32.2015.71
Soppressione della rendita in via di revisione. Conferma del miglioramento dello stato di salute determinato in base ad una perizia pluridisciplinare. Diritto di essere sentito
5 aprile 2016Italiano37 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.71
BS/sc
Lugano
5 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 aprile 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1976, di
professione carpentiere, nel gennaio 2009 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI a seguito dei postumi di un infortunio (trauma cranio-cervicale)
occorsogli il 28 settembre 2005 (doc. AI 2). Dopo avere ripreso la propria
attività lucrativa a tempo parziale, il 21 aprile 2009 egli ha subito un nuovo
infortunio (distorsione alla caviglia sinistra).
Raccolta dall’assicuratore
LAINF (in casu: __________) la pertinente documentazione infortunistica, pur
non ritenendo lo stato di salute stabilizzato, con decisione 10 dicembre 2009
(preavvisata il 24 agosto 2009) l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio
di una rendita intera dal 1° gennaio 2009 (con versamento a decorrere dal 1°
luglio 2009 trattandosi di domanda tardiva), informando che appena possibile
verrà avviata una revisione della prestazione (doc. AI 32, cfr. le motivazioni
doc. AI 26).
1.2. Preso atto che dal rapporto
14 marzo 2012 della visita di chiusura della __________ sono state rilevate
affezioni extra-infortunistiche (doc. LAINF 207) e che nel dicembre 2012
l’assicurato dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento alla caviglia sinistra,
tenuto conto delle annotazioni 6 settembre 2012 del proprio servizio medico
(doc. AI 85), l’Ufficio AI con comunicazione dello stesso giorno ha confermato
il diritto alla rendita intera (doc. AI 87).
1.3. Nel giugno 2013 l’Ufficio AI
ha proceduto ad una nuova revisione, aggiornando gli atti medici. Tenuto conto
che l’assicuratore LAINF, sulla base del rapporto 20 giugno 2013 della visita
medica __________ (doc. LAINF 224), ha considerato l’assicurato, per quel che
concerne le affezioni ortopediche postinfortunistiche, pienamente abile nella
propria attività di carpentiere ed in altre attività adeguate dal 1° agosto
2013, con annotazioni 16 giugno 2014 il SMR, al fine di approfondire la situazione
medica extra-infortunistica, ha ritenuto necessario ordinare una perizia
multidisciplinare (doc. AI 124).
Con rapporto 5 febbraio
2015 i periti SAM – fondandosi sui consulti esterni reumatologico, ortopedico,
neurologico e psichiatrico – hanno confermato la totale inabilità lavorativa
dell’assicurato nella sua professione di carpentiere ed una piena capacità
lavorativa in attività adeguate rispettose delle limitazioni funzionali
indicate (doc. AI 143).
Le conclusioni peritali
sono state confermate con rapporto finale 9 febbraio 2015 dal SMR, che ha
ritenuto l’assicurato pienamente abile in attività adeguate da agosto 2013
(doc. AI 145).
Dopo aver proceduto alla
determinazione del grado d’invalidità del 22% (raffronto tra un reddito da
valido di fr. 74'056.-- ed un reddito ipotetico da invalido di fr. 57'846.--),
con decisione 21 aprile 2015 (preavvisata il 27 febbraio 2015) l’Ufficio AI ha
soppresso la rendita intera togliendo nel contempo l’effetto sospensivo ad un
eventuale ricorso (doc. AI 156).
1.4. Contro la decisione di
soppressione della rendita l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
interposto ricorso, postulandone l’annullamento ed il rinvio degli atti
all’Ufficio AI affinché emetta una nuova decisione garantendo il diritto di
essere sentito. A suo avviso, dall’amministrazione non avrebbe ricevuto le
necessarie informazioni ed avuto la sufficiente possibilità per poter
compiutamente formulare le osservazioni riguardo alla procedura. Contestualmente
postula il ripristino dell’effetto sospensivo, ritenendo arbitrario il modo di
agire dell’amministrazione non avendo la stessa proceduto, prima dell’emissione
della decisione contesta, ai necessari accertamenti di cui ora egli chiede
l’esecuzione.
Il 27 maggio 2015
l’assicurato ha prodotto la decisione 6 maggio 2015 della __________ con la
quale egli è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 27% dal
1° settembre 2013 nonché un’indennità per menomazione dell’integrità del 20%
(nella stessa decisione l’assicuratore LAINF ha precisato di non aver tenuto
conto dei disturbi al ginocchio sinistro conformemente alla decisione informale
del 24 giugno 2011 ed alla colonna cervicale oggetto della decisione su
opposizione del 25 novembre 2014), preannunciando l’intenzione di presentare
opposizione contro la stessa (IV).
1.5. Con la risposta di causa,
datata 28 maggio 2015, l’Ufficio AI, negando l’esistenza di una violazione del
diritto di essere sentito, ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma
della decisione contestata per i motivi che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi di diritto.
1.6. Il 29 maggio 2015
l’assicurato ha prodotto i rapporti 26 maggio 2015 dello psichiatra curante dr.
__________ e 5 maggio 2015 del dr. __________, neurologo. Egli sostiene che
tale documentazione dimostra come il suo stato di salute non corrisponde a
quello valutato dal SAM e chiede che sia ripristinato al più presto l’effetto
sospensivo del ricorso (VII).
Con scritto 8 giugno 2015 il
ricorrente ha ribadito la propria tesi (X).
1.7. In merito alla nuova
documentazione prodotta, con osservazioni 17 giugno 2015 l’Ufficio AI, evidenziato
come il dr. __________ abbia confermato la valutazione del perito neurologo
(esterno) del SAM, ha comunicato di aver trasmesso il rapporto dello psichiatra
curante al citato servizio di accertamento per una presa di posizione,
promettendo di inviare appena possibile il relativo parere (XII).
1.8. Con decreto 14 luglio 2015 il
Vicepresidente del TCA ha respinto l’istanza del ripristino dell’effetto
sospensivo (XIV).
1.9. Con osservazioni 16 luglio
2015 l’Ufficio AI ha trasmesso la presa di posizione del perito psichiatra del
SAM in merito al rapporto 16 maggio 2015 del dr. __________ (XV).
1.10. Con scritto 22 luglio
2015 il ricorrente, facendo presente di non contestare, soprattutto per motivi
finanziari, il decreto 14 luglio 2015, ribadisce la violazione del diritto di
essere sentito non avendo l’Ufficio AI completato l’istruttoria, rendendo di
conseguenza prematura la decisione contestata. Egli ha allegato diversa
corrispondenza avuta con la __________ (XVI).
Con scritti 30 luglio 2015
(XIX), 25 agosto 2015 (XXI) e 4 settembre 2015 (XXIII) l’assicurato ha in
sostanza ribadito le sue richieste ricorsuali.
considerato in diritto
2.1. Nel caso in esame l’assicurato sostiene, in sintesi, che l’operato dell’amministrazione
non gli ha permesso di avere tutte le informazioni necessarie per poter
compiutamente formulare le proprie osservazioni al progetto di decisione del 27
febbraio 2015.
Occorre
pertanto esaminare se sussiste una violazione (grave) del diritto di essere
sentito che, a determinate condizioni, può portare all’annullamento della
decisione impugnata.
Tale
questione è stata già esaminata nel decreto 14 luglio 2015, i cui passaggi
salienti vengono qui riprodotti:
" (…) ritornando
al caso in esame, dopo l’emissione del progetto di decisione, con scritto 20
marzo 2015 l’avv. RA 1 ha chiesto all’Ufficio AI:
" Vi scrivo a nome e per conto del signor RI 1,
che rappresento (cfr. Procura), e con la presente chiedo cortesemente di
volermi trasmettere gratuitamente l'intera documentazione componente il vostro
incarto in formato CD. Contro il vostro più recente progetto di decisione 27
febbraio 2015 nel frattempo inoltro cautelativamente un'opposizione o meglio
con preghiera di volermi accordare un termine di 30 giorni a contare dalla
ricezione del vostro incarto per poterla eventualmente motivare meglio durante
un colloquio presso i vostri uffici. In tale occasione pure potremo
eventualmente anche valutare il diritto a provvedimenti professionali."
(doc. AI 148/1)
Il 24 marzo 2015 l’Ufficio AI gli ha inviato in formato CD tutta
la documentazione, inclusa anche quella richiamata dalla __________ (doc. AI
151), mentre con scritto 26 marzo 2015 gli ha fatto presente che:
" In risposta alla sua richiesta di proroga del
20 marzo 2015, pervenuta allo scrivente Ufficio il 23.03.2015, le comunichiamo
che conformemente alla cifra marginale 30133 della Circolare sulla procedura
nell'assicurazione per l'invalidità (CPAI) che cita: "il termine di 30
giorni è prorogabile soltanto in casi sufficientemente motivati. Per il resto
sono applicabili gli articoli 38-41 LPGA. Se dopo la scadenza del termine di 30
giorni, ma prima che sia emessa la decisione formale, l'assicurato presenta nuovi
elementi in grado di influire sulla decisioni, questi devono essere presi in
considerazione", il termine per l'inoltro delle osservazioni, non è
prorogabile." (doc. AI 152/1)
Il 31 marzo 2015 il legale dell’assicurato, ringraziando l’invio
dell’incarto completo, ha chiesto all’Ufficio AI di contattarlo “per fissare
un incontro al fine di motivare meglio le nostre osservazioni al progetto di
decisione” (doc. AI 153).
Nella nota telefonica 3 aprile 2015 che il funzionario incaricato,
contattato l’avv. RA 1, ha scritto che "… ci siamo accordati che se lo
riterrà necessario mi chiamerà e concorderemo un appuntamento. Ho ribadito la
necessità di ricevere le eventuali ulteriori osservazioni o doc. medica
come espresso nella nostra lettera del 25.03.2015. L'avvocato RA 1 mi
conferma di aver preso buon nota del fatto che il termine per presentare delle
osservazioni è il 17.04.2015" (doc. AI 154).
Il 16 aprile 2015 il rappresentante dell’assicurato ha chiesto
un’ulteriore proroga del termine per l’inoltro delle osservazioni facendo
presente di essere “ancora in attesa di ricevere riscontri da parte della
spettabile __________ (incarto, decisione di rendita IMI)”, motivo per cui,
essendo la problematica infortunistica parte importante del caso in esame, gli
risulta difficile prendere posizione in merito alla perizia SAM. Inoltre, dal
lato economico egli ha contestato il calcolo della perdita di guadagno poiché “
ad oggi non mi risulta infatti possibile comprendere sulla base di quali
accertamenti è stata stabilita la redditività del lavoro svolto in azienda,
sulla base di quali accertamenti si è invece ritenuto possibile considerare
redditi ipotetici in luogo degli effettivi utili conseguiti all’interno
dell’azienda” (doc. AI 155). Con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha
confermato la soppressione della rendita, prendendo fra l’altro posizione in
merito alla richiesta del 16 aprile 2014 (“Come già comunicato e confermato, il
termine per presentare le osservazioni è stato rispettato come anche il diritto
di essere sentiti, pertanto lo scrivente ufficio emana la presente decisione
formale sulla base degli esaustivi accertamenti esperiti dall’assicuratore __________
e peritali da noi disposti”; doc. AI 156/3);
Ora, da quanto esposto sopra risulta che con
scritto 16 aprile 2014 il legale dell’assicurato ha avuto la possibilità di
prendere posizione in merito al progetto di decisione, questo anche se, come
visto, l’amministrazione gli ha sostanzialmente negato una nuova proroga del
termine ex art. 57a LAI. Va poi rilevato che con lettera del 24 marzo 2014
(quattro giorni dopo la richiesta d’invio documentazione) l’avv. RA 1 aveva a
disposizione l’intero incarto, compresa la documentazione della __________
richiamata dall’Ufficio AI (doc. AI 151). Quindi sulla base delle informazioni
che in quel momento aveva a disposizione poteva prendere posizione in merito
alla questione della valutazione medico-teorica, riservandosi eventualmente il
diritto di produrre in sede di ricorso successiva rilevante documentazione.
Infine, il riferimento fatto dall’assicurato alle STCA 32.
2011.230 del 18 ottobre 2011 e 32.2008.170 dell’11 maggio 2009 non è pertinente
con la presente fattispecie. Nelle due citate pronunzie il TCA aveva annullato
le rispettive decisioni dell'amministrazione per violazione del diritto di
essere sentito poiché le stesse erano state emesse prima della scadenza dei 30
giorni dopo il progetto di decisione non avendo le parti in causa avuto la
possibilità di inoltrare le proprie osservazioni.
In queste circostanze
non sussiste una violazione del diritto di essere sentito.”
Questo TCA non può che
ribadire l’assenza di una violazione del diritto di essere sentito. Inoltre, all’Ufficio
AI non può essere rimproverato di non aver svolto i necessari accertamenti. A tal
riguardo va ricordato che l’assicurato è stato peritato dal SAM. Né del resto,
come si vedrà, la decisione contestata poteva essere ritenuta prematura.
2.2. Occorre ora esaminare se a
ragione o meno l’Ufficio AI ha soppresso la rendita intera.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007,
pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.4. Se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere
oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello
stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione
notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V
372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o
la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in
atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione.
L’art. 88bis
cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in
cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa
dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo
ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77
OAI.
2.5. Nella presente fattispecie, l’Ufficio
AI ha ordinato una perizia multidisciplinare al SAM per valutare il grado
d’incapacità lavorativa dell’assicurato sia nell’originaria che in altre
attività lucrative.
Dal referto datato 5 febbraio
2015 (doc. AI 143) risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni
specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________), ortopedica
(dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
Sulla base delle
risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il
citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome cervicospondilogena cronica bilaterale e
lonnbospondilogena cronica a ds. in:
- alterazioni
degenerative plurisegmentali al rachide cervicale (disidratazione dei dischi
con alterazioni di tipo Modic I ai livelli C3-C4 e C5-C6, con stenosi moderata
e protrusione discale erniaria mediolaterale sin. C5-C6, piccola protrusione
discale erniaria paramediana a sin. C3-C4);
- disturbi
statici del rachide (appiattimento della dorsale, protrazione del capo,
iperlordosi lombare terminale, scoliosi sinistro convessa dorsale);
- sbilancio e decondizionamento muscolare;
- obesità con SM! 31 Kg/m2.
Gonalgie meccaniche bilaterali in
- ginocchio varo a ds.;
- gonartrosi bicompartimentale a ds.;
- esiti da meniscectomia mediale parziale a ds. il
19.4.2002;
- esiti da meniscectomia mediale parziale a ds. il
20.9.2002;
- esiti
da resezione del menisco mediale residuo a ds. il 30.6.2003;
- gonartrosi tricompartimentale a sin.;
- esiti
da resezione artroscopica di plica sinoviale, da osteotomia di valgizzazione a
livello della tibia al ginocchio sin., il 6.10.2010;
- esiti
da asportazione di ematoma e cambio di una vite prossimalmente alla tibia sin.,
il 9.10.2010;
- obesità.
Dolori meccanici cronici alla caviglia sin, in
- piedi trasversopiatti bilaterali con retropiede valgo a
sin.;
- esiti
da intervento di plastica legamentare alla caviglia sin, dopo lesione dei
legamenti laterali, il 5.7.2004;
- esiti
da sutura dei legamenti mediali e laterali alla caviglia sinistra con
microfratturazione aperta della parte laterale del tab o sin, in osteocondrosi dissecante
del domo tatare superolaterale, il 6.10.2010;
- esiti
da shaving artroscopico alla caviglia sinistra con asportazione di granulomi da
filo e del materiale di osteosintesi alla tibia sinistra, il 5.12.2012.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome da disadattamento con disturbo prevalente di altri
aspetti emozionali.
Cefalee in parte di tipo emicranico, in parte probabilmente di
origine cervicale.
Pregressa diagnosi di nevralgia del nervo occipitale maggiore (2006-2008),
attualmente non più sintomatica.
Tabagismo cronico. (…)” (doc. AI 143/22-23)
Alla luce dei singoli
consulti specialistici, accertato che le limitazioni della capacità lavorativa
sono dovute alle affezioni reumatologiche e ortopediche, i periti del SAM hanno
ritenuto l’assicurato totalmente inabile nella sua abituale attività di
carpentiere.
Fatti
I periti hanno invece
valutato una piena abilità lavorativa in attività adeguante, dal 1° settembre
2013 e precisamente:
" (…)
Secondo il nostro consulente in reumatologia, per quanto riguarda
la capacità funzionale e di carico residua, egli può molto spesso sollevare e
portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg
fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-15 kg fino all'altezza dei
fianchi, mai pesi oltre 115 kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. può talvolta
sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi
oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'A. può molto spesso
maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità,
di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione
manuale è normale. L'A. può di rado effettuare lavori al di sopra della testa,
talvolta effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione
seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in
avanti, di rado assumere la posizione inginocchiata o accovacciata, spesso
effettuare la flessione delle ginocchia. L'A. può assumere talvolta la posizione
seduta di lunga durata, di rado la posizione in piedi di lunga durata. L'A. può
molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, talvolta
camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno
accidentato, può, talvolta salire le scale, di rado salire su scale a pioli.
Come risulta dagli atti, la __________ a decorrere dal .9.2013 ha giudicato
l'A. abile al lavoro nella misura massima possibile; di conseguenza il
consulente afferma che l'A. a decorrere da tale data, in un lavoro adatto allo
stato di salute, tenente dunque pienamente conto di tutti i limiti funzionali e
di carico sopratracciati, è abile al lavoro sull'arco di una giornata
lavorativa normale di 8-9 ore, con un rendimento massimo del 100%.
Anche secondo il nostro consulente in ortopedia nell'ambito di un
lavoro adatto allo stato di salute, l'A. potrebbe essere reintegrato senza
alcuna limitazione in percentuale, per esempio in posizione seduta o in
attività lavorative dove l'A. può alternare posizioni sedute e posizioni
erette. Egli risulta abile al 100% per tulle quelle attività che non vengono
svolte su terreni accidentati, che non prevedano o richiedano di salire o
scendere le scale o sui ponteggi. Le limitazioni constatate riguardano la
possibilità di mantenere una stazione eretta prolungata nel tempo, eseguire
lunghe camminate, sollevamento pesi, con appoggio sul ginocchio e la caviglia
nella misura di una ridotta capacità funzionale in stazione eretta, in
posizione seduta una normale capacità funzionale residua. Riesce a camminare in
maniera normale are i 50 metri. Ha una capacità di impiego degli arti superiori
normalmente possibile ed in equilibrio bilanciandosi: il trasporto dei carichi
potrà essere svolto con impegno medio in modo normale. Per quanto riguarda le
posizioni di lavoro o dinamiche, potrà eseguire attività a braccia elevate con
rotazione, in posizione seduta o piegato in avanti in maniera normale;
posizioni erette, -piegato in avanti in maniera normale; la posizione
inginocchiata 6 ridotta, a ginocchia flesse in maniera molto ridotta. Per
quanto riguarda l'attività attuale in proprio (sempre nel settore della
carpenteria, come amministratore e delegante) il nostro consulente ritiene che
l'A. non abbia un reale limite, considerando che non sottopone le articolazioni
indagate a stress tale da poter impedire quest'attività lavorativa.
Come già descritto nei capita precedenti, dal punto di vista
neurologico e psichiatrico non vi sono limitazioni della capacità lavorativa
per qualunque attività. (…)” (doc. AI 143/32-33)
Con rapporto finale 9 febbraio
2015 il SMR ha fatto proprie le risultanze della perizia multidisciplinare
(doc. AI 146).
Pertanto, come visto
sopra, contrariamente a quanto sostenuto dall’assicurato, la decisione impugnata
non si fonda essenzialmente sulla valutazione effettuata dal medico della __________.
2.6. Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione
del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160
consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44
LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF
137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure
giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea
(consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre
ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo
(assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della
perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo
e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6
e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.7. Ritornando al caso concreto,
dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA, chiamato a
verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato
dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia
pluridisciplinare del SAM del 5 febbraio 2015 (doc. AI 143), confermata dal SMR
il 9 febbraio 2015 (doc. AI 27).
La citata valutazione è da
considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
I periti,
dopo aver descritto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale-sociale,
professionale, patologica, sistemica, le costatazioni obiettive e gli esami di
laboratorio e radiologici, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa (cfr. consid. 2.7).
Essi,
sulla base delle consultazioni specialistiche esterne, si sono espressi su
tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente
tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità
lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite
effettuate presso il SAM.
Rispetto alla precedente
decisione è evidente il miglioramento dello stato di salute riscontrato.
Alla perizia SMA va
attribuita piena forza probante, ritenuto che la successiva documentazione
prodotta pendente causa (cfr. consid. 1.6), non permette di discostarsi dalla
valutazione finale e questo per i seguenti motivi.
Riguardo alla patologia neurologica
va evidenziato che nel rapporto 5 maggio 2015 il dr. __________, definendo lo
stato neurologico nella norma, ha riscontrato un miglioramento rispetto alla situazione
presente al momento della perizia multidisciplinare (“Tra l’altro il
paziente ora non descrive neanche più dei chiari dolori emicraneiformi come quelli
accusati alla vista del dr. med. __________”) ed ha concluso che “…
concordo quindi con le conclusioni dei colleghi del SAM, non vedo altre
indagini diagnostiche da effettuare….” (doc. M2 in VII).
In
merito alla problematica psichiatrica, nell’ambito della valutazione
pluridisciplinare del SAM, con rapporto 7 gennaio 2015 il perito dr. __________,
dopo aver proceduto all’esame clinico ed discussione dei dati, ha diagnosticato
una sindrome da disadattamento con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali
(IDC 10 F 43.23) senza influsso sulla capacità lavorativa.
Con rapporto 26 maggio 2015
il curante dr. __________ ha parimenti diagnosticato una sindrome da
disadatamento con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali (IDC 10 F
43.23). Rispetto alla perizia del dr. __________ lo psichiatra curante ha
sostenuto di trovarsi
" (…) in
disaccordo sulla percentuale della sua inabilità lavorativa nella misura
completa in qualsiasi attività.
Trovo che la decisione sia eccessiva e non coerente con la
situazione attuale del paziente che come già accennato, sta già svolgendo
un’attività lavorativa nella misura ridotta.
In un prossimo futuro sono certo che egli sarà ancora in grado di
svolgere la sua attività lavorativa, puramente dal punto di vista psichiatrico,
almeno nella misura del 60-70%.
Egli con il beneficio regolare dei colloqui di sostegno e
l’eventuale assunzione di qualche psicofarmaco, potrebbe migliorare
ulteriormente il suo stato attuale.
Purtroppo rimane l’incapacità lavorativa dal punto di vista
organico che va valutata in sede separata. (…)” (doc. M1)
Sottoposto il succitato
rapporto al vaglio del perito, con scritto 2 luglio 2015 questi ha concluso:
" (…)
- La mia
valutazione riguardava altre attività esigibili dal punto di vista psichiatrico,
e pur essendo evidente che l’assicurato fatica ad accettare una realtà che
risulta non in linea con quanto da lui desiderato a livello ideale, e che
sarebbe opportuno un sostegno in questo percorso, non si può colludere con tale
Considerandi
desiderio (sarebbe un rinforzare spinte idealistiche che incidono sulla
rigidità del carattere).
- I sintomi
possono beneficiare di un trattamento farmacologico nell’immediato e risolversi
nell’accettazione del confronto col reale, situazione non ancora attuata come
evidenziato dal collega.
- Non ritengo che
quindi vi siano elementi tali da giustificare un cambiamento di percentuale
dell’abilità lavorativa, che confermo al 100% per le attiività esigibili.”
(doc. XV/3)
Non da ultimo va fatto
riferimento allo scritto 13 luglio 2015 del SAM in cui è stato fra l’altro evidenziato:
" (…)
Facciamo notare che il Dr. med. __________ dice che negli ultimi
anni il paziente ha sviluppato una reazione mista ansioso-depressiva
nell’ambito di una sindrome da disadattamento. Pone la diagnosi di F 43.23, che
viene definita secondo l’ICD-10 “i sintomi ansiosi e depressivi possono
soddisfare i criteri per la sindrome ansioso-depressiva mista (F 41.2) o per
altre sindromi ansiose miste (F 41.3), ma non sono così preminenti da
consentire la diagnosi di altre sindromi depressive o ansiose specifiche”.
Pertanto il quadro così come descritto non può giustificare
un’inabilità lavorativa dal punto di vista psichiatrico.
Prendiamo pure atto del fatto che la sintomatologia psichica da
parte dei curanti non è ritenuta tale da necessitare un trattamento
farmacologico a ulteriore conferma della nostra valutazione.”
(doc. XV/2)
Visto quanto sopra questo Tribunale non ha alcun motivo per
scostarsi da quanto accertato dal perito (esterno) psichiatra del SAM. La differente
valutazione del dr. __________ in merito alla capacità lavorativa non è
sufficiente a sovvertirne le conclusioni.
Va qui
rammentato che il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la
differente valutazione medica tra il curante ed il perito è spiegabile con la
diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di
perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza
9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio
2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Al ricorrente va
ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con
riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche
perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si
trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno
alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla
necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre
2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
In conclusione, ritenuto che
la perizia SAM ha approfonditamente e correttamente chiarito lo stato di salute
dell’assicurato - tenendo conto sia delle affezioni infortunistiche che non – e
la sua abilità lavorativa, questo Tribunale ritiene non necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10
pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.8
Occorre ora procedere alla
graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.5), il
cui calcolo, rimasto incontestato, è stato esposto nella decisione impugnata.
2.8.1
Secondo
giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico
conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da
valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante
(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe
secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto
conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale
reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si
fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del
danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto
in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e
ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid.
4.1
pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).
Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni
riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo
salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli
sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di
persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto
definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già
delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo
stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali
norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il
posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla
salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità
(DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011
consid. 3.2).
Nel
caso in esame, l’Ufficio AI ha correttamente fissato il reddito da valido in
fr. 74'056.--, pari alla media dei salari percepiti dal 2005 al 2007, tre anni
prima dell’insorgenza del danno alla salute, aggiornati al 2013, anno del miglioramento
della situazione valetudinaria (doc. AI 147).
2.8.2
Per
quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base
della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno,
in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da
lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella
determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti
statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si
riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro
(DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485
consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento
a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un
reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia
spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei
due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello
di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente
conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di
reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In
una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito
da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo,
va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono
essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione
per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando
il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico
riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo
stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3
giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un
parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo
parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia
del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Nel caso di specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio
AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2010)
elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che
presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) per un salario
mensile, aggiornato al 2013, di fr. 5'026.--. Riportando tale dato su 41.7 ore
di durata media lavorativa settimanale, il dato statistico corrisponde a fr.
62’875.-- per un impiego a tempo pieno.
L’amministrazione,
tenuto conto di una riduzione di reddito per attività leggere dell’8%, ha
determinato il reddito da invalido in fr. 57'845,60 (cfr. rapporto 27 febbraio
2015.
del consulente in integrazione professionale doc. AI 148/1).
Il
TCA non può concordare con l’operato dell’amministrazione e ritiene
maggiormente corretto applicare una riduzione percentuale del 10% e quindi il
reddito corretto da invalido corrisponde a fr. 56'587,50.
A questo proposito, va infatti rilevato che, con sentenza 9C_179/2013 del
26.
agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato quanto
sostenuto da questo Tribunale nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente dei
multipli di 5. La succitata correzione, come si vedrà, non muta tuttavia
l’esito della vertenza.
Dagli
atti risulta che dal mese di gennaio 2012 l’assicurato è amministratore unico della
__________ (doc. AI 121/1), con alle dipendenze un collaboratore (cfr. verbale
28.
maggio 2013 della __________ in doc. AI 115), conseguendo nel 2012 una
perdita (doc. AI 115/5) e nel 2013 un utile di fr. 10'680 (doc. AI 122/4).
Trattandosi
di un’attività indipendente, ritenuta adeguata, con guadagni modesti, per la
determinazione del reddito da invalido l’Ufficio AI ha rettamente utilizzato i dati
statistici. Altrettando correttamente nella decisione contestata l’Ufficio AI
ha fatto riferimento al marg. no. 3045 della Circolare sull’invalidità e la
grande invalidità, il cui tenore è il seguente: Che un invalido
eserciti effettivamente l’attività esigibile non è rilevante per il calcolo del
reddito d’invalido. Non può però richiedere una rendita chi, per ragioni
personali, non sfrutta appieno la sua capacità lavorativa, ma potrebbe
conseguire un reddito che esclude la rendita se esercitasse un’attività
esigibile (RCC 1982 pag. 471, 1980 pag. 581).
Dal
raffronto tra il reddito da valido di fr. 74'056.-- e quello da invalido di fr.
56'587,50 risulta un grado d’incapacità al guadagno del 23,5% (74'056 – 56'587,50
x 100 : 74'056) non conferente il diritto ad una rendita.
Va
qui fatto presente che nell’ambito della (parallela) procedura LAINF, la __________,
in applicazione delle DPL, ha quantificato il reddito da invalido in fr. 53'546.--.
Per ipotesi di lavoro, volendo prendere in considerazione tale importo, l’esito
della vertenza non cambierebbe poiché l’assicurato presenterebbe un grado
d’invalidità (non pensionabile) del 27,6%.
Del
resto va rilevato che questo
Tribunale, con sentenza 35.2015.113 del 4 aprile 2016, ha confermato la decisione
su opposizione 1° ottobre 2015 della __________ con la quale, fra l’altro,
l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 27% (cfr.
consid. 1.4).
Visto
quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita con effetto dalla
fine del mese che segue l’intimazione della decisione impugnata (art. 88bis
cpv. 2 lett.a OAI).
In
conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma,
mentre il ricorso va respinto.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura per fr.
500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti