32.2015.55
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18 dicembre 2015Italiano14 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.55
BS/sc
Lugano
18 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 aprile 2015 di
RI 1
contro
la decisione del 13 marzo 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI
1, classe 1952, prima del danno alla salute svolgeva attività di tipo imprenditoriale
e nel mese di aprile 2009 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 11).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici (concludenti per un’inabilità lavorativa globale del
50%; cfr. perizia psichiatrica 6 agosto 2009 del CPAS, [doc. AI 23/8] e valutazione
reumatologica 3 settembre 2009 del SMR [doc. AI 27/4]) ed economici del caso,
con decisione 22 luglio 2010 (preavvisata il 17 dicembre 2009) l’Ufficio AI ha
riconosciuto all’assicurato una mezza rendita intera dal 1° ottobre 2010 (sei
mesi dopo la domanda di prestazioni ex art. 29 cpv. 1 LAI).
1.3. Nel
novembre 2014 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una revisione della rendita. Esaminata
la documentazione medica raccolta (rapporti del 19 dicembre 2014 del dr. __________;
doc. AI 55; del 23 dicembre 2014 del dr. __________ con allegati; doc. AI 53),
con annotazioni 12 gennaio 2015 il dr. __________ del SMR ha concluso che dalla
stessa non risulta una modifica sostanziale dello stato di salute e della capacità
lavorativa (doc. AI 58). Di conseguenza con comunicazione 14 gennaio 2015 l’amministrazione
ha confermato la mezza rendita (doc. AI 58).
Con
scritto 3 febbraio 2015 l’assicurato ha contestato quanto deciso dall’Ufficio
AI, facendo valere una perdita del 75% di visus dall’occhio sinistro,
dichiarando di essere disposto a sottoporsi ad una visita medica (doc. AI 59).
Con
annotazioni 3 marzo 2015 il SMR ha evidenziato:
"
Le affezioni sofferte all’occhio
sinistro conferiscono delle limitazioni funzionali e riducono in parte la
misura della CL in attività ultima svolta, così come la lombalgia cronica, ma
le percentuali di IL non vanno sommate poiché si compensano vicendevolmente
essendo entrambe all’origine di una diminuzione del rendimento per un normale
tempo di lavoro.” (doc. AI 61/1)
Pertanto,
con decisione 13 marzo 2015 l’Ufficio AI ha nuovamente confermato la mezza rendita.
1.4. L’assicurato ha inoltrato il
presente ricorso contro la succitata decisione, facendo presente, con
riferimento ad un certificato del medico curante, un notevole peggioramento del
suo stato di salute.
1.5. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI rileva come il peggioramento (presenza di coxartrosi invalidante a
destra) sia intervenuto nell’aprile 2015, quindi successivamente alla decisione
contestata, motivo per cui quest’ultima va tutelata e la documentazione
prodotta in sede di ricorso verrà trattata quale nuova domanda di revisione.
1.6. Il 4 maggio 2015 l’insorgente
ha prodotto un altro rapporto medico (VI). Su richiesta del TCA, in data 12
maggio 2015 l’Ufficio AI ha formulato osservazioni scritte in merito al succitato
atto (VIII), seguite da una presa di posizione del ricorrente datata 3 giugno
2015 (X).
considerato in
diritto
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere
se a ragione l’Ufficio AI ha confermato in via di revisione la mezza rendita.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile
da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il
reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi
essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire
nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in
assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e
la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido
con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.4. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscet-tibile di incidere sul grado d’invalidità
e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere
oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato
di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno,
pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione
notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V
372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262,
105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p.
379).
Per stabilire in concreto se
vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare
paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con
quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo
punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione
di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con
riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determi-nante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 p. 137).
Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o
la soppressio-ne della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in
atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione.
L’art. 88bis
cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in
cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa
dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo
ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77
OAI.
2.5. Nel caso in esame, come visto
al consid. 1.2., con decisione del 22 luglio 2010 l’Ufficio AI ha posto
l’assicurato al beneficio di una mezza rendita. Dal punto di vista medico egli
è stato ritenuto abile al 50% in tutte le attività, tenuto conto delle limitazioni
fisiche.
Quali patologie invalidanti
di natura psichiatrica sono state accertate: sindrome depressiva di media
gravità (F.32) e agorafobia, con decisione 22 luglio 2010 (cfr. perizia
psichiatrica 6 agosto 2009 del CPAS, [doc. AI 23/8). Dal punto di vista
somatico, nel citato rapporto 3 settembre 2009 il SMR ha posto le seguenti
diagnosi e limitazioni funzionali:
Diagnosi principale
> Codice infermità 738
>
Danno funzionale 08
· Lombalgia cronica su discopatia L5-S1 e restrin-
gimento foraminale sinistro di
origine prevalente-
mente ossea (ultima RMN del
30.04.2009)
Codice ICD 10
Codice AI
Ulteriore diagnosi
con influsso sulla CL
Codice ICD 10
Codice AI
Ulteriore diagnosi
Con influsso sulla CL
· Achalasia esofagea operata
· Diverticolosi del colon
· Colon irritabile
· Ipertrofia prostatica benigna
· Dilatazione aneurismatica dell’aorta addomina-
le sottorenale
· Litiasi della colecisti
· Cisti renale destra
· Steatosi epatica
Limiti funzionali
- Deve limitare il salire ed il
scendere le scale
- Posizione statica seduta massimo
30.40 minuti
- Deve evitare la deambulazione su
terreni
sconnessi
- Deve evitare movimenti ripetitivi di
flessione,
estensione e rotazioni della schiena
- Solleva abitualmente sia da terra che
da piano
Orizzontale massimo kg 10 e
saltuariamente mas-
simo kg. 15
- Deve evitare situazioni di precario
equilibrio
(doc. AI 27/1)
2.6. Avviata d’ufficio una procedura
di revisione, l’Ufficio AI ha raccolto i rapporti del 19 dicembre 2014 del dr. __________,
medico curante (doc. AI 55) e del 23 dicembre 2014 del dr. __________,
oftalmologo (doc. AI 53). Valutata tale documentazione, con annotazioni 12
gennaio 2015 il dr. __________ del SMR ha concluso che il quadro clinico e lo
stato funzionale sono rimasti invariati (doc. AI 57).
Il 3 febbraio 2015
l’assicurato ha sostenuto un peggioramento delle condizioni di salute dovuto
alla perdita del 75% dell’acuità visiva all’occhio sinistro (doc. AI 59).
Con annotazioni del 3 marzo
2015 il succitato sanitario SMR ha considerato:
"
Le affezioni sofferte all’occhio
sinistro conferiscono delle limitazioni funzionali e riducono in parte la
misura della CL in attività ultima svolta, così come la lombalgia cronica, ma
le percentuali di IL non vanno sommate poiché si compensano vicendevolmente
essendo entrambe all’origine di una diminuzione del rendimento per un normale
tempo di lavoro.” (doc. AI 61/1)
Di conseguenza, con la
decisione contestata l’amministra- zione, ritenuta l’assenza di un rilevante cambiamento
rispetto al momento della prima decisione di rendita, ha confermato la mezza
rendita.
Ora,
per quel che concerne la problematica visiva, limitata all’occhio sinistro
(derivante da due distacchi della retina, cataratta, lussazione del cristallino
trattata), dal citato rapporto 23 dicembre 2014 del dr. __________ si evince
una forte diminuzione del visus (dello 0,1), mentre il visus dell’occhio destro
è dello 0,8 con correzione (doc. AI 53). Del resto, occorre ricordare che
secondo la giurisprudenza gli assicurati che lamentano la perdita dell'acuità
visiva di un occhio sono in grado di attendere alla maggior parte delle
attività professionali, escluse quelle che richiedono una visione binoculare (STF
Fatti
I 222/06 del 10 luglio 2007 consid. 3 con
riferimento a RAMI 1986 no. U 3 pag. 258 consid. 2b p. 260 seg.). Va poi ricordato
che secondo l’esperienza medica, l’handicap risultante dalla perdita
dell’acuità visiva di un occhio viene generalmente corretto in larga misura
grazie all’assuefazione e all’adatta-mento dell’interessato e che solo
raramente causa una diminuzione, peraltro minima, della capacità di guadagno.
In circostanze normali e a condizione che l’assicurato dia prova della buona
volontà da lui esigibile, l’adattamento alla situazione monoculare avviene in
un periodo di tempo che, a seconda dell’età dell’infortunato, può variare da
sei mesi a due anni al massimo (cfr., ad esempio, RAMI 1986 U3, p. 258ss.). Tale
giurisprudenza è limitata a quelle attività che non richiedono esigenze
visive elevate o una vista stereoscopica piena e non implicano la permanenza in
situazioni esposte come tetti o ponteggi, l’utilizzazione di veicoli pericolosi
o l’esecu-zione di movimenti di precisione (cfr. STFA 27.7.1999 in re M. D. c.
INSAI consid. 3b).
Nel
caso in esame, prima del danno alla salute il ricorrente ha svolto diverse
attività imprenditoriali che non necessitano di una visione stereoscopica.
Con
il ricorso l’assicurato ha prodotto il certificato medico 10 aprile 2015 in cui
il medico curante, con riferimento alla visita del 2 aprile 2015, ha
riscontrato “un’importante coxartrosi destra con chiaro riscontro
radiologico” che limita il suo paziente (doc. A2).
Rettamente l’Ufficio AI ha
fatto risalire il peggioramento al più presto al 2 aprile 2015, giorno della
Considerandi
visita in cui la coxartrosi è stata riscontrata dal curante, quindi in un
momento successivo alla decisone impugnata che delimita dal punto di vista
temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132
V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti).
Vero
che con successivo rapporto 29 aprile 2015 il dr. __________, con riferimento
alla visita del 2 aprile 2015, ha scritto che “il paziente mi ha riferito di
soffrire da almeno 2 mesi di dolori all’inguine destro che aumentavano durante
la marcia, …” (doc. B1). Ciò non permette tuttavia di anticipare il
peggioramento a prima dell’emissione della decisione impugnata, visto che durante
la procedura amministrativa l’assicurato non ha mai menzionato la suddetta
nuova affezione (cfr. un caso analogo STCA 32.2013.184 del 2 settembre 2014 in
cui il peggioramento è stato fatto risalire al più presto al momento della
relativa certificazione dello specialista). In ogni caso pur volendo ammettere,
per ipotesi di lavoro, che l’inizio della nuova sintomatologia risalga ai primi
di febbraio 2015, il peggioramento non risulterebbe duraturo ai sensi dell’art.
88a cpv.2 OAI poiché sino alla decisione 13 marzo 2015 non sarebbero trascorsi
almeno tre mesi.
In
queste circostanze, giustamente l’Ufficio AI ha evidenziato che il citato
peggioramento verrà esaminato nell’ambito di una nuova domanda di revisione.
Confermata
la decisione contestata, il ricorso dev’essere respinto.
2.7
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti