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Decisione

32.2015.84

Ricorso tardivo. Decorrenza del termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini

21 maggio 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

32.2015.84

rg/sc

Lugano

21 maggio 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 maggio 2015 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 30 marzo 2015 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in

fatto e in diritto

che - per

decisione 30 marzo 2015, l'Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una

rendita intera (invalidità del 100%) con effetto dal 1. dicembre 2013, applicando

tuttavia una riduzione della rendita del 40% in applicazione dell’art. 21 cpv.

1 LPGA;

- con

ricorso datato 12 maggio 2015 e consegnato alla posta il 13 maggio 2015 (cfr.

busta d'impostazione e tracciamento degli invii de La Posta, agli atti), l'assicurato,

per il tramite di RA 1, ha impugnato la predetta decisione dinanzi allo

scrivente Tribunale. Nel gravame è precisato che la ricezione della decisione

impugnata da parte di RA 1 è avvenuta il 1. aprile 2015;

- ai

sensi dell’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice esamina immediatamente il ricorso ed

è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;

- in

deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le

decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al

Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60

cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato

(art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);

- un

invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha

ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito

di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella

postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui

avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro,

che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo

periodo (STFA del 13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00; DTF 119 V 94

consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi

postali", cifra 2.3.7. dell'edizione dell’aprile 2008);

Considerandi

-

il termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della

decisione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno

festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo

rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. I termini

stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal

settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua

incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio

incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 LPGA; DTF 119 V p. 8 =

Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a);

- gli

atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa,

a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare

svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Una

decisione è considerata notificata non al momento in cui l’interessato – rispettivamente

il suo rappresentante – ne prende conoscenza, ma il giorno in cui essa entra

nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1, 115 Ia 12, 113 Ib 297

consid. 2a; RAMI 1997 UV pag. 444);

-

in DTF 139 V 490 il Tribunale federale ha ricordato che per Pasqua (Ostern,

Pâques) ai sensi dell’art. 38 cpv. 4 lett. a LPGA, giurisprudenza e la dottrina

intendono da sempre unicamente la Domenica di Pasqua e non la Domenica e il Lunedì

di Pasqua insieme e neppure il periodo che va dal Venerdì Santo al Lunedì di Pasqua

incluso;

-

dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giuri-sprudenza

resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica

della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il

primo giorno dopo la scadenza della sospensione (DTF 131 V 305; STF I 643/06

del 2 no-vembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Prak-tische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s);

- se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un gravame

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V

37.

consid. 2; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrecht, 2003, § 73 nr. 9, p. 479);

-

nel caso in esame, per ammissione stessa del rappresentante dell’insorgente,

la decisione 30 marzo 2015 è stata notificata per invio non raccomandato a RA 1,

che già patrocinava l’insorgente in sede di procedura amministrativa, il 1.

aprile 2015 (cfr. ricorso p. 1; cfr. anche timbro di ricezione [1. aprile 2015]

apposto da RA 1 sulla decisione). Il provvedimento amministrativo essendo stato

notificato durante la sospensione dei termini (dal 29 marzo al 12 aprile 2015

ossia dal settimo giorno precedente al settimo giorno successivo alla Pasqua)

ex art. 38 cpv. 4 lett. a LPGA, il termine di ricorso di 30 giorni ha iniziato

a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione ossia il 13

aprile 2015 (per il calcolo del termine di ricorso viene segnatamente computato

il primo giorno dopo la scadenza della sospensione DTF 132 II 153; Zünd/Pfiffner Rauber,

Gesetz über das Sozialversicherungs-gericht des Kantons Zürich, 2009, § 13 n.

107) e veniva quindi a scadere il giorno di martedì 12 maggio 2015. Consegnato

all’ufficio postale mercoledì 13 maggio 2015 (cfr. busta d'impostazione e

tracciamento degli invii de La Posta, agli atti) il ricorso risulta tardivo (al

medesimo risultato si giunge anche volendo considerare che la decisione

impugnata è stata intimata a RA 1 il giorno dopo la sua emanazione ossia il 31

marzo 2015; erroneamente infatti RA 1 nel gravame [p. 1] indica il 1. aprile

2015.

quale giorno successivo a quello all’e-manazione della decisione [30 marzo

2015]);

-

il gravame deve pertanto essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo;

-

giusta l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è irricevibile in quanto tardivo.

2.- Le

spese di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti