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Decisione

32.2015.58

Riconoscimento delle spese supplementari causate dall'invalidità di un'assicurata nell'ambito di un perfezionamento professionale. Si tratta dei costi d'interpretariato durante un corso d'insegnante d

8 aprile 2016Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I marginali no. 3017, 3018

e 3019 della Circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale

(CPIP) prevedono quanto segue:

" 3017

Per perfezionamento s’intende l’evoluzione professionale sia nel

proprio campo sia in uno nuovo. Sono dunque da ritenersi provvedimenti di

perfezionamento i provvedimenti che permettono di conservare o ampliare le

conoscenze tecniche già acquisite o di acquisirne delle nuove nel proprio o in

un altro settore professionale. Sono considerati perfezionamento professionale

ad es:

– il perfezionamento seguito da un meccatronico d’automobili AFC

per diventare meccanico diagnostico d’automobile diplomato;

– la formazione seguita da un’impiegata di commercio per

di-ventare assistente sociale.

3018

Un diritto è dato quando è presumibile che grazie al

perfezionamento professionale la capacità al guadagno potrà essere mantenuta

o migliorata. Il perfezionamento professionale deve contribuire a mantenere

o a migliorare la capacità al guadagno, ma non deve essere necessariamente

dovuto all’invalidità (vedi anche il N. 3019).

Esempio:

Un artigiano sordo intende riorientarsi professionalmente ed

essere maggiormente attivo nell’amministrazione, nella pianificazione e nella

preparazione del lavoro. Per questo motivo vorrebbe conseguire una formazione

di organizzatore del la-voro. A causa della sua invalidità necessita dell’aiuto

di un interprete della lingua dei segni. Visto che il perfezionamento porta a

un miglioramento della capacità al guadagno (salario più elevato, maggiori

opportunità di lavoro), può essere con-siderato come perfezionamento professionale

giusta l’articolo 16 capoverso 2 lettera c LAI.

3019

Contrariamente a quanto avviene per gli altri provvedimenti

d’ordine professionale dell’AI, si ha un diritto al perfeziona-mento

professionale anche se non vi è nessuna necessità dovuta all’invalidità di

eseguire il provvedimento. Possono far valere questo diritto anche assicurati

che dispongono già di buone conoscenze tecniche nella vita lavorativa anche

senza il perfezionamento (lavoratori qualificati/non qualificati) o hanno

ultimato la loro formazione e sono integrati nel mondo del lavoro, ma vogliono

perfezionarsi a livello professionale. I motivi possono essere diversi, ad

esempio rinfrescare le proprie conoscenze tecniche, imparare nuove tecnologie,

avere maggiori opportunità sul mercato del lavoro, un’attività più interessante

o maggiori possibilità di guadagno.

Se, invece, un perfezionamento è necessario al fine di mantenere o

migliorare la capacità al guadagno a causa dell’invalidità, si tratta di una

riformazione professionale ai sensi dell’articolo 17 LAI.

Esempio:

Per tenersi aggiornata sulle nuove tecnologie una disegnatrice

edile sorda desidera perfezionarsi nell’ambito dei disegni CAD e seguire corsi

in materia. A causa della sua invalidità deve ricorrere ai servizi di un interprete

della lingua dei segni. L’assicurata non deve seguire questo perfezionamento a

causa della sua invalidità, ma per perfezionarsi in modo da rimanere idonea al

collocamento sul mercato del lavoro.”

Per quel che concerne le

spese riconosciute, l’art. 5 OAI (cpv 2- 6) prevede:

" 2 Le

spese per la prima formazione o per il perfezionamento professionale sono

considerate rilevanti se la differenza, cagionata dall’invalidità, tra le

predette spese e quelle che l’assicurato dovrebbe sostenere, se non fosse invalido,

per una formazione analoga, supera l’importo annuo di franchi 400.

3 Il calcolo delle spese suppletive viene

effettuato confrontando le spese inerenti alla formazione della persona

invalida con quelle che una persona non invalida dovrebbe probabilmente

assumere al fine di raggiungere lo stesso scopo. Se l'assicurato aveva già

iniziato la sua formazione professionale prima di essere invalido oppure se,

non essendo invalido, avesse ricevuto una formazione evidentemente meno

costosa, le spese necessarie a quella formazione servono di base comparativa

per il calcolo delle spese suppletive causate dall'invalidità.

4 Entrano nell’ambito delle spese sopportate

dall’assicurazione, nei limiti previsti al capoverso 3, quelle fatte per

acquisire le necessarie cognizioni e abilità, quelle di acquisto di utensili

personali e di abiti da lavoro, come pure le spese di trasporto.

5 Se l’assicurato, a causa dell’invalidità, è posto in un

centro di formazione, l’assicurazione si addossa le spese di vitto e di alloggio.

6 Se l’assicurato prende vitto e alloggio fuori

di casa e fuori del centro di formazione, l’assicurazione assume, fatte salve

le convenzioni tariffali (art. 24 cpv. 2):

a. per il vitto, le prestazioni di cui nell’articolo 90

capoverso 4

lettere a e b;

b. per l’alloggio, le spese necessarie debitamente provate

fino a

concorrenza della prestazione di cui nell’articolo 90 cpv.

4

lettera c.”

Va infine rilevato che le

prestazioni ai sensi dell’art. 16 LAI sono prestazioni in natura (Sachleistungen;

prestations en nature) ai sensi dell’art. 14 LPGA, fornite secondo il principio

del rimborso delle spese anziché secondo il principio del versamento di

prestazioni in natura (Naturalleistungsprinzip). L’assicurazione invalidità,

che non può né deve offrire direttamente la formazione, rimborsa le spese

suppletive dovute all’invalidità che l’assicurato deve sostenere per le

prestazioni ricevute da terzi per la propria formazione. Non è quindi l’Ufficio

AI che paga il fornitore di prestazioni, ma la persona assicurata che a sua

volta ha diritto al rimborso delle relative spese (Erwin Murer,

Invalidenversicherungsgesetz [Art. 1- 27 IVG], 2014, ad art. 16 n. 27 con

riferimenti di dottrina e giurisprudenza).

2.2. Nel caso in esame, visto

quanto sopra, l’Ufficio AI ha (finalmente) riconosciuto il corso d’insegnante

della lingua dei segni quale riformazione professionale, come pure i costi d’interpretariato

quali spese supplementari dovute alla sordità. In effetti, nel già citato rapporto

1° ottobre 2012 (cfr. consid. 1.2) la consulente IP aveva rilevato:

" (…)

Nel caso concreto la Signora RI 1 si può ritenere che la

formazione quale insegnate della lingua dei segni possa essere considerata un

perfezionamento professionale in un nuovo campo lavorativo in quanto permette

all’assicurata di acquisire nuove competenze ed ampliare così le sue

Considerandi

opportunità lavorativa. Grazie a tale provvedimento, in considerazione del

fatto che la richiesta di tale figura professionale a livello ticinese attualmente

non è rappresentata, sicuramente vi sarà la possibilità di mantenere l’attuale

capacità di guadagno oltre che avere maggiori opportunità di lavoro. Come

indicato nella marginale 3019 vi è il diritto ad un perfezionamento anche se

l’A. possiede già di buone conoscenze ed è già integrata nel mondo del lavoro.

Visto quanto sopra esposto a mio avviso vi sono i presupposti per

emettere una decisione secondo l’art. 16 cpv. 2 lett. c LAI in cui si

riconoscono le spese supplementari legate al danno alla salute nell’ambito del

perfezionamento professionale. Nel caso concreto si raccomanda di garantire un

importo di Fr. 68'648.80 per i costi legati all’interpretariato delle lingua

dei segni durante la formazione professionale in questione.” (Doc. AI 439/2)

Va fatto presente che

l’importo messo in garanzia di fr. 68'648,80 corrispondeva alla metà del costo

complessivo di fr. 137'297,60 del preventivo __________ allegato

dall’assicurata il 18 agosto 2010 (cfr. consid. 1.2).

Il riconoscimento del

corso d’insegnante della lingua dei segni quale perfezionamento professionale è

stato confermato con rapporto 18 gennaio 2013 (doc. AI 446).

A seguito delle fatture (intestate

all’assicurata) datate 12 maggio 2015 della __________ -prodotte dalla

rappresentante dell’assicurata con le osservazioni 2 maggio 2015 (VI; cfr.

consid. 1.7.) – relativo al servizio d’interprete della lingua dei segni svolto

nel 2010 (settembre-dicembre) per fr. 14'951,85, nel 2011 (luglio – dicembre)

per fr. 8'571,15 e nel 2012 (marzo-agosto) per fr. 21'171,50 (cfr. doc. B11,

B12 e B13), con rapporto complementare 9 febbraio 2016 la consulente IP ha

riconosciuto tali costi quali spese supplementari legate all’invalidità secondo

l’art. 16 cpv. 2 lett. c LAI e art. 5bis OAI ammontanti complessivamente a fr.

44'694,50. Ritenuto che a beneficiare di tale servizio sono state l’assicurata

e __________, tale importo è stato diviso per due (XIII cfr. consid.1.11). Di

conseguenza la somma da porre in garanzia all’assicurata corrisponde a fr.

22'347,25, così come esposto nelle osservazioni 29 febbraio 2016 (cfr. consid.

1.

). Siccome tale importo è stato preso a carico dalla RA 1, quest’ultimo ente

deve essere rimborsato dall’Ufficio AI.

Ne consegue che la

decisione contestata va annullata.

2.3

L’Ufficio AI rileva che,

nonostante i vari richiami, solo pendente causa la rappresentante

dell’assicurata ha prodotto la succitata documentazione in base alla quale ha potuto

quantificare con sicurezza l’ammontare delle spese suppletive. Pertanto rileva

che la procedura ricorsuale avrebbe potuto essere evitata se il patrocinatore,

applicando la dovuta diligenza, l’avesse inoltrata successivamente al progetto

di decisione. Per questi motivi, in applicazione dell’art. 29 cpv. 3 Lptca, l’amministrazione

contesta l’eventuale carico di tasse, spese e ripetibli.

Secondo l’art. 29 cpv. 3

Lptca alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento

temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

Un processo è temerario o

sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o

dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in

cui una parte si attiene ad un’opinione palesemente illegale e anche nel caso

in cui un cui questa violi un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di

collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V

288s, 112 V 335).

In ambito di previdenza

professionale il Tribunale federale ha rammentato che una conduzione temeraria

o sconsiderata comporta il dovere di indennizzare le spese di patrocinio legale

dell'istituto di previdenza vincente in causa (DTF 126 V 143 consid. 4b pag.

150.

seg.). I concetti di temerarietà e sconsideratezza possono segnatamente

realizzarsi nel caso in cui una parte intenzionalmente dichiara conformi alla

realtà fatti non veri oppure fonda la propria posizione su circostanze delle

quali dovrebbe conoscere l'inesattezza in base all'attenzione che può essere da

lei pretesa oppure provoca un dispendio inutile e rilevante (STF B 119/03 del

10.

dicembre 2004 consid. 7.1 con riferimenti, in RtiD 2005 II pag. 243). Per

contro la mancanza di probabilità di esito favorevole di un ricorso non

consente di considerarlo di per sé temerario o sconsiderato, a tale circostanza

dovendosi aggiungere l'elemento soggettivo stante il quale, pur potendo

senz'altro ragionevolmente riconoscere l'improbabilità di successo della

procedura, la parte la promuove ugualmente (DTF 124 V 285 consid. 3b pag. 288).

La

temerarietà è infine data nel caso in cui una parte si attiene ad un’opinione

palesemente illegale oppure quando viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo

di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 128 V

324.

consid. 1b; 124 V 288, 112 V 335).

Non sono

inoltre assegnate ripetibili alla parte vincente nella misura in cui essa ha

colpevolmente provocato il procedimento giudiziario [„ Die Zusprechung einer

Parteientschädigung wird nach der Praxis des Bundesgerichts im Sinne eines

allgemeinen Prozessrechtsgrundsatzes verweigert, wenn die obsiegende Partei das

Gerichtsverfahren schuldhaft selbst veranlasst hat (ZAK 1989 283 E. 3c)“ Locher,

Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 n. 69 pag. 609].

2.4

Nel

caso concreto, dopo un attento esame della documentazione questo TCA non può concordare

con quanto sostenuto dall’Ufficio AI.

In primo luogo occorre far

presente che solo con comunicazione 28 aprile 2014 (doc. AI 461; cfr. consid.

1.

), nonostante i solleciti del 20 ottobre 2010, 11 ottobre 2011, 8 settembre

2012.

e 16 maggio 2014 da parte della RA 1 (doc. AI 410, 431, 436 e 465), l’Ufficio

AI – dopo una (non corretta) non entrata in materia del 17 settembre 2010 (doc.

AI 406; cfr. consid. 1.2) - ha preso posizione in merito alla richiesta di

rimborso delle spese supplementari di perfezionamento professionale inoltrata

il 28 maggio 2010 (doc. AI 399; cfr. consid. 1.2) relativo al corso

d’insegnante di lingua dei segni svolto dal 10 settembre 2010 al 6 luglio 2012

(cfr. doc. AI 457/3). Alla domanda è stata allegata la documentazione del corso

(doc. AI 399/3-15) ed il 18 agosto 2010 l’assicurata ha trasmesso il preventivo

della __________ relativo ai costi di doppia presenza d’interpreti del

linguaggio dei segni per tutta la durata del corso delle due partecipanti ticinesi

per complessivi fr. 137'297,60 (doc. AI 401; cfr. consid. 1.2).

In data 16 maggio 2014

l’allora avvocato della RA 1 aveva prodotto le fatture per il servizio d’interpretariato

in parola per complessivi fr. 44'694.--, con la prova dell’avvenuto versamento

da parte di quest’ultima alla __________, non suddivise tra le due studentesse

ticinesi (doc. AI 465; cfr. consid.1.4).

Certo che pendente causa

la RA 1 ha prodotto le stesse fatture di cui sopra emesse dalla Procom ora

suddivise tra la qui ricorrente e l’altra assicurata __________ beneficiaria del

medesimo servizio d’interpretariato (cfr. consid. 1.7).

Tuttavia, richiamato

quanto sopra, non vi sono motivi per ritenere il ricorso come temerario,

rispettivamente poco diligente il comportamento della ricorrente o della sua rappresentante,

come pure che vi sia stata una violazione dell’obbligo di collaborare.

2.5

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Vista la soccombenza

dell’Ufficio AI, a quest’ultima sono poste a carico fr. 500.-- di spese di

giustizia.

2.6

Secondo

l’art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso

delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.

L’importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo

l’importanza della lite e la complessità del procedimento.

Ne consegue che, vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 1 ha diritto ad un'indennità per

ripetibili (cfr. DTF 126 V 11 consid. 2 in cui il diritto alle ripetibili è stato

riconosciuto fra l’altro all’Associazione Svizzera invalidi, al Servizio

giuridico della Federazione svizzera per l’integrazione degli andicappati).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione 2 marzo

2015 è annullata.

§§

RI 1 ha diritto alla rifusione delle spese

suppletive di fr. 22'347,25 per la formazione di insegnante di lingua dei

segni, riconosciuta come perfezionamento professionale, conformemente al

consid. 2.2.

2. Le spese di fr. 500.-- sono

a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurata fr. 1'000.-- di

ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti