32.2015.96
Riconoscimento delle spese supplementari causate dall'invalidità di un'assicurata nell'ambito di un perfezionamento professionale. Si tratta dei costi d'interpretariato durante un corso d'insegnante d
8 aprile 2016Italiano23 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.96
BS/sc
Lugano
8 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 maggio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 aprile 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, 1973, affetta da
sordità bilaterale congenita, dal 2000 al 2002 è stata posta al beneficio di
una formazione professionale quale mediatrice linguistico-culturale, conclusa
con successo. Dal 1° novembre 2008 essa è impiegata all’80% presso la RA 1 (in
seguito: RA 1) a __________ quale responsabile all’80% del settore della lingua
dei segni (cfr. rapporto finale 1° ottobre 2012 della consulente in
integrazione professionale [in seguito: consulente IP], doc. AI 148).
Siccome, causa la sua
sordità, sul posto di lavoro l’assicurata necessitava dell’intervento di un
interprete di lingua dei segni per comunicare, l’Ufficio AI ha assunto, a
titolo di prestazioni per terzi ai sensi dell’art. 9 OMAI, i relativi costi
(cfr. comunicazione 10 aprile 2009 per il periodo 5.11. 2008 – 4.11.2003; doc
AI 118 e rinnovato con comunicazione 4 dicembre 2013 per il periodo 5.11.2013 –
30.11.2019; doc. AI 154).
1.2. In data 20 luglio 2010 (doc.
AI 119) l’assicurata, facendo riferimento all’art. 16 cpv. 2 LAI
(perfezionamento professionale), ha chiesto all’Ufficio AI di assumere i costi
d’interprete del linguaggio dei segni (in italiano), dovuti alla sua sordità,
per seguire la formazione quale insegnante di lingua dei segni i cui corsi (in
lingua tedesca) sono forniti dall’Alta Scuola di pedagogia curativa di __________
(__________) e più precisamente, come risulta dal citato rapporto 1° ottobre
2012 della consulente IP:
" (…)
Nel corso del mese di luglio 2010 la Signora RI 1 ci fa pervenire
la richiesta per una presa a carico dei costi supplementari dovuti all’handicap
per il completamento di una formazione per diventare insegnante di lingua dei
segni. Tal corso è offerto dall’alta scuola di pedagogia curativa di __________
in un modulo formativo chiamato AGSA. Si tratta di una formazione che non
esiste in Ticino per cui l’assicurata si è dovuta trasferire oltre Gottardo per
seguire tale formazione che è iniziata a settembre 2010. Nell’ambito di questa
formazione l’A. deve far capo ad un interpretariato in lingua dei segni
italiana (trattandosi di una formazione che si svolge in lingua tedesca) sia
per comprendere le lezioni tenute da docenti udenti che per condurre dei
colloqui diretti con i docenti. Una volta terminata questa formazione l’A.
potrà dare dei corsi in questa lingua, partecipare alla formazione di
interpreti per la lingua dei segni, lavorare nella produzione di video o nella
creazione di website di diverse autorità federali, accompagnare dei bambini
sordi integrati in scuole regolari, lavorare nella ricerca linguistica. (…)”
(doc. AI 148)
Con scritto 23 luglio 2010
l’Ufficio AI le ha comunicato che, essendo ritenuta convenientemente integrata
dal profilo professionale, l’assunzione dei costi per un interprete della
lingua dei segni per frequentare il suddetto corso non può essere presa in
considerazione (doc. AI 120).
Il 16 agosto 2010
l’assicurata, informando di frequentare tale scuola nell’autunno, ha allegato
il preventivo allestito dalla __________ (in seguito: __________; ente che
fornisce il servizio d’interpretariato in lingua dei segni) dei relativi costi
d’interpretariato (doppia presenza) per lei stessa e per __________, anch’essa
assicurata AI e partecipante al medesimo corso (cfr. inc. 32.2015.58), per
complessivi fr. 137’297,60 (IVA inclusa) stabilito secondo la convenzione
tariffale tra l’UFAS e la __________ concernente il rimborso dei servizi di
interpretariato in lingua dei segni (doc. AI 122/123).
Con scritto 20 agosto 2010
l’Ufficio AI ha ribadito di non riconoscere il corso quale insegnate in lingua
dei segni e, di conseguenza, di garantire i relativi costi d’interpretariato (doc.
AI 124).
In data 20 ottobre 2010
l’assicurata, tramite la RA 1, si è opposta al contenuto del succitato scritto,
chiedendo un esame approfondito della sua richiesta e, nel caso contrario, di
emanare una decisione formale di non entrata in materia (doc. AI 125).
Con rapporti 1° ottobre
2012 e 12 ottobre 2012 la consulente IP ha riconosciuto le spese suppletive dovute
all’interpretariato della lingua dei segni ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. c
LAI per il perfezionamento professionale, con garanzia dei costi di fr.
68'648,80 per persona (doc. AI 148 e 149).
1.3. La domanda di prestazioni è
stata nuovamente verificata dalla consulente IP con rapporti del 18 gennaio
2013 e del 1° gennaio 2014 (doc. AI 151 e 156). Nell’ultimo rapporto la consulente,
con riferimento all’istruttoria relativa al caso dell’altra assicurata ticinese
partecipante al corso d’insegnante di lingua dei segni (cfr. consid. 1.2), ha ripreso
quanto comunicato dal legale della RA 1, ossia che:
" (…)
In considerazione del fatto che l’ufficio AI Ticino non aveva
ancora emesso una decisione prima dell’inizio della formazione e per evitare
che il corso rischiasse di non poter prendere avvio, la RA 1 ha deciso di
anticipare alla __________ le spese legate alla formazione delle due studentesse
ticinesi per un totale di Fr. 44'694.50. La richiesta è dunque quella che l’AI
rimborsi tale importo alla RA 1. Per poter procedere con tale pagamento si
rende necessario disporre della copia di tutte le fatture sottoposte dalla __________
alla RA 1 oppure ottenere i giustificativi nominali relativi alle spese
sostenute dalla RA 1 per il perfezionamento dell’assicurata. In assenza di tale
documentazione non risulterebbe possibile procedere con il rimborso delle
spese. (…)” (doc. AI 156/1)
Non
avendo ricevuto la richiesta documentazione, con comunicazione 3 marzo 2015
l’Ufficio AI ha negato la garanzia di copertura dei costi suppletivi relativi
al chiesto perfezionamento professionale per i seguenti motivi:
" Facciamo
riferimento alla vostra richiesta dell’8 settembre 2012 con il quale è stato
richiesto un perfezionamento professionale come insegnante di lingua dei segni.
Fatti
I documenti da noi richiesti al fine di poter verificare la vostra
presa a carico dell’importo di Fr. 68'648.80, non ci permettono purtroppo di
accertare che i costi siano stati effettivamente sostenuti dal vostro Ente.
Infatti, non vengono forniti giustificativi nominali relativi al rimborso del
corso di perfezionamento per la Signora RI 1.
Non possiamo pertanto riconoscere il rimborso dei costi per la
formazione di insegnante del linguaggio dei segni, formazione svoltasi presso
la “__________” di __________.
Decidiamo pertanto:
la richiesta di sostegno alle spese di perfezionamento è
respinta.” (Doc. AI 165/1)
A seguito delle osservazioni
17 aprile 2015 da parte della rappresentante dell’assicurata (doc. AI 169), con
decisione del 23 aprile 2015 l’Ufficio AI ha confermato di non poter
riconoscere il rimborso dei costi suppletivi per la formazione professionale
seguita dall’interessata (doc. AI 170).
1.4. Contro la succitata decisione
è tempestivamente insorta l’assicurata, sempre rappresentata dalla RA 1,
chiedendone l’annullamento. Dopo aver dettagliatamente esposto l’iter seguito
alla domanda di prestazioni del 20 luglio 2010, rimproverando in sostanza
all’amministrazione di aver eseguito una lacunosa istruttoria, la ricorrente ha
postulato che il corso d’insegnante della lingua dei segni (svolto dal 10
settembre 2010 al 13 luglio 2012) sia riconosciuto quale perfezionamento professionale
con conseguente rifusione delle spese suppletive d’interpretariato in lingua
dei segni del corso dal tedesco all’italiano. Delle singole motivazioni verrà
detto, per quanto occorre, nel prosieguo.
1.5. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha in particolare rilevato:
" (…)
Ritenuto che in fase di ricorso parte ricorrente produce per la
prima volta le fatture richieste datate 12 maggio 2015 (doc. 36 e 37),
osservato che tale documentazione va sottoposta al vaglio del SIP, che dovrà
completare l’istruttoria tramite rapporto finale a chiusura del caso, e che
sulla base di tale rapporto verrà emessa una nuova decisione, lo scrivente
Ufficio chiede al lodevole Tribunale il ritorno degli atti per procedere come
indicato.
Alla luce del fatto che parte ricorrente ha inoltrato la
documentazione pertinente precitata solo in fase di ricorso si contesta
l’eventuale attribuzione allo scrivente Ufficio di tasse di giustizia, spese e
ripetibili. Infatti, sulla base della documentazione agli atti precedente il
ricorso, l’Ufficio AI non poteva definire con la dovuta precisione l’importo
delle spese suppletive effettivamente sostenute e poste a carico
dell’assicurata.” (doc. IV)
1.6. Interpellato dal TCA per
comunicare un’eventuale adesione alla succitata proposta dell’amministrazione,
con scritto 6 luglio 2015 la RA 1, dopo aver elencato le lacune commesse
dall’Ufficio AI, ritiene la causa matura per un giudizio opponendosi in
sostanza al rinvio degli atti (VI).
1.7. Il 29 gennaio 2016 questo
Tribunale ha chiesto all’Ufficio AI “(...) di sottoporre al competente
servizio la documentazione allegata al ricorso affinché proceda alla
valutazione della stessa e si determini, entro 10 giorni, in merito
all’ammontare delle spese relative al chiesto perfezionamento professionale
(art. 16 cpv. 2 lett. c LAI e art. 5bis OAI)” (VIII).
1.8. Con scritto 9 febbraio 2016
la giurista dell’Ufficio AI ha allegato le annotazioni 8 febbraio 2016 della
consulente del Servizio integrazione professionale incaricata, la quale ha concluso:
" (…)
Ricorso che nel precedente rapporto del 1 dicembre 2014 e
dell’annotazione del 2 marzo 2015 il nostro ufficio, non avendo ricevuto le
giustificazioni relative alle effettive spese di perfezionamento professionale
sostenute, aveva proceduto con una decisione di rifiuto per la richiesta di
perfezionamento.
In fase di ricorso presso il TCA il rappresentante legale
dell’assicurata ha invece prodotto per la prima volta le fatture che avevamo
richiesto (vedi doc. 36, 37 e 38 negli allegati). Si ricorda che, nel caso
specifico, le spese sostenute per la traduzione di lingua dei segni da parte di
un interprete, erano state anticipate dalla RA 1 a favore della __________ in
attesa di una nostra presa di posizione.
Nello dettaglio le spese effettive sono ripartite nel modo
seguente:
- Anno 2010:
Fr. 14’951.85
- Anno 2011: Fr.
8'571.15
- Anno 2012: Fr.
21'171.50
L’importo complessivo da considerare come spesa suppletiva legata
all’invalidità secondo l’ex. art. 16 cpv. 2 lett. c e art. 5 bis OAI ammonta
pertanto a Fr. 44'694.50 (cifra determinata sulla base convenzione tariffale
tra l’UFAS e la __________ concernente il rimborso dei servizi di
interpretariato in lingua dei segni).
In considerazione del fatto che a beneficiare di tale servizio di
interpretariato sono state due studentesse entrambe nostre assicurate,
l’importo viene suddiviso su due persone determinando quindi una spesa di Fr.
22'347.25 a favore della Signora RI 1.
La documentazione presentata in sede di ricorso con le fatture
dettagliate e nominative dei costi per ogni studente ed il documento fornito
dalla __________ in merito all’esattezza e completezza della ripartizione dei
costi (allegato 39) risultano essere sufficientemente chiare e complete.” (doc.
IX/1)
1.9. Chiamata dal TCA per una
presa di posizione in merito al succitato accertamento, con scritto 29 febbraio
2016 la RA 1, ribadendo sostanzialmente la richiesta ricorsuale, ha concluso:
" (…)
In considerazione dello stato di fatto e di diritto, occorre
dunque constatare, in conclusione, che l’autorità inferiore ha riconosciuto che
le spese suppletive dovute all’invalidità per il perfezionamento professionale
della ricorrente, ammontano a CHF 22'347.25, e ciò proprio sulla base dello
stato di fatto e di diritto che ha arbitrariamente omesso di determinare in
violazione dell’obbligo di accertamento impostole dalla legge e venendo meno
alla responsabilità legale di determinare correttamente il diritto
applicabile.” (doc. XI)
considerato in diritto
2.1. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI,
indipendentemente dal fatto che esercitassero un’attività lucrativa prima di
diventare invalidi, gli assicurati invalidi o direttamente minacciati da
invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione
necessari e atti a ripristinare, conservare o migliorare la capacità al
guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete. Per stabilire tale
diritto, è considerata tutta la durata di lavoro prevedibile.
L’art. 8 cpv. 2 bis LAI
prevede che il diritto alla prestazioni secondo l’articolo 16 cpv. 1 lett. c
(trattatasi dell’articolo che regolamenta il perfezionamento professionale,
n.d.r.) esiste indipendentemente dal fatto che i provvedimenti d’integrazione
siano necessari o meno per conservare o migliorare la capacità al guadagno o la
capacità di svolgere le mansioni concrete.
Fra i provvedimenti
d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti
professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento
professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16
LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento (art.
18 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 16 cpv.
1 LAI gli assicurati, che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa
e che a cagione della loro invalidità incontrano notevoli spese suppletive per
la prima formazione professionale, hanno diritto alla rifusione di siffatte
spese, se tale formazione confà alle loro attitudini.
E' considerato prima
formazione professionale ogni tirocinio o avviamento professionale, come anche
l'istruzione conseguita nelle scuole medie, professionali o nelle università,
dopo che l'assicurato abbia frequentato le scuole pubbliche o speciali, e la
preparazione professionale a un lavoro ausiliario o a un'attività in
laboratorio protetto (art. 5 cpv. 1 OAI).
Ai sensi dell'art. 16 cpv.
Considerandi
2.
LAI sono parificati alla prima formazione professionale: la preparazione ad
un lavoro ausiliario o ad un’attività in un laboratorio protetto (lett. a), la formazione in una nuova professione per gli assicurati, i quali,
dopo l’invalidità, hanno intrapreso un’attività lucrativa inadeguata, che non
può essere ragionevolmente continuata (lett. b); il perfezionamento nel
settore professionale dell’assicurato o in un altro settore in quanto sia
idoneo e adeguato e possa presumibilmente migliorare o conservare la capacità
al guadagno. Il perfezionamento offerto dalle organizzazioni di cui all’art. 73
è escluso. In casi fondati, definiti dall’Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (Ufficio federale), è possibile derogare a tale principio (lett. c).
I marginali no. 3017, 3018
e 3019 della Circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale
(CPIP) prevedono quanto segue:
" 3017
Per perfezionamento s’intende l’evoluzione professionale sia nel
proprio campo sia in uno nuovo. Sono dunque da ritenersi provvedimenti di
perfezionamento i provvedimenti che permettono di conservare o ampliare le
conoscenze tecniche già acquisite o di acquisirne delle nuove nel proprio o in un
altro settore professionale. Sono considerati perfezionamento professionale ad
es:
– il perfezionamento seguito da un meccatronico d’automobili AFC
per diventare meccanico diagnostico d’automobile diplomato;
– la formazione seguita da un’impiegata di commercio per
di-ventare assistente sociale.
3018.
Un diritto è dato quando è presumibile che grazie al
perfezionamento professionale la capacità al guadagno potrà essere mantenuta
o migliorata. Il perfezionamento professionale deve contribuire a mantenere
o a migliorare la capacità al guadagno, ma non deve essere necessariamente
dovuto all’invalidità (vedi anche il N. 3019).
Esempio:
Un artigiano sordo intende riorientarsi professionalmente ed
essere maggiormente attivo nell’amministrazione, nella pianificazione e nella
preparazione del lavoro. Per questo motivo vorrebbe conseguire una formazione
di organizzatore del la-voro. A causa della sua invalidità necessita dell’aiuto
di un interprete della lingua dei segni. Visto che il perfezionamento porta a un
miglioramento della capacità al guadagno (salario più elevato, maggiori opportunità
di lavoro), può essere considerato come perfezionamento professionale giusta
l’articolo 16 capoverso 2 lettera c LAI.
3019.
Contrariamente a quanto avviene per gli altri provvedimenti
d’ordine professionale dell’AI, si ha un diritto al perfeziona-mento
professionale anche se non vi è nessuna necessità dovuta all’invalidità di
eseguire il provvedimento. Possono far valere questo diritto anche assicurati
che dispongono già di buone conoscenze tecniche nella vita lavorativa anche
senza il perfezionamento (lavoratori qualificati/non qualificati) o hanno
ultimato la loro formazione e sono integrati nel mondo del lavoro, ma vogliono
perfezionarsi a livello professionale. I motivi possono essere diversi, ad
esempio rinfrescare le proprie conoscenze tecniche, imparare nuove tecnologie,
avere maggiori opportunità sul mercato del lavoro, un’attività più interessante
o maggiori possibilità di guadagno.
Se, invece, un perfezionamento è necessario al fine di mantenere o
migliorare la capacità al guadagno a causa dell’invalidità, si tratta di una
riformazione professionale ai sensi dell’articolo 17 LAI.
Esempio:
Per tenersi aggiornata sulle nuove tecnologie una disegnatrice
edile sorda desidera perfezionarsi nell’ambito dei disegni CAD e seguire corsi
in materia. A causa della sua invalidità deve ricorrere ai servizi di un
interprete della lingua dei segni. L’assicurata non deve seguire questo
perfezionamento a causa della sua invalidità, ma per perfezionarsi in modo da
rimanere idonea al collocamento sul mercato del lavoro.”
Per quel che concerne le
spese riconosciute, l’art. 5 OAI (cpv 2- 6) prevede:
" 2 Le
spese per la prima formazione o per il perfezionamento professionale sono considerate
rilevanti se la differenza, cagionata dall’invalidità, tra le predette spese e
quelle che l’assicurato dovrebbe sostenere, se non fosse invalido, per una
formazione analoga, supera l’importo annuo di franchi 400.
3.
Il calcolo delle spese suppletive viene
effettuato confrontando le spese inerenti alla formazione della persona
invalida con quelle che una persona non invalida dovrebbe probabilmente
assumere al fine di raggiungere lo stesso scopo. Se l'assicurato aveva già
iniziato la sua formazione professionale prima di essere invalido oppure se,
non essendo invalido, avesse ricevuto una formazione evidentemente meno
costosa, le spese necessarie a quella formazione servono di base comparativa
per il calcolo delle spese suppletive causate dall'invalidità.
4.
Entrano nell’ambito delle spese sopportate
dall’assicurazione, nei limiti previsti al capoverso 3, quelle fatte per
acquisire le necessarie cognizioni e abilità, quelle di acquisto di utensili
personali e di abiti da lavoro, come pure le spese di trasporto.
5.
Se l’assicurato, a causa dell’invalidità, è posto in un
centro di formazione, l’assicurazione si addossa le spese di vitto e di
alloggio.
6.
Se l’assicurato prende vitto e alloggio fuori
di casa e fuori del centro di formazione, l’assicurazione assume, fatte salve
le convenzioni tariffali (art. 24 cpv. 2):
a. per il vitto, le prestazioni di cui nell’articolo 90
capoverso 4
lettere a e b;
b. per l’alloggio, le spese necessarie debitamente provate
fino a
concorrenza della prestazione di cui nell’articolo 90
cpv. 4
lettera c.”
Va infine rilevato che le
prestazioni ai sensi dell’art. 16 LAI sono prestazioni in natura (Sachleistungen;
prestations en nature) ai sensi dell’art. 14 LPGA, fornite secondo il principio
del rimborso delle spese anziché secondo il principio del versamento di
prestazioni in natura (Naturalleistungsprinzip). L’assicurazione invalidità,
che non può né deve offrire direttamente la formazione, rimborsa le spese
suppletive dovute all’invalidità che l’assicurato deve sostenere per le
prestazioni ricevute da terzi per la propria formazione. Non è quindi l’Ufficio
AI che paga il fornitore di prestazioni, ma la persona assicurata che a sua
volta ha diritto al rimborso delle relative spese (Erwin Murer,
Invalidenversicherungsgesetz [Art. 1- 27 IVG], 2014, ad art. 16 n. 27 con
riferimenti di dottrina e giurisprudenza).
2.2
Nel caso in esame, visto
quanto sopra, l’Ufficio AI ha (finalmente) riconosciuto il corso d’insegnante
della lingua dei segni quale riformazione professionale, come pure i costi
d’interpretariato quali spese supplementari dovute alla sordità. In effetti,
nel già citato rapporto 1° ottobre 2012 (cfr. consid. 1.2) la consulente IP
aveva rilevato:
" (…)
Nel caso concreto la Signora RI 1 si può ritenere che la
formazione quale insegnante della lingua dei segni possa essere considerata un
perfezionamento professionale in un nuovo campo lavorativo in quanto permette
all’assicurata di acquisire nuove competenze ed ampliare così le sue opportunità
lavorativa. Grazie a tale provvedimento, in considerazione del fatto che la
richiesta di tale figura professionale a livello ticinese attualmente non è
rappresentata, sicuramente vi sarà la possibilità di mantenere l’attuale
capacità di guadagno oltre che avere maggiori opportunità di lavoro. Come
indicato nella marginale 3019 vi è il diritto ad un perfezionamento anche se
l’A. possiede già di buone conoscenze ed è già integrata nel mondo del lavoro.
Visto quanto sopra esposto a mio avviso vi sono i presupposti per
emettere una decisione secondo l’art. 16 cpv. 2 lett. c LAI in cui si
riconoscono le spese supplementari legate al danno alla salute nell’ambito del
perfezionamento professionale. Nel caso concreto si raccomanda di garantire un
importo di Fr. 68'648.80 per i costi legati all’interpretariato delle lingua
dei segni durante la formazione professionale in questione.” (Doc. AI 439/2)
Va fatto presente che
l’importo messo in garanzia di fr. 68'648,80 corrispondeva alla metà del costo
complessivo di fr. 137'297,60 del preventivo __________ allegato
dall’assicurata il 16 agosto 2010 (cfr. consid. 1.2).
Il riconoscimento del
corso d’insegnante della lingua dei segni quale perfezionamento professionale è
stato confermato dalla consulente con rapporto 18 gennaio 2013 (doc. AI 151).
A seguito delle fatture (intestate
all’assicurata) datate 12 maggio 2015 della __________ - prodotte dalla
rappresentante dell’assicurata con il ricorso – relative al servizio
d’interprete della lingua dei segni svolto nel 2010 (settembre-dicembre) per
fr. 14'951,85, nel 2011 (luglio – dicembre) per fr. 8'571,15 e nel 2012 (marzo-agosto)
per fr. 21'171,50 (doc. 36-37), con rapporto complementare 8 febbraio 2016 la
consulente IP ha riconosciuto tali costi quali spese supplementari legate
all’invalidità secondo l’art. 16 cpv. 2 lett. c LAI e art. 5bis OAI ammontanti
complessivamente a fr. 44'694,50. Ritenuto che a beneficiare di tale servizio
sono state l’assicurata e __________, tale importo è stato diviso per due (IX;
cfr. consid. 1.8). Di conseguenza la somma da porre in garanzia all’assicurata
corrisponde a fr. 22'347,25, così come esposto nelle osservazioni 29 febbraio
2016.
(cfr. consid. 1.9). Siccome tale importo è stato preso a carico dalla,
quest’ultimo ente deve essere rimborsato dall’Ufficio AI.
Ne consegue che la
decisione contestata va annullata.
2.3
L’Ufficio AI rileva che,
nonostante i vari richiami, solo con il ricorso la rappresentante
dell’assicurata ha prodotto la succitata documentazione in base alla quale ha
potuto quantificare con sicurezza l’ammontare delle spese suppletive. Pertanto
rileva che la procedura ricorsuale avrebbe potuto essere evitata se il
patrocinatore, applicando la dovuta diligenza, l’avesse inoltrata
successivamente al progetto di decisione. Per questi motivi, in applicazione
dell’art. 29 cpv. 3 Lptca, l’amministrazione contesta l’eventuale carico di
tasse, spese e ripetibili.
Secondo l’art. 29 cpv. 3
Lptca alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento
temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
Un processo è temerario o
sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o
dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in
cui una parte si attiene ad un’opinione palesemente illegale e anche nel caso
in cui un cui questa violi un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di
collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V
288s, 112 V 335).
In ambito di previdenza
professionale il Tribunale federale ha rammentato che una conduzione temeraria
o sconsiderata comporta il dovere di indennizzare le spese di patrocinio legale
dell'istituto di previdenza vincente in causa (DTF 126 V 143 consid. 4b pag.
150.
seg.). I concetti di temerarietà e sconsideratezza possono segnatamente
realizzarsi nel caso in cui una parte intenzionalmente dichiara conformi alla
realtà fatti non veri oppure fonda la propria posizione su circostanze delle
quali dovrebbe conoscere l'inesattezza in base all'attenzione che può essere da
lei pretesa oppure provoca un dispendio inutile e rilevante (STF B 119/03 del
10.
dicembre 2004 consid. 7.1 con riferimenti, in RtiD 2005 II pag. 243). Per
contro la mancanza di probabilità di esito favorevole di un ricorso non
consente di considerarlo di per sé temerario o sconsiderato, a tale circostanza
dovendosi aggiungere l'elemento soggettivo stante il quale, pur potendo
senz'altro ragionevolmente riconoscere l'improbabilità di successo della procedura,
la parte la promuove ugualmente (DTF 124 V 285 consid. 3b pag. 288).
La
temerarietà è infine data nel caso in cui una parte si attiene ad un’opinione
palesemente illegale oppure quando viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo
di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 128 V
324.
consid. 1b; 124 V 288, 112 V 335).
Non sono
inoltre assegnate ripetibili alla parte vincente nella misura in cui essa ha
colpevolmente provocato il procedimento giudiziario [„ Die Zusprechung einer
Parteientschädigung wird nach der Praxis des Bundesgerichts im Sinne eines
allgemeinen Prozessrechtsgrundsatzes verweigert, wenn die obsiegende Partei das
Gerichtsverfahren schuldhaft selbst veranlasst hat (ZAK 1989 283 E. 3c)“ Locher,
Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 n. 69 pag. 609].
2.4
Nel
caso concreto, dopo un attento esame della documentazione questo TCA non può concordare
con quanto sostenuto dall’Ufficio AI.
In primo luogo occorre far
presente che solo con comunicazione 3 marzo 2015 (doc. AI 165; cfr. consid.
1.
), nonostante il sollecito del 20 ottobre 2010 (doc. AI 406; cfr. consid.
1.
), l’Ufficio AI ha preso posizione in merito alla richiesta di rimborso
delle spese supplementari di perfezionamento professionale inoltrata il 20 luglio
2010.
(doc. AI 119; cfr. consid. 1.2) relativo al corso d’insegnante di lingua
dei segni svolto dal 10 settembre 2010 al 6 luglio 2012 (cfr. doc. AI 163). Il
23.
luglio 2010 l’assicurata ha trasmesso il preventivo della __________
relativo ai costi di doppia presenza d’interpreti del linguaggio dei segni per
tutta la durata del corso delle due partecipanti ticinesi per complessivi fr.
137'297,60 (doc. AI 123).
Nell’ambito della
procedura riguardante la domanda di prestazioni dell’altra assicurata, __________,
in data 16 maggio 2014 l’allora avvocato della RA 1 aveva prodotto le fatture
per il servizio d’interpretariato in parola per complessivi fr. 44'694.--, con
la prova dell’avvenuto versamento da parte di quest’ultima alla __________, non
suddiviso tra le due studentesse ticinesi (doc. A 24).
Certo che con il ricorso
la RA 1 ha prodotto le stesse fatture di cui sopra emesse dalla __________ ora suddivise
tra la qui ricorrente e l’altra assicurata __________ beneficiaria del medesimo
servizio d’interpretariato (cfr. consid. 1.4).
Tuttavia, richiamato
quanto sopra, non vi sono motivi per ritenere il ricorso come temerario,
rispettivamente poco diligente il comportamento della ricorrente o della sua
rappresentante, come pure che vi sia stata una violazione dell’obbligo di
collaborare.
2.5
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Vista la soccombenza
dell’Ufficio AI, a quest’ultima sono poste a carico fr. 500.-- di spese di
giustizia.
2.6
Secondo
l’art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso
delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.
L’importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo
l’importanza della lite e la complessità del procedimento.
Ne consegue che, vincente
in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 1 ha diritto ad un'indennità per
ripetibili (cfr. DTF 126 V 11 consid. 2 in cui il diritto alle ripetibili è
stato riconosciuto fra l’altro all’Associazione Svizzera invalidi, al Servizio
giuridico della Federazione svizzera per l’integrazione degli andicappati).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione 23
aprile 2015 è annullata.
§§
RI 1 ha diritto alla rifusione delle spese
suppletive di fr. 22'347,25 per la formazione di insegnante di lingua dei
segni, riconosciuta come perfezionamento professionale, conformemente al
consid. 2.2.
2. Le spese di fr. 500.-- sono
a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurata fr. 1'000.-- di
ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti