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Decisione

32.2015.54

Rinvio. Non può essere escluso un peggioramento del quadro reumatologico /ortopedico. L'amministrazione non ha sottoposto la patologia dell'A. all'anca destra a una valutazione specialistica

21 settembre 2015Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i referti medici che attestano un’inabilità al lavoro continua e un quadro

clinico non stabilizzato.

Sempre secondo il

rappresentante dell’assicurata, le certificazioni prodotte “attestano pure

una stretta relazione tra la problematica del rachide con i problemi al

ginocchio, i dolori alle anche ed i problemi di natura psichica subentrati a

seguito del perdurare dei dolori e di una difficile situazione familiare e che

hanno pure comportato ulteriori degenze ospedaliere” (doc. I, pag. 5).

RI 1 deve sottoporsi –

sempre secondo l’avv. RA 1 – ad un ulteriore intervento all’anca (problematica

nota dal 2013). A suo dire ritenere l’assicurata abile al 100% “allorquando

ci si trova confrontati ad un percorso analogo al suo è semplicemente

arbitrario” (cfr. doc. I, pag, 6).

L’avv. RA 1 ha quindi

postulato l’allestimento di una nuova perizia indipendente atta a determinare

il grado d’invalidità effettivo a far tempo dalla primavera 2012 (cfr. doc. I

pag. 6).

Dal punto di vista economico,

l’insorgente ha contestato l’importo del reddito da invalido (cfr. doc. I, pag.

4).

Il

rappresentante della ricorrente ha inoltre postulato la concessione

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura

(doc. I, V+bis).

1.8. In risposta l’UAI, sulla base

della perizia SAM e delle succesisve precisazioni dello stesso SAM e del SMR,

si è riconfermato nelle proprie conclusioni sia per quanto riguarda l’aspetto

medico che quello economico (doc. VI+1).

1.9. In data 19 maggio 2015 l’avv.

RA 1 ha segnalato a questa Corte che l’assicurata è stata sottoposta ad un

intervento chirugico il 10 aprile 2015 (doc. VIII).

1.10. Il 1° giugno 2015 il

patrocinatore di RI 1 ha prodotto il rapporto del 13 aprile 2015 dell’Ospedale __________

di __________, quello del 21 maggio 2015 del Dr. __________, nonché il verbale

di consulenza URC, rilevando “l’improponibilità al momento attuale di un

reinserimento nel mondo del lavoro” e ribadendo la necessità di una perizia

medica specialistica (doc. X).

Il doc. X e gli allegati

sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XI).

1.11. Nelle osservazioni del 10

giugno 2015 l’UAI ha concluso che l’intervento subìto dall’assicurata e la

relativa degenza dal 10 al 13 aprile 2015 fanno riferimento ad un periodo

successivo alla decisione impugnata e quindi da valutare in una nuova domanda

di prestazioni (doc. XII+1).

Il doc. XII+ 1 è stato

inviato all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XIII).

1.12. Con scritto del 20 agosto 2015

RI 1 ha scritto a questa Corte riassumendo il proprio passato professionale, le

patologie di cui soffre e comunicando la volontà di tornare a lavorare a tempo

pieno tramite una riformazione professionale (doc. XIV).

Il doc. XIV è stato

inviato, per conoscenza, all’Ufficio AI (doc. XV).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999).

Nel merito

2.2

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art.

28.

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati

hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre

quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono

invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel

confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;

DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività

ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale

dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui

differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in

maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di

una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114

V 313).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V

222).

2.3

Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica

decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente,

la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per

analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V

164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006

nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04;

STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella

causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del

29.

giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

Al

riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006

N. 39 pag. 182.

2.4

L’art.

17.

cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"

Se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta."

I principi giurisprudenziali

sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.

41.

LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg.

consid. 3.5).

Una diversa valutazione

di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente

esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di

riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65).

2.5

Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha

stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996.

pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA

del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre avuto

modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come

i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti

di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102.

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza del

TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF

I 384/06 del 4 luglio 2007).

2.6

Per

poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di

ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;

STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF

122.

V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137

V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr.

18.

p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile

2000.

consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità

(consid. 4.4.2).

L’art.

72bis OAI, in vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche

pluridisciplinari stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o

più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio

federale ha concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i

mandati sono attribuiti con metodo aleatorio”.

Per

mettere in pratica quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha

allestito il sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher,

SuisseMed@P a deux ans: où en sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag.

288.

e seg.; vedi DTF 138 V 271).

In

una sentenza pubblicata in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale

federale ha ribadito che la scelta del perito in ambito di perizie mediche

pluridisciplinari deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure

DTF 139 V 349 consid. 5.2.1; DTF 138 V 271 consid. 1.1.).

A proposito dei rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito

che secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del

fatto che, alla luce del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico

curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del

15.

febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc).

La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la

necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato

di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2.;

9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).

Il

Tribunale federale ha comunque già avuto modo di sottolineare che non va

dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del

fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un

periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009

del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les

expertises en droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de

sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).

Questa giurisprudenza

viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza 32.2013.183 del

20.

ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale federale; sentenza

32.2012.185

del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del 31 maggio 2012;

sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308 del 19 maggio

2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale amministrativo

federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7

Nelle decisioni del 25 febbraio 2015, l’amministrazione ha attribuito

all’assicurata un quarto di rendita d’invalidità limitatamente al periodo di

tempo compreso tra il 1° agosto 2013 e il 31 ottobre 2013 e una mezza rendita

dal 1° novembre 2013 al 31 marzo 2014, ritenuto che dalla valutazione medica

SAM, seguita da un raffronto dei redditi, è emerso che l’interessata non

presenta un grado di invalidità pensionabile, dopo tale data.

Dagli

atti di causa risulta che l’Ufficio AI, a seguito del decreto di stralcio di

questa Corte del 10 dicembre 2012 (inc. 32.2012.280), ha fatto esperire una

perizia pluridisciplinare SAM (psichiatrica, reumatologica e neurologica).

Globalmente,

nel rapporto peritale dell’11 aprile 2014, i medici del SAM, sulla base delle

risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la seguente diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa: “Sindrome lombospondilogena

cronica; - discopatie L2-S1 senza neurocompressione. Lieve sindrome

femoropatellare bilaterale a predominanza ds. Stato dopo frattura della

caviglia sin. Weber B il 26.8.2013; - osteosintesi. Sindrome mista ansioso-depressiva

(ICD-10 F43.2). Presenza in casa di un famigliare bisognoso di assistenza

psichiatrica (ICD-10 Z63.6) (doc. AI 121-26).

Quale

diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa i periti hanno

indicato: “Bunionette al piede sin. Sindrome lombovertebrale

cronica senza deficit neurologici associati. Probabile emicrania senza aura.

Nistagmo congenito” (doc. AI 121-27).

Quanto

alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno

ritenuto l’assicurata inabile al lavoro nella sua precedente attività di aiuto

cuoco/cuoca, come in altre attività mediamente pesanti, del 10% dal 24 novembre

2011.

(data poi corretta al 24 ottobre 2011, scritto SAM del 19 maggio 2014,

doc. AI 127-1) al 12 aprile 2012 per la patologia psichiatrica.

Del

50% dal 13 aprile 2012 al 30 gennaio 2013 (tra la prima RM dell’aprile 2012 e

la seconda del 31 gennaio 2013). Dal 31 gennaio 2013 sino alla frattura del

piede sinistro l’inabilità è del 40%. Dal 26 agosto 2013 (frattura caviglia

sanata chirurgicamente) e per i successivi tre mesi l’inabilità al lavoro è

invece del 100%. Dall’esame del Dr. __________ del 10 ottobre 2013 viene quindi

posta un’incapacità lavorativa del 75%, mentre dall’11 marzo 2014 l’abilità è

del 60% (doc. AI 121-33).

In attività adeguate e

leggere l’abilità al lavoro è del 90% dal 24 novembre 2011 (data poi corretta

al 24 ottobre 2011, scritto SAM del 19 maggio 2014, doc. AI 127-1) al 12 aprile

2012, del 50% dal 13 aprile 2012 al 13 luglio 2012. Vi è poi piena abilità fino

alla frattura della caviglia (26 agosto 2013), quando inizia un’inabilità

totale fino al 26 settembre 2013. Dal 27 settembre 2013 l’inabilità è del 50%

fino al 10 dicembre 2013 (visita Dr. __________), mentre dall’11 dicembre 2013

l’abilità è del 90% (aspetti psichici) (doc. AI 121-33).

Nell’annotazione del 2

giugno 2014 (doc. AI 132-1) il

Dr. __________ ha

riassunto i periodi di inabilità lavorativa (IL) di RI 1:

Attività abituale

IL 10% dal 24 ottobre 2011

IL 50% dal 13

aprile 2012

IL 40% dal 31 gennaio

2013.

IL 100% dal 26

agosto 2013

IL 75% dal 10

dicembre 2013

IL 40% dall’11

marzo 2014.

Attività

adeguata

IL 10% dal 24 ottobre 2011

IL 50% dal 13

aprile 2012

IL 10% dal 14

luglio 2012

IL 100% dal 26

agosto 2013

IL 50% dal 27

settembre 2013

IL 10% dal 10

dicembre 2013.

2.8

Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica

agli atti, questa Corte non può confermare l’operato dell’amministrazione, in

quanto i disturbi di natura reumatologica/ortopedica non sono stati chiariti in

modo soddisfacente.

2.8.1

Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, l’assicurata è stata

sottoposta a una valutazione specialistica da parte del Dr. __________, spec.

FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale nel rapporto del 16 gennaio 2014 ha

posto la diagnosi psichiatrica di “Sindrome ansioso depressiva (ICD10-F43.2).

Presenza in casa di un famigliare bisognoso di assistenza psichiatrica

(ICD10-Z63.6)” e indicato un’inabilità lavorativa del 10% (doc. AI 121-55).

Il

TCA non ha ragioni per scostarsi da questa valutazione.

2.8.2

Per quanto riguarda la patologia neurologica, l’assicurata è stata sottoposta

a una valutazione specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in

neurologia, il quale nella perizia del 17 dicembre 2013 non ha posto alcuna

diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa. Secondo il perito non vi è

diminuzione della capacità lavorativa dal punto di vista neurologico (doc. AI

121-49+50).

Il TCA non ha ragioni per

scostarsi neppure da questa valutazione che non è del resto stata smentita da

certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente

invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua

dell’interessata.

2.8.3

Per

quanto riguarda invece la patologia reumatologica, l’assicurata è stata

sottoposta a una valutazione specialistica da parte del Dr. __________, spec.

FMH in reumatologia, il quale nel rapporto del 10 dicembre 2013 ha posto la

diagnosi di “Sindrome lombospondilogena cronica; - discopatie L2-S1 senza

neurocompressione. Lieve sindrome femoropatellare bilaterale a predominanza

destra. Stato dopo frattura della caviglia sinistra Weber B il 26.8.2013; -

osteosintesi 10.9.2013” (doc. AI 121-42).

Il

perito ha precisato che le due risonanze magnetiche effettuate mostrano due

ernie discali a livello L3/L4 e L4/L5 regredite tra il 13 aprile 2012 (prima

RM) e il 30 gennaio 2013 (seconda RM).

Vi

è poi una quadrupla discopatia di modica entità senza alterazioni di tipo Modic

e una lieve spondiloartrosi a livello L4/L5 e L5/S1 nell’ambito di una lieve

iperlordosi lombare (angolo di incidenza pelvica grande).

Il Dr. __________ ha

quindi evidenziato un secondo problema relativo alla sindrome patellare

bilaterale a predominanza destra e una terza problematica da ascrivere alla

frattura della caviglia sinistra operata il 10 settembre 2013 (doc. AI 121-42).

Per

quanto riguarda la capacità lavorativa residua il Dr. __________ ha indicato

nell’attività di cuoca e in attività mediamente pesanti un’inabilità del 50%

dal 13 aprile 2012 al 30 gennaio 2013 (tra la prima RM dell’aprile 2012 e la

seconda del 31 gennaio 2013). Dal 30 gennaio 2013 sino alla frattura del piede

sinistro l’inabilità è del 40%. Dal 26 agosto 2013 (frattura caviglia sanata

chirurgicamente) e per i successivi tre mesi l’inabilità al lavoro è invece del

100%. Infine viene posta un’incapacità lavorativa del 75% dalla visita peritale

(10 dicembre 2013) e del 40% dall’11 marzo 2014 (doc. AI 121-43).

In attività adeguate e

leggere l’assicurata è pienamente abile fino alla prima RM del 13 aprile 2012,

poi l’inabilità è del 50% dal 13 aprile 2012 al 13 luglio 2012 e in seguito

nuovamente abile al 100% sino alla frattura della caviglia del 26 agosto 2013,

quando inizia un’inabilità totale fino al 26 settembre 2013. Dal 27 settembre

2013.

l’inabilità è quindi del 50% fino al 10 dicembre 2013 (visita Dr. __________),

mentre dall’11 dicembre 2013 l’abilità è piena (doc. AI 121-43).

In

sede di osservazioni al progetto di decisione del 3 giugno 2014 l’avv. RA 1 ha

prodotto un referto del 26 giugno 2014 del Dr. __________ dell’Ospedale __________

di __________, dal quale emerge che l’assicurata dopo l’intervento del 10

settembre 2013, per il quale – secondo il sanitario – “è lecito aspettarsi

un periodo di inabilità al 100% per le successive 6 settimane salvo

complicazioni” (doc. AI 139-2) ha subìto un’artroscopia alla caviglia

destra per impingement anteromediale l’11 aprile 2014 (doc. AI 144-2) con

inabilità al lavoro del 100% per 4/6 settimane. Egli ha quindi ritenuto

inadeguata la percentuale di d’inabilità fissata dall’amministrazione (40%) a

partire dall’11 aprile 2014 (doc. AI 139-2).

Agli

atti figurano inoltre i referti del 9 luglio e del 14 luglio 2014 del medesimo

specialista (doc. AI 144-2, 148-1).

Questa

documentazione è stata sottposta alla valutazione del perito del SAM, Dr. __________,

il quale ha preso posizione in data 25 settembre 2014 in questi termini:

" (…)

Nella sua lettera all’avvocato RA 1 il chirurgo afferma che la

paziente dovrebbe essere ritenuta inabile al lavoro per 6 settimane al 100%

dopo l’intervento del 10.9.2013. Nel mio consulto di reumatologia a pagina 5

certificavo un’incapacità lavorativa per 3 mesi a decorrere dalla frattura del

26.8.2013

La mia valutazione va dunque molto oltre quella del Dr. med. __________

per quanto riguarda l’incapacità lavorativa dopo la frattura e il successivo

intervento alla caviglia sinistra del 26.8.2013.

Per quanto riguarda il successivo intervento chirurgico

dell’11.4.2014, eseguito dal Dr. med. __________, questo è stato realizzato

alcuni mesi dopo il mio consulto di reumatologia del 10.12.2013. Non potevo

dunque considerare questo intervento nel mio consulto. Concordo pienamente con

le osservazioni del Dr. med. __________ riguardo al processo di guarigione dopo

un’operazione che ha coinvolto i tessuti capsulari e il tessito osseo della

tibia distale da cui è stato rimosso un osteofita. Concordo pienamente che non

è possibile aspettarsi una guarigione con restitutio ad integrum prima di 4-6

settimane. Per questi periodi la paziente è totalmente inabile al lavoro per qualunque

attività. Successivamente la capacità lavorativa della paziente dovrebbe

tornare quella descritta nel mio consulto di reumatologia del 10.12.2013.

Per quanto mi riguarda la situazione sembra abbastanza semplice.

Non mi sembra sia necessaria una nuova valutazione reumatologica ma non sono

naturalmente contrario a rivedere la situazione se lo si ritenesse necessario”

(doc. AI 156-2).

Il

SAM ha quindi aggiunto che il Dr. __________ ha mantenuto la propria posizione

anche alla luce del referto del 14 luglio 2014 (doc. AI 156-2).

Nel

rapporto finale SMR del 3 novembre 2014 (doc. AI 159-1) il Dr. __________ –

alla luce delle risposte del SAM – ha quindi modificato come segue i periodi di

inabilità lavorativa dell’assicurata:

Attività abituale

IL 10% dal 24 ottobre 2011

IL 50% dal 13

aprile 2012

IL 40% dal 31

gennaio 2013

IL 100% dal 26

agosto 2013

IL 75% dal 10

dicembre 2013

IL 40% dall’11

marzo 2014.

IL 100% dall’11

aprile 2014

IL 40% dal 26

maggio 2014

Attività

adeguata

IL 10% dal 24 ottobre 2011

IL 50% dal 13

aprile 2012

IL 10% dal 14

luglio 2012

IL 100% dal 26

agosto 2013

IL 50% dal 27

settembre 2013

IL 10% dal 11

dicembre 2013

IL 100% dall’11

aprile 2014

IL 10% dal 26

maggio 2014

Ritenuto che il

peggioramento momentaneo dello stato di salute di RI 1 (inabilità del 100%

dall’11 aprile 2014 al 25 maggio 2014) non è superiore ai tre mesi (cfr. art.

88a OAI), l’UAI nella decisione impugnata non ha modificato le conclusioni del

progetto di decisione del 3 giugno 2014 (doc. AI 161-3).

Dinanzi

al TCA l’insorgente ha prodotto il referto del 10 febbraio 2015 del Dr. __________

dell’Ospedale __________ di __________, il quale ha diagnosticato un “Conflitto

femoro-acetabolare destro con lesione antero-superiore del labbro e piccola

lesione degenerativa della cartilagine articolare”. Il medico ha quindi

proposto tre alternative terapeutiche, ovvero la terapia infiltrativa,

l’artroplastica completa dell’anca destra e l’intervento in artroscopia per

rimozione della lesione da impingement femoro-acetabolare. Quest’ultimo

trattamento è stato accettato dalla paziente (doc. AI 162-2)

In data 10 aprile 2015 la

ricorrente è stata quindi sottoposta ad un intervento di artroscopia all’anca

destra.

Nella lettera d’uscita del

13.

aprile 2015 dell’Ospedale __________ di __________ (degenza al 10 al 13

aprile 2015), i sanitari hanno posto la diagnosi di “Conflitto

femoro-acetabolare destro con lesione in sede antero-superiore del labbro e

piccola lesione degenerativa della cartilagine articolare” e posto

l’indicazione di un’inabilità lavorativa, dopo l’intervento, del 100% dal 10

aprile 2015 al 26 aprile 2015 (doc. E).

Nell’annotazione

del 29 aprile 2015 il Dr. Erba del __________ ha indicato una prognosi

favorevole dopo l’intervento del 10 aprile 2015 all’anca destra con inabilità

al lavoro del 100% “di circa 3 mesi al massimo” (doc. VI1).

Nel

referto del 21 maggio 2015 il Dr. __________ ha posto la diagnosi di “Stato

dopo artroscopia anca destra il 10.4.2015 per conflitto femoroacetabolare

destro + lesione osteocondrale antero-superiore + lesione antero-superiore

labbro acetabolare”.

Il

sanitario ha quindi invitato la paziente a continuare gli esercizi di

fisioterapia e propriocezione per l’anca destra, a limitare la posizione seduta

o di flessione forzata dell’anca, riservandosi di rivalutare la situazione

dell’anca sinistra “non tralasciando la possibilità di un’indagine

diagnostica aggiuntiva come risonanza magnetica con mezzo di contrasto per

un’eventuale presa in carico di trattamento quando la contro-laterale sarà

indenne da dolori e limitazioni funzionali” (doc. F).

Il

Dr. __________ ha quindi preso posizione sull’eventualità di una riqualifica

professionale: “avendo avuto nel corso delle consultazioni la sola visione

clinica dell’articolazione dell’anca e sapendo che bilateralmente le lesioni da

conflitto femoro-acetabolare possono portare a lungo termine verso una

degenerazione dela cartilagine soprattutto in presenza di mansioni lavorative

pesanti”. Egli ha consigliato una nuova valutazione peritale in merito ad

una riqualifica professionale (doc. F).

L’amministrazione ha

sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio del Dr. __________ del SMR,

il quale nell’annotazione del 9 giugno 2015 ha indicato che dopo l’inabilità

lavorativa al 100% per l’intercorrente intervento “l’assicurata ha

ricuperato una esigibilità lavorativa come da perizia SAM” (doc. XII1).

Secondo

l’Ufficio AI l’intervento cui è stata sottoposta l’assicurata nel mese di

aprile 2015 è successivo alla decisione resa e quindi da valutare in una nuova

domanda di prestazioni (doc. XII+1).

Il TCA non può

condividere le conclusioni dell’Ufficio AI.

Per costante

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della

decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento

in cui essa venne emanata – in concreto il 25 febbraio 2015 – quando si ritenga che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2;

DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid.

1b).

Secondo questa Corte, i

referti dell’Ospedale __________ di __________ del Dr. __________ vanno tuttavia

presi in considerazione, in quanto visto il periodo di tempo breve intercorso

tra le decisioni impugnate (25 febbraio 2015) e i referti in questione

(aprile/maggio 2015) non si può escludere che facciano riferimento ad un quadro

clinico antecedente al provvedimento contestato.

Questo a maggior ragione

se si considera che il Dr. __________ già il 9 luglio 2014 aveva diagnosticato

una “coxalgia bilaterale in quadro di sospetto impingement

femoro-acetabolare” (cfr. referto doc. AI 144-2) e il Dr. __________ in

data 10 febbraio 2015 aveva diagnosticato un “Conflitto femoro-acetabolare

destro con lesione antero-superiore del labbro e piccola lesione degenerativa

della cartilagine articolare (doc. B).

Inoltre, come evidenziato

anche dall’avv. RA 1 in sede di ricorso già il Dr. __________ nel referto del

25.

gennaio 2013 menzionava dei disturbi alle anche (cfr. doc. I, pag. 6 e doc.

AI 82-8).

Non può

dunque essere escluso che un

peggioramento del quadro reumatologico/ortopedico dell’assicurata sia intervenuto

prima dell’emanazione delle decisioni impugnate.

L’amministrazione non ha

infatti sottoposto la patologia dell’assicurata all’anca destra ad una

valutazione specialistica, limitandosi a sottoporre il caso al medico del SMR.

In simili condizioni,

secondo questo Tribunale non è possibile, senza prima procedere ad un

complemento peritale da parte di un perito specialista in ortopedia concludere

con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurata giustifichi

una capacità lavorativa del 60% per l’attività abituale e del 90% per quelle

adeguate dal 26 maggio 2014.

2.9

Nella già citata sentenza

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.7.) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per

un complemento istruttorio.

Nella

concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio degli atti

all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

Le decisioni impugnate

vanno quindi annullate e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in

atto un approfondimento a livello ortopedico inteso a delucidare se vi sia

stato o meno un peggioramento del quadro clinico dell’assicurata

antecedentemente al mese di febbraio 2015.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente

sul diritto alla rendita dell’assicurata.

2.10

In data 10 aprile 2015

l’assicurata ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I, V+bis).

Visto l'esito favorevole

del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento

da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

La costante giurisprudenza

federale ha stabilito che l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto

l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309

consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto

1999.

nella causa E.T.).

2.11

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

Le decisioni del 25 febbraio 2015 sono annullate.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.9..

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla

ricorrente fr. 1’800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva

di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 10 aprile 2015.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti