32.2015.97
Restituzione di prestazioni indebitamente riscosse (rendite completive per figli). Ricorso accolto
18 agosto 2015Italiano11 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.97
rg/gm
Lugano
18 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 maggio 2015 di
RI 1
contro
la decisione del 30 aprile 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 30 aprile 2015
l’Ufficio AI ha chiesto a RI 1, ex moglie di __________ al beneficio di una
rendita AI (doc. AI 61, 62, 86, 92), la restituzione dell’importo di fr.
8'796.-- per prestazioni (rendite completive per la figlia __________; doc. AI
93-1, 101-1) percepite indebitamente nel periodo 1. settembre-30 aprile 2005 e
ciò dopo aver costatato la mancata informazione in merito alla continuazione
degli studi della figlia da settembre 2012 (doc. AI 127);
- contro suddetta decisione
insorge RI 1 dinanzi al TCA chiedendo che l’importo da restituire venga ridotto
a fr. 6'054.--. Adduce al riguardo – producendo l’attestato di frequenza del __________
di __________ quale assistente di farmacia (doc. A/1) – che la figlia ha
terminato l’apprendi-stato il 30 giugno 2013 e che quindi solo le prestazioni
versate da tale data al 30 aprile 2015 debbano fare oggetto di restituzione.
Chiede inoltre di poter effettuare un pagamento rate-ale dell’importo dovuto;
- con la risposta di causa
l’Ufficio AI, preso atto dell’attestato di frequenza prodotto col gravame, osserva
come il versamento indebito debba di conseguenza essere ridotto a fr. 6'054.--,
importo corrispondente alle rendite percepite a torto da luglio 2013 ad aprile
2015. Quo alla possibilità di un pagamento rateale,
l’amministrazione precisa di aver trasmesso la relativa richiesta al competente
servizio;
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
- giusta l’art. 35 cpv. 1 LAI
le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita
completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a
una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i super-stiti
(cfr. art. 25 LAVS). A norma dell’art. 35 cpv. 4 LAI la rendita completiva per
Fatti
i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni
per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie
del giu-dice civile. In deroga all'articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può
disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie
separate o divorziate;
- ai sensi dell’art. 25 cpv. 5
LAVS per figli ancora in formazione il diritto alla rendita dura fino al
termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio
federale può stabilire che cosa si intende per formazione. L’esecutivo federale
ha fatto uso di tale competenza all’art. 49bis OAVS (il cui capoverso 1
stabilisce che un figlio è ritenuto in formazione se se-gue un ciclo di
formazione regolare e riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e,
sistematicamente e per la mag-gior parte del suo tempo, si prepara ad un
diploma professionale o acquisisce una formazione generale che funge da base
per diverse professioni) e all’art. 49ter OAVS (il cui capoverso 1 prevede che
la formazione si conclude con un diploma professionale o scolastico) (in
argomento cfr. Meyer/ Reichmut, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
(IVG), 2014, ad art. 35 pp. 470ss);
-
con la contemporanea modifica dell’AVS e dell’AI in vigore al 1° gennaio 2002
(DTF 129 V 366 consid. 3.4; SVR 2002 IV nr. 5 consid.3), il Consiglio federale,
facendo uso della facoltà datagli dalla terza frase art. 35 cpv. 4 LAI, ha
disciplinato il pagamento della rendita AI per figli di coppie separate o divorziate,
introducendo l’art. 82 cpv. 1 OAI, il quale, a sua volta, rinvia all’art. 71ter
cpv. 1OAVS secondo cui se i genitori non sono o non sono più sposati o se
vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che
non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell’autorità
parentale sul figlio e viva con quest’ultimo. Sono salve disposizioni diverse
imposte dal giudice civile o dall’autorità tutoria. In virtù del capoverso 3
del medesimo articolo il raggiungimento della maggiore età del figlio non
modifica le modalità di versamento applicate fino al quel momento, ameno che il
figlio maggiorenne non chieda che la rendita sia versata a lui personalmente;
-
l'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La restituzione e il
suo e-ventuale condono vengono normalmente decisi in due fasi separate (art. 3
e 4 OPGA). Secondo il cpv. 2, prima frase, dell’art. 25 LPGA il diritto di
esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui
l’istituto d’assi-curazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque
anni dopo il versamento della prestazione. Se il
credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un
termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante;
- è
tenuto alla restituzione chi ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da
un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata
in contrasto con la legge. Nella sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio
2013 l’Alta Corte ha ricordato che l'obbligo
di restituzione è di regola subordinato all'adempimento dei presupposti per la
riconsiderazione (erroneità manifesta della decisione e importanza notevole
della rettifica; art. 53 cpv. 2 LPGA) o per la revisione processuale della
decisione all'origine delle prestazioni in causa (DTF 130 V 318 consid. 5.2 con
riferimenti). La rettifica di una decisione precedente per via di
riconsiderazione comporta pertanto di principio l'obbligo di restituzione della
prestazione assicurativa percepita a torto. Di regola, l'adattamento delle
prestazioni assicurative sociali avviene con effetto retroattivo (ex tunc).
L'assicurazione per l'invalidità conosce una differente regolamentazione
allorché la modifica della prestazione è dovuta a questioni specifiche al
diritto dell'assicurazione per l'invalidità, quali sono segnatamente quelle disciplinanti
la valutazione del grado d'invalidità (STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012
consid. 5.1.1 con riferimenti pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 35 p. 136 e DTF 119 V 431 consid. 2). In tal caso,
la modifica della prestazione assicurativa interviene con effetto ex nunc et
pro futuro (art. 85 cpv. 2 OAI), salvo in caso di violazione dell'obbligo di
informare da parte dell'assicurato (art. 77, art. 85 cpv. 2 e 88bis cpv. 2
lett. b OAI; cfr. STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011 consid. 2.2, pubblicata
in SVR 2012 IV Nr. 33 p. 131). La restituzione può essere dovuta anche a
seguito di una revisione materiale di una decisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
Considerandi
in base alla quale il versamento delle prestazioni è risultato in seguito
indebito (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, ad art. 25 n.12 p. 355). In questo
caso, come accennato, se il mancato adattamento delle prestazioni è
riconducibile ad una violazione dell'obbligo di informare ai sensi dell’art. 77
OAI, allora l’adattamento ha effetto ex tunc e la restituzione può essere
chiesta con effetto retroattivo (in ar-gomento confronta la STF 9C_409/2013 del
20.
settembre 2013, in particolare il consid. 4);
- nel caso
concreto, con la decisione impugnata l’amministra-zione ha stabilito l’obbligo
di RI 1 (beneficiaria del versamento delle rendite per figli correlata alla
rendita AI percepita dall’ex marito; doc. AI 101) alla restituzione delle
rendite per la figlia __________ indebitamente percepite nel periodo 1. settembre
2012.
- 30 aprile 2015 per complessivi fr. 8'796.--, non avendo l’interessata segnatamente
fornito le informazioni relative alla continuazione degli studi della figlia in
suddetto periodo;
- col gravame
l’insorgente, senza opporsi all’obbligo di restituzione in quanto tale, ne
contesta l’ammontare, chiedendo segnatamente che l’importo da restituire venga
ridotto a fr. 6'054.--, somma corrispondente alle rendite indebitamente
percepite nel periodo 1. luglio 2013 - 30 aprile 2015 ritenuto che invece per il
periodo precedente, ossia dal 1. settembre 2012 al 30 giugno 2013 le rendite
erano dovute avendo la figlia frequentato la scuola di assistente di farmacia.
Al proposito produce l’attestato rilasciato dal __________ di __________ il 27
maggio 2015 dal quale emerge che la figlia __________ ha frequentato l’anno
scolastico 2012-2013 (lezioni di conoscenze professionali in preparazione
all’esame finale di tirocinio quale assistente di farmacia; doc. A/1). La ricorrente
chiede pure di poter beneficiare della possibilità di un pagamento rateale
dell’importo dovuto;
- con la
risposta di causa l’amministrazione, preso atto di suddetta attestazione,
evidenzia come la rendita completiva per la figlia sia quindi in effetti stata
versata indebitamente solo nel periodo luglio 2013 - aprile 2015. Per quanto attiene
alla possibilità di un pagamento rateale, l’amministrazione precisa di aver
trasmesso la relativa richiesta al competente servizio;
- effettivamente dall’attestazione 27 maggio 2015, prodotta con il
ricorso, risulta che la figlia __________ ha frequentato, quale ripetente, il __________
di __________ come assistente di farmacia AFC durante l’anno scolastico
2012-2013 per prepararsi agli esami finali di tirocinio, per il che si
giustifica considerare un versamento indebito di prestazioni limitatamente al
periodo luglio 2013 - aprile 2015 per complessivi fr. 6‘054.-- (18 x 275 + 4 x
276; cfr. inc. cassa doc. 01);
- la
richiesta di pagamento rateizzato dell’importo dovuto formulata per la prima
volta con il ricorso s’appalesa irricevibile e non può essere pertanto esaminata
dallo scrivente Tribunale. È infatti la decisione impugnata – in concreto il
provvedimento del 30 aprile 2015 che statuisce unicamente sull’obbli-go e
l’ammontare della restituzione – a delimitare l‘oggetto dell’impugnazione (DTF
125.
V 413, consid. 1a, p. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b);
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è deter-minata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008) atteso che le spese vanno
prelevate anche in caso di dispendio minimo (STF 8C_163/2012 del 12 a-prile
2012);
- seppur parzialmente
vittoriosa in causa, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle
spese della presente procedura. La ricorrente, beneficiaria del versamento
delle rendite per la figlia, ha infatti prodotto solo in sede ricorsuale,
quindi tardivamente e contravvenendo al suo obbligo di infor-mazione nei
confronti dell’amministrazione, la documentazione attestante il proseguimento
degli studi da parte di __________ dopo il mese di settembre 2012. In assenza
di tale attestazio-ne l’amministrazione non aveva motivo di non sospendere l’e-rogazione
della prestazione litigiosa e di conseguentemente richiedere la restituzione
delle rendite indebitamente percepite secondo gli importi di cui al qui
querelato provvedimento. D’altronde è la ricorrente medesima a scusarsi, nel gravame,
per non aver tempestivamente trasmesso la documentazione necessaria ai fini del
versamento della rendita completiva. È inoltre bene osservare che suddetta attestazione
è stata a più riprese richiamata dall’amministrazione prima dell’emanazio-ne
della decisione di restituzione (cfr. inc. cassa doc. 03 e 04). Al riguardo
dev’essere rilevato come, quantunque le richieste d’informazione dell’Ufficio
AI sul proseguimento degli studi da parte della figlia siano stati indirizzati
in realtà all’ex marito della ricorrente, vi siano sufficienti elementi per
ritenere che quest’ultima, contrariamente a quanto addotto nel gravame, sia
stata messa tempestivamente al corrente di tali richieste, da una annotazione
interna agli atti (che nulla consente di ritenere non veritiera) risultando
infatti come essa, dopo l’invio delle lettere da parte dell’amministrazione,
abbia preso contatto telefonico con il funzionario incaricato comunicandogli
che avrebbe inviato l’attestazione scolastica; cfr. inc. cassa doc. 03);
- in simili circostanze appare
giustificato accollare le spese della presente procedura per fr. 200.-- alla
ricorrente;
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
§ La decisione del 30
aprile 2015 è annullata.
§§ RI 1 deve restituire
all’Ufficio AI la somma di fr. 6'054.--.
2.- Le spese di fr. 200.-- sono
poste a carico della ricorrente.
3.- Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti