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32.2015.89

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 giugno 2016Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa (cfr. STF

9C_632/2015 del 4 aprile 2016). Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

2.2. Se, però, un assicurato

maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,

l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non

è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una

vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere

da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica

l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al

guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr.

76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità

dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge

le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che

intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA,

in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 prima frase OAI precisa che per mansioni

consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia

domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione

dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.

Secondo la prassi amministrativa, sono incluse anche l'amministrazione

di patrimoni e le attività benevole gratuite, ma non le attività di svago, del

tempo libero (N. 3091 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande

invalidità (CIGI), edite dall'UFAS). L'invalidità viene così valutata sulla

base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante

un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances

sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

1994, pag. 145).

Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità

se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno

parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia

essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è

ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei

lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o

quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.3. Nel

caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza

dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna

applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato

esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente

nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo

l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per

questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita

nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e

valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo

misto") e le sue modalità di applicazione sono state costantemente

dichiarate conformi alla legge dall’Alta Corte (cfr. in particolare la DTF 125

V 146).

Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr.

STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06

pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006

IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa giurisprudenza è stata costantemente confermata dal

Tribunale federale nelle DTF 141 V 15; DTF 137 V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133

V 477.

In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato

la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in

considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello

svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o

nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in

seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia

presa in considerazione solo a determinate condizioni.

In una sentenza 7186_09

del 2 febbraio 2016 - non definitiva, a seguito della richiesta avanzata dalla

Svizzera di un riesame della stessa da parte della Grande Camera della Corte

europea dei diritti dell’uomo (cfr. STF 9C_178/2015 del 4 maggio 2016, consid.

4) - nella causa Di Trizio contro Svizzera, la seconda sezione della Corte

europea dei diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in

cui il Tribunale Federale aveva confermato la soppressione del diritto alla rendita

nel caso di un’assicurata che, dopo la nascita di due gemelli, con

l’applicazione del metodo misto non raggiungeva più un grado d’invalidità

pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha tuttavia dichiarato (per 4

voti contro 3) che vi è stata una violazione dell’art. 14 combinato con l’art.

8 CEDU, che non va esaminata separatamente la violazione dell’art. 14 combinato

con l’art. 6 CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione

dell’art. 8 CEDU preso da solo.

La Corte europea - ricordato che non incombe a lei di annullare

e/o abrogare delle disposizioni di diritto interno riconosciute contrarie alla

CEDU e che le sue sentenze hanno essenzialmente un carattere declaratorio - ha

precisato che la Svizzera può scegliere liberamente, nella misura in cui queste

soluzioni siano compatibili con le conclusioni di questo giudizio, in quale

maniera conformarsi all’art. 46 CEDU evidenziando che, avuto riguardo

all’insieme delle circostanze e al principio della sicurezza del diritto, la violazione

della CEDU ravvisata nel caso esaminato non esige che si rimettano in

discussione gli atti o le situazioni giuridiche analoghe stabilite

precedentemente a questa sentenza (cfr.

paragrafo 122 pag. 35: “(…) La Cour estime utile de rappeler par ailleurs

qu'il ne lui appartient pas d'annuler ou d'abroger elle-même les dispositions

litigieuses du droit interne à la suite d'un constat de violation de la

Convention. Les arrêts de la Cour ayant un caractère pour l'essentiel

déclaratoire, la Suisse peut librement choisir les moyens de s'acquitter de son

devoir juridique au regard de l'article 46 § 1 de la Convention, pour autant

que ces moyens soient compatibles avec les conclusions du présent arrêt, comme

indiqué ci-dessus (paragraphe 120 ci-dessus). Eu égard à l'ensemble des

circonstances et au principe de la sécurité juridique, inhérent à la

Convention, la Cour estime que le constat de violation opéré dans le cas

d'espèce n'exige pas de remettre en cause les actes ou situations juridiques

semblables antérieurs au prononcé du présent arrêt (Marckx, précité, § 58).")

Sul tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016.

2.4. Al fine di determinare il

metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto

appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente

prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi

sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del

danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa.

Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa

immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non

esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non

fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita

all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute

invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche

rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte

le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie,

familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità

e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia

attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento

del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa

rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393

consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF

9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi

inoltre Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art.

5, pagg. 54-58 e 61-62 e Blanc, La procédure administrative en

assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la

volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in

regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012

consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad

ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività

esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF

117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo

parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, op.

cit., pag. 190-191).

Nel caso di specie,

l’amministrazione ha considerato l’assicurata salariata al 56% e casalinga al

44%.

Questa

suddivisione deve essere confermata dal TCA.

Emerge,

infatti, dall’inserto che l’assicurata, prima del sopraggiungere dei problemi

di salute, lavorava quale barista-cameriera nella misura di 25 ore alla

settimana (cfr. doc. 3-4; 11-3) e che, come indicato dall’interessata stessa

nel corso della procedura amministrativa, se non fosse subentrato il

pregiudizio alla salute, ella avrebbe continuato a lavorare in questa misura

(doc. 47-2).

Tale

ripartizione non è peraltro mai stata contestata dall’interessata nel corso

della procedura amministrativa né lo è in questa sede. Questo Tribunale non ha

quindi motivo per distanziarsene.

2.5. Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;

STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF

122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

2.6. Nella decisione del 22

aprile 2015 l’amministrazione ha attribuito all’assicurata una rendita intera

d’invalidità a far tempo dal 1° marzo 2013 fino al 31 dicembre 2013, basandosi,

dal profilo medico, sulla valutazione risultante dalla perizia

pluridisciplinare eseguita dai medici del SAM.

Tema

del contendere è dunque la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, della rendita intera d’invalidità erogata a RI 1.

L’Ufficio

AI, posto che agli atti vi era già una dettagliata perizia neurologica svolta in

data 8 gennaio 2013, su incarico dell’assicuratore malattia, dal dr. __________,

spec. FMH in neurologia - il quale aveva concluso per una totale incapacità

lavorativa dell’interessata in qualsiasi professione causata da “radicolopatia

L5 sinistra algica e deficitaria su ernia discale L4-L5 intraforaminale

sinistra”, prevedendo “un’incapacità lavorativa di lunga durata, almeno ancora

per i prossimi 3 mesi” (cfr. doc. 29/7-12) - ha dapprima affidato il compito di

esperire una perizia reumatologica al dr. __________, spec. FMH in reumatologia

e medicina interna.

Quest’ultimo, con referto

peritale del 17 settembre 2013, poste le diagnosi di “1. Sindrome

cervicovertebrale cronica in note alterazioni degenerative plurisegmentali;

disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi

destroconvessa); tendenza fibromialgica; sbilancio muscolare; 2. Sindrome

lomboradicolare L5 cronica con deficit sensomotori a sinistra in discopatie

plurisegmentali lombari L2-S1 con ernia discale L4-L5 posterolaterale ed

intraforaminale a sinistra in parte migrata caudalmente nel recesso laterale

con conflitto con la radice di L5 a sinistra; disturbi statici del rachide

(appiattimento della dorsale con scoliosi destroconvessa); tendenza

fibromialgica; decondizionamento e sbilancio muscolare”, ha considerato che

“per quanto riguarda le patologie di stretta competenza reumatologica, quindi

senza considerare i deficit neurologici documentati”, l’assicurata è da

ritenere abile al lavoro sull’arco di una giornata normale di lavoro di 8-9

ore, ma con una riduzione del rendimento del 20%, in attività adatte,

rispettose della capacità funzionale e di carico residua descritte

nell’allegato “esame della funzionalità fisica”, “a decorrere dal 12 aprile

2013, a distanza quindi di un mese dall’ultima infiltrazione periradicolare L5

a sinistra del 12 marzo 2013”.

Il dr. __________ ha,

invece, considerato che nella precedente professione di aiuto cameriera, sempre

a decorrere dal 12 aprile 2013, l’assicurata presenti una diminuzione del

rendimento del 60%, da applicare sia in relazione ad un normale tempo di lavoro

di 8-9 ore, sia con riferimento alle 25 ore di lavoro da ella effettivamente

svolte.

Infine, quale casalinga,

sempre tenendo conto delle sole patologie di stretta competenza reumatologica, il

dr. __________ ha posto la valutazione di una capacità “al lavoro sull’arco

delle ore lavorative previste in questa professione, ma con una diminuzione del

rendimento del 40%” (cfr. doc. 39-7).

A seguito delle

osservazioni presentate dall’allora rappresentante legale dell’assicurata

contro il progetto di attribuzione di una rendita intera di invalidità

limitatamente al periodo compreso fra il 1° gennaio 2013 e il 31 luglio 2013,

ritenuto soprattutto il tenore dello scritto del dr. __________, spec. FMH in

reumatologia - il quale, dopo avere messo in evidenza le incongruenze manifeste

esistenti tra la valutazione peritale del dr. __________ e quella dr. __________,

sottolineando, inoltre, il carattere preminente della patologia neurologica e,

di conseguenza, secondo il suo giudizio, del parere del dr. __________ (cfr.

doc. 62-3) - il dr. __________ del SMR, in data 23 maggio 2014, ha considerato

indispensabile ordinare una perizia pluridisciplinare (doc. 64/1-3), affidata

ai medici del SAM, i quali hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________),

neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

Nel

referto peritale del 1° dicembre 2014, i medici del SAM, dopo avere riassunto

le risultanze dei consulti di natura psichiatrica, reumatologica e neurologica,

hanno posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “1.

Sindrome lombovertebrale cronica, nonché sindrome lomboradicolare cronica L5 a

sin. con deficit sensitivo-motorii su: alterazioni degenerative importanti a livello

L4-L5 e L5-S1, con in modo particolare un’ernia discale L4-L5 a sin. con

conflitto con la radice di L5 di sin. (MRI del 25.4.2014); 2. Sindrome

cervicovertebrale cronica, nonché dolori cervicobrachiali a sin. senza deficit

neurologici associati su discopatie degenerative tra C3 e C7; DD: nell’ambito

della diagnosi di sindrome da dolore cronico; 3. Sindrome da dolore cronico:

DD: sindrome fibromialgica primaria” e, quali diagnosi senza influenza

sulla capacità lavorativa, quelle di “cefalee di tipo misto, emicraniche e

tensive; iniziale poliartrosi alle mani; artrosi dell’articolazione MTF I di

entrambi i piedi; iperlipidemia trattata; obesità (BMI 32.3 kg/m²)

" (doc. 72-18).

Quanto

alla capacità lavorativa, gli specialisti del SAM hanno considerato che, a

Considerandi

partire dal mese di marzo 2012, l’assicurata, a causa dei deficit funzionali di

tipo neurologico e reumatologico, è da ritenere totalmente inabile al lavoro

nella precedente attività di barista-cameriera (cfr. doc. 72-23).

In

attività leggere adeguate, rispettose delle limitazioni funzionali di natura

reumatologica e neurologica, i medici del SAM hanno, invece, considerato

l’interessata ancora abile complessivamente al lavoro nella misura del 40%, da

intendere come “combinazione di orario lavorativo ridotto e diminuzione del

rendimento a causa della necessità d’interporre delle pause prolungate” (cfr.

doc. 72-25), a partire “dal mese di settembre 2013, quando il dr. __________ ha

eseguito la perizia reumatologica. Dopo questa perizia non abbiamo rilevato dei

sostanziali mutamenti dei dolori e dello stato clinico dell’assicurata. Per il

periodo precedente, dal 12 marzo 2013 a fine agosto 2013, possiamo codificare

una capacità lavorativa dello 0% per qualsiasi attività lavorativa in

considerazione della radicolopatia L5 a sinistra” (doc. 72-25).

Infine,

quale casalinga, gli specialisti del SAM hanno ritenuto l’assicurata totalmente

inabile al lavoro dal mese di marzo 2012 al mese di settembre 2013, mentre, a

partire dal mese di settembre 2013, abile al lavoro al 50% “soprattutto per

motivi neurologici e meno reumatologici a causa degli stessi deficit funzionali

descritti al capitolo 8.1.1." (cfr. doc. 72-25).

Nel rapporto finale SMR

del 5 dicembre 2014, il dr. __________, spec. FMH in medicina interna, dopo

avere riprodotto le diagnosi e le percentuali di incapacità lavorativa indicate

dai medici del SAM, ha precisato che “un’attività adeguata è un’attività di

entità leggera, che eviti il sollevamento ripetuto di pesi superiori a 10 kg,

movimenti ripetitivi di flessione del tronco e lavori prolungati in posizioni

inergonomiche e che permetta all’assicurata di cambiare frequentemente di

posizione (almeno ogni 10-15 minuti)” e che “la capacità lavorativa del 40% per

attività adeguata va intesa come combinazione di orario lavorativo ridotto e

diminuzione del rendimento a causa della necessità di interporre delle pause

prolungate” (doc. 74/1-3).

Chiamato a precisare le

percentuali di riduzioni dovute sia a un orario lavorativo ridotto, che ad una

riduzione del rendimento, con annotazioni del 25 gennaio 2015 il dr. __________

del SMR, spec. FMH in medicina interna generale e esperto SIM, ha indicato

“orario ridotto del 50% con rendimento ridotto del 20%” (doc. 79-1).

In sede ricorsuale, il

patrocinatore della ricorrente ha contestato le conclusioni alle quali sono

giunti i periti del SAM, rilevando come questi ultimi non abbiano specificato

quali siano i limiti funzionali dell’interessata e, neppure, quali attività

adeguate ella possa ancora svolgere, nonostante le sue limitazioni “oltremodo

pesanti”.

Il legale dell’assicurata,

dopo avere evidenziato come “la giurisprudenza del Tribunale federale ha avuto

modo di specificare che le mansioni ritenute esigibili devono essere indicate,

quantunque non in maniera approfondita”, ha osservato che “a noi risulta

difficile immaginarci di quali professioni potrebbe trattarsi”.

Per tali motivi, egli ha

concluso che “ragionevolmente abbiamo svariate difficoltà a reperire

un’attività esigibile. Se ciò fosse evidentemente l’incapacità al lavoro

risulta completa, ciò che si chiede venga accertato” (doc. I).

2.7

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale non può, per i motivi che meglio verranno

esposti qui di seguito, condividere - senza che prima venga eseguito un

complemento peritale - le conclusioni alle quali sono giunti i medici del SAM a

proposito dell’esistenza di una capacità lavorativa residua globale del 40%

dell’interessata nello svolgimento di attività adatte, a partire dal mese di

settembre 2013 (cfr. doc. 72-25).

Se, da una parte, non vi è

motivo per dubitare della valutazione specialistica eseguita, nell’ambito della

perizia pluridisciplinare del SAM, dal dr. __________ con riferimento agli

aspetti psichici, d’altra parte questo Tribunale ritiene che le conclusioni alle quali sono giunti rispettivamente il dr. __________ per le

problematiche neurologiche e il dr. __________ in

ambito reumatologico necessitino di alcuni imprescindibili chiarimenti.

Il TCA rileva, infatti, che nonostante il dr. __________

del SMR abbia ritenuto indispensabile - a fronte delle contestazioni

sollevate sia dal dr. __________, che dal dr. __________, nei confronti della

precedente perizia eseguita dal dr. __________ - ordinare una

perizia pluridisciplinare che potesse esprimersi “in merito all’evoluzione

dello stato di salute dell’interessata dal profilo reumatologico, neurologico e

psichico” (cfr. doc. 64-2), né il referto peritale del dr. __________, né

quello del dr. __________ riportino una valutazione al riguardo.

Da notare,

anzi, che nel referto peritale del 20 ottobre 2014 il dr. __________, pur

rilevando che “la mia valutazione si discosta comunque dal quella del collega

dr. __________, che personalmente non condivido (ritengo impossibile che una

cameriera riesca ancora a lavorare durante l’intero arco della giornata ma con

una diminuzione del rendimento del 60%, ciò che non è praticabile nella realtà

quotidiana” (cfr. doc. 72-44), ha poi confermato l’esistenza, a partire dal

mese di settembre 2013, di una residua capacità lavorativa del 40% come

cameriera e dell’80% in attività adatte come già ritenuto dal dr. __________, indicando che “dal mese di settembre 2013, data della perizia

eseguita dal dr. __________, non mi sembra di avere rilevato sostanziali mutamenti

dei dolori e del suo stato clinico, motivo per il quale si deve

considerare l’assicurata nuovamente abile al lavoro almeno in misura parziale”

(doc. 72-44, sottolineatura della redattrice).

Il dr. __________ si è

limitato ad osservare di non avere riscontrato mutamenti dello stato di salute dopo

la perizia del dr. __________, senza, tuttavia, spiegare quale miglioramento vi

sia invece stato prima, tale da giustificare il ripristino di una parziale

capacità lavorativa dell’interessata a partire dal momento della visita

peritale del dr. __________.

Miglioramento che, è bene ricordarlo, il dr. __________ aveva fatto risalire ad un

mese dopo l’infiltrazione periradicolare L5 a sinistra del 12

marzo 2013 (cfr. doc. 39-7).

Una tale giustificazione non appare, però, sufficiente, alla luce delle

valutazioni peritali specialistiche successive del SAM e, in particolare, di

quanto constatato dallo stesso dr. __________ - il quale ha indicato che

“malgrado le terapie conservative eseguite (farmacologiche e fisioterapiche),

nonché l’esecuzione di varie infiltrazioni locali con corticosteroidi (descrive

cinque infiltrazioni eseguite presso l’__________ e due in __________) non

si è mai potuto osservare un significativo miglioramento dei dolori, i quali

tendono al contrario sempre più a peggiorare” (cfr. doc. 72-43,

sottolineatura della redattrice) - così come pure dal dr. __________ - il quale

ha messo in evidenza come la “sintomatologia è stata trattata con varie misure

antalgiche comprese ripetute infiltrazioni periradicolari L5 senza successo”,

concludendo per l’esistenza di una importante sindrome

radicolare algica con deficit sensitivo-motori L5 a sinistra ormai cronica,

dovuta ad ernia discale L4/L5 (cfr. doc. 72-48, sottolineatura della

redattrice).

Alla luce di questi elementi, questo Tribunale non

può quindi condividere la conclusione tratta, senza motivazione, dal dr. __________

di semplicemente avallare la constatazione di un miglioramento dello stato di

salute apprezzata dal dr. __________. Ciò tanto più che il dr. __________ era

stato incaricato di esprimere una propria valutazione circa l’evoluzione dello

stato di salute e della capacità lavorativa dell’interessata, proprio in

considerazione del fatto che la valutazione del dr. __________ era stata contestata

dal dr. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale aveva messo in evidenza

“un’incongruenza di valutazione tra la visita neurologica del dr. __________”

(il quale aveva considerato l’assicurata totalmente inabile al lavoro in

qualsiasi attività, aggiungendo che “è prevedibile un’incapacità lavorativa di

lunga durata”, cfr. doc. 29-11, n.d.r.) “e quella del dr. __________, con

diversa valutazione della capacità lavorativa, in presenza di sintomatologia

e clinica identica” (cfr. doc. 62-3, sottolineatura

della redattrice).

Analoghe critiche nei confronti dell’apprezzamento

del dr. __________ erano pure state sollevate dal dr. __________,

spec. FMH in neurologia, il quale nella presa di posizione del 7 maggio 2014

aveva espressamente contestato le conclusioni del dr. __________, ritenendole

“inaccettabili” e rilevando come “in particolare risulta incomprensibile come

per es. la capacità lavorativa in ambito professionale possa risultare

superiore alla capacità lavorativa in ambito non professionale, quale

casalinga” (cfr. doc. 62-5).

Spettava quindi al dr. __________ nell’ambito del

proprio apprezzamento peritale prendere posizione anche riguardo a tali

critiche, ciò che non è tuttavia stato fatto.

Per le ragioni appena esposte, il TCA non può quindi

concordare con l’esistenza di un presunto miglioramento dello stato di salute

dell’interessata a partire dal momento della precedente perizia reumatologica

del dr. __________, peraltro già ritenuta non probante dallo stesso SMR, tanto

da spingerlo ad ordinare la messa in atto di una perizia pluridisciplinare da

parte del SAM.

Già solo per questo motivo si giustifica

l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti

all’amministrazione affinché esegua un complemento peritale volto a chiarire

tali aspetti.

Il rinvio degli atti per complemento istruttorio si

giustifica, inoltre, anche alla luce del fatto che, nel referto peritale del 18

settembre 2014, il dr. __________, dopo avere ritenuto l’interessata inabile al

lavoro al 100% quale cameriera e barista a partire dal mese di febbraio 2012,

aggiungendo che “da allora la situazione non si è modificata in modo

significativo” (cfr. doc. 72-49, sottolineatura della redattrice), ha poi

considerato che “vista la problematica algica importante penso che anche per

un’attività adeguata che non solleciti in modo importante la colonna lombare vi

sia ugualmente un’incapacità lavorativa parziale del 60%” (cfr. doc. 72-49).

Il dr. __________ non ha tuttavia spiegato per quali

ragioni - nonostante nel proprio referto peritale abbia espressamente

considerato che un intervento chirurgico avrebbe “dubbia efficacia”, essendo

ormai in presenza di una situazione cronica, che non si è modificata in modo

significativo a partire dal mese di febbraio 2012 (cfr. doc. 72-49) - egli

abbia ritenuto l’interessata ancora abile al lavoro al 40% in attività adatte,

discostandosi così dalla valutazione di una totale incapacità lavorativa, di

lunga durata, in qualsiasi attività posta nel referto peritale del 9 gennaio

2013.

dal dr. __________. Quest’ultimo aveva espressamente indicato che “in

questo momento bisogna continuare con le misure fisioterapiche associate al

trattamento analgesico in atto. Se con queste misure non si riesce ad

ottenere un significativo miglioramento, la capacità lavorativa attuale rimane

invariata. Invece con un intervento chirurgico potrei immaginarmi benefici

maggiori” (cfr. doc. 29-11, sottolineatura della redattrice).

Non essendo intervenuta, per stessa ammissione del

dr. __________, alcuna significativa modifica a partire dal 2012, spettava al

perito neurologo del SAM motivare le ragioni che lo hanno portato, diversamente

dal dr. __________, a ritenere esigibile, seppure in misura ridotta,

l’esercizio di attività adeguate.

Alla luce di queste lacune,

spetterà quindi al dr. __________, nell’ambito del complemento peritale in

questione, esprimersi nuovamente in merito all’evoluzione della

capacità lavorativa residua di RI 1 in attività adatte, chiarendo se

effettivamente e in che misura l’interessata presenti una eventuale capacità

lavorativa residua nello svolgimento di attività adeguate e, nell’affermativa,

a partire da quando.

Il

TCA non può, in ogni caso, su tale punto, considerare esaustive e concludenti

le considerazioni espresse nel referto peritale globale del 1°

dicembre 2014 dalla dr.ssa __________, Direttrice medica del SAM e dalla dr.ssa

__________, medico aggiunto del SAM, le quali hanno indicato che “la capacità

lavorativa del 40% in attività adeguata è valida dal mese di settembre

2013, quando il dr. __________ ha eseguito la perizia reumatologica. Dopo

questa perizia non abbiamo rilevato dei sostanziali mutamenti dei dolori e

dello stato clinico dell’assicurata. Per il periodo precedente, dal 12 marzo

2013.

a fine agosto 2013, possiamo codificare una capacità lavorativa dello 0%

per qualsiasi attività lavorativa in considerazione della radicolopatia L5 a

sinistra” (doc. 72-25).

Viste le contestazioni che

erano state sollevate attraverso la presentazione di refertazione medica specialistica

contro la valutazione peritale del dr. __________ e in mancanza di precisazioni

riguardo all’evoluzione delle condizioni di salute e della capacità lavorativa

dell’interessata da parte del perito reumatologo e del perito neurologo del SAM,

questo Tribunale non può concordare con la scelta delle redattrici del referto

peritale pluridisciplinare del SAM di far decorrere il miglioramento della

capacità lavorativa residua dell’assicurata nello svolgimento di attività

adatte dal momento in cui il dr. __________ ha eseguito la propria valutazione

peritale.

Spettava e spetta,

infatti, unicamente ai periti interessati esprimersi sulla questione, esponendo

i motivi per i quali si possa, se del caso, concludere per un miglioramento

delle condizioni di salute dell’interessata, tale da renderla a partire da un

determinato momento nuovamente abile al lavoro in attività rispettose delle sue

limitazioni funzionali.

Infine, il TCA ritiene che il rinvio degli atti

all’amministrazione per un complemento istruttorio si giustifichi pure con

riferimento alla valutazione complessiva dell’incapacità

lavorativa dell’interessata, tenuto conto dell’insieme delle sue limitazioni,

di natura prevalentemente neurologica, ma anche reumatologica.

Al riguardo, nel referto peritale del 1° dicembre

2014, le redattrici del SAM si sono, infatti, limitate ad indicare che “le

conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione plenaria tra i

medici periti del SAM e tra il dr. med. __________ e il dr. med. __________ in

data 25 novembre 2014 alle ore 10.30” (cfr. doc. 72-19), ponendo poi la

valutazione di un’abilità al lavoro complessiva del 40% nello svolgimento di

impieghi leggeri e adeguati (cfr. doc. 72-24).

Esse non hanno, tuttavia, precisato per quali motivi

le limitazioni di ordine neurologico e reumatologico non debbano essere sommate,

anche solo parzialmente, riportando le considerazioni che, al riguardo,

dovrebbero avere espresso il dr. __________ e il dr. __________ nell’ambito

della valutazione globale del 25 novembre 2014, di cui non vi è traccia

all’incarto.

Anche questo aspetto, di fondamentale importanza,

merita di essere chiarito dall’amministrazione nell’ambito del rinvio degli

atti al fine di procedere al complemento istruttorio di cui sopra,

interpellando direttamente gli specialisti del SAM interessati.

In tale contesto, va segnalato che in ambito

neurologico il dr. __________, rispondendo alla domanda numero “5. Come si

giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni

funzionali constatate?”, ha rilevato che alla sintomatologia algica radicolare

associata ai deficit sensitivo-motori “si aggiungono dolori di tipo piuttosto

fibromialgico più diffusi all’emicorpo sinistro” (cfr. doc. 72-49/a) e che il

dr. __________, nel proprio referto peritale reumatologico, ha posto tra le

diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa, accanto alla sindrome

lombovertebrale cronica nonché sindrome lomboradicolare cronica deficitaria L5

a sinistra, anche quelle di sindrome del dolore cronico (sindrome fibromialgica

primaria, sindrome somatoforme) e di sindrome cervico-vertebrale cronica,

aggiungendo che “il quadro clinico è piuttosto caratterizzato da diffusi dolori

al sistema locomotore di carattere fibromialgico, associato a vaghi disturbi

neurologici” (doc. 72-44).

Nell’ambito

della valutazione globale il dr. __________ e il dr. __________ dovranno poi,

pure, precisare se, tenuto conto degli aspetti medici, una eventuale

esigibilità lavorativa residua in attività adatte sia solo teorica o se,

invece, possa concretamente essere sfruttata dall’interessata sul mercato

equilibrato del lavoro.

Al riguardo,

va infatti evidenziato che il dr. __________, nel referto peritale del 18

settembre 2014, rispondendo al questito numero “7. Ritiene possibile effettuare

provvedimenti di integrazione professionale e/o riformazione professionale?

Descrivere le risorse di cui l’assicurato/a ancora dispone”, ha indicato che

“provvedimenti di integrazione o riformazione professionale devono tener conto

principalmente della situazione lombare, teoricamente sono possibili con

le limitazioni della capacità indicate”, senza precisare cosa intenda con

l’utilizzo dell’avverbio “teoricamente” (cfr. doc. 72-49/a, sottolineatura

della redattice).

Analogamente, nel referto peritale del 20 ottobre

2014, il dr. __________ ha concluso che la prognosi è sfavorevole “in

considerazione dell’ormai subentrata cronicizzazione dei dolori, dell’assenza

di un’adeguata risposta alle molteplici terapie già eseguite, nonché delle coesistenti

problematiche bio-psico-sociali che renderanno ben difficile un suo

reinserimento nel mondo del lavoro” (cfr. doc. 72-45).

2.8

Di norma,

l'incarto può essere rinviato all'Ufficio AI (DTF 137 V 210) o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall'amministrazione

che necessitano di un complemento (“Ergänzung von

gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011),

o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti

dall'amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen

möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem

bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)

unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2014.134 del 21 luglio 2015; STCA 32.2011.115 del 27

ottobre 2011).

In concreto, in virtù, come evidenziato al

considerando precedente, della necessità di chiarire, interpellando gli

specialisti del SAM, quale percentuale di capacità lavorativa residua

globale presenti l’interessata nello svolgimento di attività adatte e a partire

da quando questa sia presente, s'impone un rinvio degli atti

all'Ufficio AI stesso per complemento istruttorio e emanazione di una nuova

decisione.

In tale ambito, l’amministrazione si esprimerà pure

compiutamente riguardo alle critiche sollevate dal patrocinatore della

ricorrente in merito all’effettiva esistenza di concrete attività ancora

esigibili dalla stessa, tenuto conto dei suoi limiti funzionali.

2.9

Riguardo, poi,

alle contestazioni sollevate dal patrocinatore della ricorrente nei confronti della

valutazione effettuata dall’assistente sociale per la parte del tempo consacrata

allo svolgimento delle attività dell'economia domestica - rilevando che non si

capisce il motivo per il quale l’interessata possa essere considerata inabile

al lavoro al 60% nello svolgimento di attività adatte e al 41% come casalinga (attività

ben più pesante dal profilo fisico) (cfr. doc. I) – il TCA ritiene che questa

questione possa rimanere qui irrisolta, visto che il ricorso va già accolto

per altri motivi e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i

necessari accertamenti medici, si pronunci nuovamente sulla domanda di

prestazioni.

Per fare ciò, trattandosi di una fattispecie analoga

a quella esaminata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la

citata (cfr. consid. 2.3.) sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 non definitiva nella

causa Di Trizio contro Svizzera, che vedeva una casalinga/salariata contestare

il metodo misto di calcolo del grado di invalidità, l’Ufficio AI dovrà

inoltre tenere conto delle considerazioni ivi sviluppate così pure dell’eventuale

nuovo giudizio che potrà essere emanato dal Tribunale Federale - visto che la

ricorrente in quella causa ha indicato di voler chiedere la revisione della STF

9C_49/2008 del 28 luglio 2008 (cfr. paragrafo 120 pag. 35: “(…) En

l’espèce, la Cour note que la requérante, dûment représentée par un avocat

devant la Cour, a elle-même indiqué qu’elle formulerait une demande de

réparation dans le cadre d’une requête en révision de l’arrêt du Tribunal

fédéral du 28 juillet 2008. Une telle possibilité étant explicitement prévue à

l’article 122 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (paragraphe 29

ci-dessus), et rien ne suggérant que cette voie soit illusoire – ce que la

requérante ne prétend d’ailleurs pas –, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer

un montant quelconque au titre du préjudice matériel. (…)”) - o di eventuali direttive che emanerà

l’UFAS su questo tema (cfr. STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016).

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.

-vanno poste a carico dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 22 aprile 2015 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai

considerandi 2.7., 2.8. e 2.9..

2. Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti