32.2015.73
Domanda di prestazioni AI respinta in quanto il grado d'invalidità è nullo. Rifiuto delle misure di reintegrazione professionale
8 aprile 2016Italiano50 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.73
cs
Lugano
8 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 maggio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 marzo 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1968, da
ultimo operaio reparto forni presso la __________ di __________, il 24 aprile
2014 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1-1 e
seguenti).
1.2. Dopo aver effettuato gli
accertamenti ritenuti necessari, l’UAI, con decisione del 18 marzo 2015 (doc.
AI 40-1), preavvisata dal progetto del 9 febbraio 2015 (doc. AI 38-1), ha
respinto la richiesta, essendo il grado d’invalidità nullo.
1.3. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo l’allestimento
di una perizia giudiziaria, il riconoscimento di una riformazione
professionale, l’attribuzione di una rendita intera, nonché di essere messo al
beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. I). Il
ricorrente sostiene essere poco credibile che un soggetto completamente
incapace nella sua attività diventi improvvisamente abile al 100% in un lavoro
che comporta uno sforzo fisico inferiore. Egli rileva inoltre che il suo
problema principale non è legato allo sforzo fisico, giacché anche a casa, in
momenti di calma e distensione, è stato oggetto di mancamenti e sincopi, che
potrebbero sorgere anche quando esercita attività meno pesanti. Da cui la
necessità di un approfondimento medico. Circa la riformazione professionale,
l’insorgente ritiene che il percorso intrapreso nell’ambito della logistica
sarebbe un buon modo per ampliare le sue possibilità di reintegrazione.
1.4. Con risposta del 19 maggio
2015 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).
1.5. Il 31 maggio 2015 l’insorgente
ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. VIII), su cui l’UAI si è
espresso l’11 giugno 2015 (doc. XI).
1.6. Con scritto del 17 agosto
2015 l’assicurato ha trasmesso al TCA __________ __________ di __________ (doc.
XV). Il 27 agosto 2015 l’amministrazione ha ribadito la richiesta di reiezione
del ricorso, allegando una presa di posizione del medico SMR, dr. med. __________
(doc. XVII).
1.7. Il 25 febbraio 2016 il TCA ha
interpellato l’UAI, rilevando che nel referto del 29 luglio 2015 dei dr. med. __________
e __________, figura che “negli ultimi mesi vi è stato un aumento della
dispnea da sforzo” e che è “opportuno pertanto una valutazione polmonare
con le eventuali misure terapeutiche del caso” e chiedendo di voler
domandare al medico SMR se è stata eseguita una valutazione polmonare, in caso
di risposta affermativa di trasmettere il referto ed in caso di risposta
negativa di voler fornire le spiegazioni (doc. XIX).
1.8. Il 7 marzo 2016 l’UAI ha
risposto, affermando:
" (…)
Il Dr. __________ del SMR dell’AI – mediante annotazione
29.02.2016 qui allegata – ha precisato quanto segue: “ (…) Risposta alle
domande poste:
E’ stata eseguita una valutazione pneumologica? Da parte
dell’UAI non è stata eseguita una valutazione pneumologica.
Per quali ragioni non è stata eseguita una valutazione
pneumologica? La questione pneumologica è stata sollevata unicamente nel
rapporto del 29.7.2015, rapporto indirizzato al curante. Inoltre per
l’assicurazione invalidità risulta importante conoscere il limite funzionale:
questo è stato definito NYHA II, ossia leggero impedimento durante le attività
quotidiane, impedimento funzionale ancora compatibile con lo svolgimento di
attività fisicamente leggere, questo indipendentemente dalla causa della
dispnea da sforzo.”.
Ora, per quanto riguarda il contenuto del certificato di cui al
doc. O incarto TCA – ritenuto che la decisione impugnata è stata emessa il 18
marzo 2015 (la quale delimita il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali) -, occorre sottolineare che la questione inerente un
eventuale peggioramento dello stato di salute dell’assicurato esula comunque
dalla presente disputa davanti al TCA e dovrà, se del caso, formare oggetto di
un nuovo provvedimento amministrativo (segnatamente una domanda di revisione).
Dato che l’assicurato – perlomeno fino alla data della decisione
impugnata – risulta abile al lavoro al 100% in attività adeguate (rispettose
dei limiti funzionali posti) con susseguente incapacità al guadagno nulla, si
ritiene quindi di dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso.” (doc.
XX)
1.9. Al ricorrente è stato
assegnato un termine scadente il 18 marzo 2016 per presentare osservazioni
scritte in merito (doc. XXI).
1.10. Il 23 marzo 2016 il TCA ha
interpellato il ricorrente, assegnandogli un termine di 15 giorni per porre
alcune domande al dr. med. __________, __________ dell’Ospedale __________ di __________
e presentare le osservazioni (doc. XXII).
1.11. Con scritto del 2 aprile 2016,
trasmesso all’UAI per conoscenza (doc. XXIV), il ricorrente ha trasmesso a
questo Tribunale la risposta del dr. med. __________ ai quesiti posti dal TCA
(doc. XXVIII/1).
2.1. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'eserci-zio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006 nella causa U 156/05, consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che,
secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi
ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato
che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a
una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale
diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici
di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato
esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V
222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I
670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I
475/01).
2.2. In concreto, dopo aver
acquisito la documentazione medica ritenuta necessaria, il 12 dicembre 2014 il
medico SMR, __________, ha posto la diagnosi principale con influsso sulla
capacità lavorativa di cardiomiopatia ipertrofica e ipertensione arteriosa e la
diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di FRCV (tabagismo attivo
(75P/Y), ipertensione arteriosa, malesseri aspecifici d’origine non chiara dal
marzo 2013, stato dopo duplice infiltrazione per ernia lombare Sn nel 2013 e
stato dopo ulcera duodenale (anamnestica). Accertata un’incapacità lavorativa
completa nella sua precedente attività, il medico SMR ha stabilito che dall’11
settembre 2014, ossia dal rapporto del dr. med. __________, FMH cardiologia, __________
presso l’ospedale __________ di __________ (doc. AI 26-2/3), l’interessato va
ritenuto completamente abile al lavoro in attività leggere e confacenti al suo
stato di salute. In particolare l’assicurato è idoneo per lavori leggeri e medi,
senza pericoli, senza sforzi importanti o esposizione a situazioni estreme,
senza guida professionale, con limite di sollevamento e trasporto pesi di 15-20
kg, mentre può camminare, stare in piedi e stare seduto senza limiti, con un
ritmo di lavoro normale ed un lavoro giornaliero di circa 8 ore (doc. AI 33).
Pendente causa il
ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica, segnatamente due
rapporti del 12 settembre 2014 (doc. L) e del 6 ottobre 2014 (doc. M) del dr.
med. __________, nonché l’esito di una serie di esami cardiologici effettuati negli
ultimi anni presso l’Ospedale __________ di __________ (doc. D), da cui non
emergono particolari novità.
Chiamato ad esprimersi in
merito il medico SMR, dr. med. __________, il 7 maggio 2015 ha confermato che “dalla
documentazione presentata in sede di ricorso non risulta una modifica dello
stato di salute. Da parte del curante cardiologo è stato ritenuto abile al 100%
in attività confacente. Non vi sono elementi oggettivi a ritenere un assicurato
con una intolleranza allo sforzo NYHA II non abile in attività fisicamente
leggera” (doc. V/1).
Il 28 maggio 2015 il
curante, dr. med. __________, medico chirurgo e medico d’urgenza, ha visitato
l’insorgente ed ha affermato che “al momento attuale la situazione clinica è
quella di un paziente necessitante controlli continuativi di natura preventiva
e terapeutica in quanto affetto da patologia passibile di peggioramento
repentino e subitaneo. A tal proposito voglio sottolineare che abbiamo
provveduto a richiedere un’invalidità all’ufficio competente che tenga conto
senz’altro della situazione cardiologica del paziente stesso affetto da
cardiomiopatia ipertrofica ed ipertensione arteriosa nonché da dispnea NYHA III”
(doc. N). Il 3 giugno 2015 il medico SMR, dr. med. __________, ha rilevato che
“lo scritto non contiene chiari elementi clinici in favore di un
peggioramento dello stato di salute dell’assicurato, in particolare manca
qualsiasi certificazione specialistica in merito” (doc. XI/1).
Il 29 luglio 2015 il dr.
med. __________ ed il Prof. Dr. med. __________, dopo aver visitato il
ricorrente ed aver posto la diagnosi di cardiomiopatia ipertrofica,
ipertensione e broncopatia ostruttiva cronica, hanno affermato:
" (…)
Nel 10 mesi intercorsi dall’ultimo controllo il paziente segnala
un peggioramento della dispnea ora per sforzi leggeri classe II-III secondo
NYHA. Negli ultimi 10 mesi ha preso 7 kg (da 80kg a 87 kg). In gennaio 2015 ha
smesso la terapia di Metozerok 200 mg, Epril 10 mg, Aldactone 25 mg per
l’ipertensione a causa di malesseri ortostatici. Lamenta tosse cronica con
fitte toraciche ai colpi di tosse, non angina pectoris, non sincopi. Presenta
sempre invece vertigini mal sistemizzate di breve durata.
Non prende medicine in questo momento.
All’esame clinico 87 kg per 178 cm, 65/min. di polso, pressione
arteriosa 140/90 mmHg dalle due parti, soffio eiezionale 2/6 con rinforzo al
Valsalva, non segni di scompenso, ronchi espiratori diffusi.
L’elettrocardiogramma mostra un ritmo sinusale a 65/min.,
ipertrofia ventricolare sinistra, onde Q in laterale, disturbi aspecifici della
ripolarizzazione in infero-laterale. Tracciato simile ai precedenti.
All’ecografia ventricolo sinistro di dimensioni normali, marcata
ipertrofia settale a dominanza medio-settale fino a 24 mm, normale funzione
sistolica, disfunzione diastolica grado I-II, leggera ostruzione sotto-aortica
a riposo a 15 mmHg con valore massimo di 50 mmHg dopo Valsalva e sforzo fisico.
Situazione stabile rispetto al passato.
Alla prova sforzo si cicloergometro esegue 120 Watt per una
capacità da sforzo moderatamente diminuita. Ascensione su un massimale delle
pulsazioni a 117 bpm, normale elevazione pressoria da 140/90 a 170/100 mmHg,
non angor, non segni ischemici, non aritmia allo sforzo, saturazione basale
97%, 95% al massimo dello sforzo, ostruzione sotto-aortica fino a 40 mmHg
immediatamente dopo lo sforzo massimo. Elettroliti e funzione renale normale,
BNP leggermente aumentato a 132 ng/l (normale inferiore a 100).
Valutazione:
Negli ultimi mesi vi è stato un aumento della dispnea da sforzo.
Questa è sicuramente multifattoriale, la cardiopatia ipertrofica con media
ostruzione sotto-valvolare aortica gioca sicuramente un ruolo ma accanto ad
essa la presa ponderale, la mancanza di allenamento e soprattutto una quasi
sicura broncopatia ostruttiva cronica (un pacchetto e mezzo di sigarette al
giorno, fino a recentemente 2) gioca un ruolo importante. E’ opportuno pertanto
una valutazione polmonare con le eventuali misure terapeutiche del caso.
Fatti
I valori di pressione alla visita odierna sono leggermente alti,
meno che in passato malgrado che abbia interrotto i farmaci. Ho comunque
re-introdotto una piccola dose di betabloccante (Metozerok 50 mg/die) da
adattarsi in funzione alla tolleranza dei valori.
Per quanto riguarda il discorso del rischio di morte improvvisa,
egli non ha fattori di rischio classici per cui classicamente l’approccio è
conservativo. Secondo uno score recentemente elaborato a livello europeo egli
presenta un rischio tra il 3 e il 7% a cinque anni a seconda di come si
considera un’unica tripletta ventricolare documentata. In generale con un
rischio maggiore a 5% a 5 anni si valuta l’impianto di un defibrillatore
preventivo. Discuterò ancora approfonditamente con il paziente prossimamente di
questa problematica.” (doc. O)
Il 24 agosto 2015 il
medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che “dall’attuale rapporto del
Dr. __________ del 29.7.2015 risulta un peggioramento della dispnea di origine
multifattoriale (mancanza di allenamento, tabagismo di 2p/di, presa ponderale.
La situazione cardiologica risulta compensata con ecografia invariata.
L’attuale rapporto non contiene elementi che mettano in forse la precedente
certificazione di una CL piena in attività fisicamente adatta” (doc. XVII).
Interpellato dal TCA, il 29
febbraio 2016 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:
" (…)
Con rapporto del 29.7.2015 il dr. __________ attesta un aumento
della dispnea da sforzo negli ultimi mesi, dispnea di origine multifattoriale
(cardiopatia ipertrofica con ostruzione sottovalvolare, presa ponderale,
mancanza di allenamento, broncopatia cronica su tabagismo persistente).
Alla prova da sforzo l’assicurato raggiunge 120 Watt (capacità da
sforzo moderatamente ridotta).
Risposta alle domande poste:
- E’ stata
eseguita una valutazione pneumologica? Da parte dell’UAI non è stata eseguita
una valutazione pneumologica.
- Per quali
ragioni non è stata eseguita una valutazione pneumologica? La questione
pneumologica è stata sollevata unicamente nel rapporto del 29.7.2015, rapporto
indirizzato al curante. Inoltre per l’assicurazione invalidità risulta
importante conoscere il limite funzionale: questo è stato definito NYHA II,
ossia leggero impedimento durante le attività quotidiane, impedimento
funzionale compatibile ancora compatibile con lo svolgimento di attività
fisicamente leggere, questo indipendentemente dalla causa della dispnea da
sforzo.”
(doc. XX/1)
Il 29 marzo 2016 il dr.
med. __________, FMH cardiologia, __________ dell’Ospedale __________ di __________,
ha risposto alle domande del TCA, affermando:
" (…)
1. E’ possibile stabilire a partire da quale data tra settembre
2014 e il 29 luglio 2015 è avvenuto il peggioramento della dispnea per sforzi
leggeri?
Si è trattato di un leggero peggioramento istauratosi in maniera
progressiva. Non è quindi possibile stabilire a partire da quale data precisa
vi è stato questo leggero peggioramento.
Considerandi
2.
Indipendentemente dalla data del peggioramento, il limite
funzionale da lei constatato il 29 luglio 2015 è NYHA classe II o NYHA classe
II-III? Quale è la differenza tra i due limiti?
Si intende classe funzionale NYHA II un’intolleranza agli sforzi
di media intensità e per classe funzionale NYHA III un’intolleranza agli sforzi
di leggera intensità. Il 29 luglio 2015 il paziente lamentava un’intolleranza
allo sforzo leggero-medio (classe II-III) quindi leggermente peggiorato
rispetto a settembre 2014.
3.
Il peggioramento constatato ha un’incidenza sulla capacità
lavorativa di RI 1 nell’attività adatta descritta nel mese di settembre 2014?
In altre parole, sulla base delle constatazioni del 29 luglio 2015 quale è la
capacità di RI 1 in attività leggere e da quando?
Il leggero peggioramento constatato non ha un’incidenza sulla
capacità lavorativa di RI 1 nell’attività adatta descritta in settembre 2014.
In altre parole egli è da considerare idoneo ad attività professionali con
sforzi fisici leggeri, senza pericoli per sé stesso o per gli altri, senza
esposizioni a situazioni estreme, senza guida professionale da settembre 2013
quando è stata diagnosticata la malattia cardiaca. Da questa data è invece da
considerare non idoneo allo svolgimento di attività professionali che implicano
sforzi fisici pesanti e ripetuti, esposizione a situazioni estreme per esempio
di calore, attività pericolose per sé stesso o per gli altri e guida
professionale.
4.
Nel frattempo è stata eseguita una valutazione polmonare, in
caso di risposta positiva dalla medesima emerge un’incidenza sulla capacità
lavorativa di RI 1? Se si da quando e in che misura?
E’ stata eseguita da parte del dr. __________ pneumologo
all’ospedale __________ una valutazione polmonare in data 3.08.2015. Per
dettaglio prego di rivolgersi a lui. Non vi sono tuttavia elementi polmonari
che influenzino oltre la patologia cardiaca l’idoneità professionale.” (doc.
XXIII/1)
2.3
Per costante giurisprudenza
(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in
seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie,
valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili
(Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme
al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per
la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In partico-lare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato
si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette
già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il
Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è
incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44
LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376
il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di
parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura
giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia
di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove
assunte dall'amministra-zione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale
ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al
valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.
72.
bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul
Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente
le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM
nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo
DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997.
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11
aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione
invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale
federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei
rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza
valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
2.4
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della
decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti e
dopo aver esperito ulteriori accertamenti (cfr. doc. XX/1 e XXIII/1), deve
confermare l’operato dell’UAI che, basandosi sulle valutazioni dei medici SMR, __________
ed __________, i quali a loro volta si sono fondati sulla documentazione
acquisita in sede amministrativa e prodotta dal ricorrente nelle more
processuali, ha concluso per un’incapacità lavorativa totale nella precedente
attività e per una capacità lavorativa completa in attività confacenti ed
adatte allo stato di salute del ricorrente.
Le valutazioni dei medici
SMR sono dettagliate e complete ed hanno preso in considerazione tutta la
documentazione agli atti ed i mali di cui si lamenta l’insorgente.
I medici SMR hanno
segnatamente fondato la loro valutazione dapprima sulla certificazione del mese
di settembre 2014 del dr. med. __________, FMH cardiologia e __________ presso
l’Ospedale __________ di __________, il quale ha stabilito che l’insorgente può
svolgere in maniera completa e da subito un’attività da leggera a media, senza
pericoli, senza sforzi importanti o esposizione a situazioni estreme, senza
guida professionale, sollevando pesi al massimo tra i 15-20 kg (doc. AI
26-2/3). Le successive valutazioni del medesimo medico e del __________, Prof.
Dr. med. __________, del 12 settembre 2014 (doc. L) e del 6 ottobre 2014 (doc.
M), fanno stato di una situazione stabile (cfr. anche doc. V/1).
Al ricorrente non può
essere d’aiuto né il certificato del proprio curante, dr. med. __________, medico
chirurgo e medico d’urgenza (cfr. doc. AI 14-4), del 28 maggio 2015 (doc. N) né
la valutazione del 29 luglio 2015 dei dr. med. __________ e __________ (doc. O),
emessa oltre quattro mesi dopo la decisione impugnata.
In primo luogo le
valutazioni si riferiscono ad un periodo successivo all’emissione della
decisione impugnata.
Ora,
secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame
del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata
resa la decisione impugnata, in concreto il 18 marzo 2015, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente
possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione
anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno
modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo
provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid.
1a).
In secondo luogo, in ogni caso,
anche se si volessero prendere in considerazione, le certificazioni prodotte non
sono comunque atte a sovvertire le conclusioni dell’amministrazione.
L’attestazione del medico
curante del 28 maggio 2015 si esaurisce in una descrizione dello stato di
salute dell’insorgente, senza apportare elementi medici oggettivi (tramite
esami od analisi mediche) diversi rispetto a quanto accertato in sede
amministrativa.
Da parte loro i dr. med. __________
e __________ il 29 luglio 2015 hanno attestato un peggioramento per quanto
concerne la dispnea, ossia la sensazione soggettiva di difficoltà a respirare
che rappresenta uno dei sintomi principali delle patologie dell’apparato
respiratorio (cfr. www.treccani.it/ enciclopedia/dispnea_(Dizionario-di-Medicina)/),
di origine multifattoriale e meglio mancanza di allenamento, tabagismo e presa
ponderale (doc. O), mentre hanno ritenuto che la situazione cardiologica
risulta compensata con ecografia invariata (doc. O: “[…] Tracciato simile ai
precedenti […] Situazione stabile rispetto al passato […]”).
Come rileva anche il
medico SMR, dr. med. __________ (doc. XVII/1), il rapporto del 29 luglio 2015 non
contiene elementi che mettano in forse la precedente certificazione di una
capacità lavorativa piena in un’attività leggera e fisicamente adatta.
Interpellato in merito dal TCA il medico SMR ha nuovamente affermato che la
patologia diagnosticata dagli specialisti non ha alcun influsso sulla capacità
lavorativa del ricorrente (doc. XX/1).
Alla medesima conclusione
è giunto pure il dr. med. __________, FMH cardiologia e __________ dell’Ospedale
__________ di __________ che aveva visitato l’insorgente nel luglio 2015 ed a
cui il ricorrente ha sottoposto le domande del TCA (doc. XXII e XXIII/1). Lo
specialista ha espressamente affermato che “il leggero peggioramento
constatato non ha un’incidenza sulla capacità lavorativa” del ricorrente “nell’attività
adatta descritta in settembre 2014” e che pertanto l’interessato va
ritenuto “idoneo ad attività professionali con sforzi fisici leggeri, senza
pericoli per sé stesso o per gli altri, senza esposizioni a situazioni estreme,
senza guida professionale da settembre 2013 quando è stata diagnosticata la
malattia cardiaca” (cfr. doc. XXIII/1). Interpellato circa la prospettata
valutazione polmonare, il dr. med. __________ ha inoltre rilevato che essa è
stata effettuata il 3 agosto 2015 e che dalla medesima non emergono “elementi
polmonari che influenzino oltre la patologia cardiaca l’idoneità professionale”
(doc. XXIII/1).
Alla luce di
tutto quanto sopra esposto questo TCA deve confermare la valutazione dell’UAI
secondo la quale l’interessato, in un’attività adatta e confacente al suo stato
di salute, come descritta dal dr. med. __________, è completamente abile al
lavoro.
In queste
condizioni, non è necessario procedere con l’allestimento di una perizia medica
specialistica.
Giova qui
ricordare che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Ne segue che
è comprovato, secondo l’abituale principio della verosimiglianza preponderante,
che l’insorgente, totalmente inabile al lavoro nella precedente attività, è
capace al lavoro al 100% in attività adatte e confacenti al suo stato di
salute.
2.5
Il ricorrente
non contesta il calcolo del grado d’invalidità, e meglio il raffronto dei redditi,
che, complessivamente, nel suo risultato, come si vedrà qui di seguito, è
corretto.
2.5.1
Per
accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il
principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato
guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano
(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U
168.
pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.
4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante
è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto
delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome
di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza
il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la
precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti
ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.
519.
consid. 3c).
Se
nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può
ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique
VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I
56/02).
Nel caso in esame dagli
atti emerge che nel 2013, senza il danno alla salute, l’interessato avrebbe
conseguito un reddito, non contestato, di fr. 59'379.25 (doc. A, pag. 2).
Aggiornato al 2014, anno
di raffronto dei redditi, il salario ammonta a fr. 59'854 (+0.8%; cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/
portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).
2.5.2
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Utilizzando
i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica,
il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche
inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR
2002.
UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a fr. 4’901.--, ossia fr. 58’812 all’anno (4’901 X 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18
febbraio 1999, U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Secondo la più recente
giurisprudenza del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2),
per l'indicizza-zione dei salari nell'ambito dell'accertamento del
reddito ipotetico da invalido occorre applicare la Tabella T1.1.10 (Indice dei
salari nominali 2011-2013, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica,
Indice svizzero dei salari per ramo, in: http://www.bfs.admin.ch; cfr. anche tabella B 10.4, pubblicata in La Vie économique, 12-2014,
p. 94).
Il
salario statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 60’282
(Fr. 58’812 : 100 x 102,5) nel 2013.
Questi dati si riferiscono,
però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando così queste cifre su
un orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore computabili nel 2013, il salario medio ipotetico da invalido ammonta a Fr. 62’844 (Fr.
60’282 : 40 x 41,7).
Nel 2014 esso ammonta a fr.
63’347 (62’844 + [0,8% di fr. 62’844]; cfr.
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/
blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con
sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del
salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
"
5.4
Contrariamente al potere di
apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo
grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso
e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di
adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In
tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non
sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,
dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel
rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle
assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi
su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello
maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.
5.2
pag. 73 seg.).
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di
distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze
particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un
eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido
motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi
il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa
dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio
dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe
invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente
concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria
(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"
Nel
caso di specie l’UAI ha ridotto il salario d’invalido del 3%, ossia una
percentuale non più applicabile in seguito alla sentenza 9C_179/2013 del 26
agosto 2013 (per una critica all’operato dell’amministrazione che si ostina ad
applicare percentuali diverse dal multiplo di 5, cfr. sentenza 32.2015.28 del 9
novembre 2015, consid. 2.8). In concreto va di conseguenza applicata una
riduzione del 5%.
Raffrontando il reddito da
valido di fr. 59'854 con quello da invalido di fr. 63’347, ridotto del 5% a fr.
60'179.65, si ottiene un grado d’invalidità nullo, che non dà diritto ad alcuna
rendita, come ritenuto dall’UAI.
2.6
L’insorgente chiede di essere
messo al beneficio di una riformazione professionale.
Circa i provvedimenti di
reinserimento professionale, l’art. 17 LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla
formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la
riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
La circolare sui provvedimenti
d’integrazione di ordine professionale (CPIP) prevede:
"
4010.
Le seguenti condizioni devono
essere adempiute cumulativa-mente:
- a causa di un’invalidità imminente o
esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente
professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;
- l’assicurato deve essere idoneo
all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di
sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;
- la formazione deve essere
compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità dell’assicurato.
Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno
pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate
le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa
economicamente valorizzabile.
(…)
4013.
Se un assicurato è sufficientemente integrato o
se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una
formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.”
Con
sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata
invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in
fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di
natura professionale, ha affermato che:
"
(…)
Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte
nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra
dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite
le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e
ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per
analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del
26.
ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3).”
Già solo per questo motivo, la richiesta non può
dunque trovare accoglimento."
Nel
caso di specie una riqualifica professionale non entra in considerazione già
solo per il motivo che l’interessato è inabile al lavoro in misura inferiore al
20% (cfr. sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).
Del
resto la consulente nel verbale di chiusura del 9 gennaio 2015 ha rilevato come
“dall’esame della pratica non emergono i presupposti per l’applicazione di
provvedimenti professionali con frequenza scolastica (riqualifica)” (doc.
AI 36-2).
Questo Tribunale rileva inoltre che l’insorgente, senza
dover intraprendere una specifica riqualifica professionale, potrebbe svolgere
attività semplici e ripetitive dal profilo fisico leggero o medio-leggero (cfr.
anche sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011; cfr. per analogia
sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre
2009.
consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). All’assicurato
può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei
settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni
semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale
specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto
di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nell’ambito
industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in
effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che
possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio
attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.)
con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (cfr. sentenza
32.2013.75
del 28 gennaio 2014 e sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).
Occorre
ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro
equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una
parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra,
un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire
se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e
conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare,
l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività
esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non
rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in
misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin
dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto
2014.
consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989
pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Va
altresì sottolineato che il consulente in integrazione
professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche,
valuta quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta
essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in
grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche
entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF
9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio 2011;
RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle
indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano
concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5,9C_13/2007 del 31 marzo 2008 consid. 3; vedi anche Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).
Secondo la
giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato
che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel
settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,
compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI
1998.
pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Occorre
inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un
elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e
giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo
le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96;
SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno,
un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo
è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di
mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella
contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Il
TF ed il TCA hanno già avuto modo di confermare la possibilità di svolgere
attività leggere in maniera completa per persone che presentavano limitazioni
importanti.
In
una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato
completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico,
comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a
causa di un "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare
all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il
gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.
Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di
innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia
dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle attività lavorative
che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita,
scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di
utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi
possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo
fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al
tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).
È
pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento
completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la
mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a
svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che
soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome
dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una
lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi
dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a
destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi
dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi
dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA
35.2004.38
del 3 marzo 2005).
È
poi stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere
all’altezza del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti
leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome
da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le
operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori,
acromioplastica a livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid.
2.2
e 3.1).
Con
un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha
considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di
sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco
nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un
assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra
con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei
rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e
infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del
tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di
una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:
spalla congelata post-traumatica).
In
concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato
generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e
di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano,
sarebbe in grado di esercitare in maniera completa, senza la necessità di
provvedimenti professionali (cfr. anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009
consid. 2.2 e seguenti, cfr. sentenza 32.2014.21 dell’11 febbraio 2015).
Va inoltre rilevato che,
essendo l’insorgente nato nel 1968, da un punto di vista oggettivo nulla osta
ad un cambiamento dell’attività lavorativa giacché non ha ancora raggiunto
l’età a partire dalla quale la giurisprudenza considera generalmente che non esistono
possibilità per valorizzare la capacità lavorativa residua in un mercato del
lavoro ritenuto equilibrato (cfr. sentenza 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009,
pubblicata in SVR 6/2010 IV n. 37, consid. 4.3.2).
Ne segue che a giusta ragione l’UAI ha negato il diritto, per il
ricorrente, a provvedimenti professionali (riqualifica/riformazione
professionale), ritenuto che gode di un ampio ventaglio di professioni
possibili che non richiedono particolari misure di reintegrazione professionale
(cfr. anche la sentenza 32.2013.75 del 28 gennaio 2014).
Inoltre l’amministrazione ha stabilito
che qualora l’assicurato dovesse trovare un datore di lavoro disposto ad
assumerlo resta a disposizione per un’introduzione al posto di lavoro
(formazione ad hoc) in un’attività confacente con il danno alla salute che gli
permetterebbe di recuperare la capacità di guadagno residua e per un aiuto al
collocamento (doc. AI 36-2; cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti; SVR 2003
IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4.; in merito cfr. anche D. Cattaneo, “La
promozione dell’autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT I 2003 pag. 595s).
Spetta dunque all’assicurato,
se del caso, attivarsi in questo senso e ricontattare l’amministrazione (cfr.
sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).
Nella
misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento anche di misure per una
riformazione professionale, la decisione impugnata merita conferma (cfr.
sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).
2.7
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 700.--vanno poste a carico
dell’assicurato.
Quest’ultimo chiede
tuttavia di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio
che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar,
Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al
vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 102s) – sono in principio
dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è
necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito
positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il diritto all’assistenza
giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di
giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il
diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con
riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; Müller, Grundrechte in der
Schweiz, 1999, p. 544).
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello
Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario
all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia
11ss.). Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria
(Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite per ammettere
uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è
superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR
1998.
IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va
applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20
settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
L’indigenza processuale è
data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il
mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209
consid. 2).
In una sentenza pubblicata
in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria
non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in
quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo
l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui
utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base
alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo
esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le
spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.
L’attestato municipale
sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo.
Nella commisurazione della
capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza
e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo l’Alta Corte infatti si tiene
conto dell’intera situazione economica della famiglia. La sostanza deve
tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per
lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla
fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente dal punto di
vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la
situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid.
4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto
retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR
2000.
UV Nr. 3).
2.8
In concreto dagli atti
prodotti dall’insorgente risulta in primo luogo che il 18 settembre 2014 il
Pretore aggiunto del Distretto di __________ gli ha concesso il gratuito
patrocinio nell’ambito della “causa a misure di protezione dell’unione coniugale”
(doc. X/1) promossa il 26 luglio 2014 dalla moglie (doc. X/1). Dai verbali di
pignoramento del 6 marzo 2015 e dai relativi attestati di carenza beni, emerge inoltre
che il ricorrente è disoccupato e dispone di un reddito mensile di fr. 2'500.
Egli deve far fronte a fr. 1'379 di affitto e deve versare fr. 500 al mese alla
sua ex-moglie (doc. VII).
Ora, rammentato che secondo
la Tabella per il calcolo del minimo d’esistenza agli effetti del diritto
esecutivo allestita dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale autorità
di vigilanza cantonale, in vigore dal 1° settembre 2009, l’importo base mensile
per persone sole è di fr. 1'200, cui va aggiunto, in concreto, il supplemento
del 15-25% (cfr. ossia, se del 25%, fr. 300), con entrate per complessivi fr.
2'500, già solo prendendo in considerazione il reddito base mensile di fr.
1'200 e l’affitto di fr. 1'379, l’indigenza deve essere ammessa.
Considerato che
l’interessato non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento
di un legale appare senz'altro giustificato e che le argomentazioni non erano palesemente
destituite di esito favorevole, il TCA ritiene che nella fattispecie siano
soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza
giudiziaria a favore dell'assicurato, riservato l'eventuale obbligo di
rimborso, qualora la situazione economica dell’insorgente dovesse in futuro
migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; sentenza 32.2011.202 del 16 maggio 2012;
STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002, U
234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.
6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
Di conseguenza RI 1 è ammesso
al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
3. Le
spese, per complessivi fr. 700.--, sono a carico del ricorrente. A seguito
della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte
dallo Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti