Lexipedia

Decisione

32.2015.78

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 gennaio 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343

consid. 3.5).

2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere

verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della

verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali.

Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in

giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una

simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita

dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del

5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR

2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22

gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è

distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87

cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen

hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt,

und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe

Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw.

2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato

nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

2.5. Nel

caso in esame, dopo il progetto di decisione 29 gennaio 2015 (cfr. consid. 1.1)

l’assicurata ha prodotto il certificato 3 febbraio 2015 del dr. __________, medico

curante, del seguente tenore:

"

Certifico che la

summenzionata si è presentata da me nel novembre 2013 per una lombosciatalgia

sx, la radiografia della colonna lombare presenta discopatie L4-L5 e

Scheuermann L5.

La paziente necessita

di regolare fisioterapia, causa di problemi cronici alla schiena non sono indicati

lavori pesanti, pertanto sono consigliati lavori leggeri, lavori d’ufficio con

possibilità di eseguire fisioterapia regolare.” (doc. AI 165/1)

A

tale riguardo, rettamente con annotazioni del 26 marzo 2015 il SMR ha

concluso che “… l’attuale certificato del dr. __________ è assolutazione

insufficiente per rendere verosimile una sostanziale modifica dello stato di salute

con influsso prolungato sulla CL ed in particolare giustificare una IL

prolungata nell’attività leggera da svolgere in posizione alternata” (doc.

AI 167). Infatti quanto certificato dal curante non permette di rilevare una

modifica rispetto alla situazione alla base della precedente decisione

del 20 dicembre 2011 ove l’Ufficio AI aveva motivato come segue il rifiuto di

prestazioni:

"

Esaminati gli atti

acquisiti in sede d’istruttoria, segnatamente sotto il profilo medico-teorico,

il nostro Servizio Medico Regionale (SMR) non ha potuto attestare periodi

d’incapacità lavorativa tali da compromettere la sua capacità di guadagno.

L’SMR ha potuto unicamente certificare la sua inidoneità a svolgere attività

lucrative che richiedono esclusivamente una posizione eretta.” (doc. AI 157/2)

Solo

pendente causa l’assicurata ha prodotto degli atti medici: il certificato 18 giugno

2015 del dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica in cui è attestato

un peggioramento dello stato di salute della sua paziente dovuto “… a

problemi di cartilagine al ginocchio sinistro già noti e una tendinite di

Achille bilaterale. Rimane quindi inabile al lavoro nella misura del 50%”

(doc. E) ed il certificato 25 giugno 2015 del dr. __________, psichiatra e

psicoterapeuta, che sostiene un’inabilità del 50% (doc. F).

In

data 26 ottobre 2015 l’assicurata ha prodotto la “relazione medica” 20 ottobre

2015 del succitato psichiatra. Posta una diagnosi extra-somatica, questi ha

concluso per una capacità lavorativa del 40 - 50% (doc. G).

A

Considerandi

tale riguardo, rettamente l’Ufficio AI ha fatto presente che, secondo la giurisprudenza,

nell’ambito di una procedura giudiziaria di non entrata in materia le prove

addotte solo in sede di ricorso non posso essere prese in considerazione in quanto

tardive.

Infatti,

con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito

di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova

richiesta deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova,

segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo

secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per

produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario

non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti

in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare

nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid.

3.

).

Nel

caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con

sentenza 6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita

dal 1° marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda,

respinta dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso

verosimile nessuna modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha

giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in

considerazione un certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato

solo in sede di ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto

certificati medici attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né

nel termine assegnatogli dall’amministra-zione, cosicché non era stata

sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva

all’ultimo esame materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.

Mediante

la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del

15.

aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno

2008,), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI

che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in

considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta

Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il

grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle

prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di

fissare un termine all’assi-curato per rendere verosimile la modifica. Il

termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la

modifica rilevante per il diritto alle prestazione, ma rinvia a mezzi di prova

supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un

secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per

contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova

supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli

atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI,

mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in

materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni

rispettivamente di revisione.

Nella

fattispecie va poi fatto presente che le (nuova) patologia psichiatrica è stata

certificata per la prima volta dopo la decisione contestata (cfr.

certificato 25 giugno 2015 del dr. __________; doc. F) e tale circostanza non

poteva essere presa in considerazione nella presente procedura. Infatti, per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della

decisione contestata; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti.

In

conclusione, non avendo in sede amministrativa l’assicu- rata reso verosimile

una rilevante modifica del suo stato di salute, la decisione di non entrata in

materia va confermata. Va da sé che la richiesta dell’insorgente di procedere

ad una perizia medica specialistica non può essere accolta. Ne consegue

pertanto la reiezione del ricorso.

Nel

contempo gli atti sono inviati all’Ufficio AI affinché esamini la documentazione

medica sinora prodotta (segnatamente il certificato 18 giugno

2015.

del dr. __________, doc. E; il certificato 25 giugno 2015 e la valutazione

26.

ottobre 2015 del dr. __________, doc. F e G) alla stregua di una

nuova domanda di prestazioni.

2.6

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata

fra 200.-e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;

STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

§ Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze ai

sensi dei considerandi.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti