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Decisione

32.2015.90

Seconda domanda di rendita AI a seguito di un infortunio professionale. Nuova documentazione medica prodotta con ricorso. Reddito da valido particolarmente elevato con importante fluttuazione. Reddito

30 maggio 2016Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007).

A proposito dei rapporti del medico

curante, l’Alta Corte ha stabilito che secondo la generale esperienza della

vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del legame di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;

8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del

23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc).

La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la

necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato

di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid.

3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.4.3. Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi della documentazione medica agli atti, deve concludere che non

vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione operata dal medico __________

della __________ e fatta propria dall’UAI.

L’amministrazione, non

risultando dalla documentazione agli atti alcuna patologia invalidante

extra-infortunistica (tant'è che neppure l'insorgente pretende il contrario),

poteva legittimamente basare la propria valutazione sugli accertamenti

effettuati dall’assicuratore infortuni presentando l’assicurato patologie con

influsso sulla capacità lavorativa esclusivamente di origine infortunistica.

La valutazione operata dal

medico circondariale della __________ e fatta propria dall’UAI è da considerare

dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

ricordati al considerando 2.4.2. ll dr. med. __________, specialista in

chirurgia generale e della mano FMH, si è espresso su tutte le problematiche

postinfortunistiche lamentate dall'assicurato, ha esaminato accuratamente tutta

la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa

dell'insorgente (sulla base delle indicazioni fornite dal dr. med. __________ -

spec. FMH in chirurgia della mano, e quindi specialista nella materia che qui

ci occupa, che ha operato l'assicurato e lo ha preso a carico anche in seguito -

e corroborate sia dai referti medici agli atti sia dalle visite effettuate

presso di lui in agenzia), motivando debitamente le sue conclusioni. Al referto

va dunque attribuita piena forza probante.

Il rapporto medico 20

febbraio 2014 del dr. med. __________ (doc. AI 65-1/65-4) non permette di tutta

evidenza una diversa valutazione della fattispecie, già solamente per il fatto

che è stato allestito dal medico generico di fiducia dell'assicurato, in modo

invero alquanto sommario e con data di ultimo controllo presso di lui il 4

settembre 2013, ovvero pochi giorni dopo il preciso e dettagliato rapporto allestito

il 29 agosto 2013 dal dr. med. __________, previa nuova visita specialistica di

chirurgia della mano dell'assicurato, cosi come predisposto dal medico __________

il 6 luglio 2012, che ha sostanzialmente confermato valutazione operata il 9

luglio 2012 dal medico circondariale della __________ di cui si è già detto al

consid. 2.4.1.

2.4.4. Con il ricorso del 19 maggio

2015 il rappresentante di RI 1 ha prodotto lo scritto del 6 maggio 2015 del dr.

med. __________, in seguito ad una nuova consultazione avvenuta il 4 maggio

2015, dal seguente tenore:

" (…) L'ENMG

si è rivelato normale (…). Il bilancio radiologico mostra invece una leggera

progressione dell'artrosi di natura postraumatica. Rispetto al 2012 vi è ora

un'artrosi anche medio-carpica mentre l'artrosi radio-carpica rimasta pressoché

stabile.

In questo contesto entrerebbe in linea di conto solo un intervento

futuro di tipo artrodesi essendo ipotecata già la superficie articolare radio

ma anche quella medio-carpica. L'alternativa potrebbe essere rappresentata da

infiltrazioni iterative oppure da una denervazione. Ho discusso con il paziente

di questa situazione. Per il momento ci siamo limitati alla confezione di

un'ortesi in cuoio riservando le infiltrazioni al futuro prossimo per cercare

di guadagnare il massimo di tempo sulla situazione professionale. Un'artrodesi

di polso terrebbe il paziente assente dalle attività professionali per almeno 6

mesi e la situazione attuale non è propizia per questa assenza. Mi permetterò

rivalutare il paziente in autunno." (doc. A-4)

Nella risposta di causa del 17 giugno 2015 (cfr. pag. 3) l'UAI ha osservato che

"dal lato medico, sulla base dell'ultimo scritto prodotto dal dr. med. __________

non emergono elementi clinici atti a definire diversamente il caso rispetto a

quanto già valutato e noto agli atti (limitazioni funzionali già note). Si

conferma che il danno è di natura infortunistica, a carico della __________. Il

rapporto 6 maggio 2015 fa stato di una situazione valetudinaria posteriore alla

decisione resa con valutazione semmai da attuare ulteriormente (lo specialista

citato indica una rivalutazione del caso ad autunno)".

Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata - in concreto il 29 aprile 2015 - quando si ritenga che

fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25

consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V

366 consid. 1b).

Secondo questa Corte, il referto in discussione va

quindi preso in considerazione, in quanto visto il periodo di tempo breve

intercorso tra la decisione impugnata (29 aprile 2015) e il rapporto in

questione (6 maggio 2015, riferito però alla consultazione 4 maggio) non si può

escludere che faccia riferimento ad un quadro clinico antecedente

al provvedimento contestato.

D'altra parte, va rilevato che tale nuovo documento non permette comunque una

diversa valutazione della fattispecie, già solamente per il fatto che lo

specialista non ha certificato alcuna inabilità lavorativa dell'assicurato. Il

dr. med. __________ si è difatti unicamente limitato, per un verso, a

confezionare un'ortesi in cuoio, riservando le infiltrazioni al futuro prossimo

per cercare di guadagnare il massimo di tempo sulla situazione professionale e,

per altro verso, a osservare che un'artrodesi di polso terrebbe il paziente

assente dalle attività professionali per almeno 6 mesi e la situazione attuale

non è propizia per questa assenza. Lo specialista ha quindi concluso per una rivalutazione

del paziente in autunno (2015).

A questo proposito val qui la pena di rilevare che se, successiva-mente

all'emissione della decisione impugnata del 29 aprile 2015, l'insorgente

ritiene che vi sia stato un peggioramento del suo stato di salute, può

inoltrare in ogni caso una nuova domanda di prestazioni.

2.4.5. In conclusione, stante quanto

sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere

tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF

113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da

ritenere dimostrato, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali, che RI 1 è inabile al lavoro al 100% nella sua

ultima professione di autista-fattorino dal 4 aprile 2012, mentre in un'attività

adeguata – quale è quella di autista di autobus - la capacità lavorativa è

piena (100%), a far tempo dal 1° agosto 2012.

2.5. Stante quanto precede, occorre

ora esaminare se la capacità di guadagno dell'assicurato ha subìto un

aggravamento tale da giustificare l'accoglimento della nuova richiesta di

prestazioni AI.

2.6. Circa

il reddito da valido, con la decisione impugnata l’UAI ha preso in

considerazione un importo di fr. 75'735.-- estrapolato dalla tabella TA1

elaborata dall'Ufficio federale di statistica, posizione 52, livello 3, uomini,

per il 2010 aggiornato a fr. 77'096.-- al 2012 (a fronte del miglioramento

dello stato di salute dell'assicurato intervenuto a decorrere dal 1° agosto

2012) rispettivamente a fr. 77'667.-- al 2013 (doc. AI 90-1 e 97-1).

Fondandosi sul rapporto d'inchiesta del 28 agosto 2014 (doc. AI 84-14) - dopo

aver rilevato che si passava da fr. 71'900.-- nel 2006 a fr. 94'900.-- nel 2007

(rectius 2008: cfr. doc. AI 84-10 e 12) lievitati a fr. 121'965.-- nel

2009 - l'amministrazione ha ritenuto che i salari percepiti nel 2009 e nel 2010

non erano rappresentativi dell'attività di autista-fattorino da lui svolta, neppure

alla luce del fatto che l'organizzazione del lavoro che eseguiva, comportava

una certa responsabilità e, quindi, il riconoscimento di un salario superiore a

quello degli altri collaboratori della __________. L'UAI ha quindi concluso per

l'applicazione di un valore statistico che tenesse conto di tale responsabilità

e apparisse nel contempo anche in linea con l'evoluzione salariale che

l'assicurato si sarebbe dovuto attendere dal 2006.

Il ricorrente chiede invece che per il raffronto dei redditi venga utilizzato

il reddito da lui effettivamente conseguito durante gli anni precedenti

l'evento invalidante, mediamente fr. 120'000.-- annui tra il 2007 e il 2009,

nella funzione dirigenziale che di fatto svolgeva all'interno della __________

(doc. I).

In sede di risposta l’amministrazione

ribadisce, sulla base al rapporto d'inchiesta del 28 agosto 2014 (doc. AI

84-14), la propria posizione (doc. IV).

2.7. Per determinare

il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla

salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa,

nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale

reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si

fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei

salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul

salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella

stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile

quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori

empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre

tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che

impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e

conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente

svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale

contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.

Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito

un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993

no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto

sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi

concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161

consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

2.7.1. In una sentenza 8C_611/2007

del 23 aprile 2008, a proposito del reddito da valido di un consulente

assicurativo che aveva conosciuto delle forti variazioni annuali del proprio

salario, il TF non ha censurato la presa in considerazione, da parte

dell’autorità inferiore, della media del reddito conseguito dall’assicurato

negli ultimi tre anni (“Wegen starker

Lohnschwankungen von Jahr zu Jahr stellte das kantonale Gericht zur Bemessung

des Valideneinkommens auf den Durchschnittsverdienst der letzten drei Jahre vor

Eintritt des Gesundheitsschadens ab. Als Bezugsgrösse wählte es die im

Individuellen Konto der gemeldenten beitragspflichtigen Einkommen (Art. 30ter

Abs. 1 AHVG und Art. 135 ff. AHVV) ausgewiesenen, vom Arbeitgeber bestätigten

Lohnsummen“), ma ha rinviato la causa all’autorità inferiore per una

determinazione più precisa del salario percepito dopo ulteriori accertamenti in

ambito fiscale. In sostanza l’Alta Corte ha stabilito che se da una parte il

reddito da valido può, di principio, essere evinto dalle registrazioni

figuranti nel conto individuale della persona assicurata, a quest’ultima non

può essere impedito di comprovare che il reddito ivi registrato non corrisponde

a quello effettivamente conseguito.

Con

sentenza 9C_751/2011 del 30 aprile 2012, il TF ha giudicato il caso di

un’assicurata che aveva percepito nel corso dell’ultimo anno in cui ha svolto

un’attività dipendente (1999), prima di avere problemi di salute, un reddito

nettamente superiore rispetto a quello conseguito negli anni precedenti. L’Alta

Corte ha tutelato la decisione dei giudici cantonali che avevano preso in

considerazione, quale reddito da valido, la media degli ultimi 3 anni (dal 1997

al 1999; cfr. consid. 4.1: “[…] Il ressort en effet des constatations de la juridiction cantonale

que l'intimée a obtenu en 1999 un revenu nettement plus élevé que ceux réalisés

les années précédentes, alors qu'elle a travaillé auprès du même employeur

jusqu'à la fin de cette année-là. Ainsi, son salaire avait évolué de la manière

suivante: 49'140 fr. (1995), 54'833 fr. (1996), 57'486 fr. (1997), 56'110 fr.

(1998) et 69'651 fr. (1999). Dans un tel cas, lorsque le dernier salaire obtenu

par l'assuré avant la survenance de l'invalidité est nettement plus élevé que

les revenus obtenus jusqu'alors, il ne peut servir de référence pour le revenu

sans invalidité que s'il est établi, selon la vraisemblance prépondérante, que

l'assuré aurait continué à réaliser un tel salaire (arrêt 9C_5/2009 du 16

juillet 2009 consid. 2.3, in SVR 2009 IV n° 58 p. 181). L'intimée ne fait

valoir aucun argument qui permettrait de considérer qu'elle aurait continué à

gagner un salaire ayant subi une augmentation majeure par rapport à celles

Considerandi

accordées les années précédentes et d'établir que cette majoration n'était pas

due, comme on peut le penser, à la fin des rapports de travail. La juridiction

cantonale était donc en droit de ne pas se référer uniquement au dernier

salaire obtenu en 1999, mais de déterminer le revenu sans invalidité à l'aide

d'une moyenne des salaires obtenus dans les trois années précédentes.“).

Con

sentenza 9C_5/2009 del 16 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 58, pag.

181, il TF ha stabilito che se l’ultimo salario conseguito prima del danno alla

salute è notevolmente superiore alla media, va preso in considerazione quale

reddito da valido solo se può essere stabilito, secondo il principio della

verosimiglianza preponderante, che l’assicurato avrebbe continuato a

conseguirlo (cfr. anche sentenza 8C_671/2010 del 25 febbraio 2011, consid.

4.5

, pubblicata in SVR 2011 IV Nr. 55, pag. 163). Questa giurisprudenza è

stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente nelle sentenze 9C_212/2015

del 9 giugno 2015 al consid. 5.4 e 8C_85/2015 del 28 ottobre 2015 al consid.

4.2

2.8

Nel caso di specie dalla

documentazione prodotta emerge segnatamente che l’interessato dopo aver assolto

le scuole dell’obbligo in __________, non ha svolto alcun apprendistato, ma ha lavorato

insieme al padre, che aveva una ditta in proprio nel settore edile, quale

manovale e muratore. Nel 1991 è giunto in Svizzera ove ha inizialmente lavorato

come lavapiatti (per imparare la lingua), poi come manovale per qualche mese e,

a far tempo dal 1997 come autista per la ditta __________ di __________ mentre

dal 2001 all'estate 2007 si è messo in proprio tramite la __________, di cui

era associato con l'allora moglie nonché gerente con firma individuale. In tale

periodo, segnatamente nel corso dell'autunno 2002, ha conseguito le patenti del

camion (grossi pullman, categoria D). Ha poi deciso di cedere la ditta agli

attuali responsabili della __________, iscritta a RC dal 18 giugno 2007, per la

quale lavora dal 1° luglio 2007 in qualità di autista-fattorino, occupandosi

anche della manutenzione del camion, e di referente per il disponente delle

poste, organizzando e pianificando di conseguenza i trasporti necessari (doc.

AI 10-3 e 5; 11-1; 18-2 e 5; 21-1/6; 42-1/6; 56-1; 68-1; 73-1; 84-1/15; 86-1/6).

Il 27 marzo 2012 l’UAI ha respinto la precedente richiesta di prestazioni AI per

incapacità lavorativa inferiore all'anno d'attesa (relativamente al periodo

agosto 2010-luglio 2011) e per tardività della domanda (relativamente al

periodo 1 agosto 2011-31 ottobre 2011) e avendo ripreso la sua attività presso

la __________ a far tempo dal 1° novembre 2011, ripristinando in questo modo

l’abilità al lavoro in misura completa (doc. AI 32-1).

L’attività è tuttavia nuovamente cessata il 4 aprile 2012, a causa di un'esacerbazione

dei postumi relativi all’infortunio subito nel 2009, sino al 31 ottobre 2013 (doc.

AI 33-1; 101-3/5; doc. LAINF 55-1/7). Al suo rientro in ditta il 1° novembre

2013.

è stato affiancato da un altro collaboratore che, in qualità di fattorino,

doveva eseguire le mansioni precluse all'assicurato a causa dei postumi

dell'infortunio professionale (doc. AI 68-1; 101-3/5). Nell'agosto 2014

l'interessato continuava a lavorare presso la __________, percependo un salario

mensile lordo di fr. 5'000.-, più tredicesima (doc. AI 87-1/3; 100-1).

Dai calcoli eseguiti dalla __________ risulta che l'assicurato, teoricamente,

se avesse continuato a lavorare, senza il danno alla salute, a decorrere dal

2010.

avrebbe potuto conseguire un reddito annuo, senza gli assegni per i figli,

di fr. 130'000.-- lordi (inclusa la tredicesima; doc. AI 21-2/3; 42-2/3).

Egli tuttavia, avendo lavorato solo alcuni mesi, ha guadagnato fr. 64'932.-- al

netto delle IPG (oltre a fr. 10'000.-- quale vantaggi auto SA) nel 2010, fr.

51'247.-- (di cui fr. 5'600.-- quale reddito da attività accessoria) al netto

delle IPG (oltre a fr. 10'000.-- quale vantaggi auto SA) nel 2011 e fr.

44'899.-- (oltre a fr. 10'000.-- quale vantaggi auto SA) nel 2012 (oltre a fr.

10'000.-- quale vantaggi auto SA) (doc. AI 46-4/5; 84-10/11; 101-5).

Ne segue che il salario percepito da ultimo, nel corso di un intero anno prima dell'insorgere

del danno alla salute nell'estate 2010 causato dalle sequele dell'infortunio

del 10 agosto 2009 ed esacerbato - dopo un periodo relativamente breve

intercorrente tra l'11 novembre 2011 e il 3 aprile 2012, in cui l'assicurato ha

svolto in misura totale la sua attività lavorativa abituale - il 4 aprile 2012,

ammonta a fr. 130'965.-- (di cui fr. 9'000.-- quale vantaggio SA) ed è stato

conseguito nel 2009 (doc. AI 46-3; 84-2; 84-10/12).

Se da un lato le perplessità evidenziate dall'amministrazione sull'entità dei

salari percepiti dall'assicurato presso la __________ (fr. 6'100.-- per il

periodo gennaio-aprile 2008 e fr. 7'000.-- per il periodo maggio-dicembre 2008,

cfr. relativa scheda contabile di cui al doc. AI 46-2; fr. 7'700.-- nei mesi di

gennaio, febbraio e marzo 2009 rispettivamente fr. 8'800.-- per le restanti

mensilità del 2009, cfr. relativa scheda contabile di cui doc. AI 46-3) in

qualità di autista-fattorino, quale era precipuamente la sua attività (prima dell'insorgere

dei postumi infortunistici con i quali si è dovuto confrontare nel corso degli

anni), possono essere condivise, dall'altro occorre rilevare che non può che

trattarsi di una (legittima) scelta di politica aziendale della ditta in

questione, presso cui l'interessato era attivo da diversi anni (dapprima, sino

alla cessione avvenuta nel 2007, come proprietario e successivamente, a far

tempo dal 1° luglio 2007, come dipendente) anche come referente per il

disponente delle poste - permettendo alla ditta, grazie alle sue conoscenze

professionali ritenute di primaria importanza dai relativi vertici, di

garantire sia al committente sia al destinatario l'efficienza dei servizi

offerti (cfr. doc. AI 68-2 in fine) - e dove con ogni verosimiglianza

avrebbe continuato a lavorare senza il danno alla salute con tale remunerazione.

Ferme queste premesse,

occorre nondimeno rilevare che, da quando, nel 1991, è giunto in Svizzera il

ricorrente ha sempre percepito salari nettamente inferiori rispetto al

precitato importo. Va in effetti osservato che, di recente, ha in particolare

conseguito fr. 84'500.-- (pari a fr. 63'375.-- per il periodo aprile-dicembre

rapportato sull'arco di un anno intero) nel 2004, fr. 53'300.-- nel 2005, fr.

71'900.-- (di cui fr. 3'000.-- quale vantaggio Sagl) nel 2006, fr. 54'250.--

(così composto: fr. 13'000.-- per il periodo gennaio-giugno e fr. 41'250.-- per

quello luglio-dicembre) nel 2007, fr. 104'772.-- (così composto fr. 94'900.-- +

fr. 2'872.-- + fr. 7'000.-- quale vantaggio SA) nel 2008 (doc. AI 84-12 e 13).

Ora a fronte del salario particolarmente elevato conseguito dal ricorrente a

far tempo dal 1° aprile 2009 (doc. AI 46-3) - e, quindi, prima dell'infortunio

occorsogli il 10 agosto 2009 (doc. LAINF 55-1) - come pure dell'importante

fluttuazione dei redditi poc'anzi evidenziata, conformemente alla

giurisprudenza esposta al considerando 2.7.1, il TCA ritiene giustificato prendere

in considerazione nel caso concreto una media dell'importo percepito

dall'assicurato tra il 2007 ed il 2009 e di non limitarsi a utilizzare l'ultimo

salario effettivamente conseguito dallo stesso.

Si giunge così ad una retribuzione

annua di fr. 96'662.35 [(54'250.-- +104'772.--+130'965.--):3]. Ora, aggiornando

al 2015 tale importo, si ottiene un reddito da valido di fr. 101'093.60 (2010:

+ 0,8%; 2011: + 1%; 2012: + 0.8%; 2013: + 0,7%; 2014: + 0,8%; 2015: + 0,4%).

In altri termini il TCA

non concorda né con il reddito da valido preso in considerazione dall'UAI nella

decisione impugnata né con quello rivendicato dall'insorgente.

2.9

Circa

il reddito da invalido, con la decisione impugnata l’UAI ha preso in

considerazione un importo di fr. 68'553.-- estrapolato dalla tabella TA1

elaborata dall'Ufficio federale di statistica, posizione 49, trasporto

terrestre e mediante condotte, livello di qualifica 3 - conoscenze

professionali e specializzate, uomini, per il 2012, aggiornato a 69'265.-- per

il 2013 (doc. AI 90-1 e 97-1).

Il

ricorrente contesta detto importo perché non dispone di alcun titolo di studio

o di formazione e in quanto, a fronte della sua reale situazione medica, nel

frattempo peggiorata, ritiene di poter esigere, nel settore dei trasporti, con

attività fisiche adeguate, un reddito di tutt'al più fr. 30'000.-- (doc. I).

In sede di risposta

l’amministrazione ribadisce la propria posi-zione (doc. IV).

2.10

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, va ricordato

che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una

sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale federale ha applicato,

per la determinazione dei redditi da raffrontare, l’edizione 2012 della rilevazione

della struttura dei salari (RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano

pure, ad esempio, le sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2

del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17

dicembre 2015 consid. 4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).

In una sentenza 9C_767/2015

del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale federale ha confermato

l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo federale, per la

determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato

che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e

l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui

pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr.

lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,

UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la

quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento

della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e

9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).

2.10.1

La

decisione litigiosa è stata emanata il 29 aprile 2015 e pertanto il reddito da

invalido va stabilito facendo capo all’edizione 2012 della Tabella TA1 (cfr.

consid. 2.10 in fine).

Ora,

utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2012 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2012 una professione nella

posizione 49-52 (trasporto terrestre, per acqua e aereo; magazzinaggio),

livello di qualifica 1 (attività semplici di tipo fisico e manuale), che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 5'376.--, ossia fr. 64'512.-- all’anno (5'376.--

X 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr.

STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, p. 5 consid. 3a). Da notare che viene

presa in considerazione l'ipotesi più favorevole all'assicurato.

Secondo la più recente giurisprudenza

del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2), per

l'indicizza-zione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito

ipotetico da invalido occorre applicare la Tabella T1.1.10 (Indice dei salari

nominali, secondo il sesso, 2011-2014, pubblicata dall'Ufficio federale di

statistica, Indice svizzero dei salari per ramo, in: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/data/02.html).

Il salario statistico

svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 64'770.05 [(fr. 64’512.-- : 101,4 x 101,4) + 0,4%)] nel 2015.

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando così queste cifre su

un orario medio di lavoro settimanale di 42,4 ore nel 2015 (pari a

quanto annualmente computabile tra il 2007 e il 2013, fatta eccezione per il

2010, 43.5 ore e il 2012, 42.3 ore), il salario medio ipotetico

da invalido ammonta a fr. 68'656.20 (fr. 64'770.05 : 40 x 42,4).

Il TCA non può, dunque,

concordare né con il reddito da invalido preso in considerazione dall'UAI nella

decisione impugnata estrapolato dalla tabella TA1 2010, né con quello

rivendicato dall'insorgente.

2.10.2

Secondo la giurisprudenza federale, per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013

del 26 agosto 2013 al consid. 5.4. il TF ha confermato il principio posto dal

TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite

l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più

frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero

difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede

giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal

TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.

Con

sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che

non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in

considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

2.10.3

Nel caso di specie l’UAI non ha

riconosciuto alcuna riduzione

percentuale sul salario teorico statistico. In concreto, il TCA che, di

massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a

quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha motivo di

scostarsi da tale valutazione. Tanto più che nemmeno il ricorrente pretende il

contrario.

Val

qui comunque la pena di rilevare che, quand'anche si volesse riconoscere

all'insorgente una riduzione del 5% rispettivamente del 10% per attività

leggere (cfr. sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6), egli non ne trarrebbe alcun giovamento,

come si vedrà meglio al considerando 2.11.

2.11

In concreto, raffrontando, nel

2015, il reddito da valido di fr. 101'093.60 con quello da invalido di fr. 68'656.20, si ottiene un grado d’invalidità del 32,08%,

arrotondato al 32% (cfr. DTF 130 V 121, consid. 3.2), che non dà

diritto ad alcuna rendita.

Raffrontando, nel 2015, il

reddito da valido di fr. 101'093.60 con quello da invalido di fr. 68'656.20, ridotto per ipotesi del 5% a fr. 65'223.40 (rispettivamente

del 10% a fr. 61'790.60), si otterrebbe un grado di invalidità del 35,48%,

arrotondato al 35% (rispettivamente del 38,87%,

arrotondato al 39%), che non darebbe parimenti diritto ad alcuna rendita.

La decisione dell’UAI che

nega il diritto ad una rendita d’invalidità va di conseguenza tutelata.

2.12

L’assicurato

nel proprio atto ricorsuale ha chiesto più volte l’esecuzione di una perizia

medica (doc. I, pag. 1 e ss.).

Va qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti.

2.13

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti