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Decisione

32.2016.11

Rendita rifiutata in assenza di un periodo ininterrotto di almeno un anno di inabilità lavorativa rilevante. Decisione confermata

22 dicembre 2016Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medici, con progetto di decisione del 3 novembre 2015,

l’Ufficio AI ha rifiutato la concessione di prestazioni, considerato come

l’assicurato, da ritenersi inabile in misura completa dal dicembre 2013 al 12

giugno 2014, in seguito del 50% sino al 12 agosto 2014 e quindi nuovamente

pienamente abile al lavoro, non aveva presentato un periodo ininterrotto di un

anno almeno con inabilità del 40% (doc. AI 35).

Alla

luce della documentazione prodotta in sede di osservazioni, l’amministrazione

ha nuovamente interpellato il SMR, e quindi, con decisione 14 dicembre 2015, confermato

il progetto di decisione e respinto la richiesta di prestazioni (doc. AI 39).

1.2. Con

ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato dal RA 1, ha contestato le conclusioni

dell’amministrazione, sostenendo in sintesi di essere inabile al lavoro anche

successivamente all’agosto 2014, sulla base di documentazione medica già agli

atti e preannunciando la presentazione di ulteriori atti medici (doc. I).

1.3. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando

la valutazione medica posta alla base del provvedimento impugnato, pur

riservandosi di valutare la documentazione preannunciata dall’assicurato.

1.4. In

corso di causa il ricorrente, tramite il suo rappresentante, ha prodotto certificati

del dr. __________, del dr. __________ e della dr.ssa __________ (doc. XIV/1,

doc. C). Chiamato a esprimersi, l’Ufficio AI, sulla base di Annotazioni del SMR

del 24 febbraio, 16 marzo, 7 aprile e 31 agosto 2016, ha confermato la

richiesta di reiezione del ricorso (doc. VIII/1, XII/1, XVI/1, IX, XXII).

considerato in diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;

8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto a prestazioni

dell’assicurazione invalidità.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Band XIV, Soziale Sicher-heit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.

28 cpv. 1 l’assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno

o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,

mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente

esigibili; se, inoltre, ha avuto un’incapacità al lavoro almeno del 40% in

media durante un anno senza notevole interruzione e, infine, al termine di

questo anno è invalido almeno al 40% (art. 6 e 8 LPGA). Per l’art. 28 cpv. 2

LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita

se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno

al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato

stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,

op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina

n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,

benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)

inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono

però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere

conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa

della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)

e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I

600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,

consid. 4.1).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,

607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,

Berna 2003, pag. 128). Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di

precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia.

Non sono considerati effetti di uno stato psichico

morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per

l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente

esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna

dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante

il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato

del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il

punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere.

Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un

danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato

eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è

piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità

lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe

persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid.

2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in

fine).(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del

18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.

182 consid. 2a con riferimenti).

Nella

STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

2.5. Ricevuta

la domanda di prestazioni, l’amministrazione ha interpellato il curante dr. __________,

il quale, poste le diagnosi di sintomatologia anginosa e stato post impianto di

bypass su malattia coronarica (il 13 gennaio 2014), ha attestato un’ina-bilità

lavorativa del 50% solo per attività pesanti, potendo il paziente altrimenti

eseguire anche la sua ultima attività lavorativa se leggera, definendo la

situazione stabile e la prognosi buona (rapporto del 9 febbraio 2015, doc. AI

13). In data 27 maggio 2015 il curante ha precisato le sue conclusioni, confermando

le diagnosi di cardiopatia ischemica e esiti di AC Bypass il 13 gennaio 2014 e

precisando di non aver attestato alcuna inabilità nell’ultimo anno e che

l’assicurato poteva svolgere un’attività lavorativa che non implicasse il porto

di pesi superiori ai 2 kg, per dolori toracali e al braccio sinistro (doc. AI

30). Il curante ha pure versato agli atti la lettera d’uscita del 13 giugno

2014 allestita dai sanitari del Servizio di riabilitazione cardiovascolare del __________,

i quali hanno posto le seguenti diagnosi cardiologiche:

"

1. Quadruplice bypass coronarico

(13.01.2014) per malattia coronarica cronica:

- Mammaria interna sx su ramo discendente anteriore

- Mammaria interna dx su ramo intermedio

- Vena safena - ramo primo diagonale - ramo posterolaterale

dx (sequenziale)

- Coronarografia (09.01.20l4): severa malattia

coronarica trivasale

- Cardio-TA(. (20.12.2013): lesioni coronariche sub

occlusive/occlusive multiple

- Ecocardio-TT (06.12.2013): FE 58%, ipertrofia parietale

concentrica, spessore parietale 13 mm

Hanno

poi riferito le seguenti considerazioni riassuntive finali:

"

Complessivamente decorso con

adeguato recupero postintervento chirurgico da parte del sig. RI 1 che non

manifesta disturbi particolari e che raggiunge attualmente una adeguata

tolleranza allo sforzo ed una discreta qualità dì vita.

La compliance sui principi di prevenzione secondaria e

sulla riduzione dei fattori di rischio (alimentazione, esercizio fisico,

gestione dello stress) non è stata particolarmente elevata e pur mostrando un

profilo attualmente abbastanza adeguato, insistiamo con il sig. RI 1 per

proseguire anche in futuro rispettando le impostazioni suggerite e sostenendo i

regolari controlli cardiologici.

In relazione al riscontro di risposta ipertensiva sisto-diastolica

al test ergospirometrico di fine RIA, riteniamo opportuna l'esecuzione dì

monitoraggio della P.A. nelle 24 h (Remmler test); a tal proposito il paziente

verrà convocato a breve dal segretariato DH del __________.” (doc. AI 12).

Nel

rapporto finale del 2 novembre 2015 (che ha annullato e sostituito quello del 29

ottobre 2015 che conteneva delle sviste nelle date, doc. AI 32) il dr. __________

del SMR, valutata la documentazione agli atti, posta la diagnosi invalidante di

“Quadruplo By-pass AOC (13.01.2014) per malattia coronarica” e osservato

come l’assicurato nel dicembre del 2013, a seguito dell’insorgenza di

sintomatologia anginosa con riscontro alla coronarografia di malattia coronarica

trivasale, fosse stato sottoposto a quadruplo by-pass AOC il 13 gennaio 2014,

ha rilevato che “alla valutazione di decorso del 13.06.2014, dopo

riabilitazione cardiopolmonare, condizioni cliniche generali buone, non

sintomatologia per impegno coronarico, adeguata la tolleranza allo sforzo, il

medico curante in data 27.05.2015 certifica di non aver attestato IL

nell'ultimo anno (2015)” (doc. AI 32). Ha concluso per un’inabilità lavorativa

totale dal 1° dicembre 2013, del 50% dal 13 giugno 2014 (data del citato rapporto

di dimissione dal periodo di riabilitazione cardiovascolare, doc. AI 12) e nulla

dal 13 agosto 2014. Ha quindi osservato a titolo conclusivo che “considerando

risolutivo l'intervento di rivascolarizzazione, considerando la certificazione

del CCT presente agli atti del 13.06.2014 dove viene descritto un buon recupero

funzionale senza segni per sintomatologia coronarica, su valutazione medico

teorica si ritiene giustificata IL 100% dal 01.12.2013 e fino a fine riabilita-zione

cardiopolmonare (12.06.2014), IL 50% per ulteriori due mesi, dal 13.06.2014 al

12.08.2014 IL 0% dal 13.08.2014” (doc. AI 32, 33).

Mediante

progetto di decisione del 3 novembre 2015, l’ammi-nistrazione, ammesse le

inabilità lavorative indicate dal SMR, considerato come l’assicurato non avesse

presentato un periodo ininterrotto di un anno almeno con inabilità lavorativa

del 40%, ha quindi negato il riconoscimento di prestazioni (doc. AI 35).

In

sede di osservazioni, l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha contestato le

conclusioni dell’amministrazione producendo uno scritto del 25 novembre 2015

del dr. __________, chirurgo, che certificava sostanzialmente un’inabilità

lavorativa del 50% (doc. AI 37). Lo specialista attestava di aver in cura

l’assicurato per problemi cardio-vascolari, tuttora persistenti “con disturbi ipertensivi, problemi di

parestesie agli arti inferiori, crisi di aritmie parossistiche, che non sono

controllate dalla comune terapia standard”, aggiungendo che “… ultima-mente

si presentano pure disturbi di vertigini, di memoria e di astenia muscolare, per

cui l’inabilita al lavoro persiste al 50% dal 13.06.2014 ad oggi e continua con

una prognosi calcolabile ad ulteriori 12 mesi.”

(doc. AI 37).

Sottopostagli

tale certificazione, il medico SMR, con annotazione del 2 dicembre 2015, ha

affermato:

"

La certificazione prodotta agli

atti in data 25.11 .2015 a cura del Dr. __________ non modifica quanto espresso

nel RAF. Nella certificazione vengono descritti un corollario di sintomi non

supportati da controlli specialistici o strumentali. La terapia in uso non

giustifica un quadro clinico differente da quello descritto nel RAF.” (doc. AI

38)

L’amministrazione

ha quindi confermato il progetto, statuendo, tramite la decisione contestata

come segue:

"

(…)

Esito degli accertamenti:

In considerazione degli atti medici ed economici

acquisiti all'incarto risulta che il danno alla salute del quale l'assicurato è stato portatore gli ha comportato un'incapacità

al lavoro e di conseguenza al guadagno

quantificabile nella misura del:

100% dal 01.12.2013 al 12.06.2014

50% dal 13.06.2014 al 12.08.2014

A contare dal 13.08.2014 è stato dichiarato abile al

lavoro nella sua abituale attività a tempo pieno come pure in attività

adeguate.

Visto e considerato che non ha presentato un periodo

ininterrotto di un anno almeno con inabilità

del 40%, prestazioni sotto forma di rendita non possono essere erogate.

Non si valuta nemmeno la possibilità di effettuare

eventuali provvedimenti di ordine professionale poiché, come detto, l’assicurato

è abile in misura completa nella sua abituale attività lucrativa come pure in

attività adeguate.

Audizioni

Abbiamo sottoposto il rapporto del Dr. __________ del

25.11 .2015 al medico del Servizio Medico Regionale (SMR). Quest'ultimo

dichiara che il rapporto in questione non modifica quanto espresso nel suo

rapporto finale del 02.11.2015. Nella certificazione inviata viene descritto un

corollario di sintoni non supportati da controlli specialistici o strumentali e

la terapia in uso non giustifica un quadro clinico differente da quello

descritto nel citato rapporto finale SMR.

Visto quanto sopra non possiamo che confermare quanto

indicato sul progetto di decisione del 03.11.2015.

Decidiamo pertanto

La richiesta di prestazioni respinta. (doc. AI 39).

Di

fronte al TCA l’assicurato, sempre rappresentato dal RA 1, ha prodotto nuovamente

la certificazione del dr. __________ oltre a nuova documentazione medica, in particolare

un certificato del dr. __________, generalista, dell’11 febbraio 2016 del seguente

tenore:

"

In qualità di medico curante del

paziente succitato, non sono d'accordo con la decisione del 14.12.2015 da parte

dell'Ufficio Assicurazione Invalidità in quanto ritengo che il paziente sia

rimasto fortemente debilitato dall'intervento di by-pass coronarici eseguiti

nel 2014, sia fisicamente che psichicamente.

Per ulteriori accertamenti specialistici il paziente è

stato da me inviato al cardiologo, Dr. med. __________ che farà un rapporto del suo stato

fisico e dallo psichiatra, Dr. med. __________

per una valutazione specialistica. Appena

in possesso di tali rapporti sarà mia premura farveli pervenire.” (doc. VI/1)

In

proposito il medico SMR ha osservato il 24 febbraio 2016 che, stanti le previste

valutazioni cardiologica e psichiatrica, si restava in attesa di prendere visione

delle stesse per poi decidere su eventuale ulteriore procedere (doc. VIII/1).

Il

ricorrente ha quindi prodotto un rapporto 15 febbraio 2016 del dr. __________,

cardiologo, attestante:

"

(…)

Anamnesi:

cardiopatia ischemica con posizionamento di4 by-pass coronarici nel 2014 dopo sofferenza ischemica coronarica, ipertensione arteriosa,

ex-fumatore, famigliarità cardiovascolare alta e dislipidemia. Il paziente dopo

l'attacco cardiaco e dopo l'intervento ha subito una riabilitazione non

completa, con presenza d'insufflcienza funzionale periodica. Accusa ancora dolori al braccio sx e alla mano sx. Forte insicurezza

di vita accompagnata da SAD.

(…)

Esame clinico:

personalità ipersensibile, ansia intrinseca e anche un tratto depressivo. Il

compenso cardiorespiratorio a riposo di

base risulta stabile. La PA è alta, 160/100 mmHg con media riferita e rilevata a domicilio 140-150/80 mmHg. FC 78 bpm.

Considerandi

ECG di base:

RS, 76 bpm. Marcate alterazioni della ripolarizzazione come da ischemia o sovraccarico ventricolare sx. T negative. Presenza di

BAV di I grado.

ECG post marcia:

sostanzialmente invariato con grave sovraccarico ventricolare sinistro. BAV di

l grado e assenza di aritmie critiche.

Test della marcia: presenta come dato sostanziale una capacità funzionale Sufficiente,

non eccelsa ma discreta. Raggiungimento di 468 metri. PA francamente instabile con

PA di base 160/100 mmHg e max 170/90 mmHg.

FC dì base 53 bpm. FC max 80 bpm. Saturazione entro i limiti, 97% di base e invariata la max.

EcocardioCD:

appare come dato sostanziale, una marcatissima IVS di tipo concentrica, quindi

una miocardiopatia ipertrofica importante. Normali volumi, cinesi e funzioni, assenza

di deficit cinetici.

Assenza di stenosi, alterazioni valvolari o

d'incremento di gradiente intra-ventricolare.

(…)

Commento: marcata

IVS, Normali volumi e cinesi. Score cinetico 1. Atrio sinistro entro i limiti

di norma. Mitrale con lieve fibrosi dei

lembi, patternd i flusso mitralico compatibile con ridotta funzionalità diastolica.

E/a 0,6 e DCT 180. Aorta con lieve sclerosi delle pareti. Cuspidi tripartite, lieve

rigurgito. Assenza dì gradiente intra-ventricolare e aortico. Il gradiente

flussimetrico appare entro i limiti di norma. Sezioni, funzioni e cavità destre

entro i limiti di norma. Lieve rigurgito mitralico.

PAP max 15 mmHg. Assenza di masse e versamenti.

Valutazione e procedere: ci confrontiamo con un paziente in cardiomiopatia ipertrofica

ipertensiva e ischemica. Moderata insufficienza funzionale e un'insufficienza

psico-funzionale (SAD). La presenza della patologia d'organo e dei rischi,

circoscrive un profilo di rischio prognostico medio-alto. Per il soggetto non

sarebbe indicati stress psicofisici prolungati o intensi, anche a Iivello

lavorativo. La necessità del paziente sarebbe l'inserimento in un programma

costante, riabilitativo periodico per osservazione clinica e gestione del rischio.

Consiglio di eseguire dell’esercizio fisico costante e moderato. Aggiorno la terapia,

intervenendo in particolare sull’ipertrofia e sulla pressione.

Modificazione della statina per maggior trofismo e

riduzione degli effetti muscolari. Il paziente è stato programmato per una

necessaria valutazione funzionale coronarica per il controllo della capacità

funzionale e delle coronarie con test provocativo con immagine, ovvero

ecostress fisico appropriato al caso data la bassissima predittività elettrocardiografica

nella valutazione dell’ischemia in caso di malattia d'organo come ipertrofia o di turbe conduttive.” (doc. X/1)

Il

16.

marzo 206 il medico SMR in proposito ha osservato:

"

È giunta all’incarto documentazione

medica inerente gli aspetti cardiologici dell’assicurato, nel contesto della

visita specialistica cardiologica Dr __________, che ha visitato l’assicurato in

data 15.02.2016, ha programmato un ulteriore controllo con test provocativo con

immagine (ecostress), inoltre siamo ancora in attesa di visionare il rapporto

della perizia psichiatrica (Dr. __________). In considerazione di tanto si

ritiene giustificato attendere e prendere visione di tali valutazioni per poi

stabilire un eventuale ulteriore procedere. (doc. XII/1)

Inoltre

il ricorrente ha prodotto un certificato del 22 marzo 2016 della dr.ssa __________,

psichiatra, attestante che il paziente era “in cura presso il mio studio da

data odierna per quadro di depressione di media gravità. In corso approfondimento

diagnostico e di valutazione per inserimento di terapia medicamentosa. Attualmente

inabile nella misura del 70% in ogni attività (doc. XIV/1).

Il

medico SMR dr. __________ in data 7 aprile 2016 ha in proposito affermato.

"

Siamo ancora in attesa del test

provocativo con immagine (ecostress) prescritto dal cardiologo Dr __________

nel contesto della visita cardiologica del 15.02.2016. In considerazione di

tanto e ritenendo che la valutazione cardiologica precedente non chiarisce completamente

il quadro clinico si ritiene giustificato attendere fino a completamento diagnostico

cardiologico. Inoltre la certificazione della Dr.ssa __________ datata 22.03.2016

e recentemente acquisita agli atti descrive un quadro di depressione di media gravità

(patologia non nota alla stesura del RAF) con ancora in corso un approfondimento

diagnostico di valutazione, anche per questi aspetti rimane necessario ai fini

della valutazione SMR un'acquisizione degli atti.” (doc. XVI/1)

Il 10

agosto 2016 il dr. __________, alla luce dei nuovi esami effettuati e dopo aver

precisato che l’assicurato non aveva più accusato disturbi muscolari, aveva

incrementato la capacità funzionale e aveva un buon controllo della pressione e

del compenso con la terapia, ha affermato:

"

(…)

Esame clinico:

personalità ipersensibile, ansia intrinseca, tratto depressivo reattivo e non

passivo. Il compenso cardiorespiratorio di base risulta stabile. PA 110/70

mmHg.

ECG di base:

RS, 64 bpm. Marcate alterazioni della ripolarizzazione come da sovraccarico ventricolare

sx. T negative. BAV di I grado.

Ecostress fisico:

assenza di sofferenza ischemica miocardica coronarica residua. Buona funzione ventricolare sinistra. Ottima capacità fisica (175

watt). Assenza di eventi. Normale risposta inotropa e pressoria. Normale

cinesi, assenza d'ischemia residua. Ipertrofia ventricolare sinistra.

Risultati:

regolare risposta cronotropa e pressoria. Assenza di eventi e sintomi.

Interruzione a 175 watt per fatica a

parametri massimali. PA di base 110/70 mmHg. PA max 180/80 mmHg. FC di base 64 bpm. FC max 130 bpm.

Immagine:

miocardiopatia ipertrofica ventricolare sinistra, di tipo concentrico. Normali

volumi, funzione sistolica e cinesi

ventricolare sinistra di base e sotto stimolo inotropo. Normale risposta inotropa.

Funzione sistolica normale di base e sotto stimolo inotropo. FE base 64% e da

stress 78%. WMSI 1 di base e invariato da

stress. Gradienti flussimetrici valvolari, aortico, mitralico e destri (polmonare e tricuspidalico) invariati sotto

stimolo inotropo. Funzione diastolica ridotta con un sensibile recupero

rispetto al passato. Sezioni, cavità e funzioni destre normali: Assenza d'ipertensione polmonare. PAP max 10 mmHg.

Valutazione e procedere: cardiomiopatia ipertrofica ipertensiva e ischemica. Insufficienza

psicofunzionale e SAD che tuttavia appare migliorata rispetto al passato, con

buona capacità fisica in atto e buona collaborazione. Buon risultato della

terapia in atto. Accusa tuttavia da tempo calo dell"erezione probabilmente

da componente psicofunzionale e in parte iatrogena. S'interviene a tale proposito

con terapia di supporto. Nel complesso buona qualità di vita e di compenso.

Permane un profilo di rischio prognostico medio-alto.

Non indicati Stress psicofisici prolungati o intensi. Continuare con la terapia in atto e i regolari controlli.”

(doc. C)

In merito il

medico SMR in data 31 agosto 2016 ha osservato:

"

Vista la nuova documentazione

medica giunta agli atti, in seno agli aspetti cardiologici, si confermano le

conclusioni espresse nel RAF del 02.11.2015.

Nella certificazione a firma del Dr med. __________,

FMH cardiologia, del 10.08.2016, al capitolo Ecostress fisico lo Specialista

scrive:-" assenza di sofferenza ischemica

miocardica coronarica residua. Buona funzione ventricolare sinistra. Ottima capacità fisica (1 75 Watt). Assenza di eventi. Normale

risposta inotropa e pressoria. Normale cinesi, assenza d'ischemia residua.

Ipertrofia ventricolare residua. FE 64% e

da stress 78%” (doc. XXII)

2.6

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determi-nante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede

d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,

i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

In

una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,

pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici

regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un

rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato

redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Tuttavia,

nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla

concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile

fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con

riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15

gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla

luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del

23.

aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,

in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad

art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

2.7

Nel

caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo il

TCA l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto che, malgrado le diagnosi evidenziate

dagli atti, segnatamente in relazione alla malattia coronarica, se andava ammesso

un periodo di inabilità lavorativa totale in ogni attività lavorativa dal

dicembre 2013 al 12 giugno 2014 e del 50% nell’attività abituale dal 13 giugno

2014.

al 12 agosto 2014, successivamente, dal 13 agosto 2014, la capacità

lavorativa era da considerare nuovamente completa.

Il

TCA ritiene in particolare che lo stato di salute dell’assicu-rato sia stato approfonditamente

vagliato dalla completa e approfondita valutazione del SMR, eseguita sulla base

del dettagliato rapporto allestito il 13 giugno 2014 dai sanitari del Servizio

di riabilitazione cardiovascolare del __________ (doc. AI 12) e dei certificati

del curante (doc. AI 13, 30).

Innanzitutto

dal rapporto del 13 giugno 2014 del Servizio riabilitativo del __________

emergeva che, posta la diagnosi di Quadruplice bypass coronarico

(13.01.2014) per malattia coronarica cronica (cfr. in esteso sopra al

consid. 2.5), i sanitari hanno definito la situazione dell’assicurato

complessivamente buona, con decorso con adeguato recupero postintervento

chirurgico, ritenuto come l’assicurato non manifestasse disturbi particolari e

avesse raggiunto attualmente una adeguata tolleranza allo sforzo ed una

discreta qualità di vita (doc. AI 12). La situazione favorevole emergeva del

resto anche dalle certificazioni del curante dr. __________, che aveva attestato

di non aver ravvisato nell’ultimo anno alcuna inabilità lavorativa (doc. AI

31). Considerato quindi risolutivo l’intervento di rivascolarizzazione subito

il 13 gennaio 2014, con buon recupero funzionale senza segni per sintomatologia

coronarica, con pertinenza il medico SMR ha concluso per un recupero parziale

(50%) dalla data di certificazione dei sanitari del __________ (13 giugno 2014,

doc. AI 12) e, quindi, totale, due mesi dopo (doc. AI 32, 33). Queste

conclusioni appaiono pertinenti e sono del resto state confermate anche dalle approfondite

certificazioni rese in corso di causa dal cardiologo dr. __________. In

effetti, dalle stesse, eseguite in due occasioni, nel febbraio 2016 e quindi

nuovamente nell’agosto 2016, sei mesi dopo il cambiamento di terapia, dopo esecuzione

anche di un test provocativo con immagine (ecostress), emerge che la sofferenza

ischemica miocardica coronarica residua

era assente e che la funzione ventricolare sinistra era definita come buona.

Addirittura ottima era inoltre la capacità fisica (1 75 Watt). Inoltre malgrado

il cardiologo abbia definito il profilo di rischio cardiovascolare e

prognostico per l’assicurato medio-alto, non vi erano stati, a distanza

dell’intervento del gennaio 2014, eventi cardiovascolari, e la risposta

inotropa e pressoria era nella norma, con buon controllo della pressione e del

compenso. Normale era pure la cinesi, non vi era ischemia residua, con moderata

ipertrofia ventricolare residua. L’assicurato non aveva del resto nemmeno più

accusato disturbi muscolari. Per quanto specificatamente riferito agli esami

eseguiti, il cardiologo ha rilevato una regolare risposta cronotropa e

pressoria, valori pressori normali, normali volumi, funzione sistolica e cinesi

ventricolare sinistra di base e sotto stimolo inotropo. Normale era pure la

funzione sistolica, i gradienti flussimetrici valvolari, aortico, mitralico e destri

(polmonare e tricuspidalico). Ridotta era la funzione diastolica, ma rispetto

al passato vi era stato un sensibile recupero. Anche sezioni, cavità e funzioni

destre erano normali ed non era rilevabile ipertensione polmonare. In

conclusione quindi secondo lo specialista il quadro era buono, anche l’insufficienza

psicofunzionale e SAD migliorata rispetto al passato, con buona capacità fisica

e, “nel complesso buona qualità di vita e di compenso” (doc. C).

Il

cardiologo non ha quindi attestato alcuna inabilità lavorativa limitandosi a

ritenere non indicati “stress psicofisici prolungati o intensi”. Con

motivazioni pertinenti il medico SMR ha fatto proprie dette conclusioni nelle

sue Annotazioni del 16 marzo e 31 agosto 2016 (doc. XII/1 e XXII).

Richiamata

la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici,

questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le

conclusioni cui è giunto il medico SMR, il quale ha compiutamente valutato le

problematiche cardiovascolari di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una

conclusione logica e priva di contraddizioni che è stata confermata dalle

certificazioni specialistiche cardiologiche assunte agli atti.

Del

resto l’interessato non ha prodotto altra documentazione che permetta di

dipartirsi dalla stessa.

Quanto

in effetti alla succinta valutazione della psichiatra dr. __________ del 22

marzo 2016, con pertinenza il medico SMR ha osservato che le problematiche

evidenziate dalla stessa, segnatamente la presenza di una depressione, non

erano mai state evidenziate precedentemente alla resa del provvedimento

contestato. L’unico (e comunque successivo alla decisione impugnata) riferimento

ad una problematica depressiva risulta nella certificazione del dr. __________

del 15 febbraio 2016, ove è stato semplicemente accennato ad un “tratto

depressivo” (doc. X/1). Inoltre il certificato della psichiatra dr.ssa __________

riferisce di una consultazione avvenuta per la prima volta soltanto il 22 marzo

2016, rimandando a “un approfondimento diagnostico e di valutazione”

ancora in corso. Ora, sulla base di tale scarna certificazione medica, che non

indica precisamente una diagnosi che poggi, come richiede la giurisprudenza, su

criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr.

al consid. 2.4; cfr. DTF 130 V 396 segg.; STF I 384/06 del 4 luglio 2007) e non

si esprime sul quadro clinico dell’assicurato e sui sintomi da lui lamentati,

la conclusione di inabilità lavorativa del 70%, sprovvista di qualsivoglia

motivazione, non permette di dipartirsi dalle conclusioni dell’amministrazione.

Resta da sottolineare che malgrado la specialista avesse riferito di un approfondimento

diagnostico e di valutazione ancora in corso, successivamente a tale

certificato, del marzo 2016, non è più stato fatto pervenire alcun

aggiornamento. Alla luce della documentazione agli atti, questo Tribunale non

può quindi che aderire alla convincente presa di posizione del SMR, anche per

quanto attiene alla certificazione della psichiatra curante. A questo riguardo

va pure ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi

medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura

ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni

in ambito medico.

Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI

risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici

per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi

ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi

chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo

modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e

assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve

così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece

no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009

consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).

A

prescindere dalle citate riserve che si impongono in merito alla certificazione

della psichiatra, occorre sottolineare che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni

sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del

provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1). Considerato come

in nessuna certificazione medica antecedente la resa del provvedimento

contestato fosse stata fatta menzione di una problematica psichiatrica, del resto

mai evocata nemmeno dall’assicurato, l’eventuale sussistenza di una patologia

psichiatrica con influsso sulla capacità lavorativa potrebbe se del caso essere

oggetto di una nuova domanda di prestazioni.

A

tali conclusioni si deve quindi aderire, ritenuto che le valutazioni del SMR, non

sono state smentite da altra documentazione medico-specialistica attestante

nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora,

un peggioramento successivo alla stessa e entro la data della decisione

contestata, ribadito come per

costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento

contestato (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

In

effetti sia la valutazione del 25 novembre 2015 del dr. __________ (doc. AI 37)

sia quella dell’11 febbraio 2016 del dr. __________ (doc. VI/1) non permettono

di modificare le suesposte conclusioni, limitandosi le stesse a descrivere sintomi

e conclusioni sulla capacità lavorativa non sufficientemente motivate e non

supportate da approfondimenti specialistici e strumentali (cfr. in merito l’Annotazione

del SMR del 2 dicembre 2015, doc. AI 38 e 24 febbraio 2016, doc.VIII/1). Infine,

ricordato come il preannunciato rapporto psichiatrico del dr. __________ non

sia infine stato prodotto agli atti (doc. V/1 e XII/1), ribadito peraltro il

principio per cui il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati), rispecchiando le valutazioni del SMR tutti i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), è

da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che l’insorgente, se da dicembre 2013

al 12 giugno 2014, ossia immediatamente dopo l’intervento di posa di 4 bypass coronarici,

ha presentato un’inabilità lavorativa completa e in seguito del 50% sino al 12

agosto 2014, successivamente al 13 agosto 2014 ha recuperato una capacità

lavorativa piena.

2.8

In

considerazione dei periodi di incapacità lavorativa e di conseguenza di

guadagno accertati dall’amministrazione e del fatto che a far tempo dal 13

agosto 2014 l’assicurato è stato dichiarato nuovamente abile al lavoro nella

sua abituale attività a tempo pieno come pure in attività adeguate, a ragione

l’amministrazione ha concluso che, non avendo egli presentato un periodo

ininterrotto di un anno almeno con inabilità del 40%, nessuna rendita dell’AI

poteva essergli concessa, difettando il requisito di cui all’art. 28 cpv. 1 LAI

(art. 6 e 8 LPGA; cfr. al consid. 2.3).

All’assicurato va comunque fatto presente che in caso di

peg-gioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da

pertinente documentazione medica, segnatamente qualora si confermasse la

presenza di affezioni psichiatriche aventi effetto sulla capacità lavorativa,

egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente

giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione

federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del

provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF

130.

V 140 e 129 V 4).

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti