32.2016.101
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17 maggio 2017Italiano40 min
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2016.101
BS/sc
Lugano
17 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 luglio 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1970, attivo dal
2001 in qualità di tecnico edile presso la ditta __________ di __________, nel
maggio 2005 ha inoltrato una domanda di prestazioni indicando quale danno alla
salute “cisti perianali con fistole recidive” (doc AI 1).
Esperiti gli accertamenti
medici ed economici, con decisioni 14 dicembre 2006 (doc. AI 28) e 14 maggio 2007
(doc. AI 31) egli è stato posto al beneficio di una mezza rendita dal 1° maggio
2005 sulla base delle seguenti motivazioni:
" (…)
Dal 01.05.2004 (inizio dell’anno di attesa) la sua capacità
lavorativa è limitata in modo rilevante.
Dall’esame di tutta la documentazione acquisita agli atti,
risultano medicalmente oggettivati i seguenti periodi d’inabilità lavorativa:
80% dal 01.05.2004 al 05.05.2004, 100% dal 06.05.2004 al 07.05.2004, 80% dal
08.05.2004 al 30.06.2004 e 505 dal 01.07.2004.
La sua abituale attività professionale è ritenuta la più idonea
dal punto di vista medico. L’attuale capacità di guadagno residua non è
comunque incrementabile in un’altra attività lavorativa svolta in misura del
50%.” (pag. 92 inc. AI)
La mezza rendita è stata
confermata in via di revisione con comunicazione del 20 marzo 2009 (doc. AI 44).
1.2. Nell’ambito di una seconda
revisione, iniziata nel febbraio 2010 (doc. AI 47), con decisione 2 marzo 2011
(preavvisata l’11 ottobre 2010) l’Ufficio AI, procedendo alla riconsiderazione
della comunicazione del 20 marzo 2009 (considerata manifestamente erronea poiché
nell’ambito della prima revisione nonostante il reddito da invalido
corrispondesse a quello percepito senza il danno alla salute all’assicurato è
stato riconosciuta un’incapacità al guadagno), dopo aver proceduto al raffronto
dei redditi (dal quale è scaturito un grado d’invalidità del 2%), ha soppresso,
dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione, il diritto alla
rendita non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile e tolto
l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 61).
Avverso questa decisione
in data 1° aprile 2011 l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha
interposto ricorso, postulandone l’annullamento ed il mantenimento del diritto
alla mezza rendita.
Con sentenza del 22 giugno
2011 questa Corte ha accolto il ricorso e rinviato gli atti all’Ufficio AI per
accertamenti di natura medica ed economica (“…. questo TCA concorda con la
necessità di procedere ad accertamenti volti a stabilire l’attività e il
mansionario dell’assicurato dopo la promozione professionale indicata dal
datore di lavoro e avvenuta nel 2006, l’evoluzione nonché il suo stato di
salute attuale e la capacità lavorativa, tanto nella sua abituale quanto in
un’altra adeguata attività lavorativa”; STCA 32.2011.112).
1.3. A seguito della citata
sentenza di rinvio, dal punto di vista medico l’Ufficio AI ha conferito un mandato
peritale al dr. __________, specialista in dermatologia, il quale in data 29
settembre 2011 ha consegnato il proprio rapporto (doc. AI 83), seguito da un
complemento peritale del 24 novembre 2011 (doc. AI 86).
In data 24 maggio 2012
l’amministrazione ha formalmente diffidato l’assicurato a seguire una terapia (trattamento
con anti TNF alfa), diffida che, a seguito dell’intervento dell’interessato e
dopo verifica presso il proprio servizio medico, è stata annullata in quanto il
trattamento ordinato – tra l’altro consigliato dallo stesso dr. __________ –
non risultava ancora nella lista delle prestazioni obbligatorie LAMal (scritto
4 settembre 2012 dell’Ufficio AI in doc. AI 102).
Per quel che concerne
l’aspetto economico, il 19 e 29 luglio 2011 (doc. AI 70 e 72) l’amministrazione
ha chiesto al datore di lavoro informazioni sul mansionario dell’assicurato,
ricevendo risposta il 9 settembre rispettivamente il 28 settembre 2011 (doc. AI
77 e 82). Il 27 giugno 2012 si è svolto un incontro tra i funzionari dell’AI,
il datore di lavoro dell’assicurato e l’assicurato stesso volto a meglio
approfondire alcuni aspetti sul genere di attività svolta dall’interessato e
sulla sua retribuzione (doc. AI 99). È seguito un altro incontro, questa volta
tra l’assicurato, accompagnato dal suo legale e da suo fratello, l’ispettrice
AI __________ e la giurista dell’AI, tenutosi il 7 novembre 2012 e il cui
verbale è stato controfirmato dal primo il 25 gennaio 2013 (doc. AI 110).
L’amministrazione ha poi proceduto ad un’inchiesta relativa all’attività
professionale svolta dall’assicurato, iniziata il 16 novembre 2012 e terminata
il 3 aprile 2013 (doc. AI 113).
L’Ufficio AI ha poi dato
mandato di sorveglianza ad un’agenzia privata per i periodi 11 dicembre 2012 –
14 dicembre 2012 e 28 gennaio 2013 – 1° marzo 2013, terminato con i rispettivi
rapporti 31 dicembre 2012 e 8 marzo 2013 (doc. AI 129).
Il 30 luglio 2013
l’Ufficio AI, allegando il citato verbale firmato dall’assicurato il 25 gennaio
2013 ed i summenzionati rapporti 31 dicembre 2012 e 8 marzo 2013 di
sorveglianza, ha formulato al dr. __________ 9 domande riguardanti
l’esigibilità lavorativa nell’abituale attività svolta dall’interessato (doc.
AI 123-3), senza ricevere, nonostante sollecitazione scritta dell’8 ottobre
2013 (doc. AI 123-5), alcuna risposta.
Con rapporto 16 dicembre
2013 il SMR, sulla base della documentazione agli atti, ha stabilito
un’inabilità lavorativa pari alla somma del tempo delle medicazioni giornaliere
e la media delle assenze su di un anno dovute alla riacutizzazione della
malattia (doc. AI 127).
Di conseguenza, con
progetto di decisione 8 gennaio 2014 l’amministrazione, sulla base del
succitato rapporto SMR, ritenuta un’incapacità lavorativa sia nell’abituale
attività sia in attività adeguate del 20% (10% per l’espletamento giornaliero
dell’igiene personale e 10% per le 5 settimane annue di assenza dal lavoro durante
la fase acuta dell’affezione dermatologica) ha confermato, in via di
riconsiderazione, la soppressione della mezza rendita con effetto retroattivo
al 30 aprile 2011 con la seguente motivazione:
" (…) al
momento dell’emissione della decisione 14 dicembre 2006 e della comunicazione
20 marzo 2009 l’amministrazione non ha preso in debito conto i dati salariali
forniti dal datore di lavoro (invero resi solamente nel contesto della prima
revisione, aumento salariale esistente però già al momento dell’attribuzione
rendita del 14 dicembre 2006). Dalle suindicate informazioni risultava già
palesemente la quasi assenza per l’assicurato di un discapito economico
nonostante l’insorgere del danno alla salute. Vista l’importanza della
correzione dell’errore manifesto in cui è incorsa l’amministrazione, la
decisione 14 dicembre 2006 e la comunicazione 20 marzo 2009 vanno riconsiderate
ex art. 53 cpv. 2 LPGA.” (inc. AI pag. 479)
Esaminate le osservazioni
datate 5 febbraio 2014 al succitato progetto di decisone, con scritto 27
febbraio 2014 l’amministrazione ha fra l’altro proposto una nuova perizia
medica da effettuarsi nella Svizzera tedesca o francese (doc. AI 133). Con
lettera 15 aprile 2014 l’assicurato ha comunicato all’Ufficio AI di non
ritenere né utile né necessario l’ulteriore accertamento medico proposto (doc.
AI 124).
Con nota interna 22 aprile
2014 l’ispettore AI ha ribadito la necessità di procedere ad altri accertamenti
medici (doc. AI 135), confermata dal SMR con rapporto 8 maggio 2014 (doc. AI
137).
In data 10 giugno 2014
l’assicurato si è formalmente opposto alla richiesta 27 maggio 2014
dell’amministrazione di sottoporsi ad una perizia multidisciplinare (doc. AI
139).
Non ricevendo risposta
dall’Ufficio AI, il 23 giugno 2014 l’assicurato, per il tramite del suo legale,
ha inoltrato al TCA un ricorso per denegata/ritardata giustizia. Avendo nel frattempo
l’amministrazione emesso il 4 luglio 2014 una decisione incidentale relativa
alla necessità di eseguire una perizia multidisciplinare, con sentenza 29
settembre 2014 questa Corte ha dichiarato il citato ricorso privo di oggetto
(inc. 32.2014.86).
Come detto, con decisione
incidentale del 4 luglio 2014 l’amministrazione ha quindi confermato la
necessità di un accertamento pluridisciplinare di natura interna, dermatologica
e neurologica, facendo presente che il centro peritale verrà designato su base
aleatoria dopo la crescita in giudicato della pronunzia.
Con sentenza 9 gennaio
2015 questa Corte ha respinto il ricorso dell’assicurato contro la succitata
decisione incidentale (inc. 32.2014.120).
1.4. Di conseguenza,
l’amministrazione ha esperito la perizia multidisciplinare, in cui con rapporto
8 aprile 2016 i periti hanno ritenuto l’assicurato inabile al 50% (attività durante
mezza giornata con pieno rendimento) nella sua professione di tecnico edile
(considerata come adeguata) da maggio/giugno 2005 in particolare a causa della
problematica dermatologica (doc. AI 184). Definito il salario da valido in fr.
94'876 .-- utilizzando i dati statistici e discostandosi dai fr. 130'000.--
sostenuti dall’assicurato, il grado d’invalidità è stato definito in 26%.
L’amministrazione, in
parziale modifica da quanto fatto valere nel progetto di decisione 8 gennaio
2014, ha così motivato la riconsiderazione:
" (…)
Alla luce di quanto precede, rilevato che al momento
dell’assegnazione delle prestazioni – come da decisioni 14 dicembre 2006 e 14
maggio 2007 – l’assicurato, rispetto a prima dell’insorgere del danno alla salute,
non presentava un discapito economico pensionabile (dato che emergeva già dal
punto 8 del questionario datore di lavoro 30 maggio 2005) lo scrivente Ufficio ritiene
di essere incorso in un errore manifesto applicando nel caso di specie il
“Prozentvergleich” in luogo del metodo ordinario di confronto dei redditi. A
modifica anche di quanto indicato nel progetto di decisione, il metodo di
calcolo corretto nel caso di specie risulta quindi essere il metodo ordinario
del confronto dei redditi. (…)” (pag. 811 inc. AI)
1.5. Contro la succitata decisione
è tempestivamente insorto l’as- sicurato, per il tramite dell’avv. RA 1,
postulandone l’annullamento e il ripristino della mezza rendita almeno.
Contesta in primo luogo
che vi siano i requisiti per una riconsiderazione non sussistendo una decisione
manifestamente errata essendo corretta l’applicazione del raffronto dei redditi
percentuale. Nell’ipotesi di un raffronto ordinario dei redditi l’assicurato
ribadisce che da sano avrebbe percepito un salario annuo di fr. 130'000.--, che
raffrontato con il reddito da invalido stabilito dall’Ufficio AI darebbe il
diritto ad un mezza rendita. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto
necessario, nel prosieguo.
1.6. Con la risposta di causa,
l’Ufficio AI conferma in toto la decisione contestata.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se rettamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita d’invalidità.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg .), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.3. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita
può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile
dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla
capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 p. 137).
Circa gli
effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un
assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la
riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è
messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
L’art. 88bis
cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in
cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato
l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.4. Dal punto di vista medico, da
ultimo l’assicurato è stato sottoposto ad una perizia multidisciplinare a cura
del SAM. Con rapporto 8 aprile 2016 i periti, dopo aver proceduto a consulti
esterni d’ordine psichiatrico (a cura della dr.ssa __________), reumatologico
(dr. __________), neurologico (dr. __________) e dermatologico (dr. __________),
Fatti
i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Idrosadenite cronica suppurativa.
Cefalea a grappolo.
Sindrome lombovertebrale con/su:
- alterazioni
statiche con scoliosi destro-convessa lombare;
- alterazioni
degenerative soprattutto L5-S1 con osteocondrosi e spondilosi a carattere
iperostotica.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Iperlassità legamentare in regressione.
Pregressa lussazione abituale recidivante alla spalla ds. nell’ambito
dell’iperlassità legamentare.
Pregressa frattura del radio lococlassico a ds., trattata
conservativamente, circa 30 anni or sono. (…)” (pag. 682 inc. AI
L’assicurato è stato
ritenuto inabile al 50% (da intendere quale presenza ridotta a mezza giornata,
con rendimento pieno) della sua attuale attività di tecnico edile,
principalmente per motivi legati alla patologia dermatologica. Per quanto
riguarda i deficit funzionali i periti hanno rilevato:
" (…)
La riduzione della capacità lavorativa è dovuta in primis
all’idrosadenite cronica suppurativa che esige una continua igiene locale,
lavaggi, disinfezione, cambio degli indumenti intimi e dell’uso dei pannolini
protettivi. Nei periodi di esacerbazione l’A. è limitato nel mantenere la
posizione seduta e la marcia. Spesso l’A. deve eseguire da solo delle incisioni
e svuotamenti.
Dal punto di vista reumatologico l’A. è limitato minimamente nel
mantenere a lungo la posizione seduta; deve potersi alzare ripetutamente; la
posizione in piedi fermo può essere mantenuta ma non a lungo. È limitato nella
deambulazione su terreni sconnessi. Non deve alzare pesi importanti.
Dal punto di vista neurologico l’A. è limitato a causa della
cefalea a grappolo. (…)” (pag. 699 inc. AI)
In attività adeguate
rispettose delle succitate limitazioni, la capacità lavorativa è stata
parimenti valutata in 50%. Dal punto di vista dermatologico i periti hanno
ritenuto che non vi sono attività più adatte rispetto a quella attualmente
svolta (cfr. pag. 700 incarto AI).
La ridotta capacità
lavorativa è stata fatta risalire dal maggio / giugno 2005.
In conclusione, rispetto
alla situazione presente al momento della decisione 14 dicembre 2006 di
conferimento della mezza rendita (cfr. consid. 1.1) non vi è stata una
sostanziale modifica dello stato di salute rispettivamente del grado
d’incapacità al guadagno.
Diversamente è invece la situazione
economica.
2.5. Con la decisione contestata,
come pure in occasione della decisione 2 marzo 2011 (cfr. consid. 1.2) e del
progetto di decisione 8 gennaio 2014 (cfr. consid. 1.3), l’amministrazione ha
ritenuto date le condizioni di riconsiderare le decisioni di rendita del 14
dicembre 2006 e del 14 maggio 2007 (come pure la comunicazione del 20 marzo
2009 di conferma della prestazione; cfr. consid. 1.1 in fine), considerate
erronee, nel senso di sopprimere la rendita.
2.5.1. Secondo l'art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può tornare
sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica
ha una notevole importanza. La riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se
la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469).
Per
determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente
erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della
sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con
riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di
giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per
motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione
diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del
diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In
particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione
dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un
certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la
decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di
diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione
iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007
del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).
Va
poi fatto presente che la modifica (nel senso di una soppressione o di una
riduzione) in via di riconsiderazione di una rendita presuppone in ogni caso
che, dall'assegnazione della prestazione, non siano intervenute modifiche della
situazione giuridicamente rilevante che giustifichino il mantenimento della
rendita alle condizioni precedentemente ammesse (art. 17 LPGA; sentenza
9C_768/2010 del 10 novembre 2010 consid. 2.2; I 859/05 del 10 maggio 2006
consid. 2.3; I 222/02 del 19 dicembre 2002 consid. 5.1).
Come visto,
secondo l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della
rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che
segue la notifica della decisione (lett. a).
Essa
può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato
l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).
L’art. 88bis
OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche in caso di modifica
del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione)
(Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG),
pag. 395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).
Condizione necessaria per
l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una
riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI, quali sono
segnatamente quelle disciplinanti la valutazione del grado d'invalidità (STF
9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.1.1 con riferimenti pubblicata in SVR
2012 IV Nr. 35 pag. 136 e DTF 119 V 431 consid. 2 pag. 432).
La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione
avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con
effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui
l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica
ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330,
119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95ss). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio
della soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in
applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).
2.5.2. Ritornando al caso in esame, l’amministrazione
ritiene di essere incorsa in un errore manifesto per quel che concerne la
valutazione del grado d’invalidità.
Con la decisione
contestata, come visto al consid. 1.4, l’Ufficio AI, dopo aver proceduto al
raffronto dei redditi, ha così motivato l’errore manifesto:
" (…) Alla
luce di quanto precede, rilevato che al momento dell’assegnazione delle
prestazioni – come da decisioni 14 dicembre 2006 e 14 maggio 2007 –
l’assicurato, rispetto a prima dell’insorgere del danno alla salute, non
presentava un discapito economico pensionabile (dato che emergeva già dal punto
8 del questionario datore di lavoro 30 maggio 2005) lo scrivente Ufficio
ritiene di essere incorso in un errore manifesto applicando nel caso di specie
il “Prozentvergleich” in luogo del metodo ordinario di confronto dei redditi. A
modifica anche di quanto indicato nel progetto di decisione, il metodo di
calcolo corretto nel caso di specie risulta quindi essere il metodo ordinario
del confronto dei redditi. (…)” (pag. 811 inc. AI)
Occorre rilevare, come
risulta dal punto no. 8 del questionario del datore di lavoro compilato il 30
maggio 2005, che nel 2003 (prima del danno alla salute) l’assicurato aveva
percepito fr. 63'700.-- di salario e nel 2004 (primo periodo di assenza da
lavoro per motivi di salute: 1° giugno – 30 giugno 2004) fr. 65'000.--,
tredicesima inclusa (pag. 17 incarto AI). In quel frangente di tempo l’assicurato
non presentava un’incapacità al guadagno motivo per cui la definizione del
grado d’invalidità mediante il cosiddetto raffronto dei redditi percentuale,
con riconoscimento del diritto alla mezza rendita dal 1° maggio 2005, non era
giustificata.
Trattandosi
dunque di un errore (rilevante) concernente un argomento specifico dell’AI e non
trattandosi di un caso di violazione dell’obbligo d’informare, rettamente la
soppressione della rendita è stata stabilita pro futuro, ossia il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione del 2 marzo 2011 (cfr. art.
88 bis cpv. 2 lett. a OAI), vale a dire il 1° maggio 2011.
Occorre ora verificare se
successivamente all’erronea assegnazione delle prestazioni non siano
intervenute modifiche giuridicamente rilevanti da giustificare invece il
riconoscimento di una rendita.
In tal senso,
deve essere esaminato se il nuovo ammontare del reddito da valido – definito a
seguito di una promozione professionale avvenuta nel 2006, fatta valere in sede
di ricorso dell’11 aprile 2011 (cfr. consid. 1.2) – porti al riconoscimento di
un grado d’invalidità pensionabile.
In
applicazione del metodo ordinario, determinato un nuovo reddito da valido in
fr. 94'867.--, l’Ufficio AI lo ha raffrontato con quello da invalido di fr. 69'997.--,
giungendo ad un grado d’invalidità del 26%. Di conseguenza, con la decisione
contestata ha confermato la soppressione della rendita.
L’assicurato
sostiene invece che debba essere utilizzato il metodo percentuale poiché
l’attuale attività svolta presso la __________ corrisponde a quella in cui può
mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa del 50%, ciò che
permette di riconoscere il diritto ad una mezza rendita. Nella misura in cui si
volesse utilizzare il metodo ordinario, il ricorrente contesta la
determinazione del reddito da valido in fr. 94'876.-- eseguita dall’Ufficio AI
sulla base dei dati statistici, sostenendo che senza il danno salute, nel 2013,
avrebbe potuto percepire un salario di fr. 130'000.-- e che dal raffronto con
il reddito attualmente percepito risulterebbe un grado d’invalidità giustificante
una mezza rendita.
2.6. L’assicurato, come detto, è
del parere che debba essere applicato il cosiddetto raffronto percentuale,
anziché il raffronto dei redditi, così come fatto in occasione della decisione
14 dicembre 2006.
Secondo giurisprudenza
riassunta in 9C_225/2016 del 14 luglio 2016, se la persona
interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la
capacità lavorativa residua, il reddito da invalido va di principio determinato
alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano
segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita
dall'Ufficio federale di statistica (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con
riferimenti). Tuttavia, è possibile derogare a questo principio e fissare la
perdita di guadagno direttamente in base all'incapacità di lavoro operando un
confronto percentuale (“Prozentvegleich”). Questo metodo costituisce una
variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su dati statistici: il
reddito da valido è preso in considerazione nella misura del 100%, mentre il
reddito da invalido è preso in considerazione tenendo conto dell'incapacità
lavorativa, la differenza percentuale corrisponde in tal modo al grado
d'invalidità (sentenze 8C_628/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.3.5 e
8C_211/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 4.1 con i riferimenti pubblicata in SVR
2014 UV n. 1 pag. 1; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung [IVG], 3 aed. 2014, n. 35 e seg. ad art. 28 a
LAI). L'applicazione di questo metodo si giustifica quando il salario da valido
e quello da invalido sono fissati in base agli stessi dati statistici, oppure
quando il lavoro precedentemente svolto è ancora possibile (perché il contratto
di lavoro per esempio non è stato sciolto), oppure quando questo lavoro offre
le migliori possibilità di reintegrazione professionale (perché per esempio il
salario prima dell'invalidità è superiore a quello da invalido) (sentenze
9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 3.2 e 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008
consid. 6.4.1).”
A
mente del TCA non vi sono i presupposti per utilizzare il raffronto percentuale
dei redditi, poiché, come si vedrà nel prossimo considerando, il discapito economico
reale è minore dell’inabilità medico-teorica del 50%.
Resta
pertanto da definire il grado d’invalidità mediante il metodo ordinario. Come
detto, contestato è la determinazione del reddito da valido.
2.7. Secondo
giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile
dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),
occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente
all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado
di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue
capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere
determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se
del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di
circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati
statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag.
325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà
in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti
l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui
percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in
grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per
esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace
al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà
professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o
ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra
ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della
persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più
al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322
consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Per il resto, occorre tenere
conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano
una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e
conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente
svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale
contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.
Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito
Considerandi
un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993
no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto
sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi
concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161
consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un salario di punta può
essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC
1980.
pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno
in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di
lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Nel caso in esame, la
definizione del reddito senza invalidità è stato frutto di una lunga e
complessa istruttoria.
Nei questionari 22
novembre 2007 (pag. 114 incarto AI ) e 11 marzo 2010 (pag. 152 incarto AI) il
datore di lavoro ha indicato l’assicurato da sano avrebbe potuto percepire un
salario di fr. 91'000.-- .
Alle osservazioni al
progetto di soppressione rendita dell’11 ottobre 2010, egli ha allegato una
dichiarazione 2 novembre 2010 della __________ (ribadite il 28 settembre 2011 [pag.
82.
incarto AI] e 12 luglio 2013 [pag. 437 incarto AI])
" (…)
Nel maggio del 2006, la posizione del Sig. RI 1 all’interno
dell’azienda, come anche le sue mansioni, le sue responsabilità e la sua
remunerazione sono state attentamente rivalutate, come d’altra parte previsto
dalla sopraccitata strategia di crescita aziendale, orientata nondimeno a
valorizzare le qualità delle persone ritenute fondamentali nei processi
produttivi.
In tal senso, coerentemente alle funzioni prese in carico del Sig.
RI 1 quale responsabile dell’ufficio tecnico, dell’acquisizione, della
produzione e della messa in opera, lo stipendio base mensile, inteso al 100%
per 13 mensilità annue, è stato portato da Fr. 5'000.- a 7'000.-. Inoltre,
quale riconoscimento (bonus) per i mandati da egli acquisiti e per le spese di
lavoro (indennità autovettura privata, indennità uso telefono privato,
indennità vestiario di campagna, ecc.), è stato pattuito un rimborso
forfettario di Fr. 3'000.- mensili, sempre inteso al 100% per 13 mensilità
annue. (…)” (cfr. incarto AI pag. 198)
L’assicurato sostiene che,
a seguito di una rivalutazione della sua posizione professionale avvenuta nel maggio
2006, da sano, con un attività al 100%, avrebbe potuto percepire un salario di
fr. 130'000.-- (doc. AI 54).
Nel rapporto 16 novembre
2012.
(recte: 3 aprile 2013) dell’inchiesta economica l’ispettrice AI, dopo aver
dettagliatamente preso conoscenza delle mansioni dell’assicurato, tenuto conto
dei corsi professionali frequentati, esaminato gli atti fiscali, essa ha concluso:
" (…)
Esiti dell’inchiesta
Nel corso dell’incontro ho chiesto all’assicurato se e quali
cambiamenti siano stati messi in atti, da lui e/o dal datore di lavoro, dopo il
danno alla salute; ho precisato la domanda indicando cambiamenti di tipo
organizzativo e/o gestionale, data la dichiarata riduzione del tempo di lavoro
da un lato e le responsabilità che competono al ruolo in seno all’azienda
dall’altro.
Ho sottolineato poi come dal punto di vista salariale non siano
intervenuti cambiamenti sostanziali, poiché l’ammontare del salario non ha
subito importanti variazioni tra prima e dopo il danno alla salute.
L’assicurato ha dichiarato come il ruolo e le mansioni in seno
all’azienda si siano ampliate da quando, alla scadenza dei due anni di
malattia, si trovava senza copertura assicurativa e senza rendita: a quel
momento il datore di lavoro “gli ha dato fiducia e responsabilità”, ha ammesso,
“continuando a pagargli lo stipendio”.
Ha aggiunto che si tratta di accordi verbali, per quanto
confermati a più riprese dal datore di lavoro al nostro consulente e messi per
iscritto nelle precedenti inchieste. Gli accordi riguardano sia le indennità
per spese che i bonus ed i premi di rendimento; non ha saputo tuttavia indicare
quali fossero le ragioni di quanto riconosciuto (se e a quale percentuale sul
fatturato o sui mandati acquisti corrispondano), limitandosi a confermare che
si tratta di una cifra pattuita ad inizio anno. Ha precisato inoltre come
l’ammontare del premio non venga definito come avviene presso gli istituti
bancari.
Osservazioni:
Riguardo alle mansioni svolte dall’assicurato riprendo quanto
indicato in precedenza:
I tecnici dipl. SSS si situano tra l’ingegnere e l’operaio
specializzato o la persona del mestiere, possono assumere in modo indipendente
la direzione di una piccola o media azienda o rivestire all’interno di una
azienda una funzione direttiva o di quadro intermedio.
Secondo il profilo del Tecnico edile, egli può essere chiamato ad
assumere funzioni di responsabilità e anche funzioni direttive, alla stregua di
quelle descritte dall’assicurato. Si può tuttavia ammettere che l’esperienza
acquisita nell’ambito di un’azienda, unitamente al perfezionamento
professionale in itinere, contribuiscano a rafforzare il rapporto di fiducia
con i dirigenti e proprietari dell’azienda stessa, come d’altronde ha indicato
l’assicurato nel corso degli incontri.
Non si tratta però di una di un cambiamento di ruolo e di
funzione, poiché il signor RI 1 non ha ottenuto un avanzamento professionale,
bensì un aumento delle responsabilità proporzionale all’aumento delle
competenze e dell’esperienza nel settore.
Gli stessi standard salariali e sindacali, relativi alla funzione
del Tecnico edile, “raccomandano” compensi salariali più elevati tra chi è
all’inizio dell’attività e chi invece ha acquisito maggior esperienza.
In virtù di queste considerazioni ritengo che il salario senza
invalidità maggiormente rappresentativo dall’attività svolta dall’assicurato
sia quello reperibile nella Statistica svizzera sulla struttura dei salari
2010, tabella TA7, genere di attività: Pianificazione, costruzione, creazione,
disegno posizione 30, livello di qualifica 1+2 (lavoro particolarmente
esigente, indipendente e molto qualificato), uomini, in cui attesta un salario
mensile lordo i fr. 7'976.-, annuale di fr. 95'712.-.
Una cifra che è in linea con gli stipendi indicati nei bandi di
concorso prodotti dall’assicurato (vedi lettera del 29 marzo scorso) almeno per
la funzione di Tecnico edile; solo in un caso – e qui il ruolo è quello di
ingegnere – si arriva ai fr. 130'000.- che l’assicurato reputa invece più
adeguati alla funzione e al ruolo ricoperti in seno alla __________.
Il salario estrapolato dalla Statistica svizzera tiene conto sia
delle competenze professionali sia della posizione di responsabilità che l’assicurato
ha acquisito in azienda. Per quanto abbia affinato le proprie competenze, ha
pur sempre mantenuto lo stesso titolo di studio, e questo è senz’altro un fatto
di cui la valutazione deve tenere debito conto. (…)”(sottolineatura del
redattore; cfr. incarto AI pagg. 425-426)
L’ispettrice si è quindi discostata
da quanto dichiarato dall’assicurato, rispettivamente dal suo datore di lavoro,
optando per la definizione del salario senza invalidità sulla base dei dati salariali
statistici.
A suffragio della tesi dei
fr. 130'000.-- con scritto 28 gennaio 2013 l’assicurato ha prodotto un
accertamento della __________ del 14 gennaio 2013 (di analogo tenore
l’accertamento salariale 8 febbraio 2013 della __________; pag. 410 incarto AI).
In particolare, dopo aver riportato l’iter formativo seguito dall’interessato
(disegnatore del genio civile presso la __________ di __________, Assistente
edile presso la __________ di __________, vari corsi di perfezionamento),
l’esperienza professionale acquisita (20 anni nel settore dell’edilizia, di cui
11.
presso l’attuale datore di lavoro), nonché le mansioni svolte
dall’interessato nell’azienda, la succitata fiduciaria ha concluso:
" (…)
Valutazione
Dagli elementi di cui sopra, emerge chiaramente che la posizione
professionale del Sig. RI 1, anche se non espressamente formalizzata (come
spesso capita nelle piccole e medie aziende presenti sul nostro territorio), è
senza dubbio parificabile a quella di un vice-direttore.
In considerazione di ciò, tenuto inoltre conto della realtà del
mercato ticinese di oggi, secondo la nostra conoscenza e pluriennale esperienza
nei servizi di consulenza/ricerca specialistica inerenti alle risorse umane di
livello superiore, riteniamo che per un profilo professionale come quello del
Sig. RI 1 sia realistico proporre una delle seguenti soluzioni di
remunerazione:
3.1
Soluzione 1
Retribuzione fissa onnicomprensiva
Tra Fr. 125'000.- e Fr. 135'000.-
3.2
Soluzione 2
Retribuzione fissa + parte variabile sui mandati acquisiti (bonus)
Tra Fr. 100'000.- e Fr. 110'000.-, con l’aggiunta dell’1% sulla cifra lorda dei
mandati acquisiti.
Le cifre esposte nelle due soluzioni sono da intendere lorde
(comprensive di oneri sociali), su base annuale e per un occupazione al 100%.
(…)”(cfr. incarto AI pagg. 412-413)
Ora, da un attento esame
degli atti questo TCA non ha motivo di non fare propria le valutazione
dell’ispettrice AI, persona del resto versata in queste questioni professionali,
in cui ha tenuto conto di tutti gli elementi determinanti del caso. In
particolare è stato pertinentemente rilevato che il salario annuo di fr.
130'000.-- è da mettere in relazione ad una retribuzione generalmente spettante
ad un ingegnere edile, funzione che l’assicurato non ha mai ricoperto, non
avendo seguito – dopo la promozione professionale – una simile formazione. I
corsi frequentati dallo stesso, elencati e comprovati nello scritto 28 gennaio
2013.
(pagg. 386/7 inc. AI), non rientrano in un simile curriculum formativo.
Infatti, nella citata inchiesta economica l’ispettrice ha rilevato che “Per
quanto abbia affinato le proprie competenze, (l’assicurato n.d.r) ha pur sempre
mantenuto lo stesso titolo di studio, e questo è senz’altro un fatto di cui la
valutazione deve tenere debito conto” (pag. 426 inc. AI).
Senza voler misconoscere l’esperienza
professionale acquisita dall’assicurato, a mente di questa Corte appare inconsueto
che in un breve lasso di tempo il salario ipotetico, a seguito della ristrutturazione
aziendale del 2006, è pressoché raddoppiato. Va infatti rilevato che
l’assicurato, senza il danno alla salute e con un pensum lavorativo del 100%, avrebbe
percepito più del titolare dell’azienda. Vero che a tal riguardo quest’ultimo
ha spiegato che una simile importante retribuzione sarebbe giustificata dal fatto
che si fida ciecamente del proprio collaboratore, il quale gestisce l’80% della
cifra di affari della società (cfr. verbale relativo all’incontro del 27 giugno
2012.
in pag. 335 incarto AI). Ma è altrettanto vero che ciononostante il
salario (reddito da invalido) percepito dall’assicurato non ha registrato un
aumento così sensibile come lo è stato per il reddito ipotetico da valido. In
proposito va fatto riferimento all’analisi dei salari eseguita dall’ispettrice
AI. Sulla base dei dati fiscali dell’assicurato si evince che nel 2004 (quindi
prima della promozione professionale) il salario lordo ammontava a fr. 65’000.--
e nel 2009 a fr. 68’000.-- lordi (cfr. pag. 423 inc. AI), quindi un aumento di
fr. 3'000.-- su base annua verosimilmente da ricondurre al rincaro dei prezzi.
Va poi fatto presente che dei
fr. 7'000.-- di salario ipotetico, ben
fr. 3'000.-- mensili sono
costituiti da bonus e da rimborso spese a forfait, ossia quasi la metà della
retribuzione di base. Semmai appare più plausibile fondarsi su uno stipendio
ipotetico annuo di fr. 91'000.-- (13 x 7'000).
Tuttavia, a favore
dell’assicurato, questa Corte ritiene il salario statistico (stato 2010), così
come spiegato nella succitata inchiesta economica del 3 aprile 2013, maggiormente
rappresentativo dell’evoluzione salariale dell’assicurato con un pensum
lavorativo del 100%, dato che, tenuto conto delle tabelle salariali 2012,
aggiornato al 2015 corrisponde a fr. 94’876.-- (cfr. annotazioni 25 maggio e 12
luglio 2016 dell’incaricata in pagg. 771 e 778 incarto AI).
2.8
Per quel che concerne il reddito
da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché
l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il
reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali,
editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi
medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.
3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va
rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha
precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 137 V 73
consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5.
settembre 2006).
Se una
persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un
reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia
spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei
due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello
di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente
conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di
reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In
una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito
da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo,
va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono
essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione
per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Nel caso in esame,
correttamente l’Ufficio AI ha preso il salario attualmente percepito dalla __________
risultante dall’estratto del conto individuale, aggiornato al 2015.
Secondo la
giurisprudenza, generalmente i redditi da attività dipendente ed indipendente
iscritti nel conto individuale possono costituire la base di determinazione del
reddito da valido (anche da invalido: DTF 117 V 8 consid. 2c/aa). Spetta all’assicurato
dimostrare che tali dati si discostano in maniera rilevante dall’effettive
entrate (art. 25 OAI; STF 9C_111/2009 del 21 luglio 2009 con riferimento a SVR
1999.
IVG nr. 24; STFA I 705/05 del 29 gennaio 2003 consid. 2.2.1.), ciò che non
è stato il caso.
2.9
Dal raffronto di un reddito
da valido di fr. 94'876 con un reddito da invalido di fr. 69'997 risulta una
grado d’invalidità non pensionabile del 26%.
In simili circostanze, a
ragione l’Ufficio AI ha soppresso la mezza rendita, così come da decisione 2
marzo 2011 impugnata con ricorso del 1° aprile 2011 (cfr. consid. 1.2).
Va qui ricordato che in
caso in cui l'effetto sospensivo viene ritirato a un ricorso diretto contro una
decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita – come lo è stato in
casu il ricorso del 1° aprile 2011 – o un assegno per grandi invalidi, questo
ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante
tutta questa procedura d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione
(DTF 129 V 370). Pertanto, ritenuto come l’effetto sospensivo del ricorso del
1° aprile 2011 sia durato sino all’emissione della decisione 14 luglio 2016 qui
contestata e dal momento che quest’ultima va confermata, la soppressione della
rendita è da far risalire retroattivamente al 30 aprile 2011, come stabilito
nella decisione 2 marzo 2011.
2.10
Da ultimo il ricorrente ha
chiesto l’audizione del suo datore di lavoro, l’edizione della cifra di affari
della __________ dal 2005 ad oggi, nonché una perizia economica sul suo valore
di mercato per corroborare la propria tesi.
Come visto sopra, quanto
asserito dall’assicurato, rispettivamente dal suo datore di lavoro, non è
sufficiente per discostarsi dall’esito dell’inchiesta economica, motivo per cui
non è necessario procede ai chiesti accertamenti.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti).. Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10
pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.11
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o
al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto l’esito della
vertenza le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti