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32.2015.7

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 novembre 2015Italiano67 min

Source ti.ch

Fatti

considerandi 2.3. e 2.4., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita

spettante a RI 1, a fare tempo dal 1° luglio 2012.

Nel caso di specie, dagli

atti di causa risulta che l’Ufficio AI, con lo scopo di accertare in maniera

approfondita lo stato di salute dell’assicurato, ha fatto esperire una perizia

pluridisciplinare SAM (psichiatrica, reumatologica e neurologica).

Globalmente,

nel rapporto peritale del 7 febbraio 2013, i medici del SAM, sulla base delle

risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la seguente diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa:

" (…)

Sindrome panvertebrale con componente cervico-lombospondilogena

cronica bilaterale, in:

- alterazioni

degenerative della colonna cervicale (condrosi C5-C6, uncartrosi

plurisegmentali);

- alterazioni

degenerative della colonna lombare (osteocondrosi L4-L5, degenerazione discale

L5-S1, con spondilartrosi L4-S1);

- esiti da intervento chirurgico con TLIF L4-L5 il 14.9.2011;

- disturbi

statici del rachide (appiattimento della colonna dorsale e lombare con

protrazione del capo, scoliosi destro-convessa lombare);

- decondizionamento e sbilancio muscolare.

Gonalgie croniche a ds., in:

- esiti da piccola impressione del piatto tibiale l'1.3.2004;

- esiti da meniscectomia mediale parziale artroscopica nel 2000.

Dolori cronici al piede ds., in:

- esiti da frattura malleolare mediale tipo Weber A l'1.3.2004;

- esiti da

estrazione di frammento osseo distale e rifissazione transossaria del legamento

deltoideo il 5.3.2007” (doc. AI 81-16).

Quale

diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa i periti hanno

indicato:

" Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4).

Leggera emisindrome sensitiva ds. più pronunciata

all’arto inferiore, probabilmente funzionale, eventualmente post-traumatica

dopo contusione dell’arto inferiore ds. l’1.3.2004, con frattura tipo Weber A

della caviglia ds.

Stato dopo operazione ad entrambi gli occhi per

cataratta bilaterale nel giugno 2010” (doc. AI 81-17).

Quanto

alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno

ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 25% come autista e

collaboratore di una ditta di trasporti e traslochi (riduzione del rendimento)

dal 15 marzo 2012, mentre in un’attività adatta alla salute l’abilità è piena

(100%) a sei mesi dall’intervento al rachide lombare, cioè dal 15 marzo 2012.

Nel

periodo dall’8 febbraio 2011 al 14 marzo 2012 l’inabilità è del 100%, mentre

per il periodo antecedente all’8 febbraio 2011 valgono le condizioni stabilite

in precedenza dall’UAI (vedi decisione del 14 novembre 2007) (doc. AI 81-22).

Le

conclusioni del SAM sono state avallate anche dal Dr. __________ del Servizio

Medico Regionale dell’AI (cfr. rapporto del 18 febbraio 2013, doc. AI 83-1).

2.12. Nella concreta fattispecie,

chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo

TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal

SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

2.12.1.

Per quanto riguarda la patologia neurologica, l’assicurato è stato sottoposto

a una valutazione specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in

neurologia, il quale nel rapporto del 14 gennaio 2013 ha posto la diagnosi di

“- Sindrome lombovertebrale cronica, stato dopo TLIF L4-5 il 15.09.11,

spondilartrosi L5-S1. - Leggera emisindrome ds più pronunciata all’arto

inferiore probabilmente funzionale, ev post-traumatica dopo contusione

dell’arto inferiore ds l’1.3.04 con frattura Weber A della caviglia ds

complicata da un sospetto M.Sudeck. - Stato da meniscectomia ds. - Sindrome

depressiva” (doc. AI 81-38.

Secondo il Dr. __________,

dal punto di vista neurologico non vi è nessuna limitazione della capacità

lavorativa (doc. AI 81-38).

Il

TCA non ha ragioni per scostarsi da questa valutazione.

2.12.2. Per quanto riguarda la

patologia reumatologica, l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione

specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale

nel rapporto del 10 gennaio 2013 ha posto la diagnosi di

“- Sindrome

panvertebrale con componente cervico-lombospondilogena cronica bilaterale, in:

- Alterazioni degenerative della colonna cervicale (condrosi C5-C6, uncartrosi

plurisegmentali); - Alterazioni degenerative della colonna lombare

(osteocondrosi L4-L5, degenerazione discale L5-S1, con spondilartrosi L4-S1); -

Esiti da intervento chirurgico con TLIF L4-L5 il 14.9.2011; - Disturbi statici

del rachide (appiattimento della dorsale e della lombare con protrazione del

capo, scoliosi destro-convessa lombare); - Decondizionamento e sbilancio

muscolare. Gonalgie croniche a destra, in: - Esiti da piccola impressione del

piatto tibiale l'1.3.2004; - Esiti da meniscectomia mediale parziale

artroscopica nel 2000. Dolori cronici al piede destro in: - Esiti da frattura

malleolare mediale tipo Weber A l'1.3.2004; - Esiti da estrazione di frammento

osseo distale e rifissazione transossaria del legamento deltoideo il 5.3.2007.

Sospetta neuropatia del nervo tibiale a destra” (doc. AI 81-33).

Dal

punto di vista della capacità lavorativa residua, secondo il Dr. __________

l’assicurato è abile al lavoro nella misura del 25% come autista e

collaboratore di una ditta di trasporti e traslochi (riduzione del rendimento) dal

15 marzo 2012, mentre in un’attività adatta alla salute l’abilità è piena

(100%) a sei mesi dall’intervento al rachide lombare, cioè dal 15 marzo 2012.

Nel

periodo dall’8 febbraio 2011 al 14 marzo 2012 l’inabilità è del 100% (doc. AI

81-36).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione

peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

In sede di ricorso RI 1 ha

presentato uno scritto della fisioterapia __________ che attesta unicamente lo

svolgimento di un trattamento fisioterapico (doc. C), nonché due certificati

del Dr. __________ (doc. D e E), medico generalista, e uno della __________

(doc. B) che si riferiscono tuttavia al periodo 2006/2011 e non si confrontano

con la perizia del Dr. __________.

Per quanto riguarda infine il

rapporto del 3 marzo 2015 della __________ linik, dallo stesso non emergono

nuovi elementi oggettivi in grado di confutare le conclusioni del Dr. __________.

La diagnosi è sovrapponibile a

quella del perito SAM e non vi sono indicazioni sulla capacità lavorativa

residua e i limiti funzionali (doc. XIII+i).

Secondo il Dr. __________,

questo rapporto non contiene nuove informazioni in grado di modificare limiti e

risorse (cfr. annotazioni del 20 marzo 2015, doc. XVII1).

Questi documenti non permettono

dunque una diversa valutazione della fattispecie dal profilo reumatologico.

2.12.3. Per quanto riguarda l’aspetto

psichiatrico, l’assicurato è stato sottoposto ad una valutazione specialistica

da parte del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che in

data 11 gennaio 2013 ha posto la diagnosi psichiatrica di “Sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4)” (doc. AI 81-43).

A

suo parere non vi sono limitazioni della capacità lavorativa residua

dell’assicurato.

A

proposito dei criteri di Förster il perito non ha messo in evidenza una

morbosità psichiatrica concomitante di particolare gravità e intensità “quanto

piuttosto uno stato psicologico fissato nel quale la coscienza di sé è

completamente identificata con il fatto di avere subito un danno corporeo e di

sentirsi per conseguenza vittima di una ingiustizia”.

Il

Dr. __________ ha quindi rilevato uno stato psichico cristallizzato senza

evoluzione possibile dal punto di vista terapeutico “anche se questo di per

sé non significa che l’approccio psicoterapeutico adottato finora sia inutile”.

Nel corso degli anni infatti sono state adottate terapie e provvedimenti di

riabilitazione il cui esito ha consentito almeno una limitazione del disturbo

del dolore cronico. Infine, il perito ha concluso indicando che più che una

perdita della capacità di integrazione e una tendenza all’isolamento sociale vi

è – sempre secondo lo specialista – “una certa riluttanza ad entrare in un

clima di confidenza emotiva con gli altri” (doc. AI 81-43+44).

In

sede di ricorso al TCA, l’assicurato ha contestato le risultanze peritali del

Dr. __________ fondandosi sui certificati del Dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia che nello

scritto del 22 dicembre 2014 (doc. F) ha espresso le seguenti

considerazioni:

“(…)

Considerandi

II paziente è seguito da parte mia dal 13.09.2004 a tutt’oggi.

II paziente è stato vittima di un incidente sul lavoro in data

01.03

, ferendosi con una grossa lastra di vetro durante un operazione di

scarico dal camion. In seguito all’incidente avrebbe “perso i nervi”, sarebbe

diventato irritabile con scopi d’ira

irragionevoli e per questi motivi evitava le compagnie e i raduni

a cui partecipava in precedenza. Oltre ai rumori avvertiva un importante

fastidio con le luci forti e con certi colori, rosso in particolare. Inoltre,

ebbe forti cefalee, improvvisi calori, sudorazioni e palpitazioni. Si sentiva

una persona diversa.

Si tratta di un soggetto originario della parte centro est della __________

(__________). I suoi genitori sono deceduti; la madre nel 1974 in un incidente

della circolazione a soli 34 anni, mentre il padre in un incidente sul lavoro

quattro anni dopo all'età di 40 anni. II paziente

ha vissuto con i nonni. Ha una sorella di tre anni maggiore che

vive nel villaggio d'origine, dove è sposata. Nessuno dei famigliari soffre di

malattie psichiatriche. Dopo le scuole d'obbligo che contano otto anni, ha

frequentato una scuola corrispondente all'avviamento professionale per due anni

dopo di che si è iscritto alla scuola di

agronomia, abbandonandola poco dopo. Nel 1982 ha assolto l'obbligo

militare ed è diventato istruttore di guida. Dopo il servizio militare avrebbe

fatto i più svariati lavori e nel 1988 si trasferisce in Svizzera dove lavora

dapprima nell’edilizia, svolgendo lavori

particolarmente difficili e poi come autista dopo aver rifatto la

patente per camion. Dal 2006 non ha più la patente per camion.

È sposato dal 1990 con una donna del proprio paese più giovane di

sei anni. La coppia ha tre figli nati nel 1991, 1993 e 1995. La moglie lavora

al 50% come aiuto domestico.

Status all'inizio del trattamento.

Oggettivamente il paziente presenta le condizioni generali

corrispondentì all'età anagrafica. La deambulazione avviene con l'aiuto delle

stampelle mentre la postura eretta e quella seduta non rivelano l'esistenza di

disturbi psicomotori, tics o movimenti

abnormi. È orientato in tutti i domini, è normovigilante. Il

contatto è buono con atteggiamento di cooperazione e fiducia. Nell'attività

psichica di base si nota qualche difficoltà nel richiamo delle informazioni

recenti (nomi dei farmaci) e difficoltà di mantenere l'attenzione a lungo.

L’affettività presenta un tenore lievemente depressivo senza esagerata

espressione del dolore o dell'angoscia. Non si osservano disturbi nel corso del

pensiero, ma comunque l'ideazione è carica di preoccupazioni per il futuro, con

ideazione pessimistica, riduzione dell'autostima e preoccupazione per le cose

di poco conto. La comunicazione avviene in lingua serba. Dispone di un scarso

fondo di parole ma senza disturbi di articolazione della sintassi o nella

semantica.

Durante il colloquio raramente osserva l'interlocutore deviando lo

sguardo a lato e facilmente diventa ripetitivo, riferendo sulle palpitazioni,

tachicardia, sudorazione, sensazione di fastidio al petto, nausea, sensazioni

di sbandamento, d'instabilità, come se avesse la testa in una morsa. Riferisce

su sensazioni di torpore e di formicolio agli arti e Ia sensazione che il corpo

sia esposto alle scosse elettriche. Talvolta ha dei brividi e vampate di

calore. Non esprime convinzioni strane e non riferisce su allucinazioni

psicosensoriali o illusioni. II suo profilo caratteriale appartiene ad una

personalità

semplice senza chiari tratti di una delle note patologie della

personalità. Non vi sono segni che possano far pensare ad un patologia dell’Io

preesistente all'infortunio. L'attività onirica è vivace ma senza contenuti

particolari. II sonno è turbato in forma di risvegli

notturni, mentre l'appetito sarebbe abbastanza buono. L’attività

sessuale dopo I’infortunio è fortemente ridotta.

Il quadro diagnostico è apparso suggestivo per lo stress

postraumatico di media entità sebbene mancarono diversi criteri diagnostici

come ad esempio la sensazione che il trauma si stesse ripresentando e sogni

ricorrenti ed intrusivi concementi il trauma. Ho

notato che il paziente cerca di evitare i discorsi concernenti il

trauma subito. Può darsi che egli in qualche modo riviva il trauma della

perdita dei genitori mentre è chiaro che il trauma subito abbia scatenato una

serie di preoccupazioni eccessive per il futuro della

sua famiglia, poiché teme di non raggiungere più l'integrità

necessaria per guadagnare da vivere.

Decorso

Inizialmente, con il trattamento instaurato (paroxetina) segnalava

miglioramenti per quanto concerne la sedazione notturna ma senza progressi per

quanto concerne l'attenzione, il tono d'umore, l'interesse per le cose

piacevoli, ansia, angoscia e cefalea.

Per quest’ultima ancora oggi ricorre quotidianamente al

paracetamolo.

Sono state tentate diverse strategie psicofarmacologiche con

scarso successo fino alla terapia attuale che consiste in:

Mianserin 60mg 0-0-1

Fluanxol 1mg 0-0-1

Dafalgan 1gr 1-1-1

Per un certo periodo è stato seguito il trattamento con

gabapentina con la speranza che possa incidere favorevolmente sul dolore

neurogeno e come psicostabilizzatore ma non sono stati osservati risultati

degni di rilievo.

II disturbo ha assunto un carattere cronico, senza esacerbazioni

acute. Il paziente ancora oggi deambula con ausilio di una stampella, lamenta

dolori all'arto, dolori e formicolio alla schiena e arti inferiori, insonnia,

cefalea e irrequietezza.

L’ideazione è carica di rivendicazione nei confronti degli

assicuratori coinvolti. II paziente è convinto che sia stato trattato in

maniera ingiusta, spesso esclama che non gli resta più nulla e che non gli rimane

altro che il suicidio. Ci avrebbe pensato spesso, superando

questo brutto grazie alla famiglia. Ci sarebbe anche una certa

ideazione aggressiva, espressa in forma di minacce di strage nelle sedi

assicurative” (doc. F).

Il

TCA non ha ragioni per scostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione, per le

seguenti ragioni.

Nel

rapporto riassuntivo del 12 dicembre 2014 il Dr. __________ non si esprime

sulla capacità lavorativa residua e non ha posto una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta limitandosi a indicare che “il quadro

diagnostico è apparso suggestivo per lo stress postraumatico di media entità”

sebbene, sempre secondo il medico curante, “mancano diversi criteri

diagnostici come ad esempio la sensazione che il trauma si stesse ripresentando

e sogni ricorrenti ed intrusivi concernenti il trauma” (doc. AI 110-15).

Il Dr. __________ ha poi

indicato, nello stringato certificato del 9 marzo 2015 (doc. L), un’inabilità

al lavoro del 75% senza ulteriori precisazioni circa l’oggettività clinica

(vedi anche annotazione SMR del 20 marzo 2015, doc. XVII1).

Sia

il rapporto riassuntivo del 12 dicembre 2014 (doc. F) che il certificato del 9

marzo 2015, in cui lo psichiatra curante ha attestato un’inabilità al lavoro

del 75% per un periodo indeterminato (doc. L) sono stati sottoposti in data 6

ottobre 2015 dal TCA al perito del SAM, Dr. __________ (doc. XIX), il quale il

9.

ottobre 2015 ha risposto di non aver ricavato “da essi elementi atti a

modificare la mia valutazione peritale del 11.01.2013 che pertanto confermo in

toto sia dal punto di vista diagnostico sia da quello della capacità lavorativa”

(doc. XXIII1).

Giova qui ricordare un

principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello

secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353

consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve

en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de

Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF

ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06

del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Ad esempio,

nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha

sottolineato che:

" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés

dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre

en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

Va ancora precisato che nella

lettera del SAM del 15 ottobre 2015, allegata alla risposta del Dr. __________,

la Dr.ssa __________ r e della Dr.ssa __________ si sono espresse in questi

termini:

" (…)

come da richiesta del 6.10.2015 abbiamo sottoposto i referti del

22.12.2014

e 9.3.2015 del Dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e

psicoterapia e medico curante dell’A. sopra menzionato, al nostro consulente

Dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, che ha

valutato l’A. il 9.1.2013 nel contesto di una perizia pluridisciplinare per il

nostro servizio.

Come risulta dalla sua risposta del 9.10.2015, il Dr. med. __________

non ha potuto ricavare da essi degli elementi atti a modificare la sua

valutazione peritale redatta l’11.1.2013, che pertanto conferma in toto sia dal

punto di vista diagnostico, sia da quello della capacità lavorativa.

Concordiamo con la presa di posizione del nostro consulente Dr.

med. __________. Rendiamo inoltre attento il Tribunale sull’ultima frase del rapporto

medico del Dr. med. __________ del 22.12.2014: “Ci sarebbe anche una certa

ideazione aggressiva, espressa in forma di minacce di strage nelle sedi

assicurative” (doc. XXIII+1).

Con scritto del 23 ottobre 2015

il TCA ha invitato le parti a prendere posizione riguardo l’ultima frase

evidenziata dalla Dr.ssa __________ e dalla Dr.ssa __________ del SAM (doc.

XXIV).

Con scritto di posta

elettronica del 5 novembre 2015 il Dr. __________ ha indicato, in particolare,

che “il paziente ha presentato uno stato di agitazione, ira e tensione in

seguito al mancato riconoscimento della sua inabilità al guadagno e al mancato

compenso da parte delle assicurazioni coinvolte e questo in due riprese: la

prima in occasione della consultazione del 22.04.2014 e la seconda, meno

accentuata il 22.12.2014. Ho avuto altri due colloqui il 09.03.2015 e il

29.07.2015

Nel corso di questi due colloqui, nonché in data odierna, il

paziente non ha più proferito alcuna minaccia” (doc. M).

Da parte sua, il Dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e medico del SMR, nell’annotazione del

5.

novembre 2015 ha concluso come segue:

" (…)

Si tratta verosimilmente di rivendicazioni prive di progettualità

attiva. Se l’assicurato avesse dichiarato allo psichiatra curante dei progetti

specifici chiari e da lui attuabili auto od eteroaggressivi, il Dr. __________

avrebbe dovuto avvisare subito le autorità competenti rispettivamente procedere

immediatamente con un ricovero coatto.

La documentazione presentata non modifica la valutazione eseguita

in precedenza.” (doc. XXIX1)

Alla luce di quanto sopra

esposto, questa Corte ritiene che lo stato di salute dell’assicurato, dal

profilo psichiatrico, sia stato dettagliatamente vagliato dal Dr. __________ e che

le preoccupazioni messe in risalto dai medici del SAM hanno trovato risposta

nelle prese di posizione del Dr. __________ e del Dr. __________ (cfr. doc. M e

XXIX1).

In conclusione, rispecchiando

la perizia del SAM i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.10.), alla stessa può essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF

113.

V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da

ritenere dimostrato, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali, che l’assicurato è abile al lavoro nella misura

del 25% come autista e collaboratore di una ditta di trasporti e traslochi,

mentre in un’attività adatta alla salute è abile pienamente a sei mesi

dall’intervento al rachide lombare, cioè dal 15 marzo 2012.

2.13

Accertato che RI 1, prima dell’insorgenza del danno alla

salute, non esercitava un'attività lucrativa, non è possibile applicare nei

suoi confronti il concetto dell'incapacità di guadagno poiché - in simili

condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di

guadagno.

Come

visto (cfr. consid. 2.5. e 2.6.) l'invalidità delle persone che si occupano

(esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita

confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al

richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella

Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra

3097), ha previsto una ripartizione delle singole attività domestiche sulla

base di un minimo ed un massimo attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

" Di regola,

si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica

costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo

%

Massimo

%

1.

Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,

apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare

l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta,

assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere

e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare

le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di

volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

" Il totale

delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e

la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona

deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria

capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di

impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua

famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a

ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione

dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito

domestico."

In una sentenza I 102/00 del 22

agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste

direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere

effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale

delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (cfr. DTF 128 V 93, AHI-Praxis 1997 p. 291 consid.

4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001

nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità

giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si

giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128

V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Il

TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999.

nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003

nella causa S., I 685/02).

2.14

Nella

presente fattispecie, l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di

esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia

domestica sfociata in un rapporto del 26 marzo 2014 (cfr. doc. 96-1 e segg.).

Per

quanto riguarda le singole attività nell’economia domestica la consulente ha

fissato al pto. 5.1. “Conduzione dell’economia domestica” una

percentuale del 5% per importanza e dello 0% di impedimenti. Al pto. 5.2 “Alimentazione”

è stata attribuita un’importanza del 45% con una percentuale di impedimenti

dello 0%.

Al

pto. 5.3. “Pulizia dell'appartamento” è stata attribuita un’importanza

del 20% con una percentuale di impedimenti dello 0%, mentre al pto. 5.4. “Spesa

e acquisti diversi” l’importanza è stata fissata al 10% con una percentuale

di impedimenti dello 0%.

L’assistente

sociale al pto. 5.5. “Bucato, confezione e riparazioni di indumenti” ha

fissato un’importanza del 20% con una percentuale di impedimenti dello 0%.

Sulla

base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurato, dopo aver

fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente

sociale ha dunque stabilito una limitazione complessiva dello 0%.

Valutando

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto

conto delle dichiarazioni dell’assicurato in merito alle limitazioni ad

eseguire talune mansioni domestiche.

Alla luce di queste

precisazioni il TCA ritiene che la valutazione operata dalla consulente in

integrazione

professionale e ripresa nel provvedimento contestato sia corretta e che non

siano stati addotti motivi sufficienti per rimetterla in discussione.

Va

innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurato nell'ambito dell'economia domestica.

Nella

fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, la valutazione

del SAM ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall’assicurato

sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore probatorio di

rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti,

123.

V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.10.).

D’altra

parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa

gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano

ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della

valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e

risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare

alle indicazioni fornite dall’assicurato medesimo nell'ambito dell'inchiesta

domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, è da

ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni

domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti

accertati in sede medica.

Alla

luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante

concrete, questo TCA ritiene corretto il grado d'invalidità dell'assicurato

quale persona senza attività lucrativa (0%) stabilito dall'UAI sulla base

dell'accertamento domiciliare.

In

sede di osservazioni al progetto di decisione, l’assicurato aveva lamentato la

mancata comprensione delle domande formulate, viste le sue scarse conoscenze

della lingua italiana (doc. AI 100-5).

Su

questo punto ha preso posizione l’assistente sociale __________ rilevando

quanto segue:

“(…)

Prima di prendere contatto con un assicurato è mio dovere

accertarmi se le sue condizioni di salute permettono un colloquio personale, se

è in grado di esprimersi, se comprende la lingua italiana e, infine, se le

patologie accertate medicalmente mi consentono di ritenere attendibili le sue

risposte.

Chiariti questi punti, generalmente, telefono all'assicurato per

fissare un appuntamento. Si tratta di una prima verifica delle capacità

linguistiche dell’assicurato. Se, durante il colloquio mi rendo conto di

difficoltà linguistiche che impediscono la comprensione delle mie domande o nel

caso in cui io non possa capire le risposte dell'assicurato provvedo ad

organizzare un nuovo colloquio in presenza di un familiare bilingue o di un

interprete.

Il signor RI 1 risiede in Ticino dal 1992 e, quando era in buona

salute, mi ha riferito di essere stato uno sportivo appassionato di calcio, di

aver giocato nelle squadre locali, di aver allenato squadre giovanili (se

ricordo bene) e di essere persona attiva, bene inserita e conosciuta in paese

tanto che, per avergli chiesto come avrei trovato la sua casa, mi ha risposto

di rivolgermi a chi incontravo che tutti avrebbero saputo indicarmi dove

abitava. Si consideri inoltre che il signor RI 1 ha sostenuto colloqui con

numerosi specialisti e non è stata ritenuta necessaria la presenza di un

interprete.

Il signor RI 1 ha risposto alle mie domande in italiano in modo

chiaro e senza alcuna difficoltà. Si tratta di un colloquio, non di un

interrogatorio e ha quindi avuto modo di raccontarmi la sua storia, le sue

difficoltà, il suo modo di vivere e i suoi desideri.

Ho spiegato il motivo della mia visita e delle domande che

riguardano l’economia domestica. Dal suo racconto è emerso che la moglie si è

da sempre occupata personalmente delle mansioni domestiche senza richiedere il

suo aiuto se non per andare a fare la spesa, abitudine familiare tuttora

mantenuta. Anche nel caso in cui il signor RI 1 avesse partecipato abitualmente

nel disbrigo dei lavori domestici prima e dopo la malattia, il suo impegno

sarebbe ritenuto esigibile in base al marginale 3089 CIGI.

Nella valutazione degli impedimenti in ambito domestico posso

tenere conto unicamente delle diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa e

considerare le percentualí di inabilità accertate medicalmente. Nel caso

specifico le perizie mediche hanno stabilito che il signor RI 1, in attività

adeguate parificabili anche alle mansioni consuete di una casalinga, è abile al

lavoro al 100 % dal giugno 2007. La sua inabilità lavorativa totale è stata riconosciuta

unicamente per il periodo 8.2.2011-14.3.2012.

Dal 15 marzo 2012 è stato nuovamente ritenuto completamente abile

al lavoro in attività adeguate con la possibilità di alzare pesi di 10 kg, la

necessità di cambiare postura al bisogno e di pause supplementari.

Non ho motivo di dubitare della veridicità delle risposte del

signor RI 1 dal momento che le perizie non hanno evidenziato la presenza di una

patologia psichiatrica invalidante né egli mi ha dato motivo di sospettare

dell'autenticità delle sue risposte durante il colloquio.

Per quanto mi compete, non vi è motivo alcuno di dar seguito alla

richiesta dell’avvocato __________ di un secondo colloquio in presenza della

moglie e di un inteprete” (doc. AI 102-1+2).

Alla luce di queste risposte, il TCA non ha motivo per scostarsi

dalle valutazioni espresse dall’assistente sociale, tanto più che per costante giurisprudenza

un intervento da parte dell'autorità giudiziaria sull'apprezzamento della

persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa

appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4). Del resto, l’interessato

non apporta elementi nuovi rispetto a quelli emersi dall’accertamento al

domicilio e attestati nel rapporto d’inchiesta.

Essendo la limitazione

complessiva nel compimento delle mansioni domestiche dello 0%, il grado

d’invalidità è nullo e non permette l’erogazione di una rendita.

Ne consegue che l’Ufficio

AI ha correttamente attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità

limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1° febbraio 2012 e il 30

giugno 2012, ma versata unicamente dal 1° marzo 2012 essendo la domanda tardiva

ai sensi dell’art. 29 LAI, e soppresso le prestazioni a partire dal 1° luglio

2012, in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al

guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete

migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si

riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime,

all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si

può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso

tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione

notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. STF 9C- 971/2009 del

14.

giugno 2011 consid. 3.1).

2.15

L’assicurato

in sede ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di una perizia neutra con un medico

specialista (doc. XIII).

Va qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici.

2.16

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato

ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti