32.2015.69
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19 febbraio 2016Italiano43 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.69
TB
Lugano
19 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 aprile 2015 di
RI 1
contro
la decisione del 17 marzo 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
A. RI
1, 1954, attivo come chimico presso __________ di __________ fino al 31 maggio
2011, l’8 agosto 2009 è caduto dalle scale ed è stato operato alla spalla
sinistra, ma visto che dal 16 novembre 2009 la sua inabilità al lavoro perdurava,
il 12 ottobre 2010 (doc. 5) ha chiesto prestazioni AI per adulti.
B. L'Ufficio
assicurazione invalidità ha intrapreso i necessari accertamenti medici e
professionali, ha richiamato l’intero incarto dall’assicuratore infortuni che si
è assunto il caso, ha fatto allestire il 2 aprile 2013 (doc. 59) un rapporto
finale dal Servizio Medico Regionale rettificato il 18 luglio 2014 e il
consulente in integrazione ha reso la valutazione finale il 9 marzo 2015 (doc. 94).
C. Con
decisione del 17 marzo 2015 (doc. A), preavvisata il 28 luglio 2014 (doc. 78),
l'Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita limitata nel tempo, dato
che potendo esercitare a tempo pieno un’attività adeguata dal 22 marzo 2013, il
paragone fra il reddito da valido (Fr. 88’400.- nel 2012 come responsabile di
produzione in una ditta farmaceutica) e il reddito ipotetico da invalido (Fr.
99'187.- per un’attività sempre nell’industria farmaceutica, conoscenze
professionali e specializzate, importo ridotto dell’8% per la necessità di
svolgere unicamente attività leggere e del 5% per altri fattori di riduzione,
quindi pari a Fr. 86'293.-) dava un grado di invalidità del 2% che, essendo
inferiore al grado minimo pensionabile (40%), non dava (più) diritto a una
rendita di invalidità e neppure a dei provvedimenti professionali, ritenuta la
necessità di un grado minimo del 20%.
Pertanto, dal 1° novembre 2010, ossia
alla scadenza dell’anno d’attesa, è stata assegnata all’assicurato una rendita
intera (grado AI del 100%) limitata fino al 30 giugno 2013, ovvero tre mesi
dopo il constatato miglioramento. Tuttavia, poiché la domanda di prestazioni AI
è stata inoltrata tardivamente, le è stato dato seguito soltanto sei mesi dopo
il deposito della domanda, quindi dal 1° aprile 2011.
D. Il
28 aprile 2015 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale chiedendo di annullare
la decisione dell’Ufficio AI e quindi di rivedere il grado di invalidità
attribuitogli, visto che le sue condizioni fisiche gli impediscono di svolgere
l’attività lucrativa precedente, ma spera, con l’aiuto al collocamento chiesto
all’UAI, di potere lavorare nuovamente nell’industria farmaceutica in attività
leggere, sebbene il mercato del lavoro non offra concrete opportunità di reinserimento.
L’insorgente ha inoltre precisato che dall’infortunio del 2009 è rimasto
incapace al lavoro al 100% per 3 anni e 4 mesi, subendo tre interventi invasivi
e vedendosi chiudere il caso di infortunio il 20 marzo 2013 con una rendita di
invalidità del 10%, confermata dal TCA il 13 aprile 2015 (35.2014.98). Da
allora, comunque, la spalla sinistra, cronicamente infiammata, gli dà continui
dolori e per tale motivo è sempre in cura dal chirurgo che l’ha operato ed
assume antiinfiammatori e antidolorifici. Egli ha postulato una rendita di
invalidità.
E. Nella
risposta del 13 maggio 2015 (doc. V) l'Ufficio assicurazione invalidità ha
proposto di respingere il ricorso, evidenziando che non vi sarebbe motivo di distanziarsi
dalle conclusioni mediche tratte in ambito di assicurazione infortuni dal
medico che ha peritato l’assicurato, valutazione che soddisferebbe i requisiti
giurisprudenziali e potrebbe quindi servire quale base di giudizio.
Il medico della __________ avrebbe infatti
debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui soffriva
l’assicurato, giungendo alla conclusione di ritenere una capacità lavorativa
del 100% in attività adeguate allo stato di salute rispettose dei limiti
funzionali posti.
Il medico del Servizio Medico Regionale,
che si è basato su questa valutazione e che ha altresì tenuto in debita
considerazione tutte le patologie extra-infortunistiche, ha concluso anch’esso che
l’interessato era abile al lavoro al 100% in attività adeguate con effetto dal
22 marzo 2013. Pertanto, anche i lamentati problemi cervicali, pure presi in
considerazione dal dr. med. __________ in ambito infortunistico, non influenzavano
la sua abilità lavorativa residua, così come i disturbi al ginocchio destro.
Quanto all’aspetto economico, l’amministrazione
ha rinviato al calcolo effettuato da questo stesso Tribunale nel giudizio emanato
il 13 aprile 2015 nella causa LAINF e ha quindi confermato che dal 1° luglio
2013 l’assicurato presenta un grado di invalidità inferiore al minimo
pensionabile, rifiutando la rendita AI.
F. Nel
suo scritto del 27 maggio 2015 (doc. VII) il ricorrente ha ribadito che
malgrado il caso di infortunio sia stato chiuso, la sua salute continua a
creargli seri problemi, così come attestato dal certificato del 20 febbraio
2015. A suo dire, poi, l’Ufficio AI non avrebbe considerato gli esiti del grave
incidente avuto nel 1986. Tutto ben considerato, quindi, egli avrebbe diritto
ad una rendita di invalidità.
G. L’Ufficio
AI ha sottoposto al medico del Servizio Medico Regionale i documenti prodotti
dal ricorrente (doc. IX/1) e, non risultando una sostanziale modifica rispetto
alla valutazione della __________, ha ribadito la richiesta di reiezione del
ricorso (doc. IX).
H. Il
ricorrente ha sollevato alcune incongruenze riprese dal medico SMR e ha sottolineato
che la spalla sinistra continua a provocargli dei disturbi (doc. XI).
Fatti
I. L’amministrazione
ha risposto il 19 giugno 2015 (doc. XIII) che tutta la documentazione medica
agli atti relativa sia alla spalla sinistra sia a quella destra è stata
debitamente analizzata dall’SMR, il quale ha evidenziato che dal 22 marzo 2013
è abile al 100% in attività leggere adeguate.
L. Il
ricorrente ha riprodotto il certificato del 22 maggio 2015 del dr. med. __________
che l’ha operato alle spalle e ha chiesto di nuovo una rendita AI (doc. XV).
M. Questo
certificato, ha rilevato l’Ufficio AI, è già stato analizzato dall’SMR, perciò
il ricorso va respinto (doc. XVII).
N. Infine,
l’assicurato ha precisato il 23 luglio 2015 (doc. XIX) di avere subìto dal
marzo 2015 quattro infiltrazioni di cortisone alla spalla sinistra per le
continue irritazioni ed infiammazioni che portano a forti dolori e a
limitazioni nel movimento, motivo per cui ha ritenuto giustificata la
concessione di una rendita di invalidità.
L’amministrazione non ha formulato altre
osservazioni (doc. XX).
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(STF 9C_ 699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
Considerandi
2.
Oggetto
del contendere è sapere se è a giusta ragione che l’Ufficio assicurazione
invalidità ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera di invalidità limitata
nel tempo dal 1° novembre 2010 al 30 giugno 2013, poiché dal 22 marzo 2013 egli
sarebbe abile al lavoro al 100% in attività adeguate e dal calcolo del grado della
perdita di guadagno risulterebbe una percentuale inferiore al grado minimo
pensionabile.
3.
Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e
Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
L'art. 28 cpv. 1 LAI
prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al
guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1,
104.
V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte
federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a
rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora
TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,
d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va evidenziato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito
LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione) ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; DTF 128 V 174).
L'Alta Corte ha anche precisato che l'amministrazione è comunque tenuta,
prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all'inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all'assicurazione per l'invalidità
(DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1, I 670/01 del 3 febbraio
2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid.
3.
, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1;
cfr., inoltre, STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.2).
4.
Nel
caso di specie l'UAI, dopo aver richiamato gli atti medici ritenuti
determinanti, con la decisione ha riconosciuto al ricorrente il
diritto a una rendita intera d'invalidità
(grado AI 100%).
Il raffronto fra il
reddito conseguito al 100% nel 2013 senza invalidità (Fr. 88'400.-) e il
reddito ottenibile in un'attività
ragionevolmente esigibile al 100% malgrado determinate limitazioni funzionali
(Fr. 99'187.-), tenuto inoltre conto di una riduzione personale del 13% per la
limitazione nello svolgere lavori leggeri e per altri fattori di riduzione (Fr.
99'187.- - 13% = Fr. 86'293.-), ha dato luogo a una perdita di guadagno (grado
d'invalidità) del 2%.
Nel ricorso l'assicurato, malgrado si sia dimostrato
volenteroso nel tornare a lavorare tanto da chiedere l’aiuto al collocamento
all’Ufficio AI, ha tuttavia evidenziato come i suoi numerosi problemi di salute
non gli permettano di esercitare nuovamente l’attività precedente e come il
mercato del lavoro attuale non sia favorevole per trovare una nuova attività
sempre nel campo dell’industria farmaceutica. Pertanto, ha chiesto una rendita
AI.
5.
L'Ufficio
AI ha espressamente interpellato i curanti dell'assicurato e ha richiamato l’intero
incarto dell’assicuratore infortuni che ha assunto il caso dell’8 agosto 2009 e
gli ha erogato prestazioni, finché il 13 giugno 2014 gli ha accordato il diritto
a una rendita di invalidità del 10% a decorrere dal 1° maggio 2013. Con sentenza
del 13 aprile 2015 (35.2014.98) questo Tribunale ha confermato l’agire della __________.
La decisione del 17 marzo
2015.
dell’UAI ricalca la decisione dell’assicuratore infortuni, sulle cui
conclusioni mediche l’amministrazione si è basata per determinarsi sulla
domanda di prestazioni AI dell’ottobre 2010.
Durante la visita di
chiusura del caso d’infortunio, avvenuta il 20 marzo 2013 (doc. 64 LAINF), il
dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica FMH e medico di
circondario, ha esposto tutti gli atti medici a sua disposizione, le dichiarazioni
dell’assicurato, i reperti, ha posto la diagnosi di stato da rottura della
cuffia e della spalla sinistra avvenuta l’8 agosto 2009; stato d’artroscopia
della spalla sinistra, ricostruzione del sovraspinato e del sottoscapolare come
pure tenotomia del capo lungo del bicipite il 14 dicembre 2009; stato da
resezione dell’articolazione acromioclavicolare della spalla sinistra e
artroscopia di controllo il 12 ottobre 2010. Non sono stati invece
diagnosticati come di competenza infortunistica lo stato da decompressione e
fusione anteriore C5/C6 del 10 giugno 2010 e lo stato da ricostruzione della
cuffia dei rotatori alla spalla destra nel gennaio 2009.
Soggettivamente, nel 2013
l’assicurato lamentava dolori continui che lo portavano ad assumere
medicamenti. Oggettivamente, la mobilità risultava ridotta sia in flessione sia
in abduzione, non v’erano però atrofie muscolari.
Lo stato di salute è
stato considerato stabilizzato e l’intervento del 2009 alla spalla destra, così
come i problemi alla cervicale, non sono stati ritenuti a carico
dell’assicuratore infortuni.
Quanto all’esigibilità
lavorativa, l’assicurato non aveva limitazioni nel sollevare e portare pesi
fino a 5kg fino all’altezza dei fianchi, poteva sollevare e portare spesso pesi
dai 5 ai 10kg fino all’altezza dei fianchi, di rado pesi dai 10 ai 25kg. Oltre
l’altezza del petto egli poteva sollevare spesso pesi solo fino a 5kg con
l’arto superiore destro. Nessun limite nel maneggiare attrezzi di media entità,
mentre quelli pesanti non poteva più maneggiarli. Di rado egli poteva
effettuare lavori sopra la testa, mentre non v’era nessun limite nel ruotare il
tronco, nello stare seduto o in piedi, inclinato in avanti, inginocchiato, nel
flettere le ginocchia, nel camminare anche per lunghi tragitti o su terreno
accidentato, nel salire le scale, mentre non poteva più salire su scale a
pioli.
Infine, il medico di
circondario ha specificato che questa esigibilità teneva teoricamente conto dei
soli postumi infortunistici, quindi dei problemi alla spalla sinistra, era però
perfettamente anche applicabile alle problematiche della cervicale. Nel limite
di questa esigibilità l’assicurato è stato considerato abile al lavoro al 100%.
Il dr. med. __________, medico
generalista attivo presso il Servizio Medico Regionale, ha reso il suo rapporto
finale il 2 aprile 2013 (doc. 59) basandosi sul predetto rapporto __________
del 21 marzo 2013, evidenziando che l’assicurato non aveva limitazioni nel sollevare
pesi di 5-10 kg fino all’altezza dei fianchi.
La diagnosi principale con
influsso sulla capacità lavorativa era di esiti di discectomia ed impianto cage
C5/C6 con approccio anteriore destro del 10 giugno 2010; ernia discale C5/C6
sinistra associata ad uncartrosi e radicolopatia consensuale (RM del 3 febbraio
2010); artrosi acromioclavicolare sinistra con ganglio articolare in esiti di
artroscopia e correzione acromioclavicolare con asportazione del ganglio l’11
ottobre 2010; esiti di caduta dalle scale con/su lesione della spalla sinistra
cervicale l’8 agosto 2009. Quale ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa sono stati indicati esiti di riparazione CDR e decompressione
sottoacromiale della spalla destra con ottima evoluzione il 21 gennaio 2009;
pregressa lesione del muscolo sovraspinato destro con forte atrofia il 10 dicembre
2008; esiti di stabilizzazione anteriore della spalla sinistra nel 2003. Quale
diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, invece, esiti di
ernioplastica bilaterale; esiti di meniscectomia bilaterale; esiti di stripping
varici degli arti inferiori; esiti di intervento al dito della mano destra.
A proposito della
determinazione dell’incapacità lavorativa nell’attività abituale, va qui rilevato
che questo referto è stato modificato il 7 luglio 2014 (doc. 77) - a seguito
della precisazione apportata il mese precedente in ambito infortunistico sulla
scorta del parere di un altro ortopedico di fiducia dell’assicuratore LAINF,
che il 10 aprile 2014 ha valutato l’assicurato e ha tenuto conto del nuovo mansionario,
più pesante, a cui egli si doveva attenere da quando, sei mesi prima
l’infortunio, era stato trasferito nel settore granulazione del reparto
nutrizionale abbandonando l’attività precedente prettamente d’ufficio e quindi
da quel momento la nuova attività, stante le sue condizioni di salute, non era
più esigibile (STCA 35.2014.98 consid. 2.3) - e l’ha stabilita nel 100% dal 16 novembre
2009.
in avanti.
Il grado di incapacità
lavorativa in altre attività adeguate è stato fissato nel 100% dal 16 novembre
2009.
fino al 21 marzo 2013, dopodiché l’assicurato è stato ritenuto abile
totalmente.
Il medico SMR ha poi
ripreso le limitazioni funzionali individuate dal collega della __________,
concludendo per una prognosi favorevole visto il miglioramento dello stato di
salute riscontrato in quell’occasione. In particolare, l’articolarità della
spalla sinistra era tale da consentirgli la ripresa dell’attività lucrativa.
Quanto alla pregressa lesione della spalla destra, nel 2009 i pareri del medico
curante erano positivi tanto che ha chiuso il caso.
Nella valutazione del
grado di invalidità effettuata il 10 giugno 2014 (doc. 67 LAINF) la __________,
preso atto del cambio di attività dell’interessato e della nuova valutazione
medica del dr. med. __________, ha modificato la sua posizione e ha concluso
che anche per i soli postumi infortunistici l’assicurato non poteva più
esercitare la professione svolta al momento dell’infortunio. Considerate la sua
formazione e le limitazioni fisiche, l’assicuratore infortuni ha ritenuto che nel
mercato equilibrato del lavoro l’interessato fosse abile al lavoro al 100% in
un’attività leggera, con conoscenze professionali e specializzate,
nell’industria farmaceutica. Effettuato il calcolo della perdita di guadagno,
dal 1° maggio 2013 è stata accordata una rendita di invalidità del 10%.
Sulla scorta di queste
indicazioni, il 28 luglio 2014 (doc. 78) l’Ufficio AI ha reso il suo progetto
di decisione.
L’assicuratore infortuni
ha confermato la sua posizione, sia medica sia economica, con decisione su
opposizione del 24 settembre 2014 (doc. 69 LAINF).
Dal canto suo, l’Ufficio
AI ha quindi voluto aggiornare lo stato di salute dell’interessato dal 2012 per
sapere se v’erano affezioni infortunistiche che causavano un’ulteriore
incapacità (doc. 88).
Ha quindi contattato il
dr. med. __________ che ha operato l’interessato ad entrambe le spalle (doc.
89), il quale ha trasmesso la documentazione medica in suo possesso riferita solo
al marzo 2014.
Il curante dr. med. __________,
non avendo più visitato l’assicurato dal 14 febbraio 2012, il 28 gennaio 2015
(doc. 91) ha affermato di non potere rispondere alle domande sottopostegli
dall’UAI.
Il consulente in
integrazione professionale, che si è basato sul rapporto finale SMR del 2
aprile 2013, il 9 marzo 2015 (doc. 94) ha ritenuto un’incapacità lavorativa
totale dal 16 novembre 2009 in poi nell’attività precedente, mentre in altre
adeguate fino al 21 marzo 2013, dopodiché l’interessato è stato considerato
abile al 100%, fermo restando determinate limitazioni funzionali.
In assenza di altri
certificati medici, il 17 marzo 2015 (doc. A) l’Ufficio AI ha emanato la sua
decisione con cui ha attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità
limitata nel tempo dal 1° novembre 2010 al 30 giugno 2013.
Il 13 aprile 2015
(35.2014.98) questo Tribunale, adito su ricorso dell’assicurato, ha confermato
l’agire dell’assicuratore LAINF.
Nel ricorso contro la
decisione dell’Ufficio AI, che qui ora ci occupa, RI 1 ha prodotto diversi
certificati medici.
I nuovi referti del 1987 sono
relativi ad un infortunio avuto nel 1986 alla mano destra, che ha comportato lo
schiacciamento del pollice, dell’indice e del medio (docc. B5 e B6).
I certificati del 2011 inerenti
la spalla sinistra (docc. B3 e B4) sono invece già stati valutati dal medico
SMR, siccome presenti nell’incarto LAINF e richiamati dall’UAI stesso.
I documenti del febbraio
2015.
concernono un consulto ospedaliero in urgenza avuto dall’assicurato per
dolori alla spalla e al collo. È stata posta la diagnosi di cervicalgia e
probabile lesione sovraspinoso/sottoscapolare alla spalla sinistra e
consigliato all’assicurato una visita specialistica ortopedica per la spalla.
La sintomatologia dovuta alla cervicalgia era lieve, ma gli è stato suggerito
un controllo neurochirurgico (doc. B2).
Infine, il referto del 22
maggio 2015 (doc. B1) rilasciato dal dr. med. __________ ha posto la diagnosi
di residui disturbi in stato dopo artroscopia e ricostruzione della cuffia dei
rotatori della spalla sinistra (14 dicembre 2009); stato dopo resezione acromioclavicolare
spalla sinistra (11 ottobre 2010); stato dopo riparazione della cuffia dei
rotatori spalla destra, associata ad acromioplastica aperta (21 gennaio 2009);
stato dopo artroscopia e stabilizzazione anteriore spalla sinistra (12
settembre 2002). Secondo il chirurgo, l’assicurato presentava ancora
un’evoluzione non del tutto favorevole, in particolare in corrispondenza della
spalla sinistra, dove si testimoniava ancora a quel momento la presenza di
irritazione e dolore a livello dell’acromioclavicolare in stato dopo resezione.
Egli necessitava sporadicamente di iniezioni di corticosteroidi per alleviare
la sintomatologia algica. Dal lato della funzionalità della gleno omerale, dove
v’è stata la stabilizzazione anteriore e successivamente la riparazione della
cuffia, il chirurgo ha rilevato che permaneva una netta limitazione funzionale.
L’articolarità dimostrata era diminuita e presentava una flessione anteriore di
circa 140°, extrarotazione 30°, in intrarotazione l’apice del I raggio
raggiungeva L4, abduzione 80°. La forza recuperata in corrispondenza della
cuffia era esigua, soprattutto nella componente del sovraspinato.
Durante la valutazione il
paziente ha dimostrato un dolore in corrispondenza dello spazio sottoacromiale
con test d’impingement positivo. La sintomatologia era determinata dalla
problematica residua di ipotrofia muscolare e continua irritazione
dell’acromioclavicolare. Non v’era una componente neurologica aggiuntiva, in
particolar modo in stato dopo intervento in corrispondenza del rachide cervicale
(valutazione neurologica del dr. __________ del 15 marzo 2012). In conclusione,
al momento della sua valutazione per l’ortopedico la situazione era stazionaria
e non suscettibile di ulteriori miglioramenti.
Il dr. med. __________
del Servizio Medico Regionale ha preso posizione il 2 giugno 2015 (doc. IX/1)
sui certificati medici prodotti dal ricorrente, riproducendo parzialmente il
rapporto finale del 2 aprile 2013 del collega dell’SMR e i referti del 2015, concludendo
che da essi non risulta una sostanziale modifica rispetto alla valutazione
dell’assicuratore infortuni.
6.
Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare
in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure
nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Recht-sprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un
rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352
consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto
(DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA
ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove
definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e
perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la
giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi
dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione
del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista
medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un
tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V
31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in
sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora
TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle
opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence
a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et
de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR
ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif
que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du
déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu
de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière
propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir
de tel." (…).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile
2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto
ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti
interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:
" (…)
On
ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants,
il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit
bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351
consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A
cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4
p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I
514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.
Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert." (…).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile
2007).
7.
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato
accuratamente vagliato dall'UAI prima dell'emanazione della decisione impugnata,
dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che
confermare l'operato dell'amministrazione. Le problematiche ortopediche sono infatti
state chiarite in modo soddisfacente dai periti che l’assicuratore infortuni ha
nominato tanto che, senza indizi contrari su un eventuale peggioramento dello
stato di salute dell’interessato, l’Ufficio AI non ha ritenuto necessario, a
buon diritto, sottoporre quest’ultimo ad ulteriori accertamenti medici e si è quindi
affidato alle conclusioni mediche della __________ che il medico SMR ha fatto
proprie dopo avere comunque valutato tutti gli atti medici a sua disposizione,
così pure i più recenti del 2015.
Vanno quindi ritenute determinanti le
conclusioni a cui è giunto lo specialista in ortopedia dr. med. __________ nella
perizia del 21 marzo 2013 allestita per conto dell’assicuratore infortuni – parzialmente
rettificata nell’aprile 2014 dal dr. med. __________ dopo essere venuto a
conoscenza del nuovo mansionario più pesante, che ha comportato che l’attività
abituale non poteva più essere esercitata (STCA 35.2014.98 consid. 2.3) -, alla
quale va riconosciuta forza probatoria piena conformemente alla giurisprudenza
esposta (cfr. consid. 6).
Malgrado il ricorrente sostenga che
questa visita sia durata solo 10 minuti, dal referto agli atti risulta comunque
che questo esperto ha attentamente valutato di persona il ricorrente, ha
vagliato la documentazione medica messa a sua disposizione, ha eseguito degli
esami personali ed obiettivi, ma ha anche preso in considerazione lo status
soggettivo dell'interessato.
Va qui ricordato che entrambi i medici generalisti
del Servizio Medico Regionale interpellati dall’Ufficio AI hanno preso atto di questo
referto e l’hanno confermato integralmente, tenendo in seguito anche conto dell’intervenuta
modifica della capacità lavorativa nell’attività abituale.
Dal canto suo, invece, il ricorrente
non ha saputo comprovare, a mano di specifica e dettagliata documentazione
medica, che il suo stato di salute fosse in realtà peggiore di quello ritenuto
dal perito nominato dall’assicuratore infortuni prima e dai medici SMR poi
(inabilità lavorativa del 100% nella sua attività abituale, ma capace al 100%
in qualsiasi altra attività lucrativa adeguata al suo stato di salute).
Egli si è limitato a produrre da una
parte dei referti medici datati riferiti ad un infortunio alla mano destra,
dall’altra parte dei certificati attinenti alla spalla sinistra che però,
essendo del 2011, erano già stati presi in considerazione dall’ortopedico che
ha visitato l’assicurato per conto dell’assicuratore infortuni.
Quanto ai più recenti attestati medici
del 2015, quello relativo ai disturbi cervicali non dice un granché sulle sue
condizioni di salute, se non che è stata consigliata una visita specialistica e
prescritta una terapia antalgica per una settimana, mentre un’inabilità
lavorativa totale è stata certificata per 5 giorni a causa di questi sopraggiunti
problemi. La dimissione del paziente è avvenuta in buone condizioni generali.
Il rapporto del 22 maggio 2015, come
visto, si riferisce alle condizioni delle spalle dell’assicurato, entrambe
operate dal dr. med. __________, il quale ha segnalato che l’evoluzione della
spalla sinistra non era favorevole, che la stessa dava ancora dei problemi visto
che necessitava di tanto in tanto di iniezioni di corticosteroidi per alleviare
il dolore e che permaneva una netta limitazione funzionale. La situazione era
comunque stazionaria e non suscettibile di miglioramenti.
Ciò non significa però ancora che
l’assicurato è inabile al 100%.
Per di più, le diagnosi poste dagli
specialisti (dalla __________ e dal medico curante) si sovrappongono; entrambe
concernono sia la spalla sinistra sia la spalla destra del ricorrente, entrambe
sono state operate ma la spalla sinistra ha continuato a dare problemi.
Inoltre, l'assicurato non ha mai preso
concretamente posizione sul rapporto del perito dell’assicuratore infortuni e,
di riflesso, del medico SMR dell’Ufficio AI. In altre parole, il referto dello
specialista in ortopedia del 21 marzo 2013, ripreso nel rapporto finale SMR del
2.
aprile 2013 poi completato il 28 luglio 2014, non è mai stato confutato da
altri specialisti interpellati dal ricorrente. Infatti, le opinioni espresse il
22.
maggio 2015 dal medico curante, anch’egli ortopedico, non contraddicono il
referto peritale reso due anni prima dal collega. Come visto, il recente
certificato riferisce il quadro della situazione dell'assicurato tenendo conto
delle sue problematiche fisiche e delle relative difficoltà di movimento lamentate
ma, così come riconosciuto dal dr. __________ dell’SMR, esso non dipinge un quadro
clinico più sfavorevole di quello accertato nel 2013, poi rettificato
nell’aprile 2014. La situazione, non va dimenticato, è stata ritenuta stabile
dal curante, seppure non suscettibile di miglioramenti, ma neppure di peggioramenti.
Per quanto
concerne, invece, la possibilità teorica di esercitare altre attività lucrative
che tenessero conto di determinati limiti funzionali elencati nel referto peritale,
nell’aprile 2014 l’ortopedi-co interpellato dall’assicuratore infortuni ha
giudicato l’assicurato abile al lavoro al 100%, mentre il chirurgo ortopedico
che ha in cura da anni il ricorrente non si è espresso su un’eventuale capacità
lavorativa residua dell’interessato.
Occorre infine ricordare, alla luce
della giurisprudenza esposta concernente il valore probante dei referti medici,
che gli specialisti interpellati dall’assicuratore infortuni hanno visitato l'assicurato
nelle vesti di perito, mentre gli altri medici che l’Ufficio AI ha contattato
sono intervenuti in qualità di suoi medici curanti.
Tutto ben considerato, quindi, da un
punto di vista medico-teorico globale vanno confermate le chiare e complete
conclusioni peritali degli esperti consultati dall’assicuratore infortuni, che
ha versato in precedenza prestazioni all’assicurato e sulle quali si è basato
anche il dr. med. __________, medico SMR. Dal 16 novembre 2009 il ricorrente è dunque
inabile al 100% nell’ultima attività, più pesante della precedente, esercitata in
un’industria farmaceutica, ma dal 21 marzo 2013 è abile al 100% in altre
attività che non prevedano il sollevamento di pesi a causa dei problemi alla
spalla sinistra.
Stante quanto precede, d'avviso del TCA, non vi sono quindi motivi per scostarsi dalle conclusioni a cui sono giunti il dr. med. __________
e il collega __________ da una parte, e i medici SMR dall’altra a proposito
dello stato di salute dell'assicurato. Questa situazione è stata peraltro
confermata dal dr. med. __________ ancora nel maggio 2015, allorquando il
chirurgo ortopedico, che da tempo ha in cura l’assicurato, ha certificato che
la situazione è stazionaria non suscettibile di ulteriori miglioramenti.
La documentazione
agli atti è chiara e sufficiente per l'evasione della presente fattispecie
contenendo le necessarie indicazioni ai fini decisionali, perciò non si
giustifica un complemento istruttorio di carattere medico né a carico del
Tribunale né dell’Ufficio assicurazione invalidità.
Come detto, l'insorgente si è limitato
a contestare la valutazione e l’agire dell’Ufficio assicurazione invalidità,
che non avrebbe sufficientemente vagliato il suo stato di salute. Ciò
nonostante, l’assicurato non si è confrontato sufficientemente con i referti allestiti
dal perito e dal medico SMR.
Irrilevanti, ai fini della causa, sono
inoltre le precisazioni apportate il 9 giugno 2015 (doc. XI) dal ricorrente sul
rapporto finale SMR ripreso dal dr. med. __________ (doc. IX/1).
In virtù della regola secondo cui il
principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni
non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di
collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della
presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -
segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è
dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente
all'amministrazione l'onere di attuare un nuovo esame medico, quando alla base
della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo
riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2014.187
del 22 settembre 2015; STCA 32.2014.125 dell’8 luglio 2015; STCA 32.2014.16 del
18.
giugno 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA 32.2012.299 del 10
settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27 maggio 2013; STCA 36.2012.67 dell'11
febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA
32.2008.206
del 15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA
32.2007.207
del 9 giugno 2008).
L’SMR, quantomeno fino alla data
determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha
ammesso uno stato di salute dell'assicurato peggiore rispetto a quello
determinato dagli ortopedici intervenuti su mandato dell’assicuratore
infortuni.
Il suo giudizio, poi, come visto, non è
stato validamente contraddetto dalle argomentazioni dell'assicurato in sede
ricorsuale e va pertanto posto alla base del presente giudizio.
Il tali circostanze, le lagnanze
dell'assicurato devono essere respinte, siccome prive di sostrato medicalmente
oggettivabile e il TCA fa dunque proprie le conclusioni formulate dall'Ufficio
AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa del ricorrente.
8.
Riconosciuto
il valore invalidante delle affezioni ortopediche di cui soffre il ricorrente,
va evidenziato che dal 21 marzo 2013 egli può comunque svolgere al 100% delle
attività lucrative adeguate al suo stato di salute che rispettino i limiti
funzionali stabiliti dal dr. med. __________, anche in ambito farmacologico.
L'obbligo
dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri
ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze
economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato
è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno
alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato
deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel
miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo
a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova
professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non
è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado
di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid.
4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata
possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano
conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua
capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione
professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro
equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare
che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato,
nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo
equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del
lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.
Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa
mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito
tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una
simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato
lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa
generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le
possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non
realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e
1989.
pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Secondo la dottrina e la
giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria
professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività
lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle
sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili
su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui
(Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza
ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,
Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue
Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein
und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des
Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans
l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances,
in SZS 1990, p 255s.).
In questo ordine d’idee, il TFA ha
stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di
divenire invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di conto
soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op.
cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L’Alta Corte ha tuttavia anche
precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è
limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le
attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite
macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza
(SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20
aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid.
4.
).
Anche in questo ambito, vi sono aperte
delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per
il settore delle prestazioni di servizio.
Occorre infine rilevare che, secondo la
giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate.
È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in
maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA
ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore
industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di
controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique
VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7)
Per determinare il
reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla
salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento
determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita),
guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona
sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere
determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se
del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF
129.
V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile
il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità,
si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid.
3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza
di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona
assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,
continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400
pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va
senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso
una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96
V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti
non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia
suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc.
(VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un salario di punta può essere ammesso
solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560
pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso
la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC
1986.
pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione
professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute,
l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa,
devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993
U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
9.
Nell’evenienza
concreta, va qui evidenziato che questo stesso Tribunale si è già pronunciato nel
2015.
sulle conseguenze economiche del danno alla salute dell’assicurato in
ambito infortunistico, analizzando nel dettaglio la questione economica
riferita al suo campo di attività lavorativa.
Pertanto, nulla osta a rinviare qui
integralmente a tali considerazioni (STCA 35.2014.98 consid. 2.4-2.8) senza che
occorra effettuare un nuovo calcolo, tutt’al più che la situazione medica è rimasta,
come detto, identica dal 2013.
In quell’occasione, il TCA ha stabilito
il reddito statistico annuo da invalido nell’industria farmaceutica in Fr.
97'435,80 per il 2010 che, aggiornato al 2013, dà un importo di Fr. 99'676,82.
Il salario da valido che l’assicurato
avrebbe guadagnato nel 2013 è stato ritenuto in Fr. 88'400.- all’anno.
Siccome tale reddito si situa sotto
la citata media dei salari svizzeri per un’attività equivalente, esso è stato
ridotto del 6,31%, ossia della parte percentuale eccedente la soglia
determinante del 5%, per ottenere un importo di Fr. 93'387,21.
Il TCA ha poi ridotto ulteriormente del
15% tale ammontare per motivi personali.
In conclusione, il reddito da invalido esigibile
nel 2013 dal profilo medico al 100%, considerata la riduzione del 15%, va
stabilito in Fr. 79'379,13
Confrontato con il reddito da valido di
Fr. 88'400.- che il ricorrente avrebbe conseguito quello stesso anno, si
ottiene un grado di invalidità del 10,2%, che va arrotondato al 10% (DTF
130.
V 121 consid. 3.2).
10.
Alla
luce di tutto quanto esposto, dall'inabilità lavorativa del 100% nella
precedente professione presso un’industria farmaceutica, sorta il 16 novembre
2009, il ricorrente non può trarre alcun diritto ad una rendita di invalidità oltre
al 23 marzo 2013 giacché, malgrado la capacità lavorativa residua in altre
attività adeguate sia del 100%, la perdita di guadagno riscontrata, pari al 10%
- seppure questo grado differisca da quello individuato dall'UAI (2%) -,
è però inferiore al grado minimo pensionabile (40%) giusta l’art.
28.
LAI.
Questo Tribunale non può dunque che
confermare il rifiuto al diritto ad una rendita d'invalidità al di là del 30
giugno 2013, ovvero tre mesi dopo l’avvenuto miglioramento dello stato di
salute (art. 88a cpv. 1 OAI), così come stabilito dall'amministrazione con la
decisione impugnata.
Al riguardo è comunque utile rilevare
che il potere cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della
legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento
in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).
Un eventuale aggravamento dello stato
di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione
impugnata può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4
maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).
11.
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra
Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico
dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le
spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti