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32.2015.95

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 giugno 2016Italiano82 min

Source ti.ch

Fatti

I sintomi cui il perito ha fatto riferimento sono i

seguenti:

- depressione del tono dell’umore;

- riduzione

dell’energia, stanchezza marcata dopo ogni sforzo anche minimo;

- diminuita attività;

- ridotta capacità di provare piacere e interesse;

- l’umore

varia poco da giorno a giorno ed è spesso insensibile alle circostanze.

Analizzando i sintomi appena elencati con

riferimento a quanto da lui stesso constatato in occasione della perizia della

primavera 2007, il perito è giunto alla conclusione che “essi paiono

moderatamente compromessi, ma non in misura completa.”

Il TCA, in quell’occasione, ha quindi concluso che,

fino al momento di emanazione della decisione impugnata, che delimita il potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, l’assicurato era da

considerare abile al lavoro al 50%, ritenendo che il peggioramento delle

condizioni di salute dell’interessato, con passaggio del disturbo depressivo

ricorrente da una gravità media ad una gravità severa, fosse da valutare in sede

di revisione.

Va qui rilevato che nella

classificazione medica delle diagnosi ICD-10-GM 2014 - lista sistematica -

versione italiana pubblicata dall’UFS e obbligatoria per tutti gli ospedali

(comprese le cliniche di riabilitazione, le cliniche psichiatriche e le

cliniche specializzate) dal 1° gennaio 2015), per quanto riguarda il disturbo

depressivo ricorrente viene indicato quanto segue:

" F32.- Episodio depressivo

Negli episodi tipici lievi (F32.0), di media gravità (F32.1)

o gravi (F32.2 e F32.3), il paziente presenta abbassamento del tono dell'umore,

riduzione dell'energia e decremento dell'attività. Sono

compromessi la capacità di provare piacere, l'interesse e la

concentrazione, ed è comune una stanchezza marcata dopo ogni

sforzo anche minimo. Il sonno è di solito disturbato e l'appetito è

diminuito. Sono quasi sempre ridotte l'autostima e la fiducia in se

stessi, ed anche nelle forme lievi sono spesso presenti idee di

colpa e di inutilità.

L'abbassamento del tono dell'umore si modifica

scarsamente da un giorno all'altro, non è correlato alle circostanze

e può essere accompagnato da sintomi cosiddetti somatici, come la perdita

dell'interesse e dei sentimenti piacevoli, il risveglio mattutino

parecchie ore prima del solito, il peggioramento mattutino della

depressione, il rallentamento psicomotorio accentuato, l'agitazione, la

perdita dell'appetito, la perdita di peso e la riduzione della libido. In

relazione al numero ed alla gravità dei

sintomi, un episodio depressivo può essere classificato come lieve, di media

gravità o grave.

Incl.: singoli episodi di:

• reazione depressiva

• depressione psicogena

• depressione reattiva (F32.0, F32.1, F32.2)

Escl.: disturbi dell'adattamento (F43.2)

se associati a disturbi della condotta

descritti in (F91.-, F92.0)

depressione ricorrente (F33.-)

F32.0 Episodio depressivo lieve

Sono generalmente presenti almeno due o tre dei sintomi

sopra indicati. Il paziente è in genere sofferente a causa di essi,

ma e in grado di continuare la maggior parte delle sue attività

abituali.

F32.1 Episodio depressivo di media gravità

Sono in genere presenti quattro o più dei sintomi

sopraindicati ed il soggetto ha grandi difficoltà a continuare le

sue attività abituali.

F32.2 Episodio depressivo grave senza sintomi

psicotici

Episodio depressivo in cui molti dei sintomi sono

marcati e penosi, tipicamente la perdita dell'autostima e le

idee di colpa o di inutilità. Sono comuni propositi e

atti suicidari ed è in genere presente un certo numero di sintomi

somatici.

Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di

depressione agitata

Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di

depressione maggiore

Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di

depressione con rischio vitale

F32.3 Episodio depressivo grave con sintomi

psicotici

Episodio depressivo simile a quello descritto in F32.2,

ma con presenza di allucinazioni, deliri, ritardo

psicomotorio o stupor, così gravi da rendere

impossibili le normali attività sociali. Vi può essere pericolo di

morte per suicidio, disidratazione ed inedia. Le

allucinazioni ed i deliri possono o meno essere congrui all'umore.

Singolo episodio di:

• depressione maggiore con sintomi psicotici

• psicosi depressiva psicogena

• depressione psicotica

• psicosi depressiva reattiva

F32.8 Episodi depressivi di altro tipo

Singoli episodi di depressione mascherata S.A.I.

Depressione atipica

F32.9 Episodio depressivo non specificato

Disturbo depressivo S.A.I.

Depressione S.A.I.”

Il TCA non ha quindi motivo per distanziarsi dalle considerazioni della perita

psichiatra del CPAS e, pertanto, dalla diagnosi posta di episodio depressivo

(F32) lieve (F32.0), specificata sulla base dei criteri diagnostici

dell'ICD-10 (F32; soddisfacendo i criteri: G1 durata di almeno 2 settimane, G2

assenza di episodi maniacali o ipomaniacali precedenti, G3 non attribuibile

all'uso di sostanze psicoattive o a malattia mentale organica; F32.0; A:

soddisfatti i criteri generali; ha 2 sintomi del criterio B umore depresso per

la maggior parte della giornata, perdita di interesse per attività normalmente

piacevoli e 2 sintomi del criterio C disturbi del sonno, lamentazioni di

diminuita capacità di concentrarsi; arrivando ad numero totale di almeno 4

sintomi), con piena capacità lavorativa dell'assicurato, contrariamente a

quella di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità, in

via di risoluzione (F33.1) certificata, ma non specificata sulla base dei

criteri diagnostici dell'ICD-10, dallo specialista curante del ricorrente, con una

capacità lavorativa ridotta al 50% per qualsiasi tipo di attività a far tempo

dal 13 novembre 2013.

In simili circostanze, il fatto che la dr. med. __________ abbia visitato il

ricorrente in due occasioni mentre lo psichiatra curante abbia con lui consulti

regolari ogni ca. 2 settimane, non inficia la piena forza probante della

perizia del 1° dicembre 2014 e dei successivi rapporti del 13 luglio e del 19 agosto

2015.

Giova qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima

Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche

se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno

un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega

al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353

consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve

en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de

Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF

ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06

del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Ad esempio,

nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha

sottolineato che:

" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés

dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre

en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte ha nuovamente confermato la sua

giurisprudenza nella STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2, nella

quale ha ribadito la correttezza della valutazione eseguita dai periti del

Centro peritale, anziché quella del curante, osservando che “ a ciò si aggiunge che la valutazione

del primo giudice tiene meglio conto della differenza, a livello probatorio,

tra mandato di cura e mandato peritale (cfr., tra le tante, sentenza

9C_151/2011 del 27 gennaio 2012 consid. 5.1 con riferimenti).

Questo principio è stato ribadito anche nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre

2012, consid. 4.4.

In una sentenza 9C_185/2013 del 17 aprile 2013, l’Alta Corte,

confermando la STCA 36.2012.67 dell’11 febbraio 2013, ha ritenuto corretta, nonostante la certificazione dello psichiatra curante, la valutazione

peritale psichiatrica eseguita dal SAM, ricordando che, in presenza di perizie

esterne, il solo fatto che uno o più curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimetterle in discussione e ad imporre

nuovi accertamenti (cfr. fra le tante 9C_330/2012 del 7 settembre 2012 consid.

4;9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4. con riferimenti).

Non consente di addivenire ad una conclusione differente neppure lo scritto

inviato il 15 gennaio 2015 dal dr. med. __________ del __________, già solo per

la circostanza che lo stesso parte dal presupposto che "sia il medico

di famiglia sia lo specialista che ha in cura" il ricorrente "ritengono

che sia abile al lavoro al 50% in qualità di autista di bus" (doc. D).

2.5.4. Questa Corte ritiene pertanto

che lo stato di salute dal profilo psichico dell’assicurato sia stato

dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dall'amministrazione,

segnatamente dalle specialiste del CPAS, prima dell'emanazione della decisione

qui impugnata.

I referti peritali del 19 dicembre 2014, del 13 luglio e del 17 agosto 2015 del

CPAS, conformi alle direttive fissate dalla DTF 137 V 210, hanno

difatti permesso al TCA di fare piena luce sulla situazione valetudinaria

dell'assicurato al momento determinante (cfr. consid. 2.5.1.; 2.5.2. e 2.5.3),

senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori accertamenti medici e, in

particolare, ad una perizia giudiziaria, come richiesto invece in sede

ricorsuale.

In tale contesto, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Il TCA rinuncia quindi all'assunzione

di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.

2.5.5. Per costante giurisprudenza,

il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione

deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui

essa venne emanata - in concreto il 28

aprile 2015 - quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente

possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e

129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

La valutazione neuropsicologica del 15 giugno 2015 della dr. med. __________,

psicologa specialista in neuropsicologia FSP, della Clinica __________ di __________

(doc. H) fa riferimento ad una situazione clinica dell’assicurato posteriore di

oltre un mese alla decisione dell’UAI e dunque, non è rilevante nella presente

procedura.

D'altra parte, va rilevato che tale nuovo documento non permetterebbe comunque

una diversa valutazione della fattispecie, già solamente per il fatto che la

neuropsicologa non ha certificato alcuna inabilità lavorativa dell'assicurato.

A questo proposito val qui la pena di rilevare che se, successiva-mente

all'emissione della decisione impugnata del 28 aprile 2015, l'insorgente

ritiene che vi sia stato un peggioramento del suo stato di salute, potrà

inoltrare in ogni caso una nuova domanda di prestazioni.

2.5.6. Stante quanto precede questo

TCA non può condividere né le contestazioni mosse dall'insorgente nel gravame

alla valutazione medica-psichiatrica operata dall'amministrazione né le

conclusioni a cui è giunto nel ricorso, giusta le quali non sarebbe in grado,

per motivi psichici, di svolgere attività lavorative, ancorché semplici e ripetitive,

oltre al grado del 50%.

2.6. Davanti

a questa Corte il ricorrente che - in sede di osservazioni al progetto di

decisione del 28 gennaio 2014 (poi annullato e sostituito da quello del 25

febbraio 2015) aveva prodotto il certificato dell'11 febbraio 2014 del proprio

medico curante, dr. med. __________, giusta il quale "il paziente

presenta una gonalgia cr. A destra, in stato dopo plastica al legamento

crociato anteriore il 20.11.2003. Quale autista di bus risulta abile al 50%

dall'inizio dell'attività lavorativa e per tempo indeterminato" (doc.

AI 134-2) - non contesta più la valutazione medica-somatica operata

dall'amministrazione. A ragione.

A questo proposito il TCA osserva infatti quanto segue.

2.6.1. Nel caso di specie, dagli atti

di causa risulta che il 25 ottobre 2005 il dr. med. __________, FMH in urologia,

ha diagnosticato, nell'ambito di una macroematuria, un papilloma vescicale

all'assicurato. Nel rapporto medico del 2 giugno 2009 lo specialista ha posto

la diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa di "papillomi

vescicali recidivanti, pTa G1-G2; esiti di plurime TUR vescica il 22.12.2005,

22.11.2006, 4.06.2007, 30.03.2009", puntualizzando che si trattava

"di un tumore superficiale della vescica che non comportava al momento

nessuna limitazione dell'abilità lavorativa, ad eccezione degli episodi in cui

il paziente deve essere ricoverato per le resezioni transuretrali con

cessazione dell'abilità lavorativa per circa 3-4 settimane" (doc. AI 75-1/3).

Il TCA non ha ragione di scostarsi da questa valutazione, fatta propria anche

dal medico dell'SMR nel proprio rapporto del 2 marzo 2010.

Tanto più che le conclusioni del dr. med. __________ - FMH in urologia, e

quindi specialista nella materia che qui ci occupa, che ha più volte operato

l'assicurato e lo ha preso a carico anche in seguito - non sono state smentite

da altri certificati medico-specialistici attestanti una diversa influenza

della patologia dell'assicurato sulla sua capacità lavorativa.

Il fatto che tale diagnosi figuri nel rapporto del 2 marzo 2010 ma non in

quello del 19 dicembre 2014 del medico dell'SMR è irrilevante ai fini del

giudizio, essendo in ogni caso senza influsso sulla capacità lavorativa

dell'assicurato.

Tanto più che neppure il ricorrente pretende il contrario.

2.6.2. Dal profilo ortopedico, dalle

tavole processuali emerge che l'insorgente, a seguito dell'infortunio del 6

settembre 2003 riportato in narrativa, è stato visitato il 30 novembre 2004 dal

dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, nell'ambito della

visita medica __________ di chiusura della __________. Nel relativo rapporto lo

specialista - dopo aver descritto il decorso post-infortunistico secondo gli

atti nonché i dati soggettivi ed oggettivi e aver posto la diagnosi di "disturbi

funzionali di media entità al ginocchio destro e stato da plastica del legamento

crociato anteriore avvenuta il 20.11.2003 in stato di rottura del legamento

crociato anteriore il 6.09.2003 su trauma distorsivo" e aver osservato

che la situazione era da considerarsi stabilizzata - ha espresso la seguente esigibilità

del lavoro (doc. LAINF 18-1/3).

" L'assicurato

può molto spesso sollevare pesi da 10 a 25 kg fino all'altezza dei fianchi,

talvolta pesi da " 25 a 45 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado pesi

superiori ai 45 kg fino all'altezza del franchi. L'assicurato può molto spesso

sollevare pesi di più di 5 .kg al di sopra dell'altezza del petto. L'assicurato

può molto spesso maneggiare attrezzi di leggera, media e pesante entità,

l'assicurato può talvolta effettuare lavori molto pesanti, la rotazione manuale

non è impedita.

L'assicurato può molto spesso lavorare sopra la testa, molto

spesso può effettuare la rotazione dei tronco e molto spesso assumere la

posizione seduta e inclinata in avanti. L'assicurato può talvolta assumere la

posizione in piedi inclinata in avanti, non può mai assumere la posizione

inginocchiata e può di rado effettuare la flessione delle ginocchia.

L'assicurato può molto spesso assumere la posizione seduta di lunga durata e

spesso assumere la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurato può molto

spesso camminare oltre i 50 metri; talvolta camminare per lunghi tragitti,

talvolta camminare su terreno accidentato, talvolta salire le scale e talvolta

salire su scale a pioli".

A seguito dell'infortunio

del 9 settembre 2006 riportato in narrativa, il 2 marzo 2007 l'insorgente è

stato nuovamente visitato dal precitato medico circondariale. Nel relativo

rapporto lo specialista - dopo aver descritto il decorso post-infortunistico

secondo gli atti nonché i dati soggettivi ed oggettivi e aver posto la diagnosi

di "disturbi funzionali di media entità al ginocchio destro e stato da

plastica del legamento crociato anteriore avvenuta il 20.11.2003; Stato di

contusione della spalla sinistra con sintomatologia algica in via di

risoluzione" e aver rilevato che lo stato locale del ginocchio destro

era sovrapponibile a quello a suo tempo già accertato e che la contusione alla

spalla era già guarita con misure conservative - ha ribadito l'esigibilità già

espressa il 30 novembre 2004 (doc. LAINF 22-1/3).

Questo Tribunale, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti,

deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione operata

dal medico circondariale della SUVA e fatta propria dal medico dell'SMR nei

propri rapporti del 2 marzo 2010 e del 19 dicembre 2014 (cfr. consid. 2.4).

L’amministrazione poteva legittimamente basare la propria valutazione sugli

accertamenti effettuati dall’assicuratore infortuni inerenti alla patologia con

influsso sulla capacità lavorativa di origine prettamente infortunistica.

La valutazione operata dal medico __________ della __________ e fatta propria

dall’UAI è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando 2.3. ll dr. med. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, si è espresso su tutte le problematiche

postinfortunistiche lamentate dall'assicurato, ha esaminato accuratamente tutta

la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità

lavorativa dell'insorgente (sulla base delle indicazioni fornite dal dr. med. __________

- spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, e quindi specialista nella

Considerandi

materia che qui ci occupa, che ha operato l'assicurato e lo ha preso a carico

anche in seguito - e corroborate sia dai referti medici agli atti sia dalle

visite effettuate presso di lui in agenzia), motivando debitamente le sue

conclusioni. Al referto va dunque attribuita piena forza probante.

2.6.3

Questa Corte ritiene pertanto

che, anche dal profilo somatico, lo stato di salute dell’assicurato sia stato

dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dall'UAI prima dell'emanazione

della decisione qui impugnata.

2.7

In conclusione, stante quanto

sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere

tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF

113.

V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da

ritenere dimostrato, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali, che RI 1 è abile al lavoro al 100% in un'attività

adeguata rispettosa dei noti limiti funzionali a far tempo dal novembre 2004.

2.8

Occorre ora esaminare le

conseguenze del danno alla salute subito dal ricorrente dal profilo

finanziario. Trattasi di una verifica che si impone nonostante il ricorrente abbia

criticato solamente la valutazione medica-psichiatrica effettuata

dall'amministrazione, senza nulla eccepire quanto agli aspetti economici.

2.8.1

Per determinare

il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla

salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa,

nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale

persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale

reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si

fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei

salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul

salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella

stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile

quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori

empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere

conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano

una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e

conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente

svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale

contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.

Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e

percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30;

RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è

pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata

da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002

pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può

essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC

1980.

pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno

in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di

lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Giova qui ricordare che in una sentenza I 696/01 del 4 aprile

2002.

al consid. 3b)aa) e seguenti il TF ha dovuto giudicare il caso di un

garagista indipendente che contestava l’ammontare del reddito da valido preso

in considerazione dal Tribunale cantonale e dall’amministrazione. Sulla base del reddito registrato nel conto individuale, entrambe le

autorità avevano ritenuto che l’interessato avrebbe potuto conseguire un

reddito massimo di fr. 20'000 (”Verwaltung und Vorinstanz gehen gestützt auf

die Einträge im IK des Beschwerdeführers davon aus, dass dieser im

Gesundheitsfall höchstens ein Einkommen in der Höhe von Fr. 20'000.- erzielen

würde. In der Tat ist den betreffenden Einträgen zu entnehmen, dass der damals

selbstständigerwerbende Garagist Einkünfte von jährlich höchstens Fr. 16'300.-

(1986/87) und Fr. 16'500.- (1994/95) sowie Fr. 15'300.- (1996/97) erzielt habe.

So besehen ist es nicht zu beanstanden, wenn Verwaltung und Vorinstanz das

Valideneinkommen auf Fr. 20'000.- festgelegt haben, wobei die Gründe, warum der

Beschwerdeführer nicht ein höheres Einkommen verabgabt hat, keiner näheren Erörterung

bedürfen“).

Per l’Alta Corte tuttavia

la circostanza che il ricorrente durante numerosi anni ha esercitato

un’attività indipendente conseguendo redditi inusualmente bassi, che neppure

permettevano un’esistenza dignitosa, non è di per sé decisiva per la fissazione

del reddito da valido (“bb) Verwaltung und Vorinstanz übersehen nun aber den

folgenden entscheidenden Punkt: Dass der Versicherte in der Vergangenheit einen

Einmannbetrieb führte und sich in diesem Rahmen während Jahren mit unüblich tiefen,

kaum existenzsichernden Erwerbseinkommen begnügte, ist für die Festlegung des

Valideneinkommens als solchen nicht entscheidend.“).

Ciò,

perché il reddito da valido di soli fr. 20'000 poteva essere imputato

all’allora ricorrente solo se sulla base di elementi concreti si poteva

concludere che quale persona sana e completamente abile al lavoro si sarebbe

accontentata di un guadagno marginale (“Denn das Valideneinkommen ist nicht

eine vergangene, sondern eine hypothetische Grösse. Ein

Valideneinkommen von bloss Fr. 20'000.- kann dem Beschwerdeführer daher nur

dann angerechnet werden, wenn auf Grund der konkreten Verhältnisse seines

Einzelfalles anzunehmen ist, dass er sich auch als gesunder, voll

leistungsfähiger Berufsmann mit einer solchen Randexistenz begnügen würde.“). Nel caso che il TF era stato chiamato a giudicare sulla base degli atti

non era tuttavia possibile concludere in tal senso (“Gerade dies kann nach Lage

der Akten im Falle des Beschwerdeführers nicht gesagt werden”) ed ha preso in

considerazione quale reddito da valido quello di un meccanico qualificato

figurante nelle usuali tabelle RSS poiché occorreva ritenere che l’interessato,

se non fosse divenuto invalido, avrebbe abbandonato la sua attività

indipendente.

In una sentenza 8C_611/2007 del 23 aprile 2008, a proposito del reddito da valido di un consulente assicurativo che aveva conosciuto delle

forti variazioni annuali del proprio salario il TF non ha censurato la presa in

considerazione, da parte dell’autorità inferiore, della media del reddito

conseguito dall’assicurato negli ultimi tre anni (“Wegen starker

Lohnschwankungen von Jahr zu Jahr stellte das kantonale Gericht zur Bemessung

des Valideneinkommens auf den Durchschnittsverdienst der letzten drei Jahre vor

Eintritt des Gesundheitsschadens ab. Als Bezugsgrösse wählte es die im

Individuellen Konto der gemeldenten beitragspflichtigen Einkommen (Art. 30ter

Abs. 1 AHVG und Art. 135 ff. AHVV) ausgewiesenen, vom Arbeitgeber bestätigten

Lohnsummen“), ma ha rinviato la causa all’autorità inferiore per una

determinazione più precisa del salario percepito dopo ulteriori accertamenti in

ambito fiscale. In sostanza l’Alta Corte ha stabilito che se da una parte il

reddito da valido può, di principio, essere evinto dalle registrazioni figuranti

nel conto individuale della persona assicurata, a quest’ultima non può essere

impedito di comprovare che il reddito ivi registrato non corrisponde a quello

effettivamente conseguito.

Con sentenza 8C_626/2011 del

29.

marzo 2012, in un caso di un assicurato attivo quale indipendente

nell’ambito della pulizia, il cui reddito è variato notevolmente nel corso

degli anni, il TF, dopo aver rammentato il contenuto della sopra citata

sentenza I 696/01 del 4 aprile 2002, ha affermato che nel preciso caso di specie,

alla luce delle notevoli variazioni del reddito, non andava presa in

considerazione la media degli introiti degli ultimi tre anni, ma degli ultimi

12.

2.8.2

Circa il reddito da valido, va

rilevato che con decisione dell'11 gennaio 2006 l'UAI aveva rifiutato qualsiasi

garanzia per provvedimenti professionali, essendo il grado d'invalidità presentato

dall'assicurato nullo (doc. AI 32-1/4).

In quell'occasione l'UAI aveva infatti accertato che il salario quale operaio

polivalente locomotista dell'interessato era molto alto (annuncio __________:

fr. 7'459.75 mensili), visto che allo stipendio base di fr. 22.30 orari

andavano aggiunti i vari supplementi per turni di notte e lavori in _________

(doc. AI 13-1). L'interessato nei 2 mesi precedenti l'insorgenza del danno alla

salute (luglio e agosto 2003) aveva conseguito un reddito lordo medio pari a

fr. 7'056.80 che, moltiplicato per 12 mensilità, conduceva ad un reddito da

valido senza il danno alla salute (anno 2003) di fr. 84'862.- (doc. AI 17-1). L'amministrazione

aveva parimenti appurato che l'interessato, originario della ___________ dove

aveva frequentato le scuole dell'obbligo e il liceo, era arrivato in Svizzera

nel giugno 1990 (quale richiedente l'asilo; doc. AI 159-13), dal 1994 al 2002

aveva alternato periodi lavorativi (quale manovale edile, tagliatore di

tondino, tagliatore di pietra, ecc.) a periodi di disoccupazione, dal 7 giugno

al 6 settembre 2003 (giorno dell'infortunio) era occupato quale operaio edile

presso il cantiere _________ e dal 1° febbraio 2005 era nuovamente iscritto

alla disoccupazione. Considerati i diversi datori di lavoro (l'infortunio era

avvenuto a soli 3 mesi dall'inizio dell'ultimo impiego) ed i relativi periodi

di disoccupazione, per stabilire il salario annuo dell'assicurato senza il

danno alla salute, aveva deciso di effettuare una media degli ultimi cinque

anni (1999-2003) che, sulla base degli importi dell'estratto dei contributi

AVS, ammontava a fr 47'597.- (rivalutando il reddito della disoccupazione

dall'80% al 100%), aggiornandolo a fr. 47'930.- al 2004. Il salario da invalido

era stato invece fissato a fr. 53'040.-.

Con la decisione impugnata l’UAI, reputando di aver considerato un salario da

valido non corretto nella precedente decisione dell'11 gennaio 2006 (doc. AI

82-1), ha deciso di prendere in considerazione il salario da valido indicato

dalla __________ nella determinazione del 21 maggio 2008, cresciuta

incontestata in giudicato, di fr. 75'876.05 (salario base fr. 53'499.40 +

indennità supplementari come minatore fr. 22'376.65), che avrebbe conseguito

l'assicurato nella sua ultima professione di minatore nel 2005 (doc. LAINF

24-1/4; 25-5), ritenendolo valido anche per il 2004, aggiornato a fr. 81'285.--

al 2009 rispettivamente a fr. 82'746.-- al 2012 (doc. AI 82-1; 84-1; 92-1;

128-1; 130-1).

Ora, considerata la fluttuazione dei redditi percepiti

dall'assicurato da quando lavora in Svizzera da ricondurre alla precarietà del suo percorso professionale caratterizzato

dall'alternanza di periodi lavorativi e di disoccupazione più o meno lunghi, l’amministrazione avrebbe potuto senz'altro prendere in

considerazione una media dell’importo percepito negli ultimi nove anni

(1994-2003) precedenti l’insorgere del danno alla salute e non limitarsi ad

utilizzare l’ultimo salario effettivamente percepito e dunque avrebbe potuto

prendere in considerazione molto verosimilmente un salario da valido inferiore

(cfr. consid. 2.8.1).

Ne segue che il salario di fr.

82'746.-- preso in considerazione dall’UAI - che risulta

peraltro l'ipotesi più favorevole all'assicurato - va confermato quale reddito

da valido per l’anno 2012.

Ora, aggiornando al 2015 tale importo, si ottiene un reddito da valido di fr.

84'327.85 (2013: + 0,7%; 2014: + 0,8%; 2015: + 0,4%).

2.8.3

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, va ricordato

che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale

federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare,

l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari

(RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le

sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle

assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid.

4.6.2

del Tribunale amministrativo del Canton Berna).

In una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale

federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo

federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010

della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato

che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e

l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui

pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr.

lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,

UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la

quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento

della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e

9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).

2.8.4

Circa il reddito da invalido, va

preliminarmente rilevato che il 18 febbraio 2015 la consulente in provvedimenti

professionali ha ritenuto adeguato procedere ad una valutazione della capacità

di guadagno dell'assicurato in attività semplici e ripetitive e rispettose dei

noti limiti funzionali, ove viene rilevato il minor discapito economico (doc.

AI 169-1).

Il TCA concorda con la conclusione alla quale è giunta l'amministrazione che, anche

in questa evenienza, risulta essere l'ipotesi più favorevole all'assicurato.

Con la decisione impugnata

l’UAI ha preso in considerazione un importo di fr. 59'732.-- estrapolato dalla

tabella TA1 2010 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, per attività

semplici e ripetitive, per gli uomini, aggiornato al 2012, ridotto del 5% per

impedimenti di natura medica (doc. 171-1/3).

Ora, la decisione litigiosa è stata emanata il 28 aprile 2015 e pertanto il

reddito da invalido va stabilito facendo capo all’edizione 2012 della Tabella

TA1 (cfr. consid. 2.8.3 in fine).

Per quanto concerne il 2014, dall'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito la

sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a pubblicazione, in

particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2012

skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale]

secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. sentenza

9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a pubblicazione), emerge che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a

pubblicazione, consid. 2.5.7) di 40

ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347

segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 62'520.- (fr. 5'210.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei

salari nominali questo dato fino al 2014 (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA

36.2008.148

del 12 dicembre 2008; STCA

del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), si ottiene un salario di fr.

63'442,12 (Fr. 62'520.- :

101,7 x 103,2; cfr. Tabella B10.4 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015,

pag. 90 e Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2014,

pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; cfr. la sentenza

8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un

orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014

(cfr. per questo aspetto, STFA I

203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del

20.

febbraio 2008 e la tabella B9.2 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag.

88.

e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la

divisione economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di

statistica), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'138,41 (fr. 63'442,12 :

40.

x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa

(STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a; cfr. STCA 32.2015.175

del 28 aprile 2016). Tale salario adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr.

66'402.96 (fr. 66’138.41 + 0,4%) nel 2015.

2.8.5

Secondo la giurisprudenza federale, per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4. il TF ha confermato

il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve

avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di

tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata

anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19

aprile 2016 al consid. 4.6.

Con

sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che

non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in

considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

2.8.6

Nel caso di specie l’UAI ha

riconosciuto una riduzione del 5%

sul salario teorico statistico per impedimenti di natura medica. Nel

caso di specie, il TCA che,

di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento

a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha motivo di

scostarsi da tale valutazione. Tanto più che nemmeno il ricorrente pretende il

contrario.

2.9

In concreto, raffrontando, nel

2015, il reddito da valido di fr. 84'327.85 con quello da invalido di fr. 63'082.82

(ovvero fr. 66'402.96 ridotto del 5%) si ottiene un grado d’invalidità del

25,19%, arrotondato al 25% (cfr. DTF 130 V 121, consid. 3.2), che

non dà diritto ad alcuna rendita.

La decisione dell’UAI che nega il diritto ad una rendita d’invalidità va di

conseguenza tutelata.

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a carico

dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr.

consid. 2.11.).

2.11

In data 22 maggio 2015 il

ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio (doc. I).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso

doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag.

626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria

e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,

l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle

cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al

gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Dalle tavole processuali si evince che il ricorrente e la consorte __________ (__________1973),

genitori di __________ (__________1995) e __________ (__________1998), sono al

beneficio di prestazioni assistenziali oltre a percepire l'assegno familiare

integrativo (AFI); l'insorgente ha inoltre accumulato 8 ACB per un totale di

fr. 2'643.15 dal 31 agosto 2010 al 17 aprile 2014 e la moglie ne ha pure collezionati

8.

per un totale di fr. 1'747.30 dal 23 settembre 2010 al 17 aprile 2014; tali

debiti privati sono stati contratti principalmente nei confronti delle autorità

cantonali (cfr. doc. V e allegati).

In tali circostanze l’indigenza deve essere ammessa.

L’assicurato

non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva

essere privo di fondamento.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito

patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare

(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;

cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti

al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I

569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.

5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne consegue che il

ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali

(cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.

3. Le spese per complessivi

fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. A seguito della concessione

dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti