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Decisione

32.2015.63

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 febbraio 2016Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un

reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di

paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da

valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito

oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da

invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda

fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido

ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto

presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver

tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere

presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per

circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico

riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo

stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un

parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo

parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia

del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Nel caso di specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio

AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2012)

elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che

presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), più precisamente:

" (…)

Considerando una capacità di lavoro del

100%, praticando la riduzione del 25% (riduzione al reddito da invalido del 10%

per attività leggere e del 155 per altri fattori di riduzione), sulla base

delle statistiche teoriche RSS (categoria 4, mediana; dati riferiti alla realtà

economica nazionale, in base alla giurisprudenza) risulta un reddito d’invalido

di Fr. 40'354.--. (…)” (doc. AI 126/2)

Anche

l’assicuratore LAINF ha utilizzato i dati statistici.

Dal

raffronto dei redditi, il grado d’invalidità è risultato essere del 9%.

Con

la riposta di causa l’Ufficio AI ha corretto la determinazione del reddito da invalida:

" (…)

In merito al calcolo del discapito

economico lo scrivente Ufficio segnala un errore nella definizione del

reddito da invalido indicato nella decisione, al quale è stata applicata a

torto la riduzione massima consentita dalla prassi dell’Alta Corte del 25%.

Infatti, oltre alle limitazioni addebitali al danno alla salute (limitazioni funzionali

mediche e attività leggere), l’amministrazione ha pure ritenuto quale motivo di

riduzione il tipo di permesso (cfr. calcolo della capacità di guadagno residua

annessa, doc. 2) senza considerare che l’assicurata era in possesso del permesso

C. La riduzione non è giustificata per il permesso di soggiorno/nazionalità,

pertanto il tasso di riduzione va rettificato al 20%, ciò che permette di

riconoscere un importo finale da invalido di fr. 43'044.-- con conseguente

grado d’invalidità del 3% (2,62% arrotondato per eccesso). (…)” (doc. VI, pto.

6)

In

ogni modo, la ricorrente non presenta un grado d’invalidità pensionabile,

motivo per cui correttamente l’amministrazione ha soppresso la rendita intera.

In

conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma,

mentre il ricorso va respinto.

2.11. In sede di

risposta l’Ufficio AI ha rilevato:

" (…)

A titolo informativo si rileva la modifica

nella situazione familiare dell’assicurata successivamente al danno alla salute

Considerandi

(matrimonio il 23 gennaio 2009, nascita della figlia il 4 agosto 2009, divorzio

a fine 2014).

Da ultimo lo scrivente Ufficio segnala

quanto emerso dal verbale di audizione dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro

del 26 agosto 2014 (doc. AI, n. 111), dal quale risulta che l’assicurata aveva

seguito dal 2012 un corso di fotografia e che svolgeva dei servizi fotografici

con pubblicità su reti “social”. La stessa assicurata indicava nel verbale al

punto 7 che avrebbe frequentato da ottobre 2014 per il tramite di una

riqualifica professionale l’Istituto italiano di fotografia a __________. Da

notare che l’amministrazione non era a conoscenza, fino a tale momento, di

questa attività e dei corsi frequentati (mai citati ed emersi dagli atti

all’incarto. (doc. VI, pto. 7)

Va fatto

presente che il 29 settembre 2009 l’assicurata aveva risposto

all’amministrazione che in caso di guarigione, dopo la nascita della figlia,

era sua intenzione riprendere al 100% l’attività lavorativa (doc. AI 16). In

merito al successivo divorzio non risulta che l’assicurata, senza il danno alla

salute, avrebbe smesso di lavorare a tempo pieno. Ne consegue che lo status di

persona assicurata con attività lucrativa va confermato.

In

merito all'attività nel settore della fotografia, dagli atti trasmessi

dall'interessata con osservazioni 1° giugno 2015 si evince che tale attività,

dopo la segnalazione dell’Ufficio Ispettorato del lavoro, è stata annunciata alla

Cassa __________, il cui Servizio affiliazioni e contributi, con scritto 22

aprile 2014 le ha comunicato che si tratta semplicemente di un hobby e che solo

in caso di superamento di fr. 2'300.-- di reddito l’attività indipendente

accessoria è soggetta a contribuzione AVS (doc. H2). Determinante ai fini della

causa è il fatto che quel guadagno accessorio non costituisce reddito da

invalida ai sensi della succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.10.2).

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

L’assicurata

ha tuttavia postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio (I).

2.13

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28

cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito

patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio

d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011;

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza,

si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48

consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un

supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nel

caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assi-stenza giudiziaria

risulta che la ricorrente, divorziata con una figlia nata il 4

agosto 2009, non lavora e dal 1° maggio 2014 non percepisce più la rendita. Dal

suo ex marito riceve fr. 1'800.-, di cui fr. 1'300.- solo

per la figlia. Queste entrate non sono sufficienti per coprire l'importo

base mensile di fr 1'350.- per debitore monoparentale con obblighi di mantenimento

stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione

e fallimento (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale e valido dal 1° settembre

2009.

(tuttora in vigore) e quello per la figlia di fr. 250.-- , nonché l’affitto

mensile (quota parte) di fr. 1'700.--.

L’assicurata,

insieme a sua figlia, risulta indigente.

La

ricorrente non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui

l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non

poteva essere considerato privo di probabilità di esito favorevole.

Ne

consegue che l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va concessa,

riservato l’eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica

dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar

ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito

patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15

luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella

causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF

124.

V 301, consid. 6).

La

ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che

sarebbero a suo carico a seguito della soccombenza in lite (STF I 885/06 del

20.

giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico della ricorrente. A seguito

della concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a carico dell’insorgente

sono per il momento assunte dallo Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti