32.2015.78
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18 gennaio 2016Italiano13 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.78
BS/sc
Lugano
18 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 maggio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 8 aprile 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nel
mese di febbraio 2013 RI 1, classe 1978, ha inoltrato una nuova domanda di
rendita (doc. AI 159), dopo che con decisione 6 febbraio 2012, cresciuta in giudicato,
l’Ufficio AI le aveva respinto una precedente richiesta di prestazioni (doc. AI
158).
Con
decisione 8 aprile 2015, preavvisata il 29 gennaio 2015, l’amministrazione ha
emesso una decisione di non entrata in materia non avendo l’assicurata dimostrato
una rilevante modifica delle circostanze oggettive (doc. AI 168).
1.2. Contro
la succitata decisione l’assicurata, per il tramite dell’RA 1, ha interposto il
presente ricorso chiedendo in via principale l’erogazione di una mezza rendita,
in via sussidiaria, l’allestimento di una perizia medica giudiziaria.
Con
riferimento alla documentazione medica prodotta in sede amministrativa,
l’assicurata ritiene di avere comprovato una rilevante modifica del suo stato
di salute, facendo poi presente di avere fissato una visita specialistica
presso la Clinica Ars Medica e che verrà prodotta in seguito altra documentazione
medica.
1.3. Con
la risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la
conferma della decisione impugnata. L’amministrazione ha ribadito che durante
la procedura amministrativa la ricorrente non ha reso verosimile una riduzione
della sua capacità lavorativa tale da modificare il suo grado d’invalidità.
1.4. Con
osservazioni 30 giugno 2015 l’assicurata ha prodotto ulteriori atti medici (X).
Chiamato dal TCA a prendere posizione in merito, con scritto 13 luglio 2015
l’Ufficio AI ha rilevato che la nuova documentazione non può essere presa in
considerazione poiché tardiva, evidenziando inoltre che l’eventuale peggioramento,
subentrato successivamente alla decisione contestata, potrà essere esaminato
nell’ambito di una nuova domanda di revisione (recte: nuova domanda di prestazione).
1.5. Con
scritto 16 luglio 2015 il rappresentante della ricorrente contesta quanto
esposto nelle succitate osservazioni (XIV) e produce, il 23 ottobre 2015, una valutazione
psichiatrica datata 20 ottobre 2015 (XVI).
1.6.
Il 29 ottobre 2015 l’Ufficio AI ha rilevato che la citata valutazione, resa
dopo la decisione contestata, potrà essere esaminata solamente nell’ambito di
una nuova procedura di rendita (XVIII).
Infine,
in data 3 novembre 2015 la ricorrente ha confermato il suo ricorso (XX).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito
della nuova domanda di prestazioni presentata dall’assicurata nel febbraio 2013.
2.3. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a
pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva
di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e
stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i
requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello
di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande
identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata
da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3,
117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di
influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198
consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag
Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito
della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista
materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità
resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).
In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di
rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI;
VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen,
in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung,
Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der
Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA
ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un
rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile.
Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)
l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia
riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti
o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato
un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in
caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in
materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha
rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la
nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in
materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa
attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10
consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid.
1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
Fatti
2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343
consid. 3.5).
2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere
verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della
verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali.
Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in
giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una
simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita
dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del
5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR
2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22
gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è
distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87
cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen
hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt,
und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe
Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw.
2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato
nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.5. Nel
caso in esame, dopo il progetto di decisione 29 gennaio 2015 (cfr. consid. 1.1)
l’assicurata ha prodotto il certificato 3 febbraio 2015 del dr. __________, medico
curante, del seguente tenore:
"
Certifico che la
summenzionata si è presentata da me nel novembre 2013 per una lombosciatalgia
sx, la radiografia della colonna lombare presenta discopatie L4-L5 e
Scheuermann L5.
La paziente necessita
di regolare fisioterapia, causa di problemi cronici alla schiena non sono indicati
lavori pesanti, pertanto sono consigliati lavori leggeri, lavori d’ufficio con
possibilità di eseguire fisioterapia regolare.” (doc. AI 165/1)
A
tale riguardo, rettamente con annotazioni del 26 marzo 2015 il SMR ha
concluso che “… l’attuale certificato del dr. __________ è assolutazione
insufficiente per rendere verosimile una sostanziale modifica dello stato di salute
con influsso prolungato sulla CL ed in particolare giustificare una IL
prolungata nell’attività leggera da svolgere in posizione alternata” (doc.
AI 167). Infatti quanto certificato dal curante non permette di rilevare una
modifica rispetto alla situazione alla base della precedente decisione
del 20 dicembre 2011 ove l’Ufficio AI aveva motivato come segue il rifiuto di
prestazioni:
"
Esaminati gli atti
acquisiti in sede d’istruttoria, segnatamente sotto il profilo medico-teorico,
il nostro Servizio Medico Regionale (SMR) non ha potuto attestare periodi
d’incapacità lavorativa tali da compromettere la sua capacità di guadagno.
L’SMR ha potuto unicamente certificare la sua inidoneità a svolgere attività
lucrative che richiedono esclusivamente una posizione eretta.” (doc. AI 157/2)
Solo
pendente causa l’assicurata ha prodotto degli atti medici: il certificato 18 giugno
2015 del dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica in cui è attestato
un peggioramento dello stato di salute della sua paziente dovuto “… a
problemi di cartilagine al ginocchio sinistro già noti e una tendinite di
Achille bilaterale. Rimane quindi inabile al lavoro nella misura del 50%”
(doc. E) ed il certificato 25 giugno 2015 del dr. __________, psichiatra e
psicoterapeuta, che sostiene un’inabilità del 50% (doc. F).
In
data 26 ottobre 2015 l’assicurata ha prodotto la “relazione medica” 20 ottobre
2015 del succitato psichiatra. Posta una diagnosi extra-somatica, questi ha
concluso per una capacità lavorativa del 40 - 50% (doc. G).
A
Considerandi
tale riguardo, rettamente l’Ufficio AI ha fatto presente che, secondo la giurisprudenza,
nell’ambito di una procedura giudiziaria di non entrata in materia le prove
addotte solo in sede di ricorso non posso essere prese in considerazione in quanto
tardive.
Infatti,
con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito
di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova
richiesta deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova,
segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo
secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per
produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario
non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti
in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare
nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid.
3.
).
Nel
caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con
sentenza 6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita
dal 1° marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda,
respinta dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso
verosimile nessuna modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha
giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in
considerazione un certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato
solo in sede di ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto
certificati medici attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né
nel termine assegnatogli dall’amministra-zione, cosicché non era stata
sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva
all’ultimo esame materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.
Mediante
la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del
15.
aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno
2008,), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI
che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in
considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta
Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il
grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle
prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di
fissare un termine all’assi-curato per rendere verosimile la modifica. Il
termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la
modifica rilevante per il diritto alle prestazione, ma rinvia a mezzi di prova
supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un
secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per
contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova
supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli
atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI,
mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in
materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni
rispettivamente di revisione.
Nella
fattispecie va poi fatto presente che le (nuova) patologia psichiatrica è stata
certificata per la prima volta dopo la decisione contestata (cfr.
certificato 25 giugno 2015 del dr. __________; doc. F) e tale circostanza non
poteva essere presa in considerazione nella presente procedura. Infatti, per costante giurisprudenza il giudice
delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di
regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della
decisione contestata; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti.
In
conclusione, non avendo in sede amministrativa l’assicu- rata reso verosimile
una rilevante modifica del suo stato di salute, la decisione di non entrata in
materia va confermata. Va da sé che la richiesta dell’insorgente di procedere
ad una perizia medica specialistica non può essere accolta. Ne consegue
pertanto la reiezione del ricorso.
Nel
contempo gli atti sono inviati all’Ufficio AI affinché esamini la documentazione
medica sinora prodotta (segnatamente il certificato 18 giugno
2015.
del dr. __________, doc. E; il certificato 25 giugno 2015 e la valutazione
26.
ottobre 2015 del dr. __________, doc. F e G) alla stregua di una
nuova domanda di prestazioni.
2.6
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata
fra 200.-e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;
STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente;
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
§ Gli
atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze ai
sensi dei considerandi.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti