32.2015.68
Corretta la decisione emessa dall'Ufficio AI prima della risposta di causa, con la quale,annullata la decisione di soppressione della rendita impugnata,l'amministrazione ha ridotto ad 1/4 la precedent
24 marzo 2016Italiano54 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.68
cr
Lugano
24 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 aprile 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 maggio 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1969, di
professione camionista-gruista, in data 13 gennaio 2009 ha presentato una
richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito di “amputazione traumatica a
livello ginocchio sinistro” (doc. 79/1-10).
Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, l’Ufficio AI - dopo avere sottolineato come, a
quel momento, l’assicurato risultasse ancora in cura motivo per il quale non
era ancora possibile esprimersi in modo definitivo in merito alla residua
capacità di guadagno - con progetto di decisione dell’8 aprile 2010 (doc. 35),
poi confermato con decisione del 5 agosto 2010, ha attribuito all’assicurato,
sulla base della situazione presente a quel momento, una rendita intera di
invalidità (grado AI del 100%), a far tempo dal 1° novembre 2009 (doc. 39 e
doc. 49).
1.2. In ambito LAINF, con
decisione del 2 aprile 2014, l’assicuratore infortuni ha attribuito
all’assicurato una rendita di invalidità del 37% a far tempo dal 1° novembre
2013.
Contro tale decisione è
insorto l’assicurato, rappresentato dall.vv. RA 1, criticando il grado di
abilità lavorativa stabilito dal dr. __________ e lamentando l’assenza di una
valutazione dall’inabilità lavorativa dal profilo psichico.
Dopo avere ordinato
l’esecuzione di una perizia psichiatrica eseguita dalla dr.ssa __________, con
nuova decisione del 6 febbraio 2015 l’assicuratore LAINF ha attribuito all’assicurato
una rendita di invalidità del 43% a decorrere dal 1° novembre 2013 (doc. 209/1-5).
Anche questa decisione è
stata impugnata dall’avv. RA 1, per conto dell’assicurato.
Con decisione su
opposizione del 25 novembre 2015, l’assicuratore LAINF, tenuto conto quale
reddito da valido di un nuovo ammontare comunicato dal datore di lavoro
dell’interessato, ha assegnato a RI 1 una rendita di invalidità del 45% a
partire dal 1° novembre 2015.
Il TCA, con sentenza STCA
35.2016.4 del 16 marzo 2016, ha confermato la correttezza della decisione su
opposizione del 25 novembre 2015.
1.3. Con progetto di decisione del
5 dicembre 2014, l’Ufficio AI ha soppresso la rendita d’invalidità
all’assicurato, ritenuto che nello svolgimento di attività adeguate, esigibili
al 100%, egli presenti un grado d’invalidità del 34% (doc. 203).
A seguito dell’opposizione
inoltrata dall’interessato, rappresentato dall’avv. RA 1 (doc. 204 e 207), con
decisione del 18 marzo 2015, l’Ufficio AI, dopo aver precisato che essendo “l’invalidità
del signor RI 1 dovuta esclusivamente ad infortunio, per determinare le
limitazioni funzionali dell’assicurato ci si basa unicamente su quanto
stabilito dalla __________ a seguito dei loro accertamenti”, pur tenendo conto
di una riduzione del rendimento del 22% nello svolgimento di attività adatte
esigibili al 100%, ha ribadito la soppressione della rendita di invalidità di
cui beneficiava l’assicurato, alla luce di un grado di invalidità del 38% (doc.
A1).
1.4. Contro questa decisione
l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e chiedendo
di potere continuare a beneficiare di una rendita di invalidità, pur senza
specificarne la percentuale (doc. I).
Il patrocinatore del
ricorrente ha sostanzialmente contestato che l’assicurato possa essere
considerato abile al lavoro al 100%, con una riduzione del rendimento del 22%,
come stabilito dall’amministrazione, rilevando innanzitutto come tale valutazione
si scontri con i concreti tentativi di ripresa lavorativa messi in atto
dall’interessato presso l’abituale datore di lavoro, falliti non essendo egli
mai riuscito ad andare oltre alle 6 / 6.30 ore giornaliere di attività.
Inoltre, secondo il rappresentante
dell’assicurato, l’Ufficio AI non avrebbe tenuto conto, nella determinazione
dell’abilità lavorativa residua, del fatto che il rendimento ridotto del 22%
“va ulteriormente ridotto del tempo impiegato per effettuare i tragitti
casa-lavoro”.
Parimenti ignorato da
parte dell’Ufficio AI, secondo il legale, il sovraccarico tendineo all’arto
amputato messo in evidenza dalla RM segnalata dal dr. __________, comportante un’ulteriore limitazione
della capacità lavorativa residua.
Quanto agli aspetti economici,
il patrocinatore del ricorrente ha criticato il calcolo del grado di invalidità
effettuato in ambito LAINF e ripreso integralmente, con la sola eccezione
concernente l’entità della riduzione percentuale applicata al reddito da
invalido, dall’Ufficio AI.
L’avv. RA 1 ha,
innanzitutto, contestato che nella determinazione dell’eventuale gap salariale
l’ente assicuratore abbia tenuto conto di un reddito statistico relativo al
livello 2 del ramo economico 41-43 (costruzioni), rilevando come l’assicurato,
non essendo in possesso di un AFC, non possa essere considerato, ai sensi della
giurisprudenza federale, in grado di svolgere un lavoro indipendente e molto
qualificato quale è appunto quello indicato dal livello di conoscenza 2.
Per tali ragioni, a suo
avviso, il gap salariale andava calcolato secondo i dati del ramo economico
41-43 (costruzioni), ma del livello 4, concernenti attività semplici e
ripetitive.
Quanto al reddito da
invalido, il rappresentante legale dell’assicurato ha criticato la riduzione
percentuale dell’8% per attività leggere applicata dall’Ufficio AI nella
decisione impugnata, la quale andrebbe portata - come prescritto dalla
giurisprudenza federale e cantonale in materia (secondo la quale la percentuale
deve corrispondere ad un multiplo di 5) - al 10%.
L’avv. RA 1 ha, inoltre,
evidenziato che nel progetto di decisione del 5 dicembre 2014 l’amministrazione,
oltre alla citata riduzione dell’8% per attività leggere, aveva attribuito anche
una riduzione del 10% per altri fattori di riduzione, “percentuale questa che
si è poi persa per strada tra la notifica del progetto di decisione e la
decisione impugnata” per ragioni ignote, “ma probabilmente dettate dalla
volontà dell’Ufficio AI di non riconoscere, per il futuro, alcuna rendita a RI
1” (doc. I).
1.5. Prima dell’invio della
risposta di causa, con scritto del 29 maggio 2015, l’Ufficio AI ha comunicato
al TCA di avere riesaminato, in applicazione dei combinati disposti degli
articoli 53 cpv. 3 LPGA e 6 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca), la decisione del 18 marzo 2015
impugnata, emanando “una nuova decisione, datata 29 maggio 2015”, che “è già
stata notificata all’assicurato e ve ne trasmettiamo in allegato una in copia”
(doc. IV).
Dalla stessa emerge che
l’amministrazione, dopo avere effettuato un nuovo calcolo del grado di
invalidità presentato dall’assicurato portando, come preteso dall’avv. RA 1,
dall’8% al 10% la riduzione percentuale per attività leggera applicata al
reddito da invalido, ha stabilito che “la rendita intera versata finora al
signor RI 1 viene ridotta a ¼ di rendita (grado AI pari al 39.62% arrotondato
per eccesso al 40%)” (doc. IV/1).
Alla luce della nuova
decisione emanata in data 29 maggio 2015, l’Ufficio AI ha quindi chiesto al TCA
di “voler stralciare la causa dai ruoli in quanto quest’ultima è divenuta
priva di oggetto” (doc. IV).
1.6. Con presa di posizione del 22
giugno 2015, il patrocinatore del ricorrente ha sottolineato come la nuova
decisione emessa dall’amministrazione in luogo di quella impugnata non accolga
che una sola delle contestazioni ricorsuali (segnatamente quella relativa
all’innalzamento dall’8% al 10% della riduzione percentuale per attività
leggere), disattendendo tuttavia le altre relative alla determinazione del gap
salariale e alla riduzione percentuale per altri motivi.
L’avv. RA 1,
preannunciando anche la trasmissione di un nuovo referto medico, ha quindi
concluso affermando che “l’assicurato si oppone pertanto allo stralcio del
ricorso, il cui esame deve proseguire per tutte le altre argomentazioni non
accolte dall’amministrazione” (doc. VIII).
1.7. Con ricorso del 30 giugno
2015, l’avv. RA 1 ha impugnato formalmente la decisione del 29 maggio 2015
emessa dall’Ufficio AI, esponendo nuovamente le critiche già formulate nel
ricorso interposto contro la precedente decisione del 18 marzo 2015 (doc. X +
1).
1.8. Con risposta di causa del 6
luglio 2015, l’Ufficio AI, dopo avere sottolineato come tanto l’aspetto medico,
quanto quello economico siano stati accuratamente presi in considerazione e
valutati dall’amministrazione, ha confermato la correttezza della decisione del
29 maggio 2015 (doc. XII + 1).
1.9. Con scritto del 13 luglio
2015, il Vicepresidente del TCA ha informato il patrocinatore del ricorrente
che secondo dottrina e giurisprudenza invalsa una decisione pendente lite mette
fine alla vertenza (e costituisce quindi la base per lo stralcio dai ruoli
della procedura ricorsuale) solo nella misura in cui corrisponde alle richieste
del ricorrente, aggiungendo che “il litigio sussiste quindi nella misura in cui
la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti
dall'insorgente; in tal caso l’autorità di ricorso deve entrare nel merito di
quanto è rimasto indeciso, senza che l'insorgente debba impugnare il nuovo atto
amministrativo” (doc. XIV).
1.10. In data 6 ottobre 2015 il TCA
ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (doc. XV).
Ad oggi non è pervenuto a
questo Tribunale alcun nuovo documento.
2.1. L'art. 6 LPTCA prevede che
l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare
la decisione impugnata.
Essa notifica
immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art.
6 cpv. 2).
Quest'ultimo continua la
trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto
della nuova decisione (art. 6 cpv. 3, 1a frase).
La disposizione cantonale
di procedura è stata adottata conformemente all'art. 53 cpv. 3 LPGA, in vigore
dal 1° gennaio 2003, secondo cui l'assicuratore può riconsiderare una decisione
o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino
all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.
Questa norma della LPGA
corrisponde all'art. 58 della Legge federale sulla procedura amministrativa.
Inoltre la giurisprudenza
relativa a questo principio sviluppata precedentemente alla LPGA resta valida
(Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53 cpv. 3 LPGA, n. 29 segg.).
In particolare il
Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che una decisione emanata
pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde
alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova
decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente.
L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza
che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (DTF 127 V
228 consid. 2; RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; DTF 113 V 237; DTF
107 V 250; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la
procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
La
riconsiderazione pendente lite permette dunque all'amministrazione di
riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo
punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo
corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (Hischier, Die Wiedererwägung
pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten
Einsicht, in SZS 1997 pag. 452).
La modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente,
ritenuto che in caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta
dall'amministrazione al Tribunale.
In una sentenza del 5 dicembre 1991, il TFA ha
stabilito che "si la décision prise en litispendance entraîne une discrimination
de l'assuré (reformatio in peius), elle prend obligatoirement le caractère
d'une requête et doit être présentée comme telle au juge." (RCC
1992 pag. 122 seg.).
L'amministrazione
non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la
risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo
termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al
giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI
1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320
consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des
assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag.
23).
Nel
caso in esame l’Ufficio AI, prima dell’invio della risposta di causa, ha
trasmesso al TCA uno scritto datato 29 maggio 2015, con il quale ha indicato di
avere riesaminato la decisione impugnata, innalzando la riduzione percentuale
applicata al reddito da invalido dall’8% al 10%. L’Ufficio AI ha quindi emanato
una nuova decisione, datata 29 maggio 2015, con la quale ha stabilito che la
rendita intera di invalidità fino a quel momento versata a RI 1 viene ridotta
ad un quarto di rendita di invalidità (grado AI arrotondato per eccesso al 40%)
a partire dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (doc. IV + 1; consid. 1.5.).
Oggetto
del contendere è,
quindi, la nuova decisione del 29 maggio 2015 - che ha annullato e sostituito
quella del 18 marzo 2015 – con la quale l’amministrazione ha ridotto da intera ad
un quarto di rendita la rendita di invalidità spettante all’assicurato. L’assicurato
chiede invece di continuare a beneficiare di una rendita di invalidità
superiore.
Quindi, il contenzioso
sussiste ancora, per cui il TCA deve entrare nel merito della vertenza.
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’amministrazione ha correttamente o meno, a partire dal primo giorno del
secondo mese che segue la notifica della decisione qui impugnata, diminuito ad
un quarto di rendita la rendita intera di invalidità fino a quel momento
riconosciuta all’assicurato.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.3. Se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul
grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una
revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere
oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello
stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
Fatti
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a
cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2
OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della
rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.4. Va
ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in
DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015 IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha
stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita
si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione
dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve
essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2;
9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova
valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla
spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una
rendita (consid. 5 e 6).
In una sentenza
9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una
riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di
natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si
sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag.
349 con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la
situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della
fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante
(sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181,
9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013,
consid. 2).
2.5. Un danno
alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al
riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come
i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.
1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98
del 29 settembre 1998, pag. 10 consid.
3b)."
In una sentenza pubblicata in
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo
da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno
duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).
In
una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il
Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa ai disturbi
somatoformi dolorosi persistenti.
L’Alta
Corte ha abbandonato la presunzione secondo cui i disturbi derivanti da
sindrome somatoforme dolorosa o i loro effetti possono essere superati con uno
sforzo di volontà ragionevolmente esigibile (cambiamento della giurisprudenza;
consid. 3.4 e 3.5). La prassi fondata sul modello regola/eccezione è sostituita
da uno schema di valutazione normativo strutturato, sulla base di un catalogo
di indicatori.
Affinché un
rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve
adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.
571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie
nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e
Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto
la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF
130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il
medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve
anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere
invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27
settembre 2001).
2.6.
Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di
ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4
pag. 261; 115 V 133
consid. 2 pag. 134; 114 V 310
consid. 3c pag. 314; 105 V 156
consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;
STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF
122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato
dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo
attenta analisi della documentazione medica agli atti, deve concludere che non
vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione operata dai medici incaricati
dall’assicuratore LAINF e fatta propria dall’Ufficio AI.
L’Ufficio AI, sulla base
delle considerazioni espresse dal dr. __________ del SMR (cfr. doc. 184 e doc.
XII/1, nel quale il SMR ha ribadito che “dalla documentazione risulta assenza
di patologia invalidante extra-infortunistica”), poteva legittimamente basare
la propria valutazione sugli accertamenti effettuati dall’assicuratore
infortuni presentando l’assicurato patologie con influsso sulla capacità
lavorativa esclusivamente di origine infortunistica.
Dagli stessi è emerso che l’assicurato,
considerate le sue limitazioni di origine fisica stabilite dal dr. __________ e
di natura psichica valutate dalla dr.ssa __________, può ancora svolgere
un’attività leggera adeguata nella misura del 100%, ma con una riduzione del
rendimento per tenere conto sia della necessità di effettuare maggiori pause
durante l’arco della giornata, sia dei limiti dettati da ragioni psichiche.
L’incidenza delle patologie
somatiche (ortopediche) sulla capacità lavorativa dell’assicurato è stata
analizzata dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e medico
di circondario dell’assicuratore infortuni, il quale, con apprezzamento medico
del 21 gennaio 2014, ha indicato che risulta esigibile da parte
dell’interessato lo svolgimento di un’attività adeguata, rispettosa delle
limitazioni funzionali messe in evidenza in occasione della visita medica
circondariale del 13 settembre 2013 (cfr. doc. 311 incarto LAINF),
aggiungendo che “ritengo inoltre giustificato che l’assicurato possa
beneficiare di una pausa di venti minuti ogni due ore con la possibilità di
potere asportare la protesi e lasciare riposare il moncone” (cfr. doc. 312
incarto LAINF).
Questa Corte non ha motivo
di dubitare della correttezza dell’apprezzamento espresso dal dr. __________,
né per scostarsi dalla conclusione dell’assicuratore LAINF relativa al fatto
che, tenuto conto delle indicazioni poste dal medico di circondario, dal
profilo ortopedico, l’insorgente potrebbe esercitare un’attività lavorativa
adeguata in misura del 100% ma con un rendimento ridotto dell’8%. Esso ha, in effetti,
ritenuto che alla necessità di introdurre due pause supplementari di circa venti
minuti al giorno, corrisponde una riduzione della capacità lavorativa dell’8% (cfr.
doc. 209-2: “2x0.33hx5g/41.7h=7.91%).
Il
TCA, fatte le debite proporzioni, condivide questo modo di procedere, ritenuto
che in altri casi nei quali occorreva introdurre delle pause supplementari di
circa un’ora al giorno è stata riconosciuta una riduzione del rendimento del
12% (cfr. STFA U 76/05 del 26 agosto 2005 consid. 3.3) o del 12.5% (cfr. STF
8C_123/2015 del 29 aprile 2015).
Per quanto concerne l’aspetto
psichiatrico, questo Tribunale condivide la valutazione operata dalla dr.ssa
__________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e consulente
dell’assicuratore infortuni, la quale, dopo avere eseguito l’esame psichiatrico
del 3 settembre 2014, ha posto la diagnosi di “disturbo misto ansioso-depressivo
(ICD10-F41.2)”, giungendo alla conclusione che “il disturbo psichico causa
nella sua entità attuale una moderata diminuzione della caricabilità e della
resistenza allo stress, che limita la capacità lavorativa nella misura del 10%-20%”
(doc. 326-12 incarto LAINF).
Parimenti condivisibile il
fatto che l’assicuratore LAINF abbia determinato la percentuale di riduzione di
rendimento causata dagli aspetti psichici, valutata dalla dr.ssa __________
entro i due limiti del 10% e 20%, fondandosi sul valore medio del 15% (cfr. consid. 4.2 non pubblicato in DTF 137 V 71 ma in SVR 2011 IV n. 69 pag.
207 [9C_280/2010]; STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014;9C_ 721/2012
del 24 ottobre 2012;STF 9C_226/2009 del 19
agosto 2009).
Alla luce delle due
valutazioni mediche sopra riassunte, il TCA condivide la conclusione alla quale
è giunto l’assicuratore LAINF, il quale ha calcolato una riduzione del
rendimento complessiva, per ragioni fisiche e psichiche, del 22% nello
svolgimento di un’attività adeguata, esigibile al 100%, così determinata:
" (…)
La riduzione complessiva per pause e minor
rendimento ammonta a:
pause: 40 min.=0.66h // 0.66
x5g/41.7h = 7.91%
rendimento: (100% - 7.91%) x 15% = 13.81%
Incapacità lavorativa complessiva: 21.72%
Incapacità lavorativa arrotondata: 22%.”
(Doc. 333 incarto LAINF)
Questo Tribunale evidenzia che, del resto, le conclusioni
dell’assicuratore infortuni non sono state smentite nella presente fattispecie tramite
la presentazione, in sede ricorsuale, di altre certificazioni
medico-specialistiche attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.
Il patrocinatore del
ricorrente, infatti, pur avendo a più riprese preannunciato la trasmissione di
“un nuovo rapporto medico volto ad accertare il grado di inabilità lavorativa
del ricorrente” (cfr. doc. VIII e doc. X), ad oggi, non ha fatto pervenire al
TCA alcunché, nonostante siano trascorsi nove mesi dall'ultima volta in cui ha comunicato,
con scritto del 30 giugno 2015, di essere “in attesa di ricevere il nuovo
rapporto medico relativo all’ultimo accertamento medico” esperito
dall’assicurato (cfr. doc. X).
Il TCA ritiene che le conclusioni del medico di circondario
dell’assicuratore infortuni, fatte proprie dall’Ufficio AI, non possano venire
smentite neppure tenuto conto del referto peritale di parte, redatto dal dr. __________,
prodotto dall’avv. RA 1 unitamente al ricorso dell’11 gennaio 2016 presentato contro
la decisione su opposizione del 25 novembre 2015 emessa dall’__________ nella
vertenza in materia LAINF (cfr. incarto LAINF 35.2016.4).
Dallo stesso emerge che l’assicurato è stato, su richiesta del suo
medico curante, dr. __________, visitato in data 9 giugno 2015 dal dr. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.
Quest’ultimo, nel referto peritale del 7 agosto 2015, dopo avere
proceduto ad una accurata anamnesi ortopedica e traumatologica, ha ritenuto
l’interessato totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di
autista di camion e di gruista.
Quanto all’attuale attività in magazzino svolta dall’assicurato
presso la ditta __________, il dr. __________ ha rilevato che “attualmente il
paziente lavora secondo il nostro parere al di sopra delle sue vere possibilità
fisiche e di salute”, indicando che le restrizioni sono così riassumibili:
“impossibilità di portare pesi superiori a 5 kg; eseguire degli spostamenti in
terreni scoscesi; eseguire delle attività professionali che necessitano di una
posizione in ginocchio o accovacciata; anche le condizioni atmosferiche possono
determinare una restrizione sulle capacità del paziente. Infatti, in caso di
calore importante, questo crea una sudorazione profusa a livello del moncone
con il rischio che la protesi non sia più adeguatamente fissata al moncone
stesso mettendo in pericolo l’equilibrio ossia la sicurezza del paziente”.
Infine, il dr. __________, rispondendo alla domanda “come giudica
la capacità lavorativa in un’attività adeguata al suo stato di salute?”, ha
osservato che “tutti quei lavori amministrativi o di controllo o di gestione o
di tutte quelle attività che non necessitano di lunghi periodi di deambulazione
o di posizione eretta sono del tutto plausibili” (doc. A2 incarto LAINF
35.2016.4).
In un complemento del 12 agosto 2015, il dr. __________ ha poi precisato,
su richiesta del dr. __________, che “a complemento della domanda
sull’incapacità lavorativa quantifico l’incapacità del 50% ad vitam” (doc. A3
incarto LAINF 35.2016.4).
Ora, dall’esame peritale eseguito dal dr. __________ emerge
quindi, da una parte, la totale incapacità lavorativa dell’interessato
nell’abituale attività di camionista/gruista, così come la non esigibilità
dell’attuale impiego svolto in magazzino presso la ditta datrice di lavoro.
Entrambe queste circostanze sono pure state riconosciute sia dall’assicuratore
LAINF, sia dall’Ufficio AI, motivo per il quale non occorre dilungarsi oltre
sull’argomento.
D’altra parte, il TCA rileva che lo stesso dr. __________ ha
confermato l’esigibilità di attività leggere adeguate, rispettose delle
limitazioni funzionali dell’interessato, ritenendo che lavori amministrativi,
di controllo e di gestione, che non prevedano la necessità di deambulare a
lungo o di mantenere la posizione in piedi siano “del tutto plausibili”.
Questo Tribunale non condivide, infine, il parere espresso
dall’avv. RA 1 nel ricorso inoltrato in ambito LAINF, secondo il quale il dr. __________
avrebbe indicato che la capacità lavorativa residua dell’assicurato in attività
adatte sarebbe limitata al 50%.
Dall’accurato esame degli atti, questa Corte considera, infatti,
come risulta dalla STCA 35.2016.4 del 16 marzo 2016, che l’incapacità
lavorativa del 50% “ad vitam” cui ha fatto riferimento il dr. __________ nel
complemento del 12 agosto 2015 sia da addebitare all’attività, non adeguata,
esercitata da RI 1 presso il magazzino della ditta, la quale prevede, come del
resto indicato dall’assicurato stesso in occasione del sopralluogo svolto in
data 11 novembre 2015, lo svolgimento, oltre che di compiti amministrativi /
organizzativi, anche di mansioni inesigibili, come effettuare degli spostamenti
su terreno sconnesso o restare sovente in piedi (cfr. doc. 674 incarto LAINF
35.2016.4).
Tale soluzione, infatti, è
avvalorata dal fatto che, nel rapporto del 18 settembre 2013, il dr. __________
ha rilevato che “sul lavoro non ha la possibilità di togliersi la protesi in
quanto deve lavare il lyner e le condizioni igieniche sul posto di lavoro sono
veramente molto precarie” (doc. 311-4 incarto LAINF).
Ad analoghe conclusioni
erano pure giunti i medici della __________ di __________, i quali, nel rapporto
del 22 maggio 2013 stilato al termine di un soggiorno stazionario
dell’interessato dal 29 aprile 2013 al 17 maggio 2013, avevano concluso che
l’assicurato potrebbe teoricamente raggiungere l’obiettivo di una presenza
durante tutta la giornata sul posto di lavoro presso l’attuale datore di
lavoro, ma a condizione di potere usufruire delle necessarie pause, durante le
quali poter togliere la protesi. Il dr. __________, Capo
servizio del Service de réadaptation de l’appareil locomoteur, aveva tuttavia
rilevato che “si la possibilité de faire des pauses existe sur son lieu de
travail, il apparait nécessaire que le patient puisse bénéficier d’un local
propre et adapté dans lequel il pourrait retirer sa prothèse et réaliser le
soin du moignon, à la pause du midi et dans l’après-midi, ce qui ne semble pas
être le cas actuellement” (doc. 294-4 incarto LAINF).
Inoltre,
a proposito dell’esistenza di segni di sovraccarico tendineo alla gamba destra
certificati dal dr. __________ e che, a mente dell’avv. RA 1, sarebbero tali da
“deprimere ulteriormente la residua abilità lavorativa” (cfr. doc. I), questo
Tribunale rileva che nelle annotazioni del 22 maggio 2015 il dr. __________ del
SMR ha espressamente rilevato che “a livello del ginocchio destro non è
presente una patologia di rilievo che possa ridurre ulteriormente la capacità
lavorativa residua dell’assicurato” (doc. XII/1).
Infine, riguardo alle
critiche ricorsuali concernenti il fatto che “tutti i tentativi intrapresi in
tal senso (ossia di una ripresa del lavoro al 100%, n.d.r.) presso la __________
sono sempre falliti e l’assicurato non è mai andato oltre le 6 ore / 6.30 ore
giornaliere”, questo Tribunale ribadisce che la piena capacità lavorativa, con
una riduzione del rendimento del 22%, stabilita dall’assicuratore LAINF e
Considerandi
confermata dall’Ufficio AI non riguarda l’ultima attività in magazzino esercitata
dall’assicurato presso la ditta __________ – non più adeguata, come ricordato
in precedenza - ma unicamente lo svolgimento di attività leggere e rispettose
delle limitazioni dell’assicurato, che consentano di effettuare “una pausa di
venti minuti ogni due ore con la possibilità di poter asportare la protesi e
lasciare riposare il moncone” come espressamente indicato dal dr. __________
nel rapporto del 24 gennaio 2014 (doc. 312-1 incarto LAINF).
Quanto all’ulteriore
argomento sollevato dall’avv. RA 1, relativo al fatto che il rendimento ridotto
del 22% indicato “va ulteriormente ridotto del tempo impiegato per effettuare i
tragitti casa-lavoro”, questo Tribunale rileva che anche questo aspetto si
riferisce al tempo di percorrenza per raggiungere il magazzino di __________
(cfr. doc. 533, 570 e A2 incarto LAINF 35.2016.4), impiego quest’ultimo, come
visto, non rispettoso delle sue limitazioni funzionali e quindi inesigibile.
L’assicurato, peraltro,
dispone di un’automobile munita delle modifiche resesi necessarie a causa
dell’invalidità, così come riconosciuto dall’Ufficio AI in data 14 luglio 2009,
attraverso l’assunzione dei costi per un servo frizione elettrico (cfr. doc.
24)
Pertanto, stante quanto
sopra esposto, la valutazione della capacità lavorativa residua dell’assicurato
effettuata dall’assicuratore infortuni e condivisa dall’Ufficio AI appare
corretta e può essere fatta propria da questo Tribunale.
2.8
Quanto agli aspetti
economici, prima della risposta di causa, l’amministrazione ha emanato una
nuova decisione, datata 29 maggio 2015, con la quale, dopo avere effettuato un
nuovo raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2013 (rilevando di non
disporre dei dati aggiornati per il 2014), ha ridotto ad un quarto di rendita
(grado AI arrotondato per eccesso al 40%) la precedente rendita intera di
invalidità della quale beneficiava l’interessato (doc. IV/1).
L’assicurato ha contestato
tale riduzione delle prestazioni spettantegli e ha chiesto di potere beneficiare
di una rendita di invalidità superiore, ritenendo che l’Ufficio AI non abbia
calcolato correttamente né il gap salariale, né l’entità della riduzione
percentuale da applicare al reddito da invalido.
2.8.1
Per quel che concerne il reddito
da valido, nella decisione del 29 maggio 2015, l’amministrazione,
facendo proprio il dato utilizzato dall’assicuratore LAINF nella decisione del
6.
febbraio 2015 – il quale, a sua volta, si era basato sulla comunicazione del
21.
ottobre 2013, con la quale il datore di lavoro dell’interessato aveva
indicato che il salario mensile sarebbe passato da fr. 5'356.00 (2008) a fr.
5'622.75 (2013) - ha tenuto conto di un importo (2013) di fr. 73’095.75 (doc.
IV/1).
Al riguardo, il TCA rileva
che, pur non essendo stato il reddito da valido oggetto di contestazione da
parte del patrocinatore del ricorrente, dalla documentazione agli atti emerge
che, con comunicazione del 1° aprile 2014, la ditta __________, rispondendo ad
una esplicita richiesta dell’Ufficio AI volta a stabilire quale sarebbe stato
il salario dell’interessato quale camionista/gruista nel 2012 e nel 2013 senza
l’insorgenza del danno alla salute (cfr. doc. 186-2), ha indicato che “possiamo
stimare uno stipendio lordo di fr. 76'500.00 per l’anno 2012 e di fr. 77'100.00
per l’anno 2013. Oltre al salario avrebbe inoltre percepito l’indennità di
trasferta per fr. 246.40 e l’indennità pasti di fr. 75.00 al giorno per i
giorni fuori cantone” (doc. 186-1).
In un’ulteriore
annotazione del 2 aprile 2014, il funzionario AI incaricato ha indicato di
avere ricontattato il datore di lavoro dell’assicurato al fine di ottenere
delle precisazioni a proposito dell’indennità di trasferta e dell’indennità
pasti, osservando che “la sig.ra __________ mi ha comunicato che i primi fr.
2'200.- dell’indennità trasferta non sono soggetti ad AVS mentre il rimanente
sì. Per quanto concerne invece le indennità pasti vengono assoggettati fr. 40.-
al giorno sui fr. 75.- ricevuti”.
Alla luce di queste
considerazioni, il funzionario incaricato ha quindi quantificato in fr.
77'256.80 il reddito da valido 2012, così calcolati:
" reddito
base = 76’500
indennità trasferte= (246.40 x 12) – 2'200
= 756.80
indennità pasti non quantificabile e se
attività lavorativa svolta in Ticino nulla quindi si ritiene corretto = 0
Totale reddito da valido 2012 = (fr. 76'500
+ 756.80) = fr. 77'256.80”
(Doc. 187-1)
Questo Tribunale rileva che questo importo di fr. 77'256.80 è
stato utilizzato quale ammontare del reddito da valido dall’Ufficio AI nel
progetto di decisione del 5 dicembre 2014 (cfr. doc. 203-2), ma –
sorprendentemente – non più nella decisione del 18 marzo 2015 (doc. 217), né in
quella successiva, qui impugnata, del 29 maggio 2015 (doc. IV/1), nelle quali è
stato, invece, rimpiazzato con il dato di fr. 73'095.75 utilizzato nella
decisione del 6 febbraio 2015 emessa in ambito LAINF.
Il TCA rileva, inoltre e soprattutto, che in una ancora più
recente comunicazione, datata 16 novembre 2015, trasmessa all’assicuratore
LAINF, la stessa ditta __________ ha precisato che in assenza del danno alla
salute l’assicurato avrebbe percepito fr. 75'000.00 nel 2013 e 76'000.00 nel
2014.
e nel 2015 (doc. 675 incarto LAINF 35.2016.4).
Alla luce di quest’ultima risposta, nella decisione su opposizione
del 25 novembre 2015, l’assicuratore LAINF ha quindi proceduto al calcolo del
grado di invalidità dell’interessato sostituendo l’importo di fr. 73'095.75
utilizzato nella decisione del 6 febbraio 2015 quale reddito da valido (2013),
con l’ammontare di fr. 75'000 indicato, da ultimo, dal datore di lavoro in data
16.
novembre 2015 (doc. A1 incarto LAINF 35.2016.4).
Visto quanto appena esposto, il TCA non può, dunque, concordare
con il reddito da valido preso in considerazione dall’Ufficio AI nella
decisione qui impugnata, ma ritiene corretto utilizzare il medesimo importo di
cui si è servito l’assicuratore LAINF, secondo le più aggiornate indicazioni
fornite dal datore di lavoro, nella decisione su opposizione del 25 novembre
2015, confermata da questo Tribunale con STCA 35.2016.4 del 16 marzo 2016, consid.
2.6
.
2.8.2
Per quanto riguarda invece il reddito
da invalido, va ricordato
che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha
precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del
5.
settembre 2006).
In una sentenza del 7 aprile
2008.
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In un’altra sentenza
8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La questione è stata
definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza
8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:
" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il
Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che
quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto
al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso
deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della
DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -
giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo
parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale
eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella
stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si
dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali."
In applicazione della
giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165),
utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2012 elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2012 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo pari a fr. 5'210.--.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. dati pubblicati sul sito web
dell’UFS; a questo proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012
consid. 3.1.1), esso ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.04 per
l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali da quantificare in +0.8% per il 2013
(cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), si ottiene, per il
2013, un reddito annuo di fr. 65'633.30.
Da notare, per inciso, che nella decisione qui
impugnata del 29 maggio 2015 l’Ufficio AI ha ancora tenuto conto dei dati
statistici risultanti dalla tabella TA1 2010, adeguandoli al 2013 e ad
un orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore, ottenendo un
salario medio ipotetico da invalido annuo di fr. 62'844 (cfr. doc. IV/1).
L’assicuratore LAINF, per contro, nella decisione su
opposizione del 25 novembre 2015, ha proceduto ad un analogo adeguamento al
2013, ma partendo dai dati statistici più recenti risultanti dalla Tabella TA1
2012.
In una
sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale federale ha applicato,
per la determinazione dei redditi da raffrontare, l’edizione 2012 della rilevazione
della struttura dei salari (RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano
pure, ad esempio, le sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2
del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17
dicembre 2015 consid. 4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).
Alla luce delle pronunzie
succitate, il TCA non vede alcuna valida ragione che gli impedisca di stabilire
il reddito da invalido facendo capo all’edizione 2012 della Tabella TA1,
considerato pure che, secondo la giurisprudenza, sono determinanti i dati
statistici più attuali a disposizione al momento della decisione di rendita (cfr.
STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4).
Del resto, in sede ricorsuale il patrocinatore del
ricorrente ha contestato gli aspetti economici, facendo riferimento proprio ai
dati statistici della Tabella TA1 2012 attualizzati al 2013 utilizzati dall’assicuratore
LAINF e non ha quelli usati dall’Ufficio AI (cfr. doc. I).
Va, comunque, rilevato che, in ogni caso, anche
partendo dai dati statistici di cui alla Tabella TA1 2010, poi aggiornati, il
risultato finale (diritto ad un quarto di rendita) non cambia (cfr. consid.
2.8.4
in fine).
L’assicurato, quale camionista/gruista,
avrebbe guadagnato nel 2013 fr. 75’000 / anno per un’occupazione a tempo pieno
(cfr. consid. 2.8.1.).
Tale reddito si situa sopra
la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (pari a fr. 73'562.75,
cfr. Tabella TA1 p.to 41-43 “costruzioni”, livello di qualifica 2, fr. 5’874.--
X 12 mesi = 70’488.-- riportato su 41.5
ore e aggiornato al 2013), motivo per il quale non vi è spazio per una
decurtazione a titolo di gap salariale, come del resto indicato dall’assicuratore
LAINF nella decisione del 6 febbraio 2015 (doc. 209-1), ripresa dall’Ufficio AI
(doc. A1 e doc. IV/1).
Le contestazioni del
patrocinatore del ricorrente in merito all’utilizzo, nella determinazione del
gap salariale, dei dati statistici afferenti al livello 2 (concernente, come
risulta dalla Tabella TA1 2012, “attività pratiche come la vendita, la cura
delle persone, l’elaborazione di dati e l’amministrazione, l’utilizzo di
macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza, i
trasporti”), anziché del livello di competenza inferiore (ora corrispondente al
livello 1: “attività semplici di tipo fisico o manuale”), del settore 41-43
“costruzioni”, sono quindi del tutto superflue, ritenuto che non vi sarebbe
spazio per un gap salariale, a maggior ragione, neppure volendo fare capo ai
dati statistici del livello richiesto dall’avv. RA 1, di ammontare inferiore.
Ritenuto che, come
visto in precedenza, da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare
un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 100%, ma con una
riduzione del rendimento del 22%, il reddito statistico citato va ridotto del 22%
e ammonta a fr. 51'194 (fr. 65’633.30 ridotti del 22%).
2.8.3
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza I 147/05 del
25.
luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul
reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato
nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno
alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in
misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%).
In
un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un
assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,
totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno
fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15%.
In
una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune
indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la
riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su
quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze
federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella
causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato
(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava
un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un
mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età
e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello
retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I
138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione
sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,
dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore
dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,
consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un
permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un
fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.
2.4
), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna
applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di
invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR
1995.
UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati
(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare
disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.
consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U
80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune
circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad
esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto
che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle
assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza
federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale
legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un
caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere
limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può
comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in
questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.
2.
, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione
della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il
TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti
legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione
(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.8.4
In concreto, nella decisione
del 29 maggio 2015, l’amministrazione, accogliendo parzialmente le
contestazioni sollevate dall’avv. RA 1 contro la decisione del 18 marzo 2015
nella quale l’amministrazione aveva applicato al reddito da invalido unicamente
una riduzione dell’8% per attività leggere, ha portato al 10% la percentuale di
riduzione per attività leggere (doc. IV/1).
Il patrocinatore del
ricorrente ha contestato anche tale percentuale di riduzione applicata dall’Ufficio
AI, chiedendo che la stessa venga portata al 20% così come riconosciuto dall’assicuratore
LAINF a titolo di “deduzione sociale” (cfr. doc. 334-2 incarto LAINF 209-2 e
209-2 incarto AI).
Nelle osservazioni del 6
luglio 2015, al riguardo, l’Ufficio AI ha spiegato i motivi per i quali, a suo
parere, la percentuale del 20% riconosciuta in ambito LAINF è eccessiva,
concludendo che, comunque, anche volendola prendere in considerazione, il
risultato finale non cambierebbe.
L’amministrazione si è,
infatti, così espressa:
" (...)
Nello specifico, l’amministrazione ha arrotondato la riduzione
dell’8% per attività leggere operata in occasione della precedente decisione al
10%, in virtù della relativa giurisprudenza del Tribunale federale, ritenendo
che non vi fossero altri fattori entranti in linea di conto. Nella decisione
del 29.05.2015 I'UAI spiega inoltre il motivo per cui non è
più stata presa in considerazione la riduzione del 10% per altri
fattori che era stata applicata nel progetto di decisione del 5 dicembre 2014.
Tale modifica si spiega con il fatto che la riduzione del rendimento del 22%
per motivi medici comprende già le maggiori pause che l’assicurato deve
effettuare durante l’attività lavorativa, ossia 20 minuti ogni 2 ore, come
calcolato dalla __________, pertanto non si giustifica un'ulteriore riduzione
al reddito da invalido per tale fattore.
Nemmeno entrano in gioco i fattori di riduzione inerenti l'età,
gli anni di servizio, la nazionalità ed il permesso di soggiorno, né per il
tasso d'occupazione (attività a tempo parziale) poiché l'assicurato risulta
abile al 100% con una riduzione del rendimento.
Tuttavia, si osserva che nemmeno volendo applicare la riduzione
richiesta dal ricorrente del 20%, che risulta comunque decisamente troppo
elevata, si otterrebbe il diritto ad una rendita maggiore. Si rileva infatti
che anche volendosi allineare completamente con il calcolo effettuato dalla __________,
il diritto alla rendita non muterebbe, in quanto il grado determinato dalla __________
è pari al 43%.” (Doc. X)
In una sentenza pubblicata
in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame
del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si
tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione
della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati
statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta Corte al consid.
5.2
si è così espressa:
" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de
l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce
contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision
administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne
l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si
une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée
dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux
du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard,
le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa
propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la
mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81)."
Chiamato a pronunciarsi,
il TCA rileva che effettivamente, come indicato dall’Ufficio AI nelle osservazioni
del 6 luglio 2015, nel caso di specie la riduzione del rendimento del 22%
stabilita per motivi medici tiene già conto delle maggiori pause che
l’assicurato necessita nel corso dello svolgimento della propria attività
lavorativa, motivo per il quale non si giustifica di considerare tale
circostanza al momento della determinazione della riduzione percentuale da
applicare al reddito da invalido.
Del
resto, ciò è stato sottolineato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_163/2015 del
16.
giugno 2015, nella quale ha rilevato che non è possibile, nel momento in cui
si valuta l’entità della riduzione percentuale da applicare al reddito da
invalido, tenere conto nuovamente della riduzione di rendimento già constatata
a livello medico e inclusa nella valutazione della capacità lavorativa residua,
onde evitare di prendere in considerazione due volte lo stesso punto di vista.
Nella
sentenza 8C_163/2015 del 16 giugno 2015, infatti, la nostra Massima Istanza ha
espressamente indicato che:
"
(…)
3.2.2
Bestehen über das ärztlich
beschriebe Beschäftigungspensum hinaus zusätzliche Einschränkungen, wie
beispielsweise ein vermindertes Rendement pro Zeiteinheit wegen verlangsamter
Arbeitsweise oder ein Bedarf nach ausserordentlichen Pausen oder ist die
funktionelle Einschränkung ihrer besonderen Natur nach nicht ohne weiteres mit
den Anforderungen vereinbar, wie sie sich aus den gewöhnlichen betrieblichen
Abläufen ergeben, kann dies bei der Bemessung des leidensbedingten Abzugs vom
statistischen Tabellenlohn berücksichtigt werden (Urteil 8C_260/2011 vom 25.
Juli 2011 E. 5.5 mit Hinweisen). Allerdings ist zu beachten, dass allfällige
bereits in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene
gesundheitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des
leidensbedingten Abzuges einfliessen können, weil damit ein- und derselbe
Gesichtspunkt bei der Bestimmung des Invalideneinkommens doppelt angerechnet
Dispositivo
würde. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass Dr. med. B.________ die
Arbeitsfähigkeit in der angestammten oder einer anderen adaptierten Erwerbstätigkeit
in der Bandbreite von 50 % - 70 % angab, wobei aus der (mehrfachen)
Unterstreichung des höheren Niveaus (70 %) zu schliessen war, dass die
Versicherte eher in diesem Umfang ohne Leistungseinschränkung arbeiten könnte.
Unter diesen Umständen hat das kantonale Gericht zu Recht erkannt, dass kein
triftiger Grund bestand, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen, zumal
auch sonst kein abzugsbegründendes Merkmal gemäss BGE 126 V 75 vorlag, welches die Vorinstanz, auf deren Entscheid im Übrigen
verwiesen wird, nicht berücksichtigt hätte.”
Inoltre, il TCA rileva che è a
ragione che l’Ufficio AI, nella nuova decisione del 29 maggio 2015, nel
rispetto della giurisprudenza federale e cantonale in materia, ha innalzato
dall’8% al 10% la percentuale di riduzione accordata per attività leggera (cfr.
STF 9C_179/2013, la quale ha confermato la STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013).
Quanto alla questione a
sapere se, nel caso di specie, la riduzione del 20% applicata dall’assicuratore
LAINF sia “troppo elevata” come indicato dall’Ufficio AI, oppure no, alla luce
delle particolarità del caso di specie, il TCA ritiene che la questione possa
rimanere aperta, visto che in ogni caso, come espressamente indicato dall’amministrazione
stessa nelle osservazioni del 6 luglio 2015 sopra riprodotte (doc. X), anche se
si volesse applicare, come richiesto dal legale dell’assicurato, la riduzione
del 20%, non sarebbe possibile assegnare all’insorgente una rendita di
invalidità superiore al quarto di rendita attribuitagli dall’amministrazione.
Procedendo quindi al
raffronto dei redditi, con riferimento al 2013, partendo da un salario da
invalido di fr. 65'633.30, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 100%
ma con una riduzione del rendimento del 22% e ammettendo, per pura ipotesi di
lavoro, la riduzione richiesta dal legale del ricorrente del 20%, il reddito
ipotetico dell’insorgente ammonterebbe, quindi, a fr. 40’955.20. Confrontando ora questo dato con
l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 75’000 (consid. 2.8.1.),
risulta un grado di invalidità del 45.39% arrotondato al 45%
secondo la giurisprudenza di cui
alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale
che dà diritto ad un quarto di rendita di invalidità, come calcolato
dall’amministrazione.
Ad un’analoga conclusione si giungerebbe anche partendo da un
reddito da invalido di fr. 62'844, come fatto dall’Ufficio AI nella decisione
qui impugnata sulla base dei dati statistici relativi alla Tabella TA1 2010.
Infatti, apportando le riduzioni del 22% per motivi medici e, per assurdo, del
20% per altri motivi, si otterrebbe un reddito ipotetico di fr. 39'214.70 il
quale, paragonato con il reddito da valido di fr. 75'000, porterebbe ad un
grado di invalidità del 47.70%.
2.9. Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato
ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti