32.2016.1
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30 novembre 2016Italiano50 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.1
FS
Lugano
30 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 dicembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 novembre 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1963, da ultimo
attivo quale architetto a tempo pieno presso la __________, nel mese di novembre
2013 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI indicando quale danno alla
salute una “(…) ipertensione polmonare, forame ovale, shunt destro/sinistro,
grave ipossemia (…)” (doc. AI 6/7-12).
Esperiti i necessari
accertamenti – fondandosi sul rapporto finale 27 luglio 2014 del SMR
(doc. AI 34/74-77) e sul “rapporto d’inchiesta per l’attività professionale
indipendente” del 27 agosto 2015 con l’annotazione del 22 ottobre 2015
dell’ispettore __________ (doc. AI 54/162-170 e 64/196) – l’Ufficio AI,
con decisione 27 novembre 2015, preavvisata il 14 settembre 2015 (doc. AI
56/173/177), ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita (unitamente
alle rispettive rendite per i figli) dal 1. agosto 2014 (doc. AI 67/203-204 e
le motivazioni sub doc. AI 66/198-202).
1.2. Contro la succitata decisione
l’assicurato, rappresentato dallo RA 1, ha interposto il presente ricorso. Osservato
che l’Ufficio AI ha accertato un’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi
attività dal 19 agosto 2013 e che dal 1. gennaio 2012 è diventato dipendente
della __________ – che pertanto
quale reddito da valido andrebbe ritenuto il salario di fr. 132'500.--
stabilito per l’attività dipendente nel 2013 e quale reddito da invalido
l’importo di fr. 66'250.-- (132'000 x 50%) –,
l’insorgente ha contestato il grado d’invalidità del 44% scaturito dal
succitato rapporto d’inchiesta del 27 agosto 2015 dell’ispettore __________
(doc. 54/162-170) e fatto proprio dall’Ufficio AI.
L’insorgente – rilevato che “(…) se è vero che il mio
cliente è sempre stato architetto, è altrettanto vero che i presupposti legati
all'attività sono radicalmente mutati dal 1º gennaio 2012, con il passaggio
alle dipendenze della __________. Indipendentemente dal fatto che egli detenga
un'interessenza nella nuova ragione sociale, le cose sono radicalmente cambiate
in fatto di ragione sociale, con tutto quello che ciò comporta anche sotto il
profilo della stabilità dei redditi; ragione per la quale non appare Iecito
tracciare una semplice linea di continuità tra il prima (statuto di
indipendente) e il dopo (statuto di dipendente), peraltro in modo del tutto
artificiale e per di più su una realtà puramente virtuale. L'unica cosa vera è
che il mio cliente è sempre stato architetto: tutto lì. Ma le sue aspettative
di reddito sono radicalmente modificate dopo il 1º gennaio 2012, e quindi, come
già evidenziato, ben prima dell'insorgere del fattore invalidante. In pratica i
redditi apparivano variabili solo nella forma imprenditoriale precedente,
mentre nella nuova forma societaria essi sono divenuti stabili, con legittime
prospettive di continuità temporale sotto il profilo della probabilità
preponderante. E soprattutto, come già ricordato, ben stabilizzati prima che
sopraggiungesse l'insulto alla salute. (…)” (I, pagg. 7-8) – ha sostenuto che “(…) é pacifico, per
atti concludenti (supra, n. 2), che il mio cliente, senza invalidità, nel 2013
avrebbe percepito un reddito pari a CHF 132'500.-; e la stessa cosa per il
2014. (…)” (I, pag. 6) e che “(…) nel caso di specie il reddito da
invalido è determinato dal salario effettivamente percepito; ossia, in
concreto, un importo annuo pari a CHF 66'250.-. (…)” (I, pag. 7) chiedendo,
pertanto, il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita.
In particolare, avuto
riguardo al reddito da valido, l’insorgente ha evidenziato che “(…) per
calcolare il pregiudizio economico la parte convenuta si diparte da una media
dei redditi individuali del prefato sul periodo 2007-2012 (ancorché da
indipendente). E fin lì le cose potrebbero anche avere un certo qual senso,
anche se a chi scrive questo approccio appare poco logico (riferimento a
contrario: supra n. 7, 9) e financo antitetico rispetto alle impostazioni
procedurali dell'Al in quanto in casu il reddito dopo l'insorgenza dello stato
invalidante è ben preciso e visibile (supra, n. 7), quindi vincolante per l'Amministrazione
(supra, n. 9). Sia come sia il parametro conseguente calcolato e assunto dalla
convenuta – CHF 149'892.- – potrebbe anche essere ammesso da questa ricorrente;
e ciò nella misura in cui porta ad una risultanza migliorativa del grado di invalidità
del mio cliente (infra, n. 14). (…)” (I, pag. 8).
Quanto al reddito da
invalido – nel rapporto del 27
agosto 2015 l’ispettore __________ ha stabilito che “(…) per determinare il
reddito senza invalidità non abbiamo disponibili i dati raffrontabili del 2014
in quanto il bilancio è unicamente provvisorio e presenta una variazione
abbastanza importante rispetto agli anni precedenti, di conseguenza per la
valutazione del caso valutiamo il dispendio che l'assicurato andrebbe a
sostenere assumendo una persona che svolga le sue mansioni (peraltro
l'assicurato ha effettivamente assunto un architetto in sua vece) nella misura
quantificata dal confronto tra campi di attività. (…)” (doc. 54/166) – l’insorgente ha rilevato che “(…) quello
che proprio non regge è il seguito; e meglio quando la convenuta addebita sul conto
individuale del mio cliente l'onere conseguente all'assunzione di un sostituto
(__________), resasi necessaria a seguito l'insorgenza del fattore invalidante
a danno del prefato (CHF 66'075.-). Orbene, questi oneri pertoccano non al mio
cliente in via diretta, bensì alla SA. A quest'ultima deriva poi il beneficio
conseguente all'attività pratica dell'__________, assodato, e concesso, che la
SA non si prefigge certo una perdita aziendale fissa con una nuova assunzione
in sostituzione di una vacanza di posto lavoro. (…)” (I, pag. 8).
L’insorgente ha quindi
concluso che “(…) quand'anche si assumesse, per comodità e convenienza, il
reddito soggettivo così come calcolato dall'UAl – media sul periodo 2007-2012
(CHF 149'892.-) – come misura del reddito da valido, nondimeno resta, e si
conferma, il fatto che il reddito da invalido, ossia quello concreto percepito
oggidì dal mio cliente per la sua attività al 50%, sia di CHF 66'250.-. Il che
eleverebbe il grado di invalidità al 55.8%. Sia come sia, il diritto alla mezza
rendita si troverebbe in ogni modo confermato. (…)” (I, pag. 9).
1.3. Con la risposta di causa – osservato che “(…) secondo la
marginale nº 3028.1 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità
(CIGI) "L'amministratore di una
società anonima e il gerente di una società a garanzia limitata devono essere
considerati salariati. Tuttavia, se una persona che dirige una tale società ha
un'influenza determinante su quest'ultima (ad es. perché é l’unica ad avere il
diritto di firma), è giustificato calcolare il grado d'invalidità con il metodo
utilizzato per i lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto della media dei
redditi di più anni o procedendo a un paragone ponderato dei campi d'attività;
v.8C. 898/2010). In particolare un assicurato impiegato da una società anonima
è considerato indipendente se, in qualità di azionista unico, esercita una
notevole influenza sulla ditta. Per fissare il grado d'invalidità non ci si può
basare soltanto sulle iscrizioni nel CI, in quanto in qualità di azionista
unico egli ha un'influenza decisiva sulla ripartizione tra salario e utile (8C.
346/2012).". Ora, nel caso di specie, è evidente come l'assicurato
svolga un ruolo dirigenziale determinante nell'azienda, in qualità di
presidente della stessa e detenendo diritto di firma individuale. Egli inoltre
si è attribuito per gli anni 2013 e 2014 un salario di CHF 132'500.-, allorquando
il suo socio, l'__________, beneficia di uno stipendio pari a CHF 97'700.-. Si
ritiene pertanto corretto rimandare integralmente a quando determinato dal
servizio ispettorato e riportato nel rapporto d'inchiesta del 27.08.2015. (…)”
(IV) – l’Ufficio AI ha postulato
la reiezione del ricorso.
1.4. Con lettera del 12 febbraio
2016 – contestato che nel caso
concreto il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile e osservato,
in particolare, che “(…) intanto il mio cliente non è l'unica persona ad
avere diritto di firma nella SA. Diritto di firma individuale é riconosciuto
pure all'altro azionista (__________) e all'__________ (membro). Errato di
principio ritenere dunque il mio assistito come deus ex machina della SA. Nè,
il mio cliente, è azionista unico della SA. Il pacchetto azionario (100 azioni
del valore di CHF 1'000.- cadauna) è diviso in modo paritario tra il mio
cliente e il socio. Ne consegue pertanto che gli RI 1 e __________ hanno ruoli
perfettamente analoghi, ma anche equipollenti, all'interno della SA, e il mio
cliente non può certo vantare le prerogative di un azionista maggioritario. Oltre
ai due soci, la SA ha altri 4 impiegati. Ora nella SA il mio assistito figura
quale presidente e l'__________ come amministratore delegato in quanto le due
cariche dovevano pur essere iscritte nell'atto notarile, ma mai si è trattato
di definire un ruolo di rango poziore rispetto all'altro (opzione del resto
resa impossibile dalla perfetta parità azionaria). […] Intanto si osserva che
nel primo anno di attività (2012) gli RI 1 e __________ hanno percepito il
medesimo salario (CHF 96'250.-). È vero che gli stipendi sono variati in prosieguo,
ma questo per comune intesa dei soci e nella sola considerazione del fatto che
nel frattempo il mio cliente ha procacciato alla SA un volume di lavori
maggiore rispetto al socio. Ne consegue pacificamente che la differenza in
salario non è un indicatore di un "ruolo dirigenziale determinante",
e preminente, del mio cliente rispetto al socio. Questa, in sostanza, la genesi
della differenza salariale all'interno della SA. Fondamentalmente errata appare
dunque l'asserzione secondo cui il mio assistito "si è attribuito" un
salario maggiore in virtù di un (de facto inesistente, quanto infondato) ruolo decisionale
assoluto o anche solo vagamente preminente; oppure per il solo fatto che egli detiene
diritto di firma individuale. Anche la questione stipendi è stata infatti
decisa dagli organi della SA in modo collegiale. Ci mancherebbe del resto che
ognuno avente firma individuale nella SA sfruttasse questa prerogativa per
attribuirsi mercedi ad libitum! Se così fosse, l'avvenire della SA sarebbe
segnato in partenza. (…)” (VI) –
l’insorgente si è confermato nelle proprie allegazioni.
1.5. Con osservazioni del 2 marzo 2016
– rilevato che “(…) il
ricorrente afferma che la differenza tra il suo salario e quello del suo socio __________
per gli anni 2013 (anno in cui, si rammenta, è insorto il danno alla salute) e
2014, sia dovuto ad un incremento dell'acquisizione di clienti da parte sua
rispetto all'anno precedente (2012) e rispetto al suo socio. Evidentemente il
ruolo dell'assicurato all'interno dello studio è cambiato, ruolo che si è fatto
più strategico e meno esecutivo, senza che ciò abbia inciso su una diversa ripartizione
del capitale azionario. Dunque, pur non essendo l'unico membro con firma
individuale e pur detenendo il capitale azionario in parti uguali con il socio
precitato, egli ha di fatto un ruolo determinante all'interno della SA, ed è
stato a giusta ragione considerato quale indipendente. Si rileva tuttavia che,
stante quanto riportato nell'inchiesta del servizio ispettorato del 16.06.2015,
l'assicurato aveva dichiarato che l'attività di acquisizione clienti – a cui
era dedicato unicamente I'8% del tempo di lavoro – era svolta perlopiù
partecipando a eventi ed esternamente all'ufficio e che dopo il danno alla
salute tale attività era molto limitata (limitazione pari al 90%).Ora, tale
aumento dell'attività di acquisizione clienti risulta in palese contrasto con
la Iimitazione del 90% attribuita dall'ispettore Al. Inoltre, dopo attenta
analisi dell'incarto, si rileva che, per quanto concerne il calcolo eseguito
dall'ispettore __________ – con il quale giunge ad un grado Al del 44% – per
l'assunzione di una persona (nel concreto l'__________) che sostituisca
l'assicurato nelle attività che egli non può più svolgere (segnatamente la
direzione lavori nei cantieri) egli ha ritenuto un reddito ipotetico di CHF
9'576.- mensili (a tempo pieno). Tuttavia, si osserva che tale salario è
nettamente superiore a quello di tutti gli altri collaboratori della SA, il cui
guadagno ammonta, per il 2014, al massimo a CHF 5'292.30 (68'800.- / 13) ed è
addirittura superiore a quello che ha percepito il socio __________, pari a CHF
7'515.40 mensili (97'700.- / 13). Al momento dell'inchiesta l'ispettore non ha
riportato l'effettivo salario pagato al signor __________ persona assunta dal
01.02.2015 per svolgere le attività che l'assicurato non è più in grado di
sostenere. In allegato si trasmette copia della distinta dei salari 2015 della
ditta __________ – ricevuta dal Servizio contributi __________ in virtù
dell'assistenza amministrativa prevista dall'art. 32 LPGA – dalla quale si
evince che il reddito effettivo del signor __________, ammonta a CHF 38'958.-
(per 11 mesi + tredicesima). (…)” (VIII) –
l’Ufficio AI ha concluso che “(…) alla luce di quanto precede, considerato
inoltre il lungo tempo trascorso dall'ultima valutazione medica (il rapporto
SMR risale al luglio 2014, con indicazione di revisione dopo due anni), lo
scrivente Ufficio ritiene opportuno richiedere a codesto lodevole Tribunale il
rinvio degli atti, al fine di procedere ad un complemento dell'istruttoria
mediante i necessari accertamenti sia a livello medico che economico. (…)”
(VIII).
1.6. Con lettera 16 marzo 2016
l’insorgente si è opposto al rinvio degli atti all’amministrazione per
ulteriori accertamenti medici ed economici rilevando che “(…) la parte
convenuta parte infatti dal presupposto, manifestamente e crassamente errato,
che il mio cliente "é considerato quale indipendente". Questa tesi
appare smontata puntualmente sia in sede di ricorso che di prime osservazioni
aggiuntive – qui integralmente confermati –, al punto che ritornare, oggi,
sulla medesima sfiora la temerarietà. Il disegno di parte convenuta appare
pervicacemente evidente: tutti i mezzi sono buoni per forzare verso il fine
preconcetto che il mio cliente sia da considerare "quale
indipendente". L'obiettivo, in casu, appare lampante: riaprire un'istruttoria
che porta all'annullamento della decisione primigenia e procedere a quella che
in effetti è una reformatio in peius – ancorchè giuridicamente in forza della
LAI abbia un altro statuto, ma in effetti di questo in sostanza si tratta
(strumento assai abusato dall'UAl dopo l'infelice modifica di procedura nelle
decisioni LAI con la soppressione dell'istituto dell'opposizione che meglio
tutelava i diritti dell'assicurato, inteso come parte debole in causa) –, per
giungere ad un grado di invalidità del 26% nella migliore delle ipotesi, o
ancor meno se fosse ridotta la prospettata ponderazione del fattore
"Acquisizione clienti" (infra, n. 4). Considerato quanto precede, a
una premessa di parte convenuta secondo cui il mio cliente sarebbe da considerare
"indipendente" seguirà di certo un'impugnazione già sulla questione
di principio, dovendosi considerare, il medesimo, quale "dipendente".
In altri termini un rinvio degli atti a parte convenuta altro non farebbe che
procrastinare un gravame che alla fin fine in ogni modo dovrà essere deciso da
codesto lodevole Tribunale. L'intento defatigatorio di parte convenuta appare
del resto, in casu, evidente. (…)” (X, pag. 2).
L’insorgente ha inoltre
sollevato le seguenti censure:
• non
è vero che il maggior salario è riconducibile al fatto che il suo ruolo
all’interno dello studio sia cambiato: “(…) È vero che il mio cliente si è
visto attribuire un salario maggiore per decisione collegiale degli azionisti,
ma questo fa parte delle strategie aziendali e a partire da motivazioni
interne, ma non necessariamente è sinonimo di cambiamenti strutturali nella
gerarchia strategica, strutturale o semplicemente decisionale all'interno della
persona giuridica. Contestato recisamente, pertanto, il fatto che "egli
(il mio cliente) ha un ruolo determinante all'interno della SA". Al
medesimo è stato semplicemente riconosciuto, come capita in ogni azienda, il
miglior apporto di clientela (infra, n. 4). (…)” (X, pag. 2);
• l’acquisizione
di maggior clientela non è dovuta ad un aumento delle strategie e dei tempi di
acquisizione: “(…) In casu la maggior clientela è stata ottenuta non in
ragione di modifiche strutturali nelle strategie di acquisizione, ma
semplicemente dal fatto che il mio cliente è persona conosciuta e può vantare un
retroterra ampio di relazioni interpersonali. Insomma, egli ben raccoglie
quanto ha seminato in fatto di una vita di relazioni sociali. Il mio cliente è
– ora lo è meno per le note ragioni valetudinarie – attivo nel __________ (già
membro del Consiglio direttivo fino all'aggravamento dello stato di salute),
come __________ a __________, nella Sezione __________ e in attività ricreative
varie; ciò che gli ha consentito di intessere una rete di relazioni sociali di
buono spessore e di tutto riguardo. Paradossalmente, rispetto alle strampalate
tesi di parte convenuta, si rileva poi che il mio cliente ha dovuto ridurre
tutte le partecipazioni attive dopo l'aggravamento del proprio stato di salute,
ottenendo financo una dispensa formale del __________ quo all'obbligo di
presenza e lasciando la Commissione __________ del __________. Bref é la
notorietà del mio cliente che ha consentito, in questi frangenti – ciò che non
sarà un dato strutturalmente consolidato in assoluto pro futuro –, di acquisire
una mole di lavori maggiore rispetto al socio; ciò che ha incrementato la cifra
d'affari della ditta di cui ha direttamente beneficiato anche il socio medesimo
con un aumento del proprio salario. Questo assunto è del resto confermato, per
atti concludenti, già dal fatto che prima dell'insorgere del danno alla salute
il fattore "Acquisizione clienti" incidesse solo in misura dell'8%
sulla ponderazione dei carichi aziendali del mio cliente. In conclusione:
nessuna strategia supplementare di marketing è stata attribuita al mio cliente
al punto da far incidere in misura maggiore questo compito rispetto
all'ordinarietà dell'impostazione aziendale. Del resto anche la retribuzione
salariale non è definitiva, ma potrà essere soggetta a ritocchi futuri a
dipendenza delle effettive acquisizioni di ciascun socio. (…)” (X, pagg.
3-4);
• non
essendovi un aumento dell’attività per acquisire clienti nemmeno é giustificato
diminuire la relativa limitazione riconosciuta dall’amministrazione: “(…)
Richiamate anche le censure che precedono, contestata in toto, in quanto
palesemente non necessaria, la prospettata rivalutazione al ribasso di parte
convenuta della limitazione quo alla voce "Acquisizione clienti". Alla
quale giova ricordare che in casu si tratta di un soggetto prossimo al trapianto
polmonare e non di un atleta che si prepara per le Olimpiadi. (…)” (X, pag.
4);
• l’__________
non è stato assunto per sostituirlo nelle attività che non è più in grado di
svolgere a seguito del danno alla salute: “(…) Nei fatti – documentati – l'__________
è stato assunto in ragione del 50% per sostituire l'__________, dimissionaria a
dicembre 2014. L'inizio dell'attività è avvenuto solo nel febbraio 2015; ossia
ben 18 mesi dopo l'insorgere del fattore invalidante del mio cliente! […] Se
l'esigenza aziendale fosse stata di sostituire le capacità mancati del mio
cliente, si sarebbe proceduto immediatamente a trovare un rimpiazzo e non dopo
un anno e mezzo. E ciò, a fortiori, in quanto in casu si tratta di una
piccola-media azienda, dove la ripartizione interna dei compiti non appare, per
natura stessa, facile o immediata. […] In casu vi sono stati quanto meno un
fraintendimento, se non addirittura una forzatura, nell'interpretazione dei
ruoli attribuiti all'interno dell'azienda ai dipendenti o nel dire del mio
cliente. (…)” (X, pagg. 4-5);
• non
è giustificato il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti medici: “(…)
Siffatta richiesta appare del tutto immotivata, al punto da apparire un mero
espediente defatigatorio collaterale. Qualsivoglia richiesta di verifica di
atti medici, se fondata, sarà di certo ossequiata dal mio cliente, ma questo in
via ordinaria e soprattutto senza provocare un'interruzione nel decorso di
causa. Del resto se la convenuta avesse esigenza di rivedere qualche aspetto di
merito, basta che la medesima richiami gli atti medici necessari, come da sua
facoltà intrinseca. Ma interrompere una procedura decisionale di grado elevato
solo per questa ragione, oltre tutto senza che ciò sia suffragato da
motivazioni specifiche, appare manifestamente contrario al principio di
proporzionalità. In ogni caso vien qui ribadito che il mio cliente manifesta un
grave deficit polmonare e con l'équipe specialistica dell'__________ di __________
si sta seriamente valutando l'opzione di trapianto polmonare. E questo stato di
fatto non appare contestato, o messo in dubbio, da parte della convenuta. (…)”
(X, pag. 5).
L’insorgente ha quindi
concluso che “(…) vi sono tutti gli elementi affinchè codesto lodevole
Tribunale possa decidere nel merito del gravame in oggetto, considerando il mio
cliente in qualità di lavoratore dipendente di __________. L'incapacità al
lavoro accertata medicalmente è del 50%, con inabilità totale in qualsiasi attività
per il restante 50%. (…)” postulando, in via principale il riconoscimento
del diritto ad una mezza rendita e, subordinatamente, “(…) nella denegata
ipotesi di decisione di rinvio degli atti all’Amministrazione […] •
l’accoglimento del ricorso del 30 dicembre 2015; • con protesta di spese
e ripetibili. (…)” (X, pag. 6).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se correttamente l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto
ad un quarto di rendita dal 1. agosto 2014.
L’insorgente postula il
diritto ad una mezza rendita.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pagg. 216 e segg.).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche
e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 pag. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1°
gennaio 2007 Tribunale federale, TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Va poi
ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo
dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione
dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla
persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente
secondo il metodo straordinario.
Capita in
particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso
dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 pag. 121 e pag.
255; SVR 1996 IV Nr. 74 pagg. 213 segg. consid. 2b; RAMI 1996 pag. 36 consid.
3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c, 97 V 57, 104 V 139 e 105
V 154 consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pag.
456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento
nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag.
121; Valterio, op. cit., pag. 199). Perciò l’invalidità
sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione
del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività
dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal caso si procede a
paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla
salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono
attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 pag. 122 consid. 1a). La
differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che
il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del
raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si
constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale
impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI
1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 213 segg. consid. 2b; DTF 105
V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva
funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di
guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si volesse, nel caso di
persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto
delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa
categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base
all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI
1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA I
543/03 del 27 agosto 2004 e I 540/02 del 12 maggio 2004).
Secondo giurisprudenza
infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività
lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi
determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera
affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004, consid. 4.3 e I
224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 324).
Nel caso di un indipendente, il TFA ha precisato che il solo raffronto
tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce
a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che
dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di
un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione
concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti
estranei all’invalidità.
Di
conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei
mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 pag.
34, pag. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.4. Per quanto attiene l’esame
delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la
determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già
esposto ai consid. 2.2 e 2.3 che precedono, va ricordato che l'invalidità
nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid.
4a).
Fatti
I dati
economici risultano pertanto determinanti.
Al
medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura
e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico
stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato
nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle
funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di
vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer Reichmuth, op. cit., ad
art. 28a, pag. 385; cfr. anche DTF 140 V 193 consid. 3, 134 V 231 consid. 231,
125 V 3511 consid. 3a, 115 V 133 consid. 2 e 114 V 310 consid. 3c).
D’altro canto compito
dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni
del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative
ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer Reichmuth, op. cit., ad
art. 28a, pag. 389; STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3,
9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5 e 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008
pag. 274 consid. 4.3).
Occorre poi ricordare che,
ai fini dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve fondare su un mercato del
lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio
tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (Meyer Reichmuth, op. cit., ad art.
28a, pagg. 357-359; DTF 134 V 264 consid.4.2.1 e 110 V 273 consid. 3b). Un
assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di
trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347). Ciò
non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente
limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se
il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica
di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 4a edizione, Berna 2014, n. 18
pag. 93).
Secondo
giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre
stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di
verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue
capacità professionali e delle circostanze personali per un prospettato
avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi
ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (DTF 96 V
29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a; RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100 seg. consid. 3b). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha
conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione
dei salari.
Per quel che concerne la
determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in
particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività
della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento
della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In
mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di
aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC
1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato
direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti
i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività
personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal
capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di
famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die
Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e i marginali 3030 e 3031
della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per
l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio
2015; cfr. al riguardo anche STCA del 30 novembre 2015, inc. 32.2015.29 e STCA
del 6 novembre 2014, inc. 32.2014.32).
Per quel che concerne
invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere
determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Se invece non esiste un
siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato
non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da
invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68
consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag.
332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va
rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
2.5. Dal
punto di vista medico, l’amministrazione – raccolta la documentazione
medica presso gli specialisti dr. __________, primario del servizio di
pneumologia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. AI 11/18-21 e
27/62-64) e dr. __________, direttore e capo clinica della Clinica universitaria
di pneumologia dell’__________ di __________ (doc. AI 15/34-42 e 31/68-70) –
ha chiesto una valutazione al SMR (doc. AI 33/234-235).
Nel rapporto finale SMR
del 27 luglio (doc. AI 34/74-77) –
così riassunta la situazione medica: “(…) Progressiva patologia polmonare
dal 2009 con aggravamento negli ultimi mesi per cui innumerevoli accertamenti
in ambito ospedaliero anche universitario a __________ con stabilizzazione del
problema e programmazione di valutazione se del caso per trapianto polmonare
nei prossimi mesi (12-24) a dipendenza del decorso che per il momento non
presenta significativi miglioramenti (…)” (doc. 34/74) e posta la diagnosi
di “(…) ipertensione polmonare primaria con forame ovale aperto (di seconda
scoperta e nel frattempo occluso 9.11.2013). Nonostante terapia conservativa
aggressiva medicamentosa solo stabilizzazione ad oggi. Ossigenoterapia notturna
e a volte diurna(pO2 a riposo senza O2 attorno 50 mmHg) (…)” (doc. AI
34/74) –, il dr. __________ ha
concluso per un’incapacità lavorativa del 50% dal 19 agosto 2013 in qualsiasi
attività.
Circa la prognosi e le
osservazioni conclusive il medico SMR ha rilevato che “(…) purtroppo con
medicazione attuale secondo regole dell’arte il risultato terapeutico appare
poco soddisfacente per cui si discuterà di evt. indicazione di trapianto
polmonare. La documentazione è esaustiva per cui non vi è necessità di esami a
livello peritale a livello medico. Revisione a due anni (…)” (doc. AI 34/76).
Viste le succitate
risultanze ed essendo il quadro clinico dell’assicurato incontestato (cfr.
consid. 1.1 e 1.2), questo Tribunale non ha alcuna ragione per scostarsi dalla
succitata valutazione medica ed è pertanto superfluo dilungarsi su questo
punto.
In particolare – ricordato
che per costante giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui
fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione
contestata; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti – l’amministrazione
non può essere seguita laddove postula il rinvio degli atti anche per motivi
medici avuto riguardo al tempo trascorso dal rapporto finale SMR del 27 luglio
2014 e ritenuto che lo stesso indicava una revisione dopo due anni (cfr. consid.
1.5).
Infatti, al momento della
decisione impugnata del 27 novembre 2015 non erano ancora trascorsi due anni
dal succitato rapporto finale SMR e, soprattutto, su questo aspetto non vi
erano contestazioni tra le parti.
2.6. Per quel che concerne
l’aspetto economico invece, l’Ufficio AI ha ordinato all’ispettorato AI di
esperire un’inchiesta economica per l’attività professionale
indipendente eseguita il 16 giugno 2015 (doc. AI 54/162-170).
Nel relativo
rapporto del 27 agosto 2015 l’incaricato, dopo avere esposto lo stato di
salute, le indicazioni dell’assicurato, la formazione scolastica e
professionale, la situazione attuale dell’azienda e del personale nonché i
cambiamenti imputabili al danno alla salute, ha indicato:
" (…)
6 CONFRONTO TRA CAMPI DI ATTIVITÀ – vedi allegato 1
Prima del danno alla salute l'assicurato lavorava 5 giorni a
settimana per 9h al giorno.
Per la progettazione, in ufficio dedicava 2 giorni settimanali,
del disegno se ne occupava molto poco e delegava ai dipendenti. Per la
direzione lavori dedicava in media 2 giorni interi sui cantieri fuori ufficio.
Per la parte amministrativa riguardante i salari e i pagamenti nonché la
gestione del personale dedicava 1 giorno a settimana. Inoltre per
l'acquisizione clienti, era un'attività che svolgeva prevalentemente la sera
fuori dagli orari canonici di lavoro quantificati in circa 4h settimanali.
Per l'allestimento dei documenti fiscali e della contabilità si
appoggia ad una fiduciaria.
Dopo il danno alla salute l'assicurato svolge solo lavoro
d'ufficio in quanto è costantemente attaccato all'ossigeno. Ha dovuto ridurre
completamente ogni sforzo fisico.
La direzione lavori è stata completamente abolita e delegata.
Oggi in media la giornata di lavoro viene quantificata in 4h di
lavoro suddivisi in 25% amministrazione e 25% progettazione. La parte di
acquisizione è oggi quantificata in circa 30 minuti settimanali, in effetti
l'attività ha avuto un calo perché la persona più indicata per svolgere tale
attività era proprio l'assicurato e non si è riusciti a trovare all'interno
dell'attività una persona adatta a sostituirlo. Si è provato delegare al socio __________.
7 EVOLUZIONE DEI REDDITI DELL'IMPRESA – vedi
allegato 2
ANNO
CI
Redd.
Netto
Fiscale
Aliquota*
Redd.
Lordo
Fiscale
IPG
Utile/perdita
società
Reddito
fiscale SA
2007
92’700
87’000
9’500
95’265
2008
112’800
107’000
9’500
117’165
2009
105’900
96’000
9’500
105’120
2010
82’500
75’000
9’500
82’125
2011
198’500
181’000
9’500
198’195
2012
96’250
273’705
9’500
299’707
3’594
3’594
2013
132’500
125’900
9’700
138’112
15’802
-29’655
-29’655
2014
132’500
57’040
**-62’886
2015
13’545
* UFAS – Tavole scalari dei contributi
** dato provvisorio
8. PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE
(tramite adattamento
dell'azienda, dell'attività professionale, con la consegna di mezzi ausiliari)
Non ritengo siano attuabili, allo stato attuale, provvedimenti
d'integrazione.
8.1 Ritiene necessaria una perizia?
No
9 VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ
Reddito senza invalidità:
per definire il reddito senza invalidità dell'assicurato facciamo
capo alla media del reddito fiscale lordo dal 2007 al 2012 (inoltre nel 2012
aggiungeremo la quota parte dell'utile [ndr.: della] società nella misura del
50% di proprietà dell'assicurato). Il reddito rappresentativo dell'attività
dell'assicurato è pari a Fr. 149'892.- lordi.
Reddito con invalidità:
Per determinare il reddito senza invalidità non abbiamo
disponibili i dati raffrontabili del 2014 in quanto il bilancio è unicamente
provvisorio e presenta una variazione abbastanza importante rispetto agli anni
precedenti, di conseguenza per la valutazione del caso valutiamo il dispendio
che l'assicurato andrebbe a sostenere assumendo una persona che svolga le sue
mansioni (peraltro l'assicurato ha effettivamente assunto un architetto in sua
vece) nella misura quantificata dal confronto tra campi di attività.
Reddito
ipotetico senza invalidità
Anno
2013
secondo
l’evoluzione dell’impresa, sulla base dei documenti contabili e degli
estratti dei CI
SFr.
149’892
./. 25%
d’interesse sui fondi propri investiti nell’impresa (Frs…….)
Totale
intermedio
SFr.
149’892
+
contribuzioni personali AVS/AI/IPG
Totale
intermedio
SFr.
149’892
./. quota
di lavoro non remunerata del congiunto (…… %)
Reddito
ipotetico senza invalidità della persona assicurata
SFr.
149’892
Diminuzione del reddito dell’attività
professionale imputabile al danno
Costi
supplementari in personale imputabili al danno. Base di calcolo (secondo
l’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari: 2012 aggiornato al 2014, TA
01, pos. 69/71, liv. 4, uomini Fr. 9'576.-- x 12+15% delle prestazioni
sociali a carico del datore cui 50% imputabile al danno – vedi il confronto
tra campi di attività)
SFr.
Considerandi
66’075
Reddito
d’invalido della persona assicurata
SFr. 83’817
Tasso
di diminuzione del reddito dell’attività professionale
44%
10.
VALUTAZIONE E VALUTAZIONE
Attualmente non siamo in possesso di dati raffrontabili di
conseguenza abbiamo applicato il metodo ordinario per calcolare il dispendio
che dovrebbe sostenere l'assicurato assumendo una persona che sopperisca alle
mansioni che non riesce più a svolgere, cosa peraltro che l'assicurato ha
fatto.
L'analisi riporta come l'assicurato riscontri un'inabilità pari al
44%, dato che da diritto ad 1/4 di rendita d'invalidità, applicabile secondo i
termini di legge.
(…)” (doc. AI 54/165-167)
Queste le risultanze
dell’allegato 1:
" (…)
Allegato
1.
Confronto tra campi di attività per la professione di architetto
49.
ore/settimane orario medio senza danno
Campi di
attività senza danno alla salute
Ponderazione
senza danno
Grado
d’incapacità
Incapacità
al lavoro ponderata
Progettazione
Lavoro di
progetta-zione e in parte molto minore di disegno (attività perlopiù delegata
già prima del danno)
37%
10%
4%
Per la
progettazio-ne dedica ancora del tempo che in parte ha recupera-to non
svolgendo più attività di dire-zione lavori, tutta-via un lieve grado
d’incapacità viene concesso per l’im-possibilità di svol-gere più ore e al
fatto di essere co-stantemente attac-cato all’ossigeno.
Direzione
lavori
Attività
di direzione lavori sui cantieri
37%
100%
37%
Attività
delegata completamente con l’assunzione dal febbraio 2015 di un architetto a
tempo parziale (50%).
Amministrazione
Gestione
personale, controllo conti, salari e pagamenti
18%
10%
2%
Per
l’amministra-zione viene con-cesso un grado limitato per affati-cabilità che
gli impedisce di impegnare più di mezza giornata al giorno.
Acquisizione
clienti
8%
90%
7%
Attività
svolta in maniera molto limitata a causa dell’impossibilità nello svolgere il
benché minimo sforzo fisico e sempre accompagnato dall’ossigeno per il
tramite di uno zaino.
Totale
100%
50%
(…)” (doc. AI 54/168 = doc. AI 56/175 e doc. AI 66/199)
2.7
Nella fattispecie concreta,
come ampiamente suesposto (cfr. consid. 1.2, 1.4 e 1.6), l’insorgente sostiene
che – essendo il danno alla salute
intervenuto nel 2013, ovvero dopo che egli è diventato dipendente della __________
– quale reddito da valido deve
essere ritenuto il salario di fr. 132'500.-- che nel 2013 egli avrebbe potuto
conseguire lavorando a tempo pieno. Considerata l’incapacità lavorativa del 50%
in qualsiasi attività e ritenuto che la capacità lavorativa residua è sfruttata
al meglio continuando a svolgere la sua attività abituale di architetto, il
grado d’invalidità sarebbe pertanto del 50% con conseguente diritto ad una
mezza rendita.
In ogni caso, non avendo
egli un ruolo determinante nella SA e vista la stabilità del suo stato di
dipendente, non può essere trattato alla stregua di un indipendente.
Va al riguardo fatto
presente che, secondo la giurisprudenza, generalmente amministratori o
direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o parziali di una
società anonima e che hanno una determinante influenza sulla gestione della
società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia, in
analogia al principio valido nell’AVS in cui per la distinzione tra attività
dipendente e indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non
giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono considerati
indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e della politica
aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società; ciò è
segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società anonime
di stampo familiare con partecipazione del coniuge, del figlio o di parenti
stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1 confermata in STF
9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e 8C_928/2015 del 19 aprile 2016
consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui un socio gerente,
formalmente salariato, detiene la maggior parte del capitale societario (in
casu 96%), motivo per cui viene considerato quale indipendente (STF 9C_472/2009
del 28 luglio 2010).
In questo
contesto va fatto presente, come rilevato dall’Ufficio AI nella risposta
di causa, che il marginale 3028.1 della Circolare sull’invalidità e la grande
invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), valida dal 1° gennaio
2015, prevede che “l'amministratore di una società anonima e il gerente di
una società a garanzia limitata devono essere considerati salariati. Tuttavia,
se una persona che dirige una tale società ha un’influenza determinante su
quest’ultima (ad es. perché è l’unica ad avere il diritto di firma), è
giustificato calcolare il grado d’invalidità con il metodo utilizzato per i
lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto della media dei redditi di più
anni o procedendo a un paragone ponderato dei campi d’attività; v.8C_898/2010).
In particolare un assicurato impiegato da una società anonima è considerato
indipendente se, in qualità di azionista unico, esercita una notevole influenza
sulla ditta. Per fissare il grado d’invalidità non ci si può basare soltanto
sulle iscrizioni nel CI, in quanto in qualità di azionista unico egli ha
un’influenza decisiva sulla ripartizione tra salario e utile (8C_346/2012)”.
In concreto – ancorché, conformemente alla succitata
giurisprudenza, per il solo fatto di detenere il 50% delle azioni e di
rivestire la carica di presidente della SA con diritto di firma individuale,
non possa a priori essere paragonato ad un indipendente – per le seguenti ragioni questo Tribunale
ritiene che a ragione l’amministrazione ha ritenuto l’insorgente quale indipendente.
Va innanzitutto rilevato
che nel 2012 (primo anno d’esercizio della __________) i salari dell’insorgente
e dell’altro socio erano uguali e ammontavano a fr. 96'250.-- (cfr. il
certificato di salario 2012 sub doc. C e la relativa dichiarazione dei salari
sub doc. AI 41/137).
Dall’evoluzione dei
redditi dell’impresa (cfr. l’allegato 2 allestito dall’ispettore __________ sub
doc. AI 54/169-170) per il 2012 risulta un utile netto della società di fr.
3'594.--.
Nel 2013 il salario del
ricorrente è salito a fr. 132'500.-- e quello del socio a fr. 97'700.-- (cfr.
il certificato di salario 2013 sub doc. C e la relativa dichiarazione dei
salari sub doc. AI 41/136).
L’insorgente – a
prescindere dal fatto che non è dato a sapere come un modesto utile aziendale
possa giustificare un aumento del salario di oltre il 37% – giustifica
il notevole aumento del proprio salario rispetto all’altro socio adducendo, da
una parte che “(…) é vero che gli stipendi sono variati in prosieguo, ma
questo per comune intesa dei soci e nella sola considerazione del fatto che nel
frattempo il mio cliente ha procacciato alla SA un volume di lavori maggiore
rispetto al socio. (…)” (VI, pag. 3) e, dall’altra, precisando che “(…) la
maggior clientela è stata ottenuta non in ragione di modifiche strutturali
nelle strategie di acquisizione, ma semplicemente dal fatto che il mio cliente
è persona conosciuta e può vantare un retroterra ampio di relazioni
interpersonali. (…)” (X, pag. 3).
Al riguardo questo
Tribunale osserva che la rete di relazioni interpersonali é un dato acquisito
prima del passaggio da ditta individuale a SA e, in ogni caso, già presente nel
primo anno d’esercizio della società. D’altra parte, anche se ne ha avuto la
possibilità, l’insorgente non ha allegato e tantomeno provato che proprio nel
2013.
egli ha potuto raccogliere i frutti della sua notorietà e si è limitato a
sostenere in modo del tutto generico che “(…) é la notorietà del mio cliente
che ha consentito, in questi frangenti – ciò che non sarà un dato strutturalmente
consolidato in assoluto pro futuro –, di acquisire una mole di lavori maggiore
rispetto al socio; ciò che ha incrementato la cifra d'affari della ditta di cui
ha direttamente beneficiato anche il socio medesimo con un aumento del proprio
salario. (…)”.
Va qui ricordato che se da
una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio,
secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio
dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto,
atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare
l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le
prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Sempre dalla tabella dell’evoluzione
dei redditi dell’impresa risulta che nel 2013 la cifra d’affari è aumentata del
3% allorquando la perdita della società è stata di fr. 29'655.-- (doc. AI
54/169). Ciononostante nel 2014 il salario del ricorrente – che, lo si
ribadisce, nel 2013 a differenza di quello del socio rispettivamente di quelli
degli altri dipendenti (cfr. doc. 54/164-165), ha avuto un impennata del 37% –
è rimasto invariato (cfr. il certificato di salario 2014 sub doc. C).
Ma vi è di più – malgrado dalla tabella dell’evoluzione
dei redditi dell’impresa si evince che nel 2014 (dati provvisori) la cifra d’affari
ha subìto una flessione di quasi il 15% e che la perdita annua è stata di fr.
62'886.-- (doc. AI 54/169) – nel
2015.
il salario dell’insorgente è stato di fr. 67'498.-- (VIII e allegato doc.
AI 70/235; ovvero fr. 134'996.-- considerata l’inabilità lavorativa del 50%).
In simili circostanze, applicando
il criterio della probabilità preponderante utilizzato abitualmente per
l'apprezzamento delle prove nel settore delle assicurazioni sociali (STF
9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1;8C_999/2010 del 15 marzo 2011
consid. 3.3;8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; DTF 138 V 218 consid. 6
pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360; 125 V
193.
consid. 2 pag. 195), questo Tribunale deve concludere che l’insorgente ha un
ruolo determinante nella SA.
Diversamente, alla luce
dei succitati dati, da un punto di vista economico non é comprensibile e
soprattutto sostenibile l’aumento del salario del ricorrente nel 2013 di oltre
il 37% e il suo mantenimento nel corso degli anni visto l’andamento della
società.
Di conseguenza – ritenute
le suesposte risultanze, ricordato anche che comunque detiene il 50% delle
azioni e che riveste la carica di presidente della SA con diritto di firma
individuale –, anche se formalmente dipendente della __________,
l’insorgente, conformemente alla succitata giurisprudenza, va trattato alla
stregua di un indipendente.
In particolare non è
possibile concludere differentemente per il fatto che, come sostenuto
dall’insorgente, “(…) in pratica i redditi apparivano variabili solo nella
forma imprenditoriale precedente, mentre nella nuova forma societaria essi sono
divenuti stabili, con legittime prospettive di continuità temporale sotto il
profilo della probabilità preponderante. (…)” (I, pag. 8).
Infatti, lo si ribadisce,
nel primo anno d’esercizio della SA (2012) il salario del ricorrente era di fr.
96'250.-- e nel 2013, senza valide ragioni, è aumentato di oltre il 37% ed è
stato in seguito mantenuto nonostante il considerevole aumento delle perdite
della società.
Del resto è lo stesso
ricorrente che puntualizza che “(…) é la notorietà del mio cliente che ha
consentito, in questi frangenti – ciò che non sarà un dato strutturalmente
consolidato in assoluto pro futuro –, di acquisire una mole di lavori
maggiore rispetto al socio (…)” rilevando che “(…) del resto anche la
retribuzione salariale non è definitiva, ma potrà essere soggetta a
ritocchi futuri a dipendenza delle effettive acquisizioni di ciascun socio.
(…)” (X, pag. 3 e 4, le sottolineature sono del redattore).
2.8
Questo Tribunale rileva che
l’Ufficio AI ha fatto proprio l’operato dell’ispettore __________ il quale, in
applicazione del metodo ordinario del confronto dei redditi, ha concluso per un
grado d’invalidità del 44%.
In effetti, nel rapporto
d’inchiesta del 27 agosto 2015 (doc. AI 54/162-170), l’ispettore ha fissato il
reddito da valido in fr. 149'892.-- adducendo che “(…) per definire il
reddito senza invalidità dell'assicurato facciamo capo alla media del reddito
fiscale lordo dal 2007 al 2012 (inoltre nel 2012 aggiungeremo la quota parte
dell'utile [ndr.: della] società nella misura del 50% di proprietà
dell'assicurato). (…)” (doc. AI 54/166).
Quanto al reddito da
invalido – rilevato che quale
cambiamento imputabile al danno alla salute “(…) dal febbraio 2015 è stato
assunto nella misura del 50% l’__________ per seguire la direzione dei lavori.
(…)” (doc. AI 54/165) –
l’ispettore ha osservato che “(…) per determinare il reddito senza
invalidità non abbiamo disponibili i dati raffrontabili del 2014 in quanto il
bilancio è unicamente provvisorio e presenta una variazione abbastanza importante
rispetto agli anni precedenti, di conseguenza per la valutazione del caso
valutiamo il dispendio che l'assicurato andrebbe a sostenere assumendo una
persona che svolga le sue mansioni (peraltro l'assicurato ha effettivamente
assunto un architetto in sua vece) nella misura quantificata dal confronto tra
campi di attività. (…)” (doc. AI 54/166).
L’ispettore ha quindi
dedotto dal reddito da valido di fr. 149'892.-- i costi imputabili al danno
alla salute di fr. 66'075.-- (corrispondenti ai “(…) costi
supplementari in personale imputabili al danno. Base di calcolo (secondo
l’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari: 2012 aggiornato al 2014, TA
01, pos. 69/71, liv. 4, uomini Fr. 9'576.-- x 12 + 15% delle prestazioni a
carico del datore cui 50% imputabile al danno – vedi il confronto tra i campi
d’attività) (…)” (doc. AI 54/167)), ed è giunto ad un reddito da
invalido di fr. 83'817.--.
L’insorgente contesta che
l’__________ sia stato assunto per sostituirlo nelle attività che non era più
in grado di svolgere a causa del danno alla salute (assunzione nel febbraio
2015.
oltre 18 mesi dopo l’insorgere del danno alla salute nell’agosto 2013) e
sostiene che in realtà è stato assunto per sostituire un’altra dipendente
dimissionaria a dicembre 2014 (cfr. consid. 1.6).
Dagli atti non è possibile
stabilire quale delle due versioni corrisponda alla realtà. Questo Tribunale
ritiene, pertanto, che sia necessario approfondire ulteriormente questo aspetto
per poter debitamente determinare il reddito da invalido.
Questo vale a maggior
ragione visto che, come accennato (cfr. consid. 1.5), la medesima
amministrazione ha postulato il rinvio degli atti adducendo, tra l’altro, che
il dispendio riconducibile al danno alla salute e quantificato dall’ispettore
in base al 50% del salario ipotetico conteggiato al nuovo dipendente __________
non sarebbe corretto. Nelle osservazioni del 2 marzo 2016 l’amministrazione ha
infatti evidenziato che “(…) tuttavia, si osserva che tale salario è
nettamente superiore a quello di tutti gli altri collaboratori della SA, il cui
guadagno ammonta, per il 2014, al massimo a CHF 5'292.30 (68'800.- / 13) ed è
addirittura superiore a quello che ha percepito il socio __________, pari a CHF
7'515.40 mensili (97'700.- / 13). Al momento dell'inchiesta l'ispettore non ha
riportato l'effettivo salario pagato al signor __________ persona assunta dal
01.02.2015
per svolgere le attività che l'assicurato non è più in grado di
sostenere. In allegato si trasmette copia della distinta dei salari 2015 della
ditta __________ – ricevuta dal Servizio contributi __________ in virtù
dell'assistenza amministrativa prevista dall'art. 32 LPGA – dalla quale si
evince che il reddito effettivo del signor __________, ammonta a CHF 38'958.-
(per 11 mesi + tredicesima). (…)” (VIII).
Nel caso in cui dovesse
emergere che l’architetto __________ non è stato assunto in sostituzione del
ricorrente, l’Ufficio AI dovrà allora valutare se, nel caso di specie, non
debba essere applicato il metodo straordinario. In effetti, come accennato
(cfr. consid. 2.3), il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con
attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei
redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in
maniera affidabile. Dagli atti risulta che, nonostante il danno alla salute
dall’agosto 2013, l’insorgente ha continuato a conseguire il medesimo salario
fino alla fine del 2014 (cfr. i certificati di salario degli anni 2013 e
2014.
sub doc. C; vedi anche la tabella “evoluzione dei redditi dell’impresa”
sopra riprodotta [pag. 17] e sub doc. AI 54/166 in particolare la colonna
concernente il conto individuale [CI] che per quegli anni indica l’importo di
fr. 132’500). Dalla medesima tabella si evincono inoltre gli importi IPG
di fr. 15'802.-- (2013) rispettivamente fr. 57'040.-- (2014). Solo dalla
dichiarazione dei salari per il 2015 risulta invece un salario ridotto a fr.
69'498.-- (cfr. VIII e allegato doc. AI 70/235).
Alla luce di questi dati –
previ gli eventuali necessari accertamenti in merito – l’Ufficio AI
dovrà stabilire se il reddito da invalido possa o meno essere stabilito in modo
affidabile. Nella negativa l’amministrazione dovrà allora applicare il metodo
straordinario.
Se invece, dagli
accertamenti esperiti, dovesse emergere che l’__________ è effettivamente stato
assunto per sostituire l’insorgente nelle attività che non era più in grado di
svolgere a causa del danno alla salute, l’amministrazione, per determinare il
reddito da invalido, dovrà dedurre dall’importo di fr. 149'892.-- il reddito
effettivamente percepito dall’__________.
2.9
Visto tutto quanto precede,
la decisione impugnata va quindi annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti, si pronunci
nuovamente sulla domanda di prestazioni del 15 novembre 2013.
Il rinvio degli atti
potrebbe causare una riformatio in peius (non riconoscimento di alcuna
prestazione).
Questo Tribunale rileva
che di questo il ricorrente ne è consapevole –
“(…) Il disegno di parte convenuta appare pervicacemente evidente: tutti i
mezzi sono buoni per forzare verso il fine preconcetto che il mio cliente sia
da considerare "quale indipendente". L'obiettivo, in casu, appare
lampante: riaprire un'istruttoria che porta all'annullamento della decisione
primigenia e procedere a quella che in effetti è una reformatio in peius
(…)” (X, pag. 2) – e che, ciò
malgrado, in via subordinata, ha chiesto l’accoglimento del ricorso nel senso
di rinviare gli atti all’amministrazione (“(…) nella denegata ipotesi
di decisione di rinvio degli atti all’Amministrazione […] • l’accoglimento del
ricorso del 30 dicembre 2015; • con protesta di spese e ripetibili. (…)”; X,
pag. 6).
In simili circostanze
questo Tribunale non ritiene di dover offrire al ricorrente la possibilità di
ritirare il ricorso ai sensi della giurisprudenza di cui alla DTF 137 V 314. In
questa sentenza il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito
che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il
ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad
esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio
AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).
2.10
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico dell'Ufficio
AI che rifonderà al ricorrente, rappresentato da una persona cognita in
materia, l’importo di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché
proceda come indicato ai consid. 2.8 e 2.9.
2. Le spese, per complessivi
fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente
fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti