Lexipedia

Decisione

32.2015.79

Assicurato salariato 80%, casalingo 20%.I pareri medici non sono stati sufficientemente presi in considerazione x l'aspetto psichiatrico. Gli atti vanno rinviati x valutazione specialistica e globale,

4 aprile 2016Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i problemi psichici.

Infine, il ricorrente ha rilevato degli errori anche nel calcolo

del grado di invalidità per l’attività di casalinga esigibile al 50%.

Avantutto egli ha osservato come l’inchiesta economica si sia

svolta presso gli uffici dell’amministrazione piuttosto che a casa sua e

ricalchi semplicemente la precedente inchiesta del 2011. Poi l’insorgente ha

esaminato ogni posta, lamentando che in realtà i gradi di impedimento sarebbero

maggiori di quelli ritenuti dall’assistente sociale. Infine, egli ha concluso

per un tasso di impedimento del 44% come casalingo, che andrebbe però ritenuto

nella misura del 50% come stabilito dal medico SMR. Il grado di invalidità come

casalingo andrebbe dunque fissato nel 23% (46% [tempo lavorativo come

casalingo] x 50% [grado di inabilità lavorativa come casalingo]).

In conclusione, secondo il metodo misto si otterrebbe quindi un

grado di invalidità totale del 62,19% (54% [tempo lavorativo come

cuoco-esercente] x 72,57% [grado di inabilità lavorativa nell’attività

precedente] + 23%), stato nel 2012, ossia prima di considerare il peggioramento

accertato del 2013 e i problemi psichici nemmeno mai indagati.

1.4. Nella risposta del 3 giugno

2015 (doc. V) l’Ufficio assicurazione invalidità ha proposto di respingere il

ricorso dopo avere ripercorso nel dettaglio la sua situazione sin dalla prima

domanda di prestazioni AI del 2010, sfociata in un rifiuto.

Per quanto concerne le critiche sollevate sulla questione medica

riferite alla nuova domanda di prestazioni, l’amministrazione ha osservato che

il medico SMR ha ritenuto che gli elementi clinici presentati a livello

psichiatrico non erano tali da modificare la valutazione già resa di inabilità

lavorativa del 50% in qualsiasi attività. In particolare, la limitazione di

concentrazione era già stata indicata dal curante nel suo rapporto del 2013 e

una terapia antidepressiva non era ancora stata attuata, mentre per la problematica

cardiaca non sono stati avanzati elementi clinici comprovanti un peggioramento

ulteriore. La valutazione SMR è stata dunque confermata dall’Ufficio

assicurazione invalidità.

Applicando poi una riduzione per

circostanze particolari del 25% (anziché del 24% come ritenuto nella decisione

impugnata) alla quota parte di salariato del 54% si ottiene un grado AI

parziale del 24,76% e, tenuto anche conto della quota parte di casalingo in

applicazione del metodo misto, un grado di invalidità complessivo del 35%.

Il calcolo della perdita di guadagno è stato pertanto confermato.

Da ultimo, a proposito dell’attività domestica l’Ufficio AI ha

ripreso le dettagliate spiegazioni fornite dall’assistente sociale sulle

singole voci criticate dall’assicurato e ha rilevato come si sia preso in considerazione

un peggioramento dello stato di salute, giungendo ad un grado AI del 10,12%

contro il 2,3% scaturito nel 2011.

L’Ufficio AI non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. VI).

considerato in diritto

2.1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991,

pag. 216 segg.).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha

diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di

svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o

migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.

ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante

un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido

(art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad

una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se

sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al

50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare

l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica

l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante

per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo

il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;

Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che

l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora

l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a

causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare

concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1°

gennaio 2007: TF] con sentenza U

156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non

tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC

1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura

dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va

evidenziato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il

raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale

diritto alla rendita (e non quello della resa della decisione) ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in

regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (DTF 129 V 222; DTF 128 V 174).

L'Alta Corte ha anche

precisato che l'amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul

diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all'inizio di

tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati

ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a

un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è poi

stato esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF

129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26

giugno 2003 consid. 3.1, I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002

IV Nr. 24, I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV

Nr. 11 e I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr., inoltre, STFA I 475/01

del 13 giugno 2003, consid. 4.2).

2.2. Se, però, un assicurato

maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,

l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non

è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una

vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere

da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica

l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al

guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr.

76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità

dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge

le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che

intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA,

in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 prima frase OAI precisa che per mansioni

consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia

domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione

dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.

Secondo la prassi amministrativa, sono incluse anche l'amministrazione

di patrimoni e le attività benevole gratuite, ma non le attività di svago, del

tempo libero (N. 3091 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande

invalidità (CIGI), edite dall'UFAS). L'invalidità viene così valutata sulla

base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante

un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances

sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

1994, pag. 145).

Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità

se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno

parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia

essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è

ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei

lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o

quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.3. Nel

caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza

dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna

applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato

esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente

nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo

l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per

questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita

nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e

valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo

misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal

TFA in DTF 125 V 146.

Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo

misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a

tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è

conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata

una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006,

parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del

13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137

V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V 477.

In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato

la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in

considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello

svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo

misto.

Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o

nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in

seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia

presa in considerazione solo a determinate condizioni.

2.4. Con sentenza 7186_09 del 2

febbraio 2016, non definitiva (cfr. STF 8C_633/2015 del 12 febbraio 2016,

consid. 4.3), nella causa Di Trizio contro Svizzera, la seconda sezione della

Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie

in cui il Tribunale Federale aveva confermato la soppressione del diritto alla

rendita nel caso di un’assicurata che, dopo la nascita di due gemelli, con l’applicazione

del metodo misto non raggiungeva più un grado d’invalidità pensionabile (STF

9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha in particolare dichiarato (per 4 voti contro

3) che vi è stata una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che

non va esaminata separatamente la violazione dell’art. 14 combinato con l’art.

6 CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione dell’art. 8

CEDU preso da solo.

La Corte europea - ricordato che non incombe a lei annullare e/o

abrogare delle disposizioni di diritto interno riconosciute contrarie alla CEDU

e che le sue sentenze hanno essenzialmente un carattere declaratorio - ha

precisato che la Svizzera può scegliere liberamente, nella misura in cui queste

soluzioni siano compatibili con le conclusioni di questo giudizio, in quale

maniera conformarsi all’art. 46 CEDU evidenziando che, avuto riguardo

all’insieme delle circostanze e al principio della sicurezza del diritto, la

violazione della CEDU ravvisata nel caso esaminato non esige che si rimettano

in discussione gli atti o le situazioni giuridiche analoghe stabilite

precedentemente a questa sentenza (cfr.

paragrafo 122 pag. 35: “(…) La Cour estime utile de rappeler par

ailleurs qu'il ne lui appartient pas d'annuler ou d'abroger elle-même les

dispositions litigieuses du droit interne à la suite d'un constat de violation

de la Convention. Les arrêts de la Cour ayant un caractère pour l'essentiel

déclaratoire, la Suisse peut librement choisir les moyens de s'acquitter de son

devoir juridique au regard de l'article 46 § 1 de la Convention, pour autant

que ces moyens soient compatibles avec les conclusions du présent arrêt, comme

indiqué ci-dessus (paragraphe 120 ci-dessus). Eu égard à l'ensemble des

circonstances et au principe de la sécurité juridique, inhérent à la

Convention, la Cour estime que le constat de violation opéré dans le cas

d'espèce n'exige pas de remettre en cause les actes ou situations juridiques

semblables antérieurs au prononcé du présent arrêt (Marckx, précité, § 58).") (STCA 32.2015.66 del 17

marzo 2016).

2.5. Al fine di determinare il

metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto

appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente

prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi

sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del

danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa.

Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa

immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non

esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non

fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita

Considerandi

all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute

invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche

rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte

le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie,

familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità

e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia

attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento

del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa

rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393

consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF

9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi

inoltre Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art.

5, pagg. 54-58 e 61-62 e Blanc, La procédure administrative en

assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la

volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in

regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012

consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad

ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività

esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF

117.

V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo

parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, op.

cit., pag. 190-191).

2.6

Infine, trattandosi di una

nuova domanda di prestazioni AI, va ricordato che giusta l’art. 87 cpv. 3 OAI,

qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il

contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era

insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché

il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per

l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le

condizioni previste nel capoverso 2, che prevede che se è fatta domanda di

revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di

grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è

cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.

Se tale condizione non è soddisfatta, l'amministrazione non entra

nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è

resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto

alla rendita, l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della

richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108

consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der

Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg

Schweiz, 2003, pagg. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).

Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda, deve

esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare

verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile

dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso

applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso

(art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87 segg. OAI;

Pratique VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von

Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von

Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für

Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).

In particolare, la costante giurisprudenza ha

stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di

modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività

lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue

conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante

(STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323,

consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b, 105 V 30).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che

le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una

modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica

deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in

relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è

possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione

iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece

che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo

diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991

nella causa G.C., consid. 4).

Nell’evenienza concreta, preso atto dei nuovi

referti medici allestiti nel 2013, il 19 agosto 2013 (doc. 39) il dr. med. __________

del Servizio Medico Regionale ha riconosciuto i presupposti per entrare in

materia sulla nuova domanda di prestazioni.

Raccolti in seguito altri referti medici, il 22

novembre 2013 (doc. 52) anche il dr. med. __________ dell’SMR ha rilevato un

peggioramento della funzionalità cardiaca generale e una prognosi sfavorevole

in un paziente con comorbidità diabetica a 61 anni. Egli concordava con un

peggioramento della capacità lavorativa residua indicata dal medico curante e

ha proposto un’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività dal mese di

agosto 2013.

Nel suo rapporto finale del 20 febbraio 2014 (doc.

53) il dr. med. __________ ha stabilito che dal 30 giugno 2013 l’inabilità

lavorativa era totale in qualsiasi attività, poi dal 30 settembre 2013, ossia

tre mesi dopo un grave scompenso e il cambio della terapia CCT, il grado di

inabilità lavorativa era del 50%.

2.7

L’Ufficio AI ha

dunque esaminato il diritto dell’assicurato alla rendita basandosi su questo

grado di incapacità lavorativa.

L’interessato ha criticato l’amministrazione per non

avere compiutamente accertato il suo stato di salute, giacché della valutazione

psichiatrica operata dalla dr.ssa __________ e quindi delle diagnosi di

reazione depressiva prolungata e di altro disturbo di personalità specifico indicate

il 10 febbraio 2015 (doc. 77/9), non vi sarebbe alcuna traccia nei referti

dell’SMR. In altre parole, questo elemento non sarebbe stato ritenuto per

valutare la sua capacità lavorativa.

L’Ufficio AI ha risposto che il dr. med. __________

del Servizio Medico Regionale si è invece pronunciato su tale questione,

osservando che gli elementi clinici presentati a livello psichiatrico non erano

tali da modificare la valutazione già resa di inabilità lavorativa del 50% per

ogni tipo di attività. Inoltre, la limitazione di concentrazione era già stata

indicata dal dr. med. __________ nel suo rapporto del 2013. Per di più, dal

referto specialistico emerge che fino a febbraio 2015 l’assicurato aveva avuto

due colloqui e quale proposta terapeutica erano stati indicati dei colloqui di

sostegno per monitoraggio del quadro clinico ed eventualmente l’inserimento

futuro di una terapia antidepressiva.

In effetti anche in seguito, nel suo referto del 22

gennaio 2015 (doc. 75), il dr. med. __________, FMH medicina interna,

capo-clinica presso l’Ospedale __________ di __________, ha segnalato che l’assicurato,

visto il lento ma progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute date

dalla malattia cardiaca, era molto preoccupato per la sua famiglia, essendo

padre di due ragazzi in età scolare. Queste circostanze influivano

negativamente sul suo stato psicologico/psichiatrico, con sviluppo di una

componente depressiva reattiva che a quel momento non veniva ancora trattata

con farmaci, ma che il curante ha segnalato come opportuno valutare nell’ambito

della verifica del grado di inabilità.

Anche nel suo parere del 29 gennaio seguente (doc.

77/12) il medico curante, rispondendo ad una serie di quesiti sottopostigli dal

patrocinatore dell’assicurato, ha ribadito che “Questo influisce negativamente

sul suo stato psicologico/psichiatrico e negli ultimi mesi è insorta una

componente depressiva reattiva che al momento non stiamo ancora trattando dal

punto di vista medicamentoso, ma che merita una valutazione ed una presa a

carico specialistica a breve.”.

Egli ha pure segnalato che la capacità lavorativa

era del 30-40%.

Quanto al referto del 10 febbraio 2015 (doc. 77/9)

steso dalla dr.ssa __________, medico assistente, e dal dr. __________, medico

psichiatra aggiunto, entrambi attivi presso il __________, esso evidenzia che sulla

scorta dei due colloqui effettuati l’assicurato è stato ritenuto affetto da

reazione depressiva prolungata (ICD-10 F43.21) nell’ambito di un altro disturbo

di personalità specifico (narcisistico) (ICD-10 F60.8). Egli lamentava umore

deflesso e ansia, insonnia, apatia e abulia accompagnati da sentimenti di

autosvalutazione e vergogna, pensieri di morte senza una franca progettualità.

Questi sintomi depressivi parevano insorti nel 2012 con la chiusura del grotto

in cui lavorava. Inoltre, a causa di sentimenti di vergona e per alcuni tratti

narcisistici di non chiedere aiuti sociali, ma di avere usufruito del proprio

secondo pilastro, la sua situazione si era aggravata. Anche le patologie

fisiche aggravavano ulteriormente il quadro, con un peggioramento della

sintomatologia psichica.

Quali proposte terapeutiche, gli specialisti hanno

indicato che per questi motivi l’interessato necessitava di regolari colloqui

di sostegno per monitorare il quadro clinico e un eventuale futuro inserimento di

una terapia antidepressiva.

Rispondendo a puntuali domande sottopostegli dal

patrocinatore dell’assicurato, essi hanno affermato che a causa dei sintomi

depressivi e delle patologie somatiche v’era una progressiva perdita delle

risorse e delle capacità personali, perciò le capacità di concentrazione e di

agire erano ridotte di almeno il 50%, ciò che ha portato gli esperti in

psichiatria a ritenere, visto il breve tempo di osservazione, che l’inabilità

lavorativa dovesse essere considerata ridotta del 50% per almeno tre mesi.

Come visto, il medico SMR ha preso atto di questi

nuovi referti, concludendo il 24 febbraio 2015 (doc. 79) che “rispecchiano

quanto già noto (IL 50%) oltre alle osservazioni del dr. med. __________ che

riportano una IL 60-70% conglobando anche la patologia psichiatrica e non

riportando dati obbiettivi cardiologici limitanti soffermandosi su anche

limitazioni come casalingo e la sua situazione famigliare.”.

D’avviso del TCA, nel caso concreto le opinioni del

dr. med. __________ e dei dr. med. __________ e __________ non sono state

sufficientemente prese in considerazione dall’Ufficio AI.

In effetti, di fronte ad una diagnosi di reazione

depressiva prolungata nell’ambito di un altro disturbo di personalità

specifico (narcisistico) e di pensieri di morte, benché gli specialisti curanti

non avessero ancora messo in atto una terapia medicamentosa per curare la

depressione riscontrata, ma si siano limitati a ritenere necessari dei regolari

colloqui di sostegno, nel caso di specie va qui concluso che una tale patologia

dovesse essere maggiormente indagata, soprattutto visto che la stessa si è

inserita su un’altra malattia di carattere somatico già presente e ampiamente

riconosciuta anche dal Servizio Medico Regionale.

Pertanto, non solo era necessaria una valutazione

specialistica, ma anche una valutazione medico-teorica complessiva che

prendesse in considerazione sia i disturbi psichici sia quelli somatici, al

fine di verificare se il grado di incapacità lavorativa del 50% stabilito dall’SMR

per la sola patologia somatica potesse essere confermato anche in presenza di

disturbi psichici che, già di per sé stessi, gli specialisti del __________

hanno ritenuto incidere nella misura del 50% sulla capacità lavorativa

dell’assicurato per almeno tre mesi.

Non è infatti sufficiente che il medico SMR dr. med. __________, per

di più non specialista in materia - va ricordato che nel caso in cui sussista

anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici

interni dell’assicurazione non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF

8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in particolare alla

DTF 139 V 225 e 135 V 465) -, si sia pronunciato in merito alle citate

patologie psichiatriche affermando che “Vengono riportate osservazioni di

carattere psichiatrico da parte del __________ che rispecchiano quanto già noto

(IL 50%)” (doc. 79). Egli dimentica, però, che quell’incapacità lavorativa

del 50% era riferita alla sola problematica cardiologica, unica patologia

conosciuta fino a quel momento. Pertanto, non è affatto chiaro se il grado di

inabilità lavorativa per motivi psichiatrici debba sommarsi all’incapacità

stabilita per la patologia somatica e, se del caso, se era da intendersi come

riduzione del rendimento o del tempo di lavoro. Nessuno specialista si è

pronunciato chiaramente al riguardo. Non è dunque certo se la riduzione della

capacità lavorativa individuata dai medici del __________ era già inclusa

nell’incapacità lavorativa somatica (per un esempio in tal senso, STCA

32.2015.76

dell’8 marzo 2016 consid. 2.6) o se andava ad aggiungersi a quella

fissata per la patologia somatica.

In queste circostanze, il Tribunale ritiene che il peggioramento

dello stato di salute del ricorrente, il cui onere probatorio incombe

all'amministrazione (STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013), non sia stato compiutamente

indagato e documentato con il grado della verosimiglianza preponderante e che a

questo proposito sia ora necessario un approfondimento istruttorio.

Dovrà essere ulteriormente verificato anche l’aspetto somatico,

dato che il dr. med. __________, nel gennaio 2015, e quindi un anno dopo che si

è espresso il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale con il rapporto

finale, alla luce delle problematiche cardiache e del loro naturale decorso ha

stabilito che la capacità lavorativa dell’assicurato era ridotta di almeno il

60-70% e quindi che la sua capacità lavorativa era possibile solo in misura del

30-40% e ciò, apparentemente, indipendentemente dall’insorgenza della

componente depressiva reattiva.

Al riguardo, il medico SMR si è poi espresso in maniera sintetica nel

2015.

affermando che tali percentuali conglobano anche la patologia psichiatrica

e che i pareri del collega “non riportando dati obiettivi cardiologici

limitanti soffermandosi su anche limitazioni come casalingo e la sua situazione

famigliare.”.

A voler ben guardare, però, non emerge poi così chiaramente che

l’inabilità del 60-70% includa anche i disturbi psichici.

Stante quanto esposto, già per questa ragione si giustifica

l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti

all’amministrazione, affinché la situazione medica del ricorrente sia

aggiornata tenendo conto anche della variabile psichiatrica nell’ambito

di una nuova valutazione complessiva bidisciplinare.

2.8

Di norma,

l'incarto può essere rinviato all'Ufficio AI (DTF 137 V 210) o perché vi sono accertamenti peritali svolti

dall'amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011),

o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti

dall'amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen

möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem

bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)

unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2014.134 del 21 luglio 2015; STCA 32.2011.115 del 27

ottobre 2011).

In concreto, in virtù delle carenze evidenziate, e

meglio della necessità di effettuare una valutazione pluridisciplinare, s'impone

un rinvio degli atti all'UAI stesso che si pronuncerà nuovamente, senza

cagionare un pregiudizio non altrimenti riparabile al ricorrente (DTF 139 V 99)

che ha chiesto di indagare anche la problematica psichiatrica.

2.9

Per quanto

concerne le critiche dell’insorgente mosse nei confronti della valutazione effettuata

dall’assistente sociale per la parte del tempo da esso occupata nell'economia

domestica, va ricordato che l’assicurato si è lamentato sia della formalità

stessa con cui è avvenuta questa inchiesta, ovvero negli uffici dell’amministrazione

piuttosto che al suo domicilio, sia dell’importanza assegnata ad alcune

attività svolte nella conduzione di un’economia domestica, che l’assicurato

pretende essere maggiore così da giungere ad un grado di invalidità parziale

del 44% rispettivamente complessivo del 62%.

Questa questione può tuttavia rimanere qui

irrisolta.

In effetti, il ricorso va già accolto per altri motivi e gli atti

rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti

medici volti a stabilire l’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo e i

rispettivi limiti funzionali, aggiornati i dati economici anche alla luce del

fatto che il ricorrente nel 2015 continuava a svolgere la sua precedente

attività (un rapido controllo in internet effettuato il 17 marzo 2016 con la

parola di ricerca “__________” ha permesso di accertare questa circostanza), si

pronunci nuovamente sulla seconda domanda di prestazioni del luglio 2013.

Per fare ciò, trattandosi di una fattispecie analoga

a quella esaminata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la citata

sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera, che

vedeva una casalinga/salariata contestare il metodo misto di calcolo del grado

di invalidità, l’Ufficio AI dovrà inoltre tenere conto

delle considerazioni ivi sviluppate così pure dell’eventuale nuovo giudizio che

potrà essere emanato dal Tribunale Federale - visto che la ricorrente in quella

causa ha indicato di voler chiedere la revisione della STF 9C_49/2008 del 28

luglio 2008 (cfr. paragrafo 120 pag. 35: “(…) En l’espèce, la Cour note que la

requérante, dûment représentée par un avocat devant la Cour, a elle-même

indiqué qu’elle formulerait une demande de réparation dans le cadre d’une

requête en révision de l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 juillet 2008. Une

telle possibilité étant explicitement prévue à l’article 122 de la loi sur le

Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (paragraphe 29 ci-dessus), et rien ne

suggérant que cette voie soit illusoire – ce que la requérante ne prétend d’ailleurs

pas –, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer un montant quelconque au

titre du préjudice matériel. (…)”)

- o di eventuali direttive che emanerà l’UFAS su questo tema (cfr. STCA

32.2015.66

del 17 marzo 2016).

2.10

Infine, l'insorgente ha chiesto

di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio.

Visto l'esito

favorevole del ricorso l'assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha diritto al

versamento da parte dell'Ufficio AI di ripetibili.

In virtù della

costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di

ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STF 8C_32/2012 del 14 maggio

2012; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012; STF I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA

U 164/02 del 9 aprile 2003; STCA 33.2012.8 del 17 dicembre 2012; STCA

33.2010.13

del 10 gennaio 2011; STCA 32.2008.179 del 5 giugno 2009; STCA

32.2008.115

del 26 marzo 2009).

2.11

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.

-vanno poste a carico dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione

impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI per il completamento

istruttorio indicato e per l’emanazione di una nuova decisione.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Lo stesso Ufficio verserà al ricorrente Fr. 1'500.- (IVA inclusa)

a titolo di indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda

di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti