32.2015.93
Domanda AI di un assicurato. Riesame della decisione contestata da parte dell'Ufficio AI prima della risposta di causa nel senso di riconoscere una rendita maggiore
31 maggio 2016Italiano15 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
32.2015.93
BS/sc
Lugano
31 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 maggio 2015 di
RI 1
contro
la decisione del 28 aprile 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, classe 1959, da ultimo attivo quale gessatore indipendente, con quattro
decisioni del 26 aprile 2012 è stato posto al beneficio di una rendita intera
d’invalidità dal 1° agosto 2009 al 31 dicembre 2009 e dal 1° giugno 2010 sino
al 31 dicembre 2010 (doc. AI 82 - 86; cfr le motivazioni in doc. AI 82). Le decisioni
sono cresciute in giudicato non avendo l’assicurato interposto ricorso contro
le stesse.
1.2. A
seguito di una nuova domanda di prestazioni, inoltrata dall’assicurato nel
luglio 2012 (doc. AI 93), costatato un peggioramento dello stato di salute,
l’Ufficio AI ha dato mandato al SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI)
di espletare una perizia pluridisciplinare. Tenuto conto del relativo rapporto
peritale del 28 ottobre 2013 (doc. AI 122) e del rapporto SMR (Servizio medico
regionale) del 29 settembre 2014 (doc. AI 136), l’assicurato è stato riconfermato
pienamente inabile nella sua originaria attività, ma abile al 100% dal 16 dicembre
2009 (data della perizia del dr. __________ eseguita nell’ambito della prima
domanda di prestazioni) e, causa l’esacerbazione algica, totalmente inabile dal
maggio 2013 e abile al 50% dal 4 maggio 2015 (sei mesi dopo la perizia del SAM).
Dal
lato economico l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi giungendo ad
un grado d’invalidità del 59%.
Di
conseguenza, con decisioni del 28 aprile 2015 (preavvisate il 10 febbraio 2015)
all’assicurato è stata riconosciuta una mezza rendita, trascorso l’anno di
attesa, dal 1° maggio 2014.
La
prestazione è stata definita in fr. 907.-- (adeguata al 1° gennaio 2015 in fr.
911.--) e compensata con fr. 10'900.-- di salari anticipati dall’attuale datore
di lavoro.
1.3. Contro
la succitata decisione, l’assicurato ha interposto il presente ricorso,
sostenendo:
"
(…)
1) Conteggio pagamento retroattivo. Il totale
del pagamento retroattivo di CHF 10'900.00 è stato versato alla ditta __________,
__________ e non al sottoscritto. Non vedo per quale motivo detta somma deve
essere versata alla ditta datrice di lavoro invece del sottoscritto. La ditta
mi ha regolarmente versato la loro quota parte corrispondente alle mie
possibilità lavorative pari al 30% e niente altro.
2) Periodo d'attesa. La mia pratica
d'invalidità e in essere già da alcuni anni, prima di percepire una rendita
come stabilito dalla legge c'è stato un anno di attesa regolarmente calcolato
con il precedente conteggio, non comprendo quindi per quale motivo, per lo
stesso caso d'invalidità con il nuovo calcolo si considera nuovamente un
ulteriore anno d'attesa. Così procedendo vengo penalizzato per ben due volte
semplicemente per una rivalutazione del mio caso. Si chiude il primo caso, se
ne riapre un secondo applicando nuovamente il periodo d'attesa.
3) Prestazione rendita. Da quanto scritto è
stato stabilito il diritto ad un mezza rendita d'invalidità con grado Al del
59%. Con un grado Al del 59% corrispondente a mezza rendita secondo i miei
calcoli impossibile che la rendita corrisponda solo a CHF 911.00 mensili.
Considerato che la rendita intera corrisponde a CHF 2'200.00 mensili come
riferitomi durante l'ultimo colloquio, dalla Signora __________ dell'istituto
delle assicurazioni sociali, Bellinzona.” (Doc. I)
1.4. Con
scritto 23 giugno 2015 l’Ufficio AI ha comunicato al TCA di aver proceduto al
riesame della decisione contestata, allegando una nuova decisione dello stesso
giorno con la quale, pendente causa ed entro il termine della risposta in via
di riconsiderazione ex art. 53 cpv. 3 LPGA, ha annullato quella del 28 aprile
2015 e riconosciuto all’assicurato un grado d’invalidità del 61% (dovuto alla
correzione della riduzione al reddito da invalido dal 12% al 15%) con
conseguente versamento di tre quarti di rendita dal 1° maggio 2014.
L’amministrazione
ha poi specificato che emanerà una separata decisione definendo l’importo della
rendita, facendo poi presente che la compensazione è stata eseguita sulla base
del relativo formulario compilato dall’attuale datore di lavoro.
1.5. Interpellato
dal TCA per una presa di posizione riguardo alla nuova decisione ed alla
possibilità di stralciare conseguentemente la causa (V), con scritto 9 luglio
2015 il ricorrente ha chiesto che venga esaminata la questione relativa
all’inizio del nuovo anno di attesa e più precisamente:
"
(…)
Secondo l'ufficio dell'assicurazione invalidità
l'attesa di un nuovo anno è giustificabile in quanto il nuovo evento per la
stessa causa non è avvenuto nei tre anni dalla soppressione della rendita Al
per lo stesso evento e meglio nei tre anni dal 01.01.2010.
A mio modesto parere la nuova richiesta di Al per la
stessa causa è avvenuta prima dei citati tre anni in quanto la nuova domanda
per lo stesso problema è stata presentata nel luglio 2012 e quindi prima del
31.12.2012 data di scadenza dei citati tre anni. Motivo per cui non ritengo
giustificato l'attesa di un nuovo anno per la stessa causa.” (Doc. VI)
1.6. Con
osservazioni del 18 agosto 2015 l’Ufficio AI ha confermato la nuova decisione,
ribandendo che “… le condizioni per l'applicazione dell'art. 29bis OAI
relativo al risorgere dell'invalidità dopo la soppressione della rendita Al non
sono date nello specifico in quanto la ricaduta è certificata medicalmente da
maggio 2013, oltre 3 anni dalla soppressione della rendita motivata dallo stesso
evento e in precedenza limitata al 31.12.2009. È rilevante il momento della
ricaduta e non il momento dell'introduzione della domanda.” (Doc. VIII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. A
norma dell'art. 6 cpv. 1 Lptca l'autorità amministrativa può, fino all'invio
della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente
una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 6 cpv. 2
Lptca). Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto
senza oggetto per effetto della nuova decisione. Se la stessa si fonda su
elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna
al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione (art. 6 cpv. 3 Lptca).
Considerandi
Questa norma ricalca sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3 LPGA che prevede che “l’assicuratore
può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali
è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autori-tà di
ricorso”
Secondo
dottrina e giurisprudenza, una decisione pendente lite mette fine alla vertenza
(e costituisce quindi la base per lo stralcio dai ruoli della procedura
ricorsuale; sul punto cfr. Bosshardt/Kölz/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechts-pflegegesetz
des Kantons Zürich, 1999, pag. 737) solo nella misura in cui corrisponde alle
richieste del ricorrente. Il litigio sussiste quindi nella misura in cui la
nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente;
in tal ca-so l’autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto
indeciso, senza che l'insorgente debba impugnare il nuovo atto amministrativo (DTF 127 V 233 consid. 2.b/bb/, 113 V 237; RCC
1992.
pag. 123 consid. 5c; Kieser, ATSG Kommentar, 2010, ad. Art. 53 n. 47 pag. 682). Infatti la nuova
decisione è considerata impugnata (“mit angefochten”) unitamente a
quella contestata con il ricorso. Il giudice non può entrare nel merito di un
ricorso nel frattempo inoltrato (a titolo cautelativo) contro la nuova decisione,
ma deve considerarlo come proposta di giudizio (Pfleiderer in: Waldmann/Weissen-berger
(Hrsg.), VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
2009, ad art. 58 n. 46, pag. 1172 con riferimenti dottrinali e giurisprudenziali;
Schlauri, Die Neuverfügung lite pendente in der Rechtsprechung des EVG, in:
Schaffauser/Schlauri (Hrsg.), Aktuelle Rechtsfragen der
Sozialversicherungspraxis, Schriftenreihe IRP-HSG, 2001, pagg. 193 e 210).
Rimangono tuttavia riservate le situazioni soggette alla protezione della buona
fede (in argomento: cfr. STF 9C_809/2013 del 31 gennaio 2013). Infine, nel caso
di incertezze o insicurezze a sapere se le richieste ricorsuali corrispondano
pienamente alla nuova decisione in modo tale da rendere priva di oggetto la
procedura di ricorso, alle parti – ai fini del loro di diritto di essere
sentito – va concesso uno scambio di allegati (Pfleiderer, op. cit., ad art. 58
n. 48, pag. 1172 con riferimenti).
Nella
fattispecie, la decisione resa pendente lite dall’Ufficio AI non mette fine
alla vertenza in quanto non corrisponde pienamente alle richieste del ricorrente
(cfr. supra consid. 1.4 e 1.5), il quale chiede che venga esaminato dal
Tribunale l’inizio della rendita fissato al 1° maggio 2014, contestando che
l’anno di attesa parta nuovamente.
Il
Tribunale deve pertanto entrare nel merito della lite, ritenuto
che oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurato il diritto a tre quarti di rendita dal 1° maggio 2014.
Nel
merito
2.3
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.
1411, n. 46).
L'art.
28.
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2
LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01
del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
Di
regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una
diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a
quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato
non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa
(DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità
di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).
Quale eccezione alla succitata regolamentazione l’art.
29.
bis OAI prevede che se la rendita è stata soppressa a causa
dell’abbassamento del grado d’invalidità e se l’assicurato, nel susseguente
periodo di 3 anni, presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far
nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal
periodo d’attesa impostogli dall’articolo 29 cpv. 1 LAI.
Il
citato articolo è pure applicabile se il diritto alla rendita, per incapacità
di lavoro della stessa origine, risorge meno di tre anni dopo la soppressione,
ma l'assicurato non può farlo valere (DTF 117 V 23). In virtù del rinvio di cui
all’art. 88a cpv. 1 OAI, l’art. 29 bis OAI è parimenti applicabile in ambito di
aumento di rendita in via di revisione (STCA 32.2006.98 del 18 aprile 2007;
cfr. anche Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et
survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, pagg. 837-838; cfr.
anche Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung,
2010, N. 457s, pag. 125).
2.4
Nel
caso in esame, va fatto presente che la precedente decisione del 26 aprile 2012
si fondava su due periodi d’invalidità dell’assicurato: il primo concerneva l’inabilità
lavorativa dovuta alla problematica reumatologica accertata dal dr. __________
nella perizia 26 dicembre 2009, eseguita per conto dell’assicuratore perdita di
guadagno in caso di malattia (doc. 22 inc. cassa malati) con conseguente
erogazione di una rendita intera dal 1° agosto 2009 al 31 dicembre 2009,
soppressa a seguito di un grado d’invalidità non pensionabile (18%); il secondo
un’inabilità a seguito di un infortunio con susseguente diritto alla rendita
intera dal 1° giugno 2010 al 31 dicembre 2010, prestazione soppressa per via di
un grado d’invalidità del 18%.
A
seguito dell’esacerbazione della problematica reumatologica, fatta risalire dai
periti del SAM al maggio 2013, l’assicura- to presentava un totale inabilità
lavorativa in qualsiasi attività, ridotta al 50% dal 4 maggio 2014 (sei mesi
dopo la perizia multidisciplinare), così come validamente attestato con rapporto
finale SMR del 25 settembre 2014 (doc. AI 136).
Pacifico
è che il risorgere dell’invalidità è riconducibile allo stesso danno alla
salute alla base della prima decisione, vale a dire alla problematica del rachide
lombare come stabilito dal SMR nelle annotazioni 22 giugno 2015 (doc. IV).
Trattandosi
di un peggioramento durevole, nonché di un grado d’invalidità pensionabile del
61%, occorre esaminare se si tratta di un caso dove può essere applicato l’art.
29bis OAI e quindi non sia necessario attendere un termine di attesa di un
anno.
Siccome
l’invalidità è risorta, come detto, nel mese di maggio 2013, sono quindi passati
più di tre anni dal 31 dicembre 2009, momento in cui è cessato il diritto alla
rendita. Ne consegue che l’art. 29bis OAI non è applicabile e quindi il termine
di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI riparte dal 1° maggio 2013. Il diritto
a tre quarti di rendita decorre quindi dal 1° maggio 2014, così come rettamente
stabilito con la nuova decisione del 23 giugno 2015.
Va
fatto presente che l’Ufficio AI emanerà successivamente una decisione in cui
fisserà l’importo della prestazione in parola.
Visto
quanto sopra, la decisione contestata del 28 aprile 2015, laddove stabilisce la
decorrenza della rendita dal 1° maggio 2014, è confermata.
2.5
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della procedura, le spese complessive di fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI nella misura di fr. 350.--; i restanti 150.-- sono invece a
carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto per effetto della
nuova decisione resa pendente lite che ha stabilito il diritto a tre quarti di
rendita, è respinto.
§
RI 1 ha diritto a tre quarti di rendita dal 1°
maggio 2014.
2. Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI per fr.
350.-- e del ricorrente per fr. 150.-- .
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti