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Decisione

32.2015.92

Revisione d'ufficio del D alla rendita. Riduzione da intera a mezza rendita. Dall'analisi dei certificati medici (perizia pluridisciplinare e parere medico curante) risulta che gli specialisti interpe

1 giugno 2016Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i movimenti ripetitivi oltre il piano delle spalle. La capacità funzionale e di

carico residua era rimasta analoga a quella profilata dopo l’ultima valutazione

peritale reumatologica del febbraio 2013. V’erano pertanto delle limitazioni

per quanto riguardava il sollevamento e il trasporto di pesi sino all’altezza

dei fianchi, il sollevamento di pesi sopra l’altezza del petto, il maneggiare attrezzi,

l’effettuare lavori al di sopra della testa, l’assunzione di certe posizioni e

la deambulazione.

Nella sua ultima attività principale come

segretaria, il dr. med. __________ ha ritenuto l’assicurata abile al lavoro

sino a cinque ore lavorative al giorno, ma con una diminuzione del rendimento,

durante queste ore di lavoro, del 20% dal 20 febbraio 2014. Era invece

giustificata un’incapacità lavorativa totale per qualsiasi tipo di attività a

partire dall’intervento neurochirurgico del 20 agosto 2013 sino al 19 febbraio

2014.

Dal profilo neurologico, il dr. med. __________ ha

evidenziato che dalla precedente valutazione del febbraio 2013 all’attuale di

fine estate 2014 non v’erano nuovi aspetti oggettivi. L’intervento dell’agosto

2013 non ha modificato la situazione neurologica, perciò lo specialista ha

confermato, sempre limitatamente agli aspetti strettamente neurologici, un’incapacità

lavorativa massima del 25%. In sostanza, dal 2004 sussisteva una riduzione

della capacità lavorativa in seguito ai dolori cervicali presenti da allora e

la situazione neurologica era rimasta invariata anche negli ultimi due anni.

Infine, dal profilo psichiatrico la dr.ssa med. __________

non ha rilevato alcuna limitazione evidenziabile.

Il __________ ha quindi evidenziato che la situazione

clinica è stata dunque descritta come invariata rispetto a quella riscontrata

nella precedente valutazione peritale __________ del 9 aprile 2013, pertanto,

ora come allora, le incapacità lavorative descritte dagli specialisti non

andavano sommate in quanto le patologie presenti si riferivano sempre alla

stessa patologia a livello della colonna cervicale con i relativi dolori.

Rispondendo alle domande sulla capacità lavorativa,

gli specialisti hanno stabilito che nell’attività da ultimo esercitata come segretaria

l’assicurata andava globalmente ritenuta abile a lavoro sino a cinque ore

lavorative al giorno, ma con una diminuzione del rendimento (durante queste ore

di lavoro) nella misura del 20%, analogamente a quanto descritto nella

precedente valutazione peritale SAM del 9 aprile 2013.

Quanto alla capacità di lavoro in un’attività

adeguata, i periti hanno concluso che un’attività confacente allo stato di

salute, che tenesse in considerazione le limitazioni individuate, fosse da

considerare globalmente esigibile nella misura del 60% (con un’ulteriore

riduzione del 20% per ciò che concerne il rendimento), analogamente a quanto

già scaturito nella perizia pluridisciplinare del 9 aprile 2013.

Il 15 gennaio 2015 (doc. 142) l’assicurata ha

contestato il progetto di decisione del 19 dicembre 2014 (doc. 139) di

riduzione della rendita da intera a mezza preannunciando l’invio di documenti

medici, che però non sono mai giunti all’Ufficio AI che, quindi, il 13 febbraio

2015 (doc. 145) ha confermato la decisione di riduzione della rendita dal 1°

aprile 2015.

A sostegno della tesi della ricorrente, secondo cui

non vi sarebbe stato un miglioramento delle sue condizioni di salute e quindi

la riduzione del suo diritto alla rendita sarebbe errata, v’è il certificato

medico allestito il 10 marzo 2015 (doc. I) dal dr. med. __________, specialista

FMH in neurochirurgia presso il Centro di neurologia e della colonna vertebrale

della Clinica __________ di __________, pervenuto a questo Tribunale il 12

marzo 2015 e considerato come atto di ricorso.

Lo specialista ha visitato l’assicurata l’8 gennaio

2015 e avendo riscontrato dei disturbi persistenti l’ha sottoposta ad ulteriori

accertamenti medici, sia facendola visitare da un reumatologo sia eseguendo una

scintigrafia SPECT integrativa del rachide cervicale per verificare la presenza

di reperti eventualmente accessibili per via terapeutica.

Il neurochirurgo ha in cura l’interessata dal maggio

2012, ma già nel 2004 è stata operata per spondilosi cervicale.

Stanti i persistenti problemi a livello vertebrale e

radicolare, si imponeva un nuovo intervento che egli ha eseguito il 26 giugno

2012. Il decorso è stato piuttosto stentato e il tremore preoperatorio

nell’area dell’arto superiore destro si è mostrato ostinatamente persistente ed

in parte era tuttora presente.

A causa di forti dolori locali nell’area del rachide

cervicale, nella primavera 2013 lo specialista ha effettuato ulteriori

accertamenti i cui risultati l’hanno portato ad operare nuovamente l’assicurata

nel luglio 2013, provvedendo anche all’inserimento di placche a livello

ventrale.

Il curante ha affermato che a quel momento a livello

radiologico la situazione era chiara, nell’ultima MRI non c’erano indizi di

compressione residua, le alterazioni di segnale nell’area del midollo cervicale

all’altezza di C6-C7 non erano più visibili. Si evidenziava un quadro motorio

nella norma e armonico, a riposo buon riallineamento con rilordizzazione. A

causa dei dolori persistenti, l’interessata è stata inviata dal neurologo dr.

med. __________ di __________, non sono più stati rilevati segni di manifesta

mielopatia cervicale compressiva.

Malgrado i diversi farmaci assunti dall’assicurata,

la situazione era variata di poco. V’erano dolori residui nell’area della nuca

e delle spalle e tremore intenzionale dell’arto superiore destro marcato in

modo alternato. Sollecitabilità fisica insufficiente, in particolare difficoltà

a rimanere nella stessa posizione corporea, perciò l’assicurata non ha potuto

riprendere il proprio lavoro di segretaria. Il 6 febbraio 2015 è stata eseguita

una scintigrafia SPECT del rachide cervicale, volta a chiarire se vi fosse un

focolaio attivo. Nell’area della spondilosi le condizioni erano calme e

stabili, tuttavia si evidenziavano chiare alterazioni di segnale soprattutto in

C4/C5, meno su C6/C7, nel quadro generale si evidenziava in modo screscente la

proliferazione di spondilofiti. Dalle nuove immagini radiologiche persistevano

irritazioni residue soprattutto a livello di C4/C5, persistenti tensioni locali

che si aggravavano con stimoli motori e di sollecitazione e chiare irritazioni

pseudo-radicolari. Il 5 marzo 2015 lo specialista ne ha discusso con la

paziente consigliandole urgentemente di riprendere la ginnastica terapeutica

stabilizzante nell’area del rachide cervicale. A livello farmacologico sono

stati attuati innanzitutto dei trattamenti volti a sciogliere le tensioni con

assunzione di Sirdalud, mentre i classici trattamenti farmacologici con

analgesici non hanno portato un sufficiente miglioramento.

Pertanto, secondo il suo medico curante a quel

momento la paziente non era in grado di svolgere attività che comportassero una

sollecitazione assiale e neppure la permanenza prolungata nella stessa

posizione corporea, come per un lavoro da svolgere alla scrivania. A suo dire,

l’assicurata era quindi ancora inabile al lavoro al 100%, mentre per delle

attività che prevedessero una sollecitazione alternata, con la possibilità di

cambiare spesso posizione e sollecitazione, l’interessata avrebbe potuto

prendere in considerazione l’attività parziale a partire all’incirca

dall’estate 2015.

Questo rapporto medico è stato trasmesso il 17 marzo

2015 (doc. 149) al __________ per una presa di posizione il quale, il 30 aprile

2015 (doc. 151), ha esposto i pareri dei dr. med. __________ e __________

allineandosi ad essi.

Nel suo parere del 7 aprile 2015 il reumatologo ha

indicato di avere messo a confronto il “Wiedererwägungsgesuch” del dr.

med. __________ con i dati raccolti l’11 agosto 2014, concludendo che il

curante non ha fornito dati oggettivi nuovi in grado di modificare la sua

valutazione della capacità funzionale e di carico residua dell’assicurata,

perciò il suo giudizio per quanto concerne la capacità lavorativa in attività

solita rispettivamente adeguata al suo stato di salute rimaneva invariata

rispetto alle considerazioni fatte nel rapporto peritale del 12 agosto 2014.

Il 24 aprile 2015 il

neurologo ha riassunto il rapporto del collega e le sue precedenti conclusioni

del 12 agosto 2014, affermando che la nuova documentazione non portava nuovi

reperti dal punto di vista neurologico. Non si descrivevano reperti clinici, si

riteneva che potesse esservi ancora una sindrome pseudo-radicolare (cioè con

sintomi simil-radicolari ma non ritenuta imputabile ad una effettiva lesione

radicolare), mentre il neurologo aveva interpretato il tutto come se vi fosse

anche una sindrome effettivamente radicolare e non solo pseudo radicolare,

questo l’ha portato ugualmente a concludere per una incapacità lavorativa

massima del 25%; questo limitatamente agli aspetti neurologici. I nuovi

elementi riferibili alle alterazioni rilevate alla scintigrafia ossea non

modificavano gli aspetti legati alle problematiche strettamente neurologiche.

In conclusione, i periti __________

hanno ritenuto che il rapporto del dr. med. __________ non avesse apportato

elementi tali da modificare la loro valutazione peritale.

2.7. Per costante giurisprudenza

(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine

di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito,

che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

Considerandi

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24.

agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia.

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni

tra medici curanti e periti interpellati dal giudice o dall'amministrazione, ha

precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur

reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au

vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008.

IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia

stato accuratamente vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti

non può che confermare l'operato dell'amministrazione. Le problematiche reumatologiche

e neurologiche sono infatti state chiarite in modo soddisfacente con la perizia

del 6 novembre 2014 effettuata dagli specialisti che l’assicurazione invalidità

ha appositamente nominato per rivalutare lo stato di salute dell’assicurata

nell’ambito di una revisione d’ufficio. Gli esperti hanno così valutato le

condizioni dell’interessata a decorrere dalla precedente perizia del 9 aprile

2013.

fino all’agosto 2014, confermando il grado di capacità lavorativa

individuato in occasione della visita peritale del 2013.

Da parte sua, la ricorrente ha prodotto un rapporto medico

rilasciato il 10 marzo 2015 dal dr. med. __________, FMH neurochirurgia, che

l’ha in cura dal 2012. Egli ha esposto nel dettaglio lo stato di salute

dell’assicurata e ha pure indicato la capacità lavorativa nella precedente

attività e in altre adeguate al suo stato di salute, perciò da questo punto di

vista detto referto può essere definito chiaro e completo.

Tuttavia, il reumatologo e il neurologo che hanno visitato la

ricorrente nell’agosto 2014, ma anche già nell’aprile 2013, hanno attentamente valutato

nell’aprile 2015 anche quest’ultimo referto medico, giungendo alla conclusione

che lo stesso non portava nuovi reperti dal punto di vista neurologico né tanto

meno reumatologico tali da modificare le loro precedenti valutazioni. I dr.

med. __________ e __________ si sono quindi chiaramente riconfermati nei

risultati già ottenuti solo qualche mese prima.

Pertanto, le loro conclusioni non sono state validamente

contraddette da certificati medici allestiti da medici curanti della

ricorrente.

Vanno quindi ritenuti determinanti i risultati a cui sono giunti gli

specialisti del __________ nella perizia del 6 novembre 2014, confermata poi

ancora il 30 aprile 2015, alla quale va riconosciuta forza probatoria piena

conformemente alla giurisprudenza esposta (cfr. consid. 2.7).

Dai referti agli atti risulta che questi esperti, insieme alla

dr.ssa med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, hanno valutato

attentamente di persona la ricorrente, hanno vagliato la documentazione medica

messa a loro disposizione, hanno eseguito degli esami personali ed obiettivi,

ma hanno anche preso in considerazione lo status soggettivo dell'interessata.

Inoltre, il loro rapporto del 6 novembre 2014 è il più recente in

ordine di tempo fra quelli resi da specialisti e hanno quindi potuto prendere

in considerazione i precedenti referti dei medici curanti dell’assicurata, così

come, da ultimo, quello del 10 marzo 2015 del dr. med. __________ che è stato

prodotto con il ricorso in esame e che è stato comunque regolarmente sottoposto

per un parere ai medesimi specialisti che già più volte hanno valutato

l’assicurata.

Va qui ricordato che il medico generalista del Servizio Medico

Regionale interpellato dall’Ufficio AI (__________) ha preso atto sia della

perizia del 6 novembre 2014 (doc. 136) sia del più recente rapporto del medico

curante (doc. 149) sia ancora delle osservazioni che il __________ ha poi reso

su questo referto (doc. 152), concludendo per una conferma delle risultanze dei

periti anche dopo che essi si sono pronunciati sul certificato del 10 marzo

2015.

del dr. med. __________, ritenendo che lo stesso non apportasse nuovi

elementi tali da modificare le conclusioni del __________ ed il suo stesso

rapporto finale SMR.

Dal canto suo, invece, la ricorrente non ha saputo comprovare, a

mano di specifica e dettagliata documentazione medica, che il suo stato di

salute fosse in realtà peggiore di quello ritenuto dai periti nominati

dall’amministrazione prima e dal medico SMR poi (inabilità lavorativa del 50%

nella sua attività abituale ed in altre adeguate, intesa come possibilità di

lavorare fino a 5 ore al giorno, ma con riduzione del 20% del rendimento).

Il dr. med. __________ ha in cura da anni l’assicurata e in questo

suo ultimo referto del 2015, come visto, ha esposto lo stato di salute della

ricorrente evidenziando che i due interventi chirurgici al rachide non si sono

rivelati risolutori, lamentando la ricorrente ancora dolori ed impedimenti nei

movimenti, tanto da suggerirle di riprendere urgentemente la ginnastica terapeutica

stabilizzante nell’area del rachide cervicale.

Questo referto è posteriore di sei-sette mesi rispetto ai pareri

resi dai periti se si considera che la valutazione peritale è avvenuta nel mese

di agosto 2014, mentre è più recente se si pone mente che la perizia

pluridisciplinare è datata 6 novembre 2014.

In effetti, il rapporto del 10 marzo 2015 fotografa lo stato di

salute dell’assicurata in un momento più prossimo alla decisione del 13

febbraio 2015, istante in cui il giudice si deve porre per valutare il diritto

della ricorrente alle prestazioni da parte dell’assicurazione invalidità, sebbene

sia successivo alla stessa.

Per di più, la perizia del 6 novembre 2014 è indubbiamente più

dettagliata e completa del referto di parte, avendo essa analizzato dal profilo

soggettivo ed oggettivo – e oltretutto dal punto di vista tanto reumatologico

quanto neurologico - le condizioni di salute dell’interessata e le

ripercussioni sulla sua capacità lavorativa, sia nella sua capacità abituale

sia in altre; ha infatti messo in evidenza che l’assicurata è comunque abile al

lavoro per circa al 50% malgrado le sue accertate limitazioni nei movimenti e

nel sollevare pesi.

Inoltre, l'assicurata non ha mai preso concretamente posizione sul

rapporto del 2014 dei periti del __________ e, di riflesso, del medico SMR

dell’Ufficio AI. In altre parole, i referti degli specialisti in reumatologia e

neurologia del 6 novembre 2014, ripresi nel rapporto finale SMR del 10 novembre

2014, non sono mai stati confutati espressamente da altri specialisti

interpellati dalla ricorrente.

Il semplice rinvio al parere del 10 marzo 2015 del dr. med. __________,

comunque debitamente vagliato dagli esperti del __________, non è atto a

sovvertire le loro conclusioni.

Quanto alle opinioni del medico curante, come visto, il suo citato

certificato riferisce peraltro del quadro della situazione dell'assicurata tenendo

conto delle sue problematiche fisiche e delle relative difficoltà di movimento

lamentate. La (sola) discordanza nei confronti degli altri specialisti

intervenuti risiede nella determinazione della capacità lavorativa, sia essa

nell’attività abituale sia in altre professioni adeguate.

Occorre infine ricordare, alla luce della giurisprudenza esposta

concernente il valore probante dei referti medici, che gli specialisti

interpellati dall’Ufficio AI hanno visitato l'assicurata nelle vesti di perito,

mentre il dr. med. __________ è intervenuto in qualità di suo medico curante, perciò il giudice deve tenere conto che, secondo

la generale esperienza della vita, in caso di dubbio egli attesterà in favore

della sua paziente.

Tutto ben considerato, quindi, da un punto di vista medico-teorico

globale vanno confermate le chiare e complete conclusioni peritali degli esperti

consultati dall’amministrazione in campo reumatologico, neurologico e

psichiatrico, sulle quali si è basato anche il dr. med. __________, medico SMR,

i quali hanno potuto chiarire sufficientemente lo stato di salute

dell’assicurata, e meglio la sua capacità lavorativa (residua) con attinenza ai

disturbi del rachide e psichici.

In altre parole, dal 20 febbraio 2014 la ricorrente è dunque abile

fino a 5 ore al giorno, ma con riduzione del rendimento del 20%, tanto

nell’attività abitualmente esercitata di segretaria quanto in altre attività

adeguate che tengano conto dei limiti funzionali individuati dai periti.

Va ricordato che importante ai fini dell’attribuzione di una rendita

di invalidità è la determinazione della capacità lavorativa dell’assicurata sia

nella precedente attività sia in altre adeguate al suo stato di salute. A

queste domande i periti hanno risposto compiutamente.

Il SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in

lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute

dell'assicurata peggiore rispetto a quello determinato dagli specialisti

intervenuti su mandato dell’Ufficio AI.

Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto

dalle argomentazioni dell'assicurata in sede ricorsuale e va pertanto posto

alla base del presente giudizio.

Il tali circostanze, le lagnanze dell'assicurata devono essere respinte,

siccome prive di sostrato medicalmente oggettivabile e il TCA fa dunque proprie

le conclusioni formulate dall'Ufficio AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa

della ricorrente, che si è rivelata essere migliorata rispetto a quando è stata

emanata la decisione del 6 settembre 2013, che ha tenuto conto dell’operazione

a cui si è sottoposta l’interessata che ha comportato un’inabilità lavorativa

totale, malgrado la perizia del mese di aprile 2013 avesse stabilito uno stato

di salute migliore, identico a quello riconfermato dai periti un anno e mezzo

dopo.

2.9

Stante quanto precede, la

decisione del 13 febbraio 2015 con cui l’amministrazione ha ridotto il diritto

alla rendita di invalidità dell’assicurata da una rendita intera a una mezza

rendita deve essere confermato, non essendo stato dimostrato uno stato di

salute peggiore rispetto a quello valutato dai periti dell’UAI nel novembre

2014.

e che è stato posto alla base della predetta decisione di riduzione.

Va dunque ritenuto che l’assicurata, dal 20 febbraio 2014, era in

grado di lavorare fino a 5 ore al giorno, ma con una riduzione del rendimento

del 20%, ossia era abile nella misura del 48%.

In virtù di questa capacità lavorativa in qualsiasi attività,

l’Ufficio AI ha calcolato nel 52% la perdita di guadagno della ricorrente, ciò

che le ha dato diritto ad una mezza rendita di invalidità e quindi

l’amministrazione ha proceduto a ridurle la rendita intera conferitale il 6

settembre 2013 retroattivamente dal 1° agosto 2012 a seguito di un

peggioramento (temporaneo) del suo stato di salute.

Non essendo contestato come tale, il grado AI accertato nel 52% non

va quindi esaminato oltre.

Ne discende che il ricorso deve dunque essere respinto.

Infine, è comunque utile rilevare che il potere

cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale

sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata

(DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).

Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurata

intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso,

giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05

del 31 gennaio 2007).

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti