32.2015.92
Revisione d'ufficio del D alla rendita. Riduzione da intera a mezza rendita. Dall'analisi dei certificati medici (perizia pluridisciplinare e parere medico curante) risulta che gli specialisti interpe
1 giugno 2016Italiano43 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.92
TB
Lugano
1 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 marzo 2015 di
RI 1
contro
la decisione del 13 febbraio 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Dopo un primo rifiuto nel
2001 (doc. 29) di ottenere prestazioni dall’assicurazione invalidità, RI 1,
nata nel 1969, da ultimo attiva quale venditrice, nel 2005 (doc. 31) ha
presentato una nuova domanda di prestazioni per persistenza di una sintomatologia
dolorosa cervicobrachiale destra e ipoestesia.
Sentiti i medici curanti, secondo cui era inabile al lavoro al
100% dal 5 luglio 2004 (doc. 57), l’assicurata è stata sottoposta a una perizia
medica il 30 agosto 2006 e il neurologo dr. med. __________ (doc. 60) ha concluso
nel suo rapporto del 27 ottobre 2006 (doc. 60) che era inabile al lavoro al
100% dal 5 luglio 2004 al 30 luglio 2005 nella sua professione di venditrice.
Dal 1° agosto 2005 erano invece esigibili fino a 5 ore lavorative
al giorno, ma con un rendimento, in queste ore di lavoro, ridotto di circa il
20%. Le medesime limitazioni erano date in altre attività nel campo della vendita
e nel settore terziario.
Nell’attività di casalinga, con posture variabili, la capacità
lavorativa era ridotta nel rendimento del 30%.
Sulla scorta del rapporto finale del consulente in integrazione
professionale del 20 giugno 2007 (doc. 63), l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurata il 26 novembre 2007 (doc. 68) una rendita intera di invalidità
dal 1° luglio al 30 novembre 2005 e in seguito una mezza rendita (grado AI
52%).
Il diritto alla mezza rendita di invalidità è stato confermato il
3 dicembre 2009 (doc. 77).
1.2. Il 25 luglio 2012 (doc. 78)
il medico curante dell’assicurata ha inviato all’Ufficio AI un recente rapporto
medico e ha precisato che la sua paziente era inabile totalmente. Ciò ha dato
luogo a una revisione del suo diritto (doc. 82), richiamando dapprima i
certificati medici disponibili e poi sottoponendo l’assicurata ad un
accertamento medico pluridisciplinare (reumatologico, neurologico e
psichiatrico) presso il __________ (docc. 98-101), che ha avuto luogo nel febbraio
2013.
Nella perizia pluridisciplinare del 9 aprile 2013 (doc. 104) gli
specialisti hanno concluso che nella sua ultima attività principale come segretaria
l’assicurata era abile al lavoro sino a cinque ore lavorative al giorno, ma con
una diminuzione del rendimento del 20%, analogamente a quanto già valutato nel
2006. In attività confacente allo stato di salute, che tenesse conto di
determinate limitazioni, l’assicurata globalmente era abile al lavoro al 60%
con un’ulteriore riduzione del rendimento del 20% in ogni attività lucrativa,
come già ritenuto dall’Ufficio AI nel 2007 e confermato nel 2009. Come
casalinga, l’abilità era del 70%.
Dapprima il Servizio Medico Regionale ha ritenuto l’assicurata
inabile al 100% dal 1° giugno al 31 dicembre 2012 e abile al 50% nell’attività
abituale e in altre adeguate dal 1° gennaio 2013, perciò l’UAI ha emanato un
progetto di decisione di attribuirle una rendita intera dal 1° settembre 2012 e
dal 1° aprile 2013 nuovamente una mezza rendita di invalidità (doc. 107).
Poi, a seguito di nuova documentazione medica attestante un
previsto intervento chirurgico (doc. 115), stante la valutazione del luglio
2013 (doc. 116) dell’SMR che ha ritenuto l’assicurata totalmente inabile al
lavoro dal 24 maggio 2012, con decisione del 6 settembre 2013 (doc. 120)
l’Ufficio AI le ha riconosciuto una rendita intera di invalidità dal 1° agosto
2012 (doc. 118).
1.3. Nel febbraio 2014 (doc. 122)
l’interessata è stata oggetto di una revisione d’ufficio e, visti i referti dei
medici curanti richiamati, nel maggio 2014 (doc. 126) il medico SMR ha disposto
una nuova perizia pluridisciplinare, che ha avuto luogo su più giorni a fine
estate 2014 e sempre presso il __________.
Dal rapporto peritale del 6 novembre 2014 (doc. 134) è emerso un
quadro simile al precedente del 2013, con una capacità lavorativa
medico-teorica globale sino a cinque ore lavorative al giorno, ma con una
diminuzione del rendimento del 20% dal 20 febbraio 2014, mentre dal 20 agosto
2013 al 19 febbraio 2014 era giustificata un’incapacità lavorativa totale in
qualsiasi attività.
Sempre dal 20 febbraio 2014 era esigibile nella misura del 60%
un’attività confacente allo stato di salute, con una riduzione del 20% del
rendimento e stante determinate limitazioni.
Visti il rapporto finale SMR del 10 novembre 2014 (doc. 136) che
confermava i risultati peritali e le considerazioni del consulente in
integrazione professionale (doc. 137), con progetto di decisione del 19
dicembre 2014 (doc. 139), confermato dalla decisione del 13 febbraio 2015 (doc.
II/1) in assenza di certificati medici contrari, l’Ufficio AI ha ridotto la
rendita intera versata fino a quel momento a una mezza rendita con grado AI del
51%.
1.4. Il 12 marzo 2015 questo
Tribunale ha ricevuto il rapporto medico del 10 marzo 2015 (doc. I) intitolato
“Wiedererwägungsgesuch” e, dopo avere interpellato il suo redattore su
come si dovesse intendere questo atto (doc. III), l’ha trasmesso all’Ufficio AI
per conoscenza (doc. V), sul quale esso ha preso posizione (doc. VI/1). Vista
l’esplicita richiesta del 22 maggio 2015 (doc. VII) di RI 1 di considerare
questo scritto quale ricorso e di accoglierlo dato che il suo stato di salute
non era “verosimilmente migliorato”, ma presentava ancora grossi
problemi derivanti dai dolori causati dalla protesi in titanio, il TCA ha
ordinato il 27 maggio 2015 (doc. VIII) la sua traduzione alla diretta
interessata, che è pervenuta al Tribunale il 19 giugno 2015 (doc. IX/1). In
questa richiesta di rivalutazione il dr. med. __________, specialista in
neurochirurgia, ha esposto nel dettaglio lo status clinico dell’assicurata e ha
concluso che a quel momento essa non era in grado di svolgere attività che
comportassero una sollecitazione assiale e neppure la permanenza prolungata
nella stessa posizione corporea, come per un lavoro da svolgere alla scrivania.
Pertanto, a suo dire l’interessata era ancora inabile al lavoro al 100%, mentre
per delle attività che prevedessero una sollecitazione alternata con la
possibilità di cambiare spesso posizione e sollecitazione, secondo lo
specialista l’assicurata avrebbe potuto considerare l’attività parziale
dall’estate 2015.
1.5. Nella risposta del 6 luglio
2015 (doc. XII) l’Ufficio assicurazione invalidità ha proposto di respingere il
ricorso confermando, dopo avere esposto nel dettaglio l’istoriato delle
precedenti richieste di prestazioni dell’assicurata, la riduzione del suo
diritto ad una mezza rendita di invalidità. L’amministrazione ha rilevato di
avere sottoposto per esame il referto del 10 marzo 2015 sia all’SMR sia al __________
(doc. 149) e che il 30 aprile 2015 (doc. 151) gli specialisti interpellati
hanno affermato che questo nuovo certificato non apportava elementi clinici
tali da modificare la loro precedente valutazione del 6 novembre 2014. Questa
conclusione è stata confermata dal medico SMR il 5 maggio 2015 (doc. 152).
Pertanto, sentite le pertinenti e probanti argomentazioni dei periti, l’Ufficio
AI ha confermato il diritto della ricorrente ad una mezza rendita di invalidità
stante un grado AI del 52%, anziché del 51%, in virtù della riduzione personale
aumentata dall’8% al 10%.
L’assicurata non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se è a giusta ragione che, nell’ambito di una revisione d’ufficio,
l’Ufficio assicurazione invalidità ha ridotto il diritto alla rendita intera
stabilito nel 2013 di cui l’assicurata beneficiava retroattivamente dal 1°
agosto 2012, a una mezza rendita visto che, dopo avere constatato un miglioramento
del suo stato di salute, la capacità lavorativa residua è tornata ad essere dal
febbraio 2014, come in precedenza, del 60% (fino a 5 ore al giorno) ma con una
riduzione del rendimento del 20% in qualsiasi attività (ossia pari al 48%) e
dal calcolo è risultata una perdita di guadagno del 51%, corretta poi in 52%.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991,
pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra
professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella
perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del
lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1
LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha
diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di
svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.
ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido
(art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad
una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi
dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese
seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare
l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica
l'art. 16 LPGA.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
2.3. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modifica,
che incide quindi in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il
futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile
di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare
una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La revisione avviene d'ufficio quando, in
previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o della
grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di
aiuto dovuto all'invalidità, è stato stabilito un termine al momento
della fissazione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI);
o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare
una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI). Invece, se è fatta domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto
all'invalidità è cambiato in misura rilevante per
il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI). Infine, qualora
la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza
siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è
stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era
troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2
OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984
p. 137).
Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l’art.
88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto,
al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (lett. a).
Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui
avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa
dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se
quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 (lett. b).
L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma
anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame
(riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a
edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag.
95).
Condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che
l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico
dell’AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di
riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett.
a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui
l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica
ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330,
119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che
l’inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va
stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111
V 197).
2.4. La costante giurisprudenza ha
stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di
modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività
lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue
conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante
(DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b e
390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano
subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 351;
DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione,
da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti
al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109
V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010,
p. 379).
A proposito della notevole modifica del grado
d'invalidità quale condizione di revisione prevista dall’art. 17 cpv. 1 LPGA,
nella DTF 133 V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite
dell'assicurazione invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di
fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un
superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).
La revisione si occupa di modifiche nella situazione
personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico).
Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una
revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche
il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).
Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha
rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le
circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il
diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130
V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti).
Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la
situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della
fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante
(SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza
9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).
Inoltre, nella successiva STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013, l’Alta
Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2
LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in
relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole
dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità.
Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia
in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012
consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).
Va ancora rilevato che nella recente DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr.
21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il
diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una
notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il
grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti
accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni
dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21
ottobre 2014 consid. 4.2;9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa
ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della
capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico
esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e 6).
2.5. Nell’evenienza concreta, sin
dal 2005 la ricorrente è al beneficio di una mezza rendita di invalidità che
l’Ufficio AI ha più volte confermato negli anni, con occasionalmente un aumento
ad una rendita intera in presenza di peggioramenti temporanei delle sue
condizioni di salute, come da ultimo le è stato riconosciuto dal 24 maggio 2012
al 19 febbraio 2014; poi i periti hanno di nuovo accertato una capacità
lavorativa di 5 ore al giorno con riduzione del 20%, che ha dato luogo alla
contestata mezza rendita.
L’amministrazione, dopo aver richiamato gli atti medici ritenuti
determinanti e avere fatto esperire una perizia pluridisciplinare, con la decisione impugnata ha riconosciuto alla ricorrente il diritto a
una mezza rendita d'invalidità (grado
AI 51%).
Il raffronto fra il reddito conseguito al 100% nel
2012 senza invalidità (Fr. 48'663.-) e il reddito ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile al 60% (Fr.
32'282.-) ma con riduzione del 20% (Fr. 25'826.-) stante determinate
limitazioni funzionali, tenuto inoltre conto di una riduzione personale dell’8%
per la limitazione nello svolgere lavori leggeri e per altri fattori di
riduzione (Fr. 25'826.- - 8% = Fr. 23'760.-), ha dato luogo a una perdita di guadagno
(grado d'invalidità) del 51%,
corretta in 52% con la risposta aumentando al 10% la riduzione per motivi
personali.
L'assicurata ha evidenziato
come il suo stato di salute in realtà non sia affatto migliorato come
sostengono invece i periti che l’hanno visitata, visto che i dolori provocati
dalla protesi al titanio continuano a causarle grossi problemi. D’altronde, lo
stesso dr. med. __________ che l’ha in cura ha accertato nel marzo 2015 uno stato
di salute tale da impedirle di svolgere, anche parzialmente, delle attività
lucrative almeno fino all’estate 2015.
Occorre dunque verificare se nel lasso di tempo
intercorso fra l’ultima decisione con cui nel 2013 l’amministrazione le ha
attribuito una rendita intera di invalidità e la decisione odierna impugnata,
con cui nel 2015 l’Ufficio AI le ha ridotto a mezza rendita il suo diritto alle
prestazioni, la capacità lavorativa e di guadagno della ricorrente sia
effettivamente notevolmente migliorata tanto da giustificare questa riduzione.
2.6. Sulla base del
rapporto peritale del 9 aprile 2013 (doc. 104) allestito dagli specialisti dr.
med. __________, dr. med. __________ e dr.ssa med. __________,
l’amministrazione ha inizialmente previsto il 12 aprile 2013 (doc. 107) di
emanare un progetto di assegnazione di una rendita intera temporanea, poi
riportata nuovamente a mezza rendita di invalidità dal 1° aprile 2013.
Secondo il reumatologo, ad inizio febbraio 2013
l’assicurata era abile sino a cinque ore lavorative al giorno, ma con una diminuzione
del rendimento del 20% nell’attività di segretaria, mentre in un’attività
adatta la capacità lavorativa è stata valutata nel 90% e come casalinga nel
70%.
Per il perito neurologo, la componente algica
cervicale spiegata dalle alterazioni degenerative e dallo stato dopo due
interventi di discectomia poteva causare una limitazione della capacità lavorativa
di al massimo il 25%.
Quanto al tremore agli arti superiori, più
pronunciato a destra, presente da circa 13 anni, esso non determinava
un’incapacità lavorativa almeno per le attività che non necessitavano di una
motricità fine estremamente precise.
Anche dal profilo psichiatrico non v’erano
impedimenti ad esercitare delle attività lucrative.
Tuttavia, alla luce di un nuovo intervento
chirurgico effettuato a __________ nell’estate 2013, la situazione
dell’assicurata è stata rivalutata dal profilo medico (doc. 116) e con
decisione del 6 settembre 2013 (doc. 120) l’Ufficio assicurazione invalidità le
ha attribuito una rendita intera con grado AI del 100% dal 1° agosto 2012, tre
mesi dal peggioramento (doc. 118).
Nell’ambito di una revisione d’ufficio avviata nel
febbraio 2014 (doc. 122), l’Ufficio AI ha interpellato i medici curanti
richiamando la più recente documentazione specialistica (doc. 124) e dopo avere
sentito il medico del Servizio Medico Regionale (doc. 126), che ha ritenuto
necessario effettuare una nuova perizia pluridisciplinare per valutare
l’evoluzione dello stato di salute rispetto alla precedente perizia __________
del febbraio 2013, ha sottoposto l’assicurata a una nuova valutazione, avvenuta
nell’agosto 2014 sull’arco di più giorni.
La perizia pluridisciplinare del 6 novembre 2014
(doc. 134), allestita dai medesimi specialisti del __________ che l’hanno
peritata già nel 2013, ha considerato gli ultimi atti medici messi a
disposizione dalla loro ultima valutazione in poi, quindi dal gennaio 2013 al
luglio 2014.
Sono state esposte l’anamnesi (familiare, personale,
sociale, professionale, patologica, sistemica), le affezioni attuali (l’ultimo
intervento neurochirurgico effettuato nell’agosto 2013 non avrebbe portato i
miglioramenti sperati, ciò che le ha causato una maggiore irritabilità e
tensione interiore) e le constatazioni obiettive (con esito degli esami
radiologici dell’11 agosto 2014).
La diagnosi posta con influenza sulla capacità
lavorativa era di cervicobrachialgia cronica a destra in: esiti da
microdiscectomia C5-C6 con spondilodesi intercorporale il 17 agosto 2004; esiti
da discectomia cervicale C4-C7, impianto di protesi discale il 26 giugno 2012;
esiti da revisione con rispondilodesi C5-C6 per pseudoartrosi C5-C6 il 20
agosto 2013; alterazioni degenerative del rachide cervicale (discopatie
plurisegmentali); disturbi statici del rachide; probabile sindrome radicolare
irritativa residua C6 e/o C7 a destra. Sindrome lombovertebrale cronica
intermittente parzialmente lombospondilogena prevalentemente a destra in:
disturbi statici del rachide (iperlordosi lombare con scoliosi
destro-convessa); decondizionamento e sbilancio muscolare. Gonalgia a destra
in: esiti da trauma distorsivo contusivo all’arto inferiore destro il 10 agosto
2014; gonartrosi mediale.
Quale diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa i periti hanno indicato un probabile tremore essenziale agli arti
superiori, più pronunciato a destra. Tabagismo cronico.
Più specificatamente, dal punto di vista
reumatologico, la patologia al rachide prevalentemente cervicale imponeva una
caricabilità ridotta, con possibilità di alternare le posizioni corporee, riducendo
Fatti
i movimenti ripetitivi oltre il piano delle spalle. La capacità funzionale e di
carico residua era rimasta analoga a quella profilata dopo l’ultima valutazione
peritale reumatologica del febbraio 2013. V’erano pertanto delle limitazioni
per quanto riguardava il sollevamento e il trasporto di pesi sino all’altezza
dei fianchi, il sollevamento di pesi sopra l’altezza del petto, il maneggiare attrezzi,
l’effettuare lavori al di sopra della testa, l’assunzione di certe posizioni e
la deambulazione.
Nella sua ultima attività principale come
segretaria, il dr. med. __________ ha ritenuto l’assicurata abile al lavoro
sino a cinque ore lavorative al giorno, ma con una diminuzione del rendimento,
durante queste ore di lavoro, del 20% dal 20 febbraio 2014. Era invece
giustificata un’incapacità lavorativa totale per qualsiasi tipo di attività a
partire dall’intervento neurochirurgico del 20 agosto 2013 sino al 19 febbraio
2014.
Dal profilo neurologico, il dr. med. __________ ha
evidenziato che dalla precedente valutazione del febbraio 2013 all’attuale di
fine estate 2014 non v’erano nuovi aspetti oggettivi. L’intervento dell’agosto
2013 non ha modificato la situazione neurologica, perciò lo specialista ha
confermato, sempre limitatamente agli aspetti strettamente neurologici, un’incapacità
lavorativa massima del 25%. In sostanza, dal 2004 sussisteva una riduzione
della capacità lavorativa in seguito ai dolori cervicali presenti da allora e
la situazione neurologica era rimasta invariata anche negli ultimi due anni.
Infine, dal profilo psichiatrico la dr.ssa med. __________
non ha rilevato alcuna limitazione evidenziabile.
Il __________ ha quindi evidenziato che la situazione
clinica è stata dunque descritta come invariata rispetto a quella riscontrata
nella precedente valutazione peritale __________ del 9 aprile 2013, pertanto,
ora come allora, le incapacità lavorative descritte dagli specialisti non
andavano sommate in quanto le patologie presenti si riferivano sempre alla
stessa patologia a livello della colonna cervicale con i relativi dolori.
Rispondendo alle domande sulla capacità lavorativa,
gli specialisti hanno stabilito che nell’attività da ultimo esercitata come segretaria
l’assicurata andava globalmente ritenuta abile a lavoro sino a cinque ore
lavorative al giorno, ma con una diminuzione del rendimento (durante queste ore
di lavoro) nella misura del 20%, analogamente a quanto descritto nella
precedente valutazione peritale SAM del 9 aprile 2013.
Quanto alla capacità di lavoro in un’attività
adeguata, i periti hanno concluso che un’attività confacente allo stato di
salute, che tenesse in considerazione le limitazioni individuate, fosse da
considerare globalmente esigibile nella misura del 60% (con un’ulteriore
riduzione del 20% per ciò che concerne il rendimento), analogamente a quanto
già scaturito nella perizia pluridisciplinare del 9 aprile 2013.
Il 15 gennaio 2015 (doc. 142) l’assicurata ha
contestato il progetto di decisione del 19 dicembre 2014 (doc. 139) di
riduzione della rendita da intera a mezza preannunciando l’invio di documenti
medici, che però non sono mai giunti all’Ufficio AI che, quindi, il 13 febbraio
2015 (doc. 145) ha confermato la decisione di riduzione della rendita dal 1°
aprile 2015.
A sostegno della tesi della ricorrente, secondo cui
non vi sarebbe stato un miglioramento delle sue condizioni di salute e quindi
la riduzione del suo diritto alla rendita sarebbe errata, v’è il certificato
medico allestito il 10 marzo 2015 (doc. I) dal dr. med. __________, specialista
FMH in neurochirurgia presso il Centro di neurologia e della colonna vertebrale
della Clinica __________ di __________, pervenuto a questo Tribunale il 12
marzo 2015 e considerato come atto di ricorso.
Lo specialista ha visitato l’assicurata l’8 gennaio
2015 e avendo riscontrato dei disturbi persistenti l’ha sottoposta ad ulteriori
accertamenti medici, sia facendola visitare da un reumatologo sia eseguendo una
scintigrafia SPECT integrativa del rachide cervicale per verificare la presenza
di reperti eventualmente accessibili per via terapeutica.
Il neurochirurgo ha in cura l’interessata dal maggio
2012, ma già nel 2004 è stata operata per spondilosi cervicale.
Stanti i persistenti problemi a livello vertebrale e
radicolare, si imponeva un nuovo intervento che egli ha eseguito il 26 giugno
2012. Il decorso è stato piuttosto stentato e il tremore preoperatorio
nell’area dell’arto superiore destro si è mostrato ostinatamente persistente ed
in parte era tuttora presente.
A causa di forti dolori locali nell’area del rachide
cervicale, nella primavera 2013 lo specialista ha effettuato ulteriori
accertamenti i cui risultati l’hanno portato ad operare nuovamente l’assicurata
nel luglio 2013, provvedendo anche all’inserimento di placche a livello
ventrale.
Il curante ha affermato che a quel momento a livello
radiologico la situazione era chiara, nell’ultima MRI non c’erano indizi di
compressione residua, le alterazioni di segnale nell’area del midollo cervicale
all’altezza di C6-C7 non erano più visibili. Si evidenziava un quadro motorio
nella norma e armonico, a riposo buon riallineamento con rilordizzazione. A
causa dei dolori persistenti, l’interessata è stata inviata dal neurologo dr.
med. __________ di __________, non sono più stati rilevati segni di manifesta
mielopatia cervicale compressiva.
Malgrado i diversi farmaci assunti dall’assicurata,
la situazione era variata di poco. V’erano dolori residui nell’area della nuca
e delle spalle e tremore intenzionale dell’arto superiore destro marcato in
modo alternato. Sollecitabilità fisica insufficiente, in particolare difficoltà
a rimanere nella stessa posizione corporea, perciò l’assicurata non ha potuto
riprendere il proprio lavoro di segretaria. Il 6 febbraio 2015 è stata eseguita
una scintigrafia SPECT del rachide cervicale, volta a chiarire se vi fosse un
focolaio attivo. Nell’area della spondilosi le condizioni erano calme e
stabili, tuttavia si evidenziavano chiare alterazioni di segnale soprattutto in
C4/C5, meno su C6/C7, nel quadro generale si evidenziava in modo screscente la
proliferazione di spondilofiti. Dalle nuove immagini radiologiche persistevano
irritazioni residue soprattutto a livello di C4/C5, persistenti tensioni locali
che si aggravavano con stimoli motori e di sollecitazione e chiare irritazioni
pseudo-radicolari. Il 5 marzo 2015 lo specialista ne ha discusso con la
paziente consigliandole urgentemente di riprendere la ginnastica terapeutica
stabilizzante nell’area del rachide cervicale. A livello farmacologico sono
stati attuati innanzitutto dei trattamenti volti a sciogliere le tensioni con
assunzione di Sirdalud, mentre i classici trattamenti farmacologici con
analgesici non hanno portato un sufficiente miglioramento.
Pertanto, secondo il suo medico curante a quel
momento la paziente non era in grado di svolgere attività che comportassero una
sollecitazione assiale e neppure la permanenza prolungata nella stessa
posizione corporea, come per un lavoro da svolgere alla scrivania. A suo dire,
l’assicurata era quindi ancora inabile al lavoro al 100%, mentre per delle
attività che prevedessero una sollecitazione alternata, con la possibilità di
cambiare spesso posizione e sollecitazione, l’interessata avrebbe potuto
prendere in considerazione l’attività parziale a partire all’incirca
dall’estate 2015.
Questo rapporto medico è stato trasmesso il 17 marzo
2015 (doc. 149) al __________ per una presa di posizione il quale, il 30 aprile
2015 (doc. 151), ha esposto i pareri dei dr. med. __________ e __________
allineandosi ad essi.
Nel suo parere del 7 aprile 2015 il reumatologo ha
indicato di avere messo a confronto il “Wiedererwägungsgesuch” del dr.
med. __________ con i dati raccolti l’11 agosto 2014, concludendo che il
curante non ha fornito dati oggettivi nuovi in grado di modificare la sua
valutazione della capacità funzionale e di carico residua dell’assicurata,
perciò il suo giudizio per quanto concerne la capacità lavorativa in attività
solita rispettivamente adeguata al suo stato di salute rimaneva invariata
rispetto alle considerazioni fatte nel rapporto peritale del 12 agosto 2014.
Il 24 aprile 2015 il
neurologo ha riassunto il rapporto del collega e le sue precedenti conclusioni
del 12 agosto 2014, affermando che la nuova documentazione non portava nuovi
reperti dal punto di vista neurologico. Non si descrivevano reperti clinici, si
riteneva che potesse esservi ancora una sindrome pseudo-radicolare (cioè con
sintomi simil-radicolari ma non ritenuta imputabile ad una effettiva lesione
radicolare), mentre il neurologo aveva interpretato il tutto come se vi fosse
anche una sindrome effettivamente radicolare e non solo pseudo radicolare,
questo l’ha portato ugualmente a concludere per una incapacità lavorativa
massima del 25%; questo limitatamente agli aspetti neurologici. I nuovi
elementi riferibili alle alterazioni rilevate alla scintigrafia ossea non
modificavano gli aspetti legati alle problematiche strettamente neurologiche.
In conclusione, i periti __________
hanno ritenuto che il rapporto del dr. med. __________ non avesse apportato
elementi tali da modificare la loro valutazione peritale.
2.7. Per costante giurisprudenza
(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito,
che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986
pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
Considerandi
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24.
agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia.
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni
tra medici curanti e periti interpellati dal giudice o dall'amministrazione, ha
precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au
vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008.
IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert." (…).
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.8
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia
stato accuratamente vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della
decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti
non può che confermare l'operato dell'amministrazione. Le problematiche reumatologiche
e neurologiche sono infatti state chiarite in modo soddisfacente con la perizia
del 6 novembre 2014 effettuata dagli specialisti che l’assicurazione invalidità
ha appositamente nominato per rivalutare lo stato di salute dell’assicurata
nell’ambito di una revisione d’ufficio. Gli esperti hanno così valutato le
condizioni dell’interessata a decorrere dalla precedente perizia del 9 aprile
2013.
fino all’agosto 2014, confermando il grado di capacità lavorativa
individuato in occasione della visita peritale del 2013.
Da parte sua, la ricorrente ha prodotto un rapporto medico
rilasciato il 10 marzo 2015 dal dr. med. __________, FMH neurochirurgia, che
l’ha in cura dal 2012. Egli ha esposto nel dettaglio lo stato di salute
dell’assicurata e ha pure indicato la capacità lavorativa nella precedente
attività e in altre adeguate al suo stato di salute, perciò da questo punto di
vista detto referto può essere definito chiaro e completo.
Tuttavia, il reumatologo e il neurologo che hanno visitato la
ricorrente nell’agosto 2014, ma anche già nell’aprile 2013, hanno attentamente valutato
nell’aprile 2015 anche quest’ultimo referto medico, giungendo alla conclusione
che lo stesso non portava nuovi reperti dal punto di vista neurologico né tanto
meno reumatologico tali da modificare le loro precedenti valutazioni. I dr.
med. __________ e __________ si sono quindi chiaramente riconfermati nei
risultati già ottenuti solo qualche mese prima.
Pertanto, le loro conclusioni non sono state validamente
contraddette da certificati medici allestiti da medici curanti della
ricorrente.
Vanno quindi ritenuti determinanti i risultati a cui sono giunti gli
specialisti del __________ nella perizia del 6 novembre 2014, confermata poi
ancora il 30 aprile 2015, alla quale va riconosciuta forza probatoria piena
conformemente alla giurisprudenza esposta (cfr. consid. 2.7).
Dai referti agli atti risulta che questi esperti, insieme alla
dr.ssa med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, hanno valutato
attentamente di persona la ricorrente, hanno vagliato la documentazione medica
messa a loro disposizione, hanno eseguito degli esami personali ed obiettivi,
ma hanno anche preso in considerazione lo status soggettivo dell'interessata.
Inoltre, il loro rapporto del 6 novembre 2014 è il più recente in
ordine di tempo fra quelli resi da specialisti e hanno quindi potuto prendere
in considerazione i precedenti referti dei medici curanti dell’assicurata, così
come, da ultimo, quello del 10 marzo 2015 del dr. med. __________ che è stato
prodotto con il ricorso in esame e che è stato comunque regolarmente sottoposto
per un parere ai medesimi specialisti che già più volte hanno valutato
l’assicurata.
Va qui ricordato che il medico generalista del Servizio Medico
Regionale interpellato dall’Ufficio AI (__________) ha preso atto sia della
perizia del 6 novembre 2014 (doc. 136) sia del più recente rapporto del medico
curante (doc. 149) sia ancora delle osservazioni che il __________ ha poi reso
su questo referto (doc. 152), concludendo per una conferma delle risultanze dei
periti anche dopo che essi si sono pronunciati sul certificato del 10 marzo
2015.
del dr. med. __________, ritenendo che lo stesso non apportasse nuovi
elementi tali da modificare le conclusioni del __________ ed il suo stesso
rapporto finale SMR.
Dal canto suo, invece, la ricorrente non ha saputo comprovare, a
mano di specifica e dettagliata documentazione medica, che il suo stato di
salute fosse in realtà peggiore di quello ritenuto dai periti nominati
dall’amministrazione prima e dal medico SMR poi (inabilità lavorativa del 50%
nella sua attività abituale ed in altre adeguate, intesa come possibilità di
lavorare fino a 5 ore al giorno, ma con riduzione del 20% del rendimento).
Il dr. med. __________ ha in cura da anni l’assicurata e in questo
suo ultimo referto del 2015, come visto, ha esposto lo stato di salute della
ricorrente evidenziando che i due interventi chirurgici al rachide non si sono
rivelati risolutori, lamentando la ricorrente ancora dolori ed impedimenti nei
movimenti, tanto da suggerirle di riprendere urgentemente la ginnastica terapeutica
stabilizzante nell’area del rachide cervicale.
Questo referto è posteriore di sei-sette mesi rispetto ai pareri
resi dai periti se si considera che la valutazione peritale è avvenuta nel mese
di agosto 2014, mentre è più recente se si pone mente che la perizia
pluridisciplinare è datata 6 novembre 2014.
In effetti, il rapporto del 10 marzo 2015 fotografa lo stato di
salute dell’assicurata in un momento più prossimo alla decisione del 13
febbraio 2015, istante in cui il giudice si deve porre per valutare il diritto
della ricorrente alle prestazioni da parte dell’assicurazione invalidità, sebbene
sia successivo alla stessa.
Per di più, la perizia del 6 novembre 2014 è indubbiamente più
dettagliata e completa del referto di parte, avendo essa analizzato dal profilo
soggettivo ed oggettivo – e oltretutto dal punto di vista tanto reumatologico
quanto neurologico - le condizioni di salute dell’interessata e le
ripercussioni sulla sua capacità lavorativa, sia nella sua capacità abituale
sia in altre; ha infatti messo in evidenza che l’assicurata è comunque abile al
lavoro per circa al 50% malgrado le sue accertate limitazioni nei movimenti e
nel sollevare pesi.
Inoltre, l'assicurata non ha mai preso concretamente posizione sul
rapporto del 2014 dei periti del __________ e, di riflesso, del medico SMR
dell’Ufficio AI. In altre parole, i referti degli specialisti in reumatologia e
neurologia del 6 novembre 2014, ripresi nel rapporto finale SMR del 10 novembre
2014, non sono mai stati confutati espressamente da altri specialisti
interpellati dalla ricorrente.
Il semplice rinvio al parere del 10 marzo 2015 del dr. med. __________,
comunque debitamente vagliato dagli esperti del __________, non è atto a
sovvertire le loro conclusioni.
Quanto alle opinioni del medico curante, come visto, il suo citato
certificato riferisce peraltro del quadro della situazione dell'assicurata tenendo
conto delle sue problematiche fisiche e delle relative difficoltà di movimento
lamentate. La (sola) discordanza nei confronti degli altri specialisti
intervenuti risiede nella determinazione della capacità lavorativa, sia essa
nell’attività abituale sia in altre professioni adeguate.
Occorre infine ricordare, alla luce della giurisprudenza esposta
concernente il valore probante dei referti medici, che gli specialisti
interpellati dall’Ufficio AI hanno visitato l'assicurata nelle vesti di perito,
mentre il dr. med. __________ è intervenuto in qualità di suo medico curante, perciò il giudice deve tenere conto che, secondo
la generale esperienza della vita, in caso di dubbio egli attesterà in favore
della sua paziente.
Tutto ben considerato, quindi, da un punto di vista medico-teorico
globale vanno confermate le chiare e complete conclusioni peritali degli esperti
consultati dall’amministrazione in campo reumatologico, neurologico e
psichiatrico, sulle quali si è basato anche il dr. med. __________, medico SMR,
i quali hanno potuto chiarire sufficientemente lo stato di salute
dell’assicurata, e meglio la sua capacità lavorativa (residua) con attinenza ai
disturbi del rachide e psichici.
In altre parole, dal 20 febbraio 2014 la ricorrente è dunque abile
fino a 5 ore al giorno, ma con riduzione del rendimento del 20%, tanto
nell’attività abitualmente esercitata di segretaria quanto in altre attività
adeguate che tengano conto dei limiti funzionali individuati dai periti.
Va ricordato che importante ai fini dell’attribuzione di una rendita
di invalidità è la determinazione della capacità lavorativa dell’assicurata sia
nella precedente attività sia in altre adeguate al suo stato di salute. A
queste domande i periti hanno risposto compiutamente.
Il SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in
lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute
dell'assicurata peggiore rispetto a quello determinato dagli specialisti
intervenuti su mandato dell’Ufficio AI.
Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto
dalle argomentazioni dell'assicurata in sede ricorsuale e va pertanto posto
alla base del presente giudizio.
Il tali circostanze, le lagnanze dell'assicurata devono essere respinte,
siccome prive di sostrato medicalmente oggettivabile e il TCA fa dunque proprie
le conclusioni formulate dall'Ufficio AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa
della ricorrente, che si è rivelata essere migliorata rispetto a quando è stata
emanata la decisione del 6 settembre 2013, che ha tenuto conto dell’operazione
a cui si è sottoposta l’interessata che ha comportato un’inabilità lavorativa
totale, malgrado la perizia del mese di aprile 2013 avesse stabilito uno stato
di salute migliore, identico a quello riconfermato dai periti un anno e mezzo
dopo.
2.9
Stante quanto precede, la
decisione del 13 febbraio 2015 con cui l’amministrazione ha ridotto il diritto
alla rendita di invalidità dell’assicurata da una rendita intera a una mezza
rendita deve essere confermato, non essendo stato dimostrato uno stato di
salute peggiore rispetto a quello valutato dai periti dell’UAI nel novembre
2014.
e che è stato posto alla base della predetta decisione di riduzione.
Va dunque ritenuto che l’assicurata, dal 20 febbraio 2014, era in
grado di lavorare fino a 5 ore al giorno, ma con una riduzione del rendimento
del 20%, ossia era abile nella misura del 48%.
In virtù di questa capacità lavorativa in qualsiasi attività,
l’Ufficio AI ha calcolato nel 52% la perdita di guadagno della ricorrente, ciò
che le ha dato diritto ad una mezza rendita di invalidità e quindi
l’amministrazione ha proceduto a ridurle la rendita intera conferitale il 6
settembre 2013 retroattivamente dal 1° agosto 2012 a seguito di un
peggioramento (temporaneo) del suo stato di salute.
Non essendo contestato come tale, il grado AI accertato nel 52% non
va quindi esaminato oltre.
Ne discende che il ricorso deve dunque essere respinto.
Infine, è comunque utile rilevare che il potere
cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale
sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata
(DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).
Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurata
intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso,
giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05
del 31 gennaio 2007).
2.10
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti