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Decisione

32.2015.60

Assicurata vittima di un grave incidente stradale. Il TCA ha ordinato una perizia psichiatrica giudiziaria che, contrariamente a quanto valutato dal perito dell'Ufficio AI, ha accertato una patologia

10 novembre 2016Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I tests proiettivi concludono mettendo in evidenza un'importante

colorazione disforica ed evitante, l'interpretatività, l'importante

investimento narcisistico, dal carattere negativo, che traducono per un

importante disturbo del narcisismo, sul piano della struttura di personalità.

Questo ci spiega la sua reazione depressiva prolungata,

tuttora presente e probabilmente permanente nel tempo. (…)”

(doc. XXVII, pag. 57).

Diversamente

dalla dr.ssa __________, il perito giudiziario ritiene:

" (…)

Dall'analisi peritale attuale emerge un nesso causale diretto e

non parziale nei confronti dell'incidente traumatico che RI 1 ha vissuto.

Questo evento è stato di per sé invalidante nello sviluppo della

personalità, e parzialmente, almeno nella misura del 50% per quanto riguarda le

capacità lavorative. (…)” (doc. XXVII, pag. 58)

Infine, il

dr. __________ concorda con la valutazione di disturbo depressivo fatta dallo

psichiatra curante, dr. __________. Dopo aver dettagliatamente vagliato le

definizioni di sindrome da disadattamento (ICD-10 e DSM-5), distimia (ICD-10) sostituito

dal disturbo depressivo persistente (DSM-5) e la distimia secondo il trattato

italiano di psichiatria, il perito giudiziario ha infine concluso:

" (…)

Di conseguenza ciò che emerge dalla storia clinica della Signora RI

1 è che ella ha sviluppato un'amnesia dissociativa, - di concerto con

un'alessitimia duratura - accompagnata da una sindrome da disadattamento con

disturbo dell'emotività e della condotta, che ha lasciato, il suo statuto per

divenire una sindrome depressiva persistente di entità media.

Nella specificità le diagnosi poste sono quelle di un'amnesia

dissociativa, con un disturbo d'ansia e di una sindrome depressiva persistente,

con caratteristiche atipiche, di entità media secondo il DSM-5, che è

l'ultimo manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali edito nel 2014,

mentre l'ICD-10 risale al 1992.

È prioritario rifarsi, in questa sede peritale, al DSM-5 poiché è

frutto degli ultimissimi aggiornamenti in relazione alla conoscenza delle

diagnosi psichiatriche.

L'ICD-10, risulta datato rispetto al DSM-5.

È in atto una rivisitazione dell'ICD-10, che dovrebbe portare ad

un aggiornamento delle diagnosi e dei codici diagnostici, secondo le conoscenze

attuali in psichiatria.

Pertanto la presenza del disturbo depressivo persistente con

caratteristiche atipiche di entità media rispetta pienamente l'evoluzione e il

quadro clinico della psicopatologia della Signora RI 1.

Dal punto di vista psichiatrico quindi è inabile al lavoro al

50% dal 12.03.2014, giorno ove ha iniziato l'attività lavorativa presso il Dr. __________.

Era inabile al lavoro in misura completa da quando è stata

presa in terapia dal dr. __________, ovvero dall'11.04.2013.

L'inabilità lavorativa, al 50%, è permanente. (…)”

(doc. XXVII, pag. 66)

Va fatto presente che con

complemento peritale del 17 ottobre 2016 (XXXIII) il dr. __________ ha risposto

al catalogo di domande indicate nella lettera circolare AI nr. 338 del 9

settembre 2015 riguardo agli indicatori standard di una perizia psichiatrica

(danno alla salute, contesto sociale, diagnosi, cura e rinserimento, coerenza e

capacità lavorativa) allestito dall’UFAS a seguito della nuova giurisprudenza

del TF in merito alle sindromi somatoformi (cfr. consid. 2.2).

In conclusione, sulla base

della succitata completa e dettagliata perizia giudiziaria, alla quale va

ascritto valore probatorio pieno, l’assicurata è da ritenere inabile al lavoro

sia nell’abituale attività che in attività adeguate al 30% dal 29 gennaio 2013

(per motivi somatici), al 100% dall’11 aprile 2013 (per motivi somatici e

soprattutto psichiatrici) ed al 50% dal 12 marzo 2014.

Tenuto conto dell’anno di

attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, nonché del fatto che nel marzo 2013

l’assicurata ha inoltrato una domanda di prestazioni, alla stessa va

riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio 2014 (media

retrospettiva) al 1° luglio 2014 (tre mesi dopo il durevole rilevante

miglioramento ex art. 88° cpv. 1 OAI), come rettamente rilevato dall’Ufficio AI

nelle osservazioni 7 ottobre 2016 (XXXVI) alle quali l’assicurata ha aderito

l’11 ottobre 2016 (XXXIX).

Visto

quanto sopra, in accoglimento ai sensi dei considerandi del ricorso, la

decisione contestata dev’essere annullata ed il ricorso va accolto.

2.7. Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

rappresentata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI

di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto

la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante,

STF 9C_206/ 2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto

2010 consid. 3).

2.8. Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese di fr. 1’000.--, sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Per questi

motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è annullata.

§§ È accertato che RI 1 ha diritto

ad una rendita intera dal 1° gennaio 2014 ed ad una mezza rendita dal 1° luglio

2014 in avanti.

Considerandi

2.

Le

spese per fr. 1'000.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla

ricorrente fr. 2’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende

priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

presidente Il

segretario

Daniele

Cattaneo Gianluca Menghetti