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l'assegnazione retroattiva di una
rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito
che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti
dall'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (dal 1° gennaio 2012: art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Scopo
di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba
costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la
prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione
cresciuta in giudicato (sentenza 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68
consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è
soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una
decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica
suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è
obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10;
Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86). Se l'amministrazione
entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto
di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di
invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF
109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla
revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als
Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision
von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198).
In particolare, la costante giurisprudenza ha
stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di
modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività
lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue
conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante
(RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3
b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito
una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la
modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma
piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione
della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della
decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata
in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336).
In DTF 130 V 64, l’allora TFA ha precisato che nel caso in cui
l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio
inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita
(rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato non rende verosimile la rilevante
mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti
medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima
deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in
questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della
domanda (cfr. consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato
interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice
esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in
materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il
giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina
materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato
è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116
V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata
anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore
dell'art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (DTF 130 V 343 consid. 3.5; STF I
630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3; STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006), modificato, ma di identico tenore, dal 1° gennaio 2012.
Va ancora rilevato che per quanto concerne gli art.
87 cpv. 3 e 4 OAI (corrispondenti agli attuali art. 87 cpv. 2 e 3 OAI dal 1°
gennaio 2012), è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non
è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell'ambito
delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per
convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto
all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal
senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità
che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è
subentrato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la
giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con
riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26
novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze
sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante
cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt
sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung
nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die
Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit
Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005,
consid. 3).
2.3. Nel caso di specie oggetto
del contendere è pertanto unicamente la questione di sapere se a ragione l’UAI
ha rifiutato di entrare nel merito della domanda e meglio se è stato reso verosimile
o meno un rilevante cambiamento suscettibile di incidere sul diritto alla
rendita (cfr. DTF 133 V 108).
Dagli atti emerge che
l’insorgente aveva inoltrato una richiesta di prestazioni nel corso mese di
settembre 2001 (doc. AI 19-1) poiché affetto da un’omartrosi a destra
postraumatica (sindrome lombovertebrale recidivante su modeste alterazioni
degenerative; cfr. doc. AI 8- 1, proposta medico SMR, dr. med. __________: “in
una attività confacente l’assicurato risulta abile al 100% da subito: attività
da svolgere non al di sopra del piano orizzontale (tavolo), non alzare pesi
superiori ai 10 kg, non tirare pesi superiori ai 10 kg con il braccio destro,
non effettuare lavori ripetitivi tipo avvitare/svitare con il braccio destro,
evitare posizione forzate prolungate”). Il 4 giugno 2002 è stata decisa una
riqualifica professionale “nel settore dell’impiego di commercio con
particolare orientamento contabile e finanziario, settore in cui le conoscenze
professionali e le relazioni con la clientela predominano sul lavoro
amministrativo d’esecuzione” (doc. AI 10). La decisione formale, tramite la
quale è stato riconosciuto un tirocinio triennale nella professione di
impiegato di commercio presso una società __________ per il periodo dal 1°
settembre 2002 al 30 luglio 2005, è stata emessa il 4 luglio 2002 (doc. AI
12-1). Nel corso del 2003 l’interessato ha abbandonato l’apprendistato di
impiegato di commercio, per poi riprendere una formazione biennale, nel corso
del 2004, quale consulente finanziario e di previdenza (doc. AI 34-1 e 39-1).
Con decisione del 20 settembre 2004 l’UAI ha deciso di assumere i costi della
nuova formazione per un periodo di due anni (doc. AI 42-1). Il 12 luglio 2005
una funzionaria dell’UAI ha rilevato che “è altresì confermata la necessità
di dover utilizzare il proprio veicolo privato per recarsi presso i clienti per
svolgere consulenze legate alla formazione professionale in corso” (doc. AI
48-1). Il 3 agosto 2006 è stata accolta la richiesta di un ulteriore periodo di
stage d’integrazione fino al 31 dicembre 2006 (doc. AI 56-1). La formazione si
è conclusa positivamente (doc. AI 63-1). Dal rapporto di fine sorveglianza del
19 gennaio 2007 emerge:
“Il signor RI 1 a partire dal 20 settembre 2004 ha svolto un
periodo di riformazione in qualità di consulente finanziario e di previdenza
presso l’Assicurazione __________, Agenzia generale __________ di __________.
In considerazione delle scarse prospettive di una futura assunzione presso
questo DL a partire dal 1 febbraio 2006 l’A. ha continuato il programma
riformativo presso la __________. Successivamente è stato accordato un
prolungamento del provvedimento riformativo presso la __________ di __________
in quanto il signor RI 1 doveva seguire una formazione specifica nell’ambito di
una collaborazione per un’importante cassa malati.
Lo scorso 31 dicembre 2006 l’assicurato ha portato a termine la
riformazione ma il datore di lavoro non potrà assumerlo a causa della
situazione sfavorevole presentata nel 2007.
Ricordo che a livello medico l’assicurato era considerato abile al
lavoro nella misura del 100% in un’attività adeguata (vedi rapporto del Dr. __________
dell’11 febbraio 2012).
Prima del danno alla salute l’A. lavorava presso la __________ di __________
come elettromeccanico/cablatore. Nel 2001 egli percepiva un salario annuo di
Fr. 50'700.- (Fr. 3'900.- x 13 mensilità). Aggiornando questo salario al 2006
risulta un salario di Fr. 53'868.-
Come consulente finanziario/assicurativo senza esperienza l’A.
potrebbe percepire un salario indicativo di Fr. 65’2890.- (Fonte:salari d’uso
2004).
Grazie a questa riformazione il signor RI 1 ha potuto recuperare
completamente la sua capacità di guadagno residua.” (doc. 63)
Con decisione del 12 marzo
2007 (doc. AI 65-1 e seguenti), l’UAI ha respinto la richiesta di ulteriori
prestazioni dell’AI poiché grazie alla riformazione professionale quale
consulente finanziario/assicurativo l’interessato ha recuperato completamente
la sua capacità di guadagno residua essendo in grado di conseguire un reddito
superiore a quello percepito prima del danno alla salute quale
elettromeccanico/cablatore (fr. 65'289 in luogo di fr. 53'868).
Il 12 marzo 2015 l’UAI non
è entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni poiché non è stato reso
verosimile un peggioramento dello stato di salute tale da incidere sul grado
d’invalidità. Per i motivi che seguono, questo TCA deve confermare la
decisione.
2.4. Dal rapporto dell’ispettore
sinistri del 24 novembre 2014, stilato dall’assicuratore malattie nell’ambito
della procedura tendente alla richiesta di indennità giornaliere per perdita di
guadagno, prodotto dal medesimo insorgente in sede di ricorso (doc. A7), emerge
che l’interessato è titolare dalla primavera del 2012 della __________, che si
occupa di allestimenti pubblicitari, cioè proiezioni su edifici, o su strade,
oppure durante eventi di ogni genere (feste in piazza, ecc.). Dal mansionario
emerge che il ricorrente svolge un’attività amministrativa nella misura del
20-25% e un’attività operativa per il restante 75%. L’attività amministrativa
consiste nelle fatturazioni, offerte, controllo lavori e consulenza clienti,
mentre quella operativa consiste in montaggio esterno di strutture di
proiezione su edifici, su vetrine e su strutture di vario genere in posti
pubblici, strade, ponti, ecc. Si tratta principalmente di impianti di
retroproiezione. L’assicurato deve salire scale, portare pesi che variano dai
10-30 kg (eventualmente insieme all’operaio), montare strutture di sostegno,
applicare pellicole di varie dimensioni su finestre e vetrine, talvolta anche
su cartelloni stradali. Portare del peso di ca. 30kg. Dal rapporto emerge che “l’assicurato
riesce a guidare, per recarsi dai clienti” (doc. A7).
Il 12 dicembre 2014,
l’insorgente è stato visitato dal dr. med. __________, specialista FMH
reumatologia, su incarico dell’assicuratore malattie (doc. A5, referto del 14
dicembre 2014). Posta la diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica
bilaterale in discopatie plurisegmentali al rachide lombare tra L1 e S1 con
protrusione discale diffusa ed ernia discale mediana paramediana, laterale a
sinistra L3/L4, con restringimento di origine mista del canale vertebrale
lombare in L4-L5, disturbi statici del rachide (piatto con scoliosi
sinistroconvessa dorsale), decondizionamento e sbilancio muscolare, obesità;
periartropatia omeroscapolare a destra in omartrosi secondaria su necrosi
postraumatica della testa omerale dopo trauma con infrazione della testa
omerale a destra, nel 1983, esiti da frattura della clavicola destra,
osteosintetizzata; debolezza anamnestica dell’arto superiore sinistro in esiti
da riparazione di rottura dell’inserzione distale del muscolo bicipite sinistro
nel 2013; debolezza anamnestica dell’arto superiore sinistro in esiti da
riparazione di rottura dell’inserzione distale del muscolo bicipite sinistro
nel 2013, altralgie meccaniche alle mani bilaterali, di non chiara eziologia,
Considerandi
lo specialista ha accertato un’incapacità lavorativa del 75% a decorrere dal 1°
luglio 2014 nell’attività esercitata di “allestitore di impianti
pubblicitari e direzione lavori” (doc. A5). In un lavoro adatto allo stato
di salute, con i limiti funzionali ivi descritti, l’assicurato è stato ritenuto
abile al lavoro al 100%. Il dr. med. __________ ha affermato che “potrebbe
trattarsi di attività lavorative prevalentemente amministrative-dirigenziali
leggere, con possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno, quindi
non troppo statiche, con possibilità di muoversi, come l’assicurato già in
parte svolge, stando al mansionario redatto assieme all’ispettore sinistri (…);
va osservato che l’assicurato in passato aveva già svolto lavori prettamente
amministrativi dal 2004 al 2007, allorché lavorava ancora come broker
assicurativo in proprio” (doc. A5).
Il 19 dicembre 2014 il dr.
med. __________ ha rilevato che l’attività che il dr. med. __________ definisce
come adeguata nella perizia “inquadra perfettamente l’attività in cui l’A. è
stato reintegrato dopo riqualifica”, e dunque, in considerazione della
capacità lavorativa al 100% in attività di consulente finanziario ed
assicurativo non è giustificata l’entrata in materia (doc. 107-1). Il giudizio
è stato confermato anche il 10 marzo 2015, in seguito alla trasmissione della
RM del 13 agosto 2014 eseguita dalla dr.ssa med. __________ (doc. AI 109-3),
poiché già presa in considerazione dal dr. med. __________ (doc. AI 111-1).
Con il ricorso l’assicurato
ha prodotto, oltre a documentazione medica anteriore alla perizia del dr. med. __________
del 14 dicembre 2014, e già presa in considerazione (cfr. doc. A5, pag. da 2 a
6), tra l’altro anche un certificato medico d’inabilità lavorativa redatto dal
curante, dr. med. __________, medicina generale FMH, da cui tuttavia emerge
unicamente la continuazione dell’incapacità lavorativa al 75% come già
stabilita dal reumatologo (doc. AI 115-9), nonché un certificato del medesimo
curante del 21 marzo 2015, indirizzato al dr. med. __________, FMH chirurgia
ortopedica, dove viene riassunta la situazione valetudinaria già nota ed al
quale viene chiesto un parere (doc. AI 115-65).
Il 15 aprile 2015 il dr.
med. __________, medico SMR, dopo aver preso atto della documentazione medica
allegata con il ricorso, ha confermato “una esigibilità piena per
un’attività di tipo amministrativo tipo l’attività di assicuratore per la quale
l’assicurato è stato riformato in passato”, aggiungendo che “non si
mette in dubbio un certo peggioramento dello stato di salute rispetto al 2002
ma la residua funzionalità è tuttora compatibile con lo svolgimento
dell’attività adatta in misura completa” (doc. IV/1).
Il 2 giugno 2015 il dr.
med. __________, FMH chirurgia ortopedica, ha visitato l’insorgente (doc. B). Dopo
aver esaminato gli atti ed aver raccolto le dichiarazioni del paziente, lo
specialista ha affermato che “facendo seguito al tenore della richiesta
formulata dal signor RI 1, ritengo possa effettivamente venir presa in
considerazione un’ulteriore valutazione specialistica terapeutica mirata al
miglioramento funzionale dell’arto superiore, rispettivamente dell’avambraccio
sinistro, in particolare per quanto attiene alla supinazione attiva. Esprimerei
per contro delle chiare riserve sulle potenzialità di miglioramento funzionale
della mano sinistra, in considerazione della pregressa lesione del nervo
radiale. Tenuto conto della situazione complessiva riterrei personalmente
opportuno effettuare tale valutazione e le eventuali successive misure
terapeutiche in ambito universitario. Il signor RI 1 ha espresso l’intenzione
di discuterne con il dr. __________. Il rapporto peritale del dr. __________
del 14.12.2014 all’attenzione della __________, indennità giornaliera di
malattia, fa riferimento in particolare alle affezioni attinenti alla spalla
destra e al rachide lombare. L’affezione al gomito sinistro non viene presa in
considerazione in assenza di documentazione, poiché di pertinenza
infortunistica. Il riconoscimento di un’inabilità lavorativa nella misura del
75% nell’attività svolta non è a priori incompatibile con una
valutazione/quantificazione significativamente diversa da parte
dell’Assicurazione Invalidità, tenuto conto da una parte della capacità
lavorativa ritenuta completa nello svolgimento di un’attività adeguata,
dall’altra della riqualifica professionale già presa in considerazione a suo
tempo (vedi rapporto dr. __________ del 2.8.2001). Omartrosi destra attualmente
non in primo piano, suggerita attitudine di aspettativa come ventilato dal dr. __________
(…) Oltre alle misure antalgiche e antiflogistiche, così come all’esecuzione
regolare di un programma individualizzato di misure attive rivolte al rinforzo
della muscolatura corta intersegmentale e alla stabilizzazione del tronco,
potrebbe entrare in linea di conto anche l’uso temporaneo mirato di una fascia
di sostegno lombare (tipo LumboTrain, “assolutamente” senza stecche!) nello
svolgimento di attività fisicamente più pesanti per il rachide lombare. Se del
caso eventuale presa di contatto da parte del paziente in funzione del decorso”
(doc. B).
Con annotazioni del 23
luglio 2015 il medico SMR, dr. med. __________ ha rilevato che “l’attuale
rapporto dr. __________ conferma in pratica il contenuto della mia presa di
posizione precedente e non mette in forse la CL piena in attività confacente.
Faccio presente che la valutazione funzionale del dr. __________ tiene pure
conto dell’arto superiore sinistro” (doc. XIV/1). Il medico SMR ha inoltre
evidenziato che “come già indicato in precedenza l’assicurato presenta dal
12.12.2014
una CL piena per attività rispettosa dei limiti funzionali, tipo
attività amministrativa per la quale l’assicurato è stato riformato. In assenza
di altra documentazione l’assicurato è da ritenere inabile al 75% dal 1.7.2014
fino al momento della perizia reumatologica per intercorrente peggioramento del
mal di schiena” (doc. AI XIV/1).
Alla luce di quanto sopra
esposto, questo Tribunale deve ritenere che, come del resto rilevato anche dal
dr. med. __________, il peggioramento dello stato di salute del ricorrente non
ha un’influenza rilevante sul grado d’invalidità dell’interessato. Il dr. med. __________
con il suo referto, che risponde a tutte le condizioni poste dalla
giurisprudenza per attribuirgli piena forza probatoria (cfr. STF 8C_828/2007
del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01
del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123) ha infatti accertato una
completa capacità lavorativa in attività prevalentemente “amministrative-dirigenziali”,
con possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno, quindi non
troppo statiche e con possibilità di muoversi. Lo specialista a questo
proposito ha affermato che “l’assicurato in passato aveva già svolto lavori
prettamente amministrativi dal 2004 al 2007, allorché lavorava ancora come
broker assicurativo in proprio”. In altre parole il ricorrente, come in
passato, continua a poter svolgere l’attività per la quale è stato riformato,
mentre è incapace al lavoro in attività pesanti. Neppure la circostanza che lo
stesso insorgente è incapace al lavoro al 75% nell’attività “allestitore di
impianti pubblicitari e direzione lavori”, è una novità, ritenuto come già
nell’ambito della precedente procedura era stato ritenuta inesigible
un’attività lavorativa pesante (elettromeccanico) e proprio per questo motivo
era stata avviata (e conclusa) una riformazione professionale in attività
adatta (cfr. doc. AI 7-1 e 8-1).
A questo proposito, circa le
difficoltà che egli avrebbe nell’eseguire l’attività di consulente assicurativo,
poiché richiederebbe l’utilizzo dell’automobile, va rilevato che l’ispettore
sinistri dell’assicuratore malattie, il 24 novembre 2014, ha accertato che “l’assicurato
riesce a guidare, per recarsi dai clienti” (doc. A7). Del resto dal referto
del dr. med. __________ non emergono particolari impedimenti per il ricorrente
circa la possibilità di spostarsi con l’automobile (cfr. pag. 12 e 13 del
referto: “[…] molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in
avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, molto spesso
assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle
ginocchia […]”). Inoltre non va dimenticato che l’insorgente non è stato
reintegrato solo quale assicuratore, bensì, in generale, come “consulente
finanziario e di previdenza” (doc. AI 63-1), ossia attività che non impongono
necessariamente continui spostamenti con mezzi di trasporto, ma che permettono
all’assicurato di svolgere il proprio lavoro tenendo conto dei limiti fissati
dal dr. med. __________ (doc. A5, pag. 12-13).
Le annotazioni del dr.
med. __________, del 2 giugno 2015, non apportano elementi di novità rispetto a
quanto stabilito dal dr. med. __________. In particolare il reumatologo,
contrariamente a quanto sembra sostenere il dr. med. __________ (doc. B: “l’affezione
al gomito sinistro non viene presa in considerazione in assenza di
documentazione, poiché di pertinenza infortunistica”), ha tenuto conto
anche della patologia al gomito sinistro (cfr. doc. A5: pag. 7 “[…]
all’avambraccio sinistro, dopo l’intervento al tendine del gomito sinistro, non
ha più forza, spesso gli cadono gli oggetti anche leggeri dalla mano e presenta
un tremore sempre a sinistra […]”; pag. 8: “[…] gomito sinistro con
cicatrice orizzontale cubitale calma, epicondili omeroulnare e omeroradiale non
indolenziti, indolenzimento del muscolo estensore breve del carpo radiale in
prossimità del gomito sinistro, mobilizzazione passiva del gomito sinistro
libera in ogni direzione, indolore […]” cfr. anche pag. 11: “[…] la
mobilità passiva del gomito sinistro appare libera in ogni direzione, senza
comparsa di dolori […]”; cfr. anche la diagnosi posta di “debolezza
anamnestica dell’arto superiore sinistro in esiti da riparazione di rottura
dell’inserzione distale del muscolo bicipite sinistro nel 2013”). Egli ha
pure preso in considerazione le patologie alla schiena (cfr. doc. A5, pag. 6: “[…]
ha avvertito un blocco iperalgico lombare che lo costringeva a rimanere a letto
durante 10 giorni, successivamente i dolori persistevano […]”).
Va ancora evidenziato che
la circostanza secondo cui l’interessato non è più riuscito a trovare
un’occupazione nell’ambito dell’attività per la quale era stato formato (consulente
finanziario e di previdenza), ciò che lo ha indotto ad avviare un’attività
maggiormente pesante, non gli è d’aiuto. Infatti ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve
fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere
cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta
di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,
intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto
(DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità
congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK
1984.
p. 347).
Infine,
va evidenziato come la decisione di non entrata in materia è stata confermata
dai medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________.
Ora, circa il ruolo del
medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i
servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le
condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità
funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -
di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base
delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29
settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.
56.
pag. 174, con riferimenti).
Alla luce di
tutto quanto sopra esposto, questo TCA deve concludere che non è stata
resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto
alla rendita e dunque a giusta ragione l’UAI non è entrato nel merito della nuova
domanda di prestazioni.
Va qui ancora rilevato che
se successivamente all’emanazione della decisione impugnata il ricorrente
ritiene che vi sia stato un peggioramento del suo stato di salute con incidenza
sul grado d’invalidità, può inoltrare un’ulteriore domanda di prestazioni.
2.5
L’insorgente ha infine affermato di voler predisporre un
ulteriore esame del suo stato di salute in ambito universitario ed ha rilevato
che avrebbe informato tempestivamente questo Tribunale circa gli esiti delle
visite specialistiche (doc. XII). A tutt’oggi non è pervenuto alcunché. In tale
contesto va ricordato che in una sentenza 8C_45/2010 del 26 marzo 2010 l’Alta
Corte ha affermato:
"
(…)
che nel settore delle assicurazioni sociali,
la procedura è retta dal principio inquisitorio,
che in virtù di tale principio il giudice deve
accertare d'ufficio i fatti determinanti della causa, fermo restando tuttavia
l'obbligo per le parti di collaborare a tale accertamento nella misura in cui
ciò risulti loro possibile ed esigibile,
che il giudice deve segnatamente procedere o
disporre indagini supplementari in presenza di valide ragioni, quali possono
essere delle censure invocate dalle parti o comunque degli indizi risultanti
dagli atti (DTF 117 V 282 consid. 4a con riferimenti),
che nella misura in cui, procedendo a un
apprezzamento anticipato delle prove (vedi al riguardo DTF 130 II 425 consid.
2.1
pag. 428 seg. 125 I 127 consid. 6c/cc pag. 135; 124 I 208 consid. 4a pag.
211.
con rinvii), ha rinunciato a disporre ulteriori accertamenti e ad acquisire
il rapporto medico in questione, il primo giudice non è incorso in un
apprezzamento arbitrario delle prove (sul vasto margine di apprezzamento che
compete all'autorità cantonale in questo ambito e, di riflesso, sul ristretto margine
di intervento del Tribunale federale cfr. DTF 131 I 153 consid. 3 pag. 157 seg.
con riferimenti),
che nemmeno si è reso responsabile di un
accertamento inesatto o incompleto dei fatti,
che infondata risulta in particolare
l'invocata violazione del diritto di essere sentito per avere il primo giudice
statuito senza attendere il rapporto medico del dott. B.________, preannunciato
dall'allora patrocinatore del ricorrente,
che al momento in cui, il 16 ottobre 2009,
il legale dell'insorgente ha preannunciato detto rapporto, il primo giudice
poteva attendersi che il documento fosse inoltrato entro un termine
ragionevole,
che quando il 10 dicembre 2009 l'istanza inferiore
ha statuito, poteva in buona fede ritenere che l'insorgente avesse rinunciato
alla produzione dell'atto medico in questione,
che anche qualora si volesse ammettere una
violazione del diritto di essere sentito da parte del primo giudice, ipotesi
che consentirebbe di considerare il rapporto del dott. B.________ quale nuovo
mezzo di prova ammissibile ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF (cfr. BERNARD
CORBOZ, in Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 23 ad art. 99 LTF), ciò non
modificherebbe l'esito della vertenza, il rapporto stesso, che suggerisce
diverse misure mediche, essendo inidoneo a rimettere in discussione i punti
litigiosi decisi dall'istanza inferiore (grado di invalidità e di menomazione
all'integrità),
che oltretutto, il referto del dott.
B.________ si riferisce ad una situazione fattuale posteriore alla data
decisiva della decisione su opposizione impugnata,
che ad ogni modo, la pronuncia cantonale non è
criticabile nella misura in cui il primo giudice ha ritenuto di poter
confermare la valutazione dell'invalidità e della menomazione all'integrità
operata dall'assicuratore infortuni,
che ulteriori verifiche nel senso auspicato
dal ricorrente, che chiede l'esperimento degli accertamenti necessari per
valutare il dolore al piede e l'esigibilità lavorativa, non sono necessarie,
dalle stesse non potendosi attendere con ogni verosimiglianza nuovi elementi
probatori di rilievo suscettibili di modificare l'esito del presente
apprezzamento.” (sottolineature del redattore)
Questo TCA rileva del
resto che gli atti dell’incarto, segnatamente il referto del dr. med. __________
del 14 dicembre 2014, sono sufficienti per decidere nel merito del ricorso e
che ulteriori accertamenti si rivelano superflui. Non va qui dimenticato che se
è vero che anche il dr. med. __________ il 2 giugno 2015 ha ritenuto di poter
prendere in considerazione un’ulteriore valutazione specialistica, d’altra
parte egli la riteneva indicata per stabilire le misure terapeutiche da
intraprendere e non per accertare se l’incapacità lavorativa del ricorrente
corrisponde o meno a quella stabilita dal dr. med. __________ (cfr. doc. B: “[…]
ritengo possa effettivamente venir presa in considerazione un’ulteriore
valutazione specialistica terapeutica mirata al miglioramento funzionale
dell’arto superiore, rispettivamente dell’avambraccio sinistro, in particolare
per quanto attiene alla supinazione attiva. Esprimerei per contro delle chiare
riserve sulle potenzialità di miglioramento funzionale della mano sinistra, in
considerazione della pregressa lesione del nervo radiale. Tenuto conto della
situazione complessiva riterrei personalmente opportuno effettuare tale
valutazione e le eventuali successive misure terapeutiche in ambito
universitario […]”).
Va qui rammentato che
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Il TCA, alla luce di
quanto sopra, rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
2.6
Secondo l'art. 29 cpv. 2
LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese
per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per complessivi
fr. 500.--, sono a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti