32.2015.84
Ricorso tardivo. Decorrenza del termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini
21 maggio 2015Italiano6 min
Source ti.ch
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Incarto
n.
Fatti
32.2015.84
rg/sc
Lugano
21 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 maggio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 30 marzo 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - per
decisione 30 marzo 2015, l'Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una
rendita intera (invalidità del 100%) con effetto dal 1. dicembre 2013, applicando
tuttavia una riduzione della rendita del 40% in applicazione dell’art. 21 cpv.
1 LPGA;
- con
ricorso datato 12 maggio 2015 e consegnato alla posta il 13 maggio 2015 (cfr.
busta d'impostazione e tracciamento degli invii de La Posta, agli atti), l'assicurato,
per il tramite di RA 1, ha impugnato la predetta decisione dinanzi allo
scrivente Tribunale. Nel gravame è precisato che la ricezione della decisione
impugnata da parte di RA 1 è avvenuta il 1. aprile 2015;
- ai
sensi dell’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice esamina immediatamente il ricorso ed
è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;
- in
deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le
decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al
Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60
cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato
(art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);
- un
invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha
ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito
di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella
postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui
avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro,
che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo
periodo (STFA del 13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00; DTF 119 V 94
consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi
postali", cifra 2.3.7. dell'edizione dell’aprile 2008);
Considerandi
-
il termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della
decisione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno
festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo
rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. I termini
stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal
settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua
incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio
incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 LPGA; DTF 119 V p. 8 =
Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a);
- gli
atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa,
a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Una
decisione è considerata notificata non al momento in cui l’interessato – rispettivamente
il suo rappresentante – ne prende conoscenza, ma il giorno in cui essa entra
nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1, 115 Ia 12, 113 Ib 297
consid. 2a; RAMI 1997 UV pag. 444);
-
in DTF 139 V 490 il Tribunale federale ha ricordato che per Pasqua (Ostern,
Pâques) ai sensi dell’art. 38 cpv. 4 lett. a LPGA, giurisprudenza e la dottrina
intendono da sempre unicamente la Domenica di Pasqua e non la Domenica e il Lunedì
di Pasqua insieme e neppure il periodo che va dal Venerdì Santo al Lunedì di Pasqua
incluso;
-
dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giuri-sprudenza
resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica
della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il
primo giorno dopo la scadenza della sospensione (DTF 131 V 305; STF I 643/06
del 2 no-vembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Prak-tische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s);
- se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un gravame
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V
37.
consid. 2; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, 2003, § 73 nr. 9, p. 479);
-
nel caso in esame, per ammissione stessa del rappresentante dell’insorgente,
la decisione 30 marzo 2015 è stata notificata per invio non raccomandato a RA 1,
che già patrocinava l’insorgente in sede di procedura amministrativa, il 1.
aprile 2015 (cfr. ricorso p. 1; cfr. anche timbro di ricezione [1. aprile 2015]
apposto da RA 1 sulla decisione). Il provvedimento amministrativo essendo stato
notificato durante la sospensione dei termini (dal 29 marzo al 12 aprile 2015
ossia dal settimo giorno precedente al settimo giorno successivo alla Pasqua)
ex art. 38 cpv. 4 lett. a LPGA, il termine di ricorso di 30 giorni ha iniziato
a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione ossia il 13
aprile 2015 (per il calcolo del termine di ricorso viene segnatamente computato
il primo giorno dopo la scadenza della sospensione DTF 132 II 153; Zünd/Pfiffner Rauber,
Gesetz über das Sozialversicherungs-gericht des Kantons Zürich, 2009, § 13 n.
107) e veniva quindi a scadere il giorno di martedì 12 maggio 2015. Consegnato
all’ufficio postale mercoledì 13 maggio 2015 (cfr. busta d'impostazione e
tracciamento degli invii de La Posta, agli atti) il ricorso risulta tardivo (al
medesimo risultato si giunge anche volendo considerare che la decisione
impugnata è stata intimata a RA 1 il giorno dopo la sua emanazione ossia il 31
marzo 2015; erroneamente infatti RA 1 nel gravame [p. 1] indica il 1. aprile
2015.
quale giorno successivo a quello all’e-manazione della decisione [30 marzo
2015]);
-
il gravame deve pertanto essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo;
-
giusta l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è irricevibile in quanto tardivo.
2.- Le
spese di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti