Lexipedia

Decisione

32.2015.69

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 febbraio 2016Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’amministrazione

ha risposto il 19 giugno 2015 (doc. XIII) che tutta la documentazione medica

agli atti relativa sia alla spalla sinistra sia a quella destra è stata

debitamente analizzata dall’SMR, il quale ha evidenziato che dal 22 marzo 2013

è abile al 100% in attività leggere adeguate.

L. Il

ricorrente ha riprodotto il certificato del 22 maggio 2015 del dr. med. __________

che l’ha operato alle spalle e ha chiesto di nuovo una rendita AI (doc. XV).

M. Questo

certificato, ha rilevato l’Ufficio AI, è già stato analizzato dall’SMR, perciò

il ricorso va respinto (doc. XVII).

N. Infine,

l’assicurato ha precisato il 23 luglio 2015 (doc. XIX) di avere subìto dal

marzo 2015 quattro infiltrazioni di cortisone alla spalla sinistra per le

continue irritazioni ed infiammazioni che portano a forti dolori e a

limitazioni nel movimento, motivo per cui ha ritenuto giustificata la

concessione di una rendita di invalidità.

L’amministrazione non ha formulato altre

osservazioni (doc. XX).

considerato in diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria

(STF 9C_ 699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è sapere se è a giusta ragione che l’Ufficio assicurazione

invalidità ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera di invalidità limitata

nel tempo dal 1° novembre 2010 al 30 giugno 2013, poiché dal 22 marzo 2013 egli

sarebbe abile al lavoro al 100% in attività adeguate e dal calcolo del grado della

perdita di guadagno risulterebbe una percentuale inferiore al grado minimo

pensionabile.

3.

Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali

dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e

Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

L'art. 28 cpv. 1 LAI

prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al

guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente

esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in

media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo

anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,

a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al

40%.

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il

reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1,

104.

V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte

federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a

rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente

formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non

riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora

TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

Nel confronto dei redditi la

giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,

op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,

d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità

di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale

dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al

guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è

possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle

circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va evidenziato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito

LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione) ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; DTF 128 V 174).

L'Alta Corte ha anche precisato che l'amministrazione è comunque tenuta,

prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo

successivo all'inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una

modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità

essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di

decidere.

Tale principio è poi stato esteso anche all'assicurazione per l'invalidità

(DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1, I 670/01 del 3 febbraio

2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid.

3.

, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1;

cfr., inoltre, STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.2).

4.

Nel

caso di specie l'UAI, dopo aver richiamato gli atti medici ritenuti

determinanti, con la decisione ha riconosciuto al ricorrente il

diritto a una rendita intera d'invalidità

(grado AI 100%).

Il raffronto fra il

reddito conseguito al 100% nel 2013 senza invalidità (Fr. 88'400.-) e il

reddito ottenibile in un'attività

ragionevolmente esigibile al 100% malgrado determinate limitazioni funzionali

(Fr. 99'187.-), tenuto inoltre conto di una riduzione personale del 13% per la

limitazione nello svolgere lavori leggeri e per altri fattori di riduzione (Fr.

99'187.- - 13% = Fr. 86'293.-), ha dato luogo a una perdita di guadagno (grado

d'invalidità) del 2%.

Nel ricorso l'assicurato, malgrado si sia dimostrato

volenteroso nel tornare a lavorare tanto da chiedere l’aiuto al collocamento

all’Ufficio AI, ha tuttavia evidenziato come i suoi numerosi problemi di salute

non gli permettano di esercitare nuovamente l’attività precedente e come il

mercato del lavoro attuale non sia favorevole per trovare una nuova attività

sempre nel campo dell’industria farmaceutica. Pertanto, ha chiesto una rendita

AI.

5.

L'Ufficio

AI ha espressamente interpellato i curanti dell'assicurato e ha richiamato l’intero

incarto dell’assicuratore infortuni che ha assunto il caso dell’8 agosto 2009 e

gli ha erogato prestazioni, finché il 13 giugno 2014 gli ha accordato il diritto

a una rendita di invalidità del 10% a decorrere dal 1° maggio 2013. Con sentenza

del 13 aprile 2015 (35.2014.98) questo Tribunale ha confermato l’agire della __________.

La decisione del 17 marzo

2015.

dell’UAI ricalca la decisione dell’assicuratore infortuni, sulle cui

conclusioni mediche l’amministrazione si è basata per determinarsi sulla

domanda di prestazioni AI dell’ottobre 2010.

Durante la visita di

chiusura del caso d’infortunio, avvenuta il 20 marzo 2013 (doc. 64 LAINF), il

dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica FMH e medico di

circondario, ha esposto tutti gli atti medici a sua disposizione, le dichiarazioni

dell’assicurato, i reperti, ha posto la diagnosi di stato da rottura della

cuffia e della spalla sinistra avvenuta l’8 agosto 2009; stato d’artroscopia

della spalla sinistra, ricostruzione del sovraspinato e del sottoscapolare come

pure tenotomia del capo lungo del bicipite il 14 dicembre 2009; stato da

resezione dell’articolazione acromioclavicolare della spalla sinistra e

artroscopia di controllo il 12 ottobre 2010. Non sono stati invece

diagnosticati come di competenza infortunistica lo stato da decompressione e

fusione anteriore C5/C6 del 10 giugno 2010 e lo stato da ricostruzione della

cuffia dei rotatori alla spalla destra nel gennaio 2009.

Soggettivamente, nel 2013

l’assicurato lamentava dolori continui che lo portavano ad assumere

medicamenti. Oggettivamente, la mobilità risultava ridotta sia in flessione sia

in abduzione, non v’erano però atrofie muscolari.

Lo stato di salute è

stato considerato stabilizzato e l’intervento del 2009 alla spalla destra, così

come i problemi alla cervicale, non sono stati ritenuti a carico

dell’assicuratore infortuni.

Quanto all’esigibilità

lavorativa, l’assicurato non aveva limitazioni nel sollevare e portare pesi

fino a 5kg fino all’altezza dei fianchi, poteva sollevare e portare spesso pesi

dai 5 ai 10kg fino all’altezza dei fianchi, di rado pesi dai 10 ai 25kg. Oltre

l’altezza del petto egli poteva sollevare spesso pesi solo fino a 5kg con

l’arto superiore destro. Nessun limite nel maneggiare attrezzi di media entità,

mentre quelli pesanti non poteva più maneggiarli. Di rado egli poteva

effettuare lavori sopra la testa, mentre non v’era nessun limite nel ruotare il

tronco, nello stare seduto o in piedi, inclinato in avanti, inginocchiato, nel

flettere le ginocchia, nel camminare anche per lunghi tragitti o su terreno

accidentato, nel salire le scale, mentre non poteva più salire su scale a

pioli.

Infine, il medico di

circondario ha specificato che questa esigibilità teneva teoricamente conto dei

soli postumi infortunistici, quindi dei problemi alla spalla sinistra, era però

perfettamente anche applicabile alle problematiche della cervicale. Nel limite

di questa esigibilità l’assicurato è stato considerato abile al lavoro al 100%.

Il dr. med. __________, medico

generalista attivo presso il Servizio Medico Regionale, ha reso il suo rapporto

finale il 2 aprile 2013 (doc. 59) basandosi sul predetto rapporto __________

del 21 marzo 2013, evidenziando che l’assicurato non aveva limitazioni nel sollevare

pesi di 5-10 kg fino all’altezza dei fianchi.

La diagnosi principale con

influsso sulla capacità lavorativa era di esiti di discectomia ed impianto cage

C5/C6 con approccio anteriore destro del 10 giugno 2010; ernia discale C5/C6

sinistra associata ad uncartrosi e radicolopatia consensuale (RM del 3 febbraio

2010); artrosi acromioclavicolare sinistra con ganglio articolare in esiti di

artroscopia e correzione acromioclavicolare con asportazione del ganglio l’11

ottobre 2010; esiti di caduta dalle scale con/su lesione della spalla sinistra

cervicale l’8 agosto 2009. Quale ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa sono stati indicati esiti di riparazione CDR e decompressione

sottoacromiale della spalla destra con ottima evoluzione il 21 gennaio 2009;

pregressa lesione del muscolo sovraspinato destro con forte atrofia il 10 dicembre

2008; esiti di stabilizzazione anteriore della spalla sinistra nel 2003. Quale

diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, invece, esiti di

ernioplastica bilaterale; esiti di meniscectomia bilaterale; esiti di stripping

varici degli arti inferiori; esiti di intervento al dito della mano destra.

A proposito della

determinazione dell’incapacità lavorativa nell’attività abituale, va qui rilevato

che questo referto è stato modificato il 7 luglio 2014 (doc. 77) - a seguito

della precisazione apportata il mese precedente in ambito infortunistico sulla

scorta del parere di un altro ortopedico di fiducia dell’assicuratore LAINF,

che il 10 aprile 2014 ha valutato l’assicurato e ha tenuto conto del nuovo mansionario,

più pesante, a cui egli si doveva attenere da quando, sei mesi prima

l’infortunio, era stato trasferito nel settore granulazione del reparto

nutrizionale abbandonando l’attività precedente prettamente d’ufficio e quindi

da quel momento la nuova attività, stante le sue condizioni di salute, non era

più esigibile (STCA 35.2014.98 consid. 2.3) - e l’ha stabilita nel 100% dal 16 novembre

2009.

in avanti.

Il grado di incapacità

lavorativa in altre attività adeguate è stato fissato nel 100% dal 16 novembre

2009.

fino al 21 marzo 2013, dopodiché l’assicurato è stato ritenuto abile

totalmente.

Il medico SMR ha poi

ripreso le limitazioni funzionali individuate dal collega della __________,

concludendo per una prognosi favorevole visto il miglioramento dello stato di

salute riscontrato in quell’occasione. In particolare, l’articolarità della

spalla sinistra era tale da consentirgli la ripresa dell’attività lucrativa.

Quanto alla pregressa lesione della spalla destra, nel 2009 i pareri del medico

curante erano positivi tanto che ha chiuso il caso.

Nella valutazione del

grado di invalidità effettuata il 10 giugno 2014 (doc. 67 LAINF) la __________,

preso atto del cambio di attività dell’interessato e della nuova valutazione

medica del dr. med. __________, ha modificato la sua posizione e ha concluso

che anche per i soli postumi infortunistici l’assicurato non poteva più

esercitare la professione svolta al momento dell’infortunio. Considerate la sua

formazione e le limitazioni fisiche, l’assicuratore infortuni ha ritenuto che nel

mercato equilibrato del lavoro l’interessato fosse abile al lavoro al 100% in

un’attività leggera, con conoscenze professionali e specializzate,

nell’industria farmaceutica. Effettuato il calcolo della perdita di guadagno,

dal 1° maggio 2013 è stata accordata una rendita di invalidità del 10%.

Sulla scorta di queste

indicazioni, il 28 luglio 2014 (doc. 78) l’Ufficio AI ha reso il suo progetto

di decisione.

L’assicuratore infortuni

ha confermato la sua posizione, sia medica sia economica, con decisione su

opposizione del 24 settembre 2014 (doc. 69 LAINF).

Dal canto suo, l’Ufficio

AI ha quindi voluto aggiornare lo stato di salute dell’interessato dal 2012 per

sapere se v’erano affezioni infortunistiche che causavano un’ulteriore

incapacità (doc. 88).

Ha quindi contattato il

dr. med. __________ che ha operato l’interessato ad entrambe le spalle (doc.

89), il quale ha trasmesso la documentazione medica in suo possesso riferita solo

al marzo 2014.

Il curante dr. med. __________,

non avendo più visitato l’assicurato dal 14 febbraio 2012, il 28 gennaio 2015

(doc. 91) ha affermato di non potere rispondere alle domande sottopostegli

dall’UAI.

Il consulente in

integrazione professionale, che si è basato sul rapporto finale SMR del 2

aprile 2013, il 9 marzo 2015 (doc. 94) ha ritenuto un’incapacità lavorativa

totale dal 16 novembre 2009 in poi nell’attività precedente, mentre in altre

adeguate fino al 21 marzo 2013, dopodiché l’interessato è stato considerato

abile al 100%, fermo restando determinate limitazioni funzionali.

In assenza di altri

certificati medici, il 17 marzo 2015 (doc. A) l’Ufficio AI ha emanato la sua

decisione con cui ha attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità

limitata nel tempo dal 1° novembre 2010 al 30 giugno 2013.

Il 13 aprile 2015

(35.2014.98) questo Tribunale, adito su ricorso dell’assicurato, ha confermato

l’agire dell’assicuratore LAINF.

Nel ricorso contro la

decisione dell’Ufficio AI, che qui ora ci occupa, RI 1 ha prodotto diversi

certificati medici.

I nuovi referti del 1987 sono

relativi ad un infortunio avuto nel 1986 alla mano destra, che ha comportato lo

schiacciamento del pollice, dell’indice e del medio (docc. B5 e B6).

I certificati del 2011 inerenti

la spalla sinistra (docc. B3 e B4) sono invece già stati valutati dal medico

SMR, siccome presenti nell’incarto LAINF e richiamati dall’UAI stesso.

I documenti del febbraio

2015.

concernono un consulto ospedaliero in urgenza avuto dall’assicurato per

dolori alla spalla e al collo. È stata posta la diagnosi di cervicalgia e

probabile lesione sovraspinoso/sottoscapolare alla spalla sinistra e

consigliato all’assicurato una visita specialistica ortopedica per la spalla.

La sintomatologia dovuta alla cervicalgia era lieve, ma gli è stato suggerito

un controllo neurochirurgico (doc. B2).

Infine, il referto del 22

maggio 2015 (doc. B1) rilasciato dal dr. med. __________ ha posto la diagnosi

di residui disturbi in stato dopo artroscopia e ricostruzione della cuffia dei

rotatori della spalla sinistra (14 dicembre 2009); stato dopo resezione acromioclavicolare

spalla sinistra (11 ottobre 2010); stato dopo riparazione della cuffia dei

rotatori spalla destra, associata ad acromioplastica aperta (21 gennaio 2009);

stato dopo artroscopia e stabilizzazione anteriore spalla sinistra (12

settembre 2002). Secondo il chirurgo, l’assicurato presentava ancora

un’evoluzione non del tutto favorevole, in particolare in corrispondenza della

spalla sinistra, dove si testimoniava ancora a quel momento la presenza di

irritazione e dolore a livello dell’acromioclavicolare in stato dopo resezione.

Egli necessitava sporadicamente di iniezioni di corticosteroidi per alleviare

la sintomatologia algica. Dal lato della funzionalità della gleno omerale, dove

v’è stata la stabilizzazione anteriore e successivamente la riparazione della

cuffia, il chirurgo ha rilevato che permaneva una netta limitazione funzionale.

L’articolarità dimostrata era diminuita e presentava una flessione anteriore di

circa 140°, extrarotazione 30°, in intrarotazione l’apice del I raggio

raggiungeva L4, abduzione 80°. La forza recuperata in corrispondenza della

cuffia era esigua, soprattutto nella componente del sovraspinato.

Durante la valutazione il

paziente ha dimostrato un dolore in corrispondenza dello spazio sottoacromiale

con test d’impingement positivo. La sintomatologia era determinata dalla

problematica residua di ipotrofia muscolare e continua irritazione

dell’acromioclavicolare. Non v’era una componente neurologica aggiuntiva, in

particolar modo in stato dopo intervento in corrispondenza del rachide cervicale

(valutazione neurologica del dr. __________ del 15 marzo 2012). In conclusione,

al momento della sua valutazione per l’ortopedico la situazione era stazionaria

e non suscettibile di ulteriori miglioramenti.

Il dr. med. __________

del Servizio Medico Regionale ha preso posizione il 2 giugno 2015 (doc. IX/1)

sui certificati medici prodotti dal ricorrente, riproducendo parzialmente il

rapporto finale del 2 aprile 2013 del collega dell’SMR e i referti del 2015, concludendo

che da essi non risulta una sostanziale modifica rispetto alla valutazione

dell’assicuratore infortuni.

6.

Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure

nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori

siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Recht-sprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un

rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto

(DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA

ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove

definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e

perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione

del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista

medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un

tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V

31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in

sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora

TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle

opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence

a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et

de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel." (…).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto

ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti

interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

" (…)

On

ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants,

il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351

consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A

cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile

2007).

7.

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall'UAI prima dell'emanazione della decisione impugnata,

dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che

confermare l'operato dell'amministrazione. Le problematiche ortopediche sono infatti

state chiarite in modo soddisfacente dai periti che l’assicuratore infortuni ha

nominato tanto che, senza indizi contrari su un eventuale peggioramento dello

stato di salute dell’interessato, l’Ufficio AI non ha ritenuto necessario, a

buon diritto, sottoporre quest’ultimo ad ulteriori accertamenti medici e si è quindi

affidato alle conclusioni mediche della __________ che il medico SMR ha fatto

proprie dopo avere comunque valutato tutti gli atti medici a sua disposizione,

così pure i più recenti del 2015.

Vanno quindi ritenute determinanti le

conclusioni a cui è giunto lo specialista in ortopedia dr. med. __________ nella

perizia del 21 marzo 2013 allestita per conto dell’assicuratore infortuni – parzialmente

rettificata nell’aprile 2014 dal dr. med. __________ dopo essere venuto a

conoscenza del nuovo mansionario più pesante, che ha comportato che l’attività

abituale non poteva più essere esercitata (STCA 35.2014.98 consid. 2.3) -, alla

quale va riconosciuta forza probatoria piena conformemente alla giurisprudenza

esposta (cfr. consid. 6).

Malgrado il ricorrente sostenga che

questa visita sia durata solo 10 minuti, dal referto agli atti risulta comunque

che questo esperto ha attentamente valutato di persona il ricorrente, ha

vagliato la documentazione medica messa a sua disposizione, ha eseguito degli

esami personali ed obiettivi, ma ha anche preso in considerazione lo status

soggettivo dell'interessato.

Va qui ricordato che entrambi i medici generalisti

del Servizio Medico Regionale interpellati dall’Ufficio AI hanno preso atto di questo

referto e l’hanno confermato integralmente, tenendo in seguito anche conto dell’intervenuta

modifica della capacità lavorativa nell’attività abituale.

Dal canto suo, invece, il ricorrente

non ha saputo comprovare, a mano di specifica e dettagliata documentazione

medica, che il suo stato di salute fosse in realtà peggiore di quello ritenuto

dal perito nominato dall’assicuratore infortuni prima e dai medici SMR poi

(inabilità lavorativa del 100% nella sua attività abituale, ma capace al 100%

in qualsiasi altra attività lucrativa adeguata al suo stato di salute).

Egli si è limitato a produrre da una

parte dei referti medici datati riferiti ad un infortunio alla mano destra,

dall’altra parte dei certificati attinenti alla spalla sinistra che però,

essendo del 2011, erano già stati presi in considerazione dall’ortopedico che

ha visitato l’assicurato per conto dell’assicuratore infortuni.

Quanto ai più recenti attestati medici

del 2015, quello relativo ai disturbi cervicali non dice un granché sulle sue

condizioni di salute, se non che è stata consigliata una visita specialistica e

prescritta una terapia antalgica per una settimana, mentre un’inabilità

lavorativa totale è stata certificata per 5 giorni a causa di questi sopraggiunti

problemi. La dimissione del paziente è avvenuta in buone condizioni generali.

Il rapporto del 22 maggio 2015, come

visto, si riferisce alle condizioni delle spalle dell’assicurato, entrambe

operate dal dr. med. __________, il quale ha segnalato che l’evoluzione della

spalla sinistra non era favorevole, che la stessa dava ancora dei problemi visto

che necessitava di tanto in tanto di iniezioni di corticosteroidi per alleviare

il dolore e che permaneva una netta limitazione funzionale. La situazione era

comunque stazionaria e non suscettibile di miglioramenti.

Ciò non significa però ancora che

l’assicurato è inabile al 100%.

Per di più, le diagnosi poste dagli

specialisti (dalla __________ e dal medico curante) si sovrappongono; entrambe

concernono sia la spalla sinistra sia la spalla destra del ricorrente, entrambe

sono state operate ma la spalla sinistra ha continuato a dare problemi.

Inoltre, l'assicurato non ha mai preso

concretamente posizione sul rapporto del perito dell’assicuratore infortuni e,

di riflesso, del medico SMR dell’Ufficio AI. In altre parole, il referto dello

specialista in ortopedia del 21 marzo 2013, ripreso nel rapporto finale SMR del

2.

aprile 2013 poi completato il 28 luglio 2014, non è mai stato confutato da

altri specialisti interpellati dal ricorrente. Infatti, le opinioni espresse il

22.

maggio 2015 dal medico curante, anch’egli ortopedico, non contraddicono il

referto peritale reso due anni prima dal collega. Come visto, il recente

certificato riferisce il quadro della situazione dell'assicurato tenendo conto

delle sue problematiche fisiche e delle relative difficoltà di movimento lamentate

ma, così come riconosciuto dal dr. __________ dell’SMR, esso non dipinge un quadro

clinico più sfavorevole di quello accertato nel 2013, poi rettificato

nell’aprile 2014. La situazione, non va dimenticato, è stata ritenuta stabile

dal curante, seppure non suscettibile di miglioramenti, ma neppure di peggioramenti.

Per quanto

concerne, invece, la possibilità teorica di esercitare altre attività lucrative

che tenessero conto di determinati limiti funzionali elencati nel referto peritale,

nell’aprile 2014 l’ortopedi-co interpellato dall’assicuratore infortuni ha

giudicato l’assicurato abile al lavoro al 100%, mentre il chirurgo ortopedico

che ha in cura da anni il ricorrente non si è espresso su un’eventuale capacità

lavorativa residua dell’interessato.

Occorre infine ricordare, alla luce

della giurisprudenza esposta concernente il valore probante dei referti medici,

che gli specialisti interpellati dall’assicuratore infortuni hanno visitato l'assicurato

nelle vesti di perito, mentre gli altri medici che l’Ufficio AI ha contattato

sono intervenuti in qualità di suoi medici curanti.

Tutto ben considerato, quindi, da un

punto di vista medico-teorico globale vanno confermate le chiare e complete

conclusioni peritali degli esperti consultati dall’assicuratore infortuni, che

ha versato in precedenza prestazioni all’assicurato e sulle quali si è basato

anche il dr. med. __________, medico SMR. Dal 16 novembre 2009 il ricorrente è dunque

inabile al 100% nell’ultima attività, più pesante della precedente, esercitata in

un’industria farmaceutica, ma dal 21 marzo 2013 è abile al 100% in altre

attività che non prevedano il sollevamento di pesi a causa dei problemi alla

spalla sinistra.

Stante quanto precede, d'avviso del TCA, non vi sono quindi motivi per scostarsi dalle conclusioni a cui sono giunti il dr. med. __________

e il collega __________ da una parte, e i medici SMR dall’altra a proposito

dello stato di salute dell'assicurato. Questa situazione è stata peraltro

confermata dal dr. med. __________ ancora nel maggio 2015, allorquando il

chirurgo ortopedico, che da tempo ha in cura l’assicurato, ha certificato che

la situazione è stazionaria non suscettibile di ulteriori miglioramenti.

La documentazione

agli atti è chiara e sufficiente per l'evasione della presente fattispecie

contenendo le necessarie indicazioni ai fini decisionali, perciò non si

giustifica un complemento istruttorio di carattere medico né a carico del

Tribunale né dell’Ufficio assicurazione invalidità.

Come detto, l'insorgente si è limitato

a contestare la valutazione e l’agire dell’Ufficio assicurazione invalidità,

che non avrebbe sufficientemente vagliato il suo stato di salute. Ciò

nonostante, l’assicurato non si è confrontato sufficientemente con i referti allestiti

dal perito e dal medico SMR.

Irrilevanti, ai fini della causa, sono

inoltre le precisazioni apportate il 9 giugno 2015 (doc. XI) dal ricorrente sul

rapporto finale SMR ripreso dal dr. med. __________ (doc. IX/1).

In virtù della regola secondo cui il

principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni

non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della

presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -

segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è

dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente

all'amministrazione l'onere di attuare un nuovo esame medico, quando alla base

della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo

riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2014.187

del 22 settembre 2015; STCA 32.2014.125 dell’8 luglio 2015; STCA 32.2014.16 del

18.

giugno 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA 32.2012.299 del 10

settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27 maggio 2013; STCA 36.2012.67 dell'11

febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA

32.2008.206

del 15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA

32.2007.207

del 9 giugno 2008).

L’SMR, quantomeno fino alla data

determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha

ammesso uno stato di salute dell'assicurato peggiore rispetto a quello

determinato dagli ortopedici intervenuti su mandato dell’assicuratore

infortuni.

Il suo giudizio, poi, come visto, non è

stato validamente contraddetto dalle argomentazioni dell'assicurato in sede

ricorsuale e va pertanto posto alla base del presente giudizio.

Il tali circostanze, le lagnanze

dell'assicurato devono essere respinte, siccome prive di sostrato medicalmente

oggettivabile e il TCA fa dunque proprie le conclusioni formulate dall'Ufficio

AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa del ricorrente.

8.

Riconosciuto

il valore invalidante delle affezioni ortopediche di cui soffre il ricorrente,

va evidenziato che dal 21 marzo 2013 egli può comunque svolgere al 100% delle

attività lucrative adeguate al suo stato di salute che rispettino i limiti

funzionali stabiliti dal dr. med. __________, anche in ambito farmacologico.

L'obbligo

dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri

ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze

economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato

è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno

alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato

deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel

miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo

a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova

professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non

è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado

di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid.

4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata

possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano

conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua

capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare

che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato,

nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo

equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del

lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.

Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa

mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito

tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una

simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato

lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa

generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le

possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non

realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e

1989.

pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Secondo la dottrina e la

giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria

professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività

lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle

sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili

su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui

(Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza

ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,

Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue

Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein

und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des

Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans

l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances,

in SZS 1990, p 255s.).

In questo ordine d’idee, il TFA ha

stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di

divenire invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di conto

soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op.

cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

L’Alta Corte ha tuttavia anche

precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è

limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le

attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite

macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza

(SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20

aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid.

4.

).

Anche in questo ambito, vi sono aperte

delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per

il settore delle prestazioni di servizio.

Occorre infine rilevare che, secondo la

giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate.

È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in

maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA

ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore

industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di

controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique

VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7)

Per determinare il

reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla

salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento

determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita),

guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona

sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF

129.

V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile

il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità,

si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid.

3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza

di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona

assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,

continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400

pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va

senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso

una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96

V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti

non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia

suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc.

(VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può essere ammesso

solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560

pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso

la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC

1986.

pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione

professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute,

l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa,

devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993

U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

9.

Nell’evenienza

concreta, va qui evidenziato che questo stesso Tribunale si è già pronunciato nel

2015.

sulle conseguenze economiche del danno alla salute dell’assicurato in

ambito infortunistico, analizzando nel dettaglio la questione economica

riferita al suo campo di attività lavorativa.

Pertanto, nulla osta a rinviare qui

integralmente a tali considerazioni (STCA 35.2014.98 consid. 2.4-2.8) senza che

occorra effettuare un nuovo calcolo, tutt’al più che la situazione medica è rimasta,

come detto, identica dal 2013.

In quell’occasione, il TCA ha stabilito

il reddito statistico annuo da invalido nell’industria farmaceutica in Fr.

97'435,80 per il 2010 che, aggiornato al 2013, dà un importo di Fr. 99'676,82.

Il salario da valido che l’assicurato

avrebbe guadagnato nel 2013 è stato ritenuto in Fr. 88'400.- all’anno.

Siccome tale reddito si situa sotto

la citata media dei salari svizzeri per un’attività equivalente, esso è stato

ridotto del 6,31%, ossia della parte percentuale eccedente la soglia

determinante del 5%, per ottenere un importo di Fr. 93'387,21.

Il TCA ha poi ridotto ulteriormente del

15% tale ammontare per motivi personali.

In conclusione, il reddito da invalido esigibile

nel 2013 dal profilo medico al 100%, considerata la riduzione del 15%, va

stabilito in Fr. 79'379,13

Confrontato con il reddito da valido di

Fr. 88'400.- che il ricorrente avrebbe conseguito quello stesso anno, si

ottiene un grado di invalidità del 10,2%, che va arrotondato al 10% (DTF

130.

V 121 consid. 3.2).

10.

Alla

luce di tutto quanto esposto, dall'inabilità lavorativa del 100% nella

precedente professione presso un’industria farmaceutica, sorta il 16 novembre

2009, il ricorrente non può trarre alcun diritto ad una rendita di invalidità oltre

al 23 marzo 2013 giacché, malgrado la capacità lavorativa residua in altre

attività adeguate sia del 100%, la perdita di guadagno riscontrata, pari al 10%

- seppure questo grado differisca da quello individuato dall'UAI (2%) -,

è però inferiore al grado minimo pensionabile (40%) giusta l’art.

28.

LAI.

Questo Tribunale non può dunque che

confermare il rifiuto al diritto ad una rendita d'invalidità al di là del 30

giugno 2013, ovvero tre mesi dopo l’avvenuto miglioramento dello stato di

salute (art. 88a cpv. 1 OAI), così come stabilito dall'amministrazione con la

decisione impugnata.

Al riguardo è comunque utile rilevare

che il potere cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della

legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento

in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).

Un eventuale aggravamento dello stato

di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione

impugnata può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4

maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).

11.

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra

Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico

dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti