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Decisione

32.2015.73

Domanda di prestazioni AI respinta in quanto il grado d'invalidità è nullo. Rifiuto delle misure di reintegrazione professionale

8 aprile 2016Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

I valori di pressione alla visita odierna sono leggermente alti,

meno che in passato malgrado che abbia interrotto i farmaci. Ho comunque

re-introdotto una piccola dose di betabloccante (Metozerok 50 mg/die) da

adattarsi in funzione alla tolleranza dei valori.

Per quanto riguarda il discorso del rischio di morte improvvisa,

egli non ha fattori di rischio classici per cui classicamente l’approccio è

conservativo. Secondo uno score recentemente elaborato a livello europeo egli

presenta un rischio tra il 3 e il 7% a cinque anni a seconda di come si

considera un’unica tripletta ventricolare documentata. In generale con un

rischio maggiore a 5% a 5 anni si valuta l’impianto di un defibrillatore

preventivo. Discuterò ancora approfonditamente con il paziente prossimamente di

questa problematica.” (doc. O)

Il 24 agosto 2015 il

medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che “dall’attuale rapporto del

Dr. __________ del 29.7.2015 risulta un peggioramento della dispnea di origine

multifattoriale (mancanza di allenamento, tabagismo di 2p/di, presa ponderale.

La situazione cardiologica risulta compensata con ecografia invariata.

L’attuale rapporto non contiene elementi che mettano in forse la precedente

certificazione di una CL piena in attività fisicamente adatta” (doc. XVII).

Interpellato dal TCA, il 29

febbraio 2016 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:

" (…)

Con rapporto del 29.7.2015 il dr. __________ attesta un aumento

della dispnea da sforzo negli ultimi mesi, dispnea di origine multifattoriale

(cardiopatia ipertrofica con ostruzione sottovalvolare, presa ponderale,

mancanza di allenamento, broncopatia cronica su tabagismo persistente).

Alla prova da sforzo l’assicurato raggiunge 120 Watt (capacità da

sforzo moderatamente ridotta).

Risposta alle domande poste:

- E’ stata

eseguita una valutazione pneumologica? Da parte dell’UAI non è stata eseguita

una valutazione pneumologica.

- Per quali

ragioni non è stata eseguita una valutazione pneumologica? La questione

pneumologica è stata sollevata unicamente nel rapporto del 29.7.2015, rapporto

indirizzato al curante. Inoltre per l’assicurazione invalidità risulta

importante conoscere il limite funzionale: questo è stato definito NYHA II,

ossia leggero impedimento durante le attività quotidiane, impedimento

funzionale compatibile ancora compatibile con lo svolgimento di attività

fisicamente leggere, questo indipendentemente dalla causa della dispnea da

sforzo.”

(doc. XX/1)

Il 29 marzo 2016 il dr.

med. __________, FMH cardiologia, __________ dell’Ospedale __________ di __________,

ha risposto alle domande del TCA, affermando:

" (…)

1. E’ possibile stabilire a partire da quale data tra settembre

2014 e il 29 luglio 2015 è avvenuto il peggioramento della dispnea per sforzi

leggeri?

Si è trattato di un leggero peggioramento istauratosi in maniera

progressiva. Non è quindi possibile stabilire a partire da quale data precisa

vi è stato questo leggero peggioramento.

Considerandi

2.

Indipendentemente dalla data del peggioramento, il limite

funzionale da lei constatato il 29 luglio 2015 è NYHA classe II o NYHA classe

II-III? Quale è la differenza tra i due limiti?

Si intende classe funzionale NYHA II un’intolleranza agli sforzi

di media intensità e per classe funzionale NYHA III un’intolleranza agli sforzi

di leggera intensità. Il 29 luglio 2015 il paziente lamentava un’intolleranza

allo sforzo leggero-medio (classe II-III) quindi leggermente peggiorato

rispetto a settembre 2014.

3.

Il peggioramento constatato ha un’incidenza sulla capacità

lavorativa di RI 1 nell’attività adatta descritta nel mese di settembre 2014?

In altre parole, sulla base delle constatazioni del 29 luglio 2015 quale è la

capacità di RI 1 in attività leggere e da quando?

Il leggero peggioramento constatato non ha un’incidenza sulla

capacità lavorativa di RI 1 nell’attività adatta descritta in settembre 2014.

In altre parole egli è da considerare idoneo ad attività professionali con

sforzi fisici leggeri, senza pericoli per sé stesso o per gli altri, senza

esposizioni a situazioni estreme, senza guida professionale da settembre 2013

quando è stata diagnosticata la malattia cardiaca. Da questa data è invece da

considerare non idoneo allo svolgimento di attività professionali che implicano

sforzi fisici pesanti e ripetuti, esposizione a situazioni estreme per esempio

di calore, attività pericolose per sé stesso o per gli altri e guida

professionale.

4.

Nel frattempo è stata eseguita una valutazione polmonare, in

caso di risposta positiva dalla medesima emerge un’incidenza sulla capacità

lavorativa di RI 1? Se si da quando e in che misura?

E’ stata eseguita da parte del dr. __________ pneumologo

all’ospedale __________ una valutazione polmonare in data 3.08.2015. Per

dettaglio prego di rivolgersi a lui. Non vi sono tuttavia elementi polmonari

che influenzino oltre la patologia cardiaca l’idoneità professionale.” (doc.

XXIII/1)

2.3

Per costante giurisprudenza

(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine

di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in

seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie,

valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili

(Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme

al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per

la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In partico-lare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato

si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette

già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il

Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è

incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44

LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376

il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia

di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove

assunte dall'amministra-zione nella precedente fase non contenziosa.

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.

72.

bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente

le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM

nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo

DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997.

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11

aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione

invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

2.4

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti e

dopo aver esperito ulteriori accertamenti (cfr. doc. XX/1 e XXIII/1), deve

confermare l’operato dell’UAI che, basandosi sulle valutazioni dei medici SMR, __________

ed __________, i quali a loro volta si sono fondati sulla documentazione

acquisita in sede amministrativa e prodotta dal ricorrente nelle more

processuali, ha concluso per un’incapacità lavorativa totale nella precedente

attività e per una capacità lavorativa completa in attività confacenti ed

adatte allo stato di salute del ricorrente.

Le valutazioni dei medici

SMR sono dettagliate e complete ed hanno preso in considerazione tutta la

documentazione agli atti ed i mali di cui si lamenta l’insorgente.

I medici SMR hanno

segnatamente fondato la loro valutazione dapprima sulla certificazione del mese

di settembre 2014 del dr. med. __________, FMH cardiologia e __________ presso

l’Ospedale __________ di __________, il quale ha stabilito che l’insorgente può

svolgere in maniera completa e da subito un’attività da leggera a media, senza

pericoli, senza sforzi importanti o esposizione a situazioni estreme, senza

guida professionale, sollevando pesi al massimo tra i 15-20 kg (doc. AI

26-2/3). Le successive valutazioni del medesimo medico e del __________, Prof.

Dr. med. __________, del 12 settembre 2014 (doc. L) e del 6 ottobre 2014 (doc.

M), fanno stato di una situazione stabile (cfr. anche doc. V/1).

Al ricorrente non può

essere d’aiuto né il certificato del proprio curante, dr. med. __________, medico

chirurgo e medico d’urgenza (cfr. doc. AI 14-4), del 28 maggio 2015 (doc. N) né

la valutazione del 29 luglio 2015 dei dr. med. __________ e __________ (doc. O),

emessa oltre quattro mesi dopo la decisione impugnata.

In primo luogo le

valutazioni si riferiscono ad un periodo successivo all’emissione della

decisione impugnata.

Ora,

secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame

del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata

resa la decisione impugnata, in concreto il 18 marzo 2015, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente

possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno

modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo

provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid.

1a).

In secondo luogo, in ogni caso,

anche se si volessero prendere in considerazione, le certificazioni prodotte non

sono comunque atte a sovvertire le conclusioni dell’amministrazione.

L’attestazione del medico

curante del 28 maggio 2015 si esaurisce in una descrizione dello stato di

salute dell’insorgente, senza apportare elementi medici oggettivi (tramite

esami od analisi mediche) diversi rispetto a quanto accertato in sede

amministrativa.

Da parte loro i dr. med. __________

e __________ il 29 luglio 2015 hanno attestato un peggioramento per quanto

concerne la dispnea, ossia la sensazione soggettiva di difficoltà a respirare

che rappresenta uno dei sintomi principali delle patologie dell’apparato

respiratorio (cfr. www.treccani.it/ enciclopedia/dispnea_(Dizionario-di-Medicina)/),

di origine multifattoriale e meglio mancanza di allenamento, tabagismo e presa

ponderale (doc. O), mentre hanno ritenuto che la situazione cardiologica

risulta compensata con ecografia invariata (doc. O: “[…] Tracciato simile ai

precedenti […] Situazione stabile rispetto al passato […]”).

Come rileva anche il

medico SMR, dr. med. __________ (doc. XVII/1), il rapporto del 29 luglio 2015 non

contiene elementi che mettano in forse la precedente certificazione di una

capacità lavorativa piena in un’attività leggera e fisicamente adatta.

Interpellato in merito dal TCA il medico SMR ha nuovamente affermato che la

patologia diagnosticata dagli specialisti non ha alcun influsso sulla capacità

lavorativa del ricorrente (doc. XX/1).

Alla medesima conclusione

è giunto pure il dr. med. __________, FMH cardiologia e __________ dell’Ospedale

__________ di __________ che aveva visitato l’insorgente nel luglio 2015 ed a

cui il ricorrente ha sottoposto le domande del TCA (doc. XXII e XXIII/1). Lo

specialista ha espressamente affermato che “il leggero peggioramento

constatato non ha un’incidenza sulla capacità lavorativa” del ricorrente “nell’attività

adatta descritta in settembre 2014” e che pertanto l’interessato va

ritenuto “idoneo ad attività professionali con sforzi fisici leggeri, senza

pericoli per sé stesso o per gli altri, senza esposizioni a situazioni estreme,

senza guida professionale da settembre 2013 quando è stata diagnosticata la

malattia cardiaca” (cfr. doc. XXIII/1). Interpellato circa la prospettata

valutazione polmonare, il dr. med. __________ ha inoltre rilevato che essa è

stata effettuata il 3 agosto 2015 e che dalla medesima non emergono “elementi

polmonari che influenzino oltre la patologia cardiaca l’idoneità professionale”

(doc. XXIII/1).

Alla luce di

tutto quanto sopra esposto questo TCA deve confermare la valutazione dell’UAI

secondo la quale l’interessato, in un’attività adatta e confacente al suo stato

di salute, come descritta dal dr. med. __________, è completamente abile al

lavoro.

In queste

condizioni, non è necessario procedere con l’allestimento di una perizia medica

specialistica.

Giova qui

ricordare che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Ne segue che

è comprovato, secondo l’abituale principio della verosimiglianza preponderante,

che l’insorgente, totalmente inabile al lavoro nella precedente attività, è

capace al lavoro al 100% in attività adatte e confacenti al suo stato di

salute.

2.5

Il ricorrente

non contesta il calcolo del grado d’invalidità, e meglio il raffronto dei redditi,

che, complessivamente, nel suo risultato, come si vedrà qui di seguito, è

corretto.

2.5.1

Per

accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il

principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U

168.

pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.

4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome

di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza

il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la

precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti

ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.

519.

consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I

56/02).

Nel caso in esame dagli

atti emerge che nel 2013, senza il danno alla salute, l’interessato avrebbe

conseguito un reddito, non contestato, di fr. 59'379.25 (doc. A, pag. 2).

Aggiornato al 2014, anno

di raffronto dei redditi, il salario ammonta a fr. 59'854 (+0.8%; cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/

portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).

2.5.2

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Utilizzando

i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica,

il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche

inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002.

UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 4’901.--, ossia fr. 58’812 all’anno (4’901 X 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18

febbraio 1999, U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Secondo la più recente

giurisprudenza del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2),

per l'indicizza-zione dei salari nell'ambito dell'accertamento del

reddito ipotetico da invalido occorre applicare la Tabella T1.1.10 (Indice dei

salari nominali 2011-2013, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica,

Indice svizzero dei salari per ramo, in: http://www.bfs.admin.ch; cfr. anche tabella B 10.4, pubblicata in La Vie économique, 12-2014,

p. 94).

Il

salario statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 60’282

(Fr. 58’812 : 100 x 102,5) nel 2013.

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando così queste cifre su

un orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore computabili nel 2013, il salario medio ipotetico da invalido ammonta a Fr. 62’844 (Fr.

60’282 : 40 x 41,7).

Nel 2014 esso ammonta a fr.

63’347 (62’844 + [0,8% di fr. 62’844]; cfr.

www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/

blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del

salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

"

5.4

Contrariamente al potere di

apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo

grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso

e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di

adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In

tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non

sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,

dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel

rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle

assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi

su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello

maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.

5.2

pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa

dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio

dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"

Nel

caso di specie l’UAI ha ridotto il salario d’invalido del 3%, ossia una

percentuale non più applicabile in seguito alla sentenza 9C_179/2013 del 26

agosto 2013 (per una critica all’operato dell’amministrazione che si ostina ad

applicare percentuali diverse dal multiplo di 5, cfr. sentenza 32.2015.28 del 9

novembre 2015, consid. 2.8). In concreto va di conseguenza applicata una

riduzione del 5%.

Raffrontando il reddito da

valido di fr. 59'854 con quello da invalido di fr. 63’347, ridotto del 5% a fr.

60'179.65, si ottiene un grado d’invalidità nullo, che non dà diritto ad alcuna

rendita, come ritenuto dall’UAI.

2.6

L’insorgente chiede di essere

messo al beneficio di una riformazione professionale.

Circa i provvedimenti di

reinserimento professionale, l’art. 17 LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla

formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la

riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

La circolare sui provvedimenti

d’integrazione di ordine professionale (CPIP) prevede:

"

4010.

Le seguenti condizioni devono

essere adempiute cumulativa-mente:

- a causa di un’invalidità imminente o

esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente

professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;

- l’assicurato deve essere idoneo

all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di

sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;

- la formazione deve essere

compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità dell’assicurato.

Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno

pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate

le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa

economicamente valorizzabile.

(…)

4013.

Se un assicurato è sufficientemente integrato o

se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una

formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.”

Con

sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata

invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in

fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di

natura professionale, ha affermato che:

"

(…)

Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte

nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra

dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite

le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e

ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per

analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del

26.

ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3).”

Già solo per questo motivo, la richiesta non può

dunque trovare accoglimento."

Nel

caso di specie una riqualifica professionale non entra in considerazione già

solo per il motivo che l’interessato è inabile al lavoro in misura inferiore al

20% (cfr. sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

Del

resto la consulente nel verbale di chiusura del 9 gennaio 2015 ha rilevato come

“dall’esame della pratica non emergono i presupposti per l’applicazione di

provvedimenti professionali con frequenza scolastica (riqualifica)” (doc.

AI 36-2).

Questo Tribunale rileva inoltre che l’insorgente, senza

dover intraprendere una specifica riqualifica professionale, potrebbe svolgere

attività semplici e ripetitive dal profilo fisico leggero o medio-leggero (cfr.

anche sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011; cfr. per analogia

sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre

2009.

consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). All’assicurato

può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei

settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni

semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale

specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto

di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nell’ambito

industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in

effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che

possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio

attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.)

con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (cfr. sentenza

32.2013.75

del 28 gennaio 2014 e sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

Occorre

ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro

equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una

parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra,

un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire

se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e

conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare,

l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività

esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non

rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in

misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin

dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto

2014.

consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989

pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Va

altresì sottolineato che il consulente in integrazione

professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche,

valuta quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta

essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in

grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche

entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF

9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio 2011;

RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle

indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5,9C_13/2007 del 31 marzo 2008 consid. 3; vedi anche Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).

Secondo la

giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato

che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel

settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,

compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI

1998.

pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Occorre

inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un

elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e

giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo

le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96;

SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno,

un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo

è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di

mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella

contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

Il

TF ed il TCA hanno già avuto modo di confermare la possibilità di svolgere

attività leggere in maniera completa per persone che presentavano limitazioni

importanti.

In

una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato

completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico,

comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a

causa di un "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare

all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il

gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.

Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di

innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia

dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle attività lavorative

che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita,

scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di

utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi

possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo

fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al

tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

È

pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la

mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a

svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che

soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome

dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una

lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi

dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a

destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi

dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi

dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA

35.2004.38

del 3 marzo 2005).

È

poi stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere

all’altezza del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti

leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome

da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le

operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori,

acromioplastica a livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid.

2.2

e 3.1).

Con

un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha

considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di

sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco

nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un

assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra

con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei

rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e

infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del

tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di

una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:

spalla congelata post-traumatica).

In

concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato

generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e

di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano,

sarebbe in grado di esercitare in maniera completa, senza la necessità di

provvedimenti professionali (cfr. anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009

consid. 2.2 e seguenti, cfr. sentenza 32.2014.21 dell’11 febbraio 2015).

Va inoltre rilevato che,

essendo l’insorgente nato nel 1968, da un punto di vista oggettivo nulla osta

ad un cambiamento dell’attività lavorativa giacché non ha ancora raggiunto

l’età a partire dalla quale la giurisprudenza considera generalmente che non esistono

possibilità per valorizzare la capacità lavorativa residua in un mercato del

lavoro ritenuto equilibrato (cfr. sentenza 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009,

pubblicata in SVR 6/2010 IV n. 37, consid. 4.3.2).

Ne segue che a giusta ragione l’UAI ha negato il diritto, per il

ricorrente, a provvedimenti professionali (riqualifica/riformazione

professionale), ritenuto che gode di un ampio ventaglio di professioni

possibili che non richiedono particolari misure di reintegrazione professionale

(cfr. anche la sentenza 32.2013.75 del 28 gennaio 2014).

Inoltre l’amministrazione ha stabilito

che qualora l’assicurato dovesse trovare un datore di lavoro disposto ad

assumerlo resta a disposizione per un’introduzione al posto di lavoro

(formazione ad hoc) in un’attività confacente con il danno alla salute che gli

permetterebbe di recuperare la capacità di guadagno residua e per un aiuto al

collocamento (doc. AI 36-2; cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti; SVR 2003

IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4.; in merito cfr. anche D. Cattaneo, “La

promozione dell’autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT I 2003 pag. 595s).

Spetta dunque all’assicurato,

se del caso, attivarsi in questo senso e ricontattare l’amministrazione (cfr.

sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

Nella

misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento anche di misure per una

riformazione professionale, la decisione impugnata merita conferma (cfr.

sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 700.--vanno poste a carico

dell’assicurato.

Quest’ultimo chiede

tuttavia di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio

che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar,

Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al

vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 102s) – sono in principio

dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito

positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il diritto all’assistenza

giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di

giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il

diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con

riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; Müller, Grundrechte in der

Schweiz, 1999, p. 544).

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello

Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario

all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia

11ss.). Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria

(Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il limite per ammettere

uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è

superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR

1998.

IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va

applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20

settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

L’indigenza processuale è

data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il

mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209

consid. 2).

In una sentenza pubblicata

in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria

non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in

quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo

l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui

utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base

alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo

esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le

spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

L’attestato municipale

sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo.

Nella commisurazione della

capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza

e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo l’Alta Corte infatti si tiene

conto dell’intera situazione economica della famiglia. La sostanza deve

tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per

lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla

fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente dal punto di

vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la

situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid.

4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto

retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR

2000.

UV Nr. 3).

2.8

In concreto dagli atti

prodotti dall’insorgente risulta in primo luogo che il 18 settembre 2014 il

Pretore aggiunto del Distretto di __________ gli ha concesso il gratuito

patrocinio nell’ambito della “causa a misure di protezione dell’unione coniugale”

(doc. X/1) promossa il 26 luglio 2014 dalla moglie (doc. X/1). Dai verbali di

pignoramento del 6 marzo 2015 e dai relativi attestati di carenza beni, emerge inoltre

che il ricorrente è disoccupato e dispone di un reddito mensile di fr. 2'500.

Egli deve far fronte a fr. 1'379 di affitto e deve versare fr. 500 al mese alla

sua ex-moglie (doc. VII).

Ora, rammentato che secondo

la Tabella per il calcolo del minimo d’esistenza agli effetti del diritto

esecutivo allestita dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale autorità

di vigilanza cantonale, in vigore dal 1° settembre 2009, l’importo base mensile

per persone sole è di fr. 1'200, cui va aggiunto, in concreto, il supplemento

del 15-25% (cfr. ossia, se del 25%, fr. 300), con entrate per complessivi fr.

2'500, già solo prendendo in considerazione il reddito base mensile di fr.

1'200 e l’affitto di fr. 1'379, l’indigenza deve essere ammessa.

Considerato che

l’interessato non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento

di un legale appare senz'altro giustificato e che le argomentazioni non erano palesemente

destituite di esito favorevole, il TCA ritiene che nella fattispecie siano

soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza

giudiziaria a favore dell'assicurato, riservato l'eventuale obbligo di

rimborso, qualora la situazione economica dell’insorgente dovesse in futuro

migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; sentenza 32.2011.202 del 16 maggio 2012;

STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002, U

234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.

6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

Di conseguenza RI 1 è ammesso

al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

3. Le

spese, per complessivi fr. 700.--, sono a carico del ricorrente. A seguito

della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti