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32.2015.61

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 marzo 2016Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i famigliari piu' stretti. Scopro parlando con la moglie, che per lungo tempo é

stato vittima di incubi di morte, che lo portavano a risvegliarsi urlando. Questo

paziente ha quindi, fin dalla sua venuta in Svizzera, portato dentro di sé le

stimmate di questo quadro psichiatrico, gestito con le sue scarse risorse

psichiche, e che alla fine, si é innestato sulla sintomatologia dolorosa

degenerativa dorsolombare, facendo precipitare il quadro in una situazione

apparentemenfe senza vie d'uscita. Ritengo quindi che tutta la presa di

posizione Al debba essere ridiscussa integralmente alla luce di queste

importanti informazioni. (…)” (doc. D).

Al riguardo il dr. __________,

nell’annotazione del 2 luglio 2015, si è così espresso: “(…) Prendo nozione

di certificato del generalista Dr. __________ con data 21.06.2015, il quale

introduce la diagnosi di sindrome da stress post-traumatico, che sarebbe

insorta prima dell'arrivo in Svizzera dell'assicurato. Non è fornita alcuna

indicazione oggettiva se non che la moglie dell'assicurato avrebbe adesso,

giugno 2015, riferito al Dr. __________ che il marito avrebbe avuto in passato

incubi notturni che lo portavano a risvegliarsi urlando. Tale diagnosi non è

mai stata posta da nessun specialista psichiatra né dal Dr. __________ né dal

Dr. __________: ricordo che quest'ultimo specialista ha potuto visitare

l'assicurato nella sua lingua madre e non fa menzione nella sua documentazione

ad alcun segno o sintomo anche solo eventualmente attribuibile a sindrome da

stress post-traumatico. In conclusione, il certificato del Dr. __________ non

modifica le mie precedenti prese di posizione. (…)” (XVI/bis).

Viste le suesposte

risultanze questo Tribunale osserva che, prima delle succitate valutazioni

mediche degli specialisti dr. __________ del 20 aprile 2015 e dr. __________

del 15 maggio e del 5 giugno 2015, dalla documentazione agli atti non risulta

alcuna presa a carico psichiatrica e nemmeno l’attestazione di un danno alla

salute di questa natura.

Dallo scritto del 2 marzo

2015 dell’avv. RA 1 (doc. AI 71/1-3) si evince inoltre che è dopo la

valutazione del dr. __________ del 2 febbraio 2015 che il dr. __________ “(…)

visto l’umore depresso […] ha ritenuto necessario un consulto psichiatrico (…)”

(doc. AI 71/2).

In questo senso – ribadito che l’invio ad uno specialista

in psichiatria risale al mese di febbraio 2015 e che dagli atti non risulta

alcuna cura di questa natura prima del mese di aprile 2015 e applicando il

criterio della probabilità preponderante utilizzato abitualmente per

l'apprezzamento delle prove nel settore delle assicurazioni sociali (STF

9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1;8C_999/2010 del 15 marzo 2011

consid. 3.3;8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360; 125 V

193 consid. 2 pag. 195) – questo

Tribunale deve ritenere che a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto che un’eventuale

danno alla salute di natura psichiatrica è insorto al più presto dal febbraio

2015.

Quanto all’incapacità

lavorativa totale in qualsiasi attività attestata dal dr. __________ (cfr. doc.

B e C), lo specialista ha precisato che l’inabilità lavorativa vale attualmente

– “(…) rigetto le conclusioni

del SMR ribadendo che attualmente il paziente rimane inabile al lavoro al 100%

per ragioni psichiche (…)” (doc. C) –

e non ha effettuato una valutazione retrospettiva.

Va qui evidenziato che nel

caso di una valutazione retrospettiva della capacità lavorativa di un

assicurato, in assenza di più attendibili elementi, va data particolare

importanza alle certificazioni rese dal medico curante (su questo punto vedi

Boltshauser, “Invaliditätsbemessung bis zur feststehenden Dauerinvalidität” in:

Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung, Band 45, St. Gallen

1999; cfr. ad esempio STCA 32.2012. 208 del 17 maggio 2013 e 32.2005.147 del 14

settembre 2006).

In merito all’assunto del

dr. __________ secondo il quale “(…) spesso nella mia pratica quotidiana

incontro questo tipo di situazioni dove i medici di famiglia si focalizzano

sulle problematiche somatiche rispettando in maniera ortodossa il proprio campo

di competenze (…)” (doc. C), va rilevato quanto segue.

Nella misura in cui, con

il succitato assunto, il dr. __________ pretendesse che la mancata attestazione

nel tempo di un danno alla salute di natura psichiatrica fosse riconducibile al

fatto che “(…) i medici di famiglia (…)” – qui intesi come il

medico curante – non si pronuncerebbero in merito in quanto ciò supererebbe

le loro competenze, vale quanto segue.

È prassi normale che se confrontato

con una problematica che supera il suo campo di competenza, il medico curante

presenta il proprio assistito ad uno specialista. Anche nel caso concreto è

stato per l’appunto l’internista dr. __________ che ha annunciato l’assicurato

allo specialista dr. __________.

Inoltre, riguardo alla

conclusione del dr. __________ secondo il quale “(…) il paziente è vittima

di una sindrome da stress post traumatico che ha sempre mantenuto

“segreta” dentro di sé (…)” – sulla

diagnosi di disturbo post-traumatico da stress, al tempo di latenza

dell’insorgenza del disturbo e alla differenza diagnostica con una modifica duratura

della personalità illustrative sono le STF 9C_62/2015 del 20 novembre 2015,

8C_851/2014 e 8C_852/2014 del 14 aprile 2015 e 8C_538/2014 del 6 febbraio 2015

pubblicata in SVR 2015 IV Nr. 28 pag. 85) –

va evidenziato che il dr. __________ non è uno specialisa in psichiatria e che

il dr. __________ (pur avendo la possibilità di sentire l’interessato nella sua

lingua madre) non ha posto detta diagnosi.

L’avv. RA 1 sostiene

inoltre che “(…) la presa di posizione del dr. med. __________ è priva di

qualsiasi valenza probatoria, ritenuto che in ambito psichiatrico il medico

fiduciario dell’assicurazione sociale o il perito psichiatra non possono

allestire valutazioni e rapporti senza aver visitato l’assicurato. Già per

questa semplice ragione la valutazione del dr. med. __________ è inefficace.

(…)” (X)

Questo Tribunale rileva

che in concreto il medico SMR dr. ____________________ non ha espresso una

valutazione in senso stretto riguardo alle conseguenze delle diagnosi

psichiatriche poste dagli specialisti dr. __________ e dr. __________. Il dr. __________,

nelle succitate annotazioni del 24 aprile e del 22 maggio 2015, ha infatti, in

particolare, evidenziato che si tratta di un “(…) caso esclusivamente

reumatologico, in cui nozione di sintomatologia psichiatrica compare di

transenna nell'osservazioni al progetto del 2 marzo 2015: si legge a pag. 2 che

l'assicurato è stato inviato dal generalista Dr. __________ al reumatologo Dr. __________

il 2 febbraio 2015: quest'ultimo si esprime sulla patologia somatica di sua

competenza e non fa menzione di segni o sintomi d'interesse psichiatrico. […]

Solo al termine della relazione del Dr. __________ si legge della presa

medicamentosa di Deroxat (paroxetina, antidepressivo) a dosaggio blando da

circa 2 mesi, introdotto dal Dr. __________, fatto questo che conferma

ulteriormente che l'osservazione di sintomi di probabile origine psichica da

parte del curante di base risale verosimilmente a inizio febbraio 2015, non

Considerandi

prima. In conclusione, perlomeno fino al 2 febbraio 2015 non vi è evidenza

della presenza di segni o sintomi di patologia psichica con o senza influsso

sulla capacità lavorativa in qualsiasi attività adatta ad eventuali limiti

funzionali somatici.” (…)” (IV/1) e osservato che “(…) dopo attento

riesame di tutti gli atti medici presenti in dossier, non vi è da parte di

nessuno dei medici intervenuti sul caso alcun accenno ad un eventuale disturbo

psichico, con o senza influsso sulla capacità lavorativa fino al momento in cui

il Dr. __________ invia il suo paziente dallo psichiatra Dr. __________ che

visita l'assicurato per la prima e unica volta il 26 marzo 2015 e, a sua volta,

lo invia al Dr. __________, il quale visita l'assicurato il 21 aprile 2015. In

conclusione, confermo quanto già affermato il 24 aprile u.s., cioè che

perlomeno fino al 2 febbraio 2015 non vi è prova della presenza di segni e/o

sintomi di psicopatologia con o senza influsso sulla capacità lavorativa in

qualsiasi attività compatibile con eventuali limiti funzionali somatici. (…)”

(VIII/1).

Ora – ribadito che dagli atti (nonostante il dr. __________, FMH in

reumatologia e medicina interna, già nel rapporto del 9 luglio 2012 indirizzato

al dr. __________ (doc. AI 14/6-10) avesse rilevato che “(…) non mi risulta

chiaro il motivo dell’aumentata stanchezza riferita dal paziente; mi riferiva

che in merito era già stato sottoposto ad un esame del sangue, di cui non

possiedo gli esiti; qualora questo sintomo rimanesse senza sostrato, bisognerà

prendere in considerazione fattori extrasomatici che saranno determinanti per

il buon reinserimento nel processo lavorativo. (…)” (doc. AI 14/9-10)) non risulta alcuna cura di natura

psichiatrica prima del mese di febbraio 2015 e ricordata la particolare

importanza che deve essere attribuita alle certificazioni rese dal medico

curante nel caso di una valutazione retrospettiva della capacità lavorativa di

un assicurato in assenza di più attendibili elementi –, tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene di poter

fare propria la conclusione a cui è giunta l’amministrazione secondo la quale

un eventuale danno alla salute di natura psichiatrica (danno questo che, come

si dirà, necessita di ulteriori accertamenti medici) è insorto al più presto nel

febbraio 2015.

Di conseguenza l’effetto

di un tale danno sul grado d’invalidità potrà essere considerato solo nel mese

di maggio 2015 (tre mesi dopo la sua insorgenza ex art. 88a cpv. 2 OAI), ovvero

in un momento posteriore alla decisione impugnata che delimita dal punto di

vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali

(DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti).

Ritenuto pertanto che,

come si dirà al prossimo considerando, gli atti vanno trasmessi

all’amministrazione affinché tratti la documentazione medico psichiatrica

prodotta in questa sede alla stregua di una domanda di revisione della

decisione qui impugnata, la succitata censura non merita ulteriore disamina (in

argomento, circa la validità di un parere SMR solo sulla base degli atti e

l’insorgere di una problematica psichiatrica posteriore alla decisione

impugnata, vedi la STF 9C_310/2015 del 15 gennaio 2016).

Vista la diagnosi posta

dal dr. __________ di “(…) Sindrome somatoforme da dolore persistente F 45.4

(ICD 10) (…)” (doc. B), va segnalato inoltre che nella DTF 141 V 281 il TF

ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,

compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. lettera circolare AI n. 334 del

7.

luglio 2015 [disponibile unicamente nella versione tedesca e francese] e

lettera circolare AI n. 339 dell’8 settembre 2015). La capacità di lavoro deve

essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in

maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza

risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi

disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà

ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In concreto gli

accertamenti psichiatrici che l’amministrazione metterà in atto dovranno tenere

conto anche della nuova giurisprudenza.

2.6.3

In conclusione – appurato che da un punto di vista

somatico (patologia reumatologica) la capacità lavorativa in un’attività

adeguata è del 100% dal 30 ottobre 2014 (cfr. consid. 2.6.1) e ritenuto che un’eventuale

inabilità al lavoro da un punto di vista extra somatico potrebbe essere sorta

al più presto nel mese di febbraio 2015 (cfr. consid. 2.6.2) – la valutazione medica secondo la quale

dal 4 aprile 2013 vi è un’incapacità al lavoro totale in qualsiasi attività

mentre che dal 29 ottobre 2014 la capacità lavorativa in un’attività adeguata è

del 100% (cfr. il rapporto finale SMR del 31 ottobre 2014 sub doc. AI 54/1-4) va

confermata e gli atti trasmessi all’Ufficio AI affinché tratti la

documentazione medico psichiatrica prodotta in questa sede alla stregua di una

domanda di revisione della decisione impugnata.

Infatti, quando

l’amministrazione ha emanato la propria decisione il 5 marzo 2015 – momento, lo si ripete, che segna il

limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali – il termine di tre mesi (scaduto nel

maggio 2015 stante l’eventuale inizio di un eventuale danno alla salute di

natura psichiatrica al più presto con il mese di febbraio 2015) necessario per

poter considerare un eventuale danno alla salute di questa natura ai sensi

dell’art. 88a cpv. 2 OAI non era ancora trascorso, di modo che questo Tribunale

non è legittimato a pronunciarsi, ritenuta anche la necessità di ulteriori

accertamenti medici al riguardo, in merito alla problematica psichiatrica (in

argomento vedi anche le STCA 32.2007.323 del 4 febbraio 2009 e 32.2008.68 del

27.

aprile 2009).

2.7

Per quel che concerne la

valutazione economica – ricordato

che secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi fa stato il momento

dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita e/o del

miglioramento/peggioramento dello stato valetudinario (DTF 129 V 222; cfr.,

pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1), per cui nel caso concreto

sono determinanti i dati del 2014 vista la rendita intera riconosciuta dal 1.

aprile 2014 e il miglioramento dello stato di salute ravvisabile nella capacità

lavorativa duratura del 100% in un’attività adeguata dal 30 ottobre dello

stesso anno – va rilevato quanto

segue.

Nel 2014 il reddito da

valido ammonta a fr. 57'330.-- (salario mensile di fr. 4'410.-- moltiplicato

per 13 mensilità; cfr. doc. AI 58/1).

Nello stesso anno il

reddito da invalido ammonta a fr. 66'158.40.

Infatti, utilizzando i

dati forniti dalla tabella TA 1 –

secondo la giurisprudenza federale sono esclusivamente applicabili, in difetto

di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA 1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04) –, l’assicurato, svolgendo nel 2012 un’attività

semplice di tipo fisico o manuale nel settore privato, avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5’210.--. Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique,

3/4-2015, pag. 88), dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (+0,7% per

il 2013 e +0,8% per il 2014) e moltiplicati per 12, si ottiene, per il 2014, un

reddito annuo di fr. 66'158.40.

Visti i suddetti redditi

il grado d’invalidità è nullo.

Anche volendo applicare le

pretese riduzioni dell’8.78% per il gap salariale (in argomento cfr. la DTF 135

V 297) e del 10% per attività leggera, il grado d’invalidità non raggiungerebbe

la soglia pensionabile del 40%.

Infatti, in questa evenienza,

il reddito da invalido si attesterebbe a fr. 54'314.72 (66'158.40 ridotto

dell’8.78% e del 10%). Ritenuti un reddito da valido di fr. 57'330.-- e da

invalido di fr. 54'314.72, si ottiene un grado d’invalidità del 5% ([57'330 - 54'314.72]

x 100 : 57'330 = 5.25% arrotondato al 5% secondo la giurisprudenza di cui alla

DTF 130 V 121 consid. 3.2).

2.8

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata.

Gli atti vanno trasmessi

all’Ufficio AI affinché, una volta crescita in giudicato la presente sentenza,

tratti la documentazione medico psichiatrica prodotta in questa sede alla

stregua di una domanda di revisione della decisione del 5 marzo 2015.

2.9

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

§ Gli

atti vanno trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al considerando

2.8.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti