Lexipedia

Decisione

32.2016.10

Rendita scalare. Perizia SAM confermata. Valutazione economica. La riduzione globale del 15% dal reddito statistico da invalido tiene conto di tutte le circostanze del caso concreto

23 gennaio 2017Italiano62 min

Source ti.ch

Fatti

A. soffre di dolori alla colonna lombare che si estendono in modo variabile

agli arti inferiori. Osserva che anche nelle precedenti valutazioni

neurologiche non sono mai stati descritti deficit francamente radicolari mentre,

sulla base di un'importante stenosi del canale spinale, si era ipotizzata una

claudicatio spinale, motivo del trattamento chirurgico. Annota che la

successiva evoluzione è stata caratterizzata dalla persistenza di dolori

lombari ed in parte agli arti inferiori. A riguardo del deficit sensitivo

evidenziato afferma che si tratta di un deficit molto ben localizzabile su un

territorio corrispondente al nervo cutaneo femorale laterale ds., reperto che

corrisponde piuttosto ad una meralgia parestetica e non ad un deficit di tipo

radicolare. Precisa inoltre che attualmente non sussistono elementi chiaramente

indicativi per una problematica riferibile ad una claudicatio spinale. Ritiene

che l'attuale situazione Iombare sia principalmente spiegata da una sindrome da

insufficienza lombovertebrale cronica attualmente senza deficit di tipo

radicolare. Sottolinea che si tratta di una situazione riferibile principalmente

a problematiche in ambito reumatologico. Afferma che attualmente, dopo

l’intervento di decompressione lombare del giugno 2014, la situazione a livello

del segmento L4-L5, almeno per quanto riguarda gli aspetti neurologici, è

certamente migliorata anche sulla base dei reperti radiologici, per cui ritiene

sicuramente più rilevanti gli aspetti di competenza reumatologica. A riguardo del

giudizio valetudinario ribadisce che dal lato strettamente neurologico

attualmente non si riscontrano deficit oggettivi rilevanti, né vi sono sintomi

sospetti per una lesione neurogena maggiore per cui l'A., dal lato neurologico,

può essere ritenuto abile al lavoro al 100%. Aggiunge che più rilevanti

risultano sicuramente essere gli aspetti reumatologico-ortopedici. Aggiunge poi

che dal lato neurologico vi era stata in passato un'incapacità lavorativa

parziale (40-50%) verosimilmente tra metà 2012 e Iuglio 2014, cioè in una fase

dove sussisteva pure una componente neurogena verosimilmente dovuta ad una

claudicatio spinale, poi in gran parte risolta dopo l'intervento del giugno

2014.

Patologia reumatologica

Sul piano reumatologico l'A. ha iniziato a lamentare dolori

lombari non irradianti a decorrere dal 2005 ca. con nel corso del 2006

l'evidenza all'esame di MRI della colonna Iombosacrale di una discopatia

trisegmentale da L3 a S1 con protrusione discale mediana L4-L5 nonché

spondilartrosi senza però stenosi del canale spinale. Nel corso del 2011 vi è

poi stata un'esacerbazione delle lombalgie con allora irradiazioni sciatalgiche

bilaterali nelle cosce. In occasione della perizia reumatologica richiesta

dall'Assicurazione __________ al Dr. med. __________ di __________ (atto del

7.9.2012) veniva confermata la presenza di una sindrome lombospondilogena

cronica bilaterale con ernia discale molto voluminosa a base larga L4-L5

comprimente la cauda equina con importante stenosi del canale spinale, inoltre

sindrome cervicospondilogena cronica bilaterale con tendenza fibromialgica. Sul

piano valetudinario l'A. veniva valutato capace al lavoro nella misura massima

del 20% per l'attività svolta di muratore mentre in attività meglio adatte la

capacità lavorativa veniva giudicata nella misura del 75%. Da fine ottobre 2011

l'A. non è più stato in grado di riprendere l'attività lucrativa di muratore, il

decorso ha presentato un evidente aumento delle alterazioni tipo Modic a livello

della colonna lombosacrale con inoltre stenosi foraminale recessale bilaterale

L4-L5 motivo per cui è stata posta l'indicazione per un intervento di

decompressione e spondilodesi del segmento L4-L5, intervento effettuato presso

l'Ospedale __________ di __________ in data 11.6.2014. Il decorso

postoperatorio, a parte un'iniziale leggero miglioramento, non è stato

favorevole con persistenza dei dolori sia a livello lombosacrale sia irradiati

in special modo nell'arto inferiore ds. Presso I’A. è pure nota un'iperuricemia

sintomatica con diversi attacchi di gotta a livello dell'articolazione

metatarso-falangea l dei piedi, ma anche a livello delle ginocchia come

descritto in occasione del rapporto d'uscita della Clinica di neurochirurgia

dell'Ospedale __________ di __________ nel giugno 2014. L’A. è stato presentato

al nostro consulente in reumatologia Dr. med. __________ (vedasi consulto

allegato). In entrata lo specialista riprende i dati anamnestici dell'A. focalizzando

sugli aspetti reumatologici; descrive in modo dettagliato l'evoluzione dei

disturbi a livello della colonna vertebrale nella zona lombare esorditi nella

primavera del 2006. Annota la valutazione peritale reumatologica effettuata dal

collega Dr. med. __________ nel settembre 2012 (incapacità lavorativa 80% quale

muratore, 25% in attività adatte). A riguardo del trattamento chirurgico

(spondilodesi con PLIF L4-L5 nel giugno 2014) osserva che il decorso è stato

caratterizzato da un miglioramento dei disturbi durante il primo mese e poi

progressivamente si sono ripresentati i dolori nella forma antecedente se non

addirittura in maniera superiore. Dopo la descrizione dei disturbi attuali il

Dr. med. __________ espone in modo dettagliato lo stato clinico reumatologico e

gli esami radiologici in visione (vedasi capitolo 4.2.2). Espone poi le

diagnosi di sua competenza, da noi riprese al capitolo 5. Nella sua valutazione

finale riprende in modo orientativo i dati anamnestici dell'A., gli aspetti

clinici e radiologici a conferma delle diagnosi poste. Afferma che attualmente

dal lato clinico si può riscontrare una sindrome lombovertebrale con componente

spondilogena più costante e cronica alla gamba ds. con un disturbo della sensibilità

lateralmente alla coscia ed una sporadica recidiva della sindrome spondilogena

a sin. Aggiunge che il quadro clinico è completato da una serie di

tender-points prevalentemente alla colonna cervicale, alla muscolatura del

trapezio, al passaggio cervicotoracale sul lato sin. ed alle spalle bilateralmente,

indicativi della presenza di un quadro di reumatismo delle parti molli a

carattere fibromialgico. A pag. 9 del suo rapporto espone in modo dettagliato i

limiti funzionali e di carico dal lato reumatologico. Sul piano valetudinario

afferma che per quanto riguarda l'ultima attività lucrativa svolta di carpentiere

e muratore, I'A. va ritenuto inabile al lavoro nella misura completa e ciò

dall'intervento chirurgico di fissazione L4-L5 dell'11.6.2014. Per l'attività

di casalingo giudica l'A. capace al lavoro nella misura del 90% a partire da

tre mesi dopo l'intervento chirurgico. II Dr. med. __________ entra poi

nell'ambito della valutazione della capacità di lavoro dell'A. in attività

lavorative meglio adatte dal lato reumatologico, che giudica nella misura del

65% (riduzione del rendimento sul posto di lavoro ed in parte anche necessità

di una riduzione del tempo di lavoro per permettere all'A. di approfittare di

pause più prolungate e ripetute durante l'attività professionale). Precisa che

rispetto alla precedente valutazione reumatologica da parte del Dr. med. __________

non vi è stato un miglioramento sia dal punto di vista clinico, sia dal punto

di vista soggettivo. Osserva che il quadro di tipo fibromialgico ha mostrato un

peggioramento in questo periodo, in particolar modo negli ultimi sei mesi. In

questo senso il nostro consulente ritiene giustificata un'incapacità

professionale nella misura del 35% anche in un'attività Iavorativa adatta a

decorrere da sei mesi dopo l'intervento chirurgico della colonna Iombare. Giudica

piuttosto sfavorevole la prognosi valetudinaria per quanto riguarda le

alterazioni degenerative della colonna vertebrale, in considerazione della

possibile progressione delle discopatie ai segmenti L3-L4 ed L5-S1. Ritiene poi

utile un tentativo di reinserimento professionale in un'attività lavorativa

adatta nella misura parziale. Sul piano terapeutico, dal lato strettamente

reumatologico, non ritiene che si potranno migliorare ulteriormente le

condizioni di salute dell'A. in modo tale da migliorarne pure la capacità

lavorativa. (…)" (doc. AI 84/241-246)

Visti tutti gli atti

medici raccolti – dopo un’attenta valutazione e posta la seguente

valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…)

l’attuale grado di capacità lavorativa medico teorica globale dell’A.,

nell’attività lucrativa da sempre svolta in qualità di carpentiere/muratore va

considerata nella misura dello 0% in quanto non più esigibile. (…)” (doc.

AI 84/247) – i periti hanno espresso la seguente valutazione circa le

conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione:

" (…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale

0%.

8.1.1 A

quali deficit funzionali é dovuta un'eventuale riduzione della capacità

lavorativa?

L'A. è limitato in attività lavorative

non ergonomiche per la colonna vertebrale; limitati sono i movimenti di

flessione e/o rotazione del tronco, anche in parte di estensione e flessione

laterale. Egli è limitato nel mantenere la posizione seduta per più di due ore.

La posizione eretta è possibile cambiando appoggio per ca. un ora e mezza, la

posizione monotona eretta per ca. 15-20 min. L'A. è pure limitato nel sollevare

pesi ripetutamente superiori ai 5 kg, saltuariamente superiori a 7,5-10 kg.

8.1.2 Indicare

la capacità lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al

giorno.

0%.

8.1.2.1 Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare

se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento

globalmente ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.

Non concerne.

8.1.2.2 Se la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno,

precisare se vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è

pieno.

Non concerne.

8.1.2.3 Se si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste

sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa

residua.

Non concerne.

8.1.3 Facendo

riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa

indicata dal perito nell'attività abituale può essere considerata valida?

A decorrere dal 27.10.2011 come

certificato dal medico curante e confermato in occasione delle valutazioni

peritali in ambito reumatologico e neurologico nel settembre 2012. Da allora lo

stato di salute, rispettivamente lo stato funzionale e la capacità di lavoro

dell'A. non hanno presentato sostanziali e duraturi miglioramenti. La prognosi

valetudinaria a medio-lungo termine, per quanto riguarda l'attività lucrativa

esercitata dall'A., risulta sfavorevole.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE

9.1 Capacità

di lavoro in un'attività adeguata

65% (ridotto rendimento e ridotto orario di lavoro giornaliero al

fine di permettere all'A. di beneficiare di pause più prolungate e ripetute

durante l'attività professionale).

9.1.1 Quali

caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso

di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza

limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione).

Un'attività lucrativa adeguata allo

stato di salute attuale dell'A. dovrà rispettare pienamente i limiti funzionali

e di carico riferiti nella risposta al quesito 8.1 .1.

9.1.2 Indicare

la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al

giorno.

65% come riferito sopra.

9.1.2.1 Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare

se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento

globalmente ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.

La percentuale del 65% va intesa sia

come riduzione del rendimento sull'arco di una normale giornata lavorativa, sia

come riduzione del tempo di lavoro per permettere all'A. di beneficiare di

pause più prolungate e ripetute.

9.1.2.2 Se la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno,

precisare se vi è un'ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è

pieno.

Non concerne.

9.1.2.3 Se si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste

sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

Si, queste ultime sono già state

conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua di cui

sopra.

9.1.3 Facendo

riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa

indicata dal perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?

A decorrere da sei mesi dopo

l'intervento chirurgico subìto dall'A. alla colonna Iombare, vale a dire da

gennaio 2015.

9.1.4 Esprimersi

anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle

diverse funzioni.

In ambito domestico la capacità di

lavoro dell'A. va considerata nella misura del 90%, limite giustificato dalla

non esigibilità di mansionari altamente inergonomici per la colonna vertebrale

in quanto a rischio di peggiorare la situazione.

9.2 Reintegrazione professionale

9.2.1 Sono

medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione

nella libera economia?

Sì, riteniamo sostenibile un aiuto al

reinserimento professionale in attività meglio adatte allo stato di salute

attuale dell'A.

9.2.2 In

caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?

Da subito.

9.2.3 Di

quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista medico?

Sarà di capitale importanza, viste le

preoccupazioni e le aspettative espresse dall'A., il sostegno e la collaborazione

da parte del medico curante nell'affrontare questa sfida.

9.2.4 Se

in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato, definire se è

presente un potenziale di integrazione professionale che può essere valorizzato

attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.

Non concerne.

9.3 Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.

9.3.1 Adeguatezza

della terapia attuale, esigibilità di una terapia adeguata secondo le linee guida?

Sì, l'attuale terapia risulta

adeguata secondo le linee guida.

9.3.2 Quale

miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare

con una terapia adeguata e in quanti mesi?

Non riteniamo che presso questo A. ci

si possa aspettare un miglioramento sostanziale sia sul piano dello stato di

salute, sia sul piano funzionale.

9.3.3 Altri

suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento del posto di

lavoro, mezzi ausiliari, ecc.).

Nessuno.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

10.1 Altri quesiti del medico SMR.

Quesiti supplementari non vengono posti dal SMR.

10.2 Si

chiede al perito di rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo

rappresentante legale.

Domande da parte dell'A. o dal suo rappresentante legale non

vengono poste.

Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio

Al la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante,

affinché sia informato sulle conclusioni peritali. (…)" (doc. AI

84/247-250)

Nel rapporto finale SMR

del 15 settembre 2015 il dr. __________, confermate le diagnosi poste dai

periti del SAM, ha quindi concluso per un’incapacità lavorativa nell’attività

abituale di muratore del 100% dal 26 ottobre 2011, del 50% dal 12 novembre 2011

e del 100% dal 24 novembre 2011 in avanti (doc. AI 85/297-300). In un’attività

adeguata il medico SMR ha attestato la seguente evoluzione dell’incapacità

lavorativa: 100% dal 26 ottobre 2011, 50% dal 12 novembre 2011, 100% dal 24

novembre 2011, 35% dal 24 agosto 2012, 100% dal giugno 2014 e 35% dal gennaio

2015 (doc. AI 85/297-300).

L’insorgente (già allora

tramite il Sindacato RA 1), nell’ambito delle osservazioni 27 novembre 2015 (doc.

AI 103/325-327; interposte al progetto del 23 ottobre 2015 sub doc AI

91/310-313), ha contestato la valutazione medica producendo il rapporto

del 27 novembre 2011 nel quale il dr. __________, FMH in medicina interna, si è

così espresso: “(…) come richiesto le invio le mie considerazioni

concernenti la decisione del SAM riguardo all’incapacità lavorativa del

sopraccitato paziente. Dopo la perizia multidisciplinare del settembre 2015 la

commissione giunge alla decisione che sussiste una inabilità lavorativa del 35%

per attività di tipo leggero, vale a dire un’occupazione limitata, per attività

non ergonomiche per la colonna vertebrale così come espresso al pto. 8.1.1. Il

paziente viene considerato totalmente inabile nella sua attività precedente

quale muratore. Il tipo di “attività leggera” nella misura del 65% risulta

difficile da identificare; si potrebbe prendere in considerazione un lavoro

artigianale leggero, un’attività nel ramo della vendita (grande magazzino) o quale

addetto a pulizie per mezzo di macchinari (p. es. lucidatrice) all’interno di

un ospedale o casa per anziani. Va considerato che il paziente è stato

sottoposto ad intervento chirurgico alla schiena il cui esito è stato

decisamente deludente. Pur non avendo dei deficit motorici focali, lamenta

tuttora forti dolori lombari irradianti alla gamba sinistra, che disturbano la

marcia ed il sonno. Il paziente assume tuttora opiacei per rendere sopportabile

il dolore. Tenuto conto della scarsa scolarizzazione del paziente, delle

difficoltà linguistiche, dell’età e dei sintomi dolorosi tuttora importanti

appare chiaro che la proposta di eseguire al 65% un’attività leggera (ammesso

che tale lavoro esista) appare illusoria sia dal profilo medico che da quello

pratico. La proposta formulata dopo la visita peritale-multidisciplinare appare

a mio avviso estremamente severa dal lato medico e puramente teorica dal lato

pratico. (…) (doc. AI 103/335).

Il dr. __________,

riguardo al succitato rapporto del dr. __________, nell’annotazione dell’11

dicembre 2015 ha concluso che “(…) - Il medico non condivide la valutazione

peritale SAM - Dal rapporto non risultano nuovi elementi clinici o una

sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato. (…)” (doc. AI

105/338).

L’Ufficio AI –

viste le valutazioni mediche su enunciate, le tabelle allestite il 28 settembre

2015 (doc. AI 88/303-305), la valutazione del consulente in integrazione

professionale del 21 ottobre 2015 (doc. AI 89/306-307) e l’aggiornamento

elaborato il 16 dicembre 2015 dei dati economici al 2014 con riferimento alle

nuove tabelle RSS 2012 (doc. AI 107/340-343) –, con decisione 24

dicembre 2015 (doc. AI 110/351-366) ha riconosciuto all’assicurato il diritto

ad un quarto di rendita dal 1. ottobre 2012 al 31 agosto 2014, ad una rendita

intera dal 1. settembre 2014 al 30 aprile 2015 e ad un quarto di rendita dal 1.

maggio 2015, oltre alle rendite completive per figli (cfr. consid. 1.2).

2.6. Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310

consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio

delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe

della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di

controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al

3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di

accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il

TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e

l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del

SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto

senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Al riguardo, l’Alta Corte,

nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

" (…)

Per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008

e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono

a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -

determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività

lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo

disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli

uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti).

(…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Tuttavia, nel caso in cui

sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio

2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

Considerandi

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

La giurisprudenza federale

sottolinea cosi costantemente la necessità di tenere conto della differenza, a

livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (STF 9C_697/2013 del

15.

novembre 2013 consid. 3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con

riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).

Il TF ha comunque già

avuto modo di sottolineare che non va dimenticata la potenziale forza dei

rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha

l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato

(cfr. Pladoyer 3/09 pag. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009,

consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des

assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n°

44-2010 pag. 124).

Questa

giurisprudenza viene applicata da questo Tribunale (cfr. la STCA 32.2013.183

del 20 ottobre 2014 confermata dal TF con la STF 9C_816/2014 del 17 dicembre

2015; vedi inoltre le STCA 32.2012.185 del 14 febbraio 2013; 32.2011.326 del 31

maggio 2012; 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; 32.2010.308 del 19 maggio 2011 e

32.2010.137

del 21 marzo 2011) e dal Tribunale amministrativo federale

(sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

2.7

Ritornando al caso concreto,

dopo attento esame della documentazione medica agli atti, questo TCA, chiamato

a verificare se lo stato di salute é stato accuratamente vagliato dall’Ufficio

AI prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in

dubbio la valutazione peritale del SAM, da considerare dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al

considerando precedente.

2.7.1

Per quanto riguarda la patologia

psichiatrica, l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione specialistica

da parte del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel

consulto del 23 luglio 2015 (doc. AI 84/273-278), non ha posto alcuna diagnosi

con effetto sulla capacità lavorativa precisando che “(…) nelle condizioni

attuali l’A. non presenta disturbi psichici limitanti la sua capacità

lavorativa. (…)” rispettivamente che nemmeno “(…) c’è stata in

precedenza una riduzione della capacità lavorativa psichiatrica. (…)” (doc.

AI 84/276).

Le conclusioni a cui è

giunto il dr. __________ non sono state contestate dall’insorgente e il TCA non

ha ragioni per scostarsi da questa valutazione.

2.7.2

Per quanto riguarda la patologia

neurologica, l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione specialistica da

parte del dr. __________, FMH in neurologia, il quale, nel consulto dell’11

agosto 2015 (doc. AI 84/279-284), ha posto la seguente diagnosi con influsso

sulla capacità lavorativa: “(…) sindrome da insufficienza lombovertebrale

cronica con: • stato da intervento di stabilizzazione L4/5 e

decompressione del canale spinale. • probabile pregressa claudicatio

spinale attualmente non più sintomatica. (…)” (doc. AI 84/282).

Secondo il dr. __________ “(…)

vi era stata in passato una incapacità lavorativa parziale verosimilmente tra

metà 2012 e luglio 2014, cioè in una fase dove sussisteva pure una componente

neurogena verosimilmente dovuta ad una claudicatio spinale. Questa si è in gran

parte risolta dopo l’intervento del giugno 2014. È difficile valutare in che

misura allora il paziente risultasse inabile al lavoro per gli aspetti

neurologici, probabilmente in misura di circa il 40-50%. […] Attualmente

non si trovano deficit di competenza neurologica determinanti una incapacità

lavorativa. Come già discusso prevalgono gli aspetti reumatologico-ortopedici.

(…)” (doc. AI 84/282-283). Lo stesso specialista, avuto riguardo alle

inabilità lavorative precedentemente certificate, ha precisato che “(…) nel

settembre 2012 ad una valutazione neurologica si era ritenuto che l’A. fosse

inabile al lavoro al 100% per un’attività pesante per la colonna vertebrale e

al 40-50% per attività adatta. Allora il paziente non era ancora stato operato

alla colonna lombare, vi era una importante stenosi descritta a livello L4/5 ed

inoltre in occasione di quella valutazione si era comunque in parte tenuto

conto anche degli aspetti di competenza reumatologico-ortopedica. Ora la situazione

dopo l’intervento del giugno 2014 si è modificata e valgono le indicazioni date

attualmente per gli aspetti esclusivamente neurologici. (…)” (doc. AI 84/283).

Le conclusioni a cui è

giunto il dr. __________ non sono state contestate dall’insorgente e il TCA non

ha motivo per distanziarsi da questa valutazione peritale, che non è del resto

stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie

maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa

residua dell’interessato.

In questo senso non è

possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al succitato rapporto

del 27 novembre 2015 del dr. __________ (cfr. consid. 2.5 e doc. AI 103/335).

In effetti, oltre a non

essere specialista in materia, il dr. __________ non ha contestato validamente

né ha messo in dubbio la valutazione del SAM confermata anche dal dr. __________

nel rapporto finale SMR del 15 settembre 2015.

Il dr. __________, nel

rapporto del 27 novembre 2015, ha osservato che “(…) tenuto conto della

scarsa scolarizzazione del paziente, delle difficoltà linguistiche, dell’età e

dei sintomi dolorosi tuttora importanti appare chiaro che la proposta di

eseguire al 65% un’attività leggera (ammesso che tale lavoro esista) appare

illusoria sia dal profilo medico che da quello pratico. La proposta formulata

dopo la visita peritale-multidisciplinare appare a mio avviso estremamente

severa dal lato medico e puramente teorica dal lato pratico. (…)” (doc. AI

103/335). Va qui ricordato che il compito del medico consiste nel porre un

giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato. Circa la ripartizione dei compiti tra l'autorità

incaricata di applicare il diritto e la persona incaricata di esaminare la

situazione da un punto di vista medico nell'ambito della valutazione

dell'incapacità al lavoro come condizione del diritto alla rendita d'invalidità

vedi anche la DTF 140 V 193.

Al riguardo il consulente

in integrazione, nella valutazione del 21 ottobre 2015 (doc. AI 89/306-307),

circa i provvedimenti professionali, ha concluso che “(…) visto che la

situazione socio-professionale dell’Ato non è cambiata dal rapporto finale SIP

del 15.03.2013, si conferma la stessa presa di decisione di allora. Pur avendo

un grado d’invalidità superiore al 20%, considerando il grado di incapacità

lavorativa (35%) e l’iter scolastico-socio-professionale dell’assicurato, non

riteniamo sia opportuno mettere in atto provvedimenti di ordine professionale.

Su richiesta scritta, restiamo a disposizione per valutare l’adozione di un

eventuale aiuto al collocamento. (…)” (doc. AI 89/307). Nel succitato

rapporto del 15 marzo 2013 (doc. AI 42/106-108), circa l’attività adeguata

esigibile e la reintegrabilità, la consulente in integrazione aveva indicato

che “(…) in linea teorica, per un lavoro fisicamente medio-leggero, che non

richieda movimenti ripetitivi di flessione ed estensione del rachide,

situazione di instabilità, sollevamento pesi superiori ai 10 kg, l’Assicurato

presenta una CL residua in attività adeguata valutabile al 80%. Tali attività

risultano essere elencate nella categoria 4 (attività semplice e ripetitive

senza formazione specifica) delle RSS. (…)” (doc. AI 42/107).

Va qui inoltre evidenziato

che con scritto dell’8 ottobre 2012 il dr. __________, FMH in neurologia – posta la seguente diagnosi che limita la

ripresa di un’attività lavorativa anche in un’attività adeguata: “(… )

Sindrome dolorosa lombare cronica con importante miogelosi, contrattura lombare

e alterazione della statica posturale su importanti alterazioni degenerative

della colonna lombare a livello discale e articolare faccettario, sindrome del

canale lombare stretto. (…)” (doc. 14/44 dell’incarto cassa malati) –, ha così risposto alle domande postegli

dalla __________: “(…) In caso di alterazioni degenerative della colonna

lombare non è possibile scindere in compartimenti stagni quello che è la

patologia neurologica e reumatologica; per quel che riguarda la sindrome del

canale lombare stretto e le alterazioni degenerative che sono ad esse

collegate, dal punto di vista teorico sulla base dei dati oggettivi raccolti e

sui dati soggettivi espressi dal paziente, ritengo che anche in un’attività che

rispetti i limiti funzionali (sostanzialmente quelli inerenti alla necessità di

modificare spesso la posizione di lavoro e la limitazione riguardo il perimetro

di marcia) sussista una riduzione del 20% da intendersi come una diminuzione

della capacità lavorativa durante tutto l’arco della giornata. La percentuale

di incapacità lavorativa in un’attività adeguata è valevole dal momento della

mia visita, il 24.08.2012. (…)” (doc. 14/44 dell’incarto cassa malati).

Quanto all’ulteriore

rapporto 22 gennaio 2016 del dr. __________ (cfr. doc. B) questo Tribunale può

fare propria la conclusione dell’Ufficio AI secondo la quale “(…) con il

ricorso parte ricorrente produce il nuovo referto del dr. med. __________

datato 22 gennaio 2016, che non propone nuovi elementi clinici giustificanti

una diversa valutazione del caso dell’assicurato. Nello specifico, si rinvia

alle considerazioni già espresse dal SMR con annotazione dell’11 dicembre 2015

in merito al precedente rapporto reso dal dr. med. __________, rapporto che non

si discosta nel contenuto da quello attualmente proposto. (…)” (IV).

2.7.3

Per quanto riguarda la patologia

reumatologica, l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione specialistica

da parte del dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, il quale, nel

consulto del 23 luglio 2015 (doc. AI 84/285-295), ha posto la seguente diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa: “(…) - sindrome lombo-vertebrale con

componente spondilogena bilaterale a destra cronica e persistente a sinistra a

carattere recidivante - tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti

molli (…)” (doc. AI 71/31).

Secondo il dr. __________ “(…)

per quanto riguarda un'attività lavorativa adatta che tenga in considerazione

le limitazioni funzionali da me sopra elencate ritengo che l'assicurato

presenti una capacità lavorativa nella forma del 65%. Per quanto riguarda

l'aspetto reumatologico, non vi è stato un miglioramento dal punto di vista soggettivo

e neppure dal punto di vista clinico rispetto alla valutazione del collega

reumatologo Dr. med. __________, che ha visitato l'assicurato per l'assicurazione

__________ nel 2012. La fissazione intersomatica del segmento L4/L5 avrebbe

dovuto migliorare la stabilità della colonna e del segmento spondilodizzato con

miglioramento dei disturbi. Fatto questo non confermato dall'assicurato. Vi è

una certa discrepanza tra l'evoluzione dei dolori ed i reperti clinici e

radiologici evidenziati dopo l'intervento. Anche l'operatore Dr. __________ non

trova una spiegazione per questi dolori. Il quadro di tipo fibromialgico inoltre

ha mostrato un peggioramento in questo periodo, in particolar modo negli ultimi

sei mesi. Tenendo in considerazione anche l'aspetto fibromialgico, ritengo che

l'incapacità lavorativa determinata dal Dr. med. __________ nel 2012 di un 25%

in un'attività lavorativa adatta sia attualmente superiore. In questo senso è

giustificata a mio modo di vedere, un'incapacità professionale del 35% anche in

un'attività lavorativa adatta a partire da sei mesi dopo l'intervento chirurgico

alla colonna lombare. Antecedentemente fanno stato le incapacità lavorative

determinate dai medici curanti. Si tratta di una riduzione della redditività

sul posto di lavoro e in parte anche dalla necessità di una riduzione del tempo

di lavoro e questo per permettere all'assicurato di approfittare di pause più

prolungate e ripetute durante l'attività professionale. La prognosi per quanto

riguarda le alterazioni degenerative alla colonna vertebrale è da considerarsi

piuttosto sfavorevole. Possibile progressione delle discopatie ai segmenti L3/L4

e L5/S 1. Per quanto riguarda i disturbi decisamente sfavorevole. Non sono

indicati provvedimenti di riqualifica professionale. Un tentativo di reinserimento

professionale in un'attività lavorativa adatta nella forma parziale potrebbe

essere utile. Questo se supportato anche da una valutazione neurologica e

psichiatrica orientata in questo senso. (…)” (doc. AI 84/294).

Le conclusioni a cui è

giunto il dr. __________ non sono state contestate dall’insorgente e il TCA non

ha ragioni per scostarsi da questa valutazione.

Ritenuto inoltre che il

ricorrente non ha prodotto certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità

lavorativa residua dell’interessato, è dunque a torto che egli pretende il

rinvio degli atti all’amministrazione per un “(…) complemento d’istruttoria

in ambito reumatologico. (…)” (I).

In effetti, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre

2010.

consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

2.7.4

Alla luce di quanto sopra

esposto, questo Tribunale deve pertanto confermare le conclusioni del dr. __________

secondo il quale in un’attività adeguata l’incapacità lavorativa è stata del 100%

dal 26 ottobre 2011, del 50% dal 12 novembre 2011, del 100% dal 24 novembre

2011, del 35% dal 24 agosto 2012, del 100% dal giugno 2014 e del 35% dal

gennaio 2015 (cfr. doc. AI 85/297-300).

2.8

In merito alla valutazione

economica – considerati i dati del

2012.

(termine dell’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) e del 2015

(miglioramento dello stato di salute dal gennaio 2015); il diritto ad una

rendita intera dal 1. settembre 2014 al 30 aprile 2015 non è contestato – va rilevato quanto segue.

2.8.1

Così interpellato (cfr. doc.

AI 86/301) il datore di lavoro ha attestato che negli anni 2012 e 2014 il

salario annuo dell’insorgente sarebbe stato di fr. 67'360.-- rispettivamente di

fr. 67'930.-- (cfr. doc. AI 87/302).

Secondo giurisprudenza,

riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel

momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di

verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue

capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di

circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai

dati statistici risultanti dall'ISS (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V

222.

consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso

qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività

professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non

corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di

conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio

se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al

lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali

a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora

percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra

ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della

persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più

al momento determinante della valutazione dell'invalidità (STF 9C_416/2010 del

26.

gennaio 2011 consid. 3.2 con riferimenti).

Questo Tribunale,

conformemente alla succitata giurisprudenza e ritenuto che detti salari annui

sono rimasti incontestati, può pertanto ritenere quale reddito da valido per il

2012.

l’importo di fr. 67'360.-- e per l’anno 2014 quello di fr. 67'930.--.

L’importo di fr. 67'930.--

vale quale reddito da valido anche per il 2015 visto che secondo la Tabella “T1.1.10

Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2015”, pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica, per quell’anno i salari del ramo economico “F 41-43

Costruzioni” non hanno avuto alcun aumento.

2.8.2

Per quel che concerne il

reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

In una sentenza del 7

aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

pag. 325 e può giustificare – soddisfatte le ulteriori condizioni – un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa

giurisprudenza è stata confermata nella DTF 141 V 1 consid. 5.

Il TF, nella

STF 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, ha applicato, per la determinazione dei

redditi da raffrontare, l’edizione 2012 della rilevazione della

struttura dei salari (RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure,

ad esempio, le sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del

Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo e 200.2015.853 del 17 dicembre

2015.

consid. 4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).

Nella STF 9C_767/2015 del

19.

aprile 2016 al consid. 3.4 il TF ha confermato l'applicazione da parte del

Tribunale amministrativo federale, per la determinazione dei redditi da

raffrontare, dell'edizione 2010 della rilevazione

della struttura dei salari (RSS), considerato che la decisione amministrativa

litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e l'UAIE non poteva pertanto

disporre dei dati del 2012, la cui pubblicazione era avvenuta solo nel

corso del mese di ottobre 2014 (cfr. lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali, UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando

così la giurisprudenza secondo la quale sono determinanti i dati statistici più

attuali a disposizione al momento della decisione di rendita (cfr. STF

8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11 settembre 2015

consid. 3.2.2). Circa l’applicabilità della RSS 2012 vedi anche la STF

8C_343/2016 del 12 settembre 2016 consid. 6 e la DTF 142 V 178.

Nel caso in esame,

ritenuto che l'insorgente non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui

esigibile, per il calcolo del reddito da invalido vanno applicati i dati

statistici.

Dall'inchiesta svizzera

sulla struttura dei salari 2012, edita dall'Ufficio federale di statistica, più

precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level (NOGA08), risulta che il

salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività

semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze) di 40 ore

settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali

nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag.

47.

segg.), corrisponde ad un importo di fr. 62'520.-- (5'210.-- x 12 mesi).

Adattando all’evoluzione dei salari nominali questo dato fino al 2015 si

ottiene un salario di fr. 63'626.54 (62'520 : 101.7 x 103,5) (cfr. Tabella

T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2015, pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica).

Questi dati si

riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Ritenuto

che tanto nel 2012 quanto nel 2013 (ultimo dato disponibile, cfr. tabella B

9.

, pubblicata in La Vie économique, 3/4-2015, pag. 88) le ore settimanali

normali di lavoro totali ammontavano a 41.7, si ottiene un reddito da invalido

di fr. 65'177.10 per il 2012 (62'520 x 41.7 : 40) e di fr. 66'330.66 per il

2015.

(63'626.54 x 41.7 : 40), ritenuto che la quota di tredicesima è già

compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Quanto alla riduzione del

15% applicata dall’amministrazione al reddito statistico da invalido (cfr. le

motivazioni sub doc. AI 106/342-343), l’insorgente sostiene che “(…)

parrebbe invece meglio indicata una diminuzione sul reddito da invalido di almeno

il 20%, così suddiviso (10% per attività leggera, 5% per il fatto che

l'assicurato può svolgere tale attività solo con una resa parziale e, un

ulteriore 5% per altri fattori di riduzione). Per l'aspetto dell'attività a

tempo parziale, una recente giurisprudenza del Tribunale federale (9C-721/2010)

considera giustificata una riduzione del 5% sul salario ipotetico anche nella

circostanza in cui la capacità lavorativa parziale può essere espletata su

un'intera giornata di lavoro (tempo di lavoro pieno ma con una riduzione del

rendimento). In effetti, da un punto di vista dell'economia aziendale, è

preferibile un lavoratore che possa lavorare al 50% e rendere al 50%, per

esempio in un'attività solo al mattino o solo al pomeriggio, che un lavoratore

presente tutto il giorno (e che occupa una postazione di lavoro) ma che rende

solo parzialmente. Pensiamo alle industrie e alle mansioni in catene di

montaggio, dove ogni lavoratore deve mantenere un ritmo pieno per non ritardare

la produzione complessiva. Un datore di lavoro, a scegliere, preferisce dunque

un Iavoratore che lavori sì parzialmente ma però renda pienamente durante il

tempo di lavoro. (…)” (I).

Questo Tribunale rileva

innanzitutto che con la STF 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato

che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante

in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione.

Occorre piuttosto

procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento,

degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto

dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. consid. 4.2: “[…]

Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions

distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les

limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou

la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien

plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir

d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte

tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). […]”).

Non è dunque possibile

procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di

deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto di tutte le

circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del

18.

ottobre 2016 consid. 6.2.1).

Quanto alla STF

9C_721/2010 del 15 novembre 2010 va evidenziato che in quell’occasione l’Alta

Corte ha lasciato aperto la questione a sapere se vada o meno mantenuta la

prassi stante la quale, per gli uomini, a differenza del caso in cui la

capacità lavorativa residua é parziale, nel caso in cui vi è la possibilità di

lavoro a tempo pieno con una flessione del rendimento non va applicata alcuna

riduzione: “(…) Im Urteil 9C_708/2009 vom 19. November

2009.

E. 2.5.2 hat das Bundesgericht bezüglich der Rechtsprechung, wonach bei

Männern ein Abzug vom Tabellenlohn allenfalls bei einer gesundheitlich

bedingten Teilzeittätigkeit, nicht aber bei einer Vollzeittätigkeit mit

gesundheitlich bedingt eingeschränkter Leistungsfähigkeit gerechtfertigt ist,

die Frage gestellt, ob diese Praxis zu ändern sei (vgl. zu den Voraussetzungen

BGE 135 I 79 E. 3 S. 82, 134 V 72 E. 3.3 S. 76). Die Frage braucht dort und

hier nicht entschieden zu werden. Der Umstand, dass eine Leistung von 50 %

lediglich über einen ganzen Arbeitstag verteilt erbracht werden kann und nicht

beispielsweise vormittags oder nachmittags, ist aus betriebswirtschaftlicher

Sicht (Auslastung des Arbeitsplatzes) als lohnmässig relevante Erschwernis für

die erwerbliche Verwertung der verbliebenen Arbeitsfähigkeit anzuerkennen

(Urteil 9C_728/2009 vom 21. September 2010 E. 4.3.2 mit Hinweisen). (…)”

(STF 9C_721/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.2.1)

Nella STF 9 C_359/2014 del

5.

settembre 2014 il TF ha ribadito che allorquando vi è una capacità lavorativa

a tempo pieno ma con una flessione del rendimento, quest’ultima viene presa in

considerazione nella fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo di

effettuare un ulteriore riduzione per la stessa ragione: “(…) En ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire statistique,

la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à

plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en

considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu,

en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet

2013.

consid. 2.2;8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références).

(…)” (STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 consid. 5.4).

L’Alta Corte si è confermata in questa giurisprudenza anche nelle STF

9C_635/2016 del 14 dicembre 2016 consid. 4.3 e 9C_603/2015 del 25 aprile 2016

consid. 8.1.

Nella fattispecie

concreta, sulla base della perizia SAM del 14 settembre 2015, il dr. __________,

nel rapporto finale SMR del 15 settembre 2015 (doc. AI 85/297/300), ha attestato

che non vi è alcuna riduzione della presenza sul lavoro trattandosi di una

riduzione del rendimento (cfr. doc. AI 85/298). Sempre il dr. __________, quali

limitazioni funzionali, ha indicato un carico massimo di 5 Kg e la necessità di

alternare la postura al bisogno precisando che quest’ultima limitazione è

inclusa (cfr. doc. AI 85/298).

In simili circostanze, viste

le risultanze mediche (cfr. consid. 2.5 e 2.7) e conformemente alla succitata

giurisprudenza, questo Tribunale ritiene che nel caso concreto una deduzione

globale del 15% dal reddito statistico da invalido tiene conto di tutte le

circostanze del caso concreto.

In questo senso non può

essere accolta la domanda del ricorrente volta ad ottenere una riduzione dal reddito

da invalido di almeno il 20%.

Ritenuta (dall’ottobre

2012.

al 31 maggio 2014 e dal gennaio 2015 in avanti) un’incapacità lavorativa

in un’attività adeguata del 35% e applicando la riduzione del 15%, il reddito

da invalido nel 2012 si attesta dunque a fr. 36'010.34 (65'177.10 x 65% ridotti

del 15%) e nel 2015 a fr. 36'647.68 (66'330.66 x 65% ridotti del 15%).

2.8.3

Confrontando ora i redditi da

invalido del 2012 di fr. 36'010.34 e del 2015 di fr. 36'647.68 (cfr. consid.

2.8

) con i relativi redditi da valido di fr. 67'360.-- rispettivamente di fr.

67'930.-- (cfr. consid. 2.8.1), si ottiene che nel 2012 il grado d’invalidità

era del 47% ([67'360 - 36'010.34] x 100 : 67'360 = 46.54% arrotondato al 47%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121) e nel 2015 del 46% ([67'930

- 36'647.68] x 100 : 67'930 = 46.05% arrotondato al 46%).

È dunque a ragione che

l’Ufficio AI – oltre all’incontestato diritto alla rendita intera dal 1.

settembre 2014 al 30 aprile 2015 – ha riconosciuto all’assicurato il

diritto ad un quarto di rendita dal 1. ottobre 2012 (dopo l’anno di carenza ex

art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 31 agosto 2014 e dal 1. maggio 2015 in avanti (tre

mesi dopo il miglioramento dello stato di salute dal gennaio 2015 ex art. 88a

cpv. 1 OAI), oltre alle rendite completive per figli (cfr. doc. AI

110/351-366).

2.9

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata e il

ricorso va dunque respinto.

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti