32.2015.83
Nessun diritto ad una riformazione professionale in quanto l'assicurato può svolgere a tempo pieno attività adeguate semplici e ripetitive. Conferma della valutazione medica ed economica
4 maggio 2016Italiano24 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.83
BS/sc
Lugano
4 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 maggio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 marzo 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1, nato nel 1974, da
ultimo attivo quale muratore presso i servizi generali dell’__________ di __________,
nel mese di ottobre 2013 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI adducendo,
quale danno alla salute, una lussazione alla spalla sinistra con rottura della
cuffia rotatoria (doc. AI 1).
1.2. Esperiti gli accertamenti del
caso, tra cui una perizia reumatologica del 17 dicembre 2014 eseguita dal dr. __________
(doc. AI 51), con decisione 26 marzo 2015, preavvisata il 12 gennaio 2015, l’Ufficio
assicurazione invalidità ha respinto la domanda di prestazioni (nessun diritto
alla rendita e a provvedimenti professionali presentando l’assicurato un grado
non pensionabile del 16% (doc. AI 63).
1.3. Contro questa decisione l’assicurato,
per il tramite dell’avv. RA 1 ha interposto il presente ricorso al TCA. Contesta
il raffronto dei redditi, chiedendo che venga applicata una riduzione del 10%
dal reddito da invalido affinché sia riconosciuto un grado d’invalidità (almeno
20%) tale da poter essere posto al benefico di una riformazione professionale
quale podologo.
1.4. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso. Conferma la determinazione
del grado d’invalidità, rilevando inoltre che, qualora l’assicurato presentasse
un’incapacità al guadagno di almeno il 20%, non vi sono i presupposti per
intraprendere una riformazione professionale in quanto l’interessato può direttamente
svolgere delle attività adeguate semplici e ripetitive.
1.5. Con scritto 17 giugno 2015
l’amministrazione ha prodotto le ricerche di lavoro operate dall’assicurato a
dimostrazione che lo stesso non necessiti di una riformazione professionale per
svolgere tali attività (VI).
Con osservazioni 14 luglio
2015 al succitato scritto, il ricorrente rileva in particolare che le ricerche
lavorative erano obbligatorie per poter ottenere le indennità di
disoccupazione, che non ha ricevuto alcuna risposta positiva e che invece quanto
prodotto dimostri che senza provvedimenti professionali egli non può ricuperare
un’adeguata capacità al guadagno. Ribadita la richiesta di una riformazione
professionale egli ha anche allegato l’ammissione al corso di podologia presso
la Scuola __________ (VIII).
Il 23 luglio 2015
l’Ufficio AI ha ribadito la propria posizione (X) ed il 17 agosto 2015 il
ricorrente ha prodotto l’idoneità e l’ammissione all’ottenimento degli assegni
per la formazione professionale al succitato corso di podologia (XII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se a ragione l’Ufficio AI, fissando il grado d’invalidità al 16%, non ha
posto l’assicurato al beneficio di una riformazione professionale quale
podologo.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente
a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.3. Nel caso in esame ricevuta la
domanda di prestazioni, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia reumatologica a
cura del dr. __________.
Dal rapporto 17 dicembre
2014 risulta che il succitato specialista ha posto le seguenti diagnosi:
" (…)
Periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito a
sinistra in
- Esiti da
stabilizzazione chirurgica ventrale, ricostruzione della cuffia rotatoria in rottura
della stessa nella sua parte ventrale del muscolo sovraspinato, con instabilità
ventrale, impingement sottoacromeale, il 18.2.2009.
- Esiti
da stabilizzazione secondo Latarjet in artroscopia della spalla sinistra il
23.10.2013.
Lieve deficit flessorio del ginocchio sinistro in
- Esiti da
osteosintesi di frattura della patella a sinistra nel 1996.
Sindrome cervicolombovertebrale con competente spondilogena,
cronica recidivante, in
- Disturbi
statici del rachide (appiattimento della dorsale e della lombare, minima
scoliosi sinostroconvessa dorsale).
- Decondizionamento
e sbilancio muscolare).” (Doc. AI 51/7-8)
Nella sua abituale
attività di muratore l’assicurato è stato ritenuto inabile al 66% (2/3), da
intendersi come diminuzione di rendimento sull’arco di una giornata lavorativa
di 8 ore, con decorrenza dal 23 aprile 2014. Per quanto riguarda lo svolgimento
di attività adeguate, il perito ha rilevato:
" (…)
Per quanto riguarda l’ultima attività lavorativa, va detto che,
stando agli atti, il signor RI 1 era attivo come responsabile di un laboratorio
protetto e come manutentore, occupandosi così di piccole riparazioni, dei
lavori edili; in questo contesto, stando al questionario per il datore di
lavoro, doveva sovente accompagnare gli utenti, doveva raramente assumere la
posizione seduta, talvolta doveva camminare, talvolta stare in piedi, sovente
sollevare o portare carichi leggeri fino a 10 kg, talvolta fino a 25 kg,
raramente oltre; alla luce del mansionario lavorativo a mia disposizione,
risulta che l’assicurato sicuramente non potrà più svolgere almeno una parte
dei compiti affidatigli durante una giornata lavorativa normale, per cui, come
già previsto dall’ortopedico curante il 10.9.2014, è auspicabile avviarlo verso
un’attività professionale adatta al suo stato di salute attuale. (…)” (Doc. AI
51/8)
Questo Tribunale non ha
motivo per distanziarsi dalla succitata conclusione frutto di un’accurata e
dettagliata valutazione, che del resto non è stata oggetto di contestazione.
2.4. Occorre
ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario
(cfr. consid. 2.2), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.
Oggetto
di contestazione è il reddito da invalido.
2.4.1. Secondo giurisprudenza,
riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile
dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),
occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente
all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado
di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue
capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere
determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se
del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di
circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai
dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1
pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo
sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti
l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui
percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in
grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per
esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace
al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà
professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o
ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra
ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della
persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più
al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322
consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nel caso in esame, per la
determinazione del reddito da valido, l’Ufficio AI ha preso in
considerazione un importo pari a fr. 71'459.-- che corrisponde a quanto
l’assicurato avrebbe percepito da sano nel 2013, così come risulta dal questionario
compilato il 30 ottobre 2013 dall’ex datore di lavoro (doc. AI 14/7).
Tale modo di procedere,
incontestato, risulta corretto e va di conseguenza confermato.
2.4.2. Per quel che concerne il
reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare
perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,
il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario
teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione
globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle
varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5 settembre 2006). Per quel che concerne il 2012, secondo la recente sentenza
9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a pubblicazione, in particolare consid.
2.5.7, fa stato la TA1 2012 skill
level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale]
secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso).
Se una persona assicurata,
per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente
inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si
procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In
pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure
facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da
invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda
fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido
ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto
presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver
tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere
presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per
circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da
valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello
specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi
ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che
se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario
statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai
sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte
le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo
restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte
percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15
gennaio 2010 consid. 5.5).
Nel caso di
specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha utilizzato
Fatti
i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2010) elaborata dall'Ufficio
federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche
inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg.
347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), adeguando in seguito il dato statistico al
2013, tenendo conto di una riduzione del 5% per attività leggere, ha fissato un
reddito di fr. 62'875.--, così come si evince dal rapporto 12 gennaio 2015 del consulente
in integrazione professionale (doc. AI 53).
Contestata è la riduzione
del 5% per attività leggere, posto che la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente dei
multipli di 5 (9C_179/2013 del 26 agosto 2013).
In merito ai
fattori di riduzione, l’insorgente sostiene:
" (…)
Pur potendo ipotizzare che si tratti di un'attività idonea e
compatibile con lo stato di salute certificato dalla perizia medica, non deve
essere trascurato il fatto che l'assicurato, attualmente trentanovenne,
possiede soltanto una formazione professionale in qualità di muratore, ossia in
un campo di attività del tutto diverso da quello scelto, che non ha più
praticato sin dal 2007 quando era stato assunto dal __________.
Per poter validamente sperare in un concreto ed effettivo ricupero
della sua capacità al guadagno è pertanto indispensabile un riorientamento
professionale con l'ottenimento di un diploma.
Come insegnano i criteri richiamati dalla giurisprudenza e citati
nel rapporto finale SMR del 12.1.2015, se ed in quale misura i dati statistici
sui salari debbano subire una riduzione dipende da una valutazione dell'insieme
delle circostanze del singolo caso ossia dalle limitazioni addebitabili al danno
alla salute, dagli anni di servizio, dall'età, dalla nazionalità e tipo del
permesso di dimora e dal grado di occupazione).
Di questi fattori per la riduzione per l'assicurato entrano
certamente in considerazione le limitazioni dovute al danno alla salute, l'età
e gli anni di servizio: per quanto riguarda età e anni di servizio non va
trascurato il fatto che per un assicurato di 39 anni le possibilità di ottenere
un'occupazione a tempo pieno anche in un'attività leggera sull'attuale mercato
del lavoro sono molto ridotte, soprattutto se egli non dispone di un'adeguata
formazione professionale compatibile con il suo stato di salute.
Se poi si considerano tutte le limitazioni derivanti dallo stato
di salute conseguente alle varie affezioni di cui soffre l'assicurato,
documentate dalla perizia sotto il profilo oggettivo, si deve concludere che
esse non potranno che incidere sulla capacità di guadagno sia nella professione
di podologo, sia in un'altra analoga: come attesta la
perizia, infatti, l'assicurato, portatore di diversi danni alla
salute che hanno assunto un carattere di cronicità, necessiterà in futuro
sempre di terapie che provocheranno anche periodiche interruzioni dell'attività
lavorativa e conseguente riduzione della sua capacità di guadagno.
Per tutti questi motivi si ritiene che una riduzione del reddito
ipotetico di almeno il 10 % corrisponda in modo equo ai criteri sanciti dalla
giurisprudenza. (…)” (Doc. I, pag. 6-7)
A tal
riguardo, questo TCA non può che aderire a quanto rilevato in sede di risposta:
" (…)
Ora, una riduzione percentuale del salario statistico medio è
stabilita dopo un esame delle circostanze specifiche del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione); detto esame
globale è stato (giustamente) eseguito dall'amministrazione all'interno del
rapporto sub. doc. 53 incarto Al.
Va in primo luogo osservato che – dipendenza del danno alla salute
– l'assicurato è stato giudicato in grado di esercitare un'attività adeguata
nella misura del 100%, motivo per cui non si può applicare (al reddito da
invalido) alcuna riduzione percentuale per la questione inerente il grado di
occupazione.
Anche la nazionalità e il tipo di permesso di soggiorno (in casu
il Signor RI 1 è di nazionalità svizzera) non permettono di applicare alcuna
(ulteriore) decurtazione sul reddito statistico da invalido, così come
giustamente argomentato dall'amministrazione all'interno della decisione qui
impugnata.
Infine, l'età (40 anni al momento della decisione amministrativa)
non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma
addirittura incide favorevolmente su di esso (cfr. ISS
2010, tabella TA9; STCA del 19.9.2013, incarto nr. 32.2013.20; STCA del
9.3.2015, incarto nr. 32.2014.140).
In particolare, occorre osservare che mediante la riduzione del 5%
per la necessità di svolgere attività leggere (tenendo conto dell'esame della
funzionalità fisica sub. doc. 51-9 incarto Al), l'amministrazione ha
considerato ampiamente gli effetti legati al danno alla salute di cui soffre
l'assicurato. (…)” (Doc. IV, pag. 3-4)
Visto quanto sopra, non vi
sono validi motivi per distanziarsi dalla valutazione operata
dall’amministrazione.
Comunque, anche volendo,
per ipotesi di lavoro, ammettere una riduzione del 10%, così come sostenuto
dall’assicurato, e di conseguenza determinare un grado d’invalidità superiore
del 20%, non vi sarebbero i presupposti per riconoscere una riformazione
professionale e questo per i motivi che seguono.
2.5. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI
gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai
provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a
ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro
capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto
ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).
Per stabilire tale diritto
deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale
rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).
Fra i provvedimenti
d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti
di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3
lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che
comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione
professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il
collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b LAI).
Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF 8C_689/2015 del
15 gennaio 2016: “(…) von rund 20% voraussetzt, wobei es sich dabei lediglich
um einen Richtwert handelt.”; DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b;
STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis
1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della capacità di
guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è
quindi del 20%.
Secondo l'art. 6 cpv. 1
OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione
Considerandi
necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della
prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza previa
formazione professionale a causa dell'invalidità.
Con riformazione
professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure
reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia
attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del
possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF
124.
V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
Infine, la circolare sui
provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP) prevede:
"
4010.
Le seguenti condizioni devono
essere adempiute cumulativa-mente:
- a causa di un’invalidità imminente o
esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente
professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;
- l’assicurato deve essere idoneo
all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di
sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;
- la formazione deve essere
compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità dell’assicurato.
Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno
pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate
le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa
economicamente valorizzabile.
(…)
4013.
Se un assicurato è sufficientemente integrato o
se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una
formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.”
Infine, con STF
9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata invalida
al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto) aveva chiesto di essere
messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha
affermato che:
" (…)
Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte
nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra
dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite
le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e
ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per
analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del
26.
ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già
solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento. (…)" (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011,
consid. 6)
Ritornando
alla fattispecie concreta, l’assicurato chiede di essere posto al beneficio di
una riformazione professionale quale podologo, formazione che richiede un corso
di tre anni presso la __________ di __________, con conseguimento del relativo
diploma, il cui costo è costituito da una tassa semestrale di fr. 900.-- ma con
contemporaneo versamento all’allievo di un’indennità mensile (fr. 500.-- per il
primo anno, fr. 700.-- per il secondo anno e fr. 900.-- per il terzo anno). Rileva
come i diplomati non hanno difficoltà a trovare un posto lavorativo, sia quale
dipendente o indipendente, conseguendo nel caso di un’attività lavorativa in
seno agli istituti sanitari e/o dei servizi domiciliari esterni del Cantone uno
stipendio da ricondurre alle classi salariali 21-23, rispettivamente 22-24 se
tecnico di cura. Pertanto egli conclude come la scelta professionale sia
adeguata, idonea all’integrazione, corrispondente alla sue capacità e che gli
permette non solo di mantenere ma addirittura di migliorare la sua capacità al
guadagno.
Dagli atti
risulta che all’assicurato è stato negato il diritto a provvedimenti
professionali non raggiungendo il grado d’invalidità minimo del 20% (cfr. annotazioni
13.
marzo 2015 del consulente in integrazione professionale; doc. AI 62).
A
prescindere dal grado minimo d’invalidità, con la risposta di causa l’Ufficio
AI ha trasmesso le annotazioni 19 maggio 2015 del consulente che ha dettagliatamente
motivato il rifiuto di riconoscere una riformazione professionale:
" Considerate
le qualifiche e l’esperienza professionale in suo possesso, l’assicurato è da
ritenersi reintegrabile nel mercato del lavoro senza necessariamente dover
intraprendere una nuova formazione professionale.
Secondo quanto indicato nel rapporto finale del nostro SMR, dal
lato medico teorico potrebbe essere reintegrato nella sua attività abituale
(responsabile di laboratorio e manutentore) nella misura del 33% (rendimento
ridotto con presenza piena) o ricollocarsi in tutte le attività semplici e
ripetitive nella misura completa.
Non è quindi necessario che l’UAI metta in atto una riqualifica
professionale come podologo.
L’assicurato, qualora lo richiedesse, potrebbe beneficiare
dell’aiuto al collocamento da parte del nostro Servizio.
Facciamo notare che il sig. RI 1 è già regolarmente iscritto come
cercatore d’impiego al 100% presso l’URC di __________.” (Doc. IV/1)
Quindi, il consulente ha
fra l’altro concluso che l’assicurato può ricollocarsi a pieno regime in
attività adeguate semplici e ripetitive senza che vi sia la necessità di
adottare prima una (specifica) riqualifica professionale.
A ragione.
Infatti questo Tribunale conferma che l’insorgente, senza
dover intraprendere una specifica riqualifica professionale, potrebbe svolgere
attività semplici e ripetitive dal profilo fisico leggero o medio-leggero (cfr.
anche sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011; cfr. per analogia
sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre
2009.
consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). All’assicurato
può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei
settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici
e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma
possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed
un breve periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nell’ambito
industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in
effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che
possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio
attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.)
con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (cfr. STCA
32.2013.75
del 28 gennaio 2014 e 32.2011.143 del 21 novembre 2011).
Secondo
la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare
in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il
TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore
industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di
controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296
consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Ne segue che a giusta ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a
provvedimenti professionali (riqualifica/riformazione professionale), ritenuto
che l’interessato gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non
richiedono particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. anche le STCA
32.2014.17
del 27 luglio 2015, 32.2014.95 del 21 maggio 2015, 32.2013.75 del 28
gennaio 2014).
Del resto, le ricerche di
lavoro – a prescindere dall’obbligo dovuto per l’ottenimento delle indennità di
disoccupazione – dimostrano che l’assicurato si ritiene abile ad eseguire,
nonostante il danno alla salute – invero di modesto impatto – a svolgere
diverse attività. Che poi non abbia sinora trovato occupazione alcuna, ciò è
dovuto piuttosto a ragioni di mercato del lavoro.
Infine, l’amministrazione ha indicato
che rimane aperta per l’assicurato la possibilità di far capo ad un aiuto al collocamento (cfr. anche DTF 116 V 85 con
riferimenti; SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4.; in merito cfr. anche D.
Cattaneo, “La promozione dell’autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT I-2003 pag. 595s).
Spetta
dunque all’assicurato, se del caso, attivarsi in questo senso e ricontattare l’amministrazione
(cfr. STCA 32.2011.143 del 21 novembre 2011).
2.6
Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico
dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti