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Decisione

32.2015.8

Assicurata contesta l'attribuzione di una mezza rendita, pretendendo una prestazione intera. Confermata la decisione. Ammessa assistenza giudiziaria

2 dicembre 2015Italiano60 min

Source ti.ch

Fatti

I

periti hanno quindi concluso che l’assicurata, dal marzo 2013, andava

considerata completamente inabile nella sua professione abituale di aiuto

domiciliare, a motivo dei problemi psichiatrici, reumatologici e neurologici. In

effetti a livello psichiatrico l'assicurata appariva labile emotivamente,

depressa, affaticata, ansiosa, poco resistente ed in grado di tollerare stress,

difettosa nella caricabilità fisica e psicologica. Dal lato reumatologico era

limitata in attività lavorative comportanti lavori pesanti e non ergonomici per

il rachide vertebrale o posizioni statiche prolungate, con alzamento ripetuto

di pesi superiori ai 7,5 kg. A livello neurologico la limitazione era da

ricondurre alla mielopatia dorsale bassa sinistra. Dal marzo 2013 l’assicurata

era da considerare abile al 50% (da intendersi come presenza durante tutto il

giorno, ma con rendimento ridotto) in un’attività leggera e non ergonomica per

il rachide (in cui non debba alzare pesi oltre i 7.5 kg ripetutamente o

mantenere posizioni statiche prolungate), con la possibilità di frequenti

cambiamenti posturali, e che non implichi attività con gli arti superiori al

disopra della linea mediana,

Con

riferimento all’evoluzione del quadro clinico rispetto alla decisione

precedente del 23 aprile 2013 (recte 12 luglio 2013) - con la quale

l’amministrazione aveva stabilito un grado d'invalidità del 57% da gennaio 2011

a fronte di un’inabilità lavorativa del 70% nell’attività abituale e del 50% in

un’attività leggera adeguata -, era subentrato un miglioramento a livello

psichiatrico che poteva essere fatto risalire al gennaio 2013, ma, da marzo

2013 (potenziali evocati e valutazioni del neurochirurgico dr. __________), un

peggioramento a livello neurologico. I periti hanno concluso di aver parzialmente

sommato i limiti funzionali dovuti alle patologie somatiche e psichiatriche

(doc. AI 141).

L’amministrazione

ha ulteriormente interpellato anche la dr.ssa Colmegna, psichiatra curante

dell’assicurata, la quale, nel suo rapporto 9 dicembre 2014, confermata la

diagnosi di “Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2), in

personalità con tratti accentuati instabili ed impulsivi, cefalee tensive,

granuloma dell’apice della piramide temporale sx, sindrome panvertebrale su

discopatia multipla e processi degenerativi diffusi” ha rilevato che la

situazione psichica della paziente era invariata dall’ottobre 2012, con un’inabilità

lavorativa completa da ricondurre soprattutto alle patologie fisiche, lo stato

psichico compromesso diminuendo le risorse e aggravando ulteriormente la

situazione fisica (doc. AI 142).

Con

rapporto finale 15 dicembre 2014 il dr. __________ del SMR ha avallato la

perizia multidisciplinare, confermando un’inabilità totale nell’attività

abituale dal marzo 2013 (del 70% da ottobre 2010 a febbraio 2013), del 50% in

un’attività leggera adatta e del 20% come casalinga (doc. AI 143).

L’Ufficio

AI - interpellato il consulente IP il quale ha proceduto al raffronto dei

redditi ai fini del calcolo del grado di invalidità (doc. AI 144) - mediante progetto

del 18 dicembre 2014 dapprima e le decisioni del 3 febbraio 2015 poi, stante

una capacità lavorativa in un’attività adatta del 50%, ha in sostanza

confermato la precedente decisione con il riconoscimento di una mezza rendita

di invalidità dal 1. aprile 2012 per un grado di invalidità del 58% (doc. AI 154).

Di

fronte al TCA l’assicurata ha prodotto certificati recenti, segnatamente rapporti 27 aprile e 19 maggio 2015 del dr. __________,

5 maggio 2015 del dr. med. Rigoni e 6 maggio 2015 del dr. med. __________ (cfr.

doc. B1-4). In proposito il SMR, nell’annotazione 10 giugno 2015, ha affermato:

" Valutazione:

- Attuale

documentazione medica presentata non contiene nuovi elementi medici/clinici

rispetto alla valutazione SAM. In questa situazione ritengo non necessario

sottoporre la documentazione al SAM per presa di posizione.

- Per la

questione dei criteri di Förster rimando alla perizia della dr.ssa __________,

pagina 4:

Rispetto al quadro somatoforme da

dolore persistente l’assicurato mostra una sofferenza somatica tendente alla

cronicità, ma non una franca sindrome somatoforme da dolore persistente: in tal

senso non si procederà con i criteri di Forster.

In effetti ella non mostra sintomi sintomi

somatici in buona parte spiegabili con un processo organico (come da diversi

tecnici evidenziato da esami strumentali); vari tipi di dolori compaiono comunemente

nelle sindromi da .somatizzazione ma senza essere così predominanti o dominanti

su altri disturbi. Ella manifesta anche episodi con carattere a suo dire di

fughe dissociative ma esse sono così vaghe nel racconto, così poco frequenti e

non descritte da curanti che potrebbero trattarsi di un’impressione soggettiva

su base emotiva e dl accentuata drammatizzazione di note fisiologiche.” (doc.

XI)

2.6. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede

d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione

invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro

d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere

osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e

7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo

dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la

DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In

una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,

pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici

regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un

rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Tuttavia,

nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla

concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile

fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con

riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

2.7. Nel

caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo il

TCA l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto che, come sostanzialmente già

concluso in occasione della precedente decisione del 12 luglio 2013 (annullata

dal TCA), successivamente alla quale non era del resto subentrato alcun

peggioramento di rilievo, l’assicurata, malgrado le diagnosi evidenziate dal

SAM, era in grado di esercitare a metà tempo una professione leggera adatta con

un conseguente grado di invalidità che le conferisce il diritto ad una mezza

rendita d’invalidità.

Il

TCA ritiene in particolare che lo stato di salute dell’assicurata sia stato

approfonditamente vagliato dai periti del SAM e non ha motivo per metterne in

dubbio la dettagliata e convincente valutazione multidisciplinare.

Più

precisamente, per quanto concerne la problematica reumatologica, l’assicurata

è stata valutata dal dr. __________, il quale, ricordato come sull’assicurata si

fosse già pronunciato due volte il collega reumatologo dr. __________ (che

aveva posto le diagnosi di sindrome toraco-spondilogena cronica recidivante a

sinistre, alterazioni degenerative del rachide dorsale, ernia discale mediana e

paramediana sinistre Thl 1-Th12, protrusioni discali plurisegmentali L2-L3,

L4-L5 ed L5-SI e disturbi statici del rachide, con una diminuzione del

rendimento nell'attività di aiuto domestica di 1/3 e del 25% come casalinga e una

capacità completa in un'attività lavorativa adatta), ha osservato che il decorso

era caratterizzato dallo sviluppo di un quadro di tipo fibromialgico, con attualmente

tutti i tender points necessari per questa diagnosi (con dolori a carattere

piuttosto diffuso all'apparato muscolo scheletrico). Inoltre erano presenti la

cefalea cronica prevalentemente emicranica sul lato sinistro e disturbi del

sonno, un affaticamento rapido e una stanchezza cronica. L'assicurata presentava

quindi un quadro di fibromialgia di tipo primario nell'ambito delle

problematiche ansioso-depressive per le quali era trattata da tempo. Ha rilevato

che l’evoluzione delle patologie alla colonna vertebrale non era “particolarmente

sfavorevole”, persistendo i dolori cervicali ma con una buona mobilità della colonna

cervicale senza segni compressivi o irritativi radicolari, alterazioni

degenerative di modesta entità fra C4 e C5, reperto blando per la colonna

toracale con dei dolori piuttosto centrali al passaggio toraco-lombare

all'altezza delle discopatie Th11-Th12 e Th10-Th11 senza segni irritativi

radicolari. Per la colonna lombare persisteva una sindrome lombo-spondilogena

alla gamba sinistra con leggero addormentamento di tutta la gamba sinistra

senza un dennatoma specifico. La mobilità della colonna vertebrale era ridotta

nella flessione laterale e vi erano dei dolori soprattutto al rialzarsi dalla

posizione flessa in avanti. Radiologicamente erano rilevabili discopatie

conosciute, in particolar modo di tipo osteocondrotico L4-L5 ed L5-S1 oltre a iniziali

alterazioni degenerative ai segmenti superiori. Non vi erano segni

d'instabilità macroscopica alle ultime indagini di tipo radiologico eseguite

con radiografie funzionali della colonna lombare in massimale flessione ed

estensione risalenti al luglio 2014. Per quanto riferito al ginocchio destro,

il collega dr. Lafranchi non aveva riscontrato patologie rilevanti e gli accertamenti

esperiti per quanto riguardava i dolori al piede destro avevano mostrato la

presenza di una fascite plantare.

Infine,

per quale che concerneva il polso, operato dal dr. __________, il decorso era

da considerarsi favorevole.

Complessivamente

quindi secondo lo specialista, la presenza di un quadro a carattere

fibromialgico determinava una rivalutazione dei disturbi accusati, sia alla

colonna vertebrale come pure alle estremità. Tuttavia, non era subentrato alcun

peggioramento e non vi erano sostanziali modifiche rispetto ai limiti

funzionali determinati dal dr. __________ nelle perizie del 2009 e del 2012, i dolori

accusati alla colonna vertebrale non essendo unicamente da mettere in relazione

con le patologie descritte, di tipo degenerativo ma anche con la sindrome

dolorosa di tipo fibromialgico. Ha quindi concluso ponendo le diagnosi

invalidanti con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “Sindrome

toracolombovertebrale con componente spondilogena sin.su discopatie

plurisegmentali al passaggio toracale basso Th10 a 12 ed ai segmenti L4-S1

oltre a Sindrome cervico-toraco vertebrale su alterazioni degenerative di

modesta entità a livello cervicale”, mentre che alle diagnosi di “fibromialgia

primaria, gonalgia su iniziali alterazioni di tipo degenerativo meniscali e

condropatia, periartropatia omeroscapolare tendinopatica bilaterale, fascite

plantare al piede sin., stato dopo intervento chirurgico per tendinite di De Quervain

al pollice ds” non ha attribuito valenza invalidante. A suo parere,

l’assicurata era da considerare inabile in

attività lavorative implicanti lavori non ergonomici per il rachide,

soprattutto pesanti, il sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 7,5 kg o il

mantenimento di posizioni statiche prolungate. Nell'attività di aiuto

domiciliare (aiuto domestico) era invece da ritenere abile nella misura del 67%

(diminuzione del rendimento), come casalinga del 75% e in un’attività adatta

del 100%, come già concluso dal dr. __________. L’operazione al polso aveva

causato un’inabilità lavorativa totale limitata a tre mesi dal 18 febbraio

2014. Dette conclusioni, supportate da un approfondito esame clinico, dall’esame

della cospicua documentazione clinica e radiologica agli atti, meritano

conferma.

A

livello neurologico il perito dr. __________ ha posto le diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di “mielopatia dorsale bassa sin, su

compressione midollare con ipo- e disestesia , ed algie diffuse all'arto

inferiore sin, ed incontinenza urinaria parziale, cefalea cronica mista con

componente principalmente muscolo-tensiva e minore vasomotorica”, rilevando

come sulla base della descrizione fatta dalla paziente e dei fattori scatenanti

quali stress e stanchezza, nonché dei fattori che ne avevano portato alla comparsa,

si poteva dedurre che si trattasse di una cefalea muscolo-tensiva facilitata

anche dallo stato psicologico della paziente con componente minore vasomotorica

emicraneiforme, conclusione confermata anche dallo scarso beneficio delle

medicine, rilevato altresì come i nervi cranici risultassero nella norma. Con

riferimento ai dolori accusati alle spalle e braccia, lo stato neurologico

degli arti superiori risultava nella norma. Quanto agli arti inferiori,

rilevati i disturbi segnalati dall’assicurata, secondo il perito la disestesia

e buona parte dei dolori accusati come parte dell'incontinenza urinaria potevano

dipendere da una mielopatia o compressione midollare in sede della colonne

vertebrale D9-D11. Dal punto di vista neurologico l'assicurata presentava quindi

una capacità lavorativa dello 0% come aiuto domiciliare e del 55% in

un'attività leggera adatta (che permetta frequenti cambiamenti posturali e non

richieda lavori degli arti superiori oltre la linea mediana) e come casalinga

del 50%. Secondo il perito, era possibile che nel corso del 2012 e soprattutto

nel 2013, la componente midollare fosse diventata progressivamente più

evidente, determinando la situazione attuale, che si era instaurata al più

tardi nella primavera del 2013 (visti i rapporti del dr. __________). Anche a

questa completa valutazione si deve prestare adesione.

Infine,

per quanto concerne la problematica psichiatrica, la ricorrente è stata

valutata dalla dr.ssa __________, la quale, esaminati gli atti medici,

effettuati due colloqui e esaminati i risultati dei test clinici fatti

esperire, ha confermato le diagnosi di “Sindrome

mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2), Disturbo del comportamento

alimentare di tipo subliminare (ICD-10 F 50.8), Accentuazione di tratti misti

di personalità (ICD-10 Z 73.1) e Sindrome somatoforme non specificata (ICD-10 F

45.9)”. Ha quindi rilevato che rispetto alla relazione del CPAS (del 3

febbraio 2012, doc. AI 54) l’assicurata appariva meno irritabile e tesa, con funzioni

cognitive nella norma, meno depressa, pur mantenendo un'immagine di sé

difettosa, fragile e bisognosa. La stessa mostrava una sofferenza somatica

tendente alla cronicità, ma non una franca sindrome somatoforme da dolore persistente,

ragione per cui non era necessario procedere con i criteri di Förster. In

conclusione, l’assicurata presentava una struttura premorbosa fragile, abusata,

tendente alla dissociazione, con la tensione di coppia, le violenze, i fatti di

vita associati allo sviluppo di sintomi somatoformi indifferenziati, pare

essersi compromessa nella caricabilità effettiva.

Con

riferimento alla perizia eseguita nel 2012 dal CPAS, che l’aveva considerata inabile

al 70% per l'attività da ultimo svolta e al 50% in attività adeguata con un

rendimento ridotto su orario normale, il quadro depressivo, allora di media

qualità, era da considerare oggi migliorato sul piano umorale. In effetti,

attualmente astinente da circa un anno, era meno depressa, non irritabile e senza

quella tensione endopsichica descritta nel 2012. L'umore era ora sfumatamente

deflesso in grado lieve e non medio come nel 2012; con l'energia vitale

presente, senza angoscia o spinte auto-eterolesive e condotte impulsive meglio

gestite e controllate. Ne ha quindi dedotto la conclusione di un’incapacità

lavorativa del 40% per l'attività da ultimo svolta e del 30% per attività

adeguate, intese come riduzione rendimento, per non sovraffaticare una

personalità così fragile, dal gennaio 2013 (rapporto del __________ che

diagnostica un quadro misto ansioso-depressivo). In sostanza rispetto al 2012 era

subentrato un miglioramento con ricadute positive sulla capacità lavorativa, sulla

gestione dell'emotività con riduzione dell'impulsività e dell'irritabilità

evidenziata nel 2012.

La

limitazione della capacità lavorativa era da ascrivere al fatto che

l’assicurata appariva labile emotivamente, depressa, affaticata, ansiosa, poco

resistente ed in grado di tollerare stress, difettosa nella caricabilità fisica

e psicologica.

Con

specifico riferimento alla diagnosi di sindrome somatoforme, va detto che secondo

la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è

di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata

della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi

dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare

un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico

nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da

parte dell’assicurato. Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in

DTF 130 V 352 (confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF

9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959 e 995/2009 del 19 febbraio 2010),

l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la

presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità

e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri

sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate

da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti

della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione

sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione

dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla

malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso

di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché

di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona

assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004 e I

870/02 del 21 aprile 2004; Pratique VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und

Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 76 segg. e 80 segg.).

Nella fattispecie, per quanto riguarda i criteri di Förster, la

dr.ssa Castra ha riferito che l’assicurata, rispetto alla

valutazione del CPAS, appariva meno irritabile, tesa e meno depressa,

senza idee di morte; inoltre le funzioni cognitive apparivano nella norma.

Persisteva quello che appariva essere il nucleo strutturale di base, ossia un'immagine

di sé difettosa, fragile, bisognosa. Secondo la specialista, rispetto al quadro

somatoforme da dolore persistente “l'assicurata mostra una sofferenza

somatica tendente alla cronicità, ma non una franca sindrome somatoforme da

dolore persistente”: Di conseguenza ha espressamente dichiarato che bisogna

prescindere dall’analisi dei criteri di Förster, ritenuto come l’interessata mostrasse

sintomi somatici in buona parte spiegabili con un processo organico (come concluso

dagli altri specialisti e evidenziato da esami strumentali). Del resto, secondo

la specialista, vari tipi di dolori compaiono comunemente nelle sindromi da

somatizzazione, ma senza essere così predominanti o dominanti su altri

disturbi. Anche per quanto riguardava la presenza di episodi con carattere di

fughe dissociative, gli stessi, riferiti dall’assicurata, erano tuttavia così

vaghi nel racconto e così poco frequenti e non descritti dai curanti che poteva

trattarsi di un'impressione soggettiva su base emotiva e di accentuata drammatizzazione

di note fisiologiche. Inoltre l’esperta ha rammentato che il dr. __________ nell’aprile

2013 la trovava totalmente inabile per aspetti di interesse fisico-organico. Erano

quindi piuttosto presenti elementi strutturali che rendevano l’assicurata fragile,

bisognosa di presenza ed appoggio. In definitiva quindi gli elementi

strutturali si organizzavano in un insieme di tratti di personalità accentuati,

con note evitanti, dipendenti, fobiche, finalizzate alla richiesta di aiuto e

di cura e all'autoprotezione.

In

sostanza dunque secondo la specialista, l’assicurata non presentava un quadro

da ascrivere ad una franca sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10

F45.4) per cui ha concluso ponendo, unitamente alle diagnosi aventi effetto

invalidante, “solo” quella di “sindrome somatoforme non specificata (ICD10

F45.9)”.

Come

dianzi anticipato (cfr. consid. 2.4), va qui nuovamente rilevato che nella

recente sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il

TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni

psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato

stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch) e secondo cui la capacità di lavoro

deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti

Considerandi

in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e

senza risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare stabilito che la

presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati

con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata. Al consid. 8, il TF ha rammentato che, come già spiegato in DTF 137 V

210, le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (“In intertemporalrechtlicher Hinsicht ist

sinngemäss wie in BGE 137 V 210 (betreffend die rechtsstaatlichen

Anforderungen an die medizinische Begutachtung) vorzugehen. Nach diesem Entscheid verlieren gemäss

altem Verfahrensstandard eingeholte Gutachten nicht per se ihren Beweiswert.

Vielmehr ist im Rahmen einer gesamthaften Prüfung des Einzelfalls mit seinen

spezifischen Gegebenheiten und den erhobenen Rügen entscheidend, ob ein

abschliessendes Abstellen auf die vorhandenen Beweisgrundlagen vor Bundesrecht

standhält (BGE a.a.O. E. 6 in initio S. 266). In sinngemässer Anwendung auf die

nunmehr materiell-beweisrechtlich geänderten Anforderungen ist in jedem einzelnen

Fall zu prüfen, ob die beigezogenen administrativen und/oder gerichtlichen

Sachverständigengutachten - gegebenenfalls im Kontext mit weiteren

fachärztlichen Berichten - eine schlüssige Beurteilung im Lichte der

massgeblichen Indikatoren erlauben oder nicht. Je nach Abklärungstiefe und

-dichte kann zudem unter Umständen eine punktuelle Ergänzung genügen“).

Orbene,

nella fattispecie, come visto, principalmente la vertenza ruota attorno al

carattere invalidante delle problematiche reumatologiche, neurologiche e

psichiatriche. Inoltre non sono state mosse specifiche e circostanziate contestazioni

riguardo alla diagnosi di sindrome da dolore somatoforme, e la dr.ssa __________

non ha ritenuto opportuno procedere all’analisi dei criteri di Förster, escludendo

la presenza di una franca sindrome somatoforme da dolore persistente, i sintomi

somatici presentati essendo in buona parte spiegabili con un processo organico.

Di conseguenza, non è necessario approfondire l’aspetto somatoforme secondo i

criteri apportati dalla citata giurisprudenza, non trattandosi nella specie della

presunzione del superamento del disturbo somatoforme con uno sforzo di volontà

ragionevolmente esigibile – oramai abbandonata dal TF –, ma di una valutazione

conclusiva. Alla valutazione della dr.ssa __________ e del SAM, va quindi

prestata adesione.

Pertanto,

alla luce di questi singoli consulti, da considerare approfonditi e ben

motivati, effettuata una discussione plenaria tra i vari specialisti, il SAM ha

con pertinenza concluso che a dipendenza delle diagnosi con influenza sulla

capacità lavorativa di “Sindrome mista

ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2), Disturbo del comportamento alimentare di

tipo subliminare (ICD-10 F 50.8), Accentuazione di tratti misti di personalità

(ICD-10 Z 73.1), Sindrome somatoforme non specificata (ICD-10 F 45.9), Sindrome

toracolombovertebrale (con/su componente spondilogena sin., discopatie

plurisegmentali al passaggio toracale basso Th9-12 ed ai segmenti L4-S1,

mielopatia dorsale bassa sin, su compressione midollare con ipo- e disestesia

ed algie diffuse all'arto inferiore sin, ed incontinenza urinaria parziale),

Sindrome cervicotoracovertebrale (con/su alterazioni degenerative di modesta

entità a livello cervicale), Cefalea cronica mista con/su componente principalmente

muscolotensiva e minore vasomotorica”, l’assicurata presentava dal marzo

2013.

una capacità lavorativa nulla nella sua attività abituale di aiuto

domiciliare, mentre che in attività leggere e adeguate (in cui possa svolgere

attività leggere, evitare attività non ergonomiche per il rachide o mantenere

posizioni statiche prolungate, con la possibilità di cambiamenti frequenti

posturali e evitare di alzare gli arti superiori al disopra della linea

mediana), e come casalinga, la capacità era del 50% (presenza durante tutto il

giorno ma con rendimento ridotto). Con riferimento all’evoluzione del quadro

clinico rispetto alla decisione precedente del 12 luglio 2013 - con la quale

l’amministrazione aveva stabilito un grado d'invalidità del 57% dal gennaio

2011.

(con versamento della prestazione dall’aprile 2012) a fronte di

un’inabilità del 70% nell’attività abituale e del 50% in una leggera adeguata

-, era quindi subentrato, secondo il SAM, da un lato un miglioramento a livello

psichiatrico (da gennaio 2013) e dall’altro un peggioramento a livello

neurologico (da marzo 2013, momento della valutazione del neurochirurgico dr. __________).

Secondo

il SAM, infine, le varie incapacità lavorative andavano parzialmente sommate

(doc. AI 141).

Deve

essere ancora osservato che l’amministrazione ha in ogni modo ulteriormente

ancora interpellato la dr.ssa Colmegna, psichiatra curante dell’assicurata

dall’ottobre 2010, la quale, nel suo rapporto 9 dicembre 2014, confermata la

diagnosi psichiatrica di “Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F

41.

), in personalità con tratti accentuati instabili ed impulsivi” (oltre

alle altre affezioni di “cefalee tensive, granuloma dell’apice della

piramide temporale sx, sindrome panvertebrale su discopatia multipla e processi

degenerativi diffusi”) ha rilevato che la situazione psichica della

paziente era invariata dall’ottobre 2010, con un’inabilità lavorativa completa

da ricondurre tuttavia soprattutto alle patologie fisiche, lo stato psichico

compromesso diminuendo le risorse e aggravando ulteriormente la situazione

fisica (doc. AI 142). A ragione l’Ufficio AI ha ritenuto che tale certificato,

nella misura in cui riferiva genericamente di un’inabilità lavorativa totale da

ricondurre non tanto alle affezioni psichiche quanto a non ben specificate

problematiche somatiche - approfondite da altri specialisti - non era idoneo a

modificare le conclusioni del SAM, ma, semmai, ne confermava le conclusioni.

2.8

A

tali conclusioni, fatte proprie anche dal SMR (cfr. rapporto finale 15 dicembre

2014.

del dr. __________ del SMR, doc. AI 143), si deve aderire, ritenuto che,

come verrà illustrato nel prosieguo, la valutazione SAM non è stata smentita da

altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una

diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento

successivo alla perizia e entro la data della decisione contestata, ribadito

come per costante

giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui

fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato (DTF

132.

V 220 consid. 3.1.1).

Quanto

innanzitutto alle valutazione globale delle patologie, menzionata dalla

ricorrente, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado

di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non

si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì far capo a un

giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti

gli esperti interessati (cfr. STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013,9C_330/2012

del 7 settembre 2012; SVR 2008 IV Nr. 15). La questione di sapere se i singoli

gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una

problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in

discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002

n. 72, p. 485).

In

una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che

il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola

eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare. In una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata

in SVR 3/2008 IV nr. 15, pp. 43-45, il TF ha ulteriormente osservato che “una

semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente

presa in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può

produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo

consistente oppure troppo esiguo.

Nella

sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 il TCA ha nuovamente avuto modo di

sottolineare l’importanza, nel caso di assicurati affetti da diverse patologie,

di determinare il grado complessivo di incapacità lavorativa facendo capo ad un

giudizio globale, scaturente su una ponderata discussione plenaria fra gli

esperti interessati (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012;8C_245/2012 del

9.

aprile 2013).

Nella

fattispecie, a proposito della valutazione globale delle diverse patologie di

cui è affetta la ricorrente, in ossequio a tale giurisprudenza, i diversi

specialisti interpellati dal SAM hanno avuto una discussione plenaria

concernente la questione della cumulabilità delle differenti incapacità

lavorative (optando per un parziale cumulo dei limiti funzionali dovuti alle

patologie somatiche e psichiatriche; cfr. doc. AI 141-33) ed espressamente

dichiarato di aver preso conoscenza dei contenuti e delle conclusioni dei

periti e di concordare con gli stessi, mediante espressa sottoscrizione

all’ultima pagina della perizia, dando altresì atto di aver esaminato, tramite

una discussione collegiale (tramite teleconferenza), la questione

dell’incidenza rispettiva dei gradi d’incapacità lavorativa attestati dai vari

profili somatici sulla capacità lavorativa globale (doc. AI 141-35 segg; cfr.

anche doc. V). Questo Tribunale non ha motivo per dubitare che la discussione

tra gli specialisti sia effettivamente avvenuta, come e nei termini indicati, ritenendo

assolutamente inopportune e al limite del temerario le allegazioni della

ricorrente che nella sua impugnativa ne mette in dubbio la veridicità, rilevato

come la discrepanza tra la data della discussione plenaria (2 dicembre 2014) e

la data del referto peritale (3 dicembre 2014) sia ovviamente da ricondurre

all’allestimento pratico del referto peritale.

Quanto

alla nuova documentazione prodotta dalla ricorrente (cfr. doc. B1-4), a ragione

in proposito il medico SMR dr. __________, nell’Annotazione del 10 giugno 2015,

ha concluso che tale documentazione non contiene nuovi elementi medici/clinici

rispetto alla valutazione SAM, non risultando dalla stessa una sostanziale

modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione SAM

(doc. XI).

Innanzitutto,

quanto al referto neurologico 6 maggio 2015 del dr. __________, lo stesso conferma

le diagnosi tratte dal SAM, confermando la stabilità delle problematiche, e

consigliando il mantenimento del trattamento con il Topomax, come del resto

rilevato anche dal dr. __________ perito SAM. Per il resto, il neurologo

curante ha unicamente riferito dell’effetto secondario di tale medicamento,

quale la stanchezza persistente “che può essere limitativa nelle attività

quotidiane” (doc. B4), senza tuttavia precisare se ed eventualmente in che

misura tale stanchezza possa essere limitativa anche per attività lavorative

adeguate.

Non

permettono di dipartirsi dalle conclusioni del SAM nemmeno i certificati del

dr. __________, il quale, riferendosi all’intervento eseguito al polso destro il

18.

febbraio 2014 (“tendosinovialectomia dell’estensore breve del pollice e

dell’abduttore lungo del i raggio e plastica di aumento del I reticolo degli

estensori”), ha aggiunto che la paziente soffre pure di Canaliculopatie e

tendinite stenosante che “nei momenti più acuti di dolenzia necessita la

somministrazione di un urto prednisonico” (doc. B3). Ora, rilevato come

della problematica del polso operato nel febbraio 2014 è già stato

adeguatamente tenuto conto nell’ambito della perizia SAM (il perito reumatologo

aveva concluso che l’operazione al polso aveva causato un’inabilità lavorativa

limitata di tre mesi, doc. AI 141-55), le certificazioni del dr. __________ non

permettono di modificare le conclusioni del SAM, non apportando elementi nuovi

e non pronunciandosi peraltro minimamente su una eventuale valenza invalidante

delle problematiche al polso.

Non

apporta elementi di rilievo nemmeno il certificato del dr. __________ del 27

aprile 2015, corredato dalla prescrizione del 19 maggio 2015 di aiuto

domiciliare (doc. B1/B2), lo stesso esaurendosi sostanzialmente in un elenco

delle affezioni lamentate dalla paziente, in un sunto anamnestico che conferma

le conclusioni della perizia SAM, senza tuttavia considerazioni in merito alla

capacità lavorativa o in merito alle conclusioni del SAM e senza l’apporto di nuovi

elementi diagnostici o clinici.

In

proposito va detto altresì che il fatto che le conclusioni del dr. __________

in merito alla capacità lavorativa dell’assicurata (dello 0% come aiuto

domiciliare e del 55% in un'attività leggera adatta, che permetta frequenti

cambiamenti posturali e non richieda lavori degli arti superiori oltre la linea

mediana, del 50% come casalinga), divergano da quelle espresse in precedenza

dal dr. __________ (per il quale l’assicurata era totalmente inabile al lavoro,

cfr. doc. AI 79-3, 138-3), va detto che le conclusioni del neurochirurgo curante

si basavano comunque sulle stesse diagnosi e configuravano quindi

sostanzialmente una diversa valutazione delle ripercussioni sulla capacità

lavorativa delle medesime affezioni diagnosticate. Del resto il dr. __________,

né nel certificato datato 27 aprile 2015 prodotto in causa (doc. B1), né in

certificazioni precedenti si è espresso sulla valutazione del dr. __________

rispettivamente del SAM, e le sue conclusioni di inabilità lavorativa espresse

nei certificati del 30 aprile 2013 (doc. AI 79-3) e 28 ottobre 2014 (doc. AI

138-3) non erano motivate e non precisavano se erano riferite all’attività

lavorativa svolta o a altre attività.

Rilevato

quindi come le valutazioni del dr. __________ (e quelle del dr. __________)

siano sostanzialmente riconducibili al medesimo quadro clinico evidenziato

dalla perizia SAM e configurino in sostanza tutt’al più una differente

valutazione delle ripercussioni invalidanti delle medesime affezioni, la quale,

ricordata nuovamente la dianzi citata giurisprudenza in materia di valutazione

da parte dei medici curanti (consid. 2.6), è peraltro spiegabile con la

diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di

perizia: cfr. STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011), questo TCA deve concludere

che la stessa non è manifestamente suscettibile di modificare le conclusioni

dell’amministrazione che si fondano, come detto, su convincenti pareri

specialistici confluiti in una perizia SAM dettagliata e convincente.

Considerato

peraltro come il preannunciato referto medico della dr.ssa __________ non sia

stato fatto pervenire al TCA (cfr. doc. IX), questa Corte deve quindi senza

riserve aderire alle conclusioni del SMR, per il quale le certificazioni

prodotte dalla ricorrente non oggettivano elementi che possano comportare una

modifica della dettagliata valutazione eseguita dal SAM e che permettano quindi

di discostarsi dalla stessa (osservazioni del SMR del 10 giugno 2015, doc. XI),

ribadito peraltro il principio per cui il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

del resto l’assicurata fa valere nel suo ricorso altre considerazioni che

permettano in qualche modo di scostarsi dalle conclusioni del SAM. In realtà,

come osservato anche dall’Ufficio AI, l’assicurata ha formulato in sostanza un

dissenso puramente soggettivo nei confronti della valutazione operata

dall’amministrazione, senza produrre elementi di natura medica atti a metterne

in dubbio la validità.

Quanto

in particolare alla questione dell’esame dei criteri di Forster, sulla quale è

già stato riferito al consid. 2.7, la valutazione della componente

fibromialgica e somatoforme è attentamente e concludentemente valutata dai

periti (segnatamente dalla dr.ssa __________ e dal dr. __________) e dal SAM

che ha fatto proprie le relative conclusioni. Come già dianzi esposto, la

dr.ssa __________, nel suo rapporto dettagliato e approfondito, ha in effetti

concluso che, malgrado la presenza di sofferenza somatica tendente alla

cronicità, non vi erano gli estremi per ammettere una franca sindrome somatoforme

da dolore persistente, ragione per cui si poteva prescindere dall’analisi dei

criteri di Förster, rilevando come i sintomi somatici mostrati erano in buona

parte spiegabili con un processo organico. A tale conclusione, formulata da una

specialista sulla base di un’attenta e completa valutazione del caso e

condivisa dal SMR (cfr. da ultimo doc. XI), questo Tribunale deve aderire, le

censure ricorsuali non essendo del resto corroborate da certificazioni

specialistiche che possano far apparire quantomeno incompleta la valutazione

peritale.

Per

quel che concerne d’altra parte le censure sulla valutazione operata dal dr. __________,

segnatamente con riferimento alle problematiche agli arti inferiori, contrariamente

a quanto addotto, lo specialista ha svolto un’analisi completa, non solo in

relazione alla colonna lombare (relativamente alla quale persisteva una

sindrome lombo-spondilogena alla gamba sinistra con leggero addormentamento di

tutta la gamba) e alla colonna vertebrale, ma anche in relazione alla gamba

destra. A questo proposito il dr. __________ ha precisato che al ginocchio

destro il collega dr. __________ non aveva riscontrato patologie rilevanti e

gli accertamenti esperiti per quanto riguardava i dolori al piede destro avevano

mostrato la presenza di una fascite plantare, confermata anche dal dr. __________

nell’attestato del 12 marzo 2014 (doc. AI 119-7, 119-8) e per la quale il dr. __________

prescriveva “solo” l’uso di plantari, esercizi di stretching e il controllo del

peso (cfr. certificato del 17 marzo 2014, doc. AI 120-3). Tutto ben valutato il

perito ha rilevato che complessivamente non era subentrato alcun peggioramento

e non vi erano sostanziali modifiche rispetto ai limiti funzionali determinati

dal dr. __________ nelle perizie del 2009 e del 2012. Dette conclusioni,

supportate da un approfondito esame clinico e da cospicua documentazione

clinica e radiologica, meritano conferma e la ricorrente non ha sostanziato le

sue censure in merito, segnatamente mediante la produzione di certificati

medici.

In

sintesi la ricorrente non fa quindi valer alcuna argomentazione che consenta a

questa Corte di dipartirsi dalle conclusioni della perizia SAM (doc. AI 141),

le quali risultano dettagliate, coerenti e prive di contraddizioni né fa valere

l’esistenza di altre affezioni che non siano già state attentamente vagliate

dai periti del SAM.

In

conclusione, rispecchiando la perizia SAM del 3 dicembre 2014 tutti i criteri

di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6)

e non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità

lavorativa, intervenuto dopo la resa della perizia e prima della decisione

contestata del 3 febbraio 2015 (la quale delimita, come detto, il

potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali, cfr. DTF 130 V 138 consid. 2), a ragione

l’Ufficio AI - sulla base anche del parere del medico SMR (sul valore

probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. la STFA I 938/05 del 24

agosto 2006; cfr. anche sopra al consid. 2.6) -, e richiamato altresì l'obbligo

che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;

Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57,

551.

e 572), ha ritenuto che la ricorrente, se dal marzo 2013 deve essere

considerata completamente inabile nella sua professione di aiuto domiciliare

(nella misura del 70% dall’ottobre 2010 al febbraio 2013) sia per contro da

ritenere, sempre dall’ottobre 2010, abile al 50% in un’attività leggera adatta

(attività a tempo pieno con riduzione del rendimento). Dal marzo 2013 v’è

quindi da ammettere l’intervento di un certo peggioramento dello stato di

salute che ha comportato però un aumento dell’incapacità lavorativa solamente nell’attività

abituale, che in precedenza era dello 70% dall’ottobre 2010 e dopo il marzo

2013.

risulta nulla, mentre che nelle attività leggere adeguate alle sue

condizioni l’inabilità resta immutata.

Visto

quanto sopra, questo Tribunale ritiene pertanto che la refertazione medica agli

atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al

guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza

che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c). Ne discende che la richiesta della

ricorrente di procedere ad una perizia va respinta.

2.9

Per

quel che concerne l’aspetto economico (rimasto peraltro incontestato),

l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi per determinare il grado di

invalidità (cfr. consid. 2.2).

Così,

per il reddito da valido l’amministrazione, fondandosi

sui dati statistici (vista la lunga assenza dal lavoro dell’assicura-to; cfr.

doc. AI 16-3), utilizzati cioè i dati salariali

evinti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica e

relativi alla professione da lei da ultimo svolta quale aiuto domiciliare con qualifiche

inferiori (divisione economica 86; attività e servizi sanitari, livello di

qualifica 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e

SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), ha preso in considerazione

un importo di fr. 59'650.-- conseguibili nel 2011 (rispettivamente fr.

60'150.-- nel 2012 e fr. 60'627.-- nel 2013; doc. AI 144). Tali dati - per altro

non contestati - vanno confermati.

In

merito al calcolo del reddito ipotetico da invalido, conformemente

alla giurisprudenza e come si evince dalla decisione contestata,

l’amministrazione ha pure utilizzato i dati salariali evinti dalla

tabella TA1 per la quale la ricorrente, svolgendo un’attività semplice e

ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito

annuo ipotetico da invalida pari fr. 53'357.-- nel 2011 (rispettivamente fr. 53'804.-- nel 2012 e fr. 54'203.-- nel

2013; doc. AI 144).

Stante

quindi una capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata e applicata una

(incontestata) riduzione del 5% - come rettamente fatto (conformemente

alla STCA 32.2012.36

del

31.

gennaio 2013 confermata dal TF nella STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013) dall’Ufficio AI con la risposta di causa (V) (in correzione

della riduzione del 6% per la necessità di effettuare attività leggere, riconosciuta

nel rapporto concernente le riduzioni al reddito ipotetico da invalida allestito

il 18 dicembre 2014 sub. doc. AI 144) -, il reddito da invalida nel 2011

ammonta a fr. 25'344.-- (fr. 53'357

moltiplicati per 50% e ridotti del 5% = fr. 25'344).

Lo stesso ammonta nel 2012 a fr. 25’557 e nel 2013 a fr. 25'746.--. Per quanto

concerne la riduzione del 5% applicata dall’amministrazione, rimasta, come

detto, incontestata - ricordato come di principio circa la questione a sapere

se, e se del caso in quale misura, al salario teorico statistico vada applicata

una riduzione secondo la giurisprudenza del TF il giudice delle assicurazioni

sociali non può, senza motivi pertinenti, sostituire il suo apprezzamento a

quello dell’amministrazione (ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V 80

consid. 5b) e rilevato come

la giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. STCA del 31 gennaio 2013,

32.2012

, confermata dal TF mediante pronuncia del 26 agosto 2013,

9C-179/2013) ha osservato che l’Alta Corte ha sempre avallato oppure

determinato autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da

invalido comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un

multiplo di 5 - questa Corte non ha motivo per scostarsene,

una deduzione del 5% apparendo adeguata, considerato come in concreto si tratti

di un unico fattore di riduzione.

Ritenuti

un reddito da valida, come detto, di fr. 59'650.-- e

da invalida di fr. 25'344.--, si ottiene un grado

d’invalidità del 58% ([59'650 - 25'344] x 100 : 59'650 = 57.5%

arrotondato al 58% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid.

3.

) che conferisce il diritto ad una mezza rendita d’invalidità (cfr. consid.

2.

). Analogamente anche operando il calcolo relativamente al 2012 e 2013, come

esposto nella decisione querelata.

A

titolo abbondanziale va osservato che l’esito non muterebbe anche volendo ritenere,

per pura ipotesi di lavoro, quale reddito da valida, in luogo del dato

statistico, il salario che l’assicurata avrebbe percepito lavorando nel 2011

dal suo ultimo datore di lavoro, la __________. In effetti, nel 2008

l’interessata aveva percepito fr. 17'719.-- per un lavoro svolto al 36% (15 ore

su 42), equivalente quindi ad un reddito di fr. 49'219.-- a tempo pieno e

fr. 24'609.-- a metà tempo. Nel 2011 - partendo quindi da un reddito annuo per

il 2008 di fr. 49’219.-- indicati dall’ultimo datore di lavoro (doc. AI 5, 16,

17) e aggiornati al 2011 (aumentati del 2.1% per il 2009, dello 0.8% per il

2010.

e dell’1% per il 2011; cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei

salari nominali totali in La Vie économique 6-2012 p. 95 e 10-2013 p. 91) - si

otterrebbe un reddito da valida di fr. 51'160.--. Detto salario, confrontato con

quello da invalida di fr. 25'344.--, porterebbe ad un

grado d’invalidità del 51% ([51'160 - 25'344] x 100 :

51'160).

Essendo

quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa

del 50% in attività adeguate con una corrispondente perdita di guadagno del 58%,

la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

All’assicurata va comunque fatto presente che in caso di

peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da

pertinente documentazione medica, ella potrà in futuro presentare una nuova

domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali

suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti

in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale

delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.10

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, è a ragione che l’Ufficio AI ha

attribuito all’assicurata il diritto a una mezza rendita d’invalidità. Il

ricorso va dunque respinto.

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a

carico della ricorrente, la quale tuttavia ha postulato l’assistenza

giudiziaria gratuita.

2.12

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca

stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è

retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG],

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag.

48.

consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto

un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre

2004).

Nel

caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria

risulta che la ricorrente, divorziata e senza attività lucrativa,

percepisce unicamente la mezza rendita di invalidità versata dall’AI; nei suoi

confronti risulta essere stato del resto emesso in data 15 novembre 2013 un

attestato carenza beni (doc. II). In queste circostanze il requisito

dell’indigenza è dato.

L’assicurata

non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un legale appariva giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva

essere considerato privo di fondamento.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito

patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare

(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;

cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti

al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I

569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.

5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne

consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese

processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Le

spese, per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. A

seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a carico

dell’insorgente sono per il momento assunte dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti