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32.2016.101

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 maggio 2017Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

" (…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Idrosadenite cronica suppurativa.

Cefalea a grappolo.

Sindrome lombovertebrale con/su:

- alterazioni

statiche con scoliosi destro-convessa lombare;

- alterazioni

degenerative soprattutto L5-S1 con osteocondrosi e spondilosi a carattere

iperostotica.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Iperlassità legamentare in regressione.

Pregressa lussazione abituale recidivante alla spalla ds. nell’ambito

dell’iperlassità legamentare.

Pregressa frattura del radio lococlassico a ds., trattata

conservativamente, circa 30 anni or sono. (…)” (pag. 682 inc. AI

L’assicurato è stato

ritenuto inabile al 50% (da intendere quale presenza ridotta a mezza giornata,

con rendimento pieno) della sua attuale attività di tecnico edile,

principalmente per motivi legati alla patologia dermatologica. Per quanto

riguarda i deficit funzionali i periti hanno rilevato:

" (…)

La riduzione della capacità lavorativa è dovuta in primis

all’idrosadenite cronica suppurativa che esige una continua igiene locale,

lavaggi, disinfezione, cambio degli indumenti intimi e dell’uso dei pannolini

protettivi. Nei periodi di esacerbazione l’A. è limitato nel mantenere la

posizione seduta e la marcia. Spesso l’A. deve eseguire da solo delle incisioni

e svuotamenti.

Dal punto di vista reumatologico l’A. è limitato minimamente nel

mantenere a lungo la posizione seduta; deve potersi alzare ripetutamente; la

posizione in piedi fermo può essere mantenuta ma non a lungo. È limitato nella

deambulazione su terreni sconnessi. Non deve alzare pesi importanti.

Dal punto di vista neurologico l’A. è limitato a causa della

cefalea a grappolo. (…)” (pag. 699 inc. AI)

In attività adeguate

rispettose delle succitate limitazioni, la capacità lavorativa è stata

parimenti valutata in 50%. Dal punto di vista dermatologico i periti hanno

ritenuto che non vi sono attività più adatte rispetto a quella attualmente

svolta (cfr. pag. 700 incarto AI).

La ridotta capacità

lavorativa è stata fatta risalire dal maggio / giugno 2005.

In conclusione, rispetto

alla situazione presente al momento della decisione 14 dicembre 2006 di

conferimento della mezza rendita (cfr. consid. 1.1) non vi è stata una

sostanziale modifica dello stato di salute rispettivamente del grado

d’incapacità al guadagno.

Diversamente è invece la situazione

economica.

2.5. Con la decisione contestata,

come pure in occasione della decisione 2 marzo 2011 (cfr. consid. 1.2) e del

progetto di decisione 8 gennaio 2014 (cfr. consid. 1.3), l’amministrazione ha

ritenuto date le condizioni di riconsiderare le decisioni di rendita del 14

dicembre 2006 e del 14 maggio 2007 (come pure la comunicazione del 20 marzo

2009 di conferma della prestazione; cfr. consid. 1.1 in fine), considerate

erronee, nel senso di sopprimere la rendita.

2.5.1. Secondo l'art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può tornare

sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica

ha una notevole importanza. La riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se

la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469).

Per

determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente

erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della

sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con

riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di

giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per

motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione

diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del

diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In

particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione

dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un

certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la

decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di

diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione

iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007

del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).

Va

poi fatto presente che la modifica (nel senso di una soppressione o di una

riduzione) in via di riconsiderazione di una rendita presuppone in ogni caso

che, dall'assegnazione della prestazione, non siano intervenute modifiche della

situazione giuridicamente rilevante che giustifichino il mantenimento della

rendita alle condizioni precedentemente ammesse (art. 17 LPGA; sentenza

9C_768/2010 del 10 novembre 2010 consid. 2.2; I 859/05 del 10 maggio 2006

consid. 2.3; I 222/02 del 19 dicembre 2002 consid. 5.1).

Come visto,

secondo l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della

rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che

segue la notifica della decisione (lett. a).

Essa

può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento

indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato

l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).

L’art. 88bis

OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche in caso di modifica

del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione)

(Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG),

pag. 395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).

Condizione necessaria per

l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una

riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI, quali sono

segnatamente quelle disciplinanti la valutazione del grado d'invalidità (STF

9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.1.1 con riferimenti pubblicata in SVR

2012 IV Nr. 35 pag. 136 e DTF 119 V 431 consid. 2 pag. 432).

La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione

avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con

effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui

l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica

ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330,

119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95ss). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio

della soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in

applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).

2.5.2. Ritornando al caso in esame, l’amministrazione

ritiene di essere incorsa in un errore manifesto per quel che concerne la

valutazione del grado d’invalidità.

Con la decisione

contestata, come visto al consid. 1.4, l’Ufficio AI, dopo aver proceduto al

raffronto dei redditi, ha così motivato l’errore manifesto:

" (…) Alla

luce di quanto precede, rilevato che al momento dell’assegnazione delle

prestazioni – come da decisioni 14 dicembre 2006 e 14 maggio 2007 –

l’assicurato, rispetto a prima dell’insorgere del danno alla salute, non

presentava un discapito economico pensionabile (dato che emergeva già dal punto

8 del questionario datore di lavoro 30 maggio 2005) lo scrivente Ufficio

ritiene di essere incorso in un errore manifesto applicando nel caso di specie

il “Prozentvergleich” in luogo del metodo ordinario di confronto dei redditi. A

modifica anche di quanto indicato nel progetto di decisione, il metodo di

calcolo corretto nel caso di specie risulta quindi essere il metodo ordinario

del confronto dei redditi. (…)” (pag. 811 inc. AI)

Occorre rilevare, come

risulta dal punto no. 8 del questionario del datore di lavoro compilato il 30

maggio 2005, che nel 2003 (prima del danno alla salute) l’assicurato aveva

percepito fr. 63'700.-- di salario e nel 2004 (primo periodo di assenza da

lavoro per motivi di salute: 1° giugno – 30 giugno 2004) fr. 65'000.--,

tredicesima inclusa (pag. 17 incarto AI). In quel frangente di tempo l’assicurato

non presentava un’incapacità al guadagno motivo per cui la definizione del

grado d’invalidità mediante il cosiddetto raffronto dei redditi percentuale,

con riconoscimento del diritto alla mezza rendita dal 1° maggio 2005, non era

giustificata.

Trattandosi

dunque di un errore (rilevante) concernente un argomento specifico dell’AI e non

trattandosi di un caso di violazione dell’obbligo d’informare, rettamente la

soppressione della rendita è stata stabilita pro futuro, ossia il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione del 2 marzo 2011 (cfr. art.

88 bis cpv. 2 lett. a OAI), vale a dire il 1° maggio 2011.

Occorre ora verificare se

successivamente all’erronea assegnazione delle prestazioni non siano

intervenute modifiche giuridicamente rilevanti da giustificare invece il

riconoscimento di una rendita.

In tal senso,

deve essere esaminato se il nuovo ammontare del reddito da valido – definito a

seguito di una promozione professionale avvenuta nel 2006, fatta valere in sede

di ricorso dell’11 aprile 2011 (cfr. consid. 1.2) – porti al riconoscimento di

un grado d’invalidità pensionabile.

In

applicazione del metodo ordinario, determinato un nuovo reddito da valido in

fr. 94'867.--, l’Ufficio AI lo ha raffrontato con quello da invalido di fr. 69'997.--,

giungendo ad un grado d’invalidità del 26%. Di conseguenza, con la decisione

contestata ha confermato la soppressione della rendita.

L’assicurato

sostiene invece che debba essere utilizzato il metodo percentuale poiché

l’attuale attività svolta presso la __________ corrisponde a quella in cui può

mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa del 50%, ciò che

permette di riconoscere il diritto ad una mezza rendita. Nella misura in cui si

volesse utilizzare il metodo ordinario, il ricorrente contesta la

determinazione del reddito da valido in fr. 94'876.-- eseguita dall’Ufficio AI

sulla base dei dati statistici, sostenendo che senza il danno salute, nel 2013,

avrebbe potuto percepire un salario di fr. 130'000.-- e che dal raffronto con

il reddito attualmente percepito risulterebbe un grado d’invalidità giustificante

una mezza rendita.

2.6. L’assicurato, come detto, è

del parere che debba essere applicato il cosiddetto raffronto percentuale,

anziché il raffronto dei redditi, così come fatto in occasione della decisione

14 dicembre 2006.

Secondo giurisprudenza

riassunta in 9C_225/2016 del 14 luglio 2016, se la persona

interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la

capacità lavorativa residua, il reddito da invalido va di principio determinato

alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano

segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita

dall'Ufficio federale di statistica (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con

riferimenti). Tuttavia, è possibile derogare a questo principio e fissare la

perdita di guadagno direttamente in base all'incapacità di lavoro operando un

confronto percentuale (“Prozentvegleich”). Questo metodo costituisce una

variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su dati statistici: il

reddito da valido è preso in considerazione nella misura del 100%, mentre il

reddito da invalido è preso in considerazione tenendo conto dell'incapacità

lavorativa, la differenza percentuale corrisponde in tal modo al grado

d'invalidità (sentenze 8C_628/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.3.5 e

8C_211/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 4.1 con i riferimenti pubblicata in SVR

2014 UV n. 1 pag. 1; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung [IVG], 3 aed. 2014, n. 35 e seg. ad art. 28 a

LAI). L'applicazione di questo metodo si giustifica quando il salario da valido

e quello da invalido sono fissati in base agli stessi dati statistici, oppure

quando il lavoro precedentemente svolto è ancora possibile (perché il contratto

di lavoro per esempio non è stato sciolto), oppure quando questo lavoro offre

le migliori possibilità di reintegrazione professionale (perché per esempio il

salario prima dell'invalidità è superiore a quello da invalido) (sentenze

9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 3.2 e 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008

consid. 6.4.1).”

A

mente del TCA non vi sono i presupposti per utilizzare il raffronto percentuale

dei redditi, poiché, come si vedrà nel prossimo considerando, il discapito economico

reale è minore dell’inabilità medico-teorica del 50%.

Resta

pertanto da definire il grado d’invalidità mediante il metodo ordinario. Come

detto, contestato è la determinazione del reddito da valido.

2.7. Secondo

giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile

dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),

occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente

all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado

di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue

capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di

circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati

statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag.

325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà

in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti

l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui

percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in

grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per

esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace

al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà

professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o

ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra

ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della

persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più

al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322

consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Per il resto, occorre tenere

conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano

una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e

conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente

svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale

contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.

Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito

Considerandi

un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993

no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto

sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi

concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161

consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può

essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC

1980.

pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno

in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di

lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Nel caso in esame, la

definizione del reddito senza invalidità è stato frutto di una lunga e

complessa istruttoria.

Nei questionari 22

novembre 2007 (pag. 114 incarto AI ) e 11 marzo 2010 (pag. 152 incarto AI) il

datore di lavoro ha indicato l’assicurato da sano avrebbe potuto percepire un

salario di fr. 91'000.-- .

Alle osservazioni al

progetto di soppressione rendita dell’11 ottobre 2010, egli ha allegato una

dichiarazione 2 novembre 2010 della __________ (ribadite il 28 settembre 2011 [pag.

82.

incarto AI] e 12 luglio 2013 [pag. 437 incarto AI])

" (…)

Nel maggio del 2006, la posizione del Sig. RI 1 all’interno

dell’azienda, come anche le sue mansioni, le sue responsabilità e la sua

remunerazione sono state attentamente rivalutate, come d’altra parte previsto

dalla sopraccitata strategia di crescita aziendale, orientata nondimeno a

valorizzare le qualità delle persone ritenute fondamentali nei processi

produttivi.

In tal senso, coerentemente alle funzioni prese in carico del Sig.

RI 1 quale responsabile dell’ufficio tecnico, dell’acquisizione, della

produzione e della messa in opera, lo stipendio base mensile, inteso al 100%

per 13 mensilità annue, è stato portato da Fr. 5'000.- a 7'000.-. Inoltre,

quale riconoscimento (bonus) per i mandati da egli acquisiti e per le spese di

lavoro (indennità autovettura privata, indennità uso telefono privato,

indennità vestiario di campagna, ecc.), è stato pattuito un rimborso

forfettario di Fr. 3'000.- mensili, sempre inteso al 100% per 13 mensilità

annue. (…)” (cfr. incarto AI pag. 198)

L’assicurato sostiene che,

a seguito di una rivalutazione della sua posizione professionale avvenuta nel maggio

2006, da sano, con un attività al 100%, avrebbe potuto percepire un salario di

fr. 130'000.-- (doc. AI 54).

Nel rapporto 16 novembre

2012.

(recte: 3 aprile 2013) dell’inchiesta economica l’ispettrice AI, dopo aver

dettagliatamente preso conoscenza delle mansioni dell’assicurato, tenuto conto

dei corsi professionali frequentati, esaminato gli atti fiscali, essa ha concluso:

" (…)

Esiti dell’inchiesta

Nel corso dell’incontro ho chiesto all’assicurato se e quali

cambiamenti siano stati messi in atti, da lui e/o dal datore di lavoro, dopo il

danno alla salute; ho precisato la domanda indicando cambiamenti di tipo

organizzativo e/o gestionale, data la dichiarata riduzione del tempo di lavoro

da un lato e le responsabilità che competono al ruolo in seno all’azienda

dall’altro.

Ho sottolineato poi come dal punto di vista salariale non siano

intervenuti cambiamenti sostanziali, poiché l’ammontare del salario non ha

subito importanti variazioni tra prima e dopo il danno alla salute.

L’assicurato ha dichiarato come il ruolo e le mansioni in seno

all’azienda si siano ampliate da quando, alla scadenza dei due anni di

malattia, si trovava senza copertura assicurativa e senza rendita: a quel

momento il datore di lavoro “gli ha dato fiducia e responsabilità”, ha ammesso,

“continuando a pagargli lo stipendio”.

Ha aggiunto che si tratta di accordi verbali, per quanto

confermati a più riprese dal datore di lavoro al nostro consulente e messi per

iscritto nelle precedenti inchieste. Gli accordi riguardano sia le indennità

per spese che i bonus ed i premi di rendimento; non ha saputo tuttavia indicare

quali fossero le ragioni di quanto riconosciuto (se e a quale percentuale sul

fatturato o sui mandati acquisti corrispondano), limitandosi a confermare che

si tratta di una cifra pattuita ad inizio anno. Ha precisato inoltre come

l’ammontare del premio non venga definito come avviene presso gli istituti

bancari.

Osservazioni:

Riguardo alle mansioni svolte dall’assicurato riprendo quanto

indicato in precedenza:

I tecnici dipl. SSS si situano tra l’ingegnere e l’operaio

specializzato o la persona del mestiere, possono assumere in modo indipendente

la direzione di una piccola o media azienda o rivestire all’interno di una

azienda una funzione direttiva o di quadro intermedio.

Secondo il profilo del Tecnico edile, egli può essere chiamato ad

assumere funzioni di responsabilità e anche funzioni direttive, alla stregua di

quelle descritte dall’assicurato. Si può tuttavia ammettere che l’esperienza

acquisita nell’ambito di un’azienda, unitamente al perfezionamento

professionale in itinere, contribuiscano a rafforzare il rapporto di fiducia

con i dirigenti e proprietari dell’azienda stessa, come d’altronde ha indicato

l’assicurato nel corso degli incontri.

Non si tratta però di una di un cambiamento di ruolo e di

funzione, poiché il signor RI 1 non ha ottenuto un avanzamento professionale,

bensì un aumento delle responsabilità proporzionale all’aumento delle

competenze e dell’esperienza nel settore.

Gli stessi standard salariali e sindacali, relativi alla funzione

del Tecnico edile, “raccomandano” compensi salariali più elevati tra chi è

all’inizio dell’attività e chi invece ha acquisito maggior esperienza.

In virtù di queste considerazioni ritengo che il salario senza

invalidità maggiormente rappresentativo dall’attività svolta dall’assicurato

sia quello reperibile nella Statistica svizzera sulla struttura dei salari

2010, tabella TA7, genere di attività: Pianificazione, costruzione, creazione,

disegno posizione 30, livello di qualifica 1+2 (lavoro particolarmente

esigente, indipendente e molto qualificato), uomini, in cui attesta un salario

mensile lordo i fr. 7'976.-, annuale di fr. 95'712.-.

Una cifra che è in linea con gli stipendi indicati nei bandi di

concorso prodotti dall’assicurato (vedi lettera del 29 marzo scorso) almeno per

la funzione di Tecnico edile; solo in un caso – e qui il ruolo è quello di

ingegnere – si arriva ai fr. 130'000.- che l’assicurato reputa invece più

adeguati alla funzione e al ruolo ricoperti in seno alla __________.

Il salario estrapolato dalla Statistica svizzera tiene conto sia

delle competenze professionali sia della posizione di responsabilità che l’assicurato

ha acquisito in azienda. Per quanto abbia affinato le proprie competenze, ha

pur sempre mantenuto lo stesso titolo di studio, e questo è senz’altro un fatto

di cui la valutazione deve tenere debito conto. (…)”(sottolineatura del

redattore; cfr. incarto AI pagg. 425-426)

L’ispettrice si è quindi discostata

da quanto dichiarato dall’assicurato, rispettivamente dal suo datore di lavoro,

optando per la definizione del salario senza invalidità sulla base dei dati salariali

statistici.

A suffragio della tesi dei

fr. 130'000.-- con scritto 28 gennaio 2013 l’assicurato ha prodotto un

accertamento della __________ del 14 gennaio 2013 (di analogo tenore

l’accertamento salariale 8 febbraio 2013 della __________; pag. 410 incarto AI).

In particolare, dopo aver riportato l’iter formativo seguito dall’interessato

(disegnatore del genio civile presso la __________ di __________, Assistente

edile presso la __________ di __________, vari corsi di perfezionamento),

l’esperienza professionale acquisita (20 anni nel settore dell’edilizia, di cui

11.

presso l’attuale datore di lavoro), nonché le mansioni svolte

dall’interessato nell’azienda, la succitata fiduciaria ha concluso:

" (…)

Valutazione

Dagli elementi di cui sopra, emerge chiaramente che la posizione

professionale del Sig. RI 1, anche se non espressamente formalizzata (come

spesso capita nelle piccole e medie aziende presenti sul nostro territorio), è

senza dubbio parificabile a quella di un vice-direttore.

In considerazione di ciò, tenuto inoltre conto della realtà del

mercato ticinese di oggi, secondo la nostra conoscenza e pluriennale esperienza

nei servizi di consulenza/ricerca specialistica inerenti alle risorse umane di

livello superiore, riteniamo che per un profilo professionale come quello del

Sig. RI 1 sia realistico proporre una delle seguenti soluzioni di

remunerazione:

3.1

Soluzione 1

Retribuzione fissa onnicomprensiva

Tra Fr. 125'000.- e Fr. 135'000.-

3.2

Soluzione 2

Retribuzione fissa + parte variabile sui mandati acquisiti (bonus)

Tra Fr. 100'000.- e Fr. 110'000.-, con l’aggiunta dell’1% sulla cifra lorda dei

mandati acquisiti.

Le cifre esposte nelle due soluzioni sono da intendere lorde

(comprensive di oneri sociali), su base annuale e per un occupazione al 100%.

(…)”(cfr. incarto AI pagg. 412-413)

Ora, da un attento esame

degli atti questo TCA non ha motivo di non fare propria le valutazione

dell’ispettrice AI, persona del resto versata in queste questioni professionali,

in cui ha tenuto conto di tutti gli elementi determinanti del caso. In

particolare è stato pertinentemente rilevato che il salario annuo di fr.

130'000.-- è da mettere in relazione ad una retribuzione generalmente spettante

ad un ingegnere edile, funzione che l’assicurato non ha mai ricoperto, non

avendo seguito – dopo la promozione professionale – una simile formazione. I

corsi frequentati dallo stesso, elencati e comprovati nello scritto 28 gennaio

2013.

(pagg. 386/7 inc. AI), non rientrano in un simile curriculum formativo.

Infatti, nella citata inchiesta economica l’ispettrice ha rilevato che “Per

quanto abbia affinato le proprie competenze, (l’assicurato n.d.r) ha pur sempre

mantenuto lo stesso titolo di studio, e questo è senz’altro un fatto di cui la

valutazione deve tenere debito conto” (pag. 426 inc. AI).

Senza voler misconoscere l’esperienza

professionale acquisita dall’assicurato, a mente di questa Corte appare inconsueto

che in un breve lasso di tempo il salario ipotetico, a seguito della ristrutturazione

aziendale del 2006, è pressoché raddoppiato. Va infatti rilevato che

l’assicurato, senza il danno alla salute e con un pensum lavorativo del 100%, avrebbe

percepito più del titolare dell’azienda. Vero che a tal riguardo quest’ultimo

ha spiegato che una simile importante retribuzione sarebbe giustificata dal fatto

che si fida ciecamente del proprio collaboratore, il quale gestisce l’80% della

cifra di affari della società (cfr. verbale relativo all’incontro del 27 giugno

2012.

in pag. 335 incarto AI). Ma è altrettanto vero che ciononostante il

salario (reddito da invalido) percepito dall’assicurato non ha registrato un

aumento così sensibile come lo è stato per il reddito ipotetico da valido. In

proposito va fatto riferimento all’analisi dei salari eseguita dall’ispettrice

AI. Sulla base dei dati fiscali dell’assicurato si evince che nel 2004 (quindi

prima della promozione professionale) il salario lordo ammontava a fr. 65’000.--

e nel 2009 a fr. 68’000.-- lordi (cfr. pag. 423 inc. AI), quindi un aumento di

fr. 3'000.-- su base annua verosimilmente da ricondurre al rincaro dei prezzi.

Va poi fatto presente che dei

fr. 7'000.-- di salario ipotetico, ben

fr. 3'000.-- mensili sono

costituiti da bonus e da rimborso spese a forfait, ossia quasi la metà della

retribuzione di base. Semmai appare più plausibile fondarsi su uno stipendio

ipotetico annuo di fr. 91'000.-- (13 x 7'000).

Tuttavia, a favore

dell’assicurato, questa Corte ritiene il salario statistico (stato 2010), così

come spiegato nella succitata inchiesta economica del 3 aprile 2013, maggiormente

rappresentativo dell’evoluzione salariale dell’assicurato con un pensum

lavorativo del 100%, dato che, tenuto conto delle tabelle salariali 2012,

aggiornato al 2015 corrisponde a fr. 94’876.-- (cfr. annotazioni 25 maggio e 12

luglio 2016 dell’incaricata in pagg. 771 e 778 incarto AI).

2.8

Per quel che concerne il reddito

da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché

l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il

reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali,

editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi

medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.

3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va

rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 137 V 73

consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

Se una

persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un

reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia

spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei

due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello

di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente

conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di

reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In

una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito

da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo,

va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono

essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione

per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Nel caso in esame,

correttamente l’Ufficio AI ha preso il salario attualmente percepito dalla __________

risultante dall’estratto del conto individuale, aggiornato al 2015.

Secondo la

giurisprudenza, generalmente i redditi da attività dipendente ed indipendente

iscritti nel conto individuale possono costituire la base di determinazione del

reddito da valido (anche da invalido: DTF 117 V 8 consid. 2c/aa). Spetta all’assicurato

dimostrare che tali dati si discostano in maniera rilevante dall’effettive

entrate (art. 25 OAI; STF 9C_111/2009 del 21 luglio 2009 con riferimento a SVR

1999.

IVG nr. 24; STFA I 705/05 del 29 gennaio 2003 consid. 2.2.1.), ciò che non

è stato il caso.

2.9

Dal raffronto di un reddito

da valido di fr. 94'876 con un reddito da invalido di fr. 69'997 risulta una

grado d’invalidità non pensionabile del 26%.

In simili circostanze, a

ragione l’Ufficio AI ha soppresso la mezza rendita, così come da decisione 2

marzo 2011 impugnata con ricorso del 1° aprile 2011 (cfr. consid. 1.2).

Va qui ricordato che in

caso in cui l'effetto sospensivo viene ritirato a un ricorso diretto contro una

decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita – come lo è stato in

casu il ricorso del 1° aprile 2011 – o un assegno per grandi invalidi, questo

ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante

tutta questa procedura d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione

(DTF 129 V 370). Pertanto, ritenuto come l’effetto sospensivo del ricorso del

1° aprile 2011 sia durato sino all’emissione della decisione 14 luglio 2016 qui

contestata e dal momento che quest’ultima va confermata, la soppressione della

rendita è da far risalire retroattivamente al 30 aprile 2011, come stabilito

nella decisione 2 marzo 2011.

2.10

Da ultimo il ricorrente ha

chiesto l’audizione del suo datore di lavoro, l’edizione della cifra di affari

della __________ dal 2005 ad oggi, nonché una perizia economica sul suo valore

di mercato per corroborare la propria tesi.

Come visto sopra, quanto

asserito dall’assicurato, rispettivamente dal suo datore di lavoro, non è

sufficiente per discostarsi dall’esito dell’inchiesta economica, motivo per cui

non è necessario procede ai chiesti accertamenti.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti).. Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.11

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti