32.2015.86
Competenza territoriale Uffici AI. Decisione formale quale presupposto per l'impugnazione. Notifica di una decisione. Metodo di calcolo dell'invalidità. Visione monocolare
26 novembre 2015Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.86
32.2015.102
rg/sc
Lugano
26 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 13 aprile 2015 e 18 maggio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 marzo 2015 e la “decisione” del 16
aprile 2015 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 24 marzo 2015 –
preavvisata il 5 febbraio 2015 – l’Ufficio AI del Cantone Ticino ha respinto la
domanda di prestazioni presentata da RI 1 nel luglio 2014, non avendo essa,
quale casalinga, presentato un periodo ininterrotto di alme-no un anno di
incapacità lavorativa del 40% ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 LAI (doc. AI 32-1 e
34 in inc. 32.2015.86);
- con scritto 13 aprile 2015
l’avv. RA 1 si è rivolto al-l’Ufficio AI chiedendo, quale rappresentante
dell’assicurata, che gli venissero messi a disposizione gli atti e
rimproverando al-l’amministrazione una violazione del diritto di essere sentiti
per aver emesso la decisione di diniego di prestazioni prima della scadenza del
termine per presentare osservazioni al progetto di decisione del 5 febbraio
2015. Censura altresì una violazione del principio inquisitorio in quanto
l’Ufficio AI non avrebbe effettuato le necessarie indagini mediche atte a
chiarire lo stato di salute e le sue conseguenze sulla capacità in ambito
lavorativo e non, evidenziando infine come a causa della perdita di occhio
l’assi-curata presenti enormi difficoltà nella sua attività sia professionale
che domestica. Conclude postulando 1) l’annullamento della decisione con messa
a disposizione degli atti e con facoltà di presentare osservazioni entro 30
giorni, 2) che l’amministrazione effettui ulteriori indagini mediche, 3) che la
procedura si svolga in lingua tedesca, facendo infine presente che contro la
decisione del 24 marzo 2015, intimata il giorno dopo, è data facoltà di ricor-so
(doc. AI 35 in inc. 32.2015.86);
- in risposta alla lettera del
13 aprile 2015, con scritto 16 aprile 2015 l’Ufficio AI ha comunicato al
rappresentante dell’assicurata che la decisione del 24 marzo 2015 è stata
emessa dopo la scadenza del termine di 30 giorni per presentare osservazioni al
progetto di decisione del 5 febbraio 2015, inviato per lettera raccomandata all’interessata.
Ha inoltre evidenziato come l’assicu-rata fosse casalinga al momento
dell’insorgenza del danno alla salute, come gli impedimenti a svolgere le
mansioni domestiche siano stati adeguatamente esaminati e, infine, come la
lingua ufficiale del Cantone Ticino sia l’italiano e non il tedesco (doc. AI 39
in inc. 32.2015.86);
- il 22 aprile 2015 il
rappresentante di RI 1 ha comunicato all’Ufficio AI che dal 25 aprile 2015 la
sua assistita risiederà nella Svizzera tedesca, segnatamente a __________, chiedendo
quindi che la pratica venga trasmessa all’Ufficio AI di __________ (doc. AI 40
in inc. 32.2015.86). In risposta l’Ufficio AI del Cantone Ticino con lettera 4
maggio 2015 ha comunicato che l’incarto potrà essere trasmesso all’Ufficio AI
di __________ solo dopo la cresciuta in giudicato della decisione, ricordando,
con riferimento al precedente scritto del 16 aprile 2015, che un eventuale
ricorso contro la decisione del 24 marzo 2015 dovrà essere presentato al
Tribunale cantonale delle assicurazioni di Lugano (doc. AI 42 in inc. 32. 2015.86).
Il 13 maggio 2015 l’incarto relativo a RI 1 è stato trasmesso all’Ufficio AI
del Canton __________ (doc. AI 43 in inc. 32.2015.86);
- con ricorso 18 maggio 2015
(inc. 32.2015.86) redatto in lingua tedesca e tradotto, nel termine impartito
con decreto 20 maggio 2015, in lingua italiana il 4 giugno 2015, sempre
patrocinata dall’avv. RA 1 l’assicurata insorge dinanzi allo scri- vente Tribunale
contro la “Verfügung vom 16.4.2015/AVS __________”. Dopo aver in particolare
precisato che “oggetto è la corrispondenza del 16 aprile 2015”, aver
richiamato il contenuto di cui alla precedente sua lettera del 13 aprile 2015
all’Ufficio AI, aver evidenziato le lesioni subite all’occhio sinistro
rispettivamente la sua sostituzione con protesi e la conseguente “menomazione
della salute con effetto debilitante…nella sua capacità di lavorare nella sua
professione come casalinga e che tale effetto debilitante si riflette in tutti
Fatti
i mestieri che prevedono una vista tridimensionale o nei mestieri che
comprendono lavori con oggetti affilati o pericolosi o lavori in grande altezza”,
aver sottolineato come l’amministrazione non ha effettuato le necessarie
indagini mediche né esaminato “assistenze per provvedimenti d’inte-grazione
sul lavoro” né “indagato il fatto giuridico in pleno e non correttamente”,
l’insorgente postula che “La disposizione deve essere annullata e
all’assicurata devono essere aggiudicate le prestazioni prevista dalla legge”,
”Eventualmente di rispedire la causa alla Beschwerdegegnerin allo scopo di
effettuare le indagini sui fatti e per chiarire l’entità della prestazione
dovuta”, “E-ventualmente di deferire questa causa al tribunale cantonale
d’assicurazioni di Berna”, “Eventualmente di rimandare questa causa
all’ufficio assicurazioni invalidità del Canton __________ allo scopo di
effettuare il chiarimento del fatto giuridico e dell’esame delle prestazioni”.
Con la risposta di causa l’Ufficio AI, in sostanza, chiede di dichiarare
irricevibile il ricorso in quanto formulato contro uno scritto
dell’amministrazione non avente natura di decisione formale. Evidenzia quindi
come il termine per impugnare la decisione formale resa il 24 marzo 2015, cui si
riferisce la comunicazione del 16 aprile 2015, sia ampiamente trascorso;
- l’8 giugno 2015 il TCA ha
intimato all’Ufficio AI per la risposta di causa lo scritto 13 aprile 2015
considerando quest’ultimo, ancorché indirizzato all’amministrazione, alla
stregua di ricorso contro la decisione del 24 marzo 2015 (inc. 32.2015.102).
Con la relativa risposta di causa l’amministrazione, oltre a ribadire quanto
già esposto nella risposta al ricorso del 18 maggio 2015, evidenzia come lo
scritto 13 aprile 2015 non sia suscettibile di essere considerato un atto di
ricorso il patrocinatore dell’assicurata avendo formulato precise richieste
all’attenzione dell’amministrazione, la quale nello scritto 16 aprile 2015
aveva per altro espressamente ricordato al legale che egli aveva a disposizione
30 giorni per ricorrere contro la decisione del 24 marzo 2015. Nel merito
chiede in ogni caso – con motivi di cui si dirà, per quanto occorra, nel
prosieguo – la reiezione del gravame non senza evidenziare di aver emanato la
decisione formale dopo la scadenza del termine di 30 giorni impartito
all’assicurata per presentare osservazioni al progetto di decisione;
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove).
Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015,8C_855/2010
dell’11 luglio 2011,9C_211/2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7
novembre 2008);
- giusta l’art. 76 cpv. 1 Lpamm
(congiunzione delle cause) applica-bile in virtù dell’art. 31 Lptca, i ricorsi
di cui agli inc. 32.2015.86 e 32.2015.102 vengono decisi con una sola decisione;
- secondo l’art. 55 cpv. 1
LAI, per principio, l’ufficio AI competente è quello del Cantone di domicilio
dell’assicurato al momento della richiesta di prestazioni. Per la ricezione e
l’esame delle richieste è competente l’ufficio AI nel cui campo d’attività gli
assicurati hanno il loro domicilio (art. 40 cpv. 1 lett. a OAI) e l’ufficio AI
competente al momento della registrazione della domanda lo rimane durante tutta
la procedura (art. 40 cpv. 3 OAI). Nella fattispecie in esame l’assicurata –
che ha presentato la richiesta di prestazioni nel maggio 2014 – avendo spostato
il proprio domicilio nel Canton __________ al più presto a partire dal 25 aprile
2015 (doc. AI 40-1 e 41-1 in inc. 32.2015.102) – quindi successivamente sia
all’emanazione della decisione 24 marzo 2015 sia alla contestata lettera del 16
aprile 2015 – la competenza dell’Ufficio AI del Canton Ticino a statuire sulla
domanda di prestazioni di RI 1 non può che essere data. La competenza territoriale
dello scrivente Tribunale risulta quindi pure data in applicazione degli artt.
58 LPGA e 69 cpv. 1 lett. a LAI;
- per quanto riguarda il gravame
introdotto il 18 maggio 2015 (inc. 32.2015.86) in relazione allo scritto 16
aprile 2015 dell’Ufficio AI (dal patrocinatore della ricorrente denominata “Verfügung”),
non può che esserne costatata l’irricevibilità a motivo dell’assenza di una decisione
suscettibile di essere impugnata con il rimedio del ricorso ai sensi dell’art.
56 cpv. 1 LPGA. Il gravame è infatti diretto contro la comunicazione del 16
aprile 2015 con cui l’ammini-strazione ha risposto alle richieste e alle
critiche sollevate dal patrocinatore dell’assicurata con lettera 13 aprile 2015
(doc. AI 35 in inc. 32.2015.86) in relazione e dopo l’emanazione della decisione
formale del 24 marzo 2015 (doc. AI 34 in inc. 32.2015.86). Ritenuto che in
assenza di una concretizzazione più precisa al-l’art. 49 cpv. 1 LPGA, la nozione
di decisione coincide con quella dell'art. 5 cpv. 1 PA (DTF 130 V 388, 122 V 368;
Kieser, ATSG
Kommentar, 2009 ad art. 49 n. 2), è in concreto l’atto amministrativo emanato
il 24 marzo 2015 – e non la successiva lettera del 16 aprile 2015 di natura
interlocutoria – che costituisce la decisione, ossia l’atto unilaterale che
regola una situazione giuridica concreta e individuale in maniera imperativa
(sul punto DTF 122 V 189 consid. 1, 118 V 17 consid. 1, 116 V 319 consid. 1a; Knapp, Précis de droit
administratif, 1991, n. 936-955, pp. 214ss; Gossweiler, Die Verfügung im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, 1983, pp. 13ss) con cui l’amministrazione ha statuito
sulla domanda di prestazioni presentata dell’assicurata;
- dopo ricezione della
decisione del 24 marzo 2015, il rappresentante dell’assicurata – munito di procura
rilasciata il 26 marzo 2015 (doc. B/3 in inc. 32.2015.86) – con scritto 13
aprile 2015 all’Ufficio AI, come accennato, oltre a chiedere di poter visionare
gli atti, ha contestato l’operato dell’amministrazione invocando sia una
violazione del diritto della sua assistita di essere sentita (la decisione sarebbe
stata emessa prima della scadenza del termine per presentare osservazioni al
progetto di decisione del 5 febbraio 2015), del principio inquisitorio
(l’Ufficio AI non avrebbe eseguito gli accertamenti necessari a chiarire lo
stato di salute e la capacità in ambito lavorativo e domestico, capacità che l’assicurata
giudica notevolmente compromessa a causa della perdita di un occhio). Nell’atto
del 13 aprile 2015 viene in conclusione chiesto 1) che la decisione venga annullata
con messa a disposizione degli atti e con facoltà di presentare osservazioni
entro 30 giorni, 2) che l’amministrazione esperisca ulteriori indagini mediche
e, infine, 3) che la procedura venga svolta in lingua tedesca (doc. AI 35 in
inc. 32.2015.86);
- orbene, lo scritto 13 aprile
2015 non poteva non essere considerato dall’amministrazione alla stregua di un
ricorso contro la deci-sione resa il 24 marzo 2015 e notificata all’interessata
il giorno successivo (cfr. II/2 in inc. 32.2015.86). Ancorché indirizzato
all’Ufficio AI e indipendentemente da quanto osservato dall’am-ministrazione nei
suoi scritti del 16 aprile 2015 e del 4 maggio 2015 all’avv. RA 1 quo ai rimedi
giuridici (doc. AI 42 in inc. 32.2015.86; cfr. anche risposta di causa in inc.
32.2015. 102), l’atto del 13 aprile 2015, presentato durante la decorrenza del
termine per ricorrere, contiene una chiara intenzione di opporsi alla decisione
del 24 marzo 2015, con indicazione dei punti contestati e delle consecutive
richieste di giudizio, giudizio (in particolare l’annullamento del
provvedimento e l’esperimento di nuovi accertamenti) che poteva unicamente
competere all’auto-rità giudiziaria di ricorso in applicazione degli art. 56 e
segg. LPGA. In simili circostanze l’Ufficio AI, non avendo per altro più avuto
notizia di eventuali atti intrapresi dall’assicurata nei confronti
dell’autorità giudiziaria ancora nel termine di ricorso, dopo scadenza di
quest’ultimo avrebbe dovuto trasmettere lo scritto 13 aprile 2015 all’autorità giudiziaria
(art. 58 cpv. 3 LPGA; DTF 120 V 415 consid. 3a; Zünd/Pfiffner
Rauber (Hrsg.), Gesetz ü-ber das Sozialversicherungsgericht
des Kantons Zürich, 2009, § 13 Nr. 115);
- l’atto
del 13 aprile 2015, allegato al gravame del 18 maggio 2015 (doc. A/3 inc.
32.2015.86) è stato quindi dallo scrivente Tribunale trattato quale ricorso
avverso la decisione del 24 marzo 2015 dell’Ufficio AI e intimato a
quest’ultimo conformemente all’art. 5 Lptca (inc. 32.2015.102);
- nel gravame del 13 aprile
2015 l’insorgente lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere
sentita per aver l’ammi-nistrazione emesso il provvedimento del 24 marzo 2015
prima della scadenza del termine di 30 giorni per presentare osservazioni al
progetto di decisione del 5 febbraio 2015.
La doglianza non merita
accoglimento.
Dagli atti emerge in modo
incontrovertibile che il progetto di decisione del 5 febbraio 2015 è stato
spedito per posta raccomandata all’assicurata (doc. AI 38-1 in inc. 32.2015.102)
la quale a tale momento non era più rappresentata dall’avv. __________ e non lo
era ancora da parte dell’avv. RA 1 (cfr. scritto avv. __________ sub doc. AI
28-1 e procura sub doc. AI 49-1, in inc. 32.2015.102). Il risultato della
ricerca “Tracciamento degli invii” indica che, impostato il 5 febbraio
2015, l’invio raccomandato non è stato ritirato dalla destinataria nei 7 giorni
di giacenza ed è quindi stato rinviato al mittente (dagli atti risulterebbe inoltre
essere stato rispedito all’assicurata per posta B in data 23 febbraio 2015; doc.
Considerandi
AI 33-1 in inc. 32.2015.102). Orbene, un invio raccomandato si considera
notificato al più tardi l'ultimo giorno del termine di ritiro dal suo arrivo
all'ufficio postale del destinatario (DTF 134 V 49, 123 III 492). Secondo la
LPGA, una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di
un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il
settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito (art. 38 cpv.
2bis LPGA). Il principio della notificazione fittizia di cui all’art. 38 cpv.
2bis LPGA (ossia la presunzione di avvenuta notifica scaduti i 7 giorni di
giacenza) presuppone che il destinatario debba ragionevolmente attendersi
l’intimazione di un atto (DTF 134 V 52; Kieser, op. cit., ad art. 38 n. 9).
Suddetta finzione di
notifica trova applicazione nel caso concreto, considerato come la destinataria
potesse ragionevolmente attendersi l’intimazione del provvedimento
amministrativo nell’am-bito della procedura relativa alla domanda di
prestazioni AI in corso, avviata su sua richiesta nel maggio 2014 (doc. AI 1 in
inc. 32.2015.102). La giurisprudenza ha inoltre precisato che chi, durante una
procedura pendente, si assenta per un certo periodo di tempo dal luogo indicato
alle autorità, omettendo di prendere delle disposizioni necessarie affinché gli
invii postali che pervengono a questo indirizzo le vengano trasmessi o di
informare l’au-torità sul luogo dove può essere raggiunta o, ancora, di designare
un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, non può prevalersi della sua
assenza in occasione del tentativo di notifica di una comunicazione ufficiale
al suo indirizzo abituale, se doveva attendersi con una certa verosimiglianza
di ricevere una tale comunicazione (DTF 119 V 89 consid. 4b, 123 III 492; STF
8C-89/2011 del 24 febbraio 2011).
Stante l’avvenuta notifica
del progetto di decisione in data 13 febbraio 2015 (data di scadenza del
termine di giacenza di 7 giorni presso l’Ufficio postale di __________ (doc. AI
38/1 in inc. 32.2015.102), il termine di 30 giorni per presentare osservazioni (artt.
57a cpv. 1 LAI e 73ter cpv. 1 e cpv. 2 OAI) è scaduto il 15 marzo 2015.
Per il che, avendo emesso la decisione formale in data 24 marzo 2015,
l’amministrazione ha agito correttamente senza violare il diritto di essere
sentita dell’assicurata;
- l’insorgente, come
accennato, nel merito rimprovera all’ammini-strazione di non aver sufficientemente
istruito la fattispecie. Sostiene segnatamente che, stante la gravità del danno
alla salute (perdita di un occhio), l’Ufficio AI abbia omesso di effettuare le
necessarie indagini mediche atte a definire le effettive condizioni di salute e
quindi la capacità sia in ambito lavorativo che domestico;
- ai fini dell’applicazione
del metodo di calcolo dell’invalidità l’am-ministrazione ha rettamente
considerato l’assicurata quale casalinga. Infatti (al più tardi) dopo il mese
di settembre 2012 – ovvero dopo disdetta del rapporto d’impiego quale
venditrice (con AFC ottenuto nel 2002, doc. AI 4-1 in inc. 32.2015.86) in
negozio sportivo (doc. AI 13-1, 15-1, 22-7, 22-19 inc. 32.2015.86) – RI 1 non
risulta aver più esercitato attività lavorativa, ritenuto che l’insorgenza del
danno alla salute (perdita dell’occhio sinistro colpito da disco di hockey
mentre assisteva ad una partita, doc. AI 12-2 in inc. 32.2015.102) risale al mese
di gennaio 2014 (doc. AI 12-1 e 26-1 in inc. 32.2015.102).
Accertata
una totale incapacità dal 14 gennaio al 31 ottobre 2014, ossia a partire
dall’evento traumatico, seguito da operazio-ne (eviscerazione e impianto di protesi)
e da un periodo di adat-tamento di 8 mesi (cfr. doc. AI 31/1-3, 26/1-3 in inc.
32.2015
102) l’assicurata, con visione monoculare per perdita dell’occhio sinistro
e con visus normale dell’altro occhio dopo correzione, è stata in seguito giudicata
dall’Ufficio AI, sulla scorta della valutazione SMR del 4 febbraio 2015 (doc.
AI 31 in inc. 32.2015.102.), pienamente abile quale casalinga.
Infatti, dopo che nella nota
dell’11 novembre 2014 SMR aveva evidenziato come “la documentazione medica
agli atti è scarsa e consiste nel rapporto AI della Clinica Oftalmologica del __________”
richiedendo un aggiornamento della situazione medica (cfr. doc. AI 24-1 in inc.
32.2015
), ricevuti il nuovo rapporto 24 gennaio 2015 della citata clinica
nonché il rapporto dell’oftalmologo curante dr. __________ datato 3 dicembre
2014.
(doc. AI 29/1-4 e 26/1-3, inc. 32.2015.102), il SMR ha concluso osservando:
“L’A. ha subito un grave trauma all’OS, che ha alla fine portato
all’eviscerazione dell’occhio e alla sostituzione con una protesi. L’A. è quindi
monocola, vede solo dall’occhio destro, che ha un visus normale, con correzione.
Nei rapporti medici pervenuti, non si definisce una IL. L’A., dopo un periodo
di adattamento (10 mesi dall’evento, 8 mesi dall’operazione) non presenta
limitazioni nella maggior parte delle attività, bisogna evitare l’uso di
apparecchi pericolosi per l’altro occhio, e attività che richiedono vista
perfetta e stereoscopica. Anche come casalinga NON ci sono limitazioni”
(doc. AI 31-3 in inc. 32.2015.102).
Ora, il SMR e di conseguenza
anche l’amministrazione risultano in sostanza aver fondato il proprio giudizio
sul referto della Augenklinik di __________ del 24 gennaio 2015 – valutazione
che in realtà non costituisce un aggiornamento rispetto a quanto certificato nel
precedente rapporto del 2 luglio 2014 (nel rapporto del gennaio 2015, che
ricalca in sostanza quello del luglio 2014 [doc. AI 12 in inc. 32.2015.102], i
medici di __________ hanno precisato che il trattamento dell’assicurata presso
la loro clinica è ter-minato nell’aprile 2014 e non risulta quindi che la
paziente sia stata da loro vista e visitata dopo il mese di aprile 2014; cfr.
doc. AI 29 in inc. 32.2015.102) –, nonché sul rapporto 3 dicembre 2014
del curante, il quale, nella sua scarna certificazione, per quanto riguarda
l’esigibilità di attività adeguate, si è limitato ad affermare che “L’abilità
lavorativa è da valutare a dipendenza del tipo di lavoro” (doc. AI 26-3 in inc.
32.2015
);
- in simili circostanze è da
ritenere che dal profilo medico la fattispecie non è stata sufficientemente e
correttamente indagata;
- pur considerando (rettamente)
l’assicurata quale casalinga, l’amministrazione non ha effettuato, senza per
altro esporre i motivi alla base di tale scelta procedurale, alcun accertamento
– segnatamente un’inchiesta economica per le persone occupate nell’economia
domestica – volto a definire (evidentemente dopo aggiornamento della situazione
medica) se ed in quali mansioni componenti la sua attività domestica (cfr. art.
27.
OAI, cfr. cifra 3086 della Circolare UFAS concernente
l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità), RI 1
presenti degli impedimenti ed in che misura, tenuto conto dell’inesigibilità di
lavori che richiedono una vista stereoscopica (tridimensionale), di lavori ad
altezza elevata e di lavori con oggetti affilati o aguzzi (“mit scharfen
Gegenständen”, espressione impropriamente tradotta dal SMR con “oggetti
pericolosi”, cfr. doc. 31-3 in inc. 32.2015.102);
- infatti, se da un lato
è notorio che una visione monoculare permette in genere di svolgere la maggior
parte delle attività professionali, ad esclusione di quelle che richiedono una
visione stere-oscopica (RAMI 1986 U 3, pp. 258ss, STFA I 29/02 del 24 luglio
2003.
consid, 4.2, STFA I 222/06 del 10 luglio 2007 consid. 3, STFA U
183/98 dell'8 luglio 1999, consid. 3), d’altro lato l’esigi-bilità delle
singole mansioni componenti l’attività domestica non può in concreto essere
valutata prescindendo da un accertamento che costati gli effettivi impedimenti
nello svolgimento delle singole attività, accertamento da effettuarsi valutando
(tramite un’inchiesta economica per persone occupate nell’economia do-mestica) l'attività
secondo l'importanza percentuale delle singole mansioni nelle circostanze
concrete (cifra 3085 Circolare UFAS citata).
Sull’importanza e il valore probatorio di un siffatto accertamento, in DTF 128 V 93 la Corte federale ha in particolare rilevato:
“(…) 4.- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV
vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die
Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes
sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE
125.
V 352
Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist
wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche
Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens
der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen
der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden
zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen
sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich
der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und
Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen
Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll
beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige
Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen
der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare
Fehleinschätzungen vorliegen. Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die
fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das
im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die
Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf
die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine
strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten
Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung
vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des
Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit
gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern
(vgl.-generell-BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung
der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S.
vom 4. September 2001,
I 175/01)";
- stanti le suesposte
considerazioni, le conclusioni cui è giunta l’amministrazione, senza
prima procedere ad ulteriori accertamenti medici ed economici nel senso sopra
indicato, non possono essere condivise. Per il che, in accoglimento del ricorso
del 13 aprile 2015, la decisione del 24 marzo 2015 deve essere annullata
e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché proceda prima ad aggiornare
la situazione medica, esperendo in seguito un accertamento domiciliare. In
esito a tali nuovi accertamenti si pronuncerà nuovamente sul diritto di RI 1 a
prestazioni;
- giusta l’art. 69 cpv.
1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
-- e 1’000.—franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso;
- le spese per fr. 500.--,
visto l’esito dei ricorsi, sono poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno;
- vincente nella causa di cui
all’inc. 32.2015.102, l'insorgente, patrocinata da un avvocato, ha diritto ad
un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso del 18 maggio 2015
(inc. 32.2015.86) è irricevibile.
2.- Il
ricorso del 13 aprile 2015 (inc. 32.2015.102) è accolto.
§ Gli
atti vengono retrocessi all’Ufficio AI ai sensi dei considerandi.
3.- Le spese per complessivi fr.
500.-- sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
4.- L’Ufficio AI verserà a Sabrina
Maurer fr. 1'500.-- per ripetibili (IVA inclusa).
5.- Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti