32.2015.60
Assicurata vittima di un grave incidente stradale. Il TCA ha ordinato una perizia psichiatrica giudiziaria che, contrariamente a quanto valutato dal perito dell'Ufficio AI, ha accertato una patologia
10 novembre 2016Italiano29 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.60
BS/sc
Lugano
10 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 aprile 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 marzo 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1989, di
formazione impiegata qualificata (attualmente attiva al 50% presso uno __________
in cui si occupa della gestione amministrativa), nel marzo 2013 ha inoltrato
una domanda di prestazioni AI a seguito dei postumi di un incidente della
circolazione stradale avvenuto il __________ 2005 (doc. AI 1). In
quell’occasione, quale passeggera posteriore a bordo di un’auto, a seguito di
un testa-coda è stata proiettata fuori dall’abitacolo, precipitando dal
cavalcavia ferroviario su di un telone di un vagone per poi finire sui binari
(cfr. verbale di polizia; doc. C), procurandosi un trauma cranico con diverse
fratture riassunte nella perizia 15 febbraio 2013 eseguita dal dr. __________
per conto dell’assicuratore LAINF, valutando un’inabilità lavorativa del 30% in
attività d’ufficio o simili (doc. AI 4).
Dopo aver raccolto gli
atti medici resi in ambito infortunistico (tra cui la succitata perizia del dr.
__________) e i diversi rapporti medici richiesti ai curanti, l’Ufficio AI ha ordinato
una perizia psichiatrica presso il Centro peritale per le assicurazioni sociali
(CPAS) la cui perita, dr.ssa __________, ha valutato una piena abilità
lavorativa in attività adeguate (doc. AI 53). Avendo con rapporto finale 24
febbraio 2014 il SMR (Servizio medico regionale dell’AI) concluso per un’inabilità
lavorativa, dovuta unicamente a motivi somatici, del 30% (doc. AI 54), dopo
aver proceduto al consueto raffronto dei redditi, con decisione 2 marzo 2015 (preavvisata
il 24 luglio 2013) l’Ufficio A ha respinto la domanda di prestazioni non
presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 56).
1.2. Contro la succitata decisione
insorge l’assicurata, rappresentata dagli avv. RA 1, chiedendo in via
principale l’erogazione di una mezza rendita dal 13 settembre 2013 e,
sussidiariamente, l’espletamento di una perizia psichiatrica giudiziaria. Sostanzialmente
contesta la perizia psichiatrica della dr.ssa __________ sostenendo, sulla base
di diversi rapporti del proprio psichiatra curante (dr. __________),
un’incapacità al lavoro del 50%. Contestualmente chiede l’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio, producendo il 22 aprile 2015 la relativa
documentazione (V).
1.3. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI, allegando le osservazioni 8 maggio 2015 della dr.ssa __________ in
merito alla nuova documentazione medica prodotta in sede ricorsuale, ha confermato
la valutazione psichiatrica del CPAS e di conseguenza la decisione contestata.
1.4. Il 30 settembre 2015 la
ricorrente ha prodotto le osservazioni 29 settembre 2015 dello psichiatra
curante riguardo alla presa di posizione della perita (XVI).
Su richiesta del TCA,
l’Ufficio AI ha prodotto le annotazioni 5 ottobre 2015 del SMR in merito alle
citate osservazione dello psichiatra curante (XVIII). In data 14 ottobre 2015
la ricorrente, esprimendosi sulle considerazioni del SMR, ha ribadito la necessità
di disporre di una perizia psichiatrica giudiziaria (XX).
1.5. Con decreto 18 marzo
2016 il TCA ha ordinato una perizia psichiatrica a cura del dr. __________
(XVI).
In data 16 agosto
2016 il succitato psichiatra ha prodotto il rapporto peritale (XXVII) e, su
richiesta del TCA, un complemento del 12 settembre 2016 (doc. XXXII), atti,
questi, che sono stati inviati alle parti per osservazioni (XXXIII).
L’assicurata
ha inoltrato il 14 settembre 2016 (XXXIV) la propria presa di posizione (XXXIV),
seguita da quella dell’Ufficio AI del 7 ottobre 2016 il quale, vista la perizia
psichiatrica giudiziaria, ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal
1° gennaio 2014, ridotta a metà rendita dal 1° luglio 2014 (XXXVI). Su
richiesta del TCA, con scritto 11 ottobre 2016 l’assicurata ha preso atto di
quanto sopra (XXXIX) e il 17 ottobre 2016 l’amministrazione ha comunicato di
non avere altre osservazioni (XL).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se l’assicurata ha diritto o meno ad una rendita d’invalidità.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.
28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe,
dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali
provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli
ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.3. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I
148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,
consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio
2007).
Con sentenza pubblicata in DTF
141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni
psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro
deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti
in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e
senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui
questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di
volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
2.4. A seguito della domanda di
prestazioni, l’Ufficio AI ha ordinato al CPAS una perizia psichiatrica che è
stata eseguita ed allestita dalla dr.ssa __________.
Nel referto
redatto il 9 febbraio 2015, dopo aver riportato la
documentazione medica presente agli atti, proceduto all’anamnesi, alla
descrizione dei dati soggettivi dell’assicurata e dei dati oggettivi, la perita
ha posto la diagnosi di sindrome da disadattamento, reazione depressiva
prolungata, attualmente in via di remissione (ICD 10 F 43.21). In sede di
discussione, prendendo posizione anche sulla valutazione
30 agosto 2013 dello psichiatra curante, ha in particolare rilevato:
" (…)
Per quanto discusso si ritiene che l'assicurata abbia presentato
un sensibile disagio in un periodo subito successivo all'incidente, disagio che
nel tempo si è mitigato. Questo non ha portato ripercussioni sul piano
professionale (stage e programma occupazione svolti senza problemi).
In un secondo momento l'assenza di un'occupazione insieme alle
sequele psichiche e fisiche dell'incidente ha favorito la comparse di un
disturbo dell'adattamento, che ora sta andando in remissione.
Il miglioramento delle condizioni cliniche è dimostrato anche
dalle caratteristiche della presa a carico specialistica: questa si è diradata
per quanta concerne frequenza degli incontri medici proprio per il
miglioramento della stato di salute. Inoltre la farmacoterapia è blanda (Fluctine
20mg die) e ha prodotto i risultati sperati.
L'assicurata, forse per le buone competenze cognitive e per la
struttura psichica di base sufficientemente armonica, è riuscita a superare in
modo abbastanza soddisfacente un evento di difficile elaborazione, occorso in
una fase della vita di per sé delicata.
Dall'esame psichico non emergono sintomi propri di un disturbo
post-traumatico da stress.
L'assicurata ha la patente di guida e si sposta agevolmente in
auto.
Rispetto all'origine post-traumatica, si considerano altri
elementi nella genesi del disturbo psichico quali la separazione dei genitori,
la delusione verso la figura paterna, la difficoltà a trovare un'occupazione
per il mercato del lavoro. Si giudica però che l'evento dell'incidente sia in
buon parte responsabile della sintomatologia psichica in seguito sviluppata e
tuttora presente, seppure in misura minore e soggettivamente piuttosto dolorosa
ma non invalidante sul piano della vita privata e professionale. Si presume che
sussista un nesso causale parziale.
Per quanto discusso, non si può sostenere la valutazione del Dr __________
secondo la quale sussiste un'inabilità lavorativa totale. Si sottolinea
peraltro che la diagnosi emessa dal collega, di disturbo depressivo
persistente, indice per definizione una patologia di intensità tale da non
poter diagnosticare un episodio depressivo neppure di grado lieve.
Come dimostrano le valutazioni effettuate e appare anche
dall'esame psichico, non sussiste alcun danno cognitive dovuto all'incidente; non
si rileva alcuna invalidazione neppure su questo piano.
È utile proseguire la presa a carico psichiatrica, con funzione
principale di monitoraggio clinico. L'assicurata infatti non è motivata a
tornare su quanto accaduto; sembra anche poco disponibile a confrontarsi sulle
sequele dell'incidente, tuttora presenti e fonte di una certa frustrazione.
(…)” (doc. AI 53/9-10)
La perita,
dopo aver proceduto alla descrizione delle risorse e dei deficit (secondo lo
schema MINI ICF-APP), ha concluso che
“la capacità
lavorativa è piena per l’attuale professione, che risulta confacente”, come
pure per l’attività di casalinga. Quale evoluzione dell’incapacità lavorativa
essa ha poi precisato:
" (…)
Rispetto al passato l'assicurata è seguita dal Dr. __________ dall'11.04.2013.
Ella riporta un beneficio dall'impostazione della farmacoterapia antidepressiva
e poi dall'avere acquisito un ruolo professionale (attività iniziata il
12.03.2014).
Considerando quanto riferito dall'assicurata, che risulta
attendibile, a livello medico-teorico la capacità lavorativa pregressa viene
definita come segue: dall'11.04.2013 fino al 30.06.2013 (tempo verosimile di
azione del farmaco) la capacità lavorativa è pari al 50%.
Con l'introduzione del farmaco vi è stato un miglioramento quindi
dal 01.07.2013 all'11.03.2014 la capacità lavorativa può venire quantificata
pari al 70%.
Dall'inizio dell'attività professionale, ovvero dal 12.032014 a
ora, la capacità lavorativa è piena.
A livello medico-teorico, considerando solo il lato psichiatrico
sarebbero opportuni interventi di reintegrazione professionale, sotto forma di
aiuto al collocamento.
Infatti non sembra possibile aumentare la percentuale di
occupazione nell'attuale posto di lavoro, non avendone il datore di lavoro
necessità.
Ne va però valutata la fattibilità tenendo conto che è stata
definita un'inabilità pari al 30% per i problemi somatici.” (Doc. AI 53/11)
L’assicurata,
con l’ausilio di documentazione medica redatta dal suo psichiatra curante,
contesta la succitata valutazione sostenendo un’incapacità lavorativa del 50%.
In sede di
ricorso essa ha fatto riferimento allo scritto 1° aprile 2015 del dr. __________,
psichiatra curante, il quale ribadendo il contenuto di un suo rapporto 5
dicembre 2014, ha evidenziato:
" (…)
La paziente ha presentato dopo il trauma un corredo variegato di
disturbi vegetativi con un persistente stato di intorpidimento emozionale,
distacco dalle persone e un quadro globale di diminuita reattività al mondo
circostante con comportamenti di evitamento e una importante marcata anedonia.
La signora ha presentato disturbi del sonno legati al disturbo
vegetativo con gravi reazioni di allarme e comportamenti esagerati su tutto ciò
che poteva ricordarle il trauma subito.
La paziente oltre il corredo neurovegetativo legato al disturbo
post-traumatico ha presentato, ed ha necessitato per questo di cure, per le
alterazioni del tono dell'umore che hanno portato a gesti autolesivi con
comportamenti incongrui e a rischio da un punto di vista personale; a questo proposito
al di là dei comportamenti autolesivi ricordo che la paziente ha manifestato
chiaramente un'ideazione suicidaria per fortuna non agita e in alcuni periodi
immediatamente successivi al trauma subito, un'automedicazione con alcol che
per un certo periodo è stata problematica.
A fronte di queste considerazioni e costatazioni riconfermo che la
signora RI 1 presenta un disturbo depressivo persistente chiaramente come
manifestazione affettiva del disturbo post-traumatico e ovviamente necessita di
mantenimento della cura e di sorveglianza nell'ambito psicoterapeutico perché
come già annunciato nella mia precedente lettera vi è purtroppo la possibilità
nel futuro di nuovi aggravamenti o cronicizzazioni in senso più grave del
disturbo. (…)” (Doc. I, pag. 1-2)
Lo
psichiatra curante ha poi preso posizione in merito alla
perizia:
" (…)
Sulla base di queste motivazioni, non posso essere d'accordo con
la diagnosi espressa dalla collega Dott.ssa __________, nella valutazione da
lei effettuata per conto dell'assicurazione invalidità del 9.2.2015, che a
fronte di una valutazione clinica dove evidenzia anche ella i correlati del
disturbo post-traumatico, emette invece diagnosi di sindrome da disadattamento,
reazione depressiva prolungata, che scolasticamente non posso accettare essendo
passati, secondo le regole canoniche molti più dei due anni da quello che
sarebbe stato il fattore scatenante e l'evoluzione clinica, nell'ipotesi che
questa diagnosi fosse corretta. Infatti la sindrome non supera generalmente i
due anni, nel senso che si estingue.
La diagnosi a cui la collega fa riferimento si riferisce al
capitolo delle sindromi da disadattamento che normalmente tendono a regredire
ed a riportare ad una condizione di restitutio ad integrum.
Purtroppo come già segnalato è mia convinzione che questo non sia
il caso della signora RI 1 che comunque a fronte di questi ultimi anni di
grande impegno per partecipare alla ricostruzione della propria vita e
ritrovare una valida identità personale e lavorativa, risulta a mio avviso
ancora estremamente fragile e vulnerabile a causa della patologia sofferta.
Non posso, francamente escludere che in futuro la paziente,
confrontata ad altri eventi stressanti, anche banali, possa riattivare in tutta
la sua forza il disturbo post-traumatico da stress. Vedi per esempio
un'eventuale gravidanza o una situazione di crisi o di difficoltà in una
relazione sentimentale o ancora peggio una eventuale situazione di lutto.
In conclusione ritengo che la paziente abbia sicuramente tratto
beneficio degli interventi innumerevoli che sono stati svolti in questi anni
sia sul versante più prettamente psicoterapico e psicofarmacologico oltre che
di carattere ricostruttivo estetico, come anche del fatto che la paziente ha
sicuramente beneficiato del fatto che abbiamo potuto escludere complicazioni
più gravi di carattere neuropsicologico o definitivo, ma devo dire che anche
l'aspetto legato alle condizioni estetiche migliori del volto, grazie
all'operato dei chirurghi, ha comunque una valenza tuttora di forte sofferenza
psicologica per la paziente. Questo nonostante i chirurghi abbiano fatto un
ottimo lavoro.
In conclusione ritengo che la capacità lavorativa della paziente
sia al momento attuale quella massima esigibile, cioè cinquanta per cento di
capacità al guadagno, tenendo presente la storia clinica, l'anamnesi e le
evidenze cliniche oggettive e soggettive dell'interessata. (…)” (Doc. I, pag.
2)
Chiamata dall’Ufficio
AI a fornire delle osservazioni su quanto sostenuto dallo psichiatra curante,
la perita ha confermato la propria posizione (VIII/2).
Viste le marcate divergenze
in merito alla valutazione psichiatrica, questo TCA ha conferito mandato al dr.
__________ di esperire una perizia psichiatrica.
2.5. Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.
3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
In
caso di perizia medico-giudiziaria, il giudice – di principio – non si scosta,
senza ragioni imperative, dalle conclusioni del perito medico, il cui compito è
proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche
conoscenze allo scopo di chiarire gli aspetti sanitari di una determinata
fattispecie (STF 8C_524/2008 del 2 aprile 2009 consid. 7.2 e 8C_103/2008 del 7
gennaio 2009 consid. 9, entrambe con riferimenti).
Ragioni
che possono indurre a non fondarsi su tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia o altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (DTF 125 V 351, consid. 3b/aa, pag.
352 e sentenze ivi citate; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b/aa e
riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01
del 25 febbraio 2003).
Deve
tuttavia essere sottolineato che il perito giudiziario –contrariamente al
perito di parte o allo specialista che si esprime sotto un’altra veste – ha
uno statuto speciale nel senso ch’egli esercita, in virtù del mandato
giudiziario che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice
penale, una funzione qualificata al servizio della giustizia (STFA U 288/99 del
15 gennaio 2001, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate).
Quindi, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa
riveste un valore probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (STFA
del 15 gennaio 2001 succitata, consid. 3a: "Ein
Administrativgutachten lässt sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im
Rahmen der Beweiswürdigung und Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer
gerichtlich angeordneten Expertise vergleichen").
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali
fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM)
dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono
essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il
profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi
vedi la DTF 136 V 376.
In
una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,
pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici
regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un
rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad
esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14
luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti).
(…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre
2010, consid. 2)
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001
pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art.
28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
2.6. Con rapporto 16 agosto 2016 il
dr. __________ ha valutato l’aspetto psichiatrico dell.ssicurata sulla base di
sei incontri avuti con l’interessata, di colloqui telefonici avuti con lo
psicologo che ha effettuato quattro test psicologi e con lo psichiatra curante,
nonché ha tenuto conto della numerosa documentazione medica presente agli atti.
Egli ha poi proceduto ad una dettagliata ed esaustiva anamnesi, alla raccolta
dei dati soggettivi, all’elencazione delle limitazioni funzionali maggiori,
prendendo in considerazione i risultati dei quattro test psicologici eseguiti
(MMPI, TCI, Test di Rorschach, TAS-20) e le costatazioni obiettive per
diagnosticare, quali patologie psichiatriche invalidanti, una sindrome depressiva
persistente, con caratteristiche atipiche, di entità moderata (DSM-5300.4;
ICD-10 F34.1), una sindrome ansiosa non specificata (DSM-5 300.12, ICD-10
F41.9) ed un’amnesia dissociativa, selettiva (DSM 5 300.12, ICD-10 F44.0).,
Il perito giudiziario ha
concluso che “…la presenza di un trauma violento [l’incidente del __________
2005, ndr], inaspettato, destrutturante e devastante, ha scatenato una
modificazione dello sviluppo maturativo di RI 1, con l’insorgenza di un quadro
di amnesia dissociativa, con sviluppo alessitimico, tuttora presente, che la
porta a vivere le esperienze somatiche, inconsciamente, come sintomatiche della
propria sofferenza psichica“ (pag. 51).
Egli si è diffusamente
confrontato con la valutazione del CPAS (pagg. 51 ss), rimarcando in
particolare come l’assicurata abbia:
" (…) avuto
un'amnesia dissociativa di tutto ciò che rappresenta l'incidente, ancora
presente. Pertanto non esprime più una problematica attiva.
Ciò non significa che ha elaborato il trauma, ma che lo stesso
trauma è scivolato nella parte più profonda del proprio inconscio e potrebbe
ripresentarsi, se confrontata con un nuovo fattore improvviso, inaspettato di
stress, che possa sopraffare tutti i suoi meccanismi di difesa. (…)” (doc.
XXVII, pag. 53)
In merito allo
status psichico il perito ha rilevato:
" (…)
La presenza però di un ipercontrollo, di una forte volitività, di
un'assenza di autovittimismo, di un desiderio di non voler essere commiserata
dalla società, di una forte componente alessitimica, potrebbe aver eluso il
perito (ricordo che il perito ha visto la sig.ra RI 1, secondo quanto scritto nella
perizia stessa, in solo due occasioni, per un totale di 100 minuti;
obbiettivamente un tempo ridotto per elaborare una perizia psichiatrica in
generale, e particolarmente per un soggetto con tali complessità
psicopatologiche) portandolo a non rilevarli come elementi significativi dello
stato psichico attuale.
Rammento anche che la Dr.ssa __________ non ha utilizzato alcun
test per approfondire meglio la personalità della sig.ra RI 1. (…)”
(doc. XXVII, pag. 53)
Il dr. __________
ha ritenuto che “… come analizzato precedentemente vi è una compromissione
sia del funzionamento sociale che lavorativo che ha limitato e limita le
capacità di RI 1” (pag. 55).
Il perito giudiziario
si è poi dissociato dalla diagnosi posta in sede CPAS. Riprendendo le
conclusioni della perizia amministrativa, egli ha evidenziato:
" (…)
In questo spaccato di analisi la Dr.ssa __________ mette bene in evidenza
il cambiamento significativo della vita di RI 1, le problematiche scolastiche con
la scelta di un corso di studi più semplice, con meno prospettive per il
futuro, i cambiamenti fisici, la sofferenza psichica, gli agiti autolesivi,
l'abuso etilico, la promiscuità sessuale, i vissuti di inefficienza, apatia e
anedonia, nonché un certo ritiro sociale.
Questa sintomatologia è difficilmente associabile con una sindrome
da disadattamento, addirittura in remissione.
La sintomatologia descritta è ascrivibile piuttosto ad una
reazione al violentissimo incidente vissuto con conseguente trauma e sviluppo
dei comportamenti a rischio e sviluppo di una depressione persistente nella sua
forma atipica e una sindrome ansiosa. (…)” (doc. XXVII, pag. 56)
Con riferimento alle conclusioni
della dr.ssa __________ (“L'as-sicurata, forse per le buone competenze
cognitive e per la struttura psichica di base sufficientemente armonica, è
riuscita a superare in modo abbastanza soddisfacente un evento di difficile
elaborazione, occorso in una fase della vita di per sé delicata”), il dr. __________
ha sostenuto:
" (…)
È’ arduo concordare con il perito in questa analisi che è nucleare
all'interno della sua perizia poiché attraverso questi concetti conclude che RI
1 sia riuscita a superare in modo abbastanza soddisfacente un evento di
difficile elaborazione.
RI 1 non è mai riuscita a superare quello che è successo, ma vi è
stato uno scivolamento nella parte più inconscia del proprio IO, con
l'emergenza di un meccanismo di difesa e quindi con una modificazione della
propria vita.
Infatti dall’analisi approfondita effettuata nell'attuale
elaborato peritale emerge come RI 1 abbia avuto un trauma psichico che ha
modificato le sue competenze cognitive e la sua struttura psichica che non è di
per sé armonica, ma è caratterizzata da grossi contrasti interiori, nonché
importanti limitazioni di tenuta lavorativa e sociale, e questo lo si evince
bene anche dai tests proiettivi (Rorschach e T.A.T.) e dall'MMPI e dal TCI.
Nei tests proiettivi di Rorscharch e T.A.T. emerge la presenza di
risposte con tonalità depressive, nonché una significativa permeabilità al
regredire ad un funzionamento mentale dal carattere spiccatamente sensoriale.
Fatti
I tests proiettivi concludono mettendo in evidenza un'importante
colorazione disforica ed evitante, l'interpretatività, l'importante
investimento narcisistico, dal carattere negativo, che traducono per un
importante disturbo del narcisismo, sul piano della struttura di personalità.
Questo ci spiega la sua reazione depressiva prolungata,
tuttora presente e probabilmente permanente nel tempo. (…)”
(doc. XXVII, pag. 57).
Diversamente
dalla dr.ssa __________, il perito giudiziario ritiene:
" (…)
Dall'analisi peritale attuale emerge un nesso causale diretto e
non parziale nei confronti dell'incidente traumatico che RI 1 ha vissuto.
Questo evento è stato di per sé invalidante nello sviluppo della
personalità, e parzialmente, almeno nella misura del 50% per quanto riguarda le
capacità lavorative. (…)” (doc. XXVII, pag. 58)
Infine, il
dr. __________ concorda con la valutazione di disturbo depressivo fatta dallo
psichiatra curante, dr. __________. Dopo aver dettagliatamente vagliato le
definizioni di sindrome da disadattamento (ICD-10 e DSM-5), distimia (ICD-10) sostituito
dal disturbo depressivo persistente (DSM-5) e la distimia secondo il trattato
italiano di psichiatria, il perito giudiziario ha infine concluso:
" (…)
Di conseguenza ciò che emerge dalla storia clinica della Signora RI
1 è che ella ha sviluppato un'amnesia dissociativa, - di concerto con
un'alessitimia duratura - accompagnata da una sindrome da disadattamento con
disturbo dell'emotività e della condotta, che ha lasciato, il suo statuto per
divenire una sindrome depressiva persistente di entità media.
Nella specificità le diagnosi poste sono quelle di un'amnesia
dissociativa, con un disturbo d'ansia e di una sindrome depressiva persistente,
con caratteristiche atipiche, di entità media secondo il DSM-5, che è
l'ultimo manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali edito nel 2014,
mentre l'ICD-10 risale al 1992.
È prioritario rifarsi, in questa sede peritale, al DSM-5 poiché è
frutto degli ultimissimi aggiornamenti in relazione alla conoscenza delle
diagnosi psichiatriche.
L'ICD-10, risulta datato rispetto al DSM-5.
È in atto una rivisitazione dell'ICD-10, che dovrebbe portare ad
un aggiornamento delle diagnosi e dei codici diagnostici, secondo le conoscenze
attuali in psichiatria.
Pertanto la presenza del disturbo depressivo persistente con
caratteristiche atipiche di entità media rispetta pienamente l'evoluzione e il
quadro clinico della psicopatologia della Signora RI 1.
Dal punto di vista psichiatrico quindi è inabile al lavoro al
50% dal 12.03.2014, giorno ove ha iniziato l'attività lavorativa presso il Dr. __________.
Era inabile al lavoro in misura completa da quando è stata
presa in terapia dal dr. __________, ovvero dall'11.04.2013.
L'inabilità lavorativa, al 50%, è permanente. (…)”
(doc. XXVII, pag. 66)
Va fatto presente che con
complemento peritale del 17 ottobre 2016 (XXXIII) il dr. __________ ha risposto
al catalogo di domande indicate nella lettera circolare AI nr. 338 del 9
settembre 2015 riguardo agli indicatori standard di una perizia psichiatrica
(danno alla salute, contesto sociale, diagnosi, cura e rinserimento, coerenza e
capacità lavorativa) allestito dall’UFAS a seguito della nuova giurisprudenza
del TF in merito alle sindromi somatoformi (cfr. consid. 2.2).
In conclusione, sulla base
della succitata completa e dettagliata perizia giudiziaria, alla quale va
ascritto valore probatorio pieno, l’assicurata è da ritenere inabile al lavoro
sia nell’abituale attività che in attività adeguate al 30% dal 29 gennaio 2013
(per motivi somatici), al 100% dall’11 aprile 2013 (per motivi somatici e
soprattutto psichiatrici) ed al 50% dal 12 marzo 2014.
Tenuto conto dell’anno di
attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, nonché del fatto che nel marzo 2013
l’assicurata ha inoltrato una domanda di prestazioni, alla stessa va
riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio 2014 (media
retrospettiva) al 1° luglio 2014 (tre mesi dopo il durevole rilevante
miglioramento ex art. 88° cpv. 1 OAI), come rettamente rilevato dall’Ufficio AI
nelle osservazioni 7 ottobre 2016 (XXXVI) alle quali l’assicurata ha aderito
l’11 ottobre 2016 (XXXIX).
Visto
quanto sopra, in accoglimento ai sensi dei considerandi del ricorso, la
decisione contestata dev’essere annullata ed il ricorso va accolto.
2.7. Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,
rappresentata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI
di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto
la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante,
STF 9C_206/ 2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto
2010 consid. 3).
2.8. Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese di fr. 1’000.--, sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
Per questi
motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ È accertato che RI 1 ha diritto
ad una rendita intera dal 1° gennaio 2014 ed ad una mezza rendita dal 1° luglio
2014 in avanti.
Considerandi
2.
Le
spese per fr. 1'000.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla
ricorrente fr. 2’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende
priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
presidente Il
segretario
Daniele
Cattaneo Gianluca Menghetti