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Decisione

32.2015.99

Rinvio atti all'Ufficio AI affinché, previo un accertamento medico pluridisciplinare e un aggiornamento dei dati economici, si pronunci nuovamente

23 luglio 2015Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

di prestazioni dell’aprile 2012;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

Considerandi

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI, il quale rifonderà inoltre al ricorrente, patrocinato

dall’avv. RA 1, fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g

LPGA)

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché

proceda come indicato nei considerandi.

2. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il

quale verserà al ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

vicecancelliere

giudice Raffaele Guffi avv.

Francesco Storni