Lexipedia

Decisione

32.2015.71

Soppressione della rendita in via di revisione. Conferma del miglioramento dello stato di salute determinato in base ad una perizia pluridisciplinare. Diritto di essere sentito

5 aprile 2016Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I periti hanno invece

valutato una piena abilità lavorativa in attività adeguante, dal 1° settembre

2013 e precisamente:

" (…)

Secondo il nostro consulente in reumatologia, per quanto riguarda

la capacità funzionale e di carico residua, egli può molto spesso sollevare e

portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg

fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-15 kg fino all'altezza dei

fianchi, mai pesi oltre 115 kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. può talvolta

sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi

oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'A. può molto spesso

maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità,

di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione

manuale è normale. L'A. può di rado effettuare lavori al di sopra della testa,

talvolta effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione

seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in

avanti, di rado assumere la posizione inginocchiata o accovacciata, spesso

effettuare la flessione delle ginocchia. L'A. può assumere talvolta la posizione

seduta di lunga durata, di rado la posizione in piedi di lunga durata. L'A. può

molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, talvolta

camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno

accidentato, può, talvolta salire le scale, di rado salire su scale a pioli.

Come risulta dagli atti, la __________ a decorrere dal .9.2013 ha giudicato

l'A. abile al lavoro nella misura massima possibile; di conseguenza il

consulente afferma che l'A. a decorrere da tale data, in un lavoro adatto allo

stato di salute, tenente dunque pienamente conto di tutti i limiti funzionali e

di carico sopratracciati, è abile al lavoro sull'arco di una giornata

lavorativa normale di 8-9 ore, con un rendimento massimo del 100%.

Anche secondo il nostro consulente in ortopedia nell'ambito di un

lavoro adatto allo stato di salute, l'A. potrebbe essere reintegrato senza

alcuna limitazione in percentuale, per esempio in posizione seduta o in

attività lavorative dove l'A. può alternare posizioni sedute e posizioni

erette. Egli risulta abile al 100% per tulle quelle attività che non vengono

svolte su terreni accidentati, che non prevedano o richiedano di salire o

scendere le scale o sui ponteggi. Le limitazioni constatate riguardano la

possibilità di mantenere una stazione eretta prolungata nel tempo, eseguire

lunghe camminate, sollevamento pesi, con appoggio sul ginocchio e la caviglia

nella misura di una ridotta capacità funzionale in stazione eretta, in

posizione seduta una normale capacità funzionale residua. Riesce a camminare in

maniera normale are i 50 metri. Ha una capacità di impiego degli arti superiori

normalmente possibile ed in equilibrio bilanciandosi: il trasporto dei carichi

potrà essere svolto con impegno medio in modo normale. Per quanto riguarda le

posizioni di lavoro o dinamiche, potrà eseguire attività a braccia elevate con

rotazione, in posizione seduta o piegato in avanti in maniera normale;

posizioni erette, -piegato in avanti in maniera normale; la posizione

inginocchiata 6 ridotta, a ginocchia flesse in maniera molto ridotta. Per

quanto riguarda l'attività attuale in proprio (sempre nel settore della

carpenteria, come amministratore e delegante) il nostro consulente ritiene che

l'A. non abbia un reale limite, considerando che non sottopone le articolazioni

indagate a stress tale da poter impedire quest'attività lavorativa.

Come già descritto nei capita precedenti, dal punto di vista

neurologico e psichiatrico non vi sono limitazioni della capacità lavorativa

per qualunque attività. (…)” (doc. AI 143/32-33)

Con rapporto finale 9 febbraio

2015 il SMR ha fatto proprie le risultanze della perizia multidisciplinare

(doc. AI 146).

Pertanto, come visto

sopra, contrariamente a quanto sostenuto dall’assicurato, la decisione impugnata

non si fonda essenzialmente sulla valutazione effettuata dal medico della __________.

2.6. Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione

del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44

LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF

137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure

giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea

(consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre

ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo

(assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della

perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo

e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6

e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.7. Ritornando al caso concreto,

dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia

pluridisciplinare del SAM del 5 febbraio 2015 (doc. AI 143), confermata dal SMR

il 9 febbraio 2015 (doc. AI 27).

La citata valutazione è da

considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

I periti,

dopo aver descritto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale-sociale,

professionale, patologica, sistemica, le costatazioni obiettive e gli esami di

laboratorio e radiologici, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa (cfr. consid. 2.7).

Essi,

sulla base delle consultazioni specialistiche esterne, si sono espressi su

tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente

tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità

lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite

effettuate presso il SAM.

Rispetto alla precedente

decisione è evidente il miglioramento dello stato di salute riscontrato.

Alla perizia SMA va

attribuita piena forza probante, ritenuto che la successiva documentazione

prodotta pendente causa (cfr. consid. 1.6), non permette di discostarsi dalla

valutazione finale e questo per i seguenti motivi.

Riguardo alla patologia neurologica

va evidenziato che nel rapporto 5 maggio 2015 il dr. __________, definendo lo

stato neurologico nella norma, ha riscontrato un miglioramento rispetto alla situazione

presente al momento della perizia multidisciplinare (“Tra l’altro il

paziente ora non descrive neanche più dei chiari dolori emicraneiformi come quelli

accusati alla vista del dr. med. __________”) ed ha concluso che “…

concordo quindi con le conclusioni dei colleghi del SAM, non vedo altre

indagini diagnostiche da effettuare….” (doc. M2 in VII).

In

merito alla problematica psichiatrica, nell’ambito della valutazione

pluridisciplinare del SAM, con rapporto 7 gennaio 2015 il perito dr. __________,

dopo aver proceduto all’esame clinico ed discussione dei dati, ha diagnosticato

una sindrome da disadattamento con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali

(IDC 10 F 43.23) senza influsso sulla capacità lavorativa.

Con rapporto 26 maggio 2015

il curante dr. __________ ha parimenti diagnosticato una sindrome da

disadatamento con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali (IDC 10 F

43.23). Rispetto alla perizia del dr. __________ lo psichiatra curante ha

sostenuto di trovarsi

" (…) in

disaccordo sulla percentuale della sua inabilità lavorativa nella misura

completa in qualsiasi attività.

Trovo che la decisione sia eccessiva e non coerente con la

situazione attuale del paziente che come già accennato, sta già svolgendo

un’attività lavorativa nella misura ridotta.

In un prossimo futuro sono certo che egli sarà ancora in grado di

svolgere la sua attività lavorativa, puramente dal punto di vista psichiatrico,

almeno nella misura del 60-70%.

Egli con il beneficio regolare dei colloqui di sostegno e

l’eventuale assunzione di qualche psicofarmaco, potrebbe migliorare

ulteriormente il suo stato attuale.

Purtroppo rimane l’incapacità lavorativa dal punto di vista

organico che va valutata in sede separata. (…)” (doc. M1)

Sottoposto il succitato

rapporto al vaglio del perito, con scritto 2 luglio 2015 questi ha concluso:

" (…)

- La mia

valutazione riguardava altre attività esigibili dal punto di vista psichiatrico,

e pur essendo evidente che l’assicurato fatica ad accettare una realtà che

risulta non in linea con quanto da lui desiderato a livello ideale, e che

sarebbe opportuno un sostegno in questo percorso, non si può colludere con tale

Considerandi

desiderio (sarebbe un rinforzare spinte idealistiche che incidono sulla

rigidità del carattere).

- I sintomi

possono beneficiare di un trattamento farmacologico nell’immediato e risolversi

nell’accettazione del confronto col reale, situazione non ancora attuata come

evidenziato dal collega.

- Non ritengo che

quindi vi siano elementi tali da giustificare un cambiamento di percentuale

dell’abilità lavorativa, che confermo al 100% per le attiività esigibili.”

(doc. XV/3)

Non da ultimo va fatto

riferimento allo scritto 13 luglio 2015 del SAM in cui è stato fra l’altro evidenziato:

" (…)

Facciamo notare che il Dr. med. __________ dice che negli ultimi

anni il paziente ha sviluppato una reazione mista ansioso-depressiva

nell’ambito di una sindrome da disadattamento. Pone la diagnosi di F 43.23, che

viene definita secondo l’ICD-10 “i sintomi ansiosi e depressivi possono

soddisfare i criteri per la sindrome ansioso-depressiva mista (F 41.2) o per

altre sindromi ansiose miste (F 41.3), ma non sono così preminenti da

consentire la diagnosi di altre sindromi depressive o ansiose specifiche”.

Pertanto il quadro così come descritto non può giustificare

un’inabilità lavorativa dal punto di vista psichiatrico.

Prendiamo pure atto del fatto che la sintomatologia psichica da

parte dei curanti non è ritenuta tale da necessitare un trattamento

farmacologico a ulteriore conferma della nostra valutazione.”

(doc. XV/2)

Visto quanto sopra questo Tribunale non ha alcun motivo per

scostarsi da quanto accertato dal perito (esterno) psichiatra del SAM. La differente

valutazione del dr. __________ in merito alla capacità lavorativa non è

sufficiente a sovvertirne le conclusioni.

Va qui

rammentato che il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la

differente valutazione medica tra il curante ed il perito è spiegabile con la

diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di

perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza

9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio

2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Al ricorrente va

ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con

riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche

perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si

trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno

alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla

necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre

2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

In conclusione, ritenuto che

la perizia SAM ha approfonditamente e correttamente chiarito lo stato di salute

dell’assicurato - tenendo conto sia delle affezioni infortunistiche che non – e

la sua abilità lavorativa, questo Tribunale ritiene non necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.8

Occorre ora procedere alla

graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.5), il

cui calcolo, rimasto incontestato, è stato esposto nella decisione impugnata.

2.8.1

Secondo

giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico

conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da

valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe

secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto

conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale

reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si

fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto

in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e

ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid.

4.1

pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).

Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni

riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo

salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli

sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di

persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto

definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già

delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo

stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali

norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il

posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla

salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità

(DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011

consid. 3.2).

Nel

caso in esame, l’Ufficio AI ha correttamente fissato il reddito da valido in

fr. 74'056.--, pari alla media dei salari percepiti dal 2005 al 2007, tre anni

prima dell’insorgenza del danno alla salute, aggiornati al 2013, anno del miglioramento

della situazione valetudinaria (doc. AI 147).

2.8.2

Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno,

in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da

lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella

determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti

statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si

riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro

(DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485

consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento

a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un

reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia

spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei

due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello

di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente

conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di

reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In

una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito

da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo,

va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono

essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione

per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico

riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo

stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un

parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo

parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia

del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Nel caso di specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio

AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2010)

elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che

presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) per un salario

mensile, aggiornato al 2013, di fr. 5'026.--. Riportando tale dato su 41.7 ore

di durata media lavorativa settimanale, il dato statistico corrisponde a fr.

62’875.-- per un impiego a tempo pieno.

L’amministrazione,

tenuto conto di una riduzione di reddito per attività leggere dell’8%, ha

determinato il reddito da invalido in fr. 57'845,60 (cfr. rapporto 27 febbraio

2015.

del consulente in integrazione professionale doc. AI 148/1).

Il

TCA non può concordare con l’operato dell’amministrazione e ritiene

maggiormente corretto applicare una riduzione percentuale del 10% e quindi il

reddito corretto da invalido corrisponde a fr. 56'587,50.

A questo proposito, va infatti rilevato che, con sentenza 9C_179/2013 del

26.

agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato quanto

sostenuto da questo Tribunale nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente dei

multipli di 5. La succitata correzione, come si vedrà, non muta tuttavia

l’esito della vertenza.

Dagli

atti risulta che dal mese di gennaio 2012 l’assicurato è amministratore unico della

__________ (doc. AI 121/1), con alle dipendenze un collaboratore (cfr. verbale

28.

maggio 2013 della __________ in doc. AI 115), conseguendo nel 2012 una

perdita (doc. AI 115/5) e nel 2013 un utile di fr. 10'680 (doc. AI 122/4).

Trattandosi

di un’attività indipendente, ritenuta adeguata, con guadagni modesti, per la

determinazione del reddito da invalido l’Ufficio AI ha rettamente utilizzato i dati

statistici. Altrettando correttamente nella decisione contestata l’Ufficio AI

ha fatto riferimento al marg. no. 3045 della Circolare sull’invalidità e la

grande invalidità, il cui tenore è il seguente: Che un invalido

eserciti effettivamente l’attività esigibile non è rilevante per il calcolo del

reddito d’invalido. Non può però richiedere una rendita chi, per ragioni

personali, non sfrutta appieno la sua capacità lavorativa, ma potrebbe

conseguire un reddito che esclude la rendita se esercitasse un’attività

esigibile (RCC 1982 pag. 471, 1980 pag. 581).

Dal

raffronto tra il reddito da valido di fr. 74'056.-- e quello da invalido di fr.

56'587,50 risulta un grado d’incapacità al guadagno del 23,5% (74'056 – 56'587,50

x 100 : 74'056) non conferente il diritto ad una rendita.

Va

qui fatto presente che nell’ambito della (parallela) procedura LAINF, la __________,

in applicazione delle DPL, ha quantificato il reddito da invalido in fr. 53'546.--.

Per ipotesi di lavoro, volendo prendere in considerazione tale importo, l’esito

della vertenza non cambierebbe poiché l’assicurato presenterebbe un grado

d’invalidità (non pensionabile) del 27,6%.

Del

resto va rilevato che questo

Tribunale, con sentenza 35.2015.113 del 4 aprile 2016, ha confermato la decisione

su opposizione 1° ottobre 2015 della __________ con la quale, fra l’altro,

l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 27% (cfr.

consid. 1.4).

Visto

quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita con effetto dalla

fine del mese che segue l’intimazione della decisione impugnata (art. 88bis

cpv. 2 lett.a OAI).

In

conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma,

mentre il ricorso va respinto.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura per fr.

500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti