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Decisione

32.2015.83

Nessun diritto ad una riformazione professionale in quanto l'assicurato può svolgere a tempo pieno attività adeguate semplici e ripetitive. Conferma della valutazione medica ed economica

4 maggio 2016Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2010) elaborata dall'Ufficio

federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche

inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg.

347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), adeguando in seguito il dato statistico al

2013, tenendo conto di una riduzione del 5% per attività leggere, ha fissato un

reddito di fr. 62'875.--, così come si evince dal rapporto 12 gennaio 2015 del consulente

in integrazione professionale (doc. AI 53).

Contestata è la riduzione

del 5% per attività leggere, posto che la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente dei

multipli di 5 (9C_179/2013 del 26 agosto 2013).

In merito ai

fattori di riduzione, l’insorgente sostiene:

" (…)

Pur potendo ipotizzare che si tratti di un'attività idonea e

compatibile con lo stato di salute certificato dalla perizia medica, non deve

essere trascurato il fatto che l'assicurato, attualmente trentanovenne,

possiede soltanto una formazione professionale in qualità di muratore, ossia in

un campo di attività del tutto diverso da quello scelto, che non ha più

praticato sin dal 2007 quando era stato assunto dal __________.

Per poter validamente sperare in un concreto ed effettivo ricupero

della sua capacità al guadagno è pertanto indispensabile un riorientamento

professionale con l'ottenimento di un diploma.

Come insegnano i criteri richiamati dalla giurisprudenza e citati

nel rapporto finale SMR del 12.1.2015, se ed in quale misura i dati statistici

sui salari debbano subire una riduzione dipende da una valutazione dell'insieme

delle circostanze del singolo caso ossia dalle limitazioni addebitabili al danno

alla salute, dagli anni di servizio, dall'età, dalla nazionalità e tipo del

permesso di dimora e dal grado di occupazione).

Di questi fattori per la riduzione per l'assicurato entrano

certamente in considerazione le limitazioni dovute al danno alla salute, l'età

e gli anni di servizio: per quanto riguarda età e anni di servizio non va

trascurato il fatto che per un assicurato di 39 anni le possibilità di ottenere

un'occupazione a tempo pieno anche in un'attività leggera sull'attuale mercato

del lavoro sono molto ridotte, soprattutto se egli non dispone di un'adeguata

formazione professionale compatibile con il suo stato di salute.

Se poi si considerano tutte le limitazioni derivanti dallo stato

di salute conseguente alle varie affezioni di cui soffre l'assicurato,

documentate dalla perizia sotto il profilo oggettivo, si deve concludere che

esse non potranno che incidere sulla capacità di guadagno sia nella professione

di podologo, sia in un'altra analoga: come attesta la

perizia, infatti, l'assicurato, portatore di diversi danni alla

salute che hanno assunto un carattere di cronicità, necessiterà in futuro

sempre di terapie che provocheranno anche periodiche interruzioni dell'attività

lavorativa e conseguente riduzione della sua capacità di guadagno.

Per tutti questi motivi si ritiene che una riduzione del reddito

ipotetico di almeno il 10 % corrisponda in modo equo ai criteri sanciti dalla

giurisprudenza. (…)” (Doc. I, pag. 6-7)

A tal

riguardo, questo TCA non può che aderire a quanto rilevato in sede di risposta:

" (…)

Ora, una riduzione percentuale del salario statistico medio è

stabilita dopo un esame delle circostanze specifiche del caso concreto

(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione); detto esame

globale è stato (giustamente) eseguito dall'amministrazione all'interno del

rapporto sub. doc. 53 incarto Al.

Va in primo luogo osservato che – dipendenza del danno alla salute

– l'assicurato è stato giudicato in grado di esercitare un'attività adeguata

nella misura del 100%, motivo per cui non si può applicare (al reddito da

invalido) alcuna riduzione percentuale per la questione inerente il grado di

occupazione.

Anche la nazionalità e il tipo di permesso di soggiorno (in casu

il Signor RI 1 è di nazionalità svizzera) non permettono di applicare alcuna

(ulteriore) decurtazione sul reddito statistico da invalido, così come

giustamente argomentato dall'amministrazione all'interno della decisione qui

impugnata.

Infine, l'età (40 anni al momento della decisione amministrativa)

non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma

addirittura incide favorevolmente su di esso (cfr. ISS

2010, tabella TA9; STCA del 19.9.2013, incarto nr. 32.2013.20; STCA del

9.3.2015, incarto nr. 32.2014.140).

In particolare, occorre osservare che mediante la riduzione del 5%

per la necessità di svolgere attività leggere (tenendo conto dell'esame della

funzionalità fisica sub. doc. 51-9 incarto Al), l'amministrazione ha

considerato ampiamente gli effetti legati al danno alla salute di cui soffre

l'assicurato. (…)” (Doc. IV, pag. 3-4)

Visto quanto sopra, non vi

sono validi motivi per distanziarsi dalla valutazione operata

dall’amministrazione.

Comunque, anche volendo,

per ipotesi di lavoro, ammettere una riduzione del 10%, così come sostenuto

dall’assicurato, e di conseguenza determinare un grado d’invalidità superiore

del 20%, non vi sarebbero i presupposti per riconoscere una riformazione

professionale e questo per i motivi che seguono.

2.5. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI

gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai

provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a

ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro

capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto

ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).

Per stabilire tale diritto

deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale

rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).

Fra i provvedimenti

d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti

di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3

lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che

comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione

professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il

collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b LAI).

Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF 8C_689/2015 del

15 gennaio 2016: “(…) von rund 20% voraussetzt, wobei es sich dabei lediglich

um einen Richtwert handelt.”; DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b;

STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis

1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della capacità di

guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è

quindi del 20%.

Secondo l'art. 6 cpv. 1

OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione

Considerandi

necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della

prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza previa

formazione professionale a causa dell'invalidità.

Con riformazione

professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure

reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità

di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia

attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del

possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF

124.

V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

Infine, la circolare sui

provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP) prevede:

"

4010.

Le seguenti condizioni devono

essere adempiute cumulativa-mente:

- a causa di un’invalidità imminente o

esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente

professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;

- l’assicurato deve essere idoneo

all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di

sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;

- la formazione deve essere

compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità dell’assicurato.

Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno

pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate

le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa

economicamente valorizzabile.

(…)

4013.

Se un assicurato è sufficientemente integrato o

se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una

formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.”

Infine, con STF

9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata invalida

al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto) aveva chiesto di essere

messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha

affermato che:

" (…)

Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte

nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra

dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite

le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e

ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per

analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del

26.

ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già

solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento. (…)" (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011,

consid. 6)

Ritornando

alla fattispecie concreta, l’assicurato chiede di essere posto al beneficio di

una riformazione professionale quale podologo, formazione che richiede un corso

di tre anni presso la __________ di __________, con conseguimento del relativo

diploma, il cui costo è costituito da una tassa semestrale di fr. 900.-- ma con

contemporaneo versamento all’allievo di un’indennità mensile (fr. 500.-- per il

primo anno, fr. 700.-- per il secondo anno e fr. 900.-- per il terzo anno). Rileva

come i diplomati non hanno difficoltà a trovare un posto lavorativo, sia quale

dipendente o indipendente, conseguendo nel caso di un’attività lavorativa in

seno agli istituti sanitari e/o dei servizi domiciliari esterni del Cantone uno

stipendio da ricondurre alle classi salariali 21-23, rispettivamente 22-24 se

tecnico di cura. Pertanto egli conclude come la scelta professionale sia

adeguata, idonea all’integrazione, corrispondente alla sue capacità e che gli

permette non solo di mantenere ma addirittura di migliorare la sua capacità al

guadagno.

Dagli atti

risulta che all’assicurato è stato negato il diritto a provvedimenti

professionali non raggiungendo il grado d’invalidità minimo del 20% (cfr. annotazioni

13.

marzo 2015 del consulente in integrazione professionale; doc. AI 62).

A

prescindere dal grado minimo d’invalidità, con la risposta di causa l’Ufficio

AI ha trasmesso le annotazioni 19 maggio 2015 del consulente che ha dettagliatamente

motivato il rifiuto di riconoscere una riformazione professionale:

" Considerate

le qualifiche e l’esperienza professionale in suo possesso, l’assicurato è da

ritenersi reintegrabile nel mercato del lavoro senza necessariamente dover

intraprendere una nuova formazione professionale.

Secondo quanto indicato nel rapporto finale del nostro SMR, dal

lato medico teorico potrebbe essere reintegrato nella sua attività abituale

(responsabile di laboratorio e manutentore) nella misura del 33% (rendimento

ridotto con presenza piena) o ricollocarsi in tutte le attività semplici e

ripetitive nella misura completa.

Non è quindi necessario che l’UAI metta in atto una riqualifica

professionale come podologo.

L’assicurato, qualora lo richiedesse, potrebbe beneficiare

dell’aiuto al collocamento da parte del nostro Servizio.

Facciamo notare che il sig. RI 1 è già regolarmente iscritto come

cercatore d’impiego al 100% presso l’URC di __________.” (Doc. IV/1)

Quindi, il consulente ha

fra l’altro concluso che l’assicurato può ricollocarsi a pieno regime in

attività adeguate semplici e ripetitive senza che vi sia la necessità di

adottare prima una (specifica) riqualifica professionale.

A ragione.

Infatti questo Tribunale conferma che l’insorgente, senza

dover intraprendere una specifica riqualifica professionale, potrebbe svolgere

attività semplici e ripetitive dal profilo fisico leggero o medio-leggero (cfr.

anche sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011; cfr. per analogia

sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre

2009.

consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). All’assicurato

può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei

settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici

e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma

possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed

un breve periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nell’ambito

industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in

effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che

possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio

attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.)

con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (cfr. STCA

32.2013.75

del 28 gennaio 2014 e 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

Secondo

la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare

in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il

TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore

industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di

controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296

consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Ne segue che a giusta ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a

provvedimenti professionali (riqualifica/riformazione professionale), ritenuto

che l’interessato gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non

richiedono particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. anche le STCA

32.2014.17

del 27 luglio 2015, 32.2014.95 del 21 maggio 2015, 32.2013.75 del 28

gennaio 2014).

Del resto, le ricerche di

lavoro – a prescindere dall’obbligo dovuto per l’ottenimento delle indennità di

disoccupazione – dimostrano che l’assicurato si ritiene abile ad eseguire,

nonostante il danno alla salute – invero di modesto impatto – a svolgere

diverse attività. Che poi non abbia sinora trovato occupazione alcuna, ciò è

dovuto piuttosto a ragioni di mercato del lavoro.

Infine, l’amministrazione ha indicato

che rimane aperta per l’assicurato la possibilità di far capo ad un aiuto al collocamento (cfr. anche DTF 116 V 85 con

riferimenti; SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4.; in merito cfr. anche D.

Cattaneo, “La promozione dell’autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT I-2003 pag. 595s).

Spetta

dunque all’assicurato, se del caso, attivarsi in questo senso e ricontattare l’amministrazione

(cfr. STCA 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

2.6

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti