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Decisione

32.2015.62

Nuova domanda: a ragione l'Ufficio AI non entra nel merito

3 marzo 2016Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti: 1. Limitazione funzionale a livello delle mani in seguito alla

retrazione per nota malattia di Dupytren delle dita Ill di entrambe le mani più

importante a destra dopo intervento chirurgico. 2. Sensazione di vertigine e

insicurezza alla marcia successivi molto probabilmente al trauma cranico del

2005. 3. Dolori a partenza lombo-sacrale irradianti agli inguini e alle cosce

sforzodipendenti (già alla marcia di 100-150 m) pure in relazione al noto politrauma

del 2005. II Paziente non è pertanto in alcun modo in grado di riprendere la

sua attività precedente sia come manovale che operaio di cava e questa nella

misura di 100%. Vi Sarei pertanto grato se voleste convocare il signor RI 1 in

sede per una nuova valutazione. (…)” (doc. B = doc. AI 87/1).

2.7. L’Alta

Corte, nella STF 9C_708/2007 dell’11 settembre 2008, ha confermato la decisione

dell’Ufficio AI di non entrata in materia su una nuova domanda di revisione

presentata da un assicurato, già al beneficio di una mezza rendita di

invalidità, alla luce dell’assenza di nuove diagnosi di rilievo, ammessa dallo

stesso medico curante dell’interessato.

Nella

STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, confermando il giudizio di questo

Tribunale, il TF ha ritenuto corretto non entrare in materia ad una nuova

domanda visto il parere del medico SMR stante il quale il medico curante non

aveva posto alcuna diagnosi, non aveva documentato lo stato clinico della sua

paziente e nemmeno aveva allegato documentazione specialistica né alcun referto

relativo ad esami strumentali. In quell’evenienza l’Alta Corte ha concluso che “(…)

questo accertamento non è certamente manifestamente inesatto né viola il

diritto federale. Nello stringato scritto del 27 ottobre 2010, il medico

curante non pone alcuna diagnosi né documenta lo stato clinico della paziente.

Egli non allega documentazione specialistica né alcun referto relativo ad esami

strumentali. Nel documento in questione non viene pertanto oggettivato alcun

elemento che deponga per un peggioramento durevole dello stato di salute

dell’insorgente. (…)” (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 3.4).

Ad

un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte nella STF 9C_316/2011 del 20

febbraio 2012. In quell’occasione il TF ha confermato la decisione amministrativa

di non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni presentata da un

assicurato, ritenendo che quest’ultimo non avesse reso plausibile, dal profilo

medico, un peggioramento delle proprie condizioni di salute con influsso sulla

capacità lavorativa residua nello svolgimento di attività adatte, tali da

incidere sul suo diritto a prestazioni ribadendo che nel caso in cui l’assicu-rato

non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio non

risulta essere applicabile: “(…) En outre, le principe inquisitoire ne

s'appliquant pas à la procédure de nouvelle demande, il appartenait au

recourant de transmettre à l'administration les avis médicaux permettant de

rendre plausible que son état de santé s'était détérioré de manière à

influencer négativement sa capacité de travail résiduelle dans une activité

adaptée. A cet égard, le fait que le recourant ait produit l'expertise du

professeur D.________ ne suffisait pas; il aurait fallu que ce spécialiste

fasse état d'une aggravation des atteintes ayant une répercussion négative sur

la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée. Faute pour le

recourant d'avoir apporté les éléments médicaux pertinents permettant de rendre

plausible que son degré d'invalidité s'était modifié, l'intimé n'avait pas à

entrer en matière sur sa nouvelle demande, ni partant à élucider les faits en

procédant à des mesures d'instruction complémentaires. (…)” (STF 9C_316/2011

del 20 febbraio 2012 consid. 4.2).

Nella

STF 9C_959/2011 del 6 agosto 2012, il TF ha confermato la decisione di non

entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni presentata da un

assicurato, ritenendo che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – il quale aveva concluso che

l’amministrazione, richiedendo un parere al proprio servizio medico, era

implicitamente entrata in materia –

l’Ufficio assicurazione invalidità aveva sì sottoposto la documentazione medica

prodotta dall’interessato al vaglio del proprio medico di fiducia, il quale si

era tuttavia limitato a verificare se il ricorrente avesse reso plausibile un

peggioramento del proprio stato di salute.

2.8. Nella

fattispecie concreta, conformemente alla succitata giurisprudenza – ritenuto,

da una parte, che il dr. __________, nei summenzionati attestati medici del 25

marzo 2014 e del 13 aprile 2015, non ha posto delle diagnosi nuove, non ha documentato

lo stato clinico del suo paziente, non ha allegato documentazione specialistica

né alcun referto relativo ad esami strumentali e ha attestato un’incapacità

lavorativa del 100% allorquando già nel rapporto intermedio del 28 agosto 2006

(doc. 46/1 dell’incarto LAINF), circa la ripresa del lavoro, non escludeva

l’esistenza di un danno permanente e, d’altra parte, che i documenti medici

allegati alle osservazioni del 17 novembre 2014 (doc. AI 73/1-17) si

riferiscono tutti agli infortuni del 2005 e del 2006 (lo stesso dr. __________

ha infatti ricondotto alcuni disturbi segnalati nell’attestato del 13 aprile

2015 al politrauma del 2005) –

questo Tribunale deve concludere che l’insorgente non ha reso verosimile una

rilevante modifica del suo stato di salute.

In

questo senso anche il medico SMR dr. __________, nelle annotazioni 31 ottobre

2014 e 21 aprile 2015 ha concluso: “(…) documentazione agli atti insufficiente

per giustuificare un’en-trata in materia. (…)” (doc. AI 71/1) e che “(…)

la situazione clinica non è oggettivata strumentalmente (TAC; RNM, altri esami

strumentali) per un peggioramento dello stato funzionale precedente né tantomeno

definisce una diagnosi precisa o nuova patologia. In tal senso non si evince la

necessità di un’entrata in materia. (…)” (doc. AI 90/1).

2.9. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, non avendo l’assicurato reso

verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, la decisione di non

entrata in materia va con-fermata.

2.10. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti