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32.2016.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 novembre 2016Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

I dati

economici risultano pertanto determinanti.

Al

medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura

e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico

stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato

nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle

funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di

vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer Reichmuth, op. cit., ad

art. 28a, pag. 385; cfr. anche DTF 140 V 193 consid. 3, 134 V 231 consid. 231,

125 V 3511 consid. 3a, 115 V 133 consid. 2 e 114 V 310 consid. 3c).

D’altro canto compito

dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni

del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative

ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer Reichmuth, op. cit., ad

art. 28a, pag. 389; STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3,

9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5 e 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008

pag. 274 consid. 4.3).

Occorre poi ricordare che,

ai fini dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve fondare su un mercato del

lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio

tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (Meyer Reichmuth, op. cit., ad art.

28a, pagg. 357-359; DTF 134 V 264 consid.4.2.1 e 110 V 273 consid. 3b). Un

assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di

trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347). Ciò

non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente

limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se

il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica

di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 4a edizione, Berna 2014, n. 18

pag. 93).

Secondo

giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre

stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di

verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue

capacità professionali e delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (DTF 96 V

29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a; RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100 seg. consid. 3b). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile.

Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha

conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione

dei salari.

Per quel che concerne la

determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in

particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività

della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento

della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In

mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di

aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC

1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato

direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti

i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività

personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal

capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di

famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die

Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e i marginali 3030 e 3031

della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio

2015; cfr. al riguardo anche STCA del 30 novembre 2015, inc. 32.2015.29 e STCA

del 6 novembre 2014, inc. 32.2014.32).

Per quel che concerne

invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere

determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Se invece non esiste un

siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato

non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da

invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68

consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag.

332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va

rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.5. Dal

punto di vista medico, l’amministrazione – raccolta la documentazione

medica presso gli specialisti dr. __________, primario del servizio di

pneumologia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. AI 11/18-21 e

27/62-64) e dr. __________, direttore e capo clinica della Clinica universitaria

di pneumologia dell’__________ di __________ (doc. AI 15/34-42 e 31/68-70) –

ha chiesto una valutazione al SMR (doc. AI 33/234-235).

Nel rapporto finale SMR

del 27 luglio (doc. AI 34/74-77) –

così riassunta la situazione medica: “(…) Progressiva patologia polmonare

dal 2009 con aggravamento negli ultimi mesi per cui innumerevoli accertamenti

in ambito ospedaliero anche universitario a __________ con stabilizzazione del

problema e programmazione di valutazione se del caso per trapianto polmonare

nei prossimi mesi (12-24) a dipendenza del decorso che per il momento non

presenta significativi miglioramenti (…)” (doc. 34/74) e posta la diagnosi

di “(…) ipertensione polmonare primaria con forame ovale aperto (di seconda

scoperta e nel frattempo occluso 9.11.2013). Nonostante terapia conservativa

aggressiva medicamentosa solo stabilizzazione ad oggi. Ossigenoterapia notturna

e a volte diurna(pO2 a riposo senza O2 attorno 50 mmHg) (…)” (doc. AI

34/74) –, il dr. __________ ha

concluso per un’incapacità lavorativa del 50% dal 19 agosto 2013 in qualsiasi

attività.

Circa la prognosi e le

osservazioni conclusive il medico SMR ha rilevato che “(…) purtroppo con

medicazione attuale secondo regole dell’arte il risultato terapeutico appare

poco soddisfacente per cui si discuterà di evt. indicazione di trapianto

polmonare. La documentazione è esaustiva per cui non vi è necessità di esami a

livello peritale a livello medico. Revisione a due anni (…)” (doc. AI 34/76).

Viste le succitate

risultanze ed essendo il quadro clinico dell’assicurato incontestato (cfr.

consid. 1.1 e 1.2), questo Tribunale non ha alcuna ragione per scostarsi dalla

succitata valutazione medica ed è pertanto superfluo dilungarsi su questo

punto.

In particolare – ricordato

che per costante giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui

fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione

contestata; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti – l’amministrazione

non può essere seguita laddove postula il rinvio degli atti anche per motivi

medici avuto riguardo al tempo trascorso dal rapporto finale SMR del 27 luglio

2014 e ritenuto che lo stesso indicava una revisione dopo due anni (cfr. consid.

1.5).

Infatti, al momento della

decisione impugnata del 27 novembre 2015 non erano ancora trascorsi due anni

dal succitato rapporto finale SMR e, soprattutto, su questo aspetto non vi

erano contestazioni tra le parti.

2.6. Per quel che concerne

l’aspetto economico invece, l’Ufficio AI ha ordinato all’ispettorato AI di

esperire un’inchiesta economica per l’attività professionale

indipendente eseguita il 16 giugno 2015 (doc. AI 54/162-170).

Nel relativo

rapporto del 27 agosto 2015 l’incaricato, dopo avere esposto lo stato di

salute, le indicazioni dell’assicurato, la formazione scolastica e

professionale, la situazione attuale dell’azienda e del personale nonché i

cambiamenti imputabili al danno alla salute, ha indicato:

" (…)

6 CONFRONTO TRA CAMPI DI ATTIVITÀ – vedi allegato 1

Prima del danno alla salute l'assicurato lavorava 5 giorni a

settimana per 9h al giorno.

Per la progettazione, in ufficio dedicava 2 giorni settimanali,

del disegno se ne occupava molto poco e delegava ai dipendenti. Per la

direzione lavori dedicava in media 2 giorni interi sui cantieri fuori ufficio.

Per la parte amministrativa riguardante i salari e i pagamenti nonché la

gestione del personale dedicava 1 giorno a settimana. Inoltre per

l'acquisizione clienti, era un'attività che svolgeva prevalentemente la sera

fuori dagli orari canonici di lavoro quantificati in circa 4h settimanali.

Per l'allestimento dei documenti fiscali e della contabilità si

appoggia ad una fiduciaria.

Dopo il danno alla salute l'assicurato svolge solo lavoro

d'ufficio in quanto è costantemente attaccato all'ossigeno. Ha dovuto ridurre

completamente ogni sforzo fisico.

La direzione lavori è stata completamente abolita e delegata.

Oggi in media la giornata di lavoro viene quantificata in 4h di

lavoro suddivisi in 25% amministrazione e 25% progettazione. La parte di

acquisizione è oggi quantificata in circa 30 minuti settimanali, in effetti

l'attività ha avuto un calo perché la persona più indicata per svolgere tale

attività era proprio l'assicurato e non si è riusciti a trovare all'interno

dell'attività una persona adatta a sostituirlo. Si è provato delegare al socio __________.

7 EVOLUZIONE DEI REDDITI DELL'IMPRESA – vedi

allegato 2

ANNO

CI

Redd.

Netto

Fiscale

Aliquota*

Redd.

Lordo

Fiscale

IPG

Utile/perdita

società

Reddito

fiscale SA

2007

92’700

87’000

9’500

95’265

2008

112’800

107’000

9’500

117’165

2009

105’900

96’000

9’500

105’120

2010

82’500

75’000

9’500

82’125

2011

198’500

181’000

9’500

198’195

2012

96’250

273’705

9’500

299’707

3’594

3’594

2013

132’500

125’900

9’700

138’112

15’802

-29’655

-29’655

2014

132’500

57’040

**-62’886

2015

13’545

* UFAS – Tavole scalari dei contributi

** dato provvisorio

8. PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE

(tramite adattamento

dell'azienda, dell'attività professionale, con la consegna di mezzi ausiliari)

Non ritengo siano attuabili, allo stato attuale, provvedimenti

d'integrazione.

8.1 Ritiene necessaria una perizia?

No

9 VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ

Reddito senza invalidità:

per definire il reddito senza invalidità dell'assicurato facciamo

capo alla media del reddito fiscale lordo dal 2007 al 2012 (inoltre nel 2012

aggiungeremo la quota parte dell'utile [ndr.: della] società nella misura del

50% di proprietà dell'assicurato). Il reddito rappresentativo dell'attività

dell'assicurato è pari a Fr. 149'892.- lordi.

Reddito con invalidità:

Per determinare il reddito senza invalidità non abbiamo

disponibili i dati raffrontabili del 2014 in quanto il bilancio è unicamente

provvisorio e presenta una variazione abbastanza importante rispetto agli anni

precedenti, di conseguenza per la valutazione del caso valutiamo il dispendio

che l'assicurato andrebbe a sostenere assumendo una persona che svolga le sue

mansioni (peraltro l'assicurato ha effettivamente assunto un architetto in sua

vece) nella misura quantificata dal confronto tra campi di attività.

Reddito

ipotetico senza invalidità

Anno

2013

secondo

l’evoluzione dell’impresa, sulla base dei documenti contabili e degli

estratti dei CI

SFr.

149’892

./. 25%

d’interesse sui fondi propri investiti nell’impresa (Frs…….)

Totale

intermedio

SFr.

149’892

+

contribuzioni personali AVS/AI/IPG

Totale

intermedio

SFr.

149’892

./. quota

di lavoro non remunerata del congiunto (…… %)

Reddito

ipotetico senza invalidità della persona assicurata

SFr.

149’892

Diminuzione del reddito dell’attività

professionale imputabile al danno

Costi

supplementari in personale imputabili al danno. Base di calcolo (secondo

l’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari: 2012 aggiornato al 2014, TA

01, pos. 69/71, liv. 4, uomini Fr. 9'576.-- x 12+15% delle prestazioni

sociali a carico del datore cui 50% imputabile al danno – vedi il confronto

tra campi di attività)

SFr.

Considerandi

66’075

Reddito

d’invalido della persona assicurata

SFr. 83’817

Tasso

di diminuzione del reddito dell’attività professionale

44%

10.

VALUTAZIONE E VALUTAZIONE

Attualmente non siamo in possesso di dati raffrontabili di

conseguenza abbiamo applicato il metodo ordinario per calcolare il dispendio

che dovrebbe sostenere l'assicurato assumendo una persona che sopperisca alle

mansioni che non riesce più a svolgere, cosa peraltro che l'assicurato ha

fatto.

L'analisi riporta come l'assicurato riscontri un'inabilità pari al

44%, dato che da diritto ad 1/4 di rendita d'invalidità, applicabile secondo i

termini di legge.

(…)” (doc. AI 54/165-167)

Queste le risultanze

dell’allegato 1:

" (…)

Allegato

1.

Confronto tra campi di attività per la professione di architetto

49.

ore/settimane orario medio senza danno

Campi di

attività senza danno alla salute

Ponderazione

senza danno

Grado

d’incapacità

Incapacità

al lavoro ponderata

Progettazione

Lavoro di

progetta-zione e in parte molto minore di disegno (attività perlopiù delegata

già prima del danno)

37%

10%

4%

Per la

progettazio-ne dedica ancora del tempo che in parte ha recupera-to non

svolgendo più attività di dire-zione lavori, tutta-via un lieve grado

d’incapacità viene concesso per l’im-possibilità di svol-gere più ore e al

fatto di essere co-stantemente attac-cato all’ossigeno.

Direzione

lavori

Attività

di direzione lavori sui cantieri

37%

100%

37%

Attività

delegata completamente con l’assunzione dal febbraio 2015 di un architetto a

tempo parziale (50%).

Amministrazione

Gestione

personale, controllo conti, salari e pagamenti

18%

10%

2%

Per

l’amministra-zione viene con-cesso un grado limitato per affati-cabilità che

gli impedisce di impegnare più di mezza giornata al giorno.

Acquisizione

clienti

8%

90%

7%

Attività

svolta in maniera molto limitata a causa dell’impossibilità nello svolgere il

benché minimo sforzo fisico e sempre accompagnato dall’ossigeno per il

tramite di uno zaino.

Totale

100%

50%

(…)” (doc. AI 54/168 = doc. AI 56/175 e doc. AI 66/199)

2.7

Nella fattispecie concreta,

come ampiamente suesposto (cfr. consid. 1.2, 1.4 e 1.6), l’insorgente sostiene

che – essendo il danno alla salute

intervenuto nel 2013, ovvero dopo che egli è diventato dipendente della __________

– quale reddito da valido deve

essere ritenuto il salario di fr. 132'500.-- che nel 2013 egli avrebbe potuto

conseguire lavorando a tempo pieno. Considerata l’incapacità lavorativa del 50%

in qualsiasi attività e ritenuto che la capacità lavorativa residua è sfruttata

al meglio continuando a svolgere la sua attività abituale di architetto, il

grado d’invalidità sarebbe pertanto del 50% con conseguente diritto ad una

mezza rendita.

In ogni caso, non avendo

egli un ruolo determinante nella SA e vista la stabilità del suo stato di

dipendente, non può essere trattato alla stregua di un indipendente.

Va al riguardo fatto

presente che, secondo la giurisprudenza, generalmente amministratori o

direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o parziali di una

società anonima e che hanno una determinante influenza sulla gestione della

società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia, in

analogia al principio valido nell’AVS in cui per la distinzione tra attività

dipendente e indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non

giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono considerati

indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e della politica

aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società; ciò è

segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società anonime

di stampo familiare con partecipazione del coniuge, del figlio o di parenti

stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1 confermata in STF

9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e 8C_928/2015 del 19 aprile 2016

consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui un socio gerente,

formalmente salariato, detiene la maggior parte del capitale societario (in

casu 96%), motivo per cui viene considerato quale indipendente (STF 9C_472/2009

del 28 luglio 2010).

In questo

contesto va fatto presente, come rilevato dall’Ufficio AI nella risposta

di causa, che il marginale 3028.1 della Circolare sull’invalidità e la grande

invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), valida dal 1° gennaio

2015, prevede che “l'amministratore di una società anonima e il gerente di

una società a garanzia limitata devono essere considerati salariati. Tuttavia,

se una persona che dirige una tale società ha un’influenza determinante su

quest’ultima (ad es. perché è l’unica ad avere il diritto di firma), è

giustificato calcolare il grado d’invalidità con il metodo utilizzato per i

lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto della media dei redditi di più

anni o procedendo a un paragone ponderato dei campi d’attività; v.8C_898/2010).

In particolare un assicurato impiegato da una società anonima è considerato

indipendente se, in qualità di azionista unico, esercita una notevole influenza

sulla ditta. Per fissare il grado d’invalidità non ci si può basare soltanto

sulle iscrizioni nel CI, in quanto in qualità di azionista unico egli ha

un’influenza decisiva sulla ripartizione tra salario e utile (8C_346/2012)”.

In concreto – ancorché, conformemente alla succitata

giurisprudenza, per il solo fatto di detenere il 50% delle azioni e di

rivestire la carica di presidente della SA con diritto di firma individuale,

non possa a priori essere paragonato ad un indipendente – per le seguenti ragioni questo Tribunale

ritiene che a ragione l’amministrazione ha ritenuto l’insorgente quale indipendente.

Va innanzitutto rilevato

che nel 2012 (primo anno d’esercizio della __________) i salari dell’insorgente

e dell’altro socio erano uguali e ammontavano a fr. 96'250.-- (cfr. il

certificato di salario 2012 sub doc. C e la relativa dichiarazione dei salari

sub doc. AI 41/137).

Dall’evoluzione dei

redditi dell’impresa (cfr. l’allegato 2 allestito dall’ispettore __________ sub

doc. AI 54/169-170) per il 2012 risulta un utile netto della società di fr.

3'594.--.

Nel 2013 il salario del

ricorrente è salito a fr. 132'500.-- e quello del socio a fr. 97'700.-- (cfr.

il certificato di salario 2013 sub doc. C e la relativa dichiarazione dei

salari sub doc. AI 41/136).

L’insorgente – a

prescindere dal fatto che non è dato a sapere come un modesto utile aziendale

possa giustificare un aumento del salario di oltre il 37% – giustifica

il notevole aumento del proprio salario rispetto all’altro socio adducendo, da

una parte che “(…) é vero che gli stipendi sono variati in prosieguo, ma

questo per comune intesa dei soci e nella sola considerazione del fatto che nel

frattempo il mio cliente ha procacciato alla SA un volume di lavori maggiore

rispetto al socio. (…)” (VI, pag. 3) e, dall’altra, precisando che “(…) la

maggior clientela è stata ottenuta non in ragione di modifiche strutturali

nelle strategie di acquisizione, ma semplicemente dal fatto che il mio cliente

è persona conosciuta e può vantare un retroterra ampio di relazioni

interpersonali. (…)” (X, pag. 3).

Al riguardo questo

Tribunale osserva che la rete di relazioni interpersonali é un dato acquisito

prima del passaggio da ditta individuale a SA e, in ogni caso, già presente nel

primo anno d’esercizio della società. D’altra parte, anche se ne ha avuto la

possibilità, l’insorgente non ha allegato e tantomeno provato che proprio nel

2013.

egli ha potuto raccogliere i frutti della sua notorietà e si è limitato a

sostenere in modo del tutto generico che “(…) é la notorietà del mio cliente

che ha consentito, in questi frangenti – ciò che non sarà un dato strutturalmente

consolidato in assoluto pro futuro –, di acquisire una mole di lavori maggiore

rispetto al socio; ciò che ha incrementato la cifra d'affari della ditta di cui

ha direttamente beneficiato anche il socio medesimo con un aumento del proprio

salario. (…)”.

Va qui ricordato che se da

una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio,

secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio

dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto,

atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Sempre dalla tabella dell’evoluzione

dei redditi dell’impresa risulta che nel 2013 la cifra d’affari è aumentata del

3% allorquando la perdita della società è stata di fr. 29'655.-- (doc. AI

54/169). Ciononostante nel 2014 il salario del ricorrente – che, lo si

ribadisce, nel 2013 a differenza di quello del socio rispettivamente di quelli

degli altri dipendenti (cfr. doc. 54/164-165), ha avuto un impennata del 37% –

è rimasto invariato (cfr. il certificato di salario 2014 sub doc. C).

Ma vi è di più – malgrado dalla tabella dell’evoluzione

dei redditi dell’impresa si evince che nel 2014 (dati provvisori) la cifra d’affari

ha subìto una flessione di quasi il 15% e che la perdita annua è stata di fr.

62'886.-- (doc. AI 54/169) – nel

2015.

il salario dell’insorgente è stato di fr. 67'498.-- (VIII e allegato doc.

AI 70/235; ovvero fr. 134'996.-- considerata l’inabilità lavorativa del 50%).

In simili circostanze, applicando

il criterio della probabilità preponderante utilizzato abitualmente per

l'apprezzamento delle prove nel settore delle assicurazioni sociali (STF

9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1;8C_999/2010 del 15 marzo 2011

consid. 3.3;8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360; 125 V

193.

consid. 2 pag. 195), questo Tribunale deve concludere che l’insorgente ha un

ruolo determinante nella SA.

Diversamente, alla luce

dei succitati dati, da un punto di vista economico non é comprensibile e

soprattutto sostenibile l’aumento del salario del ricorrente nel 2013 di oltre

il 37% e il suo mantenimento nel corso degli anni visto l’andamento della

società.

Di conseguenza – ritenute

le suesposte risultanze, ricordato anche che comunque detiene il 50% delle

azioni e che riveste la carica di presidente della SA con diritto di firma

individuale –, anche se formalmente dipendente della __________,

l’insorgente, conformemente alla succitata giurisprudenza, va trattato alla

stregua di un indipendente.

In particolare non è

possibile concludere differentemente per il fatto che, come sostenuto

dall’insorgente, “(…) in pratica i redditi apparivano variabili solo nella

forma imprenditoriale precedente, mentre nella nuova forma societaria essi sono

divenuti stabili, con legittime prospettive di continuità temporale sotto il

profilo della probabilità preponderante. (…)” (I, pag. 8).

Infatti, lo si ribadisce,

nel primo anno d’esercizio della SA (2012) il salario del ricorrente era di fr.

96'250.-- e nel 2013, senza valide ragioni, è aumentato di oltre il 37% ed è

stato in seguito mantenuto nonostante il considerevole aumento delle perdite

della società.

Del resto è lo stesso

ricorrente che puntualizza che “(…) é la notorietà del mio cliente che ha

consentito, in questi frangenti – ciò che non sarà un dato strutturalmente

consolidato in assoluto pro futuro –, di acquisire una mole di lavori

maggiore rispetto al socio (…)” rilevando che “(…) del resto anche la

retribuzione salariale non è definitiva, ma potrà essere soggetta a

ritocchi futuri a dipendenza delle effettive acquisizioni di ciascun socio.

(…)” (X, pag. 3 e 4, le sottolineature sono del redattore).

2.8

Questo Tribunale rileva che

l’Ufficio AI ha fatto proprio l’operato dell’ispettore __________ il quale, in

applicazione del metodo ordinario del confronto dei redditi, ha concluso per un

grado d’invalidità del 44%.

In effetti, nel rapporto

d’inchiesta del 27 agosto 2015 (doc. AI 54/162-170), l’ispettore ha fissato il

reddito da valido in fr. 149'892.-- adducendo che “(…) per definire il

reddito senza invalidità dell'assicurato facciamo capo alla media del reddito

fiscale lordo dal 2007 al 2012 (inoltre nel 2012 aggiungeremo la quota parte

dell'utile [ndr.: della] società nella misura del 50% di proprietà

dell'assicurato). (…)” (doc. AI 54/166).

Quanto al reddito da

invalido – rilevato che quale

cambiamento imputabile al danno alla salute “(…) dal febbraio 2015 è stato

assunto nella misura del 50% l’__________ per seguire la direzione dei lavori.

(…)” (doc. AI 54/165) –

l’ispettore ha osservato che “(…) per determinare il reddito senza

invalidità non abbiamo disponibili i dati raffrontabili del 2014 in quanto il

bilancio è unicamente provvisorio e presenta una variazione abbastanza importante

rispetto agli anni precedenti, di conseguenza per la valutazione del caso

valutiamo il dispendio che l'assicurato andrebbe a sostenere assumendo una

persona che svolga le sue mansioni (peraltro l'assicurato ha effettivamente

assunto un architetto in sua vece) nella misura quantificata dal confronto tra

campi di attività. (…)” (doc. AI 54/166).

L’ispettore ha quindi

dedotto dal reddito da valido di fr. 149'892.-- i costi imputabili al danno

alla salute di fr. 66'075.-- (corrispondenti ai “(…) costi

supplementari in personale imputabili al danno. Base di calcolo (secondo

l’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari: 2012 aggiornato al 2014, TA

01, pos. 69/71, liv. 4, uomini Fr. 9'576.-- x 12 + 15% delle prestazioni a

carico del datore cui 50% imputabile al danno – vedi il confronto tra i campi

d’attività) (…)” (doc. AI 54/167)), ed è giunto ad un reddito da

invalido di fr. 83'817.--.

L’insorgente contesta che

l’__________ sia stato assunto per sostituirlo nelle attività che non era più

in grado di svolgere a causa del danno alla salute (assunzione nel febbraio

2015.

oltre 18 mesi dopo l’insorgere del danno alla salute nell’agosto 2013) e

sostiene che in realtà è stato assunto per sostituire un’altra dipendente

dimissionaria a dicembre 2014 (cfr. consid. 1.6).

Dagli atti non è possibile

stabilire quale delle due versioni corrisponda alla realtà. Questo Tribunale

ritiene, pertanto, che sia necessario approfondire ulteriormente questo aspetto

per poter debitamente determinare il reddito da invalido.

Questo vale a maggior

ragione visto che, come accennato (cfr. consid. 1.5), la medesima

amministrazione ha postulato il rinvio degli atti adducendo, tra l’altro, che

il dispendio riconducibile al danno alla salute e quantificato dall’ispettore

in base al 50% del salario ipotetico conteggiato al nuovo dipendente __________

non sarebbe corretto. Nelle osservazioni del 2 marzo 2016 l’amministrazione ha

infatti evidenziato che “(…) tuttavia, si osserva che tale salario è

nettamente superiore a quello di tutti gli altri collaboratori della SA, il cui

guadagno ammonta, per il 2014, al massimo a CHF 5'292.30 (68'800.- / 13) ed è

addirittura superiore a quello che ha percepito il socio __________, pari a CHF

7'515.40 mensili (97'700.- / 13). Al momento dell'inchiesta l'ispettore non ha

riportato l'effettivo salario pagato al signor __________ persona assunta dal

01.02.2015

per svolgere le attività che l'assicurato non è più in grado di

sostenere. In allegato si trasmette copia della distinta dei salari 2015 della

ditta __________ – ricevuta dal Servizio contributi __________ in virtù

dell'assistenza amministrativa prevista dall'art. 32 LPGA – dalla quale si

evince che il reddito effettivo del signor __________, ammonta a CHF 38'958.-

(per 11 mesi + tredicesima). (…)” (VIII).

Nel caso in cui dovesse

emergere che l’architetto __________ non è stato assunto in sostituzione del

ricorrente, l’Ufficio AI dovrà allora valutare se, nel caso di specie, non

debba essere applicato il metodo straordinario. In effetti, come accennato

(cfr. consid. 2.3), il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con

attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei

redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in

maniera affidabile. Dagli atti risulta che, nonostante il danno alla salute

dall’agosto 2013, l’insorgente ha continuato a conseguire il medesimo salario

fino alla fine del 2014 (cfr. i certificati di salario degli anni 2013 e

2014.

sub doc. C; vedi anche la tabella “evoluzione dei redditi dell’impresa”

sopra riprodotta [pag. 17] e sub doc. AI 54/166 in particolare la colonna

concernente il conto individuale [CI] che per quegli anni indica l’importo di

fr. 132’500). Dalla medesima tabella si evincono inoltre gli importi IPG

di fr. 15'802.-- (2013) rispettivamente fr. 57'040.-- (2014). Solo dalla

dichiarazione dei salari per il 2015 risulta invece un salario ridotto a fr.

69'498.-- (cfr. VIII e allegato doc. AI 70/235).

Alla luce di questi dati –

previ gli eventuali necessari accertamenti in merito – l’Ufficio AI

dovrà stabilire se il reddito da invalido possa o meno essere stabilito in modo

affidabile. Nella negativa l’amministrazione dovrà allora applicare il metodo

straordinario.

Se invece, dagli

accertamenti esperiti, dovesse emergere che l’__________ è effettivamente stato

assunto per sostituire l’insorgente nelle attività che non era più in grado di

svolgere a causa del danno alla salute, l’amministrazione, per determinare il

reddito da invalido, dovrà dedurre dall’importo di fr. 149'892.-- il reddito

effettivamente percepito dall’__________.

2.9

Visto tutto quanto precede,

la decisione impugnata va quindi annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti, si pronunci

nuovamente sulla domanda di prestazioni del 15 novembre 2013.

Il rinvio degli atti

potrebbe causare una riformatio in peius (non riconoscimento di alcuna

prestazione).

Questo Tribunale rileva

che di questo il ricorrente ne è consapevole –

“(…) Il disegno di parte convenuta appare pervicacemente evidente: tutti i

mezzi sono buoni per forzare verso il fine preconcetto che il mio cliente sia

da considerare "quale indipendente". L'obiettivo, in casu, appare

lampante: riaprire un'istruttoria che porta all'annullamento della decisione

primigenia e procedere a quella che in effetti è una reformatio in peius

(…)” (X, pag. 2) – e che, ciò

malgrado, in via subordinata, ha chiesto l’accoglimento del ricorso nel senso

di rinviare gli atti all’amministrazione (“(…) nella denegata ipotesi

di decisione di rinvio degli atti all’Amministrazione […] • l’accoglimento del

ricorso del 30 dicembre 2015; • con protesta di spese e ripetibili. (…)”; X,

pag. 6).

In simili circostanze

questo Tribunale non ritiene di dover offrire al ricorrente la possibilità di

ritirare il ricorso ai sensi della giurisprudenza di cui alla DTF 137 V 314. In

questa sentenza il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito

che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il

ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad

esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio

AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico dell'Ufficio

AI che rifonderà al ricorrente, rappresentato da una persona cognita in

materia, l’importo di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché

proceda come indicato ai consid. 2.8 e 2.9.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente

fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti