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Decisione

32.2015.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 ottobre 2015Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i referti del Dr. __________ e del Dr. __________ che hanno diagnosticato una “Frozen

Schoulder” post traumatica (spalla congelata o capsulite adesiva, vedi su

questo tema: http://informa.fisiomedica.org/anatomia/articolo/spalla/20/spalla-bloccata-frozen-shoulder.htm),

secondo questa Corte la patologia alla spalla sinistra va ulteriormente

indagata.

Non

è infatti possibile, senza prima procedere ad un complemento peritale da parte di

uno specialista in reumatologia concludere con sufficiente tranquillità che lo

stato valetudinario dell’assicurata, dal profilo strettamente reumatologico, con particolare riferimento alla “Frozen

Schoulder”, giustifichi un’abilità a tempo pieno come ausiliaria di pulizie con un rendimento

ridotto del 5% e una piena abilità in attività adeguate un mese dopo l’infortunio

del 10 aprile 2012.

Non

può, per contro, essere seguito l’insorgente quando chiede il rinvio anche per

le patologie a livello cervicale, per le allergie e la gastroduodenite.

L’assicurata

ha prodotto una RM cervicale, eseguita il 30 giugno 2014, che ha messo in

evidenza una piccola protrusione discale C6-C7 senza conflitti radicolari (cfr.

doc. I +6) che, secondo il Dr. __________ del SMR, si tratta di alterazioni di

tipo degenerativo compatibili con l’età dell’assicurata (doc. IV)

Per

quanto riguarda infine la questione delle allergie (referto Dr.ssa __________) e

della gastroduodenite (referto Dr. __________) (cfr. doc. I, pag. 5 e 6) non vi

sono ragioni per discostarsi dalla valutazione del Dr. __________ del Servizio

Medico Regionale (SMR) che ritiene le problematiche prive di influsso sulla

capacità lavorativa (doc. IV).

2.10. Nella già citata sentenza

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.7.) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per

Considerandi

un complemento istruttorio.

Nella

concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio degli atti

all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

La decisione impugnata va

quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto

un approfondimento a livello reumatologico con il perito del SAM inteso a

delucidare sia l’aspetto diagnostico (presenza o meno di una “Frozen Schoulder”), sia le eventuali

ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurata.

I periti del SAM dovranno

poi determinarsi sul grado complessivo di incapacità lavorativa.

A proposito della

valutazione globale delle patologie (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012;

STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15, STCA 32.2011.236 del 17

giugno 2013 e 32.2012.187).

Quindi

in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.

2.11

Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 1, ha diritto ad un’indennità per

ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

La domanda di assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF

124.

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid.

5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto

2010.

consid. 3).

2.12

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 17 novembre 2014 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.10..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza

giudiziaria del 23 dicembre 2014.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti