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Decisione

32.2015.68

Corretta la decisione emessa dall'Ufficio AI prima della risposta di causa, con la quale,annullata la decisione di soppressione della rendita impugnata,l'amministrazione ha ridotto ad 1/4 la precedent

24 marzo 2016Italiano54 min

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Fatti

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a

cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2

OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della

rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione

limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.4. Va

ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in

DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015 IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha

stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita

si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione

dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2;

9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova

valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla

spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una

rendita (consid. 5 e 6).

In una sentenza

9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una

riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di

natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si

sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag.

349 con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la

situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della

fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante

(sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181,

9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013,

consid. 2).

2.5. Un danno

alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al

riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come

i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti

di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.

1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98

del 29 settembre 1998, pag. 10 consid.

3b)."

In una sentenza pubblicata in

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo

da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno

duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

In

una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il

Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa ai disturbi

somatoformi dolorosi persistenti.

L’Alta

Corte ha abbandonato la presunzione secondo cui i disturbi derivanti da

sindrome somatoforme dolorosa o i loro effetti possono essere superati con uno

sforzo di volontà ragionevolmente esigibile (cambiamento della giurisprudenza;

consid. 3.4 e 3.5). La prassi fondata sul modello regola/eccezione è sostituita

da uno schema di valutazione normativo strutturato, sulla base di un catalogo

di indicatori.

Affinché un

rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve

adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie

nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e

Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto

la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF

130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il

medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve

anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere

invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27

settembre 2001).

2.6.

Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di

ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4

pag. 261; 115 V 133

consid. 2 pag. 134; 114 V 310

consid. 3c pag. 314; 105 V 156

consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;

STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF

122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi della documentazione medica agli atti, deve concludere che non

vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione operata dai medici incaricati

dall’assicuratore LAINF e fatta propria dall’Ufficio AI.

L’Ufficio AI, sulla base

delle considerazioni espresse dal dr. __________ del SMR (cfr. doc. 184 e doc.

XII/1, nel quale il SMR ha ribadito che “dalla documentazione risulta assenza

di patologia invalidante extra-infortunistica”), poteva legittimamente basare

la propria valutazione sugli accertamenti effettuati dall’assicuratore

infortuni presentando l’assicurato patologie con influsso sulla capacità

lavorativa esclusivamente di origine infortunistica.

Dagli stessi è emerso che l’assicurato,

considerate le sue limitazioni di origine fisica stabilite dal dr. __________ e

di natura psichica valutate dalla dr.ssa __________, può ancora svolgere

un’attività leggera adeguata nella misura del 100%, ma con una riduzione del

rendimento per tenere conto sia della necessità di effettuare maggiori pause

durante l’arco della giornata, sia dei limiti dettati da ragioni psichiche.

L’incidenza delle patologie

somatiche (ortopediche) sulla capacità lavorativa dell’assicurato è stata

analizzata dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e medico

di circondario dell’assicuratore infortuni, il quale, con apprezzamento medico

del 21 gennaio 2014, ha indicato che risulta esigibile da parte

dell’interessato lo svolgimento di un’attività adeguata, rispettosa delle

limitazioni funzionali messe in evidenza in occasione della visita medica

circondariale del 13 settembre 2013 (cfr. doc. 311 incarto LAINF),

aggiungendo che “ritengo inoltre giustificato che l’assicurato possa

beneficiare di una pausa di venti minuti ogni due ore con la possibilità di

potere asportare la protesi e lasciare riposare il moncone” (cfr. doc. 312

incarto LAINF).

Questa Corte non ha motivo

di dubitare della correttezza dell’apprezzamento espresso dal dr. __________,

né per scostarsi dalla conclusione dell’assicuratore LAINF relativa al fatto

che, tenuto conto delle indicazioni poste dal medico di circondario, dal

profilo ortopedico, l’insorgente potrebbe esercitare un’attività lavorativa

adeguata in misura del 100% ma con un rendimento ridotto dell’8%. Esso ha, in effetti,

ritenuto che alla necessità di introdurre due pause supplementari di circa venti

minuti al giorno, corrisponde una riduzione della capacità lavorativa dell’8% (cfr.

doc. 209-2: “2x0.33hx5g/41.7h=7.91%).

Il

TCA, fatte le debite proporzioni, condivide questo modo di procedere, ritenuto

che in altri casi nei quali occorreva introdurre delle pause supplementari di

circa un’ora al giorno è stata riconosciuta una riduzione del rendimento del

12% (cfr. STFA U 76/05 del 26 agosto 2005 consid. 3.3) o del 12.5% (cfr. STF

8C_123/2015 del 29 aprile 2015).

Per quanto concerne l’aspetto

psichiatrico, questo Tribunale condivide la valutazione operata dalla dr.ssa

__________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e consulente

dell’assicuratore infortuni, la quale, dopo avere eseguito l’esame psichiatrico

del 3 settembre 2014, ha posto la diagnosi di “disturbo misto ansioso-depressivo

(ICD10-F41.2)”, giungendo alla conclusione che “il disturbo psichico causa

nella sua entità attuale una moderata diminuzione della caricabilità e della

resistenza allo stress, che limita la capacità lavorativa nella misura del 10%-20%”

(doc. 326-12 incarto LAINF).

Parimenti condivisibile il

fatto che l’assicuratore LAINF abbia determinato la percentuale di riduzione di

rendimento causata dagli aspetti psichici, valutata dalla dr.ssa __________

entro i due limiti del 10% e 20%, fondandosi sul valore medio del 15% (cfr. consid. 4.2 non pubblicato in DTF 137 V 71 ma in SVR 2011 IV n. 69 pag.

207 [9C_280/2010]; STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014;9C_ 721/2012

del 24 ottobre 2012;STF 9C_226/2009 del 19

agosto 2009).

Alla luce delle due

valutazioni mediche sopra riassunte, il TCA condivide la conclusione alla quale

è giunto l’assicuratore LAINF, il quale ha calcolato una riduzione del

rendimento complessiva, per ragioni fisiche e psichiche, del 22% nello

svolgimento di un’attività adeguata, esigibile al 100%, così determinata:

" (…)

La riduzione complessiva per pause e minor

rendimento ammonta a:

pause: 40 min.=0.66h // 0.66

x5g/41.7h = 7.91%

rendimento: (100% - 7.91%) x 15% = 13.81%

Incapacità lavorativa complessiva: 21.72%

Incapacità lavorativa arrotondata: 22%.”

(Doc. 333 incarto LAINF)

Questo Tribunale evidenzia che, del resto, le conclusioni

dell’assicuratore infortuni non sono state smentite nella presente fattispecie tramite

la presentazione, in sede ricorsuale, di altre certificazioni

medico-specialistiche attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.

Il patrocinatore del

ricorrente, infatti, pur avendo a più riprese preannunciato la trasmissione di

“un nuovo rapporto medico volto ad accertare il grado di inabilità lavorativa

del ricorrente” (cfr. doc. VIII e doc. X), ad oggi, non ha fatto pervenire al

TCA alcunché, nonostante siano trascorsi nove mesi dall'ultima volta in cui ha comunicato,

con scritto del 30 giugno 2015, di essere “in attesa di ricevere il nuovo

rapporto medico relativo all’ultimo accertamento medico” esperito

dall’assicurato (cfr. doc. X).

Il TCA ritiene che le conclusioni del medico di circondario

dell’assicuratore infortuni, fatte proprie dall’Ufficio AI, non possano venire

smentite neppure tenuto conto del referto peritale di parte, redatto dal dr. __________,

prodotto dall’avv. RA 1 unitamente al ricorso dell’11 gennaio 2016 presentato contro

la decisione su opposizione del 25 novembre 2015 emessa dall’__________ nella

vertenza in materia LAINF (cfr. incarto LAINF 35.2016.4).

Dallo stesso emerge che l’assicurato è stato, su richiesta del suo

medico curante, dr. __________, visitato in data 9 giugno 2015 dal dr. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.

Quest’ultimo, nel referto peritale del 7 agosto 2015, dopo avere

proceduto ad una accurata anamnesi ortopedica e traumatologica, ha ritenuto

l’interessato totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di

autista di camion e di gruista.

Quanto all’attuale attività in magazzino svolta dall’assicurato

presso la ditta __________, il dr. __________ ha rilevato che “attualmente il

paziente lavora secondo il nostro parere al di sopra delle sue vere possibilità

fisiche e di salute”, indicando che le restrizioni sono così riassumibili:

“impossibilità di portare pesi superiori a 5 kg; eseguire degli spostamenti in

terreni scoscesi; eseguire delle attività professionali che necessitano di una

posizione in ginocchio o accovacciata; anche le condizioni atmosferiche possono

determinare una restrizione sulle capacità del paziente. Infatti, in caso di

calore importante, questo crea una sudorazione profusa a livello del moncone

con il rischio che la protesi non sia più adeguatamente fissata al moncone

stesso mettendo in pericolo l’equilibrio ossia la sicurezza del paziente”.

Infine, il dr. __________, rispondendo alla domanda “come giudica

la capacità lavorativa in un’attività adeguata al suo stato di salute?”, ha

osservato che “tutti quei lavori amministrativi o di controllo o di gestione o

di tutte quelle attività che non necessitano di lunghi periodi di deambulazione

o di posizione eretta sono del tutto plausibili” (doc. A2 incarto LAINF

35.2016.4).

In un complemento del 12 agosto 2015, il dr. __________ ha poi precisato,

su richiesta del dr. __________, che “a complemento della domanda

sull’incapacità lavorativa quantifico l’incapacità del 50% ad vitam” (doc. A3

incarto LAINF 35.2016.4).

Ora, dall’esame peritale eseguito dal dr. __________ emerge

quindi, da una parte, la totale incapacità lavorativa dell’interessato

nell’abituale attività di camionista/gruista, così come la non esigibilità

dell’attuale impiego svolto in magazzino presso la ditta datrice di lavoro.

Entrambe queste circostanze sono pure state riconosciute sia dall’assicuratore

LAINF, sia dall’Ufficio AI, motivo per il quale non occorre dilungarsi oltre

sull’argomento.

D’altra parte, il TCA rileva che lo stesso dr. __________ ha

confermato l’esigibilità di attività leggere adeguate, rispettose delle

limitazioni funzionali dell’interessato, ritenendo che lavori amministrativi,

di controllo e di gestione, che non prevedano la necessità di deambulare a

lungo o di mantenere la posizione in piedi siano “del tutto plausibili”.

Questo Tribunale non condivide, infine, il parere espresso

dall’avv. RA 1 nel ricorso inoltrato in ambito LAINF, secondo il quale il dr. __________

avrebbe indicato che la capacità lavorativa residua dell’assicurato in attività

adatte sarebbe limitata al 50%.

Dall’accurato esame degli atti, questa Corte considera, infatti,

come risulta dalla STCA 35.2016.4 del 16 marzo 2016, che l’incapacità

lavorativa del 50% “ad vitam” cui ha fatto riferimento il dr. __________ nel

complemento del 12 agosto 2015 sia da addebitare all’attività, non adeguata,

esercitata da RI 1 presso il magazzino della ditta, la quale prevede, come del

resto indicato dall’assicurato stesso in occasione del sopralluogo svolto in

data 11 novembre 2015, lo svolgimento, oltre che di compiti amministrativi /

organizzativi, anche di mansioni inesigibili, come effettuare degli spostamenti

su terreno sconnesso o restare sovente in piedi (cfr. doc. 674 incarto LAINF

35.2016.4).

Tale soluzione, infatti, è

avvalorata dal fatto che, nel rapporto del 18 settembre 2013, il dr. __________

ha rilevato che “sul lavoro non ha la possibilità di togliersi la protesi in

quanto deve lavare il lyner e le condizioni igieniche sul posto di lavoro sono

veramente molto precarie” (doc. 311-4 incarto LAINF).

Ad analoghe conclusioni

erano pure giunti i medici della __________ di __________, i quali, nel rapporto

del 22 maggio 2013 stilato al termine di un soggiorno stazionario

dell’interessato dal 29 aprile 2013 al 17 maggio 2013, avevano concluso che

l’assicurato potrebbe teoricamente raggiungere l’obiettivo di una presenza

durante tutta la giornata sul posto di lavoro presso l’attuale datore di

lavoro, ma a condizione di potere usufruire delle necessarie pause, durante le

quali poter togliere la protesi. Il dr. __________, Capo

servizio del Service de réadaptation de l’appareil locomoteur, aveva tuttavia

rilevato che “si la possibilité de faire des pauses existe sur son lieu de

travail, il apparait nécessaire que le patient puisse bénéficier d’un local

propre et adapté dans lequel il pourrait retirer sa prothèse et réaliser le

soin du moignon, à la pause du midi et dans l’après-midi, ce qui ne semble pas

être le cas actuellement” (doc. 294-4 incarto LAINF).

Inoltre,

a proposito dell’esistenza di segni di sovraccarico tendineo alla gamba destra

certificati dal dr. __________ e che, a mente dell’avv. RA 1, sarebbero tali da

“deprimere ulteriormente la residua abilità lavorativa” (cfr. doc. I), questo

Tribunale rileva che nelle annotazioni del 22 maggio 2015 il dr. __________ del

SMR ha espressamente rilevato che “a livello del ginocchio destro non è

presente una patologia di rilievo che possa ridurre ulteriormente la capacità

lavorativa residua dell’assicurato” (doc. XII/1).

Infine, riguardo alle

critiche ricorsuali concernenti il fatto che “tutti i tentativi intrapresi in

tal senso (ossia di una ripresa del lavoro al 100%, n.d.r.) presso la __________

sono sempre falliti e l’assicurato non è mai andato oltre le 6 ore / 6.30 ore

giornaliere”, questo Tribunale ribadisce che la piena capacità lavorativa, con

una riduzione del rendimento del 22%, stabilita dall’assicuratore LAINF e

Considerandi

confermata dall’Ufficio AI non riguarda l’ultima attività in magazzino esercitata

dall’assicurato presso la ditta __________ – non più adeguata, come ricordato

in precedenza - ma unicamente lo svolgimento di attività leggere e rispettose

delle limitazioni dell’assicurato, che consentano di effettuare “una pausa di

venti minuti ogni due ore con la possibilità di poter asportare la protesi e

lasciare riposare il moncone” come espressamente indicato dal dr. __________

nel rapporto del 24 gennaio 2014 (doc. 312-1 incarto LAINF).

Quanto all’ulteriore

argomento sollevato dall’avv. RA 1, relativo al fatto che il rendimento ridotto

del 22% indicato “va ulteriormente ridotto del tempo impiegato per effettuare i

tragitti casa-lavoro”, questo Tribunale rileva che anche questo aspetto si

riferisce al tempo di percorrenza per raggiungere il magazzino di __________

(cfr. doc. 533, 570 e A2 incarto LAINF 35.2016.4), impiego quest’ultimo, come

visto, non rispettoso delle sue limitazioni funzionali e quindi inesigibile.

L’assicurato, peraltro,

dispone di un’automobile munita delle modifiche resesi necessarie a causa

dell’invalidità, così come riconosciuto dall’Ufficio AI in data 14 luglio 2009,

attraverso l’assunzione dei costi per un servo frizione elettrico (cfr. doc.

24)

Pertanto, stante quanto

sopra esposto, la valutazione della capacità lavorativa residua dell’assicurato

effettuata dall’assicuratore infortuni e condivisa dall’Ufficio AI appare

corretta e può essere fatta propria da questo Tribunale.

2.8

Quanto agli aspetti

economici, prima della risposta di causa, l’amministrazione ha emanato una

nuova decisione, datata 29 maggio 2015, con la quale, dopo avere effettuato un

nuovo raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2013 (rilevando di non

disporre dei dati aggiornati per il 2014), ha ridotto ad un quarto di rendita

(grado AI arrotondato per eccesso al 40%) la precedente rendita intera di

invalidità della quale beneficiava l’interessato (doc. IV/1).

L’assicurato ha contestato

tale riduzione delle prestazioni spettantegli e ha chiesto di potere beneficiare

di una rendita di invalidità superiore, ritenendo che l’Ufficio AI non abbia

calcolato correttamente né il gap salariale, né l’entità della riduzione

percentuale da applicare al reddito da invalido.

2.8.1

Per quel che concerne il reddito

da valido, nella decisione del 29 maggio 2015, l’amministrazione,

facendo proprio il dato utilizzato dall’assicuratore LAINF nella decisione del

6.

febbraio 2015 – il quale, a sua volta, si era basato sulla comunicazione del

21.

ottobre 2013, con la quale il datore di lavoro dell’interessato aveva

indicato che il salario mensile sarebbe passato da fr. 5'356.00 (2008) a fr.

5'622.75 (2013) - ha tenuto conto di un importo (2013) di fr. 73’095.75 (doc.

IV/1).

Al riguardo, il TCA rileva

che, pur non essendo stato il reddito da valido oggetto di contestazione da

parte del patrocinatore del ricorrente, dalla documentazione agli atti emerge

che, con comunicazione del 1° aprile 2014, la ditta __________, rispondendo ad

una esplicita richiesta dell’Ufficio AI volta a stabilire quale sarebbe stato

il salario dell’interessato quale camionista/gruista nel 2012 e nel 2013 senza

l’insorgenza del danno alla salute (cfr. doc. 186-2), ha indicato che “possiamo

stimare uno stipendio lordo di fr. 76'500.00 per l’anno 2012 e di fr. 77'100.00

per l’anno 2013. Oltre al salario avrebbe inoltre percepito l’indennità di

trasferta per fr. 246.40 e l’indennità pasti di fr. 75.00 al giorno per i

giorni fuori cantone” (doc. 186-1).

In un’ulteriore

annotazione del 2 aprile 2014, il funzionario AI incaricato ha indicato di

avere ricontattato il datore di lavoro dell’assicurato al fine di ottenere

delle precisazioni a proposito dell’indennità di trasferta e dell’indennità

pasti, osservando che “la sig.ra __________ mi ha comunicato che i primi fr.

2'200.- dell’indennità trasferta non sono soggetti ad AVS mentre il rimanente

sì. Per quanto concerne invece le indennità pasti vengono assoggettati fr. 40.-

al giorno sui fr. 75.- ricevuti”.

Alla luce di queste

considerazioni, il funzionario incaricato ha quindi quantificato in fr.

77'256.80 il reddito da valido 2012, così calcolati:

" reddito

base = 76’500

indennità trasferte= (246.40 x 12) – 2'200

= 756.80

indennità pasti non quantificabile e se

attività lavorativa svolta in Ticino nulla quindi si ritiene corretto = 0

Totale reddito da valido 2012 = (fr. 76'500

+ 756.80) = fr. 77'256.80”

(Doc. 187-1)

Questo Tribunale rileva che questo importo di fr. 77'256.80 è

stato utilizzato quale ammontare del reddito da valido dall’Ufficio AI nel

progetto di decisione del 5 dicembre 2014 (cfr. doc. 203-2), ma –

sorprendentemente – non più nella decisione del 18 marzo 2015 (doc. 217), né in

quella successiva, qui impugnata, del 29 maggio 2015 (doc. IV/1), nelle quali è

stato, invece, rimpiazzato con il dato di fr. 73'095.75 utilizzato nella

decisione del 6 febbraio 2015 emessa in ambito LAINF.

Il TCA rileva, inoltre e soprattutto, che in una ancora più

recente comunicazione, datata 16 novembre 2015, trasmessa all’assicuratore

LAINF, la stessa ditta __________ ha precisato che in assenza del danno alla

salute l’assicurato avrebbe percepito fr. 75'000.00 nel 2013 e 76'000.00 nel

2014.

e nel 2015 (doc. 675 incarto LAINF 35.2016.4).

Alla luce di quest’ultima risposta, nella decisione su opposizione

del 25 novembre 2015, l’assicuratore LAINF ha quindi proceduto al calcolo del

grado di invalidità dell’interessato sostituendo l’importo di fr. 73'095.75

utilizzato nella decisione del 6 febbraio 2015 quale reddito da valido (2013),

con l’ammontare di fr. 75'000 indicato, da ultimo, dal datore di lavoro in data

16.

novembre 2015 (doc. A1 incarto LAINF 35.2016.4).

Visto quanto appena esposto, il TCA non può, dunque, concordare

con il reddito da valido preso in considerazione dall’Ufficio AI nella

decisione qui impugnata, ma ritiene corretto utilizzare il medesimo importo di

cui si è servito l’assicuratore LAINF, secondo le più aggiornate indicazioni

fornite dal datore di lavoro, nella decisione su opposizione del 25 novembre

2015, confermata da questo Tribunale con STCA 35.2016.4 del 16 marzo 2016, consid.

2.6

.

2.8.2

Per quanto riguarda invece il reddito

da invalido, va ricordato

che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

In una sentenza del 7 aprile

2008.

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In un’altra sentenza

8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La questione è stata

definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:

" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In applicazione della

giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165),

utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2012 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2012 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 5'210.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. dati pubblicati sul sito web

dell’UFS; a questo proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012

consid. 3.1.1), esso ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.04 per

l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali da quantificare in +0.8% per il 2013

(cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), si ottiene, per il

2013, un reddito annuo di fr. 65'633.30.

Da notare, per inciso, che nella decisione qui

impugnata del 29 maggio 2015 l’Ufficio AI ha ancora tenuto conto dei dati

statistici risultanti dalla tabella TA1 2010, adeguandoli al 2013 e ad

un orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore, ottenendo un

salario medio ipotetico da invalido annuo di fr. 62'844 (cfr. doc. IV/1).

L’assicuratore LAINF, per contro, nella decisione su

opposizione del 25 novembre 2015, ha proceduto ad un analogo adeguamento al

2013, ma partendo dai dati statistici più recenti risultanti dalla Tabella TA1

2012.

In una

sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale federale ha applicato,

per la determinazione dei redditi da raffrontare, l’edizione 2012 della rilevazione

della struttura dei salari (RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano

pure, ad esempio, le sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2

del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17

dicembre 2015 consid. 4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).

Alla luce delle pronunzie

succitate, il TCA non vede alcuna valida ragione che gli impedisca di stabilire

il reddito da invalido facendo capo all’edizione 2012 della Tabella TA1,

considerato pure che, secondo la giurisprudenza, sono determinanti i dati

statistici più attuali a disposizione al momento della decisione di rendita (cfr.

STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4).

Del resto, in sede ricorsuale il patrocinatore del

ricorrente ha contestato gli aspetti economici, facendo riferimento proprio ai

dati statistici della Tabella TA1 2012 attualizzati al 2013 utilizzati dall’assicuratore

LAINF e non ha quelli usati dall’Ufficio AI (cfr. doc. I).

Va, comunque, rilevato che, in ogni caso, anche

partendo dai dati statistici di cui alla Tabella TA1 2010, poi aggiornati, il

risultato finale (diritto ad un quarto di rendita) non cambia (cfr. consid.

2.8.4

in fine).

L’assicurato, quale camionista/gruista,

avrebbe guadagnato nel 2013 fr. 75’000 / anno per un’occupazione a tempo pieno

(cfr. consid. 2.8.1.).

Tale reddito si situa sopra

la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (pari a fr. 73'562.75,

cfr. Tabella TA1 p.to 41-43 “costruzioni”, livello di qualifica 2, fr. 5’874.--

X 12 mesi = 70’488.-- riportato su 41.5

ore e aggiornato al 2013), motivo per il quale non vi è spazio per una

decurtazione a titolo di gap salariale, come del resto indicato dall’assicuratore

LAINF nella decisione del 6 febbraio 2015 (doc. 209-1), ripresa dall’Ufficio AI

(doc. A1 e doc. IV/1).

Le contestazioni del

patrocinatore del ricorrente in merito all’utilizzo, nella determinazione del

gap salariale, dei dati statistici afferenti al livello 2 (concernente, come

risulta dalla Tabella TA1 2012, “attività pratiche come la vendita, la cura

delle persone, l’elaborazione di dati e l’amministrazione, l’utilizzo di

macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza, i

trasporti”), anziché del livello di competenza inferiore (ora corrispondente al

livello 1: “attività semplici di tipo fisico o manuale”), del settore 41-43

“costruzioni”, sono quindi del tutto superflue, ritenuto che non vi sarebbe

spazio per un gap salariale, a maggior ragione, neppure volendo fare capo ai

dati statistici del livello richiesto dall’avv. RA 1, di ammontare inferiore.

Ritenuto che, come

visto in precedenza, da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare

un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 100%, ma con una

riduzione del rendimento del 22%, il reddito statistico citato va ridotto del 22%

e ammonta a fr. 51'194 (fr. 65’633.30 ridotti del 22%).

2.8.3

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una sentenza I 147/05 del

25.

luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul

reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato

nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno

alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in

misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%).

In

un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un

assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,

totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno

fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15%.

In

una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune

indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la

riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

" Su

quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze

federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella

causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato

(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava

un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un

mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età

e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello

retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I

138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione

sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,

dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore

dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,

consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un

permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un

fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.

2.4

), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna

applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di

invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR

1995.

UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati

(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare

disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.

consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U

80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad

esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto

che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza

federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale

legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un

caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere

limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può

comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in

questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.

2.

, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione

della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il

TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti

legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione

(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.8.4

In concreto, nella decisione

del 29 maggio 2015, l’amministrazione, accogliendo parzialmente le

contestazioni sollevate dall’avv. RA 1 contro la decisione del 18 marzo 2015

nella quale l’amministrazione aveva applicato al reddito da invalido unicamente

una riduzione dell’8% per attività leggere, ha portato al 10% la percentuale di

riduzione per attività leggere (doc. IV/1).

Il patrocinatore del

ricorrente ha contestato anche tale percentuale di riduzione applicata dall’Ufficio

AI, chiedendo che la stessa venga portata al 20% così come riconosciuto dall’assicuratore

LAINF a titolo di “deduzione sociale” (cfr. doc. 334-2 incarto LAINF 209-2 e

209-2 incarto AI).

Nelle osservazioni del 6

luglio 2015, al riguardo, l’Ufficio AI ha spiegato i motivi per i quali, a suo

parere, la percentuale del 20% riconosciuta in ambito LAINF è eccessiva,

concludendo che, comunque, anche volendola prendere in considerazione, il

risultato finale non cambierebbe.

L’amministrazione si è,

infatti, così espressa:

" (...)

Nello specifico, l’amministrazione ha arrotondato la riduzione

dell’8% per attività leggere operata in occasione della precedente decisione al

10%, in virtù della relativa giurisprudenza del Tribunale federale, ritenendo

che non vi fossero altri fattori entranti in linea di conto. Nella decisione

del 29.05.2015 I'UAI spiega inoltre il motivo per cui non è

più stata presa in considerazione la riduzione del 10% per altri

fattori che era stata applicata nel progetto di decisione del 5 dicembre 2014.

Tale modifica si spiega con il fatto che la riduzione del rendimento del 22%

per motivi medici comprende già le maggiori pause che l’assicurato deve

effettuare durante l’attività lavorativa, ossia 20 minuti ogni 2 ore, come

calcolato dalla __________, pertanto non si giustifica un'ulteriore riduzione

al reddito da invalido per tale fattore.

Nemmeno entrano in gioco i fattori di riduzione inerenti l'età,

gli anni di servizio, la nazionalità ed il permesso di soggiorno, né per il

tasso d'occupazione (attività a tempo parziale) poiché l'assicurato risulta

abile al 100% con una riduzione del rendimento.

Tuttavia, si osserva che nemmeno volendo applicare la riduzione

richiesta dal ricorrente del 20%, che risulta comunque decisamente troppo

elevata, si otterrebbe il diritto ad una rendita maggiore. Si rileva infatti

che anche volendosi allineare completamente con il calcolo effettuato dalla __________,

il diritto alla rendita non muterebbe, in quanto il grado determinato dalla __________

è pari al 43%.” (Doc. X)

In una sentenza pubblicata

in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame

del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si

tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione

della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati

statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta Corte al consid.

5.2

si è così espressa:

" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de

l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce

contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision

administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne

l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si

une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée

dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux

du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard,

le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa

propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des

circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la

mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81)."

Chiamato a pronunciarsi,

il TCA rileva che effettivamente, come indicato dall’Ufficio AI nelle osservazioni

del 6 luglio 2015, nel caso di specie la riduzione del rendimento del 22%

stabilita per motivi medici tiene già conto delle maggiori pause che

l’assicurato necessita nel corso dello svolgimento della propria attività

lavorativa, motivo per il quale non si giustifica di considerare tale

circostanza al momento della determinazione della riduzione percentuale da

applicare al reddito da invalido.

Del

resto, ciò è stato sottolineato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_163/2015 del

16.

giugno 2015, nella quale ha rilevato che non è possibile, nel momento in cui

si valuta l’entità della riduzione percentuale da applicare al reddito da

invalido, tenere conto nuovamente della riduzione di rendimento già constatata

a livello medico e inclusa nella valutazione della capacità lavorativa residua,

onde evitare di prendere in considerazione due volte lo stesso punto di vista.

Nella

sentenza 8C_163/2015 del 16 giugno 2015, infatti, la nostra Massima Istanza ha

espressamente indicato che:

"

(…)

3.2.2

Bestehen über das ärztlich

beschriebe Beschäftigungspensum hinaus zusätzliche Einschränkungen, wie

beispielsweise ein vermindertes Rendement pro Zeiteinheit wegen verlangsamter

Arbeitsweise oder ein Bedarf nach ausserordentlichen Pausen oder ist die

funktionelle Einschränkung ihrer besonderen Natur nach nicht ohne weiteres mit

den Anforderungen vereinbar, wie sie sich aus den gewöhnlichen betrieblichen

Abläufen ergeben, kann dies bei der Bemessung des leidensbedingten Abzugs vom

statistischen Tabellenlohn berücksichtigt werden (Urteil 8C_260/2011 vom 25.

Juli 2011 E. 5.5 mit Hinweisen). Allerdings ist zu beachten, dass allfällige

bereits in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene

gesundheitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des

leidensbedingten Abzuges einfliessen können, weil damit ein- und derselbe

Gesichtspunkt bei der Bestimmung des Invalideneinkommens doppelt angerechnet

Dispositivo

würde. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass Dr. med. B.________ die

Arbeitsfähigkeit in der angestammten oder einer anderen adaptierten Erwerbstätigkeit

in der Bandbreite von 50 % - 70 % angab, wobei aus der (mehrfachen)

Unterstreichung des höheren Niveaus (70 %) zu schliessen war, dass die

Versicherte eher in diesem Umfang ohne Leistungseinschränkung arbeiten könnte.

Unter diesen Umständen hat das kantonale Gericht zu Recht erkannt, dass kein

triftiger Grund bestand, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen, zumal

auch sonst kein abzugsbegründendes Merkmal gemäss BGE 126 V 75 vorlag, welches die Vorinstanz, auf deren Entscheid im Übrigen

verwiesen wird, nicht berücksichtigt hätte.”

Inoltre, il TCA rileva che è a

ragione che l’Ufficio AI, nella nuova decisione del 29 maggio 2015, nel

rispetto della giurisprudenza federale e cantonale in materia, ha innalzato

dall’8% al 10% la percentuale di riduzione accordata per attività leggera (cfr.

STF 9C_179/2013, la quale ha confermato la STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013).

Quanto alla questione a

sapere se, nel caso di specie, la riduzione del 20% applicata dall’assicuratore

LAINF sia “troppo elevata” come indicato dall’Ufficio AI, oppure no, alla luce

delle particolarità del caso di specie, il TCA ritiene che la questione possa

rimanere aperta, visto che in ogni caso, come espressamente indicato dall’amministrazione

stessa nelle osservazioni del 6 luglio 2015 sopra riprodotte (doc. X), anche se

si volesse applicare, come richiesto dal legale dell’assicurato, la riduzione

del 20%, non sarebbe possibile assegnare all’insorgente una rendita di

invalidità superiore al quarto di rendita attribuitagli dall’amministrazione.

Procedendo quindi al

raffronto dei redditi, con riferimento al 2013, partendo da un salario da

invalido di fr. 65'633.30, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 100%

ma con una riduzione del rendimento del 22% e ammettendo, per pura ipotesi di

lavoro, la riduzione richiesta dal legale del ricorrente del 20%, il reddito

ipotetico dell’insorgente ammonterebbe, quindi, a fr. 40’955.20. Confrontando ora questo dato con

l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 75’000 (consid. 2.8.1.),

risulta un grado di invalidità del 45.39% arrotondato al 45%

secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale

che dà diritto ad un quarto di rendita di invalidità, come calcolato

dall’amministrazione.

Ad un’analoga conclusione si giungerebbe anche partendo da un

reddito da invalido di fr. 62'844, come fatto dall’Ufficio AI nella decisione

qui impugnata sulla base dei dati statistici relativi alla Tabella TA1 2010.

Infatti, apportando le riduzioni del 22% per motivi medici e, per assurdo, del

20% per altri motivi, si otterrebbe un reddito ipotetico di fr. 39'214.70 il

quale, paragonato con il reddito da valido di fr. 75'000, porterebbe ad un

grado di invalidità del 47.70%.

2.9. Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato

ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti