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Decisione

32.2015.70

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 giugno 2016Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. XXIX e XXX sono

stati trasmessi alla ricorrente per conoscenza (XXXI).

Con scritto dell’8 giugno

2016 l’avv. RA 2 ha, infine, comunicato al TCA che “(…) prendo atto che

l'UAl nella sua presa di posizione 31 maggio 2016 sulla rendita intera

straordinaria e sull'assegno grandi invalidi conferma il rimborso delle

prestazioni dal 1° aprile al 31 ottobre 2015: si tratta di una presa di

posizione coerente con le risultanze dell'incarto penale e a mio giudizio

dovuta. Restiamo pertanto in attesa delle due preannunciate decisioni di

rimborso che, se positive, permetteranno il superamento e quindi lo stralcio

del ricorso di cui all'incarto n. 32.2015.70. (…)” (XXXII).

considerato in diritto

2.1. L’art. 6 Lptca stabilisce che

l’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare

il provvedimento impugnato (cpv. 1 ). Essa notifica immediatamente una nuova

decisione alle parti e la comunica al Tribunale (cpv. 2). Quest’ultimo continua

la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto

della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto

notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine

di 10 giorni per prendere posizione (cpv. 3).

L'art. 53 cpv. 3 LPGA

prevede che l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su

opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo

preavviso all'autorità di ricorso.

La riconsiderazione

pendente lite permette, dunque, all'amministrazione di riesaminare un proprio

provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto

di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste

della parte ricorrente (R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im

Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997

pag. 452).

La modifica può essere

fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che in caso contrario la

nuova decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione al Tribunale

(Kieser – ATSG Kommentar, 2015, ad art. 53 n. 77 pag. 715).

L'amministrazione non può,

invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di

causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume

anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice,

affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (STF 8C_1/2011 del 5

settembre 2011 consid. 1; DTF 133 V 530 consid. 2 e 5; 130 V

138 consid. 4.2; Kieser, op. cit., ad art. 53 n. 78 pag. 715).

2.2. Nel

caso di specie dagli atti risulta che l’ufficio AI – dopo che con decisione provvisionale del 31 marzo 2015 ha

sospeso con effetto immediato il diritto alla rendita intera straordinaria e

all’assegno per grandi invalidi di grado elevato e tolto l’effetto sospensivo

ad un eventuale ricorso ai sensi dei combinati artt. 66 LAI e 97 LAVS (doc. AI

133/1-3) – con decisioni del 4

dicembre 2015 ha riconosciuto alla ricorrente il diritto alla rendita intera

straordinaria e all’assegno per grandi invalidi di grado elevato dal 1.

novembre 2015 (cfr. consid. 1.13 e XXIII/1 e XXIII/2).

Parimenti

l’amministrazione, con lettera del 31 maggio 2016 (XXX), ha comunicato al TCA

che provvederà ad emettere due distinte decisioni con le quali riconoscerà il

diritto alle suddette prestazioni anche per il periodo dal 1. aprile al 31

ottobre 2015 (cfr. consid. 1.16).

Come esposto sopra, l'amministrazione

può riconsiderare pendente lite una decisione contestata soltanto fino al

momento dell'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento emanato

successivamente vale unicamente come proposta al giudice (cfr. consid. 2.1).

Di conseguenza i suddetti

provvedimenti, emanati e preavvisati dopo il termine per la risposta di causa,

valgono unicamente quale proposta al giudice.

2.3. Oggetto del contendere è

sapere se la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio AI ha sospeso in via

provvisionale il diritto alla rendita intera straordinaria e all’assegno per

grandi invalidi di grado elevato con effetto dal 1. aprile 2015, è conforme o

meno alla legislazione federale.

2.4. L'art. 1 cpv. 1 LAI

stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili

all'assicurazione per l’invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre

che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

Secondo l’art. 55 cpv. 1

LPGA le procedure che negli articoli 27–54 o nelle singole leggi non sono

fissate in modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla legge federale

del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA).

L’amministrazione può

ordinare la sospensione del diritto ad una prestazione quale provvedimento

cautelare in applicazione analogica dell’art. 56 PA (avente il seguente tenore:

“Dopo il deposito del ricorso, l’autorità adita, il suo presidente o il

giudice dell’istruzione può prendere, d’ufficio o a domanda di una parte, altri

provvedimenti d’urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare

provvisoriamente interessi minacciati”) (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010

consid. 2 = SVR 2011 IV Nr. 12 pagg. 33-34; STF 9C_463/2009

dell’8 luglio 2009 consid. 1; DTF 121 V 112 pagg. 115-116; Müller, Das Verwaltungsverfahren

in der Invalidenversicherung, 2010, § 30, note marginali 2323 – 2340, pagg.

453-456 e riferimenti).

Secondo

dottrina e giurisprudenza (riassunti in Müller, op. cit., note marginali 2336 –

2339, pagg. 455-456), l’amministrazione può ordinare misure cautelari se

sussiste un’urgenza di mettere subito in atto il provvedimento preso, se

rispetta il principio della proporzionalità (ponderazione degli interessi) e se

è giustificato dal probabile esito della procedura principale.

Nel caso di una decisione

cautelare va salvaguardato il diritto di essere sentito e il provvedimento deve

essere motivato (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2.1 e Müller, op. cit.,

note marginali 2378 – 2382, pagg. 463-464 e riferimenti).

Nella fattispecie

concreta, prima dell’emanazione della querelata decisione, il diritto di essere

sentito è stato rispettato (cfr. consid. 1.2).

Inoltre, siccome la

Considerandi

decisione impugnata con cui l’Ufficio AI ha sospeso in via provvisionale il

diritto alla rendita intera straordinaria e all’assegno per grandi invalidi di

grado elevato non configura una decisione finale, l’art. 57a LAI che regola la

procedura del preavviso non è applicabile (Müller, op. cit., § 29, note

marginali 2078-2093, pagg. 411-412). Pertanto, correttamente l’amministrazione

ha emesso la presente pronunzia, senza precederla da un preavviso.

2.5

Va qui ricordato che le norme

relative alle rendite straordinarie (art. 39 cpv. 1 LAI correlato all’art. 42

cpv. 1 LAVS) e agli assegni grandi invalidi dell’AI (art. 42 e 42bis LAI)

enumerano, fra i presupposti per la concessione delle prestazioni, quello del

domicilio e della dimora abituale (art 13 LPGA) in Svizzera.

Scopo di questa doppia

condizione è quella di regolamentare nella legge la non esportabilità di tali

prestazioni (FF 1990 II 88; STFA I 270/03 del 18 giugno 2004, consid. 3.3,

parzialmente pubblicata in DTF 130 V 404; sulla non esportabilità di dette

prestazioni nell’ambito dell’applicazione del ALC e del Regolamento CE n.

883/2004 vedi le DTF 142 V 2, 141 V 530 e 132 V 423).

Secondo l’art. 13 LPGA il

domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli

23–26 del Codice civile (cpv. 1) e una persona ha la propria dimora abituale

nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del

soggiorno è fin dall’inizio limitata (cpv. 2).

Circa le nozioni di

domicilio e dimora abituale ai sensi degli articoli 39 cpv. 1 LAI, 42 LAVS, 23

segg. CC e 13 LPGA vedi la DTF 141 V 530.

Una persona ha il proprio

domicilio civile ove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art.

23.

CCS) e dove si trova il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi (DTF

125.

V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata; DTF 123 III 100). Perchè possa

crearsi domicilio ai sensi di questa disposizione, occorre, di principio, che

siano realizzate cumulativamente due condizioni: la prima, oggettiva, di

residenza effettiva in un determinato luogo e, la seconda, soggettiva, dell’intenzione

di stabilirvisi durevolmente (DTF 141 V 530 consid. 5.2 pag. 534-535; 127 V 237

consid. 1 pagg. 238-239; 125 V 76 consid. 2a pagg. 77-78 e la giurisprudenza e

dottrina ivi citati).

Quanto alla dimora

abituale essa va intesa quale residenza effettiva in Svizzera con la volontà di

conservarla; il centro di tutte le relazioni dell’interessato deve inoltre

trovarsi in Svizzera (DTF 141 V 530, consid. 5.3, pagg. 535-536).

2.6

Come accennato (cfr. consid.

2.

) l’amministrazione può ordinare misure cautelari se, tra l’altro, il

provvedimento preso è giustificato dal probabile esito della procedura

principale.

In concreto, questo

Tribunale ritiene che il probabile esito della procedura principale al momento

della resa del provvedimento qui impugnato non giustificava l’adozione di

misure provvisionali.

Infatti, a differenza di

quanto sostenuto dall’amministrazione –

“(…) lo scrivente Ufficio AI ha avuto modo di acquisire importanti indizi a

sostegno del trasferimento della vostra dimora abituale - e dunque anche quella

di vostra figlia RI 1 - all’estero. Si rinvia qui in particolare alla

segnalazione anonima secondo cui il vostro nucleo famigliare avrebbe da diverso

tempo (e meglio da almeno un anno, quindi prima del vostro stato detentivo) residenza

effettiva nel Comune di __________ (__________- __________) ed al procedimento

penale aperto dal Ministero pubblico del Canton Ticino nei vostri confronti per

accertare l’entità della lesione degli interessi pecuniari dell’Istituto delle

assicurazioni sociali. (…)” (doc. AI 133/2) –

sulla sola base dell’asserita segnalazione anonima (peraltro nemmeno prodotta per non pregiudicare

l’istruttoria penale: “(…) prudenzialmente non prodotta in questa sede per

non pregiudicare lo scopo della citata instruttoria penale (…)” (IV, pag.

3)) non era ancora possibile

concludere che probabilmente la ricorrente aveva trasferito la propria dimora

abituale all’estero e che pertanto il diritto alla rendita intera straordinaria

e all’assegno per grandi invalidi di grado elevato avrebbero dovuto essere soppressi.

Ciò trova conferma anche

nelle motivazioni del Decreto di abbandono del 29 febbraio 2016 (doc. C/1) e in

particolare laddove il Procuratore Generale ha evidenziato che “(…) l’istruttoria

compiuta dalla Polizia, mediante assunzione di elementi tecnici necessari

presso __________ e audizione dei testimoni menzionati dallo IAS, non ha

permesso di confermare i sospetti sollevati circa il trasferimento all’estero

degli imputati prima dell’inizio del 2015, con conseguente arresto in __________.

I testi hanno confermato che essi si assentavano talvolta per vacanza o

soggiorni in __________ presso parenti in __________, ma rientrando sempre in

Ticino dove avevano sempre lavorato e vissuto per decenni nella casa di famiglia.

Anche i dati di consumo dell’elettricità confermano la tesi degli imputati e

non attestano affatto un loro trasferimento all’estero. Aggiungasi che gli

elementi personali desumibili dalla vita personale di entrambi, confermano il

loro legame concreto con la Svizzera. La nazionalità di entrambi, la permanenza

duratura in Ticino, la professione dipendente sempre svolta in Ticino dal

marito, la proprietà e la residenza costante nella casa di famiglia della

moglie costituiscono elementi convergenti della loro volontà di risiedere a __________

ove peraltro sono immediatamente rientrati non appena revocati gli arresti

domiciliari. Ne consegue che, tanto dal profilo oggettivo quanto da quello

soggettivo, non vi è stato inganno dell’autorità amministrativa circa il reale

domicilio, che è stato sempre stabilito in Ticino. (…)” (doc. C/1, pag. 2

punto 4).

Nemmeno l’amministrazione

poteva concludere differentemente anche avuto riguardo agli accertamenti presso

la Cassa malati e alle conclusioni cui è giunto il medico SMR dr. __________

nelle annotazioni del 27 maggio e del 10 giugno 2015 (cfr. consid. 1.5 e 1.6). Infatti,

oltre ad essere posteriori alla resa del provvedimento provvisionale qui

impugnato, le conclusioni del dr. __________ sono state validamente e

puntualmente contestate dalla ricorrente (cfr. consid. 1.8).

Analogo discorso vale per

le tesi sviluppate dall’amministrazione circa i dati delle __________,

anch’esse contestate dalla ricorrente (cfr. consid. 1.9 e 1.10). Al riguardo,

lo si ribadisce, il Procuratore Generale, nel Decreto di abbandono del 29

febbraio 2016 (doc. C/1), ha rilevato che: “(…) Anche i dati di consumo

dell’elettricità confermano la tesi degli imputati e non attestano affatto un

loro trasferimento all’estero. (…)” (doc. C/1, pag. 2 punto 4).

Significativo è anche il

fatto che, non appena la ricorrente é rientrata in Svizzera con i propri

genitori, l’amministrazione ha immediatamente ripristinato, dal 1. novembre

2015, il diritto alla rendita intera straordinaria e all’assegno per grande

invalido di grado elevato (cfr. consid. 1.13).

2.7

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, la decisione provvisionale del 31 marzo 2015 va annullata

e alla ricorrente – come del resto

proposto dalla medesima amministrazione viste le succitate decisioni del 4

dicembre 2015 e quelle preavvisate con scritto del 31 maggio 2016 (cfr. consid.

1.13

e 1.16) – va confermato il

diritto alla rendita intera straordinaria e all’assegno per grande invalido di

grado elevato (così come stabilito nelle decisioni del 14 e del 22 giugno 2007

e con la comunicazione del 19 maggio 2010; cfr. consid. 1.1) dal 1. aprile

2015.

2.8

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale

rifonderà inoltre alla ricorrente, patrocinata da un legale, fr. 2'000.-- a

titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ Il

diritto di RI 1 alla rendita intera straordinaria e all’assegno per grande

invalido di grado elevato è ripristinato dal 1. aprile 2015.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla

ricorrente fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti