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Decisione

32.2015.98

Revisione, soppressione di una rendita a motivo del miglioramento delle condizioni dell'assicurata. Decisione confermata. Ammessa l'assistenza giudiziaria gratuita

15 febbraio 2016Italiano93 min

Source ti.ch

Fatti

I 1995 consid. 2.2 p. 229).

Secondo la giurisprudenza,

nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono

vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel

che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c;

SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG nr. 15 consid. 3c; non c’è vincolo

invece con riferimento alle basi di calcolo del grado di invalidità, cfr. H. U. Stauffer, Rechtspre-chung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, all’art. 24, n. 1), ma ugualmente

per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza,

parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al

lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF

134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a e

riferimenti, 120 V 108 consid. 3c, 118 V 39 consid. 2b/aa; SZS 2002 p. 155, SZS

1997 p. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2, SVR 1994 BVG Nr.

15 p. 42 consid. 3c). In tal caso il concetto di invalidità è infatti il

medesimo (Stauffer, op. cit., p. 24). Accertamenti separati del grado di

invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in contraddizione con lo

scopo della legge (DTF 115 V 210 consid. 2b e 218 consid. 4, 118 V 39 consid.

2b). A tale vincolo di principio degli istituti di previdenza alle costatazioni

degli organi dell’AI nulla è mutato, secondo la giurisprudenza, dopo

l’introduzione della LPGA (cfr. DTF 130 V 78, 132 V 1). Questo vincolo vale

nell’ambito della previdenza sovraobbligatoria solo se il regolamento

previdenziale si basa sul medesimo concetto di invalidità dell’assicurazione

invalidità (DTF 126 V 308).

L’istituto di previdenza

non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI.

Innanzitutto, a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle

conclusioni dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito

insostenibili (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271

consid. 2a, 115 V 208, 212, 215 e 218, 109 V 24; SVR 1995 BVG

Nr. 22 p. 57 consid. 2a; SZS 1996 p. 47; STFA del 30 novembre 1993; B

38/92, in Plädoyer 1994 p. 66; Meyer/Blaser, op. cit., p. 21; cfr. anche DTF

126 V 308 dove si sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la

valutazione dell'AI è manifestamente errata, e per questo non vincolante per

l'istituto di previdenza, sono primariamente determinanti gli atti esistenti al

momento in cui la decisione è stata presa). D’altra parte, la giurisprudenza

dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio AI è tenuto a notificare una

decisione di rendita agli istituti di previdenza entranti in linea di conto,

vale a dire che potrebbero essere chiamati a fornire prestazioni nel caso

specifico. Tale obbligo di notificazione è espressamente previsto dall’art. 76

cpv. 1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003. Se non viene coinvolto nella

procedura pendente innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto

di opposizione e ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato

alla valutazione dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e

all'inizio del diritto così come anche con riferimento alla decisione sullo

statuto di persona invalida, vale a dire di persona attiva, parzialmente attiva

o non attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 134 V 64, 133 V 67, 132 V 1,

130 V 273 consid. 3.1, 129 V 73 e 150; cfr. anche le STF 9C-684/2008 del 18

settembre 2009; B 32/03 del 21 gennaio 2005; B 66/04 del 21 settembre 2004; B 3/03

del 31 dicembre 2003;cfr. anche esplicitamente l'art. 49 cpv. 4 LPGA e l'art.

76 cpv. 1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003).

Secondo il TFA infine,

considerato come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di

sgravare gli istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna

ritenere che tale vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a

quelle valutazioni degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura

(dell’AI) erano determinanti per l’esame della pretesa alla rendita

d’invalidità e sui quali andava effettivamente deciso; diversamente gli organi

della previdenza professionale devono esaminare i presupposti della pretesa

liberamente (STF 9C-684/2008 del 18 settembre 2009; B 50/99 del 14 agosto 2000;

B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001; B 83/04 del 25 aprile 2006). Ne discende

che la fissazione della data d’inizio del diritto alla rendita da parte

dell’UAI non esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a

prestazioni d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata,

foss’anche in misura ridotta, già precedentemente all’inizio dell’anno di

carenza secondo l’AI (SZS 2003 p. 45 e 2005 p. 241; STF B 47/98 dell’11 luglio

2000 e B 81/03 del 9 novembre 2004).

2.9. Un danno alla salute psichica

può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter

praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa

sul mercato del lavoro (DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte

ha sottolineato che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia.

Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e

dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

In

particolare, secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da

dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale

disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo

specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità

della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

Nella DTF 130 V 352

(confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007

del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009,9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta

Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza

manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata

oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1)

l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti

della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione

sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione

dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla

malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso

di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché

di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona

assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I

702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der

Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der

Sozialversicherung,

namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in:

Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo

2003, p. 76 segg. e 80 segg.).

L’Alta

Corte, nella DTF 131 V 49, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto

invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa

della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si

devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza

dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se

le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,

nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è

stata estesa anche al caso della fibromialgia (STFA I 873/05 del 19 maggio

2006) e, nella DTF 137 V 64, oltre ad estenderla anche all’ipersonnia (sonnolenza

diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato

organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico,

l’Alta si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)"

(DTF 137 V 64, consid. 4.2, pag. 68)

Va qui evidenziato che il

TF, nella STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281, ha

modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,

compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno

2015, in: www.bger.ch) stabilendo in sostanza che la capacità di lavoro deve

essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in

maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza

risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare stabilito che la

presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati

con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Infine, val la pena ancora

precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo

una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un

rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali

le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27

settembre 2001).

2.10. Nell’evenienza

concreta, l’Ufficio AI, nell’ambito dell’esame della domanda di prestazioni

inoltrata nel giugno 2011, valutata la documentazione agli atti (fra le quali

documentazione relativa a trattamenti alla schiena presso il Centro __________

di __________ alla schiena nell’aprile, maggio, giugno, settembre e novembre

2011 e gennaio 2012, doc. AI 55) e richiesto il medico curante dell’assicurata dr.

__________, internista (per il quale l’assicurata era da considerare inabile al

lavoro dal novembre 2010 a dipendenza dei dolori lombovertebrali; rapporto

medico del 7 maggio 2012, doc. AI 55), aveva interpellato il SMR, il quale, nel

rapporto finale del 17 settembre 2012, dopo un accurato esame clinico

effettuato dal dr. __________, specialista in medicina interna, poste le

diagnosi di “Sindrome lombovertebrale cronica su discopatia L4-L5 e L5-S1

con sciatalgia intermittente sinistra; incontinenza urinaria in accertamento”, aveva concluso per un’inabilità lavorativa

completa in ogni attività dal 6 novembre 2010 (allorquando vi era stata una

riacutizzazione della lombalgia), affermando quanto segue:

" (….)

La valutazione odierna permette di oggettivare una compromissione

nei cambi di postura e nelle posizioni statiche con limite in

flessione/estensione del rachide di più di 2/3. La situazione clinica e le

limitazioni funzionali permettono di giustificare dal punto di vista medico

teorico una IL 100% attualmente in tutte le attività. Le limitazioni risultano

limitanti nelle posizioni statiche, cambi di postura, inoltre dolore cronico

con disturbo del sonno.

La prognosi risulta essere incerta per la tendenza alla

cristallizzazione della situazione clinica. Programmato per 2.10.2012 presso __________

controllo clinico e decisione sul procedere.

Coesiste complicazione urologica per incontinenza.

Utile rivalutazione clinica dello stato di salute tra circa 12

mesi.

(…) 2 (doc. AI 63-6)

Di conseguenza, con decisione

16 novembre 2012 (preceduta da un progetto del 21 settembre 2012), l’amministrazione,

riconosciuta un’inabilità lavorativa completa dal 6 novembre 2010 in uno stato

di salute non stabilizzato, ha attribuito una rendita intera dal 1. novembre

2011, versata dal 1. dicembre 2011 trattandosi di una domanda tardiva (doc. AI

65).

Avviata la prospettata revisione

nell’agosto 2013, preso atto che l’assicurata adduceva ora anche problemi della

sfera psichica, l’Ufficio AI ha interpellato il dr. __________,

il quale, il 10 ottobre 2013, segnalata l’insorgenza di una depressione

reattiva, ha confermato le precedenti conclusioni e postulato il mantenimento

della rendita AI (doc. AI 90). Dal canto suo, la dr.ssa __________, psichiatra

curante dal settembre 2013, nel rapporto del 18 novembre 2013, poste le

diagnosi di “Episodio depressivo media gravità (ICD 10 F 32) da 7 mesi” ha

attestato una completa inabilità lavorativa a motivo di “apatia, astenia,

insonnia, ansia” che si ripercuotevano sull’attività lavorativa nella forma

di difficoltà nello svolgimento delle consegne (doc. AI 92).

L’Ufficio AI

ha preso visione delle perizie fatte eseguire dall’assicuratore LPP, __________,

segnatamente una perizia redatta il 16 aprile 2013 dal dr. __________,

psichiatra, il quale, esaminati gli atti e visitato

l’assicurata, aveva escluso la presenza di un’affezione psichica o

psicosomatica diagnosticabile secondo i criteri ICD-10 e quindi anche una

limitazione della capacità lavorativa per motivi psichiatrici (doc. AI 98).

Dalla perizia del 5 aprile 2013 redatta dalla dr.ssa __________, specialista in

neurochirurgia, sempre per conto della Cassa __________, emergeva per contro

quale diagnosi “sindrome dolorosa lombovertebrale con irradiazione

radicolare e pseudoradicolare a sin”. La specialista, elencati i pregressi

interventi (blocco e rizotomia), la presenza di alterazioni degenerative a

livello lombare a diversi livelli (oltre a bulging discale L2-L3, ernia discale

L3-L4 foraminale/intraforaminale senza compressioni, ernia discale piatta L4-L5

sin, con stenosi foraminale senza compressione radicolare, incipiente artrosi

ileosacrale bilaterale, pregresso morbo di Scheuermann), concludeva infine

ammettendo un’abilità lavorativa completa in un'attività leggera (che eviti di

alzare pesi sopra i 12 kg), per esempio aiuto cucina (doc. AI 99). Sulla base

di queste valutazioni la Cassa pensioni __________ aveva comunicato in data 29

aprile 2013 il rifiuto delle prestazioni di invalidità (doc. AI 101).

L’Ufficio AI ha quindi

nuovamente interpellato il dr. __________ e la dr.ssa __________, i quali hanno

entrambi definito lo stato stazionario (cfr. certificati 20 gennaio 2014 e 28

febbraio 2014, doc. AI 104, 108).

Sentito il

medico SMR, l’Ufficio AI ha quindi fatto eseguire una perizia dal SAM.

Dal copioso referto del 22 dicembre 2014 (di 30 pagine) risulta che i periti

hanno fatto capo a consultazioni di natura psichiatrica (dr.ssa __________),

reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e urologica (dr. __________)

nell’ambito di accertamenti e consulti svoltisi sull’arco di 7 giorni, ponendo

le diagnosi di:

" 5.1 Diagnosi

con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome lombovertebrale con/su:

- discopatie plurisegmentali in

particolar modo L2-3, L3-4 e L4-5,

- alterazioni statiche con scoliosi ad

S,

- pregresso morbo di Scheuermann

toracale.

Periartropatia omeroscapolare

tendinopatica alla spalla ds. con/su:

- possibile tendinopatia del tendine

del sovraspinato con leggera sintomatologia d'impingement.

Epicondilopatia radiale a ds. Disturbo

minzionale irritativo:

- con incontinenza urinaria mista,

- su patologia del rachide lombare.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla

capacità lavorativa:

Sindrome somatoforme da dolore

persistente (ICD-10 F 45.4).

Cervicalgie recidivanti.

Alluce valgo bilaterale.

Dislipidemia (ipercolesterolemia)

Albuminuria.

I periti hanno quindi

concluso che l’assicurata presentava una capacità lavorativa del 50% come

cameriera (ultima attività svolta), da intendersi come presenza durante tutto

il giorno, ma con rendimento ridotto, la limitazione essendo da scrivere

essenzialmente alla problematica reumatologica. Inoltre la problematica

urologica imponeva la necessità di avere la possibilità di reperire, al bisogno,

una toilette, con una limitazione del 30%. Le incapacità lavorative d'ordine

reumatologico e urologico andavano parzialmente sommate (mentre che a livello

psichico non vi erano diagnosi invalidanti).

Per quanto riferito ad

un’attività adeguata, vale a dire leggera e rispettosa delle limitazioni

derivanti dalle problematiche reumatologiche (e urologiche), la capacità

lavorativa era del 70%, intesa come presenza durante tutto il giorno, ma con

rendimento ridotto. In ambito domestico infine l’assicurata era da considerare

abile nella misura dell’80%. Essendo l'assicurata assente dal mondo del lavoro

da diversi anni si consigliava un riallenamento progressivo al lavoro. I periti

hanno infine osservato che non era presente alcuna sindrome lomboradicolare ed in

particolare non erano presenti deficit neurologici né agli arti superiori, né a

quelli inferiori. Infine, per le attività svolte nel passato come venditrice,

laborantine fotografica ed istruttrice di acquagym l'assicurata raggiungeva una

capacità lavorativa di almeno il 60% (presenza durante tutto il giorno, ma con

rendimento ridotto). Con riferimento all’evoluzione del quadro clinico rispetto

alla decisione precedente del 21 settembre 2012 (recte 16 novembre 2012) - con

la quale l’amministrazione aveva stabilito un’inabilità totale dal giugno 2010 -

era quindi subentrato un miglioramento da far risalire all'aprile 2013.

Con rapporto finale 29

dicembre 2014 il dr. __________del SMR ha avallato la perizia multidisciplinare,

osservando anche come la 1. valutazione SMR del 17 settembre 2012 avesse un

carattere interlocutorio in attesa di ulteriori misure mediche, e come attualmente

la situazione fosse stabilizzata. Ha quindi confermato un miglioramento

dall’aprile 2013, a partire dalla quale data andava ammessa nell’attività

abituale di cameriera un’inabilità del 50%, in attività leggera adeguata del

30%, come casalinga del 20% e in altre attività svolte nel passato quale

venditrice, istruttrice acquagym, laborantine fotografica, del 40% (doc. AI 133).

L’Ufficio AI -

interpellato il consulente IP il quale ha proceduto al raffronto dei redditi ai

fini del calcolo del grado di invalidità (doc. AI 136) - mediante progetto del

18 marzo 2015 dapprima e la decisione contestata in seguito, stante una capacità

lavorativa in un’attività leggera adeguata del 70%, e una conseguente perdita

di guadagno del 35%, ha concluso per la soppressione della rendita (doc. AI 142,

149).

Di fronte al TCA

l’assicurata ha prodotto uno scritto 2 giugno 2015 del dr. __________ (doc. H)

e rapporti 9 e 14 luglio e 4 agosto 2015 del

Centro __________ di __________ (doc. I 1 e 2, M). In proposito il SMR, nell’annotazione

31 luglio 2015, ha affermato:

" Valutazione:

- Attuale

documentazione non evidenzia una modifica dello stato di salute rispetto al

momento della valutazione SAM.

Da notare che

l’intermittente sciatalgia riferita nel 2012 non trova riscontro né nella

valutazione SAM né nella valutazione attuale di __________.” (doc. XX)

Con scritto 19 agosto 2015

l’assicurata ha fatto pervenire copia del giudizio 6 agosto 2015 del Tribunale

delle assicurazioni del Canton __________ in merito alla vertenza tra

l’assicurata e l’istituto previdenziale __________ (doc. N). Infine, ha versato

agli atti ulteriore documentazione relativa ad esami radiologici svolti sulla

spalla destra (doc. XXIX).

2.11. Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.

3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede d’istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Per quel che concerne il

Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è

incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di

partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il

TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e

l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del

SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto

senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Tuttavia, nel caso in cui

sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti (in

particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009;

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer

Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

2.12. Nel caso

concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo il TCA l’Ufficio

AI ha correttamente ritenuto che successivamente alla prima decisione del 16 novembre

2012 sia subentrato un miglioramento delle condizioni dell’assicurata e che,

sino al momento decisivo della resa della decisione impugnata, essa, malgrado

le diagnosi evidenziate dal SAM, era in grado di esercitare nella misura del

70% una professione leggera adatta con un conseguente grado di invalidità che non

le conferisce più il diritto ad una rendita d’invalidità.

Il TCA ritiene in

particolare che lo stato di salute dell’assicurata sia stato approfonditamente

vagliato dai periti del SAM e non ha motivo per metterne in dubbio la

dettagliata e convincente valutazione multidisciplinare.

Più precisamente, per

quanto concerne la problematica reumatologica, l’assicurata è stata valutata

dal dr. __________, il quale ha confermato la presenza di una sindrome

lombo-vertebrale con una componente spondilogena alla gamba sinistra, senza una

sicura sindrome di tipo irritativo-radicolare, deficitaria, sensitivo o

motorica. Vi erano poi delle alterazioni statiche della colonna vertebrale con

una leggera scoliosi a forma di S destro-convessa toracale, sinistro-convessa

lombare, una tendenza ipercifotica nella zona toracale. Quanto alla colonna

lombare si evidenziavano delle discopatie da L2 fino a L5 con una condrosi e

spondilosi. Dalla documentazione agli atti sembrava inoltre emergere una

possibile sindrome di tipo irritativo radicolare, per la quale l'assicurata era

stata trattata presso il centro del dolore del Centro __________ di __________.

A quest’ultimo proposito il dr. __________ ha segnalato una valutazione

piuttosto ambigua dei colleghi che avevano sottoposto l’assicurata a tutta una

serie di accertamenti e infiltrazioni, senza tuttavia un risultato terapeutico

significativo. Ha inoltre evidenziato che l’assicurata, che peraltro non assumeva

nessuna terapia medicamentosa e si limitava ad una seduta di fisioterapia

settimanale, manteneva, per quanto da lui accertato durante la visita, un

atteggiamento difensivo e dimostrativo.

Il perito ha inoltre

segnalato una certa incongruenza nella documentazione agli atti: mentre il dr. __________

nell'agosto del 2012 aveva determinato un'incapacità lavorativa al 100% dal novembre

2010, nell'aprile del 2013 una valutazione peritale effettuata per conto della

Cassa pensioni __________ dalla neurochirurga dr. __________ e dallo psichiatra

dr. __________, non aveva riscontrato nessuna inabilità lavorativa in

un'attività leggera o, con certi limiti di carico, come aiuto cucina.

In ogni modo le indagini

radiologiche effettuate mostravano dei reperti molto blandi. Accanto alla

patologia principale l'assicurata mostrava una limitazione della mobilità della

colonna cervicale, con cervicalgie altalenanti con decorso piuttosto favorevole

e una periartropatia omero-scapolare tendinopatica della spalla destra con

leggera diminuzione della rotazione interna e un dolore prevalentemente

all'elevazione con il braccio destro sopra i 90 gradi, ciò che lasciava

supporre una certa irritazione della cuffia dei rotatori prevalentemente per

quanto riguardava il tendine del sovraspinato.

Per quanto riferito

alla capacità lavorativa, quindi, il perito ha concluso che l’assicurata, a

motivo della colonna vertebrale, era limitata in attività lavorative non

ergonomiche per il rachide lombare e segnatamente in movimenti ripetitivi di

flessione e rotazione del tronco oppure posizioni statiche da ferma in piedi o

da seduta per più di un'ora, dovendo evitare il sollevamento di pesi superiori

ai 5-7,5 kg ripetutamente. Per quanto riguardava la spalla ds. vi era una

limitazione nel lavorare con le braccia alzate sopra l'orizzontale soprattutto

utilizzando il braccio ds. contro resistenza ed alzando dei pesi sopra

l'orizzontale superiori ai 4 kg. Di conseguenza, come cameriera l’assicurata

era da considerare abile al lavoro nella misura del 60%, come casalinga

dell'80%, mentre che in un’attività leggera e rispettosa degli elencati limiti

era da considerare abile in misura completa, così come anche come venditrice,

laborantine fotografica ed insegnante di acquagym. Tali limitazioni erano da

considerare presenti dall’aprile 2013 (valutazione peritale della dr. __________

e del dr. __________).

Dette conclusioni, supportate

da un approfondito esame clinico, dall’esame della cospicua documentazione

clinica e radiologica agli atti, meritano conferma.

A livello neurologico

il perito dr. __________, ha concluso per

uno stato normale, senza deficit sensitivomotori od alterazioni dei riflessi

osteotendinei indicativi per una lesione radicolare oggettivabile. In effetti,

il perito ha illustrato come malgrado nella documentazione a disposizione fosse

stata ipotizzata a più riprese una sindrome radicolare L4 a sin, i reperti clinici

e radiologici siano sempre stati molto discreti e non del tutto convincenti. In

effetti, se è vero che appariva possibile una componente discale

extraforaminale ai livelli L3-4 e/o L4-5 a sinistra, i reperti apparivano comunque

documentabili sempre solo su poche immagini e di entità tale da poter difficilmente

causare sintomi maggiori. D’altra parte il perito ha illustrato come i disturbi

descritti attualmente dall'assicurata, piuttosto diffusi all'arto inferiore

sinistro, non avevano assolutamente caratteristiche radicolari e si estendevano

anche al di fuori dei territori che potrebbero essere coinvolti dai reperti

radiologici descritti. Andava peraltro esclusa una componente neurogena

sintomatica. Di conseguenza, dal punto di vista neurologico l'assicurata era da

ritenere abile al lavoro nella misura del 100% in qualsiasi tipo di attività.

Anche queste conclusioni appaiono complete e approfondite e vanno fatte proprie

dal TCA.

Per quanto riferito alla

problematica urologica, l’assicurata è stata valutata dal dr. __________

che, sulla base dei dati in suo possesso e dell’esame sonografico effettuato, ha

rilevato la presenza di un disturbo minzionale prevalentemente irritativo con

episodi d'incontinenza da urgenza che sono interpretabili nell'ambito di un

vescica neurogena su nota spondilopatia. Tale problema urologico pone determinati

limiti di rendimento, soprattutto per attività dove non è facilmente e

rapidamente reperibile una toilette. Riferendosi alla valutazione

neuro-urologica pressa il centro di __________, nell'ambito di un dissinergia

detrusore-sfintere con associata lieve iperattività del detrusore, e

contestuale introduzione di una terapia anticolinergica (Vescicare), osserva

che tale trattamento, così come il trattamento TENS, non abbiano portato a

nessun beneficio. A suo avviso si impone una rivalutazione della neuromodulazione

sacrale, che potrebbe migliorare la situazione attuale. Di conseguenza, dal

punto di vista urologico, vista la necessità per l’assicurata di potersi recare

in bagno al bisogno, erano da sconsigliare attività che non permettano rapide

interruzioni con una limitazione della capacità lavorativa del 30%. Anche da questo

referto, che appare approfondito e ben motivato, non vi è motivo di

discostarsi.

Infine, per quanto concerne

la problematica psichiatrica, la ricorrente è stata valutata dalla

dr.ssa __________, la quale, esaminati gli atti medici, effettuati due colloqui

e esaminati i risultati dei test clinici, ha escluso la presenza di affezioni

psichiatriche invalidanti. Ripercorrendo le certificazioni della collega dr.ssa

__________, che peraltro successivamente al settembre 2013 ha incontrato

l’assicurata solo due o tre volte, ne ritiene poco comprensibili e non

condivisibili le conclusioni, che, sulla base della diagnosi di quadro

depressivo maggiore endogeno di media qualità, aveva attestato un’inabilità

lavorativa completa. A suo dire tali conclusioni erano in effetti decisamente sovrastimate.

Rilevando come malgrado la prescrizione di una terapia farmacologica, la stessa

non sia stata però poi assunta dall’assicurata, la specialista evidenzia come

la fase peggiore dal punto di vista psicologico sia da ricondurre all'interruzione

lavorativa e l'attesa di un intervento di sostegno da parte delle

amministrazioni, con relative ristrettezze economiche, ossia nel lasso di tempo

dal novembre 2012 al novembre 2013. In seguito, con la definizione dei problemi

economici, a detta della stessa assicurata la situazione era migliorata e del

resto essa aveva interrotto il rapporto con la psichiatra. Attualmente

l’assicurata confermava questo miglioramento, rispetto al 2011-12, pur

lamentando la presenza di sintomi dolorosi e limiti funzionali. Del resto, la

dr.ssa __________ ha rilevato che alla visita clinica l’assicurata apparisse

con mimica mobile, eloquio spontaneo e congruo, lucida, orientata nei

tre domini, pensiero nella norma, nessun elemento compatibile con fenomeni

dispercettivi, umore eutimico, senza note di ansia libera né difetti dal lato cognitivo.

Di conseguenza, la dr.ssa __________, osservato come nell'aprile 2013 il dr. __________

non avesse evidenziato nessun elemento sintomatico indicativo di una patologia

psichiatrica, mentre la collega __________ diagnosticasse un quadro depressivo

maggiore (con inabilità del 100%), rilevato come l’assicurata stessa riconoscesse

che all'epoca delle consultazioni presso la sua psichiatra curante viveva una

profonda tensione per timori economici ad oggi nettamente migliorati, la perita

ha concluso che dal punto di vista psichiatrico non andava riconosciuta alcuna

inabilità lavorativa dalla fine del 2013 almeno. Queste conclusioni, frutto di

un approfondito esame specialistico, meritano conferma.

Con specifico riferimento alla

diagnosi di sindrome somatoforme, va detto che secondo la giurisprudenza del

TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in

quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità

lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità

lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una

classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione,

rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte

dell’assicurato. Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF

130 V 352 (confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C

830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959 e 995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta

Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza

manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata

oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1)

l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti

della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione

sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione

dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla

malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso

di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché

di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona

assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004 e I

870/02 del 21 aprile 2004; Pratique VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und

Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 76 segg. e 80 segg.).

Nella fattispecie, per quanto riguarda i criteri di Förster, la

dr.ssa Castra ha riferito che nel caso dell’assicurata,

pur essendoci una sofferenza fisica che non migliora negli anni, non esiste una

patologia psichica di rilevante intensità nè un ritiro sociale e il disagio

psicoemotivo, pur presente e legato alla presenza cronica di una sindrome

dolorosa, non appare tale da giustificare una diagnosi psichiatrica e da

compromettere l'esigibilità di uno sforzo per recuperare almeno in parte un

funzionamento lavorativo.

In sostanza dunque secondo

la specialista, l’assicurata, pur presentando un quadro da ascrivere ad una “sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD 10, F 45.4)” ha escluso che

la stessa avesse una valenza invalidante.

Come dianzi anticipato

(cfr. consid. 2.9), va qui nuovamente rilevato che nella recente sentenza

9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il TF ha modificato

la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i

disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in:

www.bger.ch) e secondo cui la capacità di lavoro deve essere valutata

nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera

strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati

predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare stabilito che la presunzione

secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno

sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata. Al

consid. 8, il TF ha rammentato che, come già spiegato in DTF 137 V 210, le

perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di

per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto

dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e

delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente

sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no

conforme al diritto federale (“In intertemporalrechtlicher

Hinsicht ist sinngemäss wie in BGE 137 V 210 (betreffend die rechtsstaatlichen Anforderungen an die medizinische

Begutachtung) vorzugehen. Nach diesem Entscheid

verlieren gemäss altem Verfahrensstandard eingeholte Gutachten nicht per se

ihren Beweiswert. Vielmehr ist im Rahmen einer gesamthaften Prüfung des

Einzelfalls mit seinen spezifischen Gegebenheiten und den erhobenen Rügen

entscheidend, ob ein abschliessendes Abstellen auf die vorhandenen

Beweisgrundlagen vor Bundesrecht standhält (BGE a.a.O. E. 6 in initio S. 266). In sinngemässer Anwendung auf die nunmehr materiell-beweisrechtlich geänderten

Anforderungen ist in jedem einzelnen Fall zu prüfen, ob die beigezogenen

administrativen und/oder gerichtlichen Sachverständigengutachten -

gegebenenfalls im Kontext mit weiteren fachärztlichen Berichten - eine

schlüssige Beurteilung im Lichte der massgeblichen Indikatoren erlauben oder

nicht. Je nach Abklärungstiefe und -dichte kann zudem unter Umständen eine

punktuelle Ergänzung genügen“).

Orbene,

nella fattispecie, come visto, principalmente la vertenza ruota attorno al

carattere invalidante delle problematiche reumatologiche e urologiche. Inoltre

non sono state mosse specifiche e circostanziate contestazioni riguardo alla

diagnosi di sindrome da dolore somatoforme, e la dr.ssa __________ ha ben

motivato la ragione per cui detta diagnosi non avesse alcuna ripercussione,

procedendo pure all’analisi dei criteri di Förster. Di conseguenza, non è

necessario approfondire l’aspetto somatoforme secondo i criteri apportati dalla

citata giurisprudenza, non trattandosi nella specie della presunzione del

superamento del disturbo somatoforme con uno sforzo di volontà ragionevolmente

esigibile – oramai abbandonata dal TF –, ma di una valutazione conclusiva. Alla

valutazione della dr.ssa __________ e del SAM, va quindi prestata adesione.

Pertanto, alla luce di

questi singoli consulti, da considerare approfonditi e ben motivati, effettuata

una discussione plenaria tra i vari specialisti che ha ben valutato le varie

problematiche esistenti, il SAM ha con pertinenza concluso che a dipendenza

delle diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome

lombovertebrale con/su discopatie plurisegmentali in particoiar modo L2-3, L3-4

e L4-5, alterazioni statiche con scoliosi ad S, pregresso morbo di Scheuermann

toracale, Periartropatia omeroscapolare tendinopatica alla spalla ds. con/su

possibile tendinopatia del tendine del sovraspinato con leggera sintomatologia

d'impingement, Epicondilopatia radiale a ds. Disturbo minzionale irritativo con

incontinenza urinaria mista, su patologia del rachide lombare”,

l’assicurata presentava una capacità lavorativa del 50% come cameriera (ultima

attività svolta), da intendersi come presenza durante tutto il giorno, ma con

rendimento ridotto. La limitazione era a detta dei periti dovuta alle

problematiche reumatologiche che le imponevano limiti in attività lavorative

non ergonomiche per il rachide lombare, movimenti ripetitivi di flessione e

rotazione del tronco, o posizioni statiche ferme, che comportino l’innalzamento

di pesi superiori ai 5-7,5 kg lavori con le braccia alzate. Inoltre la

problematica urologica imponeva la necessità di avere la possibilità di

reperire una toilette in caso di necessità (al bisogno). Detta limitazione era

da intendersi dall'aprile 2013, osservato altresì come le incapacità lavorative

d'ordine reumatologico e urologico andavano parzialmente sommate. Per quanto

riferito invece ad un’attività adeguata, vale a dire leggera e rispettosa delle

limitazioni derivanti dalle problematiche reumatologiche e urologiche, la capacità

lavorativa era del 70%, sempre intesa come presenza durante tutto il giorno, ma

con rendimento ridotto. In ambito domestico infine l’assicurata era da

considerare abile nella misura dell’80%. I periti hanno osservato che non era

rilevabile alcuna patologia psichiatrica limitante né era presente alcuna sindrome

lomboradicolare ed in particolare deficit neurologici agli arti superiori e

inferiori. La diminuzione del rendimento dovuta al problema urologico era al

massimo del 30%, osservato tuttavia come tale limitazione potesse anche essere

ridotta nel caso in cui l’assicurata possa interrompere subito l'attività ed

abbia una toilette nelle vicinanze. Infine, per le attività svolte nel passato

come venditrice, laborantine fotografica ed istruttrice di acquagym l'assicurata.

raggiungeva una capacità lavorativa di almeno il 60% (presenza durante tutto il

giorno, ma con rendimento ridotto). Con riferimento all’evoluzione del quadro

clinico rispetto alla decisione precedente del 21 settembre 2012 (recte 16

novembre 2012) - con la quale l’amministrazione aveva stabilito un’inabilità

totale dal giugno 2010 con un conseguente grado d'invalidità del 100% dal

novembre 2011 - era subentrato un miglioramento che poteva essere fatto

risalire all'aprile 2013.

2.13. A tali conclusioni, fatte

proprie anche dal SMR (cfr. rapporto finale 29 dicembre 2014 del dr. __________,

doc. AI 133), si deve aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel

prosieguo, la valutazione SAM non è stata smentita da altra documentazione

medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle

patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alla perizia e

entro la data della decisione contestata, ribadito come per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati

fino al momento del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid.

3.1.1).

Quanto innanzitutto alle

valutazione globale delle patologie, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte,

per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di

diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni,

bensì far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione

plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. STF 9C_913/2012 del 9 aprile

2013,9C_330/2012 del 7 settembre 2012; SVR 2008 IV Nr. 15). La questione di

sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in

quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il

giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In una sentenza I 606/03

del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado

complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una

perizia pluridisciplinare. In

una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15,

pp. 43-45, il TF ha ulteriormente osservato che “una semplice addizione di

diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in

occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle

peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo

esiguo.

Nella sentenza 32.2011.236

del 17 giugno 2013 il TCA ha nuovamente avuto modo di sottolineare l’importanza,

nel caso di assicurati affetti da diverse patologie, di determinare il grado

complessivo di incapacità lavorativa facendo capo ad un giudizio globale,

scaturente su una ponderata discussione plenaria fra gli esperti interessati

(cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012;8C_245/2012 del 9 aprile 2013).

Nella fattispecie, a

proposito della valutazione globale delle diverse patologie di cui è affetta la

ricorrente, in ossequio a tale giurisprudenza, i diversi specialisti

interpellati dal SAM hanno avuto, in data 19 dicembre 2014, una discussione

plenaria concernente la questione della cumulabilità delle differenti

incapacità lavorative (optando per un parziale cumulo dei limiti funzionali

dovuti alle patologie somatiche e psichiatriche; cfr. doc. AI 141-33) ed

espressamente dichiarato di aver preso conoscenza dei contenuti e delle conclusioni

dei periti e di concordare con gli stessi, mediante espressa sottoscrizione

all’ultima pagina della perizia, dando altresì atto di aver esaminato, tramite

una discussione collegiale (tramite teleconferenza), la questione

dell’incidenza rispettiva dei gradi d’incapacità lavorativa attestati dai vari

profili somatici sulla capacità lavorativa globale (doc. AI 132-19, 30-33).

Quanto alla documentazione

prodotta dalla ricorrente, a ragione in proposito il medico SMR dr. __________,

nell’Annotazione del 31 luglio 2015, ha concluso che tale documentazione non

contiene nuovi elementi medici/clinici rispetto alla valutazione SAM, non

risultando dalla stessa una sostanziale modifica dello stato di salute

dell’assicurata rispetto alla valutazione SAM (doc. XX).

Innanzitutto, nello stringato

scritto 2 giugno 2015 il dr. __________ (doc. H1) si limita a confermare espressamente

una situazione invariata rispetto a quanto da lui attestato nel rapporto 20

settembre 2013 (con il quale egli aveva certificato un’inabilità completa dal

novembre 2010 in ogni attività, cfr. doc. AI 90) - certificazione che era

peraltro stata opportunamente valutata dal SAM nell’ambito della redazione

della perizia -, senza tuttavia apportare alcun nuovo elemento oggettivo diagnostico

o clinico, senza prendere minimamente posizione sulla dettagliata valutazione

del SAM (di cui peraltro ne condivide in sostanza le diagnosi) e senza indicare

i motivi per i quali le sue conclusioni si discostano da quelle del SAM

rispettivamente le ragioni per le quali le conclusioni peritali non dovrebbero

essere corrette (cfr. in proposito anche doc. VII).

Rilevato quindi come le

valutazioni del dr. __________siano sostanzialmente riconducibili al medesimo

quadro clinico evidenziato dalla perizia SAM e configurino in sostanza tutt’al

più una differente valutazione delle ripercussioni invalidanti delle medesime

affezioni, la quale, ricordata nuovamente la dianzi citata giurisprudenza in

materia di valutazione da parte dei medici curanti (consid. 2.11), è peraltro

spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento

piuttosto che di perizia: cfr. STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011), questo TCA

deve concludere che la stessa non è manifestamente suscettibile di modificare

le conclusioni dell’amministrazione che si fondano, come detto, su convincenti

pareri specialistici confluiti in una perizia SAM dettagliata e convincente.

Non permette di dipartirsi

dalle conclusioni del SAM nemmeno la documentazione medica fatta pervenire in

relazione alle recenti visite esperite dall’assicurata a __________,

segnatamente la valutazione della terapia del dolore del dr. __________ del 9

luglio 2015 (completata in data 4 agosto 2015, doc. M) e la valutazione neuro-urologica

del dr. __________ del 14 luglio 2015 (allegati al doc. XIV). In effetti, come

affermato dal medico SMR nell’annotazione del 31 luglio 2015 (doc. XX), tale

documentazione non evidenzia una modifica dello stato di salute rispetto alla

valutazione del SAM né contiene elementi che permettano in qualche modo di

ritenere errata o suscettibile di completamento tale perizia.

Quanto alla valutazione neuro-urologica,

la stessa attesta in sostanza la presenza di un disturbo urinario di tipo

irritativo con scoordinamento detrusor-sfintere, consigliando un trattamento

medicamentoso, ma non si pronuncia su una eventuale valenza invalidante di tale

problematica e non segnala una situazione modificata rispetto alla valutazione

urologica esperita dal dr. __________ nell’ambito della perizia SAM, il quale

aveva attestato una (comunque non irrilevante) riduzione della capacità

lavorativa del 30%, da ascrivere alla necessità dell’assicurata di effettuare

rapide interruzioni durante il lavoro per recarsi al bisogno al bagno (doc. XIV/i1

e doc. AI 132-24).

Per quanto riferito alla

valutazione dei sanitari della terapia del dolore di __________ del 9 luglio

2015, la stessa attesta i noti dolori a livello del sacro (senza

radiculopatia), il dolore cronico con componente somatica e psichica,

confermando la stazionarietà dei disturbi rispetto alla precedente valutazione

di due anni prima e, quindi, la stabilità delle problematiche. Esclude in

particolare la presenza di patologie ulteriori o alla colonna vertebrale o

altre cause reumatologiche e infiammatorie dei dolori lamentati, mentre

sottolinea come al centro del malessere dell’assicurata vi fosse la

preoccupazione circa le prestazioni assicurative e il contenzioso con l’AI. In

sostanza dunque tale referto non apporta alcun elemento nuovo rispetto alla

valutazione SAM, di cui anzi conferma le conclusioni e le valutazioni.

Del resto lo stesso

nemmeno si pronuncia minimamente sulla capacità lavorativa dell’assicurata, ribadendo

la stazionarietà della situazione rispetto alla precedente valutazione

effettuata due anni prima e, quindi, nell’estate 2013, ossia all’epoca in cui

l’Ufficio AI ha messo in atto la revisione della prestazione. Va detto peraltro

che i precedenti certificati resi dalla clinica di __________ rientravano nella

documentazione esaminata dal SAM in sede di stesura della perizia (cfr. doc. AI

132-6). La stazionarietà della situazione dell’assicurata, nel periodo

successivo alla primavera del 2013, non fa del resto che confermare le conclusioni

della perizia pluridisciplinare, la quale ha, come si è visto, attestato un

miglioramento della situazione dell’assicurata a partire dal mese di aprile

2013.

Quanto alla presunta

incongruenza di tale certificazione per quel che concerne il referto MRI da

considerare, segnatamente se quello del 27 luglio 2011, o uno più aggiornato

(come quello del 4 aprile 2013), così richiesto dal legale dell’assicurata, il

dr. __________ ha precisato come la questione non avesse rilevanza pratica giacché

anche gli esami successivi non avevano in sostanza mostrato alcuna modifica

significativa (doc. L1, M). Questo Tribunale non ha motivo di scostarsi da tale

presa di posizione.

Non apporta elementi di

rilievo nemmeno la documentazione relativa alla consulenza ortopedica alla

spalla destra eseguita l’8/9 novembre 2015 presso l’Ospedale di __________ di __________

(I) e all’ecografia, sempre alla spalla destra, eseguita il 9 dicembre 2015

all’Ospedale di __________ (I) (doc. O 1-14). Da tale documenti (che peraltro

sono successivi alla resa del provvedimento contestato, che, come ricordato,

delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali; cfr. DTF

130 V 138), che non contengono considerazioni in merito alla capacità

lavorativa o alle conclusioni del SAM, non emergono infatti nuovi elementi

diagnostici o clinici. Dagli stessi emerge in effetti unicamente la presenza di

artralgie alla spalla destra con reperti di un “quadro di calcificazioni

articolari” con rapporti articolari conservati (doc. O3, O4)

rispettivamente “Cuffia dei rotatori di spessore conservato, quadro di

tendinosi diffusa dei tendini del sovraspinato e dell’infraspinato senza

interruzioni della continuità fibrosa, presenza di voluminose calcificazioni

lamellari frastagliate in sede preinserzionale subacrominale, note di tendinosi

del tendine del sottoscapolare, minima distensione della borsa SAD, in sede il

tendine del CLB con lieve distensione fluida della guaina (…)” (doc. O5).

Ora, la presenza di una “periartropatia omeroscapolare tendinopatica della

spalla destra con leggera diminuzione della rotazione interna e un dolore prevalentemente

all’elevazione con il braccio destro sopra i 90’ con abduzione normale….,

possibile una certa irritazione delle cuffie dei rotatori prevalentemente per

quanto riguarda il tendine sovraspinato” era già stata segnalata nelle

perizia SAM e meglio nel rapporto peritale del dr. __________, il quale aveva

concluso che a dipendenza della problematica alla spalla destra era da riconoscere

una limitazione nel lavorare con le braccia alzate sopra l’orizzontale

soprattutto utilizzando il braccio destro contro resistenza ed alzando dei pesi

sopra l’orizzontale superiori ai 4 kg. Ora, gli attuali certificati versati

agli atti confermano in sostanza le diagnosi poste dalla perizia SAM e non

apportano alcun elemento che possa indicare una diversa valenza invalidante della

problematica alla spalla destra.

Questa Corte deve quindi senza

riserve aderire alle conclusioni del SMR, per il quale le certificazioni

prodotte dalla ricorrente non oggettivano elementi che possano comportare una

modifica della dettagliata valutazione eseguita dal SAM e che permettano quindi

di discostarsi dalla stessa, ribadito peraltro il principio per cui il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Né del resto l’assicurata

fa valere nel suo ricorso altre considerazioni che permettano in qualche modo

di scostarsi dalle conclusioni del SAM. In realtà l’assicurata ha formulato in

sostanza un dissenso puramente soggettivo nei confronti della valutazione

operata dall’amministrazione, senza produrre elementi di natura medica atti a

metterne in dubbio la validità.

Le predette conclusioni non

possono essere modificate nemmeno dalla sentenza del 6 agosto 2015 del

Tribunale amministrativo del Canton __________ che ha fatto ordine alla Cassa

pensioni __________, già istituto di previdenza della ricorrente dal 3

settembre al 31 dicembre 2010, di versare all’assicurata una rendita di

invalidità a far tempo dal 1. dicembre 2011 (cfr. doc. N).

Con tale pronuncia il

tribunale bernese, in evasione di una petizione introdotta dall’assicurata in data

26 giugno 2014 allo scopo di vedersi attribuire anche la rispettiva rendita di

invalidità LPP dal 1. dicembre 2011, in ragione della decisione 16 novembre

2012 dell’Ufficio AI, non ha fatto altro che ribadire e applicare il principio

consolidato del vincolo degli istituti di previdenza alle decisioni dell’Ufficio

AI in materia di prestazioni di invalidità.

Come dianzi ricordato

(cfr. al consid. 2.8), di principio infatti il concetto d’invalidità

nell’ambito della previdenza obbligatoria e quello dell'AI è il medesimo (DTF

115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 p. 229). Di conseguenza, di principio

quindi, gli istituti di previdenza sono vincolati da quanto pronunciato

dall’assicurazione invalidità per quel che riguarda il grado di invalidità e la

nascita del diritto alla rendita (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73 e cfr. i

riferimenti al consid. 2.8). Resta riservato il caso in cui l'istituto

previdenziale può scostarsi dalle conclusioni dell’AI perché queste appaiono di

primo acchito insostenibili (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73), perché

l’istituto di previdenza non è stato coinvolto nella procedura pendente innanzi

all'Ufficio AI oppure perché la decisione AI si riferisce ad accertamenti e

valutazioni che nell’ambito della procedura (dell’AI) erano determinanti per

l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità (STF 9C-684/2008 del 18

settembre 2009; B 50/99 del 14 agosto 2000; B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio

2001).

Nella vertenza avente per

oggetto la qui ricorrente e la Cassa pensione __________ il Tribunale __________

ha accertato il vincolo della Cassa alla valutazione dell’invalidità fatta

dall'assicurazione invalidità, considerato come le conclusioni dell’Ufficio AI

di cui alla decisione del 16 novembre 2012 non apparissero di primo acchito

insostenibili e la Cassa fosse stata coinvolta nella procedura AI, facendo conseguentemente

fatto obbligo alla Cassa pensioni di versare una rendita intera della LPP dal

1. dicembre 2012.

Detta pronuncia non

concerne per contro la procedura di revisione avviata dall’Ufficio AI

nell’agosto 2013 né, quindi, la decisione di revisione resa il 12 maggio 2015,

non essendo la stessa ancora cresciuta in giudicato, né del resto si riferisce

alla perizia SAM del 22 dicembre 2014, della quale non vi è in effetti menzione

alcuna nella pronuncia (malgrado la ricorrente ne fosse in possesso sin

dall’aprile 2015; cfr. doc. AI 139, 140, 144). Espressamente del resto la

pronuncia 6 agosto 2015 si riferisce temporalmente al momento decisivo del

provvedimento dell’Ufficio AI del 16 novembre 2012, laddove peraltro ribadisce

che le successive perizie dei dr.i __________ e __________ dell’aprile 2013 (e,

quindi, posteriori alla decisone del 16 novembre 2012) potevano essere prese in

discussione unicamente nella misura in cui permettevano di trarre delle

conclusioni in merito alle condizioni dell’assicurata sino al momento

determinante della decisione dell’AI (del 16 novembre 2012; cfr. doc. N consid.

43.).

Ne discende che tale

pronuncia non assume rilevanza alcuna nel presente contendere, che concerne la

revisione della prestazione erogata – incontestatamente - dal 1. dicembre 2011,

avviata nell’agosto 2013. In ogni modo vero è semmai che l’esito della

procedura di revisione da parte dell’Ufficio AI avrà necessariamente i relativi

effetti anche sulla prestazione LPP erogata.

In sintesi la ricorrente

non fa quindi valer alcuna argomentazione che consenta a questa Corte di

dipartirsi dalle conclusioni della perizia SAM (doc. AI 141), le quali

risultano dettagliate, coerenti e prive di contraddizioni né fa valere

l’esistenza di altre affezioni che non siano già state attentamente vagliate

dai periti del SAM.

In conclusione,

rispecchiando la perizia SAM del 22 dicembre 2014 tutti i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.11) e

non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità

lavorativa, intervenuto dopo la resa della perizia e prima della decisione

contestata del 12 maggio 2015 (la quale delimita, come detto, il

potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali, cfr. DTF 130 V 138 consid. 2), a ragione

l’Ufficio AI - sulla base anche del parere del medico SMR (sul valore

probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. la STFA I 938/05 del 24

agosto 2006; cfr. anche sopra al consid. 2.11) -, e richiamato altresì

l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), ha ammesso

l’intervento di un miglioramento delle condizioni da situare al mese di aprile

2013, ritenuto che la ricorrente, se da novembre 2010 andava considerata completamente

inabile in ogni attività, dall’aprile 2013 doveva essere considerata nuovamente

parzialmente abile nella sua abituale professione nella misura del 50%, e in

un’attività leggera adeguata rispettosa delle limitazioni funzionali

evidenziate dai periti del 70% (attività a tempo pieno con riduzione del

rendimento). Dall’aprile 2013 v’è quindi da ammettere l’intervento di un miglioramento

dello stato di salute che ha comportato anche un aumento della capacità

lavorativa sia nell’attività abituale che in attività adeguate.

Va detto per

inciso che al presente contendere nulla muterebbe anche nell’ipotesi in cui si

volesse ammettere il miglioramento a decorrere, anziché dall’aprile 2013, dal

novembre 2013 e questo in considerazione della perizia della dr.ssa __________

per il SAM per la quale il miglioramento delle condizioni psichiche fosse da

situare al novembre 2013 (cfr. al consid. 2.11 per esteso). Ciò non avrebbe in

effetti alcuna ripercussione sull’esito della procedura, considerato come la soppressione

della rendita, in base alla decisione impugnata, sia comunque effettiva solo

per il luglio 2015.

Visto

quanto sopra, questo Tribunale ritiene pertanto che la refertazione medica agli

atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si

renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c). Ne discende che la richiesta della

ricorrente di procedere ad accertamenti ulteriori va respinta, ove pure si

rilevi che gli atti facenti parte dell’incarto di cui alla procedura pendente

presso il Tribunale di __________ e sfociata nella sentenza prodotta agli atti

sono sostanzialmente già noti in questa sede (oltre che riferiti alla procedura

di attribuzione della rendita conclusasi con la decisione del 16 novembre 2012),

per cui un loro richiamo si rileva manifestamente superfluo (cfr. doc. XXII).

2.14. Per quel che concerne

l’aspetto economico, l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi per determinare

il grado di invalidità (cfr. consid. 2.6).

Così, per il reddito da

valido l’amministrazione, fondandosi sui dati

statistici (vista la lunga assenza dal lavoro dell’assicurata; cfr. doc. AI 142),

utilizzati cioè i dati salariali evinti dalla

tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativi ad una professione

semplice e ripetitiva nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp.

347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), ha preso in

considerazione un importo di fr. 54'203.- conseguibili nel 2013 (doc. AI 136).

Tale dato - per altro non contestato - va confermato.

In merito al calcolo del

reddito ipotetico da invalido, secondo la giurisprudenza, esso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece

non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso

una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332

consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,

i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica

e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in

relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5

settembre 2006).

Se una

persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un

reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due

redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di

reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente

conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di

reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In

una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito

da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo,

va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono

essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione

per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da

valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello

specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi

ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che

se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando

però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale

eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010

consid. 5.5).

In concreto, conformemente alla giurisprudenza e come si evince dalla decisione contestata,

l’amministrazione ha pure utilizzato i dati salariali

evinti dalla tabella TA1 per la quale la ricorrente, svolgendo un’attività

semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico da invalida pari fr. 54'203.-- nel 2013. Anche tale dato statistico non è

stato contestato dall’interessata

Stante quindi una capacità

lavorativa del 70% in un’attività adeguata e applicata una riduzione del 10% - come rettamente proposto (conformemente alla STCA 32.2012.36

del 31 gennaio 2013

confermata dal TF nella STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013)

dall’Ufficio AI con la risposta di causa (V) (in correzione della

riduzione del 7% per la necessità di effettuare attività leggere, riconosciuta

nella decisione oggetto di impugnativa rispettivamente nel rapporto concernente

le riduzioni al reddito ipotetico da invalida allestito l’8 gennaio 2015, cfr. doc.

AI 136) -, il reddito da invalida nel 2013 ammonta a fr. 34'148.-- (fr. 54'203 moltiplicati per 70% e ridotti

del 10% = fr. 34'147.9).

Per quanto concerne la

riduzione del 7% applicata dall’amministrazione, e in sede di risposta corretta

al prossimo multiplo di 5 e, quindi, al 10%, ricordato come di principio circa

la questione a sapere se, e se del caso in quale misura, al salario teorico

statistico vada applicata una riduzione secondo la giurisprudenza del TF il

giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti,

sostituire il suo apprezzamento a quello dell’amministrazione (ATF

137 V 73 consid. 5.2, 126 V 80 consid. 5b) e rilevato come la giurisprudenza di

questo Tribunale (cfr. STCA del 31 gennaio 2013, 32.2012.36, confermata dal TF

mediante pronuncia del 26 agosto 2013, 9C-179/2013) ha osservato che l’Alta

Corte ha sempre avallato oppure determinato autonomamente delle riduzioni

percentuali del reddito ipotetico da invalido comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque

sempre quantificate in un multiplo di 5, questa Corte non

ha motivo per scostarsene, una deduzione del 10% apparendo adeguata, considerato

come in concreto si tratti in definitiva di un unico fattore di riduzione (quello

relativo alla necessità di effettuare lavori leggeri) e come la riduzione

proposta tenga adeguatamente conto del fatto che l’interessata può ancora

esercitare al 70% in attività adeguate (da considerare come presenza durante

tutto il giorno ma con rendimento ridotto). Tutto ben considerato, tenuto conto

del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel

sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137

V 71, 132 V 393 consid. 3.3) questo Tribunale ritiene quindi di non doversi

scostare dalla valutazione dell’amministrazione, l’assicurata non avendo

addotto motivi pertinenti che gli permettano di sostituire il suo apprezzamento

a quello dell’amministrazione (ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V 80

consid. 5b).

Con riferimento alla

critica della ricorrente, che pretenderebbe una riduzione statistica maggiore, va

detto infatti che altre circostanze personali che potrebbero giustificare una

decurtazione maggiore sul reddito statistico da invalida non ve ne sono.

Per quanto in particolare

attiene all’allegazione della ricorrente per cui sarebbe

impossibile per lei, lontana dal mondo del lavoro dal 2010, trovare un’occupazione

confacente, considerata anche la sua formazione, va detto che questo

Tribunale ritiene comunque che l’assicurata, tenuto conto anche del citato

obbligo di diminuire il danno, possa ragionevolmente sfruttare la sua residua

capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili

a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive che non

richiedono una preparazione professionale specifica, ma possono essere

esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve

periodo di rodaggio. Ad esempio va menzionato il settore dell’industria, in cui

possono essere eseguite attività di controllo e di sorveglianza, fisicamente

assai leggere, oppure quello dei servizi dove vi sono mansioni che

non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che non

comportano aggravi fisici e possono essere svolte prevalentemente in posizione

seduta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di

controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.

Va detto pure che le limitazioni da rispettare dall’interessata, essenzialmente

di natura reumatologica oltre che urologica - che le impongono di evitare attività

lavorative non ergonomiche per il rachide lombare, movimenti ripetitivi di

flessione e rotazione del tronco, o posizioni statiche ferme, in piedi o da

seduta per più di un’ora, che comportino l’innalzamento di pesi superiori ai 5 -

7,5 kg e lavori con le braccia alzate sopra l’orizzontale soprattutto

utilizzando il braccio destro contro resistenza ed alzando pesi sopra l’orizzontale

di oltre 4 kg; l’assicurata dovrebbe inoltre avere a sua disposizione un

servizio igienico; cfr. al consid. 2.12 senza per questo violare il diritto di essere sentita) - non

ostacolano lo svolgimento di attività che non necessitano una particolare

qualifica. Va pertanto ammesso che sul mercato generale

del lavoro esistono delle attività non qualificate che l’interessata, malgrado

il danno alla salute e l’assenza di preparazione professionale specifica,

sarebbe in grado di esercitare all’70%.

Quanto poi all’invocata

mancanza di formazione, il TCA sottolinea di avere già più volte stabilito, in

linea con la giurisprudenza federale, che anche degli assicurati analfabeti e

privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro originaria professione,

di tipo manuale, a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato

generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non

presupponga particolari attitudini intellettuali (cfr. STCA 35.2004.104

del 25 aprile 2005, 32.2007.321 dell’8 ottobre 2008; STF U 191/99 del 24 gennaio

2001 e I 532/05 del 13 luglio 2006). Nel caso particolare va peraltro detto che

la ricorrente è stata attiva come cameriera, laboratorista in fotografia,

venditrice, istruttrice di fitness e addetta alla cura delle unghie (cfr. doc.

AI 2-8), dimostrando una non indifferente elasticità nell’adattamento a nuove

mansioni, fattore questo che certamente le permette di accedere a un non

indifferente spettro di attività adeguate.

Infine, il TCA rileva che

pur non ignorando le difficoltà esistenti sul mercato del lavoro svizzero,

tuttavia ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. Secondo dottrina

e giurisprudenza, l’assicurato deve in effetti compiere ogni sforzo per

valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c;

RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti). Se,

malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile

in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,

considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione

contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere, ma,

semmai, l'assicurazione contro la disoccupazione (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC

1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).

È poi

utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate

possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice

non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti

esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.

In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale (cfr. STF 8C_399/2007

del 23 aprile 2008,9C_721/2012 del 24

ottobre 2012,8C_563/2012 del 23 agosto 2012; DTF 119 V 347; VSI 1998 p.

296 consid. 3b).

Un’ulteriore riduzione sul

salario ipotetico da invalida non risulta pertanto giustificata.

Ritenuti un reddito da

valida, come detto, di fr. 54'203.-- e da

invalida di fr. 34'148.--, si ottiene un grado

d’invalidità del 37% ([54'203 - 34'148] x 100 : 54'203 = 37%) che

non conferisce il diritto ad una rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.6).

Essendo quindi esigibile

che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa del 70% in attività

adeguate con una corrispondente perdita di guadagno del 37%, la decisione

contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

All’assicurata

va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni

di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, ella

potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente

giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti

dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla

data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo

del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.15. In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, è a ragione che l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla

rendita di invalidità con effetto dal 1° luglio 2015, ossia il primo giorno del

secondo mese che segue la notifica della decisione contestata (art. 88bis cpv.

Considerandi

2.

lett. a OAI).

Il ricorso va dunque

respinto.

2.16

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione

o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a carico della

ricorrente, la quale tuttavia ha postulato l’assistenza giudiziaria gratuita.

2.17

Ai sensi dell’art. 61 lett. f

LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di

farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere

diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la

disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore

dal 1° gennaio 2011.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante

si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V

202.

consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per valutare se un

assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si

tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48

consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un

supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nel caso concreto, dal

certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e dai relativi

documenti allegati risulta che la ricorrente, divorziata e senza

attività lucrativa, percepisce unicamente la rendita di invalidità oltre a una prestazione

complementare; non possiede in pratica alcuna sostanza (doc. H2). In

queste circostanze il requisito dell’indigenza è dato.

L’assicurata

non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un legale appariva giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva

essere considerato privo di fondamento.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito

patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare

(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;

cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti

al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA I 569/02 del 15 luglio 2003 consid. 5; U

234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174;

DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che la ricorrente è per il momento

esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico (STF

I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

§ Di

conseguenza RI 1 è ammessa al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico della

ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono

per il momento assunte dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti