32.2015.99
Rinvio atti all'Ufficio AI affinché, previo un accertamento medico pluridisciplinare e un aggiornamento dei dati economici, si pronunci nuovamente
23 luglio 2015Italiano16 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.99
FS
Lugano
23 luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 1 giugno 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4/21 maggio 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - con
decisione 4/21 maggio 2015, preavvisata il 22 luglio 2014 (doc. AI 98/1-4),
l’Ufficio AI – sulla base della
documentazio-ne medica raccolta (vedi gli incarti __________ e cassa malati
agli atti), del rapporto finale del consulente in integrazione profes-sionale
del 16 luglio 2014 con tabella elaborata il 3 marzo 2014 (doc. AI 95/1-2 e
97/1-4) e delle annotazioni 24 settembre 2014 e 15 gennaio 2015 del medico SMR
dr. __________ (doc. AI 109/1 e 116/1) –
ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera d’invalidità oltre alle
rendite completive per figli dal 1. ottobre 2012 al 30 novembre 2013 (doc. AI
123/1-11 e 125/1-11);
- con
il presente ricorso l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha contestato la valutazione
medica chiedendo l’annullamento della decisione 4/21 maggio 2015 e il
riconoscimento del diritto ad almeno mezza rendita anche dopo il 30 novembre
2013;
- con la risposta di causa l’Ufficio AI – considerata l’annotazio-ne dell’8 giugno 2015 nella quale
il medico SMR dr. __________ ha espresso la seguente valutazione: “(…) In
considerazione di un possibile problema di elaborazione del dolore (somatofor-me)
risulta necessario completare la valutazione con una valutazione peritale
psichiatrica. In considerazione del quadro complesso è auspicabile procedere
con perizia pluridisciplina-re comprendente pure una valutazione reumatologica
e neurologica. (…)” (IV/1) –
ha postulato il rinvio degli atti al fine di espletare i necessari accertamenti
medici indicati dal dr. __________;
- con
scritto del 30 giugno 2015 –
evidenziato che “(…) ho preso atto della risposta di controparte il cui
contenuto sostanzialmente conferma quanto esposto in sede di ricorso, vale a dire
la necessità di far allestire una valutazione medica. (…)” (VI) – l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA che “(…)
si lascia ovviamente piena libertà per decidere se tale perizia medica deve
essere ordinata da cod. Lod. Tribunale, oppure se retrocedere gli atti a
controparte per espletare gli ulteriori accertamenti medici. (…)” (VI);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto
alla rendita intera unitamente a quelle completive per i figli limitatamente al
periodo dal 1. ottobre 2012 al 30 novembre 2013. L’assicurato postula il riconoscimento
del diritto ad almeno una mezza rendita anche dopo il 30 novembre 2013;
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,
n. 46). Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Al proposito
va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003);
- per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica
decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente,
la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per
analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120,
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del
27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I
528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004). A sua volta,
l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmen-te o soppressa, d’ufficio o su
richiesta. I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione
di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a
proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352). Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.
29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme
sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF
8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa
St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al
momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già
un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012
del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti). Giusta l’art. 29 bis OAI
(Risorgere dell’invalidità dopo la soppressione della rendita), se la rendita è
stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e
l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado
di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per
incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima
erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI;
- nell’evenienza
concreta, l’Ufficio AI – visti i
periodi d’incapa-cità lavorativa riconosciuti dalla __________ “(…) 100% dal
26.01.2011, 50% dal 21.03.2011, 0% dal 28.03.2011, 50% dal 06.09.2011. 100% dal
20.09.2011 (…)” (doc. AI 62/1); considerate le annotazione 19 settembre
2013, 24 settembre 2014 e 15 gennaio 2015 nelle quali il medico SMR dr. __________
ha concluso che “(…) la IL è dovuta esclusivamente a patologia infortunistica
(…)” (doc. AI 63/1), “(…) Dal mio punto di vista non dobbiamo modificare
la valutazione, che è di pertinenza __________, e dobbiamo chiedere alla __________
se da parte loro è prevista una rivalutazione tenendo conto della nuova documentazione
medica. (…)” (doc. AI 109/1) e che “(…) I documenti pervenutici [ndr.
si riferisce alla documentazione __________ trasmessa loro il 3 novembre 2014
sub doc. dal 56 al 70 dell’incarto __________] non modificano la valutazione
precedente. (…)” (doc. AI 116/1) e ritenute la decisione 5 febbraio 2014
con la quale la __________ ha stabilito che “(…) per le sole conseguenze
infortunistiche la riteniamo abile al lavoro nella misura del 100% a
partire dall’1.10.2013. (…)” (doc. AI 72/1-2) nonché il rapporto finale del
consulente in integrazione professionale del 16 luglio 2014 con le tabelle
allestite il 3 marzo 2014 (doc. AI 95/1-2 e 97/1-4) – con la decisione impugnata del 4/21 maggio 2015 ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. settembre 2012 (con versamento della
prestazione dal 1. ottobre 2012, ossia sei mesi dopo la domanda dell’11 aprile
2012 ex art. 29 cpv. 1 LAI) fino al 30 novembre 2013 (3 mesi dopo il
miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI) (doc. AI 123/1-11 e 125/1-11);
- con
il ricorso è stato prodotto il certificato medico del 12 maggio 2015 nel quale
il dr. __________ ha attestato che “(…) nell’ulti-mo anno tuttavia (dal maggio
2014) ho purtroppo potuto notare ed accertare un nuovo peggioramento del quadro
clinico, con frequenti dolori nevralgici all’emiviso sx, collo a sx e spalla
sx, con conseguente blocco del collo e della spalla, marcati dolori e
difficoltà di movimento. Le crisi acute si succedono regolarmente e a mio
avviso comportano un’inabilità lavorativa di circa il 50% (se forza o carica
troppo le crisi aumentano e pure il dolore di base costante peggiora). Quindi
ritengo che l’attuale grado di AI sia da rivalutare in relazione a questo
peggioramento da circa un anno tramite magari una visita neurologica. (…)”
(doc. C).
Il
dr. __________, nella perizia del 10 settembre 2012 ordinata dalla cassa malati
(doc. 12/1-8 dell’incarto cassa malati) –
posta la diagnosi di “(…) • Brachialgia cronica a sinistra associata
a parestesie e limitazioni funzionali algiche della spalla sinistra in/con -
stato dopo trauma discorsivo della spalla con consecutiva plessopatia brachiale
(e sindrome mio fasciale secondaria); evento del 25.01.2011 • Probabile
disturbo nell’elaborare il dolore cronico (…)” (doc. 12/6 della cassa
malati) – ha evidenziato che “(…)
alla luce dell’impatto psichico della presente patologia, probabilmente
aggravato dall’interpretazione discordante di essa da parte dei vari specialisti
occorrerà valutare il caso anche dal profilo psichiatrico. (…)” (doc. 12/7
incarto cassa malati). Al riguardo il dr. __________, nel rapporto del 17
settembre 2012 indirizzato alla cassa malati, ha rilevato: “(…) ho letto con
interesse e attenzione la valutazione del collega Dr. __________ che conclude
affermando che il quadro clinico è di difficile interpretazione ed emerge
abbastanza chiaramente che non vi è una spiegazione medica chiara ai sintomi
lamentati dal paziente che sono da inquadrare piuttosto in un problema
neuropsicologico con difficoltà nell’elaborazione dei dolori, afferma pure che
l’interru-zione dell’attività lucrativa e le spese successive al 6.09.2011 sono
motivate solo da esiti post-traumatici e avrebbero dovuto essere prese a carico
della __________. Conferma una inabilità al lavoro al 100% per il lavoro svolto
dicendo però che dal punto di vista reumatologico non sussistono alterazioni
funzionali per spiegare l’intensità della sofferenza e consiglia quindi una
valutazione psichiatrica approfondita. Consiglio quindi di far visitare il
paziente dal collega Dr. __________, di riannunciare il caso alla __________ e
di aspettare le decisioni dell’AI. (…)” (doc. 30/1 dell’incarto cassa
malati).
Il
dr. __________, capo servizio del Servizio di neurologia dell’ospe-dale regionale
di __________, nel rapporto del 17 luglio 2012 (doc. AI 41/1-3 dell'incarto __________),
ha concluso che “(…) interpretiamo pertanto la sintomatologia odierna come
sequele di una plessopatia brachiale con trauma da distorsione-stiramento.
Consigliamo la continuazione della fisioterapia. Lasciamo gli ulteriori controlli
neurologici al dr. __________ che aveva già precedentemente valutato il paziente.
(…)” (doc. 41/3 inc. __________).
Il
dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, nel rapporto del 9
luglio 2012 indirizzato al dr. __________ (doc. AI 105/3-4) – posta la diagnosi di “(…) Vd. Auf
zervikoradikuläres Reizsyndrom C5 links und evtl. C6
links oder C7 links seit Unfall mit Ausrutschen in der Badenwanne am 06.09.2011
(…)” (doc. AI 105/3) – ha espresso la seguente
valutazione: “(…) Die Situation hat sich zwischenzeitlich nicht verändert.
Nach wie vor hat der Patient eine schwere Reizung der Nervenwurzeln C7, weniger
C6. Im Moment hat er keine C5-Nervenwurzelreizung, wie ich dies bei der letzten
Untersuchung beschrieben habe. Die Ursache dieser Beschwerden sind Neuroforaminale,
resp. Präforaminale Engen C5/C6, C6/C7, bedingt durch Unkarthrosen. Ich habe
mit dem Patienten diese Situation heute noch einmal eingehend besprochen und
ihm eine Operation empfohlen. • Ich würde ihm empfoh-len, diese Nervenwurzeln zu dekomprimieren von
ventral, wie ihm dies bereits letztes Mal empfohlen habe • Der Patient wird sich dies
überlegen. Falls er eine Operation wünscht, kann er sich jederzeit bei mir
melden (…)” (doc. AI 105/4). Al riguardo il
dr. __________, nello scritto del 18 agosto 2014 indirizzato all’insorgente, ha
evidenziato che “(…) a mia conoscenza pare invece che i problemi alla spalla
sx si siano stabilizzati senza una chiara patologia articolare o neurologica
(come sembrava in passato), ma dato il quadro complesso e prolungato, nonché
l’insicurezza e la paura del paziente, forse un ulteriore consulto
specialistico da parte di un ortopedico (ultimo consultato: Dr. __________)
potrebbe essere indicato. In ogni caso la sintomatologia dorsale persiste e
limita le attività del paziente, accompagnata da una componente tensiva marcata
anche per l’incertezza riguardo cure ed eventuali operazioni. (…)” (doc. AI
105/5);
- ritenute
le risultanze della succitata documentazione medica – considerato inoltre, da una parte, che lo stesso medico
SMR dr. __________, nell’annotazione del 24 settembre 2014, ha evidenziato che “(…) alla descrizione dello status clinico c’è una differenza tra quanto
descritto nel rapporto finale __________ (dr. __________ 29.08.2013) e quanto
rilevato dal luminare [ndr. si riferisce al dr. __________]: La mobilità
della spalla sinistra appare più limitata, i riflessi osteotendinei sono
descritti indeboliti (“Abschwächung”); in seguito scrive che la situazione non
si sarebbe modificata (rispetto a una precedente visita di cui non ho a
disposizione il rapporto), ritiene che ci sia una grave irritazione della
radice C7 e meno di C6 (non di C5) e che questa sia dovuta a restringimenti
neuroforaminali su uncartrosi, propone un intervento chirurgico. Questa ipotesi
non era mai stata citata durante tutto il procedere iter diagnostico. (…)”
(doc. AI 109/1) e che, dall’altra parte, contro la decisione della __________
del 5 febbraio 2014 è stata interposta opposizione il cui procedimento
sembrerebbe ancora pendente (cfr. doc. 60/1-2, 61/1-2, 64/1-3, 66/1 e 67/12
dell’incarto __________) –, questo
Tribunale concorda con l’Ufficio AI che é necessario svolgere ulteriori
accertamenti medici pluridisciplinari per potersi pronunciare sulla domanda di
prestazioni dell’11 aprile 2012: “(…) In considerazione di un possibile
problema di elaborazione del dolore (somatoforme) risulta necessario completare
la valutazione con una valutazione peritale psichiatrica. In considerazione del
quadro complesso è auspicabile procedere con perizia pluridisciplinare
comprendente pure una valutazione reumatologica e neurologica. (…)” (IV). La
proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI per completare l’istruttoria, condivisa
nel suo principio dall’assicurato (cfr. VI e il ricorso), appare dunque
giustificata;
- il
TF, nella STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011, ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità
di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinchè disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA;
- nella
presente fattispecie l’Ufficio AI ha fondato la decisione
impugnata esclusivamente sul parere del suo medico SMR dr. __________ che si è
appoggiato sulla valutazione (contestata) della __________ nonostante la diversità
delle risultanze mediche agli atti. In una tale evenienza, per costante prassi,
il TCA, anziché ordinare esso stesso una perizia giudiziaria, rinvia gli atti
all’amministrazione affinché disponga una perizia esterna ai sensi dell’art. 44
LPGA (cfr. la STCA 32.14.123 del 7 luglio 2015 consid. 2.9);
- di
conseguenza il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti medici sopra
enunciati e aggiornati quelli economici, si pronunci nuovamente sulla domanda
Fatti
di prestazioni dell’aprile 2012;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
Considerandi
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI, il quale rifonderà inoltre al ricorrente, patrocinato
dall’avv. RA 1, fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g
LPGA)
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché
proceda come indicato nei considerandi.
2. Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il
quale verserà al ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
vicecancelliere
giudice Raffaele Guffi avv.
Francesco Storni