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Decisione

32.2015.64

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 febbraio 2016Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i dolori mialgici ed il marcato stato astenico “(…) potrebbero rientrare

nell’ambito di una sindrome fibromialgica secondaria (…)” (doc. A/2)),

non ha posto delle diagnosi nuove, non ha documentato lo stato clinico della

sua paziente, non ha allegato documentazione specialistica né alcun referto

relativo ad esami strumentali e ha attestato la medesima incapacità lavorativa

del 50% già indicata nei rapporti del 25 settembre 2009 e del 26 gennaio 2010 (cfr.

doc. AI 21/1-6 e 30/1) e, d’altra parte, che lo stesso sanitario, nel

certificato medico del 29 gennaio 2015, ha attestato uno stato di salute

immutato (cfr. doc. AI 53/1) –

questo Tribunale deve concludere che l’insor-gente non ha reso verosimile una

rilevante modifica del suo stato di salute.

In

questo senso anche il dr. __________, avuto riguardo al rapporto del 16 aprile

2015 del dr. __________, nell’annotazione del 28 aprile 2015, ha concluso che “(…)

dall’attuale rapporto del dr. __________ non risulta una modifica dello stato

di salute rispetto alla decisione precedente. Già nel 2009 il dr. __________ attestava

una IL del 50%. Il grado AI del 23% riconosciuto nella decisione del 2010 si basava

su inchiesta casalinghe e aveva debitamente tenuto conto degli impedimenti

funzionali attestati. (…)” (IV/1).

2.7. Con

il ricorso l’insorgente ha eccepito che “(…) quando ho contattato l’ufficio

per chiedere il modulo, la signora che mi ha risposto mi ha spiegato che per

aprire un caso ho bisogno di un breve rapporto scritto dal medico, e più tardi

il vostro ufficio invierà una lettera a lui per chiedere dettagli del caso.

Questo è ciò che ho fatto. Mi sorprende che la vostra decisione è negativa

basata solamente sul breve rapporto che avevo inoltrato solo per aprire il

caso, esso indicava che non sono migliorata né guarita. In realtà quello che mi

aspettavo era uno studio più approfondito sul mio caso, chiedendo maggiori

informazioni al mio medico e magari chiedere a una commissione che stabilisce

il mio grado di abilità lavorativa. (…)” (I).

Al

riguardo questo Tribunale rileva quanto segue.

Innanzitutto

va rilevato che – ancorché già nel

progetto di decisione dell’11 febbraio 2015 l’Ufficio AI aveva evidenziato da

una parte che secondo l’art. 87 OAI nel caso di una nuova domanda un nuovo

esame è possibile se è dimostrato che le circostanze che danno diritto a presatazioni

sono cambiate in misura rilevante e, dall’altra parte, che il dr. __________

nel certificato 29 gennaio 2015 ha attestato uno stato di salute immutato

rispetto al passato (cfr. doc. 55/1-2) –

l’insorgente, anche se ne ha avuto la possibilità, non ha presentato alcuna

osservazione al progetto di decisione e ha aspettato la decisione del 23 marzo

2015 per sollevare la suddetta eccezione.

In

ogni caso anche se, per pura ipotesi di lavoro – in base al principio

della buona fede e avuto riguardo all’art. 27 LPGA che regola l’informazione e

la consulenza –, non si volesse ritenere tardiva la produzione (con il

ricorso) del rapporto del 16 aprile 2015 del dr. __________ (circa le

conseguenze della produzione tardiva di documentazione medica nell’ambito di

una nuova domanda di prestazioni vedi, tra le tante, le STCA 32.2015.78 del 18

gennaio 2016, 32.2015.31 del 27 ottobre 2015, 32.2015.103 del 20 ottobre 2015 e

32.2015.108 dell’8 settembre 2015), lo stesso non cambierebbe l’esito delle vertenza.

Infatti

– ribadito che qualora una prima

richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era

insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado

di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle

prestazioni (cfr. consid. 2.3 e 2.4) –

questo Tribunale ha appurato che il rapporto del 16 aprile 2015 del dr. __________

non rende verosimile una rilevante modifica dello stato di salute

dell’insorgente.

2.8. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, non avendo l’assicurata reso

verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, la decisione di non

entrata in materia va confermata.

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Va

qui infatti evidenziato che – anche se dagli atti risulta es-sere al

beneficio dell’assistenza sociale (cfr. la comunicazione del 16 febbraio 2015

dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento sub doc. AI 56/1) e

ricordato che i presupposti (cumulativi) necessari per la concessione

dell’assistenza giudiziaria (trattandosi in concreto dell’esonero da spese senza

gratuito patricinio) sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno e

se il processo non è palesemente privo di esito positivo; DTF 125 V 202 e 372

con riferimenti; cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.) – l’assicurato non può

essere esonerato dalle spese in quanto nella presente fattispecie non risulta

soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI

1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente

sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin

dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito

favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In

effetti l’insor-gente, a cui non poteva sfuggire la necessità di dover rendere

verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute (nel progetto

di decisione dell’11 febbraio 2015 sub doc. AI 55/1-2 è evidenziato che “(…)

un nuovo esame è possibile nel caso in cui è oggettivamente dimostrato che le

circostanze che danno diritto a prestazioni hanno subito una modifica rilevante

(…)” e l’art. 87 cpv. 2 OAI, nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2012,

prevede che se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare

che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o

di aiuto dovuto all’invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto

alle prestazioni), non ha apportato, né prima e nemmeno con l’inoltro

del ricorso, valida documentazione medica attestante una rilevante modifica del

suo stato di salute con influsso sulla capacità lavorativa.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti