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Decisione

32.2015.80

Richiesta di una rendita AI. Rinvio atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti e segnatamente per allestire una perizia medica pluridisciplinare

7 marzo 2016Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il

Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è

incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44

LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376

il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia

di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove

assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.

72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente

le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM

nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza

economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto

necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11

aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione

invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

2.3. Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione, attentamente esaminata la documentazione medica presente

all’inserto, nonché richiamata la giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, per i motivi che seguono, non può confermare

l’operato dell’UAI, sia perché l’amministrazione si è limitata ad allestire una

perizia reumatologica senza approfondire l’incidenza sulla capacità lavorativa

di altre patologie di cui è affetto il ricorrente, sia perché il referto del

dr. med. __________ non è più stato aggiornato malgrado le, successive,

divergenti certificazioni dei dr. med. __________ e __________.

Dagli atti emerge che

l’insorgente è stato vittima di un infortunio con politrauma alla schiena nel

1981, quando era apprendista spazzacamino, in seguito al quale è tuttora a

beneficio di una rendita della __________ del 10% (doc. __________ 29-1 e 55-1)

e che ha inoltrato altre due domande di prestazioni dell’AI, il 24 settembre

1982, sfociata nel riconoscimento di una rendita fino al 31 gennaio 1984 ed il

22 luglio 1992 conclusasi con una decisione di rifiuto del 25 novembre 1993

poiché l’assicurato, ormai attivo, dal 1986, come imbianchino, continuava a

svolgere la medesima attività con una riduzione della capacità di lavoro, e

quindi di guadagno, tra il 30% ed il 35%. Dal 1998 l’interessato svolge

l’attività di pittore indipendente (doc. AI 83-1 e doc. AI 97-1).

Nelle more amministrative,

dopo aver acquisito l’intera documentazione medica, l’UAI ha fatto allestire

una perizia reumatologica ad opera del dr. med. __________, FMH reumatologia e

medicina interna (doc. AI 58). Lo specialista, l’11 ottobre 2013, dopo aver

visitato l’insorgente l’8 ottobre 2013, ha posto le diagnosi di sindrome

lombospondilogena cronica a destra con possibile instabilità segmentale in

alterazioni degenerative della colonna lombare (discopatie L1/L2, L2/L3 ed

L5/S1 con protrusione discale mediana e foraminale a destra L5/S1, senza

conflitti radicolari, con spondilartrosi bilaterali, alla RM lombare del 23.12.2009),

disturbi statici del rachide (cifoscoliosi della dorsale con protrazione del

capo), decondizionamento e sbilancio muscolare, periartropatia omeroscapolare

con sintomatologia di attrito terminale a sinistra in artrosi acromeoclaveare

bilaterale (diagnosi clinica), poliartrosi delle dita (diagnosi clinica),

gonartrosi bilaterali e artrosi tibioastragalica sintomatica con instabilità

articolare a destra ed esiti da trauma distorsivo della caviglia destra con

rottura parziale del tendine di Achille nel 2001, rottura cronica del legamento

fibulotalare. Lo specialista ha stabilito che in un lavoro adatto al suo stato

di salute l’insorgente è abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa

normale di 8-9 ore, con un rendimento massimo del 100%, dall’1.1.2011. Per

contro, nella sua attività di pittore è stato giudicato abile al lavoro al 100%,

ma con una riduzione del rendimento del 40% (doc. AI 58-10).

Questa valutazione è

tuttavia stata in parte contraddetta, perlomeno implicitamente, dalle successive

valutazioni dei dr. med. __________, specialista FMH chirurgia ortopedica e

traumatologia presso l’__________, e dr. med. __________, FMH chirurgia

ortopedica, i quali hanno attestato incapacità lavorative, nella precedente

attività di pittore, del 50%.

Il 30 ottobre 2013, ossia

successivamente alla perizia del dr. med. __________, il dr. med. __________ ha

visitato l’insorgente a causa di un trauma distorsivo avvenuto accidentalmente

il giorno stesso alla caviglia destra, già indagata per la patologia artrosica.

Lo specialista ha accertato che la “caviglia appare modicamente tumefatta e

dolente alla palpazione a livello del comparto laterale” ed ha attestato

un’inabilità lavorativa del 50% (ossia 4 ore al giorno) per la sola patologia

alla caviglia (doc. AI 70-5). Il 26 novembre 2013 il medesimo specialista ha

rilevato un ulteriore peggioramento della sintomatologia dolorosa a carico

dell’articolazione tibio-tarsica ed ha nuovamente certificato un’incapacità

lavorativa del 50% (doc. AI 70-5). A causa della limitazione della funzionalità

e della dolorabilità il dr. med. __________ ha inoltre previsto un intervento

di meniscectomia mediale selettiva il 2 gennaio 2014 (doc. AI 70-6), in seguito

al quale, all’esame obiettivo, ha evidenziato “importanti contratture a

carico della muscolatura del gemello mediale e gemello laterale”, ha

consigliato di proseguire con la fisiochinesiterapia per recuperare

l’elasticità dei muscoli flessori della gamba ed ha confermato l’incapacità

lavorativa del 50% (doc. AI 70-7). Il 25 febbraio 2014 il medesimo specialista

ha rilevato, “per quanto concerne la problematica a carico della caviglia

destra”, un’”importante tumefazione della stessa” ed ha attestato

un’inabilità lavorativa del 100% (doc. AI 70-9), poi ridotta al 50% il 25 marzo

2014 (doc. AI 70-10).

Alla stessa conclusione è

giunto anche il dr. med. __________ in un referto del 19 febbraio 2014 per l’assicuratore

contro gli infortuni (__________). Dopo aver visitato il 14 febbraio 2014 il

ricorrente, l’ortopedico ha ritenuto giustificata un’incapacità lavorativa del

50% quale pittore indipendente, per le sole patologie agli arti inferiori, ritenendo

giustificato considerare a medio termine l’indicazione a misure cruenti di

artrodesi della tibio-tarsica o eventualmente di protesi (doc. assicuratore

infortuni 11-3: “in considerazione del quadro clinico riscontrato agli arti

inferiori, in particolare alla caviglia destra, ritengo senz’altro giustificata

la vigente inabilità lavorativa nella misura del 50% in qualità di pittore

indipendente”). Il dr. med. __________ ha poi confermato la sua valutazione

l’11 luglio 2014, dopo che l’insorgente è rimasto vittima di un trauma

contusivo alla spalla sinistra, con dolore e limite funzionale, il 25 aprile

2014 (doc. AI 85-2 e 87-1; doc. assicuratore infortuni 18-1).

Malgrado ciò, il medico

SMR, dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, e dunque non

negli ambiti qui in esame (reumatologia ed ortopedia) il 16 maggio 2014 ha

ritenuto che la documentazione medica sopra citata non impone “una

valutazione diversa dello stato di salute, già ampiamente oggettivato dal Dr. __________”

Considerandi

ed ha rilevato che il dr. med. __________ ha stabilito un’inabilità lavorativa

del 50% in termini di orario di lavoro, mentre il dr. med. __________ del 40% con

riferimento alla diminuzione del rendimento (doc. AI 80-2). Il 6 novembre 2014

il dr. med. __________ ha nuovamente confermato l’incapacità lavorativa

attestata dal dr. med. __________ (doc. AI 88-1).

Il 16 dicembre 2014 il medico

SMR oltre a ribadire la correttezza della valutazione del perito ha affermato

che mentre la __________, per l’infortunio del 1981 ha attribuito una rendita dapprima

del 20% in seguito del 10% per compensare la perdita di salario attribuibile

alle conseguenze dell’infortunio, il dr. med. __________ ha precisato i limiti

funzionali in modo tale che, in attività pienamente rispettosa di tali limiti,

la capacità è da considerare totale, “In una simile attività, ovviamente il

rendimento non sarebbe ridotto del 10%”. Il medico SMR ha inoltre ribadito

che il dr. med. __________ attesta un’inabilità lavorativa del 50% precisando

che intende 4 ore giornaliere con rendimento del 100%, mentre il dr. med. __________

ha identificato una diminuzione del rendimento del 40% sull’arco di tutta la

giornata lavorativa (per quanto riguarda il lavoro di pittore, non il lavoro

amministrativo, per il quale la capacità lavorativa è totale) che appare più

realistico alla luce della natura del danno della salute dell’assicurato. Per

il dr. med. __________, “il pieno rendimento è difficilmente ipotizzabile,

anche a tempo parziale” (doc. AI 97-1).

Questo Tribunale non può

condividere le valutazioni del medico SMR, peraltro generalista. Infatti, in

presenza di valutazioni, successive, diverse da parte di altri due specialisti,

di cui uno intervenuto su richiesta di un altro assicuratore sociale e che

hanno certificato un’incapacità lavorativa maggiore rispetto a quella del

perito sulla base della sola patologia alla caviglia, l’UAI avrebbe perlomeno

dovuto interpellare il dr. med. __________, sottoponendogli i referti e

chiedendogli di aggiornare la sua, ormai datata, perizia.

Ma vi è di più.

Con il ricorso

l’assicurato ha prodotto un referto del 2 aprile 2015 del __________ del __________

dell’Ospedale __________ di __________, Prof. dr. med. __________, che in

seguito ad un esame del 1° aprile 2015, ha diagnosticato un carcinoma alla

prostata (PI-RADS 4 a 5) in sede anteriore nella zona di transizione

prevalentemente dal lato sinistro ma coinvolgendo pure il lato destro. Lo

specialista ha aggiunto che vi è “un forte sospetto per un’estensione

extra-capsulare ad infiltrazione dello stroma anteriore” (doc. D). Un’agobiopsia

del 23 aprile 2015 ha confermato la diagnosi (allegato al doc. D). Il 3 giugno

2015.

il medico SMR, dr. med. __________, si è limitato a sostenere che “il

riscontro di una neoplasia limitata alla prostata ha un influsso sulla capacità

lavorativa a partire dal momento dell’inizio del trattamento (operazione o radioterapia)

con seguente IL della durata di 3 a 6 mesi a secondo dell’opzione terapeutica

scelta e che fino all’inizio del trattamento l’esigibilità lavorativa rimane

come da valutazione precedente” (doc. IV/1). Anche in questo caso,

tuttavia, la valutazione non è stata sottoposta ad uno specialista in

oncologia, né sono stati interpellati i medici dell’insorgente per approfondire

l’incidenza che questa forma tumorale ha sulla capacità lavorativa

dell’interessato.

Infine il 20 luglio 2015

il ricorrente ha evidenziato di essere ormai in cura, dal lato psichiatrico,

presso la dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria. Ora, già il 9

agosto 2012 il medico curante, dr. med. __________, FMH medicina interna, aveva

chiesto un parere al dr. med. __________ relativamente alla circostanza che

l’interessato, dall’età di 18 anni, presenta numerosi incubi notturni che sono

verosimilmente dovuti ad un’ “ansia di prestazione nella vita

lavorativa-familiare” in un paziente “estremamente disturbato” (doc.

AI 49-15). L’insorgente è poi stato sottoposto ad un esame presso i dr. med. __________,

Capo clinica e __________, assistente, del __________ presso il __________, i

quali l’11 ottobre 2012 hanno rilevato che la sintomatologia non è di univoca

interpretazione e che l’ipotesi più probabile è quella di una parasonnia del

sonno NREM, ma non può essere escluso un disturbo comportamentale della fase

REM, né la presenza di crisi epilettiche nel sonno (doc. AI 49-13). Dal referto

emerge inoltre che in passato era stato seguito da uno psichiatra (doc. AI

49-12: “[…] viene riferito anche uno stato di tensione emotiva e muscolare

per cui alla sera assume sporadicamente il Valium. Per tali motivi, è stato

seguito da uno psichiatra ed ha assunto diversi farmaci […]“). Gli specialisti

hanno comunque indicato che l’interessato è abile al lavoro relativamente a

questa patologia (doc. AI 49-11), mentre nel referto del 29 gennaio 2013 il

medico curante, dr. med. __________, ha indicato, tra le diagnosi con

ripercussione sulla capacità lavorativa, la “da anni parasonnia in fase di

accertamento” precisando che “no so sei disturbi del sonno (vedi

allegati) che tormentano il paziente da anni possono avere o meno un influenza

sul suo rendimento lavorativo. Penso però che un certo grado di affaticabilità,

riduzione della concentrazione ed ansia possono influire in modo negativo sulla

sua giornata lavorativa” (doc. AI 49-2).

Il medico SMR, il 19

luglio 2013, ha ritenuto che questa patologia non avesse influsso sulla

capacità lavorativa, senza tuttavia procedere con ulteriori esami (doc. AI

55-1).

Anche in questo caso l’UAI

avrebbe dovuto procedere ad un esame maggiormente approfondito della malattia e

delle ragioni per le quali l’interessato è stato seguito da uno psichiatra.

Tant’è che apparentemente, perlomeno dal mese di luglio 2015, l’insorgente è di

nuovo in cura da una specialista. Certo, la (nuova) presa a carico è successiva

rispetto all’emissione della decisione impugnata che di norma delimita dal

punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) e nulla è dato a

sapere circa la diagnosi posta dalla curante. Tuttavia, una patologia psichica

si era già apparentemente manifestata in precedenza (doc. AI 49-12) e con

sentenza I 109/01 del 4 ottobre 2001, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), circa

l’insorgere di una patologia psichica, ha affermato:

" (…)

b) Nel caso in esame a ragione la Corte cantonale,

fondandosi sull'avviso del dott. B.________, ha rinviato gli atti di causa

all'amministrazione per nuovi accertamenti relativi allo stato psichico

dell'assicurato. Il possibile stato depressivo reattivo diagnosticato dal

medico, disturbo che peraltro aveva reso necessario un ricovero in ambiente

psichiatrico presso la Clinica Y.________ nell'aprile 2000, erano circostanze

che legittimavano il primo giudice a statuire in questo senso.

L'argomento dell'UAI in sede di ricorso di diritto

amministrativo, per cui un eventuale subingredire di una patologia dal profilo

psichico sarebbe se del caso posteriore alla decisione in lite, non basta in

effetti perché ci si scosti dall'opinione del Tribunale cantonale quando si

ricordi che le turbe psichiche si manifestano di regola progressivamente.

In altre parole, non si può escludere che detti disturbi siano insorti già

prima dell’emanazione della decisione impugnata, segnatamente ove si osservi

che in una dichiarazione dell'assistente sociale dell'Ospedale X.________ del 2

dicembre 1999 si attestava come W.________ avesse nel frattempo cominciato un

sostegno psichiatrico presso la dott. ssa E.________. Ciò basta per concludere

che la precedente giurisdizione a ragione ha ordinato il rinvio dell'inserto

all'amministrazione per delucidare il tema delle affezioni d'ordine psichico e

determinarsi nuovamente.” (sottolineatura del redattore)

Va qui ancora rammentato

che in una sentenza 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, al consid. 8.3 il TF ha

affermato:

" (…)

8.3

Al riguardo si rileva che malgrado una situazione di salute

particolarmente complessa l'UAI ha fondato la propria decisione su atti medici

insufficienti. Dalla documentazione risulta infatti che V.________ non soffre

soltanto di una malattia autoimmune (pemfigo volgare) e di una depressione

medio-grave (la quale, secondo la perizia psichiatrica fatta esperire

dall'amministrazione causa un'incapacità lavorativa del 50%), bensì anche di

numerose patologie di natura reumatologica (quali osteopenia, disturbi alla

schiena consistenti in listesis L5-S1, con spostamento posteriore del fulcro ed

una rettitudine esagerata del passaggio dorso/lombare, periatrite scapolomerale

alle spalle, osteoartrosi primaria delle mani con noduli di Heberden e

Bouchard, rizzartrosi bilaterale stadio III-IV, iniziale tunnel carpale bilaterale,

sindrome fibromialgica), che sono però state valutate a livello amministrativo

dal "solo" dottor P.________, medico del Servizio X.________

specializzato in medicina interna. A fronte di ciò, il dott. K.________,

curante della ricorrente e specialista FMH in medicina interna e malattie

reumatiche, ha tra l'altro evidenziato uno stato dopo morbo di Scheuermann come

pure la presenza di avanzate alterazioni degenerative a livello C5-C6 e C6-C7

con spondilosi anteriore pure a livello C4-C5 che avrebbero (almeno

parzialmente) spiegato i dolori cronici dorsali dell'assicurata ma per contro

non sembrano essere stati presi (almeno in questa misura e chiarezza) in

considerazione dal Servizio X.________. A ciò si aggiunge l'accertamento, nel

luglio 2010, di una protrusione erniaria mediana su L5-S1 che, benché

successivo alla data della decisione di riconsiderazione del 30 marzo 2010,

contribuisce a fare dubitare ulteriormente della completezza e attendibilità

della valutazione dell'UAI in merito all'aspetto ortopedico e reumatologico.

Non potendosi in particolare escludere con la necessaria tranquillità un

peggioramento di questo status nel periodo che ha preceduto l'emanazione della

decisione del 30 marzo 2010, si impone il rinvio degli atti all'amministrazione

perché proceda a un complemento istruttorio e renda un nuovo provvedimento. In

questo senso, il ricorso è (parzialmente) accolto.”

Inoltre, in una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata

in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da

medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che

non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza

delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Tutto ben considerato questa Corte ritiene che le

considerazioni esposte siano atte a creare per lo meno lievi dubbi circa la

fondatezza della valutazione del medico SMR, dr. med. __________, sulla cui

base l’amministrazione ha fondato la decisione impugnata e, successivamente,

del medico SMR, dr. med. __________ (cfr. STCA 35.2015.60 dell’11 novembre

2015, consid. 2.8 in fine; DTF 139 V 225 consid. 5.2). Confrontato ad una

questione di natura squisitamente medica, il TCA non è in grado di dirimere,

con la necessaria tranquillità, la presente vertenza sulla base della sola

documentazione agli atti, ragione per la quale si impone un approfondimento

peritale che tenga conto degli aspetti reumatologico, ortopedico, oncologico,

psichiatrico e neurologico (per la parasonnia).

Nella già citata sentenza

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.2.) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per

un complemento istruttorio (cfr. anche sentenza 32.2015.6 dell’8 ottobre 2015).

Nella

concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen”) e ritenuto che vi sono carenze

negli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung

an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen

Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”) si giustifica il rinvio degli

atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. anche sentenza

32.2015.6

dell’8 ottobre 2015).

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché metta in atto un approfondimento pluridisciplinare reumatologico,

ortopedico, psichiatrico, oncologico e neurologico (per la parasonnia), e si esprima

nuovamente sulle eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa

dell’assicurato.

I periti dovranno poi

determinarsi sul grado complessivo di incapacità lavorativa.

A proposito della valutazione

globale delle patologie: cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF

9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15, STCA 32.2011.236 del 17

giugno 2013.

Quindi

in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato. In queste condizioni

risulta prematuro esaminare le ulteriori censure del ricorrente, segnatamente

quelle concernenti le valutazioni del consulente IP e del servizio d’inchiesta

per l’attività professionale indipendente in punto alla ripartizione

dell’attività svolta (10% per mansioni di carattere conduttivo e 90% per

mansioni a livello esecutivo) e quelle relative al reddito dell’assicurato per

il 2013. In queste circostanze non è neppure necessario chiedere al ricorrente

la trasmissione dei rapporti medici relativi agli ulteriori accertamenti che

avrebbe avuto intenzione di effettuare successivamente all’inoltro del ricorso

(cfr. doc. XII, scritto del 20 luglio 2015). Per quanto concerne invece il

richiamo degli incarti AI, LAINF dalla __________ e LAINF dall’__________, va

rilevato che essi sono stati prodotti dall’UAI con la risposta di causa.

Conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca

l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato

delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag.

212.

no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.4

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico dell’UAI, che

rifonderà le ripetibili al ricorrente (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e l’incarto rinviato all’UAI per ulteriori accertamenti.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà fr. 2'500 (IVA

inclusa se dovuta) al ricorrente a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti