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Decisione

32.2015.77

Richiesta di rendita AI respinta perché il grado d'invalidità è inferiore al 40%. Conferma del calcolo effettuato dall'amministrazione, segnatamente dell'ammontare del reddito da valido

11 aprile 2016Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I 696/01 del 4 aprile 2002 al consid. 3b)aa) e seguenti il

TF ha dovuto giudicare il caso di un garagista indipendente che contestava

l’ammontare del reddito da valido preso in considerazione dal Tribunale

cantonale e dall’amministrazione. Sulla base del

reddito registrato nel conto individuale, entrambe le autorità avevano ritenuto

che l’interessato avrebbe potuto conseguire un reddito massimo di fr. 20'000 (”Verwaltung

und Vorinstanz gehen gestützt auf die Einträge im IK des Beschwerdeführers

davon aus, dass dieser im Gesundheitsfall höchstens ein Einkommen in der Höhe

von Fr. 20'000.- erzielen würde. In der Tat ist den betreffenden Einträgen zu

entnehmen, dass der damals selbstständigerwerbende Garagist Einkünfte von jährlich

höchstens Fr. 16'300.- (1986/87) und Fr. 16'500.- (1994/95) sowie Fr. 15'300.-

(1996/97) erzielt habe. So besehen ist es nicht zu beanstanden, wenn Verwaltung

und Vorinstanz das Valideneinkommen auf Fr. 20'000.- festgelegt haben, wobei

die Gründe, warum der Beschwerdeführer nicht ein höheres Einkommen verabgabt

hat, keiner näheren Erörterung bedürfen“).

Per

l’Alta Corte tuttavia la circostanza che il ricorrente durante numerosi anni ha

esercitato un’attività indipendente conseguendo redditi inusualmente bassi, che

neppure permettevano un’esistenza dignitosa, non è di per sé decisiva per la

fissazione del reddito da valido (“bb) Verwaltung und Vorinstanz übersehen

nun aber den folgenden entscheidenden Punkt: Dass der Versicherte in der

Vergangenheit einen Einmannbetrieb führte und sich in diesem Rahmen während

Jahren mit unüblich tiefen, kaum existenzsichernden Erwerbseinkommen begnügte,

ist für die Festlegung des Valideneinkommens als solchen nicht entscheidend.“).

Ciò, perché il reddito da valido di soli fr. 20'000 poteva essere

imputato all’allora ricorrente solo se sulla base di elementi concreti si

poteva concludere che quale persona sana e completamente abile al lavoro si

sarebbe accontentata di un guadagno marginale (“Denn das Valideneinkommen

ist nicht eine vergangene, sondern eine hypothetische Grösse. Ein Valideneinkommen von bloss Fr. 20'000.- kann dem

Beschwerdeführer daher nur dann angerechnet werden, wenn auf Grund der

konkreten Verhältnisse seines Einzelfalles anzunehmen ist, dass er sich auch

als gesunder, voll leistungsfähiger Berufsmann mit einer solchen Randexistenz

begnügen würde.“). Nel caso

che il TF era stato chiamato a giudicare sulla base degli atti non era tuttavia

possibile concludere in tal senso (“Gerade dies kann nach Lage der Akten im

Falle des Beschwerdeführers nicht gesagt werden”) ed ha preso in

considerazione quale reddito da valido quello di un meccanico qualificato

figurante nelle usuali tabelle RSS poiché occorreva ritenere che l’interessato,

se non fosse divenuto invalido, avrebbe abbandonato la sua attività

indipendente.

In una

sentenza 8C_611/2007 del 23 aprile 2008, a proposito del reddito da valido di un consulente assicurativo che aveva conosciuto delle forti variazioni annuali

del proprio salario il TF non ha censurato la presa in considerazione, da parte

dell’autorità inferiore, della media del reddito conseguito dall’assicurato

negli ultimi tre anni (“Wegen starker

Lohnschwankungen von Jahr zu Jahr stellte das kantonale Gericht zur Bemessung

des Valideneinkommens auf den Durchschnittsverdienst der letzten drei Jahre vor

Eintritt des Gesundheitsschadens ab. Als Bezugsgrösse wählte es die im

Individuellen Konto der gemeldenten beitragspflichtigen Einkommen (Art. 30ter

Abs. 1 AHVG und Art. 135 ff. AHVV) ausgewiesenen, vom Arbeitgeber bestätigten

Lohnsummen“), ma ha rinviato la causa all’autorità inferiore per una

determinazione più precisa del salario percepito dopo ulteriori accertamenti in

ambito fiscale. In sostanza l’Alta Corte ha stabilito che se da una parte il

reddito da valido può, di principio, essere evinto dalle registrazioni

figuranti nel conto individuale della persona assicurata, a quest’ultima non

può essere impedito di comprovare che il reddito ivi registrato non corrisponde

a quello effettivamente conseguito.

Con sentenza

8C_626/2011 del 29 marzo 2012, in un caso di un assicurato attivo quale

indipendente nell’ambito della pulizia, il cui reddito è variato notevolmente

nel corso degli anni, il TF, dopo aver rammentato il contenuto della sopra

citata sentenza I 696/01 del 4 aprile 2002, ha affermato che nel preciso caso di specie,

alla luce delle notevoli variazioni del reddito, non andava presa in

considerazione la media degli introiti degli ultimi tre anni, ma degli ultimi

12.

Con

sentenza 9C_751/2011 del 30 aprile 2012, il TF ha giudicato il caso di

un’assicurata che aveva percepito nel corso dell’ultimo anno in cui ha svolto

un’attività dipendente (1999), prima di avere problemi di salute, un reddito

nettamente superiore rispetto a quello conseguito negli anni precedenti. L’Alta

Corte ha tutelato la decisione dei giudici cantonali che avevano preso in

considerazione, quale reddito da valido, la media degli ultimi 3 anni (dal 1997

al 1999; cfr. consid. 4.1: “[…] Il ressort en effet des constatations de la juridiction cantonale

que l'intimée a obtenu en 1999 un revenu nettement plus élevé que ceux réalisés

les années précédentes, alors qu'elle a travaillé auprès du même employeur

jusqu'à la fin de cette année-là. Ainsi, son salaire avait évolué de la manière

suivante: 49'140 fr. (1995), 54'833 fr. (1996), 57'486 fr. (1997), 56'110 fr.

(1998) et 69'651 fr. (1999). Dans un tel cas, lorsque le dernier salaire obtenu

par l'assuré avant la survenance de l'invalidité est nettement plus élevé que les

revenus obtenus jusqu'alors, il ne peut servir de référence pour le revenu sans

invalidité que s'il est établi, selon la vraisemblance prépondérante, que

l'assuré aurait continué à réaliser un tel salaire (arrêt 9C_5/2009 du 16

juillet 2009 consid. 2.3, in SVR 2009 IV n° 58 p. 181). L'intimée ne fait

valoir aucun argument qui permettrait de considérer qu'elle aurait continué à

gagner un salaire ayant subi une augmentation majeure par rapport à celles

accordées les années précédentes et d'établir que cette majoration n'était pas

due, comme on peut le penser, à la fin des rapports de travail. La juridiction

cantonale était donc en droit de ne pas se référer uniquement au dernier

salaire obtenu en 1999, mais de déterminer le revenu sans invalidité à l'aide d'une

moyenne des salaires obtenus dans les trois années précédentes.“).

Con

sentenza 9C_5/2009 del 16 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 58, pag.

181, il TF ha stabilito che se l’ultimo salario conseguito prima del danno alla

salute è notevolmente superiore alla media, va preso in considerazione quale

reddito da valido solo se può essere stabilito, secondo il principio della

verosimiglianza preponderante, che l’assicurato avrebbe continuato a

conseguirlo (cfr. anche sentenza 8C_671/2010 del 25 febbraio 2011, consid.

4.5.1).

2.6. Nel caso di specie il

ricorrente contesta il reddito da valido preso in considerazione dall’UAI (fr.

74'510 nel 2012), rilevando che nell’imminenza dell’infortunio subito il 27

febbraio 2006 (doc. __________ 6-1 e 17-1), in seguito al quale ha poi ripreso

a lavorare al 100% dal 2 aprile 2007 (cfr. doc. __________ 24-2 e 26-1), cui ha

fatto seguito una prima ricaduta il 29 luglio 2008 (doc. __________ 33-1), è

stato assunto dal consorzio __________ e __________ con un salario annuo di fr.

93’631 ed in seguito dal __________ con un reddito annuo di fr. 110'000 (cfr.

anche la notifica di infortunio LAINF del 23 novembre 2010 dove

figura un salario annuo contrattuale di fr. 103'628.91 [doc. AI 53-8] e la

scheda di segnalazione al __________ di __________, il 28 settembre 2012, dove

è stato segnalato un salario annuo di circa fr. 100'000 [doc. AI 64-2 e 68-4]).

Da entrambi i datori di lavoro è stato licenziato a causa del danno alla

salute dovuto al citato infortunio del 2006. Egli conseguiva pertanto un

salario da capo squadra, che con tutta verosimiglianza, sarebbe aumentato nel

corso degli anni.

Questo Tribunale,

tuttavia, alla luce degli atti e della giurisprudenza federale esposta al

consid. 2.5, non ha alcun motivo per scostarsi dalla decisione impugnata che

nega al ricorrente il diritto ad una rendita AI.

Dalla documentazione

prodotta emerge segnatamente che l’interessato dopo aver assolto le scuole

dell’obbligo in __________ ed aver seguito, senza concluderlo, un corso per

diventare geometra, ha ottenuto il diploma di meccanico di veicoli. In seguito

ha lavorato come autista ed operaio tuttofare all’estero e nel 2000 è giunto in

Svizzera dove ha lavorato quale operaio addetto ai cantieri del sottosuolo ad __________

fino al 2002, quale autista di veicoli pesanti da cantieri dal 2002 al 2003 e

quale operaio addetto ai cantieri di sottosuolo dal 2003 al 2011, con numerose

interruzioni (doc. AI 68-2/3). Nel 2008 ha seguito un corso di brillamento

delle mine (doc. AI 192/1-2).

Il 27 giugno 2010 l’UAI ha

respinto la precedente richiesta di prestazioni AI poiché l’interessato non

aveva presentato un periodo ininterrotto di un anno almeno con inabilità del

40% e dal 1° marzo 2010 aveva iniziato una nuova attività presso il __________

(doc. AI 41-1 e 43-1), ripristinando in questo modo l’abilità al lavoro in

misura completa (doc. AI 41-1). L’attività è tuttavia nuovamente cessata nel

corso del mese di luglio 2011 (doc. AI 53-8), a causa di una nuova ricaduta

relativa all’infortunio subito nel 2006 (cfr. doc. AI 68-4).

Da calcoli eseguiti dal __________

risulta che l’interessato, teoricamente, se avesse lavorato tutto l’anno, senza

il danno alla salute, nel 2010 avrebbe potuto conseguire un reddito annuo,

senza gli assegni per i figli, di fr. 90'660 (doc. AI 116-2), comprensivo del

supplemento notte, indennità lavoro continuo, indennità galleria, tempo di

tragitto normale, tempo di tragitto a sciolte, ore straordinarie 125% e ore

straordinarie 150% (doc. AI 116-2), mentre nel 2011 di fr. 100'181.27 (doc. AI

116-3), comprensivo delle indennità e supplementi sopra descritti (doc. AI

116-3).

Egli tuttavia, avendo

lavorato solo alcuni mesi, ha guadagnato fr. 73'194 nel 2010 e fr. 58'013 nel

2011 (doc. VI/1).

Inoltre, da quando, nel

2000, è giunto in Svizzera, il ricorrente ha sempre percepito salari nettamente

inferiori rispetto all’importo che rivendica essere il suo salario da valido.

L’insorgente ha infatti conseguito fr. 32'609 nel 2000, fr. 67'304 nel 2001,

fr. 47'617 nel 2002, fr. 53'771 nel 2003, fr. 63'879 nel 2004, fr. 43'440 nel

2005, fr. 35'770 nel 2006, fr. 46'616 nel 2007, fr. 23'500 nel 2008, fr. 11'953

nel 2009, fr. 73'194 nel 2010, fr. 58'013 nel 2011 (doc. VI/1). Va qui

evidenziato che i salari del 2001, di fr. 67'304, e del 2004, di fr. 63'879,

corrispondono a quelli che l’insorgente ha percepito lavorando per un anno

intero prima dell’infortunio del 2006 (cfr. doc. __________ 5-1 [cfr. anche

doc. __________ 4-1] e doc. AI 68-2), a differenza degli altri periodi dove

l’assicurato ha invece svolto la sua attività solo per alcuni mesi (cfr. doc. __________

4-1 e 5-1 e doc. VI/1 e doc. AI 68).

Non va poi dimenticato che

l’insorgente ha subito l’infortunio al piede, che lo ha reso completamente

inabile al lavoro quale fuochista e specialista in esplosivo, nel corso del

mese di febbraio 2006 e che l’attività da ultimo iniziata nel corso del mese di

marzo 2010 ha dovuto essere abbandonata proprio a causa delle conseguenze dell’infortunio.

L’interessato al momento dell’infortunio si trovava in disoccupazione (doc. __________

7-1), ma era stato inviato sul cantiere __________ per uno stage (doc. __________

17-1 e 37-1) e l’ultima attività lavorativa stabile prima dell’infortunio era stata

esercitata presso la __________ di __________ quale “Mineur und Guniteur im

Schichtbetrieb des TBM-Vortriebes sowie im Ausbau” (doc. __________ 5-1),

Considerandi

dove aveva conseguito, nel 2004, ultimo anno in cui ha lavorato per 12 mesi,

fr. 63'879 (doc. VI/1). In seguito, dal 1° marzo 2006, essendo ritornato abile

al lavoro, ha iniziato un’attività presso la __________ quale

macchinista/minatore (doc. __________ 8-1 e 12-1), ma il 9 giugno 2006 ha

subito una ricaduta e non gli è stato rinnovato il contratto (cfr. doc. __________

17-1). Dal mese di aprile 2007 ha lavorato per la __________ (doc. AI 68-3) e dal

1° ottobre 2007 è stato assunto quale minatore dalla __________ (doc. __________

33-1), la quale il 29 luglio 2008 ha nuovamente annunciato una ricaduta

dell’infortunio (doc. __________ 33-1). Dal mese di marzo 2010 ha poi iniziato

l’attività presso il __________ quale caposquadra (doc. __________ 69-1),

nonostante la presenza di alcuni fastidi al piede infortunato (doc. __________

69-2). Quest’ultima attività è stata esercitata malgrado abbia dovuto recarsi

in numerose occasioni da alcuni specialisti a causa di continui dolori al piede

ed è stata infine abbandonata nel corso del mese di luglio 2011 (cfr. doc. __________

74-1, 76-1 e 77-1).

Ne segue che il salario

percepito da ultimo, nel corso di un intero anno prima dell’insorgere del danno

alla salute causato dall’infortunio del 27 febbraio 2006, ammonta a fr. 63'879

ed è stato conseguito nel 2004. Le attività successive, intraprese

dall’assicurato e che hanno portato a varie ricadute non erano invece più

esigibili in maniera completa. Tant’è che con la prece-dente decisione del 7

giugno 2010 l’UAI aveva stabilito i seguenti periodi di inabilità lavorativa

totale: dal 9 giugno 2006 al 20 agosto 2006; dal 23 agosto 2006 al 13 settembre

2006; dal 16 settembre 2006 al 1° aprile 2007; dal 9 aprile 2008 al 1° febbraio

2009; dal 14 marzo 2009 al 28 febbraio 2010 (doc. AI 43-1/2).

Ora, aggiornando al 2012

l’ultimo reddito di fr. 63'879 conseguito dal ricorrente nel 2004, prima

dell’insorgere del danno alla salute del 27 febbraio 2006, si ottiene un

importo di fr. 70'897 (2005: + 1,0%; 2006: + 1,2%; 2007; + 1,6%; 2008: + 2%;

2009: + 2,1%; 2010: + 0,8%; 2011: + 1%; 2012: + 0.8%; [cfr. anche doc. AI 10-3;

paga annua presso la __________ di fr. 67'382 nel 2008]).

L’importo ritenuto dalla

Cassa di fr. 74'510 è pertanto quello più elevato mai conseguito dal ricorrente

nei circa 10 anni di attività lavorativa nel nostro Paese, è superiore rispetto

al reddito, aggiornato al 2012, e conseguito da ultimo dal ricorrente nel 2004

prima del danno alla salute del 27 febbraio 2006 e non si scosta neppure molto da

quello statistico desunto dall’UAI dalla Tabella RSS TA 1 Svizzera per

l’attività svolta dall’assicurato (divisione economica 42 – ingegneria civile,

livello di qualifica 3 – conoscenze professionali e specializzate) di fr.

77'103 per l’anno 2012 (cfr. doc. XII/1).

Del resto, va

abbondanzialmente rilevato che, accertata un’importante fluttuazione dei

redditi da quando lavora in Svizzera, l’amministrazione avrebbe potuto prendere

in considerazione una media dell’importo percepito negli ultimi anni precedenti

l’insorgere del danno alla salute e non limitarsi ad utilizzare l’ultimo

salario effettivamente percepito e dunque avrebbe potuto prendere in

considerazione un salario da valido ancora inferiore (cfr. consid. 2.5).

Ne segue che

l’importo di fr. 74'510 preso in considerazione dall’UAI va confermato quale

reddito da valido per l’anno 2012, senza che sia necessario richiamare

l’incarto della __________ come chiesto invece dal ricorrente. Del resto, l’UAI

ha prodotto tutti gli atti della __________ fino all’11 dicembre 2012 (doc. __________

83-1), quando la fattispecie è in sostanza stata trasmessa all’UAI per valutare

la possibilità di una riformazione professionale (doc. __________ 83-1; cfr.

anche doc. AI 94-1).

Va qui rammentato che

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Accertato

l’ammontare del reddito da valido, ritenuto che, come si vedrà in seguito,

anche utilizzando il reddito da invalido fatto valere del ricorrente, ossia

quello a lui più favorevole, non vi è alcun diritto ad una rendita AI, può qui

rimanere aperta la questione di sapere se invece del reddito evinto dalle

tabelle RSS relativo alle attività semplici e ripetitive non vada invece

utilizzato il reddito più elevato, evinto dalle medesime tabelle, ma relativo

all’attività di disegnatore edile, formazione che, secondo l’UAI, l’interessato

avrebbe potuto e dovuto portare a termine.

2.7

Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--, ossia fr.

58'812 all’anno (4'901 X 12, ritenuto che la quota di tredicesima

è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Secondo la più recente

giurisprudenza del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2),

per l'indicizza-zione dei salari nell'ambito dell'accertamento del

reddito ipotetico da invalido occorre applicare la Tabella T1.1.10 (Indice dei

salari nominali, secondo il sesso, 2011-2012, pubblicata dall'Ufficio federale

di statistica, Indice svizzero dei salari per ramo, in: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/data/02.html).

Il salario statistico

svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 59’812 (fr. 58’812

: 100 x 101,7) nel 2012.

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando così queste cifre su

un orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore computabili nel 2012, il salario medio ipotetico da invalido ammonta a fr. 62'353,80 (fr. 59'811,80

: 40 x 41,7).

Secondo la giurisprudenza federale, per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili

di influire sul reddito del lavoro. Chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

"

5.4

Contrariamente al potere di

apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo

grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso

e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di

adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In

tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non

sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,

dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel

rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle

assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi

su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello

maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.

5.2

pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa

dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio

dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)”

Con

sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è

necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in

considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (consid. 4.2 “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à

des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération

comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la

nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux

d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les

limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu

d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126

V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30

avril 2012 consid. 4.2.1). […]”).

Nel

caso di specie l’UAI ha deciso una riduzione dell’8% per attività leggera,

ossia una percentuale non più applicabile in seguito alla sentenza 9C_179/2013

del 26 agosto 2013 (per una critica all’operato dell’amministrazione che si

ostina ad applicare percentuali diverse dal multiplo di 5, cfr. sentenza

32.2015.28

del 9 novembre 2015, consid. 2.8). In concreto, alla luce delle

circostanze concrete, va di conseguenza applicata una riduzione del 10% come

richiesto dall’insorgente.

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 74'510 con quello da invalido di fr. 62’354,

ridotto del 10% a fr. 56'119, si ottiene un grado d’invalidità del 25% che non

dà diritto ad alcuna rendita.

La

decisione dell’UAI che nega il diritto ad una rendita d’invalidità va di conseguenza

tutelata.

2.8

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti