32.2015.65
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8 marzo 2016Italiano30 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.65
FS
Lugano
8 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 aprile 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 marzo 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1983 e da ultimo attiva quale ausiliaria presso il __________ di __________
(doc. AI 38/1, 47/1-6 e 69/1-7), nell’ottobre 2012 ha inoltrato una domanda di
prestazioni AI per adulti (doc. AI 2/1-6).
Esperiti
Fatti
i necessari accertamenti – fondandosi
sulla perizia pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico (SAM) del 24
ottobre 2014 (doc. AI 83/1-84) e sul rapporto finale del Servizio Medico Regionale
(SMR) del 30 ottobre 2014 (doc. AI 84/1-4) (concludenti per un’inabilità
lavorativa totale in qualsiasi attività dal 26 ottobre 2011 e una capacità
lavorativa del 90% nell’attività abituale e del 100% in un’attività adeguata
dal 22 settembre 2012) e ritenuta la valutazione del consulente in integrazione
professionale del 4 febbraio 2015 con relativa tabella (doc. AI 93/1-4 e 94/1-3)
– l’Ufficio AI, con decisione 17
marzo 2015, preavvisata il 16 febbraio 2015 (doc. AI 95/1-3), ha respinto la
domanda di prestazioni presentando l’assicurata un grado d’invalidità nullo
(doc. AI 100/1-3).
1.2. Contro
la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha interposto il
presente ricorso. Contestata la valutazione medica, l’insor-gente ne ha chiesto
l’annullamento postulando il diritto ad una rendita intera a contare
dall’inoltro della domanda di prestazioni. Contestualmente il RA 1 ha evidenziato
che non avendo ricevuto la documentazione il ricorso è cautelativo, ha
sostenuto la necessità di esperire una perizia giudiziaria e chiesto
l’assistenza giudiziaria.
1.3. Con
la risposta di causa l’amministrazione, confermando la validità della perizia
multidisciplinare, ha postulato la reiezio-ne del ricorso.
1.4. Pur
avendone avuto la possibilità, l’insorgente non ha prodotto o chiesto nessun
altro mezzo di prova.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015;8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha negato il diritto ad
una rendita.
2.3. La
ricorrente sostiene che “(…) purtroppo a tutto oggi non abbiamo ricevuto la
documentazione né da parte dell’IAS né da parte dei medici curanti. Ragione per
cui il presente ricorso è cautelativo onde evitare lo scadere dei termini. In
sede di osservazioni produrremo un dettagliato [ndr. recte: una dettagliata]
analisi degli argomenti che ci hanno spinto a tutelare la signora RI 1 nel presente
ricorso. (…)” (I).
Al
riguardo questo Tribunale rileva quanto segue.
Dalla
nota per l’incarto del 6 febbraio 2015 risulta che la perizia del SAM è stata
trasmessa al dr. __________. (cfr. doc. AI 96/1). In precedenza – vista la domanda 1. dicembre 2014 con la
quale il medico curante dr. __________ aveva chiesto una copia della perizia
SAM (doc. AI 89/1) – l’Ufficio AI,
con lettere del 5 dicembre 2014, aveva invitato il curante e l’insorgente ad
aspettare l’emanazione del preavviso di decisione (doc. AI 90/1-2 e 91/1-2).
Con
scritto del 17 aprile 2015 il RA 1 ha chiesto all’amministrazione – che glielo ha trasmesso sottoforma di CD
il 20 aprile 2015 (doc. AI 106/1) –
la trasmissione dell’incarto completo concernente la sua assistita (doc. AI
104/1). La procura a favore del RA 1 porta la data del 18 marzo 2015 (dunque
del giorno immediatamente seguente la decisione impugnata del 17 marzo 2015;
cfr. doc. AI 105/1); pertanto l’insorgente avrebbe potuto chiedere ben prima
del 17 aprile 2015 la documentazione e, se non corrisposto, sollecitare
l’amministrazione.
Dalle
suesposte risultanze non è dato di sapere come possa l’insorgente sostenere di
non aver ricevuto la documentazione richiesta. Rispettivamente ci si chiede su
quali basi conclude che “(…) stante tuttavia numerose discrepanze tra i pareri
dei medici curanti e quello del perito di parte resistente, s’impone d’acchito
l’allestimento di una perizia giudiziaria neutrale, al fine di valutare – senza
interferenze dettate da evidenti interessi di parte – il reale stato di salute,
nonché la complessiva incapacità lavorativa del ricorrente. (…)” (I, punto
6, pag. 2).
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante
giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di
essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato
di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti,
quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento,
quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione
delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V
387; 127 V 219; 127 V 431; 127 I 56; 126 V 130). Il diritto di essere sentito comprende
l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo
scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di
afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione
di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la
fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia
tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni
addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio,
atte ad influire sulla decisione (STF 9C_633/2014 del 15 giugno 2015, consid.
3.2 con riferimenti).
In
questo senso, nell’ambito della procedura di preavviso ai sensi dell’art. 57a
cpv. 1 LAI, l’Ufficio AI non può limitarsi a prendere conoscenza delle
obiezioni sollevate da un assicu-rato nell’ambito delle procedura di audizione
preliminare ed esaminarle: esso deve nella sua decisione di reiezione indi-care
i motivi per i quali non le ammette o non può prenderle in considerazione
(Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 57a
pag. 555-556).
Infine,
ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto – nella misura in
cui essa non sia di particolare gravità – è tuttavia da ritenersi sanata
qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di
ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve
comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag.
437).
In
concreto, considerato che al progetto di decisione del 6 febbraio 2015 (doc. AI
95/1-3) non ha formulato alcuna osservazione –
con scritto del 3 marzo 2015 l’assicurata si è limitata a chiedere l’apertura
di un mandato di aiuto al collocamento AI (cfr. doc. AI 97/1 e 103/1) per cui
la decisione 17 marzo 2015 ha letteralmente ripreso il tenore del preavviso – e ritenute le suesposte risultanze,
questo Tribunale non ravvede alcuna violazione del diritto di essere sentito.
In
ogni caso, avendo avuto l’insorgente la possibilità di pren-dere posizione
davanti a questo Tribunale che gode del pieno potere cognitivo – dovendo inoltre sapere che l’intero
incarto AI era stato richiesto da questo Tribunale e che pertanto avrebbe
potuto chiedere in ogni tempo la visione degli atti (II) –, un’eventuale violazione del diritto di
essere sentito è stata sanata in questa sede.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.
1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'ese-cuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisio-ne su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01
del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.5. Nel
caso in esame, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura
del SAM (cfr. doc. AI 71/1-2, 72/1-4, 73/1, 74/1-1, 75/1-2 e 76/1-2). Dal
referto, datato 24 ottobre 2014 (doc. AI 83/1-84), risulta che i periti hanno
fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura neuropsicologica
(dr. __________), cardiologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e
psichiatrica (dr.ssa __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa:
Re-ricostruzione della valvola mitralica con resezione
di P3, plastica di scivolamento, commisuroplastica e anuplastica con anello
Edwards Physio II 32 mm (21.06.2012) presso __________ di __________ con:
- esiti di endocardite da Staph. Aureus;
- stato dopo ricostruzione della valvola
mitralica con Patch di core Matrix e commissuroplastica in data 04.11.2011 su
endocardite da Staph. Aureus;
- FRCV: tabagismo:
- stato dopo emboli settici cerebrali arti
superiori e inferiori (esame neuropsicologico normale il 15.7.2014).
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Offuscamento visivo con lieve diplopia intermittente di
origine non chiara.
Emicrania senza aura.
Meralgia parestetica a destra verosimilmente dopo
intervento chirurgico all’ingui-ne ds.
Stato dopo tossicodipendenza (soprattutto eroina) in
sostituzine Metadonica attuale.
Stato dopo conizzazione cervice per neoplasia in situ.
Stato dopo epatite C.
(…)"
(doc. AI 83/19)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti –
dopo un’attenta va-lutazione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale
dell’attuale capacità lavorativa: “(…) la capacità lavorativa dell’A., nel suo
ultimo impiego di cameriera viene valutata nella misura del 90% inteso come
rendimento ridotto sull’arco di una giornata lavorativa normale. (…)” (doc.
AI 83/25) – i
periti
hanno espresso la seguente valutazione circa le conseguenze sulla capacità
lavorativa e d’integrazione:
"
(…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
8.1 Capacità di lavoro nell’attività abituale
8.1.1 A quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale
riduzione della capacità lavorativa?
l deficit funzionali che riducono la capacità
lavorativa sono dovuti alla patologia cardiologica.
8.1.2 Indicare la capacità lavorativa per l'attività
abituale, in percentuale oppure in ore al giorno.
90%.
8.1.2.1 Se la capacìtà lavorativa è
stata espressa in percentuale, indicare se tale percentuale va intesa come
tempo di presenza oppure come rendimento globalmente ridotto nell'arco dell'intera
giornata lavorativa.
La percentuale di capacità
lavorativa al 90% va intesa come rendimento ridotto sull'arco di una giornata
lavorativa piena.
8.1.2.2 Se la capacìtà lavorativa
residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se vi è un'ulteriore
riduzione di rendimento o se il rendimento è pieno.
Non fa il caso.
8.1.2.3 Se si raccomandano delle pause
supplementari, specificare se queste sono già state conteggiate nella quantificazione
della capacità lavorativa residua.
Non fa il caso.
8.1.3 Facendo riferimento all'anamnesi, da quando (mese
e anno) la capacità lavorativa indicata dal perito nell'attività abituale può essere
considerata valida?
La capacità
lavorativa del 90% come espresso dal consulente Dr. med. __________ può essere
considerata valida a partire dal 22.9.2012, ovverosia a tre mesi dall'ultimo
intervento cardiochirurgico del 21.6.2012. In-precedenza fa stato quanto
affermato dal medico curante Dr. med. __________.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE
9.1 Capacità di lavori in un'attività adeguata
9.1.1 Quali caratteristiche medico-teoriche dovrebbe
avere un'attività adeguata? (nel caso di una malattia fisica indicare sempre il
carico massimo in kg senza limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in
lavori di precisione)
La dìmínuzíone
della capacità lavorativa del 10% dell'A. dal punto di vista cardiologico, al
momento attuale, si giustifica dal fatto che I'A, stessa è stata sottoposta a
un doppio intervento di ricostruzione della valvola mitralìca, con attuale
insufficienza residua di grado moderato. Pertanto si può ammettere che le
attività lavorative, implicanti uno sforzo fisico giudicabile come pesante, non
possano essere più svolte dall'A. Il consulente cardiologo giudica che
nell'attività di cameriera, il 10% della sua attività è dedito ad un impegno
fisico di grado pesante. L'A. è comunque suscettibile potenzialmente di un
ulteriore peggioramento, e pertanto il giudizio della capacità lavorativa
potrebbe essere rivisto in caso di ulteriore aggravamento della valvulopatia.
9.1.2 Indicare la capacità lavorativa per attività
adeguata, in percentualeioppure in ore al giorno.
100%.
9.1.2.1 Se la capacità lavorativa è
stata espressa in percentuale, indicare se tale percentuale va intesa come
tempo di presenza oppure come rendimento globalmente ridotto nell'arco del-l'intera
giornata lavorativa.
Così come esposto
precedentemente l'A. può svolgere tutte le attività lavorative con un impegno
fisico che vada dal lieve fino al moderato in assenza ovviamente di nuovi
aspetti clinici subentranti quali un peggioramento dell'insufflcienza mitralica
che in data odierna è di grado moderato. Sempre al momento attuale, questo in
maniera definitiva, I'A. non può svolgere delle attività lavorative comportanti
un impegno fisico giudicabile come pesante.
9.1.2.2 Se la capacità lavorativa
residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se vi è un'ulteriore
riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.
Non fa il caso.
9.1.2.3 Se si raccomandano delle pause
supplementari, specificare se queste sono già state conteggiate nella quantificazione
della capacità lavorativa residua.
Non fa il caso.
9.1.3 Facendo riferimento all'anamnesi, da quando
(mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal perito nell'attività adeguata
può essere considerata valida?
A tre mesi dal
secondo intervento cardiochirurgico, cìoè a partire dal 22.9.2012, l'A. va
Considerandi
considerata abile al 100% in attività adeguata con impegno fisico che vada da lieve
fino a moderata.
9.1.4
Esprimersi anche sulla capacità lavorativa in
ambito domestico, facendo riferimento alle diverse funzioni.
L'A. può
lavorare come casalinga al 100% potendo modulare gli sforzi. Vanno comunque
evitati lavori particolarmerìte pesanti.
9.2
Reintegrazione professionale
9.2.1
Sono medicalmente sostenibili provvedimenti
professionali volti alla reintegrazione nella libera economia?
L'A. si è
dimostrata molto volenterosa nel rimettersi in gioco professionalmente.
Chiaramente la sua capacità lavorativa residua nella sua ultima professione
risulta ancora elevata. Non vi sono comunque controindicazioni per una riqualifica
professionale dal lato psichiatrìco.
9.2.2
In caso affermativo, a partire da quando (mese e
anno)?
Non fa il caso.
9.2.3
Di quali elementi bisogna tener conto dal punto
di vista medlco?
Non fa il caso.
9.2.4
Se in corso di revisione si constata uno stato
di salute invariato, definire se è presente un potenziale di integrazione
professionale che può essere valorizzato attraverso misure di riallenamento
progressivo al lavoro.
Non fa il caso.
9.3
Obbligo di diminuire il danno da parte dell’A.
9.3.1
Adeguatezza della terapia attuale, esigibilità
di una terapia adeguata secondo le Iinee guida?
La terapia
attuale con Metadone è adeguata, l'A. sta già con il suo medico curante
cercando di diminuire fino a sospendere il Metadone in previsione di un
progetto di matenità. Si tratta di A. motivata.
9.3.2
Quale miglioramento funzionale (in percentuale)
ci si può verosimilmente aspettare con una terapia adeguata e in quanti mesi?
Non fa il caso.
9.3.3
Altri suggerimenti per aumentare la capacità
lavorativa (es. adeguamento del posto di lavoro, mezzi ausiliari ecc.)
-
10.
OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
10.1
Altri quesiti del medico SMR.
Accertare l'astinenza da sostanze stupefacenti anche in
occasione della perizia. In caso di dipendenza ancora attiva, dica il perito se
l'astinenza pretesa dal Servizio Medico Regionale era esigibile. Prima della
perizia l'A. dovrà produrre, attraverso il medico curante, due mesi generici
per stupefacenti, che dimostrino l'astinenza da sostanze tossiche nel corso del
mese precedente la perizia.
Lo screening droghe nelle urine del 7.7.2014 è risultato
positivo solo perMetadone.
10.2
Si chiede al perito di rispondere ad eventuali
domande poste dall'A. o dal suo rappreserìtante legale.
Lasciamo al
Servizio Medico Regionale, rispettívamente all'Ufficio Al, la decisione di
inviare copia della nostra perizia al medico curante, affínché sia informato
sulle conclusioni peritali.
(…)" (doc. AI 83/25-29)
L’Ufficio
AI – viste le valutazioni mediche
su enunciate (con-fermate dal medico SMR dr. __________ che, nel rapporto
finale del 30 ottobre 2014 (doc. AI 84/1-4), ha espresso la seguente
conclusione: “(…) Il problema cardiologico può essere consi-derato risolto a
tre mesi dal secondo intervento chirurgico. Questo genera delle discrepanze tra
i periodi riconosciuti dall’assicurazione malattia e quelli che possiamo accettare
dal punto di vista rigorosamente medico-teorico. Per i periodi precedenti al
22.09.2012
vale la completa inabilità lavorativa in qualsiasi attività
attestata dal curante Dr. __________. Non poten-do svolgere attività pesanti ho
indicato un carico massimo di 5 Kg. (…)” (doc. AI 84/3) e considerata la
valutazione 4 feb-braio 2015 del consulente in integrazione professionale con
le tabelle elaborate lo stesso giorno (doc. AI 93/1-4 e 94/1-3) –, con la decisione qui impugnata ha negato
il diritto a pre-stazioni essendo il grado d’invalidità nullo (cfr. consid. 1.1).
2.6
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione
del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben
motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di
prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122
V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività
e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede
d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,
i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione
invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento
medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti
di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al
valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza,
dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure
giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea
(consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre
ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo
(assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e
3.4.2
) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1
, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi
medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che
a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Tuttavia,
nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sul-l’affidabilità e sulla
concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile
fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con
riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare
sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15
gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla
luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante
attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del
23.
aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,
in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad
art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
2.7
Ritornando
al caso concreto, dopo attento esame della do-cumentazione medica agli atti,
questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute é stato accuratamente
vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emissione della decisione qui impugnata,
non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale del SAM, da
considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali ricordati al considerando precedente. Questo per i motivi che
seguono.
Dall’elenco
atti (cfr. doc. AI 83/2-6) risulta che il SAM ha considerato compiutamente
tutta la documentazione medica agli atti.
La
valutazione dei periti, confermata anche dal SMR, non è stata contestata
validamente e tantomeno messa in dubbio da nessun medico, né generico né
specialista.
Tale
non è evidentemente la censura, generica e non provata, secondo la quale per
stabilire il reale stato di salute dell’insorgente, ritenute le “(…) numerose
discrepanze tra i pareri dei medici curanti e quello del perito di parte resistente,
s’impone d’acchito l’allestimento di una perizie giudiziaria neutrale (…)”
(I, punto 6, pag. 2).
Infatti,
da una parte la ricorrente non spiega in cosa consisterebbero le pretese “(…)
numerose discrepanze tra i pareri medici (…)”, dall’altra parte, anche se
preannunciata (cfr. il punto 10 del ricorso), ella non adduce e tantomeno prova
in cosa consisterebbe l’asserito peggioramento del suo stato di salute.
Va
qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal
principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo
principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.
1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di
collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ove
ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla
natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di
dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.
3b con riferimenti).
In
concreto, oltre a non provare minimamente le sue asserzioni, l’insorgente – nonostante abbia avuto la facoltà di presentare
eventuali altri mezzi di prova (cfr. consid. 1.4) – non ha prodotto nessuna documentazione medica anche in
sede di procedura ricorsuale.
In
questo senso la domanda di esperire una perizia giudiziaria (cfr. consid. 1.2)
va respinta.
In
effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione
o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato,
si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre
2010.
consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
2.8
In
merito alla valutazione economica, in quanto tale rimasta incontestata, il TCA
rileva quanto segue.
Nel
2013.
(anno in cui, ex art. 29 cpv. 1 LAI, nasce al più presto un’eventuale
diritto alla rendita vista la domanda di prestazioni del 26 ottobre 2012; cfr.
consid. 1.1) – partendo da un
reddito annuo per il 2012 di fr. 43'980.-- (salario mensile valido per il
livello di qualifica 1 della divisione 55-56 “servizi di alloggio e di
ristorazione” secondo la tabella TA1 di fr. 3'665.--) aggiornati al 2013 (applicato
l’aumento annuo dello 0.3% e considerate le ore lavorative medie nella
divisione pari a 42.4; cfr. la tabella B 9.2 e B 10.2, pubblicata in La Vie
économique, 3/4-2015, pag. 88 e 89) –
si ottiene un reddito da valido di fr. 46'758.65.
Nello
stesso anno il reddito da invalido ammonta a fr. 46'621.08.
Infatti,
utilizzando i dati forniti dalla tabella TA 1 –
secondo la giurisprudenza federale sono esclusivamente applicabili, in difetto
di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA 1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04) –, l’assicurata, svolgendo nel 2012
un’attività semplice di tipo fisico o manuale nel settore privato, avrebbe
potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’112.--.
Riportando questo dato su 41.7 ore, applicato l’aumento annuo dello 0.7% (cfr.
tabella B 9.2 e B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 3/4-2015, pag. 88 e 89)
e moltiplicati per 12, si ottiene, per il 2013, un reddito annuo di fr.
51'801.20. Stante una capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata e
applicata una riduzione del 10% (in
correzione dell’8% riconosciuto nella tabella elaborata il 4 febbraio 2015 sub
doc. AI 93/1; va qui ricordata la giurisprudenza di questo Tribunale che nella
sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013, confermata dal TF con STF 9C_179/2013
del 26 agosto 2013, ha osservato che l’Alta Corte ha sempre avallato oppure
determinato autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da
invalido comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo
di 5 e che le graduazioni tra un massimo e un minimo dei valori di riduzione
per ogni singola eventualità adottate dall’Ufficio AI del Canton Ticino non trovano
conferma nella giurisprudenza federale)
il reddito da invalido si attesta infine a fr. 46'621.08 (51'801.20 diminuiti
del 10%).
Ritenuti
un reddito da valido di fr. 46'758.65 e da invalido di fr. 46'621.08, si
ottiene un grado d’invalidità nullo ([46'758.65 - 46'621.08] x 100 : 46'758.65
= 0.29% arrotondato allo 0% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121
consid. 3.2).
2.9
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, è a ragione che l’Ufficio AI ha
negato all’assicurata il diritto a prestazioni.
Il
ricorso va dunque respinto e la decisione impugnata con-fermata.
Quanto
alla domanda di un aiuto al collocamento (cfr. doc. AI 97/1) si rinvia qui alle
risultanze del colloquio del 16 aprile 2015 dal quale risulta che
l’amministrazione ha proceduto alla chiusura del mandato con l’accordo
dell’assicurata (cfr. doc. AI 103/1).
2.10
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità
delle spese è determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico
dell'insorgente.
Quest’ultima
chiede tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.2).
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L’art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assisten-za giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale
(DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 2a ed., ad art. 61, n. 102, pag. 788).
Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal
pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro – nella misura in
cui necessario – il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; Müller,
Grundrechte in der Schweiz, 1999, pag. 544).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti
invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 102 segg.)
– sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il processo non
è palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato è necessario
o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il
gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa,
di principio, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STF
8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 9.2; STFA I 447/04 del 2 marzo 2005
consid. 4.2, citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e 132 V 206 consid. 5.1.4; per
quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta
di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4
= SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181). In DTF 132 V 200 il TF ha stabilito che a meno
che non siano impiegati presso un'organizzazione riconosciuta di utilità
pubblica, sono autorizzati a assistere gratuitamente un richiedente ai sensi
dell'art. 37 cpv. 4 LPGA unicamente gli avvocati che soddisfano per analogia le
condizioni personali di iscrizione al registro ai sensi dell'art. 8 cpv. 1
della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA).
In
concreto, non essendo la ricorrente patrocinata da un avvocato, la domanda tesa
ad ottenere il gratuito patrocinio appare improponibile e va respinta (cfr.,
per dei casi concernenti lo stesso patrocinatore le STCA 32.2015.59 del 12
agosto 2015 e 32.2014.151 del 7 agosto 2015; vedi inoltre la STCA 36.2011.84
del 30 gennaio 2012).
La
richiesta di assistenza giudiziaria può pertanto essere esaminata limitatamente
all’esonero dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese ritenuto che,
per i seguenti motivi, deve essere respinta.
Anche
se dagli atti risulta essere al beneficio dell’assistenza sociale (cfr. la
comunicazione del 9 marzo 2015 dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento sub doc. AI 99/1) e ricordato che i presuppo-sti (cumulativi)
necessari per la concessione dell’assistenza giudiziaria (trattandosi in concreto
dell’esonero da spese senza gratuito patricinio) sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti; cfr. anche artt. 2 e 3
Lag.), l’assicurata non può essere esonerata dalle spese in quanto nella
presente fattispecie non risulta soddisfatto, sin dall’inizio della procedura, il
requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta
quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di
condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275
consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli
atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata
all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente
minori dei rischi di perdere la causa. In effetti l’insor-gente, a cui non
poteva sfuggire la necessità di dover documentare le contestazioni riguardo
alla valutazione del SAM, non ha apportato, né prima e nemmeno nel corso della
procedura ricorsuale, valida documentazione medica atta a contestare la valutazione
medico peritale e/o attestante una rilevante modifica del suo stato di salute
con influsso sulla capacità lavorativa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti