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Decisione

32.2015.57

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 marzo 2016Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i sussidi per i servizi di terzi ai quali l'assicurato ricorre al posto di un

mezzo ausiliario secondo l'articolo 21ter capoverso 2;

c.

il contributo alle cure versato dall'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 25a

LAMal.

Nel calcolo

del contributo per l'assistenza il tempo trascorso in uno stabilimento

ospedaliero o semiospedaliero è dedotto dal tempo necessario per fornire le

prestazioni d'aiuto (cpv. 2).

In deroga

all'articolo 64 capoversi 1 e 2 LPGA, l'assicurazione per l'invalidità non

accorda alcun contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto coperte

dal contributo alle cure secondo l'articolo 25a LAMal (cpv. 3).

Il Consiglio federale stabilisce (cfr.

art. 39a – j OAI):

a.

gli ambiti e il numero minimo e massimo di ore per cui è versato il

contributo per l'assistenza;

b.

gli importi forfettari, per unità di tempo, accordati per le prestazioni

d'aiuto coperte dal contributo per l'assistenza;

c.

i casi in cui, in base agli obblighi che derivano dal contratto di lavoro

secondo il CO, il contributo per l'assistenza è versato, senza che le

prestazioni d'aiuto siano state effettivamente fornite da

un assistente (cpv. 4).

L'inizio e l'estinzione

del diritto al contributo per assistenza è disciplinato dall'art. 42 septies

LAI avente il seguente tenore:

" 1) In deroga all’articolo 24 LPGA il diritto al contributo per

l’assistenza

nasce al più presto nel

momento in cui l’assicurato rivendica tale diritto.

2) L’assicurato

ha diritto al contributo per l’assistenza per le prestazioni d’aiuto di cui dà

comunicazione entro 12 mesi dalla fornitura.

3) Il diritto si estingue nel momento in cui

l’assicurato:

a) non

adempie più le condizioni di cui all’articolo 42quater;

b)

si avvale del diritto al godimento anticipato della rendita di vecchiaia

secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o raggiunge l’età di pensionamento;

oppure

c. decede."

Infine, l'art.

67 cpv. 2 LPGA prevede che "se il beneficiario di un assegno

per grandi invalidi soggiorna in uno stabilimento ospedaliero a spese

dell'assicurazione sociale, il diritto all'assegno è soppresso per ogni mese

civile intero trascorso nello stabilimento." Analogamente, in ambito

della prestazione in parola, il marginale no. 9013 CCA prevede che "se l’assicurato si trova in ospedale, il contributo per l’assistenza è

sospeso per il periodo del ricovero. Se del caso, continua ad essere versato in virtù dell’articolo

39h capoverso 2 OAI". A sua volta l'art. 39h cpv. 2 OAI,

previsto per il caso in cui l'assicurato è ospedalizzato e

ha già assunto un assistente secondo i criteri richiesti, dispone che " se

l’assistente è impedito di lavorare per motivi inerenti alla persona

dell’assicurato, il contributo per l’assistenza continua a essere versato per

al massimo tre mesi; l’importo annuo del contributo per l’assistenza non può

essere superato".

2.4. Va infine ricordato che,

conformemente alla giurisprudenza, al pari di ogni altra ordinanza

amministrativa, le direttive dell'UFAS costituiscono delle istruzioni

dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi

dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze volte ad assicurare

un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte

dell'amministrazione, tali istruzioni esplicano effetto solo nei confronti di

quest'ultima. In particolare, esse non creano delle nuove regole giuridiche e

non possono costringere gli amministrati ad adottare un determinato

comportamento. Non pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali,

tali direttive forniscono il punto di vista dell'amministrazione

sull'applicazione delle norme giuridiche ma non anche un'interpretazione

vincolante delle stesse. Senza pronunciarsi sulla loro validità, dal momento

che, non essendo delle decisioni, esse non possono essere impugnate in quanto

tali, il giudice ne controlla liberamente la costituzionalità e la legalità e

se ne deve scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle norme non

conformi alle disposizioni legali applicabili. Per contro, il giudice ne tiene

conto nella misura in cui esse consentano nel caso di specie una corretta

interpretazione delle disposizioni di legge (DTF 131 V 45 consid. 2.3, 130 V

172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a,

126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).

2.5. Nel caso in esame,

l'assicurata beneficia di un assegno per grandi invalidi e vive

in casa propria (non quindi in un istituto), motivo per cui i presupposti ex

art. 42 quater cpv. 1 lett. a e b LAI sono adempiuti.

Con risoluzione

del 17 febbraio 2015 l’ARP (Autorità di protezione dell’adulto) __________ ha

istituito nei confronti dell’assicurata una curatela generale ai sensi

dell’art. 398 CC, nominando quale curatore il signor __________ (doc. A7).

Secondo il marg. 2018 CCA sono considerati assicurati con una capacità limitata

di esercitare i diritti civili, fra l’altro, le persone soggette a una curatela

generale (art. 398 CC).

L’Ufficio AI ha negato il

diritto al contributo di assistenza non essendo assolto il presupposto della “gestione

di una propria economia domestica” di cui all’art. 39b lett. a OAI -

condizione aggiuntiva alle succitate condizioni ex art. 42 quater cpv. 1 LAI

prevista per gli assicurati con una limitata capacità di esercitare i diritti

civili - vivendo l’assicurata insieme alla madre, la quale continua ad

occuparsi della figlia. Pacifico è che l’interessata non adempie a nessuno

degli altri tre presupposti (non cumulativi) dell’art. 39b lett. b - d OAI, non

essendo in formazione, non svolgendo alcuna attività lavorativa e non avendo in

precedenza beneficiato, quando era minorenne, un contributo per l'assistenza.

2.6. Come rettamente rilevato

dall’amministrazione, dal rapporto 10 gennaio 2013 (doc. AI 95) relativo

all’inchiesta domiciliare che ha portato all’erogazione dell’assegno per grandi

invalidità di grado medio (cfr. consid. 1.1), risulta che l’assicurata

necessita, oltre dell’aiuto di terzi per il compimento di tre atti ordinari, di

una sorveglianza personale continua da parte di sua madre anche per

l’organizzazione della realtà domestica quotidiana. Infatti, l’assicurata vive

a casa con la madre che “(...) ha deciso di traferirsi ad Ascona con la

figlia e di prendersene cura personalmente (…)”. L’assicurata viene

descritta dalla madre “(…) totalmente apatica, che trascorre preferibilmente

il suo tempo a letto e che non riesce a svolgere nessuna occupazione (nessuna

Considerandi

lettura, non guarda TV, nessun interesse) (…)”. Nel succitato rapporto

l’incaricata rileva che l’assicurata “(… ) si attiene ai ritmi giornalieri

della madre e non collabora in nessuna attività domestica (…)” (punto no. 3

dell’inchiesta), tant’è che “(…) l’assicurata da anni non è più in grado

di vivere da sola e organizzare la propria realtà quotidiana (…)” (punto

no. 3.2).

Nel successivo già citato rapporto

27.

gennaio 2015 dell’inchiesta domiciliare, con il quale è stato confermato il

grado medio di grande invalidità (cfr. consid.1.1), segnatamente si evince che “(…)

la signora RI 1 trascorre il suo tempo sul divano durante il giorno dormendo

per la maggior parte del tempo mentre la notte rimane sveglia e tende a

mangiare in modo disordinato (…)” e “(…) rispetto al primo incontro del

gennaio 2013 le condizioni di salute della signora RI 1 sono peggiorate (…)”

(doc. AI 113). Nella richiesta 24 settembre 2014 per il contributo di

assistenza è stato fra l’altro indicato un grado 4 (corrispondente a che“… non

può fare nulla in modo autonomo e ha bisogno di un aiuto diretto completo in

tutto o d’istruzioni e un controllo costanti)” nella gestione dell’economia

domestica.

In queste circostanze,

dunque, l’assicurata non “gestisce una propria economia domestica” ai sensi

dell’art. 39b lett. a OAI, che è invece gestita dalla di lei madre. Il fatto

che sia la madre che l’assicurata (prima che quest'ultima fosse posta a

curatela) abbiano firmato il contratto di locazione dell'appartamento in cui

vivono non è di conseguenza atto a comprovare una comunità abitativa

indipendente tra di loro.

Diversa sarebbe la

situazione, come indicato nella decisione contestata e nelle annotazioni 9

marzo 2015 dell'assistente sociale (doc. AI 122) – da ultimo confermato dall’Ufficio

AI nella risposta alla domanda no. 2 formulata dal TCA il 18 febbraio 2016

(cfr. consid. 1.7) – se l'assicurata si trasferisse in un appartamento proprio,

dimostrando di gestire un’economia propria.

Orbene, occorre rilevare che

pendente causa il curatore, facendo presente che la madre dell'assicurata,

novantenne nel 2015, non riesce più ad assistere la figlia, ha prodotto un

contratto di lavoro da lui firmato il 16 aprile 2015, con una badante (doc.

B1). Interpellato dal TCA a sapere se tale circostanza è rilevante per un

eventuale diritto al contributo per assistenza, l’amministrazione ha risposto:

" Tenuto

conto di quanto già espresso in precedenza, il contratto di lavoro

comproverebbe l'assunzione di un assistente (persona fisica che deve realizzare

le condizioni dell'art. 42quinquies left. b LAI), che fornisce prestazioni di

aiuto necessarie all'assicurata.

Affinché possa essere riconosciuto il diritto al contributo

l'assicurata dovrebbe ancora adempiere almeno una delle condizioni indicate

aired. 39b OAI, ritenuto che è a beneficio dell'AGI e vive in casa propria (e

non in istituto). “

Come indicato nella decisione e nell'annotazione dell'assistente

sociale del 9 marzo 2015, l'importo del contributo andrebbe ridefinito.”

(Risposta alla domanda no. 3 del 18 gennaio 2016, XV).

Secondo questo Tribunale,

dal momento che la madre dell’assicurata non è (più) in grado di occuparsi

della figlia, con la presenza della badante l’assicurata costituisce una

comunità abitativa ai sensi del marg. no. 2020 CCA (cfr. consid. 2.2), vivendo

in un appartamento con a disposizione una camera da letto ed un settore di uso

comune.

Per costante giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui

fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione

contestata (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti).

Tenuto conto che il contratto di badante è stato stipulato successivamente alla

decisione contestata, tale (nuova) circostanza non può tuttavia essere presa in

considerazione del presente giudizio. Tuttavia, gli atti sono trasmessi

all’Ufficio AI affinché, verificando se l’assistente assunta dall’assicurata

adempie ai requisiti dell’art. 42 quinquies lett. b LAI, determini l’eventuale

versamento di un contributo per assistenza.

Non "gestendo un'economia propria" ai sensi dell'art.

39b OAI sino all’emissione della decisione contestata, la situazione

dell'assicurata non può di conseguenza essere equiparata a quella secondo

il marg. no. 2020 delle CCA.

2.7

Nel

preavviso 4 febbraio 2015, poi ripreso nella decisione contestata, l'Ufficio

AI, dopo aver proceduto al calcolo del contributo per assistenza ed aver

accertato che l'assicurata dall'8 novembre 2014 si trova ancora degente presso

la Clinica __________ di __________, ha respinto la richiesta di prestazioni,

precisando che alla dimissione " (…) riconosceremo il contributo per

l'assistenza, sempre che le condizioni siano assolte (…)"; sottolineatura

del redattore).

Premesso quanto sopra, in

data 18 gennaio 2016 il TCA ha posto tre domande, la cui no. 1:

" Per quale

motivo l'amministrazione non ha riconosciuto il contributo per assistenza

limitatamente al periodo intercorso tra la richiesta della citata prestazione

(23 ottobre 2014) e l'inizio del ricovero dell'assicurata presso la Clinica __________

di __________ (8 novembre 2014), rispettivamente dalle dimissioni dalla stessa

clinica con rientro al proprio domicilio (10 febbraio 2015) fino all'entrata in

vigore della curatela generale ex art. 398 CC (risoluzione del 17 febbraio

2015)? Per l'erogazione del contributo è necessario che tutti i requisiti siano

adempiuti per un periodo (ininterrotto) minimo? Se si, di quanti mesi?"

Questa è la risposta

dell'Ufficio AI:

" Nel caso

in esame, subito dopo la presentazione della domanda di contributo l'assicurata

stata ospedalizzata. L'amministrazione ha, sostanzialmente, ritenuto che tale

aspetto non permetteva il riconoscimento del contributo ed ha emanato un

rifiuto provvisorio (cfr. preavviso dell'Ufficio Al del 4 febbraio 2015). Causa

ospedalizzazione l'assicurata non ha percepito l'AGI per due mesi interi (cfr.

comunicazione Ufficio Al a Cassa di compensazione del 4 febbraio 2015). Per

tutto il periodo del ricovero, quindi, il contributo non avrebbe potuto essere

in nessun caso riconosciuto. Ma anche realizzando le condizioni poste all'art.

42quater LAI dal momento della domanda, quindi dal 23 ottobre 2014, fino al

ricovero, poi dalle dimissioni con rientro a domicilio fino alla nomina del

curatore in data 17 febbraio 2015, l'assicurata non ha comunque maturato alcun

diritto all'erogazione del contributo, difettando la presenza di un assistente,

da intendere quale persona fisica che fornisce prestazioni di aiuto, assunto

con regolare contratto di lavoro."

Questo TCA condivide tale

risposta. Rileva in particolare che al momento della domanda per il contributo

per l'assistenza l'assicurata non aveva (ancora) assunto un assistente ai sensi

dell'art. 42 quinquies LAI e quindi, nonostante che l'amministrazione

avesse quantificato il contributo, non aveva maturato il diritto alla

prestazione in parola, motivo per cui, contrariamente a quanto sostenuto dal

curatore della ricorrente (cfr. osservazioni 12 febbraio 2016 ad risposta 1

punto 2; XVII), l'Ufficio AI non doveva emanare una decisione che attestava il

diritto al contributo per l'assistenza e specificando successivamente che il

diritto era sospeso durante l'ospedalizzazione. Nel medesimo punto, il

curatore, con riferimento all'art. 42 septies cpv. 2 LAI, ha sostenuto che

" (…) la Signora RI 1 avrebbe dunque potuto attendere la

conferma del diritto al contributo prima di fornire all'Ufficio Al informazioni

(presenti nel contratto di lavoro) che non sarebbero state di loro pertinenza o

interesse nel caso di un rifiuto (…)." . Il citato articolo,

come visto, stabilisce che "l'assicurato ha

diritto al contributo per l’assistenza per le prestazioni d’aiuto di cui dà

comunicazione entro 12 mesi dalla fornitura"

(sottolineatura del redattore). Ciò presuppone, appunto, l'esistenza di

prestazione d'aiuto riconosciute che, come rilevato sopra, non erano

riconducibili al momento della domanda.

2.8

Visto quanto sopra,

rettamente l’Ufficio AI ha respinto la richiesta dell’assicurata volta ad ottenere

un contributo per l’assistenza.

Confermata quindi la

decisione contestata, il ricorso va respinto.

2.9

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio AI per le sue incombenze di cui al consid. 2.6.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti