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Decisione

32.2015.59

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 agosto 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Occorre

in primo luogo ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura

ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocati iscritti

nel registro ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 della legge federale

sulla libera circolazione degli avvocati (DTF 132 V

201 consid. 4.2; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso

un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo

Considerandi

cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza

nuovamente confermata nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008), ciò che non

risulta esser il caso per il collaboratore di RA 1 che ha redatto il ricorso.

Per

quel che riguarda la domanda di assistenza giudiziaria, intesa come esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni, con l’accollamento delle spese processuali

all’Ufficio AI (cfr. consid. 2.7) la stessa diventa priva di oggetto.

2.7

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura

di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§

La decisione del 16 marzo 2015 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente al consid. 2.4.

2. La

domanda di assistenza giudiziaria è priva di oggetto, mentre l’istanza relativa

all’ammissione del gratuito patrocinio è respinta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’amministrazione, che

verserà inoltre al ricorrente fr. 1'000.-- di ripetibili (IVA inclusa).

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti