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Decisione

32.2016.104

Decisione amministrativa didiniego di prestazioni per infermità congenita OIC 494 a motivo di assenza di domicilio in Svizzera al momento della nascita. Ricorso accolto con riconoscimento di prestazio

17 novembre 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i minori ad eventuali altri provvedimenti sanitari non ancora riconosciuti a

far tempo dalla loro nascita ed emettere al riguardo le relative decisioni;

- secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

Considerandi

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto l'esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI;

- alla Cassa malati

ricorrente, ancorché vincente in causa, non vengono assegnate ripetibili.

Conformemente alla giurisprudenza federale, di regola nessuna indennità per ripetibili

è infatti assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di

diritto pubblico, ciò che vale anche per la qui ricorrente (DTF 126 V 150 consid.

4).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.I ricorsi sono accolti.

§ Le

decisioni del 18 luglio 2016 sono riformate nel senso che a PI 2 e PI 1 va

riconosciuto il diritto ai provvedimenti sanitari per l’infermità congenita 494

OIC con assunzione dei relativi costi.

2. Le

spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti