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Decisione

32.2015.96

Riconoscimento delle spese supplementari causate dall'invalidità di un'assicurata nell'ambito di un perfezionamento professionale. Si tratta dei costi d'interpretariato durante un corso d'insegnante d

8 aprile 2016Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I documenti da noi richiesti al fine di poter verificare la vostra

presa a carico dell’importo di Fr. 68'648.80, non ci permettono purtroppo di

accertare che i costi siano stati effettivamente sostenuti dal vostro Ente.

Infatti, non vengono forniti giustificativi nominali relativi al rimborso del

corso di perfezionamento per la Signora RI 1.

Non possiamo pertanto riconoscere il rimborso dei costi per la

formazione di insegnante del linguaggio dei segni, formazione svoltasi presso

la “__________” di __________.

Decidiamo pertanto:

la richiesta di sostegno alle spese di perfezionamento è

respinta.” (Doc. AI 165/1)

A seguito delle osservazioni

17 aprile 2015 da parte della rappresentante dell’assicurata (doc. AI 169), con

decisione del 23 aprile 2015 l’Ufficio AI ha confermato di non poter

riconoscere il rimborso dei costi suppletivi per la formazione professionale

seguita dall’interessata (doc. AI 170).

1.4. Contro la succitata decisione

è tempestivamente insorta l’assicurata, sempre rappresentata dalla RA 1,

chiedendone l’annullamento. Dopo aver dettagliatamente esposto l’iter seguito

alla domanda di prestazioni del 20 luglio 2010, rimproverando in sostanza

all’amministrazione di aver eseguito una lacunosa istruttoria, la ricorrente ha

postulato che il corso d’insegnante della lingua dei segni (svolto dal 10

settembre 2010 al 13 luglio 2012) sia riconosciuto quale perfezionamento professionale

con conseguente rifusione delle spese suppletive d’interpretariato in lingua

dei segni del corso dal tedesco all’italiano. Delle singole motivazioni verrà

detto, per quanto occorre, nel prosieguo.

1.5. Con la risposta di causa

l’Ufficio AI ha in particolare rilevato:

" (…)

Ritenuto che in fase di ricorso parte ricorrente produce per la

prima volta le fatture richieste datate 12 maggio 2015 (doc. 36 e 37),

osservato che tale documentazione va sottoposta al vaglio del SIP, che dovrà

completare l’istruttoria tramite rapporto finale a chiusura del caso, e che

sulla base di tale rapporto verrà emessa una nuova decisione, lo scrivente

Ufficio chiede al lodevole Tribunale il ritorno degli atti per procedere come

indicato.

Alla luce del fatto che parte ricorrente ha inoltrato la

documentazione pertinente precitata solo in fase di ricorso si contesta

l’eventuale attribuzione allo scrivente Ufficio di tasse di giustizia, spese e

ripetibili. Infatti, sulla base della documentazione agli atti precedente il

ricorso, l’Ufficio AI non poteva definire con la dovuta precisione l’importo

delle spese suppletive effettivamente sostenute e poste a carico

dell’assicurata.” (doc. IV)

1.6. Interpellato dal TCA per

comunicare un’eventuale adesione alla succitata proposta dell’amministrazione,

con scritto 6 luglio 2015 la RA 1, dopo aver elencato le lacune commesse

dall’Ufficio AI, ritiene la causa matura per un giudizio opponendosi in

sostanza al rinvio degli atti (VI).

1.7. Il 29 gennaio 2016 questo

Tribunale ha chiesto all’Ufficio AI “(...) di sottoporre al competente

servizio la documentazione allegata al ricorso affinché proceda alla

valutazione della stessa e si determini, entro 10 giorni, in merito

all’ammontare delle spese relative al chiesto perfezionamento professionale

(art. 16 cpv. 2 lett. c LAI e art. 5bis OAI)” (VIII).

1.8. Con scritto 9 febbraio 2016

la giurista dell’Ufficio AI ha allegato le annotazioni 8 febbraio 2016 della

consulente del Servizio integrazione professionale incaricata, la quale ha concluso:

" (…)

Ricorso che nel precedente rapporto del 1 dicembre 2014 e

dell’annotazione del 2 marzo 2015 il nostro ufficio, non avendo ricevuto le

giustificazioni relative alle effettive spese di perfezionamento professionale

sostenute, aveva proceduto con una decisione di rifiuto per la richiesta di

perfezionamento.

In fase di ricorso presso il TCA il rappresentante legale

dell’assicurata ha invece prodotto per la prima volta le fatture che avevamo

richiesto (vedi doc. 36, 37 e 38 negli allegati). Si ricorda che, nel caso

specifico, le spese sostenute per la traduzione di lingua dei segni da parte di

un interprete, erano state anticipate dalla RA 1 a favore della __________ in

attesa di una nostra presa di posizione.

Nello dettaglio le spese effettive sono ripartite nel modo

seguente:

- Anno 2010:

Fr. 14’951.85

- Anno 2011: Fr.

8'571.15

- Anno 2012: Fr.

21'171.50

L’importo complessivo da considerare come spesa suppletiva legata

all’invalidità secondo l’ex. art. 16 cpv. 2 lett. c e art. 5 bis OAI ammonta

pertanto a Fr. 44'694.50 (cifra determinata sulla base convenzione tariffale

tra l’UFAS e la __________ concernente il rimborso dei servizi di

interpretariato in lingua dei segni).

In considerazione del fatto che a beneficiare di tale servizio di

interpretariato sono state due studentesse entrambe nostre assicurate,

l’importo viene suddiviso su due persone determinando quindi una spesa di Fr.

22'347.25 a favore della Signora RI 1.

La documentazione presentata in sede di ricorso con le fatture

dettagliate e nominative dei costi per ogni studente ed il documento fornito

dalla __________ in merito all’esattezza e completezza della ripartizione dei

costi (allegato 39) risultano essere sufficientemente chiare e complete.” (doc.

IX/1)

1.9. Chiamata dal TCA per una

presa di posizione in merito al succitato accertamento, con scritto 29 febbraio

2016 la RA 1, ribadendo sostanzialmente la richiesta ricorsuale, ha concluso:

" (…)

In considerazione dello stato di fatto e di diritto, occorre

dunque constatare, in conclusione, che l’autorità inferiore ha riconosciuto che

le spese suppletive dovute all’invalidità per il perfezionamento professionale

della ricorrente, ammontano a CHF 22'347.25, e ciò proprio sulla base dello

stato di fatto e di diritto che ha arbitrariamente omesso di determinare in

violazione dell’obbligo di accertamento impostole dalla legge e venendo meno

alla responsabilità legale di determinare correttamente il diritto

applicabile.” (doc. XI)

considerato in diritto

2.1. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI,

indipendentemente dal fatto che esercitassero un’attività lucrativa prima di

diventare invalidi, gli assicurati invalidi o direttamente minacciati da

invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione

necessari e atti a ripristinare, conservare o migliorare la capacità al

guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete. Per stabilire tale

diritto, è considerata tutta la durata di lavoro prevedibile.

L’art. 8 cpv. 2 bis LAI

prevede che il diritto alla prestazioni secondo l’articolo 16 cpv. 1 lett. c

(trattatasi dell’articolo che regolamenta il perfezionamento professionale,

n.d.r.) esiste indipendentemente dal fatto che i provvedimenti d’integrazione

siano necessari o meno per conservare o migliorare la capacità al guadagno o la

capacità di svolgere le mansioni concrete.

Fra i provvedimenti

d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti

professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento

professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16

LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento (art.

18 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 16 cpv.

1 LAI gli assicurati, che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa

e che a cagione della loro invalidità incontrano notevoli spese suppletive per

la prima formazione professionale, hanno diritto alla rifusione di siffatte

spese, se tale formazione confà alle loro attitudini.

E' considerato prima

formazione professionale ogni tirocinio o avviamento professionale, come anche

l'istruzione conseguita nelle scuole medie, professionali o nelle università,

dopo che l'assicurato abbia frequentato le scuole pubbliche o speciali, e la

preparazione professionale a un lavoro ausiliario o a un'attività in

laboratorio protetto (art. 5 cpv. 1 OAI).

Ai sensi dell'art. 16 cpv.

Considerandi

2.

LAI sono parificati alla prima formazione professionale: la preparazione ad

un lavoro ausiliario o ad un’attività in un laboratorio protetto (lett. a), la formazione in una nuova professione per gli assicurati, i quali,

dopo l’invalidità, hanno intrapreso un’attività lucrativa inadeguata, che non

può essere ragionevolmente continuata (lett. b); il perfezionamento nel

settore professionale dell’assicurato o in un altro settore in quanto sia

idoneo e adeguato e possa presumibilmente migliorare o conservare la capacità

al guadagno. Il perfezionamento offerto dalle organizzazioni di cui all’art. 73

è escluso. In casi fondati, definiti dall’Ufficio federale delle assicurazioni

sociali (Ufficio federale), è possibile derogare a tale principio (lett. c).

I marginali no. 3017, 3018

e 3019 della Circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale

(CPIP) prevedono quanto segue:

" 3017

Per perfezionamento s’intende l’evoluzione professionale sia nel

proprio campo sia in uno nuovo. Sono dunque da ritenersi provvedimenti di

perfezionamento i provvedimenti che permettono di conservare o ampliare le

conoscenze tecniche già acquisite o di acquisirne delle nuove nel proprio o in un

altro settore professionale. Sono considerati perfezionamento professionale ad

es:

– il perfezionamento seguito da un meccatronico d’automobili AFC

per diventare meccanico diagnostico d’automobile diplomato;

– la formazione seguita da un’impiegata di commercio per

di-ventare assistente sociale.

3018.

Un diritto è dato quando è presumibile che grazie al

perfezionamento professionale la capacità al guadagno potrà essere mantenuta

o migliorata. Il perfezionamento professionale deve contribuire a mantenere

o a migliorare la capacità al guadagno, ma non deve essere necessariamente

dovuto all’invalidità (vedi anche il N. 3019).

Esempio:

Un artigiano sordo intende riorientarsi professionalmente ed

essere maggiormente attivo nell’amministrazione, nella pianificazione e nella

preparazione del lavoro. Per questo motivo vorrebbe conseguire una formazione

di organizzatore del la-voro. A causa della sua invalidità necessita dell’aiuto

di un interprete della lingua dei segni. Visto che il perfezionamento porta a un

miglioramento della capacità al guadagno (salario più elevato, maggiori opportunità

di lavoro), può essere considerato come perfezionamento professionale giusta

l’articolo 16 capoverso 2 lettera c LAI.

3019.

Contrariamente a quanto avviene per gli altri provvedimenti

d’ordine professionale dell’AI, si ha un diritto al perfeziona-mento

professionale anche se non vi è nessuna necessità dovuta all’invalidità di

eseguire il provvedimento. Possono far valere questo diritto anche assicurati

che dispongono già di buone conoscenze tecniche nella vita lavorativa anche

senza il perfezionamento (lavoratori qualificati/non qualificati) o hanno

ultimato la loro formazione e sono integrati nel mondo del lavoro, ma vogliono

perfezionarsi a livello professionale. I motivi possono essere diversi, ad

esempio rinfrescare le proprie conoscenze tecniche, imparare nuove tecnologie,

avere maggiori opportunità sul mercato del lavoro, un’attività più interessante

o maggiori possibilità di guadagno.

Se, invece, un perfezionamento è necessario al fine di mantenere o

migliorare la capacità al guadagno a causa dell’invalidità, si tratta di una

riformazione professionale ai sensi dell’articolo 17 LAI.

Esempio:

Per tenersi aggiornata sulle nuove tecnologie una disegnatrice

edile sorda desidera perfezionarsi nell’ambito dei disegni CAD e seguire corsi

in materia. A causa della sua invalidità deve ricorrere ai servizi di un

interprete della lingua dei segni. L’assicurata non deve seguire questo

perfezionamento a causa della sua invalidità, ma per perfezionarsi in modo da

rimanere idonea al collocamento sul mercato del lavoro.”

Per quel che concerne le

spese riconosciute, l’art. 5 OAI (cpv 2- 6) prevede:

" 2 Le

spese per la prima formazione o per il perfezionamento professionale sono considerate

rilevanti se la differenza, cagionata dall’invalidità, tra le predette spese e

quelle che l’assicurato dovrebbe sostenere, se non fosse invalido, per una

formazione analoga, supera l’importo annuo di franchi 400.

3.

Il calcolo delle spese suppletive viene

effettuato confrontando le spese inerenti alla formazione della persona

invalida con quelle che una persona non invalida dovrebbe probabilmente

assumere al fine di raggiungere lo stesso scopo. Se l'assicurato aveva già

iniziato la sua formazione professionale prima di essere invalido oppure se,

non essendo invalido, avesse ricevuto una formazione evidentemente meno

costosa, le spese necessarie a quella formazione servono di base comparativa

per il calcolo delle spese suppletive causate dall'invalidità.

4.

Entrano nell’ambito delle spese sopportate

dall’assicurazione, nei limiti previsti al capoverso 3, quelle fatte per

acquisire le necessarie cognizioni e abilità, quelle di acquisto di utensili

personali e di abiti da lavoro, come pure le spese di trasporto.

5.

Se l’assicurato, a causa dell’invalidità, è posto in un

centro di formazione, l’assicurazione si addossa le spese di vitto e di

alloggio.

6.

Se l’assicurato prende vitto e alloggio fuori

di casa e fuori del centro di formazione, l’assicurazione assume, fatte salve

le convenzioni tariffali (art. 24 cpv. 2):

a. per il vitto, le prestazioni di cui nell’articolo 90

capoverso 4

lettere a e b;

b. per l’alloggio, le spese necessarie debitamente provate

fino a

concorrenza della prestazione di cui nell’articolo 90

cpv. 4

lettera c.”

Va infine rilevato che le

prestazioni ai sensi dell’art. 16 LAI sono prestazioni in natura (Sachleistungen;

prestations en nature) ai sensi dell’art. 14 LPGA, fornite secondo il principio

del rimborso delle spese anziché secondo il principio del versamento di

prestazioni in natura (Naturalleistungsprinzip). L’assicurazione invalidità,

che non può né deve offrire direttamente la formazione, rimborsa le spese

suppletive dovute all’invalidità che l’assicurato deve sostenere per le

prestazioni ricevute da terzi per la propria formazione. Non è quindi l’Ufficio

AI che paga il fornitore di prestazioni, ma la persona assicurata che a sua

volta ha diritto al rimborso delle relative spese (Erwin Murer,

Invalidenversicherungsgesetz [Art. 1- 27 IVG], 2014, ad art. 16 n. 27 con

riferimenti di dottrina e giurisprudenza).

2.2

Nel caso in esame, visto

quanto sopra, l’Ufficio AI ha (finalmente) riconosciuto il corso d’insegnante

della lingua dei segni quale riformazione professionale, come pure i costi

d’interpretariato quali spese supplementari dovute alla sordità. In effetti,

nel già citato rapporto 1° ottobre 2012 (cfr. consid. 1.2) la consulente IP

aveva rilevato:

" (…)

Nel caso concreto la Signora RI 1 si può ritenere che la

formazione quale insegnante della lingua dei segni possa essere considerata un

perfezionamento professionale in un nuovo campo lavorativo in quanto permette

all’assicurata di acquisire nuove competenze ed ampliare così le sue opportunità

lavorativa. Grazie a tale provvedimento, in considerazione del fatto che la

richiesta di tale figura professionale a livello ticinese attualmente non è

rappresentata, sicuramente vi sarà la possibilità di mantenere l’attuale

capacità di guadagno oltre che avere maggiori opportunità di lavoro. Come

indicato nella marginale 3019 vi è il diritto ad un perfezionamento anche se

l’A. possiede già di buone conoscenze ed è già integrata nel mondo del lavoro.

Visto quanto sopra esposto a mio avviso vi sono i presupposti per

emettere una decisione secondo l’art. 16 cpv. 2 lett. c LAI in cui si

riconoscono le spese supplementari legate al danno alla salute nell’ambito del

perfezionamento professionale. Nel caso concreto si raccomanda di garantire un

importo di Fr. 68'648.80 per i costi legati all’interpretariato delle lingua

dei segni durante la formazione professionale in questione.” (Doc. AI 439/2)

Va fatto presente che

l’importo messo in garanzia di fr. 68'648,80 corrispondeva alla metà del costo

complessivo di fr. 137'297,60 del preventivo __________ allegato

dall’assicurata il 16 agosto 2010 (cfr. consid. 1.2).

Il riconoscimento del

corso d’insegnante della lingua dei segni quale perfezionamento professionale è

stato confermato dalla consulente con rapporto 18 gennaio 2013 (doc. AI 151).

A seguito delle fatture (intestate

all’assicurata) datate 12 maggio 2015 della __________ - prodotte dalla

rappresentante dell’assicurata con il ricorso – relative al servizio

d’interprete della lingua dei segni svolto nel 2010 (settembre-dicembre) per

fr. 14'951,85, nel 2011 (luglio – dicembre) per fr. 8'571,15 e nel 2012 (marzo-agosto)

per fr. 21'171,50 (doc. 36-37), con rapporto complementare 8 febbraio 2016 la

consulente IP ha riconosciuto tali costi quali spese supplementari legate

all’invalidità secondo l’art. 16 cpv. 2 lett. c LAI e art. 5bis OAI ammontanti

complessivamente a fr. 44'694,50. Ritenuto che a beneficiare di tale servizio

sono state l’assicurata e __________, tale importo è stato diviso per due (IX;

cfr. consid. 1.8). Di conseguenza la somma da porre in garanzia all’assicurata

corrisponde a fr. 22'347,25, così come esposto nelle osservazioni 29 febbraio

2016.

(cfr. consid. 1.9). Siccome tale importo è stato preso a carico dalla,

quest’ultimo ente deve essere rimborsato dall’Ufficio AI.

Ne consegue che la

decisione contestata va annullata.

2.3

L’Ufficio AI rileva che,

nonostante i vari richiami, solo con il ricorso la rappresentante

dell’assicurata ha prodotto la succitata documentazione in base alla quale ha

potuto quantificare con sicurezza l’ammontare delle spese suppletive. Pertanto

rileva che la procedura ricorsuale avrebbe potuto essere evitata se il

patrocinatore, applicando la dovuta diligenza, l’avesse inoltrata

successivamente al progetto di decisione. Per questi motivi, in applicazione

dell’art. 29 cpv. 3 Lptca, l’amministrazione contesta l’eventuale carico di

tasse, spese e ripetibili.

Secondo l’art. 29 cpv. 3

Lptca alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento

temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

Un processo è temerario o

sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o

dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in

cui una parte si attiene ad un’opinione palesemente illegale e anche nel caso

in cui un cui questa violi un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di

collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V

288s, 112 V 335).

In ambito di previdenza

professionale il Tribunale federale ha rammentato che una conduzione temeraria

o sconsiderata comporta il dovere di indennizzare le spese di patrocinio legale

dell'istituto di previdenza vincente in causa (DTF 126 V 143 consid. 4b pag.

150.

seg.). I concetti di temerarietà e sconsideratezza possono segnatamente

realizzarsi nel caso in cui una parte intenzionalmente dichiara conformi alla

realtà fatti non veri oppure fonda la propria posizione su circostanze delle

quali dovrebbe conoscere l'inesattezza in base all'attenzione che può essere da

lei pretesa oppure provoca un dispendio inutile e rilevante (STF B 119/03 del

10.

dicembre 2004 consid. 7.1 con riferimenti, in RtiD 2005 II pag. 243). Per

contro la mancanza di probabilità di esito favorevole di un ricorso non

consente di considerarlo di per sé temerario o sconsiderato, a tale circostanza

dovendosi aggiungere l'elemento soggettivo stante il quale, pur potendo

senz'altro ragionevolmente riconoscere l'improbabilità di successo della procedura,

la parte la promuove ugualmente (DTF 124 V 285 consid. 3b pag. 288).

La

temerarietà è infine data nel caso in cui una parte si attiene ad un’opinione

palesemente illegale oppure quando viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo

di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 128 V

324.

consid. 1b; 124 V 288, 112 V 335).

Non sono

inoltre assegnate ripetibili alla parte vincente nella misura in cui essa ha

colpevolmente provocato il procedimento giudiziario [„ Die Zusprechung einer

Parteientschädigung wird nach der Praxis des Bundesgerichts im Sinne eines

allgemeinen Prozessrechtsgrundsatzes verweigert, wenn die obsiegende Partei das

Gerichtsverfahren schuldhaft selbst veranlasst hat (ZAK 1989 283 E. 3c)“ Locher,

Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 n. 69 pag. 609].

2.4

Nel

caso concreto, dopo un attento esame della documentazione questo TCA non può concordare

con quanto sostenuto dall’Ufficio AI.

In primo luogo occorre far

presente che solo con comunicazione 3 marzo 2015 (doc. AI 165; cfr. consid.

1.

), nonostante il sollecito del 20 ottobre 2010 (doc. AI 406; cfr. consid.

1.

), l’Ufficio AI ha preso posizione in merito alla richiesta di rimborso

delle spese supplementari di perfezionamento professionale inoltrata il 20 luglio

2010.

(doc. AI 119; cfr. consid. 1.2) relativo al corso d’insegnante di lingua

dei segni svolto dal 10 settembre 2010 al 6 luglio 2012 (cfr. doc. AI 163). Il

23.

luglio 2010 l’assicurata ha trasmesso il preventivo della __________

relativo ai costi di doppia presenza d’interpreti del linguaggio dei segni per

tutta la durata del corso delle due partecipanti ticinesi per complessivi fr.

137'297,60 (doc. AI 123).

Nell’ambito della

procedura riguardante la domanda di prestazioni dell’altra assicurata, __________,

in data 16 maggio 2014 l’allora avvocato della RA 1 aveva prodotto le fatture

per il servizio d’interpretariato in parola per complessivi fr. 44'694.--, con

la prova dell’avvenuto versamento da parte di quest’ultima alla __________, non

suddiviso tra le due studentesse ticinesi (doc. A 24).

Certo che con il ricorso

la RA 1 ha prodotto le stesse fatture di cui sopra emesse dalla __________ ora suddivise

tra la qui ricorrente e l’altra assicurata __________ beneficiaria del medesimo

servizio d’interpretariato (cfr. consid. 1.4).

Tuttavia, richiamato

quanto sopra, non vi sono motivi per ritenere il ricorso come temerario,

rispettivamente poco diligente il comportamento della ricorrente o della sua

rappresentante, come pure che vi sia stata una violazione dell’obbligo di

collaborare.

2.5

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Vista la soccombenza

dell’Ufficio AI, a quest’ultima sono poste a carico fr. 500.-- di spese di

giustizia.

2.6

Secondo

l’art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso

delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.

L’importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo

l’importanza della lite e la complessità del procedimento.

Ne consegue che, vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 1 ha diritto ad un'indennità per

ripetibili (cfr. DTF 126 V 11 consid. 2 in cui il diritto alle ripetibili è

stato riconosciuto fra l’altro all’Associazione Svizzera invalidi, al Servizio

giuridico della Federazione svizzera per l’integrazione degli andicappati).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione 23

aprile 2015 è annullata.

§§

RI 1 ha diritto alla rifusione delle spese

suppletive di fr. 22'347,25 per la formazione di insegnante di lingua dei

segni, riconosciuta come perfezionamento professionale, conformemente al

consid. 2.2.

2. Le spese di fr. 500.-- sono

a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurata fr. 1'000.-- di

ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti