32.2015.77
Richiesta di rendita AI respinta perché il grado d'invalidità è inferiore al 40%. Conferma del calcolo effettuato dall'amministrazione, segnatamente dell'ammontare del reddito da valido
11 aprile 2016Italiano30 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.77
cs
Lugano
11 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 maggio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 marzo 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1972, il 9
settembre 2008 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 3-10). Con
decisione del 7 giugno 2010 la richiesta è stata respinta poiché l’interessato
non ha presentato un periodo ininterrotto di un anno almeno con inabilità del
40% e perché ha ricominciato un’attività a tempo pieno dal 1° marzo 2010 presso
il __________ di __________ (doc. AI 43-1).
1.2. Il 13 ottobre 2011 RI 1, da
ultimo fuochista e specialista in esplosivo (cfr. doc. AI 53-2), ha inoltrato
un’ulteriore domanda di prestazioni (doc. AI 46-9). Dopo aver eseguito dapprima
un accertamento professionale presso il __________ di __________ dall’8 ottobre
al 6 novembre 2012 (cfr. doc. AI 68-1 e seguenti), aver contattato alcune ditte
per una formazione breve nel settore professionale in cui l’interessato era
attivo (cfr. doc. AI 79-1, 80-1, 81-1, 82-1, 84-1, 86-1 e 91-1), aver
effettuato un periodo formativo/di valutazione presso il __________ di __________
per una eventuale riqualifica quale disegnatore edile (doc. AI 91-1/110-1,
111-1), aver effettuato un accertamento professionale quale operatore in
logistica e montatore di linee aeree presso __________ (doc. AI 126-1) e quale
assistente studio architettura/disegnatore presso uno studio di architettura
(doc. AI 162-1), dopo un ulteriore colloquio tenutosi il 24 ottobre 2014 (doc.
AI 188-1), l’UAI con decisione del 18 marzo 2015 (doc. AI 206-1), preavvisata
dal progetto del 25 novembre 2014 che ha annullato e sostituito quello del 13
novembre 2014 (doc. AI 201-1), ha rifiutato qualsiasi prestazione poiché il
grado d’invalidità è del 6%.
1.3. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo di essere posto
al beneficio di ¼ di rendita dal 1° ottobre 2014 (doc. I). L’insorgente, che
richiama gli incarti AI e __________, contesta sostanzialmente il raffronto dei
redditi effettuato dall’UAI e chiede che quale reddito da invalido venga
utilizzato il dato preso in considerazione nel progetto di decisione del 13
novembre 2014 (fr. 62'413.70 nel 2012) e non quello che avrebbe potuto
percepire se avesse terminato la riqualifica professionale di disegnatore edile
(fr. 76'429 nel 2012).
Circa il reddito da
valido sostiene che da settembre a dicembre 2010 ha conseguito un reddito di
fr. 30'193.93, che convertito in reddito annuo ammonta a fr. 90'059.18. Nel
2011 ha percepito, in 8 mesi, fr. 66'787.51 netti, ossia fr. 100'181.27 annui.
Da cui, su un anno, una media di fr. 96'807.44 nel periodo 2010/2011 che indicizzati
al 2012 danno un importo di fr. 98'018.07 (in luogo di fr. 74'510 utilizzato
dall’UAI).
Egli rileva inoltre che
l’amministrazione non avrebbe potuto ridurre il reddito da invalido dell’8%,
ma, dovendosi applicare multipli di 5, semmai del 10%. Raffrontando il salario
da invalido, ridotto del 10% a fr. 56'172.33, con il salario da valido di fr.
98'018.07 si ottiene un grado d’invalidità del 41.67% che dà diritto ad ¼ di
rendita.
1.4. Con risposta del 23 giugno
2015 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).
1.5. Dopo aver chiesto (doc.
VIII), ed ottenuto (doc. IX), una proroga, l’assicurato ha prodotto ulteriori
osservazioni (doc. X), su cui l’amministrazione si è espressa il 25 agosto 2015
(doc. XII).
1.6. Il 25 febbraio 2016 il TCA ha
chiesto all’UAI di produrre l’intero incarto della __________, segnatamente
tutti gli atti successivi all’11 dicembre 2012 ed ha chiesto di prendere
posizione sulla circostanza che nella notifica di infortunio LAINF del 23
agosto 2011 del __________ figura un salario lordo di fr. 103'628.91 e che il
medesimo importo è stato utilizzato per il calcolo dell’indennità giornaliera
versata dall’UAI al ricorrente (doc. XIV).
1.7. Con scritto del 9 marzo 2016 l’UAI
ha affermato che l’incarto LAINF prodotto con la risposta di causa è
comprensivo di tutti gli atti e che non vi sono ulteriori documenti posteriori
all’11 dicembre 2012. Circa il reddito ritenuto quale base di calcolo per
l’indennità giornaliera, l’amministrazione ha sostenuto che “tale importo si
riferisce al salario assicurato (reddito determinante annuo – v. art. 15 LAINF)
il quale è stimato e dichiarato dal datore di lavoro all’assicuratore infortuni
e in base al quale vengono calcolati i premi assicurativi. Fanno pure parte del
guadagno assicurato gli assegni familiari, accordati conformemente all’uso
locale o professionale, a titolo di assegni per i figli, per la formazione o
per l’economica domestica (v. art. 22 cpv. 2 OAINF). Esso non corrisponde
forzatamente a quanto l’assicurato percepirebbe effettivamente nel corso di
tutto l’anno e dunque al reddito da valido ritenuto per il calcolo del grado
AI. La Cassa di compensazione ha versato quale indennità giornaliera il
medesimo importo versato dalla __________ in ossequio alla garanzia dei diritti
acquisiti. Infatti, secondo la marginale 3052 della Circolare sulle indennità
giornaliere dell’AI (CIGAI) “Se fino al momento dell’integrazione una persona
assicurata aveva diritto alle indennità giornaliere AINF, l’importo totale
dell’indennità giornaliera AI corrisponde almeno a quello dell’indennità
giornaliera versata fino ad allora dall’AINF (art. 24 cpv. 4 LAI)”. La __________
infatti ha sospeso il versamento delle indennità giornaliere al 31.07.2013,
giorno precedente all’inizio del provvedimento professionale messo in atto
dall’AI” (doc. XV).
1.8. Il 29 marzo 2016 il
ricorrente ha informato il TCA di non aver alcuna osservazione da proporre allo
scritto del 9 marzo 2016 dell’amministrazione poiché riprende meri e conosciuti
aspetti di diritto (doc. XVII).
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in:
Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per l'art. 28 cpv. 2 LAI
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.2. In concreto, oggetto del
contendere è unicamente il calcolo del grado d’invalidità del ricorrente.
Pacifica ed incontestata è
la circostanza che l’insorgente è completamente inabile al lavoro nella sua
precedente attività di fuochista e di specialista in esplosivo dal 26 luglio
2011, mentre in attività leggere e confacenti al suo stato di salute, dopo
essere stato inabile al lavoro dal 26 luglio 2011 al 23 luglio 2012, dal 24 luglio
2012 ha una capacità di lavoro completa (cfr. doc. A e doc. I), come emerge
dalla visita di chiusura della __________ del 24 luglio 2012 (doc. __________
80-1 e seguenti e AI 192-2).
2.3. Circa
il reddito da valido, con la decisione impugnata l’UAI ha preso in
considerazione un importo di fr. 73'194 nel 2010, aggiornato a fr. 74'510 nel
2012, evinto dal conto individuale dell’assicurato, e meglio dal salario lordo
percepito nel 2010 quando lavorava per il __________ (cfr. doc. AI 195-1 e
XII/1).
L’amministrazione rileva
che questo reddito è maggiore rispetto a quanto abbia mai guadagnato
l’insorgente nel corso di tutta la sua carriera lavorativa da quando, nel 2000,
è giunto in Svizzera (cfr. doc. VI).
Il ricorrente chiede
invece che per il raffronto dei redditi venga utilizzato il reddito conseguito
da ultimo, mediamente, e dopo conversione in reddito annuo, nel biennio
2010/2011, e meglio, secondo i suoi calcoli, fr. 98'018.07 (fr. 30'019.93
conseguiti da settembre a dicembre 2010 e fr. 66'787.51 conseguiti in 8 mesi
nel 2011).
2.4. Per determinare
il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla
salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento
determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita),
guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona
sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito
dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà
sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno
alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari
(cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che
potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda
o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in
maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o
statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto
del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una
diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente
all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza
invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la
normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi
che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più
elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag.
100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente;
necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti,
quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b
[I 357/01] e dottrina citata).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
2.5. In una sentenza
Fatti
I 696/01 del 4 aprile 2002 al consid. 3b)aa) e seguenti il
TF ha dovuto giudicare il caso di un garagista indipendente che contestava
l’ammontare del reddito da valido preso in considerazione dal Tribunale
cantonale e dall’amministrazione. Sulla base del
reddito registrato nel conto individuale, entrambe le autorità avevano ritenuto
che l’interessato avrebbe potuto conseguire un reddito massimo di fr. 20'000 (”Verwaltung
und Vorinstanz gehen gestützt auf die Einträge im IK des Beschwerdeführers
davon aus, dass dieser im Gesundheitsfall höchstens ein Einkommen in der Höhe
von Fr. 20'000.- erzielen würde. In der Tat ist den betreffenden Einträgen zu
entnehmen, dass der damals selbstständigerwerbende Garagist Einkünfte von jährlich
höchstens Fr. 16'300.- (1986/87) und Fr. 16'500.- (1994/95) sowie Fr. 15'300.-
(1996/97) erzielt habe. So besehen ist es nicht zu beanstanden, wenn Verwaltung
und Vorinstanz das Valideneinkommen auf Fr. 20'000.- festgelegt haben, wobei
die Gründe, warum der Beschwerdeführer nicht ein höheres Einkommen verabgabt
hat, keiner näheren Erörterung bedürfen“).
Per
l’Alta Corte tuttavia la circostanza che il ricorrente durante numerosi anni ha
esercitato un’attività indipendente conseguendo redditi inusualmente bassi, che
neppure permettevano un’esistenza dignitosa, non è di per sé decisiva per la
fissazione del reddito da valido (“bb) Verwaltung und Vorinstanz übersehen
nun aber den folgenden entscheidenden Punkt: Dass der Versicherte in der
Vergangenheit einen Einmannbetrieb führte und sich in diesem Rahmen während
Jahren mit unüblich tiefen, kaum existenzsichernden Erwerbseinkommen begnügte,
ist für die Festlegung des Valideneinkommens als solchen nicht entscheidend.“).
Ciò, perché il reddito da valido di soli fr. 20'000 poteva essere
imputato all’allora ricorrente solo se sulla base di elementi concreti si
poteva concludere che quale persona sana e completamente abile al lavoro si
sarebbe accontentata di un guadagno marginale (“Denn das Valideneinkommen
ist nicht eine vergangene, sondern eine hypothetische Grösse. Ein Valideneinkommen von bloss Fr. 20'000.- kann dem
Beschwerdeführer daher nur dann angerechnet werden, wenn auf Grund der
konkreten Verhältnisse seines Einzelfalles anzunehmen ist, dass er sich auch
als gesunder, voll leistungsfähiger Berufsmann mit einer solchen Randexistenz
begnügen würde.“). Nel caso
che il TF era stato chiamato a giudicare sulla base degli atti non era tuttavia
possibile concludere in tal senso (“Gerade dies kann nach Lage der Akten im
Falle des Beschwerdeführers nicht gesagt werden”) ed ha preso in
considerazione quale reddito da valido quello di un meccanico qualificato
figurante nelle usuali tabelle RSS poiché occorreva ritenere che l’interessato,
se non fosse divenuto invalido, avrebbe abbandonato la sua attività
indipendente.
In una
sentenza 8C_611/2007 del 23 aprile 2008, a proposito del reddito da valido di un consulente assicurativo che aveva conosciuto delle forti variazioni annuali
del proprio salario il TF non ha censurato la presa in considerazione, da parte
dell’autorità inferiore, della media del reddito conseguito dall’assicurato
negli ultimi tre anni (“Wegen starker
Lohnschwankungen von Jahr zu Jahr stellte das kantonale Gericht zur Bemessung
des Valideneinkommens auf den Durchschnittsverdienst der letzten drei Jahre vor
Eintritt des Gesundheitsschadens ab. Als Bezugsgrösse wählte es die im
Individuellen Konto der gemeldenten beitragspflichtigen Einkommen (Art. 30ter
Abs. 1 AHVG und Art. 135 ff. AHVV) ausgewiesenen, vom Arbeitgeber bestätigten
Lohnsummen“), ma ha rinviato la causa all’autorità inferiore per una
determinazione più precisa del salario percepito dopo ulteriori accertamenti in
ambito fiscale. In sostanza l’Alta Corte ha stabilito che se da una parte il
reddito da valido può, di principio, essere evinto dalle registrazioni
figuranti nel conto individuale della persona assicurata, a quest’ultima non
può essere impedito di comprovare che il reddito ivi registrato non corrisponde
a quello effettivamente conseguito.
Con sentenza
8C_626/2011 del 29 marzo 2012, in un caso di un assicurato attivo quale
indipendente nell’ambito della pulizia, il cui reddito è variato notevolmente
nel corso degli anni, il TF, dopo aver rammentato il contenuto della sopra
citata sentenza I 696/01 del 4 aprile 2002, ha affermato che nel preciso caso di specie,
alla luce delle notevoli variazioni del reddito, non andava presa in
considerazione la media degli introiti degli ultimi tre anni, ma degli ultimi
12.
Con
sentenza 9C_751/2011 del 30 aprile 2012, il TF ha giudicato il caso di
un’assicurata che aveva percepito nel corso dell’ultimo anno in cui ha svolto
un’attività dipendente (1999), prima di avere problemi di salute, un reddito
nettamente superiore rispetto a quello conseguito negli anni precedenti. L’Alta
Corte ha tutelato la decisione dei giudici cantonali che avevano preso in
considerazione, quale reddito da valido, la media degli ultimi 3 anni (dal 1997
al 1999; cfr. consid. 4.1: “[…] Il ressort en effet des constatations de la juridiction cantonale
que l'intimée a obtenu en 1999 un revenu nettement plus élevé que ceux réalisés
les années précédentes, alors qu'elle a travaillé auprès du même employeur
jusqu'à la fin de cette année-là. Ainsi, son salaire avait évolué de la manière
suivante: 49'140 fr. (1995), 54'833 fr. (1996), 57'486 fr. (1997), 56'110 fr.
(1998) et 69'651 fr. (1999). Dans un tel cas, lorsque le dernier salaire obtenu
par l'assuré avant la survenance de l'invalidité est nettement plus élevé que les
revenus obtenus jusqu'alors, il ne peut servir de référence pour le revenu sans
invalidité que s'il est établi, selon la vraisemblance prépondérante, que
l'assuré aurait continué à réaliser un tel salaire (arrêt 9C_5/2009 du 16
juillet 2009 consid. 2.3, in SVR 2009 IV n° 58 p. 181). L'intimée ne fait
valoir aucun argument qui permettrait de considérer qu'elle aurait continué à
gagner un salaire ayant subi une augmentation majeure par rapport à celles
accordées les années précédentes et d'établir que cette majoration n'était pas
due, comme on peut le penser, à la fin des rapports de travail. La juridiction
cantonale était donc en droit de ne pas se référer uniquement au dernier
salaire obtenu en 1999, mais de déterminer le revenu sans invalidité à l'aide d'une
moyenne des salaires obtenus dans les trois années précédentes.“).
Con
sentenza 9C_5/2009 del 16 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 58, pag.
181, il TF ha stabilito che se l’ultimo salario conseguito prima del danno alla
salute è notevolmente superiore alla media, va preso in considerazione quale
reddito da valido solo se può essere stabilito, secondo il principio della
verosimiglianza preponderante, che l’assicurato avrebbe continuato a
conseguirlo (cfr. anche sentenza 8C_671/2010 del 25 febbraio 2011, consid.
4.5.1).
2.6. Nel caso di specie il
ricorrente contesta il reddito da valido preso in considerazione dall’UAI (fr.
74'510 nel 2012), rilevando che nell’imminenza dell’infortunio subito il 27
febbraio 2006 (doc. __________ 6-1 e 17-1), in seguito al quale ha poi ripreso
a lavorare al 100% dal 2 aprile 2007 (cfr. doc. __________ 24-2 e 26-1), cui ha
fatto seguito una prima ricaduta il 29 luglio 2008 (doc. __________ 33-1), è
stato assunto dal consorzio __________ e __________ con un salario annuo di fr.
93’631 ed in seguito dal __________ con un reddito annuo di fr. 110'000 (cfr.
anche la notifica di infortunio LAINF del 23 novembre 2010 dove
figura un salario annuo contrattuale di fr. 103'628.91 [doc. AI 53-8] e la
scheda di segnalazione al __________ di __________, il 28 settembre 2012, dove
è stato segnalato un salario annuo di circa fr. 100'000 [doc. AI 64-2 e 68-4]).
Da entrambi i datori di lavoro è stato licenziato a causa del danno alla
salute dovuto al citato infortunio del 2006. Egli conseguiva pertanto un
salario da capo squadra, che con tutta verosimiglianza, sarebbe aumentato nel
corso degli anni.
Questo Tribunale,
tuttavia, alla luce degli atti e della giurisprudenza federale esposta al
consid. 2.5, non ha alcun motivo per scostarsi dalla decisione impugnata che
nega al ricorrente il diritto ad una rendita AI.
Dalla documentazione
prodotta emerge segnatamente che l’interessato dopo aver assolto le scuole
dell’obbligo in __________ ed aver seguito, senza concluderlo, un corso per
diventare geometra, ha ottenuto il diploma di meccanico di veicoli. In seguito
ha lavorato come autista ed operaio tuttofare all’estero e nel 2000 è giunto in
Svizzera dove ha lavorato quale operaio addetto ai cantieri del sottosuolo ad __________
fino al 2002, quale autista di veicoli pesanti da cantieri dal 2002 al 2003 e
quale operaio addetto ai cantieri di sottosuolo dal 2003 al 2011, con numerose
interruzioni (doc. AI 68-2/3). Nel 2008 ha seguito un corso di brillamento
delle mine (doc. AI 192/1-2).
Il 27 giugno 2010 l’UAI ha
respinto la precedente richiesta di prestazioni AI poiché l’interessato non
aveva presentato un periodo ininterrotto di un anno almeno con inabilità del
40% e dal 1° marzo 2010 aveva iniziato una nuova attività presso il __________
(doc. AI 41-1 e 43-1), ripristinando in questo modo l’abilità al lavoro in
misura completa (doc. AI 41-1). L’attività è tuttavia nuovamente cessata nel
corso del mese di luglio 2011 (doc. AI 53-8), a causa di una nuova ricaduta
relativa all’infortunio subito nel 2006 (cfr. doc. AI 68-4).
Da calcoli eseguiti dal __________
risulta che l’interessato, teoricamente, se avesse lavorato tutto l’anno, senza
il danno alla salute, nel 2010 avrebbe potuto conseguire un reddito annuo,
senza gli assegni per i figli, di fr. 90'660 (doc. AI 116-2), comprensivo del
supplemento notte, indennità lavoro continuo, indennità galleria, tempo di
tragitto normale, tempo di tragitto a sciolte, ore straordinarie 125% e ore
straordinarie 150% (doc. AI 116-2), mentre nel 2011 di fr. 100'181.27 (doc. AI
116-3), comprensivo delle indennità e supplementi sopra descritti (doc. AI
116-3).
Egli tuttavia, avendo
lavorato solo alcuni mesi, ha guadagnato fr. 73'194 nel 2010 e fr. 58'013 nel
2011 (doc. VI/1).
Inoltre, da quando, nel
2000, è giunto in Svizzera, il ricorrente ha sempre percepito salari nettamente
inferiori rispetto all’importo che rivendica essere il suo salario da valido.
L’insorgente ha infatti conseguito fr. 32'609 nel 2000, fr. 67'304 nel 2001,
fr. 47'617 nel 2002, fr. 53'771 nel 2003, fr. 63'879 nel 2004, fr. 43'440 nel
2005, fr. 35'770 nel 2006, fr. 46'616 nel 2007, fr. 23'500 nel 2008, fr. 11'953
nel 2009, fr. 73'194 nel 2010, fr. 58'013 nel 2011 (doc. VI/1). Va qui
evidenziato che i salari del 2001, di fr. 67'304, e del 2004, di fr. 63'879,
corrispondono a quelli che l’insorgente ha percepito lavorando per un anno
intero prima dell’infortunio del 2006 (cfr. doc. __________ 5-1 [cfr. anche
doc. __________ 4-1] e doc. AI 68-2), a differenza degli altri periodi dove
l’assicurato ha invece svolto la sua attività solo per alcuni mesi (cfr. doc. __________
4-1 e 5-1 e doc. VI/1 e doc. AI 68).
Non va poi dimenticato che
l’insorgente ha subito l’infortunio al piede, che lo ha reso completamente
inabile al lavoro quale fuochista e specialista in esplosivo, nel corso del
mese di febbraio 2006 e che l’attività da ultimo iniziata nel corso del mese di
marzo 2010 ha dovuto essere abbandonata proprio a causa delle conseguenze dell’infortunio.
L’interessato al momento dell’infortunio si trovava in disoccupazione (doc. __________
7-1), ma era stato inviato sul cantiere __________ per uno stage (doc. __________
17-1 e 37-1) e l’ultima attività lavorativa stabile prima dell’infortunio era stata
esercitata presso la __________ di __________ quale “Mineur und Guniteur im
Schichtbetrieb des TBM-Vortriebes sowie im Ausbau” (doc. __________ 5-1),
Considerandi
dove aveva conseguito, nel 2004, ultimo anno in cui ha lavorato per 12 mesi,
fr. 63'879 (doc. VI/1). In seguito, dal 1° marzo 2006, essendo ritornato abile
al lavoro, ha iniziato un’attività presso la __________ quale
macchinista/minatore (doc. __________ 8-1 e 12-1), ma il 9 giugno 2006 ha
subito una ricaduta e non gli è stato rinnovato il contratto (cfr. doc. __________
17-1). Dal mese di aprile 2007 ha lavorato per la __________ (doc. AI 68-3) e dal
1° ottobre 2007 è stato assunto quale minatore dalla __________ (doc. __________
33-1), la quale il 29 luglio 2008 ha nuovamente annunciato una ricaduta
dell’infortunio (doc. __________ 33-1). Dal mese di marzo 2010 ha poi iniziato
l’attività presso il __________ quale caposquadra (doc. __________ 69-1),
nonostante la presenza di alcuni fastidi al piede infortunato (doc. __________
69-2). Quest’ultima attività è stata esercitata malgrado abbia dovuto recarsi
in numerose occasioni da alcuni specialisti a causa di continui dolori al piede
ed è stata infine abbandonata nel corso del mese di luglio 2011 (cfr. doc. __________
74-1, 76-1 e 77-1).
Ne segue che il salario
percepito da ultimo, nel corso di un intero anno prima dell’insorgere del danno
alla salute causato dall’infortunio del 27 febbraio 2006, ammonta a fr. 63'879
ed è stato conseguito nel 2004. Le attività successive, intraprese
dall’assicurato e che hanno portato a varie ricadute non erano invece più
esigibili in maniera completa. Tant’è che con la prece-dente decisione del 7
giugno 2010 l’UAI aveva stabilito i seguenti periodi di inabilità lavorativa
totale: dal 9 giugno 2006 al 20 agosto 2006; dal 23 agosto 2006 al 13 settembre
2006; dal 16 settembre 2006 al 1° aprile 2007; dal 9 aprile 2008 al 1° febbraio
2009; dal 14 marzo 2009 al 28 febbraio 2010 (doc. AI 43-1/2).
Ora, aggiornando al 2012
l’ultimo reddito di fr. 63'879 conseguito dal ricorrente nel 2004, prima
dell’insorgere del danno alla salute del 27 febbraio 2006, si ottiene un
importo di fr. 70'897 (2005: + 1,0%; 2006: + 1,2%; 2007; + 1,6%; 2008: + 2%;
2009: + 2,1%; 2010: + 0,8%; 2011: + 1%; 2012: + 0.8%; [cfr. anche doc. AI 10-3;
paga annua presso la __________ di fr. 67'382 nel 2008]).
L’importo ritenuto dalla
Cassa di fr. 74'510 è pertanto quello più elevato mai conseguito dal ricorrente
nei circa 10 anni di attività lavorativa nel nostro Paese, è superiore rispetto
al reddito, aggiornato al 2012, e conseguito da ultimo dal ricorrente nel 2004
prima del danno alla salute del 27 febbraio 2006 e non si scosta neppure molto da
quello statistico desunto dall’UAI dalla Tabella RSS TA 1 Svizzera per
l’attività svolta dall’assicurato (divisione economica 42 – ingegneria civile,
livello di qualifica 3 – conoscenze professionali e specializzate) di fr.
77'103 per l’anno 2012 (cfr. doc. XII/1).
Del resto, va
abbondanzialmente rilevato che, accertata un’importante fluttuazione dei
redditi da quando lavora in Svizzera, l’amministrazione avrebbe potuto prendere
in considerazione una media dell’importo percepito negli ultimi anni precedenti
l’insorgere del danno alla salute e non limitarsi ad utilizzare l’ultimo
salario effettivamente percepito e dunque avrebbe potuto prendere in
considerazione un salario da valido ancora inferiore (cfr. consid. 2.5).
Ne segue che
l’importo di fr. 74'510 preso in considerazione dall’UAI va confermato quale
reddito da valido per l’anno 2012, senza che sia necessario richiamare
l’incarto della __________ come chiesto invece dal ricorrente. Del resto, l’UAI
ha prodotto tutti gli atti della __________ fino all’11 dicembre 2012 (doc. __________
83-1), quando la fattispecie è in sostanza stata trasmessa all’UAI per valutare
la possibilità di una riformazione professionale (doc. __________ 83-1; cfr.
anche doc. AI 94-1).
Va qui rammentato che
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Accertato
l’ammontare del reddito da valido, ritenuto che, come si vedrà in seguito,
anche utilizzando il reddito da invalido fatto valere del ricorrente, ossia
quello a lui più favorevole, non vi è alcun diritto ad una rendita AI, può qui
rimanere aperta la questione di sapere se invece del reddito evinto dalle
tabelle RSS relativo alle attività semplici e ripetitive non vada invece
utilizzato il reddito più elevato, evinto dalle medesime tabelle, ma relativo
all’attività di disegnatore edile, formazione che, secondo l’UAI, l’interessato
avrebbe potuto e dovuto portare a termine.
2.7
Per
quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--, ossia fr.
58'812 all’anno (4'901 X 12, ritenuto che la quota di tredicesima
è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Secondo la più recente
giurisprudenza del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2),
per l'indicizza-zione dei salari nell'ambito dell'accertamento del
reddito ipotetico da invalido occorre applicare la Tabella T1.1.10 (Indice dei
salari nominali, secondo il sesso, 2011-2012, pubblicata dall'Ufficio federale
di statistica, Indice svizzero dei salari per ramo, in: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/data/02.html).
Il salario statistico
svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 59’812 (fr. 58’812
: 100 x 101,7) nel 2012.
Questi dati si riferiscono,
però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando così queste cifre su
un orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore computabili nel 2012, il salario medio ipotetico da invalido ammonta a fr. 62'353,80 (fr. 59'811,80
: 40 x 41,7).
Secondo la giurisprudenza federale, per
gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili
di influire sul reddito del lavoro. Chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Con
sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
"
5.4
Contrariamente al potere di
apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo
grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso
e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di
adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In
tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non
sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,
dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel
rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle
assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi
su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello
maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.
5.2
pag. 73 seg.).
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di
distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze
particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un
eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido
motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi
il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa
dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio
dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe
invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente
concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria
(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)”
Con
sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è
necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in
considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la
nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso
d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (consid. 4.2 “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à
des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération
comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la
nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux
d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les
limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu
d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126
V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30
avril 2012 consid. 4.2.1). […]”).
Nel
caso di specie l’UAI ha deciso una riduzione dell’8% per attività leggera,
ossia una percentuale non più applicabile in seguito alla sentenza 9C_179/2013
del 26 agosto 2013 (per una critica all’operato dell’amministrazione che si
ostina ad applicare percentuali diverse dal multiplo di 5, cfr. sentenza
32.2015.28
del 9 novembre 2015, consid. 2.8). In concreto, alla luce delle
circostanze concrete, va di conseguenza applicata una riduzione del 10% come
richiesto dall’insorgente.
Raffrontando
il reddito da valido di fr. 74'510 con quello da invalido di fr. 62’354,
ridotto del 10% a fr. 56'119, si ottiene un grado d’invalidità del 25% che non
dà diritto ad alcuna rendita.
La
decisione dell’UAI che nega il diritto ad una rendita d’invalidità va di conseguenza
tutelata.
2.8
Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti