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32.2015.76

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 marzo 2016Italiano71 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni

tra medici curanti e periti interpellati dal giudice o dall'amministrazione,

ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts

et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre

en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des

uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur

reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au

vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia

stato accuratamente vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti

non può che confermare l'operato dell'amministrazione. Le problematiche

ortopediche sono infatti state chiarite in modo soddisfacente dai periti che

l’assicuratore infortuni ha nominato tanto che, senza indizi contrari su un

eventuale peggioramento dello stato di salute dell’interessato, l’Ufficio AI

non ha ritenuto necessario, a buon diritto, sottoporre quest’ultimo ad

ulteriori accertamenti medici di carattere somatico e si è quindi affidato alle

conclusioni mediche della __________, che il medico SMR ha fatto proprie dopo

avere comunque valutato tutti gli atti medici a sua disposizione, così pure i

più recenti del 2014 forniti dal medico curante. È proprio seguendo le indicazioni

del dr. med. __________ che l’amministrazione ha sottoposto la ricorrente ad

una perizia psichiatrica.

Vanno quindi ritenute determinanti le conclusioni a cui è giunto

lo specialista in chirurgia dr. med. __________ nella perizia del 18 febbraio 2014

allestita per conto dell’assicuratore infortuni, alla quale va riconosciuta

forza probatoria piena conformemente alla giurisprudenza esposta (cfr. consid. 2.5).

Dal referto agli atti risulta che questo esperto ha attentamente

valutato di persona la ricorrente, ha vagliato la documentazione medica messa a

sua disposizione, ha eseguito degli esami personali ed obiettivi, ma ha anche

preso in considerazione lo status soggettivo dell'interessata.

Inoltre, il suo rapporto è il più recente in ordine di tempo fra

quelli resi da specialisti e ha quindi potuto prendere in considerazione i

precedenti del dr. med. __________ del 23 ottobre 2012 e quello del dr. med. __________

del 31 dicembre 2012.

Va qui ricordato che il medico generalista del Servizio Medico

Regionale interpellato dall’Ufficio AI (__________) ha preso atto di questo

referto e l’ha confermato integralmente più volte, ovvero nel rapporto finale

SMR del 16 maggio 2014 (doc. 125) e in quello del 24 marzo 2015 (doc. 146).

Dal canto suo, invece, la ricorrente non ha saputo comprovare, a

mano di specifica e dettagliata documentazione medica, che il suo stato di

salute fosse in realtà peggiore di quello ritenuto dal perito nominato

dall’assicuratore infortuni prima e dal medico SMR poi (inabilità lavorativa

del 50% nella sua attività abituale, ma capace all’80% in qualsiasi altra

attività lucrativa adeguata al suo stato di salute).

Fra la numerosa documentazione prodotta, concernente per lo più la

procedura amministrativa avviata davanti all’Ufficio AI, vi sono solo alcuni

referti medici, peraltro datati e che erano già stati presi in considerazione

dal chirurgo che l’ha visitata ad inizio 2014 per conto dell’assicuratore

infortuni, eccezion fatta per i certificati del medico curante resi durante

l’anno 2014.

Quanto al più recente attestato medico agli atti, esso risale al 3

novembre 2014 (doc. A39) ed è stato emesso dal dr. med. __________, specialista

FMH medicina generale e, pertanto, a fronte di una valutazione peritale da

parte di un chirurgo (ortopedico), le sue valutazioni di medico non specialista

in ortopedia per giurisprudenza non possono qui avere pieno valore probatorio (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010, consid. 5.3.2; STF 9C_53/2009 del 29

maggio 2009, consid. 4.2 e i riferimenti; STCA 32.2014.188 del 30 settembre

2015; STCA 36.2014.54 del 9 febbraio 2015; STCA 36.2013.14 del 22 aprile 2014;

STCA 36.2013.35 del 28 ottobre 2013; STCA 36.2012.70 del 24 aprile 2013; STCA

36.2011.48 del 18 maggio 2012).

Egli ha in cura da anni l’assicurata e in questo suo referto, come

visto, ha esposto lo stato di salute della ricorrente rilevando che i due

interventi chirurgici alla spalla destra si sono rivelati infruttuosi,

cagionandole dolori cronici tali da dovere assumere oppiacei.

Il medico curante era concorde con i dr. med. __________ e __________

sul fatto che permanevano degli impedimenti funzionali molto importanti della

spalla destra ma, a suo dire, queste limitazioni non le permettevano più di

svolgere l’attività di aiuto cuoca, ma anche che “qualsiasi altro lavoro

eseguito con il gomito appoggiato al torace risulta molto precario se non

difficoltoso.”.

In sé, quindi, egli ha posto un grado di incapacità lavorativa del

100% nell’attività abituale di aiuto cuoca, mentre per altre attività non ha

definito una percentuale certa.

Infine, il medico generalista ha criticato le possibilità

lavorative individuate dal dr. med. __________, non ritenendole

concretizzabili.

A ben vedere, però, secondo questo TCA, l’effettivo esercizio di

un’attività lucrativa da parte dell’interessata, seppure nella misura del 20%

circa come pizzaiola e cameriera (pari a più o meno 10 ore alla settimana

ripartite su 3 sere), stride con queste conclusioni.

Altri referti più recenti, resi nel corso del 2015 visto che il

ricorso è stato inoltrato nel maggio 2015, non ve ne sono.

La ricorrente ha insistito nel fare proprie le conclusioni tratte

dal chirurgo ortopedico dr. med. __________, secondo cui essa sarebbe abile al

lavoro come aiuto cuoca nella misura del 20%.

A proposito di questo referto, a dire il vero alquanto sintetico,

va qui osservato che esso conclude effettivamente per una capacità lavorativa

del 20% come cuoia, pizzaiola e cameriera. Tuttavia, esso non si pronuncia

affatto sulla capacità lavorativa residua dell’assicurata e quindi non le è di

aiuto nella determinazione del suo grado di invalidità.

Va inoltre evidenziato che tali considerazioni sono state espresse

nell’ottobre 2012, così come quelle del dr. med. __________, successive di soli

due mesi.

Il referto del collega dr. med. __________, invece, è posteriore

di oltre un anno (febbraio 2014) e quindi fotografa lo stato di salute

dell’assicurata in un momento più prossimo alla decisione del 25 marzo 2015, istante

in cui il giudice si deve porre per valutare il diritto della ricorrente alle

prestazioni da parte dell’assicurazione invalidità.

Per di più, la perizia del 18 febbraio 2014 è indubbiamente più

dettagliata e completa del referto di parte, avendo essa analizzato dal profilo

soggettivo ed oggettivo le condizioni di salute dell’interessata e le

ripercussioni sulla sua capacità lavorativa, sia nella sua capacità abituale

sia in altre; ha infatti messo in evidenza che l’assicurata è riuscita a

continuare a lavorare come pizzaiola per tre sere alla settimana malgrado le

sue accertate limitazioni nei movimenti e nell’uso della spalla destra.

Secondo questo Tribunale, a sostegno di un suo miglioramento

fisico vi sono anche le dichiarazioni rilasciate dall’interessata medesima alla

perita psichiatra, che nel febbraio 2015 – certificato medico più recente agli

atti – ha ricordato che lavorava per circa 3 ore per 3 giorni alla settimana in

un ristorante e ha affermato che “si adopera nella ricerca di un lavoro, sia

tramite internet che leggendo gli annunci sui giornali. Ella cerca un

impiego anche solo per poche ore al giorno come badante, baby-sitter, donna

delle pulizie, senza aver finora aver avuto alcuna risposta positiva.”

(doc. 141/4) e che “Ella può cucinare e gestire una cucina e traspare dalle

sue parole l’impegno e la passione che ci mette” (doc. 141/7).

Inoltre, l'assicurata non ha mai preso concretamente posizione sul

rapporto del 2014 del perito dell’assicuratore infortuni e, di riflesso, del

medico SMR dell’Ufficio AI. In altre parole, il referto dello specialista in chirurgia

del 18 febbraio 2014, ripreso nel rapporto finale SMR del 16 maggio 2014 poi

completato il 24 marzo 2015 a seguito della perizia psichiatrica, non è mai

stato confutato da altri specialisti interpellati dalla ricorrente.

Il semplice rinvio al parere del 23 ottobre 2012 del dr. med. __________,

essendo antecedente al referto del collega dr. __________ e da quest’ultimo già

vagliato, non è atto a sovvertire le conclusioni del perito nominato in ambito

infortunistico.

Quanto alle opinioni del medico curante, come visto, il suo citato

certificato riferisce peraltro del quadro della situazione dell'assicurata tenendo

conto delle sue problematiche fisiche e delle relative difficoltà di movimento

lamentate della spalla destra ma, così come da esso stesso riconosciuto, il dr.

med. __________ non dipinge un quadro clinico più sfavorevole di quello accertato

dai colleghi dr. med. __________ e __________, concordando infatti per lo più con

il loro parere.

La sola discordanza nei confronti degli altri specialisti

intervenuti risiede nella determinazione della capacità lavorativa, sia essa

nell’attività abituale sia in altre professioni adeguate, così pure

nell’elencazione delle possibili attività che il perito ha individuato come

esigibili da parte dell’interessata.

Per quanto concerne, infatti, la possibilità teorica di esercitare

altre attività lucrative che tengano conto di determinati limiti funzionali

elencati nel referto peritale, nel febbraio 2014 l’ortopedico interpellato

dall’assicuratore infortuni ha giudicato l’assicurata abile al lavoro all’80%

dal 10 dicembre 2012.

Il medico generalista che l’ha in cura da anni, per contro, non si

è espresso chiaramente su un’eventuale capacità lavorativa residua dell’interessata,

affermando soltanto che “pure qualsiasi altro lavoro eseguito con il gomito

appoggiato al torace risulta molto precario se non difficoltoso.” (doc. A39)

e non cifrando, così, la sua capacità lavorativa in altre attività adeguate.

Come visto, nemmeno il dr. med. __________ si è pronunciato sulla

possibilità teorica per la ricorrente di svolgere altre attività lavorative

adeguate al suo stato di salute.

L’insistenza dell’assicurata di basarsi su questo parere non può quindi

essere condivisa e nemmeno tutelata.

Solo i medici ortopedici interpellati da __________ si sono

debitamente espressi su questa questione: dapprima il dr. med. __________

attestando una capacità residua del 60%, poi il dr. med. __________ prevedendo

un’abilità dell’80%.

In merito a quest’ultima differente valutazione, va qui ribadito

che il dr. med. __________ ha visitato l’assicurata un anno dopo che l’ortopedico

consulente dell’assicuratore infortuni ha reso il suo completo parere di fine

anno 2012 rispettivamente sette mesi dopo che, a metà estate 2013 (doc. 124

LAINF), questo specialista ha ribadito la sua posizione, senza però più

visitare l’interessata.

Inoltre, seppure l’invalidità stabilita dall’assicuratore

infortuni non vincoli l'Ufficio AI nella fissazione della perdita di guadagno

(DTF 133 V 549 = SVR 2008 UV Nr. 13; DTF 126 V 288), va qui evidenziato che __________

si è basata su un’abilità lavorativa residua dell’80% per calcolare la sua

perdita di guadagno, che con decisione del 10 aprile 2014 (doc. 122/3), contro

cui l’assicurata non si è opposta, essa ha fissato nel 22%. Per giungere a tale

risultato l’assicuratore infortuni ha fatto proprie le conclusioni che il

perito nominato, specialista in chirurgia, aveva appena tratto.

Occorre infine ricordare, alla luce della giurisprudenza esposta

concernente il valore probante dei referti medici, che gli specialisti

interpellati dall’assicuratore infortuni hanno visitato l'assicurata nelle

vesti di perito, mentre gli altri medici che l’Ufficio AI ha contattato sono

intervenuti in qualità di suoi medici curanti.

Resta ancora da valutare l’aspetto psichico dell’assicurata, che

il medico curante ha definito depressivo e che ha dato luogo ad una perizia

psichiatrica su ordine dell’Ufficio AI.

La dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha

ritenuto esserci una sindrome da disadattamento (F43.23) che dava luogo ad una

incapacità lavorativa del 20% che, a suo dire, andava ad aggiungersi a quella

stabilita per la patologia somatica ed era da intendersi come riduzione del

rendimento.

Il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia,

caposervizio del Servizio Medico Regionale, ha preso atto di questa conclusione

e, dal canto suo, ha ritenuto che la stessa non poteva essere condivisa. A suo

dire, la riduzione del 20% per motivi psichici non poteva sommarsi alla

riduzione del 20% per motivi somatici. Per i cinque motivi elencati la lieve

riduzione individuata era già inclusa nell’incapacità lavorativa somatica.

D’altronde, già il dr. med. __________ aveva affermato che nella

capacità lavorativa residua dell’80% era “incluso un valore di deduzione del

20% per i dolori alla spalla ds. che possono avere un impatto sulla

concentrazione al lavoro e sulla rapidità dell’esecuzione.” (doc. A31 pag.

7).

Alla luce di ciò, le considerazioni del dr. med. __________, per

il quale il rendimento ridotto per motivi somatici garantisce che i ritmi

dell’attività abituale ed adeguata siano sostenibili anche dal profilo

psichiatrico, si allineano, d’avviso di questo Tribunale, con quanto stabilito

dal perito chirurgo, stante la leggera riduzione del rendimento individuata

dalla perita psichiatra.

Tutto ben considerato, quindi, da un punto di vista medico-teorico

globale vanno confermate le chiare e complete conclusioni peritali dell’esperto

consultato dall’assicuratore infortuni in campo ortopedico, che ha versato in

precedenza prestazioni all’assicurata e sulle quali si è basato anche il dr.

med. __________, medico SMR.

Per quanto concerne l’ambito psichico, come osservato dal dr. med.

__________, caposervizio del Servizio Medico Regionale, a cui il dr. __________

si è allineato nel suo ultimo rapporto finale SMR del 24 marzo 2015 (doc. 146),

il parere della psichiatra nominata dall’Ufficio assicurazione invalidità va

ritenuto soltanto per la determinazione della riduzione del rendimento del 20%

a causa di una sindrome da disadattamento, mentre non va tenuto conto della

somma di detta percentuale di incapacità lavorativa con quella individuata in

campo somatico.

In altre parole, dal 1° maggio 2012 la ricorrente è dunque inabile

al 50% nell’attività abitualmente esercitata di aiuto cuoca, mentre dal 10

dicembre 2012 (dalla valutazione del dr. med. __________) essa risulta abile

all’80% in altre attività che non prevedano determinati movimenti a causa dei

problemi alla spalla destra.

Va ricordato che importante ai fini dell’attribuzione di una rendita

di invalidità è la determinazione della capacità lavorativa dell’assicurata sia

nella precedente attività sia in altre adeguate al suo stato di salute. A

queste domande i periti hanno risposto compiutamente.

Stante quanto precede, d'avviso del TCA, ritenuto quindi che le

valutazioni peritali del dr. med. __________ e della dr.ssa __________ da un

lato e dei medici SMR __________ e __________ dall’altro lato, hanno potuto

chiarire sufficientemente lo stato di salute dell’assicurata, e meglio la sua

capacità lavorativa (residua) con attinenza ai disturbi ortopedici e psichici,

in virtù del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove questo

Tribunale prescinde dal dare seguito alla richiesta di parte ricorrente di fare

esperire una perizia giudiziaria “che periti oggettivamente la

percentuale di GI” (doc. I pag. 4).

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V

344 consid. 3c).

La documentazione agli atti è chiara e

sufficiente per l'evasione della presente fattispecie contenendo le necessarie

indicazioni ai fini decisionali, perciò non si giustifica un complemento

istruttorio di carattere medico né a carico del Tribunale né dell’Ufficio assicurazione

invalidità.

Per di più, in assenza di referti di parte che contraddicano chiaramente

le conclusioni peritali, il TCA non può scostarsi dai pareri degli specialisti

pronunciatisi nel 2014 e nel 2015, su cui si sono fondati anche i medici SMR

dell'Ufficio AI dopo avere esaminato l’intera documentazione medica.

Come detto, l'insorgente si è limitata a contestare la valutazione

e l’agire dell’Ufficio assicurazione invalidità, che non avrebbe

sufficientemente vagliato il suo stato di salute. Ciò nonostante, l’assicurata

non si è confrontata sufficientemente con i referti allestiti dai periti e dal

medico SMR.

In virtù della regola secondo cui il principio inquisitorio che

regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato,

ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare,

quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di

posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente

di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque

sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione

l'onere di attuare un nuovo esame medico, quando alla base della lamentela della

ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo

ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2015.69 del 19 febbraio

2016; STCA 32.2014.187 del 22 settembre 2015; STCA 32.2014.125 dell’8 luglio

2015; STCA 32.2014.16 del 18 giugno 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre

2013; STCA 32.2012.299 del 10 settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27 maggio

2013; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013

del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del

10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).

Pertanto, la richiesta ricorsuale non può

condurre all'erezione di una perizia

(pluridisciplinare) da parte dell'amministrazione

e/o ordinata da questo Tribunale come perizia superpartes, visto che da

una parte è già stato reso verosimile, a mano della documentazione prodotta in

sede amministrativa, che non v'è stato un peggioramento rilevante del suo stato

di salute; d’altra parte, si tratterebbe inoltre di mezzi di prova emersi successivamente

alla revisione del diritto alla rendita di invalidità e quindi, per

definizione, tardivi.

L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in

lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute

dell'assicurata peggiore rispetto a quello determinato dagli ortopedici

intervenuti su mandato dell’assicuratore infortuni rispettivamente dalla

psichiatra nominata dall’Ufficio AI.

Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto

dalle argomentazioni dell'assicurata in sede ricorsuale e va pertanto posto

alla base del presente giudizio.

Il tali circostanze, le lagnanze dell'assicurata devono essere respinte,

siccome prive di sostrato medicalmente oggettivabile e il TCA fa dunque proprie

le conclusioni formulate dall'Ufficio AI nella determinazione dell'incapacità

lavorativa della ricorrente.

Nemmeno si fa pertanto luogo ad “una prova lavorativa nel

libero mercato onde poter accertare la reale possibilità in questo contesto.”

(doc. I pag. 4)

2.7. Riconosciuto il valore

invalidante delle affezioni ortopediche e psichiche di cui soffre la

ricorrente, va evidenziato che dal 10 dicembre 2012 ella può comunque svolgere

all’80% delle attività lucrative adeguate al suo stato di salute che rispettino

i limiti funzionali stabiliti dal dr. med. __________.

L'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto

la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende

dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità

lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di

ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto

quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua

residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V

22 consid. 4a pag. 28; Landolt,

Considerandi

Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi

Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una

rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da

escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere

pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa

residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità

è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica

ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda

di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il

diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà

essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una

forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale

o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità

occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF

110.

V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid.

4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato

costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere

soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua

formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed

intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,

Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in

der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui:

“Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart

des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen

Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin,

La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).

In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di

lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività

manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di

manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989,

p. 331 consid. 4a).

L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro

accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano

le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC

1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del

25.

febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).

Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro

per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni

di servizio.

Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente

che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il

grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in particolare già

ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale,

composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza

(STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296

consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile

dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),

occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente

all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il

grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid.

4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso

adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V

222.

consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito

in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel

caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si

farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).

Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di

indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata

avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività

precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400 pag. 381 consid. 2a).

In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.

Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e

percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30;

RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è

pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata

da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002

pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze

particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I

salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari

fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid.

3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal

presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad

esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati

eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid.

3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

2.8

Nella fattispecie, per

decidere l’Ufficio AI si è basato sul rapporto finale del 24 marzo 2015 del dr.

med. __________ dell’SMR.

Quest’ultimo ha riconosciuto il valore invalidante delle affezioni

ortopediche e psichiatriche di cui soffre la ricorrente nell’attività di aiuto

cuoca, ma ha ritenuto che essa può comunque ancora svolgere all’80% (nel senso

di riduzione del rendimento del 20%) delle attività adeguate che permettano

l’alternanza dell’uso delle braccia, che non prevedano movimenti al di sopra

del piano delle spalle e che il carico massimo sia inferiore a 7kg, mentre non

v’è alcuna limitazione per i lavori di precisione e non v’è necessità di pause

supplementari. A suo dire, ella è dunque unicamente idonea a svolgere delle

attività manuali come addetta alle pulizie nel rispetto di questi limiti

fisici.

D’avviso del consulente in integrazione professionale, che si è

espresso anch’egli il 24 marzo 2015 (doc. 145), visto lo stato di salute e le

limitazioni a livello scolastico l’assicurata potrebbe svolgere lavori in una

panetteria, pasticceria, come operatrice generica nel campo industriale, come

operatrice nel campo farmaceutico (controllo di qualità), nell’orologeria

(controllo qualità, imballaggio), come aiuto cucina in una mensa (in quanto è

molto organizzata e quindi potrebbe svolgere lavori leggeri).

Sulla scorta di queste informazioni, l'Ufficio assicurazione

invalidità ha quindi dettagliatamente analizzato la situazione economica

dell'assicurata antecedente l'inabilità lavorativa e per la determinazione del

grado d'invalidità ha utilizzato il consueto metodo ordinario mettendo a confronto

il reddito che l'assicurata avrebbe conseguito senza il danno alla salute nella

professione precedente quale aiuto cuoca, cameriera, pizzaiola, attenendosi

all’importo stabilito dall’assicuratore infortuni (reddito da valida), con

quello risultante da un’attività semplice e ripetitiva esercitata malgrado

l'invalidità (reddito da invalida), ottenendo un grado d'invalidità del 35%,

ritenuta una riduzione del 16% per motivi personali.

Per quanto concerne l'importo del reddito ipotetico da invalido da

porre alla base del calcolo, va rammentato che in una sentenza resa in ambito

LAINF pubblicata in DTF 128 V 174 seg., il TFA ha stabilito che per il

raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale

diritto alla rendita (e non quello

della decisione), quindi l’anno 2015 (art. 28 cpv. 1 LAI).

Tale principio è stato poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità

(DTF 129 V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA inedita 26 giugno 2003, consid. 3.1,

I 600/01, STFA del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003

IV Nr. 11 e STFA del 9 agosto 2002, consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA

inedita 13 giugno 2003 consid. 4.2, I 475/01).

2.9

Riguardo al reddito da

valida, ossia il reddito che l'assicurata avrebbe potuto conseguire

prima che sorgesse il danno alla salute, l'Ufficio AI l'ha quantificato,

riprendendolo dal reddito calcolato dall’assicuratore infortuni nella sua

decisione del 10 aprile 2014 (doc. 122/3) aggiornato per il 2012, in Fr.

55'298.-.

La ricorrente non ha contestato come tale questo dato, perciò lo

stesso può essere posto alla base del calcolo della perdita di guadagno.

Dovendo però porsi al

momento in cui l'interessata dovrebbe (continuare a) ricevere la rendita di

invalidità, occorre adattare all'evoluzione dei salari nominali questo

dato (DTF 128 V 174; DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U

8/07 del 20 febbraio 2008; STCA del

13.

febbraio 2006, 36.2005.55). L’evoluzione dei salari nominali fra il 2012 ed il 2013 nel settore dei servizi

di alloggio e di ristorazione (ramo economico I/55-56) corrisponde per le donne

ad una percentuale annua dello 0% e fra il 2013 e il 2014 dell’1,4% (cfr. tabella B10.2, pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015,

pag. 89; Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2014,

pubblicata dall'Ufficio federale di statistica). Di conseguenza, il reddito da valida sarebbe

ammontato nel 2014 a Fr. 56'072,17 (Fr. 55'298.- + [Fr. 55'298.- x 1,4 : 100]).

Per il reddito dell’anno

2015, al momento vi sono solo i dati parziali delle stime trimestrali

dell’evoluzione dei salari nominali (http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/data/02.html),dove per il III trimestre la stima è

dello 0,5%. Si ha dunque un salario da valida pari a Fr. 56'352,53.

2.10

Per quanto concerne il reddito

da invalida, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali ufficiali,

edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi

medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.

3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in

Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media

nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe

effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno

alla salute, da alcuni anni questo Tribunale aveva deciso che nell'applicazione

dei dati statistici per determinare il reddito da invalido - se necessaria la

sua determinazione teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i

salari versati nella nostra regione (TA13).

L'Alta Corte ha però stabilito che sono esclusivamente applicabili,

in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte,

fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito

che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata

professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa

professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale

(al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in

particolare pag. 326-327) (…)”.

Questo tema è stato di definitivamente risolto dalla nostra Massima

Istanza nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:

" 3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata

nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria

giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito

differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel

corrispondente settore economico, esso deve essere considerato

considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in

caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei

redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però

soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante

del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

(…).

In seguito, nella STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l’Alta Corte ha

ribadito al considerando 4.2 che i dati di riferimento vanno adeguati in base

al principio del parallelismo dei redditi soltanto se è comprovato che

l’assicurato non intendeva accontentarsi di un salario modesto. Inoltre, il TF

ha ricordato che non vi è una presunzione in tal senso.

2.11

In

ossequio alla più recente giurisprudenza federale occorre, in assenza di dati

salariali concreti, basarsi sui dati statistici nazionali. Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito,

DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), edita dall'Ufficio federale di

statistica, più precisamente dalla

tabella TA1 2012 skill level (NOGA08), si osserva che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 49'344.- (Fr. 4'112.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei

salari nominali questo dato fino a porsi

al momento in cui l'assicurata dovrebbe ricevere la rendita di invalidità (DTF

126.

V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148

del 12 dicembre 2008; STCA del 13

febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito

dell'accertamento del reddito ipotetico da invalida si ha per le donne un

indice totale pari al 100 per il 2010. Tuttavia, il dato salariale di partenza

si riferisce al 2012 (Tabella TA1 2012) e non al 2010, perciò occorre dapprima

riportare il salario statistico al 2010 senza il rincaro del 2012 e poi

aggiornarlo direttamente al 2014, ultimo dato disponibile.

Pertanto, si ha che il salario

statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2014 a Fr. 50'118,02 (Fr. 49'344.- : 102 x 103,6) (cfr.

Tabella B10.4 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 90 e Tabella T1.2.10

Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2014, pubblicata dall'Ufficio federale

di statistica).

Per il 2015, in assenza di dati completi va ritenuta, come

per il reddito da valida, la variazione trimestrale in % dello 0,5,

corrispondente alla terza stima in base ai dati dei primi tre trimestri, per

ottenere un reddito statistico di Fr. 50'368,61.

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore

alla settimana.

Riportando ora queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale

nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr.

anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella B9.2 pubblicata in: La Vie

économique, 3/4-2015, pag. 88 e la Tabella sulla durata normale del lavoro

nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica), applicabile anche al 2015 non

avendo un dato riferito a questo anno, il salario lordo medio ipotetico nazionale

da invalido per una donna ammonta a Fr. 52'509,27 (Fr.

50'368,61 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della

riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha

affermato:

" 5.4

Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello

dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla

violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della decisione

amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto l’esame verte

sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata più opportuna

rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità nell’ambito del

proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del

diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza

valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare

apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126

V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla

deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto

federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio del

potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno

giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale

federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli

di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza

del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza

precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece

problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili

e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich

Meyer, Bundesgesetz über die Invaliden-versicherung [IVG], in: Murer/Stauffer

[ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed.

2010, pag. 314). (…)”

Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato

che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante

in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. consid.

4.

: “[…] Or, il

sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes

pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées

au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de

permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder

à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des

effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des

circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012

consid. 4.2.1). […]”).

Nel caso di specie l’Ufficio AI ha ritenuto con la decisione

impugnata una riduzione del 6% per la necessità di svolgere unicamente delle attività

leggere e del 10% per altri fattori di riduzione, per un totale del 16%.

Per contro, con la risposta di causa l’amministrazione ha fissato

nel 10% (5% per la necessità di svolgere unicamente attività leggere e 5% per

altri fattori sociali) la riduzione globale per motivi personali, non ritenendo

esservi una riduzione della redditività e non essendo stata indicata dai periti

una necessità di effettuare maggiori o prolungate pause. Nemmeno v’è una

riduzione per l’età o per il tasso d’occupazione e non è applicabile una

riduzione per la difficoltà di imparare nuove tecnologie di lavoro e per la

mancata padronanza della lingua italiana o di altre lingue straniere.

L’insorgente ha invece preteso una riduzione personale del 25%.

A suo dire, per bocca del suo medico curante, le ipotetiche

attività lavorative adeguate al suo stato di salute indicate dal perito chirurgo

(assistente di vendita nei grandi magazzini, assistente di vendita in

cartoleria senza trasporto di merci in misura elevata, sorvegliante

rispettivamente consulente alla clientela in un ufficio informazioni o nei

grandi centri di vendita) sarebbero comunque irrealizzabili vista l’età, le

scarse conoscenze linguistiche e l’assenza di una formazione specifica e quindi

nessun datore di lavoro l’assumerebbe mai. Inoltre, i limiti funzionali

riscontrati dal perito sarebbero puramente teorici visto che, se applicati

all’interessata, non darebbero luogo ad una capacità lavorativa dell’80% stante

il suo reale stato di salute, perciò ha chiesto di effettuare una prova

lavorativa per poter testare l’effettiva capacità lavorativa nel libero mercato.

In merito al compito del medico, va rilevato che esso può esprimere

soltanto un giudizio medico sulle condizioni di salute di un assicurato, indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. Il medico non può invece

pronunciarsi anche sul grado di invalidità, visto che la determinazione del

grado AI è il risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente

in integrazione professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni

mediche; quest'ultimo valuta infatti quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili. Spetta quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle

indicazioni sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato

di cercare un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito

degli elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4; RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

In concreto, quindi, non spettava al medico curante – e neppure

alla dr.ssa med. __________, perita psichiatra - giudicare la reale possibilità

dell’assicurata di individuare un’attività consona al suo stato di salute in

funzione dei limiti stabiliti dal perito e men che meno in base al mercato del

lavoro, questo compito spettando al consulente in integrazione professionale.

Da parte sua, invece, il dr. med. __________, tenendo conto dei

limiti medici funzionali individuati, ha sì elencato una serie di attività

lavorative, ma adeguate al suo stato di salute e non quindi alla sua età, alle

sue conoscenze professionali e linguistiche, fattori, questi ultimi, che esulano

certo dalle sue competenze.

Quanto alla richiesta della ricorrente di procedere con una

riduzione personale del 25% la stessa deve essere respinta.

Nel dettaglio, nessuna riduzione deve essere concessa in funzione

dell’età (l’assicurata è nata nel 1959). Nella STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre

2009, in cui la ricorrente era 56enne al momento della decisione amministrativa,

l’Alta Corte ha affermato che l’età non solo non si ripercuote negativamente sul

reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso.

I lavoratori ausiliari, attivi in quei settori di attività

accessibili a lavoratori non qualificati, sono richiesti indipendentemente

dalla loro età in un mercato del lavoro equilibrato (cfr. anche la sentenza I

594/04 del 14 febbraio 2005).

Circa la nazionalità e la sua formazione professionale, va

evidenziato che l’insorgente, in Svizzera dal 2008, è al beneficio di un

permesso B, è di nazionalità __________, è coniugata con un cittadino __________

dal 2008 e ha frequentato solo le scuole obbligatorie nel suo Paese di origine.

Inoltre, come ha appurato la perita psichiatra, la proprietà lessicale

espressiva della lingua italiana è piuttosto scarsa, mentre non vi sono

particolari difficoltà di comprensione della lingua italiana.

In queste circostanze, l’Ufficio AI ha inizialmente applicato una

deduzione del 10% per svantaggi salariali derivanti da particolari contingenze,

poi con la risposta di causa l’ha ridotta al 5%.

Questo TCA ritiene di dovere confermare il 10% e quindi di non tutelare

la modifica apportata in seguito.

La riduzione per attività parziale non può essere concessa, poiché

nel caso di specie la capacità lavorativa dell’80% è da intendere quale

riduzione del rendimento del 20% nell’ambito di una presenza durante tutto il

giorno (cfr. rapporto finale SMR).

Ora, alla luce di quanto sottolineato dall’Alta Corte in una

recente sentenza 8C_163/2015 del 16 giugno 2015, non è possibile, nel momento

in cui si valuta l’entità della riduzione percentuale da applicare al reddito

da invalido, tenere conto nuovamente della riduzione di rendimento già

constatata a livello medico e inclusa nella valutazione della capacità

lavorativa residua, onde evitare di prendere in considerazione due volte lo

stesso punto di vista (STCA 32.2014.130 del 24 settembre 2015).

La nostra Massima Istanza ha espressamente indicato che:

"

(…)

3.2.2

Bestehen über das ärztlich

beschriebe Beschäftigungspensum hinaus zusätzliche Einschränkungen, wie

beispielsweise ein vermindertes Rendement pro Zeiteinheit wegen verlangsamter

Arbeitsweise oder ein Bedarf nach ausserordentlichen Pausen oder ist die

funktionelle Einschränkung ihrer besonderen Natur nach nicht ohne weiteres mit

den Anforderungen vereinbar, wie sie sich aus den gewöhnlichen betrieblichen

Abläufen ergeben, kann dies bei der Bemessung des leidensbedingten Abzugs vom

statistischen Tabellenlohn berücksichtigt werden (Urteil 8C_260/2011 vom 25.

Juli 2011 E. 5.5 mit Hinweisen). Allerdings ist zu beachten, dass allfällige

bereits in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene

gesundheitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des

leidensbedingten Abzuges einfliessen können, weil damit ein- und derselbe

Gesichtspunkt bei der Bestimmung des Invalideneinkommens doppelt angerechnet

Dispositivo

würde. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass Dr. med. B.________ die

Arbeitsfähigkeit in der angestammten oder einer anderen adaptierten

Erwerbstätigkeit in der Bandbreite von 50 % - 70 % angab, wobei aus der

(mehrfachen) Unterstreichung des höheren Niveaus (70 %) zu schliessen war, dass

die Versicherte eher in diesem Umfang ohne Leistungseinschränkung arbeiten

könnte. Unter diesen Umständen hat das kantonale Gericht zu Recht erkannt, dass

kein triftiger Grund bestand, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen, zumal

auch sonst kein abzugsbegründendes Merkmal gemäss BGE 126 V 75 vorlag, welches

die Vorinstanz, auf deren Entscheid im Übrigen verwiesen wird, nicht

berücksichtigt hätte.”.

Infine, per quanto concerne lo svolgimento di un’attività leggera,

l’UAI ha ritenuto dapprima nella sua decisione impugnata una riduzione del 6%, poi

del 5% nella risposta di causa.

Considerato come l’insorgente possa svolgere delle attività in cui

alterni l’utilizzo delle braccia rispettivamente delle attività che implichino

mansioni mono-manuali essendo impedita nei lavori sopra l’orizzontale, nei

movimenti di rotazione e nel portare pesi oltre 7kg in determinate posizioni,

ma tenuto anche conto che non ha necessità di effettuare pause supplementari, in

virtù della giurisprudenza per cui i fattori di riduzione sono unicamente dei

multipli di 5, dovendo effettuare una valutazione globale questo Tribunale ritiene,

tutto ben considerato, di dovere stabilire nel 5% la riduzione per la necessità

di svolgere delle attività leggere.

In queste condizioni, alla luce della giurisprudenza sopra citata,

vista l'età della ricorrente, nata nel 1959 (nella STF 9C_524/2010 del 27

ottobre 2010 consid. 4.3, il TF ha stabilito che l’età di 56 anni non si

ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma addirittura

incide favorevolmente su di esso e nella STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010

consid. 12.1 l’Alta Corte ha precisato che l’età avanzata è un fattore estraneo

all'invalidità), la sua nazionalità (__________), la scolarità (scuole obbligatorie)

e la possibilità di svolgere nella misura dell’80% qualsiasi attività lucrativa

fermo restando che si tratti di un’attività che rispetti i limiti funzionali individuati

dal perito chirurgo, concretizzati nella lista di attività stabilite dal consulente

in integrazione professionale, il TCA ritiene eccezionalmente corretto sostituire

il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione della

riduzione concessa e quindi fissarla complessivamente nel 15%, percentuale che

si trova del resto entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

Non v’è dunque nessuna ragione per riconoscere una riduzione

complessiva superiore e men che meno del 25%.

Ne segue che il reddito statistico ipotetico da invalida

rivalutato ammontante nel 2015 a Fr. 52'509,27 va ritenuto nella misura dell’80% (Fr. 52'509,27 x 80 : 100 = Fr. 42'007,42) stante la ridotta capacità lavorativa esigibile dell’assicurata

e in seguito questo nuovo reddito va diminuito del 15% per tenere conto delle circostanze

personali, ottenendo così l’importo

di Fr. 35'706,31 (Fr.

42'007,42 - [Fr. 42'007,42 x 15 : 100]).

Confrontando questo

dato con l'ammontare di Fr.

56'352,53 corrispondente al reddito da valida che

l'assicurata avrebbe conseguito nell'anno 2015 per l'attività di aiuto cucina, pizzaiola, cameriera esercitata a tempo pieno

senza il danno alla salute, risulta un'incapacità al

guadagno del 36,64%

([Fr. 56'352,53 - Fr. 35'706,31] :

Fr. 56'352,53 x 100), che va arrotondata al 37% (DTF

130 V 121).

2.12. Alla luce di tutto quanto

esposto, dall'inabilità lavorativa del 100% come aiuto cuoca,

pizzaiola e cameriera sorta nel gennaio 2011, la ricorrente non può (più) trarre

alcun diritto ad una rendita di invalidità giacché, malgrado la capacità

lavorativa residua in altre attività adeguate sia dell’80% a decorrere dal 10

dicembre 2012, la perdita di guadagno del 37% stabilita da questo Tribunale - seppure

questo grado differisca da quello individuato dall'Ufficio AI (35%) - è però inferiore al grado minimo pensionabile (40%) ex art. 28 LAI.

Questo Tribunale non può quindi che confermare la soppressione del

diritto ad una rendita d'invalidità stabilito dall'amministrazione con la decisione

impugnata.

Tale possibilità è concessa all’Ufficio AI se il grado

d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in

modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.

1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di

incidere sul grado d'invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può

fondare una revisione giusta l'art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso

di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le

conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato

rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349

consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390

consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che

sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione

ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di

revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i

fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli

esistenti nell'istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un

provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è

rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione

allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente

continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento

dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante

il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza

interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984

p. 137).

Infine, è comunque utile rilevare che il potere

cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale

sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata

(DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).

Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurata

intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso,

giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05

del 31 gennaio 2007).

2.13. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500.- sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti