32.2015.98
Revisione, soppressione di una rendita a motivo del miglioramento delle condizioni dell'assicurata. Decisione confermata. Ammessa l'assistenza giudiziaria gratuita
15 febbraio 2016Italiano93 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.98
FC/sc
Lugano
15 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 maggio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 maggio 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1969, da
ultimo attiva come cameriera, nel giugno 2011, ha presentato una
prima domanda di prestazioni per adulti, la quale è stata accolta con decisione
16 novembre 2012 dall’Ufficio AI, il quale, ritenuto uno stato di salute non
stabilizzato (doc. AI 48, 63), ha attribuito all’assicurata il diritto ad una
rendita intera dal 1. novembre 2011 (con versamento dal 1. dicembre 2011
trattandosi di una domanda tardiva; doc. AI 73, 74).
Nell’agosto 2013 l’amministrazione
ha avviato una revisione.
Esperiti gli
accertamenti del caso, inclusa una perizia multidisciplinare del SAM, con
decisione 12 maggio 2015, preceduta da un progetto del 18 marzo 2015, l’Ufficio
AI ha statuito la soppressione della prestazione avendo stabilito un
miglioramento dello stato valetudinario dell’assicurata con un conseguente
grado di invalidità del 35% (doc. AI 149).
-
1.2. Con ricorso al
TCA l'assicurata, patrocinata dall’avv. RI 1, ha contestato il provvedimento, chiedendo
il ripristino dell’effetto sospensivo e postulando l’annullamento della decisione e il ritorno degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti
e la resa di una nuova decisione a garanzia del suo diritto di essere sentita, non
essendole stata data la possibilità di avere tutte le informazioni del caso per
potere formalizzare compiutamente le sue osservazioni (doc. I). Ha pure chiesto
di essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio facendo in seguito pervenire la documentazione attestante la sua
situazione finanziaria (doc. V).
1.3. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando
la correttezza della procedura così come della valutazione medica e economica
poste alla base del provvedimento impugnato (VII).
1.4. Mediante decreto del 14
luglio 2015 il Vicepresidente del TCA ha respinto la domanda tendente ad
ottenere il ripristino dell’effetto sospensivo (doc. XIII).
1.5. Con scritti 5 giugno, 27 e 31
luglio 2015, 7 agosto 2015 l’assicurata, tramite il suo patrocinatore, ha
prodotto nuove osservazioni e ulteriore documentazione medica (doc. XIV, XVI,
XVIII), in merito alla quale l’Ufficio AI, il 12 agosto 2015, ha ribadito la
sua richiesta di conferma del provvedimento contestato, sulla base anche del
parere del SMR (doc. XX). L’assicurata ha quindi fatto pervenire una pronuncia
del 6 agosto 2015 del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton __________
(che ha statuito l’obbligo della Cassa pensioni __________ di versare
all’assicurata una rendita di invalidità intera dal 1. dicembre 2011) e il 20
agosto, 9 novembre e 10 dicembre 2015 ulteriori osservazioni e nuova
documentazione medica (doc. XXIII, XXIX), che sono stati trasmessi all’Ufficio
AI.
considerato in
diritto
2.1. L’assicurata fa valere una violazione del diritto
di essere sentita, ritenendo in sintesi che l’operato dell’amministrazione non
le ha permesso di avere tutte le informazioni necessarie per formulare compiutamente
le proprie osservazioni al
progetto di decisione del 18 marzo 2015. La ricorrente invoca inoltre una
violazione dell’art. 43 LPGA, considerato come a suo dire l’amministrazione
avrebbe proceduto alla resa della decisione impugnata senza preventiva diffida
e avvertimento delle conseguenze giuridiche nel caso in cui non avesse
completato le proprie argomentazioni.
Occorre
pertanto esaminare se sussiste una violazione (grave) del diritto di essere
sentita che, a determinate condizioni, può portare all’annullamento della
querelata decisione.
2.2. Come già anticipato nel
decreto del 14 luglio 2015 (con il quale il vicepresidente del TCA ha respinto
la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo), secondo l'art. 57a cpv. 1
LAI “l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un
preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla
soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L'assicurato
ha il diritto di essere sentito conformemente all'art. 42 LPGA”. Ai
sensi dell'art. 73ter cpv. 1 e 2 OAI, le parti possono presentare all'Ufficio
AI le loro obiezioni sul preavviso entro 30 giorni, per iscritto oppure
oralmente. Se le obiezioni sono presentate oralmente, l'Ufficio AI redige un
verbale sommario che deve essere firmato dall'assicurato.
Secondo dottrina e prassi
amministrativa il termine di 30 giorni ex art. 73ter cpv. 1 OAI può
essere prorogato (cfr. Müller, Das Verwaltungsverfahren in der
Invalidenversicherung, Berna 2010, § 29, note marginali dal 2142 al 2149, pp.
419-421; STCA 32.2011.197 del 15 settembre 2011, consid. 2.6). In tal senso il
marg. 3013.3 CPAI dispone che “il termine di 30 giorni è prorogabile
soltanto in casi sufficientemente motivati”. Per
contro, il TF ha lasciato aperta la questione (STF 8C_527/2012 consid. 3.1 citato in Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 3a
edizione 2014, ad art. 57a, n. 5, p. 554).
L’art. 42 LPGA prevede d’altro canto che “le parti hanno il diritto
di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di
decisioni impugnabili mediante opposizione”. Il diritto di essere sentito deve
dunque essere garantito soprattutto durante la procedura di opposizione. In
ogni caso al più tardi durante la procedura di opposizione, l'amministrazione
deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e
sulla procedura in forma sufficiente (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid.
4.2; DTF 132 V 368 consid. 6).
Il diritto
di essere sentiti delle parti è sancito anche dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed.
Per costante giurisprudenza (ribadita ancora in STF 9C_412/2011
del 14 luglio 2011 consid. 3.3.1),
dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei
suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire
sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi
al riguardo (DTF 132 V 370 consid. 3.1 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende
l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo
scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di
rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con
cognizione di causa, e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di
esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa tuttavia
che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su
tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze
rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_633/2014
del 15 giugno 2015, consid. 3.2; DTF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97
consid. 2b p. 102; 125 II 369 consid. 2c p. 372).
Secondo la
giurisprudenza, l’art. 57a LAI va oltre al diritto di essere sentito ex
art. 29 cpv. 2 Cost. fed. conferendo all’assicurato la possibilità di
esprimersi non solo sull’oggetto in questione, ma anche sulla prevista
decisione finale (STF 9C_176/2010; DTF 125 V 405 consid. 3e con riferimenti).
Il diritto
di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione
implica l'annullamento della decisione impugnata, a
prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 390 consid.
5.1; 127 V 437 consid. 3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza,
una violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non sia di
particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato
abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di
piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire
solo in via eccezionale (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa).
Nel caso in esame, dopo
l’emissione del progetto di decisione del 18 marzo 2015 (che ha accordato la
possibilità di presentare entro 30 giorni eventuali osservazioni scritte e
motivate, doc. AI 142), con scritto 16 aprile 2015 l’avv. RA 1 ha informato
l’Ufficio AI di aver assunto la rappresentanza dell’assicurata, contestando il
calcolo del grado d’invalidità e osservando tra l’altro quanto segue :
" Per poter
esprimere con maggiore cognizione di causa le nostre argomentazioni
necessitiamo però di poter esaminare l’intera documentazione componente il
vostro incarto. In tal senso con la presente chiediamo di poter ricevere
gratuitamente e in formato CD l’intera documentazione e ciò con ulteriore
termine di 30 giorni a contare dalla ricezione dell’incarto per poter precisare
meglio i contenuti della presente contestazione.
(…)
Per quanto attiene all’aspetto medico fermo restando che i
contenuti della vostra perizia dovranno ancora essere valutati, sin da ora si
tiene a segnalare che nei prossimi tempi l’assicurata sarà visitata da
specialisti presso il centro svizzero per paraplegici. Sino ad allora e meglio
sino al rispettivo rapporto medico non sarà quindi a maggior ragione possibile
esprimersi sulla perizia e sulla vostra conseguente decisione. Anche a livello
medico ci si riserva pertanto maggiori osservazioni.” (doc. AI 145)
Il 17 aprile 2015
l’Ufficio AI gli ha inviato tutta la documentazione facente parte dell’inserto
AI (doc. AI 146). Con scritto 28 aprile 2015 l’avv. RA 1 ha fatto presente che:
"
Faccio riferimento ai nostri incarti
citati a margine e non da ultimo alla mia più recente raccomandata 16 aprile
2015 e ciò per comunicarvi a complemento di quanto già detto che il prossimo 1.
luglio 2015 la signora RA 1 sarà visitata presso il Centro __________ (cfr.
allegato). Sino ad allora e meglio sino a conoscenza del parere di questi
ultimi medici non mi è quindi possibile esprimere un mio giudizio sul vostro
progetto di decisione.” (doc. AI 148)
Con la decisione impugnata,
resa il successivo 12 maggio 2015, l’Ufficio AI ha confermato la soppressione
della rendita, prendendo fra l’altro posizione in merito alle osservazioni al
progetto e alle prese di posizione del legale dell’assicurata del 17 e 28
aprile 2015 (“Dal punto di vista medico la documentazione giunta ai nostri
atti il 17 aprile 2015 ed il 29 aprile 2015 non è corredata da alcuna documentazione
medica suffragante una diversa valutazione rispetto a quanto da noi
precedentemente valutato. (…); doc. AI 149);
2.3. Da
quanto esposto risulta che con scritto 17 aprile 2015 l’amministrazione ha dato
prontamente seguito alla richiesta del 16 aprile 2015 del legale
dell’assicurata, trasmettendogli l’incarto AI, non concedendo però la chiesta proroga
del termine (doc. AI 146).
Tutto ben considerato, rilevato
come il 17 aprile 2015, ossia in giorno dopo che ne aveva fatto richiesta, all’avv.
Mazzoleni è stato messo a disposizione l’intero incarto (doc. AI 146) -
ricordato peraltro come la perizia SAM fosse in ogni modo già stata inoltrata
al curante dr. __________ il 2 aprile 2015 (cfr. doc. AI 139, 140 e 144) e
fosse quindi da ritenere già a disposizione dell’assicurata - il legale della
ricorrente avrebbe avuto la possibilità di prendere posizione in merito al
progetto di decisione e agli atti medici (segnatamente la perizia SAM) sulla
base dei quali l’amministrazione aveva tratto le sue conclusioni, questo anche
se, come visto, l’amministrazione gli ha sostanzialmente negato una proroga del
termine ex art. 57a LAI. Sulla base delle informazioni che in quel momento
aveva a disposizione avrebbe potuto esprimersi in merito alla questione della
valutazione medico-teorica della capacità lavorativa, riservandosi
eventualmente il diritto di produrre in sede di ricorso successiva rilevante documentazione.
Per contro, sino alla data decisiva della resa della decisione contestata del
12 maggio 2015 (per costante giurisprudenza il giudice
delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli
sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne
emanata; DTF 132 V 215, 130 V 138, 129 V 4 consid. 1.2), la quale è comunque
stata resa quasi un mese dopo che è stata inviata la documentazione medica, l’insorgente
non ha fatto pervenire alcuna documentazione o contestazione motivata sulle
conclusioni mediche tratte dall’amministrazione, né del resto vi ha provveduto
con il ricorso. E questo malgrado il mancato accoglimento della sostanziale richiesta di proroga contenuta nello scritto 16
aprile 2015. In queste
circostanze non sussiste una violazione (grave) del diritto di essere sentito.
Va
del resto nuovamente rammentato che una violazione del diritto di essere
sentito è sanabile se l'interessato, come in concreto, ha la possibilità di esprimersi
dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e
sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 124 V 180 consid. 4a p. 183). Il
TCA dispone in effetti di un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011
del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio,
può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della
fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
La ricorrente, oltre ad
aver avuto la possibilità di consultare gli atti dell’Ufficio AI, che sono
stati prodotti unitamente alla risposta di causa (e ricordato peraltro come la
perizia SAM le fosse già stata messa a disposizione in precedenza), pendente
causa ha avuto la facoltà di produrre nuova documentazione (anche quella
successiva alla preannunciata visita a __________) e ulteriori osservazioni
innanzi al TCA, che gode del pieno potere cognitivo, salvaguardando pertanto
ampiamente il suo diritto di essere sentita. Un’eventuale violazione del
diritto di essere sentita è quindi stata sanata in questa sede (sulla sanatoria
della violazione del diritto di essere sentito da parte dell’istanza di ricorso
avente pieno potere cognitivo cfr., ad esempio, DTF 132 V 387, consid. 5, p.
390; STF 8C_416/2015 del 30 settembre 2015;9C_961/2009 del 17 gennaio 2011;
2C_471/2009 del 23 luglio 2010).
Non va poi dimenticato che
il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio
della causa all'amministrazione per garantire il diritto di essere sentito -
anche in caso di grave violazione - se, come in concreto, una simile operazione
si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe
inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del
diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (STF
935/06 del 21 febbraio 2008 consid. 7.1 con riferimento a DTF 132 V 387 consid.
5.1 p. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012,
consid. 2.3).
Inconferente risulta
l’ulteriore allegazione ricorsuale per la quale il progetto di decisione del 18
marzo 2015 potrebbe in realtà esserle stato recapitato soltanto il 15 aprile
2015, giorno in cui ella si è rivolta all’avv. RA 1, considerato come “in un
primo momento l’Ufficio AI nemmeno era a conoscenza del suo nuovo indirizzo”.
A suo dire, la decisione impugnata essendo poi stata resa “già” il 12 maggio
2015, all’assicurata non sarebbe stato garantito il termine minimo di 30 giorni
ex art. 73ter cpv. 1 OAI (cfr. ricorso, p. 5, doc. I). Ora, dall’incarto
risulta che il progetto di decisione del 18 marzo 2015 è stato inviato
all’assicurata all’indirizzo di __________ (doc. AI 142). Lo stesso giorno (18
marzo 2015) con una e-mail all’Ufficio AI delle ore 18.57 (pervenuta quindi
quando il progetto di decisione era già stato inviato) l’assicurata comunicava
il cambiamento di indirizzo, da __________ a __________, precisando che “tra
poco scade la rispedizione della posta e mi sono accorta che non avete cambiato
il mio indirizzo. Lo chiedo gentilmente di cambiare nel vostro sistema”
(doc. AI 143). Ora, considerato come il progetto di decisione inviato il 18
marzo 2015 non risulti essere stato rispedito al mittente dalla Posta, non vi è
motivo di dubitare che il servizio di rispedizione fosse ancora attivo e che
quindi l’invio sia stato celermente rispedito al nuovo indirizzo di __________,
pervenendo alla destinataria presumibilmente un paio di giorni dopo. Del resto
in nessun modo, né nello scritto all’Ufficio AI del 16 aprile 2015, né in
quello successivo del 28 aprile 2015 (doc. AI 145, 148; cfr. sopra 2.2), il
legale dell’assicurata ha lamentato una eventuale tardività nel ricevimento del
progetto di decisione da parte della sua mandante. L’allegazione di tardivo
ricevimento del progetto, formulata dalla ricorrente - del tutto tardivamente –
solo in questa sede ricorsuale, risulta pertanto manifestamente irricevibile,
ove oltretutto si ricordi come non sia sorretta da alcun mezzo probatorio che
in qualche modo possa comprovare l’effettivo ricevimento del progetto in
oggetto.
2.4.
2.4.1 Secondo l’art. 43 LPGA
(Accertamento) l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i
necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le
informazioni date oralmente devono essere messe per scritto (cpv. 1). Se sono
necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la
valutazione del caso, l’assicurato deve sottoporvisi (cpv. 2). Se l’assicurato
o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione rifiutano
in modo ingiustificato di compiere il loro dovere di informare o di
collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle
conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di
riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di
non entrare in materia. (cpv. 3).
In virtù dell'art. 69 cpv.
1 OAI, norma riguardante l'istruttoria, l'Ufficio AI esamina le condizioni assicurative,
se necessario in collaborazione con la cassa di compensazione competente giusta
l'art. 44. Per l'art. 69 cpv. 2 OAI, se tali condizioni sono adempiute, l'Ufficio
AI procura gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività,
la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione. A tale scopo possono
essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti
sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli
invalidi. A norma dell'art. 69 cpv. 4 OAI, al fine di esaminare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, gli Uffici AI sottopongono i necessari
incarti al competente servizio medico regionale.
Secondo l'art. 73 OAI, se
l'assicurato rifiuta, senza scuse valide, un esame medico (art. 49 cpv. 2), una
perizia (art. 69 cpv. 2), un colloquio con l'Ufficio AI (art. 69 cpv. 3) o di
fornire informazioni (art. 28 LPGA), l'Ufficio AI può, dopo aver fissato un
termine adeguato ed esposto le conseguenze della negligenza, decidere in base
agli atti oppure sospendere gli accertamenti e decidere la non entrata nel
merito (cfr. anche l’art. 7b cpv. 2 lett. d LAI).
A proposito dell'art. 43
cpv. 3 LPGA, in una causa inerente l'assicurazione contro le malattie (DTF 129
V 267), nel 2003 l'allora TFA ha affermato quanto segue:
" (…)
5.3 En relation avec les circonstances de fait qui
déterminent la quotité de la surprime (motif du retard et situation financière
de l'intéressé), la caisse ne pouvait non plus, comme l'ont relevé à juste
titre les premiers juges appliquer le taux maximum prévu par la loi (50%) sans
avoir au préalable cherché à établir d'une manière ou d'une autre les
circonstances déterminantes (motifs du retard et situation personnelle de
l'intéressé). Il est vrai que les déclarations de ce dernier en procédure
cantonale (lettre du 16 novembre 2001) laissent augurer certaines difficultés
quant à sa collaboration à la procédure. Il convient toutefois de rappeler, sur
ce point, que selon les circonstances, l'assureur social se heurtant à un
manque de collaboration d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai
pour respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son
attitude, se prononcer en l'état du dossier; le cas échéant, il pourra rejeter
la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont elle
entend tirer un droit ne sont pas démontrés (cf. ATF 117 V 264 consid. 3b et
les références). Au lieu de se prononcer sur le fond, en l'état du dossier,
l'assureur peut également, cas échéant, rendre une décision d'irrecevabilité de
la demande dont il est saisi (cf. ATF 108 V 230 s. consid. 2; v. également UELI
KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurich 1999, ch. 229, pp. 108 s.; MAURER,
Unfallversicherungsrecht, p. 256; HARDY LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, pp. 172 ss, ainsi
que l'art. 43 al. 3 LPGA). Mais l'assureur ne peut se
prononcer en l'état du dossier ou refuser d'entrer en matière - le choix de
l'une ou l'autre décision dépendra notamment de l'avancement de l'instruction
de la cause et de ses conséquences pour l'assuré ou d'éventuels tiers
intéressés -, que s'il ne lui est pas possible d'élucider les questions de
faits encore ouvertes sans difficultés ni complications particulières malgré
l'absence de collaboration de l'assuré (cf. ATF 108 V 231 ss, 97 V 177; MAURER,
Unfallversicherungsrecht, p. 255)." (sottolineature
della redattrice).
L'art. 43 cpv. 3 LPGA
prevede due possibili sanzioni. L'assicuratore può decidere in base agli
atti di cui dispone oppure può non entrare in materia sulla richiesta di
prestazioni (cfr. in proposito, Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo
2009, ad art. 43 n. 53segg).
Le sentenze
dell'Alta Corte del 23 gennaio 2007 (I
906/05, considd. 5.4 e 6) e del 6 luglio 2007 (U 316/06, consid. 3.1.1) riprendono la succitata giurisprudenza del 2003 del Tribunale Federale delle Assicurazioni riguardante l'art. 43 cpv. 3 LPGA e la completano ulteriormente
come segue:
" (…)
5.4 (…) Au lieu de se prononcer sur le fond, en
l'état du dossier, l'assureur peut également, selon les circonstances, rendre
une décision d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi. Il ne doit
cependant faire usage de cette possibilité qu'avec la plus grande retenue,
autrement dit lorsque un examen sur le fond n'est pas possible sur la base du
dossier (art 43 al. 3 LPGA et 73 RAI; cf. ATF 108 V 229 consid. 2 p. 230; voir également, Ueli Kieser, ATSG-Kommentar : Kommentar
zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6.
Oktober 2000, Zurich 2003, n. 41 ad art. 43; Kölz/ Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2ème édition 1998, ch. 275; Ueli
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, no
229, p. 108 s.; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungs-recht, p.
256; Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999,
p. 210).
6.
Conformément au principe inquisitoire, il appartient
en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait
à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en
oeuvre dans un cas d'espèce. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté
d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas
suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur
probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en oeuvre les
mesures nécessaires au complément de l'instruction. En tout état de cause,
l'assuré n'est pas habilité à requérir une décision formelle afin de faire
examiner l'opportunité d'une mesure d'instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.5 p.
108). S'il se soustrait à une telle mesure alors que celle-ci est
objectivement et subjectivement exigible (arrêt du Tribunal fédéral des
assurances I 214/01 du 25 octobre 2001, consid. 2b), il prend - délibérément
- le risque que sa demande soit rejetée par l'administration, motif pris que
les conditions du droit à la prestation ne sont pas, en l'état du dossier,
établies au degré de la vraisemblance prépondérante.
En procédure de recours, le juge ne doit alors
examiner que si la décision, rendue conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA et 73
RAI sur la base de l'état de fait existant (incomplet), est correcte (arrêts du
Tribunal fédéral des assurances I 906/05 du 23 janvier 2007, consid. 6, U
489/00 du 31 août 2001, consid. 2b et I 214/01 du 25 octobre 2001, consid. 3 et
les références). Il ne se justifie pas - et cela n'a d'ailleurs aucun sens sous
l'angle de l'économie de la procédure - d'examiner uniquement le caractère
nécessaire ou non de la mesure requise. Soit les preuves recueillies
jusqu'alors sont suffisantes pour trancher directement le litige, faisant apparaître
comme inutile toute mesure complémentaire d'instruction. Soit le dossier n'est
pas suffisamment instruit pour pouvoir statuer en connaissance de cause,
justifiant par voie de conséquence le complément d'instruction requis par l'administration.
Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le rejet de la demande de
prestations prononcé par l'administration, puisque le dossier ne permet pas
d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'existence des
conditions du droit à la prestation. Cela étant, si l'assuré se montre par la
suite disposé à collaborer à l'instruction et à se soumettre aux mesures
nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de saisir à nouveau
l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci devra rendre une nouvelle
décision, si les nouveaux éléments recueillis sont de nature à justifier une
appréciation différente de la situation. (…)" (sottolineature della
redattrice).
2.4.2. Nel caso
concreto la ricorrente si prevale, a torto, di una violazione dell’art. 43
LPGA, per il fatto che l’amministrazione, malgrado in sede di opposizione le fosse
stato comunicato della prevista visita presso i curanti a __________ il 1. luglio
2015 (doc. AI 148 citato per esteso sopra al consid. 2.3), ha optato per
decidere - il 12 maggio 2015 - sulla base dei suoi atti senza preventiva
diffida o avvertimento e prima ancora quindi che le fosse possibile “esaminare
sino in fondo il buon fondato delle rispettive pretese” (doc. XXII).
Ora,
innanzitutto l’art. 43 cpv. 3 LPGA, richiamato ripetutamente dalla ricorrente,
concerne un’altra fattispecie e meglio le conseguenze di una violazione, da
parte dell’assicurato, dei propri doveri d’informazione e
collaborazione (per un caso di applicazione di tale disposizione cfr. la STCA
32.08.24, citata dall’assicurata, concernente una decisione di non entrata nel
merito di una nuova richiesta di prestazioni fondata sull’art. 43 cpv. 3 LPGA per
ingiustificata mancata collaborazione dell'assicurato, resa dopo
che, individuata dall’amministrazione la necessità di un accertamento
reumatologico, l’interessato non si era presentato alla prevista visita medica
presso il perito reumatologo né aveva avvisato dell'assenza; cfr. anche Kieser, op. cit. ad art. 43 n. 47segg.).
In concreto l'amministrazione
non è stata confrontata con un rifiuto dell'assicurata di sottoporsi a nuova
perizia o altro accertamento medico, o altra forma di collaborazione, bensì con
la richiesta, giunta dopo ampia e completa acquisizione dei necessari atti
medici da parte dell’Ufficio AI, inclusa una perizia multidisciplinare a cura
del SAM – perizia che è peraltro stata messa a disposizione dell’interessata,
la quale non ha tuttavia formulato in proposito sostanzialmente censura alcuna
-, nel corso di una procedura di revisione avviata nell’agosto 2013, di procrastinare
la resa della decisione in attesa di un consulto medico presso il centro di __________
previsto in luglio 2015. A torto quindi la ricorrente ritiene che l’amministrazione
avrebbe dovuto inviarle una diffida scritta o un avvertimento ai sensi
dell’art. 43 cpv. 3 LPGA prima di rendere la propria decisione. Al contrario,
essendo gli atti dell’incarto completi, a questo stadio l’Ufficio AI era senza
dubbio autorizzato a pronunciare una decisione senza ulteriore dilazione e
senza (nuovo) preavviso.
Ma a
prescindere da queste considerazioni va detto che nel caso specifico
l’amministrazione, come meglio si argomenterà nel prosieguo (cfr. in particolare al consid. 2.12), aveva a disposizione chiari e sufficienti elementi
per valutare lo stato di salute dell’assicurata e la conseguente capacità
lavorativa e rendere quindi la decisione di soppressione senza richiedere ulteriore
documentazione medica e in particolare senza attendere la nuova visita
dell’interessata presso i medici che l’avevano in cura a __________. A maggior ragione ove si ricordi che nell’ambito della redazione
dell’approfondita perizia multidisciplinare il SAM aveva pure esaminato le varie
certificazioni rese dai medici di __________, da ultimo espressisi anche
all’attenzione dell’Ufficio AI con scritto 1. ottobre 2013 (cfr. doc. AI 89-1)
e che la ricorrente, nell’opposizione e negli scritti del 16 e 28 aprile 2015
(doc. AI 145 e 148), non aveva espresso alcuna critica alla valutazione medica
operata dall’Ufficio AI né a quella del SAM, né aveva fatto riferimento a fatti
o circostanze nuove, successive alla perizia SAM, che sarebbero state oggetto
di chiarimento a __________, ma si era limitata a rimandare la sua presa di
posizione ad un momento successivo.
In queste
condizioni, deve innanzitutto essere premesso che di principio
l’amministrazione è tenuta ad accertare d’ufficio la fattispecie di propria
iniziativa, senza essere legata alle richieste delle parti
(cfr. Kieser, op. citi n. 7, 9, 12 ad art. 43), richiamato
anche il principio per cui se l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione (o il giudice), in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove (nella fattispecie comprendenti anche
una dettagliata perizia SAM), alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, può, senza ledere
il diritto di essere sentito, rinunciare ad assumere altre prove (valutazione
anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e
riferimenti; cfr. anche SVR 2001 IV
no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF
124 V 94 consid. 4b). Alla luce di questi principii e osservato che in ragione
della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di
perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del
medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009;
9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc) e che il solo
fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati), nella fattispecie l’amministrazione ben poteva ritenere di poter decidere
sulla base degli atti all’inserto senza attendere l’ulteriore visita a __________, senza per questo
violare il diritto di essere sentita. E questo non senza ribadire nuovamente
che in ogni modo anche che nel caso si volesse per ipotesi ammettere un’eventuale
violazione del diritto di essere sentita, la stessa sarebbe da considerare sanata
in questa sede (sulla sanatoria della violazione del diritto di essere sentito
da parte dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr. le
citazioni sopra al consid. 2.3).
A
titolo abbondanziale va detto che, come meglio emergerà nei considerandi che
seguono (cfr. in particolare al consid. 2.12 e 2.13) la scelta dell’Ufficio AI di
non attendere sino alla visita prevista nel luglio 2015 si rileva a posteriori corretta
anche nel merito, le più recenti certificazioni rese dai sanitari di __________
non avendo in effetti apportato alcun elemento utile a modificare le
conclusioni del SAM.
Il TCA deve pertanto
entrare nel merito del ricorso.
2.5. Oggetto del contendere è
sapere se correttamente l’Ufficio AI in via di revisione ha soppresso la
rendita intera, concessa all’assicurata con decisione del 16 novembre 2012 a
decorrere dal 1. dicembre 2011.
2.6. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza
citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.7. Se il
grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante
delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi,
sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere
oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello
stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in concreto
se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in
particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale
iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione.
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2
con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 258).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che
la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi
è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
L’art. 88bis
cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione
illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato
o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
2.8. Va osservato che per la
stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del
secondo pilastro, il concetto d’invalidità nell’ambito della previdenza
obbligatoria e quello dell'AI, è di principio il medesimo (DTF 115 V 210; RDAT
Fatti
I 1995 consid. 2.2 p. 229).
Secondo la giurisprudenza,
nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono
vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel
che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c;
SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG nr. 15 consid. 3c; non c’è vincolo
invece con riferimento alle basi di calcolo del grado di invalidità, cfr. H. U. Stauffer, Rechtspre-chung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, all’art. 24, n. 1), ma ugualmente
per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza,
parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al
lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF
134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a e
riferimenti, 120 V 108 consid. 3c, 118 V 39 consid. 2b/aa; SZS 2002 p. 155, SZS
1997 p. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2, SVR 1994 BVG Nr.
15 p. 42 consid. 3c). In tal caso il concetto di invalidità è infatti il
medesimo (Stauffer, op. cit., p. 24). Accertamenti separati del grado di
invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in contraddizione con lo
scopo della legge (DTF 115 V 210 consid. 2b e 218 consid. 4, 118 V 39 consid.
2b). A tale vincolo di principio degli istituti di previdenza alle costatazioni
degli organi dell’AI nulla è mutato, secondo la giurisprudenza, dopo
l’introduzione della LPGA (cfr. DTF 130 V 78, 132 V 1). Questo vincolo vale
nell’ambito della previdenza sovraobbligatoria solo se il regolamento
previdenziale si basa sul medesimo concetto di invalidità dell’assicurazione
invalidità (DTF 126 V 308).
L’istituto di previdenza
non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI.
Innanzitutto, a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle
conclusioni dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito
insostenibili (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271
consid. 2a, 115 V 208, 212, 215 e 218, 109 V 24; SVR 1995 BVG
Nr. 22 p. 57 consid. 2a; SZS 1996 p. 47; STFA del 30 novembre 1993; B
38/92, in Plädoyer 1994 p. 66; Meyer/Blaser, op. cit., p. 21; cfr. anche DTF
126 V 308 dove si sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la
valutazione dell'AI è manifestamente errata, e per questo non vincolante per
l'istituto di previdenza, sono primariamente determinanti gli atti esistenti al
momento in cui la decisione è stata presa). D’altra parte, la giurisprudenza
dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio AI è tenuto a notificare una
decisione di rendita agli istituti di previdenza entranti in linea di conto,
vale a dire che potrebbero essere chiamati a fornire prestazioni nel caso
specifico. Tale obbligo di notificazione è espressamente previsto dall’art. 76
cpv. 1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003. Se non viene coinvolto nella
procedura pendente innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto
di opposizione e ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato
alla valutazione dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e
all'inizio del diritto così come anche con riferimento alla decisione sullo
statuto di persona invalida, vale a dire di persona attiva, parzialmente attiva
o non attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 134 V 64, 133 V 67, 132 V 1,
130 V 273 consid. 3.1, 129 V 73 e 150; cfr. anche le STF 9C-684/2008 del 18
settembre 2009; B 32/03 del 21 gennaio 2005; B 66/04 del 21 settembre 2004; B 3/03
del 31 dicembre 2003;cfr. anche esplicitamente l'art. 49 cpv. 4 LPGA e l'art.
76 cpv. 1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003).
Secondo il TFA infine,
considerato come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di
sgravare gli istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna
ritenere che tale vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a
quelle valutazioni degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura
(dell’AI) erano determinanti per l’esame della pretesa alla rendita
d’invalidità e sui quali andava effettivamente deciso; diversamente gli organi
della previdenza professionale devono esaminare i presupposti della pretesa
liberamente (STF 9C-684/2008 del 18 settembre 2009; B 50/99 del 14 agosto 2000;
B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001; B 83/04 del 25 aprile 2006). Ne discende
che la fissazione della data d’inizio del diritto alla rendita da parte
dell’UAI non esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a
prestazioni d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata,
foss’anche in misura ridotta, già precedentemente all’inizio dell’anno di
carenza secondo l’AI (SZS 2003 p. 45 e 2005 p. 241; STF B 47/98 dell’11 luglio
2000 e B 81/03 del 9 novembre 2004).
2.9. Un danno alla salute psichica
può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter
praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa
sul mercato del lavoro (DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte
ha sottolineato che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e
dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
In
particolare, secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da
dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo
specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità
della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Nella DTF 130 V 352
(confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007
del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009,9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta
Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza
manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata
oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1)
l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti
della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione
sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione
dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla
malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso
di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché
di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona
assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I
702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung,
namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in:
Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo
2003, p. 76 segg. e 80 segg.).
L’Alta
Corte, nella DTF 131 V 49, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto
invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa
della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si
devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza
dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se
le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,
nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è
stata estesa anche al caso della fibromialgia (STFA I 873/05 del 19 maggio
2006) e, nella DTF 137 V 64, oltre ad estenderla anche all’ipersonnia (sonnolenza
diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato
organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico,
l’Alta si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)"
(DTF 137 V 64, consid. 4.2, pag. 68)
Va qui evidenziato che il
TF, nella STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281, ha
modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,
compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno
2015, in: www.bger.ch) stabilendo in sostanza che la capacità di lavoro deve
essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in
maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza
risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare stabilito che la
presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati
con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine, val la pena ancora
precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo
una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un
rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali
le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27
settembre 2001).
2.10. Nell’evenienza
concreta, l’Ufficio AI, nell’ambito dell’esame della domanda di prestazioni
inoltrata nel giugno 2011, valutata la documentazione agli atti (fra le quali
documentazione relativa a trattamenti alla schiena presso il Centro __________
di __________ alla schiena nell’aprile, maggio, giugno, settembre e novembre
2011 e gennaio 2012, doc. AI 55) e richiesto il medico curante dell’assicurata dr.
__________, internista (per il quale l’assicurata era da considerare inabile al
lavoro dal novembre 2010 a dipendenza dei dolori lombovertebrali; rapporto
medico del 7 maggio 2012, doc. AI 55), aveva interpellato il SMR, il quale, nel
rapporto finale del 17 settembre 2012, dopo un accurato esame clinico
effettuato dal dr. __________, specialista in medicina interna, poste le
diagnosi di “Sindrome lombovertebrale cronica su discopatia L4-L5 e L5-S1
con sciatalgia intermittente sinistra; incontinenza urinaria in accertamento”, aveva concluso per un’inabilità lavorativa
completa in ogni attività dal 6 novembre 2010 (allorquando vi era stata una
riacutizzazione della lombalgia), affermando quanto segue:
" (….)
La valutazione odierna permette di oggettivare una compromissione
nei cambi di postura e nelle posizioni statiche con limite in
flessione/estensione del rachide di più di 2/3. La situazione clinica e le
limitazioni funzionali permettono di giustificare dal punto di vista medico
teorico una IL 100% attualmente in tutte le attività. Le limitazioni risultano
limitanti nelle posizioni statiche, cambi di postura, inoltre dolore cronico
con disturbo del sonno.
La prognosi risulta essere incerta per la tendenza alla
cristallizzazione della situazione clinica. Programmato per 2.10.2012 presso __________
controllo clinico e decisione sul procedere.
Coesiste complicazione urologica per incontinenza.
Utile rivalutazione clinica dello stato di salute tra circa 12
mesi.
(…) 2 (doc. AI 63-6)
Di conseguenza, con decisione
16 novembre 2012 (preceduta da un progetto del 21 settembre 2012), l’amministrazione,
riconosciuta un’inabilità lavorativa completa dal 6 novembre 2010 in uno stato
di salute non stabilizzato, ha attribuito una rendita intera dal 1. novembre
2011, versata dal 1. dicembre 2011 trattandosi di una domanda tardiva (doc. AI
65).
Avviata la prospettata revisione
nell’agosto 2013, preso atto che l’assicurata adduceva ora anche problemi della
sfera psichica, l’Ufficio AI ha interpellato il dr. __________,
il quale, il 10 ottobre 2013, segnalata l’insorgenza di una depressione
reattiva, ha confermato le precedenti conclusioni e postulato il mantenimento
della rendita AI (doc. AI 90). Dal canto suo, la dr.ssa __________, psichiatra
curante dal settembre 2013, nel rapporto del 18 novembre 2013, poste le
diagnosi di “Episodio depressivo media gravità (ICD 10 F 32) da 7 mesi” ha
attestato una completa inabilità lavorativa a motivo di “apatia, astenia,
insonnia, ansia” che si ripercuotevano sull’attività lavorativa nella forma
di difficoltà nello svolgimento delle consegne (doc. AI 92).
L’Ufficio AI
ha preso visione delle perizie fatte eseguire dall’assicuratore LPP, __________,
segnatamente una perizia redatta il 16 aprile 2013 dal dr. __________,
psichiatra, il quale, esaminati gli atti e visitato
l’assicurata, aveva escluso la presenza di un’affezione psichica o
psicosomatica diagnosticabile secondo i criteri ICD-10 e quindi anche una
limitazione della capacità lavorativa per motivi psichiatrici (doc. AI 98).
Dalla perizia del 5 aprile 2013 redatta dalla dr.ssa __________, specialista in
neurochirurgia, sempre per conto della Cassa __________, emergeva per contro
quale diagnosi “sindrome dolorosa lombovertebrale con irradiazione
radicolare e pseudoradicolare a sin”. La specialista, elencati i pregressi
interventi (blocco e rizotomia), la presenza di alterazioni degenerative a
livello lombare a diversi livelli (oltre a bulging discale L2-L3, ernia discale
L3-L4 foraminale/intraforaminale senza compressioni, ernia discale piatta L4-L5
sin, con stenosi foraminale senza compressione radicolare, incipiente artrosi
ileosacrale bilaterale, pregresso morbo di Scheuermann), concludeva infine
ammettendo un’abilità lavorativa completa in un'attività leggera (che eviti di
alzare pesi sopra i 12 kg), per esempio aiuto cucina (doc. AI 99). Sulla base
di queste valutazioni la Cassa pensioni __________ aveva comunicato in data 29
aprile 2013 il rifiuto delle prestazioni di invalidità (doc. AI 101).
L’Ufficio AI ha quindi
nuovamente interpellato il dr. __________ e la dr.ssa __________, i quali hanno
entrambi definito lo stato stazionario (cfr. certificati 20 gennaio 2014 e 28
febbraio 2014, doc. AI 104, 108).
Sentito il
medico SMR, l’Ufficio AI ha quindi fatto eseguire una perizia dal SAM.
Dal copioso referto del 22 dicembre 2014 (di 30 pagine) risulta che i periti
hanno fatto capo a consultazioni di natura psichiatrica (dr.ssa __________),
reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e urologica (dr. __________)
nell’ambito di accertamenti e consulti svoltisi sull’arco di 7 giorni, ponendo
le diagnosi di:
" 5.1 Diagnosi
con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome lombovertebrale con/su:
- discopatie plurisegmentali in
particolar modo L2-3, L3-4 e L4-5,
- alterazioni statiche con scoliosi ad
S,
- pregresso morbo di Scheuermann
toracale.
Periartropatia omeroscapolare
tendinopatica alla spalla ds. con/su:
- possibile tendinopatia del tendine
del sovraspinato con leggera sintomatologia d'impingement.
Epicondilopatia radiale a ds. Disturbo
minzionale irritativo:
- con incontinenza urinaria mista,
- su patologia del rachide lombare.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla
capacità lavorativa:
Sindrome somatoforme da dolore
persistente (ICD-10 F 45.4).
Cervicalgie recidivanti.
Alluce valgo bilaterale.
Dislipidemia (ipercolesterolemia)
Albuminuria.
I periti hanno quindi
concluso che l’assicurata presentava una capacità lavorativa del 50% come
cameriera (ultima attività svolta), da intendersi come presenza durante tutto
il giorno, ma con rendimento ridotto, la limitazione essendo da scrivere
essenzialmente alla problematica reumatologica. Inoltre la problematica
urologica imponeva la necessità di avere la possibilità di reperire, al bisogno,
una toilette, con una limitazione del 30%. Le incapacità lavorative d'ordine
reumatologico e urologico andavano parzialmente sommate (mentre che a livello
psichico non vi erano diagnosi invalidanti).
Per quanto riferito ad
un’attività adeguata, vale a dire leggera e rispettosa delle limitazioni
derivanti dalle problematiche reumatologiche (e urologiche), la capacità
lavorativa era del 70%, intesa come presenza durante tutto il giorno, ma con
rendimento ridotto. In ambito domestico infine l’assicurata era da considerare
abile nella misura dell’80%. Essendo l'assicurata assente dal mondo del lavoro
da diversi anni si consigliava un riallenamento progressivo al lavoro. I periti
hanno infine osservato che non era presente alcuna sindrome lomboradicolare ed in
particolare non erano presenti deficit neurologici né agli arti superiori, né a
quelli inferiori. Infine, per le attività svolte nel passato come venditrice,
laborantine fotografica ed istruttrice di acquagym l'assicurata raggiungeva una
capacità lavorativa di almeno il 60% (presenza durante tutto il giorno, ma con
rendimento ridotto). Con riferimento all’evoluzione del quadro clinico rispetto
alla decisione precedente del 21 settembre 2012 (recte 16 novembre 2012) - con
la quale l’amministrazione aveva stabilito un’inabilità totale dal giugno 2010 -
era quindi subentrato un miglioramento da far risalire all'aprile 2013.
Con rapporto finale 29
dicembre 2014 il dr. __________del SMR ha avallato la perizia multidisciplinare,
osservando anche come la 1. valutazione SMR del 17 settembre 2012 avesse un
carattere interlocutorio in attesa di ulteriori misure mediche, e come attualmente
la situazione fosse stabilizzata. Ha quindi confermato un miglioramento
dall’aprile 2013, a partire dalla quale data andava ammessa nell’attività
abituale di cameriera un’inabilità del 50%, in attività leggera adeguata del
30%, come casalinga del 20% e in altre attività svolte nel passato quale
venditrice, istruttrice acquagym, laborantine fotografica, del 40% (doc. AI 133).
L’Ufficio AI -
interpellato il consulente IP il quale ha proceduto al raffronto dei redditi ai
fini del calcolo del grado di invalidità (doc. AI 136) - mediante progetto del
18 marzo 2015 dapprima e la decisione contestata in seguito, stante una capacità
lavorativa in un’attività leggera adeguata del 70%, e una conseguente perdita
di guadagno del 35%, ha concluso per la soppressione della rendita (doc. AI 142,
149).
Di fronte al TCA
l’assicurata ha prodotto uno scritto 2 giugno 2015 del dr. __________ (doc. H)
e rapporti 9 e 14 luglio e 4 agosto 2015 del
Centro __________ di __________ (doc. I 1 e 2, M). In proposito il SMR, nell’annotazione
31 luglio 2015, ha affermato:
" Valutazione:
- Attuale
documentazione non evidenzia una modifica dello stato di salute rispetto al
momento della valutazione SAM.
Da notare che
l’intermittente sciatalgia riferita nel 2012 non trova riscontro né nella
valutazione SAM né nella valutazione attuale di __________.” (doc. XX)
Con scritto 19 agosto 2015
l’assicurata ha fatto pervenire copia del giudizio 6 agosto 2015 del Tribunale
delle assicurazioni del Canton __________ in merito alla vertenza tra
l’assicurata e l’istituto previdenziale __________ (doc. N). Infine, ha versato
agli atti ulteriore documentazione relativa ad esami radiologici svolti sulla
spalla destra (doc. XXIX).
2.11. Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.
3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede d’istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Per quel che concerne il
Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è
incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di
partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF
ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In una sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il
TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e
l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del
SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto
senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Tuttavia, nel caso in cui
sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti (in
particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009;
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer
Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
2.12. Nel caso
concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo il TCA l’Ufficio
AI ha correttamente ritenuto che successivamente alla prima decisione del 16 novembre
2012 sia subentrato un miglioramento delle condizioni dell’assicurata e che,
sino al momento decisivo della resa della decisione impugnata, essa, malgrado
le diagnosi evidenziate dal SAM, era in grado di esercitare nella misura del
70% una professione leggera adatta con un conseguente grado di invalidità che non
le conferisce più il diritto ad una rendita d’invalidità.
Il TCA ritiene in
particolare che lo stato di salute dell’assicurata sia stato approfonditamente
vagliato dai periti del SAM e non ha motivo per metterne in dubbio la
dettagliata e convincente valutazione multidisciplinare.
Più precisamente, per
quanto concerne la problematica reumatologica, l’assicurata è stata valutata
dal dr. __________, il quale ha confermato la presenza di una sindrome
lombo-vertebrale con una componente spondilogena alla gamba sinistra, senza una
sicura sindrome di tipo irritativo-radicolare, deficitaria, sensitivo o
motorica. Vi erano poi delle alterazioni statiche della colonna vertebrale con
una leggera scoliosi a forma di S destro-convessa toracale, sinistro-convessa
lombare, una tendenza ipercifotica nella zona toracale. Quanto alla colonna
lombare si evidenziavano delle discopatie da L2 fino a L5 con una condrosi e
spondilosi. Dalla documentazione agli atti sembrava inoltre emergere una
possibile sindrome di tipo irritativo radicolare, per la quale l'assicurata era
stata trattata presso il centro del dolore del Centro __________ di __________.
A quest’ultimo proposito il dr. __________ ha segnalato una valutazione
piuttosto ambigua dei colleghi che avevano sottoposto l’assicurata a tutta una
serie di accertamenti e infiltrazioni, senza tuttavia un risultato terapeutico
significativo. Ha inoltre evidenziato che l’assicurata, che peraltro non assumeva
nessuna terapia medicamentosa e si limitava ad una seduta di fisioterapia
settimanale, manteneva, per quanto da lui accertato durante la visita, un
atteggiamento difensivo e dimostrativo.
Il perito ha inoltre
segnalato una certa incongruenza nella documentazione agli atti: mentre il dr. __________
nell'agosto del 2012 aveva determinato un'incapacità lavorativa al 100% dal novembre
2010, nell'aprile del 2013 una valutazione peritale effettuata per conto della
Cassa pensioni __________ dalla neurochirurga dr. __________ e dallo psichiatra
dr. __________, non aveva riscontrato nessuna inabilità lavorativa in
un'attività leggera o, con certi limiti di carico, come aiuto cucina.
In ogni modo le indagini
radiologiche effettuate mostravano dei reperti molto blandi. Accanto alla
patologia principale l'assicurata mostrava una limitazione della mobilità della
colonna cervicale, con cervicalgie altalenanti con decorso piuttosto favorevole
e una periartropatia omero-scapolare tendinopatica della spalla destra con
leggera diminuzione della rotazione interna e un dolore prevalentemente
all'elevazione con il braccio destro sopra i 90 gradi, ciò che lasciava
supporre una certa irritazione della cuffia dei rotatori prevalentemente per
quanto riguardava il tendine del sovraspinato.
Per quanto riferito
alla capacità lavorativa, quindi, il perito ha concluso che l’assicurata, a
motivo della colonna vertebrale, era limitata in attività lavorative non
ergonomiche per il rachide lombare e segnatamente in movimenti ripetitivi di
flessione e rotazione del tronco oppure posizioni statiche da ferma in piedi o
da seduta per più di un'ora, dovendo evitare il sollevamento di pesi superiori
ai 5-7,5 kg ripetutamente. Per quanto riguardava la spalla ds. vi era una
limitazione nel lavorare con le braccia alzate sopra l'orizzontale soprattutto
utilizzando il braccio ds. contro resistenza ed alzando dei pesi sopra
l'orizzontale superiori ai 4 kg. Di conseguenza, come cameriera l’assicurata
era da considerare abile al lavoro nella misura del 60%, come casalinga
dell'80%, mentre che in un’attività leggera e rispettosa degli elencati limiti
era da considerare abile in misura completa, così come anche come venditrice,
laborantine fotografica ed insegnante di acquagym. Tali limitazioni erano da
considerare presenti dall’aprile 2013 (valutazione peritale della dr. __________
e del dr. __________).
Dette conclusioni, supportate
da un approfondito esame clinico, dall’esame della cospicua documentazione
clinica e radiologica agli atti, meritano conferma.
A livello neurologico
il perito dr. __________, ha concluso per
uno stato normale, senza deficit sensitivomotori od alterazioni dei riflessi
osteotendinei indicativi per una lesione radicolare oggettivabile. In effetti,
il perito ha illustrato come malgrado nella documentazione a disposizione fosse
stata ipotizzata a più riprese una sindrome radicolare L4 a sin, i reperti clinici
e radiologici siano sempre stati molto discreti e non del tutto convincenti. In
effetti, se è vero che appariva possibile una componente discale
extraforaminale ai livelli L3-4 e/o L4-5 a sinistra, i reperti apparivano comunque
documentabili sempre solo su poche immagini e di entità tale da poter difficilmente
causare sintomi maggiori. D’altra parte il perito ha illustrato come i disturbi
descritti attualmente dall'assicurata, piuttosto diffusi all'arto inferiore
sinistro, non avevano assolutamente caratteristiche radicolari e si estendevano
anche al di fuori dei territori che potrebbero essere coinvolti dai reperti
radiologici descritti. Andava peraltro esclusa una componente neurogena
sintomatica. Di conseguenza, dal punto di vista neurologico l'assicurata era da
ritenere abile al lavoro nella misura del 100% in qualsiasi tipo di attività.
Anche queste conclusioni appaiono complete e approfondite e vanno fatte proprie
dal TCA.
Per quanto riferito alla
problematica urologica, l’assicurata è stata valutata dal dr. __________
che, sulla base dei dati in suo possesso e dell’esame sonografico effettuato, ha
rilevato la presenza di un disturbo minzionale prevalentemente irritativo con
episodi d'incontinenza da urgenza che sono interpretabili nell'ambito di un
vescica neurogena su nota spondilopatia. Tale problema urologico pone determinati
limiti di rendimento, soprattutto per attività dove non è facilmente e
rapidamente reperibile una toilette. Riferendosi alla valutazione
neuro-urologica pressa il centro di __________, nell'ambito di un dissinergia
detrusore-sfintere con associata lieve iperattività del detrusore, e
contestuale introduzione di una terapia anticolinergica (Vescicare), osserva
che tale trattamento, così come il trattamento TENS, non abbiano portato a
nessun beneficio. A suo avviso si impone una rivalutazione della neuromodulazione
sacrale, che potrebbe migliorare la situazione attuale. Di conseguenza, dal
punto di vista urologico, vista la necessità per l’assicurata di potersi recare
in bagno al bisogno, erano da sconsigliare attività che non permettano rapide
interruzioni con una limitazione della capacità lavorativa del 30%. Anche da questo
referto, che appare approfondito e ben motivato, non vi è motivo di
discostarsi.
Infine, per quanto concerne
la problematica psichiatrica, la ricorrente è stata valutata dalla
dr.ssa __________, la quale, esaminati gli atti medici, effettuati due colloqui
e esaminati i risultati dei test clinici, ha escluso la presenza di affezioni
psichiatriche invalidanti. Ripercorrendo le certificazioni della collega dr.ssa
__________, che peraltro successivamente al settembre 2013 ha incontrato
l’assicurata solo due o tre volte, ne ritiene poco comprensibili e non
condivisibili le conclusioni, che, sulla base della diagnosi di quadro
depressivo maggiore endogeno di media qualità, aveva attestato un’inabilità
lavorativa completa. A suo dire tali conclusioni erano in effetti decisamente sovrastimate.
Rilevando come malgrado la prescrizione di una terapia farmacologica, la stessa
non sia stata però poi assunta dall’assicurata, la specialista evidenzia come
la fase peggiore dal punto di vista psicologico sia da ricondurre all'interruzione
lavorativa e l'attesa di un intervento di sostegno da parte delle
amministrazioni, con relative ristrettezze economiche, ossia nel lasso di tempo
dal novembre 2012 al novembre 2013. In seguito, con la definizione dei problemi
economici, a detta della stessa assicurata la situazione era migliorata e del
resto essa aveva interrotto il rapporto con la psichiatra. Attualmente
l’assicurata confermava questo miglioramento, rispetto al 2011-12, pur
lamentando la presenza di sintomi dolorosi e limiti funzionali. Del resto, la
dr.ssa __________ ha rilevato che alla visita clinica l’assicurata apparisse
con mimica mobile, eloquio spontaneo e congruo, lucida, orientata nei
tre domini, pensiero nella norma, nessun elemento compatibile con fenomeni
dispercettivi, umore eutimico, senza note di ansia libera né difetti dal lato cognitivo.
Di conseguenza, la dr.ssa __________, osservato come nell'aprile 2013 il dr. __________
non avesse evidenziato nessun elemento sintomatico indicativo di una patologia
psichiatrica, mentre la collega __________ diagnosticasse un quadro depressivo
maggiore (con inabilità del 100%), rilevato come l’assicurata stessa riconoscesse
che all'epoca delle consultazioni presso la sua psichiatra curante viveva una
profonda tensione per timori economici ad oggi nettamente migliorati, la perita
ha concluso che dal punto di vista psichiatrico non andava riconosciuta alcuna
inabilità lavorativa dalla fine del 2013 almeno. Queste conclusioni, frutto di
un approfondito esame specialistico, meritano conferma.
Con specifico riferimento alla
diagnosi di sindrome somatoforme, va detto che secondo la giurisprudenza del
TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in
quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità
lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità
lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una
classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione,
rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte
dell’assicurato. Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF
130 V 352 (confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C
830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959 e 995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta
Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza
manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata
oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1)
l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti
della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione
sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione
dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla
malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso
di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché
di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona
assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004 e I
870/02 del 21 aprile 2004; Pratique VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in
der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und
Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 76 segg. e 80 segg.).
Nella fattispecie, per quanto riguarda i criteri di Förster, la
dr.ssa Castra ha riferito che nel caso dell’assicurata,
pur essendoci una sofferenza fisica che non migliora negli anni, non esiste una
patologia psichica di rilevante intensità nè un ritiro sociale e il disagio
psicoemotivo, pur presente e legato alla presenza cronica di una sindrome
dolorosa, non appare tale da giustificare una diagnosi psichiatrica e da
compromettere l'esigibilità di uno sforzo per recuperare almeno in parte un
funzionamento lavorativo.
In sostanza dunque secondo
la specialista, l’assicurata, pur presentando un quadro da ascrivere ad una “sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD 10, F 45.4)” ha escluso che
la stessa avesse una valenza invalidante.
Come dianzi anticipato
(cfr. consid. 2.9), va qui nuovamente rilevato che nella recente sentenza
9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il TF ha modificato
la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i
disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in:
www.bger.ch) e secondo cui la capacità di lavoro deve essere valutata
nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera
strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati
predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare stabilito che la presunzione
secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno
sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata. Al
consid. 8, il TF ha rammentato che, come già spiegato in DTF 137 V 210, le
perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di
per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto
dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e
delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente
sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no
conforme al diritto federale (“In intertemporalrechtlicher
Hinsicht ist sinngemäss wie in BGE 137 V 210 (betreffend die rechtsstaatlichen Anforderungen an die medizinische
Begutachtung) vorzugehen. Nach diesem Entscheid
verlieren gemäss altem Verfahrensstandard eingeholte Gutachten nicht per se
ihren Beweiswert. Vielmehr ist im Rahmen einer gesamthaften Prüfung des
Einzelfalls mit seinen spezifischen Gegebenheiten und den erhobenen Rügen
entscheidend, ob ein abschliessendes Abstellen auf die vorhandenen
Beweisgrundlagen vor Bundesrecht standhält (BGE a.a.O. E. 6 in initio S. 266). In sinngemässer Anwendung auf die nunmehr materiell-beweisrechtlich geänderten
Anforderungen ist in jedem einzelnen Fall zu prüfen, ob die beigezogenen
administrativen und/oder gerichtlichen Sachverständigengutachten -
gegebenenfalls im Kontext mit weiteren fachärztlichen Berichten - eine
schlüssige Beurteilung im Lichte der massgeblichen Indikatoren erlauben oder
nicht. Je nach Abklärungstiefe und -dichte kann zudem unter Umständen eine
punktuelle Ergänzung genügen“).
Orbene,
nella fattispecie, come visto, principalmente la vertenza ruota attorno al
carattere invalidante delle problematiche reumatologiche e urologiche. Inoltre
non sono state mosse specifiche e circostanziate contestazioni riguardo alla
diagnosi di sindrome da dolore somatoforme, e la dr.ssa __________ ha ben
motivato la ragione per cui detta diagnosi non avesse alcuna ripercussione,
procedendo pure all’analisi dei criteri di Förster. Di conseguenza, non è
necessario approfondire l’aspetto somatoforme secondo i criteri apportati dalla
citata giurisprudenza, non trattandosi nella specie della presunzione del
superamento del disturbo somatoforme con uno sforzo di volontà ragionevolmente
esigibile – oramai abbandonata dal TF –, ma di una valutazione conclusiva. Alla
valutazione della dr.ssa __________ e del SAM, va quindi prestata adesione.
Pertanto, alla luce di
questi singoli consulti, da considerare approfonditi e ben motivati, effettuata
una discussione plenaria tra i vari specialisti che ha ben valutato le varie
problematiche esistenti, il SAM ha con pertinenza concluso che a dipendenza
delle diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome
lombovertebrale con/su discopatie plurisegmentali in particoiar modo L2-3, L3-4
e L4-5, alterazioni statiche con scoliosi ad S, pregresso morbo di Scheuermann
toracale, Periartropatia omeroscapolare tendinopatica alla spalla ds. con/su
possibile tendinopatia del tendine del sovraspinato con leggera sintomatologia
d'impingement, Epicondilopatia radiale a ds. Disturbo minzionale irritativo con
incontinenza urinaria mista, su patologia del rachide lombare”,
l’assicurata presentava una capacità lavorativa del 50% come cameriera (ultima
attività svolta), da intendersi come presenza durante tutto il giorno, ma con
rendimento ridotto. La limitazione era a detta dei periti dovuta alle
problematiche reumatologiche che le imponevano limiti in attività lavorative
non ergonomiche per il rachide lombare, movimenti ripetitivi di flessione e
rotazione del tronco, o posizioni statiche ferme, che comportino l’innalzamento
di pesi superiori ai 5-7,5 kg lavori con le braccia alzate. Inoltre la
problematica urologica imponeva la necessità di avere la possibilità di
reperire una toilette in caso di necessità (al bisogno). Detta limitazione era
da intendersi dall'aprile 2013, osservato altresì come le incapacità lavorative
d'ordine reumatologico e urologico andavano parzialmente sommate. Per quanto
riferito invece ad un’attività adeguata, vale a dire leggera e rispettosa delle
limitazioni derivanti dalle problematiche reumatologiche e urologiche, la capacità
lavorativa era del 70%, sempre intesa come presenza durante tutto il giorno, ma
con rendimento ridotto. In ambito domestico infine l’assicurata era da
considerare abile nella misura dell’80%. I periti hanno osservato che non era
rilevabile alcuna patologia psichiatrica limitante né era presente alcuna sindrome
lomboradicolare ed in particolare deficit neurologici agli arti superiori e
inferiori. La diminuzione del rendimento dovuta al problema urologico era al
massimo del 30%, osservato tuttavia come tale limitazione potesse anche essere
ridotta nel caso in cui l’assicurata possa interrompere subito l'attività ed
abbia una toilette nelle vicinanze. Infine, per le attività svolte nel passato
come venditrice, laborantine fotografica ed istruttrice di acquagym l'assicurata.
raggiungeva una capacità lavorativa di almeno il 60% (presenza durante tutto il
giorno, ma con rendimento ridotto). Con riferimento all’evoluzione del quadro
clinico rispetto alla decisione precedente del 21 settembre 2012 (recte 16
novembre 2012) - con la quale l’amministrazione aveva stabilito un’inabilità
totale dal giugno 2010 con un conseguente grado d'invalidità del 100% dal
novembre 2011 - era subentrato un miglioramento che poteva essere fatto
risalire all'aprile 2013.
2.13. A tali conclusioni, fatte
proprie anche dal SMR (cfr. rapporto finale 29 dicembre 2014 del dr. __________,
doc. AI 133), si deve aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel
prosieguo, la valutazione SAM non è stata smentita da altra documentazione
medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle
patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alla perizia e
entro la data della decisione contestata, ribadito come per costante giurisprudenza il giudice
delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati
fino al momento del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid.
3.1.1).
Quanto innanzitutto alle
valutazione globale delle patologie, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte,
per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di
diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni,
bensì far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione
plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. STF 9C_913/2012 del 9 aprile
2013,9C_330/2012 del 7 settembre 2012; SVR 2008 IV Nr. 15). La questione di
sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in
quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il
giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In una sentenza I 606/03
del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado
complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una
perizia pluridisciplinare. In
una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15,
pp. 43-45, il TF ha ulteriormente osservato che “una semplice addizione di
diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in
occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle
peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo
esiguo.
Nella sentenza 32.2011.236
del 17 giugno 2013 il TCA ha nuovamente avuto modo di sottolineare l’importanza,
nel caso di assicurati affetti da diverse patologie, di determinare il grado
complessivo di incapacità lavorativa facendo capo ad un giudizio globale,
scaturente su una ponderata discussione plenaria fra gli esperti interessati
(cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012;8C_245/2012 del 9 aprile 2013).
Nella fattispecie, a
proposito della valutazione globale delle diverse patologie di cui è affetta la
ricorrente, in ossequio a tale giurisprudenza, i diversi specialisti
interpellati dal SAM hanno avuto, in data 19 dicembre 2014, una discussione
plenaria concernente la questione della cumulabilità delle differenti
incapacità lavorative (optando per un parziale cumulo dei limiti funzionali
dovuti alle patologie somatiche e psichiatriche; cfr. doc. AI 141-33) ed
espressamente dichiarato di aver preso conoscenza dei contenuti e delle conclusioni
dei periti e di concordare con gli stessi, mediante espressa sottoscrizione
all’ultima pagina della perizia, dando altresì atto di aver esaminato, tramite
una discussione collegiale (tramite teleconferenza), la questione
dell’incidenza rispettiva dei gradi d’incapacità lavorativa attestati dai vari
profili somatici sulla capacità lavorativa globale (doc. AI 132-19, 30-33).
Quanto alla documentazione
prodotta dalla ricorrente, a ragione in proposito il medico SMR dr. __________,
nell’Annotazione del 31 luglio 2015, ha concluso che tale documentazione non
contiene nuovi elementi medici/clinici rispetto alla valutazione SAM, non
risultando dalla stessa una sostanziale modifica dello stato di salute
dell’assicurata rispetto alla valutazione SAM (doc. XX).
Innanzitutto, nello stringato
scritto 2 giugno 2015 il dr. __________ (doc. H1) si limita a confermare espressamente
una situazione invariata rispetto a quanto da lui attestato nel rapporto 20
settembre 2013 (con il quale egli aveva certificato un’inabilità completa dal
novembre 2010 in ogni attività, cfr. doc. AI 90) - certificazione che era
peraltro stata opportunamente valutata dal SAM nell’ambito della redazione
della perizia -, senza tuttavia apportare alcun nuovo elemento oggettivo diagnostico
o clinico, senza prendere minimamente posizione sulla dettagliata valutazione
del SAM (di cui peraltro ne condivide in sostanza le diagnosi) e senza indicare
i motivi per i quali le sue conclusioni si discostano da quelle del SAM
rispettivamente le ragioni per le quali le conclusioni peritali non dovrebbero
essere corrette (cfr. in proposito anche doc. VII).
Rilevato quindi come le
valutazioni del dr. __________siano sostanzialmente riconducibili al medesimo
quadro clinico evidenziato dalla perizia SAM e configurino in sostanza tutt’al
più una differente valutazione delle ripercussioni invalidanti delle medesime
affezioni, la quale, ricordata nuovamente la dianzi citata giurisprudenza in
materia di valutazione da parte dei medici curanti (consid. 2.11), è peraltro
spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento
piuttosto che di perizia: cfr. STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011), questo TCA
deve concludere che la stessa non è manifestamente suscettibile di modificare
le conclusioni dell’amministrazione che si fondano, come detto, su convincenti
pareri specialistici confluiti in una perizia SAM dettagliata e convincente.
Non permette di dipartirsi
dalle conclusioni del SAM nemmeno la documentazione medica fatta pervenire in
relazione alle recenti visite esperite dall’assicurata a __________,
segnatamente la valutazione della terapia del dolore del dr. __________ del 9
luglio 2015 (completata in data 4 agosto 2015, doc. M) e la valutazione neuro-urologica
del dr. __________ del 14 luglio 2015 (allegati al doc. XIV). In effetti, come
affermato dal medico SMR nell’annotazione del 31 luglio 2015 (doc. XX), tale
documentazione non evidenzia una modifica dello stato di salute rispetto alla
valutazione del SAM né contiene elementi che permettano in qualche modo di
ritenere errata o suscettibile di completamento tale perizia.
Quanto alla valutazione neuro-urologica,
la stessa attesta in sostanza la presenza di un disturbo urinario di tipo
irritativo con scoordinamento detrusor-sfintere, consigliando un trattamento
medicamentoso, ma non si pronuncia su una eventuale valenza invalidante di tale
problematica e non segnala una situazione modificata rispetto alla valutazione
urologica esperita dal dr. __________ nell’ambito della perizia SAM, il quale
aveva attestato una (comunque non irrilevante) riduzione della capacità
lavorativa del 30%, da ascrivere alla necessità dell’assicurata di effettuare
rapide interruzioni durante il lavoro per recarsi al bisogno al bagno (doc. XIV/i1
e doc. AI 132-24).
Per quanto riferito alla
valutazione dei sanitari della terapia del dolore di __________ del 9 luglio
2015, la stessa attesta i noti dolori a livello del sacro (senza
radiculopatia), il dolore cronico con componente somatica e psichica,
confermando la stazionarietà dei disturbi rispetto alla precedente valutazione
di due anni prima e, quindi, la stabilità delle problematiche. Esclude in
particolare la presenza di patologie ulteriori o alla colonna vertebrale o
altre cause reumatologiche e infiammatorie dei dolori lamentati, mentre
sottolinea come al centro del malessere dell’assicurata vi fosse la
preoccupazione circa le prestazioni assicurative e il contenzioso con l’AI. In
sostanza dunque tale referto non apporta alcun elemento nuovo rispetto alla
valutazione SAM, di cui anzi conferma le conclusioni e le valutazioni.
Del resto lo stesso
nemmeno si pronuncia minimamente sulla capacità lavorativa dell’assicurata, ribadendo
la stazionarietà della situazione rispetto alla precedente valutazione
effettuata due anni prima e, quindi, nell’estate 2013, ossia all’epoca in cui
l’Ufficio AI ha messo in atto la revisione della prestazione. Va detto peraltro
che i precedenti certificati resi dalla clinica di __________ rientravano nella
documentazione esaminata dal SAM in sede di stesura della perizia (cfr. doc. AI
132-6). La stazionarietà della situazione dell’assicurata, nel periodo
successivo alla primavera del 2013, non fa del resto che confermare le conclusioni
della perizia pluridisciplinare, la quale ha, come si è visto, attestato un
miglioramento della situazione dell’assicurata a partire dal mese di aprile
2013.
Quanto alla presunta
incongruenza di tale certificazione per quel che concerne il referto MRI da
considerare, segnatamente se quello del 27 luglio 2011, o uno più aggiornato
(come quello del 4 aprile 2013), così richiesto dal legale dell’assicurata, il
dr. __________ ha precisato come la questione non avesse rilevanza pratica giacché
anche gli esami successivi non avevano in sostanza mostrato alcuna modifica
significativa (doc. L1, M). Questo Tribunale non ha motivo di scostarsi da tale
presa di posizione.
Non apporta elementi di
rilievo nemmeno la documentazione relativa alla consulenza ortopedica alla
spalla destra eseguita l’8/9 novembre 2015 presso l’Ospedale di __________ di __________
(I) e all’ecografia, sempre alla spalla destra, eseguita il 9 dicembre 2015
all’Ospedale di __________ (I) (doc. O 1-14). Da tale documenti (che peraltro
sono successivi alla resa del provvedimento contestato, che, come ricordato,
delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali; cfr. DTF
130 V 138), che non contengono considerazioni in merito alla capacità
lavorativa o alle conclusioni del SAM, non emergono infatti nuovi elementi
diagnostici o clinici. Dagli stessi emerge in effetti unicamente la presenza di
artralgie alla spalla destra con reperti di un “quadro di calcificazioni
articolari” con rapporti articolari conservati (doc. O3, O4)
rispettivamente “Cuffia dei rotatori di spessore conservato, quadro di
tendinosi diffusa dei tendini del sovraspinato e dell’infraspinato senza
interruzioni della continuità fibrosa, presenza di voluminose calcificazioni
lamellari frastagliate in sede preinserzionale subacrominale, note di tendinosi
del tendine del sottoscapolare, minima distensione della borsa SAD, in sede il
tendine del CLB con lieve distensione fluida della guaina (…)” (doc. O5).
Ora, la presenza di una “periartropatia omeroscapolare tendinopatica della
spalla destra con leggera diminuzione della rotazione interna e un dolore prevalentemente
all’elevazione con il braccio destro sopra i 90’ con abduzione normale….,
possibile una certa irritazione delle cuffie dei rotatori prevalentemente per
quanto riguarda il tendine sovraspinato” era già stata segnalata nelle
perizia SAM e meglio nel rapporto peritale del dr. __________, il quale aveva
concluso che a dipendenza della problematica alla spalla destra era da riconoscere
una limitazione nel lavorare con le braccia alzate sopra l’orizzontale
soprattutto utilizzando il braccio destro contro resistenza ed alzando dei pesi
sopra l’orizzontale superiori ai 4 kg. Ora, gli attuali certificati versati
agli atti confermano in sostanza le diagnosi poste dalla perizia SAM e non
apportano alcun elemento che possa indicare una diversa valenza invalidante della
problematica alla spalla destra.
Questa Corte deve quindi senza
riserve aderire alle conclusioni del SMR, per il quale le certificazioni
prodotte dalla ricorrente non oggettivano elementi che possano comportare una
modifica della dettagliata valutazione eseguita dal SAM e che permettano quindi
di discostarsi dalla stessa, ribadito peraltro il principio per cui il solo
fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Né del resto l’assicurata
fa valere nel suo ricorso altre considerazioni che permettano in qualche modo
di scostarsi dalle conclusioni del SAM. In realtà l’assicurata ha formulato in
sostanza un dissenso puramente soggettivo nei confronti della valutazione
operata dall’amministrazione, senza produrre elementi di natura medica atti a
metterne in dubbio la validità.
Le predette conclusioni non
possono essere modificate nemmeno dalla sentenza del 6 agosto 2015 del
Tribunale amministrativo del Canton __________ che ha fatto ordine alla Cassa
pensioni __________, già istituto di previdenza della ricorrente dal 3
settembre al 31 dicembre 2010, di versare all’assicurata una rendita di
invalidità a far tempo dal 1. dicembre 2011 (cfr. doc. N).
Con tale pronuncia il
tribunale bernese, in evasione di una petizione introdotta dall’assicurata in data
26 giugno 2014 allo scopo di vedersi attribuire anche la rispettiva rendita di
invalidità LPP dal 1. dicembre 2011, in ragione della decisione 16 novembre
2012 dell’Ufficio AI, non ha fatto altro che ribadire e applicare il principio
consolidato del vincolo degli istituti di previdenza alle decisioni dell’Ufficio
AI in materia di prestazioni di invalidità.
Come dianzi ricordato
(cfr. al consid. 2.8), di principio infatti il concetto d’invalidità
nell’ambito della previdenza obbligatoria e quello dell'AI è il medesimo (DTF
115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 p. 229). Di conseguenza, di principio
quindi, gli istituti di previdenza sono vincolati da quanto pronunciato
dall’assicurazione invalidità per quel che riguarda il grado di invalidità e la
nascita del diritto alla rendita (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73 e cfr. i
riferimenti al consid. 2.8). Resta riservato il caso in cui l'istituto
previdenziale può scostarsi dalle conclusioni dell’AI perché queste appaiono di
primo acchito insostenibili (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73), perché
l’istituto di previdenza non è stato coinvolto nella procedura pendente innanzi
all'Ufficio AI oppure perché la decisione AI si riferisce ad accertamenti e
valutazioni che nell’ambito della procedura (dell’AI) erano determinanti per
l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità (STF 9C-684/2008 del 18
settembre 2009; B 50/99 del 14 agosto 2000; B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio
2001).
Nella vertenza avente per
oggetto la qui ricorrente e la Cassa pensione __________ il Tribunale __________
ha accertato il vincolo della Cassa alla valutazione dell’invalidità fatta
dall'assicurazione invalidità, considerato come le conclusioni dell’Ufficio AI
di cui alla decisione del 16 novembre 2012 non apparissero di primo acchito
insostenibili e la Cassa fosse stata coinvolta nella procedura AI, facendo conseguentemente
fatto obbligo alla Cassa pensioni di versare una rendita intera della LPP dal
1. dicembre 2012.
Detta pronuncia non
concerne per contro la procedura di revisione avviata dall’Ufficio AI
nell’agosto 2013 né, quindi, la decisione di revisione resa il 12 maggio 2015,
non essendo la stessa ancora cresciuta in giudicato, né del resto si riferisce
alla perizia SAM del 22 dicembre 2014, della quale non vi è in effetti menzione
alcuna nella pronuncia (malgrado la ricorrente ne fosse in possesso sin
dall’aprile 2015; cfr. doc. AI 139, 140, 144). Espressamente del resto la
pronuncia 6 agosto 2015 si riferisce temporalmente al momento decisivo del
provvedimento dell’Ufficio AI del 16 novembre 2012, laddove peraltro ribadisce
che le successive perizie dei dr.i __________ e __________ dell’aprile 2013 (e,
quindi, posteriori alla decisone del 16 novembre 2012) potevano essere prese in
discussione unicamente nella misura in cui permettevano di trarre delle
conclusioni in merito alle condizioni dell’assicurata sino al momento
determinante della decisione dell’AI (del 16 novembre 2012; cfr. doc. N consid.
43.).
Ne discende che tale
pronuncia non assume rilevanza alcuna nel presente contendere, che concerne la
revisione della prestazione erogata – incontestatamente - dal 1. dicembre 2011,
avviata nell’agosto 2013. In ogni modo vero è semmai che l’esito della
procedura di revisione da parte dell’Ufficio AI avrà necessariamente i relativi
effetti anche sulla prestazione LPP erogata.
In sintesi la ricorrente
non fa quindi valer alcuna argomentazione che consenta a questa Corte di
dipartirsi dalle conclusioni della perizia SAM (doc. AI 141), le quali
risultano dettagliate, coerenti e prive di contraddizioni né fa valere
l’esistenza di altre affezioni che non siano già state attentamente vagliate
dai periti del SAM.
In conclusione,
rispecchiando la perizia SAM del 22 dicembre 2014 tutti i criteri di
affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.11) e
non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità
lavorativa, intervenuto dopo la resa della perizia e prima della decisione
contestata del 12 maggio 2015 (la quale delimita, come detto, il
potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali, cfr. DTF 130 V 138 consid. 2), a ragione
l’Ufficio AI - sulla base anche del parere del medico SMR (sul valore
probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. la STFA I 938/05 del 24
agosto 2006; cfr. anche sopra al consid. 2.11) -, e richiamato altresì
l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), ha ammesso
l’intervento di un miglioramento delle condizioni da situare al mese di aprile
2013, ritenuto che la ricorrente, se da novembre 2010 andava considerata completamente
inabile in ogni attività, dall’aprile 2013 doveva essere considerata nuovamente
parzialmente abile nella sua abituale professione nella misura del 50%, e in
un’attività leggera adeguata rispettosa delle limitazioni funzionali
evidenziate dai periti del 70% (attività a tempo pieno con riduzione del
rendimento). Dall’aprile 2013 v’è quindi da ammettere l’intervento di un miglioramento
dello stato di salute che ha comportato anche un aumento della capacità
lavorativa sia nell’attività abituale che in attività adeguate.
Va detto per
inciso che al presente contendere nulla muterebbe anche nell’ipotesi in cui si
volesse ammettere il miglioramento a decorrere, anziché dall’aprile 2013, dal
novembre 2013 e questo in considerazione della perizia della dr.ssa __________
per il SAM per la quale il miglioramento delle condizioni psichiche fosse da
situare al novembre 2013 (cfr. al consid. 2.11 per esteso). Ciò non avrebbe in
effetti alcuna ripercussione sull’esito della procedura, considerato come la soppressione
della rendita, in base alla decisione impugnata, sia comunque effettiva solo
per il luglio 2015.
Visto
quanto sopra, questo Tribunale ritiene pertanto che la refertazione medica agli
atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno
dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si
renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c). Ne discende che la richiesta della
ricorrente di procedere ad accertamenti ulteriori va respinta, ove pure si
rilevi che gli atti facenti parte dell’incarto di cui alla procedura pendente
presso il Tribunale di __________ e sfociata nella sentenza prodotta agli atti
sono sostanzialmente già noti in questa sede (oltre che riferiti alla procedura
di attribuzione della rendita conclusasi con la decisione del 16 novembre 2012),
per cui un loro richiamo si rileva manifestamente superfluo (cfr. doc. XXII).
2.14. Per quel che concerne
l’aspetto economico, l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi per determinare
il grado di invalidità (cfr. consid. 2.6).
Così, per il reddito da
valido l’amministrazione, fondandosi sui dati
statistici (vista la lunga assenza dal lavoro dell’assicurata; cfr. doc. AI 142),
utilizzati cioè i dati salariali evinti dalla
tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativi ad una professione
semplice e ripetitiva nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp.
347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), ha preso in
considerazione un importo di fr. 54'203.- conseguibili nel 2013 (doc. AI 136).
Tale dato - per altro non contestato - va confermato.
In merito al calcolo del
reddito ipotetico da invalido, secondo la giurisprudenza, esso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece
non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso
una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da
contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332
consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,
i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1
dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica
e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in
relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5
settembre 2006).
Se una
persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un
reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due
redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di
reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente
conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di
reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In
una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito
da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo,
va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono
essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione
per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da
valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello
specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi
ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che
se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario
statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai
sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le
ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando
però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale
eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010
consid. 5.5).
In concreto, conformemente alla giurisprudenza e come si evince dalla decisione contestata,
l’amministrazione ha pure utilizzato i dati salariali
evinti dalla tabella TA1 per la quale la ricorrente, svolgendo un’attività
semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico da invalida pari fr. 54'203.-- nel 2013. Anche tale dato statistico non è
stato contestato dall’interessata
Stante quindi una capacità
lavorativa del 70% in un’attività adeguata e applicata una riduzione del 10% - come rettamente proposto (conformemente alla STCA 32.2012.36
del 31 gennaio 2013
confermata dal TF nella STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013)
dall’Ufficio AI con la risposta di causa (V) (in correzione della
riduzione del 7% per la necessità di effettuare attività leggere, riconosciuta
nella decisione oggetto di impugnativa rispettivamente nel rapporto concernente
le riduzioni al reddito ipotetico da invalida allestito l’8 gennaio 2015, cfr. doc.
AI 136) -, il reddito da invalida nel 2013 ammonta a fr. 34'148.-- (fr. 54'203 moltiplicati per 70% e ridotti
del 10% = fr. 34'147.9).
Per quanto concerne la
riduzione del 7% applicata dall’amministrazione, e in sede di risposta corretta
al prossimo multiplo di 5 e, quindi, al 10%, ricordato come di principio circa
la questione a sapere se, e se del caso in quale misura, al salario teorico
statistico vada applicata una riduzione secondo la giurisprudenza del TF il
giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti,
sostituire il suo apprezzamento a quello dell’amministrazione (ATF
137 V 73 consid. 5.2, 126 V 80 consid. 5b) e rilevato come la giurisprudenza di
questo Tribunale (cfr. STCA del 31 gennaio 2013, 32.2012.36, confermata dal TF
mediante pronuncia del 26 agosto 2013, 9C-179/2013) ha osservato che l’Alta
Corte ha sempre avallato oppure determinato autonomamente delle riduzioni
percentuali del reddito ipotetico da invalido comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque
sempre quantificate in un multiplo di 5, questa Corte non
ha motivo per scostarsene, una deduzione del 10% apparendo adeguata, considerato
come in concreto si tratti in definitiva di un unico fattore di riduzione (quello
relativo alla necessità di effettuare lavori leggeri) e come la riduzione
proposta tenga adeguatamente conto del fatto che l’interessata può ancora
esercitare al 70% in attività adeguate (da considerare come presenza durante
tutto il giorno ma con rendimento ridotto). Tutto ben considerato, tenuto conto
del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel
sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137
V 71, 132 V 393 consid. 3.3) questo Tribunale ritiene quindi di non doversi
scostare dalla valutazione dell’amministrazione, l’assicurata non avendo
addotto motivi pertinenti che gli permettano di sostituire il suo apprezzamento
a quello dell’amministrazione (ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V 80
consid. 5b).
Con riferimento alla
critica della ricorrente, che pretenderebbe una riduzione statistica maggiore, va
detto infatti che altre circostanze personali che potrebbero giustificare una
decurtazione maggiore sul reddito statistico da invalida non ve ne sono.
Per quanto in particolare
attiene all’allegazione della ricorrente per cui sarebbe
impossibile per lei, lontana dal mondo del lavoro dal 2010, trovare un’occupazione
confacente, considerata anche la sua formazione, va detto che questo
Tribunale ritiene comunque che l’assicurata, tenuto conto anche del citato
obbligo di diminuire il danno, possa ragionevolmente sfruttare la sua residua
capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili
a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive che non
richiedono una preparazione professionale specifica, ma possono essere
esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve
periodo di rodaggio. Ad esempio va menzionato il settore dell’industria, in cui
possono essere eseguite attività di controllo e di sorveglianza, fisicamente
assai leggere, oppure quello dei servizi dove vi sono mansioni che
non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che non
comportano aggravi fisici e possono essere svolte prevalentemente in posizione
seduta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di
controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.
Va detto pure che le limitazioni da rispettare dall’interessata, essenzialmente
di natura reumatologica oltre che urologica - che le impongono di evitare attività
lavorative non ergonomiche per il rachide lombare, movimenti ripetitivi di
flessione e rotazione del tronco, o posizioni statiche ferme, in piedi o da
seduta per più di un’ora, che comportino l’innalzamento di pesi superiori ai 5 -
7,5 kg e lavori con le braccia alzate sopra l’orizzontale soprattutto
utilizzando il braccio destro contro resistenza ed alzando pesi sopra l’orizzontale
di oltre 4 kg; l’assicurata dovrebbe inoltre avere a sua disposizione un
servizio igienico; cfr. al consid. 2.12 senza per questo violare il diritto di essere sentita) - non
ostacolano lo svolgimento di attività che non necessitano una particolare
qualifica. Va pertanto ammesso che sul mercato generale
del lavoro esistono delle attività non qualificate che l’interessata, malgrado
il danno alla salute e l’assenza di preparazione professionale specifica,
sarebbe in grado di esercitare all’70%.
Quanto poi all’invocata
mancanza di formazione, il TCA sottolinea di avere già più volte stabilito, in
linea con la giurisprudenza federale, che anche degli assicurati analfabeti e
privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro originaria professione,
di tipo manuale, a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato
generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non
presupponga particolari attitudini intellettuali (cfr. STCA 35.2004.104
del 25 aprile 2005, 32.2007.321 dell’8 ottobre 2008; STF U 191/99 del 24 gennaio
2001 e I 532/05 del 13 luglio 2006). Nel caso particolare va peraltro detto che
la ricorrente è stata attiva come cameriera, laboratorista in fotografia,
venditrice, istruttrice di fitness e addetta alla cura delle unghie (cfr. doc.
AI 2-8), dimostrando una non indifferente elasticità nell’adattamento a nuove
mansioni, fattore questo che certamente le permette di accedere a un non
indifferente spettro di attività adeguate.
Infine, il TCA rileva che
pur non ignorando le difficoltà esistenti sul mercato del lavoro svizzero,
tuttavia ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. Secondo dottrina
e giurisprudenza, l’assicurato deve in effetti compiere ogni sforzo per
valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c;
RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti). Se,
malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile
in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,
considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione
contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere, ma,
semmai, l'assicurazione contro la disoccupazione (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC
1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).
È poi
utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate
possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice
non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti
esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.
In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale (cfr. STF 8C_399/2007
del 23 aprile 2008,9C_721/2012 del 24
ottobre 2012,8C_563/2012 del 23 agosto 2012; DTF 119 V 347; VSI 1998 p.
296 consid. 3b).
Un’ulteriore riduzione sul
salario ipotetico da invalida non risulta pertanto giustificata.
Ritenuti un reddito da
valida, come detto, di fr. 54'203.-- e da
invalida di fr. 34'148.--, si ottiene un grado
d’invalidità del 37% ([54'203 - 34'148] x 100 : 54'203 = 37%) che
non conferisce il diritto ad una rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.6).
Essendo quindi esigibile
che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa del 70% in attività
adeguate con una corrispondente perdita di guadagno del 37%, la decisione
contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
All’assicurata
va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni
di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, ella
potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente
giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti
dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla
data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo
del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.15. In simili circostanze, visto
tutto quanto precede, è a ragione che l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla
rendita di invalidità con effetto dal 1° luglio 2015, ossia il primo giorno del
secondo mese che segue la notifica della decisione contestata (art. 88bis cpv.
Considerandi
2.
lett. a OAI).
Il ricorso va dunque
respinto.
2.16
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione
o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a carico della
ricorrente, la quale tuttavia ha postulato l’assistenza giudiziaria gratuita.
2.17
Ai sensi dell’art. 61 lett. f
LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di
farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere
diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la
disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore
dal 1° gennaio 2011.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante
si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno
indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V
202.
consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per valutare se un
assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si
tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48
consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un
supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nel caso concreto, dal
certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e dai relativi
documenti allegati risulta che la ricorrente, divorziata e senza
attività lucrativa, percepisce unicamente la rendita di invalidità oltre a una prestazione
complementare; non possiede in pratica alcuna sostanza (doc. H2). In
queste circostanze il requisito dell’indigenza è dato.
L’assicurata
non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento
di un legale appariva giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva
essere considerato privo di fondamento.
Essendo
dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la
concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito
patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,
qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare
(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;
cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti
al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA I 569/02 del 15 luglio 2003 consid. 5; U
234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174;
DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che la ricorrente è per il momento
esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico (STF
I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
§ Di
conseguenza RI 1 è ammessa al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico della
ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono
per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti