32.2015.89
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
6 giugno 2016Italiano36 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.89
cr/DC
Lugano
6 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 maggio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 aprile 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. In data 22 agosto 2012 RI 1,
nata nel 1953, attiva in qualità di barista-cameriera in misura di 25 ore alla
settimana, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito
di “lombalgia su ernia discale L4-L5” (doc. 3/1-6).
Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso - in particolare, una perizia reumatologica e,
avendola ritenuta salariata al 56% e casalinga al 44%, un’inchiesta economica
per le persone che si occupano dell’economia domestica - con progetto di
decisione del 19 febbraio 2014, ha attribuito all’interessata una rendita
intera di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° marzo 2013 e
il 31 luglio 2013, poi soppressa alla luce di un grado di invalidità del 23%,
insufficiente per continuare a beneficiare di una rendita di invalidità (doc.
49).
A seguito delle
osservazioni presentate dall’assicurata contro questo progetto di decisione e
dopo avere fatto esperire una perizia pluridisciplinare affidata ai medici del
Servizio di accertamento medico (SAM) di __________, con nuovo progetto di
decisione del 9 febbraio 2015 (doc. 81), poi confermato con decisione del 22
aprile 2015 (doc. A), l’Ufficio AI, sempre utilizzando il metodo misto di
calcolo, ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita intera di invalidità
(grado AI del 74%) dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2013, poi soppressa alla
luce di un grado di invalidità del 26%, insufficiente per potere continuare a
ricevere delle prestazioni.
1.2. Con ricorso del 21 maggio
2015, l’assicurata, patrocinata dall’avv. S. Sciuchetti, ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una rendita
intera di invalidità anche dopo il 31 dicembre 2013.
Sostanzialmente il
patrocinatore della ricorrente ha contestato innanzitutto gli aspetti medici,
ritenendo che l’assicurata, viste le importanti limitazioni funzionali messe in
evidenza dal dr. __________ e sulle quali, a suo parere, la perizia SAM è
silente, non possa più svolgere alcun tipo di attività.
Quanto alle limitazioni
nello svolgimento delle mansioni casalinghe, determinate dalla consulente
incaricata nella misura del 41.5%, il legale della ricorrente ha indicato come
tale indicazione “contraddice in termini patenti le conclusioni di natura
medica, che la valutano in ordine del 50%”.
L’avv. RA 1 ha poi
contestato anche gli aspetti economici, ritenendo non corretto l’ammontare del
reddito da valido considerato dall’amministrazione – il quale, a suo avviso,
avrebbe dovuto essere rapportato ad un tempo pieno di lavoro – così come pure
quello da invalido – a suo parere eccessivamente alto e che non considera che
l’assicurata, a 62 anni, dovrebbe iniziare una nuova attività lavorativa, ciò
che rende improponibile per lei potere raggiungere i valori mediani dei dati
statistici.
Il patrocinatore della
ricorrente ha, infine, pure criticato l’entità della riduzione percentuale applicata
al reddito da invalido, fissata al 12%, chiedendo che venga portata al 25%,
anche alla luce dell’età dell’interessata, elemento che rappresenta un
“indubbio svantaggio sociale per il collocamento in rapporto a dei parametri
tabellari e statistici” (doc. I).
1.3. In risposta l’UAI si è
riconfermato nelle proprie conclusioni sia per quanto riguarda l’aspetto medico,
che con riferimento a quello economico (doc. IV).
2.1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991,
pag. 216 segg.).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha
diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di
svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.
ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido
(art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad
una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se
sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare
l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica
l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante
per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile
da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il
reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 pag. 84 consid. 1b).
L'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (cfr. STF 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid.
6.1 e 6.1.1.).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Fatti
I due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa (cfr. STF
9C_632/2015 del 4 aprile 2016). Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.2. Se, però, un assicurato
maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,
l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non
è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere
da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica
l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al
guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr.
76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità
dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge
le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che
intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA,
in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 prima frase OAI precisa che per mansioni
consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia
domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione
dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi amministrativa, sono incluse anche l'amministrazione
di patrimoni e le attività benevole gratuite, ma non le attività di svago, del
tempo libero (N. 3091 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande
invalidità (CIGI), edite dall'UFAS). L'invalidità viene così valutata sulla
base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante
un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances
sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità
se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno
parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia
essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è
ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei
lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.3. Nel
caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza
dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna
applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato
esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente
nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo
l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per
questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e
valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") e le sue modalità di applicazione sono state costantemente
dichiarate conformi alla legge dall’Alta Corte (cfr. in particolare la DTF 125
V 146).
Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr.
STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06
pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006
IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è stata costantemente confermata dal
Tribunale federale nelle DTF 141 V 15; DTF 137 V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133
V 477.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato
la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in
considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello
svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o
nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in
seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia
presa in considerazione solo a determinate condizioni.
In una sentenza 7186_09
del 2 febbraio 2016 - non definitiva, a seguito della richiesta avanzata dalla
Svizzera di un riesame della stessa da parte della Grande Camera della Corte
europea dei diritti dell’uomo (cfr. STF 9C_178/2015 del 4 maggio 2016, consid.
4) - nella causa Di Trizio contro Svizzera, la seconda sezione della Corte
europea dei diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in
cui il Tribunale Federale aveva confermato la soppressione del diritto alla rendita
nel caso di un’assicurata che, dopo la nascita di due gemelli, con
l’applicazione del metodo misto non raggiungeva più un grado d’invalidità
pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha tuttavia dichiarato (per 4
voti contro 3) che vi è stata una violazione dell’art. 14 combinato con l’art.
8 CEDU, che non va esaminata separatamente la violazione dell’art. 14 combinato
con l’art. 6 CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione
dell’art. 8 CEDU preso da solo.
La Corte europea - ricordato che non incombe a lei di annullare
e/o abrogare delle disposizioni di diritto interno riconosciute contrarie alla
CEDU e che le sue sentenze hanno essenzialmente un carattere declaratorio - ha
precisato che la Svizzera può scegliere liberamente, nella misura in cui queste
soluzioni siano compatibili con le conclusioni di questo giudizio, in quale
maniera conformarsi all’art. 46 CEDU evidenziando che, avuto riguardo
all’insieme delle circostanze e al principio della sicurezza del diritto, la violazione
della CEDU ravvisata nel caso esaminato non esige che si rimettano in
discussione gli atti o le situazioni giuridiche analoghe stabilite
precedentemente a questa sentenza (cfr.
paragrafo 122 pag. 35: “(…) La Cour estime utile de rappeler par ailleurs
qu'il ne lui appartient pas d'annuler ou d'abroger elle-même les dispositions
litigieuses du droit interne à la suite d'un constat de violation de la
Convention. Les arrêts de la Cour ayant un caractère pour l'essentiel
déclaratoire, la Suisse peut librement choisir les moyens de s'acquitter de son
devoir juridique au regard de l'article 46 § 1 de la Convention, pour autant
que ces moyens soient compatibles avec les conclusions du présent arrêt, comme
indiqué ci-dessus (paragraphe 120 ci-dessus). Eu égard à l'ensemble des
circonstances et au principe de la sécurité juridique, inhérent à la
Convention, la Cour estime que le constat de violation opéré dans le cas
d'espèce n'exige pas de remettre en cause les actes ou situations juridiques
semblables antérieurs au prononcé du présent arrêt (Marckx, précité, § 58).")
Sul tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016.
2.4. Al fine di determinare il
metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto
appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente
prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi
sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del
danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa.
Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non
esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non
fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita
all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute
invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche
rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte
le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie,
familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità
e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia
attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento
del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa
rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393
consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF
9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi
inoltre Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art.
5, pagg. 54-58 e 61-62 e Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la
volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in
regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012
consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad
ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività
esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF
117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo
parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, op.
cit., pag. 190-191).
Nel caso di specie,
l’amministrazione ha considerato l’assicurata salariata al 56% e casalinga al
44%.
Questa
suddivisione deve essere confermata dal TCA.
Emerge,
infatti, dall’inserto che l’assicurata, prima del sopraggiungere dei problemi
di salute, lavorava quale barista-cameriera nella misura di 25 ore alla
settimana (cfr. doc. 3-4; 11-3) e che, come indicato dall’interessata stessa
nel corso della procedura amministrativa, se non fosse subentrato il
pregiudizio alla salute, ella avrebbe continuato a lavorare in questa misura
(doc. 47-2).
Tale
ripartizione non è peraltro mai stata contestata dall’interessata nel corso
della procedura amministrativa né lo è in questa sede. Questo Tribunale non ha
quindi motivo per distanziarsene.
2.5. Per poter graduare
l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre
di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;
STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF
122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
2.6. Nella decisione del 22
aprile 2015 l’amministrazione ha attribuito all’assicurata una rendita intera
d’invalidità a far tempo dal 1° marzo 2013 fino al 31 dicembre 2013, basandosi,
dal profilo medico, sulla valutazione risultante dalla perizia
pluridisciplinare eseguita dai medici del SAM.
Tema
del contendere è dunque la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, della rendita intera d’invalidità erogata a RI 1.
L’Ufficio
AI, posto che agli atti vi era già una dettagliata perizia neurologica svolta in
data 8 gennaio 2013, su incarico dell’assicuratore malattia, dal dr. __________,
spec. FMH in neurologia - il quale aveva concluso per una totale incapacità
lavorativa dell’interessata in qualsiasi professione causata da “radicolopatia
L5 sinistra algica e deficitaria su ernia discale L4-L5 intraforaminale
sinistra”, prevedendo “un’incapacità lavorativa di lunga durata, almeno ancora
per i prossimi 3 mesi” (cfr. doc. 29/7-12) - ha dapprima affidato il compito di
esperire una perizia reumatologica al dr. __________, spec. FMH in reumatologia
e medicina interna.
Quest’ultimo, con referto
peritale del 17 settembre 2013, poste le diagnosi di “1. Sindrome
cervicovertebrale cronica in note alterazioni degenerative plurisegmentali;
disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi
destroconvessa); tendenza fibromialgica; sbilancio muscolare; 2. Sindrome
lomboradicolare L5 cronica con deficit sensomotori a sinistra in discopatie
plurisegmentali lombari L2-S1 con ernia discale L4-L5 posterolaterale ed
intraforaminale a sinistra in parte migrata caudalmente nel recesso laterale
con conflitto con la radice di L5 a sinistra; disturbi statici del rachide
(appiattimento della dorsale con scoliosi destroconvessa); tendenza
fibromialgica; decondizionamento e sbilancio muscolare”, ha considerato che
“per quanto riguarda le patologie di stretta competenza reumatologica, quindi
senza considerare i deficit neurologici documentati”, l’assicurata è da
ritenere abile al lavoro sull’arco di una giornata normale di lavoro di 8-9
ore, ma con una riduzione del rendimento del 20%, in attività adatte,
rispettose della capacità funzionale e di carico residua descritte
nell’allegato “esame della funzionalità fisica”, “a decorrere dal 12 aprile
2013, a distanza quindi di un mese dall’ultima infiltrazione periradicolare L5
a sinistra del 12 marzo 2013”.
Il dr. __________ ha,
invece, considerato che nella precedente professione di aiuto cameriera, sempre
a decorrere dal 12 aprile 2013, l’assicurata presenti una diminuzione del
rendimento del 60%, da applicare sia in relazione ad un normale tempo di lavoro
di 8-9 ore, sia con riferimento alle 25 ore di lavoro da ella effettivamente
svolte.
Infine, quale casalinga,
sempre tenendo conto delle sole patologie di stretta competenza reumatologica, il
dr. __________ ha posto la valutazione di una capacità “al lavoro sull’arco
delle ore lavorative previste in questa professione, ma con una diminuzione del
rendimento del 40%” (cfr. doc. 39-7).
A seguito delle
osservazioni presentate dall’allora rappresentante legale dell’assicurata
contro il progetto di attribuzione di una rendita intera di invalidità
limitatamente al periodo compreso fra il 1° gennaio 2013 e il 31 luglio 2013,
ritenuto soprattutto il tenore dello scritto del dr. __________, spec. FMH in
reumatologia - il quale, dopo avere messo in evidenza le incongruenze manifeste
esistenti tra la valutazione peritale del dr. __________ e quella dr. __________,
sottolineando, inoltre, il carattere preminente della patologia neurologica e,
di conseguenza, secondo il suo giudizio, del parere del dr. __________ (cfr.
doc. 62-3) - il dr. __________ del SMR, in data 23 maggio 2014, ha considerato
indispensabile ordinare una perizia pluridisciplinare (doc. 64/1-3), affidata
ai medici del SAM, i quali hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________),
neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
Nel
referto peritale del 1° dicembre 2014, i medici del SAM, dopo avere riassunto
le risultanze dei consulti di natura psichiatrica, reumatologica e neurologica,
hanno posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “1.
Sindrome lombovertebrale cronica, nonché sindrome lomboradicolare cronica L5 a
sin. con deficit sensitivo-motorii su: alterazioni degenerative importanti a livello
L4-L5 e L5-S1, con in modo particolare un’ernia discale L4-L5 a sin. con
conflitto con la radice di L5 di sin. (MRI del 25.4.2014); 2. Sindrome
cervicovertebrale cronica, nonché dolori cervicobrachiali a sin. senza deficit
neurologici associati su discopatie degenerative tra C3 e C7; DD: nell’ambito
della diagnosi di sindrome da dolore cronico; 3. Sindrome da dolore cronico:
DD: sindrome fibromialgica primaria” e, quali diagnosi senza influenza
sulla capacità lavorativa, quelle di “cefalee di tipo misto, emicraniche e
tensive; iniziale poliartrosi alle mani; artrosi dell’articolazione MTF I di
entrambi i piedi; iperlipidemia trattata; obesità (BMI 32.3 kg/m²)
" (doc. 72-18).
Quanto
alla capacità lavorativa, gli specialisti del SAM hanno considerato che, a
Considerandi
partire dal mese di marzo 2012, l’assicurata, a causa dei deficit funzionali di
tipo neurologico e reumatologico, è da ritenere totalmente inabile al lavoro
nella precedente attività di barista-cameriera (cfr. doc. 72-23).
In
attività leggere adeguate, rispettose delle limitazioni funzionali di natura
reumatologica e neurologica, i medici del SAM hanno, invece, considerato
l’interessata ancora abile complessivamente al lavoro nella misura del 40%, da
intendere come “combinazione di orario lavorativo ridotto e diminuzione del
rendimento a causa della necessità d’interporre delle pause prolungate” (cfr.
doc. 72-25), a partire “dal mese di settembre 2013, quando il dr. __________ ha
eseguito la perizia reumatologica. Dopo questa perizia non abbiamo rilevato dei
sostanziali mutamenti dei dolori e dello stato clinico dell’assicurata. Per il
periodo precedente, dal 12 marzo 2013 a fine agosto 2013, possiamo codificare
una capacità lavorativa dello 0% per qualsiasi attività lavorativa in
considerazione della radicolopatia L5 a sinistra” (doc. 72-25).
Infine,
quale casalinga, gli specialisti del SAM hanno ritenuto l’assicurata totalmente
inabile al lavoro dal mese di marzo 2012 al mese di settembre 2013, mentre, a
partire dal mese di settembre 2013, abile al lavoro al 50% “soprattutto per
motivi neurologici e meno reumatologici a causa degli stessi deficit funzionali
descritti al capitolo 8.1.1." (cfr. doc. 72-25).
Nel rapporto finale SMR
del 5 dicembre 2014, il dr. __________, spec. FMH in medicina interna, dopo
avere riprodotto le diagnosi e le percentuali di incapacità lavorativa indicate
dai medici del SAM, ha precisato che “un’attività adeguata è un’attività di
entità leggera, che eviti il sollevamento ripetuto di pesi superiori a 10 kg,
movimenti ripetitivi di flessione del tronco e lavori prolungati in posizioni
inergonomiche e che permetta all’assicurata di cambiare frequentemente di
posizione (almeno ogni 10-15 minuti)” e che “la capacità lavorativa del 40% per
attività adeguata va intesa come combinazione di orario lavorativo ridotto e
diminuzione del rendimento a causa della necessità di interporre delle pause
prolungate” (doc. 74/1-3).
Chiamato a precisare le
percentuali di riduzioni dovute sia a un orario lavorativo ridotto, che ad una
riduzione del rendimento, con annotazioni del 25 gennaio 2015 il dr. __________
del SMR, spec. FMH in medicina interna generale e esperto SIM, ha indicato
“orario ridotto del 50% con rendimento ridotto del 20%” (doc. 79-1).
In sede ricorsuale, il
patrocinatore della ricorrente ha contestato le conclusioni alle quali sono
giunti i periti del SAM, rilevando come questi ultimi non abbiano specificato
quali siano i limiti funzionali dell’interessata e, neppure, quali attività
adeguate ella possa ancora svolgere, nonostante le sue limitazioni “oltremodo
pesanti”.
Il legale dell’assicurata,
dopo avere evidenziato come “la giurisprudenza del Tribunale federale ha avuto
modo di specificare che le mansioni ritenute esigibili devono essere indicate,
quantunque non in maniera approfondita”, ha osservato che “a noi risulta
difficile immaginarci di quali professioni potrebbe trattarsi”.
Per tali motivi, egli ha
concluso che “ragionevolmente abbiamo svariate difficoltà a reperire
un’attività esigibile. Se ciò fosse evidentemente l’incapacità al lavoro
risulta completa, ciò che si chiede venga accertato” (doc. I).
2.7
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale non può, per i motivi che meglio verranno
esposti qui di seguito, condividere - senza che prima venga eseguito un
complemento peritale - le conclusioni alle quali sono giunti i medici del SAM a
proposito dell’esistenza di una capacità lavorativa residua globale del 40%
dell’interessata nello svolgimento di attività adatte, a partire dal mese di
settembre 2013 (cfr. doc. 72-25).
Se, da una parte, non vi è
motivo per dubitare della valutazione specialistica eseguita, nell’ambito della
perizia pluridisciplinare del SAM, dal dr. __________ con riferimento agli
aspetti psichici, d’altra parte questo Tribunale ritiene che le conclusioni alle quali sono giunti rispettivamente il dr. __________ per le
problematiche neurologiche e il dr. __________ in
ambito reumatologico necessitino di alcuni imprescindibili chiarimenti.
Il TCA rileva, infatti, che nonostante il dr. __________
del SMR abbia ritenuto indispensabile - a fronte delle contestazioni
sollevate sia dal dr. __________, che dal dr. __________, nei confronti della
precedente perizia eseguita dal dr. __________ - ordinare una
perizia pluridisciplinare che potesse esprimersi “in merito all’evoluzione
dello stato di salute dell’interessata dal profilo reumatologico, neurologico e
psichico” (cfr. doc. 64-2), né il referto peritale del dr. __________, né
quello del dr. __________ riportino una valutazione al riguardo.
Da notare,
anzi, che nel referto peritale del 20 ottobre 2014 il dr. __________, pur
rilevando che “la mia valutazione si discosta comunque dal quella del collega
dr. __________, che personalmente non condivido (ritengo impossibile che una
cameriera riesca ancora a lavorare durante l’intero arco della giornata ma con
una diminuzione del rendimento del 60%, ciò che non è praticabile nella realtà
quotidiana” (cfr. doc. 72-44), ha poi confermato l’esistenza, a partire dal
mese di settembre 2013, di una residua capacità lavorativa del 40% come
cameriera e dell’80% in attività adatte come già ritenuto dal dr. __________, indicando che “dal mese di settembre 2013, data della perizia
eseguita dal dr. __________, non mi sembra di avere rilevato sostanziali mutamenti
dei dolori e del suo stato clinico, motivo per il quale si deve
considerare l’assicurata nuovamente abile al lavoro almeno in misura parziale”
(doc. 72-44, sottolineatura della redattrice).
Il dr. __________ si è
limitato ad osservare di non avere riscontrato mutamenti dello stato di salute dopo
la perizia del dr. __________, senza, tuttavia, spiegare quale miglioramento vi
sia invece stato prima, tale da giustificare il ripristino di una parziale
capacità lavorativa dell’interessata a partire dal momento della visita
peritale del dr. __________.
Miglioramento che, è bene ricordarlo, il dr. __________ aveva fatto risalire ad un
mese dopo l’infiltrazione periradicolare L5 a sinistra del 12
marzo 2013 (cfr. doc. 39-7).
Una tale giustificazione non appare, però, sufficiente, alla luce delle
valutazioni peritali specialistiche successive del SAM e, in particolare, di
quanto constatato dallo stesso dr. __________ - il quale ha indicato che
“malgrado le terapie conservative eseguite (farmacologiche e fisioterapiche),
nonché l’esecuzione di varie infiltrazioni locali con corticosteroidi (descrive
cinque infiltrazioni eseguite presso l’__________ e due in __________) non
si è mai potuto osservare un significativo miglioramento dei dolori, i quali
tendono al contrario sempre più a peggiorare” (cfr. doc. 72-43,
sottolineatura della redattrice) - così come pure dal dr. __________ - il quale
ha messo in evidenza come la “sintomatologia è stata trattata con varie misure
antalgiche comprese ripetute infiltrazioni periradicolari L5 senza successo”,
concludendo per l’esistenza di una importante sindrome
radicolare algica con deficit sensitivo-motori L5 a sinistra ormai cronica,
dovuta ad ernia discale L4/L5 (cfr. doc. 72-48, sottolineatura della
redattrice).
Alla luce di questi elementi, questo Tribunale non
può quindi condividere la conclusione tratta, senza motivazione, dal dr. __________
di semplicemente avallare la constatazione di un miglioramento dello stato di
salute apprezzata dal dr. __________. Ciò tanto più che il dr. __________ era
stato incaricato di esprimere una propria valutazione circa l’evoluzione dello
stato di salute e della capacità lavorativa dell’interessata, proprio in
considerazione del fatto che la valutazione del dr. __________ era stata contestata
dal dr. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale aveva messo in evidenza
“un’incongruenza di valutazione tra la visita neurologica del dr. __________”
(il quale aveva considerato l’assicurata totalmente inabile al lavoro in
qualsiasi attività, aggiungendo che “è prevedibile un’incapacità lavorativa di
lunga durata”, cfr. doc. 29-11, n.d.r.) “e quella del dr. __________, con
diversa valutazione della capacità lavorativa, in presenza di sintomatologia
e clinica identica” (cfr. doc. 62-3, sottolineatura
della redattrice).
Analoghe critiche nei confronti dell’apprezzamento
del dr. __________ erano pure state sollevate dal dr. __________,
spec. FMH in neurologia, il quale nella presa di posizione del 7 maggio 2014
aveva espressamente contestato le conclusioni del dr. __________, ritenendole
“inaccettabili” e rilevando come “in particolare risulta incomprensibile come
per es. la capacità lavorativa in ambito professionale possa risultare
superiore alla capacità lavorativa in ambito non professionale, quale
casalinga” (cfr. doc. 62-5).
Spettava quindi al dr. __________ nell’ambito del
proprio apprezzamento peritale prendere posizione anche riguardo a tali
critiche, ciò che non è tuttavia stato fatto.
Per le ragioni appena esposte, il TCA non può quindi
concordare con l’esistenza di un presunto miglioramento dello stato di salute
dell’interessata a partire dal momento della precedente perizia reumatologica
del dr. __________, peraltro già ritenuta non probante dallo stesso SMR, tanto
da spingerlo ad ordinare la messa in atto di una perizia pluridisciplinare da
parte del SAM.
Già solo per questo motivo si giustifica
l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti
all’amministrazione affinché esegua un complemento peritale volto a chiarire
tali aspetti.
Il rinvio degli atti per complemento istruttorio si
giustifica, inoltre, anche alla luce del fatto che, nel referto peritale del 18
settembre 2014, il dr. __________, dopo avere ritenuto l’interessata inabile al
lavoro al 100% quale cameriera e barista a partire dal mese di febbraio 2012,
aggiungendo che “da allora la situazione non si è modificata in modo
significativo” (cfr. doc. 72-49, sottolineatura della redattrice), ha poi
considerato che “vista la problematica algica importante penso che anche per
un’attività adeguata che non solleciti in modo importante la colonna lombare vi
sia ugualmente un’incapacità lavorativa parziale del 60%” (cfr. doc. 72-49).
Il dr. __________ non ha tuttavia spiegato per quali
ragioni - nonostante nel proprio referto peritale abbia espressamente
considerato che un intervento chirurgico avrebbe “dubbia efficacia”, essendo
ormai in presenza di una situazione cronica, che non si è modificata in modo
significativo a partire dal mese di febbraio 2012 (cfr. doc. 72-49) - egli
abbia ritenuto l’interessata ancora abile al lavoro al 40% in attività adatte,
discostandosi così dalla valutazione di una totale incapacità lavorativa, di
lunga durata, in qualsiasi attività posta nel referto peritale del 9 gennaio
2013.
dal dr. __________. Quest’ultimo aveva espressamente indicato che “in
questo momento bisogna continuare con le misure fisioterapiche associate al
trattamento analgesico in atto. Se con queste misure non si riesce ad
ottenere un significativo miglioramento, la capacità lavorativa attuale rimane
invariata. Invece con un intervento chirurgico potrei immaginarmi benefici
maggiori” (cfr. doc. 29-11, sottolineatura della redattrice).
Non essendo intervenuta, per stessa ammissione del
dr. __________, alcuna significativa modifica a partire dal 2012, spettava al
perito neurologo del SAM motivare le ragioni che lo hanno portato, diversamente
dal dr. __________, a ritenere esigibile, seppure in misura ridotta,
l’esercizio di attività adeguate.
Alla luce di queste lacune,
spetterà quindi al dr. __________, nell’ambito del complemento peritale in
questione, esprimersi nuovamente in merito all’evoluzione della
capacità lavorativa residua di RI 1 in attività adatte, chiarendo se
effettivamente e in che misura l’interessata presenti una eventuale capacità
lavorativa residua nello svolgimento di attività adeguate e, nell’affermativa,
a partire da quando.
Il
TCA non può, in ogni caso, su tale punto, considerare esaustive e concludenti
le considerazioni espresse nel referto peritale globale del 1°
dicembre 2014 dalla dr.ssa __________, Direttrice medica del SAM e dalla dr.ssa
__________, medico aggiunto del SAM, le quali hanno indicato che “la capacità
lavorativa del 40% in attività adeguata è valida dal mese di settembre
2013, quando il dr. __________ ha eseguito la perizia reumatologica. Dopo
questa perizia non abbiamo rilevato dei sostanziali mutamenti dei dolori e
dello stato clinico dell’assicurata. Per il periodo precedente, dal 12 marzo
2013.
a fine agosto 2013, possiamo codificare una capacità lavorativa dello 0%
per qualsiasi attività lavorativa in considerazione della radicolopatia L5 a
sinistra” (doc. 72-25).
Viste le contestazioni che
erano state sollevate attraverso la presentazione di refertazione medica specialistica
contro la valutazione peritale del dr. __________ e in mancanza di precisazioni
riguardo all’evoluzione delle condizioni di salute e della capacità lavorativa
dell’interessata da parte del perito reumatologo e del perito neurologo del SAM,
questo Tribunale non può concordare con la scelta delle redattrici del referto
peritale pluridisciplinare del SAM di far decorrere il miglioramento della
capacità lavorativa residua dell’assicurata nello svolgimento di attività
adatte dal momento in cui il dr. __________ ha eseguito la propria valutazione
peritale.
Spettava e spetta,
infatti, unicamente ai periti interessati esprimersi sulla questione, esponendo
i motivi per i quali si possa, se del caso, concludere per un miglioramento
delle condizioni di salute dell’interessata, tale da renderla a partire da un
determinato momento nuovamente abile al lavoro in attività rispettose delle sue
limitazioni funzionali.
Infine, il TCA ritiene che il rinvio degli atti
all’amministrazione per un complemento istruttorio si giustifichi pure con
riferimento alla valutazione complessiva dell’incapacità
lavorativa dell’interessata, tenuto conto dell’insieme delle sue limitazioni,
di natura prevalentemente neurologica, ma anche reumatologica.
Al riguardo, nel referto peritale del 1° dicembre
2014, le redattrici del SAM si sono, infatti, limitate ad indicare che “le
conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione plenaria tra i
medici periti del SAM e tra il dr. med. __________ e il dr. med. __________ in
data 25 novembre 2014 alle ore 10.30” (cfr. doc. 72-19), ponendo poi la
valutazione di un’abilità al lavoro complessiva del 40% nello svolgimento di
impieghi leggeri e adeguati (cfr. doc. 72-24).
Esse non hanno, tuttavia, precisato per quali motivi
le limitazioni di ordine neurologico e reumatologico non debbano essere sommate,
anche solo parzialmente, riportando le considerazioni che, al riguardo,
dovrebbero avere espresso il dr. __________ e il dr. __________ nell’ambito
della valutazione globale del 25 novembre 2014, di cui non vi è traccia
all’incarto.
Anche questo aspetto, di fondamentale importanza,
merita di essere chiarito dall’amministrazione nell’ambito del rinvio degli
atti al fine di procedere al complemento istruttorio di cui sopra,
interpellando direttamente gli specialisti del SAM interessati.
In tale contesto, va segnalato che in ambito
neurologico il dr. __________, rispondendo alla domanda numero “5. Come si
giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni
funzionali constatate?”, ha rilevato che alla sintomatologia algica radicolare
associata ai deficit sensitivo-motori “si aggiungono dolori di tipo piuttosto
fibromialgico più diffusi all’emicorpo sinistro” (cfr. doc. 72-49/a) e che il
dr. __________, nel proprio referto peritale reumatologico, ha posto tra le
diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa, accanto alla sindrome
lombovertebrale cronica nonché sindrome lomboradicolare cronica deficitaria L5
a sinistra, anche quelle di sindrome del dolore cronico (sindrome fibromialgica
primaria, sindrome somatoforme) e di sindrome cervico-vertebrale cronica,
aggiungendo che “il quadro clinico è piuttosto caratterizzato da diffusi dolori
al sistema locomotore di carattere fibromialgico, associato a vaghi disturbi
neurologici” (doc. 72-44).
Nell’ambito
della valutazione globale il dr. __________ e il dr. __________ dovranno poi,
pure, precisare se, tenuto conto degli aspetti medici, una eventuale
esigibilità lavorativa residua in attività adatte sia solo teorica o se,
invece, possa concretamente essere sfruttata dall’interessata sul mercato
equilibrato del lavoro.
Al riguardo,
va infatti evidenziato che il dr. __________, nel referto peritale del 18
settembre 2014, rispondendo al questito numero “7. Ritiene possibile effettuare
provvedimenti di integrazione professionale e/o riformazione professionale?
Descrivere le risorse di cui l’assicurato/a ancora dispone”, ha indicato che
“provvedimenti di integrazione o riformazione professionale devono tener conto
principalmente della situazione lombare, teoricamente sono possibili con
le limitazioni della capacità indicate”, senza precisare cosa intenda con
l’utilizzo dell’avverbio “teoricamente” (cfr. doc. 72-49/a, sottolineatura
della redattice).
Analogamente, nel referto peritale del 20 ottobre
2014, il dr. __________ ha concluso che la prognosi è sfavorevole “in
considerazione dell’ormai subentrata cronicizzazione dei dolori, dell’assenza
di un’adeguata risposta alle molteplici terapie già eseguite, nonché delle coesistenti
problematiche bio-psico-sociali che renderanno ben difficile un suo
reinserimento nel mondo del lavoro” (cfr. doc. 72-45).
2.8
Di norma,
l'incarto può essere rinviato all'Ufficio AI (DTF 137 V 210) o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall'amministrazione
che necessitano di un complemento (“Ergänzung von
gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011),
o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti
dall'amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem
bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)
unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2014.134 del 21 luglio 2015; STCA 32.2011.115 del 27
ottobre 2011).
In concreto, in virtù, come evidenziato al
considerando precedente, della necessità di chiarire, interpellando gli
specialisti del SAM, quale percentuale di capacità lavorativa residua
globale presenti l’interessata nello svolgimento di attività adatte e a partire
da quando questa sia presente, s'impone un rinvio degli atti
all'Ufficio AI stesso per complemento istruttorio e emanazione di una nuova
decisione.
In tale ambito, l’amministrazione si esprimerà pure
compiutamente riguardo alle critiche sollevate dal patrocinatore della
ricorrente in merito all’effettiva esistenza di concrete attività ancora
esigibili dalla stessa, tenuto conto dei suoi limiti funzionali.
2.9
Riguardo, poi,
alle contestazioni sollevate dal patrocinatore della ricorrente nei confronti della
valutazione effettuata dall’assistente sociale per la parte del tempo consacrata
allo svolgimento delle attività dell'economia domestica - rilevando che non si
capisce il motivo per il quale l’interessata possa essere considerata inabile
al lavoro al 60% nello svolgimento di attività adatte e al 41% come casalinga (attività
ben più pesante dal profilo fisico) (cfr. doc. I) – il TCA ritiene che questa
questione possa rimanere qui irrisolta, visto che il ricorso va già accolto
per altri motivi e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i
necessari accertamenti medici, si pronunci nuovamente sulla domanda di
prestazioni.
Per fare ciò, trattandosi di una fattispecie analoga
a quella esaminata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la
citata (cfr. consid. 2.3.) sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 non definitiva nella
causa Di Trizio contro Svizzera, che vedeva una casalinga/salariata contestare
il metodo misto di calcolo del grado di invalidità, l’Ufficio AI dovrà
inoltre tenere conto delle considerazioni ivi sviluppate così pure dell’eventuale
nuovo giudizio che potrà essere emanato dal Tribunale Federale - visto che la
ricorrente in quella causa ha indicato di voler chiedere la revisione della STF
9C_49/2008 del 28 luglio 2008 (cfr. paragrafo 120 pag. 35: “(…) En
l’espèce, la Cour note que la requérante, dûment représentée par un avocat
devant la Cour, a elle-même indiqué qu’elle formulerait une demande de
réparation dans le cadre d’une requête en révision de l’arrêt du Tribunal
fédéral du 28 juillet 2008. Une telle possibilité étant explicitement prévue à
l’article 122 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (paragraphe 29
ci-dessus), et rien ne suggérant que cette voie soit illusoire – ce que la
requérante ne prétend d’ailleurs pas –, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer
un montant quelconque au titre du préjudice matériel. (…)”) - o di eventuali direttive che emanerà
l’UFAS su questo tema (cfr. STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016).
2.10
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.
500.
-vanno poste a carico dell'Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 22 aprile 2015 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai
considerandi 2.7., 2.8. e 2.9..
2. Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo
d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti