32.2015.72
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
29 febbraio 2016Italiano35 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.72
TB
Lugano
29 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 marzo 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, 1965, attivo dal 2004 nella
posa di binari presso __________, il 17 gennaio 2008 ha subìto la frattura del
malleolo laterale destro per la quale è stato più volte operato e, stante la
perdurante inabilità lavorativa, nel settembre 2009 (doc. 1) ha chiesto
prestazioni AI per adulti.
1.2. L'Ufficio assicurazione
invalidità ha intrapreso i necessari accertamenti medici e professionali e ha
richiamato l’intero incarto dall’assicuratore infortuni che si è assunto il
caso.
Con decisione del 10 dicembre 2010 (doc. 50), preavvisata tre mesi
prima (doc. 36), l’amministrazione ha accolto la richiesta di prestazioni
dell’assicurato, attribuendogli dal 1° marzo 2010, ovvero sei mesi dopo
l’inoltro della richiesta di prestazioni, una mezza rendita di invalidità e dal
1° giugno 2010, quindi tre mesi dopo l’avvenuto peggioramento dello stato di
salute (art. 88a cpv. 2 OAI), una rendita intera (grado AI 100%).
Il 24 aprile 2012 (doc. 84) l’UAI ha comunicato all’assicurato che
la rendita di invalidità attribuitagli restava immutata.
1.3. A fine giugno 2012 (doc. 89)
l’amministrazione ha avviato d’ufficio una procedura di revisione della rendita
di invalidità.
Preso atto della visita medica di chiusura del 4 ottobre 2013
(doc. 108 LAINF) effettuata dal medico ortopedico fiduciario dell’assicuratore
infortuni, su cui si è basata la __________ per emanare la decisione del 27
marzo 2014 (doc. 109) con cui ha stabilito nel 42% la riduzione della capacità
lavorativa dell’assicurato, l’Ufficio AI ha preavvisato il 17 luglio 2014 (doc.
124) la soppressione della rendita di invalidità e il rifiuto di provvedimenti
professionali. A seguito delle osservazioni dell’assicurato, l’UAI l’ha
sottoposto ad una perizia reumatologica da parte del dr. med. __________ (doc.
139) sulla cui scorta ha emesso il 16 marzo 2015 (doc. A) una decisione, con
cui ha confermato interamente il suo progetto di soppressione della rendita.
L’amministrazione ha infatti ritenuto che se l’incapacità
lavorativa nell’abituale attività lavorativa era totale, erano per contro
esigibili in misura completa delle attività adeguate rispettose dei limiti
funzionali stabiliti dal perito.
Per il calcolo della perdita di guadagno l’Ufficio AI ha
raffrontato il reddito che l’interessato avrebbe conseguito da valido nell’attività
svolta in precedenza (Fr. 86’215.- nel 2012 come posatore di binari) con il
reddito ipotetico da invalido (Fr. 62'413,69 per un’attività adatta semplice e
ripetitiva, importo ridotto del 5% per la necessità di svolgere unicamente
attività leggere e del 5% per altri fattori di riduzione, quindi pari a Fr. 56'172,32)
dà un grado di invalidità del 35% che, essendo inferiore al grado minimo
pensionabile (40%), non dà diritto a una rendita di invalidità.
Dei provvedimenti professionali non sono stati ritenuti opportuni.
Pertanto, dalla fine del mese che ha seguito l’intimazione della
decisione, la rendita intera precedentemente versata è stata soppressa.
1.4. Il 30 aprile 2015 (doc. I) RI
1, rappresentato da RA 1, si è rivolto al Tribunale chiedendo di annullare la
decisione dell’Ufficio AI.
Il ricorrente ha chiesto di applicare una percentuale di riduzione
di almeno il 20% sul reddito da invalido, ciò che lo porterebbe a beneficiare dal
1° maggio 2015 di un quarto di rendita di invalidità con grado AI del 42%. In
sostanza, l’assicurato ha osservato che il perito reumatologo ha stabilito la
sua capacità lavorativa residua nel 100% in attività adeguate quali lavori
molto leggeri, da svolgere prevalentemente da seduto, e meglio in ufficio. Considerate
però la sua scarsa scolarizzazione, il fatto che ha sempre lavorato sui
cantieri e che non conosce altra lingua se non la sua lingua madre, il tipo di
attività indicata non sarebbe realisticamente proponibile. Risulterebbero
invece proponibili unicamente attività molto leggere di tipo non qualificato,
all’esclusione di un largo ventaglio di professioni solitamente accessibili quando
la capacità di lavoro residua è limitata a un lavoro leggero. Pertanto, egli
non può sfruttare appieno la sua capacità di lavoro residua e di guadagno. Ne
discende che a causa delle limitazioni d’ordine medico e individuali risultano
irrealizzabili non solo le attività d’ufficio, ma anche molte altre attività,
rendendo di fatto pressoché impossibile un reinserimento professionale con un
reddito equivalente a quello stabilito dall’Ufficio AI. Di conseguenza, va
tenuto conto di un’adeguata percentuale sociale da dedurre dal reddito da invalido.
D’altronde, l’assicuratore infortuni ha accordato una rendita di invalidità
del 42% per le sole limitazioni fisiche post-infortunistiche e quindi senza
tenere conto di quelle extra-infortunistiche stabilite ulteriormente dal perito
reumatologo. In tali circostanze, l’UAI deve considerare un reddito da invalido
pari o inferiore a quello stabilito dalla __________, essendo l’importo ritenuto
di Fr. 56'172.- oggettivamente troppo elevato.
1.5. Nella risposta del 20 maggio
2015 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha proposto di respingere il
ricorso, evidenziando che non vi sarebbe motivo di distanziarsi dalle
conclusioni mediche tratte dal perito reumatologo e che il referto del 27
aprile 2015 del medico curante prodotto con il ricorso non farebbe da un lato
che confermare la validità della perizia, mentre dall’altro darebbe una diversa
valutazione della capacità lavorativa non concordando sulla valutazione del
rendimento e sulle attività ancora esigibili, compito che però non spetta a un
medico.
Quanto all’aspetto economico, l’amministrazione ha osservato che
all’assicurato può essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua
capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non
qualificati, con mansioni semplici e ripetitive che non richiedono una preparazione
professionale specifica. Inoltre, esistono delle attività prettamente
sedentarie che non implicano lavori manuali e che non presuppongono particolari
attitudini intellettuali e/o una formazione specifica.
L’Ufficio AI ha infine ricordato che per il calcolo della capacità
di guadagno residua le valutazioni dell’assicuratore infortuni rispettivamente
dell’assicuratore invalidità non sono vincolanti verso l’altro assicuratore.
Esso ha da ultimo confermato le riduzioni personali complessive
del 10%, non essendovi una diminuzione della redditività né la necessità di
effettuare maggiori o prolungate pause e neppure una riduzione per il tasso di
occupazione essendo l’assicurato abile al 100%, così pure non è applicabile una
riduzione per la difficoltà di imparare nuove tecnologie di lavoro e per la
mancata padronanza della lingua italiana.
1.6. Il ricorrente non ha prodotto
nuovi mezzi di prova (doc. VI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se è a giusta ragione che l’Ufficio assicurazione invalidità ha soppresso
dal 1° maggio 2015 il diritto alla rendita di invalidità di cui l’assicurato beneficiava
dal 1° marzo 2010 (mezza rendita, poi dal 1° giugno 2010 rendita intera), visto
che sarebbe abile al lavoro al 100% in attività adeguate e dal calcolo della
perdita di guadagno risulterebbe una percentuale (35%) inferiore al grado
minimo pensionabile.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991,
pag. 216 segg.).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha
diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di
svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.
ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido
(art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad
una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se
sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare
l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica
l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo
determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1°
gennaio 2007: TF] con sentenza U
156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno
stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va
evidenziato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il
raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale
diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione) ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in
regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (DTF 129 V 222; DTF 128 V 174).
L'Alta Corte ha anche
precisato che l'amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul
diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all'inizio di
tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati
ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a
un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi
stato esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26
giugno 2003 consid. 3.1, I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002
IV Nr. 24, I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV
Nr. 11 e I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno
2003, consid. 4.2).
2.3. Nel caso di specie l'UAI,
dopo aver richiamato gli atti medici ritenuti determinanti, con
la decisione ha riconosciuto al ricorrente il diritto a una rendita intera d'invalidità (grado AI 100%) dal 1° giugno 2010
(dal 1° marzo 2010 una mezza rendita).
Il raffronto fra il reddito conseguito al 100% nel
2012 senza invalidità (Fr. 86'215.-) e il reddito ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile al 100%
malgrado determinate limitazioni funzionali (Fr. 62'413.-), tenuto inoltre
conto di una riduzione personale del 10% per la limitazione nello svolgere
lavori leggeri e per altri fattori di riduzione (Fr. 62'413.- - 10% = Fr. 56'172.-),
ha dato luogo a una perdita di guadagno (grado d'invalidità) del 35%.
Nel ricorso l'assicurato ha evidenziato come le particolari limitazioni funzionali
individuate dal perito reumatologo delimitino molto le attività lavorative
concretamente praticabili alla luce, anche, delle sue scarse risorse
intellettuali e linguistiche. Il ricorrente ha perciò chiesto che si tenga
conto di una riduzione personale di almeno il 20%, così da potergli attribuire
un quarto di rendita.
L'Ufficio AI ha accertato lo stato di salute del
ricorrente dapprima richiamando l’intero incarto LAINF, poi sottoponendo
l’assicurato ad una perizia reumatologica.
Nel rapporto peritale del 10 febbraio 2015 (doc. 139)
il dr. med. __________, FMH in medicina interna reumatologia, ha concluso che
nell’attività abituale di posatore di binari l’assicurato era inabile
definitivamente al 100%, giacché doveva stare in piedi, camminare su terreni
irregolari, sollevare pesi. Lo specialista ha ritenuto che l’attività adeguata
fosse quella d’ufficio, in posizione seduta, dove l’interessato possa alzarsi
raramente, non debba in pratica mai sollevare pesi superiori ai 10kg e non debba
camminare per oltre 50m; una tale attività sarebbe possibile al 100% dal giugno
2014. Inoltre, nessun provvedimento medico poteva migliorare la capacità
lavorativa, sebbene in futuro era possibile una protesi totale al ginocchio
destro che l’avrebbe reso inabile al lavoro per al massimo sei mesi.
Il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica, suo medico
curante, il 27 aprile 2015 (doc. B) ha sì ritenuto corretta detta perizia, ma ha
affermato che “è vero che teoricamente sarebbe abile a svolgere [ndr: delle
attività leggere], però secondo me tenendo conto delle diverse patologie,
soprattutto a livello lombare come anche a livello della gonartrosi che
ultimamente è diventata più sintomatica, anche nelle attività leggere dove la
posizione rimane comunque piuttosto statico seduto, mi pare difficile poterle
svolgere con rendimento del 100%.”.
Tuttavia, poiché nel suo atto ricorsuale l’assicurato si è detto
comunque concorde con il grado di capacità lavorativa residuo del 100%,
stabilito dal perito e confermato dal medico SMR (doc. 140), e abbia unicamente
espressamente contestato la determinazione del grado di invalidità, e meglio la
percentuale di deduzione sociale dal reddito da invalido applicata dall’Ufficio
AI (10%), questo Tribunale pone dunque il grado di capacità lavorativa del 100%
alla base della verifica, dal profilo economico, delle conseguenze del danno
alla salute che l’assicurato ha subìto.
2.4. L'obbligo
dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri
ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze
economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui
l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative
del danno alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua
residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V
22 consid. 4a pag. 28; Landolt,
Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi
Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una
rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da
escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere
pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa
residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione
professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro
equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità
è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica
ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda
di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si
dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue
residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il
diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà
essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una
forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale
o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità
occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF
110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid.
4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato
costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere
soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua
formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed
intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,
Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in
der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui:
“Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart
des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen
Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin,
La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).
In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di
lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività
manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di
manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989,
p. 331 consid. 4a).
L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro
accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano
le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC
1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del
25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).
Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro
per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni
di servizio.
Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero
che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998
p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile
dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),
occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente
all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il
grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid.
4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la
persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso
adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V
222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito
in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel
caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si
farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).
Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di
indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata
avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività
precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400 pag. 381 consid. 2a).
In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.
Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito
un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993
no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto
sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi
concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002 pag. 161
consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze
particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I
salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari
fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid.
3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal
presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad
esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati
eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid.
3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
2.5. Nell’evenienza concreta, riconosciuto
il valore invalidante delle affezioni reumatologiche ed ortopediche di cui
soffriva il ricorrente nell’attività di posatore di binari, va ribadito che dal
4 ottobre 2013, così come stabilito dall’assicuratore infortuni e ripreso il 5
marzo 2015 (doc. 140) dal dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale nel
suo rapporto finale, egli può comunque ancora svolgere al 100% delle attività
adeguate quali quella d’ufficio, fermo restando determinati limiti funzionali
posti dal perito. Visto poi il parere del consulente in integrazione professionale
del 27 giugno 2014 (doc. 123), l'Ufficio AI ha dettagliatamente analizzato la
situazione economica dell'assicurato antecedente l'inabilità lavorativa e per
la determinazione del grado d'invalidità ha utilizzato il consueto metodo
ordinario mettendo a confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito
senza il danno alla salute nella professione precedente quale posatore di
binari (reddito da valido) con quello risultante da un’attività semplice e ripetitiva
esercitata malgrado l'invalidità (reddito da invalido), ottenendo un grado d'invalidità
del 35%, ritenuta una riduzione del 10% per motivi personali.
Per quanto concerne l'importo del reddito ipotetico da invalido da
porre alla base del calcolo, va rammentato che in una sentenza resa in ambito
LAINF pubblicata in DTF 128 V 174 seg., il TFA ha stabilito che per il
raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale
diritto alla rendita (e non quello
della decisione), quindi l’anno 2015 (art. 28 cpv. 1 LAI).
Tale principio è stato poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità
(DTF 129 V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA inedita 26 giugno 2003, consid. 3.1,
Fatti
I 600/01, STFA del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003
IV Nr. 11 e STFA del 9 agosto 2002, consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA
inedita 13 giugno 2003 consid. 4.2, I 475/01).
2.6. Riguardo al reddito da
valido, ossia il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
prima che sorgesse il danno alla salute, l'Ufficio AI l'ha quantificato per
l'anno 2012 in Fr. 86'215.- sulla base del reddito dichiarato dall’ex
datore di lavoro dell’assicurato (Fr. 5'555.- x 13 + Fr. 1'076,95 x 13) (doc.
117).
Il ricorrente non ha contestato questo
dato, perciò lo stesso può essere posto alla base del calcolo della perdita di
guadagno.
Dovendo però porsi al
momento in cui l'interessato dovrebbe (continuare a) ricevere la rendita di
invalidità, occorre adattare all'evoluzione dei salari nominali questo
dato (DTF 128 V 174; DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U
8/07 del 20 febbraio 2008; STCA del
13 febbraio 2006, 36.2005.55). L’ultimo dato annuo disponibile si
riferisce però al 2014 ed è dunque a questo momento che vanno aggiornati i
redditi partendo, nel caso concreto, dall’ultimo salario noto, indicato da __________
per il 2013 in Fr. 86'579,35 (Fr. 5'583.- x 13 + Fr. 1'076,95 x 13) (doc. 117)
L’evoluzione dei
salari nominali fra il 2013 ed il 2014 nel settore delle costruzioni (ramo
economico F/41-43) corrisponde per gli uomini ad una percentuale annua dello 0,5%
(cfr. tabella B10.2, pubblicata in: La Vie
économique, 3/4-2015, pag. 89; Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini,
2011-2014, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica). Di conseguenza, il reddito da valido sarebbe
ammontato nel 2014 a Fr. 87'012,25 (Fr. 86’579,35 + [Fr. 86’579,35 x 0,5 : 100]).
2.7. Per quanto concerne il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali ufficiali,
edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi
medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.
3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in
Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media
nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe
effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno
alla salute, da alcuni anni questo Tribunale aveva deciso che nell'applicazione
dei dati statistici per determinare il reddito da invalido - se necessaria la
sua determinazione teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i
salari versati nella nostra regione (TA13).
L'Alta Corte ha però stabilito che sono esclusivamente applicabili,
in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei
salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili
dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni
(SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte,
fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito
che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata
professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa
professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale
(al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in
particolare pag. 326-327) (…)”.
Questo tema è stato di definitivamente risolto dalla nostra Massima
Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" 3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata
nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria
giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito
differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel
corrispondente settore economico, esso deve essere considerato
considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in
caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei
redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però
soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante
del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta
nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
(…).
2.8. In
ossequio alla più recente giurisprudenza federale occorre, in assenza di dati
salariali concreti, basarsi sui dati statistici nazionali. Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito,
DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), edita dall'Ufficio federale di
statistica, più precisamente dalla
tabella TA1 2012 skill level (NOGA08), si osserva che il salario lordo
mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001
U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 62'520.- (Fr. 5'210.- x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione dei
salari nominali questo dato fino a porsi
al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere la rendita di invalidità (DTF
126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148
del 12 dicembre 2008; STCA del 13
febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito
dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per gli uomini un
indice totale pari al 100 per il 2010. Tuttavia, il dato salariale di partenza
si riferisce al 2012 (Tabella TA1 2012) e non al 2010, perciò occorre dapprima
riportare il salario statistico al 2010 senza il rincaro del 2012 e poi
aggiornarlo direttamente al 2014, ultimo dato disponibile. Pertanto, si ha che
il salario statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2014 a
Fr. 63'442,12 (Fr. 62'520.- :
101,7 x 103,2) (cfr. Tabella B10.4 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015,
pag. 90 e Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2014,
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica).
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore
alla settimana.
Riportando ora queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale
nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21
luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio
2008 e la
tabella B9.2 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 88 e la
Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione
economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido
per un uomo ammonta a Fr. 66'138,41 (Fr. 63'442,12 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98
del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale
massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
Considerandi
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della
riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha
affermato:
" 5.4
Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello
dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla
violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della
decisione amministrativa (“Angemessenheitskontrolle”). In tale contesto l’esame
verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata più
opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità
nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi
generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali
non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli
organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare
apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126
V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla
deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto
federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio del
potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno
giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale
federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli
di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza
del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza
precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece
problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili
e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer
[ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed.
2010, pag. 314). (…)”
Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato
che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante
in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la
nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso
d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. consid.
4.
: “[…] Or, il
sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes
pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées
au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de
permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder
à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des
effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des
circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012
consid. 4.2.1). […]”).
Nel caso di specie l’UAI ha deciso una riduzione del 5% per attività
leggera e di un altro 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze
particolari, per un totale del 10%.
L’insorgente chiede invece che venga applicata una riduzione di
almeno il 20%, ritenuta l’attività leggera, l’attività in ufficio, l’età, la
nazionalità, le scarne conoscenze della lingua italiana, il suo scarso grado di
formazione e le poche risorse intellettuali.
La richiesta del ricorrente va respinta.
Nessuna riduzione deve essere concessa in funzione dell’età (il
ricorrente è nato nel 1965), poiché non si ripercuote negativamente sul reddito
ipoteticamente conseguibile dall’assicurato. I lavoratori ausiliari, attivi in
quei settori di attività accessibili a lavoratori non qualificati, sono
richiesti indipendentemente dalla loro età in un mercato del lavoro equilibrato
(cfr. anche la sentenza I 594/04 del 14 febbraio 2005).
Circa la nazionalità e la sua formazione professionale, va
evidenziato che l’insorgente, al beneficio di un permesso C, di nazionalità __________,
è in Svizzera dal 2002, ha frequentato le scuole obbligatorie e ha svolto un
apprendistato di tre anni ottenendo il diploma di falegname nel suo Paese
d’origine (ciò emerge da quanto dichiarato nel formulario di richiesta di rendita
[doc. 1], mentre il consulente in integrazione professionale ha indicato 8 anni
di scuole dell’obbligo e due anni e mezzo di scuola come elettricista, tuttavia
non conclusa [doc. 123] e infine nel suo ricorso l’interessato ha affermato di
avere una formazione scolastica limitata alle scuole elementari).
Come hanno appurato anche i funzionari dell’Ufficio AI che si sono
occupati del caso dell’assicurato, le sue conoscenze della lingua italiana sono
molto scarse, tanto che gli è stato riconosciuto, come provvedimento professionale,
un corso di italiano.
In queste circostanze, l’Ufficio AI ha applicato una deduzione del
5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, percentuale che
il TCA ritiene di dovere confermare.
Infine, per quanto concerne lo svolgimento di un’attività leggera,
l’UAI ha correttamente ritenuto una riduzione del 5%, considerato come
l’insorgente può svolgere delle attività da seduto, dove non deve sollevare
pesi superiori ai 10kg, né stare in piedi per più di 10-15 minuti e nemmeno camminare
oltre i 50 metri.
In queste condizioni, alla luce della giurisprudenza sopra citata,
vista l'età del ricorrente, nato nel 1965 (nella STF 9C_524/2010 del 27 ottobre
2010.
consid. 4.3, il TF ha stabilito che l’età di 56 anni non si ripercuote
negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente
su di esso e nella STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 12.1 l’Alta Corte
ha precisato che l’età avanzata è un fattore estraneo all'invalidità), la sua
nazionalità (__________), la scolarità (scuole obbligatorie e apprendistato) e
la possibilità di svolgere nella misura del 100% qualsiasi attività lucrativa da
seduto fermo restando che si tratti di un’attività che rispetti i limiti
funzionali individuati dal perito reumatologo, il TCA non vede alcun motivo pertinente
per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione
della riduzione concessa (DTF 137 V 71, consid. 5.2), che si trova del resto
entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza. Questi elementi sono già
stati considerati quale corollario nella fissazione del grado di abilità
residua e non possono più fare stato di un'ulteriore riduzione (personale).
In conclusione, non v’è nessuna ragione per riconoscere una riduzione
complessiva superiore a quella del 10% concessa dall’Ufficio AI.
Ne segue che il reddito statistico ipotetico da invalido
rivalutato ammontante nel 2014 a Fr. 66'138,41 va ritenuto nella misura del 100% stante
la piena capacità lavorativa
esigibile ed in seguito va diminuito del 10% per tenere conto delle circostanze personali, ottenendo così l'importo
di Fr. 59'524,57 (Fr. 66'138,41 -
[Fr. 66'138,41 x 10 : 100]).
Confrontando questo
dato con l'ammontare di Fr.
87’012,25 corrispondente al reddito che l'assicurato
avrebbe conseguito da valido nell'anno 2014 per l'attività esercitata a tempo pieno come posatore di binari senza il danno
alla salute, risulta un'incapacità al guadagno del 31,59% ([Fr. 87’012,25
- Fr. 59'524,57] : Fr. 87’012,25 x 100), che va arrotondata al 32% (DTF
130.
V 121).
Quand’anche si volesse
ritenere una deduzione del 20% come preteso dal ricorrente, la rendita AI sarebbe
comunque rifiutata.
Il reddito statistico da invalido rivalutato
ammonterebbe infatti a Fr. 52'910,73 (Fr. 66'138,41 - [Fr. 66'138,41 x 20 : 100]),
ciò che darebbe luogo ad una perdita di guadagno del 39,19% ([Fr. 87’012,25 -
Fr. 52'910,73] : Fr. 87’012,25 x 100), che va arrotondata a
39%.
2.9
Alla luce di tutto quanto
esposto, dall'inabilità lavorativa del 100% come persona attiva nella
posa di binari, sorta il 17 gennaio 2008, il ricorrente non può trarre alcun
diritto ad una rendita di invalidità giacché, malgrado la capacità lavorativa
residua in altre attività adeguate sia del 100%, la perdita di guadagno del 32%
stabilita da questo Tribunale - seppure questo grado differisca da
quello individuato dall'Ufficio AI (35%) - è però inferiore al
grado minimo pensionabile (40%) ex art. 28 LAI.
Questo Tribunale non può quindi che confermare la soppressione del
diritto ad una rendita d'invalidità stabilito dall'amministrazione con la decisione
impugnata.
Al riguardo è comunque utile rilevare che il potere
cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale
sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata
(DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).
Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurato
intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso,
giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05
del 31 gennaio 2007).
2.10
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500.- sono
poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta
in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti