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32.2016.107

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 aprile 2017Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni

tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha

precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de

divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier

au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;

SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25

mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia

stato accuratamente vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti

non può che confermare l'operato dell'amministrazione, in quanto le

problematiche psichiche, reumatologiche e neurologiche sono state chiarite in

modo soddisfacente dai periti che l’Ufficio AI ha appositamente nominato e il

cui parere è stato vagliato dal Servizio Medico Regionale, che l’ha confermato

anche dopo che lo psichiatra curante ha esposto le proprie osservazioni al progetto

di decisione di rifiuto della rendita di invalidità.

Non va infatti dimenticato che l’opinione del dr. med. __________

del 12 aprile 2016 è stata debitamente presa in considerazione e analizzata

dalla dr.ssa med. __________ che, in qualità di perita del SAM, ha avuto modo

di incontrare l’assicurata in due occasioni nell’autunno 2015 e di valutarla compiutamente.

Del resto, la stessa esperta nominata dall’Ufficio AI ha posto

delle diagnosi che, per sua stessa affermazione, erano in linea con le diagnosi

riportate dal curante in un suo certificato di pochi mesi antecedente la sua

valutazione peritale. A differenza del curante, però, la perita non aveva ritrovato

la gravità espressa dal collega, poiché secondo la stessa negli ultimi mesi

l’assicurata era stata meglio.

A questo proposito, la dr.ssa __________ aveva intravisto la

possibilità di un recupero delle capacità psichiche e quali misure terapeutiche

per migliorare lo stato di salute della ricorrente era necessario ridurre la

componente algica somatica per poi tornare a lavorare per ottenere un compenso

economico. A suo dire, infatti, poiché il disturbo da disadattamento era legato

alla condizione fisica e a quella finanziaria, risolvendo la problematica

somatica si sarebbero potute avere delle migliori condizioni finanziarie e

lavorative dell’interessata. Secondo la psichiatra, la prognosi era dunque

favorevole e pertanto era possibile effettuare dei provvedimenti di

integrazione e di riformazione professionale.

Per questo motivo, l’assicurata è stata giudicata in grado di

svolgere all’80% altre attività lavorative che non richiedessero concentrazione

o elevata attenzione né contatti diretti con terzi.

Certo, l’opinione della specialista interpellata dall’Ufficio AI è

in contrasto con il quadro clinico reso dal dr. med. __________, psichiatra

curante della ricorrente, il quale si è espresso da ultimo sia il 12 aprile sia

il 9 settembre 2016. In entrambi questi suoi certificati, che sostanzialmente

si sovrappongono, lo specialista ha evidenziato lo scompenso psicopatologico e

della personalità dell’assicurata, già emotivamente fragile e vulnerabile allo

stress a causa degli esiti dell’infortunio alle ginocchia, evidenziando che con

la notizia del rifiuto della rendita si è aggravato il quadro depressivo. Il

tono dell’umore dell’interessata era cambiato, così come la stabilità e la

fragilità della personalità; si era manifestato un chiaro scompenso ansioso

depressivo che rendeva impossibile la ripresa di qualsiasi attività lavorativa.

La dr.ssa med. __________ ha preso posizione sul referto del 12 aprile

2016, ritenendolo lacunoso circa la descrizione esaustiva delle attuali

condizioni dell’assicurata, poiché riferiva soltanto di una fragilità emotiva

che invece ella non avrebbe colto nella sua reale portata e gravità. A dire

della perita del SAM, dai dati anamnestici riportati dall’assicurata e dallo

psichiatra curante, dall’esame clinico e dalla terapia farmacologica assunta,

ritenuta minima, allora era diagnosticabile un quadro sindromico depressivo lieve.

Per di più, quale fosse la terapia farmacologica in atto e quali gli interventi

psico-terapeutici adottati per potere ritenere peggiorato lo stato di salute

dell’interessata, non è stato specificato dal dr. med. __________. Inoltre, in

merito all’aggravio del quadro clinico che sarebbe insorto con la ricezione

della decisione di rifiuto della rendita, la dottoressa ha rilevato che dei

momenti di disperazione, delusione e frustrazione si erano già manifestati in

passato e questi elementi erano serviti per porre la diagnosi di disturbo

dell’adattamento con ansia e umore depresso misti e di disturbo da sintomi somatici

con dolore predominante. In conclusione, secondo la perita che si è espressa il

3 giugno 2016, i nuovi dati presentati non avevano prodotto degli elementi di

reale novità, perciò la sua precedente posizione peritale andava confermata.

Il più recente referto del 9 settembre 2016 (doc. A2) prodotto

dall’assicurata insieme al suo ricorso espone sostanzialmente le medesime

Considerandi

problematiche del precedente dell’aprile 2016 e per di più non pone una

diagnosi diversa – neppure secondo la classificazione internazionale - da

quella ribadita dalla perita del SAM. Il curante si è limitato a ribadire

l’impossibilità per la ricorrente di esercitare una qualsivoglia attività

lucrativa.

Come tale, però, anche questo referto non è sufficiente per

mettere in dubbio il rapporto peritale della dr.ssa med. __________ che, per

contro, nell’autunno 2015 ha analizzato compiutamente lo stato psichico della

ricorrente eseguendo un esame clinico secondo AMDP 8-System con raccolta

anamnestica, referto psichico, referto somatico. In quel frangente la

psichiatra del Servizio Accertamento Medico aveva rilevato che dalle analisi

del sangue v’era una mancata o minore assunzione dei farmaci da parte

dell’interessata rispetto alla prescrizione dello psichiatra curante e

riconosceva che dalla presa a carico del collega (24 dicembre 2013) si poteva

ritenere che vi fosse stata una riduzione della capacità lavorativa, tuttavia

in ragione del 20% e non del 100% come sempre sostenuto dal medico curante.

D’avviso di questo Tribunale, la dottoressa ha dato un quadro

(più) completo e dettagliato delle condizioni psichiche della ricorrente,

confrontandosi debitamente con i pareri del dr. __________ il quale, invece, si

è limitato in entrambi i suoi referti del 2016 a descrivere un quadro generale

e ad affermare che il mancato riconoscimento dei suoi disturbi fisici da parte

del SAM e quindi il rifiuto della rendita di invalidità hanno acuito i problemi

psicopatologici di cui già soffriva l’assicurata, ma non ha posto una diagnosi

che li descrivesse univocamente e che ne accertasse il presunto peggioramento.

L’esperta ha inoltre individuato delle possibilità terapeutiche

per migliorare lo stato di salute dell’interessata, ciò che conferma che la

prognosi era favorevole: migliorando la condizione fisica sarebbe migliorata

anche quella economica e quindi pure il disturbo da disadattamento di cui

soffriva la ricorrente.

In altre parole, il medico curante non è riuscito a dimostrare una

situazione peggiore rispetto a quella valutata dalla perita del SAM.

Va pertanto confermato il grado di incapacità lavorativa del 20% per

motivi psichici in attività che non richiedano concentrazione o elevata attenzione,

così come determinato dalla specialista del Servizio Accertamento medico.

Questa percentuale si sovrapponeva però al grado di incapacità

lavorativa del 30% stabilito dal perito reumatologo per l’esercizio

dell’attività di cuoca e tuttofare in ristoranti da ultimo esercitata, che dopo

un’attenta analisi ed esame clinico della ricorrente è stato stabilito essere

presente sin dal giorno dell’infortunio.

In altre attività adeguate al suo stato di salute che tenessero

conto dei limiti funzionali e di carico individuati dal dr. med. __________, l’assicurata

è stata ritenuta comunque in grado di lavorare 8-9 ore al giorno con rendimento

pieno.

Queste conclusioni sono state contestate dall’assicurata, però

senza essere debitamente comprovate da certificati medici in tal senso.

In effetti, la ricorrente ha sottolineato che la perizia

reumatologica è avvenuta durante un periodo di riposo e di calma e non dopo

essere stata posta sotto stress a seguito di una giornata o una settimana di

lavoro. A suo dire, in queste ultime circostanze la sua capacità lavorativa

sarebbe di gran lunga diversa da quella riscontrata dal reumatologo del SAM.

Per comprovare queste sue dichiarazioni l’assicurata ha informato

in due occasioni il TCA che il 6 dicembre 2016 (doc. VI/1) si sarebbe

sottoposta a un esame reumatologico presso l’Ospedale __________ di __________,

tuttavia il referto di questa visita non è mai stato prodotto al Tribunale.

In virtù della regola secondo cui il principio inquisitorio che

regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato,

ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare,

quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di

posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente

di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque

sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione

l'onere di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un

nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari

addirittura in possesso dell’interessato medesimo -, quando alla base della

lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo

riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2016.45

del 10 marzo 2017; STCA 32.2015.120 del 2 agosto 2016; STCA 32.2015.76 dell’8

marzo 2016; STCA 32.2015.69 del 19 febbraio 2016; STCA 32.2014.187 del 22

settembre 2015; STCA 32.2014.125 dell’8 luglio 2015; STCA 32.2014.16 del 18

giugno 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA 32.2012.299 del 10

settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27 maggio 2013; STCA 36.2012.67 dell'11

febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA

32.2008.206

del 15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA

32.2007.207

del 9 giugno 2008).

L'insorgente, rinviando semplicemente a un esame a cui si sarebbe

sottoposta in seguito e affermando che la perizia SAM non è completa e quindi

non attesta il suo attuale stato di salute, pretendendo implicitamente con ciò

che gli atti siano rinviati all’amministrazione per nuovi accertamenti medici,

è venuta meno al suo obbligo di comprovare le sue allegazioni. Essa si è

limitata a contestare la valutazione e l’agire dell’Ufficio assicurazione

invalidità che non avrebbe sufficientemente vagliato le sue condizioni, mentre

non ha saputo comprovare le sue lamentele, non avendo prodotto alcuno specifico

rapporto medico allestito da un reumatologo che suffragasse la sua tesi.

Va ancora rilevato che la perizia pluridisciplinare effettuata dal

Servizio Accertamento Medico ha inoltre analizzato lo stato di salute della

ricorrente dal profilo neurologico, non riscontrando alcun impedimento in

nessuna professione.

Non va da ultimo dimenticato di osservare che anche il medico SMR

si è pronunciato nel corso degli anni sullo stato di salute della ricorrente,

prendendo in considerazione non solo la perizia pluridisciplinare SAM del

gennaio 2016 e il suo complemento del luglio 2016, ma anche i rapporti dei

medici curanti, i quali, per contro, non si sono sufficientemente confrontati

con i referti allestiti dai periti e dal medico SMR.

L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in

lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute

dell'assicurata peggiore rispetto a quello determinato dagli specialisti

intervenuti su nomina dell’Ufficio AI.

Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto

dalle argomentazioni dell'assicurata in sede ricorsuale e va pertanto posto

alla base del presente giudizio.

Il tali circostanze, le lagnanze dell'assicurata, non

circostanziate, devono essere respinte, siccome prive di sostrato medicalmente

oggettivabile. Il TCA fa dunque proprie le conclusioni formulate dall'Ufficio

AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa della ricorrente, ritenendola

quindi abile al 70% dal marzo 2011 nella sua precedente attività di cuoca e

tuttofare in ristoranti rispettivamente abile all’80% dal 24 dicembre 2013 in

attività adeguate che rispettino i limiti posti dai periti in ambito

reumatologico e psichiatrico.

2.6

Stante quanto precede e

poiché l’aspetto economico non è stato contestato dall’assicurata, ciò che

porta il TCA a non verificare il calcolo effettuato dall’amministrazione, la

decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso integralmente respinto.

2.7

Secondo l'art. 29 cpv. 2

LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.

-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti