32.2015.7
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19 novembre 2015Italiano67 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.7
LG/sc
Lugano
19 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 gennaio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 novembre 2014, poi sostituita da
quella del 28 gennaio 2015, emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1962,
precedentemente attivo in qualità di autista di veicoli pesanti, in data 28
febbraio 2006 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI
per adulti (rendita) per le sequele dell’infortunio avvenuto il 1° marzo 2004
(cfr. doc. AI 4-1, doc. LAINF 2-1).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, l’Ufficio AI con il progetto di decisione del 3
gennaio 2007 ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità
limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1° giugno 2005 e il 31 luglio
2005 (doc. AI 18-1).
1.3. In sede di osservazioni al
progetto di decisione l’assicurato, rappresentato a quel momento dell’avv. __________,
ha postulato una rivalutazione del caso, previa perizia interdisciplinare, con
l’attribuzione di una rendita intera anche dopo il 1° agosto 2005 (doc. AI
21-1).
1.4. L’Ufficio AI, dopo aver
interpellato il Servizio Medico Regionale dell’AI (SMR), alla luce della
degenza dell’assicurato dal 1° febbraio 2007 al 21 febbraio 2007 alla Clinica __________
di __________, ha fatto esperire una valutazione pluridisciplinare dal SAM di __________
(doc. AI 30-1, 33-1).
1.5. Esperito questo accertamento
e una nuova valutazione economica, l’UAI con la decisione del 14 novembre 2007
ha confermato la rendita intera d’invalidità limitatamente al periodo di tempo
compreso tra il 1° giugno 2005 e il 31 luglio 2005 (doc. AI 45-1).
1.6. In data 12 settembre 2011 RI
1 ha presentato una nuova domanda di prestazioni AI (doc. AI 50-1).
1.7. Esperiti gli accertamenti del
caso l’UAI, con il progetto di decisione del 7 ottobre 2011, non è entrato nel
merito della richiesta di prestazioni dell’assicurato (doc. AI 57-9).
1.8. In sede di osservazioni al
progetto di decisione l’assicurato, patrocinato a quel momento dall’avv. __________,
ha chiesto l’annullamento del progetto e l’espletamento di ulteriori
accertamenti medici (doc. AI 57-4).
1.9. L’UAI, dopo aver interpellato
il SMR, è entrato in materia svolgendo ulteriori accertamenti medici ed
economici, in particolare una nuova valutazione pluridisciplinare SAM (doc. AI
81-1) e un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica (doc. AI 96-1).
Con la decisione del 18
novembre 2014 (doc. AI 105-1), preavvisata con progetto del 2 aprile 2014 (doc.
AI 97-1) ha quindi respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato.
1.10. Contro questa decisione RI 1
ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della
decisione impugnata e il riconoscimento di una rendita intera (cfr. doc. I,
pag. 3).
L’insorgente ha, in buona
sostanza, contestato le conclusioni mediche cui è giunta l’amministrazione,
sulla base delle certificazioni dei medici curanti (doc. I).
In particolare, a suo
dire, l’Ufficio AI non doveva considerarlo persona senza attività lucrativa e
applicare il relativo metodo di valutazione dell’invalidità (doc. I, pagg.
2/3).
1.11. L’Ufficio AI, dopo riesame
della decisione del 18 novembre 2014 in applicazione dei combinati articoli 53
cpv. 3 LPGA e 6 della Legge di procedura per le cause davanti al TCA (Lptca),
ha notificato all’assicurato una nuova decisione datata 28 gennaio 2015, con la
quale gli ha attribuito una rendita intera d’invalidità (grado 100%)
limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1° febbraio 2012 e il 30
giugno 2012, ma versata unicamente dal 1° marzo 2012 essendo la domanda tardiva
ai sensi dell’art. 29 LAI (doc. IV2).
1.12. Il 2 febbraio 2015 l’UAI ha
presentato la propria risposta di causa al ricorso del 5 gennaio 2015, siccome
questo – secondo l’amministrazione – non è divenuto privo di oggetto per quanto
concerne il rifiuto di erogare una rendita dopo il 1° luglio 2012 (doc. IV).
L’UAI ha riconfermato sia
la valutazione medica del SAM del 7 febbraio 2013 che il metodo utilizzato per
stabilire il grado d’invalidità (metodo specifico per le persone che si
occupano dell’economia domestica). Subordinatamente l’UAI ha rilevato che anche
applicando il metodo ordinario il risultato finale non cambierebbe con un grado
d’invalidità del 7% (doc. IV, pag. 4).
L’amministrazione ha
quindi postulato la riconferma della decisione del 28 gennaio 2015 e la
reiezione del ricorso per quanto concerne la pretesa di una rendita
successivamente al 30 giugno 2012 (doc. IV, pag., 4).
1.13. La risposta di causa è stata
trasmessa al ricorrente per osservazioni (doc. V).
1.14. Con scritto del 27 febbraio
2015 l’RA 1 ha comunicato al TCA di voler ricorrere contro la decisione del 28
gennaio 2015.
L’OCST ha chiesto in
primis di poter motivare il ricorso dopo aver preso visione dell’incarto e
quindi di riconoscere a RI 1 una rendita intera d’invalidità a tempo
indeterminato (cfr. doc. VII).
Il doc. VII è stato
inviato all’UAI per conoscenza (doc. VIII).
1.15. Il TCA, in data 2 marzo 2015,
ha comunicato all’RA 1 che per economia processuale lo scritto del 27 febbraio
2015 viene considerato alla stregua di semplici osservazioni che il ricorrente
è invitato a completare (doc. IX)
1.16. Con lettera del 6 marzo 2015
il ricorrente ha preso posizione personalmente sul caso riassumendo le
conseguenze mediche successive all’infortunio del 1° marzo 2004 e allegando un
nuovo referto della __________.
Egli ha quindi postulato
in via principale l’attribuzione di una rendita e in via subordinata
l’espletamento di una “perizia neutra con un medico specialistico neutro”
(doc XIII).
Il doc. XIII e l’allegato
sono stati inviati per conoscenza all’UAI (doc. XIV).
1.17. A complemento dello scritto
del 6 marzo 2015 RI 1 ha trasmesso al TCA il certificato medico del 9 marzo
2015 del Dr. __________ (doc. XV).
Il doc. XV e l’allegato
sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XVI).
1.18. Con le osservazioni del 23
marzo 2015 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio
del SMR, si è riconfermato nella propria decisione (doc. XVII+1).
Il doc. XVII e l’allegato
sono stati inviati all’RA 1 per conoscenza (doc. XVIII).
1.19. In data 6 ottobre 2015 il TCA
ha trasmesso i referti del Dr. __________ del 22 dicembre 2014 e del 9 marzo
2015 al SAM, con l’invito a sottoporli per valutazione al Dr. __________ (doc.
XIX).
1.20. Con scritto del 15 ottobre
2015 il SAM ha trasmesso a questa Corte la risposta del Dr. __________ del 9
ottobre 2015 (doc. XXIII+1).
I doc. XIX e XXIII+1 sono
stati trasmessi alle parti per osservazioni (doc. XXIV).
1.21. L’RA 1 ha preso posizione in
data 5 novembre 2015 producendo una presa di posizione del Dr. __________ (doc.
XXVII), mentre l’UAI ha formulato le proprie osservazioni il 5 novembre 2015,
allegando l’annotazione del SMR (doc. XXIX+1).
I doc. XXVII e XXVIII sono
stai inviati all’UAI per conoscenza (doc. XXX), mentre la lettera del 5
novembre 2015, con il relativo allegato, sono stati trasmessi all’RA 1 per
conoscenza (doc. XXXI).
In ordine
2.1. L'art. 6 Lptca prevede che
l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare
la decisione impugnata.
Essa
notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al
Tribunale (art. 6 cpv. 2).
Quest'ultimo
continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto
per effetto della nuova decisione (art. 6 cpv. 3, 1a frase).
La
disposizione cantonale di procedura è stata adottata conformemente all'art. 53
cpv. 3 LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, secondo cui l'assicuratore può
riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è
stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di
ricorso.
Questa
norma della LPGA corrisponde all'art. 58 della Legge federale sulla procedura
amministrativa.
Inoltre
la giurisprudenza relativa a questo principio sviluppata precedentemente alla
LPGA resta valida (Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53 cpv. 3 LPGA, n. 29
segg.).
In
particolare il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che una
decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in
cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura
in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti
dall'insorgente.
L'autorità
adita deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza che
l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (DTF 127 V 228
consid. 2; RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; DTF 113 V 237; DTF 107 V
250; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la
procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
La riconsiderazione
pendente lite permette dunque all'amministrazione di riesaminare un proprio
provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto
di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste
della parte ricorrente (Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im
Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997
pag. 452).
La modifica può essere fatta
unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che in caso contrario la nuova
decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione al Tribunale.
In una sentenza
del 5 dicembre 1991, il TFA ha stabilito che "si la décision prise en
litispendance entraîne une discrimination de l'assuré (reformatio in peius),
elle prend obligatoirement le caractère d'une requête et doit être présentée
comme telle au juge." (RCC 1992 pag. 122 seg.).
L'amministrazione non
può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta
di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine
assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al
giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI
1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320
consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des
assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag.
23).
Nel
caso in esame l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato di aver riesaminato la
decisione del 18 novembre 2014 giungendo alla conclusione che egli ha
presentato una limitazione nel compimento delle mansioni consuete del 100%
dall’8 febbraio 2011 al 14 marzo 2012, mentre dal 15 marzo 2012 non vi è più
limitazione.
L’Ufficio
AI ha così emanato una nuova decisione, datata 28 gennaio 2015, con la quale ha
stabilito che RI 1 ha diritto ad una rendita intera di invalidità (grado AI del
100%) dal 1° febbraio 2012 limitatamente al 30 giugno 2012, ma versata dal 1°
marzo 2012 essendo la domanda tardiva (ex art. 29 LAI) (doc. IV2).
Oggetto
del contendere è
quindi la nuova decisione del 28 gennaio 2015 che ha annullato e sostituito
quella del 18 novembre 2014.
L’assicurato
chiede di essere posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità dall’8
febbraio 2011 a tempo indeterminato (doc. VII).
Quindi,
il contenzioso sussiste ancora, per cui il TCA deve entrare nel merito della
vertenza.
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art.
28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del
TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al
momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido
e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222, cfr. anche cfr.
STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio
2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto
2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno
2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Per costante
giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA
32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.4. L’art. 17 cpv. 1 LPGA
stabilisce che:
" Se il
grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente
o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a
proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Una
diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in
plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.5. Se, però, un assicurato
maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,
l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non
è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere
da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8
cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie
mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo
dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246
consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua volta, l'art. 27
cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31
dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per
mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici,
l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per
mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla
comunità."
L’invalidità viene così
valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare
mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158
consid. 3c).
Si paragona quindi
l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla
salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si
può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en
Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea
e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che
non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo
nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono.
Questa presunzione può
tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è
ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei
lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op.
cit. pag. 211).
L'importanza dell'attività
della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura
familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze
locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella
con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un
coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.6. Nel caso in cui invece
l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art.
28a cpv. 3 LAI secondo cui
" Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o
collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa
attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni
consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e
valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni
l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che
svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il
resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla
volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8
CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in
plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005,
pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è
stata ribadita in una STF_9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07
del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In una sentenza pubblicata
in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha
ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi
dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito
dell'applicazione del metodo misto.
Una eventuale ridotta
capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle
mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore
d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
L’Alta Corte
in una sentenza dell’8 luglio 2011, pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto.
2.7. Nel caso
concreto l’UAI ha proceduto alla valutazione del grado d’invalidità ritenendo
il ricorrente, prima dell’insorgenza del danno alla salute, persona senza
attività lucrativa ed ha quindi applicato il metodo specifico di calcolo
dell'invalidità (cfr. consid. 2.5.).
L’amministrazione
ha considerato RI 1 persona senza attività lucrativa, in quanto dopo
l’intimazione della decisione del 14 novembre 2007, benché abile in misura
completa in attività adeguate, non ha effettuato ricerche di lavoro e non si è
annunciato presso un ufficio regionale di collocamento (doc. AI 105-1).
L’assicurato, in sede di
osservazioni al progetto di decisione del 2 aprile 2014 (cfr. doc. AI 100-1),
ha contestato tale qualifica sostenendo che non si è iscritto in
disoccupazione, né ha effettuato ricerche di lavoro “semplicemente perché
egli, a causa del suo compromesso stato di salute, non risultava idoneo al
collocamento” (doc. AI 100-4).
Va innanzitutto ricordato
che al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale
invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività
lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in
seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno
esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno
un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se
l'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una
in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve
essere attribuita all’attività che veniva svolta al momento dell’intervento del
danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non
hanno subito modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da
considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le
condizioni finanziarie, famigliari, l’età dell’assicurato, la sua situazione
professionale, le affinità e la personalità dell’assicurato. A nessuno di
questi elementi va tuttavia attribuita un’importanza decisiva, per esempio
nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d’esistenza nel caso del mancato
esercizio di un’attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di
una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V
195).
Questa valutazione deve
ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata,
che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi
esterni (STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Riguardo alla scelta del
metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, cfr., fra le tante, sentenza
del 24 aprile 2006 I 276/05, consid. 2.3.
In DTF 137 V 334 il TF ha
confermato la giurisprudenza sul metodo misto di valutazione dell'invalidità
(consid. 5). Il metodo misto di valutazione dell'invalidità non viola né il
diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dagli art. 13 cpv.
1 Cost. e 8 CEDU né i principi della parità di trattamento e del divieto di
discriminazione sanciti dall'art. 8 Cost. (cfr. anche consid. 3.3 e seguenti).
2.8. Nel caso di specie, dagli atti dell’incarto emerge che RI 1 ha
lavorato dal 1988 al 1991 presso la __________ di __________, poi dal 1992 al
1993 all’__________ e all’__________. In seguito dal 1994 al 2002 era attivo come
autista presso la ditta __________ di __________ e nel 2003 alla __________ di __________.
Quindi è stato alle dipendenze – sempre come autista – della __________, __________
dal 1° ottobre 2003 al 31 agosto 2004 (cfr. richiesta di prestazioni, doc. AI
4-5 e curriculum, doc. AI 9-4 e anamnesi SAM, doc. AI 33-5).
Successivamente
il ricorrente non ha più svolto alcuna attività lavorativa (vedi anche
la domanda di prestazioni, pto. 5.5., doc. AI 50-4).
A
seguito dell’infortunio del 1° marzo 2004 egli ha beneficiato delle indennità
giornaliere dell’assicuratore infortuni sino alla chiusura del caso avvenuta
con effetto al 1° febbraio 2006 (cfr. sentenza TCA 35.2006.45 del 13 settembre
2006 cresciuta incontestata in giudicato), mentre l’assicurazione invalidità,
con la decisione del 14 novembre 2007, gli ha invece versato una rendita intera
dal 1° giugno 2005 al 31 luglio 2005 (doc. AI 45-1).
In
data 22 marzo 2013 l’UAI ha interpellato il precedente rappresentante legale chiedendogli
se RI 1 nel periodo compreso tra il 2007 e il 2011 “si è impegnato nella
ricerca di un’attività lavorativa” (doc. AI 90-1).
Con la dichiarazione
trasmessa all’UAI il 30 aprile 2013, RI 1 ha dichiarato di “non aver
effettuato alcuna ricerca di impiego fra il 1. gennaio 2007 e il 31 dicembre
2011 a causa del mio precario stato di salute” (doc. AI 94-2).
L’UAI
ha quindi concluso che il ricorrente, benché abile in attività adeguate, dopo
l’intimazione della decisione del 14 novembre 2007 non si è attivato nella
ricerca di un’attività lavorativa.
Il
caso di RI 1 è stato così valutato alla luce degli impedimenti nelle abituali
mansioni svolte come persona senza attività lucrativa (doc. AI 105-1).
Questa
conclusione può essere fatta propria da questa Corte.
Infatti nella visita medica di
chiusura svolta in ambito LAINF il 5 aprile 2005, il Dr. __________ aveva
ritenuto l’assicurato abile al lavoro in misura totale (doc. LAINF 2-19).
Nella perizia SAM del 26
giugno 2007, svolta invece in ambito AI, i periti hanno concluso per una capacità
lavorativa del 70% come autista e una piena abilità in attività adeguate
dall’agosto 2005 (doc. AI 33-15).
Con
la decisione del 14 novembre 2007, cresciuta incontestata in giudicato (cfr.
doc. AI 45-1), l’Ufficio AI ha quindi attribuito all’assicurato una rendita
intera dal 1° giugno 2005 al 31 luglio 2005 (tre mesi dopo il miglioramento
dello stato di salute).
Nella perizia
SAM del 7 febbraio 2013 i sanitari hanno concluso che l’assicurato è pienamente
abile in attività adeguate dal 15 marzo 2012, con una completa incapacità
lavorativa solo dall’8 febbraio 2011 al 14 marzo 2012 per l’intervento al
rachide lombare e dal 16 giugno al 31 luglio 2010 per gli interventi alla
cataratta, mentre per il periodo antecedente all’8 febbraio 2011 essi hanno
rinviato a quanto fissato in precedenza dall’Ufficio AI, ovvero alla decisione
del 14 novembre 2007 (doc. AI 81-22).
Ne consegue che nel periodo
compreso tra il 2007 e il 2011 RI 1 era da ritenere pienamente abile in
attività adeguate.
Dalla documentazione agli atti
e dalle stesse dichiarazioni del ricorrente emerge però che non ha svolto
alcuna ricerca di lavoro e non si è annunciato presso un ufficio di
collocamento.
La documentazione medica cui fa
riferimento l’insorgente in sede di osservazioni al progetto di decisione (cfr.
doc. AI 100-1) per sostenere che non poteva svolgere ricerche di lavoro è stata
oggetto di valutazione da parte dei periti del SAM e non permette una diversa
valutazione del caso (cfr. annotazione del 16 giugno 2014 del Dr. __________,
doc. AI 104-1).
Alla luce di
quanto appena esposto, il TCA ritiene corretto considerare l’assicurato persona
senza attività lucrativa e applicare nei suoi confronti il
metodo specifico di calcolo dell'invalidità.
2.9. Un danno
alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al
riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come
i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98
del 29 settembre 1998, pag. 10 consid.
3b)."
In una sentenza pubblicata in
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo
da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno
duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).
Tali criteri sono stati così
riassunti in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana,
nella quale il TFA si è così espresso:
"
6.2. A determinate condizioni,
anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle
affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si
rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche -
può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re
N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta
ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora
recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è
tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione
duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81
seg.). Un'eccezione a questo principio
entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore
somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da
rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo
sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro
oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI
2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in
fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali,
presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri
criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in
evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla
vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i
riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare
ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I
129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi
deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza
I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente sentenza,
questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone
in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri
criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I
870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000
pag. 155 consid. 2c; Ulrich
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una
sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta
Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un
disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione
sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare
anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di
prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni
nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o
simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
In una sentenza 9C_1040/2010
del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, l’Alta Corte ha ribadito che
un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di rilevante
gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e
socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica
psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid.
3.4.2).
Questa giurisprudenza è poi
stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64
sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
"
(…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”)
In
una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il
Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa ai disturbi
somatoformi dolorosi persistenti.
L’Alta
Corte ha abbandonato la presunzione secondo cui i disturbi derivanti da
sindrome somatoforme dolorosa o i loro effetti possono essere superati con uno
sforzo di volontà ragionevolmente esigibile (cambiamento della giurisprudenza;
consid. 3.4 e 3.5). La prassi fondata sul modello regola/eccezione è sostituita
da uno schema di valutazione normativo strutturato, sulla base di un catalogo
di indicatori.
Affinché un
rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve
adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.
571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie
nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e
Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto
la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF
130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il
medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve
anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte.
La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere
invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
2.10. Per
poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di
ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;
STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF
122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137
V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich
dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è
arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che
attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie
procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
--
in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
--
alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione
alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr.
18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile
2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità
(consid. 4.4.2).
L’art.
72bis OAI, in vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche
pluridisciplinari stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o
più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio
federale ha concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i
mandati sono attribuiti con metodo aleatorio”.
Per
mettere in pratica quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha
allestito il sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher,
SuisseMed@P a deux ans: où en sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag.
288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).
In
una sentenza pubblicata in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale
federale ha ribadito che la scelta del perito in ambito di perizie mediche
pluridisciplinari deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure
DTF 139 V 349 consid. 5.2.1; DTF 138 V 271 consid. 1.1.).
A proposito dei rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito
che secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del
fatto che, alla luce del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico
curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del
15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc).
La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la
necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato
di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid.
3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).
Il
Tribunale federale ha comunque già avuto modo di sottolineare che non va
dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del
fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un
periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009
del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les
expertises en droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de
sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).
Questa giurisprudenza
viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza 32.2013.183 del
20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale federale; sentenza
32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del 31 maggio 2012;
sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308 del 19 maggio
2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale amministrativo
federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.11. Nella decisione del 28
gennaio 2015, l’amministrazione ha attribuito all’assicurato una rendita intera
d’invalidità limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1° febbraio 2012
e il 30 giugno 2012, sopprimendola poi dal 1° luglio 2012 ritenuto che dalla
valutazione medica SAM e dall’inchiesta economica esperita è emerso che
l’interessato non presenta un grado di invalidità pensionabile (doc. IV2).
Il
TCA è, quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai
Fatti
considerandi 2.3. e 2.4., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita
spettante a RI 1, a fare tempo dal 1° luglio 2012.
Nel caso di specie, dagli
atti di causa risulta che l’Ufficio AI, con lo scopo di accertare in maniera
approfondita lo stato di salute dell’assicurato, ha fatto esperire una perizia
pluridisciplinare SAM (psichiatrica, reumatologica e neurologica).
Globalmente,
nel rapporto peritale del 7 febbraio 2013, i medici del SAM, sulla base delle
risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la seguente diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa:
" (…)
Sindrome panvertebrale con componente cervico-lombospondilogena
cronica bilaterale, in:
- alterazioni
degenerative della colonna cervicale (condrosi C5-C6, uncartrosi
plurisegmentali);
- alterazioni
degenerative della colonna lombare (osteocondrosi L4-L5, degenerazione discale
L5-S1, con spondilartrosi L4-S1);
- esiti da intervento chirurgico con TLIF L4-L5 il 14.9.2011;
- disturbi
statici del rachide (appiattimento della colonna dorsale e lombare con
protrazione del capo, scoliosi destro-convessa lombare);
- decondizionamento e sbilancio muscolare.
Gonalgie croniche a ds., in:
- esiti da piccola impressione del piatto tibiale l'1.3.2004;
- esiti da meniscectomia mediale parziale artroscopica nel 2000.
Dolori cronici al piede ds., in:
- esiti da frattura malleolare mediale tipo Weber A l'1.3.2004;
- esiti da
estrazione di frammento osseo distale e rifissazione transossaria del legamento
deltoideo il 5.3.2007” (doc. AI 81-16).
Quale
diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa i periti hanno
indicato:
" Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4).
Leggera emisindrome sensitiva ds. più pronunciata
all’arto inferiore, probabilmente funzionale, eventualmente post-traumatica
dopo contusione dell’arto inferiore ds. l’1.3.2004, con frattura tipo Weber A
della caviglia ds.
Stato dopo operazione ad entrambi gli occhi per
cataratta bilaterale nel giugno 2010” (doc. AI 81-17).
Quanto
alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno
ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 25% come autista e
collaboratore di una ditta di trasporti e traslochi (riduzione del rendimento)
dal 15 marzo 2012, mentre in un’attività adatta alla salute l’abilità è piena
(100%) a sei mesi dall’intervento al rachide lombare, cioè dal 15 marzo 2012.
Nel
periodo dall’8 febbraio 2011 al 14 marzo 2012 l’inabilità è del 100%, mentre
per il periodo antecedente all’8 febbraio 2011 valgono le condizioni stabilite
in precedenza dall’UAI (vedi decisione del 14 novembre 2007) (doc. AI 81-22).
Le
conclusioni del SAM sono state avallate anche dal Dr. __________ del Servizio
Medico Regionale dell’AI (cfr. rapporto del 18 febbraio 2013, doc. AI 83-1).
2.12. Nella concreta fattispecie,
chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui
impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo
TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal
SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
2.12.1.
Per quanto riguarda la patologia neurologica, l’assicurato è stato sottoposto
a una valutazione specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in
neurologia, il quale nel rapporto del 14 gennaio 2013 ha posto la diagnosi di
“- Sindrome lombovertebrale cronica, stato dopo TLIF L4-5 il 15.09.11,
spondilartrosi L5-S1. - Leggera emisindrome ds più pronunciata all’arto
inferiore probabilmente funzionale, ev post-traumatica dopo contusione
dell’arto inferiore ds l’1.3.04 con frattura Weber A della caviglia ds
complicata da un sospetto M.Sudeck. - Stato da meniscectomia ds. - Sindrome
depressiva” (doc. AI 81-38.
Secondo il Dr. __________,
dal punto di vista neurologico non vi è nessuna limitazione della capacità
lavorativa (doc. AI 81-38).
Il
TCA non ha ragioni per scostarsi da questa valutazione.
2.12.2. Per quanto riguarda la
patologia reumatologica, l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione
specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale
nel rapporto del 10 gennaio 2013 ha posto la diagnosi di
“- Sindrome
panvertebrale con componente cervico-lombospondilogena cronica bilaterale, in:
- Alterazioni degenerative della colonna cervicale (condrosi C5-C6, uncartrosi
plurisegmentali); - Alterazioni degenerative della colonna lombare
(osteocondrosi L4-L5, degenerazione discale L5-S1, con spondilartrosi L4-S1); -
Esiti da intervento chirurgico con TLIF L4-L5 il 14.9.2011; - Disturbi statici
del rachide (appiattimento della dorsale e della lombare con protrazione del
capo, scoliosi destro-convessa lombare); - Decondizionamento e sbilancio
muscolare. Gonalgie croniche a destra, in: - Esiti da piccola impressione del
piatto tibiale l'1.3.2004; - Esiti da meniscectomia mediale parziale
artroscopica nel 2000. Dolori cronici al piede destro in: - Esiti da frattura
malleolare mediale tipo Weber A l'1.3.2004; - Esiti da estrazione di frammento
osseo distale e rifissazione transossaria del legamento deltoideo il 5.3.2007.
Sospetta neuropatia del nervo tibiale a destra” (doc. AI 81-33).
Dal
punto di vista della capacità lavorativa residua, secondo il Dr. __________
l’assicurato è abile al lavoro nella misura del 25% come autista e
collaboratore di una ditta di trasporti e traslochi (riduzione del rendimento) dal
15 marzo 2012, mentre in un’attività adatta alla salute l’abilità è piena
(100%) a sei mesi dall’intervento al rachide lombare, cioè dal 15 marzo 2012.
Nel
periodo dall’8 febbraio 2011 al 14 marzo 2012 l’inabilità è del 100% (doc. AI
81-36).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione
peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
In sede di ricorso RI 1 ha
presentato uno scritto della fisioterapia __________ che attesta unicamente lo
svolgimento di un trattamento fisioterapico (doc. C), nonché due certificati
del Dr. __________ (doc. D e E), medico generalista, e uno della __________
(doc. B) che si riferiscono tuttavia al periodo 2006/2011 e non si confrontano
con la perizia del Dr. __________.
Per quanto riguarda infine il
rapporto del 3 marzo 2015 della __________ linik, dallo stesso non emergono
nuovi elementi oggettivi in grado di confutare le conclusioni del Dr. __________.
La diagnosi è sovrapponibile a
quella del perito SAM e non vi sono indicazioni sulla capacità lavorativa
residua e i limiti funzionali (doc. XIII+i).
Secondo il Dr. __________,
questo rapporto non contiene nuove informazioni in grado di modificare limiti e
risorse (cfr. annotazioni del 20 marzo 2015, doc. XVII1).
Questi documenti non permettono
dunque una diversa valutazione della fattispecie dal profilo reumatologico.
2.12.3. Per quanto riguarda l’aspetto
psichiatrico, l’assicurato è stato sottoposto ad una valutazione specialistica
da parte del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che in
data 11 gennaio 2013 ha posto la diagnosi psichiatrica di “Sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4)” (doc. AI 81-43).
A
suo parere non vi sono limitazioni della capacità lavorativa residua
dell’assicurato.
A
proposito dei criteri di Förster il perito non ha messo in evidenza una
morbosità psichiatrica concomitante di particolare gravità e intensità “quanto
piuttosto uno stato psicologico fissato nel quale la coscienza di sé è
completamente identificata con il fatto di avere subito un danno corporeo e di
sentirsi per conseguenza vittima di una ingiustizia”.
Il
Dr. __________ ha quindi rilevato uno stato psichico cristallizzato senza
evoluzione possibile dal punto di vista terapeutico “anche se questo di per
sé non significa che l’approccio psicoterapeutico adottato finora sia inutile”.
Nel corso degli anni infatti sono state adottate terapie e provvedimenti di
riabilitazione il cui esito ha consentito almeno una limitazione del disturbo
del dolore cronico. Infine, il perito ha concluso indicando che più che una
perdita della capacità di integrazione e una tendenza all’isolamento sociale vi
è – sempre secondo lo specialista – “una certa riluttanza ad entrare in un
clima di confidenza emotiva con gli altri” (doc. AI 81-43+44).
In
sede di ricorso al TCA, l’assicurato ha contestato le risultanze peritali del
Dr. __________ fondandosi sui certificati del Dr. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia che nello
scritto del 22 dicembre 2014 (doc. F) ha espresso le seguenti
considerazioni:
“(…)
Considerandi
II paziente è seguito da parte mia dal 13.09.2004 a tutt’oggi.
II paziente è stato vittima di un incidente sul lavoro in data
01.03
, ferendosi con una grossa lastra di vetro durante un operazione di
scarico dal camion. In seguito all’incidente avrebbe “perso i nervi”, sarebbe
diventato irritabile con scopi d’ira
irragionevoli e per questi motivi evitava le compagnie e i raduni
a cui partecipava in precedenza. Oltre ai rumori avvertiva un importante
fastidio con le luci forti e con certi colori, rosso in particolare. Inoltre,
ebbe forti cefalee, improvvisi calori, sudorazioni e palpitazioni. Si sentiva
una persona diversa.
Si tratta di un soggetto originario della parte centro est della __________
(__________). I suoi genitori sono deceduti; la madre nel 1974 in un incidente
della circolazione a soli 34 anni, mentre il padre in un incidente sul lavoro
quattro anni dopo all'età di 40 anni. II paziente
ha vissuto con i nonni. Ha una sorella di tre anni maggiore che
vive nel villaggio d'origine, dove è sposata. Nessuno dei famigliari soffre di
malattie psichiatriche. Dopo le scuole d'obbligo che contano otto anni, ha
frequentato una scuola corrispondente all'avviamento professionale per due anni
dopo di che si è iscritto alla scuola di
agronomia, abbandonandola poco dopo. Nel 1982 ha assolto l'obbligo
militare ed è diventato istruttore di guida. Dopo il servizio militare avrebbe
fatto i più svariati lavori e nel 1988 si trasferisce in Svizzera dove lavora
dapprima nell’edilizia, svolgendo lavori
particolarmente difficili e poi come autista dopo aver rifatto la
patente per camion. Dal 2006 non ha più la patente per camion.
È sposato dal 1990 con una donna del proprio paese più giovane di
sei anni. La coppia ha tre figli nati nel 1991, 1993 e 1995. La moglie lavora
al 50% come aiuto domestico.
Status all'inizio del trattamento.
Oggettivamente il paziente presenta le condizioni generali
corrispondentì all'età anagrafica. La deambulazione avviene con l'aiuto delle
stampelle mentre la postura eretta e quella seduta non rivelano l'esistenza di
disturbi psicomotori, tics o movimenti
abnormi. È orientato in tutti i domini, è normovigilante. Il
contatto è buono con atteggiamento di cooperazione e fiducia. Nell'attività
psichica di base si nota qualche difficoltà nel richiamo delle informazioni
recenti (nomi dei farmaci) e difficoltà di mantenere l'attenzione a lungo.
L’affettività presenta un tenore lievemente depressivo senza esagerata
espressione del dolore o dell'angoscia. Non si osservano disturbi nel corso del
pensiero, ma comunque l'ideazione è carica di preoccupazioni per il futuro, con
ideazione pessimistica, riduzione dell'autostima e preoccupazione per le cose
di poco conto. La comunicazione avviene in lingua serba. Dispone di un scarso
fondo di parole ma senza disturbi di articolazione della sintassi o nella
semantica.
Durante il colloquio raramente osserva l'interlocutore deviando lo
sguardo a lato e facilmente diventa ripetitivo, riferendo sulle palpitazioni,
tachicardia, sudorazione, sensazione di fastidio al petto, nausea, sensazioni
di sbandamento, d'instabilità, come se avesse la testa in una morsa. Riferisce
su sensazioni di torpore e di formicolio agli arti e Ia sensazione che il corpo
sia esposto alle scosse elettriche. Talvolta ha dei brividi e vampate di
calore. Non esprime convinzioni strane e non riferisce su allucinazioni
psicosensoriali o illusioni. II suo profilo caratteriale appartiene ad una
personalità
semplice senza chiari tratti di una delle note patologie della
personalità. Non vi sono segni che possano far pensare ad un patologia dell’Io
preesistente all'infortunio. L'attività onirica è vivace ma senza contenuti
particolari. II sonno è turbato in forma di risvegli
notturni, mentre l'appetito sarebbe abbastanza buono. L’attività
sessuale dopo I’infortunio è fortemente ridotta.
Il quadro diagnostico è apparso suggestivo per lo stress
postraumatico di media entità sebbene mancarono diversi criteri diagnostici
come ad esempio la sensazione che il trauma si stesse ripresentando e sogni
ricorrenti ed intrusivi concementi il trauma. Ho
notato che il paziente cerca di evitare i discorsi concernenti il
trauma subito. Può darsi che egli in qualche modo riviva il trauma della
perdita dei genitori mentre è chiaro che il trauma subito abbia scatenato una
serie di preoccupazioni eccessive per il futuro della
sua famiglia, poiché teme di non raggiungere più l'integrità
necessaria per guadagnare da vivere.
Decorso
Inizialmente, con il trattamento instaurato (paroxetina) segnalava
miglioramenti per quanto concerne la sedazione notturna ma senza progressi per
quanto concerne l'attenzione, il tono d'umore, l'interesse per le cose
piacevoli, ansia, angoscia e cefalea.
Per quest’ultima ancora oggi ricorre quotidianamente al
paracetamolo.
Sono state tentate diverse strategie psicofarmacologiche con
scarso successo fino alla terapia attuale che consiste in:
Mianserin 60mg 0-0-1
Fluanxol 1mg 0-0-1
Dafalgan 1gr 1-1-1
Per un certo periodo è stato seguito il trattamento con
gabapentina con la speranza che possa incidere favorevolmente sul dolore
neurogeno e come psicostabilizzatore ma non sono stati osservati risultati
degni di rilievo.
II disturbo ha assunto un carattere cronico, senza esacerbazioni
acute. Il paziente ancora oggi deambula con ausilio di una stampella, lamenta
dolori all'arto, dolori e formicolio alla schiena e arti inferiori, insonnia,
cefalea e irrequietezza.
L’ideazione è carica di rivendicazione nei confronti degli
assicuratori coinvolti. II paziente è convinto che sia stato trattato in
maniera ingiusta, spesso esclama che non gli resta più nulla e che non gli rimane
altro che il suicidio. Ci avrebbe pensato spesso, superando
questo brutto grazie alla famiglia. Ci sarebbe anche una certa
ideazione aggressiva, espressa in forma di minacce di strage nelle sedi
assicurative” (doc. F).
Il
TCA non ha ragioni per scostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione, per le
seguenti ragioni.
Nel
rapporto riassuntivo del 12 dicembre 2014 il Dr. __________ non si esprime
sulla capacità lavorativa residua e non ha posto una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta limitandosi a indicare che “il quadro
diagnostico è apparso suggestivo per lo stress postraumatico di media entità”
sebbene, sempre secondo il medico curante, “mancano diversi criteri
diagnostici come ad esempio la sensazione che il trauma si stesse ripresentando
e sogni ricorrenti ed intrusivi concernenti il trauma” (doc. AI 110-15).
Il Dr. __________ ha poi
indicato, nello stringato certificato del 9 marzo 2015 (doc. L), un’inabilità
al lavoro del 75% senza ulteriori precisazioni circa l’oggettività clinica
(vedi anche annotazione SMR del 20 marzo 2015, doc. XVII1).
Sia
il rapporto riassuntivo del 12 dicembre 2014 (doc. F) che il certificato del 9
marzo 2015, in cui lo psichiatra curante ha attestato un’inabilità al lavoro
del 75% per un periodo indeterminato (doc. L) sono stati sottoposti in data 6
ottobre 2015 dal TCA al perito del SAM, Dr. __________ (doc. XIX), il quale il
9.
ottobre 2015 ha risposto di non aver ricavato “da essi elementi atti a
modificare la mia valutazione peritale del 11.01.2013 che pertanto confermo in
toto sia dal punto di vista diagnostico sia da quello della capacità lavorativa”
(doc. XXIII1).
Giova qui ricordare un
principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello
secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista
(cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353
consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve
en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de
Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF
ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare
sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06
del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Ad esempio,
nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha
sottolineato che:
" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre
en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
Va ancora precisato che nella
lettera del SAM del 15 ottobre 2015, allegata alla risposta del Dr. __________,
la Dr.ssa __________ r e della Dr.ssa __________ si sono espresse in questi
termini:
" (…)
come da richiesta del 6.10.2015 abbiamo sottoposto i referti del
22.12.2014
e 9.3.2015 del Dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e
psicoterapia e medico curante dell’A. sopra menzionato, al nostro consulente
Dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, che ha
valutato l’A. il 9.1.2013 nel contesto di una perizia pluridisciplinare per il
nostro servizio.
Come risulta dalla sua risposta del 9.10.2015, il Dr. med. __________
non ha potuto ricavare da essi degli elementi atti a modificare la sua
valutazione peritale redatta l’11.1.2013, che pertanto conferma in toto sia dal
punto di vista diagnostico, sia da quello della capacità lavorativa.
Concordiamo con la presa di posizione del nostro consulente Dr.
med. __________. Rendiamo inoltre attento il Tribunale sull’ultima frase del rapporto
medico del Dr. med. __________ del 22.12.2014: “Ci sarebbe anche una certa
ideazione aggressiva, espressa in forma di minacce di strage nelle sedi
assicurative” (doc. XXIII+1).
Con scritto del 23 ottobre 2015
il TCA ha invitato le parti a prendere posizione riguardo l’ultima frase
evidenziata dalla Dr.ssa __________ e dalla Dr.ssa __________ del SAM (doc.
XXIV).
Con scritto di posta
elettronica del 5 novembre 2015 il Dr. __________ ha indicato, in particolare,
che “il paziente ha presentato uno stato di agitazione, ira e tensione in
seguito al mancato riconoscimento della sua inabilità al guadagno e al mancato
compenso da parte delle assicurazioni coinvolte e questo in due riprese: la
prima in occasione della consultazione del 22.04.2014 e la seconda, meno
accentuata il 22.12.2014. Ho avuto altri due colloqui il 09.03.2015 e il
29.07.2015
Nel corso di questi due colloqui, nonché in data odierna, il
paziente non ha più proferito alcuna minaccia” (doc. M).
Da parte sua, il Dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e medico del SMR, nell’annotazione del
5.
novembre 2015 ha concluso come segue:
" (…)
Si tratta verosimilmente di rivendicazioni prive di progettualità
attiva. Se l’assicurato avesse dichiarato allo psichiatra curante dei progetti
specifici chiari e da lui attuabili auto od eteroaggressivi, il Dr. __________
avrebbe dovuto avvisare subito le autorità competenti rispettivamente procedere
immediatamente con un ricovero coatto.
La documentazione presentata non modifica la valutazione eseguita
in precedenza.” (doc. XXIX1)
Alla luce di quanto sopra
esposto, questa Corte ritiene che lo stato di salute dell’assicurato, dal
profilo psichiatrico, sia stato dettagliatamente vagliato dal Dr. __________ e che
le preoccupazioni messe in risalto dai medici del SAM hanno trovato risposta
nelle prese di posizione del Dr. __________ e del Dr. __________ (cfr. doc. M e
XXIX1).
In conclusione, rispecchiando
la perizia del SAM i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.10.), alla stessa può essere fatto riferimento.
Inoltre,
richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF
113.
V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da
ritenere dimostrato, secondo il grado della
verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali, che l’assicurato è abile al lavoro nella misura
del 25% come autista e collaboratore di una ditta di trasporti e traslochi,
mentre in un’attività adatta alla salute è abile pienamente a sei mesi
dall’intervento al rachide lombare, cioè dal 15 marzo 2012.
2.13
Accertato che RI 1, prima dell’insorgenza del danno alla
salute, non esercitava un'attività lucrativa, non è possibile applicare nei
suoi confronti il concetto dell'incapacità di guadagno poiché - in simili
condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di
guadagno.
Come
visto (cfr. consid. 2.5. e 2.6.) l'invalidità delle persone che si occupano
(esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita
confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al
richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella
Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra
3097), ha previsto una ripartizione delle singole attività domestiche sulla
base di un minimo ed un massimo attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
" Di regola,
si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica
costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo
%
Massimo
%
1.
Conduzione dell'economia domestica
(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,
apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare
l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta,
assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere
e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i malati, curare
le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di
volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre
alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
" Il totale
delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e
la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un
margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione
può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema
(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una
proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona
deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria
capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di
impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve
ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua
famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a
ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione
dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito
domestico."
In una sentenza I 102/00 del 22
agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste
direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere
effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale
delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate
nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in
linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio
le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (cfr. DTF 128 V 93, AHI-Praxis 1997 p. 291 consid.
4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001
nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità
giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si
giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128
V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Il
TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli
accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio
1999.
nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una
presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole
mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003
nella causa S., I 685/02).
2.14
Nella
presente fattispecie, l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di
esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica sfociata in un rapporto del 26 marzo 2014 (cfr. doc. 96-1 e segg.).
Per
quanto riguarda le singole attività nell’economia domestica la consulente ha
fissato al pto. 5.1. “Conduzione dell’economia domestica” una
percentuale del 5% per importanza e dello 0% di impedimenti. Al pto. 5.2 “Alimentazione”
è stata attribuita un’importanza del 45% con una percentuale di impedimenti
dello 0%.
Al
pto. 5.3. “Pulizia dell'appartamento” è stata attribuita un’importanza
del 20% con una percentuale di impedimenti dello 0%, mentre al pto. 5.4. “Spesa
e acquisti diversi” l’importanza è stata fissata al 10% con una percentuale
di impedimenti dello 0%.
L’assistente
sociale al pto. 5.5. “Bucato, confezione e riparazioni di indumenti” ha
fissato un’importanza del 20% con una percentuale di impedimenti dello 0%.
Sulla
base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurato, dopo aver
fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente
sociale ha dunque stabilito una limitazione complessiva dello 0%.
Valutando
i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto
conto delle dichiarazioni dell’assicurato in merito alle limitazioni ad
eseguire talune mansioni domestiche.
Alla luce di queste
precisazioni il TCA ritiene che la valutazione operata dalla consulente in
integrazione
professionale e ripresa nel provvedimento contestato sia corretta e che non
siano stati addotti motivi sufficienti per rimetterla in discussione.
Va
innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata
correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel
rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un
valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti
dall'assicurato nell'ambito dell'economia domestica.
Nella
fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, la valutazione
del SAM ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall’assicurato
sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore probatorio di
rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti,
123.
V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.10.).
D’altra
parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa
gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano
ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della
valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e
risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare
alle indicazioni fornite dall’assicurato medesimo nell'ambito dell'inchiesta
domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, è da
ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni
domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti
accertati in sede medica.
Alla
luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante
concrete, questo TCA ritiene corretto il grado d'invalidità dell'assicurato
quale persona senza attività lucrativa (0%) stabilito dall'UAI sulla base
dell'accertamento domiciliare.
In
sede di osservazioni al progetto di decisione, l’assicurato aveva lamentato la
mancata comprensione delle domande formulate, viste le sue scarse conoscenze
della lingua italiana (doc. AI 100-5).
Su
questo punto ha preso posizione l’assistente sociale __________ rilevando
quanto segue:
“(…)
Prima di prendere contatto con un assicurato è mio dovere
accertarmi se le sue condizioni di salute permettono un colloquio personale, se
è in grado di esprimersi, se comprende la lingua italiana e, infine, se le
patologie accertate medicalmente mi consentono di ritenere attendibili le sue
risposte.
Chiariti questi punti, generalmente, telefono all'assicurato per
fissare un appuntamento. Si tratta di una prima verifica delle capacità
linguistiche dell’assicurato. Se, durante il colloquio mi rendo conto di
difficoltà linguistiche che impediscono la comprensione delle mie domande o nel
caso in cui io non possa capire le risposte dell'assicurato provvedo ad
organizzare un nuovo colloquio in presenza di un familiare bilingue o di un
interprete.
Il signor RI 1 risiede in Ticino dal 1992 e, quando era in buona
salute, mi ha riferito di essere stato uno sportivo appassionato di calcio, di
aver giocato nelle squadre locali, di aver allenato squadre giovanili (se
ricordo bene) e di essere persona attiva, bene inserita e conosciuta in paese
tanto che, per avergli chiesto come avrei trovato la sua casa, mi ha risposto
di rivolgermi a chi incontravo che tutti avrebbero saputo indicarmi dove
abitava. Si consideri inoltre che il signor RI 1 ha sostenuto colloqui con
numerosi specialisti e non è stata ritenuta necessaria la presenza di un
interprete.
Il signor RI 1 ha risposto alle mie domande in italiano in modo
chiaro e senza alcuna difficoltà. Si tratta di un colloquio, non di un
interrogatorio e ha quindi avuto modo di raccontarmi la sua storia, le sue
difficoltà, il suo modo di vivere e i suoi desideri.
Ho spiegato il motivo della mia visita e delle domande che
riguardano l’economia domestica. Dal suo racconto è emerso che la moglie si è
da sempre occupata personalmente delle mansioni domestiche senza richiedere il
suo aiuto se non per andare a fare la spesa, abitudine familiare tuttora
mantenuta. Anche nel caso in cui il signor RI 1 avesse partecipato abitualmente
nel disbrigo dei lavori domestici prima e dopo la malattia, il suo impegno
sarebbe ritenuto esigibile in base al marginale 3089 CIGI.
Nella valutazione degli impedimenti in ambito domestico posso
tenere conto unicamente delle diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa e
considerare le percentualí di inabilità accertate medicalmente. Nel caso
specifico le perizie mediche hanno stabilito che il signor RI 1, in attività
adeguate parificabili anche alle mansioni consuete di una casalinga, è abile al
lavoro al 100 % dal giugno 2007. La sua inabilità lavorativa totale è stata riconosciuta
unicamente per il periodo 8.2.2011-14.3.2012.
Dal 15 marzo 2012 è stato nuovamente ritenuto completamente abile
al lavoro in attività adeguate con la possibilità di alzare pesi di 10 kg, la
necessità di cambiare postura al bisogno e di pause supplementari.
Non ho motivo di dubitare della veridicità delle risposte del
signor RI 1 dal momento che le perizie non hanno evidenziato la presenza di una
patologia psichiatrica invalidante né egli mi ha dato motivo di sospettare
dell'autenticità delle sue risposte durante il colloquio.
Per quanto mi compete, non vi è motivo alcuno di dar seguito alla
richiesta dell’avvocato __________ di un secondo colloquio in presenza della
moglie e di un inteprete” (doc. AI 102-1+2).
Alla luce di queste risposte, il TCA non ha motivo per scostarsi
dalle valutazioni espresse dall’assistente sociale, tanto più che per costante giurisprudenza
un intervento da parte dell'autorità giudiziaria sull'apprezzamento della
persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa
appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4). Del resto, l’interessato
non apporta elementi nuovi rispetto a quelli emersi dall’accertamento al
domicilio e attestati nel rapporto d’inchiesta.
Essendo la limitazione
complessiva nel compimento delle mansioni domestiche dello 0%, il grado
d’invalidità è nullo e non permette l’erogazione di una rendita.
Ne consegue che l’Ufficio
AI ha correttamente attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità
limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1° febbraio 2012 e il 30
giugno 2012, ma versata unicamente dal 1° marzo 2012 essendo la domanda tardiva
ai sensi dell’art. 29 LAI, e soppresso le prestazioni a partire dal 1° luglio
2012, in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al
guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete
migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si
riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime,
all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si
può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso
tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione
notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. STF 9C- 971/2009 del
14.
giugno 2011 consid. 3.1).
2.15
L’assicurato
in sede ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di una perizia neutra con un medico
specialista (doc. XIII).
Va qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti medici.
2.16
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato
ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti