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Decisione

32.2015.82

A seguito di revisione la rendita viene ridotta. Metodo misto di valutazione dell'invalidità. TCA annulla la decisione e rinvia per accertamenti ulteriori

6 giugno 2016Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

S. 137, I 311/03 E. 5.3; vgl. auch BGE 133 V 450 E. 11.1.1 S. 468 mit

Hinweisen; Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [Hrsg.], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2. Aufl. 2010, S. 350). "

Questa giurisprudenza è

stata più volte confermata (cfr., fra le altre, anche la STF 8C_843/2011 del 29

maggio 2012 in un caso in cui la ricorrente si lamentava del fatto che

l’istanza inferiore aveva preso in considerazione l’incapacità lavorativa del

9% derivante dall’inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica e non quella del 50% stabilita dallo psichiatra, il TF,

dopo aver rammentato la giurisprudenza valida in materia, ha nondimeno ritenuto

di dover riconoscere che, a differenza dello specialista, nell’inchiesta a

domicilio l’assistente sociale aveva meglio tenuto in considerazione anche

l’obbligo della persona assicurata di ridurre il danno e di far capo ai

famigliari nell’ambito delle mansioni domestiche).

In concreto,

alla luce della suesposta giurisprudenza e del fatto che l’assicurata soffre di

patologie, prettamente psichiatriche, che a detta dei suoi medici curanti e del

medico SMR minano la sua capacità lavorativa in maniera completa, una

valutazione approfondita a livello psichiatrico (anche) sull'esigibilità

delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta appare

imprescindibile.

Come anticipato,

non è stato eseguito alcun esame psichiatrico peritale, e

nessun medico si è espressamente pronunciato sulla sua capacità lavorativa in

ambito domestico, la conclusione di totale inabilità dei medici

interpellati essendo apparentemente stata espressa (solo) in relazione

all’attività lavorativa.

Ma anche

qualora si volesse ritenere che laddove il dr. __________ e il dr. __________ abbiano

concluso, ripetutamente, per una completa inabilità lavorativa, abbiano inteso

anche un’inabilità completa in ambito domestico, anche in questa ipotesi la

valutazione medica peritale sarà necessaria per chiarire una così grande

differenza tra la percentuale dell’incapacità lavorativa medico-teorica (100%)

e quella conclusa dall’assistente sociale (50.5%), ove peraltro si rilevi che

una simile discrepanza sarebbe difficilmente spiegabile con la circostanza che

nell’ambito dell’inchiesta per l’economia domestica viene anche preso in

considerazione l’obbligo per la persona assicurata di ridurre il danno, ed in

particolare di ripartire meglio le incombenze e in generale far capo ai

famigliari nell’ambito delle faccende domestiche.

Alla necessità

di un accertamento peritale non muta nemmeno il fatto che la dr.ssa __________,

alla quale è stato sottoposto il rapporto relativo all’inchiesta al domicilio,

in data 10 febbraio 2015 ne abbia succintamente (“Ho letto l’inchiesta

casalinghe del 13.01.2015 di cui si confermano le conclusioni”) confermato

le conclusioni (doc. AI 52). Tale scarna valutazione è stata in effetti tratta

senza l’ausilio di un accurato e diretto esame clinico; in effetti la

psichiatra del SMR ha unicamente partecipato al colloquio informativo del 17

febbraio 2014, ossia un anno prima dell’inchiesta domiciliare, e né in

quell’occasione né in altra ha eseguito un accurato esame clinico. Anzi, è

stato proprio in quell’occasione che la specialista aveva personalmente notato

la gravità delle condizioni dell’assicurata (cfr. sopra al consid. 2.7 e doc.

AI 43 e 48), ragione per cui nel rapporto finale del 10 aprile 2014 la

specialista, confermate le diagnosi invalidanti di anoressia nervosa F50.0, sindrome

depressiva ricorrente F 33.1, disturbo di personalità emotivamente instabile

tipo borderline F 60.31, aveva confermato una completa inabilità lavorativa in

ogni attività dal marzo 2006, sottolineando altresì che:

" Dal

colloquio sono emersi limiti significativi anche nell’attività come casalinga

oltre che necessità di un aiuto nella gestione della figlia da parte dei nonni

a causa dello stato di salute dell’assicurata.”

(doc. AI 48)

Del resto sia

ancora ribadito come anche i medici curanti abbiano ripetutamente posto

l’accento sulla gravità delle condizioni dell’assicurata concludendo per

un’inabilità lavorativa completa. In particolare il dr. __________ (che segue

l’assicurata dal 2008) ha confermato una totale inabilità lavorativa a

dipendenza del “grave” stato psicopatologico dell’assicurata con

le citate diagnosi (cfr. certificati del 15

luglio 2013 e 27 marzo 2014 e scritto dell’11 maggio 2015; doc. AI 34 e

46, doc. B; cfr. al consid. 2.7), sottolineando come “l’instabilità psichica

della paziente la porta a non riuscire ad avere le forze per affrontare le

normali attività di vita quotidiana e quindi anche un'eventuale ripresa

dell'attività lavorativa”, essendo l’interessata sprovvista delle risorse

utili a condurre una vita in completa autonomia e paventando addirittura la

possibilità concreta di un ricovero ospedaliero nel caso il quadro di disturbo

del comportamento alimentare non fosse migliorato.

Anche il dr. __________,

internista che ha curato l’assicurata dal 1992 sino all’aprile 2015, nei

rapporti medici del 6 e 8 agosto 2013, confermate le medesime diagnosi poste

dal dr. __________, ha giudicato la paziente completamente inabile al lavoro

(doc. AI 37). Infine, anche la dr.ssa __________, internista, nel certificato

del 12 giugno 2015, confermate le note diagnosi, ha sottolineato come a suo

avviso la paziente fosse incapace al lavoro totalmente “per tutti i lavori”

e criticando espressamente le conclusioni dell’inchiesta al domicilio

affermando :

" Valutazione

della capacità lavorativa da parte internistico

A mio avviso la paziente è tuttora incapace al 100% per tutti i

lavori. Nonostante la vostra indagine come casalinga non si può dedurre che la

paziente sia in grado di eseguire le sue faccende domestiche. Nei momenti buoni

la paziente è in grado di effettuare i lavori, ma comunque resta una abilità

teorica perché la paziente necessità in continuo di aiuti da terzi. Da prima il

marito che la segue da vicino, la suocera deve intervenire regolarmente e pure

la mamma, nonostante la sua salute precaria, accudisce regolarmente la bambina.

(…)

La paziente non è in grado di gestire i suoi compiti come

casalinga senza aiuti da terzi, la vostra valutazione di una abilità al 50%

secondo il mio avviso è una valutazione teorica.

Non è per niente capace di seguire un lavoro fuori casa.

La paziente quindi è a mio avviso inabile al lavoro al 100% anche

in un lavoro adatto.” (doc. VI)

Alla luce delle

limitazioni segnalate dai curanti, segnatamente la poca energia, la stanchezza,

l’apatia, la ridotta capacità di concentrazione, di comprensione e di memoria

oltre alla debolezza per la grave insufficienza muscolare (cfr. doc. AI 13,

44), le quali sono potenzialmente in grado di esercitare un non indifferente

influsso sulla capacità dell’assicurata di gestire le faccende domestiche,

Considerandi

occorre concludere che, quantomeno in difetto di un preventivo accurato esame

psichiatrico, all’assistente sociale incaricata di eseguire l’inchiesta al

domicilio fosse verosimilmente solo parzialmente possibile valutare le reali limitazioni

derivanti dalle patologie psichiche, così come spesso è il caso in presenza di

malattie psichiche (cfr. STF 9C-886/2014 del 15 giugno 2015 consid. 5.1 con

riferimenti; cfr. anche STF 9C-201/2011 del 5 settembre 2011 parzialmente

pubblicata in SVR 2012 IV n. 19 pag. 86).

Appare quindi

imprescindibile un’approfondita valutazione medica al fine di verificare il

grado di capacità lavorativa sia nell’attività svolta in precedenza sia come

casalinga.

Considerato come l’assicurata

soffre di una grave forma di anoressia nervosa che le procura anche una serie

di problematiche fisiche non trascurabili (cfr. le diagnosi invalidanti esposte

dal medico SMR nel rapporto finale del 10 aprile 2014, doc. AI 48), appare in

concreto indicata non solo una valutazione psichiatrica, ma una valutazione

medico-teorica complessiva che prenda in considerazione sia i disturbi psichici

sia quelli somatici, segnatamente internistici, di cui la ricorrente è

portatrice.

Ne consegue che questo

TCA, valutata la scarna documentazione all’inserto, reputa che nella specie

prima dell'emanazione della contestata decisione s’imponevano seri e più approfonditi

esami intesi ad addivenire con la certezza richiesta nelle assicurazioni

sociali (cfr. DTF 136 V 295, 125 V 195; STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; C

341/98 del 23 dicembre 1999) ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di

salute dell’assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti,

segnatamente in ambito domestico, sino al momento dell'emanazione dell'atto

litigioso. Si giustifica quindi di annullare la decisione

impugnata e aggiornare la valutazione medica.

In queste

condizioni, aperta la questione dello statuto da attribuire alla ricorrente, se

salariata, casalinga o parzialmente salariata, e considerata la necessità di

effettuare ulteriori accertamenti, medici e non, e visto che, quindi, il

ricorso va già accolto per tali motivi, può restare aperto l’esame della

valutazione operata dalla consulente in integrazione professionale al domicilio

dell’assicurata (le cui conclusioni pure sono state contestate dalla

ricorrente, la quale ritiene in sostanza che esse non tengano sufficientemente

conto dei gravi impedimenti di cui è affetta).

In ogni caso

l’amministrazione, alla luce dell’esito degli accertamenti peritali che

verranno esperiti, e a seconda della conclusione cui perverrà in merito allo

statuto da attribuire, dovrà valutare l’opportunità di eseguire una nuova

valutazione al domicilio.

Non è

superfluo precisare in proposito che nell’ipotesi in cui, alla luce dei nuovi

accertamenti che verranno eseguiti, l’assicurata dovesse essere ritenuta

parzialmente salariata e parzialmente casalinga, trattandosi allora di una

fattispecie analoga a quella esaminata dalla Corte europea dei diritti

dell’uomo con la citata (cfr. sopra consid. 2.5) sentenza 7186_09 del 2

febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera, che vedeva una

casalinga/salariata contestare il metodo misto di calcolo del grado di

invalidità, l’Ufficio AI dovrà inoltre tenere conto delle

considerazioni ivi sviluppate così pure dell’eventuale nuovo giudizio che potrà

essere emanato dal Tribunale Federale - visto che la ricorrente in quella causa

ha indicato di voler chiedere la revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio

2008.

(cfr. paragrafo 120 pag. 35: “(…) En l’espèce, la Cour note que la requérante, dûment représentée par

un avocat devant la Cour, a elle-même indiqué qu’elle formulerait une demande

de réparation dans le cadre d’une requête en révision de l’arrêt du Tribunal

fédéral du 28 juillet 2008. Une telle possibilité étant explicitement prévue à

l’article 122 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (paragraphe 29

ci-dessus), et rien ne suggérant que cette voie soit illusoire – ce que la

requérante ne prétend d’ailleurs pas –, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu

d’octroyer un montant quelconque au titre du préjudice matériel. (…)”)

- o di eventuali direttive che emanerà l’UFAS su questo tema (cfr. STCA

32.2015.66

del 17 marzo 2016). Si veda in proposito anche il menzionato giudizio

reso dal TF il 18 aprile 2016 (STF 8C_912/2015).

2.13

Nella STF 9C_243/2010 del 28

giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il

Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già

avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che

vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di

un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;

cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano

delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre

2011).

Ora,

rilevato come ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso – ribadito che sulla sola base degli atti

di causa non è possibile concludere con la sufficiente tranquillità che

l’insorgente sia da considerare completamente casalinga rispettivamente non è

possibile, ove rilevante, valutare le limitazioni incontrate durante l’attività

domestica - si giustifica il rinvio degli atti

all’amministrazione affinché metta in atto gli accertamenti necessari,

fra i quali un approfondimento medico bi-disciplinare (psichiatrico e

internista), volti a stabilire con sufficiente verosimiglianza l’ipotetica

volontà dell’assicurata e quindi anche le limitazioni derivanti dalle patologie

di cui è portatrice con riferimento sia ad un’attività lavorativa sia alle

mansioni casalinghe.

Di

conseguenza, visto tutto quanto precede, la decisione del 7 aprile 2015 deve

essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda

conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente circa lo statuto da

riconoscere, ossia se salariata, parzialmente salariata o casalinga, e, quindi,

anche sulle effettive ripercussioni derivanti dalle affezioni.

Una volta effettuati gli

accertamenti più opportuni, medici e non, se dovesse risultare che l’assicurata

va considerata casalinga o parzialmente tale, allora l’Ufficio AI si

determinerà nuovamente sul relativo grado d’incapacità, se del caso mediante

l’esperimento di una nuova inchiesta domiciliare o quantomeno un aggiornamento

della stessa.

Va infine rammentato

che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha

stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di

ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una

rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata

all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

In concreto,

richiamato dal TCA, con scritto del 20 maggio 2016, sulla teorica possibilità

di una reformatio in peius con diminuzione o soppressione della prestazione, in

caso di annullamento della decisione e rinvio atti all’amministrazione per

accertamenti ulteriori e conseguente nuovo calcolo della rendita, mediante scritto

del 25 maggio 2016 l’assicurata, tramite il suo patrocinatore, ha dichiarato di

non ritirare il ricorso (doc. XII, XIII).

2.14

Per quanto precede, il ricorso

va accolto, la decisione del 7 aprile 2015 annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché proceda ai sensi dei considerandi.

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso.

Visto l'esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI e

all’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, vanno inoltre riconosciute le ripetibili

(art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA) che appare giustificato quantificare in

complessivi fr. 1'500.-- (IVA inclusa).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione del 7 aprile 2015 è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione

affinché proceda ai sensi dei considerandi ed emani una nuova decisione.

2. Le

spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso Ufficio

verserà alla ricorrente fr. 1’500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti