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Decisione

32.2015.55

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 dicembre 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I 222/06 del 10 luglio 2007 consid. 3 con

riferimento a RAMI 1986 no. U 3 pag. 258 consid. 2b p. 260 seg.). Va poi ricordato

che secondo l’esperienza medica, l’handicap risultante dalla perdita

dell’acuità visiva di un occhio viene generalmente corretto in larga misura

grazie all’assuefazione e all’adatta-mento dell’interessato e che solo

raramente causa una diminuzione, peraltro minima, della capacità di guadagno.

In circostanze normali e a condizione che l’assicurato dia prova della buona

volontà da lui esigibile, l’adattamento alla situazione monoculare avviene in

un periodo di tempo che, a seconda dell’età dell’infortunato, può variare da

sei mesi a due anni al massimo (cfr., ad esempio, RAMI 1986 U3, p. 258ss.). Tale

giurisprudenza è limitata a quelle attività che non richiedono esigenze

visive elevate o una vista stereoscopica piena e non implicano la permanenza in

situazioni esposte come tetti o ponteggi, l’utilizzazione di veicoli pericolosi

o l’esecu-zione di movimenti di precisione (cfr. STFA 27.7.1999 in re M. D. c.

INSAI consid. 3b).

Nel

caso in esame, prima del danno alla salute il ricorrente ha svolto diverse

attività imprenditoriali che non necessitano di una visione stereoscopica.

Con

il ricorso l’assicurato ha prodotto il certificato medico 10 aprile 2015 in cui

il medico curante, con riferimento alla visita del 2 aprile 2015, ha

riscontrato “un’importante coxartrosi destra con chiaro riscontro

radiologico” che limita il suo paziente (doc. A2).

Rettamente l’Ufficio AI ha

fatto risalire il peggioramento al più presto al 2 aprile 2015, giorno della

Considerandi

visita in cui la coxartrosi è stata riscontrata dal curante, quindi in un

momento successivo alla decisone impugnata che delimita dal punto di vista

temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132

V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti).

Vero

che con successivo rapporto 29 aprile 2015 il dr. __________, con riferimento

alla visita del 2 aprile 2015, ha scritto che “il paziente mi ha riferito di

soffrire da almeno 2 mesi di dolori all’inguine destro che aumentavano durante

la marcia, …” (doc. B1). Ciò non permette tuttavia di anticipare il

peggioramento a prima dell’emissione della decisione impugnata, visto che durante

la procedura amministrativa l’assicurato non ha mai menzionato la suddetta

nuova affezione (cfr. un caso analogo STCA 32.2013.184 del 2 settembre 2014 in

cui il peggioramento è stato fatto risalire al più presto al momento della

relativa certificazione dello specialista). In ogni caso pur volendo ammettere,

per ipotesi di lavoro, che l’inizio della nuova sintomatologia risalga ai primi

di febbraio 2015, il peggioramento non risulterebbe duraturo ai sensi dell’art.

88a cpv.2 OAI poiché sino alla decisione 13 marzo 2015 non sarebbero trascorsi

almeno tre mesi.

In

queste circostanze, giustamente l’Ufficio AI ha evidenziato che il citato

peggioramento verrà esaminato nell’ambito di una nuova domanda di revisione.

Confermata

la decisione contestata, il ricorso dev’essere respinto.

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti