32.2015.79
Assicurato salariato 80%, casalingo 20%.I pareri medici non sono stati sufficientemente presi in considerazione x l'aspetto psichiatrico. Gli atti vanno rinviati x valutazione specialistica e globale,
4 aprile 2016Italiano32 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.79
TB
Lugano
4 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 marzo 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, 1952, attivo come
cuoco-esercente in un grotto, nell’estate 2010 (doc. 1) ha chiesto prestazioni
AI per adulti a causa di una cardiopatia ischemico-ipertensiva che ne riduceva
la capacità lavorativa. L’Ufficio assicurazione invalidità ha intrapreso i
necessari accertamenti medici e professionali e un anno dopo, ritenendolo
salariato al 54% e casalingo al 46% del tempo lavorativo, ha fatto esperire
un’inchiesta per l’attività professionale indipendente (doc. 26) ed economica
per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. 27).
Con decisione del 30 novembre 2011
(doc. 35) l’Ufficio AI gli ha negato una rendita di invalidità, essendo il
grado AI del 2%.
1.2. Il
10 luglio 2013 (doc. 37) l’assicurato ha inviato all’Ufficio AI dei documenti
medici che attestavano un intervento chirurgico al cuore, chiedendo quindi di
rivedere la sua situazione. A tale scopo ha compilato una nuova richiesta di
prestazioni (doc. 42).
L’amministrazione è entrata nel merito della nuova domanda e ha
esperito i necessari accertamenti presso i medici curanti dell’interessato,
sulla cui base nel suo rapporto finale SMR del 20 febbraio 2014 (doc. 55) il
dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha ritenuto un’inabilità
lavorativa totale dal 30 giugno 2013 e del 50% dal 30 settembre 2013, sia
nell’attività precedente di esercente sia in altre adeguate e come casalingo.
Sono quindi state esperite nell’agosto 2014 delle nuove inchieste
per l’attività professionale indipendente (doc. 58) ed economica (doc. 59) che,
unitamente al rapporto finale del 17 novembre 2014 (doc. 69) del consulente in
integrazione professionale, hanno portato l’amministrazione ad emettere il 23 dicembre
2014 (doc. 70) un progetto di decisione che rifiutava la concessione di provvedimenti
professionali e di una rendita AI.
1.3. Contro la decisione del 24
marzo 2015 (doc. B) che ha confermato, anche dopo le osservazioni del 12
febbraio 2015 (doc. 77) che hanno contestato tanto l’aspetto medico quanto
quello economico, il rifiuto dell’assegnazione di una rendita e di provvedimenti
professionali stante un grado di invalidità del 35%, il 7 maggio 2015 (doc. I) RI
1, patrocinato dall’avv. RA 1, si è rivolto al Tribunale chiedendo il
riconoscimento di una rendita intera di invalidità a fronte di un grado d’invalidità
del 70%.
Il ricorrente ha innanzitutto rimproverato all’amministrazione di
non avere compiutamente accertato il suo stato di salute, giacché dai
certificati medici prodotti con le osservazioni sarebbero emersi problemi di
carattere psichiatrico, che però il medico SMR ha evaso semplicemente
affermando che erano già noti ciò che, a dire dell’assicurato, non sarebbe
invece vero.
L’assicurato si è poi lamentato che l’Ufficio AI l’ha considerato
abile al 100% in attività semplici, mentre il medico SMR l’ha ritenuto abile al
50% in attività adeguate, perciò il reddito ipotetico di Fr. 62'413,70 dovrebbe
essere anch’esso ritenuto al 50%. A sua volta, si dovrebbe tenere conto del
grado di occupazione del 50%, per ottenere un reddito ipotetico in attività
leggere di Fr. 15'603,43 che, ridotto del 24% (8% + 16%) per circostanze
personali, dà un reddito ottenibile di Fr. 11'858,60.
Paragonato al reddito da valido di Fr. 43'235.- si otterrebbe già
un grado di invalidità del 72,57% e ciò senza prendere ancora in considerazione
Fatti
i problemi psichici.
Infine, il ricorrente ha rilevato degli errori anche nel calcolo
del grado di invalidità per l’attività di casalinga esigibile al 50%.
Avantutto egli ha osservato come l’inchiesta economica si sia
svolta presso gli uffici dell’amministrazione piuttosto che a casa sua e
ricalchi semplicemente la precedente inchiesta del 2011. Poi l’insorgente ha
esaminato ogni posta, lamentando che in realtà i gradi di impedimento sarebbero
maggiori di quelli ritenuti dall’assistente sociale. Infine, egli ha concluso
per un tasso di impedimento del 44% come casalingo, che andrebbe però ritenuto
nella misura del 50% come stabilito dal medico SMR. Il grado di invalidità come
casalingo andrebbe dunque fissato nel 23% (46% [tempo lavorativo come
casalingo] x 50% [grado di inabilità lavorativa come casalingo]).
In conclusione, secondo il metodo misto si otterrebbe quindi un
grado di invalidità totale del 62,19% (54% [tempo lavorativo come
cuoco-esercente] x 72,57% [grado di inabilità lavorativa nell’attività
precedente] + 23%), stato nel 2012, ossia prima di considerare il peggioramento
accertato del 2013 e i problemi psichici nemmeno mai indagati.
1.4. Nella risposta del 3 giugno
2015 (doc. V) l’Ufficio assicurazione invalidità ha proposto di respingere il
ricorso dopo avere ripercorso nel dettaglio la sua situazione sin dalla prima
domanda di prestazioni AI del 2010, sfociata in un rifiuto.
Per quanto concerne le critiche sollevate sulla questione medica
riferite alla nuova domanda di prestazioni, l’amministrazione ha osservato che
il medico SMR ha ritenuto che gli elementi clinici presentati a livello
psichiatrico non erano tali da modificare la valutazione già resa di inabilità
lavorativa del 50% in qualsiasi attività. In particolare, la limitazione di
concentrazione era già stata indicata dal curante nel suo rapporto del 2013 e
una terapia antidepressiva non era ancora stata attuata, mentre per la problematica
cardiaca non sono stati avanzati elementi clinici comprovanti un peggioramento
ulteriore. La valutazione SMR è stata dunque confermata dall’Ufficio
assicurazione invalidità.
Applicando poi una riduzione per
circostanze particolari del 25% (anziché del 24% come ritenuto nella decisione
impugnata) alla quota parte di salariato del 54% si ottiene un grado AI
parziale del 24,76% e, tenuto anche conto della quota parte di casalingo in
applicazione del metodo misto, un grado di invalidità complessivo del 35%.
Il calcolo della perdita di guadagno è stato pertanto confermato.
Da ultimo, a proposito dell’attività domestica l’Ufficio AI ha
ripreso le dettagliate spiegazioni fornite dall’assistente sociale sulle
singole voci criticate dall’assicurato e ha rilevato come si sia preso in considerazione
un peggioramento dello stato di salute, giungendo ad un grado AI del 10,12%
contro il 2,3% scaturito nel 2011.
L’Ufficio AI non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. VI).
considerato in diritto
2.1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991,
pag. 216 segg.).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha
diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di
svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.
ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido
(art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad
una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se
sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare
l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica
l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante
per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1°
gennaio 2007: TF] con sentenza U
156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va
evidenziato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il
raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale
diritto alla rendita (e non quello della resa della decisione) ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in
regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (DTF 129 V 222; DTF 128 V 174).
L'Alta Corte ha anche
precisato che l'amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul
diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all'inizio di
tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati
ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a
un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi
stato esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26
giugno 2003 consid. 3.1, I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002
IV Nr. 24, I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV
Nr. 11 e I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr., inoltre, STFA I 475/01
del 13 giugno 2003, consid. 4.2).
2.2. Se, però, un assicurato
maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,
l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non
è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere
da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica
l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al
guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr.
76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità
dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge
le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che
intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA,
in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 prima frase OAI precisa che per mansioni
consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia
domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione
dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi amministrativa, sono incluse anche l'amministrazione
di patrimoni e le attività benevole gratuite, ma non le attività di svago, del
tempo libero (N. 3091 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande
invalidità (CIGI), edite dall'UFAS). L'invalidità viene così valutata sulla
base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante
un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances
sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità
se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno
parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia
essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è
ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei
lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.3. Nel
caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza
dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna
applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato
esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente
nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo
l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per
questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e
valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal
TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo
misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a
tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è
conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata
una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006,
parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del
13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137
V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V 477.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato
la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in
considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello
svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo
misto.
Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o
nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in
seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia
presa in considerazione solo a determinate condizioni.
2.4. Con sentenza 7186_09 del 2
febbraio 2016, non definitiva (cfr. STF 8C_633/2015 del 12 febbraio 2016,
consid. 4.3), nella causa Di Trizio contro Svizzera, la seconda sezione della
Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie
in cui il Tribunale Federale aveva confermato la soppressione del diritto alla
rendita nel caso di un’assicurata che, dopo la nascita di due gemelli, con l’applicazione
del metodo misto non raggiungeva più un grado d’invalidità pensionabile (STF
9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha in particolare dichiarato (per 4 voti contro
3) che vi è stata una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che
non va esaminata separatamente la violazione dell’art. 14 combinato con l’art.
6 CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione dell’art. 8
CEDU preso da solo.
La Corte europea - ricordato che non incombe a lei annullare e/o
abrogare delle disposizioni di diritto interno riconosciute contrarie alla CEDU
e che le sue sentenze hanno essenzialmente un carattere declaratorio - ha
precisato che la Svizzera può scegliere liberamente, nella misura in cui queste
soluzioni siano compatibili con le conclusioni di questo giudizio, in quale
maniera conformarsi all’art. 46 CEDU evidenziando che, avuto riguardo
all’insieme delle circostanze e al principio della sicurezza del diritto, la
violazione della CEDU ravvisata nel caso esaminato non esige che si rimettano
in discussione gli atti o le situazioni giuridiche analoghe stabilite
precedentemente a questa sentenza (cfr.
paragrafo 122 pag. 35: “(…) La Cour estime utile de rappeler par
ailleurs qu'il ne lui appartient pas d'annuler ou d'abroger elle-même les
dispositions litigieuses du droit interne à la suite d'un constat de violation
de la Convention. Les arrêts de la Cour ayant un caractère pour l'essentiel
déclaratoire, la Suisse peut librement choisir les moyens de s'acquitter de son
devoir juridique au regard de l'article 46 § 1 de la Convention, pour autant
que ces moyens soient compatibles avec les conclusions du présent arrêt, comme
indiqué ci-dessus (paragraphe 120 ci-dessus). Eu égard à l'ensemble des
circonstances et au principe de la sécurité juridique, inhérent à la
Convention, la Cour estime que le constat de violation opéré dans le cas
d'espèce n'exige pas de remettre en cause les actes ou situations juridiques
semblables antérieurs au prononcé du présent arrêt (Marckx, précité, § 58).") (STCA 32.2015.66 del 17
marzo 2016).
2.5. Al fine di determinare il
metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto
appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente
prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi
sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del
danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa.
Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non
esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non
fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita
Considerandi
all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute
invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche
rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte
le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie,
familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità
e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia
attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento
del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa
rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393
consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF
9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi
inoltre Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art.
5, pagg. 54-58 e 61-62 e Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la
volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in
regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012
consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad
ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività
esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF
117.
V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo
parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, op.
cit., pag. 190-191).
2.6
Infine, trattandosi di una
nuova domanda di prestazioni AI, va ricordato che giusta l’art. 87 cpv. 3 OAI,
qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il
contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era
insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché
il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per
l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le
condizioni previste nel capoverso 2, che prevede che se è fatta domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di
grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è
cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
Se tale condizione non è soddisfatta, l'amministrazione non entra
nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è
resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto
alla rendita, l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108
consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg
Schweiz, 2003, pagg. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda, deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87 segg. OAI;
Pratique VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
In particolare, la costante giurisprudenza ha
stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di
modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività
lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue
conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante
(STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323,
consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica
deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in
relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è
possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione
iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece
che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo
diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991
nella causa G.C., consid. 4).
Nell’evenienza concreta, preso atto dei nuovi
referti medici allestiti nel 2013, il 19 agosto 2013 (doc. 39) il dr. med. __________
del Servizio Medico Regionale ha riconosciuto i presupposti per entrare in
materia sulla nuova domanda di prestazioni.
Raccolti in seguito altri referti medici, il 22
novembre 2013 (doc. 52) anche il dr. med. __________ dell’SMR ha rilevato un
peggioramento della funzionalità cardiaca generale e una prognosi sfavorevole
in un paziente con comorbidità diabetica a 61 anni. Egli concordava con un
peggioramento della capacità lavorativa residua indicata dal medico curante e
ha proposto un’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività dal mese di
agosto 2013.
Nel suo rapporto finale del 20 febbraio 2014 (doc.
53) il dr. med. __________ ha stabilito che dal 30 giugno 2013 l’inabilità
lavorativa era totale in qualsiasi attività, poi dal 30 settembre 2013, ossia
tre mesi dopo un grave scompenso e il cambio della terapia CCT, il grado di
inabilità lavorativa era del 50%.
2.7
L’Ufficio AI ha
dunque esaminato il diritto dell’assicurato alla rendita basandosi su questo
grado di incapacità lavorativa.
L’interessato ha criticato l’amministrazione per non
avere compiutamente accertato il suo stato di salute, giacché della valutazione
psichiatrica operata dalla dr.ssa __________ e quindi delle diagnosi di
reazione depressiva prolungata e di altro disturbo di personalità specifico indicate
il 10 febbraio 2015 (doc. 77/9), non vi sarebbe alcuna traccia nei referti
dell’SMR. In altre parole, questo elemento non sarebbe stato ritenuto per
valutare la sua capacità lavorativa.
L’Ufficio AI ha risposto che il dr. med. __________
del Servizio Medico Regionale si è invece pronunciato su tale questione,
osservando che gli elementi clinici presentati a livello psichiatrico non erano
tali da modificare la valutazione già resa di inabilità lavorativa del 50% per
ogni tipo di attività. Inoltre, la limitazione di concentrazione era già stata
indicata dal dr. med. __________ nel suo rapporto del 2013. Per di più, dal
referto specialistico emerge che fino a febbraio 2015 l’assicurato aveva avuto
due colloqui e quale proposta terapeutica erano stati indicati dei colloqui di
sostegno per monitoraggio del quadro clinico ed eventualmente l’inserimento
futuro di una terapia antidepressiva.
In effetti anche in seguito, nel suo referto del 22
gennaio 2015 (doc. 75), il dr. med. __________, FMH medicina interna,
capo-clinica presso l’Ospedale __________ di __________, ha segnalato che l’assicurato,
visto il lento ma progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute date
dalla malattia cardiaca, era molto preoccupato per la sua famiglia, essendo
padre di due ragazzi in età scolare. Queste circostanze influivano
negativamente sul suo stato psicologico/psichiatrico, con sviluppo di una
componente depressiva reattiva che a quel momento non veniva ancora trattata
con farmaci, ma che il curante ha segnalato come opportuno valutare nell’ambito
della verifica del grado di inabilità.
Anche nel suo parere del 29 gennaio seguente (doc.
77/12) il medico curante, rispondendo ad una serie di quesiti sottopostigli dal
patrocinatore dell’assicurato, ha ribadito che “Questo influisce negativamente
sul suo stato psicologico/psichiatrico e negli ultimi mesi è insorta una
componente depressiva reattiva che al momento non stiamo ancora trattando dal
punto di vista medicamentoso, ma che merita una valutazione ed una presa a
carico specialistica a breve.”.
Egli ha pure segnalato che la capacità lavorativa
era del 30-40%.
Quanto al referto del 10 febbraio 2015 (doc. 77/9)
steso dalla dr.ssa __________, medico assistente, e dal dr. __________, medico
psichiatra aggiunto, entrambi attivi presso il __________, esso evidenzia che sulla
scorta dei due colloqui effettuati l’assicurato è stato ritenuto affetto da
reazione depressiva prolungata (ICD-10 F43.21) nell’ambito di un altro disturbo
di personalità specifico (narcisistico) (ICD-10 F60.8). Egli lamentava umore
deflesso e ansia, insonnia, apatia e abulia accompagnati da sentimenti di
autosvalutazione e vergogna, pensieri di morte senza una franca progettualità.
Questi sintomi depressivi parevano insorti nel 2012 con la chiusura del grotto
in cui lavorava. Inoltre, a causa di sentimenti di vergona e per alcuni tratti
narcisistici di non chiedere aiuti sociali, ma di avere usufruito del proprio
secondo pilastro, la sua situazione si era aggravata. Anche le patologie
fisiche aggravavano ulteriormente il quadro, con un peggioramento della
sintomatologia psichica.
Quali proposte terapeutiche, gli specialisti hanno
indicato che per questi motivi l’interessato necessitava di regolari colloqui
di sostegno per monitorare il quadro clinico e un eventuale futuro inserimento di
una terapia antidepressiva.
Rispondendo a puntuali domande sottopostegli dal
patrocinatore dell’assicurato, essi hanno affermato che a causa dei sintomi
depressivi e delle patologie somatiche v’era una progressiva perdita delle
risorse e delle capacità personali, perciò le capacità di concentrazione e di
agire erano ridotte di almeno il 50%, ciò che ha portato gli esperti in
psichiatria a ritenere, visto il breve tempo di osservazione, che l’inabilità
lavorativa dovesse essere considerata ridotta del 50% per almeno tre mesi.
Come visto, il medico SMR ha preso atto di questi
nuovi referti, concludendo il 24 febbraio 2015 (doc. 79) che “rispecchiano
quanto già noto (IL 50%) oltre alle osservazioni del dr. med. __________ che
riportano una IL 60-70% conglobando anche la patologia psichiatrica e non
riportando dati obbiettivi cardiologici limitanti soffermandosi su anche
limitazioni come casalingo e la sua situazione famigliare.”.
D’avviso del TCA, nel caso concreto le opinioni del
dr. med. __________ e dei dr. med. __________ e __________ non sono state
sufficientemente prese in considerazione dall’Ufficio AI.
In effetti, di fronte ad una diagnosi di reazione
depressiva prolungata nell’ambito di un altro disturbo di personalità
specifico (narcisistico) e di pensieri di morte, benché gli specialisti curanti
non avessero ancora messo in atto una terapia medicamentosa per curare la
depressione riscontrata, ma si siano limitati a ritenere necessari dei regolari
colloqui di sostegno, nel caso di specie va qui concluso che una tale patologia
dovesse essere maggiormente indagata, soprattutto visto che la stessa si è
inserita su un’altra malattia di carattere somatico già presente e ampiamente
riconosciuta anche dal Servizio Medico Regionale.
Pertanto, non solo era necessaria una valutazione
specialistica, ma anche una valutazione medico-teorica complessiva che
prendesse in considerazione sia i disturbi psichici sia quelli somatici, al
fine di verificare se il grado di incapacità lavorativa del 50% stabilito dall’SMR
per la sola patologia somatica potesse essere confermato anche in presenza di
disturbi psichici che, già di per sé stessi, gli specialisti del __________
hanno ritenuto incidere nella misura del 50% sulla capacità lavorativa
dell’assicurato per almeno tre mesi.
Non è infatti sufficiente che il medico SMR dr. med. __________, per
di più non specialista in materia - va ricordato che nel caso in cui sussista
anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici
interni dell’assicurazione non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF
8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in particolare alla
DTF 139 V 225 e 135 V 465) -, si sia pronunciato in merito alle citate
patologie psichiatriche affermando che “Vengono riportate osservazioni di
carattere psichiatrico da parte del __________ che rispecchiano quanto già noto
(IL 50%)” (doc. 79). Egli dimentica, però, che quell’incapacità lavorativa
del 50% era riferita alla sola problematica cardiologica, unica patologia
conosciuta fino a quel momento. Pertanto, non è affatto chiaro se il grado di
inabilità lavorativa per motivi psichiatrici debba sommarsi all’incapacità
stabilita per la patologia somatica e, se del caso, se era da intendersi come
riduzione del rendimento o del tempo di lavoro. Nessuno specialista si è
pronunciato chiaramente al riguardo. Non è dunque certo se la riduzione della
capacità lavorativa individuata dai medici del __________ era già inclusa
nell’incapacità lavorativa somatica (per un esempio in tal senso, STCA
32.2015.76
dell’8 marzo 2016 consid. 2.6) o se andava ad aggiungersi a quella
fissata per la patologia somatica.
In queste circostanze, il Tribunale ritiene che il peggioramento
dello stato di salute del ricorrente, il cui onere probatorio incombe
all'amministrazione (STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013), non sia stato compiutamente
indagato e documentato con il grado della verosimiglianza preponderante e che a
questo proposito sia ora necessario un approfondimento istruttorio.
Dovrà essere ulteriormente verificato anche l’aspetto somatico,
dato che il dr. med. __________, nel gennaio 2015, e quindi un anno dopo che si
è espresso il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale con il rapporto
finale, alla luce delle problematiche cardiache e del loro naturale decorso ha
stabilito che la capacità lavorativa dell’assicurato era ridotta di almeno il
60-70% e quindi che la sua capacità lavorativa era possibile solo in misura del
30-40% e ciò, apparentemente, indipendentemente dall’insorgenza della
componente depressiva reattiva.
Al riguardo, il medico SMR si è poi espresso in maniera sintetica nel
2015.
affermando che tali percentuali conglobano anche la patologia psichiatrica
e che i pareri del collega “non riportando dati obiettivi cardiologici
limitanti soffermandosi su anche limitazioni come casalingo e la sua situazione
famigliare.”.
A voler ben guardare, però, non emerge poi così chiaramente che
l’inabilità del 60-70% includa anche i disturbi psichici.
Stante quanto esposto, già per questa ragione si giustifica
l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti
all’amministrazione, affinché la situazione medica del ricorrente sia
aggiornata tenendo conto anche della variabile psichiatrica nell’ambito
di una nuova valutazione complessiva bidisciplinare.
2.8
Di norma,
l'incarto può essere rinviato all'Ufficio AI (DTF 137 V 210) o perché vi sono accertamenti peritali svolti
dall'amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011),
o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti
dall'amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem
bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)
unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2014.134 del 21 luglio 2015; STCA 32.2011.115 del 27
ottobre 2011).
In concreto, in virtù delle carenze evidenziate, e
meglio della necessità di effettuare una valutazione pluridisciplinare, s'impone
un rinvio degli atti all'UAI stesso che si pronuncerà nuovamente, senza
cagionare un pregiudizio non altrimenti riparabile al ricorrente (DTF 139 V 99)
che ha chiesto di indagare anche la problematica psichiatrica.
2.9
Per quanto
concerne le critiche dell’insorgente mosse nei confronti della valutazione effettuata
dall’assistente sociale per la parte del tempo da esso occupata nell'economia
domestica, va ricordato che l’assicurato si è lamentato sia della formalità
stessa con cui è avvenuta questa inchiesta, ovvero negli uffici dell’amministrazione
piuttosto che al suo domicilio, sia dell’importanza assegnata ad alcune
attività svolte nella conduzione di un’economia domestica, che l’assicurato
pretende essere maggiore così da giungere ad un grado di invalidità parziale
del 44% rispettivamente complessivo del 62%.
Questa questione può tuttavia rimanere qui
irrisolta.
In effetti, il ricorso va già accolto per altri motivi e gli atti
rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti
medici volti a stabilire l’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo e i
rispettivi limiti funzionali, aggiornati i dati economici anche alla luce del
fatto che il ricorrente nel 2015 continuava a svolgere la sua precedente
attività (un rapido controllo in internet effettuato il 17 marzo 2016 con la
parola di ricerca “__________” ha permesso di accertare questa circostanza), si
pronunci nuovamente sulla seconda domanda di prestazioni del luglio 2013.
Per fare ciò, trattandosi di una fattispecie analoga
a quella esaminata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la citata
sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera, che
vedeva una casalinga/salariata contestare il metodo misto di calcolo del grado
di invalidità, l’Ufficio AI dovrà inoltre tenere conto
delle considerazioni ivi sviluppate così pure dell’eventuale nuovo giudizio che
potrà essere emanato dal Tribunale Federale - visto che la ricorrente in quella
causa ha indicato di voler chiedere la revisione della STF 9C_49/2008 del 28
luglio 2008 (cfr. paragrafo 120 pag. 35: “(…) En l’espèce, la Cour note que la
requérante, dûment représentée par un avocat devant la Cour, a elle-même
indiqué qu’elle formulerait une demande de réparation dans le cadre d’une
requête en révision de l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 juillet 2008. Une
telle possibilité étant explicitement prévue à l’article 122 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (paragraphe 29 ci-dessus), et rien ne
suggérant que cette voie soit illusoire – ce que la requérante ne prétend d’ailleurs
pas –, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer un montant quelconque au
titre du préjudice matériel. (…)”)
- o di eventuali direttive che emanerà l’UFAS su questo tema (cfr. STCA
32.2015.66
del 17 marzo 2016).
2.10
Infine, l'insorgente ha chiesto
di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio.
Visto l'esito
favorevole del ricorso l'assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha diritto al
versamento da parte dell'Ufficio AI di ripetibili.
In virtù della
costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di
ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STF 8C_32/2012 del 14 maggio
2012; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012; STF I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA
U 164/02 del 9 aprile 2003; STCA 33.2012.8 del 17 dicembre 2012; STCA
33.2010.13
del 10 gennaio 2011; STCA 32.2008.179 del 5 giugno 2009; STCA
32.2008.115
del 26 marzo 2009).
2.11
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.
500.
-vanno poste a carico dell'Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione
impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI per il completamento
istruttorio indicato e per l’emanazione di una nuova decisione.
2. Le
spese di Fr. 500.- sono poste a carico dell'Ufficio AI.
Lo stesso Ufficio verserà al ricorrente Fr. 1'500.- (IVA inclusa)
a titolo di indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda
di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti