32.2016.106
Diniego di prestazioni. Necessari ulteriori accertamenti medici ed economici. Rinvio atti, come proposto dall'Ufficio AI e condiviso dalla ricorrente, all'amministrazione per resa di un nuovo provvedi
11 gennaio 2017Italiano16 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2016.106
FS
Lugano
11 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 luglio 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - con
decisione 27 luglio 2016, preavvisata il 2 maggio 2016 (doc. AI 53/191-193),
l’Ufficio AI – sulla base della perizia
del 24 novembre 2015 con complemento del 28 giugno 2016 del dr. __________
(doc. AI 41/114-124 e 66/237), del rapporto finale del 18 dicembre 2015 del
medico SMR dr. __________ (doc. AI 42/125-128), della valutazione del 26 aprile
2016 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 51/185-190) e dell’annotazione
7 luglio 2016 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 64/235 e 67/238) – ha negato a RI 1 il diritto ad una rendita
essendo il grado d’invalidità inferiore al 40% (doc. AI 68/239-241);
- con
il presente ricorso l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, ha contestato la valutazione
medica ed economica e, previ accertamenti medici pluridisciplinari e
professionali, ha chiesto l’attribuzione di almeno una mezza rendita;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI –
considerata l’annotazio-ne SMR del 20 settembre 2016 nella quale il dr. __________
si è così espresso: “(…) PROCEDERE Alla luce del nuovo
rapporto reumatologico del Dr. __________ del 31.08.2016 presentato nel ricorso
del 14.09.2016 dall’avv. RA 1 al nostro progetto di decisione del 02.05.2016,
viene indicato un peggioramento della gonalgia sinistra dell’A. con maggiore
influsso sulla valutazione finale della CL dello stesso. Per cui si rende necessaria
una perizia reumatologica di decorso presso il Dr. med. __________, avente
lo scopo di valutare l’evoluzio-ne dello stato di salute dell’A.,
rispettivamente la CL per l’abituale attività e per attività adeguate, da
quando possono essere considerate tali, con menzione delle limitazioni
funzionali residue. (…)”. (IV/1) –
ha postulato il rinvio degli atti al fine di espletare i necessari accertamenti
medici conformemente a quanto indicato dal SMR nell’annotazione del 20 settembre
2016 precisando: “(…) ciò comporta che l’ammini-strazione, dopo aver
completato l’istruttoria, facendo esperire i necessari ulteriori accertamenti
medici (come menzionato in precedenza), e rivalutato il caso (anche per quanto
attiene all’aspetto economico) sulla base delle relative risultanze, emanerà
una nuova decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI),
garantendo di conseguenza all’assicurata tutti i suoi diritti di difesa. (…)”
(IV);
- con
osservazioni del 24 ottobre 2016 l’avv. RA 1 –
rilevato che “(…) la qui ricorrente prende atto che, su segnalazione del Servizio
medico regionale (SMR) dell'Al (Dr. ____________________, doc. IV.l), l'Ufficio
Al ritiene ora necessaria una perizia medica aggiuntiva ("perizia
reumatologica di decorso") presso il precedente perito Dr. med. __________.
L'Ufficio Al chiede pertanto di retrocedergli il dossier per effettuare gli
accertamenti medici e una rivalutazione del caso (anche sotto l'aspetto
economico), con relativo preavviso di decisione Al e susseguente decisione. La
qui ricorrente si dice in sostanza d'accordo con questo modo di procedere, che
equivale a una sostanziale acquiescenza sulle domande della ricorrente (sulla
necessità di una perizia aggiuntiva e di una rivalutazione del caso). La
ricorrente chiede comunque che l'Ufficio Al tenga conto globalmente di quanto
asserito e proposto dalla qui ricorrente nel ricorso in oggetto, anche per
quanto concerne I'approfondimento dell'aspetto lavorativo attuale (turni
notturni, invece dei precedenti turni diurni). A questo riguardo la ricorrente
produce quale doc. 11 la descrizione da lei fatta del lavoro notturno
eseguito (in comparazione con il precedente lavoro diurno) e la conferma al
riguardo del 20.10.2016 del responsabile del personale della Casa di cura per
anziani del __________. La qui ricorrente non ha motivi di dubitare che
l'Ufficio Al, prima di prendere una nuova decisione, rivaluterà seriamente il
caso sia dal profilo medico, sia da quello professionale. Vista la sostanziale
acquiescenza dell'Ufficio Al, la qui ricorrente chiede che le siano attribuite
le spese ripetibili (art. 30 cpv. 1 e 2 Lptca). Il qui patrocinatore produce al
riguardo la sua nota per onorario e spese per la sola procedura di ricorso
(doc. 12). (…)” (VI) – ha
comunicato al TCA che “(…) in conclusione, la qui ricorrente aderisce
alla proposta dell’Ufficio AI di retrocessione degli atti, con relativo
stralcio per acquiescenza della parte resistente alla presente procedura di
ricorso e con l’attribuzione di spese e ripetibili alla qui ricorrente. (…)”
(VI);
- con
osservazioni dell’8 novembre 2016 l’Ufficio AI, preso atto del fatto che la
ricorrente conferma la propria adesione alla proposta di rinvio atti formulata
dall'amministrazione, ha ribadito che “(…) ciò comporta che
l’amministrazione, dopo aver completato l’istruttoria, facendo esperire i necessari
ulteriori accertamenti medici (segnatamente l’esecuzione di una perizia di
decorso presso il Dr. med. __________), e rivalutato il caso (anche per quanto
attiene all’aspetto economico) sulla base delle relative risultanze, emanerà
una nuova decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI),
garantendo di conseguenza all’assicurata tutti i suoi diritti di difesa. (…)”
(VIII);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a
prestazioni. L’assicurata postula, previ accertamenti medici e professionali e
senza specificare da quando, l’attribuzione di almeno una mezza rendita;
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in:
Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto con-seguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Al proposito va precisato che, secondo la
giu-risprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio
2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al mo-mento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
me-desima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26
giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003);
- per
poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di
ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti. Il compito del medico consiste nel porre un
giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid.
4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c
pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a n. 236, pag. 389);
- con perizia 24 novembre 2015 il dr. __________, FMH in reumatologia – dopo aver proceduto
alla consueta raccolta degli atti medici, all’anamnesi, esposti gli elementi
soggettivi ed oggettivi e poste le seguenti diagnosi con influsso sulla
capacità lavorative “(…) - Lupus eritematoso sistemico con interessamento
articolare e cutaneo. Dal 2007 - Tunnel carpale bilaterale, operato a dx in
febbraio 2015 e a sx in luglio 2015, con buon miglioramento in particolare a
dx. Dal 2014 - Epicondilopatia radiale soprattutto ulnare bilaterale. Dal 2014
- Sindrome cervico-lombo-spondilogena alla presenza di turbe statico-degenerative.
Da anni - Gonalgia sx. Dal 2015 - Dolori alla caviglia sx. Dal 2015 - Possibile
fibromialgia. Dal 2015 (…)” (doc. AI 41/120) –, circa la capacità
lavorativa si è così espresso: “(…) 1. Capacità lavorativa nell’attività
svolta finora (inclusa la sua evoluzione nel tempo). Nell'attività svolta finora,
di ausiliaria di cure presso una casa anziana, essa è limitata a partire da
agosto di quest'anno in misura del 50%, come annunciato dal Dr. __________. In
effetti si tratta di un'attività abbastanza pesante in cui può essere necessario
sollevare carichi pesanti e lavorare in condizioni inergonomiche della schiena
nonché utilizzare le mani in maniera continua. In questo ambito la paziente può
quindi lavorare, come ben descritto dal Dr. __________, unicamente in misura
del 50%, da agosto 2015. Questa capacità lavorativa residua è poco suscettibile
di miglioramento a medio-lungo termine. Da agosto 2014 ad agosto 2015 vi sono
stati periodi di incapacità lavorativa giustificati anche al 100%, la paziente
essendosi fatta operare a 2 riprese di un tunnel carpale. 2. Capacità lavorativa
in un'attività adeguata. In un'attività adeguata al suo danno di salute la
paziente potrebbe risultare abile in misura del 75%, con una presenza completa
sul posto di lavoro ma con una riduzione della capacità lavorativa
(rendimento). La paziente può stare seduta senza limitazioni. In piedi può stare
di fila per un massimo di 1 a 1½ ora. Deve evitare di lavorare su terreni
dissestati, salire o scendere in continuazione scale. Deve evitare posizioni
inergonomiche del rachide cervicale e lombare mantenute a lungo. Deve evitare
di sollevare pesi superiori a 20-25 kg in maniera ripetuta. Anche attività di
precisione ha un certo limite tenuto conto della problematica alle mani dovuta al
Iupus e in minor misura agli esiti di tunnel carpale. (…)” (doc. AI 41/123).
Lo
stesso specialista, nel complemento peritale del 28 giugno 2016, ha evidenziato:
“(…) Prendo nota della lettera del Dr. __________ datata del
06.10.’15. Questa lettera era comunque già stata considerata nella mia perizia
del 24.11.’15 (cf. pagina 3). Nella perizia a fondo pagina 3 riporto anche
quello da lui asserito a sapere che "un reinserimento professionale in
altre attività lavorative mi sembra a questo punto piuttosto difficile anche se
più Ieggere". Questa asserzione non viene però sopportata da nessun
motivo. Probabilmente si tratta piuttosto di una presa di posizione dovuto al
fatto che la paziente ha sempre desiderato e preferito continuare il suo mestiere
attuale in misura del 50%. Rammento che la paziente lavora come ausiliaria di
cure, attività che si deve considerare di media entità e non di attività
leggera. Come descritto nella mia perizia ritenevo abile la paziente in misura
superiore in attività più leggere come da me descritte. Contrariamente
all'attività di ausiliaria di cura le attività più leggere con un carico fisico
minore possono essere svolte in maniera leggermente superiore a quella di
ausiliaria di cura. ll certificato del Dr. __________ non porta nessuna
particolarità di rilievo se non una presa di posizione differente rispetto alla
mia. Sulle basi di queste constatazioni non esistono elementi nuovi o differenti
attualmente per cambiare la mia valutazione. Non vi è stata da parte dei medici
curanti nessuna presa di posizione quanto ad un'attività confacente al danno di
salute, con relativa capacità funzionale residua. (…)” (doc. AI 66/237).
Sulla
base di queste risultanze il dr. __________, nell’annota-zione 7 luglio 2016
(doc. AI 67/238), ha confermato il rapporto finale SMR del 18 dicembre 2015;
- tuttavia
–
visto il rapporto 31 agosto 2016 nel quale il dr. __________, FMH in
reumatologia e riabilitazione, ha, in particolare, evidenziato che “(…) recentemente
si sono manifestati dei dolori al ginocchio sinistro. Questi hanno richiesto
delle indagini radiologiche con una radiografia da me effettuata il 02.06.2016
che mostra una iniziale osteofitosi delle eminenze intercondiliche soprattutto
al compartimento mediale, al condilo femorale e al piatto tibiale. Si tratta di
alterazioni che parlano piuttosto per problematiche di tipo degenerativo. Ho
eseguito una punzione dell'articolazione in data 02.06.2016 introducendo del
Kenacort 40 mg. La punzione ha permesso di effettuare un'analisi del liquido
sinoviale che ha mostrato la presenza di un liquido sinoviale di tipo degenerativo.
Non vi era quindi relazione del versamento articolare al ginocchio sinistro con
la problematica autoimmune. Si tratta quindi di uno sviluppo di tipo artrosico
al ginocchio sinistro che anche attualmente non è del tutto asintomatico malgrado
l'infiltrazione e la terapia antidolorifica con Voltaren 50 mg. Ho iniziato
quindi con del Condrosulf 800 mg 1 past. la mattina. Fatto questo che riduce
leggermente, a mio modo di vedere, anche la capacità professionale dell'assicurata
per quanto riguarda l'attività attualmente svolta. […] È importante anche
segnalare un certo peggioramento delle condizioni di salute per quanto riguarda
la problematica del ginocchio sinistro. (…)” (doc. AI 69/261-262) – pertinentemente il dr. Evangelisti,
nell’annotazione del 20 settembre 2016 (giustamente fatta propria dall’Ufficio
AI), ha concluso che “(…) si rende necessaria una perizia
reumatologica di decorso presso il Dr. med. __________, avente lo scopo di
valutare l’evoluzione dello stato di salute dell’A., rispettivamente la CL
per l’abituale attività e per attività adeguate, da quando possono essere
considerate tali, con menzione delle limitazioni funzionali residue. (…)”.
(IV/1);
- visto
quanto precede, come proposto dall’Ufficio AI e condiviso dalla ricorrente, si
giustifica effettivamente il rinvio degli atti
all’amministrazione affinché proceda alla succitata valutazione medica
ed all’aggiornamento di quella economica, rendendo in seguito una nuova
decisione, debitamente preavvisata ex art. 57a LAI, sul diritto dell’assicurata
a percepire o meno delle prestazioni;
- la
ricorrente, patrocinata da un avvocato, vittoriosa in causa, ha diritto ad
un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca);
- l’importo
delle ripetibili è determinato in base all’importanza della lite e alla
complessità del procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61
lett. g LPGA e art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa
per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento) stabilisce
da parte sua per le pratiche senza valore determinato o determinabile una
tariffa oraria di riferimento di fr. 280.--, rimandando per il resto
all’applicazione analogica dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione
delle ripetibili, fa anch’esso riferimento al criterio della difficoltà e
dell’importanza della lite (sulla commisurazione delle ripetibili tenendo conto
dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter, op. cit., § 76 n. 71-75, pagg.
609-610). Per quanto concerne le spese (spese di cancelleria, come quelle di
spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione
dell’incarto), l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il principio secondo il
quale al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in per
cento dell’onorario;
- ritenuta
la non complessità della causa, stante il principio indagatorio vigente nel
diritto delle assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore
(DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c) e dovendo essere considerate
unicamente le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio (l’avv. RA
1 ha potuto sfruttare il lavoro già svolto in sede di “Osservazioni al
preavviso di decisione”; cfr. doc. AI 59/200-264), appare in concreto
giustificato riconoscere ripetibili (per onorario e spese) di complessivi fr.
1’996.-- (IVA inclusa e di cui fr. 168.-- di spese ex art. 6 cpv. 1 del Regolamento)
e non di fr 3'628.-- (senza IVA e di cui fr. 3'290.-- per onorario) chiesti con
la nota del 24 ottobre 2016 dal patrocinatore della ricorrente (cfr. VI e allegato
doc. B/12);
- a
norma degli artt. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI e alla giurisprudenza federale
(DTF 138 V 122 e 133 V 402), le spese della presente procedura, di fr. 500.--,
visto l’esito della vertenza, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La decisione del 27
luglio 2016 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
Fatti
2. Le
spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
all’insorgente fr. 1’996.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
Considerandi
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti