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Decisione

32.2015.93

Domanda AI di un assicurato. Riesame della decisione contestata da parte dell'Ufficio AI prima della risposta di causa nel senso di riconoscere una rendita maggiore

31 maggio 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

32.2015.93

BS/sc

Lugano

31 maggio 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 maggio 2015 di

RI 1

contro

la decisione del 28 aprile 2015 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI

1, classe 1959, da ultimo attivo quale gessatore indipendente, con quattro

decisioni del 26 aprile 2012 è stato posto al beneficio di una rendita intera

d’invalidità dal 1° agosto 2009 al 31 dicembre 2009 e dal 1° giugno 2010 sino

al 31 dicembre 2010 (doc. AI 82 - 86; cfr le motivazioni in doc. AI 82). Le decisioni

sono cresciute in giudicato non avendo l’assicurato interposto ricorso contro

le stesse.

1.2. A

seguito di una nuova domanda di prestazioni, inoltrata dall’assicurato nel

luglio 2012 (doc. AI 93), costatato un peggioramento dello stato di salute,

l’Ufficio AI ha dato mandato al SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI)

di espletare una perizia pluridisciplinare. Tenuto conto del relativo rapporto

peritale del 28 ottobre 2013 (doc. AI 122) e del rapporto SMR (Servizio medico

regionale) del 29 settembre 2014 (doc. AI 136), l’assicurato è stato riconfermato

pienamente inabile nella sua originaria attività, ma abile al 100% dal 16 dicembre

2009 (data della perizia del dr. __________ eseguita nell’ambito della prima

domanda di prestazioni) e, causa l’esacerbazione algica, totalmente inabile dal

maggio 2013 e abile al 50% dal 4 maggio 2015 (sei mesi dopo la perizia del SAM).

Dal

lato economico l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi giungendo ad

un grado d’invalidità del 59%.

Di

conseguenza, con decisioni del 28 aprile 2015 (preavvisate il 10 febbraio 2015)

all’assicurato è stata riconosciuta una mezza rendita, trascorso l’anno di

attesa, dal 1° maggio 2014.

La

prestazione è stata definita in fr. 907.-- (adeguata al 1° gennaio 2015 in fr.

911.--) e compensata con fr. 10'900.-- di salari anticipati dall’attuale datore

di lavoro.

1.3. Contro

la succitata decisione, l’assicurato ha interposto il presente ricorso,

sostenendo:

"

(…)

1) Conteggio pagamento retroattivo. Il totale

del pagamento retroattivo di CHF 10'900.00 è stato versato alla ditta __________,

__________ e non al sottoscritto. Non vedo per quale motivo detta somma deve

essere versata alla ditta datrice di lavoro invece del sottoscritto. La ditta

mi ha regolarmente versato la loro quota parte corrispondente alle mie

possibilità lavorative pari al 30% e niente altro.

2) Periodo d'attesa. La mia pratica

d'invalidità e in essere già da alcuni anni, prima di percepire una rendita

come stabilito dalla legge c'è stato un anno di attesa regolarmente calcolato

con il precedente conteggio, non comprendo quindi per quale motivo, per lo

stesso caso d'invalidità con il nuovo calcolo si considera nuovamente un

ulteriore anno d'attesa. Così procedendo vengo penalizzato per ben due volte

semplicemente per una rivalutazione del mio caso. Si chiude il primo caso, se

ne riapre un secondo applicando nuovamente il periodo d'attesa.

3) Prestazione rendita. Da quanto scritto è

stato stabilito il diritto ad un mezza rendita d'invalidità con grado Al del

59%. Con un grado Al del 59% corrispondente a mezza rendita secondo i miei

calcoli impossibile che la rendita corrisponda solo a CHF 911.00 mensili.

Considerato che la rendita intera corrisponde a CHF 2'200.00 mensili come

riferitomi durante l'ultimo colloquio, dalla Signora __________ dell'istituto

delle assicurazioni sociali, Bellinzona.” (Doc. I)

1.4. Con

scritto 23 giugno 2015 l’Ufficio AI ha comunicato al TCA di aver proceduto al

riesame della decisione contestata, allegando una nuova decisione dello stesso

giorno con la quale, pendente causa ed entro il termine della risposta in via

di riconsiderazione ex art. 53 cpv. 3 LPGA, ha annullato quella del 28 aprile

2015 e riconosciuto all’assicurato un grado d’invalidità del 61% (dovuto alla

correzione della riduzione al reddito da invalido dal 12% al 15%) con

conseguente versamento di tre quarti di rendita dal 1° maggio 2014.

L’amministrazione

ha poi specificato che emanerà una separata decisione definendo l’importo della

rendita, facendo poi presente che la compensazione è stata eseguita sulla base

del relativo formulario compilato dall’attuale datore di lavoro.

1.5. Interpellato

dal TCA per una presa di posizione riguardo alla nuova decisione ed alla

possibilità di stralciare conseguentemente la causa (V), con scritto 9 luglio

2015 il ricorrente ha chiesto che venga esaminata la questione relativa

all’inizio del nuovo anno di attesa e più precisamente:

"

(…)

Secondo l'ufficio dell'assicurazione invalidità

l'attesa di un nuovo anno è giustificabile in quanto il nuovo evento per la

stessa causa non è avvenuto nei tre anni dalla soppressione della rendita Al

per lo stesso evento e meglio nei tre anni dal 01.01.2010.

A mio modesto parere la nuova richiesta di Al per la

stessa causa è avvenuta prima dei citati tre anni in quanto la nuova domanda

per lo stesso problema è stata presentata nel luglio 2012 e quindi prima del

31.12.2012 data di scadenza dei citati tre anni. Motivo per cui non ritengo

giustificato l'attesa di un nuovo anno per la stessa causa.” (Doc. VI)

1.6. Con

osservazioni del 18 agosto 2015 l’Ufficio AI ha confermato la nuova decisione,

ribandendo che “… le condizioni per l'applicazione dell'art. 29bis OAI

relativo al risorgere dell'invalidità dopo la soppressione della rendita Al non

sono date nello specifico in quanto la ricaduta è certificata medicalmente da

maggio 2013, oltre 3 anni dalla soppressione della rendita motivata dallo stesso

evento e in precedenza limitata al 31.12.2009. È rilevante il momento della

ricaduta e non il momento dell'introduzione della domanda.” (Doc. VIII).

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;

8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2. A

norma dell'art. 6 cpv. 1 Lptca l'autorità amministrativa può, fino all'invio

della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente

una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 6 cpv. 2

Lptca). Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto

senza oggetto per effetto della nuova decisione. Se la stessa si fonda su

elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna

al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione (art. 6 cpv. 3 Lptca).

Considerandi

Questa norma ricalca sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3 LPGA che prevede che “l’assicuratore

può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali

è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autori-tà di

ricorso”

Secondo

dottrina e giurisprudenza, una decisione pendente lite mette fine alla vertenza

(e costituisce quindi la base per lo stralcio dai ruoli della procedura

ricorsuale; sul punto cfr. Bosshardt/Kölz/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechts-pflegegesetz

des Kantons Zürich, 1999, pag. 737) solo nella misura in cui corrisponde alle

richieste del ricorrente. Il litigio sussiste quindi nella misura in cui la

nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente;

in tal ca-so l’autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto

indeciso, senza che l'insorgente debba impugnare il nuovo atto amministrativo (DTF 127 V 233 consid. 2.b/bb/, 113 V 237; RCC

1992.

pag. 123 consid. 5c; Kieser, ATSG Kommentar, 2010, ad. Art. 53 n. 47 pag. 682). Infatti la nuova

decisione è considerata impugnata (“mit angefochten”) unitamente a

quella contestata con il ricorso. Il giudice non può entrare nel merito di un

ricorso nel frattempo inoltrato (a titolo cautelativo) contro la nuova decisione,

ma deve considerarlo come proposta di giudizio (Pfleiderer in: Waldmann/Weissen-berger

(Hrsg.), VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,

2009, ad art. 58 n. 46, pag. 1172 con riferimenti dottrinali e giurisprudenziali;

Schlauri, Die Neuverfügung lite pendente in der Rechtsprechung des EVG, in:

Schaffauser/Schlauri (Hrsg.), Aktuelle Rechtsfragen der

Sozialversicherungspraxis, Schriftenreihe IRP-HSG, 2001, pagg. 193 e 210).

Rimangono tuttavia riservate le situazioni soggette alla protezione della buona

fede (in argomento: cfr. STF 9C_809/2013 del 31 gennaio 2013). Infine, nel caso

di incertezze o insicurezze a sapere se le richieste ricorsuali corrispondano

pienamente alla nuova decisione in modo tale da rendere priva di oggetto la

procedura di ricorso, alle parti – ai fini del loro di diritto di essere

sentito – va concesso uno scambio di allegati (Pfleiderer, op. cit., ad art. 58

n. 48, pag. 1172 con riferimenti).

Nella

fattispecie, la decisione resa pendente lite dall’Ufficio AI non mette fine

alla vertenza in quanto non corrisponde pienamente alle richieste del ricorrente

(cfr. supra consid. 1.4 e 1.5), il quale chiede che venga esaminato dal

Tribunale l’inizio della rendita fissato al 1° maggio 2014, contestando che

l’anno di attesa parta nuovamente.

Il

Tribunale deve pertanto entrare nel merito della lite, ritenuto

che oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto

all’assicurato il diritto a tre quarti di rendita dal 1° maggio 2014.

Nel

merito

2.3

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.

1411, n. 46).

L'art.

28.

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2

LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,

decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita

(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01

del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

Di

regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una

diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a

quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato

non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa

(DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità

di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).

Quale eccezione alla succitata regolamentazione l’art.

29.

bis OAI prevede che se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado d’invalidità e se l’assicurato, nel susseguente

periodo di 3 anni, presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far

nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal

periodo d’attesa impostogli dall’articolo 29 cpv. 1 LAI.

Il

citato articolo è pure applicabile se il diritto alla rendita, per incapacità

di lavoro della stessa origine, risorge meno di tre anni dopo la soppressione,

ma l'assicurato non può farlo valere (DTF 117 V 23). In virtù del rinvio di cui

all’art. 88a cpv. 1 OAI, l’art. 29 bis OAI è parimenti applicabile in ambito di

aumento di rendita in via di revisione (STCA 32.2006.98 del 18 aprile 2007;

cfr. anche Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et

survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, pagg. 837-838; cfr.

anche Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung,

2010, N. 457s, pag. 125).

2.4

Nel

caso in esame, va fatto presente che la precedente decisione del 26 aprile 2012

si fondava su due periodi d’invalidità dell’assicurato: il primo concerneva l’inabilità

lavorativa dovuta alla problematica reumatologica accertata dal dr. __________

nella perizia 26 dicembre 2009, eseguita per conto dell’assicuratore perdita di

guadagno in caso di malattia (doc. 22 inc. cassa malati) con conseguente

erogazione di una rendita intera dal 1° agosto 2009 al 31 dicembre 2009,

soppressa a seguito di un grado d’invalidità non pensionabile (18%); il secondo

un’inabilità a seguito di un infortunio con susseguente diritto alla rendita

intera dal 1° giugno 2010 al 31 dicembre 2010, prestazione soppressa per via di

un grado d’invalidità del 18%.

A

seguito dell’esacerbazione della problematica reumatologica, fatta risalire dai

periti del SAM al maggio 2013, l’assicura- to presentava un totale inabilità

lavorativa in qualsiasi attività, ridotta al 50% dal 4 maggio 2014 (sei mesi

dopo la perizia multidisciplinare), così come validamente attestato con rapporto

finale SMR del 25 settembre 2014 (doc. AI 136).

Pacifico

è che il risorgere dell’invalidità è riconducibile allo stesso danno alla

salute alla base della prima decisione, vale a dire alla problematica del rachide

lombare come stabilito dal SMR nelle annotazioni 22 giugno 2015 (doc. IV).

Trattandosi

di un peggioramento durevole, nonché di un grado d’invalidità pensionabile del

61%, occorre esaminare se si tratta di un caso dove può essere applicato l’art.

29bis OAI e quindi non sia necessario attendere un termine di attesa di un

anno.

Siccome

l’invalidità è risorta, come detto, nel mese di maggio 2013, sono quindi passati

più di tre anni dal 31 dicembre 2009, momento in cui è cessato il diritto alla

rendita. Ne consegue che l’art. 29bis OAI non è applicabile e quindi il termine

di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI riparte dal 1° maggio 2013. Il diritto

a tre quarti di rendita decorre quindi dal 1° maggio 2014, così come rettamente

stabilito con la nuova decisione del 23 giugno 2015.

Va

fatto presente che l’Ufficio AI emanerà successivamente una decisione in cui

fisserà l’importo della prestazione in parola.

Visto

quanto sopra, la decisione contestata del 28 aprile 2015, laddove stabilisce la

decorrenza della rendita dal 1° maggio 2014, è confermata.

2.5

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della procedura, le spese complessive di fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI nella misura di fr. 350.--; i restanti 150.-- sono invece a

carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto per effetto della

nuova decisione resa pendente lite che ha stabilito il diritto a tre quarti di

rendita, è respinto.

§

RI 1 ha diritto a tre quarti di rendita dal 1°

maggio 2014.

2. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI per fr.

350.-- e del ricorrente per fr. 150.-- .

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti