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Decisione

32.2015.97

Restituzione di prestazioni indebitamente riscosse (rendite completive per figli). Ricorso accolto

18 agosto 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni

per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie

del giu-dice civile. In deroga all'articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può

disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie

separate o divorziate;

- ai sensi dell’art. 25 cpv. 5

LAVS per figli ancora in formazione il diritto alla rendita dura fino al

termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio

federale può stabilire che cosa si intende per formazione. L’esecutivo federale

ha fatto uso di tale competenza all’art. 49bis OAVS (il cui capoverso 1

stabilisce che un figlio è ritenuto in formazione se se-gue un ciclo di

formazione regolare e riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e,

sistematicamente e per la mag-gior parte del suo tempo, si prepara ad un

diploma professionale o acquisisce una formazione generale che funge da base

per diverse professioni) e all’art. 49ter OAVS (il cui capoverso 1 prevede che

la formazione si conclude con un diploma professionale o scolastico) (in

argomento cfr. Meyer/ Reichmut, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung

(IVG), 2014, ad art. 35 pp. 470ss);

-

con la contemporanea modifica dell’AVS e dell’AI in vigore al 1° gennaio 2002

(DTF 129 V 366 consid. 3.4; SVR 2002 IV nr. 5 consid.3), il Consiglio federale,

facendo uso della facoltà datagli dalla terza frase art. 35 cpv. 4 LAI, ha

disciplinato il pagamento della rendita AI per figli di coppie separate o divorziate,

introducendo l’art. 82 cpv. 1 OAI, il quale, a sua volta, rinvia all’art. 71ter

cpv. 1OAVS secondo cui se i genitori non sono o non sono più sposati o se

vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che

non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell’autorità

parentale sul figlio e viva con quest’ultimo. Sono salve disposizioni diverse

imposte dal giudice civile o dall’autorità tutoria. In virtù del capoverso 3

del medesimo articolo il raggiungimento della maggiore età del figlio non

modifica le modalità di versamento applicate fino al quel momento, ameno che il

figlio maggiorenne non chieda che la rendita sia versata a lui personalmente;

-

l'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La restituzione e il

suo e-ventuale condono vengono normalmente decisi in due fasi separate (art. 3

e 4 OPGA). Secondo il cpv. 2, prima frase, dell’art. 25 LPGA il diritto di

esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui

l’istituto d’assi-curazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque

anni dopo il versamento della prestazione. Se il

credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un

termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante;

- è

tenuto alla restituzione chi ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da

un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata

in contrasto con la legge. Nella sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio

2013 l’Alta Corte ha ricordato che l'obbligo

di restituzione è di regola subordinato all'adempimento dei presupposti per la

riconsiderazione (erroneità manifesta della decisione e importanza notevole

della rettifica; art. 53 cpv. 2 LPGA) o per la revisione processuale della

decisione all'origine delle prestazioni in causa (DTF 130 V 318 consid. 5.2 con

riferimenti). La rettifica di una decisione precedente per via di

riconsiderazione comporta pertanto di principio l'obbligo di restituzione della

prestazione assicurativa percepita a torto. Di regola, l'adattamento delle

prestazioni assicurative sociali avviene con effetto retroattivo (ex tunc).

L'assicurazione per l'invalidità conosce una differente regolamentazione

allorché la modifica della prestazione è dovuta a questioni specifiche al

diritto dell'assicurazione per l'invalidità, quali sono segnatamente quelle disciplinanti

la valutazione del grado d'invalidità (STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012

consid. 5.1.1 con riferimenti pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 35 p. 136 e DTF 119 V 431 consid. 2). In tal caso,

la modifica della prestazione assicurativa interviene con effetto ex nunc et

pro futuro (art. 85 cpv. 2 OAI), salvo in caso di violazione dell'obbligo di

informare da parte dell'assicurato (art. 77, art. 85 cpv. 2 e 88bis cpv. 2

lett. b OAI; cfr. STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011 consid. 2.2, pubblicata

in SVR 2012 IV Nr. 33 p. 131). La restituzione può essere dovuta anche a

seguito di una revisione materiale di una decisione ai sensi dell’art. 17 LPGA

Considerandi

in base alla quale il versamento delle prestazioni è risultato in seguito

indebito (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, ad art. 25 n.12 p. 355). In questo

caso, come accennato, se il mancato adattamento delle prestazioni è

riconducibile ad una violazione dell'obbligo di informare ai sensi dell’art. 77

OAI, allora l’adattamento ha effetto ex tunc e la restituzione può essere

chiesta con effetto retroattivo (in ar-gomento confronta la STF 9C_409/2013 del

20.

settembre 2013, in particolare il consid. 4);

- nel caso

concreto, con la decisione impugnata l’amministra-zione ha stabilito l’obbligo

di RI 1 (beneficiaria del versamento delle rendite per figli correlata alla

rendita AI percepita dall’ex marito; doc. AI 101) alla restituzione delle

rendite per la figlia __________ indebitamente percepite nel periodo 1. settembre

2012.

- 30 aprile 2015 per complessivi fr. 8'796.--, non avendo l’interessata segnatamente

fornito le informazioni relative alla continuazione degli studi della figlia in

suddetto periodo;

- col gravame

l’insorgente, senza opporsi all’obbligo di restituzione in quanto tale, ne

contesta l’ammontare, chiedendo segnatamente che l’importo da restituire venga

ridotto a fr. 6'054.--, somma corrispondente alle rendite indebitamente

percepite nel periodo 1. luglio 2013 - 30 aprile 2015 ritenuto che invece per il

periodo precedente, ossia dal 1. settembre 2012 al 30 giugno 2013 le rendite

erano dovute avendo la figlia frequentato la scuola di assistente di farmacia.

Al proposito produce l’attestato rilasciato dal __________ di __________ il 27

maggio 2015 dal quale emerge che la figlia __________ ha frequentato l’anno

scolastico 2012-2013 (lezioni di conoscenze professionali in preparazione

all’esame finale di tirocinio quale assistente di farmacia; doc. A/1). La ricorrente

chiede pure di poter beneficiare della possibilità di un pagamento rateale

dell’importo dovuto;

- con la

risposta di causa l’amministrazione, preso atto di suddetta attestazione,

evidenzia come la rendita completiva per la figlia sia quindi in effetti stata

versata indebitamente solo nel periodo luglio 2013 - aprile 2015. Per quanto attiene

alla possibilità di un pagamento rateale, l’amministrazione precisa di aver

trasmesso la relativa richiesta al competente servizio;

- effettivamente dall’attestazione 27 maggio 2015, prodotta con il

ricorso, risulta che la figlia __________ ha frequentato, quale ripetente, il __________

di __________ come assistente di farmacia AFC durante l’anno scolastico

2012-2013 per prepararsi agli esami finali di tirocinio, per il che si

giustifica considerare un versamento indebito di prestazioni limitatamente al

periodo luglio 2013 - aprile 2015 per complessivi fr. 6‘054.-- (18 x 275 + 4 x

276; cfr. inc. cassa doc. 01);

- la

richiesta di pagamento rateizzato dell’importo dovuto formulata per la prima

volta con il ricorso s’appalesa irricevibile e non può essere pertanto esaminata

dallo scrivente Tribunale. È infatti la decisione impugnata – in concreto il

provvedimento del 30 aprile 2015 che statuisce unicamente sull’obbli-go e

l’ammontare della restituzione – a delimitare l‘oggetto dell’impugnazione (DTF

125.

V 413, consid. 1a, p. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b);

- secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è deter-minata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008) atteso che le spese vanno

prelevate anche in caso di dispendio minimo (STF 8C_163/2012 del 12 a-prile

2012);

- seppur parzialmente

vittoriosa in causa, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle

spese della presente procedura. La ricorrente, beneficiaria del versamento

delle rendite per la figlia, ha infatti prodotto solo in sede ricorsuale,

quindi tardivamente e contravvenendo al suo obbligo di infor-mazione nei

confronti dell’amministrazione, la documentazione attestante il proseguimento

degli studi da parte di __________ dopo il mese di settembre 2012. In assenza

di tale attestazio-ne l’amministrazione non aveva motivo di non sospendere l’e-rogazione

della prestazione litigiosa e di conseguentemente richiedere la restituzione

delle rendite indebitamente percepite secondo gli importi di cui al qui

querelato provvedimento. D’altronde è la ricorrente medesima a scusarsi, nel gravame,

per non aver tempestivamente trasmesso la documentazione necessaria ai fini del

versamento della rendita completiva. È inoltre bene osservare che suddetta attestazione

è stata a più riprese richiamata dall’amministrazione prima dell’emanazio-ne

della decisione di restituzione (cfr. inc. cassa doc. 03 e 04). Al riguardo

dev’essere rilevato come, quantunque le richieste d’informazione dell’Ufficio

AI sul proseguimento degli studi da parte della figlia siano stati indirizzati

in realtà all’ex marito della ricorrente, vi siano sufficienti elementi per

ritenere che quest’ultima, contrariamente a quanto addotto nel gravame, sia

stata messa tempestivamente al corrente di tali richieste, da una annotazione

interna agli atti (che nulla consente di ritenere non veritiera) risultando

infatti come essa, dopo l’invio delle lettere da parte dell’amministrazione,

abbia preso contatto telefonico con il funzionario incaricato comunicandogli

che avrebbe inviato l’attestazione scolastica; cfr. inc. cassa doc. 03);

- in simili circostanze appare

giustificato accollare le spese della presente procedura per fr. 200.-- alla

ricorrente;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é accolto.

§ La decisione del 30

aprile 2015 è annullata.

§§ RI 1 deve restituire

all’Ufficio AI la somma di fr. 6'054.--.

2.- Le spese di fr. 200.-- sono

poste a carico della ricorrente.

3.- Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti