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Decisione

32.2015.86

Competenza territoriale Uffici AI. Decisione formale quale presupposto per l'impugnazione. Notifica di una decisione. Metodo di calcolo dell'invalidità. Visione monocolare

26 novembre 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i mestieri che prevedono una vista tridimensionale o nei mestieri che

comprendono lavori con oggetti affilati o pericolosi o lavori in grande altezza”,

aver sottolineato come l’amministrazione non ha effettuato le necessarie

indagini mediche né esaminato “assistenze per provvedimenti d’inte-grazione

sul lavoro” né “indagato il fatto giuridico in pleno e non correttamente”,

l’insorgente postula che “La disposizione deve essere annullata e

all’assicurata devono essere aggiudicate le prestazioni prevista dalla legge”,

”Eventualmente di rispedire la causa alla Beschwerdegegnerin allo scopo di

effettuare le indagini sui fatti e per chiarire l’entità della prestazione

dovuta”, “E-ventualmente di deferire questa causa al tribunale cantonale

d’assicurazioni di Berna”, “Eventualmente di rimandare questa causa

all’ufficio assicurazioni invalidità del Canton __________ allo scopo di

effettuare il chiarimento del fatto giuridico e dell’esame delle prestazioni”.

Con la risposta di causa l’Ufficio AI, in sostanza, chiede di dichiarare

irricevibile il ricorso in quanto formulato contro uno scritto

dell’amministrazione non avente natura di decisione formale. Evidenzia quindi

come il termine per impugnare la decisione formale resa il 24 marzo 2015, cui si

riferisce la comunicazione del 16 aprile 2015, sia ampiamente trascorso;

- l’8 giugno 2015 il TCA ha

intimato all’Ufficio AI per la risposta di causa lo scritto 13 aprile 2015

considerando quest’ultimo, ancorché indirizzato all’amministrazione, alla

stregua di ricorso contro la decisione del 24 marzo 2015 (inc. 32.2015.102).

Con la relativa risposta di causa l’amministrazione, oltre a ribadire quanto

già esposto nella risposta al ricorso del 18 maggio 2015, evidenzia come lo

scritto 13 aprile 2015 non sia suscettibile di essere considerato un atto di

ricorso il patrocinatore dell’assicurata avendo formulato precise richieste

all’attenzione dell’amministrazione, la quale nello scritto 16 aprile 2015

aveva per altro espressamente ricordato al legale che egli aveva a disposizione

30 giorni per ricorrere contro la decisione del 24 marzo 2015. Nel merito

chiede in ogni caso – con motivi di cui si dirà, per quanto occorra, nel

prosieguo – la reiezione del gravame non senza evidenziare di aver emanato la

decisione formale dopo la scadenza del termine di 30 giorni impartito

all’assicurata per presentare osservazioni al progetto di decisione;

- la presente vertenza non

pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove).

Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015,8C_855/2010

dell’11 luglio 2011,9C_211/2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7

novembre 2008);

- giusta l’art. 76 cpv. 1 Lpamm

(congiunzione delle cause) applica-bile in virtù dell’art. 31 Lptca, i ricorsi

di cui agli inc. 32.2015.86 e 32.2015.102 vengono decisi con una sola decisione;

- secondo l’art. 55 cpv. 1

LAI, per principio, l’ufficio AI competente è quello del Cantone di domicilio

dell’assicurato al momento della richiesta di prestazioni. Per la ricezione e

l’esame delle richieste è competente l’ufficio AI nel cui campo d’attività gli

assicurati hanno il loro domicilio (art. 40 cpv. 1 lett. a OAI) e l’ufficio AI

competente al momento della registrazione della domanda lo rimane durante tutta

la procedura (art. 40 cpv. 3 OAI). Nella fattispecie in esame l’assicurata –

che ha presentato la richiesta di prestazioni nel maggio 2014 – avendo spostato

il proprio domicilio nel Canton __________ al più presto a partire dal 25 aprile

2015 (doc. AI 40-1 e 41-1 in inc. 32.2015.102) – quindi successivamente sia

all’emanazione della decisione 24 marzo 2015 sia alla contestata lettera del 16

aprile 2015 – la competenza dell’Ufficio AI del Canton Ticino a statuire sulla

domanda di prestazioni di RI 1 non può che essere data. La competenza territoriale

dello scrivente Tribunale risulta quindi pure data in applicazione degli artt.

58 LPGA e 69 cpv. 1 lett. a LAI;

- per quanto riguarda il gravame

introdotto il 18 maggio 2015 (inc. 32.2015.86) in relazione allo scritto 16

aprile 2015 dell’Ufficio AI (dal patrocinatore della ricorrente denominata “Verfügung”),

non può che esserne costatata l’irricevibilità a motivo dell’assenza di una decisione

suscettibile di essere impugnata con il rimedio del ricorso ai sensi dell’art.

56 cpv. 1 LPGA. Il gravame è infatti diretto contro la comunicazione del 16

aprile 2015 con cui l’ammini-strazione ha risposto alle richieste e alle

critiche sollevate dal patrocinatore dell’assicurata con lettera 13 aprile 2015

(doc. AI 35 in inc. 32.2015.86) in relazione e dopo l’emanazione della decisione

formale del 24 marzo 2015 (doc. AI 34 in inc. 32.2015.86). Ritenuto che in

assenza di una concretizzazione più precisa al-l’art. 49 cpv. 1 LPGA, la nozione

di decisione coincide con quella dell'art. 5 cpv. 1 PA (DTF 130 V 388, 122 V 368;

Kieser, ATSG

Kommentar, 2009 ad art. 49 n. 2), è in concreto l’atto amministrativo emanato

il 24 marzo 2015 – e non la successiva lettera del 16 aprile 2015 di natura

interlocutoria – che costituisce la decisione, ossia l’atto unilaterale che

regola una situazione giuridica concreta e individuale in maniera imperativa

(sul punto DTF 122 V 189 consid. 1, 118 V 17 consid. 1, 116 V 319 consid. 1a; Knapp, Précis de droit

administratif, 1991, n. 936-955, pp. 214ss; Gossweiler, Die Verfügung im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, 1983, pp. 13ss) con cui l’amministrazione ha statuito

sulla domanda di prestazioni presentata dell’assicurata;

- dopo ricezione della

decisione del 24 marzo 2015, il rappresentante dell’assicurata – munito di procura

rilasciata il 26 marzo 2015 (doc. B/3 in inc. 32.2015.86) – con scritto 13

aprile 2015 all’Ufficio AI, come accennato, oltre a chiedere di poter visionare

gli atti, ha contestato l’operato dell’amministrazione invocando sia una

violazione del diritto della sua assistita di essere sentita (la decisione sarebbe

stata emessa prima della scadenza del termine per presentare osservazioni al

progetto di decisione del 5 febbraio 2015), del principio inquisitorio

(l’Ufficio AI non avrebbe eseguito gli accertamenti necessari a chiarire lo

stato di salute e la capacità in ambito lavorativo e domestico, capacità che l’assicurata

giudica notevolmente compromessa a causa della perdita di un occhio). Nell’atto

del 13 aprile 2015 viene in conclusione chiesto 1) che la decisione venga annullata

con messa a disposizione degli atti e con facoltà di presentare osservazioni

entro 30 giorni, 2) che l’amministrazione esperisca ulteriori indagini mediche

e, infine, 3) che la procedura venga svolta in lingua tedesca (doc. AI 35 in

inc. 32.2015.86);

- orbene, lo scritto 13 aprile

2015 non poteva non essere considerato dall’amministrazione alla stregua di un

ricorso contro la deci-sione resa il 24 marzo 2015 e notificata all’interessata

il giorno successivo (cfr. II/2 in inc. 32.2015.86). Ancorché indirizzato

all’Ufficio AI e indipendentemente da quanto osservato dall’am-ministrazione nei

suoi scritti del 16 aprile 2015 e del 4 maggio 2015 all’avv. RA 1 quo ai rimedi

giuridici (doc. AI 42 in inc. 32.2015.86; cfr. anche risposta di causa in inc.

32.2015. 102), l’atto del 13 aprile 2015, presentato durante la decorrenza del

termine per ricorrere, contiene una chiara intenzione di opporsi alla decisione

del 24 marzo 2015, con indicazione dei punti contestati e delle consecutive

richieste di giudizio, giudizio (in particolare l’annullamento del

provvedimento e l’esperimento di nuovi accertamenti) che poteva unicamente

competere all’auto-rità giudiziaria di ricorso in applicazione degli art. 56 e

segg. LPGA. In simili circostanze l’Ufficio AI, non avendo per altro più avuto

notizia di eventuali atti intrapresi dall’assicurata nei confronti

dell’autorità giudiziaria ancora nel termine di ricorso, dopo scadenza di

quest’ultimo avrebbe dovuto trasmettere lo scritto 13 aprile 2015 all’autorità giudiziaria

(art. 58 cpv. 3 LPGA; DTF 120 V 415 consid. 3a; Zünd/Pfiffner

Rauber (Hrsg.), Gesetz ü-ber das Sozialversicherungsgericht

des Kantons Zürich, 2009, § 13 Nr. 115);

- l’atto

del 13 aprile 2015, allegato al gravame del 18 maggio 2015 (doc. A/3 inc.

32.2015.86) è stato quindi dallo scrivente Tribunale trattato quale ricorso

avverso la decisione del 24 marzo 2015 dell’Ufficio AI e intimato a

quest’ultimo conformemente all’art. 5 Lptca (inc. 32.2015.102);

- nel gravame del 13 aprile

2015 l’insorgente lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere

sentita per aver l’ammi-nistrazione emesso il provvedimento del 24 marzo 2015

prima della scadenza del termine di 30 giorni per presentare osservazioni al

progetto di decisione del 5 febbraio 2015.

La doglianza non merita

accoglimento.

Dagli atti emerge in modo

incontrovertibile che il progetto di decisione del 5 febbraio 2015 è stato

spedito per posta raccomandata all’assicurata (doc. AI 38-1 in inc. 32.2015.102)

la quale a tale momento non era più rappresentata dall’avv. __________ e non lo

era ancora da parte dell’avv. RA 1 (cfr. scritto avv. __________ sub doc. AI

28-1 e procura sub doc. AI 49-1, in inc. 32.2015.102). Il risultato della

ricerca “Tracciamento degli invii” indica che, impostato il 5 febbraio

2015, l’invio raccomandato non è stato ritirato dalla destinataria nei 7 giorni

di giacenza ed è quindi stato rinviato al mittente (dagli atti risulterebbe inoltre

essere stato rispedito all’assicurata per posta B in data 23 febbraio 2015; doc.

Considerandi

AI 33-1 in inc. 32.2015.102). Orbene, un invio raccomandato si considera

notificato al più tardi l'ultimo giorno del termine di ritiro dal suo arrivo

all'ufficio postale del destinatario (DTF 134 V 49, 123 III 492). Secondo la

LPGA, una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di

un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il

settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito (art. 38 cpv.

2bis LPGA). Il principio della notificazione fittizia di cui all’art. 38 cpv.

2bis LPGA (ossia la presunzione di avvenuta notifica scaduti i 7 giorni di

giacenza) presuppone che il destinatario debba ragionevolmente attendersi

l’intimazione di un atto (DTF 134 V 52; Kieser, op. cit., ad art. 38 n. 9).

Suddetta finzione di

notifica trova applicazione nel caso concreto, considerato come la destinataria

potesse ragionevolmente attendersi l’intimazione del provvedimento

amministrativo nell’am-bito della procedura relativa alla domanda di

prestazioni AI in corso, avviata su sua richiesta nel maggio 2014 (doc. AI 1 in

inc. 32.2015.102). La giurisprudenza ha inoltre precisato che chi, durante una

procedura pendente, si assenta per un certo periodo di tempo dal luogo indicato

alle autorità, omettendo di prendere delle disposizioni necessarie affinché gli

invii postali che pervengono a questo indirizzo le vengano trasmessi o di

informare l’au-torità sul luogo dove può essere raggiunta o, ancora, di designare

un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, non può prevalersi della sua

assenza in occasione del tentativo di notifica di una comunicazione ufficiale

al suo indirizzo abituale, se doveva attendersi con una certa verosimiglianza

di ricevere una tale comunicazione (DTF 119 V 89 consid. 4b, 123 III 492; STF

8C-89/2011 del 24 febbraio 2011).

Stante l’avvenuta notifica

del progetto di decisione in data 13 febbraio 2015 (data di scadenza del

termine di giacenza di 7 giorni presso l’Ufficio postale di __________ (doc. AI

38/1 in inc. 32.2015.102), il termine di 30 giorni per presentare osservazioni (artt.

57a cpv. 1 LAI e 73ter cpv. 1 e cpv. 2 OAI) è scaduto il 15 marzo 2015.

Per il che, avendo emesso la decisione formale in data 24 marzo 2015,

l’amministrazione ha agito correttamente senza violare il diritto di essere

sentita dell’assicurata;

- l’insorgente, come

accennato, nel merito rimprovera all’ammini-strazione di non aver sufficientemente

istruito la fattispecie. Sostiene segnatamente che, stante la gravità del danno

alla salute (perdita di un occhio), l’Ufficio AI abbia omesso di effettuare le

necessarie indagini mediche atte a definire le effettive condizioni di salute e

quindi la capacità sia in ambito lavorativo che domestico;

- ai fini dell’applicazione

del metodo di calcolo dell’invalidità l’am-ministrazione ha rettamente

considerato l’assicurata quale casalinga. Infatti (al più tardi) dopo il mese

di settembre 2012 – ovvero dopo disdetta del rapporto d’impiego quale

venditrice (con AFC ottenuto nel 2002, doc. AI 4-1 in inc. 32.2015.86) in

negozio sportivo (doc. AI 13-1, 15-1, 22-7, 22-19 inc. 32.2015.86) – RI 1 non

risulta aver più esercitato attività lavorativa, ritenuto che l’insorgenza del

danno alla salute (perdita dell’occhio sinistro colpito da disco di hockey

mentre assisteva ad una partita, doc. AI 12-2 in inc. 32.2015.102) risale al mese

di gennaio 2014 (doc. AI 12-1 e 26-1 in inc. 32.2015.102).

Accertata

una totale incapacità dal 14 gennaio al 31 ottobre 2014, ossia a partire

dall’evento traumatico, seguito da operazio-ne (eviscerazione e impianto di protesi)

e da un periodo di adat-tamento di 8 mesi (cfr. doc. AI 31/1-3, 26/1-3 in inc.

32.2015

102) l’assicurata, con visione monoculare per perdita dell’occhio sinistro

e con visus normale dell’altro occhio dopo correzione, è stata in seguito giudicata

dall’Ufficio AI, sulla scorta della valutazione SMR del 4 febbraio 2015 (doc.

AI 31 in inc. 32.2015.102.), pienamente abile quale casalinga.

Infatti, dopo che nella nota

dell’11 novembre 2014 SMR aveva evidenziato come “la documentazione medica

agli atti è scarsa e consiste nel rapporto AI della Clinica Oftalmologica del __________”

richiedendo un aggiornamento della situazione medica (cfr. doc. AI 24-1 in inc.

32.2015

), ricevuti il nuovo rapporto 24 gennaio 2015 della citata clinica

nonché il rapporto dell’oftalmologo curante dr. __________ datato 3 dicembre

2014.

(doc. AI 29/1-4 e 26/1-3, inc. 32.2015.102), il SMR ha concluso osservando:

“L’A. ha subito un grave trauma all’OS, che ha alla fine portato

all’eviscerazione dell’occhio e alla sostituzione con una protesi. L’A. è quindi

monocola, vede solo dall’occhio destro, che ha un visus normale, con correzione.

Nei rapporti medici pervenuti, non si definisce una IL. L’A., dopo un periodo

di adattamento (10 mesi dall’evento, 8 mesi dall’operazione) non presenta

limitazioni nella maggior parte delle attività, bisogna evitare l’uso di

apparecchi pericolosi per l’altro occhio, e attività che richiedono vista

perfetta e stereoscopica. Anche come casalinga NON ci sono limitazioni”

(doc. AI 31-3 in inc. 32.2015.102).

Ora, il SMR e di conseguenza

anche l’amministrazione risultano in sostanza aver fondato il proprio giudizio

sul referto della Augenklinik di __________ del 24 gennaio 2015 – valutazione

che in realtà non costituisce un aggiornamento rispetto a quanto certificato nel

precedente rapporto del 2 luglio 2014 (nel rapporto del gennaio 2015, che

ricalca in sostanza quello del luglio 2014 [doc. AI 12 in inc. 32.2015.102], i

medici di __________ hanno precisato che il trattamento dell’assicurata presso

la loro clinica è ter-minato nell’aprile 2014 e non risulta quindi che la

paziente sia stata da loro vista e visitata dopo il mese di aprile 2014; cfr.

doc. AI 29 in inc. 32.2015.102) –, nonché sul rapporto 3 dicembre 2014

del curante, il quale, nella sua scarna certificazione, per quanto riguarda

l’esigibilità di attività adeguate, si è limitato ad affermare che “L’abilità

lavorativa è da valutare a dipendenza del tipo di lavoro” (doc. AI 26-3 in inc.

32.2015

);

- in simili circostanze è da

ritenere che dal profilo medico la fattispecie non è stata sufficientemente e

correttamente indagata;

- pur considerando (rettamente)

l’assicurata quale casalinga, l’amministrazione non ha effettuato, senza per

altro esporre i motivi alla base di tale scelta procedurale, alcun accertamento

– segnatamente un’inchiesta economica per le persone occupate nell’economia

domestica – volto a definire (evidentemente dopo aggiornamento della situazione

medica) se ed in quali mansioni componenti la sua attività domestica (cfr. art.

27.

OAI, cfr. cifra 3086 della Circolare UFAS concernente

l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità), RI 1

presenti degli impedimenti ed in che misura, tenuto conto dell’inesigibilità di

lavori che richiedono una vista stereoscopica (tridimensionale), di lavori ad

altezza elevata e di lavori con oggetti affilati o aguzzi (“mit scharfen

Gegenständen”, espressione impropriamente tradotta dal SMR con “oggetti

pericolosi”, cfr. doc. 31-3 in inc. 32.2015.102);

- infatti, se da un lato

è notorio che una visione monoculare permette in genere di svolgere la maggior

parte delle attività professionali, ad esclusione di quelle che richiedono una

visione stere-oscopica (RAMI 1986 U 3, pp. 258ss, STFA I 29/02 del 24 luglio

2003.

consid, 4.2, STFA I 222/06 del 10 luglio 2007 consid. 3, STFA U

183/98 dell'8 luglio 1999, consid. 3), d’altro lato l’esigi-bilità delle

singole mansioni componenti l’attività domestica non può in concreto essere

valutata prescindendo da un accertamento che costati gli effettivi impedimenti

nello svolgimento delle singole attività, accertamento da effettuarsi valutando

(tramite un’inchiesta economica per persone occupate nell’economia do-mestica) l'attività

secondo l'importanza percentuale delle singole mansioni nelle circostanze

concrete (cifra 3085 Circolare UFAS citata).

Sull’importanza e il valore probatorio di un siffatto accertamento, in DTF 128 V 93 la Corte federale ha in particolare rilevato:

“(…) 4.- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV

vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die

Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes

sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE

125.

V 352

Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist

wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche

Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens

der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen

der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden

zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen

sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich

der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und

Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen

Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll

beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige

Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen

der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare

Fehleinschätzungen vorliegen. Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die

fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das

im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die

Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf

die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit

gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern

(vgl.-generell-BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung

der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S.

vom 4. September 2001,

I 175/01)";

- stanti le suesposte

considerazioni, le conclusioni cui è giunta l’amministrazione, senza

prima procedere ad ulteriori accertamenti medici ed economici nel senso sopra

indicato, non possono essere condivise. Per il che, in accoglimento del ricorso

del 13 aprile 2015, la decisione del 24 marzo 2015 deve essere annullata

e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché proceda prima ad aggiornare

la situazione medica, esperendo in seguito un accertamento domiciliare. In

esito a tali nuovi accertamenti si pronuncerà nuovamente sul diritto di RI 1 a

prestazioni;

- giusta l’art. 69 cpv.

1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1’000.—franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso;

- le spese per fr. 500.--,

visto l’esito dei ricorsi, sono poste a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno;

- vincente nella causa di cui

all’inc. 32.2015.102, l'insorgente, patrocinata da un avvocato, ha diritto ad

un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso del 18 maggio 2015

(inc. 32.2015.86) è irricevibile.

2.- Il

ricorso del 13 aprile 2015 (inc. 32.2015.102) è accolto.

§ Gli

atti vengono retrocessi all’Ufficio AI ai sensi dei considerandi.

3.- Le spese per complessivi fr.

500.-- sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.

4.- L’Ufficio AI verserà a Sabrina

Maurer fr. 1'500.-- per ripetibili (IVA inclusa).

5.- Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti