32.2015.81
Conferma del rifiuto dell'assegno per grandi invalidi minorenni. Rinvio degli atti all'UAI per decidere in merito al riconoscimento di un assegno per grandi invalidi per maggiorenni
2 maggio 2016Italiano66 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.81
cs
Lugano
2 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 maggio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 23 marzo 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________
1996, affetto da autismo infantile e dunque da infermità congenita secondo la
cifra 401 OIC allora in vigore (doc. AI 6), il 9 novembre 2001 è stato messo al
beneficio di un sussidio per assistenza a domicilio di grado medio dal 1°
settembre 2000 (doc. AI 18 e 19).
1.2. Con decisione del 27 febbraio
2007, l’UAI ha ridotto, con effetto dal 1° gennaio 2007, l’assegno per grandi
invalidi minorenni da medio ad esiguo, riconoscendo una maggiore necessità di
aiuto rispetto ai coetanei per un solo atto ordinario della vita (spostarsi),
oltre alla sorveglianza personale permanente (doc. AI 56 e 64).
1.3. Dopo aver avviato
un’ulteriore revisione, con decisione del 21 novembre 2011 l’assegno per grandi
invalidi è stato soppresso non essendoci più la necessità di una sorveglianza
personale permanente (doc. AI 79).
1.4. Il 22 luglio 2013 RI 1,
rappresentato dalla RA 2, ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc.
AI 94), chiedendo l’assegnazione dell’assegno per grandi invalidi di grado
elevato e la riconsiderazione della decisione del 21 novembre 2011 con diritto
all’assegno anche dopo il 1° gennaio 2012 (doc. AI 95).
1.5. Con progetto di decisione del
17 luglio 2014 l’UAI non è entrato nel merito della richiesta di
riconsiderazione e, in assenza di elementi atti a comprovare un peggioramento
dello stato valetudinario con influsso sulla valutazione dell’autonomia
dell’assicurato, ha negato il diritto a prestazioni (doc. AI 115).
1.6. Il 14 ottobre 2014
rispettivamente il 15 ottobre 2014 RI 1 ha inoltrato sia una richiesta di
prestazioni AI per adulti che una richiesta di assegno per grandi invalidi per
adulti (doc. AI 121, 125 e 126). Il 28 ottobre 2014 è stata istituita una
curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC e la carica di curatrice è stata
conferita alla madre (doc. A2).
1.7. Dal 3 novembre 2014 RI 1 ha
iniziato un provvedimento di reinserimento nel laboratorio della __________
presso la __________ di __________ (doc. AI 123-5, doc. AI 131).
1.8. Dopo aver effettuato una
visita a domicilio il 5 dicembre 2014, l’UAI con decisione del 23 marzo 2015
non è entrato nel merito della domanda di riconsiderazione ed ha respinto sia la
richiesta di assegno per grandi invalidi per minorenni sia quella per l’assegno
per grandi invalidi per adulti. La prima domanda è stata respinta poiché
l’amministrazione non ha riscontrato alcun elemento atto a stabilire un
peggioramento dello stato valetudinario rispetto a quanto stabilito con la
decisione del 21 novembre 2011. Circa l’assegno per grandi invalidi per
maggiorenni l’UAI ha rilevato che “nell’evenienza in cui dovesse essergli
riconosciuto un diritto ad almeno un quarto di rendita ed a dipendenza dello
stato patologico, sussisterà la possibilità di riformulare un’istanza intesa
alla valutazione del diritto ad un assegno per grandi invalidi semmai fondato
sulla necessità di dover disporre di un accompagnamento nell’organizzazione
della realtà quotidiana” (doc. AI 142).
1.9. RI 1, rappresentato dall’avv.
__________ della RA 2, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo
in via principale il riconoscimento di un assegno per grandi invalidi di grado
medio a decorrere dal 1° luglio 2013 ed in via subordinata un assegno per
grandi invalidi di grado lieve per l’accompagnamento a decorrere dal 1°
dicembre 2014 (doc. I). Contestualmente ha chiesto di poter essere messo al
beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Il ricorrente ritiene in
sostanza che all’epoca della richiesta nel luglio 2013 necessitava di un aiuto
maggiore rispetto ad un coetaneo per gli atti ordinari della vita e di una sorveglianza
personale continua, nonché un accompagnamento nell’organizzazione della realtà
quotidiana.
L’assicurato sottolinea in
primo luogo le lacune procedurali riscontrate nell’accertamento della grande
invalidità che ha portato alla soppressione della grande invalidità con
decisione del 21 novembre 2011, poiché l’inchiesta a domicilio sarebbe stata
condotta senza conoscere le affezioni e le limitazioni mediche dell’assicurato
ed il dossier non sarebbe mai stato sottoposto al medico SMR né in occasione
della soppressione (decisione del 21 novembre 2011), né della riduzione
(decisione del 27 febbraio 2007). La decisione del 21 novembre 2011 andrebbe
pertanto riconsiderata, ciò che l’amministrazione si rifiuta di fare.
In secondo luogo il
ricorrente contesta le valutazioni del 26 febbraio 2015 del medico SMR, dr.
med. __________, su cui si è fondato l’UAI per la decisione in esame, essendo
state redatte tre mesi dopo la visita a domicilio e contenendo numerose
imprecisioni. Il dr. med. __________, malgrado dottrina e giurisprudenza
ritengano necessaria una collaborazione tra le parti, non ha ritenuto utile
interpellare la __________, che si occupa del ricorrente. Il confronto, per
l’insorgente, è necessario, visto che il SMR fonda le proprie conclusioni sull’andamento
del provvedimento di inserimento per il quale l’ortopedagogista ha fatto un
lavoro preparatorio con lui e con gli educatori e per il quale continua a
fornire sostegno e consulenza. Le conclusioni del SMR devono tener conto di
quanto messo in atto per permettergli di spostarsi in autonomia. Inoltre è
importante sottolineare che lavora presso una struttura protetta in cui si
svolgono attività in modo strutturato e in cui molte funzioni parziali degli
atti ordinari della vita non vengono svolte, ossia quelle funzioni che
l’interessato non farebbe spontaneamente come la doccia, lavarsi i denti,
radersi, cambiare i vestiti, incontrare amici, andare in luoghi a lui
sconosciuti, andare a dormire od alzarsi. Dalla valutazione funzionale operata
da __________ emerge che per svolgere in piena autonomia un’attività
l’insorgente deve rispondere a numerose domande e uno schema della giornata
scritto lo aiuterebbe a capire meglio ciò che gli viene chiesto di fare. Per
poter svolgere in maniera autonoma le azioni quotidiane si deve suddividere
l’azione complessa (analisi del compito), insegnargli a seguire le varie tappe,
fornire il supporto visivo in modo che possa svolgere le azioni da solo. Con la
strutturazione del tempo e dello spazio occorre rivolgersi al ricorrente con un
linguaggio chiaro e semplice. La valutazione funzionale, secondo l’insorgente,
inficia le conclusioni del medico SMR secondo cui fuori dall’ambiente di casa e
del relativo modello educativo non ci sarebbero limitazioni di sorta. In primo
luogo l’interessato fuori dall’ambiente di casa si trova in una struttura
protetta e l’inserimento è avvenuto dopo aver effettuato la valutazione ed in
base ad un progetto studiato su misura dall’ortopedagogista di __________,
competente ad esplicitare agli operatori le difficoltà dell’interessato ed a
spiegare le strategie per il suo inserimento. In precedenza gli stage
professionali si sono conclusi in un fallimento poiché non si conosceva il
funzionamento dell’interessato e non si disponeva degli strumenti adeguati per
aiutarlo ad affrontare le sue difficoltà. Il provvedimento professionale è
stato possibile solo dopo l’inserimento nei laboratori della __________ __________
per raggiungere determinati obiettivi, dopo la valutazione funzionale, la
condivisione della stessa con la consulente professionale, il Case management
Formazione professionale ed il rappresentante legale ed in seguito al lavoro
preparatorio di __________ presso il laboratorio __________ della __________.
Per cui non ci sono prove per sostenere che fuori casa in un ambiente non
protetto non ci sarebbero limitazioni. A ciò si aggiunge che il modello
educativo e famigliare è il risultato delle preoccupazioni di fronte alle
difficoltà del figlio, del suo avvenire e delle tentate risposte a queste
difficoltà. Per questo motivo la __________ __________ ha pure intrapreso un
percorso con i genitori e in uno scritto del 3 settembre 2014 il responsabile
di struttura e l’ortopedagogista affermano che la responsabilità del disturbo
del ricorrente e le conseguenti difficoltà non sono attribuibili ai suoi
genitori e che se sin dall’inizio i genitori fossero stati accompagnati in modo
adeguato, comunicando e spiegando loro il funzionamento di una persona con
autismo, avrebbero incontrato minori difficoltà nella gestione dell’interessato
che comunque necessitava, necessita e necessiterà di aiuto.
In ogni caso, secondo la
giurisprudenza, si deve fare astrazione dall’ambiente in cui vive l’assicurato
(DTF 133 V 450). Per il ricorrente dalla diagnosi di disturbo dello spettro
autistico con buone competenze generali, dalle risultanze della valutazione
funzionale eseguita da __________ in settembre 2014 e facendo astrazione
dall’ambiente in cui vive, occorre concludere che nel luglio 2013 l’insorgente,
all’epoca di 16 anni e 7 mesi, non sarebbe stato in grado di compiere
spontaneamente gli atti ordinari della vita o avrebbe necessitato regolarmente
e durevolmente di maggior bisogno di aiuto e sorveglianza personale permanente
rispetto ai coetanei. L’aiuto di terzi è necessario per strutturare tutti gli
atti ordinari della vita e deve essere regolare per garantire la strutturazione
almeno fino all’apprendimento dell’autonomia, il cui grado andrà indagato.
L’insorgente sottolinea poi l’aspetto della strutturazione della giornata e
dell’importanza dell’intervento di __________ per permettere di sviluppare una
certa autonomia dell’assicurato e per inserirlo presso il __________. Né
l’assistente sociale né il medico SMR hanno indagato in modo accurato l’aiuto
prestato dai genitori ritenendolo una dinamica familiare. In altre parole negli
atti di mangiare, alzarsi/coricarsi il ritmo viene dato dai genitori o dal
ritmo lavorativo. Sono loro che gli dicono quando coricarsi e che lo svegliano.
Questi atti, secondo l’insorgente, vanno conteggiati. Anche per svestirsi e
vestirsi necessita di aiuto notevole per far sì che cambi i vestiti quando sono
sporchi. Autonomamente non agisce. Anche per quanto concerne l’atto di lavarsi,
sono i genitori a dover intervenire affinché l’interessato compia questo atto.
E’ quindi necessaria una strutturazione. Neppure lo spostamento tra casa e il
lavoro viene effettuato autonomamente ed in maniera indipendente. L’atto
necessita di aiuto diretto, e meglio insegnare all’insorgente i tragitti da
effettuare in autonomia ed intervenire in caso di imprevisto. Egli necessita
inoltre di una sorveglianza personale permanente, ritenuto come le persone di
riferimento devono sempre essere reperibili per evitare che l’insorgente vada
in panico e non si metta in pericolo. Nei tragitti non strutturati la
sorveglianza personale permanente è ancora più importante nel senso che diventa
un accompagnamento. L’insorgente rileva inoltre che lo stesso medico SMR
afferma che “potrebbe essere eventualmente riconosciuta, alla luce della
necessità a seguire istruzioni dettagliate per ogni compito, che comunque
appare in grado di eseguire, la difficoltà a prendere iniziative da solo, per
cui procede solo se incoraggiato, un bisogno di accompagnamento nell’organizzazione
della realtà quotidiana”. Per l’insorgente per almeno 5 atti ordinari,
ossia vestirsi/svestirsi, alzarsi/coricarsi, pulizia personale, mangiare,
spostarsi/intrattenere rapporti sociali e nella sorveglianza va riconosciuto un
maggior bisogno di aiuto rispetto ad un coetaneo, aiuto che comunque continua
anche dopo i 18 anni. Dello stesso parere è la presa di posizione di __________
sull’inchiesta a domicilio, laddove rileva che l’interessato è in grado di
compiere le varie azioni, ma solo se gli vengono indicate e ricordate con
richieste specifiche. Da cui il riconoscimento di un assegno di almeno grado
medio da luglio 2013.
Circa l’assegno per grandi
invalidi per maggiorenni l’assicurato sostiene che nel novembre 2014
l’amministrazione avesse a disposizione già tutti gli elementi per poter
decidere e contesta la necessità di stabilire se ha diritto ad almeno un quarto
di rendita poiché lo scopo di tale condizione è solo quello che ottenendo la
rendita il danno alla salute è già stato appurato a fondo (DTF 133 V 472). In
concreto la diagnosi è chiara e l’interessato ha comunque diritto ad una
rendita al 100%, non ancora decisa per il solo motivo che l’interessato stava
eseguendo un provvedimento di potenziamento della resistenza. Il senso della
condizione del diritto almeno ad un quarto di rendita non è quello di
posticipare la valutazione della necessità di accompagnamento fino alla
decisione di rendita, ma di avere uno stato di salute appurato a fondo.
1.10. Con risposta dell’11 giugno
2015 l’UAI propone la reiezione del ricorso (doc. VI).
Circa l’assegno per grandi
invalidi per i minorenni, l’amministrazione ha affermato che:
" (…) lo
scrivente Ufficio osserva l’assenza di nuovi elementi o modifiche rispetto alla
situazione definita con decisione cresciuta in giudicato del 21 novembre 2011.
In tal senso, dopo l’approfondita istruttoria posta in essere dal 2013 fino al
momento dell’emissione della decisione, lo scrivente Ufficio non può che
rilevare l’assenza di elementi divergenti che possano influire sulle
conclusioni rese nel rapporto del 25 aprile 2014 dell’assistente sociale. Da
notare, comunque, che grazie all’apporto fornito dall’__________ RI 1 è in
grado oggi di spostarsi da solo sul tragitto casa-lavoro e viceversa. Ciò
determina un ulteriore miglioramento nell’autonomia dell’assicurato. In tal
senso, non si rilevano elementi che possano condurre l’amministrazione ad un
diverso apprezzamento della situazione verificata a più riprese, da ultimo dopo
visita domiciliare eseguita dal dr. med. __________ del SMR” (doc. VI)
Circa l’assegno per grandi
invalidi lieve per l’accompagnamento, l’amministrazione ha affermato:
" (…) In
merito all’AGI AI lieve per accompagnamento giusta l’art. 38 OAI, come disposto
al capoverso 2, che soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve
avere diritto almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande
invalido. Come anche ripreso nella Circolare sulla grande invalidità alla nota
marginale 8046 se l’assicurato soffre esclusivamente di un danno alla salute
psichica, egli deve avere diritto ad almeno un quarto di rendita (ossia un
grado d’invalidità di almeno il 40%); in questo caso, il diritto ad un assegno
per grandi invalidi giustificato dalla necessità dell’accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana può quindi nascere soltanto con
l’inizio del diritto a un quarto di rendita. Correttamente la decisione
riprende tale principio, quindi l’accompagnamento verrà definito a seguito
dell’emissione della decisione concernente la rendita AI, con istruttoria
attualmente ancora in corso” (doc. VI)
1.11. Con osservazioni del 25 giugno
2015 l’insorgente ha affermato di non avere ulteriori mezzi di prova,
precisando tuttavia che la valutazione del 2013 del medico SMR non era riferita
unicamente all’esame di una prima riformazione professionale ma anche alla
richiesta AGI per la necessità di accompagnamento costante del ricorrente. La
conclusione del medico SMR di ritenere giustificate le limitazioni elencate
nella richiesta del 24 luglio 2013, secondo il ricorrente, era pertanto fondata
(doc. VIII), ciò che l’UAI, con scritto del 6 luglio 2015, contesta (doc. X).
1.12. Il 23 luglio 2015 l’insorgente
ha prodotto ulteriore documentazione, ribadendo la propria posizione e
rilevando che __________ si mette a disposizione per un’audizione qualora il
TCA lo ritenga opportuno ai fini istruttori (doc. XII).
1.13. Il 21 agosto 2015 l’UAI ha
ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (doc. XIV).
2.1. In
primo luogo l’insorgente contesta la non entrata in materia sulla richiesta di
riconsiderazione della decisione di soppressione dell’assegno di grande
invalido per minorenni del 21 novembre 2011.
Per l'art. 53 cpv. 2 LPGA,
l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro
rettifica ha una notevole importanza.
In DTF 133 V 50, al
consid. 4, il Tribunale federale ha stabilito che la non entrata in materia su
una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, e
nemmeno mediante ricorso (consid. 4.2.1: “Das Zurückkommen auf formell rechtskräftige Verfügungen oder
Einspracheentscheide beim Fehlen eigentlicher Revisionsgründe liegt weiterhin
im Ermessen des Versicherungsträgers (Art. 53 Abs. 2 ATSG als "Kann-Vorschrift", vgl. E. 4.1 hiervor; Bericht der
Kommission des Ständerates zur Parlamentarischen Initiative Allgemeiner Teil
Sozialversicherung vom 27. September 1990, BBl 1991 II 262). Die bisherige
Rechtsprechung, wonach kein gerichtlich durchsetzbarer Anspruch auf
Wiedererwägung besteht, gilt nach wie vor (SVR 2004 ALV Nr. 1 S. 2, E. 2;
Urteil vom 22. Februar 2005, U 463/04). Auf eine Beschwerde gegen ein
Nichteintreten auf ein Wiedererwägungsgesuch oder allenfalls gegen einen das
Nichteintreten bestätigenden Einspracheentscheid der Verwaltung kann das
Gericht demzufolge auch unter der Geltung des ATSG nicht eintreten. Art. 56
Abs. 1 ATSG weist auf diese Ausnahme vom Beschwerderecht
zwar nicht ausdrücklich hin. Sie ergibt sich aber ohne weiteres aus dem
Umstand, dass das Eintreten auf ein Wiedererwägungsgesuch im Ermessen des
Versicherungsträgers liegt (Art. 53 Abs. 2 ATSG)”).
Su questo punto il ricorso è irricevibile.
2.2. Secondo
l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr.
DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui che a causa di un danno
alla salute ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una
sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La
giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può
essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza
dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita,
per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che
rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello
stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463;
STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli
atti ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF
117 V 146 consid. 2.):
-
vestirsi/svestirsi
-
alzarsi/sedersi/coricarsi
-
mangiare
-
provvedere all'igiene personale
-
andare al gabinetto
-
spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.
Per
atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la
giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale
all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF
117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).
2.3. L’art.
42 LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora
abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA),
hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1).
La
grande invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).
È
considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a
casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione
della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica
ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere
accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è
considerato grande invalido di grado lieve (cpv. 3).
L’art
37 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se
l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita
dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari
della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza
personale (cpv. 1).
La grande
invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari,
necessita:
a) di aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,
b) di aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,
inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c) di aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,
inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà
quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).
Infine, la grande
invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a) è costretto a ricorrere in
modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti
ordinari della vita,
b) necessita di una
sorveglianza personale permanente,
c) necessita, in modo
durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità,
d) a causa di un grave danno
agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti
sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo
regolare e considerevole,
e) è costretto a ricorrere a
un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai
sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3).
L'art. 38
OAI ("Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana")
stabilisce che:
"
Esiste un bisogno di
accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi
dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in
un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a) non può vivere autonomamente
senza l'accompagnamento di una terza persona:
b) non può compiere le attività
della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza
l'accompagnamento di un terza persona; oppure
c) rischia seriamente l'isolamento permanente
dal mondo esterno (cpv. 1).
Chi soffre unicamente di un danno alla salute
psichica deve avere diritto almeno a un quarto di rendita per essere
riconosciuto grande invalido (cpv. 2).
È considerato unicamente l'accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in
relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non
rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel
quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice
civile (cpv. 3)."
Per i minorenni, secondo
l’art. 37 cpv. 4 OAI, si considera unicamente il maggior bisogno d’aiuto
e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un
minorenne non invalido della stessa età. Per calcolare la grande invalidità dei
minorenni, si applicano le direttive dell’allegato III concernenti il calcolo
della grande invalidità determinante dei minorenni (marg. 8086 della Circolare sull’invalidità
e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità [CIGI]: SVR 2009 IV nr. 30 p. 85 consid. 4.2.1 [9C_431/2008]; STF 8C_158/2008
del 15. ottobre 2008 consid. 5.2.2).
L'art. 39 OAI ("supplemento cure intensive") recita:
"
1 Vi è assistenza intensiva a minorenni ai sensi
dell’articolo 42ter capoverso 3 LAI quando questi necessitano, a
causa di un danno alla salute, di un’assistenza supplementare di almeno quattro
ore in media al giorno.
2 Come assistenza si considera il maggior bisogno di
cure e di cure di base rispetto a quelle richieste da minorenni non invalidi
della stessa età. Non si considera il tempo dedicato a misure mediche ordinate
dal medico e applicate dal personale sanitario ausiliario, nonché alle misure
pedagogico-terapeutiche.
3 Se un minorenne necessita, a causa di un danno alla
salute, una sorveglianza supplementare permanente, quest’ultima può essere
conteggiata come due ore di assistenza. Una sorveglianza particolarmente
intensiva necessaria a causa dell’invalidità può essere conteggiata come
quattro ore di assistenza”.
Secondo l’art. 42 cpv. 4 LAI l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto
dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha
fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo
40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del
diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo
29 capoverso 1. Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in
DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al rinvio
dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi
invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere
applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto
alla rendita.
Per quanto concerne
l’ammontare dell’assegno per grandi invalidi, secondo l’art. 42ter cpv. 1 LAI l’assegno
mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso
di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di
grado lieve al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo
l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS..
2.4. Va ancora rammentato che se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA).
Per l’art. 17 cpv. 2 LPGA
ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione
formalmente passata in giudicato è, d’ufficio o su richiesta, aumentata,
diminuita o soppressa se le condizioni che l’hanno giustificata hanno subito
una notevole modificazione.
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere
oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello
stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione
concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in
particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale
iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova
decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo
punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione
di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a
cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2
OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della
rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.5. In
concreto si tratta di stabilire se l’insorgente ha diritto ad un assegno per
grandi invalidi per minorenni del 1° luglio 2013 e, in via subordinata, se con
il compimento dei 18 anni nel novembre 2014 può beneficiare di un assegno per
grandi invalidi di accompagnamento ai sensi dell’art. 38 OAI (cfr. doc. I).
Nel
caso di specie, quando l’insorgente aveva 5 anni, l’amministrazione, il 23
ottobre 2001 (doc. AI 18-1) ha eseguito una prima inchiesta a domicilio, da cui
è emersa la necessità di aiuto per 5 atti ordinari della vita (vestirsi e
svestirsi; mangiare; lavarsi, pettinarsi, fare il bagno; andare alla toilette;
spostarsi). L’UAI ha deciso di accordare dal 1° settembre 2000 l’assistenza a
domicilio di grado medio (doc. AI 19-1).
Quando
l’assicurato aveva 7 anni e 10 mesi, l’UAI, il 26 agosto 2004, ha proceduto con
un’ulteriore inchiesta a domicilio, dalla quale è emersa la necessità di un
aiuto per 3 atti ordinari della vita (lavarsi; andare alla toilette; spostarsi)
e di una sorveglianza personale permanente (doc. AI 40-7). Il diritto
all’assegno per minorenni grandi invalidi di grado medio è stato confermato
(doc. AI 41-3).
Il
17 gennaio 2007, a 11 anni e due mesi, l’amministrazione ha accertato, al
termine dell’inchiesta a domicilio, che l’insorgente aveva bisogno di aiuto per
un solo atto ordinario della vita (spostarsi), con necessità di sorveglianza
permanente (doc. AI 56) e con decisione del 27 febbraio 2007 l’assegno per
grandi invalidi minorenni è stato ridotto da medio a lieve con effetto dal 1°
gennaio 2007 (doc. AI 64-1).
Il
13 aprile 2011, a 14 anni e 6 mesi, l’UAI ha eseguito un’inchiesta a domicilio in
seguito alla quale è stata confermata la necessità di aiuto per un atto
ordinario della vita, e meglio lo spostarsi, mentre non è più stata ritenuta
necessaria la sorveglianza personale permanente (doc. AI 75). Con decisione del
21 novembre 2011 l’assegno per grandi invalidi è stato soppresso (doc. AI 79).
Con
l’ultima inchiesta domestica del 18 aprile 2014 (doc. AI 107), l’assistente
sociale ha sottolineato “i progressi notevoli rispetto alle sue difficoltà
iniziali riscontrate in età prescolare”, il fatto che l’insorgente ha “acquisito
un’autonomia paragonabile a quella di un coetaneo nel compimento di tutti gli
atti ad esclusione dello spostarsi” ed ha affermato che “riti, modalità
o contrattazione alfine di ottenere il compimento di un atto ordinario della
vita sono stati evidenziati anche in passato e allo stesso modo è stato
appurato che si tratta di espedienti messi in atto unicamente in ambiente
familiare, nei confronti dei genitori” (doc. AI 107-3).
L’UAI ha respinto la
richiesta di prestazioni del 22 luglio 2013 affermando che, rispetto alla
decisione del 21 novembre 2011, non emergono nuovi elementi che consentono di
ritenere un peggioramento dello stato di salute atto ad incidere sull’autonomia
del ricorrente negli atti ordinari della vita.
2.6. Dagli atti emerge che il 6
agosto 2013 il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia,
ha rilevato che in base al colloquio “avvenuto ieri 5 agosto 2013 alla
presenza dei genitori, dell’A.to e del Sig. __________, __________, sono
giustificate tutte le limitazioni elencate nel formulario del 24 luglio 2013
rispettivamente nella corrispondenza del 24 luglio 2013, a far data da gennaio
2012” (doc. AI 98-1).
Il 18 aprile 2014 è stata
effettuata un’inchiesta a domicilio (doc. AI 107-1). Dal rapporto del 25 aprile
2014, si evince che:
" (…) Come è
stato ripetutamente rilevato nelle precedenti valutazioni, RI 1 ha conseguito
progressi notevoli rispetto alle sue difficoltà iniziali riscontrate in età
prescolare e, nel tempo, acquisito un’autonomia paragonabile a quella di un
coetaneo nel compimento di tutti gli atti ad esclusione dello spostarsi. Riti,
modalità o contrattazione alfine di ottenere il compimento di un atto ordinario
della vita sono stati evidenziati anche in passato e allo stesso modo è stato
appurato che si tratta di espedienti messi in atto unicamente in ambiente
familiare, nei confronti dei genitori.
(…)
Il signor RI 1 esprime lungamente il suo sconforto, senso di
ingiustizia, accuse verso le parti coinvolte e la sua personale lettura della
situazione venutasi a creare, in particolare dopo la soppressione dell’AGI di
grado esiguo.
Venuta a mancare questa importante entrata mensile, mi informa di
aver dovuto rivolgersi __________ e di essere tuttora al beneficio di prestazioni
assistenziali. Ritiene di non poter svolgere un’attività lucrativa dovendo
seguire e accompagnare RI 1 in ogni sua necessità e spostamento. Dal racconto
emerge che i genitori vivono tuttora in funzione delle esigenze dettate da RI 1
e che non beneficiano di alcun sostegno di tipo educativo o terapeutico.
Neppure RI 1, da giugno 2013, è più in cura specialistica.
All’incarto si trovano i rapporti scolastici anche della scuola
media. Anno 2009-2010 il comportamento è descritto come abbastanza buono per
passare a buono nel secondo e terzo anno e a molto buono in quarta media.
Riporto integralmente il commento per l’anno 2012-2013: “quest’anno RI 1 è più
sicuro dei propri mezzi, questo è riscontrabile nell’andamento generale che
spazia dalla sufficienza di italiano all’eccellenza di matematica. Si segnala
inoltre una maggiore partecipazione in classe. Continui così. Il comportamento
è molto buono (5,5)”
(…)
Durante il prolungato colloquio (oltre due ore) RI 1 è rimasto
seduto sulla sedia, senza mai volersene andare, intervenendo spontaneamente
nella presentazione dei fatti che il padre esponeva, esprimendo la sua opinione
o fornendo precisazioni. Ha inoltre risposto in modo coerente ed esplicativo a
tutte le mie domande mostrando simpatia ed ironia. Ho mantenuto facilmente il
contatto visivo e in mia presenza RI 1 non ha mostrato nessun comportamento
stereotipato. Ha preso in braccio i suoi gatti presentandomeli per nome
dimostrando interesse e affetto. A fine colloquio ha chiesto gentilmente se
poteva salire nella propria camera. La madre è stata sempre presente al
colloquio intervenendo poco e solo su richiesta del marito.
3.1.1. Vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti, mezzi
ausiliari
Non vi sono dubbi riguardo la capacità pratica di RI 1 di vestirsi
e svestirsi e di scelta degli indumenti secondo la stagione. Egli ammette il
suo poco interesse a vestirsi al mattino nelle giornate che trascorre a casa.
La madre interviene tuttora per ottenere che RI 1 si vesta e si cambi quando si
dimostra oppositivo o svogliato.
RI 1 è autonomo nel compimento dell’atto qui considerato al
pari di un coetaneo. Egli è cosciente della necessità di cambiarsi e di
vestirsi correttamente. Le dinamiche familiari e le modalità educative non sono
motivi contemplati nella Circolare CIGI alfine del conteggio dell’atto.
Tempo supplementare giornaliero
3.1.2 Alzarsi, sedersi, coricarsi
RI 1 è orientato nel tempo, sa leggere l’ora e mantiene un ritmo
sonno/veglia regolare.
RI 1 è autonomo nel compimento dell’atto qui considerato al
pari di un coetaneo. Le dinamiche familiari e le modalità educative non sono
motivi contemplati nella Circolare CIGI alfine del conteggio dell’atto.
Tempo supplementare giornaliero.
3.1.3 Mangiare (…)
RI 1 sa usare coltello e forchetta. La madre non gli concede
tuttora di usare il coltello poiché non si fida.
RI 1 è autonomo nel compimento dell’atto qui considerato al
pari di un coetaneo. Le dinamiche familiari e le modalità educative non sono
motivi contemplati nella Circolare CIGI alfine del conteggio dell’atto.
Tempo supplementare giornaliero.
3.1.4 Igiene personale (…)
Pure in questo ambito, come risulta anche dai rapporti precedenti,
RI 1 è in grado di provvedere alla propria igiene personale e di rendersi conto
della necessità di lavarsi. La madre interviene tuttora per ottenere che RI 1
si lavi quando si dimostra oppositivo o svogliato.
RI 1 è autonomo nel compimento dell’atto qui considerato al
pari di un coetaneo. Le dinamiche familiari e le modalità educative non sono
motivi contemplati nella Circolare CIGI alfine del conteggio dell’atto.
Tempo supplementare giornaliero
3.1.5 Andare al gabinetto (…)
Autonomo nell’andare alla toilette e nell’assicurarsi l’igiene
intima.
RI 1 è autonomo nel compimento dell’atto qui considerato al
pari di un coetaneo.
Tempo supplementare giornaliero
3.1.6 Spostarsi in casa o fuori casa (comprese le scale),
mantenere i contatti sociali
Non sono intervenuti cambiamenti rispetto al passato per quanto
riguarda l’autonomia negli spostamenti o nel mantenere i contatti sociali. E’
sempre il padre che accompagna RI 1 in automobile per ogni necessità. Il padre
giustifica questa scelta per il pericolo che RI 1 potrebbe correre trovandosi
solo sulla strada in attesa del mezzo pubblico. E’ già stata prospettata la
necessità di migliorare l’autonomia di RI 1 anche in vista della sua formazione
professionale, ma per il signor RI 1 risulta tuttora inattuabile. Riferisce di
essere stato testimone, con RI 1, di un incidente mortale occorso ad una
bambina sulle strisce pedonali a __________. Sarà necessario proporre delle
modalità molto rassicuranti per guadagnare l’appoggio del padre. Da parte sua RI
1 conferma di non aver mai provato a prendere il bus e di preferire l’auto
poiché “si può partire più tardi e tornare a casa prima”. RI 1 si
esprime bene in italiano, argomentando le sue opinioni. Mi ha mostrato i suoi
disegni che rappresentano scenari di combattimenti aerei, con elicotteri, ecc.
illustrati con precisione.
Nel confronto con un coetaneo RI 1 deve ancora essere guidato e
sostenuto nell’acquisizione di una maggiore fiducia e autonomia. L’atto va
conteggiato.
Tempo supplementare non computabile per il supplemento per cure
intensive.
Totale tempo supplementare necessario al compimento degli atti
ordinari della vita
-.-
(…)
3.4 Indicazioni concernenti la sorveglianza personale
3.4.1 La persona assicurata ha bisogno di sorveglianza personale?
Gli elementi all’incarto, in breve riassunti in questo rapporto,
non permettono di giustificare la necessità di una sorveglianza personale
permanente così come intesa ai sensi della legge CIGI, marginali 8035 e 8038.
Anche per quanto riguarda la sorveglianza personale, le dinamiche
familiari e le modalità educative non sono elementi sui quali fondare e
giustificare la necessità di una sorveglianza personale permanente
(…)
4 Proposta di decisione
Necessità di maggior aiuto rispetto ad un coetaneo per compiere un
atto ordinario della vita:
Spostarsi
Necessita di una sorveglianza personale: no
Richiesta inoltrata nel mese di maggio 2013.
Non sono assolte le condizioni per il versamento di un assegno per
minorenni grandi invalidi.
Il presente rapporto dovrà essere sottoposto al medico SMR,
dott. __________, per approvazione.”
Il 6 maggio 2014 il dr.
med. __________, __________ __________ di __________, ha affermato che:
" (…)
All’età di 8 anni avevo eseguito un approfondimento neurologico con MRI per
capire la causa del ritardo psicomotorio. La MRI era risultata normale, avevamo
anche escluso un X-FRAGILE e anche gli esami metabolici erano risultati
normali.
Da allora non l’ho più visto fino al settembre 2013.
In questo ambito abbiamo eseguito ancora una valutazione
comportamentale ADOS-ADI che mostra le difficoltà di RI 1 nell’interazione con
altre persone ed evidenzia un quadro clinico che rientra in un leggero disturbo
dello spettro autistico con buone competenze generali” (doc. AI 109-1)
Il 26 maggio 2014 il
medico SMR, dr. med. __________ ha affermato che “è altamente verosimile che
l’assicurato, a causa del disturbo dello spettro autistico, deve essere
attivamente stimolato nell’eseguire correttamente l’igiene personale, nel
vestirsi, in modo appropriato al clima e alle circostanze rispettivamente deve
essere controllato nel mangiare. A questo si aggiunge lo spostarsi. In tutte le
attività sopra esposte l’assicurato deve essere guidato e sostenuto attivamente
e non ha l’autonomia che avrebbe un coetaneo non autistico. E’ pertanto
giustificato un AGI di grado medio verosimilmente da gennaio 2012” (doc. AI
110-1).
In seguito al rifiuto
della prestazione da parte dell’UAI con il progetto di decisione del 17 luglio
2014, l’insorgente ha prodotto i risultati di alcuni test effettuati dalla __________
__________, oltre ad una presa di posizione della medesima __________ sulle
valutazioni dell’assistente sociale.
Nel
rapporto del 15 aprile 2014/6 maggio 2014 della __________ __________,
allestito al fine di definire le competenze e le difficoltà dell’insorgente, in
vista di un inserimento professionale, figurano due differenti strumenti di
valutazione: TINV; ossia test di intelligenza non verbale (che valuta il
livello cognitivo della persona, cfr. doc. AI 118-7) e TEC; ossia Test di
Comprensione delle Emozioni.
Circa
le conclusioni del test TINV, emerge che l’insorgente “ottiene dei risultati
considerati “nella media”, ottenuta dal campione di ragazzi della stessa età”
(doc. AI 118-17), che “il test non presuppone un aiuto verbale da parte
dell’esaminatore e che, con un possibile aiuto (…) i risultati avrebbero potuto
essere migliori” (doc. AI 118-17) e che l’insorgente “è maggiormente in
difficoltà quando la consegna è solo di tipo verbale”. Per favorire la sua
capacità di attenzione e di concentrazione, così come di pianificazione di un
compito “è utile, in determinate circostanze, supportare il messaggio
verbale con delle indicazioni più visive” (doc. AI 118-17).
Per
quanto concerne il test TEC, che consente di valutare la comprensione delle
emozioni, e nel caso specifico di “esplorare le sue competenze nella comprensione
di situazioni a contenuto emotivo” (doc. AI 118-19), risulta che
l’interessato “possiede un certo numero di prerequisiti, importanti per la
pianificazione di nuovi insegnamenti” (doc. AI 118-22).
In
conclusione il responsabile di __________ e l’ortopedagogista hanno reputato
necessaria una strutturazione del tempo e dello spazio, e meglio uno schema
della giornata composto di passaggi scritti che aiutano l’insorgente a meglio
capire ciò che gli viene chiesto di fare (doc. AI 118-22 e seguenti).
Nella
successiva presa di posizione del 3 settembre 2014 sull’inchiesta a domicilio
del 18 aprile 2014, il responsabile di __________ e l’ortopedagogista, hanno
affermato:
" (…)
Riteniamo opportuno e doveroso sottolineare che l’osservazione di
un ragazzo con una diagnosi di Autismo va effettuata secondo delle modalità di
raccolta dati ben specifiche.
Infatti, l’osservazione e la conseguente valutazione delle abilità
di autonomia vanno organizzate secondo uno schema che prevede:
1. L’osservazione indiretta (parlare con chi si occupa della
persona)
2. L’osservazione diretta (osservare la persona mentre compie le
specifiche azioni)
(…)
L’osservazione effettuata dalla Signora __________ non risulta
aver seguito lo schema suddetto e ci risulta pertanto non attendibile ai fini
di una corretta valutazione.
Occorre inoltre tenere ben presente che come esposto nel DSM-5
dell’American Psychiatric Association (…) i livelli di gravità del disturbo
dello spettro dell’autismo variano dal livello 3 (supporto molto significativo)
al livello 1 (è necessario un supporto). Nella descrizione del livello 1, che
caratterizza RI 1, alla categoria Comunicazione Sociale si legge quanto segue:
“ In
assenza di supporto, i deficit della comunicazione sociale causano notevoli
compromissioni. Difficoltà ad avviare interazioni sociali, e chiari esempi di
risposte atipiche o infruttuose alle aperture sociali da parte di altri.
L’individuo può mostrare un interesse ridotto per le interazioni sociali. Per
esempio, una persona che è in grado di formulare frasi complete e si impegna
nella comunicazione, ma fallisce nella conversazione bidirezionale con gli
altri, e i cui tentativi di fare amicizia sono strani e in genere senza
successo”
e alla categoria “Comportamenti ristretti e ripetitivi”, si legge:
“ L’inflessibilità
di comportamento causa interferenze significative con il funzionamento in uno o
più contesti. Difficoltà nel passare da un’attività all’altra. I problemi
nell’organizzazione e nella pianificazione ostacolano l’indipendenza.”
Desideriamo mettere in evidenza che, in qualità di esperti
dell’Autismo, quanto viene descritto dal DSM-5 e sopra riportato, è stato da
noi rilevato attraverso l’osservazione indiretta e diretta, attraverso i test e
le valutazioni che durante gli ultimi mesi di presa a carico di RI 1 abbiamo
potuto effettuare.
Osservando e valutando le sue competenze nello svolgimento di atti
di vita quotidiana e in relazione alle caratteristiche tipiche del Disturbo
Autistico, (diagnosticatogli dal Dr. __________ e che in qualità di Ente
preposto confermiamo), le stesse risultano qualitativamente influenzate dalla
presenza del Disturbo stesso. Non possono pertanto essere considerate svolte
con la stessa autonomia tipica di un ragazzo della sua età, sebbene tecnicamente
così appaiono, poiché il ragazzo compie tali atti unicamente attraverso delle
sollecitazioni verbali e/o gestuali, (aiuti indiretti), che gli vengono fornite
da altri e non certo frutto di una volontà propria.
Infatti RI 1 è sì in grado di compiere le varie azioni elencate
dalla Signora __________ nel suo rapporto, ma unicamente se gli vengono
indicate e ricordate con richieste specifiche.
Ciò dunque implica che la qualità di vita del ragazzo dipende da
questi aiuti altrui e che senza di essi RI 1 non si alza e non si corica, non
si veste e/o non si cambia gli abiti, non si lava (non lava le mani, non fa la
doccia, non lava i denti, non si taglia la barba o i capelli), salta i pasti,
usa in modo smisurato la carta WC, non è in grado di organizzare la sua giornata,
di attivarsi e di mantenere contatti sociali.
Tale evidenza è supportata anche dalla valutazione funzionale
allegata, effettuata con due test standardizzati (TINV e TEC); vedi risultati
ai capitoli “Risultati e considerazioni sul TINV” da pag. 9 a pag. 11 e
“Risultati TEC” da pag. 13 a pag. 15.
Sono stati somministrati altri due test specifici per l’Autismo
quali “The Autism Spectrum Quotient” e “The Empathy Quotient”. In entrambi RI 1
ottiene dei punteggi che lo situano nella fascia caratterizzata da
comportamenti tipicamente presenti in soggetti con Autismo.
Sulla base di quanto precede siamo del parere che RI 1 solo
grazie alla presenza costante di un adulto che presti aiuti mirati e attraverso
un ambiente adeguatamente strutturato e che tenga conto delle sue
caratteristiche di funzionamento possa acquisire le autonomie di cui
necessita per vivere una vita dignitosa e socialmente accettabile. Nella
strutturazione è importante tener conto, laddove è possibile, anche del fattore
“imprevisti” (vedi esempio 2 pag. 16 del rapporto di valutazione funzionale:
cosa fare in caso di ritardo del treno). Laddove non è possibile, un adulto di
riferimento torna importante.
Infine è d’obbligo per noi mettere in evidenza come la
responsabilità del Disturbo di RI 1, e le conseguenti difficoltà, non sono
attribuibili ai suoi genitori, persone che si sono sempre impegnate nella loro
funzione. Riteniamo invece che se sin dall’inizio i genitori fossero stati
accompagnati in modo adeguato, comunicando e spiegando loro il funzionamento di
una persona con Autismo, avrebbero incontrato minori difficoltà nella gestione
del ragazzo che comunque necessitava, necessita e necessiterà di aiuto.
Reputiamo l’inchiesta della signora __________ non attendibile e
se accettata porterebbe conseguenze gravi ad una famiglia con una situazione
già difficile e che comunque dovrà sempre occuparsi di una persona con
Autismo.” (doc. AI 118-29)
Alla luce della presa di
posizione della __________ __________, il 5 dicembre 2014 vi è stata un’ulteriore
visita a domicilio dalle 14 alle 16.30, in presenza dell’assistente sociale __________,
dell’assicurato e della madre, al termine della quale il medico SMR, dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, ha rilevato:__________
" (…)
Sembra di essere in un nido d’infanzia rispettivamente in una casa
abitata da una famiglia con bambini in età prescolare. I signori __________
hanno 2 figli: oltre a RI 1 un fratello 20enne, il quale terminato il liceo e
assolto il servizio militare in 10 mesi, sarebbe stato ammesso alla scuola
della polizia cantonale che avrà inizio in marzo. Sia lui che il padre
sarebbero in casa, secondo la madre, ma non partecipano all’incontro.
L’assicurato è immediatamente disponibile al colloquio, non
esprime personalmente difficoltà particolari nella vita quotidiana: si reca
adesso da solo con i mezzi pubblici presso la __________ di __________, dov’è
occupato nell’atelier gestito dalla __________ che si occupa di spartizione dei
rifiuti riciclabili. Non avrebbe problemi a recarsi in bagno presso il posto di
lavoro, preferisce portarsi il pranzo da casa, anche se, in un’occasione si
sarebbe recato al ristorante del centro commerciale dove avrebbe pranzato e
usato normalmente tutte le posate. RI 1 si dichiara lento alla mattina e, per
questo motivo, si alza alle 5.35 per potere con calma recarsi in bagno, fare la
doccia, vestirsi e fare colazione.
(…)
Dopo circa 30’ di colloquio con l’assicurato, interviene la madre:
essa afferma che il motivo della sveglia presto è dovuto principalmente al
fatto che è necessario accertarsi che RI 1 si rechi in bagno prima di uscire di
casa; infatti, secondo il suo racconto, egli non potrebbe recarsi in bagno in
treno perché il percorso è breve e correrebbe il rischio di non scendere alla
stazione corretta né potrebbe andare in bagno sui bus che non dispongono di
servizi igienici. In realtà, “incidenti” di questi tipo non sarebbero occorsi
né nelle ultime settimane né da parecchi anni.
Inoltre, la madre non potrebbe tornare a letto dopo la partenza di
RI 1 per la necessità di rimanere attenta accanto al Natel nel caso lui chiami
per un imprevisto durante il viaggio. Secondo sempre il racconto della madre,
un imprevisto dovuto a un ritardo di un mezzo pubblico, si sarebbe verificato
solo una volta da quando l’assicurato si reca da solo a __________ e sarebbe
stato risolto con una breve rassicurazione telefonica da parte della madre, in
seguito alla quale RI 1 ha proseguito il viaggio ed è giunto regolarmente sul
posto di lavoro.
Pertanto, sulla base del colloquio del 5 dicembre u.s., non sono
state evidenziate necessità di aiuto regolare, notevole e significativo attuali
da parte di terzi per compiere atti ordinari della vita. E’ apparso
giustificato un bisogno di accompagnamento nell’organizzazione della realtà
quotidiana: sono evidenti difficoltà relazionali fuori dalla famiglia
d’origine, RI 1 preferisce attività solitarie, pertanto sarebbe auspicabile
l’accompagnamento di una terza persona per intrattenere contatti fuori casa al
di là dei rapporti superficiali che egli riuscirebbe a intrattenere oggi con
altri utenti dell’atelier.
Non sono emersi elementi che giustifichino, invece, un aiuto
indiretto regolare e notevole nel vestirsi, lavarsi, usare il gabinetto: sono
emerse preoccupazioni al riguardo da parte della madre fondate sul modello
educativo messo in pratica dalla famiglia. Non sono emersi fatti realmente
accaduti, ad esempio inconvenienti relativi all’uso del bagno, assenze dal
lavoro perché è stato impossibile invogliare RI 1 ad alzarsi, vestirsi e/o
lavarsi in modo appropriato per uscire.
Anche gli spostamenti casa-lavoro sono adesso gestiti in modo
indipendente, con l’aiuto d’istruzioni scritte ma senza che si siano verificati
impedimenti significativi. Il fatto che, in una singola occasione, RI 1 abbia
chiamato casa per chiedere ragguagli su come comportarsi per un ritardo
imprevisto del treno, rappresenta appunto un imprevisto, non un evento che si
verifica costantemente. In altre parole, RI 1 giunge regolarmente in orario al
lavoro e, in una singola occasione, si è trovato in difficoltà, risolta con una
breve telefonata di rassicurazione. Il fatto che la made segue online l’orario
dei mezzi pubblici durante il viaggio casa-lavoro di RI 1 è una sua scelta
personale, non dettata da motivi medici; infatti, nell’unica volta in cui si è
verificato un problema, l’assicurato ha chiamato spontaneamente e prontamente
casa e tutto si è risolto rapidamente.
Non si è affrontato durante il colloquio del 5 dicembre u.s.
l’argomento specifico dell’uso del coltello durante i pasti. Secondo quanto
ricavato dal comportamento tenuto dall’assicurato al ristorante __________, non
sono stati evidenziati problemi di questo tipo. E’ intuibile che, fuori casa,
un aiuto per mangiare non sia necessario. Anche in questo caso, è prevalente il
modello educativo: durante il colloquio l’assicurato non ha mai mostrato segni
d’aggressività attiva o passiva, non è mai stato scontroso rispettivamente ha
fatto trapelare segni verbali o non verbali di disagio, ad esempio modificazioni
della mimica, cambi di postura, se erano nominati membri della famiglia. Ad
esempio, più volte la madre si è riferita al fratello senza che questo
provocasse alcuna reazione nell’atteggiamento di RI 1.
Io avevo avuto un primo colloquio con l’assicurato e i genitori in
una situazione completamente differente all’SMR il 05.08.2013: scopo
dell’incontro era allora la valutazione di una prima formazione professionale.
Era stato evocato dai genitori un disturbo dello spettro autistico tanto che era
previsto, il giorno successivo, un incontro dei genitori stessi presso l’__________.
Sulla base della diagnosi di probabile autismo e di quanto riferito dai
genitori, non vi erano elementi che permettessero di escludere a priori le
limitazioni nel compiere vari atti della vita quotidiana elencate nel
formulario del 24.07.2013. L’assicurato era stato poco partecipe al colloquio,
scarsamente cooperante, inadeguato, non era stato possibile raccogliere da lui
alcun elemento anamnestico relativo alla propria salute, se non instaurare un
discorso sugli argomenti “Lego” e “X-Box”.
Sulla base dell’osservazione e del racconto dei genitori era
dunque del tutto verosimile una diagnosi di disturbo della spettro autistico
con relativo corollario di limitazioni significative nello svolgere gli atti
quotidiani della vita.
Le informazioni raccolte e pervenute successivamente hanno
permesso di costruire un quadro più chiaro e aderente alla realtà:
1. Valutazione __________ del
15.04.2014: RI 1 ha mantenuto un’attitudine positiva durante la valutazione,
mostrando attenzione e cooperazione. Egli ha presentato deficit nel
ragionamento analogico: nella vita di tutti i giorni, questo si traduce in
minore fantasia ed elasticità, il prediligere istruzioni chiare e concrete,
senza sottintesi. Egli è stato in grado di rispondere in modo adeguato alla
quasi totalità dei test presentati. RI 1 possiede le nozioni necessarie a
pianificare nuovi insegnamenti. Il suo funzionamento può essere adeguatamente
migliorato, ad esempio, con uno schema della giornata composto da passaggi
scritti. RI 1, durante il colloquio, ha dimostrato di comprendere e seguire, da
solo, uno schema di questo genere.
2. Rispetto
all’aiuto notevole e regolare di terzi nello svolgere atti quotidiani della
vita, ho potuto direttamente osservare come RI 1 viva in un contesto
socio-educativo particolare e inusuale sulla base dei modelli educativi e
comportamentali normalmente attesi nel milieu socio-culturale ticinese: la casa
in cui abita con i genitori è arredata come un nido d’infanzia, entrambi i
genitori non svolgono da tempo un’attività lucrativa per dedicarsi, la madre
all’educazione, il padre ai trasporti del figlio.
Ora, è dimostrato che RI
1 è in grado di muoversi da solo con i mezzi pubblici aiutato da istruzioni
scritte. Nel caso in cui si è verificato un imprevisto, è stato in grado di
reagire in modo adeguato.
Riguardo al vestirsi,
nutrirsi, all’usare le posate, all’andare correttamente al gabinetto, non
emergono limitazioni fuori dall’ambito domestico. Si ha quasi l’impressione che
RI 1, quando è in casa, “debba” essere dipendente dai genitori che hanno fatto
di questa situazione una ragione di vita mentre all’esterno, pur presentando
delle limitazioni nell’apprendere e mettere in pratica istruzioni e compiti di
lavoro, è invece autonomo negli atti comuni della vita quotidiana.
In conclusione,
l’osservazione diretta permette di stabilire che non sono assolte le condizioni
per un assegno grandi invalidi perché l’assicurato non presenta necessità di
aiuto regolare e notevole nello svolgere nessuno dei comuni atti quotidiani non
solo dal momento in cui ha iniziato il periodo di prova presso l’atelier della __________
in __________, 03.11.2014, ma anche con ragionevole certezza già in maggio
2013. Non è, infatti, verosimile che difficoltà eventualmente presenti mentre
l’assicurato è in casa, non siano state osservate da nessuno durante i primi
giorni in cui ha cominciato a lavorare a __________. E’ questa un’ulteriore
dimostrazione che RI 1, fuori dall’ambiente di casa e del relativo modello
educativo, è in grado di svolgere da solo atti quali andare al gabinetto,
mangiare, spostarsi, etc. senza necessità d’aiuto regolare e notevole di altri;
è del tutto ragionevole sulla base della visita al domicilio e del colloquio
effettuato che questa condizione sia valevole da maggio 2013, data d’inoltro
della nuova richiesta di prestazioni AGI e, con verosimiglianza, non sarebbe
stata segnalata alcuna limitazione di sorta se egli fosse stato sottoposto a un
diverso modello educativo e famigliare.
Poiché l’assicurato non
ha potuto uscire autonomamente da casa fino all’inizio del progetto presso __________,
03.11.2014, non vi sono elementi oggettivi che escludano questa limitazione
fino a quel momento. Dal 03.11.2014, RI 1 ha dimostrato di essere in grado di
spostarsi fuori casa con i mezzi pubblici non accompagnato.
Alla data del
26.02.2015, RI 1 continua regolarmente a frequentare l’atelier e si mostra
altrettanto regolarmente autonomo in tutti gli atti ordinari della vita.
Permangono problemi di
apprendimento, necessità di stimolazione a svolgere compiti lavorativi, ma
questo non è l’oggetto primario delle nostre considerazioni.
Potrebbe essere
eventualmente riconosciuta, alla luce della necessità a seguire istruzioni
dettagliate per ogni compito, che comunque appare in grado di eseguire, la
difficoltà a prendere iniziative da solo, per cui procede solo se incoraggiato,
un bisogno di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana.”
(doc. AI 140)
Il 26 febbraio 2015
l’assistente sociale __________ ha confermato la conclusione del rapporto di
valutazione della richiesta di assegno per minorenni grandi invalidi del 25
aprile 2014 e meglio di un rifiuto (doc. AI 141-1).
2.7. Va
ancora rammentato che per quanto concerne l’accertamento della grande
invalidità in una sentenza pubblicata in DTF 128 V 93 il Tribunale federale ha
stabilito che un rapporto d’inchiesta dell’ufficio AI acquista valore
probatorio, in analogia alla giurisprudenza in merito alla fedefacenza dei rapporti
medici (DTF 125 V 352 consid. 3a), se sono adempiuti determinati fattori:
l’estensore dell’inchiesta deve essere una persona qualificata, che conosca il
contesto in cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni
(diagnosi) e limitazioni mediche. Nel rapporto devono essere contenute le
indicazioni ricevute dall’assicurato e, se del caso, le opinioni divergenti
delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il testo del rapporto deve essere
plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura
ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle
indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso il rapporto d’inchiesta
acquisisce valore probatorio.
In
linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio
le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag.
235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001,
consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento
della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in
cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02
dell’11 agosto 2003 consid. 2).
2.8. Alla
luce di tutto quanto sopra esposto, questo TCA, per i motivi che seguono, deve
confermare il rifiuto di attribuire al ricorrente un assegno per grandi invalidi
per minorenni.
Le
valutazioni della __________ contenute nella presa di posizione del 3 settembre
2014 sull’inchiesta a domicilio del 18 aprile 2014 e i risultati dei test TINV
e TEC non permettono di scostarsi dalle conclusioni dell’assistente sociale __________
e del medico SMR, dr. med. __________.
Dai
test eseguiti il 15 aprile 2014 ed il 6 maggio 2014, tranne per quanto concerne
la necessità di strutturare la giornata, di cui si dirà in seguito, non
emergono elementi atti a ritenere che l’interessato necessiti di un aiuto regolare
e considerevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita. Nel test
TINV l’insorgente ha ottenuto risultati nella media di ragazzi della stessa età
(doc. AI 118-17), mentre dal test TEC risulta che l’interessato possiede un
certo numero di prerequisiti importanti per la pianificazione di nuovi
insegnamenti (doc. AI 118-22). L’interessato necessita invece una
strutturazione del tempo e dello spazio, e meglio uno schema della giornata
composto di passaggi scritti che lo aiutano a meglio capire ciò che gli viene
chiesto di fare (doc. AI 118-22 e seguenti). Ciò tuttavia, come si vedrà in
seguito, non è sufficiente, in assenza di altri elementi, per ottenere un
assegno per grandi invalidi per minorenni.
D’altra
parte con la presa di posizione del 3 settembre 2014 il responsabile di __________
e l’ortopedagogista che seguono costantemente l’assicurato, pur sollevando
alcune criticità emerse dall’inchiesta a domicilio effettuata il 18 aprile 2014,
e meglio la necessità, quando ci si trova confrontati con un ragazzo affetto da
autismo, di un’osservazione indiretta (parlare con chi si occupa della persona)
e di un’osservazione diretta (osservare la persona mentre compie specifiche
azioni), non apportano elementi oggettivi atti a ritenere che l’interessato,
oltre alla necessità di strutturare la giornata, necessiti di un aiuto regolare
e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita. Laddove viene
precisato che l’insorgente è in grado di compiere le varie azioni elencate “unicamente
se gli vengono indicate e ricordate con richieste specifiche”, essi
ribadiscono la necessità di strutturare la giornata, ciò che non significa
ancora che l’interessato necessiti di aiuti diretti od indiretti per compiere
gli atti ordinari della vita. Il compimento difficoltoso o rallentato degli
atti ordinari della vita non giustifica per principio la grande invalidità
(CIGI 8013; RCC 1989 pag. 228, 1986 pg. 507). Come visto, in seguito alle
osservazioni dei responsabili di __________, il 5 dicembre 2014 vi è stata
un’ulteriore inchiesta a domicilio, questa volta in presenza anche del medico
psichiatra SMR, dr. med. __________. Ora, a prescindere da alcune imprecisioni
sollevate con l’impugnativa che tuttavia non inficiano il valore probante del
referto, lo specialista ha potuto sincerarsi sul posto circa il fatto che
l’assicurato, pur necessitando di un accompagnamento nell’organizzazione
dell’attività quotidiana (strutturazione della giornata), è in grado di
eseguire, anche al di fuori dell’ambiente familiare, gli atti ordinari della
vita senza la necessità di essere aiutato. Egli si reca da solo con i mezzi
pubblici presso la __________ dove è occupato nell’atelier gestito dalla __________,
non ha problemi a recarsi da solo in bagno presso il posto di lavoro e avrebbe
già pranzato al ristorante del centro commerciale usando normalmente le posate.
Pur essendo lento e dovendosi di conseguenza svegliare presto, si reca in
bagno, fa la doccia, si veste e fa colazione. Il medico SMR, dr. med. __________,
ha potuto in particolare cerziorarsi che non vi è la necessità di un aiuto
indiretto regolare e notevole nel vestirsi, lavarsi, usare il gabinetto. Certo,
vi sono preoccupazioni della madre in tal senso. Tuttavia, queste preoccupazioni,
seppur comprensibili, non sono sufficienti per ritenere la necessità di un
aiuto. Anche gli spostamenti fino al posto di lavoro, pur con istruzioni
scritte, non hanno comportato impedimenti particolari. Solo in una singola
occasione l’assicurato ha dovuto chiedere ragguagli circa il modo di
comportarsi a causa del ritardo del treno. Problema poi risolto con una breve
telefonata di rassicurazione. Il medico SMR ha poi precisato il senso della sua
presa di posizione del 5 agosto 2013 quando l’insorgente era stato sentito dal
medico in presenza di altre persone. In quell’occasione l’assicurato si era
dimostrato poco partecipe al colloquio, scarsamente cooperante, inadeguato e
non era stato possibile raccogliere alcun elemento anamnestico relativo alla
sua salute. Per cui, all’epoca, erano parse verosimili le limitazioni
significative nello svolgere gli atti quotidiani della vita. Tuttavia le
informazioni raccolte successivamente hanno permesso di costruire un quadro
diverso e più aderente alla realtà ed escludere la necessità di aiuto notevole
e regolare di terzi nell’espletare gli atti ordinari della vita fin
dall’inoltro della richiesta di prestazioni nel maggio (recte: luglio) 2013.
Questi
aspetti sono stati confermati anche da un accertamento presso il laboratorio
della __________ presso la __________ di __________ (doc. AI 135-1: “[…]
Questa mattina ho sentito l’educatrice di riferimento di RI 1 e mi ha detto
quanto segue: RI 1 è ordinato nell’abbigliamento, si cambia i vestiti da solo e
si mette le scarpe in autonomia. Durante la pausa pranzo mangia di solito il
panino preparato dalla mamma. Una volta si è recato presso il ristorante della __________,
ma non è più andato. Secondo l’educatrice, a causa della sua insicurezza
preferisce rimanere in laboratorio. Quando si reca in bagno non ha bisogno
d’aiuto. Quando esce dal bagno è vestito correttamente. Nel laboratorio è
orientato e si sposta autonomamente”). Se è vero che l’interessato
necessita di una strutturazione della propria vita, nel senso di un accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana e dunque di un “programma”
preparato preventivamente cui far capo in caso di imprevisti, d’altra parte non
emerge dagli atti, anche sulla base delle differenze rispetto alle precedenti
visite a domicilio effettuate quando l’insorgente era più piccolo e che hanno
portato dapprima alla riduzione dell’assegno per grande invalido ed in seguito
alla sua soppressione, che l’interessato necessiti di una aiuto diretto od
indiretto nell’espletamento degli atti ordinari della vita.
Nel
dettaglio, seguendo quanto indicato nel ricorso, va rilevato quanto segue.
L’insorgente
sostiene che vi sia un aiuto diretto ed indiretto maggiore rispetto ai suoi
coetanei nel mangiare, nell’alzarsi e nel coricarsi poiché i pasti, l’alzarsi e
l’andare a dormire sono dettati dal ritmo dei familiari e l’aiuto regolare
sarebbe indotto da questa “strutturazione”. Tuttavia, la circostanza che
Fatti
i pasti regolari sono dettati dal ritmo familiare o da quello lavorativo che
prevede una pausa pranzo quando tutti mangiano o che il ritmo dell’alzarsi o
del coricarsi viene dettato dai genitori che impongono ai figli le ore in cui
devono coricarsi e svegliarsi è semmai una caratteristica generale delle
famiglie che hanno ragazzi in età adolescenziale e, pur comprendendo le
difficoltà dei genitori del ricorrente, affetto da una grave patologia, non è,
di per sé, un motivo per ritenere che l’assicurato necessiti dell’aiuto
regolare e notevole di terzi per compiere questi atti (cfr. ricorso, doc. I: “[…]
durante la visita del 05.12.2015 [recte: 2014] la mamma ha dichiarato che in
settimana viene mandato a dormire verso le 21.00 perché il giorno successivo
deve alzarsi presto per andare al lavoro, e che il mattino sono i genitori a
svegliarlo. La mamma ha specificato che da quando ha iniziato a lavorare a RI 1
non viene permesso in settimana di giocare all’x-box, gioco per il quale
dimostra un interesse particolare, poiché sarebbe difficile convincerlo di
andare a dormire ad un orario ragionevole”). Lo stesso vale per quanto
concerne il cambio dei vestiti quando sono sporchi (vestirsi/svestirsi) o il
fatto che i genitori hanno fissato almeno due momenti della settimana (giovedì sera
e domenica) in cui il ragazzo deve fare la doccia (pulizia personale). La sola
circostanza che la madre debba intervenire per il cambio degli indumenti o che
i genitori abbiano stabilito due giorni per fare la doccia, non può essere
assimilato ad un notevole e regolare aiuto di terzi per questo atto. Come visto
in precedenza, un conto è la strutturazione, anche scritta, della giornata,
grazie alla quale l’interessato sa quello che deve fare, un altro è invece
l’intervento diretto od indiretto per far compiere effettivamente queste
attività.
A
questo proposito va segnalata la sentenza 9C_688/2014 del 1° giugno 2015, dove
l’Alta Corte al consid. 5.1, nel caso di un assicurato affetto da un disturbo
dello spettro autistico, ha affermato:
" (…)
En ce qui concerne l'acte "manger", les
premiers juges ont constaté que l'atteinte à la santé de l'intimé requiert un
régime alimentaire particulier dès lors qu'il refuse nombre d'aliments. Les
modalités de cet acte sont en outre particulières, puisque seul un aliment doit
se trouver dans l'assiette et que l'intimé doit être dans son cadre habituel
pour pouvoir manger. Néanmoins, élément décisif, c'est que l'adolescent peut se
nourrir seul lorsque l'environnement est favorable, si bien que les juges ont
considéré à bon droit, nonobstant l'aide indirecte, que les conditions de
l'impotence ne sont pas réalisées pour l'accomplissement de cet acte ordinaire
de la vie (consid. 12 du jugement).
A propos de l'acte "aller aux
toilettes", les juges cantonaux ont constaté que la mère de l'intimé n'a
pas fait état de problèmes de propreté lors de son accomplissement, mais
indiqué qu'elle devait uniquement inciter son fils à sortir des toilettes.
C'est donc aussi à juste titre que les juges ont admis que ce comportement ne
remplit pas, malgré l'aide indirecte, les conditions de l'impotence (consid. 13 du jugement).”
Per
quanto concerne lo spostarsi, non è necessario esaminare oltre la questione
poiché, oltre ad essere stato ritenuto dalla medesima assistente sociale la
necessità di maggior aiuto rispetto ad un coetaneo per compiere questo atto (doc.
AI 107-9; di diverso avviso il medico SMR, poiché l’assicurato ha nel frattempo
iniziato un’attività a __________ [doc. AI 140]), non vi sarebbe comunque
diritto ad un assegno per grandi invalidi per minorenni trattandosi dell’unico
atto per il quale le condizioni sarebbero adempiute (art. 37 cpv. 3 lett. a
OAI).
Infine,
mentre per quanto concerne l’accompagnamento nel senso di una strutturazione
della giornata, come già rilevato in precedenza, lo stesso medico SMR, dr. med.
__________, come i responsabili di __________, ne ammette la necessità (doc. AI
140-3), ciò che comunque non dà diritto alla prestazione all’assicurato minorenne
(art. 37 cpv. 3 lett. e OAI e 38 OAI), non vi sono elementi per ritenere che
l’insorgente necessita di una sorveglianza personale permanente ai sensi
dell’art. 37 cpv. 3 lett. b OAI.
Il
marginale 8035 CIGI prevede che il concetto di sorveglianza personale
permanente non si riferisce allo svolgimento degli atti ordinari della vita.
Questo concetto va invece inteso come una prestazione medica e assistenziale
necessaria a causa dello stato di salute fisico e/o psichico dell’assicurato.
Ad esempio, è necessaria una sorveglianza permanente se, per assenze mentali,
un assicurato non può essere lasciato solo per tutta la giornata (RCC 1986,
pag. 512 consid. 1 con rinvii) o se l’assicurato deve avere vicino, con brevi
interruzioni, un terzo perché non può essere lasciato solo. Per essere
rilevante per il diritto alla prestazione la sorveglianza personale deve
presentare un certo grado d’intensità. Non è sufficiente che l’assicurato
soggiorni in un’istituzione specializzata e sia soggetto alla sorveglianza
generale di quest’ultima. Si deve valutare in modo obiettivo, secondo le
condizioni di salute dell’assicurato, se sia necessario un aiuto permanente o
una sorveglianza personale (sentenza 9C_608/2007 del 31 gennaio 2008). E’ di
regola irrilevante l’ambiente in cui soggiorna l’assicurato. Nella valutazione
della grande invalidità non si deve fare alcuna differenza a seconda che l’assicurato
viva nella sua famiglia, in un alloggio privato o in una casa di cura. Si può
ritenere che vi sia necessità di sorveglianza quando l’assicurato, con ogni
probabilità, nuocerebbe a sé stesso o a terzi se non fosse sorvegliato.
Questo
non è il caso nella fattispecie.
Per
cui, in presenza di necessità di aiuto regolare e considerevole di terzi per
un “solo” atto ordinario della vita (spostamento) è a giusta ragione che l’UAI
ha negato l’assegno per grandi invalidi per minorenni da luglio 2013 ad ottobre
2014.
In
queste condizioni il TCA ritiene che non sia necessario sentire i collaboratori
di __________, ritenuto come gli atti dell’incarto siano sufficienti per
decidere in merito al diritto all’assegno.
Va qui rammentato che
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.
3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di
procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.9. Per
quanto concerne invece l’assegno per grandi invalidi per maggiorenni di grado
lieve per accompagnamento che l’insorgente chiede con effetto dal 1° dicembre
2014 in applicazione dell’art. 38 OAI, va rilevato quanto segue.
In
primo luogo l’UAI non ha emesso alcun progetto di decisione in merito alla
domanda, giacché il preavviso del 17 luglio 2014 è stato emanato prima
dell’inoltro, il 13 ottobre 2014, della “richiesta per adulti” per l’ottenimento
Considerandi
di un assegno per grandi invalidi e concerneva solo l’assegno per grandi
invalidi per minorenni (cfr. doc. AI 115-1: “nessun diritto ad un assegno
per grandi invalidi minorenni”). L’amministrazione si è espressa
direttamente nella decisione del 23 marzo 2015 (doc. AI 142-1).
Ci
si potrebbe chiedere se non vi sia una violazione del diritto di essere sentito
del ricorrente (cfr. sentenza 32.2013.147 del 26 maggio 2014).
Infatti,
secondo l’art. 57a cpv. 1 LAI l’Ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo
di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o
alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L’assicurato ha
diritto di essere sentito conformemente all’art. 42 LPGA.
Giusta
l'art. 73ter cpv. 1 OAI, le parti possono presentare all'Ufficio AI le loro
obiezioni sul preavviso entro 30 giorni.
L'assicurato
può presentare le sue obiezioni all'Ufficio AI per iscritto oppure oralmente.
Se le obiezioni sono presentate oralmente, l'Ufficio AI redige un verbale
sommario che deve essere firmato dall'assicurato (art. 73ter cpv. 2 OAI).
Terminata
l’istruttoria, l’Ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni (art.
74.
cpv.1 OAI).
Ritenuto
che la mancata messa in atto della procedura di preavviso costituisce una grave
lesione del diritto di essere sentito in quanto tale non sanabile (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 57a, pag. 477 con
riferimenti giurisprudenziali; cfr. anche le STCA 32.2010.211 del 12 ottobre
2010.
pag. 6; 32.2011.278 dell’8 maggio 2012 consid. 2.4 e 32.2013.176 consid.
2.
) e richiamato il principio valido in materia
di assicurazioni sociali per il quale un difetto di forma o di procedura non
deve cagionare alle parti alcun pregiudizio (cfr. l’art. 49 cpv. 3 LPGA; Kieser,
“ATSG – Kommentar”, 2.a edizione, 2009, ad art. 49, n. 40-41, pag. 621-622; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1993, pag. 101 N 159, vedi anche DTF 122 V
194.
consid. 2), dal procedere adottato dall’Ufficio AI
all’insorgente è derivato un pregiudizio.
In ogni
caso, la decisione andrebbe comunque annullata per un altro motivo. Infatti
l’UAI ha respinto la domanda affermando che “nell’evenienza in cui
dovesse essergli riconosciuto un diritto ad almeno un quarto di rendita ed a
dipendenza dello stato patologico, sussisterà la possibilità di riformulare
un’istanza intesa alla valutazione del diritto ad un assegno per grandi invalidi
semmai fondato sulla necessità di dover disporre di un accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana” (doc. AI 142).
In sede di risposta
l’amministrazione ha invece affermato che:
" (…) In
merito all’AGI AI lieve per accompagnamento giusta l’art. 38 OAI, come disposto
al capoverso 2, che soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve
avere diritto almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande
invalido. Come anche ripreso nella Circolare sulla grande invalidità alla nota
marginale 8046 se l’assicurato soffre esclusivamente di un danno alla salute
psichica, egli deve avere diritto ad almeno un quarto di rendita (ossia un
grado d’invalidità di almeno il 40%); in questo caso, il diritto ad un assegno
per grandi invalidi giustificato dalla necessità dell’accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana può quindi nascere soltanto con
l’inizio del diritto a un quarto di rendita. Correttamente la decisione
riprende tale principio, quindi l’accompagnamento verrà definito a seguito
dell’emissione della decisione concernente la rendita AI, con istruttoria
attualmente ancora in corso”
(doc. VI, sottolineatura del redattore)
Ora, se è vero che per
l’art. 38 cpv. 2 OAI chi soffre, come il ricorrente, di un danno alla salute
psichica, deve avere diritto almeno ad un quarto di rendita per poter essere
riconosciuto grande invalido, d’altra parte l’UAI non poteva imporre al
ricorrente l’inoltro di un’ulteriore richiesta, ritenuto sia che l’istruttoria
sulla rendita AI era ancora in corso sia che il med. SMR, dr. med. __________,
ha in sostanza ammesso l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà
quotidiana (doc. AI 140-3), ossia la necessità di strutturare la giornata, come
confermato anche dalla __________ (doc. AI 118-27).
In
queste condizioni su questo punto il ricorso va accolto, la decisione impugnata
va annullata e l’incarto rinviato all’UAI affinché, una volta conclusa
l’istruttoria volta a stabilire il diritto ad una rendita AI, si esprima sul
diritto del ricorrente ad un assegno per grandi invalidi di grado lieve a
decorrere dal 1° dicembre 2014. Non vi è invece spazio per questo Tribunale,
vista l’istruttoria in corso, per decidere direttamente circa il diritto
all’assegno per grandi invalidi per maggiorenni.
2.10
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso
di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico
dell’assicurato nella misura di fr. 250.-- e dell’UAI nella misura di fr.
250.
--.
L’insorgente chiede
tuttavia di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio.
Ritenuti l’esito della
lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto attiene
alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di
oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; sentenza 164/02 del 9 aprile 2003). Per
la parte del ricorso in cui l’assicurato è soccombente, l’interessato può
invece essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria, sempre che
adempia le relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio
che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar,
Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al
vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 102s) – sono in principio
dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è
necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito
positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il diritto all’assistenza
giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di
giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il
diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti;
cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p.
544).
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello
Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario
all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia
11ss.). Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria
(Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
2.11
In concreto dagli atti
prodotti dall’insorgente emerge che dal 1° maggio 2015 si trova in assistenza,
come il padre e la madre (doc. A8).
L’indigenza deve
essere ammessa.
Considerato che
l’interessato non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento
di un legale appare senz'altro giustificato e che le argomentazioni non erano
palesemente destituite di esito favorevole, il TCA ritiene che nella
fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione
dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, riservato l'eventuale
obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell’insorgente dovesse in
futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; sentenza 32.2011.202 del 16
maggio 2012; STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio
2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V
301, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto.
§ Nella
misura in cui nega il diritto all’assegno per grandi invalidi maggiorenni la
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI affinché proceda
conformemente al consid. 2.9.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, nella misura
in cui non è diventata priva di oggetto, è accolta.
Di conseguenza RI 1 è ammesso
al gratuito patrocinio dell’avv. __________ della RA 2.
3. Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico dell’UAI nella misura di fr.
250.-- e del ricorrente nella misura di fr. 250.--. A seguito della concessione
dell'assistenza giudiziaria le spese del ricorrente sono per il momento assunte
dallo Stato. L’UAI verserà fr. 1'000.-- (IVA inclusa se dovuta) al ricorrente a
titolo di ripetibili parziali.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti