32.2016.104
Decisione amministrativa didiniego di prestazioni per infermità congenita OIC 494 a motivo di assenza di domicilio in Svizzera al momento della nascita. Ricorso accolto con riconoscimento di prestazio
17 novembre 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.104
32.2016.105
RG/sc
Lugano
17
novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 13 settembre 2016 di
RI 1
contro
le decisioni del 18 luglio 2016 emanate da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
in relaz. agli assicurati: PI
1
rappr.
da:
considerato in fatto e in diritto
che - con distinte decisioni 18 luglio
2016, l’Ufficio AI – che nell’aprile 2015 aveva assunto a favore di PI 2
e PI 1, nati prematuri il 19 gennaio 2015, i costi (a far tempo dal 1. giugno
2015, momento a partire dal quale per entrambi l’amministrazione ha
riconosciuto la residenza in Svizzera) relativi all’infermità congenita OIC 395
(sino al massimo all’età di due anni) e all’infermità OIC 311 (solo per PI 1,
sino al 31 gennaio 2021) – ha negato ad entrambi la copertura dei costi
di degenza legati all’infermità OIC 494, non essendo essi domiciliati in
Svizzera al momento della nascita avvenuta in Italia il 19 gennaio 2015 (doc.
A/1; doc. AI 15 e 16 inc. 32.2016.104 e doc. AI 15 inc. 32.2016.105);
- contro suddette decisioni s’aggrava
al TCA la RI 1 con due distinti ricorsi (inc. 32.2016.104 e 32.2016.105).
Facendo in sostanza presente come al momento della nascita PI 1 e PI 2 non
risiedessero all’estero ma fossero domiciliati in Svizzera, postula in via
principale il riconoscimento dei costi in relazione all’infermità OIC 494, in
subordine la retrocessione degli atti all’amministrazione per nuovi
accertamenti;
- entrambi i gravami sono
stati intimati all’Ufficio AI per la risposta di causa e ai rappresentanti legali
dei due minori per presa di posizione;
- riconoscendo di essere
incorsa in un errore, con le rispettive risposte di causa l’Ufficio AI – richiamati
gli artt. 9 cpv. 1 LAI e 23bis OAI, dopo aver considerato che al momento della
nascita di PI 2 e PI 1 i loro genitori risultavano da anni domiciliati in
Svizzera, che il soggiorno in Italia fosse solo temporaneo e che il ricovero
all’estero è stato imposto dall’ur-genza – ha postulato l’accoglimento
dei gravami precisando che verrà parimenti esaminata, con relativa emanazione
di una formale decisione, l’eventuale presa a carico di altre infermità;
- i rappresentanti degli
assicurati non hanno presentato osservazioni, né in merito al ricorso né in
relazione alla risposta di causa;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- ai sensi dei combinati artt.
31 Lptca e 76 cpv. 1 LPamm i ricorsi di cui agli inc. 32.2016.104 e 32.2016.105
vengono evasi con un’unica decisione;
- RI 1 – stante il suo
obbligo prestativo a dipendenza della non assunzione delle prestazioni per la
cura dell’infermità congenita in rassegna da parte dell’AI – ha un interesse
degno di protezione all’annullamento delle decisioni di diniego del 18 luglio
2016 ed è pertanto legittimata a ricorrere ai sensi dell’art. 59 LPGA (cfr.
STCA 32.2015.03 del 14 ottobre 2015; Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, ad art. 49
n. 63 pp. 628s);
- secondo l’art. 13 cpv. 1 LAI
gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno diritto ai provvedimenti
sanitari necessari per la cura delle infermità congenite. Sono considerate infermità
congenite le malattie presenti a nascita avvenuta (art. 3 cpv. 2 LPGA). Il
diritto a tali provvedimenti esiste indipendentemente dalla possibilità
d’integrazione nella vita professionale o di svolgimento delle mansioni
consuete (art. 8 cpv. 2 LAI). Il Consiglio federale designa mediante ordinanza
quali sono le infermità congenite per le quali tali provvedimenti sono
concessi. Esso ha la facoltà di escludere le prestazioni se le infermità sono
di poca importanza (art. 13 cpv. 2 LAI). Facendo uso della delega di competenze
di cui sopra, l'Esecutivo federale ha emanato l'ordinanza sulle infermità
congenite (OIC; RS 831.232.21). Questa autorità dispone di un largo potere di
apprezzamento che le permette di optare per una regola generale (art. 1 OIC) o,
nel caso di talune infermità, per dei criteri particolari, prendendo
eventualmente in considerazione anche degli aspetti di ordine pratico (RDAT
II-1999, n. 65; Pratique VSI 1999 p. 173 consid. 2b con riferimenti). Giusta
l'art. 1 cpv. 2 OIC, le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in
allegato. Il Dipartimento federale dell'interno può adeguare l’elenco ogni
anno, sempreché le uscite supplementari per l’adeguamento a carico dell’assicu-razione
non eccedano complessivamente tre milioni di franchi all’anno. Sono reputati
provvedimenti sanitari necessari alla cura di un'infermità congenita tutti i
provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a conseguire nel
modo più semplice e funzionale lo scopo terapeutico (art. 2 cpv. 3 OIC).
Oggetto
del diritto ai
provvedimenti sanitari sono di regola le infermità congenite elencate alle singole
cifre dell'allegato OIC. Al trattamento delle infermità congenite si aggiungono
pure tutte le conseguenze e gli effetti collaterali che, dal punto di vista
medico, ricadono nell'insieme dei sintomi dell'infermità congenita in
questione. Il diritto ai provvedimenti sanitari di cui l'art. 13 LAI si estende
quindi pure al trattamento e la cura dei danni alla salute secondari che non
fanno più parte dell'insieme dei sintomi dell'infermità congenita ma secondo
l'esperienza medica sono spesso la conseguenza dell'infermità stessa;
- la cifra 494 OIC prevede
quale infermità congenita (sotto il capitolo «Altre infermità») «i
prematuri aventi un peso alla nascita inferiore a 2000 g, sino al
raggiungimento di 3000 g»;
- conformemente all’art. 6
cpv. 2 LAI
“Fatto
salvo l'articolo 9 capoverso 3, i cittadini stranieri hanno diritto alle
prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art.
13 LPGA) in Svizzera, e in quanto, all'insorgere dell'invalidità, abbiano
pagato i contributi almeno per un anno intero o abbiano risieduto
ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Nessuna prestazione è assegnata
ai loro congiunti domiciliati all'estero”;
- giusta l’art.
9 LAI
" 1 I provvedimenti d'integrazione sono applicati in Svizzera e solo
eccezionalmente anche all'estero.
1bis Il
diritto ai provvedimenti d'integrazione nasce al più presto con
l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria o facoltativa e si estingue al
più tardi allo scadere dell'assicurazione.
2 Le
persone che non sono o non sono più assoggettate all'assicurazione hanno
diritto ai provvedimenti d'integrazione al massimo fino all'età di 20 anni,
purché almeno uno dei genitori:
a. sia assicurato
facoltativamente; o
b. sia
assicurato obbligatoriamente durante un'attività lucrativa esercitata
all'estero:
1. secondo
l'articolo 1a capoverso 1 lettera c LAVS,
2. secondo
l'articolo 1a capoverso 3 lettera a LAVS, o
3. in virtù di
una convenzione internazionale.
3 Gli
stranieri che non hanno ancora compiuto il 20° anno e hanno il domicilio e la dimora
abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti
d'integrazione se adempiono essi stessi le condizioni previste nell'articolo 6
capoverso 2 o se:
a. all'insorgenza
dell'invalidità, il padre o la madre, quando si tratti di stranieri, conta
almeno un anno intero di contribuzione o dieci anni di dimora ininterrotta in
Svizzera; e se
b. essi
stessi sono nati invalidi in Svizzera oppure, al manifestarsi dell'invalidità,
risiedono in Svizzera ininterrottamente da almeno un anno o dalla nascita. Sono
parificati ai figli nati invalidi in Svizzera quelli con domicilio e dimora
abituale in Svizzera, ma nati invalidi all'estero, la cui madre, immediatamente
prima della loro nascita, ha risieduto all'estero per due mesi al massimo. Il
Consiglio federale determina in che misura l'assicurazione per l'invalidità
debba assumere le spese causate dall'invalidità all'estero.”;
- a norma dell’art. 23bis OAI
" 1 Se l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione si rivela praticamente
impossibile in Svizzera, in modo speciale per difetto di istituzioni adeguate o
di personale specializzato, l'assicurazione ne assume le spese per l'esecuzione
semplice e razionale all'estero.
2 L'assicurazione
assume le spese per l'esecuzione semplice e razionale dei provvedimenti
sanitari eseguiti in caso d'emergenza all'estero.
3 Se
un provvedimento d'integrazione è eseguito all'estero per altri motivi ritenuti
validi, l'assicurazione ne risarcisce le spese al massimo fino al limite
richiesto da tale provvedimento, se fosse stato eseguito in Svizzera.”;
- richiamate le
disposizioni di legge e d’ordinanza sopra menzionate, ritenuto come nel caso
concreto il padre degli assicurati è domiciliato in Ticino da diversi anni rispettivamente
la madre vi dimora dal 2012 (doc. A/2-3 inc.32.2016.104) e come in base agli
atti vi sia da ritenere il carattere d’urgenza del ricovero in Italia presso l’__________
di __________ (doc. A/5 inc. 32.2016.104 e doc. A/5 inc. 32.2016.105), contrariamente
a quanto stabilito nelle decisioni impugnate per entrambi i minori vanno
riconosciuti, secondo tariffa, i costi dell’infermità congenita OIC 494;
- in
accoglimento dei ricorsi, le decisioni impugnate vanno modificate nel senso che
a PI 2 e PI 1 dev’essere riconosciuto il diritto a provvedimenti sanitari in
relazione all’infermità 494 OIC;
- va da sè che
l’amministrazione, in applicazione della massima d’ufficio e del principio
inquisitorio (cfr. art. 43 cpv. 1 LPGA), dovrà esaminare il diritto di entrambi
Fatti
i minori ad eventuali altri provvedimenti sanitari non ancora riconosciuti a
far tempo dalla loro nascita ed emettere al riguardo le relative decisioni;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
Considerandi
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- alla Cassa malati
ricorrente, ancorché vincente in causa, non vengono assegnate ripetibili.
Conformemente alla giurisprudenza federale, di regola nessuna indennità per ripetibili
è infatti assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di
diritto pubblico, ciò che vale anche per la qui ricorrente (DTF 126 V 150 consid.
4).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.I ricorsi sono accolti.
§ Le
decisioni del 18 luglio 2016 sono riformate nel senso che a PI 2 e PI 1 va
riconosciuto il diritto ai provvedimenti sanitari per l’infermità congenita 494
OIC con assunzione dei relativi costi.
2. Le
spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti