32.2015.59
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12 agosto 2015Italiano12 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.59
BS
Lugano
12 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 aprile 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 marzo 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, classe 1973, di professione cameriere, nel gennaio 2013 ha inoltrato una
domanda di prestazioni AI per adulti indicando quale danno alla salute: “patologia
neurologica ad espressione prevalentemente cerebellare che determina il disturbo
dell’equibiliario” (doc. AI 1).
Tale
domanda è stata respinta con decisione 24 giugno 2013 (preavvisata il 15 maggio
2013), non presentando l’assicurato un grado d’invalidità (doc. AI 23). La
decisione è divenuta definitiva.
1.2. Nel
luglio 2014 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni,
allegando documentazione medica (doc. AI 44 e 42).
Dopo
aver proceduto ad una valutazione psichiatrica a cura del proprio servizio
medico SMR (cfr. rapporto 19 gennaio 2015 in doc. AI 71), con decisione 16
marzo 2015, anticipata con preavviso del 21 gennaio 2015, l’Ufficio AI ha
nuovamente respinto la domanda di prestazioni, ritenendo la situazione valetudinaria
sovrapponible a quella presente al momento della precedente decisione del 24
giugno 2013 (doc. AI 81).
1.3. Contro
la succitata pronunzia l’assicurato, per il tramite del RA 1, ha inoltrato il
presente ricorso, postulando in via principale l’assegnazione di una rendita
intera; in via subordinata chiede il rinvio degli atti all’amministrazione affinché
“tenga conto di perizie di esperti maggiori anche fuori Cantone, dato il
carattere di malattia, di cui è affetto il ricorrente”. Contestualmente
chiede la concessione dell’”effetto sospensivo” al ricorso e di essere posto al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Delle singole
motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla base delle annotazioni 23 aprile 2015 del
SMR, ha chiesto la retrocessione degli atti per procedere ad una perizia neurologica
neutrale, confermando la valutazione psichiatrica.
1.5. Così
interpellato, con scritto 18 maggio 2015 l’assicurato, aderendo alla succitata
proposta dell’amministrazione, ha tuttavia ribadito l’espletamento di una
perizia multidisciplinare. Dopo essersi soffermato sulla fondatezza del ricorso
e rinnovato la richiesta di versamento pendente causa di una rendita, il ricorrente
ha chiesto che “ il ricorso venga accolto anche nella sua parte riguardante
l’effetto sospensivo e naturalmente che il ritorno all’Ufficio Invalidità di
tutto l’incarto per un riesame sia condizionato a delle perizie indipendenti
dove l’assicurato possa anche dire la sua oppure sia questo lodevole Tribunale
a nominare i periti. Inoltre si fa notare che i calcoli su un possibile reddito
dell’assicurato sono legati strettamente alla decisione sulla capacità
lavorativa del sig. RI 1”.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,
Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28
cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi
almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una
mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.4. Nel
caso in esame, questo TCA ritiene che effettivamente, come evidenziato nella
risposta di causa, la presente fattispecie necessiti di accertamenti di natura neurologica.
A
tal riguardo va fatto riferimento alle citate annotazioni 23 aprile 2015 del
dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, il quale,
confermando la propria valutazione psichiatrica del 16 gennaio 2015, ha
rilevato che “in base alle certificazioni del neurologo, dr. __________, non
rimane altro che procedere con valutazione peritale neurologica neutrale“
(IV).
In
effetti, con rapporto 18 luglio 2014 il dr. __________ (prodotto con la seconda
domanda di prestazioni), confrontandosi con la sua precedente valutazione del
2012 ed allegando una valutazione neuropsicologica, ha concluso:
“Ci troviamo dunque
di fronte ad un peggioramento sia dal punto di vista neurologico che neurocognitivo
rispetto a due anni orsono, come ci si può aspettare nell'ambito della
patologia di base.
Nel 2012 si era
ipotizzato che il paziente, pur inabile al lavoro al 100% come cameriere (sua professione),
potesse svolgere teoricamente attività sedentarie e non limitate dall'atassia.
Vista l'evoluzione
ritengo che ora l'incapacità lavorativa sia maggiore anche per attività
alternative a quella di cameriere.
In particolare i
deficit cognitivi sono divenuti più importanti e rendono difficile da un lato
svolgere attività anche solo sedentarie che apprendere nuove attività.
In questo senso
ritengo che vi sia indicazione a rivalutare la capacità lavorativa, in
particolare ritengo che il paziente sia ora inabile al lavoro al 70% per
qualunque attività proponibile anche sedentaria e compatibile con l'atassia.
Ci si deve inoltre
aspettare un ulteriore progressivo lento peggioramento della situazione
neurologica nei prossimi anni. Non vi sono possibilità terapeutiche.” (sottolineatura
del redattore; doc. AI 42/2).
Nel
rapporto 20 ottobre 2014 il succitato specialista, confermando la diagnosi di
spinocerebellare tipo I, ha ribadito che i disturbi neuropsicologici impediscono
all’assicurato di svolgere una normale attività lavorativa anche solo in misura
parziale, valutando un’incapacità lavorativa del 70% per qualunque attività
probonibile (doc. AI 51/3).
Con
valutazione 19 gennaio 2015 il dr. __________ del SMR ha concluso che “dal
lato psichiatrico non sono emersi segni o sintomi di psicopatologia maggiore
presenti o pregressi” (doc. AI 71/8).
Orbene,
se da un lato l’assicurato non ha prodotto alcun atto medico che smentisca la
valutazione psichiatrica eseguita dal SMR, dall’altro l’Ufficio AI non poteva
concludere che l’assicurato, come in occasione della precedente decisione del
24 giugno 2013, sia pienamente abile in attività adeguate allorquando le
certificazioni del neurologo curante attestano un’inabilità del 70% in tutte le
attività.
Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono
accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un
complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;
cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich
ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27
ottobre 2011). Quest’ultimo è il caso in esame.
In queste circostanze è pertanto giustificato rinviare gli atti all’Ufficio
AI affinché proceda ad una perizia neurologica, se del caso comprensiva di una
valutazione neuropsicologica. Non necessaria è invece una valutazione multidisciplinare,
come da richiesta ricorsuale.
In
esito ai nuovi accertamenti, l’amministrazione dovrà poi procedere alla valutazione
economica. In seguito, l’Ufficio AI emetterà una nuova decisione,
preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI, in merito all’eventuale diritto
alla rendita. Annullata di conseguenza la decisione contestata, il ricorso va
accolto.
Visto
quanto sopra, la “domanda di concessione dell’effetto sospensivo”, con la quale
– per quanto dato di capire - l’assicurato ha chiesto il versamento, pendente
causa, di una rendita dal 20 ottobre 2014 (cfr. punto no. 6 delle osservazioni
18 maggio 2015; VI), è divenuta priva di oggetto con il presente giudizio. Al
riguardo va precisato che nel caso di rifiuto di prestazioni, come la
fattispecie concreta, trattandosi di una decisione negativa l’istituto
dell’effetto sospensivo, rispettivamente il ripristino dello stesso, non entra
in linea di conto. Va poi precisato che nemmeno con l’adozione di provvedimenti
cautelari, generalmente adottabili in caso di decisioni negative, l’assicurato
potrebbe chiedere il versamento di una prestazione in quanto rappresenterebbe
un anticipo (Müller, Das Verwaltungsverfahren in der
Invalidenversicherung, 2010, § 30, n. 2362, pag. 459). Infine, contrariamente
a quanto sostenuto dal rappresentante dell’assicurato, con la decisione
contestata l’Ufficio AI non ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale
ricorso.
2.5. L’assicurato
ha chiesto l’assegnazione di ripetibili. Va ricordato che, di regola, l’indennità
per ripetibili può venire assegnata solo al ricorrente vittorioso patrocinato
in causa (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 112 V 86 consid. 4;
DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580
consid. 4). L’indennità è concessa non soltanto se l’assicurato è
patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una
persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata,
indipendentemente dal fatto che lo stesso sia oneroso, purché non si tratti di
una rappresentanza di un ente pubblico nell’espletamento del proprio compito (Locher/
Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 n. 66 pag. 608; Zünd/
Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich,
2009, § 34 n.4, pag. 337; DTF 126,11 e 122 V 278), requisiti
che appaiono dati nel caso in esame.
2.6. L’assicurato
ha parimenti chiesto di beneficiare dell’assisten- za giudiziaria con gratuito
patrocinio.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca
stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è
retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG],
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
Secondo
l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli
anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio.
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Occorre
in primo luogo ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura
ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocati iscritti
nel registro ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 della legge federale
sulla libera circolazione degli avvocati (DTF 132 V
201 consid. 4.2; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso
un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo
Considerandi
cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza
nuovamente confermata nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008), ciò che non
risulta esser il caso per il collaboratore di RA 1 che ha redatto il ricorso.
Per
quel che riguarda la domanda di assistenza giudiziaria, intesa come esenzione
dagli anticipi e dalle cauzioni, con l’accollamento delle spese processuali
all’Ufficio AI (cfr. consid. 2.7) la stessa diventa priva di oggetto.
2.7
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura
di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di
prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a
spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§
La decisione del 16 marzo 2015 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente al consid. 2.4.
2. La
domanda di assistenza giudiziaria è priva di oggetto, mentre l’istanza relativa
all’ammissione del gratuito patrocinio è respinta.
3. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’amministrazione, che
verserà inoltre al ricorrente fr. 1'000.-- di ripetibili (IVA inclusa).
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti