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Decisione

32.2016.108

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 maggio 2017Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione

allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente

continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento

dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante

il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza

interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2

OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato

ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di

revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005

pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

2.5. Nel caso di specie, dopo

avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti e in particolare la

documentazione acquisita dall’assicuratore infortuni che ha sottoposto

l’assicurato a delle visite mediche di valutazione del suo stato di salute, sentito

il parere del consulente in integrazione professionale (doc. 110), con la decisione impugnata l'Ufficio AI ha attribuito

all’assicurato una rendita temporanea di invalidità: prima un quarto, poi

intera e in seguito il diritto è stato soppresso dal 1° luglio 2016.

Considerata un’incapacità lavorativa del 100% nella

precedente attività di magazziniere, mentre una capacità lavorativa del 100% in

attività adeguate, applicando il metodo ordinario di raffronto dei redditi

l’Ufficio AI ha infatti concluso, tenendo conto del grado di invalidità del 23%

stabilito dall’assicuratore infortuni il 27 luglio 2010, che il grado di

invalidità dell’assicurato fosse inizialmente del 46% dal 1° aprile 2015, poi del

100% dal 1° luglio 2015 fino a quando vi è stato il miglioramento che ha

portato a sopprimere la rendita intera stante un grado AI del 13% e a negare anche

dei provvedimenti reintegrativi professionali.

Nel ricorso l’assicurato ha contestato il risultato

a cui è giunta l’amministrazione, evidenziando come gli accertamenti medici

sarebbero lacunosi, poiché non avrebbero tenuto conto delle sue reali condizioni

di salute che i suoi medici curanti hanno invece debitamente attestato,

ritenendo per esempio non attuabile l’attività di orologiaio al 100%, ma semmai

solo al 70%. Egli ha quindi preteso l’attribuzione di una rendita intera di

invalidità anche dopo il 30 giugno 2016.

2.6. L’Ufficio AI ha richiamato

dall’assicuratore infortuni __________, che si è assunto i casi di infortunio

sia alla spalla sinistra sia destra alla base della richiesta di prestazioni

dall’assicurazione invalidità, l’intera documentazione medica. Fra i numerosi

referti rilasciati dai medici consultati, lo stesso insorgente ha citato e prodotto

a comprova delle sue condizioni di salute alcuni di questi certificati.

Il referto radiologico del 14 gennaio 2015 (doc. D1) indica gli

esiti dell’ecografia della spalla destra e sinistra e della radiografia di

entrambe le spalle in due proiezioni, che sono avvenute quel giorno.

Nel certificato del 27 gennaio 2015 (doc. D2) il dr. med. __________,

FMH chirurgia ortopedica e traumatologia, ha riferito di un consulto avvenuto

quel giorno, osservando che per il paziente i dolori erano presenti in maniera

più o meno costante e difficilmente tollerabili la notte. Malgrado non vi fosse

un’inabilità lavorativa, l’assicurato riusciva a fatica ad effettuare le

mansioni che gli venivano assegnate come magazziniere edile.

Per entrambi gli arti il curante ha quindi suggerito una

risonanza.

Il terzo documento prodotto dall’insorgente riferisce del

colloquio avuto con un consulente infortuni presso il suo domicilio. In questo

verbale, allestito il 23 settembre 2015 (doc. D3), sono in particolare indicate

l’anamnesi professionale, il decorso, lo stato attuale e il procedere

terapeutico.

Nel descrivere lo stato attuale, l’interessato ha affermato che la

mobilità era rimasta uguale da un mese, che non v’era stato alcun miglioramento

e che l’evoluzione non era favorevole. Egli riusciva a portare il braccio

destro in elevazione laterale fino a 45°, mentre anteriormente raggiungeva gli

80°. Al loro punto massimo, i movimenti gli provocavano dolore, così come nel

riabbassare o riposizionare il braccio destro. Mancava forza nel braccio, aveva

difficoltà a radersi, era impossibilitato a lavarsi i capelli, a portare la

mano destra sulla spalla sinistra, doveva costantemente cambiare posizione

della braccia alla guida.

Per poter muovere e spostare il braccio destro appoggiato al

tavolo doveva afferrarlo e sollevarlo con la mano sinistra. Non poteva nemmeno

dormire sul fianco destro né su quello sinistro, ma unicamente sulla pancia

facendo fatica a stare sulla schiena.

Tutti questi disturbi, secondo il ricorrente, valevano anche per

la spalla sinistra.

A suo dire, quindi, sarebbe stato auspicabile un nuovo consulto

presso il dr. med. __________, che l’aveva già visitato.

In effetti, il 6 gennaio 2016 l’assicurato è stato visitato dalla

dr.ssa med. __________ nello studio privato del prof. dr. med. __________, FMH

ortopedia chirurgica e traumatologia dell’apparato locomotore.

Nel suo referto dell’11 gennaio 2016 (doc. 255), che il ricorrente

ha richiamato agli atti (doc. VI), la specialista ha posto la diagnosi di dolori

cronici alla spalla destra su stato dopo ricostruzione del sovraspinato e

sottoscapolare nel maggio 2015; omartrosi avanzata; persistente rottura

parziale del sovraspinato. Dolori cronici alla spalla sinistra con ri-rottura della

cuffia dei rotatori dopo sutura in mini open nel settembre 2007 e sutura del

capo lungo nel giugno 2009.

La chirurga ortopedica ha esaminato le risonanze magnetiche

effettuate il 16 e il 17 dicembre 2015 rispettivamente alla spalla destra e

sinistra e ha concluso che malgrado la persistente rottura parziale del tendine

sovraspinato anche con una nuova operazione la situazione non sarebbe potuta

migliorare. A causa della giovane età del paziente una protesi era fuori

discussione. Bisognava adattarsi alla situazione e ambire a una reintegrazione

professionale in un’attività lavorativa adeguata (non lavorare al di sopra

dell’altezza dello xifoide e non caricare ripetutamente sopra ai 5kg, cambiare

spesso posizione con pause). Sul lato sinistro si presentava pure una situazione

irreparabile. La spalla era già stata valutata in precedenza in maniera

definitiva.

Questo parere è stato sottoposto al medico dell’assicuratore

infortuni, il quale l’8 marzo 2016 ha pure valutato l’assicurato personalmente nell’ambito

di una visita di chiusura.

Nel suo rapporto dell’11 marzo 2016 (doc. 265) il dr. med. __________,

specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore,

ha riassunto gli atti medici determinanti dal 2010 al 2016, le dichiarazioni

dell’assicurato, i reperti e le radiografie a sua disposizione.

L’esperto ha posto la diagnosi di sindrome dolorosa cronica spalla

destra e sinistra in: evento alla spalla sinistra del 27 luglio 2007 con stato

da rottura del sovraspinato e lesione parziale del plesso brachiale superiore

sinistro con ricupero completo di quest’ultimo; stato da artroscopia e sutura

del sovraspinato sinistro in mini open il 3 settembre 2007; stato da ri-sutura

del sovraspinato sinistro, nuova acromioplastica, tenotomia del capo lungo del

bicipite il 22 giugno 2009; stato da rottura del sovraspinato e sottoscapolare

di destra con ricostruzione artroscopica in data 13 maggio 2015; ri-rottura

parziale del sovraspinato della spalla destra e ri-rottura della cuffia dei

rotatori a sinistra. Omartrosi bilaterale.

Il chirurgo ortopedico ha riportato le lamentele soggettive dell’interessato

di un peggioramento dei dolori a livello delle spalle bilateralmente, con un

aumento più progressivo e veloce alla spalla destra, mentre alla spalla

sinistra notava una diminuzione della forza progressiva.

Dai reperti oggettivi era in particolare riscontrabile una

limitazione dell’articolarità della spalla dominante destra e della spalla

sinistra, perciò l’esperto ha proposto all’assicurato di eseguire a casa degli

esercizi per il mantenimento dei gradi dell’articolarità delle spalle destra e

sinistra guadagnati al momento e gli ha prescritto degli antinfiammatori e

antidolorifici.

Lo specialista ha ritrovato un peggioramento nell’articolarità

della spalla sinistra rispetto alla visita di chiusura del 2010 dove la

flessione e l’abduzione erano di 180°, mentre a quel momento in ambedue i casi

era di 90°. Per quel che riguardava la forza, essa restava sovrapponibile a

quella odierna nell’arto superiore sinistro, mentre nell’arto superiore destro

l’interessato era portatore di un danno permanente di cui ne sarebbe stato

tenuto conto nell’apprezzamento dell’indennità per menomazione.

Alla visita del 2016 il medico fiduciario ha ritenuto stabilizzata

la situazione clinica di ambedue le spalle, motivo per cui ha ridefinito l’esigibilità

lavorativa visto che la precedente esigibilità determinata nel 2010 era stata

prodotta dalla sola problematica della spalla sinistra, mentre la nuova

esigibilità doveva adattarsi anche ai nuovi deficit funzionali emersi alla

spalla destra.

L’assicurato è stato considerato abile nella misura dell’esigibilità

da subito al 100%, fermo restando delle limitazioni funzionali.

Con il ricorso l’assicurato ha prodotto il referto del 6 settembre

2016 (doc. B) allestito dal chirurgo ortopedico dr. med. __________ a seguito

del consulto del 4 agosto 2016.

Questo certificato è identico al rapporto del 5 agosto 2016 (doc. 125)

che lo specialista ha indirizzato all’assicuratore infortuni __________ quale

opposizione alla decisione del 22 luglio 2016 (doc. 277), con cui gli è stata negata

una rendita di invalidità per i disturbi alla spalla destra, dato che l’incapacità

di guadagno del 20% calcolata nel 2016 non raggiungeva il grado di invalidità

del 23% stabilito dal 1° giugno 2010 con la decisione del 27 luglio 2010 per

l’infortunio del 27 luglio 2007 alla spalla sinistra. Per

l’assicuratore, l’infortunio del 2002 non è risultato economicamente

invalidante, perciò non sussisteva il diritto a una rendita di invalidità abbinata.

Il chirurgo, riferendosi espressamente alla decisione in ambito di

infortuni con cui era stata concessa all’assicurato una rendita del 23% per la

problematica ad entrambe le spalle, ha evidenziato le sue perplessità sul

risultato ottenuto, rilevando che l’interessato già beneficiava di una rendita

del 22% per la spalla sinistra, ma ora si aggiungeva anche la

problematica della spalla destra con un peggioramento della situazione

della spalla sinistra.

Inoltre, a dire del chirurgo non era corretto affermare che il

paziente fosse abile al 100% in un’attività più leggera, tanto che anche come

orologiaio l’ha ritenuto al massimo abile al 70%.

2.7. Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente

da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio

sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato

(DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Considerandi

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24.

agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on

ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un

Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis

que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres

doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci.

La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni

tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha

precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et

médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en

oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur

reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au

vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008.

IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8

Questo Tribunale,

chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può

che confermare l'operato dell'amministrazione, in quanto le problematiche ortopediche

ad entrambe le spalle sono state chiarite in modo soddisfacente dal perito che

l’assicuratore infortuni ha nominato appositamente e il cui parere è stato richiamato

e fatto proprio dall’Ufficio AI.

Vanno quindi ritenute determinanti le conclusioni a cui è giunto

lo specialista dr. med. __________ nella visita di chiusura dell’8 marzo 2016.

Al relativo referto va dunque riconosciuta forza probatoria piena

conformemente alla giurisprudenza esposta (cfr. consid. 2.6).

A nulla valgono le lamentele del ricorrente sulla legittimità delle

conclusioni che ha tratto l’Ufficio AI, a suo dire prematuramente perché

avrebbe dovuto attendere l’esito delle contestazioni rivolte alla decisione del

22.

luglio 2016 dell’assicuratore infortuni.

Il più recente referto del 6 settembre 2016 (doc. B) prodotto

dall’assicurato insieme al suo ricorso è identico, come detto, al rapporto

datato 5 agosto 2016 che il dr. med. __________ ha allestito e trasmesso

all’assicuratore infortuni ed è antecedente alla decisione del 16 agosto 2016

qui impugnata.

Facendo leva su questo certificato il ricorrente ha chiesto di

accertare meglio ed ulteriormente le sue condizioni di salute.

Questo documento espone delle diagnosi già note all’Ufficio AI ed

esprime delle lamentele in merito alla definizione del grado di invalidità, che

esulano per. come tali, dai suoi compiti.

Infatti, in merito al compito del medico, va rilevato che esso può

esprimere soltanto un giudizio medico sulle condizioni di salute di un

assicurato, indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è

incapace al lavoro come pure fornire un importante elemento di giudizio per

determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato

(STF 9C_707/2016 del 1° dicembre 2016).

Il medico non può invece pronunciarsi anche sul grado di

invalidità, visto che la determinazione del grado AI è il risultato di un puro

calcolo economico che spetta al consulente in integrazione professionale sulla

scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; quest'ultimo valuta infatti

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta quindi al

consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su

un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli elementi da prendere in

considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4; RtiD II-2008 pag.

274; Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

In concreto, quindi, seppure si sia pronunciato prettamente in

ambito infortunistico – parere che il ricorrente fa però valere anche per la

sua richiesta di prestazioni dall’assicurazione invalidità -, non spettava comunque

al medico curante giudicare il grado di invalidità stabilito dall’assicuratore

infortuni, questo compito spettando, essendo di carattere economico e non

medico, all’assicuratore rispettivamente al consulente infortuni – e in ambito

AI al consulente in integrazione professionale.

Pertanto, del certificato del 6 settembre 2016 occorre tenere

presente unicamente il parere strettamente medico fornito dal chirurgo

ortopedico in merito al grado di capacità lavorativa dell’assicurato, secondo

cui va contestata la piena capacità lavorativa in attività leggere e come

orologiaio – ossia in una delle attività per le quali l’assicuratore infortuni

l’ha ritenuto abile al 100% - sarebbe abile al 70% al massimo.

Tuttavia, il TCA rileva che questo parere medico non è peraltro

supportato da un’analisi clinica ed oggettiva delle condizioni di salute

dell’interessato, ma si inserisce semplicemente a conclusione delle sue

precedenti affermazioni, secondo le quali oltre alla rendita infortunistica percepita

per la spalla sinistra si aggiunge sia la problematica della spalla destra sia

un nuovo peggioramento della spalla sinistra.

Il chirurgo si era già pronunciato il 1° ottobre 2015 (doc. 97) a

seguito dell’intervento di ricostruzione della cuffia dei rotatori.

In quell’occasione, lo specialista aveva riferito che a quel

momento l’evoluzione post operatoria era poco favorevole, che c’erano ancora

dolori e limitazione dell’articolarità: passivamente l’assicurato arrivava fino

a 150° con la spalla destra, rotazione interna al sacro, rotazione esterna 30°,

ma attivamente elevava il braccio non oltre l’orizzontale.

A suo dire, quindi, a quel momento si doveva continuare con la

riabilitazione e ha attestato una piena capacità lavorativa, ma non v’era

alcuna possibilità che l’interessato riprendesse un’attività lavorativa

nell’edilizia. Una riconversione professionale era indispensabile.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, va al riguardo osservato

che il summenzionato chirurgo ortopedico, che da alcuni anni seguiva

l’assicurato e che l’ha operato ad entrambe le spalle, non è stato in grado di

comprovare che lo stato di salute del ricorrente fosse peggiore di quello

accertato dal dr. med. __________ nel marzo 2016.

Da un lato, il referto dell’ottobre 2015 riferisce di uno stato

post operatorio e quindi di un’articolarità (comprensibilmente) limitata.

Dall’altro lato, il certificato dell’agosto/settembre 2016 pone

solo delle diagnosi già note e si limita a concludere che non è corretto

affermare che l’assicurato sia abile al 100% in attività leggere, tanto che

come orologiaio al massimo sarebbe abile al 70%.

Ad ogni modo queste affermazioni, non supportate da valide constatazioni

cliniche ed oggettive, non sono atte a tutelare la posizione del medico curante

del ricorrente.

E ciò neppure se il dr. med. __________ ha esaminato lo stato di

salute del suo paziente successivamente alla valutazione dello specialista

interpellato dall’assicuratore infortuni e addirittura in un momento più

prossimo all’emanazione della decisione impugnata.

Per quanto concerne il rapporto dell’11 gennaio 2016 della dr.ssa

med. __________, attiva presso lo studio del Prof. dr. med. __________ e che

l’assicurato ha richiamato pendente causa come mezzo di prova delle sue

condizioni di salute, va rilevato che lo stesso pone delle diagnosi che non

sono contestate né dall’assicuratore infortuni che ha istruito il caso né tanto

meno dall’Ufficio AI che si è basato sulle relative conclusioni.

I dolori cronici ad entrambe le spalle sono infatti riconosciuti

dal dr. med. __________ che ha visitato l’assicurato l’8 marzo 2016 per conto

dell’assicuratore infortuni.

La specialista di __________ ha soltanto affermato che un nuovo

intervento non avrebbe migliorato la situazione e che una protesi non era

indicata per l’assicurato. La chirurga ortopedica ha piuttosto suggerito una

riqualifica professionale in un’attività che non comportasse per l’assicurato di

svolgere dei lavori al di sopra dello xifoide né di portare ripetutamente carichi

sopra i 5kg, ma che gli permettesse di cambiare spesso posizione e di

effettuare delle pause.

A ben vedere, quindi, contrariamente a quanto sostiene il

ricorrente, anche questa dottoressa non ha escluso l’esercizio di un’attività

lucrativa.

Anzi. L’esperta ha consigliato all’assicurato di riqualificarsi in

attività adatte alle sue nuove condizioni di salute e quindi che tenessero

conto dei predetti limiti funzionali e di carico.

In altre parole, dunque, la capacità lavorativa risultava essere

del 100% in attività adatte che rispettassero le indicazioni date, ciò che

contraddice chiaramente la tesi dell’insorgente, il quale ha preteso di essere

totalmente inabile in qualsiasi lavoro.

Infatti, erroneamente egli ha sostenuto che le conclusioni del dr.

med. __________ siano “in perfetta sintonia con quanto attestato dalla Dr.

Med. __________ di __________, professionista alla quale si è rivolto il

ricorrente su indicazione della stessa __________. La Dottoressa __________, in

data 6 gennaio 2016 concludeva per un’incapacità lavorativa del 100% e

comunicava verbalmente al signor RI 1 che purtroppo la sua menomazione sarebbe

stata permanente.” (doc. I pag. 3).

Contrariamente quindi a quanto evidenziato dall’assicurato, la

situazione è chiara: i suoi stessi medici curanti l’hanno ritenuto abile al

lavoro in attività adatte alle sue condizioni di salute nel rispetto di

determinati limiti di carico e di movimento.

Il parere del dottor __________, secondo cui come orologiaio

l’interessato sarebbe abile al 70% e non al 100% come ritenuto dal medico

fiduciario dell’assicuratore infortuni, smentisce anch’esso che l’assicurato

sia totalmente inabile al lavoro, come invece sostenuto nel suo ricorso.

Nemmeno va dato seguito alla pretesa ricorsuale di sottoporlo

nuovamente ad un esame medico da parte della dr.ssa med. __________, “in

modo tale che possa esprimersi formalmente anche in merito all’asserita

inabilità lavorativa” (doc. I pag. 5).

Alla stessa stregua, a nulla vale la richiesta del ricorrente di procedere,

semmai, a ulteriori valutazioni mediche per accertare questa situazione.

In virtù della regola secondo cui il principio inquisitorio che

regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato,

ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare,

quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di

posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente

di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque

sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione

l'onere di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un

nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari

addirittura in possesso dell’interessato medesimo -, quando alla base della

lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo

riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2016.45

del 10 marzo 2017; STCA 32.2015.120 del 2 agosto 2016; STCA 32.2015.76 dell’8

marzo 2016; STCA 32.2015.69 del 19 febbraio 2016; STCA 32.2014.187 del 22

settembre 2015; STCA 32.2014.125 dell’8 luglio 2015; STCA 32.2014.16 del 18

giugno 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA 32.2012.299 del 10

settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27 maggio 2013; STCA 36.2012.67 dell'11

febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA

32.2008.206

del 15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA

32.2007.207

del 9 giugno 2008).

L'insorgente, rinviando semplicemente a dei referti del 2015 già vagliati

sia dall’assicuratore infortuni sia dall’Ufficio AI come pure al certificato

del gennaio 2016 della dr.ssa __________ e a quello dell’agosto/settembre 2016

del dr. __________, affermando che alla luce del più recente referto medico che

ha prodotto la situazione non è chiara e quindi pretendendo l’espletamento di nuovi

accertamenti medici, è venuto meno al suo obbligo di comprovare le sue

allegazioni. Esso si è limitato a contestare la valutazione e l’agire

dell’Ufficio assicurazione invalidità che non avrebbe sufficientemente vagliato

le sue condizioni alla luce dei summenzionati referti medici. Per contro,

l’assicurato non ha saputo comprovare le sue lamentele, visto che il rapporto del

dr. med. __________ non fornisce un quadro clinico delle sue condizioni né ne

comprova un peggioramento, ma esprime solo dei dubbi sulla sua capacità lavorativa

residua del 100% ritenendola del 70% al massimo.

Per di più, poi, il referto della dr.ssa __________ smentisce completamente

la sua tesi, ritenendolo abile al 100% in attività adeguate con determinate

limitazioni funzionali.

A quest’ultimo proposito il TCA rileva che anche il perito dr. __________

ha indicato una serie di limiti funzionali della capacità residua

dell’assicurato, elencandoli in modo (più) dettagliato e preciso così come

riportato nel suo rapporto dell’11 marzo 2016.

Non va poi dimenticato di osservare che le contestazioni rivolte

dall’assicurato alle conclusioni tratte dall’assicuratore infortuni nella sua

decisione del 22 luglio 2016 – che ha ritenuto che l’assicurato potesse

svolgere al 100% l’attività di aiuto orologiaio, di regolatore di macchine, il

raffilatore o l’operaio di fabbrica - esulano dal contesto dell’assicurazione

invalidità che questo Tribunale è qui ora solo chiamato a giudicare.

Infine, va evidenziato che il ricorrente non ha sollevato degli

elementi extra-infortunistici per comprovare un peggioramento del suo stato di

salute. Pertanto, a maggior ragione non v’è alcun motivo di discostarsi dalla

perizia allestita l’11 marzo 2016 dal dr. med. __________ per conto

dell’assicuratore infortuni e tanto meno è necessario effettuare ulteriori

accertamenti medici.

Il tali circostanze le lagnanze dell'assicurato, non

circostanziate, devono essere respinte, siccome prive di sostrato medicalmente

oggettivabile.

Il TCA fa dunque proprie le conclusioni formulate dall'Ufficio AI

nella determinazione dell'incapacità lavorativa del ricorrente, ritenendolo

quindi inabile al lavoro al 100% come magazziniere edile dal 12 gennaio 2015

per i sopraggiunti problemi alla spalla destra rispettivamente abile al 100%

dall’8 marzo 2016 in attività adeguate che rispettino i limiti funzionali posti

dal perito.

2.9

Stante quanto precede, poiché

l’aspetto economico non è stato contestato come tale dall’assicurato, ciò porta

il TCA a non verificare il calcolo effettuato dall’Ufficio AI e quindi a ritenere

dall’8 marzo 2016 il grado di invalidità del 13% stabilito tenendo presente un’abilità

lavorativa residua del 100% in altre attività lucrative, grado che non è però sufficiente

per avere diritto a una rendita di invalidità (art. 28 cpv. 2 LAI).

Ne discende che a decorrere da tre mesi dopo l’intervenuto

miglioramento delle condizioni di salute del ricorrente (art. 88a cpv. 1 OAI),

e meglio dalla visita medica di chiusura effettuata dal dr. med. __________ per

conto dell’assicuratore infortuni, la rendita intera riconosciuta dal 1° luglio

2015.

decade.

Di conseguenza, è a giusta ragione che dal 1° luglio 2016 il

ricorrente non ha più diritto al riconoscimento di una rendita intera di

invalidità.

La decisione impugnata deve pertanto essere confermata e il

ricorso integralmente respinto.

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.

-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti