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Decisione

32.2015.72

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 febbraio 2016Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I 600/01, STFA del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003

IV Nr. 11 e STFA del 9 agosto 2002, consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA

inedita 13 giugno 2003 consid. 4.2, I 475/01).

2.6. Riguardo al reddito da

valido, ossia il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire

prima che sorgesse il danno alla salute, l'Ufficio AI l'ha quantificato per

l'anno 2012 in Fr. 86'215.- sulla base del reddito dichiarato dall’ex

datore di lavoro dell’assicurato (Fr. 5'555.- x 13 + Fr. 1'076,95 x 13) (doc.

117).

Il ricorrente non ha contestato questo

dato, perciò lo stesso può essere posto alla base del calcolo della perdita di

guadagno.

Dovendo però porsi al

momento in cui l'interessato dovrebbe (continuare a) ricevere la rendita di

invalidità, occorre adattare all'evoluzione dei salari nominali questo

dato (DTF 128 V 174; DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U

8/07 del 20 febbraio 2008; STCA del

13 febbraio 2006, 36.2005.55). L’ultimo dato annuo disponibile si

riferisce però al 2014 ed è dunque a questo momento che vanno aggiornati i

redditi partendo, nel caso concreto, dall’ultimo salario noto, indicato da __________

per il 2013 in Fr. 86'579,35 (Fr. 5'583.- x 13 + Fr. 1'076,95 x 13) (doc. 117)

L’evoluzione dei

salari nominali fra il 2013 ed il 2014 nel settore delle costruzioni (ramo

economico F/41-43) corrisponde per gli uomini ad una percentuale annua dello 0,5%

(cfr. tabella B10.2, pubblicata in: La Vie

économique, 3/4-2015, pag. 89; Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini,

2011-2014, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica). Di conseguenza, il reddito da valido sarebbe

ammontato nel 2014 a Fr. 87'012,25 (Fr. 86’579,35 + [Fr. 86’579,35 x 0,5 : 100]).

2.7. Per quanto concerne il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali ufficiali,

edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi

medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.

3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in

Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media

nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe

effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno

alla salute, da alcuni anni questo Tribunale aveva deciso che nell'applicazione

dei dati statistici per determinare il reddito da invalido - se necessaria la

sua determinazione teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i

salari versati nella nostra regione (TA13).

L'Alta Corte ha però stabilito che sono esclusivamente applicabili,

in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte,

fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito

che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata

professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa

professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale

(al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in

particolare pag. 326-327) (…)”.

Questo tema è stato di definitivamente risolto dalla nostra Massima

Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata

nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria

giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito

differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel

corrispondente settore economico, esso deve essere considerato

considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in

caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei

redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però

soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante

del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

(…).

2.8. In

ossequio alla più recente giurisprudenza federale occorre, in assenza di dati

salariali concreti, basarsi sui dati statistici nazionali. Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito,

DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), edita dall'Ufficio federale di

statistica, più precisamente dalla

tabella TA1 2012 skill level (NOGA08), si osserva che il salario lordo

mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 62'520.- (Fr. 5'210.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei

salari nominali questo dato fino a porsi

al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere la rendita di invalidità (DTF

126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148

del 12 dicembre 2008; STCA del 13

febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito

dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per gli uomini un

indice totale pari al 100 per il 2010. Tuttavia, il dato salariale di partenza

si riferisce al 2012 (Tabella TA1 2012) e non al 2010, perciò occorre dapprima

riportare il salario statistico al 2010 senza il rincaro del 2012 e poi

aggiornarlo direttamente al 2014, ultimo dato disponibile. Pertanto, si ha che

il salario statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2014 a

Fr. 63'442,12 (Fr. 62'520.- :

101,7 x 103,2) (cfr. Tabella B10.4 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015,

pag. 90 e Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2014,

pubblicata dall'Ufficio federale di statistica).

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore

alla settimana.

Riportando ora queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale

nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21

luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio

2008 e la

tabella B9.2 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 88 e la

Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione

economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido

per un uomo ammonta a Fr. 66'138,41 (Fr. 63'442,12 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98

del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

Considerandi

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della

riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha

affermato:

" 5.4

Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello

dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla

violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della

decisione amministrativa (“Angemessenheitskontrolle”). In tale contesto l’esame

verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata più

opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità

nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi

generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali

non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli

organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare

apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126

V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla

deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto

federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio del

potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno

giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale

federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli

di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza

del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza

precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece

problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili

e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer

[ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed.

2010, pag. 314). (…)”

Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato

che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante

in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. consid.

4.

: “[…] Or, il

sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes

pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées

au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de

permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder

à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des

effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des

circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012

consid. 4.2.1). […]”).

Nel caso di specie l’UAI ha deciso una riduzione del 5% per attività

leggera e di un altro 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze

particolari, per un totale del 10%.

L’insorgente chiede invece che venga applicata una riduzione di

almeno il 20%, ritenuta l’attività leggera, l’attività in ufficio, l’età, la

nazionalità, le scarne conoscenze della lingua italiana, il suo scarso grado di

formazione e le poche risorse intellettuali.

La richiesta del ricorrente va respinta.

Nessuna riduzione deve essere concessa in funzione dell’età (il

ricorrente è nato nel 1965), poiché non si ripercuote negativamente sul reddito

ipoteticamente conseguibile dall’assicurato. I lavoratori ausiliari, attivi in

quei settori di attività accessibili a lavoratori non qualificati, sono

richiesti indipendentemente dalla loro età in un mercato del lavoro equilibrato

(cfr. anche la sentenza I 594/04 del 14 febbraio 2005).

Circa la nazionalità e la sua formazione professionale, va

evidenziato che l’insorgente, al beneficio di un permesso C, di nazionalità __________,

è in Svizzera dal 2002, ha frequentato le scuole obbligatorie e ha svolto un

apprendistato di tre anni ottenendo il diploma di falegname nel suo Paese

d’origine (ciò emerge da quanto dichiarato nel formulario di richiesta di rendita

[doc. 1], mentre il consulente in integrazione professionale ha indicato 8 anni

di scuole dell’obbligo e due anni e mezzo di scuola come elettricista, tuttavia

non conclusa [doc. 123] e infine nel suo ricorso l’interessato ha affermato di

avere una formazione scolastica limitata alle scuole elementari).

Come hanno appurato anche i funzionari dell’Ufficio AI che si sono

occupati del caso dell’assicurato, le sue conoscenze della lingua italiana sono

molto scarse, tanto che gli è stato riconosciuto, come provvedimento professionale,

un corso di italiano.

In queste circostanze, l’Ufficio AI ha applicato una deduzione del

5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, percentuale che

il TCA ritiene di dovere confermare.

Infine, per quanto concerne lo svolgimento di un’attività leggera,

l’UAI ha correttamente ritenuto una riduzione del 5%, considerato come

l’insorgente può svolgere delle attività da seduto, dove non deve sollevare

pesi superiori ai 10kg, né stare in piedi per più di 10-15 minuti e nemmeno camminare

oltre i 50 metri.

In queste condizioni, alla luce della giurisprudenza sopra citata,

vista l'età del ricorrente, nato nel 1965 (nella STF 9C_524/2010 del 27 ottobre

2010.

consid. 4.3, il TF ha stabilito che l’età di 56 anni non si ripercuote

negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente

su di esso e nella STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 12.1 l’Alta Corte

ha precisato che l’età avanzata è un fattore estraneo all'invalidità), la sua

nazionalità (__________), la scolarità (scuole obbligatorie e apprendistato) e

la possibilità di svolgere nella misura del 100% qualsiasi attività lucrativa da

seduto fermo restando che si tratti di un’attività che rispetti i limiti

funzionali individuati dal perito reumatologo, il TCA non vede alcun motivo pertinente

per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione

della riduzione concessa (DTF 137 V 71, consid. 5.2), che si trova del resto

entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza. Questi elementi sono già

stati considerati quale corollario nella fissazione del grado di abilità

residua e non possono più fare stato di un'ulteriore riduzione (personale).

In conclusione, non v’è nessuna ragione per riconoscere una riduzione

complessiva superiore a quella del 10% concessa dall’Ufficio AI.

Ne segue che il reddito statistico ipotetico da invalido

rivalutato ammontante nel 2014 a Fr. 66'138,41 va ritenuto nella misura del 100% stante

la piena capacità lavorativa

esigibile ed in seguito va diminuito del 10% per tenere conto delle circostanze personali, ottenendo così l'importo

di Fr. 59'524,57 (Fr. 66'138,41 -

[Fr. 66'138,41 x 10 : 100]).

Confrontando questo

dato con l'ammontare di Fr.

87’012,25 corrispondente al reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito da valido nell'anno 2014 per l'attività esercitata a tempo pieno come posatore di binari senza il danno

alla salute, risulta un'incapacità al guadagno del 31,59% ([Fr. 87’012,25

- Fr. 59'524,57] : Fr. 87’012,25 x 100), che va arrotondata al 32% (DTF

130.

V 121).

Quand’anche si volesse

ritenere una deduzione del 20% come preteso dal ricorrente, la rendita AI sarebbe

comunque rifiutata.

Il reddito statistico da invalido rivalutato

ammonterebbe infatti a Fr. 52'910,73 (Fr. 66'138,41 - [Fr. 66'138,41 x 20 : 100]),

ciò che darebbe luogo ad una perdita di guadagno del 39,19% ([Fr. 87’012,25 -

Fr. 52'910,73] : Fr. 87’012,25 x 100), che va arrotondata a

39%.

2.9

Alla luce di tutto quanto

esposto, dall'inabilità lavorativa del 100% come persona attiva nella

posa di binari, sorta il 17 gennaio 2008, il ricorrente non può trarre alcun

diritto ad una rendita di invalidità giacché, malgrado la capacità lavorativa

residua in altre attività adeguate sia del 100%, la perdita di guadagno del 32%

stabilita da questo Tribunale - seppure questo grado differisca da

quello individuato dall'Ufficio AI (35%) - è però inferiore al

grado minimo pensionabile (40%) ex art. 28 LAI.

Questo Tribunale non può quindi che confermare la soppressione del

diritto ad una rendita d'invalidità stabilito dall'amministrazione con la decisione

impugnata.

Al riguardo è comunque utile rilevare che il potere

cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale

sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata

(DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).

Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurato

intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso,

giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05

del 31 gennaio 2007).

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta

in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti