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Decisione

32.2015.81

Conferma del rifiuto dell'assegno per grandi invalidi minorenni. Rinvio degli atti all'UAI per decidere in merito al riconoscimento di un assegno per grandi invalidi per maggiorenni

2 maggio 2016Italiano66 min

Source ti.ch

Fatti

i pasti regolari sono dettati dal ritmo familiare o da quello lavorativo che

prevede una pausa pranzo quando tutti mangiano o che il ritmo dell’alzarsi o

del coricarsi viene dettato dai genitori che impongono ai figli le ore in cui

devono coricarsi e svegliarsi è semmai una caratteristica generale delle

famiglie che hanno ragazzi in età adolescenziale e, pur comprendendo le

difficoltà dei genitori del ricorrente, affetto da una grave patologia, non è,

di per sé, un motivo per ritenere che l’assicurato necessiti dell’aiuto

regolare e notevole di terzi per compiere questi atti (cfr. ricorso, doc. I: “[…]

durante la visita del 05.12.2015 [recte: 2014] la mamma ha dichiarato che in

settimana viene mandato a dormire verso le 21.00 perché il giorno successivo

deve alzarsi presto per andare al lavoro, e che il mattino sono i genitori a

svegliarlo. La mamma ha specificato che da quando ha iniziato a lavorare a RI 1

non viene permesso in settimana di giocare all’x-box, gioco per il quale

dimostra un interesse particolare, poiché sarebbe difficile convincerlo di

andare a dormire ad un orario ragionevole”). Lo stesso vale per quanto

concerne il cambio dei vestiti quando sono sporchi (vestirsi/svestirsi) o il

fatto che i genitori hanno fissato almeno due momenti della settimana (giovedì sera

e domenica) in cui il ragazzo deve fare la doccia (pulizia personale). La sola

circostanza che la madre debba intervenire per il cambio degli indumenti o che

i genitori abbiano stabilito due giorni per fare la doccia, non può essere

assimilato ad un notevole e regolare aiuto di terzi per questo atto. Come visto

in precedenza, un conto è la strutturazione, anche scritta, della giornata,

grazie alla quale l’interessato sa quello che deve fare, un altro è invece

l’intervento diretto od indiretto per far compiere effettivamente queste

attività.

A

questo proposito va segnalata la sentenza 9C_688/2014 del 1° giugno 2015, dove

l’Alta Corte al consid. 5.1, nel caso di un assicurato affetto da un disturbo

dello spettro autistico, ha affermato:

" (…)

En ce qui concerne l'acte "manger", les

premiers juges ont constaté que l'atteinte à la santé de l'intimé requiert un

régime alimentaire particulier dès lors qu'il refuse nombre d'aliments. Les

modalités de cet acte sont en outre particulières, puisque seul un aliment doit

se trouver dans l'assiette et que l'intimé doit être dans son cadre habituel

pour pouvoir manger. Néanmoins, élément décisif, c'est que l'adolescent peut se

nourrir seul lorsque l'environnement est favorable, si bien que les juges ont

considéré à bon droit, nonobstant l'aide indirecte, que les conditions de

l'impotence ne sont pas réalisées pour l'accomplissement de cet acte ordinaire

de la vie (consid. 12 du jugement).

A propos de l'acte "aller aux

toilettes", les juges cantonaux ont constaté que la mère de l'intimé n'a

pas fait état de problèmes de propreté lors de son accomplissement, mais

indiqué qu'elle devait uniquement inciter son fils à sortir des toilettes.

C'est donc aussi à juste titre que les juges ont admis que ce comportement ne

remplit pas, malgré l'aide indirecte, les conditions de l'impotence (consid. 13 du jugement).”

Per

quanto concerne lo spostarsi, non è necessario esaminare oltre la questione

poiché, oltre ad essere stato ritenuto dalla medesima assistente sociale la

necessità di maggior aiuto rispetto ad un coetaneo per compiere questo atto (doc.

AI 107-9; di diverso avviso il medico SMR, poiché l’assicurato ha nel frattempo

iniziato un’attività a __________ [doc. AI 140]), non vi sarebbe comunque

diritto ad un assegno per grandi invalidi per minorenni trattandosi dell’unico

atto per il quale le condizioni sarebbero adempiute (art. 37 cpv. 3 lett. a

OAI).

Infine,

mentre per quanto concerne l’accompagnamento nel senso di una strutturazione

della giornata, come già rilevato in precedenza, lo stesso medico SMR, dr. med.

__________, come i responsabili di __________, ne ammette la necessità (doc. AI

140-3), ciò che comunque non dà diritto alla prestazione all’assicurato minorenne

(art. 37 cpv. 3 lett. e OAI e 38 OAI), non vi sono elementi per ritenere che

l’insorgente necessita di una sorveglianza personale permanente ai sensi

dell’art. 37 cpv. 3 lett. b OAI.

Il

marginale 8035 CIGI prevede che il concetto di sorveglianza personale

permanente non si riferisce allo svolgimento degli atti ordinari della vita.

Questo concetto va invece inteso come una prestazione medica e assistenziale

necessaria a causa dello stato di salute fisico e/o psichico dell’assicurato.

Ad esempio, è necessaria una sorveglianza permanente se, per assenze mentali,

un assicurato non può essere lasciato solo per tutta la giornata (RCC 1986,

pag. 512 consid. 1 con rinvii) o se l’assicurato deve avere vicino, con brevi

interruzioni, un terzo perché non può essere lasciato solo. Per essere

rilevante per il diritto alla prestazione la sorveglianza personale deve

presentare un certo grado d’intensità. Non è sufficiente che l’assicurato

soggiorni in un’istituzione specializzata e sia soggetto alla sorveglianza

generale di quest’ultima. Si deve valutare in modo obiettivo, secondo le

condizioni di salute dell’assicurato, se sia necessario un aiuto permanente o

una sorveglianza personale (sentenza 9C_608/2007 del 31 gennaio 2008). E’ di

regola irrilevante l’ambiente in cui soggiorna l’assicurato. Nella valutazione

della grande invalidità non si deve fare alcuna differenza a seconda che l’assicurato

viva nella sua famiglia, in un alloggio privato o in una casa di cura. Si può

ritenere che vi sia necessità di sorveglianza quando l’assicurato, con ogni

probabilità, nuocerebbe a sé stesso o a terzi se non fosse sorvegliato.

Questo

non è il caso nella fattispecie.

Per

cui, in presenza di necessità di aiuto regolare e considerevole di terzi per

un “solo” atto ordinario della vita (spostamento) è a giusta ragione che l’UAI

ha negato l’assegno per grandi invalidi per minorenni da luglio 2013 ad ottobre

2014.

In

queste condizioni il TCA ritiene che non sia necessario sentire i collaboratori

di __________, ritenuto come gli atti dell’incarto siano sufficienti per

decidere in merito al diritto all’assegno.

Va qui rammentato che

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.

3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di

procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.9. Per

quanto concerne invece l’assegno per grandi invalidi per maggiorenni di grado

lieve per accompagnamento che l’insorgente chiede con effetto dal 1° dicembre

2014 in applicazione dell’art. 38 OAI, va rilevato quanto segue.

In

primo luogo l’UAI non ha emesso alcun progetto di decisione in merito alla

domanda, giacché il preavviso del 17 luglio 2014 è stato emanato prima

dell’inoltro, il 13 ottobre 2014, della “richiesta per adulti” per l’ottenimento

Considerandi

di un assegno per grandi invalidi e concerneva solo l’assegno per grandi

invalidi per minorenni (cfr. doc. AI 115-1: “nessun diritto ad un assegno

per grandi invalidi minorenni”). L’amministrazione si è espressa

direttamente nella decisione del 23 marzo 2015 (doc. AI 142-1).

Ci

si potrebbe chiedere se non vi sia una violazione del diritto di essere sentito

del ricorrente (cfr. sentenza 32.2013.147 del 26 maggio 2014).

Infatti,

secondo l’art. 57a cpv. 1 LAI l’Ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo

di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o

alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L’assicurato ha

diritto di essere sentito conformemente all’art. 42 LPGA.

Giusta

l'art. 73ter cpv. 1 OAI, le parti possono presentare all'Ufficio AI le loro

obiezioni sul preavviso entro 30 giorni.

L'assicurato

può presentare le sue obiezioni all'Ufficio AI per iscritto oppure oralmente.

Se le obiezioni sono presentate oralmente, l'Ufficio AI redige un verbale

sommario che deve essere firmato dall'assicurato (art. 73ter cpv. 2 OAI).

Terminata

l’istruttoria, l’Ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni (art.

74.

cpv.1 OAI).

Ritenuto

che la mancata messa in atto della procedura di preavviso costituisce una grave

lesione del diritto di essere sentito in quanto tale non sanabile (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 57a, pag. 477 con

riferimenti giurisprudenziali; cfr. anche le STCA 32.2010.211 del 12 ottobre

2010.

pag. 6; 32.2011.278 dell’8 maggio 2012 consid. 2.4 e 32.2013.176 consid.

2.

) e richiamato il principio valido in materia

di assicurazioni sociali per il quale un difetto di forma o di procedura non

deve cagionare alle parti alcun pregiudizio (cfr. l’art. 49 cpv. 3 LPGA; Kieser,

“ATSG – Kommentar”, 2.a edizione, 2009, ad art. 49, n. 40-41, pag. 621-622; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1993, pag. 101 N 159, vedi anche DTF 122 V

194.

consid. 2), dal procedere adottato dall’Ufficio AI

all’insorgente è derivato un pregiudizio.

In ogni

caso, la decisione andrebbe comunque annullata per un altro motivo. Infatti

l’UAI ha respinto la domanda affermando che “nell’evenienza in cui

dovesse essergli riconosciuto un diritto ad almeno un quarto di rendita ed a

dipendenza dello stato patologico, sussisterà la possibilità di riformulare

un’istanza intesa alla valutazione del diritto ad un assegno per grandi invalidi

semmai fondato sulla necessità di dover disporre di un accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana” (doc. AI 142).

In sede di risposta

l’amministrazione ha invece affermato che:

" (…) In

merito all’AGI AI lieve per accompagnamento giusta l’art. 38 OAI, come disposto

al capoverso 2, che soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve

avere diritto almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande

invalido. Come anche ripreso nella Circolare sulla grande invalidità alla nota

marginale 8046 se l’assicurato soffre esclusivamente di un danno alla salute

psichica, egli deve avere diritto ad almeno un quarto di rendita (ossia un

grado d’invalidità di almeno il 40%); in questo caso, il diritto ad un assegno

per grandi invalidi giustificato dalla necessità dell’accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana può quindi nascere soltanto con

l’inizio del diritto a un quarto di rendita. Correttamente la decisione

riprende tale principio, quindi l’accompagnamento verrà definito a seguito

dell’emissione della decisione concernente la rendita AI, con istruttoria

attualmente ancora in corso”

(doc. VI, sottolineatura del redattore)

Ora, se è vero che per

l’art. 38 cpv. 2 OAI chi soffre, come il ricorrente, di un danno alla salute

psichica, deve avere diritto almeno ad un quarto di rendita per poter essere

riconosciuto grande invalido, d’altra parte l’UAI non poteva imporre al

ricorrente l’inoltro di un’ulteriore richiesta, ritenuto sia che l’istruttoria

sulla rendita AI era ancora in corso sia che il med. SMR, dr. med. __________,

ha in sostanza ammesso l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà

quotidiana (doc. AI 140-3), ossia la necessità di strutturare la giornata, come

confermato anche dalla __________ (doc. AI 118-27).

In

queste condizioni su questo punto il ricorso va accolto, la decisione impugnata

va annullata e l’incarto rinviato all’UAI affinché, una volta conclusa

l’istruttoria volta a stabilire il diritto ad una rendita AI, si esprima sul

diritto del ricorrente ad un assegno per grandi invalidi di grado lieve a

decorrere dal 1° dicembre 2014. Non vi è invece spazio per questo Tribunale,

vista l’istruttoria in corso, per decidere direttamente circa il diritto

all’assegno per grandi invalidi per maggiorenni.

2.10

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso

di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell’assicurato nella misura di fr. 250.-- e dell’UAI nella misura di fr.

250.

--.

L’insorgente chiede

tuttavia di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio.

Ritenuti l’esito della

lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto attiene

alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di

oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; sentenza 164/02 del 9 aprile 2003). Per

la parte del ricorso in cui l’assicurato è soccombente, l’interessato può

invece essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria, sempre che

adempia le relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio

che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar,

Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al

vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 102s) – sono in principio

dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito

positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il diritto all’assistenza

giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di

giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il

diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti;

cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p.

544).

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello

Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario

all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia

11ss.). Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria

(Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

2.11

In concreto dagli atti

prodotti dall’insorgente emerge che dal 1° maggio 2015 si trova in assistenza,

come il padre e la madre (doc. A8).

L’indigenza deve

essere ammessa.

Considerato che

l’interessato non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento

di un legale appare senz'altro giustificato e che le argomentazioni non erano

palesemente destituite di esito favorevole, il TCA ritiene che nella

fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione

dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, riservato l'eventuale

obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell’insorgente dovesse in

futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; sentenza 32.2011.202 del 16

maggio 2012; STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio

2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V

301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto.

§ Nella

misura in cui nega il diritto all’assegno per grandi invalidi maggiorenni la

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI affinché proceda

conformemente al consid. 2.9.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, nella misura

in cui non è diventata priva di oggetto, è accolta.

Di conseguenza RI 1 è ammesso

al gratuito patrocinio dell’avv. __________ della RA 2.

3. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico dell’UAI nella misura di fr.

250.-- e del ricorrente nella misura di fr. 250.--. A seguito della concessione

dell'assistenza giudiziaria le spese del ricorrente sono per il momento assunte

dallo Stato. L’UAI verserà fr. 1'000.-- (IVA inclusa se dovuta) al ricorrente a

titolo di ripetibili parziali.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti