32.2015.66
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17 marzo 2016Italiano32 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.66
FS
Lugano
17 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 aprile 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 1° aprile 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1978, ha
beneficiato di mezzi ausiliari dal 1980 e di provvedimenti integrativi sanitari
dal 1982, in quanto affetta da poliartrite cronica giovanile (doc. AI 1/1-2).
Dal settembre 1993
all'agosto 1995 l’assicurata ha effettuato una formazione empirica presso la
Clinica __________ di __________, dal settembre 1995 all'agosto 1996 ha seguito
un tirocinio pratico nella professione di aiuto ufficio conseguendo il
rispettivo attestato cantonale e dal settembre 1996 sino a fine agosto 1997 è
stata impiegata presso il servizio amministrativo della medesima clinica (cfr.
doc. AI 29/1-4 e 47/1-3).
Da marzo a fine agosto
1998 Carla Jori è quindi stata assunta temporaneamente presso l'Ufficio regionale
di collocamento (URC) di __________ nell'ambito di un programma occupazionale
con mansioni di tipo amministrativo (aiuto ufficio) e con rendimento lavorativo
del 50-60% (doc. AI 55/1-3).
Con decisione 14 dicembre
1998 – vista la richiesta di
prestazioni AI del 15 giugno 1998 (doc. AI 50/1-7) – l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad
una mezza rendita d’invalidità con effetto dal 1. settembre 1998 (doc. AI
59/1-2). Questa decisione è stata confermata da questo Tribunale con STCA
32.1999.2 del 4 maggio 2000 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI
68/1-9).
1.2. L’Ufficio AI, con decisione
25 agosto 2006 (doc. AI 103/1-2), ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad
una rendita semplice per figli con effetto dal 1. giugno 2006
1.3. Nell’ambito delle revisioni
d’ufficio intraprese nell’ottobre 2001, nel marzo 2004, nel settembre 2007 e
nel dicembre 2010 (doc. AI 86/1-2, 94/1-2, 105/1-2 e 122/1-2) – anche se il grado d’occupazione
nell’attività iniziata presso l’URC di __________ il 1. marzo 1999 è passato
dal 50% al 60% (cfr. doc. AI 91/1, 92/1 96/1-3, 107/1-9, 109/1-2, 126/1-8 e
135/1-8) – l’Ufficio AI, con comunicazioni
31 gennaio 2002, 24 agosto 2004, 6 marzo 2008 e 17 febbraio 2011 ha sempre
confermato il diritto alla mezza rendita (doc. AI 88/1-2, 99/1-2, 111/1-2 e
129/1-2).
1.4. Nell’ottobre 2012 – vista la domanda di aumento del grado
d’invalidità inoltrata tramite il dr. __________ con scritto del 23 ottobre
2012 (cfr. doc. AI 131/1, 132/1 e 133/1) –
l’Ufficio AI ha intrapreso una nuova revisione (doc. AI 134/1-5).
Nella valutazione dell’8
ottobre 2013 – dopo che l’Ufficio
AI ha interpellato il datore di lavoro (doc. AI 135/1-8) e il dr. __________
(doc. AI 137/1-17), ha appurato che dopo la nascita del figlio avvenuta il 21
giugno 2006 l’assicurata avrebbe lavorato nella misura del 60% (doc. AI 139/1,
140/1, 141/1 e 142/1-2) e ha dato mandato per un’inchiesta domestica (doc. AI 143/1)
– il medico SMR dr. __________ (vista la richiesta dell’assistente sociale
di indicare le limitazioni funzionali, ritenuta la mancata risposta del dr. __________
(cfr. doc. AI 144/1,145/1, 146/1, 147/1-2 e 148/1) e visto l’aggiornamento
delle assenze del datore di lavoro (doc. AI 149/1-2)) ha indicato quale procedere una “(…) Visita SMR
reumatologia (…)” (doc. AI 150/1).
Il 5 novembre 2013
l’assicurata è stata visitata dal dr. __________ che ha steso lo stesso giorno
il rapporto finale SMR con esame (doc. AI 154/1-8).
Il 14 novembre 2013
l’assistente sociale ha redatto il rapporto dell’inchiesta per le persone che
si occupano dell’economia domestica (doc. AI 155/1-6).
L’Ufficio AI, visto il
certificato medico del dr. __________ del 22 novembre 2013 (doc. AI 156/1), ha
chiesto un aggiornamento dello stato di salute allo stesso sanitario che ha
risposto con rapporto 13 dicembre 2013 corredato dalla relativa documentazione
medica (doc. AI 157/1-7).
Il dr. __________, con
annotazione 28 febbraio 2014 (basandosi sul rapporto finale SMR con esame del 5
novembre 2013; doc. AI 154/1-8), ha attestato la seguente inabilità lavorativa
nell’attività abituale e in un’attività adeguata: IL 100% dal giugno 2012, IL
40% dal giugno 2013 e IL 50% dal 12 novembre 2013 (cfr. doc. 160/1).
Con annotazione del 3
marzo 2014 – ritenute le
incongruenze sulle date emerse tra il rapporto finale SMR del 5 novembre 2013 e
Fatti
i rapporti medici del dr. __________ –
il dr. __________ ha concluso che “(…) tenuto conto degli errori sulle IL,
il rapporto SMR del 05.11.2013 non è da ritenere valido. Chiedo al SI di farsi
dare dal DL la lista delle assenze dal 2012 ad oggi. (…)” (doc. AI 163/1).
Il dr. __________ – ritenuti i periodi d’assenza indicati dal
datore di lavoro e il questionario del 25 settembre 2014 (doc. AI 166/1-2 e
174/1-8), vista la documentazione medica pervenuta il 4 marzo 2014 e il
rapporto medico del 16 giugno 2014 del dr. __________ (doc. AI 164/1-6 e
168/1-3) e appurato che le incapacità lavorative indicate dal dr. __________ si
riferivano ad un’attività lavorativa al 100% (doc. AI 171/1, 172/1 e 173/1) –, con annotazione del 14 gennaio 2015
(doc. AI 180/1), ha infine concluso: “(…) Cerco di rispondere dal punto di
vista medico: Dopo lunga ricerca ci siamo fatti dare i periodi di IL % dal DL.
Nell'annotazione del 31.03.2014 ho riassunto i periodi di IL, tenendo conto dei
periodi di IL 100% per ospedalizzazioni e complicazioni e poi dell'intervento
di protesi (ginocchio e caviglia dx) [ndr.: si tratta dei periodi dal 2
gennaio al 1. giugno 2012 e dal 21 maggio al 30 agosto 2013; cfr. doc. AI
167/1], il 2º periodo non è stato definito esattamente, ora è stato corretto
(NB: periodi di IL 100% brevissimi non sono stati considerati da me). Al di
fuori di questi 2 periodi di IL100% la IL era 40% da anni e poi è passata al
50% dal 22.11.2014, in accordo con il certificato del reumatologo curante.
Sempre in accordo col reumatologo si è stabilito che la IL% data è da
riferire a un tempo di lavoro pieno (domanda 18.09.2014, risposta
19.09.2014). Per quanto riguarda la IL% come casalinga è stata valutata durante
la visita del 26.06.2013 (rapporto del 14.11.2013), in un periodo in cui l'A.
era giudicata IL 100%. NB: IL 100% dal 21.05.2013 al 30.08.2013 per operazione
di protesi ginocchio dx 14.06.2013 e caviglia dx 17.07.2013, per cui la IL%
stabilita dall’assistente sociale è da confermare. Dal 09.2013 IL da salariata
40%, poi dal 22.11.2013 IL 50% (definita dal reumatologo curante). Tanto vi
dovevo, per il resto NON si tratta di questioni mediche (ma di diversa
valutazione, prima 100% salariata poi salariata 60%-casalinga 40%). (…)”
(doc. AI 180/1).
Viste le succitate
risultanze e considerato un grado d’invalidità complessivo del 32% – ottenuto in applicazione del metodo
misto; ritenuto (confrontando i redditi per il 2014 da valido ex art. 26 OAI di
fr. 77'000.-- e da invalido di fr. 30'330.30) un grado d’invalidità del 34.35%
per la parte salariata del 60% e del 28.5% per la parte casalinga del 40% – l’Ufficio AI, con decisione 1. aprile
2015, oggetto della presente vertenza e preavvisata l’11 novembre 2014 (doc. AI
175/1-4), ha soppresso il diritto alla mezza rendita con effetto dal 1. giugno
2015 (doc. AI 183/1-5).
1.5. Contro la decisione del 1.
aprile 2015, tramite l’RA 1 di __________, l’assicurata ha inoltrato il
presente ricorso con il quale –
contestata l’applicazione del metodo misto, la valutazione medica e quella
dell’assistente sociale – ha
chiesto di riconoscerle il diritto alla mezza rendita anche dopo il 31 maggio
2015.
1.6. Con la risposta di causa – con argomentazioni di cui si dirà, se
necessario, nel merito – l’Ufficio
AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.7. Con lettera del 6 luglio
2015, dopo la chiesta proroga del termine (VI e VII), l’insorgente ha trasmesso
al TCA ulteriore documentazione medica (VIII e allegati doc. B/1-18).
1.8. Con osservazioni 20 luglio
2015 – vista l’annotazione del 14
luglio 2015 nella quale il medico SMR dr. __________ ha concluso che “(…)
dall’attuale documentazione risulta peggioramento dello stato di salute da
12.3.2015, quindi precedente la data della decisione impugnata. Il caso andrà
aggiornato nei prossimi mesi per poter valutare il ricupero della CL precedente
tramite rapporto reumatologo curante, dr. __________. L’attuale documentazione
non mostra però per il periodo precedente una situazione differente rispetto a
quella valutata. Faccio presente che l’inchiesta a domicilio è stata eseguita
in piena conoscenza dei dati clinici. (…)” (X/1) – l’Ufficio AI si è confermato nella domanda di respingere
il ricorso.
1.9. Con lettera del 16 febbraio
2016 l’insorgente ha trasmesso al TCA il rapporto 9 febbraio 2016 del dr. __________
(XII e allegato doc. C).
1.10. Con osservazioni 24 febbraio
2016 – osservato che il rapporto
del dr. __________ si riferisce ad una situazione posteriore all’evento insorto
nella primavera del 2015 e ribadito che “(…) come indicato nelle
osservazioni della scrivente del 20.07.2015, il peggioramento intervenuto dal
12.03.2015, in applicazione dell’art. 88a cpv. 2 OAI, dovrà essere valutato
nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni. (…)” (XIV) – l’Ufficio AI ha ribadito la domanda di
reiezione del gravame.
1.11. Con lettera del 2 marzo 2016,
contestata la necessità di dover introdurre una nuova domanda di prestazioni,
l’insorgente ha chiesto al TCA di accogliere il ricorso e di fare ordine
all’Ufficio AI di “(…) emettere una nuova decisione con decorrenza 1.6.2015
in cui il grado AI venga confermato e se del caso adeguato in base al peggioramento
già accertato. (…)” (XVI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se a ragione l’Ufficio AI ha soppresso in via di revisione il diritto
alla mezza rendita con effetto dal 1. giugno 2015 (cfr. consid. 1.4).
L’insorgente postula, con il ricorso, l’annullamento della decisione impugnata
e il riconoscimento del diritto alla mezza rendita anche dopo il 31 maggio 2015
e, con lettera del 2 marzo 2016, il rinvio degli atti all’amministrazione con
l’invito “(…) ad emettere una nuova decisione con decorrenza 1.6.2015 in cui
il grado AI venga riconfermato e se del caso adeguato in base al peggioramento
già accertato. (…)” (XVI).
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer
(Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in
regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid.
3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003).
2.3. Se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle
circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul
diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subìto una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b). Per stabilire in una situazione concreta se vi
sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare
paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale con quelli
esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Nella DTF 133 V 108, modificando la giurisprudenza, l’Alta
Corte ha stabilito che il punto di partenza per la valutazione di una modifica del
grado d’invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alle
prestazioni é, dal profilo temporale, l’ultima decisione cresciuta in giudicato
che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo
contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e
confronto dei redditi. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; in argomento
vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad
art. 30/31, pag. 430-433).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF
8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa
St.; RCC 1984 pag. 137).
L’art. 88a cpv. 2 OAI è
applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto
a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF
8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).
Giusta l’art. 29 bis OAI
(Risorgere dell’invalidità dopo la soppressione della rendita), se la rendita è
stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e
l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado
di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per
incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima
erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI.
Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o
la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto
il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione.
2.4. Se, però, un assicurato
maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,
l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non
è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere
da questi l'esercizio di un’attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8
cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete
all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR
1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V
136). In questo senso l’art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità
dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni
consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda
un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione
dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.
A sua volta, l'art. 27
cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività
lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli
usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e
di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni
attività svolta dalla comunità.
L’invalidità viene così
valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare
mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158
consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della
sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere
posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag.
139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non
vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella
sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito
che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa
eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire
personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che
si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla
situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si
distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o
altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge
collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel caso in cui invece
l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa risulta applicabile l’art.
28a cpv. 3 LAI secondo cui: “se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a
tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità
per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le
mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il
capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa
o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello
Considerandi
svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due
ambiti.”.
Questo metodo di
graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una
volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni
l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che
svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il
resto del loro tempo all’attività casalinga, è conforme alla legge e alla
volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8
CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in
Plädoyer 5/06 pag. 54 segg. e STFA I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in
SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è
stata ribadita nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.
In una sentenza pubblicata
in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha
ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi
dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito
dell'applicazione del metodo misto.
Una eventuale ridotta
capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle
mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti
nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a
determinate condizioni.
2.6
La Corte europea dei diritti
dell’uomo (seconda sezione), con sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella
causa Di Trizio contro Svizzera, non definitiva (cfr. STF 8C_633/2015 del 12
febbraio 2016, consid. 4.3), – chiamata
a pronunciarsi in una fattispecie analoga alla presente in cui il TF aveva
confermato la soppressione del diritto alla rendita nel caso di un’assicurata
che in applicazione del metodo misto (dopo la nascita di due gemelli) non
raggiungeva più un grado d’invalidità pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28
luglio 2008) –, ha, in
particolare, stabilito (per 4 voti contro 3) che vi è stata una violazione
dell’art. 14 combinato con l’art. 8 della CEDU, che non va esaminata
separatamente la violazione dell’art. 14 in combinazione con l’art. 6 CEDU e
che non va esaminata separatamente la violazione dell’art. 8 CEDU preso
isolatamente.
La Corte europea – ricordato che non incombe a lei di
annullare e/o abrogare delle disposizioni di diritto interno riconosciute
contrarie alla CEDU e che le sue sentenze hanno un carattere declaratorio – ha precisato che la Svizzera può
scegliere liberamente, nella misura in cui le soluzioni siano compatibili con
le conclusioni di questo giudizio, in quale maniera conformarsi all’art. 46
CEDU precisando che, avuto riguardo all’insieme delle circostanze e al
principio della sicurezza del diritto, la violazione della CEDU ravvisata nel
caso presente non esige che si rimettano in discussione gli atti o le
situazioni giuridiche analoghe stabilite precedentemente a questa sentenza (“(…) La Cour estime utile de rappeler
par ailleurs qu'il ne lui appartient pas d'annuler ou d'abroger elle-même les
dispositions litigieuses du droit interne à la suite d'un constat de violation
de la Convention. Les arrêts de la Cour ayant un caractère pour l'essentiel
déclaratoire, la Suisse peut librement choisir les moyens de s'acquitter de son
devoir juridique au regard de l'article 46 § 1 de la Convention, pour autant
que ces moyens soient compatibles avec les conclusions du présent arrêt, comme
indiqué ci-dessus (paragraphe 120 ci-dessus). Eu égard à l'ensemble des
circonstances et au principe de la sécurité juridique, inhérent à la
Convention, la Cour estime que le constat de violation opéré dans le cas
d'espèce n'exige pas de remettre en cause les actes ou situations juridiques
semblables antérieurs au prononcé du présent arrêt (Marckx, précité, § 58).
(…)” (sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 7186_09 del 2
febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera, paragrafo 122 pag. 35)).
2.7
Al fine di determinare il
metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto
appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente
prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi
sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno
alla salute, l'assicurato avrebbe esercitato un'attività lavorativa oppure no.
Ad esempio se l'assicurato esercitava un'attività lucrativa immediatamente
prima dell'insorgere dell’invalidità e se l'assicurato che non esercita
un’attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse
subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita
all’attività che veniva svolta al momento dell’intervento del danno alla salute
invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto
modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare
sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni
finanziarie, famigliari, l’età dell’assicurato, la sua situazione
professionale, le affinità e la personalità dell’assicurato. A nessuno di
questi elementi va tuttavia attribuita un’importanza decisiva, per esempio
nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d’esistenza nel caso del mancato
esercizio di un’attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di
una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V
195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e
la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62 e Blanc, La
procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190
segg.).
Questa valutazione deve ugualmente
prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto
fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF
9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006,
consid. 4.1.).
Da ultimo va rilevato che
il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti
accertare quale sarebbe stata l’attività esercitata dall’assicurato se non
fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120
V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, 1999, pag. 190-191).
2.8
Questo Tribunale rileva che – dopo averla considerata quale salariata
al 100%: “(…) All’attribuzione della rendita, infatti, l’a.ta era salariata
al 100%, mentre dal 2005 (ndr.: recte 2006; cfr. doc. AI 139/1), anno di
nascita del figlio, ha dichiarato che avrebbe lavorato al massimo nella misura
del 60%. (…)” (doc. AI 169/1) e viste le risposte dell’assicurata dalle
quali risulta che dalla nascita del figlio avrebbe svolto l’attività di
impiegata d’ufficio nella misura del 60% e che diversamente avrebbe lavorato in
una misura superiore a detto grado (cfr. doc. AI 141/1 e 142/1-2) –, conformemente alla succitata
giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), a ragione l’Ufficio AI ha considerato la
ricorrente quale salariata al 60% e casalinga al 40%.
In particolare – ribadite le risultanze delle succitate
risposte fornite dalla stessa assicurata alle puntuali domande sottopostele dall’amministrazione
(cfr. doc. AI 139/1, 140/1, 141/1 e 142/1-2) –,
per il fatto che la ricorrente sostenga che “(…) non ha mai dichiarato che
avrebbe lavorato al 60% dopo la nascita del figlio. (…)” e che “(…) in
occasione della visita a domicilio non ha firmato nessun verbale che conferma
questa dichiarazione. (…)” (I), non è possibile concludere diversamente.
2.9
Questo Tribunale, per le
ragioni di seguito esposte, non può per contro fare proprie le argomentazioni
dell’amministrazione secondo le quali “(…) le osservazioni (ndr.: si
riferisce all’opposizione 1. dicembre 2014 al progetto di decisione dell’11
novembre 2011; doc. AI 175/1-4 e 177/1-2) contestano altresì l’assenza di
una nuova inchiesta per casalinghe, a seguito del peggioramento dello stato di
salute. Da quel punto di vista le stesse vengono medicalmente respinte, in
quanto la percentuale d’impedimenti in mansioni casalinghe era già stata
valutata durante la visita del 26.06.2013, in un periodo in cui l’incapacità
lavorativa era completa. Il medico SMR ha valutato ciò ed ha certificato che il
28.
% è da confermare. (…)” (doc. A/1) e che “(…) per quanto concerne il
valore probante dell’inchiesta economica svolta nel giugno 2013, si rimanda
alla presa di posizione del medico SMR (doc. 142 incarto AI) e a quanto
indicato nella decisione impugnata, ossia che l’inchiesta è stata svolta quando
l’assicurata era addirittura inabile al 100% (dal 21.05.2013 al 30.08.2013),
per cui mantiene la propria validità anche per il seguito, in cui l’assicurata
ha recuperato la capacità lavorativa al 50%. (…)” (IV).
Nemmeno questa Corte può
confermale la valutazione 14 luglio 2015 del dr. __________ – ripresa nelle osservazioni 20 luglio 2015
(X) – secondo la quale “(…)
l’attuale documentazione medica non mostrà però per il periodo precedente (ndr.:
si riferisce al periodo precedente alla decisione impugnata) una situazione
differente rispetto a quella valutata. Faccio presente che l’inchiesta a domicilio
è stata eseguita in piena conoscenza dei dati clinici. (…)” (X/1).
Va qui evidenziato che al
fine di stabilire le limitazioni funzionali da un punto di vista
osteoarticolare l’amministrazione ha ordinato un accertamento presso il medico
SMR dr. __________ (cfr. doc. AI 152/1 e 153/1-2; vedi anche consid. 1.4).
Il dr. __________ il 5
novembre 2013 ha redatto il rapporto finale SMR con esame (doc. AI 154/1-8).
Detto rapporto – su cui si è
fondato quello dell’inchiesta domestica steso dall’assistente sociale il 14
novembre 2013 (doc. 155/1-6) – è
stato annullato in base all’annotazione 3 marzo 2014 nella quale il dr. __________
ha concluso che “(…) tenuto conto degli errori sulle IL, il rapporto SMR del
05.11.2013
non è da ritenere valido. (…)” (doc. AI 163/1, vedi anche
consid. 1.4).
Inoltre, nel rapporto SMR
del 5 novembre 2013, nello status il dr. __________ ha evidenziato: “(…)
Valutazione clinica solo parziale in attesa di accertamenti da parte del Dr.
med. __________ con eventuale descrizione dell’evoluzione clinica, altrimenti
impossibile per mancanza di esami clinici utili a tale scopo. (…)” (doc. AI
154/5) concludendo che “(…) l’assicurata si rivolgerà nei prossimi giorni
al reumatologo curante per rivalutazione clinica e certificazione della IL.
Procedere con aggiornamento atti medici tra circa 30 giorni. (…)”
(doc. AI 154/5). In questo senso non è dato a sapere come il dr. __________
(oltretutto non specialista in questo ambito) possa sostenere che “(…)
l’inchiesta a domicilio è stata eseguita in piena conoscenza dei dati clinici.
(…)” (X/1).
Il dr. __________, FMH in
malattie reumatiche fisiatria e riabilitazione, nel certificato del 22 novembre
2013.
ha attestato che “(…) gli impedimenti fisici determinano un’incapacità
lavorativa definitiva del 50%. (…)” (doc. AI 156/1) e nel rapporto del 13
dicembre 2013 ha concluso che “(…) le condizioni fisiche appaiono ora
stabili con limitazioni funzionali importanti riguardanti la motricità sia
degli arti superiori (mani incluse) che degli arti inferiori con un’incapacità
lavorativa per il lavoro svolto di collaboratrice presso l’__________ che
giudico del 50%, valutazione per intanto definitiva […] In considerazione della
gravità della malattia e dei molteplici interventi chirurgici già subiti non
posso che complimentarmi con la paziente se riesce ancora a lavorare nella
misura stabilita (mezza giornata con rendimento normale). (…)” (doc. AI
157/1-2).
Ricordato che a una
valutazione SMR va riconosciuta piena forza probatoria se il medico SMR dispone
delle conoscenze mediche che il caso concreto richiede (in questo senso vedi la
STF 9C_826/2009 del 20 luglio 2010, consid. 4), questo Tribunale ritiene che
l’Ufficio AI avrebbe dovuto perlomeno sottoporre le valutazioni del dr. __________
allo specialista dr __________ e non accontentarsi delle valutazioni espresse
dal dr. __________ nelle annotazioni 14 gennaio 2015 (doc. AI 180/1) e dal dr. __________
nell’annotazione del 14 luglio 2015 (X/1).
Del resto – nonostante il
dr. __________ nella succitata annotazione del 14 gennaio 2015 ha osservato che
“(…) per quanto riguarda la IL% come casalinga è stata valutata durante la
visita del 26.06.2013 (rapporto del 14.11.2013), in un periodo in cui l'A. era
giudicata IL 100%. NB: IL 100% dal 21.05.2013 al 30.08.2013 per operazione di
protesi ginocchio dx 14.06.2013 e caviglia dx 17.07.2013, per cui la IL%
stabilita dall’assistente sociale è da confermare. (…)” (doc. AI 180/1) – la stessa amministrazione ha ritenuto
necessario ordinare una nuova inchiesta per casalinga (cfr. il “(…) mandato
a servizio esterno (…)” del 18 marzo 2015 sub doc. AI 182/1 a cui non è
stato dato seguito).
In concreto – ritenuto che i medici SMR dr. __________
e dr. __________ non sono specialisti reumatologi e/o ortopedici e ricordato
che nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla
concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione non è possibile
fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con
riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465) – questo Tribunale ritiene che già per
questa ragione si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il
rinvio degli atti all’amministrazione affinché (aggiornata
la situazione medica tenendo conto anche dell’ammesso peggioramento
intervenuto: “(…) il peggioramento intervenuto dal 13.03.2015, in
applicazione dell’art. 88a cpv. 2 OAI, dovrà essere valutato nell’ambito di una
nuova domanda di prestazioni. (…)” (XIV) e esperita una nuova inchiesta
domestica) si pronunci nuovamente
sulla revisione intrapresa nell’ottobre 2012 vista la domanda di aumento del
grado d’invalidità inoltrata tramite il dr. __________ con scritto del 23
ottobre 2012 (doc. AI 131/1, vedi anche consid. 1.4).
Quanto alla valutazione
medica l’evoluzione della stessa va accertata ritenuto, da una parte (come
visto sopra), che già in occasione dell’inchiesta domestica del 14 novembre
2013.
la situazione clinica non era sufficientemente chiara e, dall’altra parte,
che – avuto riguardo all’ulteriore
documentazione medica prodotta nella procedura ricorsuale (cfr. doc. B/2-18 e
C) – lo stesso dr. __________,
nell’annotazione del 14 luglio 2015, ha concluso: “(…) dall’attuale
documentazione risulta un peggioramento dello stato di salute da 12.03.2015,
quindi precedente alla decisione impugnata. Il caso andrà aggiornato nei
prossimi mesi per poter valutare il ricupero della CL precedente tramite
rapporto reumatologo curante, dr. __________. (…)” (X/1).
Al riguardo questo
Tribunale rileva che il dr. __________ nemmeno spiega esaurientemente per quali
ragioni un eventuale peggioramento dello stato di salute vada fatto risalire al
12.
marzo 2015 allorquando, ad esempio, il dr. __________, nel rapporto del 15
giugno 2015, ha evidenziato che “(…) con il 01.04.2015 l'Al ha emesso una
decisione di soppressione della rendita d'invalidità. Nel rispettivo documento
si ammette il peggioramento complessivo dello stato di salute della paziente
“con effettivo passaggio da incapacità lavorativa del 40% al 50% dal 22.11.2013”,
con motivazioni segnalate nel mio scritto citato del 13.12.2013. Da allora sono
però subentrate nuove complicanze: da novembre del 2014 la signora ha avvertito
ingravescenti dolori nella gamba destra a partenza della regione gluteale con
una sofferenza prevalentemente di tipo meccanico (in carico). Dapprima ritenuta
di origine muscolare la sintomatologia si è rivelata in un secondo tempo
(inizio 2015) in relazione ad una frattura della facciata dorsale
dell'acetabulo dell'anca destra. Il 12.03.2015 la paziente ha quindi
necessitato di un ennesimo intervento chirurgico con la rimozione e
sostituzione dell'acetabulo dell'anca destra (dove la paziente aveva già subito
l'impianto di un'endoprotesi totale), operazione effettuata dal suo ortopedico
di fiducia Dr. __________, Clinica __________. Successivamente si è purtroppo
assistito ad una lussazione della protesi dell'anca destra necessitando della
riposizione chiusa in narcosi (09.04.2015). La paziente prosegue con le misure
riabilitative, ordinate dall'ortopedico. Non ho ancora potuto riesaminarla. Le
recenti problematiche ortopediche sono all'origine di un'ulteriore interruzione
dell'attività lavorativa (IL del 100%). (…)” (doc. B3).
Va qui rilevato che anche
dall’aggiornamento delle assenze fornito dal datore di lavoro risulta che,
senza significative interruzioni (ovvero di almeno tre mesi), l’assicurata è
risultata inabile al lavoro al 100% per malattia dal 21 maggio 2013 al 12
dicembre 2013 (cfr. doc. AI 174/5).
2.10
In simili circostanze, visto
tutto quanto precede, il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli
atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti
medici volti a stabilire l’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo e i
rispettivi limiti funzionali, ordinata una nuova inchiesta domestica e
aggiornati i dati economici, si pronunci nuovamente sulla revisione intrapresa
nell’ottobre 2012.
Quanto alla questione a
sapere come calcolare il grado d’invalidità –
ritenuta la ripartizione quale salariata al 60% e casalinga al 40% (cfr.
consid. 2.8) – l’amministrazione
dovrà inoltre tenere conto della sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella
causa Di Trizio contro Svizzera della Corte europea dei diritti dell’uomo e
dell’eventuale nuovo giudizio che potrà essere emanato dal TF (cfr. consid.
2.
) o eventuali direttive che emanerà l’UFAS su questo tema.
Atteso che la STF
9C_49/2008 del 28 luglio 2008 riguardava una fattispecie analoga alla presente
(cfr. consid. 2.6), va infatti segnalato che dalla sentenza 7186_09 del 2
febbraio 2016 della Corte europea risulta che la ricorrente in quella causa ha
indicato di voler chiedere la revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio
2008: “(…) En l’espèce, la Cour note que la
requérante, dûment représentée par un avocat devant la Cour, a elle-même
indiqué qu’elle formulerait une demande de réparation dans le cadre d’une
requête en révision de l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 juillet 2008. Une
telle possibilité étant explicitement prévue à l’article 122 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (paragraphe 29 ci-dessus), et rien ne
suggérant que cette voie soit illusoire – ce que la requérante ne prétend
d’ailleurs pas –, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer un montant
quelconque au titre du préjudice matériel. (…)”(sentenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio
contro Svizzera, paragrafo 120 pag. 35).
2.11
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI il quale
rifonderà inoltre al ricorrente, patrocinato dall’RA 1 di __________, fr.
1'500.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché
proceda come indicato al considerando 2.10.
2. Le spese, per complessivi
fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla
ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti