32.2015.58
Riconoscimento delle spese supplementari causate dall'invalidità di un'assicurata nell'ambito di un perfezionamento professionale. Si tratta dei costi d'interpretariato durante un corso d'insegnante d
8 aprile 2016Italiano25 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.58
BS/sc
Lugano
8 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 aprile 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 marzo 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, 1984, affetta da
sordità bilaterale congenita, dal 2005 al 2009 è stata posta al beneficio di
una formazione professionale quale assistente di cura, conclusa con successo (cfr.
rapporto finale 1° ottobre 2012 della consulente in integrazione professionale
[in seguito: consulente IP], doc. AI 439).
Negli anni 2010 e 2011
essa ha esercitato la professione appresa presso le case anziani __________ a __________
__________ a __________. Siccome, causa la sua sordità, sul posto di lavoro l’assicurata
necessitava dell’intervento di un interprete di lingua dei segni per comunicare
con superiori, colleghi e pazienti, l’Ufficio AI ha assunto, a titolo di
prestazioni per terzi ai sensi dell’art. 9 OMAI, i relativi costi (cfr.
comunicazioni 4 ottobre 2010 e 12 dicembre 2012 della consulente IP, doc. AI
409 e 445).
1.2. In data 28 maggio 2010 (doc.
AI 399/1) l’assicurata, facendo riferimento all’art. 16 cpv. 2 LAI (perfezionamento
professionale), ha chiesto all’Ufficio AI di assumere i costi d’interprete del
linguaggio dei segni (in italiano), dovuti alla sua sordità, per seguire la
formazione quale insegnante di lingua dei segni i cui corsi (in lingua tedesca)
sono forniti dall’Alta Scuola di pedagogia curativa di __________ (__________)
e più precisamente, come risulta dal citato rapporto 1° ottobre 2012 della
consulente IP:
" (…)
Tal corso è offerto dall’alta scuola di pedagogia curativa di __________
in un modulo formativo chiamato AGSA. Si tratta di una formazione che non
esiste in Ticino per cui l’assicurata si è dovuta trasferire oltre Gottardo per
seguire tale formazione che è iniziata a settembre 2010. Nell’ambito di questa
formazione l’A. deve far capo ad un interpretariato in lingua dei segni
italiana (trattandosi di una formazione che si svolge in lingua tedesca) sia
per comprendere le lezioni tenute dai docenti udenti che per condurre dei
colloqui diretti con i docenti. Una volta terminata questa formazione l’A.
potrà dare dei corsi in questa lingua, partecipare alla formazione di
interpreti per la lingua dei segni, lavorare nella produzione di video o nella
creazione di website di diverse autorità federali, accompagnare dei bambini
sordi integrati in scuole regolari, lavorare nella ricerca linguistica.” (Doc.
AI 439/1)
Alla succitata domanda
l’assicurata ha allegato il programma dettagliato del corso (modulo AGSA 10) per
gli anni 2010 – 2012 (doc. AI 339/3-16).
Con scritto 18 agosto 2010
l’assicurata, comunicando di frequentare tale scuola nell’autunno, ha allegato
il preventivo allestito dalla __________ (in seguito: __________; ente che fornisce
il servizio d’interpretariato in lingua dei segni) dei relativi costi d’interpretariato
(doppia presenza) per lei stessa e per __________, anch’essa assicurata presso
l’Ufficio AI e partecipante al medesimo corso (cfr. inc. 32.2015,96), per
complessivi fr. 137’297,60 (IVA inclusa) stabilito secondo la convenzione tariffale
tra l’UFAS e la __________ concernente il rimborso dei servizi di
interpretariato in lingua dei segni (doc. AI 401).
Con comunicazione 17
settembre 2010 l’Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di
perfezionamento, “poiché la formazione sovvenzionata le permette di essere
adeguatamente inclusa nel mondo del lavoro “(doc. AI 406).
In data 20 ottobre 2010 l’assicurata,
tramite la RA 1 (in seguito: RA 1), si è opposta alla non entrata in materia,
chiedendo un esame approfondito della sua richiesta e, nel caso contrario, di
emanare una decisione formale di non entrata in materia (doc. AI 410).
1.3. Dopo aver eseguito la
relativa (lunga) istruttoria (cfr. doc. AI 416, 425, 427, 430, 439, 446, 451,
454 e 455), riconosciuto il corso d’insegnante di linguaggio dei segni quale perfezionamento
professionale e di conseguenza il diritto alla rifusione delle spese suppletive
d’interprete di lingua dei segni, in data 28 aprile 2014 l’Ufficio AI ha
comunicato alla RA 1:
" In data 17
settembre 2010 abbiamo riconosciuto l’assicurata reintegrata nel mercato del
lavoro senza diritto ad una rendita d’invalidità, avendo concluso con esito
positivo la riqualifica quale assistente di cure.
È stato inoltre respinto il diritto alla richiesta di perfezionamento
presentata con scritto del 28 maggio 2010.
A seguito delle osservazioni presentate con vostra raccomandata
del 20 ottobre 2010, abbiamo proceduto all’ulteriore acquisizione di
informazioni circa la richiesta di partecipazione alle spese per il corso di
perfezionamento quale formatrice del linguaggio dei segni intrapresa presso la
“__________” di __________.
Dalla recente documentazione acquisita agli atti, si evince che le
spese suppletive assunte relative all’interprete del linguaggio dei segni non
sono state prese a carico dell’assicurata bensì dalla Procom e pertanto non
sono riconosciute dall’Ufficio AI.”
(Doc. AI 461/1)
1.4. Con scritto 16 maggio 2014 la
RA 1 ha informato l’Ufficio AI che, contrariamente a quanto sostenuto
dall’assicurata il 16 aprile 2014 (a tal riguardo va rilevato che
l’amministrazione si era rivolta all’assicurata stessa e non alla sua
rappresentante; doc. AI 45), le spese suppletive relative ai costi d’interprete
del linguaggio dei segni non sono state prese a carico dalla __________.
Necessitando quest’ultima di una garanzia di copertura di tali spese -
diversamente dagli altri partecipanti del corso provenienti dalla Svizzera tedesca,
non era disponibile per le due studentesse ticinesi – da parte dell’Ufficio AI
per poter dar luogo al citato corso, la RA 1 ha informato di aver pagato le
spese d’interpretariato, allegando tre fatture della __________ per complessivi
fr. 44'694,50 (inclusa la prova del pagamento) e chiesto l’emanazione di una
decisione formale (doc. AI 465).
In data 2 marzo 2015
l’Ufficio AI ha emesso la seguente decisione:
" (…)
Dopo le osservazioni presentate con scritto del 16.05.2014,
abbiamo richiesto alla __________ di volerci fornire copia delle fatture a voi
sottoposte.
Dalle informazioni acquisite all’incarto non è però purtroppo
stato possibile accertare la vostra presa a carico dei costi per la formazione
d’insegnante del linguaggio dei segni corrispondenti ad un importo di Fr.
44'694.50.
Confermiamo pertanto la comunicazione del 28.04.2014 con la quale
abbiamo respinto la vostra richiesta di sostegno alle spese di
perfezionamento.” (doc. AI 487/1-2)
1.5. Contro la succitata decisione
è tempestivamente insorta l’assicurata, sempre rappresentata dalla RA 1,
chiedendone l’annullamento. Dopo aver dettagliatamente esposto l’iter seguito
alla domanda di prestazioni del 28 maggio 2010, rimproverando in sostanza all’amministrazione
di aver eseguito una lacunosa istruttoria, la ricorrente ha postulato che il
corso d’insegnante della lingua dei segni (svolto dal 10 settembre 2010 al 13
luglio 2012) sia riconosciuto quale perfezionamento professionale con
conseguente rifusione delle spese suppletive d’interpretariato in lingua dei
segni del corso dal tedesco all’italiano. Delle singole motivazioni verrà
detto, per quanto occorre, nel prosieguo.
1.6. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI, ammettendo “(...) effettive lacune nella trattazione della
domanda (...)” dell’assicurata, rileva di non aver riconosciuto la garanzia
per il pagamento delle spese (suppletive) d’interpretariato in quanto non
sufficientemente comprovate. L’amministrazione ha in particolare rilevato:
" (…)
Le fatture prodotte dal ricorrente non attestano in alcun modo che
le spese indicate si riferiscono all’assicurata in oggetto, tanto più che
differiscono dal preventivo a suo tempo redatto dalla __________ di CHF
137'297.60 (doc. 401 incarto AI), il quale riguardava il totale
delle spese previste da suddividersi tra due partecipanti al corso.
Giova rilevare che i partecipanti al corso erano in totale 9,
ossia 7 dalla Svizzera tedesca e 2 dal Ticino (vedasi doc. 410 e 436
incarto AI), e che le decisioni degli uffici AI relative agli altri
partecipanti prodotte dalla ricorrente (v. doc. 465 incarto AI),
hanno riconosciuto l’importo di CHF 15'255.--, suddividendo l’importo tale di
CHF 137'297.60 per 9. Ciò significa che tale importo comprendeva le spese di
traduzione (previste e non effettive) per tutti i partecipanti, comprese le due
assicurate ticinesi. Ne consegue, che la richiesta di rimborso di CHF 68'648.80
a testa come da preventivo e di CHF 44'694.50 come da “fatture prodotte, non è
in alcun modo giustificata né debitamente comprovata.
Alla luce di quanto precede, in assenza di una chiara
determinazione delle effettive spese suppletive sopportate dall’assicurata (o
anticipate per essa dalla RA 1), non è possibile procedere ad alcun rimborso.”
(Doc. IV)
1.7. Con osservazioni 28 maggio
2015 la rappresentante dell’assicurata, confermando la richiesta ricorsuale, ha
prodotto una presa di posizione datata 22 maggio 2015 della __________ in
merito alla fatturazione delle spese del servizio d’interprete del linguaggio
dei segni di cui l’assicurata e __________ hanno beneficiato (doc. B 1), nonché
le relative fatture datate 12 maggio 2015 (doc. B 11 -13). La RA 1 ha inoltre
preso posizione in merito all’importo preventivato di fr. 137'297.- (VI).
1.8. Con scritto 19 giugno 2015
l’Ufficio AI ha rilevato:
" Con
riferimento a quanto in oggetto, si rileva che con le osservazioni del
28.05.2015, la RA 1 la prodotto ulteriore documentazione a comprova delle spese
di interpretariato sostenute e poste a carico della Signora RI 1, in
particolare le fatture nominali emesse dalla __________ in data 12.05.2015.
Stante quanto precede, lo scrivente Ufficio richiede a codesto
lodevole Tribunale il rinvio degli atti affinché il servizio preposto proceda
alla valutazione delle nuove fatture prodotte e rediga il proprio rapporto
finale, con conseguente emanazione di una nuova decisione.
Alla luce del fatto che il patrocinatore dell’assicurata ha
inoltrato la documentazione precitata solo pendente causa si contesta
l’eventuale attribuzione allo scrivente Ufficio di ripetibili, spese e tasse di
giustizia. Infatti, la procedura ricorsuale avrebbe potuto essere evitata dal
patrocinatore applicando la dovuta diligenza (v. art. 29 cpv. 3 Lptca) e
presentando le fatture richieste, a più riprese, dall’amministrazione
successivamente al progetto di decisione.
In effetti si ribadisce che, contrariamente a quanto sostenuto
dalla ricorrente, sulla base della documentazione trasmessa in precedenza, non
era possibile definire con la dovuta precisione l’importo delle spese
suppletive effettivamente sostenute e poste a carico dell’assicurata.” (Doc.
VIII)
1.9. Interpellato dal TCA per
comunicare un’eventuale adesione alla succitata proposta dell’amministrazione,
con scritto 6 luglio 2015 la RA 1, dopo aver elencato le lacune commesse
dall’Ufficio AI, ritiene la causa matura per un giudizio opponendosi in
sostanza al rinvio degli atti (XII).
1.10 Il 29 gennaio 2016 questo
Tribunale ha chiesto all’Ufficio AI (..) di sottoporre al competente
servizio gli allegati B1-16, inviati dal TCA il 1° giugno 2015, affinché
proceda alla valutazione della documentazione e si determini, entro 10
giorni, in merito all’ammontare delle spese relative al chiesto
perfezionamento professionale (art. 16 cpv. 2 lett. c LAI e art. 5bis OAI) (…).
1.11. Con scritto 9 febbraio 2016 la
giurista dell’Ufficio AI ha allegato le annotazioni 29 gennaio 2016 della
consulente del Servizio integrazione professionale incaricata, la quale ha
concluso:
" (…)
Nella fase di ricorso il rappresentante legale ha fornito
ulteriore documentazione, quale l’attestato rilasciato alla sig.ra RI 1 al
termine del corso di formazione per interprete di lingua dei segni (v. allegato
21) e ulteriore documentazione contabile (v. allegati agli atti).
Secondo la documentazione di cui disponiamo ora risulta verosimile
che gli importi evidenziati negli allegati (che figurano sotto la __________)
siano quelli della sig.ra RI 1 e dell’altra studentessa ticinese.
Nel dettaglio, le spese effettive per il servizio
d’interpretariato nella lingua degli segni di cui ha beneficiato l’A., secondo
la documentazione trasmessa, sono ripartire come segue:
Anno 2010: Fr. 14'951.85
Anno 2011: Fr. 8'571.15
Anno 2012: Fr. 21'171.50
L’importo complessivo per gli anni di riferimento da considerare
come spese suppletiva legata all’invalidità secondo l’art. 16 cpv. 2 lett. c
LAI e art. 5bis OAI ammonta a Fr. 44'694.50 (cifra secondo convenzione
tariffale tra l’UFAS e la Procom concernente il rimborso dei servizi di
interpretariato in lingua dei segni).
In considerazione del fatto che a beneficiare di tale servizio di
interpretariato sono state due studentesse, entrambe nostre assicurate,
l’importo viene suddiviso per due persone determinando quindi una spese di Fr.
22'347.25 a favore della sig.ra RI 1.
La documentazione presentata in sede ricorsuale (v. fatture
dettagliate e nominative dei costi per ogni studente ed il documento fornito
dalla __________ in merito alla ripartizione dei costi dettagliati) risultano
essere sufficientemente chiare e complete.
Si ritiene pertanto che a questo punto si possa procedere a
riconoscere le spese suppletive per il perfezionamento professionale a favore
della sig.ra RI 1 per un importo pari a Fr. 22'347.25 (da rimborsare
direttamente alla RA 1).” (Doc. XIII)
1.12. Chiamato dal TCA per una presa
di posizione in merito al succitato accertamento, con scritto 29 febbraio 2016
la RA 1, ribadendo sostanzialmente la richiesta ricorsuale, ha concluso:
" (…)
Si chiede di accertare che l’autorità inferiore ha riconosciuto le
spese suppletive di perfezionamento professionale sostenute dalla ricorrente a
causa della sua invalidità, pari a CHF 22'347.25, sulla base di fatti e norme
di diritto che detta autorità ha arbitrariamente omesso di stabilire, violando
quindi l’obbligo di accertamento dei fatti impostole dalla legge e trascurando
la propria responsabilità di valutare correttamente il diritto applicabile.
(…)” (Doc. XV)
considerato in diritto
2.1. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI,
indipendentemente dal fatto che esercitassero un’attività lucrativa prima di
diventare invalidi, gli assicurati invalidi o direttamente minacciati da
invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione
necessari e atti a ripristinare, conservare o migliorare la capacità al
guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete. Per stabilire tale
diritto, è considerata tutta la durata di lavoro prevedibile.
L’art. 8 cpv. 2 bis LAI
prevede che il diritto alla prestazioni secondo l’articolo 16 cpv. 1 lett. c
(trattatasi dell’articolo che regolamenta il perfezionamento professionale,
n.d.r.) esiste indipendentemente dal fatto che i provvedimenti d’integrazione
siano necessari o meno per conservare o migliorare la capacità al guadagno o la
capacità di svolgere le mansioni concrete.
Fra i provvedimenti
d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti
professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento
professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16
LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento (art.
18 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 16 cpv.
1 LAI gli assicurati, che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa
e che a cagione della loro invalidità incontrano notevoli spese suppletive per
la prima formazione professionale, hanno diritto alla rifusione di siffatte
spese, se tale formazione confà alle loro attitudini.
È considerato prima
formazione professionale ogni tirocinio o avviamento professionale, come anche
l'istruzione conseguita nelle scuole medie, professionali o nelle università,
dopo che l'assicurato abbia frequentato le scuole pubbliche o speciali, e la
preparazione professionale a un lavoro ausiliario o a un'attività in
laboratorio protetto (art. 5 cpv. 1 OAI).
Ai sensi dell'art. 16 cpv.
2 LAI sono parificati alla prima formazione professionale: la preparazione ad
un lavoro ausiliario o ad un’attività in un laboratorio protetto (lett. a), la formazione in una nuova professione per gli assicurati, i quali,
dopo l’invalidità, hanno intrapreso un’attività lucrativa inadeguata, che non
può essere ragionevolmente continuata (lett. b); il perfezionamento nel
settore professionale dell’assicurato o in un altro settore in quanto sia
idoneo e adeguato e possa presumibilmente migliorare o conservare la capacità
al guadagno. Il perfezionamento offerto dalle organizzazioni di cui all’art. 73
è escluso. In casi fondati, definiti dall’Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (Ufficio federale), è possibile derogare a tale principio (lett. c).
Fatti
I marginali no. 3017, 3018
e 3019 della Circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale
(CPIP) prevedono quanto segue:
" 3017
Per perfezionamento s’intende l’evoluzione professionale sia nel
proprio campo sia in uno nuovo. Sono dunque da ritenersi provvedimenti di
perfezionamento i provvedimenti che permettono di conservare o ampliare le
conoscenze tecniche già acquisite o di acquisirne delle nuove nel proprio o in
un altro settore professionale. Sono considerati perfezionamento professionale
ad es:
– il perfezionamento seguito da un meccatronico d’automobili AFC
per diventare meccanico diagnostico d’automobile diplomato;
– la formazione seguita da un’impiegata di commercio per
di-ventare assistente sociale.
3018
Un diritto è dato quando è presumibile che grazie al
perfezionamento professionale la capacità al guadagno potrà essere mantenuta
o migliorata. Il perfezionamento professionale deve contribuire a mantenere
o a migliorare la capacità al guadagno, ma non deve essere necessariamente
dovuto all’invalidità (vedi anche il N. 3019).
Esempio:
Un artigiano sordo intende riorientarsi professionalmente ed
essere maggiormente attivo nell’amministrazione, nella pianificazione e nella
preparazione del lavoro. Per questo motivo vorrebbe conseguire una formazione
di organizzatore del la-voro. A causa della sua invalidità necessita dell’aiuto
di un interprete della lingua dei segni. Visto che il perfezionamento porta a
un miglioramento della capacità al guadagno (salario più elevato, maggiori
opportunità di lavoro), può essere con-siderato come perfezionamento professionale
giusta l’articolo 16 capoverso 2 lettera c LAI.
3019
Contrariamente a quanto avviene per gli altri provvedimenti
d’ordine professionale dell’AI, si ha un diritto al perfeziona-mento
professionale anche se non vi è nessuna necessità dovuta all’invalidità di
eseguire il provvedimento. Possono far valere questo diritto anche assicurati
che dispongono già di buone conoscenze tecniche nella vita lavorativa anche
senza il perfezionamento (lavoratori qualificati/non qualificati) o hanno
ultimato la loro formazione e sono integrati nel mondo del lavoro, ma vogliono
perfezionarsi a livello professionale. I motivi possono essere diversi, ad
esempio rinfrescare le proprie conoscenze tecniche, imparare nuove tecnologie,
avere maggiori opportunità sul mercato del lavoro, un’attività più interessante
o maggiori possibilità di guadagno.
Se, invece, un perfezionamento è necessario al fine di mantenere o
migliorare la capacità al guadagno a causa dell’invalidità, si tratta di una
riformazione professionale ai sensi dell’articolo 17 LAI.
Esempio:
Per tenersi aggiornata sulle nuove tecnologie una disegnatrice
edile sorda desidera perfezionarsi nell’ambito dei disegni CAD e seguire corsi
in materia. A causa della sua invalidità deve ricorrere ai servizi di un interprete
della lingua dei segni. L’assicurata non deve seguire questo perfezionamento a
causa della sua invalidità, ma per perfezionarsi in modo da rimanere idonea al
collocamento sul mercato del lavoro.”
Per quel che concerne le
spese riconosciute, l’art. 5 OAI (cpv 2- 6) prevede:
" 2 Le
spese per la prima formazione o per il perfezionamento professionale sono
considerate rilevanti se la differenza, cagionata dall’invalidità, tra le
predette spese e quelle che l’assicurato dovrebbe sostenere, se non fosse invalido,
per una formazione analoga, supera l’importo annuo di franchi 400.
3 Il calcolo delle spese suppletive viene
effettuato confrontando le spese inerenti alla formazione della persona
invalida con quelle che una persona non invalida dovrebbe probabilmente
assumere al fine di raggiungere lo stesso scopo. Se l'assicurato aveva già
iniziato la sua formazione professionale prima di essere invalido oppure se,
non essendo invalido, avesse ricevuto una formazione evidentemente meno
costosa, le spese necessarie a quella formazione servono di base comparativa
per il calcolo delle spese suppletive causate dall'invalidità.
4 Entrano nell’ambito delle spese sopportate
dall’assicurazione, nei limiti previsti al capoverso 3, quelle fatte per
acquisire le necessarie cognizioni e abilità, quelle di acquisto di utensili
personali e di abiti da lavoro, come pure le spese di trasporto.
5 Se l’assicurato, a causa dell’invalidità, è posto in un
centro di formazione, l’assicurazione si addossa le spese di vitto e di alloggio.
6 Se l’assicurato prende vitto e alloggio fuori
di casa e fuori del centro di formazione, l’assicurazione assume, fatte salve
le convenzioni tariffali (art. 24 cpv. 2):
a. per il vitto, le prestazioni di cui nell’articolo 90
capoverso 4
lettere a e b;
b. per l’alloggio, le spese necessarie debitamente provate
fino a
concorrenza della prestazione di cui nell’articolo 90 cpv.
4
lettera c.”
Va infine rilevato che le
prestazioni ai sensi dell’art. 16 LAI sono prestazioni in natura (Sachleistungen;
prestations en nature) ai sensi dell’art. 14 LPGA, fornite secondo il principio
del rimborso delle spese anziché secondo il principio del versamento di
prestazioni in natura (Naturalleistungsprinzip). L’assicurazione invalidità,
che non può né deve offrire direttamente la formazione, rimborsa le spese
suppletive dovute all’invalidità che l’assicurato deve sostenere per le
prestazioni ricevute da terzi per la propria formazione. Non è quindi l’Ufficio
AI che paga il fornitore di prestazioni, ma la persona assicurata che a sua
volta ha diritto al rimborso delle relative spese (Erwin Murer,
Invalidenversicherungsgesetz [Art. 1- 27 IVG], 2014, ad art. 16 n. 27 con
riferimenti di dottrina e giurisprudenza).
2.2. Nel caso in esame, visto
quanto sopra, l’Ufficio AI ha (finalmente) riconosciuto il corso d’insegnante
della lingua dei segni quale riformazione professionale, come pure i costi d’interpretariato
quali spese supplementari dovute alla sordità. In effetti, nel già citato rapporto
1° ottobre 2012 (cfr. consid. 1.2) la consulente IP aveva rilevato:
" (…)
Nel caso concreto la Signora RI 1 si può ritenere che la
formazione quale insegnate della lingua dei segni possa essere considerata un
perfezionamento professionale in un nuovo campo lavorativo in quanto permette
all’assicurata di acquisire nuove competenze ed ampliare così le sue
Considerandi
opportunità lavorativa. Grazie a tale provvedimento, in considerazione del
fatto che la richiesta di tale figura professionale a livello ticinese attualmente
non è rappresentata, sicuramente vi sarà la possibilità di mantenere l’attuale
capacità di guadagno oltre che avere maggiori opportunità di lavoro. Come
indicato nella marginale 3019 vi è il diritto ad un perfezionamento anche se
l’A. possiede già di buone conoscenze ed è già integrata nel mondo del lavoro.
Visto quanto sopra esposto a mio avviso vi sono i presupposti per
emettere una decisione secondo l’art. 16 cpv. 2 lett. c LAI in cui si
riconoscono le spese supplementari legate al danno alla salute nell’ambito del
perfezionamento professionale. Nel caso concreto si raccomanda di garantire un
importo di Fr. 68'648.80 per i costi legati all’interpretariato delle lingua
dei segni durante la formazione professionale in questione.” (Doc. AI 439/2)
Va fatto presente che
l’importo messo in garanzia di fr. 68'648,80 corrispondeva alla metà del costo
complessivo di fr. 137'297,60 del preventivo __________ allegato
dall’assicurata il 18 agosto 2010 (cfr. consid. 1.2).
Il riconoscimento del
corso d’insegnante della lingua dei segni quale perfezionamento professionale è
stato confermato con rapporto 18 gennaio 2013 (doc. AI 446).
A seguito delle fatture (intestate
all’assicurata) datate 12 maggio 2015 della __________ -prodotte dalla
rappresentante dell’assicurata con le osservazioni 2 maggio 2015 (VI; cfr.
consid. 1.7.) – relativo al servizio d’interprete della lingua dei segni svolto
nel 2010 (settembre-dicembre) per fr. 14'951,85, nel 2011 (luglio – dicembre)
per fr. 8'571,15 e nel 2012 (marzo-agosto) per fr. 21'171,50 (cfr. doc. B11,
B12 e B13), con rapporto complementare 9 febbraio 2016 la consulente IP ha
riconosciuto tali costi quali spese supplementari legate all’invalidità secondo
l’art. 16 cpv. 2 lett. c LAI e art. 5bis OAI ammontanti complessivamente a fr.
44'694,50. Ritenuto che a beneficiare di tale servizio sono state l’assicurata
e __________, tale importo è stato diviso per due (XIII cfr. consid.1.11). Di
conseguenza la somma da porre in garanzia all’assicurata corrisponde a fr.
22'347,25, così come esposto nelle osservazioni 29 febbraio 2016 (cfr. consid.
1.
). Siccome tale importo è stato preso a carico dalla RA 1, quest’ultimo ente
deve essere rimborsato dall’Ufficio AI.
Ne consegue che la
decisione contestata va annullata.
2.3
L’Ufficio AI rileva che,
nonostante i vari richiami, solo pendente causa la rappresentante
dell’assicurata ha prodotto la succitata documentazione in base alla quale ha potuto
quantificare con sicurezza l’ammontare delle spese suppletive. Pertanto rileva
che la procedura ricorsuale avrebbe potuto essere evitata se il patrocinatore,
applicando la dovuta diligenza, l’avesse inoltrata successivamente al progetto
di decisione. Per questi motivi, in applicazione dell’art. 29 cpv. 3 Lptca, l’amministrazione
contesta l’eventuale carico di tasse, spese e ripetibli.
Secondo l’art. 29 cpv. 3
Lptca alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento
temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
Un processo è temerario o
sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o
dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in
cui una parte si attiene ad un’opinione palesemente illegale e anche nel caso
in cui un cui questa violi un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di
collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V
288s, 112 V 335).
In ambito di previdenza
professionale il Tribunale federale ha rammentato che una conduzione temeraria
o sconsiderata comporta il dovere di indennizzare le spese di patrocinio legale
dell'istituto di previdenza vincente in causa (DTF 126 V 143 consid. 4b pag.
150.
seg.). I concetti di temerarietà e sconsideratezza possono segnatamente
realizzarsi nel caso in cui una parte intenzionalmente dichiara conformi alla
realtà fatti non veri oppure fonda la propria posizione su circostanze delle
quali dovrebbe conoscere l'inesattezza in base all'attenzione che può essere da
lei pretesa oppure provoca un dispendio inutile e rilevante (STF B 119/03 del
10.
dicembre 2004 consid. 7.1 con riferimenti, in RtiD 2005 II pag. 243). Per
contro la mancanza di probabilità di esito favorevole di un ricorso non
consente di considerarlo di per sé temerario o sconsiderato, a tale circostanza
dovendosi aggiungere l'elemento soggettivo stante il quale, pur potendo
senz'altro ragionevolmente riconoscere l'improbabilità di successo della
procedura, la parte la promuove ugualmente (DTF 124 V 285 consid. 3b pag. 288).
La
temerarietà è infine data nel caso in cui una parte si attiene ad un’opinione
palesemente illegale oppure quando viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo
di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 128 V
324.
consid. 1b; 124 V 288, 112 V 335).
Non sono
inoltre assegnate ripetibili alla parte vincente nella misura in cui essa ha
colpevolmente provocato il procedimento giudiziario [„ Die Zusprechung einer
Parteientschädigung wird nach der Praxis des Bundesgerichts im Sinne eines
allgemeinen Prozessrechtsgrundsatzes verweigert, wenn die obsiegende Partei das
Gerichtsverfahren schuldhaft selbst veranlasst hat (ZAK 1989 283 E. 3c)“ Locher,
Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 n. 69 pag. 609].
2.4
Nel
caso concreto, dopo un attento esame della documentazione questo TCA non può concordare
con quanto sostenuto dall’Ufficio AI.
In primo luogo occorre far
presente che solo con comunicazione 28 aprile 2014 (doc. AI 461; cfr. consid.
1.
), nonostante i solleciti del 20 ottobre 2010, 11 ottobre 2011, 8 settembre
2012.
e 16 maggio 2014 da parte della RA 1 (doc. AI 410, 431, 436 e 465), l’Ufficio
AI – dopo una (non corretta) non entrata in materia del 17 settembre 2010 (doc.
AI 406; cfr. consid. 1.2) - ha preso posizione in merito alla richiesta di
rimborso delle spese supplementari di perfezionamento professionale inoltrata
il 28 maggio 2010 (doc. AI 399; cfr. consid. 1.2) relativo al corso
d’insegnante di lingua dei segni svolto dal 10 settembre 2010 al 6 luglio 2012
(cfr. doc. AI 457/3). Alla domanda è stata allegata la documentazione del corso
(doc. AI 399/3-15) ed il 18 agosto 2010 l’assicurata ha trasmesso il preventivo
della __________ relativo ai costi di doppia presenza d’interpreti del
linguaggio dei segni per tutta la durata del corso delle due partecipanti ticinesi
per complessivi fr. 137'297,60 (doc. AI 401; cfr. consid. 1.2).
In data 16 maggio 2014
l’allora avvocato della RA 1 aveva prodotto le fatture per il servizio d’interpretariato
in parola per complessivi fr. 44'694.--, con la prova dell’avvenuto versamento
da parte di quest’ultima alla __________, non suddivise tra le due studentesse
ticinesi (doc. AI 465; cfr. consid.1.4).
Certo che pendente causa
la RA 1 ha prodotto le stesse fatture di cui sopra emesse dalla Procom ora
suddivise tra la qui ricorrente e l’altra assicurata __________ beneficiaria del
medesimo servizio d’interpretariato (cfr. consid. 1.7).
Tuttavia, richiamato
quanto sopra, non vi sono motivi per ritenere il ricorso come temerario,
rispettivamente poco diligente il comportamento della ricorrente o della sua rappresentante,
come pure che vi sia stata una violazione dell’obbligo di collaborare.
2.5
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Vista la soccombenza
dell’Ufficio AI, a quest’ultima sono poste a carico fr. 500.-- di spese di
giustizia.
2.6
Secondo
l’art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso
delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.
L’importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo
l’importanza della lite e la complessità del procedimento.
Ne consegue che, vincente
in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 1 ha diritto ad un'indennità per
ripetibili (cfr. DTF 126 V 11 consid. 2 in cui il diritto alle ripetibili è stato
riconosciuto fra l’altro all’Associazione Svizzera invalidi, al Servizio
giuridico della Federazione svizzera per l’integrazione degli andicappati).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione 2 marzo
2015 è annullata.
§§
RI 1 ha diritto alla rifusione delle spese
suppletive di fr. 22'347,25 per la formazione di insegnante di lingua dei
segni, riconosciuta come perfezionamento professionale, conformemente al
consid. 2.2.
2. Le spese di fr. 500.-- sono
a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurata fr. 1'000.-- di
ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti